IL PRINCIPIO CONTABILE
GENERALE DELLA
COMPETENZA FINANZIARIA
POTENZIATA
D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118
CINZIA SIMEONE
STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE:
1) INTRODUZIONE
2) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
3) IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
4) IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
PRINCIPIO GENERALE N. 16:
LA COMPETENZA FINANZIARIA
 Il principio della competenza finanziaria, costituisce il
criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle
obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive
(accertamenti e impegni).
 Attualmente le obbligazioni giuridicamente perfezionate
attive e passive sono imputate nell’esercizio finanziario in
cui le obbligazioni sono perfezionate, ed esistono norme,
ma soprattutto prassi, di imputazione delle obbligazioni
pluriennali agli esercizi successivi.
PRINCIPIO GENERALE N. 16:
LA COMPETENZA FINANZIARIA
Entrambi i D.Lgs 91 e 118 del 2011 prevedono
la sperimentazione di una nuova configurazione
del principio della competenza finanziaria, cd,
potenziata, secondo la quale le obbligazioni
attive e passive giuridicamente perfezionate,
sono registrate nelle scritture contabili nel
momento in cui l’obbligazione sorge ma con
l’imputazione all’esercizio nel quale esse
vengono a scadenza.
LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA – LO STATO
L’ART. 42 DELLA LEGGE 196 DEL 2009,
PREVEDE, ANCHE PER LO STATO, IL
POTENZIAMENTO DEL BILANCIO DI
CASSA
ATTRAVERSO
LA
RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI
ACCERTAMENTI E DEGLI IMPEGNI, DEI
RESIDUI ATTIVI E PASSIVI.
LA NUOVA COMPETENZA FINANZIARIA; LE FONTI
Il nuovo principio della competenza finanziaria è
definito dal DPCM 28 dicembre 2011:
 allegato n. 1 riguardante il Principio generale
della competenza finanziaria;
Allegato n. 2 riguardante il Principi contabile
applicato della contabilità finanziaria, che per le
diverse fattispecie di entrata e di spesa individua
l’esigibilità
dell’obbligazione
e,
conseguentemente, l’esercizio di imputazione.
LA COMPETENZA FINANZIARIA: CARATTERI
natura autorizzatoria del bilancio pluriennale;
registrazione delle operazioni gestionali
nell’esercizio in cui nascono obbligazioni quando
nascono con imputazione delle obbligazioni negli
esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili;
obbligo della copertura finanziaria, a
prescindere dall’esercizio di imputazione della
spesa;
gli incassi ed i pagamenti sono imputati allo
stesso esercizio in cui il cassiere/tesoriere li ha
effettuati.
LA COMPETENZA FINANZIARIA: LA COPERTURA
FINANZIARIA DEGLI INVESTIIMENTI
La copertura finanziaria degli investimenti è
costituita da:
1) risorse accertate nell’esercizio in corso di
gestione;
2) entrate a cui esigibilità è nella piena
discrezionalità dell’ente o di altra P.A.;
3) dall’utilizzo dell’avanzo di amministrazione;
4) legge di autorizzazione all’indebitamento (per
le regioni)
OBIETTIVI DEL NUOVO PRINCIPIO GENERALE
COMPETENZA FINANZIARIA
CONOSCERE I DEBITI EFFETTIVI DELLE PA;
 EVITARE L’ACCERTAMENTO DI ENTRATE
FUTURE E DI IMPEGNI INESISTENTI;
RAFFORZARE LA PROGRAMMAZIONE
DI
BILANCIO;
FAVORIRE LA MODULAZIONE DEI DEBITI
SECONDO GLI EFFETTIVI FABBISOGNI;
AVVICINARE LA COMPETENZA FINANZIARIA
ALLA COMPETENZA ECONOMICA.
PRINCIPIO GENERALE COMPETENZA FINANZIARIA
Il principio di competenza finanziaria potenziata
costituisce uno degli obiettivi della sperimentazione
prevista dall’art. 36 del D.Lgs 118/2011;
 a seguito della sperimentazione si valuteranno gli
effetti dell’introduzione del nuovo principio di
competenza finanziaria e il legislatore deciderà se
adottare il principio della competenza
finanziaria
potenziata per tutte le amministrazioni pubbliche,
2) FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Il fondo pluriennale vincolato
 è costituito da risorse accertate destinate al
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente
impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a
quello in cui è accertata l’entrata.
 nasce dall’esigenza di applicare il principio
della competenza finanziaria potenziata;
 rende evidente la distanza temporale
intercorrente
tra
l’acquisizione
dei
finanziamenti
e
l’effettivo
impiego
delle risorse.
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
All'avvio dell’adozione del nuovo principio
della competenza potenziato, il fondo
pluriennale vincolato si forma anche a seguito
del riaccertamento dei residui.
A regime, si forma solo a seguito
dell'accertamento di entrate di competenza
finanziaria di un esercizio, che costituiscono la
copertura finanziarie di spese impegnate nel
medesimo esercizio in cui è stato effettuato
l'accertamento, ma imputate negli esercizi
successivi.
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è
appostato tra le entrate per un importo
corrispondente a quello degli stanziamenti di
spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio
di previsione dell’esercizio precedente, a
copertura:
 delle spese impegnate negli esercizi precedenti
con imputazione all’esercizio in corso;
 della quota del fondo che si rinvia agli esercizi
successivi, a fronte di spese impegnate negli
esercizi precedenti con imputazione agli esercizi
successivi a quello di riferimento.
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Nelle spese del bilancio di previsione il fondo
pluriennale è stanziato per :
1) rinviare agli esercizi successivi la quota del
fondo appostato tra le entrate, a fronte di impegni
assunti negli esercizi precedenti e imputati agli
esercizi successivi a quello in corso;
2) rinviare agli esercizi successivi le entrate che
si prevede di accertare nel corso dell’esercizio,
destinate a costituire la copertura di spese che si
prevede di impegnare nel corso dell’esercizio cui
si riferisce il bilancio, con imputazione agli
esercizi successivi.
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO
Se alla fine dell’esercizio in cui l’entrata è stata
accertata, non si è ancora provveduto
all’impegno delle spese correlate al fondo
pluriennale vincolato, si dà luogo alla
formazione di una quota vincolata dell’avanzo
di amministrazione.
Al consuntivo è allegato un prospetto che evidenzia
la corrispondenza tra l’importo definitivo degli
stanziamenti di spesa riguardanti il fondo
pluriennale e gli impegni assunti con
imputazione agli esercizi successivi.
3) RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
L’articolo 14 del DPCM 28 dicembre 2011
prevede che nel corso del 2012 siano
riaccertati tutti i residui attivi e passivi al fine
di adeguare lo stock di residui esistenti al
principio della competenza finanziaria
potenziata (con decorrenza 31 dicembre 2012
o 1° gennaio 2012).
MODALITA’ DI RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
1) Cancellazione residui attivi e passivi cui
corrispondono obbligazioni non scadute al 31
dicembre 2012;
2) Immediata
reimputazione
dei
residui
cancellati, all’esercizio in cui l’obbligazione
attiva o passiva viene a scadenza
3) Costituzione del fondo pluriennale in entrata,
nel bilancio 2013 per un importo pari alla
differenza tra i residui passivi e quelli attivi
reimputati: il fondo costituisce copertura alle
spese re-impegnate cui non corrispondono
entrate ri-accertate nel medesimo esercizio;
MODALITA’ RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
4)Rideterminazione
del
risultato
di
amministrazione al 31 dicembre 2012 a
seguito del riaccertamento dei residui;
5) La copertura dell'eventuale disavanzo di
amministrazione
risultante
dalla
rideterminazione
del
risultato
di
amministrazione può essere effettuata anche
negli esercizi considerati nel bilancio
pluriennale;
MODALITA’ RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI
6) La copertura dell'eventuale accantonamento
al fondo svalutazione crediti, nel caso in cui il
risultato di amministrazione non presenti un
importo sufficiente a comprenderlo, può
essere effettuata anche negli esercizi
considerati nel bilancio pluriennale.
IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
Le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali
non è certa la riscossione integrale, sono accertate
per l’intero importo del credito (ad es. le sanzioni
amministrative al codice della strada, gli oneri di
urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta
all’evasione, ecc.). Per tali entrate è escluso il cd.
accertamento per cassa
Per tali crediti è obbligatorio effettuare un
accantonamento al fondo di svalutazione crediti,
vincolando una quota dell’avanzo di ammin.
COSTITUZIONE F.DO SVALUTAZIONE CREDITI
Nel bilancio di previsione (a regime):
1) individuare le categorie di entrate stanziate che
possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile
esazione (i trasferimenti da altre P.A-, in quanto
accertate a seguito dell’assunzione dell’impegno
da parte dell’amministrazione erogante, non
determinano la svalutazione crediti);
2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1),
la media del rapporto tra gli incassi in
c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5
esercizi;
COSTITUZIONE F.DO SVALUTAZIONE CREDITI
Nel bilancio di previsione (a regime):
3) determinare l’importo dell’accantonamento al
fondo svalutazione crediti applicando agli
stanziamenti le percentuali determinate al
punto 2). Le medesime percentuali sono
utilizzate anche per la determinazione del
fondo svalutazione crediti degli esercizi
compresi nel bilancio pluriennale.
COSTITUZIONE F.DO SVALUTAZIONE CREDITI
In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento
del bilancio), in considerazione dell’ammontare
degli accertamenti e degli incassi e delle variazioni
agli stanziamenti si adegua l’accantonamento al
fondo svalutazione crediti;
In occasione del rendiconto è verificata la congruità
del fondo svalutazione crediti esistente con
riferimento allo stock complessivo dei residui (gli
accertamenti dell’esercizio i residui provenienti
dall’esercizio precedente).
COSTITUZIONE F.DO SVALUTAZIONE CREDITI
In occasione del rendiconto :
 se il fondo svalutazione crediti è inferiore
all’importo considerato congruo è incrementata
la quota del risultato di amministrazione dedicata
al fondo svalutazione crediti. Se risulta superiore
si procede allo “svincolo” del quota del risultato di
amministrazione non necessaria.
Scarica

Diapositiva 1