Minori stranieri:
la tutela delle relazioni familiari
nell'ordinamento giuridico
italiano
LEGISLAZIONE E CASI PRATICI
Avv. Marco
Grazioli
PERUGIA - Maggio 2011
T.U. Imm. - Titolo IV (artt. 28 – 33)
“Diritto all’unità familiare e tutela dei minori”
modificato parzialmente dal D. Lgs. n° 5/2007
Articolo 28 – “Diritto all’unità familiare”
// art. 29 Cost.
// CEDU.
// Corte Costituzionale (Ord. 19/01/1995, n. 28)
Diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti di
propri familiari.
Carattere prioritario dell’interesse del fanciullo nel diritto all’unità
familiare (3° comma)  riferimento alla Convenzione Internazionale di
New York del 1989 su “I diritti del fanciullo”.
Articolo 29 – “Ricongiungimento familiare”
(articolo interamente sostituito dal D. Lgs. n. 5/2007)
•Gli stranieri hanno diritto a ricongiungersi* con i propri familiari già
presenti sul territorio italiano ed in regola con il soggiorno. (genitori
ricongiunti a minori già in Italia e vice versa).
•In questa norma i “minori” sono “i figli di età inferiore a diciotto anni al
momento della presentazione dell’istanza di ricongiungimento. I minori
adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli”.
•Presenza dei requisiti richiesti ex lege (art.29 c.3) in capo ai genitori ai fini
dell'ottenimento del nulla osta.
* RICONGIUNGIMENTO
Il ricongiungimento è possibile con:
a) Un coniuge non legalmente separato e di più di 18 anni;
b) I figli minori del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, con il
consenso dell’altro genitore;
c) I figli maggiorenni a carico: ragioni oggettive di non poter provvedere alle
proprie indispensabili esigenze di vita : invalidità totale;
d) I genitori a carico che non hanno altri figli nel Paese di origine o di
provenienza, oppure i genitori di più di 65 anni che hanno altri figli
impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute.
Articolo 29 bis – “Ricongiungimento familiare
di rifugiati”
Articolo inserito dal D. Lgs. n. 5/2007.
Il rifugiato (con status) può richiedere lo stesso ricongiungimento
familiare con la stessa procedura dell’articolo 29.
Purtroppo i requisiti richiesti (art. 29 c.3) non sono applicabili *.
Il 3° comma della norma stabilisce che quando il rifugiato è un
minore non accompagnato, è consentito, l’ingresso ed il soggiorno
degli ascendenti diretti di primo grado.
Questo favor * per la categoria dei rifugiati nasce dalla particolare
condizione giuridica (e di vita) degli stranieri cui sia stato
riconosciuto tale status.
Articolo 30 – “Permesso di soggiorno per motivi
familiari”
L’articolo 30 regola le condizioni, le modalità ed i
tempi che occorrono per il rilascio del permesso di
soggiorno consentito in conseguenza al
ricongiungimento familiare. L’articolo regola
anche i casi di diniego e revoca dello stesso.
Articolo 31 – “Disposizioni a favore dei minori”
La norma prevede anche un caso eccezionale di rilascio di PdS per il
minore.
3° comma “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con
lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di
salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare
l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo
determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo
unico”.
La giurisprudenza recente che permette di definire o conoscere i criteri
legati alla sussistenza dei gravi problemi (art. 31) non è sempre
risultata univoca. Da una lettura in un primo momento del tutto
restrittiva della norma, infatti, si è passati ad una lettura ben più
estensiva della stessa.
NB: Circolare del Ministero dell’Interno
n. 5987 del 24 settembre 2009
Il titolare del permesso di soggiorno per assistenza minore può
beneficiare, semprechè ricorrano i presupposti in materia di
ricongiungimento, della conversione per motivi familiari, in
quanto autorizzato, seppure in via temporanea al regolare
soggiorno in Italia.
Articolo 32 – “Minori affidati al
compimento della maggiore età”
Al minore straniero, quando compie la maggior età, può essere
rilasciato il PdS per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro
subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura se :
- nei suoi confronti siano state applicate le disposizioni di cui all’art.
31;
- o se tratte di un minore straniero soggiornante in Italia con la
propria famiglia;
- o se tratte di un minore beneficiario in Italia di un provvedimento
di affidamento o quantomeno di un affidamento provvisorio.
Articolo 33 – “Comitato per i minori stranieri”
presideto dal Consiglio dei ministri
SCOPO
- vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri
- coordinare le attività delle amministrazioni interessate.
STABILISCE
a)le regole e le modalità :
-ingresso ed il soggiorno dei minori stranieri di 6 anni e più (programmi solidaristici
di accoglienza temporanea.)
-affidamento temporaneo
-rimpatrio dei medesimi;
b) le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nell’ambito
delle attività dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di impulso e di raccordo
del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai fini
dell’accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua
famiglia nel Paese d’origine o in un Paese terzo.
D. Lgs. n. 5/2007
Attuazione della Direttiva 2003/86/CE
relativa al diritto di ricongiungimento familiare G.U. n. 25 del 31/01/2007
Condizioni per l’esercizio del diritto al
ricongiungimento familiare dei cittadini di
Paesi terzi, legalmente soggiornanti, dando
applicazione alla normativa europea sul
ricongiungimento familiare.
D. Lgs. n. 30/2007
Attuazione della direttiva 2004/38/CE
GU n. 72 del 27/03/2007, modificato dal d. Lgs n. 32 del 28/02/2008
Disciplina:
a) modalità d’esercizio del diritto di libera circolazione,
ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei
cittadini dell’Unione europea e dei familiari* di cui che
accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello
Stato degli stessi;
c) le modalità possono essere limitati per motivi di ordine
pubblico e di pubblica sicurezza.
* FAMILIARE
1) il coniuge;
2) il partner di un’unione registrata sulla base della
legislazione di uno Stato membro, l’unione registrata
equipari al matrimonio nello stato ospitante è rispetta le
condizioni previste dalla legislazione i questo stato
3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico
e quelli del coniuge o partner;
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o
partner.
NB: Direttiva del Ministero dell’Interno
Prot 17272/7 del 28 marzo 2008
1) Parità di trattamento tra il minore straniero e il minore
italiano: rinnovamento del permesso di soggiorno del
straniero chi compie 18 anni e che non decide
immediatamente se proseguire gli studi o cominciare a
lavorare, in considerazione del fatto che i genitori o chi ne
esercita la patria potestà, garantiscono per lui e per il suo
mantenimento.
2) Permesso di soggiorno autonomo al minore 14enne.
Il prefetto ed il questore – considerato che l’identità del
minore è garantita dai genitori – devono procedere al rilascio
del permesso autonomo allo straniero 14enne (valido fino
ai18 anni), anche in mancanza di passaporto.
3) Interventi previsti per i minori stranieri non
accompagnati e presi in carico da associazioni
ed enti locali (affidamento familiare o tutela): al
compimento dei 18 anni i questori possono
rilasciare un permesso di soggiorno,
indipendentemente dalla durata della sua
presenza sul territorio nazionale
PACCHETTO SICUREZZA
Luglio 2009
Il pacchetto sicurezza ha restretto i criteri necessari
al ricongiungimento familiare.
Circolare n. 7170 del 18 novembre 2009
La certificazione igienico-sanitaria rilasciata dalle ASL non è più
alternativa al certificato rilasciato dal comune.
Gli stessi competenti uffici comunali devono procedere a verifica.
Sono soppressi i riferimenti alla legge regionale per l’edilizia
residenziale pubblica .
La certificazione relativa all’idoneità abitativa potrà fare riferimento
alla normativa del Decreto ministeriale 5.07.1975, che stabilisce i
requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione e i
requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero
previsto degli occupanti.
Corte di cassazione
sentenza n. 27224 del 14 novembre 2008
Il ricongiungimento del cittadino extracomunitario
con un cittadino italiano
E' ritenuto illegittimo il diniego di ingresso in Italia
per ricongiungimento familiare del cittadino
extracomunitario coniugato con cittadino/a
italiana, per il solo fatto che abbia pendente nei
suoi confronti un provvedimento di espulsione con
la relativa segnalazione nell’area Schengen.
Cassazione 16 ottobre 2009, n. 22080
La valutazione dei gravi motivi per l’ingresso o la permanenza
del genitore
La Cassazione afferma che la norma tratta semplicemente di
"gravi motivi", connessi con lo sviluppo psicofisico del minore,
che vanno valutati, tenendo conto delle condizioni di salute e
dell'età del minore.
La previsione è eccezionale perché costituisce una deroga alle
altre disposizioni del Dlgs. 286/98 sulla presenza dello straniero
sul territorio nazionale. Permette una protezione più grande del
diritto del minore alla famiglia e a mantenere rapporti continuativi
con entrambi i genitori.
La valutazione dei “gravi motivi” può essere diversa quando si
tratta dell’ingresso del genitore sul territorio ovvero quando si
tratta della permanenza del genitore che già si trova in Italia.
Cass. Sezione unite n°22216 del 2006:
gravi motivi  ingresso o permanenza del
genitore
la presenza di gravi motivi dovrebbe essere
puntualmente dedotta e accertata, solo in caso di
autorizzazione all'ingresso del familiare; ciò non
potrebbe valere sempre e comunque, quando
venga, come nella specie, richiesta l'autorizzazione
alla permanenza in Italia del genitore, già presente,
che
altrimenti
dovrebbe
immediatamente
allontanarsi: i gravi motivi potrebbero essere attuali,
ma pure dedotti quale possibile (o magari probabile)
conseguenza dell'improvviso allontanamento del
genitore).
I MINORI SOGGETTI A TUTELA
Corte Costituzionale, sentenza n.198 del 5 giugno 2003
La norma se non è interpretata estensivamente, è integrata
in via analogica, sulla base della comparazione fra i
presupposti e le caratteristiche del rapporto di tutela del
minore e del rapporto di affidamento.
Cons. di Stato – n. 9940 del 2005
Estensione dell'applicabilità della norma in esame ad un
ragazzo straniero (divenuto maggiorenne) che giunto in
Italia da minorenne era stato sottoposto a tutela pubblica,
con inserimento in comunità.
Sentenza cassazione prima
sezione civile del 19/01/2010
Fatti:
Decisione della corte
Sentenza cassazione prima sezione civile
del 10/03/2010
Fatti: Un cittadino extracomunitario, sposato con una
straniera regolarmente soggiornante ed in attesa della
cittadinanza italiana, richiede di esser autorizzato, ai
sensi dell’art. 31 del TU, alla temporanea permanenza
nell’interesse dei suoi figli.
Decisione della corte
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