Contratti di filiera
Criteri e modalità applicative del nuovo
regime
Alessandro Boldreghini
Area Programmazione e sviluppo
L’art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n°
289 (Legge Finanziaria 2003) istituisce i contratti di
filiera e di distretto, al fine di favorire l’integrazione di
filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il
rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree
sottoutilizzate
Con Decreto 1 Agosto 2003 vengono dettati i criteri, le
modalità e le procedure per l’attuazione dei Contratti
di Filiera in coerenza con gli Orientamenti Comunitari
per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, periodo 20002006
In attuazione al Decreto 1 Agosto 2003 sono stati approvati
nel 2004, 14 Contratti di Filiera di cui 6 partecipati da
Consorzi
e
Cooperative
aderenti
Confcooperative:
 1 nella filiera del latte fresco
 1 nella filiera delle carni avicole
 2 nella filiera ortofrutticola
 1 nella filiera vitivinicola
 1 nella filiera del grano duro
a
Fedagri–
A seguito dell’emanazione dei nuovi orientamenti sugli
aiuti di stato nel comparto agricolo e agroalimentare,
periodo 2007-2013, Il Ministero delle Politiche Agricole,
di concerto con i Ministeri dell’Economia e dello
Sviluppo, ha provveduto a riscrivere le regole per
accedere alle agevolazioni in tema di Contratti di
Filiera
Con DM 22 Novembre 2007 “condizioni di accesso ai
finanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e agli investimenti in ricerca” sono stati
definiti gli aspetti legati alle modalità di gestione dei
nuovi contratti di filiera definendo:
Soggetti interessati
Investimenti ammissibili
Modalità di presentazione delle domande e di
erogazione del contributo
Rispetto al precedente regime sui Contratti di Filiera è
data la possibilità di accesso, oltre che alle filiere
agroalimentari anche alle filiere agroenergetiche e di
distretto
I piani progettuali presentati dovranno svilupparsi
nell’ambito di una singola filiera (Contratto di Filiera) o
di una o più filiere di qualità certificata e tutelata e/o di
produzioni tradizionali o tipiche (Contratto di Distretto)
I progetti dovranno essere articolati in diverse
tipologie di investimento in relazione all’attività svolta
dai soggetti beneficiari in modo da coprire l’intera
filiera e dimostrare l’integrazione fra i differenti
soggetti in termini di miglioramento del grado di
relazione organizzativa, logistica e commerciale ed in
termini di distribuzione del reddito
Soggetti proponenti
Cooperative agricole a mutualità prevalente e loro
consorzi
Consorzi di piccole e medie imprese che operano nel
settore agricolo, agroalimentare e agroenergetico
Associazioni temporanee di impresa
Soggetti proponenti
Società
costituite
tra
soggetti
che
esercitano
l’attività agricola e le imprese commerciali e/o addette
alla distribuzione, purché il 51% del capitale sociale
sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative
agricole a mutualità prevalente e loro consorzi o da
Organizzazioni di Produttori riconosciute
Rappresentanze di distretti rurali e agroalimentari
Soggetti beneficiari
Le piccole e medie imprese, anche in forma
consortile, le imprese intermedie e le cooperative a
mutualità prevalente e loro consorzi che operano nel
settore agricolo ed agroalimentare
Le Organizzazioni di Produttori agricoli riconosciute
I consorzi di tutela riconosciuti
Soggetti beneficiari
Le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività
agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette
alla distribuzione purché almeno il 51% del capitale sociale
sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole
a mutualità prevalente e loro consorzi o da Organizzazioni di
Produttori riconosciute.
Il capitale delle predette società può essere posseduto, in
misura non superiore al 10 % anche da grandi imprese
agricole o commerciali
Limite investimenti
ammissibili
Il limite degli investimenti ammissibili previsti dai piani
progettuali deve essere ricompreso tra un minimo di 5
milioni di € e un massimo di 50 milioni di €.
(Nel vecchio regime era contemplato un limite minimo
di 7 milioni di €)
Ambito territoriale
Non è più previsto, rispetto alle vecchie disposizioni,
l’obbligo del coinvolgimento nei progetti di almeno tre
regioni
Il
nuovo
sviluppare
provvedimento
programmi
impone
integrati
l’obbligo
a
di
carattere
interprofessionale e di rilevanza nazionale in un
ambito territoriale multiregionale
Le tipologie di
investimento ammesse
Investimenti nelle aziende agricole
Investimenti nel settore della trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli
Investimenti per la tutela ambientale e per il
benessere animale
Le tipologie di
investimento ammesse
Investimenti destinati a promuovere la produzione e
la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
Investimenti nel settore della ricerca e dello sviluppo
Investimenti nel settore delle agroenergie
Tempi di realizzazione
degli investimenti
Gli investimenti dovranno essere realizzati entro 4
anni dalla stipula del contratto
Agevolazioni
Le agevolazioni sono concesse:
In forma di contributo in conto capitale che non può
superare il 25% degli investimenti
In forma di finanziamento agevolato che non può
essere inferiore al 25% dell’investimento
Agevolazioni
Le agevolazioni possono coprire il 100% degli
investimenti destinati alla ricerca, alla promozione e
all’assistenza tecnica attraverso l’erogazione delle
seguenti percentuali:
 Fino al 50% degli investimenti ammissibili in conto
capitale
 Almeno il 50% nella forma di capitale di credito
agevolato
Agevolazioni
 Il finanziamento agevolato avrà una durata, a
decorrere dalla data di stipula del contratto, non
superiore a 15 anni e non inferiore a 6 anni
 Il rimborso del finanziamento agevolato sarà attuato
attraverso rate semestrali con l’applicazione di un
tasso pari allo 0,50% annuo
Modalità di presentazione
delle domande di accesso
 È confermato il criterio di presentazione a sportello
 Alla domanda andranno allegati i seguenti documenti:
a)
Scheda sintetica, riportante i dati relativi al
soggetto proponente e all’iniziativa
b)
Piano progettuale comprensivo della fattibilità
economico-finanziaria e tecnica
c)
Attestazione della banca finanziatrice inerente
la disponibilità a concedere la copertura del
finanziamento ordinario
Modalità di presentazione
delle domande di accesso
d) Dichiarazione
del
beneficiario
relativa
alla
disponibilità degli immobili che saranno oggetto
del programma di investimento
e) Perizia giurata relativa alla conformità urbanistica
ed edilizia degli immobili oggetto degli investimenti
f) Dichiarazione del beneficiario relativa all’eventuale
esistenza
disponibilità
o
necessità
di
fonti
di
infrastrutture
energetiche
all’attività produttiva prevista
e
funzionali
Istruttoria
 Entro 30 giorni dalla data di presentazione, il
Ministero dovrà comunicare alle Regioni interessate
la sussistenza dei requisiti di ammissibilità
 Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione,
le Regioni dovranno formulare il proprio parere
circa
la
compatibilità
programmazione regionale
del
progetto
con
la
Istruttoria
 In caso di parere positivo, il Ministero procederà,
entro 120 giorni dalla presentazione della domanda,
ad effettuare l’attività istruttoria per accertare la
validità tecnica ed economica del progetto, i requisiti
di imprenditorialità del soggetto proponente e
l’adeguatezza dei mezzi finanziari previsti
Istruttoria
In caso di istruttoria positiva il Ministero
presenterà al CIPE la proposta di contratto
Entro 90 giorni dalla pubblicazione in GU
della delibera CIPE di approvazione e
finanziamento del Contratto di Filiera, il
soggetto proponente dovrà presentare il
relativo progetto esecutivo
Istruttoria
 Il Ministero dovrà provvedere alla istruttoria del
progetto esecutivo entro 45 giorni dalla sua
presentazione
 Accertati i requisiti del progetto esecutivo ed
acquisite
le
delibere
di
concessione
del
finanziamento agevolato, il Ministero trasmetterà al
soggetto proponente lo schema di Contratto di
Filiera, che dovrà essere sottoscritto entro 180 giorni
dalla pubblicazione della delibera CIPE
TABELLE
Spese ammissibili e intensità delle
agevolazioni
Tabella 1A: Aiuti agli investimenti nelle
aziende agricole (produzione primaria
di prodotti agricoli)
L’investimento deve perseguire i seguenti obiettivi: a)
riduzione dei costi di produzione; b) miglioramento e
riconversione della produzione; c) miglioramento della
qualità;
d)
tutela
e
miglioramento
dell’ambiente
naturale o delle condizioni di igiene e del benessere
degli animali.
Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende
agricole che non rientrano nella categoria delle
imprese in difficoltà.
Tabella 1A: Aiuti agli investimenti nelle
aziende agricole (produzione primaria
di prodotti agricoli)
L'aiuto
è
subordinato
al
rispetto
di
eventuali
restrizioni alle produzioni o limitazioni del sostegno
comunitario previste nell'ambito delle specifiche
Organizzazioni Comuni di Mercato.
I criteri di scelta degli investimenti devono essere
coerenti con i piani di sviluppo rurale delle Regioni
nelle quali sono realizzati gli investimenti.
Tabella 1A: Aiuti agli investimenti nelle
aziende agricole (produzione primaria
di prodotti agricoli)
Gli investimenti devono rispettare la pertinente
normativa
ambientale
comunitaria,
nazione
e
regionale.
Non possono essere concessi aiuti per: a) acquisto di
diritti di produzione, animali e piante annuali; b)
impianto
di
piante
annuali;
c)
investimenti
di
sostituzione; d) fabbricazione di prodotti di imitazione
o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-
caseari.
Tabella 1A: Aiuti agli investimenti nelle
aziende agricole (produzione primaria
di prodotti agricoli)
Non sono ammessi investimenti per impianti di produzione
di energia da fonti rinnovabili superiori ad 1 Megawatt di
potenza. La potenzialità produttiva degli impianti deve
essere commisurata al fabbisogno energetico aziendale e
l’energia prodotta deve essere utilizzata prevalentemente
nel ciclo produttivo.
Tabella 1A: Aiuti agli investimenti nelle
aziende agricole (produzione primaria
di prodotti agricoli)
INTENSITÀ MASSIMA
AGEVOLAZIONE (ESL)
SPESE AMMISSIBILI
Zone
Altre zone
svantaggiate
1. Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili
50%
40%
50%
40%
50%
40%
50%
40%
Fino al 100%
Fino al 100%
75%
60%
2. Acquisto di macchine e attrezzature nuove, fino ad un massimo del loro valore di
mercato.
3. Programmi informatici
4. Spese generali, fino ad un massimo del 12% delle spese indicate ai precedenti punti 1),
2) e 3), quali onorari, consulenze, brevetti, licenze, studi di fattibilità, ecc.
5. Trasferimento di fabbricati agricoli nell’interesse pubblico
6. Costi aggiuntivi relativi all’attuazione di norme specifiche per la tutela e il
miglioramento dell’ambiente e il miglioramento delle condizioni igieniche negli allevamenti o
del benessere degli animali, senza aumento della capacità produttiva, purché intesi a
superare i requisiti comunitari minimi in vigore o per investimenti effettuati per
conformarsi a nuovi requisiti minimi.
Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel
settore della trasformazione e della
commercializzazione dei prodotti agricoli
Sono beneficiarie dell’aiuto le microimprese, le
piccole
e
medie
raccomandazione
imprese
ai
sensi
2003/361/CE
della
della
Commissione e le imprese “intermedie” cui non
si applica l'articolo 2, paragrafo 1 della suddetta
raccomandazione che occupano meno di 750
persone o il cui fatturato non supera i 200
milioni di euro.
Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel
settore della trasformazione e della
commercializzazione dei prodotti agricoli
Le imprese con più di 750 dipendenti e/o un fatturato
pari o superiore a 200 milioni di euro possono
beneficiare di aiuti se soddisfano tutte le condizioni
definite negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a
finalità regionale, limitatamente al massimale stabilito
dall’aiuto di Stato N 324/2007 – Italia-Carta degli aiuti
di Stato a finalità regionale 2007-2013. Fino al
31.12.2008 è applicabile il regime di aiuti n. N 381/2003.
Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel
settore della trasformazione e della
commercializzazione dei prodotti agricoli
Il sostegno non può essere concesso alle imprese in
difficoltà
ai
sensi
della
comunicazione
della
Commissione 2004/C244/02 “Orientamenti comunitari
sugli
aiuti
di
stato
per
il
salvataggio
e
la
ristrutturazione delle imprese in difficoltà”.
L'aiuto è subordinato al rispetto di eventuali restrizioni
alle produzioni o limitazioni del sostegno comunitario
previste nell'ambito delle specifiche Organizzazioni
Comuni di Mercato.
Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel
settore della trasformazione e della
commercializzazione dei prodotti agricoli
I criteri di scelta degli investimenti devono essere
coerenti con i piani di sviluppo rurale delle
Regioni nelle quali sono realizzati gli investimenti.
Gli investimenti devono rispettare la pertinente
normativa ambientale comunitaria, nazione e
regionale.
Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel
settore della trasformazione e della
commercializzazione dei prodotti agricoli
Non sono ammessi investimenti per impianti di
produzione di energia da fonti rinnovabili
superiori ad 1 Megawatt di potenza. L'energia
prodotta deve essere totalmente reimpiegata
nell'ambito dei processi produttivi. Se l’energia
elettrica prodotta è destinata alla vendita, le
condizioni del sostegno sono quelle stabilite dai
regolamenti (CE) n. 70/2001 e n. 1628/2006.
Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel
settore della trasformazione e della
commercializzazione dei prodotti agricoli
Gli
aiuti
agli
investimenti
con
una
spesa
ammissibile superiore a 25 milioni di euro e gli
aiuti di importo effettivo superiore a 12 milioni di
euro sono oggetto di notifica specifica alla
Commissione europea.
Tabella 2A: Aiuti agli investimenti nel settore
della trasformazione e della
commercializzazione dei prodotti agricoli
INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
ESL
Regioni di cui
SPESE AMMISSIBILI
all'articolo 87,
paragrafo 3, lettera a),
Altre zone
del trattato
1.
Attivi
materiali:
suolo
aziendale
e
relative
sistemazioni, opere murarie e assimilate.
2. Attivi materiali: impianti, macchine e attrezzature
nuovi.
3. Programmi informatici.
50%
40%
50%
40%
50%
40%
50%
40%
50%
40%
4. Attivi immateriali: brevetti, licenze, know how e
conoscenze tecniche non brevettate.
5. Studi preliminari di fattibilità e consulenze connesse
agli investimenti di cui ai punti precedenti.
Tabella 3A: Aiuti per la creazione di sistemi di
controllo, la promozione della produzione e
commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
e per la prestazione di assistenza tecnica
A) CREAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO PER LA CERTIFICAZIONE
DELLA QUALITÀ E DELLA TIPICITÀ
INTENSITÀ MASSIMA
AGEVOLAZIONE ESL
1. Spese per misure obbligatorie di controllo adottate ai sensi della normativa
comunitaria o nazionale da o per conto delle autorità competenti, tranne ove la
Fino al 100% della spesa ammissibile
legislazione comunitaria stabilisca che tali costi devono gravare sulle imprese.
B) PROMOZIONE DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI
PRODOTTI AGRICOLI DI QUALITÀ
INTENSITÀ MASSIMA
AGEVOLAZIONE ESL
2. Spese per ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, inclusi gli
aiuti concessi per la preparazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità in
conformità della normativa comunitaria pertinente.
3. Spese per l'introduzione di norme di assicurazione della qualità, quali le norme
delle serie ISO 9000 o 14000, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo
(HACCP), di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e
delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale.
4. Spese per la formazione del personale chiamato ad applicare i regimi e i sistemi di
cui al punto 3).
5. Spese a copertura dei contributi richiesti dagli organismi di certificazione
riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi
analoghi.
Fino al 100% della spesa ammissibile
Tabella 3A segue: Aiuti per la creazione di sistemi
di controllo, la promozione della produzione e
commercializzazione di prodotti agricoli di
qualità e per la prestazione di assistenza tecnica
C) PRESTAZIONI DI ASSISTENZA TECNICA1
INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
ESL
6. Organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di
conoscenze tra imprese, concorsi, mostre e fiere: spese di iscrizione, di
viaggio, per le pubblicazioni, per l’affitto degli stand.
7. Diffusione di conoscenze scientifiche e informazioni sui sistemi di
qualità aperti a prodotti di altri paesi, sui prodotti generici e sui
benefici nutrizionali e sugli utilizzi di tali prodotti, a condizione che non
siano menzionate le singole società, i marchi o l’origine.
Fino a 100% della spesa ammissibile
8. Spese di formazione connesse alla diffusione di nuove tecniche:
spese inerenti all’organizzazione del programma di formazione, spese
di viaggio e di soggiorno dei partecipanti.
9. Pubblicazioni (cataloghi, siti web) contenenti informazioni sui
produttori di un data regione o di un dato prodotto, purché le
informazioni siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le
stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni.
Fino al 100% della spesa ammissibile, nel limite di
10. Divulgazione di nuove tecniche, come progetti pilota a scala
100.000 euro per beneficiario nell’arco di 3 esercizi
ridotta o progetti dimostrativi
finanziari
Tabella 4 A: Aiuti a favore della
pubblicità dei prodotti agricoli
1. Per “pubblicità” si intende qualsiasi operazione intesa a indurre gli operatori economici o i consumatori all’acquisto di un determinato
prodotto. Comprende inoltre tutto il materiale distribuito direttamente ai consumatori allo stesso scopo, comprese le azioni pubblicitarie rivolte ai
consumatori nei punti vendita. Non comprende le operazioni promozionali e di assistenza tecnica che sono comprese nella tabella 3 A.
2. Le attività pubblicitarie con una dotazione annua superiore a 5 milioni di euro sono soggette a obbligo di notifica individuale alla
Commissione europea.
3. Deve essere garantita la conformità con l’articolo 2 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000,
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la
relativa pubblicità – GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29, nonché, ove applicabili, con le norme di etichettatura specifiche stabilite per determinati
prodotti (vino, prodotti lattiero-caseari, uova, pollame, ecc.)
4. La campagna pubblicitaria non deve essere focalizzata sui prodotti di una o più imprese determinate.
5. La pubblicità deve riguardare prodotti di qualità, che soddisfano i criteri stabiliti a norma dell’art. 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005.
INTENSITÀ MASSIMA AGEVOLAZIONE
TIPOLOGIA DI AIUTO
ESL
1. Pubblicità dei prodotti a denominazioni riconosciute a livello comunitario
(regolamenti (CE) n. 509/2006 e n. 510/20061
2. Pubblicità dei prodotti dell’agricoltura biologica ai sensi del regolamento
Fino al 50% dei costi ammissibili
(CEE) 2092/91 e successive modificazioni
3. Pubblicità dei prodotti con marchi di qualità nazionali o regionali (sistemi di
qualità che prevedono disciplinari di produzione vincolanti)
Tab. 5A: Aiuti alla ricerca e
sviluppo
INTENSITÀ MASSIMA
SPESE AMMISSIBILI
AGEVOLAZIONE ESL
1. Spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario purché impiegati per il
progetto di ricerca)
2. Costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati
per il progetto di ricerca. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo
di vita per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento
corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della buona prassi
contabile.
3. Costi dei fabbricati nella misura e per la durata in cui sono utilizzati per il progetto di
ricerca. Per quanto riguarda i fabbricati, sono considerati ammissibili unicamente i costi di
ammortamento corrispondenti alla durata del progetto di ricerca, calcolati secondo i principi della
buona prassi contabile.
4. Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti
in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali
condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione, così come i costi dei servizi di
consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca.
5. Spese generali supplementari derivanti direttamente dal progetto di ricerca.
6. Altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti
direttamente per effetto dell'attività di ricerca.
Fino al 100% delle spese
ammissibili2 per i prodotti di cui
all'allegato I del trattato CE
Stato attuale
Al momento si è ancora in attesa sia della
emanazione della circolare attuativa delle nuove
disposizioni sui Contratti di Filiera, che dovrà
chiarire altresì quali siano i territori destinatari
delle agevolazioni, sia della emanazione del
bando per la presentazione dei progetti.
Nel precedente regime le agevolazioni erano
ammesse unicamente per gli investimenti svolti
nei
territori
coincidenti
con
le
aree
sottoutilizzate.
E’ stata richiesta dalla nostra Federazione la
possibilità che le agevolazioni siano estese a
tutto il territorio nazionale
Scarica

07 - Contratti di filiera