Quaderni Jura Gentium - Feltrinelli
LA RIFORMA DELLA PENA DI MORTE IN
CINA (*)
Lu Jianping
L'istituto della condanna a morte con sospensione dell'esecuzione
A livello internazionale, la non inflizione e la non esecuzione della pena
di morte sono due metodi ben noti per ottenere una rigorosa restrizione
dell'applicazione della pena di morte. "Non inflizione" significa che le
condanne a morte sono rare anche se la pena di morte è formalmente
prevista. "Non esecuzione" significa che le condanne a morte non sono
eseguite grazie a istituti come l'amnistia e sono commutate in ergastolo o
detenzione temporanea, anche se il delitto è punibile con la morte. Al
fine di limitare l'applicazione della pena di morte, la prassi cinese della
condanna a morte con sospensione dell'esecuzione è coerente ed è altrettanto efficace della mancata esecuzione. Secondo l'articolo 48 del codice
penale cinese, una condanna a morte con sospensione dell'esecuzione
non può essere applicata se non ricorrono due condizioni: la prima è che
l'imputato deve essere punibile con la morte; la seconda e più importante
è che l'esecuzione immediata della pena di morte non sia necessaria.
Inoltre, secondo l'articolo 50 del codice penale cinese, se un condannato
commette un delitto doloso durante il periodo di sospensione, la condanna a morte con sospensione dell'esecuzione può essere convertita in
esecuzione immediata. Viceversa, sempre secondo l'articolo 50, se il
condannato non commette alcun delitto doloso durante il periodo di sospensione, allo scadere dei due anni la pena deve essere commutata nella
detenzione temporanea o perpetua; se poi il condannato, oltre a non
commettere delitti, compie azioni socialmente meritorie, allo scadere del
periodo di due anni la pena è commutata in una reclusione non inferiore
a quindici anni e non superiore a venti.
Dato lo status quo della pena di morte in Cina, un approccio più realistico alla limitazione della pena capitale consiste nel limitare i casi in cui
viene effettivamente eseguita. La pena di morte con sospensione dell'esecuzione è un metodo ragionevole per ottenere questo scopo. Alcuni studiosi sostengono però che la condanna a morte con sospensione dell'esecuzione non è un tipo autonomo di pena ma semplicemente una modalità di esecuzione della pena di morte. Avendo una natura analoga a
quella della pena di morte, sarebbe pur sempre una violazione del "Patto
B". (1)
Al fine di stabilire se una norma è compatibile con il "Patto B", il criterio
essenziale è la sua efficacia come strumento di protezione dei diritti
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dell'uomo. Anche se la condanna a morte con sospensione dell'esecuzione è uno dei metodi più praticabili in Cina per ridurre l'applicazione
della pena di morte, essa ha i suoi difetti. In primo luogo, per applicare la
condanna a morte con sospensione occorre che l'immediata esecuzione
della condanna non sia ritenuta necessaria. Questo però lascia una discrezionalità eccessiva al giudice nel determinare se la pena di morte è
necessaria. Inoltre la pericolosità personale di cui occorre tenere conto è
anch'essa un requisito relativamente soggettivo. Le regole attuali sulla
commutazione della condanna a morte con sospensione dell'esecuzione
in pena di morte effettiva hanno alcuni difetti. In primo luogo è sufficiente che il condannato a morte commetta un reato doloso nei due anni
di sospensione dell'esecuzione perché quest'ultima sia eseguita. In altre
parole, la natura del reato e altre circostanze non hanno alcuna rilevanza.
Il semplice fatto di commettere un reato doloso durante il periodo di sospensione non dovrebbe essere una condizione sufficiente per eseguire la
condanna a morte. Occorrerebbe invece tenere conto di altre circostanze
attenuanti, come il consegnarsi spontaneamente e il tenere una condotta
meritoria, per decidere se eseguire la condanna a morte. Alcuni studi indicano che la sospensione dell'esecuzione non è abbastanza efficace per
ridurre l'applicazione della pena di morte, essendo un dato di fatto
l'abuso delle esecuzioni. Perciò occorrerebbe usare il più possibile la sospensione biennale se non ci sono ragioni molto gravi per procedere
all'esecuzione immediata, in modo da sfruttare pienamente l'importante
funzione di questo meccanismo nel ridurre il numero delle esecuzioni
capitali.
La condanna a morte con sospensione dell'esecuzione è un istituto innovativo ed è anche coerente con lo spirito del "Patto B". Inoltre può
essere migliorato mediante alcuni provvedimenti. In primo luogo, occorrerebbe rivederne i requisiti in modo da renderlo applicabile a tutti i
delitti capitali. Questa modifica scioglierebbe anche l'ambiguità delle
condizioni necessarie per l'applicazione della condanna con sospensione.
In secondo luogo, occorrerebbe modificare le condizioni per convertire
la condanna a morte con sospensione in esecuzione immediata e
dovrebbero essere precisate le conseguenze derivanti dallo scadere del
periodo di sospensione. Più precisamente, le pene edittali per i reati
dolosi possono essere divise in tre livelli: pena di morte o ergastolo per i
reati dolosi più gravi, detenzione non inferiore a cinque anni per i reati
dolosi relativamente gravi e detenzione non superiore a cinque anni o
libertà vigilata per i reati relativamente minori. Nel caso in cui il condannato commetta un reato relativamente minore del terzo tipo, la condanna
a morte non dovrebbe essere eseguita. Al contrario, se commette un
reato doloso grave o relativamente grave, la condanna a morte può in
teoria essere eseguita. Inoltre occorrerebbe tenere conto di certe circostanze come il consegnarsi volontariamente o una condotta (partico-
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larmente) meritoria per determinare prudentemente la pericolosità personale del condannato e la pena appropriata con riferimento alla regola
della "concorrenza di varie circostanze di opposta natura". (2)
L'applicazione retroattiva della pena di morte
Il paragrafo 2 dell'articolo 6 del "Patto B" sancisce il principio dell'irretroattività della pena di morte nel momento in cui impone che possa
essere inflitta unicamente in conformità al diritto vigente al momento in
cui è stato commesso il reato. Di conseguenza, se la pena di morte non è
applicabile a un reato secondo il diritto vigente al momento in cui è stato
commesso, la condanna a morte non può essere inflitta neppure nel caso
in cui la legge che la prevede entri in vigore successivamente alla sua
perpetrazione. Per stabilire se la pena di morte possa venire applicata retroattivamente, in mancanza di una disposizione specifica del codice
penale cinese sull'applicazione retroattiva di tale pena, occorre riferirsi al
principio generale, stabilito nelle disposizioni generali del codice penale,
secondo cui si applica il diritto vigente al momento in cui è stato
commesso il fatto, tranne il caso in cui il diritto successivo preveda una
pena meno grave. Secondo il paragrafo 1 dell'articolo 12 del codice
penale cinese, se un atto non è punibile con la morte in base al diritto
vigente al momento in cui è commesso, l'autore non può essere condannato a morte anche se il diritto successivo prevede la pena di morte per
quel fatto. Viceversa, se il fatto è punibile con la morte secondo il diritto
vigente nel momento in cui è commesso ed è perseguibile secondo il diritto attualmente vigente, l'autore può essere condannato a morte secondo
il diritto penale vigente al momento della consumazione. Tuttavia, se il
fatto non è punibile con la morte secondo il diritto attualmente vigente,
dovrebbe applicarsi il diritto attuale. Le condanne a morte emesse e divenute eseguibili in conformità al diritto vigente al momento in cui è
stato commesso il fatto e prima dell'entrata in vigore del diritto successivo restano valide e anche se il diritto successivo prevede una pena
meno grave, esso non ha effetto retroattivo.
È evidente che le disposizioni sulla retroattività della pena di morte nel
diritto penale cinese sono in gran parte compatibili con il "Patto B",
tranne che per un aspetto. Il diritto penale cinese stabilisce che le condanne a morte emesse e divenute eseguibili prima dell'entrata in vigore
del diritto successivo restano valide; e anche se il diritto successivo prevede una pena meno grave, esso non ha effetto retroattivo. Sotto questo
aspetto il "Patto B" è diverso perché prescrive che la legge più favorevole
successiva debba applicarsi anche alle condanne a morte divenute eseguibili in conformità al diritto vigente al momento in cui è stato
commesso il reato, ma non ancora eseguite. Questa discrepanza deriva da
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un diverso modo di intendere la natura della pena di morte. La caratteristica unica della pena di morte è la sua irreversibilità: una volta uccisa una
persona, il suo diritto alla vita non può più esserle restituito. Questa è
una differenza radicale rispetto alle punizioni che colpiscono la libertà o
la proprietà. Data la caratteristica unica della pena di morte, l'approccio
del "Patto B" è più prudente. Di conseguenza sarebbe necessaria una
modifica del diritto penale cinese nel senso di estendere la retroattività
della legge più favorevole anche alle condanne a morte già pronunciate.
La limitazione dei soggetti punibili con la morte
La limitazione dei soggetti punibili con la morte è stabilita dal paragrafo
5 dell'articolo 6: "Una sentenza capitale non può essere pronunciata per
delitti commessi dai minori di diciotto anni e non può essere eseguita nei
confronti di donne incinte". Lo scopo è quello di garantire una protezione speciale ai minori e alle donne incinte.
Rispetto alla limitazione dei soggetti punibili con la morte, l'articolo 49
del codice penale cinese recita: "Non sono punibili con la morte le persone che non avevano raggiunto i diciotto anni di età al momento di
commettere il delitto né le donne che si trovano in stato di gravidanza al
momento del processo". Ovviamente, i minori e le donne incinte sono
esclusi anche dall'esecuzione della condanna a morte. Ciò riflette l'esigenza di proteggere i diritti umani, ispiratrice del "Patto B".
Il diritto penale cinese offre più protezione alle donne incinte (nonché al
feto a i neonati) rispetto al "Patto B". Quest'ultimo proibisce soltanto
l'esecuzione della pena di morte nei confronti delle donne incinte, permettendo implicitamente che siano condannate a morte. Invece il diritto
penale cinese proibisce sia la condanna a morte sia l'esecuzione della
condanna nei loro confronti, inclusa la condanna a morte con sospensione dell'esecuzione.
Nella giurisprudenza del Tribunale supremo si sono succedute tre interpretazioni, comunque imprecise e insoddisfacenti. In primo luogo, con
riferimento al "momento del processo", le suddette interpretazioni lo
estendono fino a includere il periodo della custodia cautelare, escludendo
il caso dell'imputato non detenuto (come nel caso di libertà su cauzione
o gli arresti domiciliari). Tuttavia, in base al disposto dell'articolo 60 del
codice di procedura penale cinese, se l'imputato passibile di arresto è una
donna incinta, può attendere il processo a piede libero dietro garanzia di
un mallevadore oppure agli arresti domiciliari. In altre parole, per tutelare
le gestanti e il feto il diritto processuale penale prevede che essi in linea
di principio non possano essere sottoposti a custodia cautelare, ma tale
esclusione rende di fatto possibile applicare la pena di morte nei loro
confronti. In secondo luogo l'espressione "donna incinta" non è ben de-
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finita. Per la giurisprudenza una donna dopo un aborto naturale o procurato deve considerarsi "incinta" ai fini dell'applicazione della pena di
morte. Tuttavia rimane incerto il significato di 'puerpera', dal momento
che dal punto di vista naturale non c'è differenza fra il parto e un aborto
naturale o procurato. Di conseguenza, la frase "al momento del processo" dovrebbe essere interpretata nel senso di comprendere anche il
caso dell'imputata non detenuta, e anche le puerpere dovrebbero essere
considerate "incinte" ai fini della non applicazione della pena di morte.
Amnistia, grazia e commutazione della pena di morte
Anche se gli stati firmatari hanno il diritto di mantenere in vigore la pena
di morte, il "Patto B" richiede che gli stati che non aboliscono la pena di
morte facciano del loro meglio per ridurne l'applicazione. Di conseguenza, anche quando una condanna a morte può essere eseguita in base
al diritto interno, il "Patto B" prevede un'ulteriore limitazione alla sua
esecuzione: il paragrafo 4 dell'articolo 6 del patto dispone che "ogni
condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione
della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte
possono essere accordate in tutti i casi". Specificamente, il primo periodo
della disposizione intende garantire il diritto del condannato a morte di
chiedere la grazia e la commutazione della pena, cosicché l'esecuzione di
quest'ultima deve essere rinviata fino alla conclusione del relativo procedimento. Il secondo periodo intende imporre un ulteriore obbligo al legislatore nazionale. In base al principio umanitario, il diritto interno deve
garantire l'opportunità di chiedere l'amnistia, la grazia o la commutazione
della pena di morte, e deve prevedere il procedimento pertinente. In una
parola, il legislatore nazionale non deve imporre dei limiti all'autorità
competente per impedire a certi gruppi di persone o ad alcuni potenziali
condannati a morte di chiedere l'amnistia, la grazia o la commutazione
della pena capitale. (3) La disposizione riguarda essenzialmente il sistema
dei provvedimenti di clemenza. Tale sistema comprende generalmente la
grazia, l'amnistia, l'indulto, la commutazione della pena e la reintegrazione nei diritti perduti in seguito alla condanna. (4)
Per quel che riguarda il sistema dei provvedimenti di clemenza, nei paesi
moderni i principi sono solitamente stabiliti nel diritto costituzionale. Ci
sono diversi modi di esercitare il potere di grazia secondo la forma di
governo: monarchia costituzionale, repubblica o altro. Rispetto alla natura del potere di grazia, nella maggior parte dei paesi esso è considerato
un potere amministrativo disciplinato dal diritto costituzionale, anche se
in alcuni paesi è considerato un potere giurisdizionale. (5)
Come nella maggior parte dei paesi del mondo, anche in Cina il sistema
dei provvedimenti di clemenza è disciplinato a livello costituzionale. La
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Costituzione del 1954 prevedeva due tipi di clemenza: l'indulto e l'amnistia. I vari emendamenti costituzionali successivi non hanno più previsto
alcun tipo di indulto. I provvedimenti di clemenza previsti dagli articoli
65 e 66 della Costituzione vigente comprendono unicamente l'amnistia.
Inoltre la "commutazione della pena" prevista dal diritto penale cinese è
una forma di esecuzione della pena e non un provvedimento di clemenza, come dovrebbe essere secondo il "Patto B".
I provvedimenti di clemenza sono un sistema efficace per ridurre i casi di
effettiva applicazione della pena di morte. Tuttavia, il sistema dei provvedimenti di clemenza cinesi è inadeguato rispetto al "Patto B". In primo
luogo, la Costituzione vigente prevede un unico provvedimento di clemenza (l'amnistia). Anche se il "Patto B" non impone agli stati firmatari
di prevedere sia la grazia sia l'amnistia e la commutazione della pena, la
previsione di un unico tipo di provvedimento di clemenza è troppo limitata per essere realmente d'aiuto ai condannati a morte. In secondo
luogo, nel diritto penale cinese la commutazione è applicabile unicamente ai casi di condanna a morte con esecuzione sospesa per due anni,
a esclusione delle condanne a morte con esecuzione immediata. Questo
sistema non è in grado di ridurre realmente il numero delle esecuzioni ed
è in contrasto con il principio di uguaglianza di fronte al diritto alla vita.
In terzo luogo, il diritto cinese non prevede chiaramente il diritto dei
condannati a morte di chiedere la grazia o la commutazione della pena.
Vorrei avanzare ora alcune proposte in tema di provvedimenti di clemenza per rendere il diritto cinese migliore e più conforme ai principi del
"Patto B". In primo luogo occorrerebbe emendare varie disposizioni
della Costituzione cinese. Sarebbe auspicabile per esempio ripristinare
l'indulto previsto dalla Costituzione del 1954 e includere nella Costituzione provvedimenti di clemenza come l'indulto, la commutazione della
pena di morte, il ripristino dei diritti perduti con la condanna ecc. Certo,
il procedimento di revisione costituzionale è complicato e può richiedere
molto tempo. In secondo luogo, occorrerebbe modificare alcune disposizioni del diritto penale cinese. Anche se la commutazione della condanna così come è prevista attualmente non è un provvedimento di clemenza, la possibilità di ricorrere a essa nel caso di una condanna a morte
(non solo la condanna a morte con esecuzione immediata, ma anche la
condanna con esecuzione sospesa per due anni) svolgerebbe un ruolo
importante nel ridurre il numero delle esecuzioni. Questa soluzione è
realisticamente praticabile. In terzo luogo, ai condannati a morte
dovrebbe essere concessa la possibilità di chiedere la grazia. La tecnica
costituzionale russa è un buon esempio a questo riguardo in quanto annovera "il diritto di chiedere la grazia" fra i diritti civili fondamentali. (6)
Perciò dovrebbe essere previsto nel diritto penale che il condannato a
morte con sentenza definitiva avesse il diritto di chiedere la commutazione della pena direttamente al Tribunale del popolo.
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Il diritto al controllo delle condanne a morte
Il paragrafo 2 dell'articolo 6 del "Patto B" prescrive che la pena di morte
possa essere eseguita unicamente in applicazione di una sentenza definitiva emessa da un giudice competente. Questa disposizione implica, in
primo luogo, che per l'esecuzione della pena di morte deve esserci un
processo concluso da una "sentenza definitiva"; in secondo luogo, implica che questa "sentenza definitiva" debba essere emessa da un "giudice
competente", ovvero che la "sentenza definitiva" deve essere conforme
allo spirito di equità e di giustizia e deve essere emessa in conformità alle
leggi nazionali; in terzo luogo, che se un atto in violazione di altre disposizioni del Patto ha un effetto diretto sull'applicazione della pena di
morte, tale atto viola probabilmente anche questa disposizione. (7)
Il sesto rapporto quinquennale sulla pena di morte del segretario generale delle Nazioni Unite conferma pienamente la disposizione del diritto
penale cinese secondo cui una condanna a morte deve essere approvata
dal Tribunale supremo del popolo. In teoria, questo sistema è conforme
ai principi internazionali che richiedono una procedura di appello speciale nel caso di una condanna a morte, (8) ma in pratica si rivela inefficace
perché il potere di approvare la condanna a morte è stato sinora in gran
parte delegato alle corti inferiori. L'articolo 48 del codice penale cinese
dispone che tutte le condanne a morte, eccetto quelle riservate dalla
legge al Tribunale supremo del popolo, debbano essere sottoposte alla
verifica e all'approvazione del Tribunale supremo del popolo. Un Tribunale superiore del popolo può verificare e approvare le condanne a
morte con effetto sospensivo sull'esecuzione. In aggiunta, l'articolo 199
del codice di procedura penale cinese dispone che le condanne a morte
debbano essere sottoposte all'approvazione del Tribunale supremo del
popolo. Parallelamente l'articolo 200 del codice di procedura penale cinese dispone che "le condanne a morte emesse in prima istanza da un
Tribunale superiore del popolo e non impugnate dall'imputato nonché le
condanne a morte emesse in seconda istanza devono essere sottoposte
all'approvazione del Tribunale supremo del popolo".
Tutte queste disposizioni statuiscono la necessaria approvazione delle
condanne a morte da parte del Tribunale supremo del popolo. Tuttavia, il
2 settembre 1983 il Comitato permanente dell'Assemblea popolare cinese aveva adottato una Decisione sulla revisione dello statuto del Tribunale del Popolo che modificava le disposizioni sull'applicazione del
diritto alla verifica e all'approvazione delle condanne a morte. Secondo
questa Decisione tutte le condanne a morte dovevano essere sottoposte
alla verifica e all'approvazione del Tribunale supremo del popolo, ma
quest'ultimo poteva delegare tale potere al Tribunale superiore di una
provincia, di una regione autonoma o di una municipalità centrale nel
caso di condanna per omicidio, stupro, rapina, attentato e altri delitti
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capitali che mettono in grave pericolo la sicurezza e l'ordine pubblico
della società. Il 7 settembre 1983 il Tribunale supremo del popolo aveva
autorizzato ai sensi della Decisione i tribunali superiori di ogni provincia,
regione autonoma o municipalità centrale a esercitare il diritto di verificare e approvare le condanne a morte. Da allora il Tribunale supremo
aveva successivamente autorizzato i tribunali superiori delle provincie
dello Yunnan, del Guangdong, del Guangxi, del Sichuan, del Gansu, del
Guizhou e altre ancora a verificare e approvare le condanne a morte per
traffico di stupefacenti emesse rispettivamente negli anni 1991, 1993,
1996 e 1997. In questi anni la delega del potere di approvare certe condanne a morte ha gravemente compromesso la funzione di limitazione e
riduzione delle condanne a morte svolta dalle procedure di approvazione
in seconda istanza.
Le procedure di verifica e di approvazione delle condanne a morte in
Cina sono state a lungo insufficienti. Dal punto di vista della gerarchia
delle fonti, l'emendamento dello Statuto del Tribunale del Popolo deciso
dal Comitato permanente nel 1983 ha un rango inferiore alla statuizione
del diritto al controllo delle condanne a morte da parte del codice penale
del 1997 e del codice di procedura penale del 1996, approvati dall'Assemblea popolare. Il principio secondo cui la legge successiva deroga a
quella precedente dovrebbe essere un criterio guida anche del diritto e
della procedura penale. Nella prassi giudiziaria il potere di approvare le
condanne a morte è stato invece in gran parte delegato ai tribunali superiori del Popolo. Ciò ha condotto a cumulare nello stesso organo sia il
procedimento di seconda istanza sia quello di approvazione. Perciò nella
maggior parte dei casi un Tribunale superiore del Popolo ha emesso la
condanna a morte e la ha approvata. Inoltre molti tribunali superiori
hanno riunito il processo di seconda istanza e l'approvazione della condanna a morte in un unico procedimento, vanificando inevitabilmente il
procedimento di approvazione. Come hanno osservato alcuni studiosi, a
causa della delega del potere di approvazione, i procedimenti di approvazione delle condanne a morte non solo hanno funzionato male, ma sono
anche diminuiti in misura significativa. (9) La delega del potere di approvazione alle corti inferiori ha reso impossibile correggere in tempo un
numero considerevole di condanne a morte errate causando un danno
inestimabile. In queste circostanze in questi anni è stato estremamente
difficile garantire che tutti i tribunali superiori circoscrivessero effettivamente l'applicazione della pena di morte per evitare esecuzioni errate.
(10)
La prassi della verifica e dell'approvazione della pena di morte in Cina era
dunque ben lungi dal soddisfare i criteri stabiliti dal "Patto B". I giuristi
cinesi raccomandavano con forza che il potere di verifica e di approvazione della pena di morte venisse avocato dal Tribunale supremo del popolo. Per adeguarsi al diritto internazionale dei diritti umani e per preve-
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nire applicazioni errate della pena di morte - si sosteneva - era assolutamente indispensabile che il Tribunale supremo del popolo riprendesse in
mano il potere di approvare le condanne a morte. Questo obiettivo è
stato finalmente realizzato. A partire dal primo gennaio 2007 tutte le
condanne a morte debbono essere riesaminate dal Tribunale supremo del
popolo ai sensi della nuova revisione dello "Statuto del Tribunale del popolo" decisa il 31 ottobre 2006 dal Comitato permanente dell'Assemblea
popolare cinese.
La previsione della pena di morte nelle disposizioni del diritto
penale
Anche se gli stati firmatari possono mantenere provvisoriamente in vigore la pena di morte, il "Patto B" impone un'applicazione restrittiva di
questa pena. Alcuni aspetti della regolamentazione cinese della pena di
morte nelle disposizioni specifiche del diritto penale sono in contrasto
con il dettato del "Patto B".
In particolare, la scelta della pena da applicare a circa sessantotto reati
punibili con la morte è rimessa al giudice. Ci sono sei diversi modi in cui
la pena di morte è prevista dalle disposizioni specifiche del diritto penale
vigente: "È punito con la reclusione non inferiore ad anni dieci o con
l'ergastolo o con la morte"; "È punito con quindici anni di reclusione,
con l'ergastolo o con la morte"; "È punito con l'ergastolo o con la
morte"; "È punito con la morte o con l'ergastolo o con la reclusione non
inferiore ad anni dieci"; "Può essere punito con la morte" e "È punito
con la morte". La previsione della pena di morte in via assoluta o come
unica pena o come pena prioritaria è in contrasto con lo spirito del
"Patto B" il cui scopo è limitare l'applicazione della pena di morte e proteggere il diritto alla vita.
La previsione "assoluta" della pena di morte significa che un reato deve
essere punito con la morte senza la possibilità di infliggere altre pene ("È
punito con la morte"). Le disposizioni specifiche del diritto penale prevedono sette casi di applicazione assoluta della pena di morte: dirottamento aereo, sequestro di persona, sequestro e traffico di donne e bambini, istigazione alla rivolta a scopo di evasione, unirsi ad altre persone
per assalire una prigione con le armi, peculato e corruzione. In base al
diritto vigente, se un reato rientra in una di queste fattispecie il giudice
non ha altra scelta che condannare a morte. La cosiddetta "previsione
della morte come unica pena" si riferisce alle disposizioni specifiche del
diritto penale secondo cui l'imputato "può essere punito con la morte"; a
differenza della previsione assoluta in questo caso il giudice ha un certo
margine di discrezionalità, ma lo spirito della norma è di incoraggiare
l'applicazione della pena di morte. Nel caso dell'omicidio volontario il
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legislatore considera la morte come la pena prioritaria, esprimendo un
atteggiamento fortemente contrario a questo reato e incoraggiando oggettivamente l'applicazione della pena di morte. Pertanto, la possibilità di
scegliere la pena da applicare e la grande discrezionalità concessa al giudice sono un'arma a doppio taglio: possono portare a limitare e a ridurre
l'applicazione della pena di morte se usate propriamente, ma possono
portare a un abuso se usate impropriamente.
Questi tre tipi di previsione legislative espandono l'applicazione della
pena di morte. È auspicabile che il legislatore le modifichi. In primo
luogo, se una circostanza o una conseguenza di un reato rendono necessaria la pena di morte, dovrebbero essere previsti in alternativa la reclusione temporanea o l'ergastolo (uno dei due o entrambi), in modo che il
giudice possa usare il suo potere discrezionale per limitare l'uso della
pena di morte. In secondo luogo, la norma che punisce l'omicidio volontario dovrebbe essere riformulata come "chiunque commetta un omicidio intenzionalmente è punito con la reclusione non inferiore ad anni
dieci o con l'ergastolo o con la morte...".
Secondo i dati più recenti forniti da Amnesty International, aggiornati
all'ottobre 2005, attualmente ottantasei paesi o regioni hanno già abolito
la pena di morte per tutti i reati, undici paesi o regioni hanno abolito la
pena di morte per i reati comuni e ventiquattro paesi o regioni hanno
abolito virtualmente la pena di morte. Il totale è centoventuno. D'altra
parte ci sono ancora ottantaquattro paesi o regioni che ricorrono alla
pena di morte. (11) Un crescente numero di paesi ha accettato l'idea di
abolire la pena capitale, come auspicato dal "Patto B". Anche se l'abolizione immediata non è un'alternativa praticabile in Cina, essa dovrebbe
ridurre e limitare progressivamente l'applicazione della pena. Sarebbe un
percorso realistico verso l'abolizione finale della pena di morte.
Note
*. Da P. Costa (a cura di), Il diritto di uccidere, Feltrinelli, Milano 2010, pp.
232-45.
1. Qu Xinjiu, An Institutional Analysis of the Policy of Death Penalty in China,
"Law Forum", 19 (2004), 1.
2. Xiao Zhonghua, Analysis of the Judicial Application of the Death Penalty
with a Suspension of Execution and Other Related Legislation, "Legal Science",
6 (1999).
3. M. Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary,
Engel, Kehl am Rhein 2005.
10
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4. Guo Jinxia, Miao Mingyu, General Pardon, Amnesty. A Brief Review of the
System of Amnesty Home and Abroad, Qunzhong Press, Beijing 2003, p.
386.
5. Xie Wangyuan, The Significance of Amnesty in Perspective of Criminal Policy,
"The People's Justice", 9 (2003).
6. Ibid.
7. M. Nowak, U.N. Covenant on Civil and Political Rights, cit., passim.
8. Qiu Xinglong, International Human Right and the Death Penalty. An Analysis in Perspective of International Law of Human Rights and the Countermeasures
of China, Vol.1, Comparative Criminal Law, China Procuratorial Press, Beijing 2001, p. 99.
9. Si veda per esempio Chen Ruihua, The Front Issues in the Criminal Procedure, The RUC Press, Beijing 2000, p. 468.
10. Qu Xinjiu, An Institutional Analysis of the Policy of Death Penalty in
China, "Law Forum", 19 (2004),1.
11. Zhao Zuojun, A Rational Critique on Preservation and Abrogation of the
Death Penalty in China, "Journal of Gansu College of Politics and Law", 5
(2003).
11
Scarica

La riforma della pena di morte in Cina