9.3 DECRETO MONTI
TITOLO 3
CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
CAPO I
MISURE PER L’EMERSIONE DELLA BASE IMPONIBILE
E LA TRASPARENZA FISCALE
5 dicembre 2011
Testo provvisorio
Indice
2

Art. 10. Regime premiale per favorire la trasparenza

Art. 11. Emersione di base imponibile

Art. 12. Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e
contrasto all’uso del contante
Testo provvisorio
5 dicembre 2011
Art. 10.
Regime premiale per favorire la trasparenza
3

A decorrere dall’1/1/2013, ai soggetti che svolgono attività artistica o
professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o associata è
riconosciuta

La semplificazione degli adempimenti amministrativi

Assistenza
negli
adempimenti
dell’Amministrazione finanziaria

Accelerazione dei rimborsi o delle compensazioni dei crediti IVA

Esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici (per i
contribuenti non soggetti ad accertamenti basati sugli studi di settore)

Riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di
accertamento
amministrativi
Testo provvisorio
da
5 dicembre 2011
parte
Art. 11.
Emersione di base imponibile
4



Chiunque, a seguito delle richieste effettuate ai fini di controlli fiscali
esibisce documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non
rispondenti al vero è punito ai sensi del codice penale
A decorrere dall’1/1/2012, gli operatori finanziari sono obbligati a
comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria, con riferimento ai
rapporti intrattenuti presso di essi, le movimentazioni e ogni informazione
necessaria ai fini dei controlli fiscali
L’INPS fornisce all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza i dati
relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali
affinché vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla
fedeltà dei redditi dichiarati
Testo provvisorio
5 dicembre 2011
Art. 12.
Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000
euro e contrasto all’uso del contante
5




Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore sono adeguate
all’importo di 1.000 euro
Le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni
sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti elettronici
Le banche sono tenute ad offrire un conto corrente base, semplice,
trasparente, esente da imposta di bollo, con caratteristiche ulteriori da
definirsi entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto
Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto devono altresì essere definite
le regole generali per assicurare una equilibrata riduzione delle
commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante
carte di pagamento
Testo provvisorio
5 dicembre 2011
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Decreto Monti – 9.3 Misure per l`emersione della