Circolare N.121 del 16 settembre 2011
Visite di controllo. Dal 1° dicembre la richiesta diventa
elusivamente telematica
Visite di controllo: dal 1° dicembre la richiesta
diventa elusivamente telematica
Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che dal 1° ottobre 2011 sarà attivata, per i
datori di lavoro, la modalità telematica per la presentazione della richiesta di controllo
medico per i propri dipendenti in malattia. E’ previsto un periodo transitorio fino al 30
novembre durante il quale resteranno attivi i canali tradizionali. Dal 1° dicembre 2011 il canale
telematico diventerà esclusivo. Con l’occasione si ricorda anche che dal 14 settembre ( si veda
nostra informativa del 5 settembre 2011, alla quale si rimanda per un approfondimento)
non è più possibile redigere i certificati di malattia dei lavoratori dipendenti privati su carta, ma
unicamente per il tramite di modalità telematiche.
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STUDIO SOLUZIONE | consulting
Come anticipato in premessa, dal 1° ottobre 2011, viene attivata per i datori di lavoro, la modalità
di presentazione telematica della richiesta del servizio di controllo dello stato di salute dei propri
dipendenti in malattia, in ottemperanza del disposto ex lege 30 luglio 2010, n.122, art. 38, comma 5.
La presentazione della richiesta dovrà, quindi, essere effettuata attraverso il portale WEB
dell’Istituto - servizio di “Richiesta Visita Medica di controllo”, con accesso tramite PIN.
Il servizio di richiesta, in modalità telematica, delle visite mediche di controllo domiciliare
e/o ambulatoriale riguarda i datori di lavoro pubblici e privati, inclusi quelli i cui dipendenti
non pagano i contributi di malattia.
Per l’utilizzo del servizio occorre essere abilitati all’accesso. A partire dal 12 settembre tutti i
soggetti già dotati di PIN ed attualmente in grado di consultare telematicamente gli
attestati di malattia sono stati automaticamente abilitati al servizio.
I datori di lavoro o loro incaricati, non ancora abilitati dovranno presentare presso una Sede
Inps i seguenti documenti:
 modulo di richiesta, compilato e sottoscritto dallo stesso datore di lavoro privato o dal
legale rappresentante (ove il datore di lavoro sia pubblico o organizzato in forma associata o
societaria), con l'elenco dei dipendenti per i quali si chiede il rilascio del PIN per
l’accesso agli attestati di malattia del personale con allegata copia del documento
d’identità del sottoscrittore;
 modulo di richiesta "individuale" compilato e firmato da ogni dipendente autorizzato,
con allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore.
I datori di lavoro o loro incaricati che intendano affidare il servizio di “Richiesta Visita
Medica di controllo” ad un soggetto diverso da quello attualmente dotato di abilitazione
per la consultazione degli attestati di malattia, dovranno tempestivamente comunicarlo
all’INPS.
OSSERVA
La richiesta di visita medica di controllo può essere effettuata per un solo lavoratore e per una
sola visita alla volta.
E’ possibile richiedere anche una visita di controllo ambulatoriale INPS, per casi eccezionali e
motivati.
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STUDIO SOLUZIONE | consulting
Nella prima fase di attuazione del processo telematizzato è concesso un periodo transitorio, fino al
30 novembre 2011, durante il quale le richieste di visita medica di controllo inviate attraverso i
canali tradizionali saranno considerate validamente presentate, ai fini degli effetti giuridici previsti
dalla normativa in materia. Alla scadenza del periodo transitorio, quindi dal 1° dicembre
2011, il canale telematico diventa esclusivo.
01.10.2011
Viene attivata per i datori di lavoro, la modalità di presentazione
telematica della richiesta del servizio di controllo dello stato di
salute dei propri dipendenti in malattia.
dal 01.10.2011 al
30.11.2011
E concesso un periodo transitorio, fino al 30 novembre 2011,
durante il quale le richieste di visita medica di controllo inviate
attraverso i canali tradizionali saranno considerate validamente
presentate.
Dal 01.12.2011
Il canale per le richieste di visita medica di controllo diventa
esclusivamente telematico.
Malattia e reperibilità
Alla luce di quanto argomentato nella presente informativa, vale la pena, di seguito, di ricordare che
lo stato di malattia del lavoratore può essere controllato, durante tutta la durata della
malattia stessa (comprese le domeniche ed i giorni festivi), su richiesta del datore di lavoro ovvero
su iniziativa diretta dell'Inps, da parte del personale medico delle Asl ovvero dell'Inps medesimo.
Affinché tale controllo sia effettuabile, il lavoratore ha l'obbligo di essere reperibile presso l'indirizzo
abituale ovvero il domicilio occasionale nelle fasce orarie giornaliere previste, ovverosia dalle ore 10
alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19.
L'eventuale assenza del lavoratore alla visita di controllo domiciliare, se non giustificata, può causare
la perdita del trattamento economico di malattia, derivante unicamente dalla mera assenza in sé, a
prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia (Cass., sez. lav., 24 luglio 2000, n. 9709).
A tale riguardo, l'articolo 5, comma 14, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, richiede
un "giustificato motivo" affinché un lavoratore risultato assente alla visita di controllo non
decada dal diritto al trattamento economico. La nozione di "giustificato motivo" appare in
continua evoluzione, secondo i canoni interpretativi adottati da dottrina e giurisprudenza. Di seguito,
si ritiene pertanto, utile e di interesse, proporre alcuni interventi giurisprudenziali in materia di
visite di controllo.
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Visite domiciliari di controllo - Interventi giurisprudenziali
 Qualora il lavoratore, nel periodo di assenza per malattia, risulti irreperibile alla
visita medica fiscale, ma dimostri la sussistenza di un giustificato motivo
dell'allontanamento dal suo domicilio, non decade dal diritto alla corresponsione
dell'indennità di malattia. L'assenza dal proprio domicilio durante le fasce orarie di controllo
è giustificata qualora il lavoratore provi di essersi recato presso lo studio del proprio medico
curante al fine di effettuare una visita medica. (Trib. Macerata 11/5/2009).
 In tema di assenza dal lavoro per malattia, il D.L. 12 settembre 1983, n. 463 convertito in L. 11
novembre 1983, n. 638, prevede l'obbligo per il lavoratore di reperibilità presso il
proprio domicilio, in determinate fasce orarie previste dalla stessa legge, al fine di
consentire l'effettuazione di visite di controllo da parte dell'Inps. L'irreperibilità del
lavoratore comporta la perdita del trattamento di malattia a carico dell'Inps per un periodo
antecedente alla visita della durata massima di 10 giorni. Il datore di lavoro, inoltre, nel caso
sia espressamente previsto nel contratto collettivo, potrà infliggere al dipendente un'ulteriore
sanzione variabile a seconda della gravità del comportamento tenuto da quest'ultimo. Per il
lavoratore la sola possibilità di sottrarsi alle suddette sanzioni, sia quella prevista dalla legge,
sia quella eventuale del datore, consiste nel dimostrare che la propria assenza fosse
giustificata, ad esempio per aver dovuto effettuare una visita medica che non era stato
possibile fissare al di fuori delle fasce orarie di reperibilità. (Cass. 11/2/2008 n. 3226).
 In tema di assenza dal lavoro per malattia e di conseguente decadenza del
lavoratore dal diritto al relativo trattamento economico per l'intero periodo dei
primi dieci giorni di assenza per ingiustificata sottrazione alla visita di controllo
domiciliare, ai sensi dell'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463
convertito in L. 11 novembre 1983, n. 638 (norma dichiarata parzialmente illegittima dalla
Corte costituzionale con sentenza n. 78 del 1988), l'effettuazione da parte del lavoratore di una
successiva visita ambulatoriale confermativa dello stato di malattia, ancorché avvenuta prima
della scadenza di tale periodo, non vale a escludere la perdita del diritto al trattamento
economico ma ha la sola funzione di impedire la protrazione degli effetti della sanzione della
decadenza per il periodo successivo ai suddetti primi dieci giorni, atteso che l'osservanza
dell'onere posto a carico del lavoratore di rendersi reperibile presso la propria abitazione non
ammette forme equivalenti di controllo; ne consegue che l'impossibilità per il lavoratore di
effettuare tale visita (nella specie il giorno successivo a quello della sottrazione alla visita di
controllo), a causa della chiusura dell'ambulatorio della ASL, non impedisce la perdita del
trattamento economico derivante dal mancato assolvimento di quell'onere. (Cass. 28/1/2008 n.
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1809,).
 E' legittima la sanzione disciplinare irrogata al lavoratore assente per malattia irripetibile alla
visita medica fiscale. Grava sullo stesso la prova della sussistenza di un impedimento oggettivo.
(Trib. Caltanisetta 23/5/20069.
 Non è sanzionabile con la perdita dell’indennità di malattia l’assenza del dipendente alla visita di
controllo effettuata nelle c.d. fasce di reperibilità allorquando tale assenza sia stata determinata
non dall’intenzione di sottrarsi al controllo ma dalla presenza di un giustificato motivo (esso,
nella specie, è stato individuato nella coincidenza temporale di un ciclo di cure mediche
praticate al di fuori dell’abitazione del dipendente). (Cass. 6/4/2006 n. 8012).
 Il lavoratore assente per malattia, ove deduca come giustificato motivo della non reperibilità
alla visita domiciliare di controllo di avere nell'occasione effettuato una visita presso il medico di
fiducia, deve provare che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le previste
fasce orarie, pur senza la necessità di integrare una causa di forza maggiore, costituisca, al fine
della tutela della salute, una necessità determinata da situazioni comportanti adempimenti non
effettuabili in ore diverse da quelle di reperibilità. (Corte app. Milano 17/3/2006).
 Ai sensi dell’art. 5, quattordicesimo comma, legge n. 638 del 1983, il giustificato motivo di
esonero del lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di
controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla
stregua del giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l’allontanamento
del lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di
convenienza od opportunità, dovendo pur sempre consistere in un’improvvisa e cogente
situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal
proprio domicilio durante le fasce orarie di responsabilità. (In applicazione del suindicato
principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice del merito secondo cui
la lavoratrice non aveva provato con certificato medico la indifferibilità e necessità del
trattamento fisioterapico durante il periodo della fascia oraria di reperibilità. (Cass. 2/8/2004 n.
14735).
 La decadenza dal trattamento economico di malattia e la rilevanza disciplinare dell’assenza dal
domicilio alla visita di controllo durante le fasce orarie di reperibilità non operano in presenza di
un giustificato motivo, il quale non si identifica con lo stato di necessità o con la forza
maggiore, ma ricorre anche in presenza di un impegno serio ed apprezzabile ovvero di un
ragionevole impedimento, incompatibile, per ragioni di orario, con il rispetto delle fasce orarie.
(Trib. Milano 10/12/2004).
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 Ai sensi dell’art. 5, quattordicesimo comma, L. n. 638/1983, il giustificato motivo di esonero del
lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo non
ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma corrisponde ad ogni fatto che, alla stregua del
giudizio medio e della comune esperienza, può rendere plausibile l’allontanamento del
lavoratore dal proprio domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di
convenienza o opportunità, dovendo pur sempre consistere in un’improvvisa e cogente
situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in luogo diverso dal
proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità. (In applicazione del suindicato principio,
la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice del merito secondo cui la
lavoratrice non aveva provato con certificato medico la indifferibilità e necessità del trattamento
fisioterapico durante il periodo della fascia oraria di reperibilità). (Cass. 2/8/2004 n. 14735).
 Ai sensi dell'art. 5, 14° comma DL 12/9/83 convertito in L. 11/11/83 n. 638, l'obbligo di
reperibilità nelle fasce orarie sussiste solo per il lavoratore assente per malattia e non anche
per chi è assente dal lavoro a seguito di infortunio; pertanto, in tale seconda ipotesi, è
illegittima la sanzione comminata dal datore di lavoro per assenza nelle fasce orarie. (Cass.
30/1/2002, n. 1247).
 L'assenza ingiustificata alla visita medica di controllo del lavoratore assente per malattia rileva,
oltre che ai fini dell'applicazione dell'art. 5, d.l. n. 463/83 (convertito con modificazioni nella l.
n. 638/83), anche sotto il profilo della violazione dell'obbligo - sussistente nei confronti del
datore di lavoro - di sottoporsi al controllo e la relativa sanzione inflitta dal datore di lavoro non
presuppone necessariamente l'esistenza di una specifica previsione di tale mancanza nel codice
disciplinare applicabile (Trib. Roma 15/12/00).
 La clausola del contratto collettivo che, relativamente all'obbligo del lavoratore assente per
malattia di trovarsi al suo domicilio, fa salve le eventuali documentate necessità di assentarsi
dal domicilio per cause inerenti alla malattia stessa, va interpretata nel senso che l'obbligo della
reperibilità viene ad essere limitato solo allorquando quelle "ragioni" siano urgenti e
improcrastinabili e risulti comunque l'impossibilità di rispettare le fasce orarie di reperibilità
(Trib. Roma 15/12/2000).
 Qualora il ragionevole impedimento che giustifica l’esonero del lavoratore dall’obbligo di
reperibilità sia individuato dal medesimo nell’esigenza di ricorrere al proprio medico curante,
l’assicurato ha l’onere di provare sia la necessità di tale ricorso sia l’impossibilità di recarsi dal
sanitario in orari diversi da quello di reperibilità senza subire pregiudizio alla salute, e tale prova
dev’essere offerta fin dal ricorso di primo grado, ai sensi dell’art. 414 c.p.c., salva la possibilità
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STUDIO SOLUZIONE | consulting
di produrre successivamente prove precostituite (Trib. Pistoia 4/3/99).
 Il giustificato motivo di assenza del lavoratore ammalato dal proprio domicilio
durante le fasce orarie di reperibilità – che esclude la decadenza dal diritto al trattamento
economico di malattia, ai sensi dell’art. 5, u.c., L. 11/11/83 n. 638 – può anche consistere
nell’essersi il lavoratore dovuto recare presso il proprio medico curante per la
verifica dell’andamento della malattia o da altro medico per altre ragioni, a
condizione che il lavoratore dimostri la necessità e l’indifferibilità di tale visita, allo
scopo di evitare un pregiudizio alla propria salute (nella fattispecie, è stata ritenuta
giustificata l’assenza del lavoratore recatosi dal medico curante perché afflitto da un forte mal
di denti) (Cass. 10/12/98 n. 12458).
 L’obbligo di reperibilità ai fini della visita domiciliare di controllo, nella previsione di
cui all’art. 5, DL 12/9/83 n. 463 convertito nella L. 11/11/83 n. 638, resta escluso in
presenza di un giustificato motivo di esonero del lavoratore dal rispetto dello stesso
che prevale, pertanto, sull’interesse pubblico al controllo dello stato patologico da
cui è affetto il soggetto. Il concetto di giustificato motivo richiamato dalla citata
disposizione, non si identifica con lo stato di necessità o con la forza maggiore, ma è integrato,
anche in presenza di un impegno serio e apprezzabile, da soddisfare con tempestività, e
incompatibile con il rispetto delle fasce orarie (Trib. Napoli 18/3/97).
 Il giustificato motivo di assenza del lavoratore ammalato dal proprio domicilio durante le fasce
orarie di reperibilità, che esclude la decadenza del diritto al trattamento economico di malattia
ai sensi dell'art. 5 u.c. L. 638/83, può anche consistere nella necessità del lavoratore di recarsi
dal proprio medico curante purché risulti rigorosamente accertato che la visita era necessaria e
indifferibile in relazione allo stato di salute del lavoratore (Pret. Monza 4/10/95).
 L’assenza ingiustificata comporta la decadenza dal trattamento di malattia per dieci giorni e tale
sanzione non è riducibile ai soli giorni antecedenti la visita ambulatoriale (Trib. Pistoia 4/3/99).
 Sebbene l'art. 6 del DM 15/7/86 stabilisca che il lavoratore che non accetta l'esito della visita di
controllo è tenuto a eccepirlo, seduta stante, al medico sanitario, il lavoratore che non abbia
sollevato tale eccezione può sempre agire giudizialmente per contestare le risultanze della visita
medica di controllo (Trib. Parma 14 gennaio 2000).
 Qualora il lavoratore abbia esattamente indicato al datore di lavoro l'indirizzo della propria
abitazione, non può farsi discendere l'irreperibilità alla visita medica di controllo dalla sola
mancanza del suo nominativo sulla pulsantiera del citofono – per aver ignoti asportato la
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relativa etichetta adesiva all'insaputa del lavoratore - e pertanto deve ritenersi illegittima la
sospensione del trattamento di malattia disposta dall'Inps (Pret. Milano 15/10/94).
Assenze ai controlli: riflessi sull’indennità economica
Va ricordato che ove l’assenza non sia sorretta da un giustificato motivo, essa dà luogo alla
perdite, totale o parziale, dell’indennità economica di malattia (INPS, circ.26.7.1988, n.166),
secondo quanto segue:
 assenza all’unica visita di controllo: perdita dell’indennità economica per i primi 10 giorni di
malattia ed erogazione dell’indennità nella misura intera per il periodo restante;
 assenza a una sola visita, dopo che altri controlli siano stati regolarmente eseguiti:
perdita economica per i primi 10 giorni (successivi all’ultima visita regolarmente eseguita) ed
erogazione dell’indennità nella misura intera per il periodo restante;
 assenza alla prima visita: perdita dell’indennità per i primi 10 giorni di malattia o per il minor
periodo che precede la seconda visita;
 assenza alla seconda visita (domiciliare o ambulatoriale): perdita dell’intera indennità per i
primi 10 giorni di malattia e del 50% fino alla conclusione dell’evento morboso o dell’eventuale
effettuazione di una nuova visita di controllo (art.5, c.14, D.L. 12.9.1983, n.463, conv.in legge
11.11.1983, n.638; Corte Cost.26.1.1988, n.78);
 assenza giustificata alla visita domiciliare, seguita da mancata presentazione alla
visita ambulatoriale: perdita del 100% dell’indennità per i primi 10 giorni di malattia
(Cass.14.6.1999, n.5894);
 assenza ingiustificata alla visita domiciliare, seguita dalla regolare presentazione alla
visita ambulatoriale: perdita del 100% dell’indennità per i primi 10 giorni di malattia, ancorché
avvenuta prima della scadenza dei 10 giorni, non vale a escludere la perdita dell’indennità ma ha
la sola funzione di impedire la protrazione della sanzione per il periodo successivo ai primi 10
giorni; ne consegue che l’impossibilità per il lavoratore di effettuare tale visita il giorno successivo
a quello della sottrazione alla visita di controllo causa chiusura ambulatorio della ASL non
impedisce la perdita del trattamento derivante dal mancato assolvimento dell’onere di reperibilità
(Cass.28.1.2008, n.1809);
 assenza ingiustificata alla terza visita, dopo assenza a una prima visita domiciliare,
seguita da una ambulatoriale a cui il lavoratore si sia presentato e giudicato inidoneo
al lavoro: sanzione nella misura del 50% a partire dalla scadenza del periodo sanzionabile di 10
giorni al 100%, salvo il pagamento integrale dell’indennità per i giorni di incapacità accertati in
occasione della precedente visita di controllo ambulatoriale;
 assenza ingiustificata alla terza visita (dopo altre due visite andate a vuoto): da questa data
cessa l’erogazione dell’indennità a carico INPS; al lavoratore va data immediata comunicazione del
provvedimento adottato.
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Recupero dell’indennità economica
Anche se l’indennità è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio con i contributi previdenziali,
ove essa risulti indebitamente percepita in ragione dell’assenza al controllo, legittimato all’azione
di restituzione è l’INPS e non il datore di lavoro (Cass.15.11.2002, n.16140).
Assenza ai controlli: sanzioni disciplinari
Infine, si ricorda che la violazione da parte del lavoratore dell’obbligo di rendersi disponibile
per l’espletamento della visita domiciliare di controllo entro le fasce orarie previste ( tutti i
giorni festivi inclusi dalle 10,00 alle 12,00 r dalle 17,00 alle 19,00) assume rilevanza di per sé, a
prescindere dalla presenza o meno dello stato di malattia e può anche costituire giusta causa di
licenziamento (Cass.11.2.2008, n.3226), specie ove la condotta del lavoratore configga di fatto con la
buona fede e correttezza per le concrete modalità di sottrazione al controllo (Cass.20.3.2007, n.6618).
La reiterazione delle assenza al domicilio in occasione di diversi episodi morbosi può giustificare il
licenziamento ove sia provato (dal datore) un intento elusivo in capo al controllo, cosa che non
avviene in caso di malattia di tipo psichico, indicente amnesie e disturbi comportamentali,
regolarmente confermati in sede di verifiche ambulatoriali (Cass.17.8.2001, n.11153). L’applicazione
delle sanzioni disciplinari deve comunque sottostare alla procedura di contestazione di cui all’art.7,
legge 300/1970.
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