9.3 DECRETO MONTI TITOLO 3 CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI CAPO I MISURE PER L’EMERSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LA TRASPARENZA FISCALE 5 dicembre 2011 Testo provvisorio Indice 2 Art. 10. Regime premiale per favorire la trasparenza Art. 11. Emersione di base imponibile Art. 12. Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante Testo provvisorio 5 dicembre 2011 Art. 10. Regime premiale per favorire la trasparenza 3 A decorrere dall’1/1/2013, ai soggetti che svolgono attività artistica o professionale ovvero attività di impresa in forma individuale o associata è riconosciuta La semplificazione degli adempimenti amministrativi Assistenza negli adempimenti dell’Amministrazione finanziaria Accelerazione dei rimborsi o delle compensazioni dei crediti IVA Esclusione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici (per i contribuenti non soggetti ad accertamenti basati sugli studi di settore) Riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento amministrativi Testo provvisorio da 5 dicembre 2011 parte Art. 11. Emersione di base imponibile 4 Chiunque, a seguito delle richieste effettuate ai fini di controlli fiscali esibisce documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi del codice penale A decorrere dall’1/1/2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria, con riferimento ai rapporti intrattenuti presso di essi, le movimentazioni e ogni informazione necessaria ai fini dei controlli fiscali L’INPS fornisce all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza i dati relativi alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali affinché vengano considerati ai fini della effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati Testo provvisorio 5 dicembre 2011 Art. 12. Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante 5 Le limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore sono adeguate all’importo di 1.000 euro Le operazioni di pagamento delle spese delle pubbliche amministrazioni sono disposte mediante l’utilizzo di strumenti elettronici Le banche sono tenute ad offrire un conto corrente base, semplice, trasparente, esente da imposta di bollo, con caratteristiche ulteriori da definirsi entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto devono altresì essere definite le regole generali per assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento Testo provvisorio 5 dicembre 2011