‐ ALLE AZIENDE INTERESSATE ‐ AI TECNICI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E CAA ‐ AI CONSULENTI Loro sedi Oggetto: Circolare n° 9 – 24 ottobre 2013 Al fine di consentire l’applicazione delle disposizioni previste dalla recente modifica del quadro normativo e tenendo conto delle note e circolari applicative inviate dall’ICQRF, vi comunico i seguenti aggiornamenti. 1. COMUNICAZIONE DEL “VINO OTTENUTO” Ai fini di gestire la tracciabilità di partite di vino provenienti dall’annata 2013 e creare ‐ in tempi congrui ‐ le relative giacenze sulla nostra banca dati (anche a vostra disposizione), si chiede l’invio del “mod. 1‐3 comunicazione di vino ottenuto DOP ed IGP” (presente in allegato compilabile anche in forma cumulativa). L’invio di tale modulo risulta comunque obbligatorio in allegato ad eventuali comunicazioni di imbottigliamento, taglio, acquisto, riclassificazione e/o richieste di prelievo ai fini della certificazione alla relativa DO. 2. RICLASSIFICAZIONI (rif. D.M. 14/06/2012) Ai sensi dell’art. 7 del “D.M. 14 giugno 2013” nel caso di riclassificazione di uva e/o vino atto a divenire D.O.P. o declassamento di vino a D.O.P. ad altra denominazione di origine o indicazione geografica, le aziende, entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione (registrazione), ne danno comunicazione alla struttura di controllo. In questi termini appare chiaro che, se i soggetti interessati acquistano uve atte a dare vini D.O.P. ma decidono di caricare il prodotto sul registro di vinificazione come uva atta a dare vino I.G.P. (o categorie inferiori) l’operazione è consentita, ma deve essere comunicata a CEVIQ con le consuete modalità. 3. IMBOTTIGLIAMENTI VINO IGP e DOP (rif. D.M. 14/06/2012) Vi ricordiamo che la tempistica valida per comunicare l’imbottigliamento delle partite di vino ottenute esclusivamente da uve e vini prodotti in azienda e non soggetti a declassamenti e riclassificazioni è di un mese. In tutti gli altri casi il modello deve pervenire a CEVIQ entro sette giorni lavorativi. Nei casi di imbottigliamento di vini in conto lavorazione presso terzi, la comunicazione può essere trasmessa sia dal proprietario del vino che da chi detiene il prodotto ed opera l’imbottigliamento (infatti entrambi sono considerati imbottigliatori), modalità valida anche per l’eventuale richiesta di certificazione ai fini dell’ottenimento dell’idoneità alla DOP. 4. VENDITE SUI RECIPIENTI DEL CLIENTE AL CONSUMATORE FINALE (rif. D.M. 14/06/2012) Nel ribadire che per vendita diretta al consumatore finale, si intende la vendita di prodotti a DOP o IGP allo stato “sfuso” in contenitori di proprietà dell’acquirente, si ricorda che i soggetti interessati devono comunicare mensilmente alla struttura di controllo i quantitativi di vini venduti direttamente al consumatore finale mediante il modello 1‐9 scaricabile dal sito www.ceviq.it. A tal fine è utile specificare che tali disposizioni, devono ritenersi applicabili esclusivamente ai soggetti “vinificatori” ed “intermediari di vini sfusi” che operano la vendita di quantitativo di prodotto sfuso in contenitori di proprietà dell’acquirente, presso un punto vendita aziendale (anche se situato presso “unità locali” operanti in sedi non coincidenti con lo stabilimento di vinificazione). In caso di vendita di partite di vino sfuso a soggetti diversi dai precedenti, configurabili come altre attività commerciali di “vendita di vino al minuto” (negozi, enoteche, vinerie o altre attività diverse da quelle 1
connesse alla produzione, vinificazione ed imbottigliamento del prodotto) – i quali sono derogati da qualsiasi adempimento nei confronti di CEVIQ srl ‐ la trasmissione del documento di trasporto risulta a carico del soggetto vinificatore o intermediario da cui è partito il prodotto sfuso. 5. VINIFICAZIONE FUORI ZONA DEI VINI “IGP VENEZIA GIULIA” (rif. D.d. 08/10/2013) La zona di vinificazione dei vini “IGP Venezia Giulia” è stata estesa all’intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle uve, ubicati nelle Province di Venezia e Treviso. Tale modifica è applicabile a decorrere dalla campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti delle eventuali scorte di prodotti vitivinicoli provenienti dalle campagne vendemmiali precedenti. 6. TAGLIO TRA I VINI In caso di taglio tra partite di mosti e/o vini, vi ricordiamo che all’interno del sito www.ceviq.it accedendo alla pagina “Piano dei controlli vini DOP e IGP (adempimenti generali)” è disponibile un file in formato pdf denominato “Disposizioni per taglio/assemblaggio di partite di vino IGP, atte o certificate DOP (rev. del 24/09/13)”. Vi faccio presente che le informazioni contenute nel documento, sono una sintesi logica ed applicativa delle norme in vigore disciplinanti la materia e devono essere scrupolosamente rispettate. Inoltre sempre navigando nel nostro sito alla sezione legislazione, è consultabile (e scaricabile) il file pdf: “Estratto delle note MIPAAF n° 16991 del 25 luglio 2012 e n° 16206 del 5 giugno 2013 concernenti condizioni e limiti dei tagli per le categorie vini IGP”. 7. VERIFICA DELLE GIACENZE DI CANTINA IN SEDE DI CONTROLLO ISPETTIVO (rif. D.M. 19/12/1994, n. 768) Vi ricordo che nei prossimi mesi, proseguirà la nostra attività relativa alle verifiche ispettive in cantina (soggetti vinificatori, intermediari ed imbottigliatori). In questi termini ritengo importante farvi presente il criterio di controllo della giacenza contabile e fisica del vino detenuto presso le vostre cantine, oggetto di tracciabilità e certificazione. Ai sensi della normativa vigente, la differenza contabile e fisica delle quantità presenti sui registri e detenute fisicamente in cantina, viene ritenuta conforme quando non supera l’1,5%. Vi faccio inoltre presente che le perdite, i superi e i cali dovuti a lavorazioni, trasformazioni o giacenze, sempre che si verifichino realmente, devono essere riportati nei registri all’atto in cui vengano ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza (entro tre giorni lavorativi). Le perdite ed i cali che sono da considerare in questi termini, sono quelli che si verificano dopo la prima ammostatura, se il prodotto si ferma a mosto; oppure entro la fine della vinificazione, se la fermentazione è completata, durante le successive fasi di lavorazione, di trasformazione (intesa come elaborazione di vini frizzanti, spumanti, liquorosi, ecc.) imbottigliamento e stoccaggio dei prodotti. In particolare, le perdite i superi e i cali che, in una campagna vitivinicola, risultino maggiori dell’ 1,5% ragguagliato ad anno e rapportato al complesso delle singole quantità detenute, ancorché cedute, devono essere comunicati ed adeguatamente motivati, all’ufficio periferico dell’Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, all’atto in cui si accertano e, comunque, entro la data stabilita per la presentazione delle dichiarazioni di giacenza (10 settembre). Vi ricordo inoltre che il consumo familiare del produttore deve essere mensilmente evidenziato sui registri, con specifica annotazione. La presente circolare, può essere visionata (e scaricata) dal sito www.ceviq.it Cordiali saluti 2
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Oggetto: Circolare n° 9 – 24 ottobre 2013