PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO oggi denominata Libero Consorzio ai sensi della l.r. n. 8/2014 SEGRETERIA GENERALE Rassegna periodica del Segretario Generale sulle novità giurisprudenziali, legislative, articoli di stampa, dei lavori parlamentari e delle informazioni utili. n. 07 del /18 /09/2014 AFFARI GENERALI CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 90/2014 - PUBBLICATO IN GU N.190 DEL 18/08/2014 – SUPPL ORDINARIO N. 70 IL TESTO COORDINATO DEL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 11 AGOSTO 2014, N. 114-RECANTE: «MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.». File Testo coordinato allegato DOSSIER LEGGE DI CONVERSIONE 11 AGOSTO 2014, N. 114 Reintrodotti parzialmente gli incentivi per la progettazione La legge di conversione contiene importanti modifiche agli articoli relativi: • agli incentivi per la progettazione (art. 13), • all'acquisizione di lavori, beni e servizi da parte degli enti pubblici (artt. 23-bis e 23-ter); • alla trasmissione delle varianti in corso d'opera all'Autorità nazionale anticorruzione (art. 37). Per quanto concerne le modifiche all'incentivo per la progettazione contenuto nell'originario art. 13 che inseriva dopo i commi 5 e 6 il nuovo comma 6-bis con cui veniva cancellata per il personale con qualifica dirigenziale la possibilità di avere corrisposte gli incentivi, la versione approvata dalla Camera è sostanzialmente diversa in quanto con il nuovo articolo 13 vengono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 92 del codice dei contratti e con il nuovo art. 13-bis vengono aggiunti i nuovi commi 7-bis, 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, con i quali, di fatto, le amministrazioni pubbliche continuano a destinare ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro con la precisazione che l'80 % del fondo stesso deve essere ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati con un apposito regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. Il D.L. n. 90/2014 prevede anche la soppressione dell'AVCP ed il trasferimento delle relative funzioni all'ANAC, l'unificazione delle scuole di formazione pubblica, l'aumento dal 10% al 30% dei posti nella pianta organica per la quota massima di incarichi che gli enti locali possono conferire mediante contratti a tempo determinato, l'abrogazione dell'istituto del trattenimento in servizio, la rimodulazione delle percentuali del turn over. Per quanto riguarda le varianti il Presidente di Anac con comunicato del 16 luglio 2014 ha precisato che : Le stazioni appaltanti sono invitate a trasmettere all’Autorità, per ciascuna variante in corso d’opera, i seguenti atti: Relazione del responsabile del procedimento; Quadro comparativo di variante; Atto di validazione; Provvedimento definitivo di approvazione; avendo cura di indicare il numero di CIG, ove non riportato in uno dei suddetti atti e con riserva di fornire una più ampia documentazione progettuale, qualora gli Uffici preposti dell’Autorità lo ritenessero necessario. La trasmissione dovrà riguardare le varianti approvate a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 e dovrà avvenire utilizzando – ove possibile – la posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo [email protected], entro il termine di 30 giorni, previsto dalla norma, a decorrere dall’approvazione da parte della stazione appaltante. In caso di ricorso alla posta ordinaria, l’indirizzo di riferimento dovrà essere il seguente: Autorità Nazionale Anticorruzione – Via di Ripetta, 246 – 00186 ROMA. Ai fini del più rapido ed efficace indirizzamento della corrispondenza in questione, all’atto dell’invio si prega di riportare nell’oggetto il seguente testo: “Trasmissione all’A.N.AC. Delle varianti in corso d’opera ex art.37 del D.L.n.90/2014 – cig.appalto n.”. ECCO IL DECRETO, CAPITOLO PER CAPITOLO PUBBLICATO IN GUIDA ENTI LOCALI DEL SOLE 24 ORE DEL 7 AGOSTO 2014: • ABOLITO TRATTENIMENTO IN SERVIZIO. Dalla fine di ottobre nessun dipendente pubblico potrà restare a lavoro dopo avere raggiunto i requisiti pensionistici, mentre finorala carriera poteva protrarsi ancora per due anni. La regola vale anche per i magistrati, anchese con 'un'attenuante': per loro lo stop scatterà solo a inizio 2016, al fine di garantire la funzionalità degli uffici giudiziari. Anche perché in magistratura gli anni extra concessi erano 5 (fino ai 75 anni). • PENSIONAMENTI D'UFFICIO A 62 ANNI. Le pubbliche amministrazioni potranno mandare a riposto i loro dipendenti, motivando la scelta, a 62 anni, purché abbiano l'anzianità massima. Si tratta di uscite anticipate di 4 anni rispetto al limite dei 66 anni. La possibilità era già prevista, ma la ricetta viene modificata, così da facilitarne l'applicazione, includendo nella platea degli interessati anche in dirigenti. La soglia d'età non è però uguale per tutti, per i medici sale a 65 anni. Sono esclusi invece magistrati, professori universitari e primari. • TURNOVER. Si passa dalle persone alle risorse, per cui le amministrazioni possono procedere ad assunzioni che non superino il 20% delle spese sostenute per quanti sono usciti nel 2014, la percentuale si alza al 40% nel 2015 per arrivare al 100% nel 2018. Le maglie per le entrate possono allargarsi negli Enti territoriali che si mostrano "virtuosi". Delle accelerazioni sono previste per i vigili del fuoco, con la creazione di oltre mille nuovi posti, e per le forze di polizia, per cui è previsto uno scorrimento veloce delle graduatorie, in vista di Expo 2015. • MOBILITÀ OBBLIGATORIA MA NON PER MAMME. Un dipendente pubblico potrà essere trasferito da un ufficio all'altro, nel raggio di 50 chilometri, senza previe motivazioni. Ma tutto ciò non vale per i genitori con bambini sotto i 3 anni o tutelati dalla legge 104. I criteri generali per la definizione della mobilità saranno decisi, ed è una novità, insieme ai sindacati. Lo stesso vale per il demansionamento: al massimo si potrà scendere di un gradino. • STOP A INCARICHI UNA VOLTA IN PENSIONE. Le modifiche introdotte nell'iter parlamentare hanno esteso la platea anche a società ed enti a controllo pubblico, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei membri degli organi elettivi di ordini professionali. Nessun cedimento sul dimezzamento di permessi e distacchi sindacali. • RAZIONALIZZAZIONE AUTHORITY, RAFFORZATE INCOMPATIBILITÀ. Il Dl fa ordine sul fronte Authority, resta in piedi l'ipotesi di accorpamento delle sedi, ma solo se non vengono rispettati i nuovi vincoli: il 70% del personale deve essere concentrato nel 'quartier generale'. Ma non è solo una questione di immobili, nel mirino ci sono anche le cariche: ecco che i dirigenti usciti da Banca d'Italia, Ivass e Consob nei due anni successivi non possono ricoprire ruoli nei soggetti regolati. • RIDUZIONE DIRITTI CAMERALI, -50% MA IN 3 ANNI. I dimezzamento delle somme dovute dalle imprese alle camere di commercio ci sarà, anzi la prospettiva è l'abolizione, ma arriverà con gradualità, solo nel 2017, come richiesto da Unioncamere. Un emendamento ha infatti spalmato il taglio in tre tranche (per il 2015 -35%, per il 2016 - 40%). • AGENDA PER LA SEMPLIFICAZIONI. Il decreto lancia il vademecum per la sburocratizzazione e, nel dettaglio, prevede moduli, uguali a livello nazionale, per l'edilizia e l'avvio di attività produttive (Scia), da pubblicati sul portale www.impresainungiorno.gov.it. • ANTICORRUZIONE, POTERI A CANTONE. Viene allargato il campo d'azione del presidente dell'Autorità Anticorruzione, ruolo oggi ricoperto da Raffaele Cantone. La sua vigilanza sui contratti d'appalto a rischio coinvolgerà pure le concessionarie e potrà proporre commissariamenti anche nei casi in cui il procedimento penale non sia stato ancora aperto. • STRETTA ASPETTATIVE MAGISTRATI. Le toghe che ricoprono incarichi in uffici di diretta collaborazione con la Pa, pure se solo di consulenza giuridica, non possono più godere dell'aspettativa, devono quindi necessariamente andare fuori ruolo, posizione per cui gli spazi non sono infiniti (la durata massima è di dieci anni). La regola però non vale per coloro che hanno già incassato il 'diritto' all'aspettativa. ANCI SUL DDL DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE N. 90/2014 -NOTA DI LETTURA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E DELLE ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER GLI ENTI LOCALIFonte: ANCI File Nota di lettura ANCI Allegato FOCUS, denominato: “LENTE D'INGRANDIMENTO”, DELL' OSSERVATORIO SULL'ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA SUGLI ADEMPIMENTI previsti dal dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. File: Lente D'Ingrandimento Allegato PERSONALE (Argomenti Inerenti il Dossier su legge di conversione n. 114 dell'11 agosto 2014) TURN OVER, MOBILITÀ E INCARICHI DIRIGENZIALI NEL D.L. N. 90/2014: RICAMBIO GENERAZIONALE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI: L’articolo 1 del DL n. 90/2014 così come convertito, con modificazioni, dalla L.114/2014 reca disposizioni per il ricambio generazionale nella P.A. e contiene alcune norme dirette a favorire il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età e di servizio del personale della P.A., attuato mediante l’abolizione dell’istituto del trattenimento in servizio e attraverso la possibilità di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro da parte della stessa amministrazione in applicazione della c.d. "Legge Fornero" (legge n. 214/2011). TURN OVER. L’articolo 3 del decreto n. 90 contiene una disciplina di semplificazione e di coordinamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel settore pubblico. Il merito di tale normativa è quello di aver semplificato la disciplina vigente in materia di turn over nelle P.A. concernente gli anni dal 2014 al 2018, unificandola in un unico articolo e di aver introdotto il criterio unico della spesa, anziché delle persone, nei vincoli del medesimo turn over. Il vincolo delle turn over relativo alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che è possibile effettuare nell’arco temporale 2014-2018 sarà calcolato pertanto solo sulla spesa e non più sulle persone. Pertanto, tale disposizione elimina, con decorrenza 2014, il vincolo relativo alla percentuale delle unità cessate nell’anno precedente, e mantiene solo quello legato alla percentuale di risparmi di cessazione. Per le Regioni e le autonomie locali il comma 5 dell’artico 1, riconosce agli stessi , la possibilità di cumulare le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. Il medesimo comma 5, nel confermare la vigenza delle disposizioni di cui ai commi 557 e ss. dell’articolo 1 della legge n. 296/2006, continua a condizionare la scelta dei medesimi enti di avviare nuove assunzioni di personale nel periodo 2014-2018, al conseguimento dell’obiettivo della riduzione delle spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri concernenti i rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, agli ambiti prioritari indicati dalla norma ( riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso la parziale reintegrazione dei cessati e il contenimento della spesa per il lavoro flessibile, razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa). A vigilare sul rispetto degli obblighi posti dal DL 90 a carico degli enti locali sono chiamati i revisori dei conti, che dovranno allegare alla delibera di approvazione del bilancio una dettagliata relazione. In caso di omissione, il prefetto invia una segnalazione al Ministero dell’Interno. Previste deroghe per le categorie protette, per i Corpi di Polizia e il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, comparti scuola e università. Alcune disposizioni contenute nell’art.1 del decreto n. 90 prevedono delle esclusioni o delle deroghe al regime del turn over. In particolare, il comma 6 esclude dai limiti assunzionali stabiliti dalla predetta disciplina, le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura della quota di computo. Il comma 1 dell’3 del decreto ha escluso i Corpi di Polizia e il Corpo Nazionale dei vigile del fuoco, nonché i comparti scuola e università, dalla medesima disciplina del turn over. NOVITÀ IN MATERIA DI MOBILITÀ VOLONTARIA ED OBBLIGATORIA L’articolo 4 del decreto n. 90 contiene alcune rilevanti modifiche all’articolo 30 del D.Lgs.n. 165/2001, introducendo una maggiore flessibilità nell’utilizzo dell’istituto della mobilità volontaria ed obbligatoria del personale tra le amministrazioni. La nuova disciplina è intervenuta per favorire e stimolare i processi di mobilità volontaria tra P.A. e per disciplinare nuovamente la mobilità d’ufficio. Il comma 1 dell’articolo 4 modifica l’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, sostituendo i commi 1 e 2. La novella prevede inter alia che , a regime, la mobilità si svolge tramite bandi da pubblicare sul sito istituzionale per un periodo pari ad almeno trenta giorni. I bandi devono indicare i criteri di scelta deicandidati nonché i requisiti e le competenze professionali che gli stessi devono possedere. Tra le manovre che il Governo si preparerebbe a varare in autunno c’è quella di intervenire sugli enti territoriali utilizzando le nuove stime dei fabbisogni standard, la cui metodologia è stata recentemente approvata dal Consiglio dei Ministri, e si è in attesa della pubblicazione dei relativi provvedimenti governativi. Tuttavia, il legislatore, in via transitoria e in attesa dell’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei citati fabbisogni standard di personale, ha previsto all’articolo 4 del medesimo decreto n. 90, ai fini di favorire l’avvio della mobilità del personale, che i trasferimenti del personale possono essere attuati alle seguenti condizioni: a) non è richiesto l’assenso dell’amministrazione di appartenenza del dipendente e, pertanto, si prescinde dall’accordo tra le due amministrazioni; b) l’amministrazione di appartenenza del dipendente è tenuta a disporre il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell’amministrazione di destinazione; c) rispetto dei termini di preavviso; d) l’amministrazione di destinazione deve avere una percentuale di posti vacanti superiore all’amministrazione di appartenenza (la normativa non fissa tale percentuale, bensì si limita esclusivamente a verificare l’esistenza di maggiori vacanze di organico, limitatamente all’area professionale e alla posizione giuridica ed economica rivestita dal dipendente da trasferire, da parte dell’amministrazione di destinazione). Al fine di favorire i processi di mobilità volontaria viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo destinato al miglioramento dell’allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15 milioni di euro per l’anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, da attribuire alle amministrazioni destinatarie delle predette procedure. Rinviato a un apposito DPCM la definizione dei criteri di utilizzo e delle modalità di gestione delle risorse del suddetto fondo. Nella fase di primo funzionamento del fondo, in sede di assegnazione delle risorse vengono prioritariamente valutate le richieste finalizzate all’ottimale funzionamento degli uffici giudiziari che presentino rilevanti carenze di personale. Le risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione sino al momento di effettiva permanenza in servizio del personale oggetto delle procedure di mobilità avviate in applicazione della nuova disciplina. La nuova disciplina ha fatto, comunque, salve in quanto non espressamente abrogate le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’art.30 del D.lgs. n. 165/2001 concernenti il principio del previo esperimento della mobilità rispetto all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico. Permane, pertanto, nel nostro ordinamento in quanto non espressamente abrogata dal decreto n. 90, l’obbligo in capo alle amministrazioni di attivare le procedure di mobilità disciplinate dal novellato comma 1 del medesimo articolo 30, prima di avviare una procedura concorsuale pubblica. L’ASSEGNAZIONE A UNA DIVERSA MANSIONE DEL PERSONALE COLLOCATO IN DISPONIBILITÀ. Un altro elemento di grande rilevanza previsto dalla nuova disciplina in materia di mobilità di personale è contenuta nell’articolo 5 del medesimo decreto n. 90, il quale introduce modifiche all’articolo 34 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che riguarda la gestione del personale in disponibilità. Detta normativa integra il comma 3 del medesimo art. 34 d.lgs. n. 165/2001, laddove prevede che, per esigenze di trasparenza e di maggior efficienza, gli elenchi del personale in disponibilità gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica e dalle strutture regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono, altresì, pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni competenti. Un ulteriore novità riguarda la possibilità di ampliare le occasioni di ricollocazione del personale in disponibilità con conseguente maggior tutela nei confronti di tale categoria di personale. Infatti, l’integrazione al comma 4 del medesimo articolo 34 d.lgs. n. 165/2001 introdotta dall’art.5 del DL 90, prevede che, entro i sei mesi anteriori alla data di scadenza del termine di collocamento in disponibilità di due anni secondo quanto previsto dal comma 8 dell’articolo 33 del medesimo d.lgs. n. 165/2001, il personale in disponibilità può presentare alle amministrazioni pubbliche istanza di ricollocazione, in deroga all’articolo 2103 del codice civile, nell’ambito dei posti vacanti in organico, anche in una qualifica inferiore o in posizione economica inferiore della stessa o di inferiore area o categoria di un solo livello per ciascuna delle suddette fattispecie, al fine di ampliare le occasioni di ricollocazione. In tal caso la ricollocazione non può avvenire prima dei trenta giorni anteriori alla data di scadenza del termine dei ventiquattro mesi di cui al citato articolo 33, comma 8.Tale novità costituisce, pertanto, un’espressa deroga al principio affermato dall’ordinamento giuridico in materia di assegnazione delle mansioni al lavoratore (articolo 2103 codice civile), secondo cui il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Trattasi di un caso eccezionale finalizzato ad evitare che il dipendente pubblico collocato in disponibilità possa, alla fine del periodo massimo di ventiquattro mesi previsto per il collocamento in disponibilità, essere collocato a riposo mediante la risoluzione del rapporto di lavoro. Infine, la let. c) del comma 1 dell’articolo 5 del DLn. 90 ha introdotto rilevanti modifiche al comma 6 dell’articolo 34 del D.Lgs.165/2001. Al fine di facilitare il ricollocamento del personale in disponibilità presso le amministrazioni pubbliche, le medesime amministrazioni possono avviare, in sede di programmazione triennale dei fabbisogni di personale, le procedure di reclutamento e concorsuali e quelle assunzionali di personale sia a tempo indeterminato che determinato per un periodo superiore a dodici mesi, subordinatamente alla verifica sulla impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell’apposito elenco tenuto dal Dipartimento della funzione pubblica. I dipendenti iscritti nei predetti elenchi possono essere, altresì, assegnati, nell’ambito dei posti vacanti in organico, in posizione di comando presso amministrazioni che ne facciano richiesta o previa ricognizione della disponibilità effettuata dal Dipartimento della funzione pubblica. NOVITÀ IN MATERIA DI INCARICHI DIRIGENZIALI Fra le novità in materia di incarichi dirigenziali vi è il divieto di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti in quiescenza. Il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L.135/2012 è stato esteso anche ai dipendenti pubblici e privati in quiescenza. In base all'attuale formulazione della disposizione è fatto divieto alle P.A. di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza. Con l'art.6 del DL 90 tale divieto è esteso ai lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Tale disposizione è stata, altresì, rafforzata con l’introduzione del divieto di conferire ai suindicati soggetti privati o pubblici incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo presso le medesime amministrazioni, con eccezione degli incarichi e le cariche conferiti a titolo gratuito ovvero degli incarichi e delle cariche presso organi costituzionali. INCARICHI DIRIGENZIALI NEGLI ENTI LOCALI. L’articolo 11 del decreto n. 90 introduce una nuova disciplina in materia di incarichi di responsabili degli uffici o dei servizi, dirigenziali o di alta specializzazione, nelle Regioni e negli enti locali. Dalla relazione di accompagno al medesimo provvedimento è possibile individuare la finalità delle disposizioni contenute nel medesimo articolo 11, cioè quelle di procedere, con urgenza, a razionalizzare l’assetto della dirigenza degli enti locali nelle more di una revisione complessiva della materia. Da una prima lettura della nuova normativa riguardante la dirigenza negli enti locali è possibile ravvisare l’intento del legislatore di favorire ulteriormente la c.d. precarizzazione della dirigenza locale aumentando notevolmente la percentuale di contratti a termine, rispetto a quella stabilita in precedenza. In merito, il comma 1 dell’articolo 11 del decreto n. 90, nel modificare il comma 1 dell’articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i. , ha introdotto la previsione secondo cui, negli enti locali, i posti dirigenziali, secondo quanto previsto dallo statuto, possono essere coperti con contratti a tempo determinato fino al limite massimo del 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità e previo selezione pubblica volta a valutare l’adeguata professionalità rispetto al profilo richiesto e fermi restando i requisiti previsti per la qualifica da ricoprire. Tale percentuale di incarichi dirigenziali, sommandosi a quella prevista al successivo comma 2 del medesimo articolo 110, rappresenta un contingente di personale dirigenziale a tempo determinato di gran lunga superiore rispetto a quello previsto per le altre amministrazioni pubbliche. La nuova disposizione, infatti, autorizza le medesime amministrazioni locali a conferire incarichi dirigenziali a soggetti, all’interno della dotazione organica, entro il limite massimo del 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica, mentre la normativa previgente prevedeva, a seconda della popolazione residenti nei comuni, il differente limite, previsto dall’abrogato comma 6- quater dell’articolo 19 del D.lgs. n. 165, che era compreso tra il 10 e il 20 per cento (esclusi quelli previsti dal comma 2 del medesimo art. 110) nell’ambito dei posti istituiti nella dotazione organica. Infine, la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 11 del DL 90 chiarisce definitivamente la natura che da sempre caratterizza gli incarichi conferibili in base all’articolo 90 del TUEL ( c.d.uffici di staff) che devono essere circoscritti a funzioni ben individuate; per contro, si ribadisce l’obbligo della selezione pubblica .La novella introdotta con il comma 3-bis del TUEL è volta a ribadire, con riferimento agli incarichi conferiti ai sensi dell’articolo 90 del TUEL, il divieto di effettuazione da parte dei soggetti interessati dell’attività gestionale tipica dei dirigenti. Conseguentemente, il riferimento all’inquadramento dirigenziale, ove consentito nel regolamento degli uffici e dei servizi anche in deroga ai requisiti di accesso alla qualifica, è da intendere in termini di mera parametrazione retributiva. Le funzioni di supporto all’attività di indirizzo e di controllo che caratterizzano gli incarichi, tipicamente temporanei e fiduciari, di cui all’articolo 90, non devono cioè sovrapporsi a quelle gestionali e istituzionali che devono dipendere dal vertice della struttura organizzativa dell’ente. Fonte: LexItalia.it- newsletter del 1° settembre 2014-articolo di NicolaNiglio DIRITTI DI ROGITO: ABROGATA LA RIPARTIZIONE DEL PROVENTO ANNUALE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTE AL FONDO MINISTERIALE. L'art. 10 del D.L. n. 90/2014 stabilisce l'attribuzione integrale all'ente dei diritti di rogito spettanti ai segretari. Viene abrogata, pertanto, la ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria a favore del fondo ministeriale ex art. 42 della Legge n. 604/1962 ; secondo la vecchia normativa, il 10% del provento andava assegnato al fondo ministeriale, mentre il 75% di quanto rimaneva spettava al segretario rogante, fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune in base alle nuove norme, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. Le norme dell’art. 10 non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fonte: Il Sole 24 Ore n. 212 del 04/08/2014-Autore: Anna Guiducci SOCIETÀ, IL COMUNE GUIDA I TAGLI Spese di personale: le società controllate devono attenersi ai criteri di attuazione del contenimento contenuti negli atti di indirizzo degli enti locali. A seguito delle novità normative introdotte dal D.L. n. 90/2014, si stabilisce ora che le società partecipate, pur continuando ad assumere, devono attenersi al principio di riduzione dei costi del personale.Viene precisato, inoltre, che spetta all'ente controllante, con specifico atto di indirizzo, definire, per ciascuno dei soggetti partecipati, criteri e modalità di attuazione del contenimento della spesa, tenendo in considerazione il settore di attività. L'art. 3 del D.L. n. 90/2014 ha abrogato e sostituito il vincolo tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 50% ex art. 76, co. 7 della Legge n. 133/2008; gli enti locali, nel definire gli atti di indirizzo ed i vincoli per le partecipate nella riduzione graduale, devono attenersi al nuovo parametro fornito dal riformulato comma 557-quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce che il contenimento della spesa di personale va riferito al valore medio del triennio precedente (2011- 2013) alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Fonte: Il Sole 24 Ore n. 212 del 04/08/2014 pag. 26 Autore: Alberto Barbiero RIDUZIONE DEI PERMESSI SINDACALI a seguito del d.l. n. 90/2014 dipartimento della funzione pubblica - CIRCOLARE 20 AGOSTO 2014 N. 5 - OGGETTO: Prerogative Sindacali Nelle Pubbliche Amministrazioni. Articolo 7 Del Decreto-Legge Del 24 Giugno 2014 N. 90, Convertito Con Modificazioni Dalla Legge N. 114 Dell'11 Agosto 2014. File testo Circolare Allegato DA ITALIA OGGI DEL 23 /08/2014: “DAL PRIMO SETTEMBRE DIMEZZATI PERMESSI E DISTACCHI SINDACALI”Fonte :Italia Oggi-autore Matteo Barbero File articolo Italia Oggi allegato FINE DOSSIER CONVERSIONE DL 66/2014 - I NUOVI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DELLA SPESA PUBBLICA-(LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria. (14G00102) (GU n.143 del 23-6-2014 ) ) L'articolo 8 del Dl 66/2014 convertito dalla legge 89/2014 è intervenuto in merito agli obblighi di pubblicità dei dati relativi alla spesa delle pubbliche amministrazioni, con specificazioni sotto forma di novelle agli articoli 29 e 33 del Dlgs n. 33 del 2013 (decreto trasparenza). 1. Pubblicazione dati del bilancio L'articolo 29 del Dlgs n. 33 del 2013 già dispone che le pubbliche amministrazioni pubblichino i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. La novella dell'articolo 8 aggiunge ora l'obbligo di pubblicare i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro 30 giorni dalla loro adozione. Le amministrazioni sono altresì tenute a pubblicare e rendere accessibili (anche mediante un portale unico) i dati di bilancio relativi a entrate e spese, "in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo". La definizione dello schema tipo e delle modalità applicative è demandata a un Dpcm, da emanarsi (sentita la Conferenza unificata) entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. 2. La pubblicazione dell'indicatore dei tempi di pagamento Nel quadro di modifiche al decreto trasparenza, rientra anche la riscrittura dell'articolo 33 che prevede che le pubbliche amministrazioni pubblichino, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti». Ora la novella dell'articolo 8 introduce la previsione di un obbligo, decorrente dal 2015, di pubblicazione di un indicatore trimestrale (l'altro indicatore dunque dovendosi intendere quale annuale). La definizione dello schema tipo e delle modalità applicative è demandata (prevede il decreto legge, innovando il Dlgs n. 33) a un Dpcm, da emanarsi (sentita la Conferenza unificata) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. In ragione di un intervento correttivo in sede parlamentare, l'inosservanza delle predette disposizioni non costituisce più (in tal senso, disponeva il testo originario del Dl) elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sia comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Fonte: Guida agli enti locali 4 agosto 2014 File Testo Coordinato Dl 66/2014 -L 23 Giugno 2014, N. 89 Allegato SCUOLE SCUOLE SICURE, ARRIVANO I FINANZIAMENTI In arrivo un finanziamento di 400 milioni di euro per la messa in sicurezza degli istituti scolastici. Il programma di Governo riguardante gli interventi di messa in sicurezza ed agibilità delle scuole prende forma; sono in arrivo, infatti, circa 400 milioni di euro destinati a 1639 istituti presenti su tutto il territorio nazionale. Le aggiudicazioni avverranno con iter agevolato per consentire una rapida partenza delle opere che hanno un valore medio di 160.000 euro; Comuni e Province avranno tempo fino al 31 dicembre per assegnare gli interventi. L'elenco dei primi interventi, articolato per regioni, è disponibile sul sito del Miur www.istruzione.it Fonte: Italia Oggi n. 184 del 05/08/2014 pag. 28-Autore: Matteo Barbero FISCO E TRIBUTI DURC: AI FINI DEL DURC NON RILEVANO LE POSIZIONI DEI SOCI DI SOCIETÀ DI CAPITALI. Di converso, invece, la verifica della regolarità contributiva appare necessaria per le società di persone ed in relazione al versamento contributivo dovuto dal socio sulla propria posizione. Lo stabilisce l'INPS con il Messaggio n. 6302 del 28 Luglio 2014 Da :Italia Oggi del 30 Luglio: “SPA, La posizione dei soci non rileva ai fini del DURC” Fonte Italia Oggi del 30 Luglio 2014 pag 30- Autore Carla De Lellis File Articolo Italia Oggi Allegato CONTABILITA' E BILANCIO ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI - ENTRA IN VIGORE, A FAR DATA DAL 12 SETTEMBRE 2014 - IL DECRETO LEGISLATIVO 10 AGOSTO 2014, N. 126 Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (14g00138) (in G.U. n. 199 del 28 agosto 2014 - Suppl. Ord. n. 73; in vigore dal 12 settembre 2014 ) File Decreto Legislativo n. 126 Allegato Rassegna Periodica del Segretario Generale Provincia Regionale Di Palermo Dott. Salvatore Currao a cura della Dott.ssa Gianfranca Giordano