Rischio biologico
Dr. M.G. Verso
Sezione di Medicina del Lavoro
Dipartimento di Medicina Clinica
e delle Patologie Emergenti
Università degli Studi di Palermo
Agente biologico

Qualsiasi microrganismo anche se
geneticamente modificato, coltura
cellulare ed endoparassita umano
che potrebbe provocare infezioni,
allergie o intossicazioni.
Microrganismo

Qualunque entità microbiologica che
può riprodursi o trasferire materiale
genetico: batteri, funghi, virus,
parassiti, colture cellulari.
Pericolosità di un agente
biologico valutata in base:





Infettività
Patogenicità
Trasmissibilità
Neutralizzabilità
Virulenza: insieme delle
caratteristiche di infettività e
patogeneticità.
Infettività

Capacità di un microrganismo di
sopravvivere alle difese dell’organismo
ospitante e di replicarsi all’interno.
Patogenicità

Capacità di un microrganismo di
produrre malattia a seguito di
infezione.
Trasmissibilità

Capacità di un microrganismo di
essere trasmesso da un soggetto
portatore ad uno non infetto.
Neutralizzabilità

Disponibilità di misure di profilassi per
prevenire la malattia o terapeutiche
per curarla.
Elenco principali attività a
rischio agenti biologici







Industrie alimentari
Agricoltura
Attività nelle quali vi è contatto con animali
e/o prodotti di origine animale
Servizi sanitari (comprese unità di
isolamento e post-mortem)
Laboratori clinici, veterinari e diagnostici
Impianti di smaltimento rifiuti e raccolta
rifiuti speciali potenzialmente infetti
Impianti per la depurazione dei gas di
scarico
Esposizione di un
lavoratore avviene per:


Contatto diretto con l’agente
(ingestione, aspirazione, ferite, ecc..)
Effetti allergici e/o tossici dovuti a
sostanze liberate dall’agente biologico
(senza che sia avvenuto il contatto con
lo stesso).
RISCHIO BIOLOGICO IN
AMBIENTE SANITARIO
Epatite B
 Epatite C
 Tubercolosi
 Infezione da HIV
 Antropozoonosi (Brucellosi,
Rickettsiosi, Leishmaniosi,
ecc…)




-
Trasmissione diretta dall’infetto
(cute, mucose, contatto sessuale)
Trasmissione indiretta
(flugge, vomito, feci, urine, sangue, pus)
Trasmissione tramite vettore
(zanzare, zecche, ecc.)
Fattori favorenti:
Cute lesa
Immunodeficienze congenite
Immunodeficienze secondarie (leucemie, linfomi,
terapie antiblastiche, cortisoniche, radianti,
immunosoppressive, insufficienza epatica e
renale)
Epatite B





Principale rischio infettivo in A.O.
Virus a DNA di 42 nm
Riproduzione virale a livello epatocitario
Risposta immunitaria
Co-infezione con virus D o δ
Epidemiologia infezione HBV





Elevata frequenza in Africa Centrale,
Sud-Est asiatico, bacino amazzonico e
Cina (70-90%)
Europa Meridionale, Giappone,
America latina, Nordafrica: 20-55%
Nordamerica, Australia, Europa
Occidentale e Settentrionale: 5%
Italia Meridionale > Settentrionale
Personale sanitario: 25-50%
Trasmissione infezione HBV



Trasmissione con sangue e suoi
derivati
Trasmissione con sperma, secrezioni
vaginali, saliva, lacrime, sudore
Trasmissione verticale:
da madre a feto e da madre a neonato
Modalità più frequenti: puntura con
ago infetto, tagli accidentali
Clinica infezione da HBV





Tempo di incubazione: 6 sett - 6 mesi
Epatite acuta: febbre, astenia, dispepsia,
ittero, feci ipocromiche, urine ipercromiche;
sindrome influenzale; asintomatica
Epatite acuta fulminante: esito infausto
Guarigione nel 95% dei casi
Cronicizzazione in Epatite cronica
persistente o in Epatite cronica attiva
(cirrosi ed epatocarcinoma)
Prevenzione infezione HBV


Prevenzione generica per malattie a
trasmissione parenterale
Prevenzione specifica: immunizzazione attiva
Vaccinazione antiepatite:
Vaccino a DNA ricombinante
Vaccinazione gratuita per personale sanitario
Schema vaccinale: 0-1-6 mesi
Epatite C
Virus a RNA
 Meccanismo diretto di citotossicità
 Minore potere infettante
 Trasmissione parenterale
(trasfusione di sangue ed emoderivati)
 Epatite acuta frequentemente
cronicizzantesi (50-60%):
cirrosi epatica e carcinoma epatico

TBC





Mycobacterium tubercolosis
Infezione polmonare o extrapolmonare
(reni, cute, ossa)
Primo contatto: complesso primario asintomatico
Periodo silente
Formazione di ascessi freddi ad andamento torpido
(polmoni, reni, ossa) colliquantesi in condizioni di
immunosoppressione
Rischio TBC per il
personale sanitario


Pazienti con tubercolosi polmonare
aperta (ascesso aperto che scarica
nell’albero respiratorio): colpi di tosse,
starnuti
Reparti a rischio: pneumologia,
malattie infettive, laboratori
Prevenzione rischio TBC


Maschera facciale
Test tubercolinico: Tine test o
intradermoreazione di Mantoux
Infezione da HIV






Retrovirus a RNA
Clinica: deperimento organico, linfoadenopatia,
infezioni opportuniste, neuropatie
Categorie a rischio: tossicodipendenti,
omosessuali, bisessuali, emofilici
Non esiste né prevenzione specifica, né terapia
Minore resistenza ed infettività rispetto all’HBV
Numero limitato di infezioni a carico del personale
sanitario: inoculazione di sangue infetto,
contaminazione di membrane mucose o lesioni
cutanee
D.Lgs. 81/2008
Titolo X
Esposizione ad agenti biologici
Art. 266-286
Classificazione in 4 gruppi
agenti biologici
secondo rischio di infezione (art. 268)




Gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di
causare malattie in soggetti umani;
Gruppo 2: un agente che può causare malattie in
soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è
poco probabile che si propaghi nelle comunità e sono di
norma disponibili efficaci misure profilattiche e
terapeutiche;
Gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori; l’agente può propagarsi nelle comunità ma di
norma sono disponibili efficaci misure profilattiche e
terapeutiche;
Gruppo 4: un agente che può causare malattie gravi in
soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori e puo’ presentare un elevato rischio di
propagazione nelle comunità; non sono disponibili efficaci
misure profilattiche o terapeutiche.


Nel caso in cui l’agente biologico non
possa essere attribuito ad uno fra i due
gruppi, esso va classificato nel gruppo
di rischio più elevato tra le due
possibilità.
L’allegato XLVI riporta l’elenco degli
agenti biologici di gruppo 2, 3, 4.
Art. 269 - Comunicazione



Il D.L. che intenda esercitare attività che
comportano uso di agenti biologici di
gruppo 2, 3, 4 comunica all’Organo di
Vigilanza territorialmente competente
almeno 30 giorni prima dell’inizio dei
lavori:
nome e indirizzo dell’azienda, titolare.
DVR.
Art. 270 - Autorizzazione





Il D.L. che intenda utilizzare un agente biologico di
gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del
Ministero della Sanità.
La richiesta di autorizzazione è corredata dalle
informazioni di cui al comma 1 art. 269 e
dall’elenco degli agenti che si intende utilizzare.
Autorizzazione rilasciata dai competenti uffici del
Ministero della Salute sentito il parere dell’Istituto
Superiore di Sanità.
Durata autorizzazione: 5 anni (è rinnovabile).
Il Ministero della Salute istituisce ed aggiorna un elenco di
tutti gli agenti biologici di gruppo 4 dei quali è stata
comunicata l’utilizzazione.
Art. 271
Valutazione del rischio

Il D.L. nella valutazione del rischio tiene conto di:
-classificazione agenti biologici;
-informazioni sulle malattie che possono essere
contratte;
-potenziali effetti allergici e tossici;
-conoscenza di una patologia della quale è affetto un
lavoratore, che è da porre in correlazione diretta
all’attività lavorativa svolta;
-eventuali ulteriori situazioni rese note dall’autorità
sanitaria competente che possono influire sul rischio;
-sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici
utilizzati.
Il DVR è integrato con i seguenti dati:





fasi del procedimento lavorativo che
comportano il rischio di esposizione ad
agenti biologici;
n° di lavoratori addetti;
generalità RSPP;
metodi e procedure lavorative adottate,
misure preventive e protettive applicate;
programma di emergenza contro rischi
agenti gruppo 3 e 4.

Il D.L. effettua nuovamente la valutazione
dei rischi in occasione di modifiche
significative dell’attività lavorativa ed
in ogni caso trascorsi 3 anni dall’ultima
valutazione effettuata.
Art. 272
Misure tecniche, organizzative, procedurali






Il D.L.:
evita l’utilizzazione di agenti biologici nocivi;
limita al minimo i lavoratori esposti o
potenzialmente esposti;
adotta misure collettive ed individuali di protezione;
adotta misure igieniche per ridurre al minimo la
propagazione accidentale fuori dal luogo di lavoro;
usa il segnale di rischio biologico;
elabora idonee procedure per prelevare,
manipolare, trattare campioni di origine umana ed
animale;




definisce procedure di emergenza per affrontare
incidenti;
verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di
lavoro al di fuori del contenimento fisico primario;
predispone i mezzi necessari per la raccolta,
l’immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in
condizioni di sicurezza, mediante l’impiego di
contenitori adeguati;
concorda procedure per la manipolazione ed il
trasporto in condizioni di sicurezza di agenti
biologici all’interno del luogo di lavoro.
Articolo 273 - Misure igieniche




Il D.L. assicura che:
i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di
docce con acqua calda e fredda, nonché di lavaggi oculari e
antisettici per la pelle;
i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri
indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
i D.P.I. siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire
quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere
contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il
lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente
dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario,
distrutti.

Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di
esposizione è vietato assumere cibi e
bevande, fumare, conservare cibi
destinati al consumo umano, usare
pipette a bocca e applicare cosmetici.
Articolo 274
Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie
Il D.L. presta particolare attenzione alla possibile presenza di
agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e
nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza
comporta in relazione al tipo di attività svolta.
Il D.L. definisce e provvede a che siano applicate procedure
che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare
senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i
rifiuti contaminati.
Articolo 275 - Misure specifiche
per i laboratori e gli stabulari
Il D.L. assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al II livello di contenimento, se
l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al III livello di contenimento, se
l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al IV livello di contenimento, se
l'agente appartiene al gruppo 4.
 Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione
da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali
da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il D.L. adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del II livello di contenimento.
 Nei luoghi in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, il
D.L. adotta misure corrispondenti almeno a quelle del III livello di
contenimento.
Articolo 277 - Misure di emergenza

Se si verificano incidenti che possono provocare
la dispersione nell'ambiente di un agente
biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i
lavoratori devono abbandonare immediatamente
la zona interessata, cui possono accedere
soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con
l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.


Il D.L. informa al più presto l’organo di
vigilanza territorialmente competente, nonché i
lavoratori ed il RLS, dell'evento, delle cause
che lo hanno determinato e delle misure che
intende adottare, o che ha già adottato, per
porre rimedio alla situazione creatasi.
I lavoratori segnalano immediatamente al
datore di lavoro o al dirigente o al preposto,
qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso
di agenti biologici.






Articolo 278 - Informazione e formazione
Il D.L. fornisce ai lavoratori informazione, istruzioni
e formazione per quanto riguarda:
i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici
utilizzati;
le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
le misure igieniche da osservare;
la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e
dei D.P.I. ed il loro corretto impiego;
le procedure da seguire per la manipolazione di
agenti biologici del gruppo 4;
il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le
misure da adottare per ridurne al minimo le
conseguenze.


L'informazione e la formazione sono fornite prima
che i lavoratori siano adibiti alle attività in
questione, e ripetute, con frequenza almeno
quinquennale, e comunque ogni qualvolta si
verificano nelle lavorazioni cambiamenti che
influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben
visibile cartelli su cui sono riportate le procedure
da seguire in caso di infortunio od incidente.
Articolo 279
Prevenzione e controllo

I lavoratori addetti alle attività per le quali
la valutazione dei rischi ha evidenziato un
rischio per la salute sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria.
Primo obiettivo della S.S.


identificare il più precocemente possibile,
tutti coloro che, per diverse cause di
predisposizione hanno una probabilità più
elevata di contrarre malattie in funzione
dell’attività svolta
cioè
deve in primo luogo identificare i lavoratori
che possono essere considerati
ipersuscettibili nei confronti dei F.R. da
agenti biologici
Il D.L., su conforme parere del MC, adotta misure
protettive particolari per quei lavoratori per i quali,
anche per motivi sanitari individuali, si richiedono
misure speciali di protezione, fra le quali:
a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei
lavoratori che non sono già immuni all'agente
biologico presente nella lavorazione, da somministrare
a cura del MC;
b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore.

Ove gli accertamenti sanitari abbiano
evidenziato, nei lavoratori esposti in modo
analogo ad uno stesso agente, l'esistenza
di anomalia imputabile a tale esposizione,
il Medico Competente ne informa il datore
di lavoro.
Sorveglianza sanitaria

visita preventiva;

visita periodica;

dopo la cessazione dell'attività che
comporta rischio di esposizione a
particolari agenti biologici.
Il MC fornisce ai lavoratori adeguate
informazioni sul controllo sanitario cui
sono sottoposti e sulla necessità di
sottoporsi ad accertamenti sanitari
anche dopo la cessazione dell'attività che
comporta rischio di esposizione a particolari
agenti biologici, nonché sui vantaggi ed
inconvenienti della vaccinazione e della non
vaccinazione.
Art. 280
Registro degli esposti
e degli eventi accidentali

I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di
agenti del gruppo 3 o 4 sono iscritti in un registro,
istituito ed aggiornato dal datore di lavoro,
in cui sono riportati per ciascuno di loro l’attività
svolta, l’agente utilizzato e gli eventuali casi
di esposizione professionale.

Il D.L. cura la tenuta di tale registro tramite il
MC.

RSPP e RLS hanno accesso a tale registro.



Il D.L. consegna copia del registro all’Istituto
Superiore di Sanità, all’ISPESL ed all’Organo
di Vigilanza competente per territorio
comunicando ad essi ogni 3 anni le variazioni
intervenute;
Il D.L. comunica all’ISPESL ed all’Organo di
Vigilanza competente per territorio la
cessazione del rapporto di lavoro;
Il D.L. consegna all’ISPESL le relative cartelle
sanitarie e di rischio alla cessazione del rapporto
di lavoro;

in caso di cessazione dell’attività
dell’azienda il D.L. consegna:
-copia del registro a Istituto Superiore di
Sanità, Organo di Vigilanza competente per
territorio, ISPESL.
-cartelle sanitarie e di rischio all’ISPESL.


in caso di assunzione di lavoratori che hanno
esercitato attività che comportano rischio di
esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL
copia delle annotazioni individuali contenute
nel registro, nonché copia della cartella sanitaria
e di rischio;
tramite il MC comunica ai lavoratori interessati le
relative annotazioni individuali contenute nel
registro e nella cartella sanitaria e di rischio, ed
al RLS i dati collettivi anonimi contenuti nel
registro.


Registro degli esposti e cartelle
sanitarie e di rischio conservate dal
datore di lavoro fino a risoluzione del
rapporto di lavoro e dall’ISPESL fino a
10 anni dalla cessazione dell’attività
che espone ad agenti biologici.
Nel caso di agenti, per i quali è noto che
possano provocare infezioni consistenti o
latenti o che danno luogo a malattie con
recrudescenza periodica per lungo tempo,
tale periodo è di 40 anni.


A sua volta l’ISPESL trasmette
annualmente al Ministero della Salute i dati
sintesi relativi alle risultanze del registro
degli esposti.
Inoltre presso l’ISPESL è tenuto anche un
registro dei casi di malattia o di decesso
dovuti ad agenti biologici, i cui dati sono
trasmessi sempre al Ministero della Salute,
che fornirà alla commissione CE, su
richiesta, informazioni.
Norme di comportamento
dei lavoratori








Tenere aperti i recipienti contenenti gli agenti
biologici solo per il tempo strettamente necessario
Evitare il travaso di prodotti pericolosi in contenitori
non idonei, privi di indicazioni sul contenuto
Evitare di assumere cibi, bevande ed evitare di
fumare in aree di lavoro
Abbandonare immediatamente la zona interessata in
caso di dispersione nell’ambiente di un agente
biologico di gruppo 2, 3, 4
Segnalare immediatamente al D.L. infortuni o
incidenti
Osservare le indicazioni riportate sulle etichette e
sulle schede di sicurezza
Utilizzare i D.P.I. in funzione del rischio biologico in
esame (guanti, camice, maschere, occhiali, ecc…)
Lavaggio delle mani
(accurato, frequente, prolungato)
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Rischio biologico - Corso di laurea in tecniche della prevenzione