COMUNE DI VEROLENGO
PROVINCIA DI TORINO
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA INTERCOMUNALE TRA I COMUNI
DI
VEROLENGO, MAZZE’, RONDISSONE E VILLAREGGIA
COPIA
DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
INTERCOMUNALE
Determinazione n. 33 del 13.09.2014
OGGETTO: FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE WINDOWS 8 PRO E
MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2013 DA INSTALLARSI SUI
PERSONAL COMPUTER IN USO AGLI UFFICI COMUNALI.
Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza Intercomunale n.
33 del 13.09.2014
OGGETTO: FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE WINDOWS 8 PRO E
MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS 2013 DA INSTALLARSI SUI
PERSONAL COMPUTER IN USO AGLI UFFICI COMUNALI.
L’anno duemilaquattordici il giorno tredici del mese di settembre
IL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA INTERCOMUNALE
Atteso che con delega del Responsabile della Centrale di Committenza
Intercomunale prot. n. 4245 del 21-07-2014 veniva autorizzato il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario ad operare, in nome e per conto della Centrale Unica di
Committenza Intercomunale costituita tra i comuni di Mazzè, Rondissone, Verolengo e
Villareggia, limitatamente all’affidamento di prestazioni inerenti lavori, forniture e servizi
per importi inferiori ad Euro 40.000,00 + Iva relativi al Servizio di cui il sottoscritto risulta
essere individuato quale diretto Responsabile;
Riconosciuta quindi la propria competenza ad adottare la presente determinazione;
Richiamato il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” ) che testualmente riporta:
Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza.
1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture
facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi;
2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.3-bis (comma
aggiunto dall'art. 23,comma 4, del D.L. 201 del 6.12.2011 convertito con Legge 22
dicembre 2011, n. 214, poi così modificato dall'art.1, comma 4, legge n. 135 del 2012). I
Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna
Provincia affidano obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di
lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni , di cui all’articolo 32 del
testo unico di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un
apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici. In
alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti
elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento, ivi comprese le
convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ed il mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all’articolo 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207;
Considerato che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 del 28-3-2013 per quanto
relativo al comune di Verolengo, n. 9 del 28-3-2013 per il comune di Mazzè, n. 6 del 22-42013 per il comune di Rondissone e n. 11 del 23-4-2013 per il comune di Villareggia è stato
formalmente stabilito di procedere alla costituzione di una unica centrale di Committenza
intercomunale atta a svolgere le funzioni di legge sopra menzionate;
Dato atto che con deliberazioni di Giunta Comunale n. 48 del 17-5-2013 per quanto
relativo al comune di Verolengo, n. 29 del 16-5-2013 per il comune di Mazzè, n. 36 del 23-52013 per il comune di Rondissone e n. 15 del 17-5-2013 per il comune di Villareggia è stato
approvato il Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza
Intercomunale;
Considerato che , a seguito delle modifiche apportate all’art. 33 del D.Lgs. 163/2006 ,
qualunque affidamento relativo a lavori , servizi e forniture , anche inferiore all’importo
sopraindividuato, deve essere effettuato per il tramite della Centrale di Committenza
Intercomunale ;
Considerato che nel mese di aprile 2014 la ditta Microsoft ha comunicato di aver
interrotto il supporto per il sistema operativo Windows XP 2000 che è attualmente
installato e utilizzato sui computer appartenenti alla rete locale di cui è dotato l’ente;
Dato atto che si rende quindi necessario provvedere all'acquisto di un nuovo sistema
operativo da fornire in dotazione a tutti i pc appartenenti alla rete locale dell’ente;
Rilevato che il sistema operativo che meglio si attaglia alle esigenze operative legate alle
varie attività di natura informatica svolte dall'ente è quello denominato Windows 8 di
Microsoft;
Dato altresì atto che occorre provvedere anche all'acquisto delle licenze d'uso Microsoft
Office Home edition dei software gestionali per l'elaborazione dei documenti (testi e fogli
di calcolo);
Rilevato che per consentire e garantire il corretto funzionamento delle varie macchine,
occorre anche acquistare alcuni blocchi di memoria RAM;
Visto quanto proposto dalla ditta Computer Valley di Torino nel catalogo disponibile sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e precisamente:
- n. 25 licenze Win 8.1 Pro per € 3.925,00;
- n. 25 licenze Office Home & Business per € 7.350,00;
- n. 7 blocchi di memoria Cosair per € 249,00;
Visti:
il d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il vigente regolamento comunale di contabilità;
lo statuto comunale;
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'articolo 147 bis del D.Lgs 267/2000;
DETERMINA
1. di affidare alla ditta Computer Valley di Torino la fornitura di n. 25 licenze
Windows 8.1, n. 25 licenze Microsoft Office Home Edition e delle parti hardware
da fornire in dotazione a tutti i pc collegati alla rete locale dell'ente;
2. di demandare al responsabile del servizio finanziario l'assunzione del relativo
impegno di spesa;
3. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13
agosto 2010 n° 136 il codice CIG attribuito ZAC0FDE96F.
4. La presente determinazione, per meri fini di pubblicità notizia degli atti, in omaggio
al principio della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito della Centrale
di Committenza Intercomunale per 15 giorni consecutivi ed avrà esecuzione dopo il
suo inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267.
p.
IL RESPONSABILE
DELLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA INTERCOMUNALE
F.to DOTT. GIORGIO PIVATO
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Det. Centrale unica di Committenza n. 33 FORNITURA DI LICENZE