MODULO 5: BREVETTI E MARCHI 14. Brevetti, Marchi, Know-how Corso di Laurea in Biotecnologie – Sede di Fano Insegnamento: Elementi di Economia Aziendale Prof. Del Baldo Mara [email protected] Dipartimento di Economia, Società, Politica Facoltà Economia - Urbino COME GESTIRE IL PATRIMONIO TECNOLOGICO DELL’IMPRESA 1- La nozione di tecnologia come insieme di conoscenze tecniche Patrimonio tecnologico o tecnologia: insieme di conoscenze necessarie per la fabbricazione dei prodotti, per l’applicazione dei procedimenti produttivi, per la prestazione dei servizi Prodotti (goods); risultato fisico e tangibile Conoscenze (knowledge): cognizioni (immateriali) che un’impresa utilizza per fabbricare i prodotti Fare uso delle tecnologie Dal punto di vista dell’impresa Impedirne l’uso di altri a.a. 2010 2011 2 Diversi modi per ottenere le tecnologie a. Realizzazione in proprio delle tecnologia all’interno dell’impresa -learning by doing -specifica attività di research & development b. Realizzazione su commissione della tecnologia da parte di terzi b.1 Contratti di progettazione e design (indicazione sintetica dell’oggetto dell’attività di progettazione/design; indicazione analitica delle diverse prestazion; * PREVISIONE DELLA TITOLARITA’ DEI DIRITTI SUI PROGETTI/TECNOLOGIE, BREVETTABILI E NON, OTTENUTI; ** PREVISIONE DI OBBLIGHI DI SEGRETEZZA E DI NON CONCORRENZA b.2 Contratti di subfornitura (*;**; PREVISIONE DELL’OBBLIGO DI FABBRICARE/FORNIRE QUEL DETERMINATO PRODOTTO SOLO AL COMMITTENTE) Può essere affidata sia la progettazione che il design (contratto misto) “Disciplina della subfornitura nelle attività produttive) Lex 192 del 18.6. 1998 (subfornitura di lavorazione; subfornitura di produzione; subfornitura di servizi) applicabile nei casi in cui il subfornitore effetti una lavorazione/fabbricazione ad 3 a.a. 2010 2011 hoc per il committente c. Acquisizione di tecnologia da terzi c.1 contratti di cessione e di licenza di brevetto e contratti di licenza e di knowhow c.2 trasferimento di tecnologia associato a contratti di vendita di impianti e macchinari e alle joint ventures d. Acquisizione reciproca di tecnologia Licenza incrociata; cross licencing 2- La verifica della possibilità di usare lecitamente la tecnologia C’è campo libero? La tecnologia rientra nell’ambito di operatività di eventuali diritti di terzi? La tecnologia potrebbe non risultare utilizzabile lecitamente quando risulti già coperta da diritti anteriori di terzi (ad es. diritti di brevetto) Rischio di subire azioni legali: art. 42 Convenzione di Vienna ratificata con Lex. 765 del 1985):” il venditore deve consegnare merce libera da diritti/pretese di terzi fondati sulla proprietà industriale o su altri tipi di proprietà intellettuale di cui era a conoscenza o che non poteva ignorare nel momento di conclusione del contratto, salvo che il compratore ne fosse a conoscenza o avrebbe dovuto esserne e salvo che il venditore abbia fabbricato il bene su istruzione del compratore. Analogo obbligo normativa prevista da Cod. Civ. Forme di protezione delle tecnologie -Tutela brevettuale a.a. 2010 2011 -Tutela del segreto 4 COME GESTIRE IL PATRIMONIO COMMERCIALE DELL’IMPRESA L’immagine commerciale La brand image L’identità commerciale Insieme di diritti tutelati nell’ambito di specifiche discipline: Norme sui marchi Norme sulle ditte Norme sulle insegne Diritto di autore Diritti della personalità Modelli/disegni industriali Concorrenza sleale pubblicità La specifica identità di un’impresa quale è percepita dalla sua clientela/dal mercato resa riconoscibile all’esterno mediante l’uso di determinati segni di riconoscimento: marchi, ditte, insegne, emblemi, slogan, colori aziendali, nomi/immagini di testimonial, colori aziendali, … L’insieme di questi segni, tra loro combinati, costituisce il brand o marca. La percezione che ne ha la clientela a.a. 2010 2011 5 La tutela dell’immagine commerciale Il marchio come elemento di maggiore importanza per la tutela dell’immagine commerciale Tutela del design del prodotto tramite deposito di modelli/disegni ornamentali Oltre alla tutela dei singoli elementi occorre attenzione ai contratti attraverso i quali l’impresa costruisce/gestisce la propria rete di vendita: -prevedere l’obbligo per agenti/distributori di usare il marchio dell’impresa mandante; -prevedere cautele contrattuali per evitare usi indebiti/pregiudizievoli Possono essere stipulati altri tipi di accordi (licenza di marchio,…) a.a. 2010 2011 6 MARCHIO Per una nuova impresa si pone anche il problema di creare e difendere un SEGNO DISTINTIVO dei propri prodotti/servizi che ha lo scopo di individuarne la provenienza Disciplina: art. 16 Legge Marchi: “possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i nuovi segni suscettibili di essere rappresentati graficamente purché siano atti a distinguere i prodotti/servizi di un’impresa da quelli di un’altra impresa Che funzione assolve il marchio? -costituisce un segno di riconoscimento e di differenziazione dei prodotti dell’impresa; -rappresenta un messaggio trasmesso alla clientela sulle caratteristiche del prodotto Tramite il marchio l’impresa riesce: -A ritagliarsi un ambito di rapporti esclusivi con la clientela; strumento per proteggere il rapporto tra l’impresa e la clientela a.a. 2010 2011 7 Quali segni possono costituire un marchio? -Qualsiasi segno, purchè rappresentabile graficamente -In particolare, anche in combinazione tra loro: -Parole, disegni, lettere alfabeto, suoni, cifre, forma del prodotto/confezione, combinazioni di colore/tonalità cromatiche Giuridicamente consiste in un diritto esclusivo ad utilizzare un certo simbolo per contraddistinguere i propri prodotti limitatamente al territorio del paese nel quale il marchio viene registrato e relativo inoltre ai prodotti identici/affini a quelli per i quali è registrato a.a. 2010 2011 8 LIMITI territoriali alla TUTELA del marchio Il diritto esclusivo attribuito dal marchio ha un’efficacia territorialmente limitata nei paesi nei quali il marchio viene depositato e registrato LIMITI merceologici della TUTELA del marchio -Il marchio ha un’efficacia merceologicamente limitata ai prodotti identici o affini (marchi deboli), salvo i casi di tutela allargata prevista per i marchi “di rinomanza” (o ben conosciuti o notori) Affinità: somiglianza = similarità merceologica tra prodotti connessione tra le loro destinazione o tra i bisogni che soddisfano Sistema di classificazione (accordi di Nizza del 1957, modificato 1.1.2002): 45 classi merceologiche (1-34: prodotti; 35-45: servizi) Tipo di marchi tutelati senza limiti merceologici, nel senso che la protezione si estende anche a prodotti non identici né affini a quelli per il quale è stato depositato MA: il titolare di un marchio rinomato può vietarne l’uso di terzi se l’uso consente di trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo/rinomanza o se tale uso reca pregiudizio al carattere distintivo del marchio Confondibilita’ tra i segni: la protezione del marchio non si limita alla specifica parola o altro segno registrato, ma si estende anche ai segni simili a.a. 2010 2011 9 AMBITO DI TUTELA DEL MARCHIO Legge Marchi Italiana (art. 1) Regolamento sul marchio comunitario (art. 9) Il titolare del marchio ha diritto di vietare a terzi di usare: a) Un segno identico per prodotti identici b) Un segno identico o affine per prodotti identici o affini (rischio di confusione/associazione) c) Un segno identico o affine anche per prodotti non identici né affini se si tratta di marchi che godono di rinomanza e se l’uso senza giusto motivo consente di trarre un indebito vantaggio o reca pregiudizio Il rischio di associazione è ricompreso in quello di confusione (il consumatore può cadere in errore sulla fonte di origine dei prodotti) Corte Giustizia UE Azioni legali a difesa del marchio Finalizzate a richiedere pronuncia in merito: domanda al giudice di provvedimenti cautelari: sequestro; descrizione; inibitoria a.a. 2010 2011 10 REQUISITI per la validità del MARCHIO 1) Capacità distintiva o originalità: il segno utilizzato non deve identificarsi con la denominazione generica dei prodotti o servizi; 2) Novità: deve essere diverso da quelli adottati anteriormente da terzi come marchio o ditta; 3) Liceità: il segno utilizzato non deve essere contrario all’ordine pubblico/al buon costume 4) Veridicità: non deve indurre in inganno sulle caratteristiche o qualità del prodotto/servizio Come di sceglie il marchio Marchio nullo: -manca di capacità distintiva o non è nuovo; è però possibile registrarli come marchio qualora i segni descrittivi e di uso comune abbiano acquistato carattere distintivo in seguito all’uso che se ne è fatto (secondari meaning: “LA STAMPA”;..) E’ consigliabile effettuare ricerche di anteriorità fra marchi identici o simili, depositati o registrati -non sono registrabili segni che consistono esclusivamente in termini d’uso comune nel linguaggio o nel commercio (impresa, società,… extra, super,…) a.a. 2010 2011 11 Marchio debole: Si avvicina alla denominazione generica del prodotto/servizio, senza coincidere o è costituito da parole/segni che richiamano, senza identificarsi con essi, la natura/qualità. Meglio evitarlo Marchio forte: Non presenza attinenza con la denominazione generica e le caratteristiche dei prodotti ai quali si riferisce. E’ consigliabile depositare/usare marchi di fantasia Dove e quando depositare il marchio La protezione del marchio è limitata ai paesi per il quale è depositato/registrato Non esiste un marchio mondiale a) Individuazione dei paesi nei quali depositare il marchio (quelli in cui si trovano i principali fabbricanti concorrenti e/o i principali mercati di sbocco) b) Valutazione della registrabilità del marchio nei paesi prescelti. Ricerche di anteriorità (verifica che il marchio sia registrabile e non esitano marchi/diritti anteriori di terzi negli stessi paesi, specie tra marchi simili) c) Momento del deposito del marchio (prima di iniziare la commercializzazione del prodotto: per godere prima dei diritti di esclusiva; per evitare il sorpasso di terzi; l’art 6-septies Convenzione di Parigi consente il deposito del marchio del preponente da parte dell’agente/rappresentante) a.a. 2010 2011 12 Diverse possibilità di registrazione del marchio a livello internazionale 1) Depositi di marchi nazionali in Italia e all’estero In Italia il deposito avviene mediante presentazione domanda all’Ufficio Italiano Brevetti e marchi, tramite la locale CCIAA. La domanda (ogni domanda, un marchio) comprende: dati richiedente, eventuale mandatario, denominazione marchio, descrizione, classi, relativi prodotti/servizi per cui si chiede la protezione). Allegati: dichiarazione di protezione, esemplari marchio, copia pag.to tasse deposito. Il marchio ha DURATA 10 ANNI dal deposito; rinnovabile per ulteriori periodi decennali. Il mancato uso per un periodo continuativo di 5 anni dalla registrazione ne comporta la decadenza. E’ preceduto da ricerca di anteriorità effettuata tra i marchi nazionali italiani e quelli internazionali aventi efficacia sul nostro territorio. Per tutelare il marchio anche all’estero, occorre procedere a depositi nazionali del marchio paese per paese in ciascuno stato (es. tramite mandatario). La durata è di solito 10 anni. Nell’ambito dei paesi aderenti alla Convenzione di Parigi nel caso del primo deposito di un marchio in un paese aderente è possibile fare successivi depositi in altri paesi convenzionati purchè entro 6 mesi dal primo deposito rivendicanto la priorità (retroazione degli effetti alla data del primo). L’esame differisce tra paesi: in Italia è formale (contrarietà all’ordine pubblico, carattere ingannevole, …) e non dà garanzia che non esistano marchi anteriori in altri è 13 a.a. 2010 2011 sostanziale (esame di novità) 2) Depositi di marchi internazionali secondo l’Accordo (1891) e il Protocollo di Madrid (ratifica 17.01.2000) (p. 53 Paesi aderenti) Accordo di Madrid: non è un marchio avente efficacia sovranazionale ma è una procedura semplificata di deposito e rinnovo del marchio che dà luogo alla concessione di tanti marchi nazionali quanti sono i paesi designati nella domanda. Si basa su registrazione di marchio nel paese di origine: occorre prima/contestualmente avere ottenuto la registrazione italiana del marchio Vantaggi: 1) Semplificazione procedure (unica domanda a OMPI = Organizzazione Mondiale Proprietà Industriale tramite amministrazione competente per paese di origine (UIBM) 2) Costo meno elevato Debolezza: 1) Nei primi 5 anni dalla registrazione la sopravvivenza del marchio nei paesi designati dipende dalla registrazione nel paese di origine Protocollo di Madrid: si può usare il protocollo per estendere il segno distintivo italiano o le registrazioni internazionali già esistenti (ottenute ai sensi dell’Accordo) a.a. 2010 2011 14 Differenze Accordo/Protocollo a) Marchio di Base - l’Accordo prevede che la registrazione in sede internazionale possa essere concessa a condizione che il marchio sia già registrato nel paese di origine (paese dove il depositante ha uno stabilimento o paese dell’unione dove ha domicilio o paese di sua nazionalità se cittadino di un paese dell’unione) - Il Protocco prevede ai fini della registrazione internazionale che lo stesso sia depositato e/o registrato nel paese di origine (il titolare del marchio può scegliere il paese di origine b) Termine per rifiuto registrazione - Accordo: entro 12 mesi dalla data di registrazione internazionale - Protocollo: entro 18 mesi c) Tasse per registrazione internazionale - Accordo: base fissa + complementare fissa - Protocollo: possibilità di scelta del sistema di tasse individuali d) Attacco centrale - Accordo: se il marchio nazionale è dichiarato invalido anche la registrazione internazionale è invalidata - Protocollo: in caso di attacco, è possibile depositare entro 3 mesi domanda di registrazione per lo stesso marchio (conversione) in tutti gli altri stati designati (eccetto quello “radiato”) e) Lingua -Accordo: francese -Protocollo: inglese e francese a.a. 2010 2011 15 3) Depositi di marchi comunitari E’ un marchio con efficacia sovranazionale. L’ambito territoriale di efficacia si estende ai paesi UE. Ha carattere unitario: può essere registrato/trasferito/formare oggetto di rinuncia/decisione di decadenza/nullità/divieto di uso solo per la totalità dei paesi UE e non per singoli paesi. Prevede modalità di conversione del marchio comunitario nei vari marchi nazionali. La normativa è dettata dal regolamento istitutivo del marchio comunitario in vigore dal 15 03 1995 (operativo da 01041996). Si richiede tramite unico deposito presso UAMI – Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno, sede Alicante (Spagna). L’ufficio valuta l’esistenza di impedimenti assoluti (mancanza di descrittività) e relativi (mancanza di novità). Come scegliere??? -Capire in quale paese si intende ottenere la tutela: se l’interesse si concentra su UE: marchio comunitario eventualmente integrato da domanda con singoli depositi nazionali (o internazionale) -Consigliabile fare ricerche di anteriorità estesa ai marchi comunitari e internazionali -Per paesi fuori accordo, singoli depositi nazionali a.a. 2010 2011 16 BREVETTO La realizzazione di una innovazione è un processo complesso che richiede investimenti elevati e intorno al quale convergono due interessi contrapposti: -l’interesse dell’inventore -l’interesse della collettività Disciplina giuridica del brevetto E’ un istituto giuridico che conferisce al suo titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento dell’invenzione che consiste nel diritto di realizzare in proprio, o di fare realizzare da altri, l’oggetto del brevetto stesso e conseguentemente di escludere i terzi dal suo utilizzo 1) Al titolare del brevetto è garantita una protezione per la sua invenzione 2) Si assicura la diffusione di idee innovative a favore della collettività perché le domande di brevetto sono soggette a pubblicazione trascorsi 18 mesi dal 17 a.a. 2010 2011 deposito brevetto come …. -esistenza di un diritto a produrre/vendere in esclusiva un certo bene o ad attuare in esclusiva un procedimento produttivo -documento che prova l’esistenza di un diritto Dualismo: l’istituto legislativo (XV secolo) nasce per promuover il progresso e lo sviluppo tecnico attraverso due vie: -attraverso un premio a chi spende tempo/denaro per generare innovazione -attraverso uno “scotto” da fare pagare a chi richiede il monopolio (tassa annuale a partire dal quarto anno; per i primi 3 anni comprese nella tassa governativa al deposito) Questo sistema consente di ottenere vantaggi: 1) Diffusione di conoscenze tecniche altrimenti patrimonio esclusivo di chi ha realizzato l’innovazione 2) Stimola i terzi concorrenti 3) Recupero degli investimenti effettuati da chi ha investito nell’innovazione 4) Alla scadenza del monopolio, consente a tutti di realizzare l’invenzione a.a. 2010 2011 18 Diritto di sfruttamento esclusivo -limitato nel tempo -limitato territorialmente In Italia max durata 20 anni; La UE (Reg CEE 1768/92 e1610/96) ha introdotto il certificato complementare di protezione per prolungare (non oltre i 5 anni) la durata di brevetto relativo a farmaco/prodotto fito-sanitario soggetto a registrazione. Deroghe per nuove varietà vegetali Requisiti di brevettazione a) Novità (non compreso nello stato della tecnica: non divulgato/accessibile al pubblico) b) Attività inventiva (originalità) (non deve risultare in modo evidente per un tecnico del settore) c) Industrialità (suscettibile di applicazione industriale) d) Occorre che sussista un oggetto su cui esercitare il diritto di esclusività conferito dal brevetto identificabile nell’invenzione, cioè nella soluzione nuova ed originale al problema tecnico a.a. 2010 2011 19 La Normativa nazionale (Regio Decreto 1127 del 1939 modificato dal D. Lgs del 1996 e dalla Legge 383 del 2001) TRE DIVERSE TIPOLOGIE DI BREVETTO 1) Il BREVETTO per INVENZIONE INDUSTRIALE 2) Il BREVETTO per MODELLO DI UTILITA’ 3) Il DISEGNO o MODELLO ORNAMENTALE a.a. 2010 2011 20 1) Il BREVETTO per INVENZIONE INDUSTRIALE Forma di tutela comunemente utilizzata in presenza di ritrovati scientifici suscettibili di applicazione in campo industriale per dare soluzione ad un problema tecnico Soluzione nuova ed originale ad un problema tecnico idonea INVENZIONE ad essere applicata in campo industriale Requisiti per la brevettabilità: NOVITA’ : ritrovato non compreso nello stato della tecnica (tutto ciò che è stato divulgato o reso accessibile al pubblico ORIGINALITA’ l’invenzione non deve apparire evidente dallo stato dell’arto per un esperto di settore INDUSTRIALITA’ il ritrovato deve essere applicabile dal punto di vista industriale LICEITA’ l’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico e al buon costume Durata del brevetto: 20 anni, dalla data di deposito della domanda di brevetto e non è rinnovabile Deposito della domanda presso CCIAA di capoluogo provincia Domanda presentabile da parte di: cittadini italiani/stranieri, società, associazioni, più individui insieme Rilascio del brevetto: 4-5 anni dal deposito Esame Ufficio Brevetti Italiano di carattere formale a.a. 2010 2011 21 2) Il BREVETTO per MODELLO DI UTILITA’ Può essere ottenuto in presenza di un ritrovato scientifico atto a conferire particolare efficacia e comodità di utilizzo a macchine,strumenti, oggetti d’uso. Si differenzia da 1) nel carattere oggettivo dei ritrovati tecnici In presenza di nuovi metodi/procedimenti è opportuno ricorrere ad un brevetto per invenzione In presenza di ritrovati che facilitano/migliorano le possibilità di applicazione di macchine/strumenti è preferibile un brevetto di utilità (per piccole invenzioni) Durata: 10 anni, dalla data di deposito della domanda di brevetto e non rinnovabile Tasse: ogni 5 anni (tassa di rinnovo= a.a. 2010 2011 22 “Possono costituirne oggetto quei ritrovati atti a conferire particolare efficacia, o comodità di applicazione o di impiego, a macchine o parti di esse, strumenti, utensili od oggetti d’uso in genere, quali particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti” (Normativa sui modelli: RD 1411 1940). E’ possibile convertire in ogni momento un brevetto d’invenzione in un modello di utilità o viceversa All’estero il modello assume il significato di brevetto veloce (concesso senza esame preventivo, su base procedura amministrativa formale) Germania, Francia, Spagna, Austria, Giappone a.a. 2010 2011 23 3) Il DISEGNO o MODELLO ORNAMENTALE Opere del design Industriale disegni (bidimensionali) o modelli (tridimensionali) applicati all’industria E’ possibile tutelare l’aspetto esteriore del prodotto o di una parte di esso risultante dalla particolare combinazione di linee, forme, colori, o altri elementi. La disciplina è dettata dalla Direttiva 98/71/CE recepita in Italia con il D.Lgs. 95 del 2001 Sono necessari due requisiti: 1) La NOVITA’ (novelty – se nessun disegno/modello identico è stato divulgato prima) 2) Il CARATTERE INDIVIDUALE (individual character - l’impressione suscitata dal modello in un utilizzatore informato che deve essere diversa da quella suscitata da qualunque altro modello già divulgato Durata: 5 anni, dalla data di deposito della domanda, rinnovabile per ulteriori periodi di 5 anni fino ad un max di 25 anni a.a. 2010 2011 24 Per prodotto si intende: qualsiasi oggetto industriale/artigianale, compresi i componenti di un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli e i caratteri tipografici Non sono registrabili le caratteristiche di un componente del prodotto complesso non visibili durante l’utilizzazione normale da parte del consumatore finale Nel nostro paese si è previsto che il diritto d’autore tuteli anche le opere che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico a.a. 2010 2011 25 I BREVETTI IN CAMPO CHIMICO E FARMACEUTICO * La principale differenza tra un brevetto meccanico/elettronico e un brevetto chimico/farmaceutico sta nel modo in cui è organizzata la descrizione brevettuale: non disegnicostruttivi della macchina in oggetto, ma diagrammi, tabelle, dati sperimentali, formule: esempi di attuazione (report sperimentali di laboratorio: descrizione delle operazioni effettuate e dei risultati ottenuti) Nel caso di brevetto chimico che riguarda una famiglia di nuovi composti riconducibile alla formula generale: prove di sintesi delle sostanze che vi ricadono; esempio di sintesi di un composto rappresentativo per ogni famiglia di sostanze chimiche che ricadono nella formula generale Nel caso l’invenzione riguardi mescole o miscele di sostanze note: gli esempi devono fornire più esempi di preparazione delle composizioni da brevettare (ricette). Nel caso si vogliano rivendicare range/intervalli di composizione: due o tre esempi o ricette, uno realizzato con i valori al limite inferiore, uno al limite superiore e uno intermedio ** La descrizione deve dimostrare la non ovvietà dell’invenzione: attraverso una serie di esempi comparativi in cui le sostanze/miscele sono testate per vedere se soddisfano certi parametri tecnologici necessari a risolvere il problema tecnico alla base dell’invenzione o per testarne l’effetto comparando i risultati con quelli forniti da sostanze/miscele note o con ricette al di fuori degli intervelli di comparazione *** Nel caso di brevetti farmaceutici occorrono poi test tossicologici e clinici su animali. **** E’ possibile ribrevettare in funzione del nuovo uso una sostanza già nota e/o una sua variante (DDT): invenzione dipendente (brevetto di uso come brevetto di prodotto o come brevetto di procedimento) (p. 85) a.a. 2010 2011 26 Applicazione alla chimica/farmaceutica dei progressi ottenuti dalla manipolazione genetica LE BIOTECNOLOGIE Direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzione biotecnologiche 30 luglio 1998: entro il 30/7/2000 gli stati membri dovevano conformarsi …. campo delle scienze della Vita Cosa si può brevettare??? Secondo la Direttiva, sequenze di DNA o di RNA corrispondenti a pezzi di gene o a geni interi, nonché le corrispondenti proteine o peptidi codificati da tali sequenze, purchè queste abbiano una utilizzazione pratica. (p. 87): E’ ormai prassi che qualsiasi sequenza si possa manipolare e poi inserire in un organismo ospite dove viene espressa: si ottengono chimere, organismi che incorporano sequenze genetiche ad essi estranee che non potrebbero formarsi per via naturale… Confine tra invenzione semplice e scoperta scientifica non brevettabile è labile. La linea di demarcazione è nella risposta a: “la scoperta che ho fatto risolve un problema tecnico?” Se si ok deposito brevetto a.a. 2010 2011 27 LE NUOVE VARIETA’ VEGETALI Un brevetto speciale per proteggere i creatori (costitutori) di nuove varietà vegetali L’Italia ha aderito alla Convenzione UPOV – Union pour la Protection des Obtentions Vegetales) introdotte con ns. legge brevetti sulle novità vegetali: DRP 974 del 12 agosto 1975, modificato la legge 620 14 ottobre 1985 ora sostituito da Decr Lgs 455 del 3 novembre 1998 in vigore dal 30 marzo 1999 E’ consentita la brevettibilità di tutti i generi e specie vegetali (elenco ministeriale) Brevetto con durata 30 anni dalla concessione per piante a fusto legnoso (viti incluse) 20 anni per le altre E’ previsto solo un brevetto per prodotto; i procedimenti sono tutelabili con la disciplina generale dei brevetti) Dal 1995 si affianca il Regolamento CE 2100/94: privativa comunitaria (stesse durate) nel campo dei brevetti: sono state tutelabili sin dall’inizio tutte le nuove varietà anche quelle non incluse in IT nella tabella ministeriale a.a. 2010 2011 28 Aspetti operativi a) Definizione di varietà: insieme di vegetali nell’ambito di un unico taxon botanico del più brasso grado conosciuto che possa essere: definito tramite l’espressione delle caratteristiche dei risultanti di un dato genotipo o loro combinazioni; distinto da qualsiasi altro insieme vegetale (almeno una caratteristica) considerato come una unità (idoneità a moltiplicarsi invariato) b) Definizione di costituente vegetale: insieme vegetale costituito da vegetali interi Una privativa per ritrovati vegetabili è concedibile per una varietà: distinta, omogenea, nuova, stabile Differenza tra brevetto per nuova varietà vegetale e brevetto per invenzione/modello: Il diritto spetta alla persona che ha creato/scoperto/sviluppato la varietà o al suo avente causa e può spettare congiuntamente a più persone Si estende: alle varietà la cui produzione richiede l’utilizzo ripetuto della varietà protetta; alle varietà plagio; alle varietà essenzialmente derivate Esiste una limitazione al diritto del titolare/costitutore: il privilegio dell’agricoltore: gli agricoltori possono usare le sementi ottenute da varietà protette (che non siano varietà di sintesi o ibridi) senza autorizzazione del titolare ai soli fini di moltiplicazione (p. 93) a.a. 2010 2011 29 La brevettazione dei programmi per elaboratore Insieme di istruzioni elementari (software) applicate ad una macchina In Italia art 12 legge invenzioni: Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano una attività inventiva e sono atte ad avere una applicazione industriale. Non sono considerate invenzioni: le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici; i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori; le presentazioni di informazioni. Tale esclusione è limitata solo quando se ne richiede la protezione in quanto tali Ufficio Brevetti Europeo (European Patent Office EPO) Convenzione sul Brevetto Europeo (CBE) La valutazione del contributo allo stato della tecnica fornito dall’inventore è il criterio da utilizzare per valutare la brevettabilità o meno di un’invenzione di a.a. 2010 2011 software. 30 PERCHE’ E’ IMPORTANTE BREVETTARE Una prima forma di valorizzazione si ottiene attraverso l’utilizzazione del brevetto in forma attiva: consiste nell’ottenerlo per un ritrovato (prodotto/procedimento) che si vuole realizzare in via esclusiva, o per concedere a terzi una licenza dietro corrispettivo a) L’azione contro i contraffattori: facoltà del titolare di agire contro chiunque realizzi/utilizzi/commerci l’invenzione brevettata su tutto il territorio nazionale b) B) cessione e licenza del brevetto: stipula di un contratto di vendita o concessione in uso a terzi (esclusiva o non esclusiva) del diritto di realizzare/utilizzare/commercializzare il ritrovato brevettato contro il versamento di royalty Una secondo modo è l’utilizzazione in forma passiva: ottenere il brevetto anche per quei ritrovati la cui produzione non è di immediato interesse, ma serve per riservarsi lo sfruttamento futuro e impedire a concorrenti di brevettare lo stesso ritrovato. La funzione economica passiva si manifesta anche attraverso la pubblicazione In sostanza brevetto come mezzo per contenere il rischio di impresa a.a. 2010 2011 31 COSA BREVETTARE Conviene tutelare con un brevetto il risultato di una qualsiasi ricerca che abbia comportato un investimento importante indipendentemente dal fatto che il risultato appaia immediatamente utile - Investimento a lungo termine … QUANDO BREVETTARE Un brevetto non portato agli estremi sviluppi subito è sempre meglio di uno assolutamente perfetto poi COME BREVETTARE Considerare sia la possibilità di brevetti di invenzione che per modello di utilità o di disegni/modelli DOVE BREVETTARE In Italia In Paesi esteri (estensione della domanda) (dove si hanno aspettative di guadagno dalle vendite di prodotti; dove ci sono impianti dei concorrenti) 1) I depositi nazionali 2) Il brevetto europeo 3) La procedura PCT (Patent Cooperation Treaty) a.a. 2010 2011 32 Limitazione territoriale 1) Deposito di BREVETTO NAZIONALE In Italia: presentazione di una domanda di deposito del brevetto, all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), che attribuisce una data di deposito, procede ad un esame formale (non si accertano i requisiti di brevettabilità), al termine del quale si rilascia il brevetto o è rigettata la domanda Per ottenere la tutela in altri Paesi 2) Protezione brevettuale a livello internazionale a) Estensione del brevetto attraverso depositi nazionali b) Brevetto europeo c) Brevetto internazionale tramite procedura PCT (Patent Cooperation Treaty) a.a. 2010 2011 33 2) Protezione brevettuale a livello internazionale a) Estensione del brevetto attraverso depositi nazionali Il soggetto interessato provvede a depositare una domanda identica a quella originaria in ciascuno dei paesi in cui intende ottenere una tutela brevettuale La data di decorrenza (diritto di priorità) è quella del deposito della domanda originaria, ma solo se la domanda è identica e la richiesta di estensione è presentata entro l’anno solare successivo Procedura costosa, lunga, complessa (ogni esame è autonomo, non sempre solo formale, ma anche sostanziale) Per accelerare le procedure alcuni Paesi hanno stipulato convenzioni per l’unificazione delle procedure d’esame che si concludono però con il rilascio di tanti brevetti nazionali ciascuno con vita propria (e non con un unico brevetto avente validità sovranazionale) In Germania e Giappone è previsto un sistema di esame di novità differito In Gran Bretagna la procedura di anteriorità è separata dalla fase di esame In Francia si usa la procedura di Avis Documentarire per cui si richiede una ricerca di novità e viene emesso un rapporto di ricerca. a.a. 2010 2011 34 2) Protezione brevettuale a livello internazionale b) Brevetto europeo Convenzione: Brevetto Europeo (1973; paesi UE e non, es. Svizzera, Turchia) Tabella pag 121 elenco paesi aderenti Procedura di brevettazione articolata in tre fasi 1) Presentazione domanda presso Ufficio Europeo Brevetti (Monaco di Baviera o sedi distaccate Aia e Berlino) o presso l’Ufficio nazionale, deposito della domanda, esame formale e ricerca anteriorità, pubblicazione della domanda (solo dopo 18 mesi dal deposito) Lingue: francese/inglese/tedesco 2) Esame di merito (esame formale e ricerca di novità; esame di novità avviato su richiesta del titolare della domanda entro 6 mesi dalla pubblicazione del rapporto di ricerca) e rilascio del brevetto europeo /rigetto domanda (pubblicazione sul bolletttino ufficiale dell’UEB) e convalida del brevetto negli stati designati (nazionalizzazione) 3) Eventuale opposizione da parte di terzi entro 9 mesi La procedura non fornisce un brevetto valido in tutti paesi richiesti, ma un fascio di brevetti nazionali ciascuno con vita propria. La procedura si estende a stati non UE I singoli brevetti nazionali sono esaminati tutti allo stesso modo I costi di esame sono inferiori (esame unico): break even point 4 paesi (oltre 4 si spende meno rispetto a singole procedure) a.a. 2010 2011 35 2) Protezione brevettuale a livello internazionale c) Brevetto internazionale tramite procedura PCT (Patent Cooperation Treaty) La convenzione consente di ottenere una tutela brevettuale estesa a gran parte dei paesi del mondo attraverso la presentazione di una unica domanda depositabile presso: l’Ufficio Europeo per i brevetti; l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO, Ginevra); gli uffici nazionali Al deposito segue una ricerca internazionale unica (accertamento novità/originalità dell’invenzione) ed un eventuale esame preliminare di brevettabilità (finalizzato ad ampliare i tempi, 30 mesi che decorrono dal primo deposito rispetto ai 12 normali, per procedere alla convalida nazionale da effettuarsi secondo le procedure dei singoli stati. Tale fase è però solo eventuale (su richiesta del soggetto interessato) e non garantisce la brevettazione nei diversi paesi che procedono ad accertamenti autonomi. A chi conviene usarla? -alle pmi o agli inventori in proprio in caso di invenzioni con importanti risvolti comm.li potenziali (poche risorse finanziarie e bisogno di partner finanziatori) -a tutte le imprese di fronte a invenzioni di valore economico altro Perché? -Per ottenere una protezione temporanea -Per risparmiare 2 anni dal deposito della domanda nazionale iniziale per fare ulteriori verifiche di fattibilità a.a. 2010 -Per ottenere al termine della procdura una certa sicurezza sulla2011 validità brevettuale dell’invenzione 36 Il modello Internazionale La protezione dura 5 anni ed è soggetto a rinnovo) p. 134 tabella Accordo AIA 2002 Il regolamento comunitario sul design (dal 6 marzo 2002) Domanda di disegno o modello unitaria (design registrato) Durata tutela 25 anni Tutela anche il design non registrato (3 anni) L’utilità delle ricerche brevettuali (letteratura brevettuale) a) Per capire cosa è lecito/non lecito produrre senza ledere interessi altrui b) Per conoscere le strategie brevettuali della concorrenza c) Per orientare il lavoro di ricerca/di progetto Bollettini periodici emessi da uffici nazionali e internaizonali Pubblicazioni periodiche curate da enti privati internazionali a.a. 2010 2011 37 CONTRATTI DI SFRUTTAMENTO DELLE TECNOLOGIE Know how? The know how to do it Qualunque conoscenza suscettibile di applicazione economica e in particolare le conoscenze relative alla fabbricazione di un prodotto/applicazione di un processo produttivo, alla prestazione di un servizio, alla commercializzazione di prodotti. Conoscenze segrete CONOSCENZE NON BREVETTATE Conoscenze non segrete (assitsenza tecnica, servizi addestramento, training) “Insieme delle conoscenze segrete, non brevettate, tecniche o commerciali, trasmissibili per iscritto o in altra forma” a.a. 2010 2011 38 Segreto di impresa e sua tutela v. p. 145 testo Art. 2598 c.c. Art 6-bis L. invenzioni (Dlgvo 198/96) Art 2105 c.c. (obbligo di segretezza del dipendente) Art 621 cod pen (documenti segreti) Art 622 cp (segreto professionale) Art 623 cd (segreto industriale) Costituisce atto di concorrenza sleale ed è quindi vietata, la rivelazione, l’acquisizione o l’utilizzazione di informazioni aziendali segrete, in modo contrario alla correttezza professionale Tutela del segreto e tutela brevettuale Quando si viola segreto altrui Le conoscenze brevettuali sono protette di per sé e non in considerazione della condotta del soggetto che le viola, mentre le conoscenze segrete sono protette solo in presenza di un comportamento professionalmente scorretto, cioè in ipotesi di concorrenza sleale In presenza di slealtà di comportamento: -sottrazione di segreti col concorso di dipendenti dell’impresa concorrente/consulenti/altri collaboratori -sottrazione di segreti tramite spionaggio industriale -sottrazione di segreti tramite storno di dipendenti -concorrenza dell’ex dipendente con l’uso di notizie segrete del precedente datore di lavoro a.a. 2010 2011 39 Cosa si intende per segreto Segreto aziendale: tecnico, commerciale, industriale, organizzativo, gestionale Come devono essere le informazioni Segrete Avere valore economico in quanto segrete Sottoposte a misure adeguate a mantenerle segrete Quando le informazioni sono segrete Quando non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione/combinazione di loro elementi generalmente note o facilmente accessibili a esperti e operatori del settore Non tutte le informazioni con valore patrimoniale, ma solo quelle di livello sufficiente ad attribuire al loro titolare un vantaggio apprezzabile di tempi/costi/qualità sui propri concorrenti = vantaggio concorrenziale La difesa dei segreti di impresa in azienda e nei rapporti con i terzi Identificare le informazioni Prevedere accordi di segretezza con i dipendenti Fornire a terzi informazioni solo strettamente necessarie (clausole contrattuali) a.a. 2010 2011 40 CONTRATTI DI SFRUTTAMENTO DELLE TECNOLOGIE Come sfruttare le proprie tecnologie (licencing out) a) Sfruttamento in proprio per la fabbricazione e distribuzione di prodotti b) Concessione a terzi che le utilizzeranno per la fabbricazione/commercializzazione dei loro prodotti a) • Sfruttamento in proprio Mediante fabbricazione dei prodotti (decentramento produttivo) Mediante distribuzione dei prodotti (decentramento commerciale) agenti, distributori e altri intermediari all’estero (contratti di agenzia, di concessione di vendita (contratti di distribuzione) • Procacciatori di affari, contratti di deposito, contratti di distribuzione selettiva, contratti di franchising • Costituzione di società e joint venture all’estero b) Contratti di trasferimento delle tecnologie • Aventi per oggetto un brevetto • Aventi per oggetto un know-how (segreto) • Di insegnamento tecnico a.a. 2010 2011 41 b) Contratti di trasferimento delle tecnologie 1) Contratti di cessione e licenza di brevetto (come per vendita/locazione beni materiali) 2) Contratti di know-how : accordo tramite il quale una parte comunica all’altra una o più informazioni segrete, dietro corrispettivo 3) Contratti di insegnamento tecnico: accordo con cui una parte (concedente o licenziante) insegna all’altra parte (ricevente o licenziataria) come fabbricare un prodotto o applicare un procedimento produttivo, indipendentemente dal suo carattere brevettato o segreto. Scopo: imparare come si usa una tecnologia; rivelare segreti industriali. Le normative sui contratti di trasferimento di tecnologia Norme antitrust; legislazioni su importazioni tecnologiche dei paesi in via di sviluppo; norme su obbligazioni e contratti; norme di diritto internazionale privato e processuali; leggi/codici su proprietà industriale e intellettuale; norme valutarie e fiscali; … a.a. 2010 2011 42 Tab. p. 162-163 Normativa antitrust dell’Unione Europea Art. 81 Trattato UE: sono vietate le intese/accordi relativi a contratti di trasferimento di tecnologia che rechino pregiudizio al commercio tra gli stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire/restringere/falsare la concorrenza nel mercato comune. Le intese vietate sono nulle ma possono esserci esenzioni quando ricorrono condizioni positive e non sussistono condizioni negative. Le esenzioni possono essere individuali (concessa caso per caso) o per categoria (interi tipi contrattuali) Regolamento CE 240/1996 di esenzione dei contratti di trasferimento tecnologia Contratti di licenza pura di brevetto Contratti di licenza pura di know-how Contratti di licenze miste di brevetto e know-how Licenze pure o miste di brevetto e know-how con clausole accessorie relative a marchi o altri diritti di proprietà industriale L’art. 1 elenca le clausole restrittive della concorrenza che sono esentate L’art 2 elenca le clausole non restrittive comunque esentate L’art. 3 elenca le pattuizioni vietate a.a. 2010 2011 43 pattuizioni vietate Restrizioni territoriali eccedenti la durata Restrizioni alle importazioni parallele Fissazione dei prezzi di vendita dei prodotti licenziati Obbligo di non concorrenza Limiti allo sfruttamento della tecnologia nell’ambito della stessa applicazione tecnica/di uno stesso mercato se le parti erano concordi Limiti al volume di produzione Quando è conveniente trasferire la propria tecnologia - Quando non è in grado di sfruttarla direttamente in modo efficiente La verifica dello stato della tecnologia prima della conclusione del contratto -per la parte che riceve la tecnologia -nel caso di contratti aventi ad oggetto brevetti La fase della trattativa e gli accordi di segretezza -comunicazione delle informazioni tecniche solo strettamente necessarie -conclusione di un accordo di segretezza (penale) a.a. 2010 2011 44 Il contenuto dei contratti di trasferimento di tecnologia Titolo del contratto e identificazione delle parti (Patent license agreement = contratto di licenza di brevetto; Know-how license agreement = Contratto di licenza di know-how; Technical assistance agreement = Contratto di prestazione di servizi di assistenza tecnica; contratto di licenza di tecnologia = Technology license agreement) La clausola di concessione della licenza: identificazione di: * tecnologie oggetto di licenza: identificazione dei brevetti; del know-how (descrizione dettagliata tramite elenco analitico o indicando lo scopo a cui è finalizzata la comunicazione del know-how); * prodotti licenziati; * territorio contrattuale: in certi territori (clausola di esclusiva) per cui il licenziante chiede al licenziatario di non fabbricare/vendere (divieto di esportazione) al di fuori del territorio della licenza Obbligo del licenziatario di non concedere sublicenze Metodi usati per trasferire tecnologie utilità della trascrizione del contratto avente per oggetto brevetti; documentazione e assistenza tecnica, addestramento; Tecnologia di base e miglioramenti; package licencing (licenza di brevetto + della ditta + di marchio, + vendita componeti, prodotti finiti, macchinari + licenza software,…) Clausole relative ai pagamenti (forfettari= lump sum; a canoni (royalties); commisurati al tempo impiegato per la prestazione di una certa attività (fees) Tassazione dei pagamenti (ritenuta alla fonte) Normative valutarie Clausola di segretezza a.a. 2010 2011 45 I contratti di utilizzo dei marchi Utilizzo diretto o tramite intermediari (cautele relative alla costruzione rete di vendita all’estero Concessione del marchio a terzi: contratti di cessione o di licenza del marchio contratti di merchandising Cessione e licenza di marchio Con la cessione il cedente cede la titolarità al cessionario dietro pagamento di prezzo Con il contratto di licenza concede al licenziatario il diritto di godimento temporaneo del marchio Licenza di marchio Il licenziante concede il diritto di contrassegnare con il marchio dei prodotti/servizi appartenenti allo stesso genere merceologico di quelli fabbricati/commercializzati dallo stesso licenziante Dalla licenza di marchio non deve derivare inganno per il consumatore (prodotti contrassegnati, di qualità inferiore) Contratto di licenza di merchandising Il licenziante concede al licenziatario il diritto di contrassegnare prodotti/servizi differenti da quelli per cui il marchio era stato originariamente adottato. Importanza delle verifiche preventive e della del contratto a.a. trascrizione 2010 2011 46 Valutazione delle immobilizzazioni immateriali Come le materiali partecipano all’attività produttiva per più esercizi e concorrono alla formazione del risultato economico dell’esercizio attraverso le quote di ammortamento Complessità: è difficile valutare il valore; è incerta la presunta vita utile a.a. 2010 2011 47 OIC 24 Requisito essenziale: attitudine ad essere singolarmente trasferita o liberamente ceduta a soggetti esterni. Costi pluriennali Costituiti dalla capitalizzazione di oneri che non si concretizzano nell’acquisto o nella produzione interna di beni o diritti, ma che non esauriscono la loro utilità nell’esercizio in cui sono sostenuti: Costi d’impianto e ampliamento, costi di ricerca, costi di pubblicità Avviamento Attitudine dell’impresa a produrre redditi medi prospettici in misura superiore a quella ritenuta “normale” per il tempo/luogo considerati, purchè acquisito esclusivamente a titolo oneroso e non internamente generato. Beni immateriali veri e propri Aventi una propria identificabilità e individualità. Di solito rappresentati da diritti giuridicamente tutelati in virtù dei quali conferiscono all’impresa il potere di sfruttare, per un periodo di tempo determinato, i benefici economici futuri attesi da tali beni. Comprendono: Diritti di brevetto industriale, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno (diritto d’autore, art. 2575), concessioni, licenze (di derivazione pubblicistica), marchi (registrati, e non). a.a. 2010 2011 48 Costi di impianto e di ampliamento, di ricerca, di sviluppo e di pubblicità Per la loro iscrizione occorre il consenso del collegio sindacale Devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a 5 anni Fino al completamento dell’ammortam. si possono distribuire dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire costo non ammortizzato Indicare in nota integrativa composizione, ragione di iscrizione e criteri di ammortamento a.a. 2010 2011 49 Valutazione sulla base del loro valore d’uso ovvero l’utilità che gli stessi saranno in grado di generare attraverso il futuro svolgimento della gestione Per essere capitalizzati devono avere come corrispettivo futuri flussi di ricavo Sono iscritti al costo di acquisto (si computano i costi accessori) o al costo di produzione (comprende tutti i costi direttamente imputabili e può comprendere anche altri costi ragionevolmente imputabili relativi al periodo di fabbricazione-fino al momento in cui il bene può essere utilizzato, e anche gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione, interna o presso terzi Possono essere soggetti a perdite di valore e a ripristino di valore (quest’ultimo con eccezione per avviamento e e costi pluriennali) Ricerca: Applicata Di base Per lo sviluppo (Ufficio Europeo Brevetti) Requisti per brevettabilità: Novità, originalità, industrialità, liceità a.a. 2010 2011 50 Testi/Parti del Programma di riferimento 1) 2) Parente R., Creazione e sviluppo dell’impresa innovativa,, Giappichelli, To, 2004, Cap. Sesto Costa C., Baldini C., Plebani R., Marchi, Brevetti, Know-how e licencing, Studio Torta srl, Centro Estero Camere Commercio Lombardo, 2003. a.a. 2010 2011 51