RISCHIO BIOLOGICO TITOLO X DL 9.4.2008 N.81 Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici • Agente biologico : qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni • Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico • Coltura cellulare : il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI • Gruppo 1 : agente con poche probabilità di causare malattie • Gruppo 2 : può causare malattie, senza propagarsi alla comunità; è curabile e prevenibile (vaccinazione) • Gruppo 3: può causare malattie gravi, può propagarsi; è curabile e prevenibile • Gruppo 4 : può causare malattie gravi, ad elevato rischio di propagazione, poco curabile e prevenibile. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE • Gruppo 2 e Gruppo 3: all’organo di vigilanza territoriale almeno 30 gg prima dell’inizio dell’attività, corredata da DVR • Gruppo 4 : Autorizzazione Ministero Salute (corredata da comunicazione all’organo di vigilanza come sopra) ARRESTO – PENA PECUNIARIA DVR deve contenere: • • • • CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI INFORMAZIONE SULLE MALATTIE CORRELATE POTENZIALI EFFETTI ALLERGICI E TOSSICI PRESENZA DI LAVORATORI CHE HANNO CONTRATTO MALATTIE • RAPPORTI DI PERICOLOSITA’ AGGIORNATI • SINERGISMO TRA AGENTI BIOLOGICI In presenza di rischio Il Datore di Lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione dei lavoratori agli agenti biologici e assicura Adeguati servizi sanitari (docce, lavaggi oculari, antisettici) e indumenti protettivi. Misure di manipolazione, decontaminazione e smaltimento senza rischio di materiali e rifiuti Le misure di contenimento • Specifiche per laboratori e stabulari e corrispondenti al gruppo di rischio di agente biologico In presenza di attività a rischio • I Lavoratori devono essere adeguatamente informati del rischio e formati su precauzioni, misure igieniche, procedure da seguire e misure da adottare per SORVEGLIANZA SANITARIA • Per tutti lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute. Dovendo/Potendo adottare misure specifiche di protezione e prevenzione ( es. vaccinazione ). Registro degli esposti e degli eventi accidentali • Sono iscritti i lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 e/o 4 • E’ tenuto a cura del Medico Competente • Una copia allo SPISAL , all’Istituto Superiore di Sanità ed all’ISPESL • Viene costantemente aggiornato ( assunzioni, cessazioni, annotazioni individuali) Registro dei casi di malattia e di decesso • Tenuto presso l’ISPESL • Aggiornato dalle segnalazioni dei medici o dalle strutture che pongono diagnosi dei casi