Workshop Appropriatezza in sanità, stato dell’arte Frosinone 14 Ottobre 2006 ETICA E RESPONSABILITA’PRESCRITTIVA EBM IN MEDICINA GENERALE DOTT. FRANCESCO CARRANO Medico di Famiglia -Segretario Provinciale FIMMG Frosinone ETICA L’etica impone scelte che siano commisurate al rispetto delle esigenze e delle condizioni cliniche, soggettive ed ambientali del paziente, così come delle convinzioni del medico che lo cura. La scienza riconduce a decisioni compatibili in termini di efficacia e di appropriatezza, sulla base di studi accreditati. ETICA Le normative sono ispirate, anche se in un’ottica congiunturale e non strategica, a criteri di contenimento della spesa farmaceutica. Il destreggiarsi tra tali ambiti costituisce spesso una vera e propria operazione di prestigio, tra le tante a cui il medico di famiglia è quotidianamente abituato. CRITERI ETICI Norme del codice deontologico dei medici Art. 12 - Prescrizione e trattamento terapeutico La prescrizione di un accertamento diagnostico e/o di una terapia impegna la responsabilità professionale ed etica del medico e non può che far seguito a una diagnosi circostanziata o, quantomeno, a un fondato sospetto diagnostico. Su tale presupposto al medico è riconosciuta autonomia nella programmazione,nella scelta e nella applicazione di ogni presidio diagnostico e terapeutico, anche in regime di ricovero, fatta salva la libertà del paziente di rifiutarle e di assumersi la responsabilità del rifiuto stesso. CRITERI ETICI Norme del codice deontologico dei medici Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell'uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente. Il medico è tenuto a una adeguata conoscenza della natura e degli effetti dei farmaci, delle loro indicazioni, controindicazioni, interazioni e delle prevedibili reazioni individuali, nonché delle caratteristiche di impiego dei mezzi diagnostici e terapeutici . Deve adeguare, nell'interesse del paziente, le sue decisioni ai dati scientifici accreditati e alle evidenze metodologicamente fondate. CRITERI ETICI Norme del codice deontologico dei medici Art.19: “Il medico è tenuto a conoscere la natura, le indicazioni, le controindicazioni, le interazioni dei farmaci e le caratteristiche di impiego dei comuni mezzi diagnostici e terapeutici che prescrive. CRITERI ETICI Norme del codice deontologico dei medici Art.21: Il medico è altresì obbligato “ad un aggiornamento continuo delle proprie conoscenze in campo diagnostico o terapeutico per garantire il diritto del paziente alla tutela della propria salute nel migliore dei modi consentito dalle acquisizioni scientifiche più recenti.” Ogni prescrizione e ogni trattamento devono comunque essere ispirati alle più aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche, alla massima correttezza e alla più scrupolosa osservanza del rapporto rischio-beneficio”. Etica clinica ed Economia L'Etica clinica deve prevalere sull'economia? L'economia di mercato comporta un'etica degli affari che obbedisce all'imperativo del profitto. Non può prevalere sull'etica tradizionale del medico L'etica clinica deve necessariamente coniugarsi con l'etica economica attraverso “giudizi di valore” fondati sulla valutazione rapporto costo/beneficio e rischio/opportunita' Etica clinica ed Economia CRITICITA' Difficicile sostenibilità economica di una domanda di salute illimitata. Continuo sviluppo di tecnologie sofisticate e costose. Il probabilismo delle decisioni cliniche. Contrasto tra l'esigenza di solidarietà ed individualismo rispetto al “diritto alla salute”. Etica clinica ed Economia Oggi si evidenzia l'assoluta necessità di ritrovare un' “Alleanza terapeutica” tra medici e cittadini. Quali le basi ? Patto tra medicina e società fondato su nuove basi di reciproco rispetto e responsabilità. Quale senso vogliamo dare alla parola responsabilità Essere consapevoli delle conseguenze derivanti dalla propria condotta. Agire responsabilmente. Norme deontologiche. La prescrizione dei farmaci in medicina generale Sapere saper fare saper essere. Sapere L’attività prescrittiva va dunque prevista come elemento del generale progetto diagnosticoterapeutico-riabilitativo che il medico ha predisposto per quel paziente e che è volto alla tutela del suo benessere psico-fisico,nel rispetto delle prerogative di liberta’ del paziente e del medico prescrittore. Saper fare Il medico, nel prescrivere una specialità medicinale o altro medicinale prodotto industrialmente,si attiene alle indicazioni terapeutiche,alle vie di somministrazione previste dall’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dal Ministero della Sanità. Saper essere Va l u t a re l’appropriatezza di una prestazione o di un per- corso assistenziale, significa chiedersi se un interv e n t o funziona, in chi funziona e se vale la pena di erogarlo ad un part i c o l a re paziente. Tuttavia non sempre, soprattutto nel setting della Medicina Generale, è possibile stabilire una correlazione diretta di tipo causa-effetto tra prestazioni sanitarie e conseguenze e “le leggi che impongono la verifica dell’appropriatezza della cura come la via per c o n t e n e re e razionalizzare la spesa sanitaria, non sempre risolvono il problema, anzi a volte lo rendono più complesso e difficile” (E. Borg o n o v i ) L’Accordo Collettivo - ACN Art. 15-bis – Appropriatezza nell’uso delle risorse 1. Il medico di medicina generale concorre, unitamente alle altre figure professionali operanti nel Servizio sanitario nazionale, a: a - assicurare l’appropriatezza nell’utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla Azienda per l’erogazione dei livelli essenziali ed appropriati di assistenza ed in attesa della definizione di linee guida consensuali, come previsto dal Piano sanitario nazionale . L’Accordo Collettivo - ACN b - perseguire la sistematica riduzione degli sprechi nell’uso delle risorse disponibili; c - affermare i principi di efficacia e di appropriatezza degli interventi in base ai quali le risorse devono essere indirizzate verso le prestazioni la cui efficacia è riconosciuta in base alle evidenze scientifiche e verso i soggetti che maggiormente ne possono trarre beneficio. L’Accordo Collettivo - ACN 2. Le prescrizioni di prestazioni specialistiche, comprese le diagnostiche, farmaceutiche e di ricovero, del medico di medicina generale si attengono ai principi sopra enunciati e avvengono secondo scienza e coscienza. 3. Nell’applicazione delle norme di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n.323, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1996, n.425, il quale ha stabilito tra l’altro per le prescrizioni farmaceutiche l’obbligo da parte di tutti i medici del rispetto delle condizioni e limitazioni previste dai provvedimenti della Commissione unica del farmaco, la segnalazione di eventuali infrazioni all’Ordine professionale di iscrizione e al Ministero della sanità, nonché l’obbligo per il medico di rimborsare il farmaco indebitamente prescritto. EBM La “medicina basata sulle prove” (EBM) ha come scopo essenziale la valutazione della reale efficacia degli strumenti di cura per proporre le strategie terapeutiche più appropriate al contesto clinico. Consiste in un processo di apprendimento continuo basato su casi specifici: il prendersi cura dei nostri pazienti rende,infatti,necessaria l’obiettività di diagnosi prognosi e terapia. Fattori relativi al medico La prescrizione è stata veramente la sintesi di un percorso di ascolto,nel quale sia stata accolta la vera richiesta del paziente? L’ascolto è stato globale, cioè ha tenuto conto sia delle comunicazioni verbali che delle comunicazioni non verbali del paziente? C’è stata un’ esplicitazione dei possibili effetti collaterali del farmaco, specie di quelli particolarmente frequenti, e delle possibili interazioni con altri farmaci? Conclusione “ Il farmaco di gran lunga più usato in medicina generale è il medico stesso...ma in nessun testo si trova una qualunque indicazione sulla dose in cui il medico deve prescrivere sè stesso, sugli effetti collaterali della terapia....” GRAZIE PER L’ATTENZIONE