DELIBERAZIONE n. 43 del 18 marzo 2015 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXX XXXX XXX /Fastweb XXX Presenti: SANDRO VANNINI Presidente GIANCARLO MAGNI Vice Presidente RENATO BURIGANA Componente LETIZIA SALVESTRINI Componente MAURIZIO ZINGONI Componente Assenti: Presiede: Sandro Vannini Segretario: Luciano Moretti Allegati N. 0 Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto DELIBERAZIONE n. 43 del 18 marzo 2015 Il COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI VISTI: - la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei ser vizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; - la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13; - il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”; - la Delibera Agcom n. 179/03/CSP “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249” e successive modifiche e integrazioni; - la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni; - la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori”; - la Delibera Agcom n. 276/13/CONS “Approvazione delle Linee Guida relative all’attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche”; - la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni”, in particolare l’art. 30, e il “Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni” (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10); - l’“Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; - la “Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l’art. 4, comma 1, lett. e); - l’istanza n. 431 del 31 maggio 2013 con cui la la società XXXXX XXXX XXX chiedeva l’intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Fastweb XXX (di seguito, per brevità, Fastweb) ai sensi dell’art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A; - la nota del 31 maggio 2013 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell’articolo 15 del summenzionato Regolamento, l’avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e la successiva comunicazione del 20 giugno 2013 con cui ha invitato le parti stesse a 2/6 DELIBERAZIONE n. 43 del 18 marzo 2015 presentarsi all’udienza per la discussione della controversia in data 17 luglio 2013, poi aggiornata alla data del 20 novembre 2013; UDITE entrambe le parti nella suindicata udienza; ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la res controversa; ESAMINATI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: 1. La posizione della Società istante La XXXXX XXXX XXX (di seguito, per brevità, XXXXX XXXX), titolare di un contratto con l’Operatore Fastweb XXX – Società a socio unico e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG (di seguito, per brevità, Fastweb) riguardante le linee XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXX, dichiara di aver esercitato, con raccomandata del 3 settembre 2012, il diritto di recesso, così da impedire il rinnovo automatico del contratto alla sua scadenza. Nonostante la predetta scadenza fosse prevista in data 17 febbraio 2013, la Società Fastweb provvedeva al distacco di tutte le linee in data 17 dicembre 2012, con conseguente sospensione totale del servizio. In base a tali premesse, la XXXXX XXXX ha richiesto: 1) Il rimborso della fatturazione dal 17 dicembre 2012 al 19 febbraio 2013 e di qualsiasi fattura emessa anche successivamente; 2) Il “rimborso di euro 2.500,00 per il danno subito dalla cessazione del servizio”. 2. La posizione dell’Operatore In data 28 giugno 2013 la Società Fastweb ha fatto pervenire memorie difensive, con le quali, in primis, contestava l’inammissibilità della richiesta di “rimborso per il danno” formulata dalla parte istante, stante il disposto dell’art. 19, comma 4, della Delibera 173/07/CONS. Nel merito, la Compagnia telefonica precisava come la data di sottoscrizione del contratto riguardante le linee della XXXXX XXXX era il 24 ottobre 2011 e che i servizi erano stati attivati fin dal 21 novembre 2011; che in data 5 settembre 2012 riceveva la lettera di recesso dall’utente e che, in conformità con le Condizioni Generali di Contratto, i servizi cessavano in data 18 dicembre 2012. L’Operatore disconosceva, inoltre, il documento allegato sub 6) all’istanza della XXXXX XXXX – documento dal quale si evinceva la data del 17 febbraio 2013 come quella indicata per la naturale conclusione del contratto. 3. Motivazione della decisione Alla luce di quanto emerso nel corso dell’istruttoria, le richieste formulate da parte istante possono essere parzialmente accolte come di seguito precisato. Preliminarmente, occorre chiarire come, con riferimento alla domanda formulata sub 2) nell’istanza depositata, ai sensi dell’art. 19, comma 4, del Regolamento, l’oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell’Autorità. Ciò premesso, anche se la XXXXX XXXX utilizza, nelle richieste, la parola “rimborso” deve rilevarsi come la richiesta formulata nel secondo punto faccia riferimento ad elementi tipici del danno patrimoniale e non patrimoniale: esclusa, quindi, ogni pronuncia risarcitoria, la domanda de qua dovrà essere, in questa sede, correttamente interpretata, in base al criterio di efficienza e ragionevolezza 3/6 DELIBERAZIONE n. 43 del 18 marzo 2015 dell’azione amministrativa, quale domanda di condanna del gestore al pagamento di un indennizzo in relazione agli inadempimenti che venissero accertati. La richiesta di indennizzo per la cessazione delle risorse telefoniche attribuite alla Società istante, avvenuta a partire dal 18 dicembre 2012, è fondata. Difatti, come si evince chiaramente dal documento 6 allegato all’istanza di definizione della controversia, la Società Fastweb, a mezzo di propri rappresentanti o agenti, precisava come la data di naturale scadenza del contratto in essere fosse il 17 febbraio 2013 e che, in assenza dell’esercizio del diritto di recesso, il rapporto negoziale si sarebbe rinnovato automaticamente. La XXXXX XXXX, pertanto, si attivava, in ossequio a quanto previsto dall’art. 19.2 delle Condizioni Generali di Contratto dell’Operatore convenuto, per recedere anticipatamente dal contratto, inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno nel rispetto del preavviso previsto di novanta giorni e con chiara indicazione di voler continuare comunque ad usufruire del servizio prestato fino alla data di naturale scadenza del rapporto, indicata dal rappresentante Fastweb nella data del 17 febbraio 2013. La Società Fastweb, nelle depositate memorie, disconosce in via assolutamente generica e non circostanziata il documento prodotto dall’istante sub 6). Peraltro, la predetta missiva risulta inviata su carta intestata Fastweb, da persone identificatesi come rappresentanti o rivenditori del Gestore Fastweb, con indicazione corretta del codice cliente identificativo del contratto Business stipulato con il predetto Gestore telefonico. È legittimo, pertanto, ritenere quantomeno che la XXXXX XXXX abbia in totale buonafede fatto affidamento su quanto dichiarato da quelli che si presentavano come legittimi rappresentanti del Gestore telefonico. Deve considerarsi, inoltre, come la proposta di abbonamento prodotta dalla Società Fastweb unitamente alle memorie depositate il 28 giugno 2013, che dovrebbe individuare una scadenza del contratto diversa rispetto a quella indicata dalla Società istante, abbia ad oggetto una linea telefonica del tutto diversa rispetto a quelle indicate dall’utente nel formulario GU14 e nell’istanza di conciliazione, con la conseguenza che tale produzione non risulta conferente con l’odierno contendere. Vi è da rilevare, in ogni caso, come la XXXXX XXXX abbia specificato esattamente, nella lettera del 3 settembre 2012, che la Società Fastweb ammette di aver ricevuto in data 5 settembre 2012, quali fossero le proprie necessità ed il desiderio di mantenere attive le linee oggetto del contratto fino al 17 febbraio del 2013. Il Gestore, pertanto, laddove avesse riscontrato delle discrasie rispetto ai dati ed ai documenti in proprio possesso, avrebbe potuto contattare l’istante e fornirgli le necessarie spiegazioni ed indicazioni. Si ritiene sussistere, pertanto, un inadempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 1218 c.c., in capo al Gestore Fastweb, in relazione alla sospensione delle linee della XXXXX XXXX a partire dalla data del 18 dicembre 2012, cui consegue il diritto, per la parte istante, di ottenere il pagamento di un indennizzo per il mancato funzionamento del servizio. Con riferimento al periodo indennizzabile, si ritiene di individuare il dies a quo nel giorno 18 dicembre 2012, data in cui è stato cessato il servizio sulle linee individuate nell’istanza di definizione, e il dies ad quem nel giorno 17 febbraio 2013, data in cui il contratto Fastweb, in virtù dell’esercizio del diritto di recesso, avrebbe dovuto effettivamente risultare cessato. Per il calcolo dell’indennizzo, si applica, in via analogica, l’art. 4, comma 1, dell’Allegato A della Delibera 73/11/CONS, che disciplina le ipotesi di sospensione o cessazione del servizio. La predetta norma precisa che “Nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti 4/6 DELIBERAZIONE n. 43 del 18 marzo 2015 a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari ad euro 7,50 per ogni giorno di sospensione”. Tale indennizzo dovrà essere calcolato per ciascuna delle tre linee interessate dalla cessazione non richiesta. Inoltre, ai sensi dell’art. 12, comma 2, gli importi dovranno essere corrisposti nella misura del doppio, trattandosi di utenze di tipo “Business”. Pertanto, la misura dell’indennizzo spettante è pari all’importo di euro 2.745,00 (duemilasettecentoquarantacinque/00, euro 7,50 x 2 x 61 giorni di sospensione x 3 linee intestate alla XXXXX XXXX). La XXXXX XXXX avrà diritto, inoltre, dato il mancato utilizzo del servizio, allo storno (o al rimborso, laddove la Società istante abbia già proceduto con il pagamento) degli importi fatturati da parte dell’Operatore Fastweb per le tre linee oggetto dell’istanza a partire dal 19 dicembre 2012, data dalla quale le predette risorse sono state cessate. Infine, per quanto concerne le spese di procedura, appare equo liquidare in favore della parte istante, ai sensi dell’articolo 19, comma 6, del Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS, l’importo di euro 100,00 (cento/00) considerato il parziale accoglimento delle richieste CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto; VISTI la relazione istruttoria redatta dall’Avv. Benedetta Cappelli in attuazione del contratto sottoscritto in data 16 ottobre 2014 e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente, Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento; UDITA l’illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 18 marzo 2015; Con voti unanimi DELIBERA in accoglimento dell’istanza avanzata in data 31 maggio 2013 dalla società XXXXX XXXX XXX nei confronti di Fastweb XXX, che l’operatore provveda: 1) a corrispondere, mediante assegno o bonifico bancario intestato all’istante: a) la somma di € 2.745,00 (duemilasettecentoquarantacinque/00) per la cessazione non richiesta del servizio; b) la somma di euro 100,00 (cento/00) per le spese di procedura: 2) a regolarizzare la posizione contabile-amministrativa della Società istante mediante lo storno dell’insoluto esistente a suo carico (ovvero, in caso di effettuato pagamento, mediante rimborso) in relazione a quanto richiesto per le tre utenze individuate nel GU14 depositato a partire dalla data del 19 dicembre 2012. Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti punti 1) lettera a) e 2) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all’importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia. 5/6 DELIBERAZIONE n. 43 del 18 marzo 2015 E’ fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito, come previsto dall’art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A. Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell’Autorità ai sensi dell’art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003. L’operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l’avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti. Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell’art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. Il Segretario Luciano Moretti Il Presidente Sandro Vannini 6/6