RISCHIO BIOLOGICO
TITOLO X DL 9.4.2008 N.81
Le norme del presente titolo si
applicano a tutte le attività lavorative
nelle quali vi è rischio di esposizione ad
agenti biologici
• Agente biologico : qualsiasi microrganismo anche
se geneticamente modificato, coltura cellulare ed
endoparassita umano che potrebbe provocare
infezioni, allergie o intossicazioni
• Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica,
cellulare o meno, in grado di riprodursi o
trasferire materiale genetico
• Coltura cellulare : il risultato della crescita in vitro
di cellule derivate da organismi pluricellulari
CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI
• Gruppo 1 : agente con poche probabilità di
causare malattie
• Gruppo 2 : può causare malattie, senza
propagarsi alla comunità; è curabile e
prevenibile (vaccinazione)
• Gruppo 3: può causare malattie gravi, può
propagarsi; è curabile e prevenibile
• Gruppo 4 : può causare malattie gravi, ad
elevato rischio di propagazione, poco curabile
e prevenibile.
OBBLIGO DI COMUNICAZIONE
• Gruppo 2 e Gruppo 3: all’organo di vigilanza
territoriale almeno 30 gg prima dell’inizio
dell’attività, corredata da DVR
• Gruppo 4 : Autorizzazione Ministero Salute
(corredata da comunicazione all’organo di
vigilanza come sopra)
ARRESTO – PENA PECUNIARIA
DVR
deve contenere:
•
•
•
•
CLASSIFICAZIONE AGENTI BIOLOGICI
INFORMAZIONE SULLE MALATTIE CORRELATE
POTENZIALI EFFETTI ALLERGICI E TOSSICI
PRESENZA DI LAVORATORI CHE HANNO
CONTRATTO MALATTIE
• RAPPORTI DI PERICOLOSITA’ AGGIORNATI
• SINERGISMO TRA AGENTI BIOLOGICI
In presenza di rischio
Il Datore di Lavoro attua misure tecniche,
organizzative e procedurali, per evitare ogni
esposizione dei lavoratori agli agenti biologici
e assicura
Adeguati servizi sanitari (docce, lavaggi oculari,
antisettici) e indumenti protettivi.
Misure di manipolazione, decontaminazione e
smaltimento senza rischio di materiali e rifiuti
Le misure di contenimento
• Specifiche per laboratori e stabulari e
corrispondenti al gruppo di rischio di agente
biologico
In presenza di attività a rischio
• I Lavoratori devono essere adeguatamente
informati del rischio e formati su precauzioni,
misure igieniche, procedure da seguire e
misure da adottare per
SORVEGLIANZA SANITARIA
• Per tutti lavoratori addetti alle attività per le
quali la valutazione dei rischi ha evidenziato
un rischio per la salute. Dovendo/Potendo
adottare misure specifiche di protezione e
prevenzione ( es. vaccinazione ).
Registro degli esposti e
degli eventi accidentali
• Sono iscritti i lavoratori addetti ad attività
comportanti uso di agenti del gruppo 3 e/o 4
• E’ tenuto a cura del Medico Competente
• Una copia allo SPISAL , all’Istituto Superiore di
Sanità ed all’ISPESL
• Viene costantemente aggiornato ( assunzioni,
cessazioni, annotazioni individuali)
Registro dei casi di malattia e di
decesso
• Tenuto presso l’ISPESL
• Aggiornato dalle segnalazioni dei medici o
dalle strutture che pongono diagnosi dei casi
Scarica

RISCHIO BIOLOGICO - Ente Scuola Edile di Cosenza