PROVINCIA DI VICENZA
---------------
CITTA’
DI
LONIGO
Sede in Via Castelgiuncoli, 5 - C.A.P. 36045
Telef. 0444/720211 - Telefax 0444/834887 - C.F. e P. I.V.A. 00412580243
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PIANO
REGOLATORE
GENERALE
NORME TECNICHE
DI ATTUAZIONE
AGGIORNATE con:
- Piano Regolatore Generale DGR n° 3407 del 07.06.1988;
- Variante Generale P.R.G.
DGR n° 6297 del 08.11.1991;
- Variante Parziale al P.R.G. “Opere parrocchiali”
DGR n° 2378 del 20.05.1994;
- Variante Generale P.R.G.
DGR n° 518 del 18.02.1997;
- Variante Parziale al P.R.G. zona produttiva “Rotonda”
DGR n° 3024 del 07.09.1999;
- Variante Parziale al P.R.G. zona residenziale “Rotonda”
DGR n° 3336 del 28.09.1999;
- Variante Parziale al P.R.G. “Modifica indicazioni progettuali puntuali nel Centro
Storico di Lonigo – Corte Soso – P.R.i.pr. Contrà del Borghetto ed Edificio d’angolo di
Piazza XX Settembre”
DGR n° 178 del 01.02.2002;
- Variante parziale al P.R.G. “aree produttive e residenziali”
DGR n° 475 del 08.03.2002;
- Variante parziale al P.R.G. “Contrà Mura del Castello“
DGR n° 49 del 14.01.2004;
- Variante Parziale al P.R.G. “zone produttive e residenziali”
DGR n° 753 del 19.03.2004;
- Variante Parziale al P.R.G. “area artigianale Madonna”
DGR n° 1241 del 30.04.2004;
- Variante Parziale al P.R.G. area residenziale “Ai Cappuccini”
DGR n° 2943 del 17.09.2004;
- Variante Parziale al P.R.G. “Via Carlo Porta”
DGR n° 2575 del 13.09.2005;
- Variante Parziale al P.R.G. “Piru di Via Fontana Murà”
DGR n° 1375 del 10.05.2006;
SETTORE PIANIFICAZIONE URBANISTICA
0
INDICE
ART. 1: Z.T.O. TIPO “A” CENTRO STORICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Disciplina dell’attività edilizia
Attuazione
Interventi edilizi ed urbanistici ammessi
Manutenzione ordinaria [art. 31 lettera a) L.S. n. 457/78]
Manutenzione straordinaria [art. 31 lettera b) L.S. n. 457/78]
Restauro e risanamento conservativo [art. 31 lettera c) L.S. n. 457/78]
Ristrutturazione edilizia [art. 31 lettera d) L.S. n. 457/78
Norme generali di analisi e Criteri per assicurare misure conservative
nel restauro e nella ristrutturazione
9. Ristrutturazione urbanistica [art. 31 lettera e) L.S. n. 457/78]
10. Criteri generali di progettazione e costruzione degli edifici in
sostituzione edilizia, obbligatori per gli interventi di tipo e1,
indicativi per quelli di tipo e2
11. Indagine per il rilievo critico
12. Destinazione d’uso
13. Aree scoperte: opere, destinazioni e costruzioni ammesse
14. Piani attuativi e standards
15. Piani attuativi vigenti
16. Edifici ricadenti in aree soggette ad i.u.p.
17. Utilizzo dei sottotetti; coperture
18. Insegne e tabelle
19. Distanze dai confini e tra edifici
20. Deroga alle norme di igiene edilizia
pag. 5
pag. 5
pag. 5
pag. 6
pag. 6
pag. 6
pag. 8
pag. 9
pag. 10
pag. 12
pag. 14
pag. 16
pag. 18
pag. 18
pag. 19
pag. 19
pag. 19
pag. 19
pag. 19
pag. 20
ART. 2: Z.T.O. TIPO “B” COMPLETAMENTO O RIUTILIZZO DEL
PATRIMOIO EDILIZIO RESIDENZIALE ESISTENTE
1.
2.
3.
4.
Disciplina dell’attività edilizia
Interventi edilizi ammessi
Destinazione d’uso
Criteri generali per la progettazione e costruzione degli edifici
pag. 20
pag. 20
pag. 21
pag. 23
ART. 3: Z.T.O. TIPO “C1” – ESPANSIONE RESIDENZIALE
(ZONE GIÀ OGGETTO DI PIANI ATTUATIVI VIGENTI)
1.
2.
3.
4.
Disciplina dell’attività edilizia
Attuazione
Interventi edilizi ammessi
Destinazione d’uso
pag. 24
pag. 24
pag. 25
pag. 25
1
ART. 4: Z.T.O. TIPO “C2” ESPANSIONE RESIDENZIALE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Disciplina dell’attività edilizia e urbanistica
Attuazione
Interventi edilizi ed urbanistici ammessi
Progettazione urbanistica
Progettazione edilizia
Destinazione d’uso
Criteri generali per la progettazione e costruzione degli edifici
pag. 27
pag. 27
pag. 27
pag. 27
pag. 29
pag. 29
pag. 30
ART. 5 : Z.T.O. TIPO “D1”: ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI
1. Disciplina dell’attività edilizia
2. Destinazione d’uso
3. Criteri generali per la progettazione dei nuovi edifici
4. Zone artigianali e industriali di completamento
5. Zone artigianali e industriali di espansione
6. Zone artigianali o artigianali puntiformi da confermare
7. Aree industriali o artigianali occupate da attività per cui il
P.R.G. prevede il trasferimento
8. Norme tecniche aggiuntive
9. Tipologie produttive
pag. 31
pag. 31
pag. 32
pag. 32
pag. 33
pag. 33
pag. 34
pag. 34
pag. 36
ART. 6: Z.T.O. TIPO “D2” ZONE COMMERCIALI O DIREZIONALI
1. Disciplina dell’attività edilizia
2. Attuazione
3. Interventi edilizi ammessi
4. Destinazioni d’uso
5. Criteri generali per la progettazione e costruzione degli edifici
6. Zone commerciali puntiformi da confermare
7. Zone ricettive
pag. 38
pag. 38
pag. 38
pag. 39
pag. 40
pag. 40
pag. 40
ART. 7 Z.T.O. TIPO “D4” ZONE AGROINDUSTRIALI
1. Disciplina dell’attività edilizia
2. Attuazione
3. Interventi edilizi ammessi
4. Destinazione d’uso
5. Criteri generali per la progettazione e costruzione degli edifici
pag. 42
pag. 42
pag. 42
pag. 42
pag. 42
2
ART. 8 Z.T.O. TIPO “E” ZONE AGRICOLE
8.1 SUDDIVISIONE DELLA ZONA AGRICOLA IN SOTTOZONE
8.2 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELLA SOTTOZONA E.2.P.
8.3 NORME PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI
8.4 NORME PER LA COSTRUZIONE DI ANNESSI RUSTICI ED
ALLEVAMENTI
8.5 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELLA SOTTOZONA E.2.C.
8.6 NORME PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI
8.7 NORME PER LA COSTRUZIONE DI ANNESSI RUSTICI ED
ALLEVAMENTI
8.8 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NEI NUCLEI E.4
8.9 NORME PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI NEI NUCLEI E.4
8.10 CRITERI GENERALI COMUNI ALLA Z.T.O. TIPO “E”
pag. 43
pag. 43
pag. 43
pag. 43
pag. 44
pag. 45
pag. 45
pag. 46
pag. 46
pag .46
PRONTUARIO PER GLI INTERVENTI EDILIZI NELLE AREE RURALI
1. Premessa
2. Le murature portanti esterne
3. Gli intonaci esterni
4. Le pavimentazione esterne
5. Le coperture e comignoli
6. Rapporti dimensionali dei fori porta- finestra
7. Gli oscuri
8. Gli ampliamenti su edifici residenziali esterni
9. Logge, ballatoi e balconi
10. Tipologie ammesse per residenze e annessi rustici
pag. 48
pag. 48
pag. 49
pag. 49
pag. 50
pag. 50
pag. 51
pag. 52
pag. 52
pag. 53
ART. 9 CORTI AGRICOLE AVENTI SIGNIFICATO DI BENE CULTURALE –
ART. 10 L.R. 24/1985
1.
2. Attuazione
3. Interventi edilizi ammessi
4. Destinazioni d’uso
5.
6.
pag. 55
pag. 55
pag. 55
pag. 55
pag. 55
ART. 10: Z.T.O. TIPO “F” ZONE A DESTINAZIONE SPECIALE DI PUBBLICO
INTERESSE
1. Disciplina dell’attività edilizia
2.
pag. 57
pag. 57
3
ART. 11: FASCE DI RISPETTO E ZONE DI TUTELA (art. 27 L.R. n. 61/85)
1. Fasce di rispetto e zone di tutela
2. Edificabilità nelle fasce di rispetto e nelle aree di tutela
3. Norme comuni alle fasce di rispetto e nelle zone di tutela
pag. 59
pag. 60
pag. 61
ART. 12 INDICI DI FABBRICAZIONE
ART.13 SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE
ART. 14 DESTINZIONE D’USO
ART. 15 DEFINIZIONI
ART. 16 VERIFICA GEOLOGICO – TECNICA
ART. 17 DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE ALLA EDIFICABILITA’
ART. 18 ELEMENTI ARCHITETTONICI: DEFINIZIONI
ART. 19 DEROGHE
ART. 20 COSTRUZIONI ACCESSORIE
ART. 21 INTERVENTI EDILIZI AMMESSI PER GLI EDIFICI ESISTENTI
RICADENTI IN ZONE DI RISPETTO DEGLI EDIFICI MONUMENTALI
pag. 62
pag. 63
pag. 64
pag. 65
pag. 67
pag. 68
pag. 69
pag. 70
pag. 70
pag. 70
TAB. A GRAFIE UNIFICATE PER IL RILIEVO CRITICO DI STATO
ATTUALE
pag. 71
TAB. A GRAFIE UNIFICATE PER IL RILIEVO CRITICO DI STATO
ATTUALE
pag. 73
4
ART. 1: Z.T.O. TIPO “A” CENTRO STORICO
1. Disciplina dell’attività edilizia
L’attività edilizia ed urbanistica nelle Z.T.O. tipo A del centro storico è disciplinata:
a) dalle norme seguenti,
b) dalle tavole che ne costituiscono parte integrante aventi n. 38, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52
2. Attuazione
Gli interventi nel C.S. si attuano attraverso interventi edilizi diretti (I.E.D.) o attraverso interventi
urbanistici preventivi ( I.U.P.).
Gli interventi edilizi diretti si realizzano mediante la richiesta di:
- Autorizzazione edilizia,
- Concessione edilizia, anche convenzionata.
Gli strumenti urbanistici attuativi (I.U.P) sono:
- Piani particolareggiati (P.P.)
- Piani di recupero (di iniziativa pubblica o privata)
Le tavole 44-45-47-51 definiscono gli ambiti minimi ed i relativi interventi sia di tipo edilizio che di
tipo urbanistico. In particolare sono indicati:
a) con contorno grassetto le porzioni elementari di territorio in cui è ammesso l’intervento di tipo
edilizio, costituenti “l’unità di minimo intervento edilizio”;
b) con contorno e tratteggio le porzioni di territorio, edificate o meno, in cui si può intervenire con
intervento di tipo urbanistico ed assoggettate o assoggettabili pertanto al piano attuativo. Esse sono
composte da una o più “unità di minimo intervento edilizio” e formano l’oggetto per gli eventuali
piani attuativi.
c) con apposito simbolo le porzioni di territorio assoggettate a piano attuativo obbligatorio di iniziativa
privata
( --- CO ---) e quelle di iniziativa pubblica ( --- C ). Nella tav. 44 è riportato il massimo peso
volumetrico della ristrutturazione urbanistica e l’altezza massima degli edifici. La sagoma limite
figura invece a tav. 45.
d) con contorno a tratteggio sottile, nella tav. 45, le sagome dei nuovi edifici in sostituzione di altri
esistenti dei quali ne può essere prevista anche la riubicazione.
Essi potranno non essere soggetto di piano attuativo e costituire l’unità minima inscindibile di
progettazione anche in modifica delle unità di minimo intervento edilizio. La sua attuazione può
comunque avvenire per stralci. Sono definibili ambiti diversi se per la notevole entità dell’area o la
frammentazione della proprietà, si debbano utilizzare ambiti più ridotti per poter dare attuazione ai
piani attuativi. L’ambito sarà definito e approvato contestualmente all’approvazione dell’i.u.p. da parte
del consiglio comunale.
3. Interventi edilizi ed urbanistici ammessi.
In tutte le unità edilizie sono sempre ammessi gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 31 della
L.S. n. 457/78.
Le tavole 44-45-47-51 indicano le restanti modalità di intervento ammesse per ogni singola “unità
edilizia”.
Essi sono:
• intervento di restauro e risanamento conservativo (lettera c) dell’art. 31 della L.S. n. 457/78.
• intervento di ristrutturazione edilizia (lettera d) art. 31 L.S. n. 457/78)
5
• interventi di ristrutturazione urbanistica (lettera e) art. 31 L.S. n. 457/78. All’interno di ciascuna
delle categorie di intervento di tipo c) e d) sono ammesse 2 classi graduate di intervento come
indicato nei successivi punti 6 e 7.
4. Manutenzione ordinaria [art. 31 L.S. n. 457/78]
I lavori di ordinaria manutenzione non sono soggetti né ad autorizzazione né a concessione e sono
quelli descritti all’ art. 31 lettera a) della L.S. n. 457/78 e cioè “… quelli che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
Non sono opere di manutenzione ordinaria i lavori di:
• rifacimento degli intonaci e delle tinteggiature delle facciate esterne;
• rifacimento degli infissi esterni;
• rifacimento del manto di copertura (fatte salve le semplici operazioni di rimaneggio con eventuale
sostituzione dei coppi inferiori);
• intervento su manufatti lapidei quali contorni di finestre, colonne od archi, cornici di gronda,
poggioli ecc…
Questi lavori sono soggetto ad autorizzazione edilizia stante la rilevanza che queste finiture hanno nel
contesto generale.
Per quanto attiene agli interventi edilizi ed alle relative opere ammesse viene definito, in riferimento
alla terminologia di cui all’art. 31 della L.S. n. 457/78, che per:
• riparazione s’intende ogni evento e/o trattamento sugli elementi originari teso ad assicurarne
continuità d’uso: da tale intervento è esclusa la sostituzione;
• rinnovamento s’intende la sostituzione degli elementi collassati irrecuperabili, ma riproducibili
tecnologicamente con le stesse tecniche e materiali;
• sostituzione s’intende la sostituzione degli elementi o delle parti alterate o trasformate e non più
riconducibili ai modelli originari di carattere storico, tipologico ed ambientale, con tecniche, strutture
e materiali attuali.
5. Manutenzione straordinaria [art. 31 lettera b) L.S. n. 457/78]
I lavori di straordinaria manutenzione sono soggetti ad autorizzazione edilizia e sono tutti quelli
descritti nella lettera b) dell’art. 31 della L.S. n. 457/78 e cioè: “le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali di edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi
igenico-sanitari e tecnologici, sempre che non alternino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari o che non comportino modifiche delle destinazioni d’uso”.
La manutenzione straordinaria è sempre ammessa per tutti gli edifici. Sono ancora consentiti, come
manutenzione straordinaria, i lavori per adeguamenti statici, igienici, tecnologici, nonché gli interventi
protettivi di risanamento (intercapedini e simili), che potranno comportare se adeguatamente motivati,
modesti incrementi di volume.
6. Restauro e risanamento conservativo [art. 31 lettera c) della L.S. n. 457/78]
Questo tipo di intervento è consentito negli edifici compiti nelle tavole 44, 45, 47, 51 col retino sopra
evidenziato.
Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli descritti nella lettera c) dell’ art. 31
della L.S. n. 457/78, e cioè quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentono destinazioni d’uso con essi compatibili.
6
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso,
l’eliminazione degli elementi estranei dell’organismo edilizio.
Sono previste due distinte classi di intervento c1 e c2, in relazione al diverso grado di valore
architettonico, storico, culturale ed ambientale ed al degrado strutturale dell’edificio considerato o di
parte di esso quale risulterà dalla specifica documentazione predisposta dal richiedente ai sensi del
successivo punto 8 per quanto riguarda l’analisi e i criteri progettuali, e punto 11 per l’indagine,
controllata dall’U.T. e verificata dalla Commissione Edilizia Comunale.
Gli interventi previsti sono:
classe c1:
- consolidamento, recupero e parziale rinnovo degli elementi formali e strutturali costitutivi
dell’edificio e degli impianti distributivi sia orizzontali che verticali, delle strutture portanti e delle
fondamentali aggregazioni spaziali e distributive nonché degli elementi decorativi;
- inserimento degli elementi secondari (tramezzo, controsoffitti, ecc..) e degli elementi tecnologici
richiesti dalle esigenze d’uso sempre che non comportino compromissioni strutturali o degrado
stilistico. L’inserimento dei servizi igienici e tecnologici dovrà avvenire senza alterazioni
volumetriche degli edifici, né attraverso intasamenti degli spazi distributivi aperti o coperti, né
attraverso modifiche dell’andamento delle falde di copertura.
In occasione della domanda di intervento deve essere previste l’eliminazione dei volumi e degli
elementi superfetativi come aggiunte o modificazioni generate da esigenze particolaristiche e
contingenti, tali da non consentire un corretto riuso dell’immobile nonché le aggiunte o le
modificazioni pregiudizievoli in ordine alle esigenze igieniche o di abitabilità nonché alteranti i
rapporti tra edificio e spazi liberi sia pubblici che privati. Fra gli elementi da sottoporre a disciplina di
restauro conservativo sono incluse anche le recinzioni murarie di impianto storico tipiche e
caratteristiche della suddivisione fondiaria o anche solo culturale del territorio, anche se non
strettamente connesse all’organismo edilizio.
classe c2
- adeguamenti ed integrazioni alla distribuzione verticale ed orizzontale per una più adeguata
dimensione ed organizzazione di eventuali nuove unità immobiliari;
- apertura di ridotti passaggi nelle strutture verticali murarie interne connessi ad esigenze distributive
sia generali che di singole unità immobiliari;
- riposizionamento di alcune porzioni delle strutture orizzontali (esclusivamente al piano ammezzato e
ultimo) per ovviare a carenza di altezza nei riguardi degli utilizzi compatibili e purché non
comportino modifiche della quota di gronda, tagli delle forometrie esistenti, oppure obblighino ad
una nuova serie delle stesse;
- adeguamenti finalizzati all’adozione di nuovi impianti (termo-idro-sanitari-elettrici e di ascensore)
rispondenti tanto alle disposizioni vigenti in materia che ad un più razionale utilizzo degli stessi.
Negli edifici soggetti a restauro non è ammesso il ricavo di volumi interrati sotto l’edificio fatti salvi
quelli esistenti.
Sono invece ammessi volumi interrati all’esterno dell’edificio purché l’accesso avvenga solo da rampe
di scale dell’edificio principale e la superficie massima non superi quella del P.T. dell’edificio
principale.
7
7. Ristrutturazione edilizia [art. 31 lettera d) della L.S. n. 457/78]
Questo tipo di intervento è consentito negli edifici evidenziati nelle tavole 44, 45, 47, 51 col retino
sopra indicato.
Per interventi di ristrutturazione edilizia s’intendono, in sintonia con quanto previsto all’art. 31 lettera
d) della L.S. n. 457/78 quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme
sistematico di opere prevedendo il recupero e la conservazione degli elementi sia interni che esterni
dell’organismo edilizio preesistente aventi significativa caratterizzazione sotto i profili architettonico,
ambientale, artistico e culturale. Tali interventi sono rivolti a trasformarlo mediante insieme
sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente, senza comunque aumentarne il volume. Per gli edifici individuati con apposito segno sulla
tav. n. 45 di P.R.G. è ammesso raggiungere l’altezza di m. 5.60 all’intradosso della cornice di gronda,
ovvero quella indicata e quindi il relativo maggior volume.
Sono inoltre previste 3 distinte classi di interventi di ristrutturazione edilizia, la d1, la d2 e la d3, in
relazione al maggiore o minore contenuto residuo degli elementi di significativa caratterizzazione, di
cui al punto 6, da recuperare e conservare quali emergeranno dalla specifica documentazione
predisposta dal richiedente ai sensi del successivo punto 8 per quanto riguarda l’analisi dei criteri
progettuali e punto 11 per l’indagine controllata dall’U.T. e verificata dalla commissione edilizia
comunale.
Le 3 distinte classi sono:
classe d1: ristrutturazione edilizia
In questa classe sono compresi lavori relativi ai seguenti interventi:
- Risanamento dell’involucro murario esterno e del suo corredo decorativo;
- Parziale sostituzione o modifica degli elementi dell’impianto strutturale verticale portante interno;
- Rinnovo anche con parziale sostituzione, delle strutture orizzontali. Nelle sostituzioni potranno
essere operate modificazioni di quota finalizzate ad un generale miglioramento igienico dell’edificio
purché non comportino modifiche alle linee di gronda e modifiche o tagli alle finestrature esistenti.
Qualora le strutture orizzontali siano a vista e ciò sia caratterizzante per l’edificio, dovranno essere
assoggettate solo al rinnovo e non anche alla sostituzione.
- Sostituzione delle strutture di copertura, salvi gli interventi di rinnovamento per quelle aventi
caratteristiche di struttura a vista, sempre mantenendo invariate le quote di gronda e di colmo;
- Risanamento, trasformazione e sostituzione degli impianti igienico sanitari o tecnologici secondo i
criteri già previsti per gli edifici di tipo c1 e c2.
Dagli interventi ammessi dalla presente lettera d1, sono comunque esclusi quelli di totale svuotamento
e rifacimento dell’edificio preesistente con la sola conservazione del suo involucro esterno.
In ogni caso deve essere prevista la rimozione degli elementi superfetativi come in precedenza
descritti.
classe d2: ristrutturazione edilizia totale
A questa classificazione si potrà anche giungere per quegli organismi edilizi che già sono stati oggetto
di radicali trasformazioni interne, pur conservando il loro interesse ambientale o decorativo a livello
generale.
Per essa sono ammessi:
- interventi fio al completo rinnovamento dell’organismo preesistente del quale va comunque
mantenuto inalterato l’ingombro planimetrico e volumetrico, gli allineamenti e recuperati o utilizzati i
8
caratteri formali correlazionati con l’ambiente circostante. Dovranno essere eliminate le superfetazioni
e recuperati e riutilizzati, anche a livello di semplice inserto gli eventuali elementi originari di valore
decorativo, storico, culturale o ambientale.
Per gli organismi edilizi che sono stati oggetto di radicali trasformazioni interne ed esterne, ovvero che
non presentano interesse ambientale o decorativo, privi di valore storico ed architettonico è ammessa
la ricomposizione volumetrica, anche mediante la demolizione totale con ricostruzione, per la
riqualificazione architettonica dell’edificio non superando la cubatura e la superficie coperta esistente,
nel limite massimo del 10% della sagoma.
classe d3: ristrutturazione edilizia con sopraelevazione
Sono gli interventi ammessi negli edifici individuati con apposito segno (*) nella tav. 45 del P.R.G.
Per questi è ammesso raggiungere l’altezza di mt. 5.60 all’intradosso della cornice di gronda, ovvero
quella indicata.
Negli edifici soggetti a ristrutturazione di tipo d2 e d3 è ammesso il ricavo di volumi interrati sotto
l’edificio con una dimensione non superiore a quella del P.T. dell’edificio stesso.
8. Norme generali di analisi e Criteri per assicurare misure conservative nel restauro e nella
ristrutturazione
Gli edifici da restaurare o ristrutturare abbisognano di una serie di interventi che partendo da una
appropriata analisi dell’assetto del terreno circostante e di quello della fondazione potranno
interessare:
a) risanamenti e consolidamenti del suolo con drenaggi e protezioni da infiltrazioni d’acque, opere di
sostegno e di consolidamento del terreno specie se in pendenza;
b) irrobustimento delle fondazioni mediante opere di protezione, ricostituzione e/o di integrazione, che
interessino strati del suolo più profondi e che evitino in ogni caso scalzamenti o appesantimenti
delle strutture;
c) rafforzamenti dell’ossatura portante in genere, con speciale riguardo ai collegamenti reciproci delle
strutture di sostegno – sia verticali che orizzontali – e di quelle aventi comunque funzioni statiche;
d) provvedimenti intesi ad abbassare il baricentro dell’intero organismo architettonico e ad alleggerire
in generale la costruzione, da raggiungere mediante:
- demolizione di superfetazioni o sopraelevazioni inutili o dannose, alleggerimento dei carichi
specie nelle parti più elevate e soprattutto nei sottotetti;
- possibili destinazioni d’uso meno onerose o faticose, dal punto di vista statico, nei piani più alti;
- collocazione o installazione di serbatoi, impianti, macchinari, ecc. quanto più possibile nelle zone
inferiori degli edifici;
- ogni altro dispositivo di adeguamento alla finalità;
e) eliminazione o riduzione degli effetti dovuti a situazioni di squilibrio, sia in rapporto ad elementi
aggettanti o disposti “in falso” o comunque eccentricamente sui sostegni (sbalzi, cornicioni,
pensiline, mensole, balconi, ecc..) sia in rapporto ad usi che comportino carichi non equilibrati sulle
strutture portanti e che possano determinare sensibili momenti di rotazione;
f) ridistribuzione e riproporzionamento generale dei carichi, oltre che per conseguire gli scopi di cui ai
precedenti commi c) ed e) anche in funzione di una migliore ripartizione delle sollecitazioni,
nonché in ordine alla opportunità di riprodurre quanto possibile le originarie condizioni di carico
secondo cui era stato costruito l’edificio.
I lavori necessari per conservare l’organismo edilizio avvengono attraverso:
a. interventi di risarcitura, di risanamento e di ricostituzione degli elementi aventi funzione statica, in
modo da riprodurre e per quanto possibile rafforzandola, l’originaria consistenza;
9
b. sostituzione di elementi fatiscenti, dovuti a imprescindibili esigenze di ordine statico, da attuare
mediante materiali e tipi di opere quanto più possibile simili agli originari e che, comunque,
abbiano comportamenti statici strettamente affini;
c. introduzione di elementi sostitutivi o nuovi, in misura il più possibile ridotta e di dimensioni
piuttosto vicine a quelle degli elementi preesistenti;
d. rafforzamento delle strutture murarie in genere e di quelle di collegamento, condotto a partire
dall’uso di leganti idonei (cementizi, ecc.) che consolidino e rendano maggiormente solidali i
componenti eterogenei di cui sono costituite le strutture;
e. adozione di finiture, infissi ed altri elementi non aventi specifica funzione statica ma egualmente
significato qualificante nell’organismo architettonico, di tipo strettamente affine a quelli originari o
preesistenti;
f. non sono ammesse modifiche allo schema delle aperture di facciate (porte, finestre, portoni, ecc..);
eventuali deroghe sono possibili per motivi di recupero delle originarie aperture.
Gli elaborati progettuali di un intervento di restauro o ristrutturazione devono comprendere una
tavola di
sovrapposizione con linee in tratteggio o colorate in giallo per le demolizioni ed un punteggio o
coloritura in
rosso per gli elementi di nuova costruzione o sostituiti.
Il rilievo dello stato di fatto dovrà indicare la consistenza delle strutture, il loro stato di degrado o di
dissesto, nonché l’analoga situazione delle finiture, degli infissi, degli impianti e di ogni altro elemento
importante.
9. Ristrutturazione urbanistica [art. 31 lett. e) L.S. n. 457/78]
Questo tipo di intervento è consentito negli edifici e nelle porzioni di territorio espressamente
individuate nelle tav. 44, 45, 47, 51 del Piano Regolatore Generale relative al centro storico.
Sono previsti 2 distinti tipi di classi di intervento.
classe e1: sostituzione edilizia
Questo tipo d’intervento prevede la ricomposizione del tessuto edilizio mediante la ricostruzione
tipologicamente coerente degli organismi edilizi preesistenti; le opere saranno attuate anche mediante
singola concessione edilizia.
Tali unità edilizie possono essere sostituite con altre diverse anche mediante l’adeguamento
volumetrico, se previsto nelle tavole del P.R.G., eventualmente necessario al fine di conseguire una
migliore integrazione nel tessuto edilizio esistente.
In ogni caso la volumetria massima ammessa sarà quella risultante dal prodotto della superficie
racchiusa dalla sagoma limite esistente, oppure prevista per i nuovi edifici per l’altezza attuale e, nel
caso di nuove sagome o altezze indicate nella tav. 45, dal prodotto della superficie della sagoma per
l’altezza indicata.
Dalle sagome limite sono tuttavia ammessi scostamenti nella misura del 10% in fase progettuale.
I volumi degli edifici o di parte di essi, previsti in sostituzione edilizia ma non campiti e non compresi
nell’inviluppo della sagoma limite suddetta, s’intendono dalla stessa sostituiti e sono pertanto da
demolirsi all’atto dell’edificazione sostitutiva.
La concessione edilizia è subordinata alla preventiva approvazione di un progetto planivolumetrico
nel quale deve comparire anche l’intera unità edilizia dell’edificio precedente e conseguente se è
compreso tra altri fabbricati; il progetto edilizio deve riguardare l’intera unità tipologica.
10
Normalmente una unità corrisponde alla unità di minimo intervento edilizio; qualora ciò non si
verificasse, va dimostrato con apposita documentazione fotografica.
È ammessa la costruzione d’autorimesse sotterranee fatto salvo il rispetto per le alberature d’alto
fusto esistenti; saranno da privilegiarsi soluzioni che evitino di ingombrare con rampe di discesa
l’area scoperta, adottando possibilmente idonei montavetture.
classe e2: ristrutturazione urbanistica
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli descritti all’art. 31 lettera e) della L.S. n.
457/78, e cioè “…quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso
mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione nel disegno dei lotti,
degli isolati e della rete stradale”. Questo tipo di intervento è consentito negli edifici che nelle tav. 44 –
45 sono compiti col retino sopra indicato.
Nel piano urbanistico attuativo è ammesso derogare alle indicazioni della tav. 45 per quanto riguarda
l’organizzazione generale di spazi scoperti e la viabilità privata di servizio per la definizione degli
accessi e dei porticati, fermo restando il rispetto degli allineamenti indicati.
La volumetria max ammissibile dallo strumento attuativo è quella indicata nella tav. 44 nella quale è
specificato il massimo peso volumetrico della ristrutturazione urbanistica; la minima non potrà essere
inferiore il 75% della massima.
Dovrà essere redatto uno studio planivolumetrico alla scala edilizia (1: 100) con definizione dei
percorsi esterni, degli accessi, delle forometrie esecutive nei prospetti e della tipologia interna
indicativa. Il volume finale dovrà comunque rimanere quello massimo previsto.
L’altezza indicata per gli edifici è quella massima ammessa. Altezze diverse potranno essere usate per
graduare i vari corpi di fabbrica sempre che sia rispettato il volume massimo consentito.
All’interno del comparto oggetto di piano attuativo l’edificazione potrà anche essere attuata per stralci;
non potrà comunque mai essere inferiore alla minima unità edilizia elementare prevista dalla tav. 44 –
45, previa dimostrazione della sua attuabilità nel rispetto dai collegamenti e della viabilità interna
prevista.
Ogni stralcio attuativo deve comunque garantire contestualmente alla concessione edilizia la cessione
della quota parte di aree per standards secondari previste dal piano regolatore e convenzionate dallo
strumento urbanistico attuativo o la relativa monetizzazione. È obbligatoria invece la cessione della
quota parte di aree per standards primari e la convenzione per quanto riguarda il pubblico uso di
accessi, passaggi promiscui, viabilità, ecc…
Le tav. del P.R.G. individuano le aree nelle quali l’attuazione deve avvenire previo strumento
urbanistico attuativo.
Le tav. 44 e 45 indicano gli obbligatori allineamenti, profili altezze, volumetrie, ecc. da rispettare nella
redazione degli strumenti urbanistici attuativi salvo quanto stabilito ai commi precedenti; tali
prescrizioni potranno essere modificate soltanto attraverso le redazione di una variante al P.R.G. che
dovrà essere redatta a cura del proponente, pubblico e corredata da un nuovo studio planivolumetrico
riferito ad un intero ambito sottoposto ad obbligo di piano attuativo ( come risulta con contorno e
segno tratteggiato a tav. 44-45) che precisi l’effettiva portata delle richieste e nel contempo costituisca
impegno definitivo alla sua attuazione. Tale studio redatto con le modalità di piano attuativo, Piano
Particolareggiato o Piano di Recupero di iniziativa pubblica in variante al PRG., se approvato nei modi
e nelle forme volute dalla legge costituisce variante al P.R.G. per la parte interessata dal piano
attuativo.
Per gli edifici in ristrutturazione urbanistica è ammessa, in attesa della redazione del piano attuativo,
soltanto la straordinaria manutenzione, oltre ad una diversa organizzazione interna delle singole unità
11
edilizie, e la ristrutturazione, che non dovrà comunque costituire ristrutturazione totale ai sensi del
punto 7 punto d2.
classe e3: demolizione senza ricostruzione
Con questa campitura nelle tav. 44-45-47-49-51 sono evidenziati gli edifici destinati alla demolizione
senza ricostruzione salvo quanto previsto nel precedente punto 5.
10. Criteri generali di progettazione e costruzione degli edifici in sostituzione edilizia, obbligatori
per gli interventi di tipo e1, indicativi per quelli di tipo e2
Si elencano qui di seguito i criteri da usare per la progettazione di nuovi edifici e delle aree scoperte,
premesso che gli strumenti urbanistici attuativi, laddove prescritti, possono dettare più precise norme
attuative anche in modificazione di quelle di cui al presente comma, purché comunque relazionino la
nuova edificazione a quella preesistente ed alle tradizioni costruttive locali.
1) Costruzione di nuovi edifici:
La realizzazione dei nuovi edifici avverrà nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) Le soluzioni architettoniche proposte devono prevedere la finitura di tutti i prospetti, tetto
compreso.
b) I materiali e le soluzioni proposte per le costruzioni saranno ispirati a quelli tradizionali e
locali. Tali scelte dovranno risultare da un’indagine storica ed architettonica corredata da
fotografie od eventuali indagini cartografiche. In tutti i casi, il corretto utilizzo ed inserimento
di materiali e forme contemporanee è sempre ammissibile previa una giustificata e qualificata
progettazione architettonica. I materiali impiegati per la costruzione siano quelli tradizionali e
locali quali sasso a vista, legno trattato al naturale e se utilizzato come espressione
architettonica anche il calcestruzzo a vista.
La decorazione dei prospetti sia delle più semplici ed omogenea con quella tradizionale degli
edifici e dell’ambiente in cui sorge. Non sono ammessi rivestimenti di tipo decorativo nei
predetti materiali; anche l’eventuale uso del legno dovrà uniformarsi ai tipi edilizi tradizionali
dell’ambiente;
c) le superfici esterne quando non realizzate con i materiali sopra citati siano finite con intonaci
civili. Le tinteggiature di tutte le superfici esterne siano eseguite in conformità al Piano del
Colore Vigente;
d) si adottino i serramenti esterni di tipo tradizionale con oscuramento ad ante in legno; negli
edifici previsti in zona di ristrutturazione urbanistica questa indicazione va sostituita da più
adeguata progettazione puntuale;
e) le forme e i tipi di copertura siano il più possibile omogenee con quelle tradizionali; si userà il
manto in coppi di laterizio colore naturale con pendenze variabili dal 25% al 35% ad eccezioni
di giustificate soluzioni qualora adeguate all’importanza del fabbricato, della zona e
dell’edificazione circostante;
f) sono consentiti lucernari di modeste dimensioni a filo di falda, per ispezionare o illuminare i
sottotetti, nonché il recupero e la ristrutturazione degli abbaini esistenti;
g) camini e comignoli dovranno essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche
tradizionali, con muratura intonacata e/o pietra locale. La tipologia del camino dovrà essere
adeguata alla qualità e al valore architettonico dell’edificio;
h) lo sporto di gronda deve essere realizzato preferibilmente in pietra locale, o con arcarecci e
tavelline con aggetto massimo di cm. 50 esclusa la grondaia da realizzare possibilmente a
semplice canale tondo, altre soluzioni tecniche sono ammissibili solo se intonacate;
12
i) le grondaie saranno in rame o in metallo verniciato nei colori tradizionali;
l) le terrazze aggettanti sono consentite solamente come balconcini con aggetto massimo di cm.
50 ed eccedenti ai lati della porta finestra di cm. 30 per parte. Sono consentite logge incassate
all’interno del filo delle facciate;
m) i serramenti sono da realizzare in legno, con le colorazioni e i trattamenti superficiali
tradizionali. Per le vetrine dei negozi o dei piani terra in genere si potranno utilizzare in
alternativa metalli verniciati;
n) le insegne pubblicitarie e luminose dovranno essere collocate preferibilmente nel foro della
vetrina; le targhe professionali e simili, per le attività che fanno riferimento allo stesso accesso,
dovranno essere riunite in un’unica posizione, avere tutte le stesse dimensioni, ed essere
realizzate con lo stesso materiale, preferibilmente in lamiera di ottone. Non sono ammesse le
insegne collocate a bandiera sullo spazio pubblico. Le insegne esterne alla vetrina, possono
essere apposte sulla muratura di facciata, solo sotto forma di scritte con caratteri separati,
dell’altezza massima di cm. 30.
2) Sistemazione delle aree scoperte:
Le aree scoperte dei singoli insediamenti dovranno essere sistemate a orto, a giardino o a parco e
soggette a vincolo di non edificabilità. L’area condominiale potrà essere recintata, con elementi
architettonici che dovranno essere in armonia con l’ambiente del centro storico, e di limitata
dimensione.
Le pavimentazioni delle strade di penetrazione, dei viali e vialetti di collegamento tra edifici non
dovranno essere realizzate in materiale bituminoso lisciato (asfalto o cemento) ma in terra battuta o in
acciottolato, in porfido o in pietra a spacco di cava o verde piantumato. Tutte le essenze arboree
eventualmente proprie di ogni insediamento saranno mantenute, conservate e protette da eventuali
danni.
A seguito di lavori di costruzione degli edifici, dovranno essere messe a dimora nuove piante in misura
di 1 pianta ogni 3 abitanti insediati o insediabili e dovranno essere scelte tra le essenze tradizionali
locali.
11. Indagine per il rilievo critico
Ai fini della definizione degli interventi di tipo c) o d) di cui ai punti 6-7 l’indagine da predisporsi da
parte del richiedente dovrà riguardare:
a) le caratteristiche d’insieme dell’edificio, nella sua situazione attuale, sotto il profilo urbanistico,
architettonico, statico, strutturale e delle destinazioni d’uso;
b) l’evoluzione storica con particolare riferimento all’impianto edilizio originario ed alle principali
modificazioni intervenute nel tempo;
c) il comportamento statico dell’organismo architettonico nel suo insieme e l’individuazione delle
principali cause di degrado e di dissesto;
d) l’analisi strutturale delle singole componenti costruttive comprendenti fondazioni, murature in
elevazione, volte, solai, tramezzature, coperture, balconate e sbalzi di rilievo, scale ecc. con relativa
precisazione della rispettiva consistenza materiale e definizione delle corrispondenti funzioni
statiche, ancorché secondarie in rapporto allo stato di obsolescenza e comunque di instabilità delle
componenti medesime;
e) la qualificazione architettonica dell’insieme e/o di singoli elementi, in ordine a specifiche
significatività di natura storica o di altro interesse costruttivo, nonché in rapporto all’ambiente
(urbano, monumentale, territoriale, paesistico, ecc.)
Lo studio sarà sintetizzato in un rilievo critico redatto secondo le indicazioni della tab. A allegata ed in
una relazione; sarà schematico nei casi più semplici, completo nei casi complessi o di maggior rilievo
anche relativamente a ciascuno dei singoli punti sopraelencati.
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Gli interventi di rafforzamento statico previsti dovranno essere definiti sulla base delle risultanze dello
studio generale e particolare di cui al paragrafo precedente e dovranno tendere ad irrobustire l’intero
organismo edilizio, consolidando le strutture ed eliminando i dissesti e le loro cause nella
considerazione dell’essenzialità del mantenimento dell’organismo architettonico preesistente o, in
quanto compatibile, di quell’originario.
12. Destinazione d’uso
Per destinazione d’uso di un edificio, di un’opera o di un’area, si intende il complesso di usi o funzioni
che l’edificio, l’opera, l’area soddisfano o dovranno soddisfare.
Le destinazioni d’uso previste dal P.G.R. sono tassative nel caso di intervento edilizio e non possono
essere derogate con piani attuativi; devono essere trascritte nella licenza d’uso o di abitabilità ed in
tutti gli atti amministrativi pubblici o privati che riguardano l’edificio, l’opera o l’area.
Nel caso di inosservanza della destinazione si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti.
La tav. 46 del P.G.R. suddivide in due distinte zone il centro storico e per ognuna di esse indica il
rapporto tra la destinazione residenziale, che è quella principale, e quelle compatibili.
Le destinazioni di uso compatibile sono: funzioni pubbliche, attività commerciali e del terziario in
genere, uffici, studi professionali ed attività artigianali di servizio. Quest’ultime non devono costituire
pericolo ai sensi della legislazione vigente sulla protezione civile, prevenzione incendi, sugli
inquinamenti dell’aria e del suolo, sulla viabilità e traffico e non essere rumorose o graveolente.
Relativamente agli esercizi commerciali, sono ammessi, esercizi commerciali di vicinato di cui all’art.
7) comma 1), lettera a) della L.R. 15/2004 e, nel rispetto dei criteri emanati dal Comune ai sensi
dell’art. 14 della L.R. 15/2004, medie strutture di vendita fino a 400 mq di superficie di vendita previa
realizzazione delle superfici da destinare a parcheggio pubblico o di uso pubblico nella misura di
almeno 0,4 mq/mq di nuova superficie lorda di pavimento, da localizzarsi nell’area pertinenziale
privata o dove previsto dallo Strumento Urbanistico Attuativo; in alternativa, è ammessa la
monetizzazione della superficie a parcheggio fino ad un massimo di 100 mq (equivalenti a 250 mq di
superficie lorda di pavimento).
Sono escluse, in ogni caso, le attività commerciali che appaiano in contrasto con la tutela dei valori
artistici, storici e ambientali.
E’ comunque fatta salva la possibilità di ampliamento delle attività alimentari, non alimentari generico,
non alimentari a grande fabbisogno di superficie e misti, esistenti e operanti da almeno tre anni sino a:
 mq. 600 per gli esercizi che, dal 23/02/2006 hanno superficie inferiore a 600 mq;
 del 20% per gli esercizi che, dal 23/02/2006 hanno superficie superiore a 600 mq;
previa realizzazione delle superfici a parcheggio o monetizzazione delle stesse secondo le modalità
riportate al comma precedente, con il limite massimo di 100 mq (equivalenti a 250 mq di superficie
lorda di pavimento), compreso l’esistente.
Vengono di seguito riportati i criteri per le nuove aperture delle strutture di vendita di cui all’art. 17
della L.R. 15/2004, nella zona di centro storico:
ZONA A
CENTRO STORICO (FINO A 1.000,00 mq)
Alimentari
non previsti
Non alimentare generico
fino a mq 400 per ciascun esercizio
Non alimentare a grande fabbisogno di sup.
fino a mq 400 per ciascun esercizio
Misto
non previsti
ZONA A
CENTRO STORICO (SUPERIORE A 1.000,00 mq)
Alimentari
non previsti
Non alimentare generico
non previsti
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Non alimentare a grande fabbisogno di sup.
Misto
non previsti
non previsti
Nelle zone di centro storico assoggettate ad ambito di riqualificazione urbanistica che prevedono la
rifunzionalizzazione delle aree o degli edifici, dovranno essere reperite a parcheggio pubblico o di uso
pubblico una quantità di 0,5 mq/mq della superficie di pavimento.
Per tali ambiti è consentita la monetizzazione con le stesse modalità del punto precedente.
I nuovi standard si applicano agli edifici di nuova costruzione, oppure che siano oggetto di
ristrutturazione, ampliamento o di cambio di destinazione d’uso in riferimento alla sola parte
dell’edificio oggetto dell’intervento. Qualora l’attivazione di un esercizio commerciale avvenga in un
edificio già esistente, senza cambio di destinazione d’uso, si dovrà garantire lo stesso rapporto tra
superficie lorda di pavimento e superficie standard previsto al momento del rilascio del permesso di
costruire o comunque reperibile all’interno delle aree di proprietà.
L’apertura, il trasferimento, l’ampliamento o la riattivazione di attività commerciali in nuovi edifici
comportano l’applicazione delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs nr. 114/98, alla L.R. 15/2004, alle
norme programmatore regionali e comunali e successive modifiche ed integrazioni.
All’interno delle due citate zone il cambio di destinazione d’uso ammesso, a seconda del tipo di
intervento è:
a) Con intervento edilizio diretto lettera a) b) c) art. 31 L.S. 457/78:
- Pari al P.T. e al P.I., in zona 1;
- Pari al solo P.T., in zona 2
b) Per interventi di ristrutturazione urbanistica:
- Pari al 50% della superficie lorda di pavimento se in zona 1
- Pari al 30% della superficie lorda di pavimento se in zona 2
Il piano attuativo individuerà, nel rispetto dei rapporti sopradescritti, gli edifici, o porzioni degli stessi,
da adibire ad attività non residenziali, determinando anche le aree per l’assolvimento degli standars ai
sensi dell’art. 25 della L.R. n. 61/85, nella misura di 0,5 mq per ogni mq di superficie lorda di
pavimento.
Le indicazioni suddette costituiscono il tetto massimo delle destinazioni d’uso non residenziali
ammesse.
Sono consentite variazioni della destinazione d’uso delle unità immobiliari in qualunque zona siano
situate, se non adibite ad uso residenziale alla data di adozione del piano, purché la nuova destinazione
sia compatibile con quelle ammesse nel C.S. .
Le funzioni ammesse, o confermate, vanno relazionate ai singoli edifici anche in funzione delle scelte
conservative da adottarsi per gli stessi. E’ ammessa deroga ai rapporti previsti per il cambio di
destinazione d’uso precedentemente descritti nei seguenti 3 casi:
a. In presenza di volumi edilizi di particolare valore architettonico (per altezza dei vani, successione
degli stessi
senza disimpegni, presenza di affreschi e decorazioni plastiche, solai decorati, ecc.)
qualora le nuove destinazioni diano più garanzie di conservazione dell’organismo edilizio, ne
garantiscano la pubblica godibilità e risultino più appropriate con i criteri del restauro
architettonico;
b. Per ampliamento di attività già esistenti alla data di adozione del P.R.G. (10.4.1986) anche con
sviluppo verticale;
c. Per adeguamenti commerciali che abbiano necessità derivante da adeguamenti obbligatori richiesti,
ex Legge 426/71 e 887/82 e successive, qualora venga documentata l’impossibilità di ampliamenti
in spazi orizzontali finitimi.
Le deroghe di cui al punto b) e c) del presente comma sono ammesse a condizione che i nuovi spazi
siano la sede dell’attività, che deve rimanere unica, e che ci sia l’impegno registrato e trascritto a non
frazionare o affittare ad altra ditta tali spazi e nel caso siano dismessi , vengano ricondotti all’uso
ammesso dal P.R.G. vigente in quel momento.
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12.1 Destinazioni d’uso direzionale e commerciale: criteri, requisiti e caratteristiche degli spazi e delle
aree a parcheggio
1. Le aree a parcheggio da conferire ai sensi del D.M. 1444/68 e della L.R. 11/2004 e successive
modifiche ed integrazioni, devono intendersi al netto delle sedi viarie di adduzione/distribuzione come
stabilito dalla L.R. 15/2004 e sono definite “parcheggio effettivo”. Va quindi conteggiata la superficie
dello stallo e quella strettamente funzionale alla manovra di ingresso-uscita dallo stallo stesso che,
indicativamente, è pari all’area dello stallo. La modalità di conteggio sopra descritta viene applicata
tutte le volte che sarà necessario definire la superficie di parcheggio di pertinenza di un edificio, fermo
restando che può essere conteggiata per intero l’autorimessa definita da murature ed a servizio di
un’unica unità immobiliare se all’interno del Centro Storico.
2. In considerazione della corrispondenza urbanistica fra la destinazione d’uso commerciale e quella
direzionale poiché la L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni prevede la medesima
dotazione di standard, il reperimento di spazi, comprese le aree a parcheggio, richiesto per gli
insediamenti commerciali di cui al precedente articolo è da intendersi esteso anche agli insediamenti
direzionali.
3. L’ampliamento o la realizzazione di nuovi insediamenti commerciali sono condizionati al
reperimento di spazi a parcheggio da cedere o ad uso pubblico, da considerarsi in aggiunta alla
superficie dei parcheggi effettivi definita dall’art. 18 della legge statale n° 765/67 come modificata
dalla legge statale n° 122/89 e successive modifiche ed integrazioni.
13. Aree scoperte: opere, destinazioni e costruzioni ammesse
Le tav. 45-47-51 definiscono l’uso delle aree scoperte, i percorsi pedonali pubblici, i passaggi coperti
di uso pubblico.
Aree scoperte
Si definiscono:
- “pubblici” gli spazi destinati all’assolvimento degli standards relativi alle attrezzature ed ai servizi di
cui al D.M. LL.PP. 1444/68, modificato dall’art. 25 della L.R. 61/85 e previsti anche da questo
P.R.G., essi riguardano il verde pubblico e le piazze, i parcheggi, i servizi collettivi e l’istruzione;
- “di uso pubblico” i passaggi pedonali pubblici coperti e non. Essi potranno essere di proprietà
pubblica o di proprietà privata. In questo secondo caso ne sarà regolato l’uso pubblico mediante
convenzione da farsi contestualmente al rilascio della concessione edilizia relativa alle aree o edifici
pertinenti. La superficie e il volume dei porticati, qualora siano privati ma asserviti all’uso pubblico
con atto registrato e trascritto, sono detraibili dalla superficie e volume massimo ammesso dal P.R.G.
per l’area di pertinenza;
- “privati” le aree adibite a corti ed a verde vincolato non classificati tra quelli destinati
all’assolvimento degli standards; i passaggi coperti e non, di uso promiscuo e di accesso alle
proprietà intercluse, corti ecc. Gli spazi ad uso promiscuo sono da regolarsi mediante apposita
convenzione in sede di rilascio di concessione edilizia. La realizzazione dei passaggi pedonali coperti
e non, di uso pubblico o privato, individuati dalle tav. 45-47-51 sono obbligatori anche se indicati in
edifici sottoposti a sostituzione edilizia. I predetti passaggi possono essere sostituiti da diverso diritto
di passo, o sostitutivi di ogni altro diritto di passo esistente, relativi agli edifici ed agli spazi scoperti
serviti o servibili dai nuovi passaggi previsti al comma precedente.
Opere ammesse nelle aree scoperte:
1) Verde privato vincolato e per funzione pubblica
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a) Verde privato
Le aree classificate a verde vincolato sono inedificabili e da utilizzare a parco, giardino, brolo. Sono
ammesse costruzioni leggere ad uso di serra e parcheggi interrati purché sulla copertura di tali
parcheggi sia posto in opera un tappeto erboso dello spessore di almeno cm. 25. Per gli edifici esistenti
sono ammessi gli interventi di cui all’art. 31 lettera a) b) c) d) della L. 457/78. Nell’arredo e nella
sistemazione dell’area sono prescritti i materiali della tradizione locale: muri di sostegno in sasso a
vista, recinzioni in rete metallica opportunamente occultata da siepi di essenza tradizionale locale,
percorsi in acciottolato, ghiaino o lastricati;
b) Verde conseguente a funzione pubblica
Queste aree sono destinate all’assolvimento degli standards relativi alle attrezzature ed ai servizi di cui
al D.M. 1444/68.
2) Aree a corte
Le aree classificate a corte sono inedificabili. Potranno essere usate per l’assolvimento dello standard
a parcheggio, o per realizzare parcheggi interrati. In quest’ultimo caso le coperture dei parcheggi
interrati dovranno essere pavimentate in acciottolato o lastricate. L’uso a parcheggio dell’area scoperta
è ammesso compatibilmente con le caratteristiche ambientali dell’area, e verificato in sede progettuale.
3) Piazze e percorsi pedonali
Le aree classificate a piazza sono inedificabili e dovranno essere organizzate con marciapiedi ed aree
pedonali e finite con cordatura e pavimentazione in pietra o acciottolato. Solo le superfici destinate al
transito dei veicoli potranno essere asfaltate.
Nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica è ammesso impostare il lastrico relativo ad una
quota superiore a quella della viabilità pubblica di recapito di m. 1,20 se il pavimento è in acciottolato
o lastricato, di m. 1,60 se a tappeto erboso, purché i raccordi pedonali siano realizzabili a mezzo di
rampe ed il traffico veicolare sia sfalsato di quota rispetto a quello pedonale e il nuovo assetto
altimetrico sia progettato sull’intera superficie libera dall’edificazione. Il risultante volume
seminterrato dovrà obbligatoriamente essere adibito a corsie di traffico veicolare ed a parcheggio o ad
autorimesse pubbliche o condominiali mediante la sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo con
registrazione di tale servitù.
14. Piani attuativi e standards
Gli strumenti urbanistici attuativi, quando siano redatti in aree che prevedono l’obbligatorietà del
Piano attuativo, saranno redatti in conformità alle normative vigenti in materia, considerando che il
massimo peso volumetrico e l’altezza massima degli edifici non siano superiori di quelle preesistenti o
indicati nella tav. 44. Per le unità edilizie soggette agli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo d2,
d3 ed e1, si potrà concedere in sede di redazione di piano urbanistico attuativo, una tantum, un
ampliamento di mc. 30 per unità edilizia abitativa esistente, per motivi di ordine igienico-sanitario,
adeguamento impianti tecnici, adeguamento isolamenti termo-acustici, risanamento edilizio e per
riqualificazione urbana ed ambientale dell’edificato esistente.
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Sono previsti a standards, nel caso di residenza, mq 3,5 di parcheggio e 5 di verde per abitante
insediato o insediabile e, nel caso di attività commerciali o direzionali, a mq. 0,8 di superficie lorda di
pavimento. Qualora la ridotta dimensione dell’area scoperta permetta di recuperare area a standards
solo in limitata quantità, o quando oggettivamente impossibile si potrà procedere alla monetizzazione a
condizione sia comunque garantita una dotazione di superfici a parcheggio pubblico o di uso pubblico
non inferiore a 0,5 mq/mq di superficie lorda di pavimento riferita al complesso delle superfici
commerciali comprese nell’ambito territoriale di intervento.
Il piano attuativo dovrà normare:
- le distanze dai confini e tra edifici. La distanza tra edifici potrà essere inferiore a quelle previste dal
D.M. 1444/68 se il piano sarà redatto sotto forma di planivolumetrico con definizione delle
forometrie. L’insieme architettonico dovrà risultare compatibile con i criteri del rispetto
monumentale ed ambientale soprattutto nel caso di costruzione in aderenza;
- la demolizione dei volumi di cui il P.R.G. prevede la demolizione senza ricostruzione e quella degli
edifici di cui è ammessa la ristrutturazione urbanistica. In quest’ultimo caso il piano attuativo dovrà
definire le superfici lorde di pavimento con le relative destinazioni d’uso, nonché determinarne i
volumi, le dimensioni planoaltimetriche degli stessi, le caratteristiche formali con particolare
riguardo alla forometria, tipi di coperture, materiali, colori e finiture esterni. Occorre sia definita la
sistemazione degli spazi esterni ed ogni altro elemento che concorra a dare il necessario carattere
unitario e di corretta ambientazione all’intervento. Sono da evitare aggetti a sbalzo per balconi,
terrazze ecc. e da adottare invece in loro sostituzione elementi rientranti in nicchia.
E’ in ogni caso fatto salvo quanto previsto dalla legislazione regionale per piani attuativi.
15. Piani attuativi vigenti:
- Disciplina dell’attività edilizia
Si tratta di zone che sono state già oggetto di pianificazione attuativa. Entro tali zone rimangono valide
le norme tecniche del Piano vigente al momento dell’approvazione di questi strumenti attuativi.
Pertanto sono confermati gli strumenti attuativi vigenti e le N.T.A. di ciascuno di essi fino alla
scadenza della relativa convenzione alla scadenza di detti piani attuativi valgono le norme del P.R.G.
vigente.
Tali zone sono:
1. Piano Particolareggiato – P.P. – Via S. Giovanni – approvato con delibera del C.C. n. 114 del
6.7.1990 e con D.G.R. n. 263 del 25.01.1991;
2. Piano di recupero di iniziativa pubblica – P.R.I.PU. – Via Q. Rossi “Corte Rosa” – approvato con
delibera di C.C. n. 66 del 26.6.1992 e D.G.R. n. 4612 del 7.8.1992;
3. Piano di recupero di iniziativa pubblica – P.R.I.PU. – Via N. Sauro, Via F. Filzi, Via C. Battisti
“Contrada di Braggio” – approvato con delibera di C.C. n. 56 del 24.05.1993 e D.G.R. n. 3382 del
20.7.1993;
4. Piano Particolareggiato – P.P. – Via Circonvallazione “Area Valle” – approvato con delibera del
C.C. n. 12 del 20.01.1994
16. Edifici ricadenti in aree soggette a i.u.p.
Nell’ambito di aree o sottozone per cui è obbligatorio il preventivo piano attuativo possono essere
compresi edifici per i quali siano prescritti interventi di restauro (punto 6) e ristrutturazione edilizia di
tipo “d” (punto7): per tali edifici tali interventi previsti potranno avvenire, anche indipendentemente
dal suddetto strumento urbanistico, con singola concessione edilizia ai sensi dell’art. 9 e 109 della L.R.
61/85.
17. Utilizzo dei sottotetti; coperture
18
L’utilizzo dei sottotetti negli edifici sottoposti a provvedimento conservativo (restauro o
ristrutturazione) è ammesso per usi accessori e/o residenziali alle seguenti condizioni:
a) le caratteristiche di idoneità per il rilascio del certificato di abitabilità siano ottenibili nel rispetto di
tutte le prescrizioni di cui agli articoli precedenti fatta salva la possibilità di quanto previsto nel
successivo punto 20 e, per le coperture a falde, di un’altezza minima di gronda di mt. 1,80.
b) che eventuali interventi per l’adeguamento dei rapporti aeroilluminanti siano attuati mediante la
conservazione e/o la realizzazione di lucernari.
Nel sottotetto potranno essere ricavati alloggi autonomi se l’accesso è garantito da una idonea
distribuzione verticale già preesistente, ovvero essere ricavati locali annessi agli alloggi sottostanti con
apposito collegamento verticale interno. Negli edifici sottoposti a restauro e ristrutturazione di tipo d1
non sono ammessi tagli nella struttura del tetto né la realizzazione di terrazzi.
La copertura degli edifici in ristrutturazione o in sostituzione edilizia può essere ricondotta ad un tetto
a due falde, se l’edificio è a cortina e a tre falde se l’edificio è di testa.
18. Insegne e tabelle
L’installazione di insegne e tabelle è soggetta ad autorizzazione edilizia. Sono vietate le insegne a
bandiera, quelle poste sopra il tetto o sui cornicioni di gronda e tutte quelle che coprono elementi
architettonici o decorativi propri del corredo dell’edificio destinato ad ospitarle. La loro progettazione
dovrà essere adeguata all’importanza degli edifici stessi e a tal fine la commissione edilizia potrà
chiedere tutte le modificazioni necessarie.
19. Distanze dai confini e tra edifici
• Per gli interventi di tipo “d” ed “e1” delle presenti norme le minime distanze ammesse tra edifici
sono quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti o ricavabili dare tav. 44-45-47-51.
• Per gli interventi di tipo e2 le distanze tra edifici saranno quelle previste dal piano attuativo
obbligatorio e potranno risultare anche inferiori a quelle previste dal D.M. 1444/68 se il piano
attuativo assumerà il carattere di planivolumetrico con definizione delle forometrie.
• Per gli interventi di tipo e2 nei casi contemplati agli artt. 9 e 109 della L.R. 61/85 e successive
integrazioni e modificazioni o nei casi di attuazione diretta del P.R.G. le minime distanze ammesse
tra edifici sono quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti o ricavabili dare tav. 44-45-4751.
20. Deroga alle norme di igiene edilizia
Per tutti gli interventi edilizi a carattere conservativo riferiti al restauro e alla ristrutturazione (punti 6 e
7) che comportino evidente miglioramento delle condizioni igieniche è ammessa la deroga ai
regolamenti vigenti per ciò che riguarda i parametri di aeroilluminazione ed i limiti di altezza utile
netta dei piani, con un minimo assoluto di m. 2,20.
Tale deroga è ammessa anche per le attività non residenziali, a condizione che siano rispettate le
norme di igiene del lavoro ed antinquinamento e purchè l’aereazione sia garantita da idoneo impianto
di ventilazione meccanica o di condizionamento.
19
ART. 2: Z.T.O. TIPO “B” COMPLETAMENTO O RIUTILIZZO DEL PATRIMONIO
EDILIZIO RESIDENZIALE ESISTENTE
Trattasi delle zone già parzialmente o completamente edificate per il quale il P.R.G. prevede
essenzialmente interventi di riutilizzo del patrimonio esistente.
1. Disciplina dell’attività edilizia
L’attività edilizia nelle Z.T.O. “B” è disciplinata:
a) dalle norme seguenti;
b) dalle tav. n. 38-39-40 in scala 1:5.000;
c) dalle tav. n. 45-47-49-51 in scala 1:2.000.
Gli interventi edilizi ammessi sono tutti di tipo diretto e si realizzano mediante autorizzazioni edilizie e
concessioni edilizie anche convenzionate.
2. Interventi edilizi ammessi
Nei lotti che ancora lo permettono o nei lotti residui inedificati sono ammessi ampliamenti degli edifici
esistenti o nuove costruzioni.
Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) come definito dalla L.
457/78.
Per le unità edilizie residenziali esistenti, si può concedere, una tantum, un ampliamento di mc. 30
ciascuna, per motivi di ordine igienico-sanitario, adeguamento impianti tecnici, adeguamento
isolamenti termo-acustici, risanamento edilizio e per riqualificazione urbana ed ambientale
dell’edificato esistente.
Il presente P.R.G. ripartisce la zona B in due distinte sottozone B1 e B2, esse sono:
B1: Zone edificate lungo le strade di collegamento ed organizzate a nastro
In queste zone sono ammessi gli interventi edilizi di cui al punto 2, nel rispetto dei seguenti indici:
- if. = 1,75 mc/mq
- Rc = 50%
- Altezza max: ml. 9,50 e comunque non superiore a quella degli edifici limitrofi
- n. max di piani: 3 piani fuori terra oltre al seminterrato.
- Distanza dalle strade: ml 5; 7,5; 10 (a seconda della larghezza della strada – art. 9 DM 1444/68) o
in allineamento con gli edifici antecedenti e conseguenti sempre che ciò non costituisca pregiudizio
alla pubblica viabilità.
- Distanza dai confini: ml. 5 per i nuovi edifici o ampliamenti; quella preesistente per interventi
sull’esistente. La distanza dal confine è derogabile col consenso del confinante, secondo le modalità
stabilite all’ultimo comma dell’art 17.
- Distanza dai fabbricati: Nel caso di ampliamento la distanza minima tra pareti finestrate
fronteggiantesi sarà di mt. 10. Per pareti non finestrate non si applica. Le pareti che dovranno essere
non finestrate per poter godere della deroga della distanza di mt. 10 ed adottare quella del codice
civile, saranno quelle risultanti dalla proiezione della parete della parte ampliata, contro il
fabbricato prospiciente. Nel caso di nuova costruzione la distanza minima tra pareti finestrate e
non, sarà di mt.10. La distanza va misurata in proiezione orizzontale. E’ ammessa l’edificazione in
aderenza, o in appoggio, con le modalità stabilite dal codice civile.
20
- Distanze da canali o vie d’acqua: preesistenti, per interventi di restauro ristrutturazione o quella
prevista dell’art. 9 delle presenti norme negli altri casi.
B2: Zone di centro urbano, ivi compresi i lotti inedificati.
Sono ammessi gli interventi edilizi di cui al punto 2, nel rispetto dei seguenti indici:
- if = 1,5 mc/mq.
- Rc = 50%
- h. max = 10,50 m.
- n. max di piani = 3 piani fuori terra oltre al sottotetto e al seminterrato
- Distanza dalle strade: ml. 5; 7,5; 10 (a seconda della larghezza della strada – art. 9 DM 1444/68-)
o in allineamento con gli edifici antecedenti e conseguenti sempre che ciò non costituisca
pregiudizio alla pubblica viabilità.
- Distanza dai confini: metà dell’altezza del fabbricato, e comunque non meno di mt. 5. La distanza
dal confine è derogabile con consenso del confinante, secondo le modalità stabilite all’ultimo
comma dell’art. 17 delle presenti norme.
- Distanza tra fabbricati: Nel caso di ampliamenti la distanza minima tra pareti finestrate
fronteggiantesi sarà di mt. 10. Per pareti non finestrate non si applica. Le pareti che dovranno essere
non finestrate per poter godere della deroga della distanza di mt. 10 ed adottare quella del codice
civile, saranno quelle risultanti dalla proiezione della parete della parte ampliata, contro il
fabbricato prospiciente. Nel caso di nuova costruzione la distanza minima tra pareti finestrate e non,
sarà di ml. 10. La distanza va misurata in proiezione orizzontale. E’ ammessa l’edificazione in
aderenza, o in appoggio, con le modalità stabilite dal codice civile.
Per gli edifici residenziali di cui vengono documentate necessità di ordine igienico sanitario o
tecnologico connesse con la realizzazione dei relativi impianti anche termoidrosanitari, nonché per
interventi protettivi di risanamento (intercapedini e simili) o per la realizzazione dei garages è
ammesso per una sola volta l’ampliamento del volume preesistente. Tale ampliamento per ogni unità
immobiliare sarà di 30 mc. massimi per motivi igienico sanitari e per la realizzazione dei garages;
quest’ultimi dovranno avere una superficie massima utile non superiore a 18 mq.
Tale ampliamento può essere concesso purché non si superi l’i.f. di 1,75 mc/mq.
3. Destinazione d’uso
La destinazione d’uso principale degli edifici ricadenti nella zona B1 e B2 è quella residenziale.
Sono ammesse funzioni compatibili quali: funzioni pubbliche, attività e del terziario in genere,
l’artigianato di servizio, e nella frazioni di Almisano, Bagnolo, Lobia e Madonna, attività connesse con
la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per gli annessi non
residenziali, sempre che tali attività non costituiscano pericoli, ai sensi della legislazione vigente sulla
prevenzione incendi, sugli inquinamenti dell’acqua, dell’aria e del suolo e non siano rumorosi o
graveolenti.
Relativamente agli esercizi commerciali, sono ammessi esercizi commerciali di vicinato di cui all’art.
7) comma 1), lettera a) della L.R. 15/2004, e medie strutture di vendita di cui all’art. 17 comma 1)
lettera a), nel rispetto dei criteri emanati dal Comune ai sensi dell’art. 14 della L.R. 15/2004 previa
realizzazione delle superfici da destinare a parcheggio pubblico o di uso pubblico nella misura di
almeno 0,4 mq/mq di nuova superficie lorda di pavimento, da localizzarsi nell’area pertinenziale
privata o dove previsto dal Piano Regolatore Generale purchè funzionalmente collegate.
Vengono di seguito riportati i criteri per le nuove aperture delle strutture di vendita di cui all’art. 17
della L.R. 15/2004:
21
Le zone A-B-C, sono definite in apposita planimetria allegata al Regolamento Commerciale Comunale
approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 11 del 23/02/2006, depositata in atti presso l’Ufficio
Commercio Comunale.
ZONA B
PERIFERIA FINO A 1.000,00 mq
Alimentari
non previsti
Non alimentare generico
fino a mq 1.000 per ciascun esercizio
Non alimentare a grande fabbisogno di sup.
fino a mq 1.000 per ciascun esercizio
Misto
due esercizio da 1.000 mq ciascun
ZONA C
FRAZIONI FINO A 1.000,00 mq
Alimentari
non previsti
Non alimentare generico
fino a 600 mq per ciascun esercizio
Non alimentare a grande fabbisogno di sup.
fino a 1.000 mq per ciascun esercizio
Misto
non previsti
ZONA B
PERIFERIA SUPERIORE A 1.000,00 mq
Alimentari
Previsti
Non alimentare generico
Previsti
Non alimentare a grande fabbisogno di sup.
Previsti
Misto
Previsti
ZONA C
FRAZIONI SUPERIORE A 1.000,00 mq
Alimentari
non previsti
Non alimentare generico
Previsti
Non alimentare a grande fabbisogno di sup.
Previsti
Misto
non previsti
Qualora si debbano insediare o debbano essere ampliate medie strutture di vendita come individuate
all’art. 17, comma 1) lettera b) della L.R. 15/2004 si devono reperire aree a servizi aventi una
superficie minima complessiva non inferiore a:
- per le medie strutture di vendita dei settori alimentari e misto deve essere prevista area libera non
inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita di cui area destinata a parcheggio effettivo come
definito all’art. 1) punto 12.1) delle presenti N.T.A. per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della
superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento;
- per le medie strutture di vendita dei settori non alimentare generico e a grande fabbisogno di
superficie deve essere prevista area destinata a parcheggio effettivo come definito all’art. 1) punto
12.1) delle presenti N.T.A. per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita ovvero
non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento;
Le aree a parcheggio da conferire ai sensi del D.M. 1444/68 e della L.R. 11/2004 e successive
modifiche ed integrazioni, devono intendersi al netto delle sedi varie di adduzione/distribuzione
come stabilito dalla L.R. 15/2004 e sono definite “parcheggio effettivo”. Va quindi conteggiata la
superficie dello stallo e quella strettamente funzionale alla manovra di ingresso-uscita dallo stallo
22
stesso che, indicativamente, è pari all’area dello stallo. Le modalità di conteggio sopra viene
applicata tutte le volte che sarà necessario definire la superficie di parcheggio di pertinenza di un
edificio, fermo restando che può essere conteggiata per intero l’autorimessa definita da murature ed
a servizio di un’unica unità immobiliare se all’interno della Z.T.O. Tipo B.
In considerazione della corrispondenza urbanistica fra la destinazione d’uso commerciale e quella
direzionale poiché la L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni prevede la medesima
dotazione di standard, il reperimento di spazi, comprese le aree a parcheggio, richiesto per gli
insediamenti commerciali di cui al presente articolo è da intendersi esteso anche agli insediamenti
direzionali.
L’ampliamento o la realizzazione di nuovi insediamenti commerciali sono condizionati al
reperimento di spazi a parcheggio da cedere o ad uso pubblico, da considerarsi in aggiunta alla
superficie dei parcheggi effettivi definita dall’art. 18 della legge statale n° 765/67 come modificata
dalla legge statale n° 122/89 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Criteri generali per la progettazione e costruzione degli edifici
Si elencano qui di seguito i criteri da usare per la progettazione di nuovi edifici e delle aree scoperte,
premesso che gli strumenti urbanistici attuativi, laddove prescritti, possono dettare più precise norme
attuative, anche in modificazione di quelle di cui al presente comma, purché, comunque, relazionino la
nuova edificazione a quella preesistente ed alle tradizioni costruttive locali.
Salvo che per particolari soluzioni architettoniche, si dovrà:
• utilizzare preferibilmente materiali tradizionali locali;
• le superfici esterne perimetrali delle murature saranno realizzate con l’utilizzo di materiali idonei
alla costruzione e compatibili architettonicamente con l’edificato circostante;
• le forme e tipi di copertura siano i più possibili omogenee con quelle tradizionali; si userà il manto
in coppi o tegole di laterizio, con pendenze variabili dal 25% al 35%, salvo giustificate e particolari
soluzioni architettoniche;
• sono consentiti lucernari di modeste dimensioni a filo di falda, per ispezionabilità o illuminazione
dei sottotetti;
• camini e comignoli dovranno essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche
tradizionali, con muratura intonacata e/o pietra locale, o coppi a canale laterizio;
• lo sporto di gronda deve essere realizzato in muratura intonacata e/o tinteggiata, in cemento armato
a faccia vista, o in pietra locale;
• le grondaie saranno in rame o in metallo verniciato o in acciaio inox;
• i serramenti saranno da realizzare in legno, in pvc e in metallo verniciato;
• le insegne pubblicitarie e luminose dovranno essere collocate preferibilmente nel foro della vetrina;
le targhe professionali e simili, per le attività che fanno riferimento allo stesso accesso, devono
essere riunite in un’unica posizione, avere tutte le stesse dimensioni, ed essere realizzate con lo
stesso materiale, preferibilmente in lamiera di ottone. Non sono ammesse insegne collocate a
bandiere sullo spazio pubblico. Le insegne esterne alla vetrina, potranno essere apposte sulla
muratura di facciata, solo sotto forma di scritte con caratteri separati, dell’altezza massima di cm.
30.
23
ART. 3: Z.T.O. TIPO “C1” – ESPANSIONE RESIDENZIALE
(ZONE GIA’ OGGETTO DI PIANI ATTUATIVI VIGENTI)
1. Disciplina dell’attività edilizia
Si tratta di zone che sono state già oggetto di pianificazione attuativa. Entro tali zone, interessate dal
Piano di Lottizzazione convenzionato o P.E.E.P. approvato, rimangono valide le norme tecniche del
Programma di Fabbricazione vigente al momento dell’approvazione di questi strumenti attuativi, al
fine di evitare difficoltà di gestione amministrativa ed eventuali scompensi di aree per standards per i
piani dimensionali con gli indici del Programma di Fabbricazione.
Pertanto sono confermati gli strumenti attuativi vigenti e le N.T.A. di ciascuno di essi.
Tali zone sono:
1- Via Ongarati: approvata dal C.C. con delibera n. 99 del 15.6.1981 e Giunta Regionale per
decorrenza dei termini;
4- Via Rio Camparolo: approvata con delibera del C.C. n. 166 del 13.12.1982 e G.R. n. 3212 del
21.6.83;
5- Viale Vicenza: approvata con delibera del C.C. del 26.6.73 n. 592 e dalla G.R. n. 3822 del
27.11.73;
6- Via Gorizia: approvata con delibera del C.C n. 383 dell’1.4.77 e G.R. n. 5161 del 6.12.77;
7- Via A. De Gasperi: approvata con delibera del C.C. n. 805 del 20.8.74 e G.R. n. 249 del 27.1.76;
8- Via Dalmazia: lottizz. di iniziativa pubblica approvata con delibera del C.C. n. 319 del 10.2.1972 e
G.R. del 23.3.1975 n. 12.251;
9- Aree P.E.E.P.: approvate con delibera del C.C. n. 102 del 26.7.72 e D.R. 631 del 11.3.75;
12-Via Sisana: approvata con delibera del C.C. n. 190 del 20.12.84 e G.R. n. 930 del 26.2.1985;
13-Via Madonna: approvata con delibere del C.C. n. 87 del 28.12.1985;
14-Via Sisana: approvata con delibera del C.C. n. 19 dell’1.2.90, n. 32 del 12.4.91, n. 4 del 13.2.92 e n.
21 del 16.2.93;
15-Via Tornadori: approvata con delibera del C.C. n. 21 del 18.2.91;
17-Via Circonvallazione – Via 24 Maggio – P.d.L.: approvato con delibera del C.C. n. 101 del 16.9.94.
L’attività edilizia è pertanto disciplinata:
a. dalle norme seguenti
b. dalle tav. n. 38-39-40 in scala 1:5.000, 45-47-49-51 in scala l:2.000
c. dalle norme e dalle tavole approvate dei citati piani attuativi per quanto non in contrasto con quelle
del regolamento edilizio.
2. Attuazione
Gli interventi edilizi diretti si realizzano mediante i seguenti singoli provvedimenti:
- Autorizzazioni edilizie
- Concessioni edilizie.
3. Interventi edilizi ammessi
Premesso che sono possibili per tutte le unità edilizie di questa zona ampliamenti e sostituzioni edilizie
con volume max pari a quello ammesso dalle citate norme originarie, sono comunque sempre ammessi
24
gli interventi di cui alle lettere a,b,c,d, dell’art. 31 della L.N. 457/78 così definiti dall’art.1 punti
4,5,6,7.
4. Destinazione d’uso
La destinazione d’uso principale è quella residenziale.
Sono ammesse inoltre: funzioni pubbliche, attività del terziario in genere, e attività connesse con
l’artigianato di servizio, anche con l’uso dei piani terra e dei piani superiori. Le attività connesse con
l’artigianato di servizio, non devono costituire pericolo ai sensi della legislazione vigente sulla
prevenzione incendi, sugli inquinamenti dell’acqua, dell’aria e del suolo e non essere rumorosi o
graveolenti.
Relativamente agli esercizi commerciali, sono ammessi esercizi commerciali di vicinato di cui all’art.
7) comma 1), lettera a) della L.R. 15/2004 e medie strutture di vendita di cui all’art. 17 comma 1)
lettera a), nel rispetto dei criteri emanati dal Comune ai sensi dell’art. 14 della L.R. 15/2004, previa
realizzazione delle superfici da destinare a parcheggio pubblico o di uso pubblico nella misura di
almeno 0,4 mq/mq di nuova superficie lorda di pavimento, da localizzarsi nell’area pertinenziale
privata o dove previsto dal Piano Regolatore Generale purché funzionalmente collegate.
Vengono di seguito riportati i criteri per le nuove aperture delle strutture di vendita di cui all’art. 17
della L.R. 15/2004:
Le zone A-B-C, sono definite in apposita planimetria allegata al Regolamento Commerciale Comunale
approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 11 del 23/02/2006 depositata in atti presso l’Ufficio
Commercio Comunale.
ZONA B
PERIFERIA FINO A 1.000,00 mq
Alimentari
non previsti
Non alimentare generico
fino a mq 1.000 per ciascun esercizio
Non alimentare a grande fabbisogno di sup.
fino a mq 1.000 per ciascun esercizio
Misto
due esercizi da 1.000 mq ciascuno
ZONA C
FRAZIONI FINO A 1.000,00 mq
Alimentari
non previsti
Non alimentare generico
fino a 600 mq per ciascun esercizio
Non alimentare a grande fabbisogno di sup.
fino a 1.000 mq per ciascun esercizio
Misto
non previsti
ZONA B
PERIFERIA SUPERIORE A 1.000,00 mq
Alimentari
Previsti
Non alimentare generico
Previsti
Non alimentare a grande fabbisogno di sup.
Previsti
Misto
Previsti
ZONA C
FRAZIONI SUPERIORE A 1.000,00 mq
Alimentari
non previsti
Non alimentare generico
Previsti
Non alimentare a grande fabbisogno di sup.
Previsti
25
Misto
non previsti
Qualora si debbano insediare o debbano essere ampliate medie strutture di vendita come individuate
all’art.17, comma 1) lettera b) della L.R. 15/2004 si devono reperire aree a servizi aventi una
superficie minima complessiva non inferiore a:
- per le medie strutture di vendita dei settori alimentari e misto deve essere prevista area libera non
inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita di cui area destinata a parcheggio effettivo come
definito all’art. 1) punto 12.1) delle presenti N.T.A. per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della
superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento;
- per le medie strutture di vendita dei settori non alimentare generico e a grande fabbisogno di
superficie deve essere prevista area destinata a parcheggio effettivo come definito all’art. 1) punto
12.1) delle presenti N.T.A. per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita ovvero
non inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della
superficie lorda di pavimento;
Le aree a parcheggio da conferire ai sensi del D.M. 1444/68 e della L.R. 11/2004 e successive
modifiche ed integrazioni, devono intendersi al netto delle sedi viarie di adduzione/distribuzione come
stabilito dalla L.R. 15/2004 e sono definite “parcheggio effettivo”. Va quindi conteggiata la superficie
dello stallo e quella strettamente funzionale alla manovra di ingresso-uscita dallo stallo stesso che,
indicativamente, è pari all’area dello stallo. La modalità di conteggio sopra descritta viene applicata
tutte le volte che sarà necessario definire la superficie di parcheggio di pertinenza di un edificio, fermo
restando che può essere conteggiata per intero l’autorimessa definita da murature ed a servizio di
un’unica unità immobiliare se all’interno della Z.T.O. Tipo C1.
In considerazione della corrispondenza urbanistica fra la destinazione d’uso commerciale e quella
direzionale poiché la L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni prevede la medesima
dotazione di standard, il reperimento di spazi, comprese le aree a parcheggio, richiesto per gli
insediamenti commerciali di cui al presente articolo è da intendersi esteso anche agli insediamenti
direzionali.
L’ampliamento o la realizzazione di nuovi insediamenti commerciali sono condizionati al reperimento
di spazi a parcheggio da cedere o ad uso pubblico, da considerarsi in aggiunta alla superficie dei
parcheggi effettivi definita dall’art. 18 della legge statale n° 765/67 come modificata dalla legge statale
n° 122/89 e successive modifiche ed integrazioni.
Nelle zone C1, a prescindere dallo stato di realizzazione delle opere di urbanizzazione e dell’utilizzo
edificatorio, è facoltà dell’Amm.ne Comm.le prorogare “una tantum” e per un periodo massimo di 5
anni quelle lottizzazioni, approvate e convenzionate, che fossero giunte a naturale scadenza (10 anni).
Nel rinnovo potranno essere mantenute in vigore tutte le condizioni dell’originale approvazione e
convenzione, fatto salvo solo l’aggiornamento ISTAT per le fideiussioni a garanzia fornite.
26
ART. 4: Z.T.O. TIPO “C2” ESPANSIONE RESIDENZIALE
Sono le zone di espansione edilizia completamente inedificate e per le quali l’edificazione può
avvenire solo attraverso strumenti urbanistici attuativi.
1. Disciplina dell’attività edilizia e urbanistica
L’attività edilizia ed urbanistica nella zona C2 è disciplinata:
a. dalle norme seguenti
b. dalle tav. di P.R.G. 38-39-40 in scala 1:5000
c. dalle tav. di P.R.G. 45-47-49-51 in scala 1:2000
d. dalle indicazioni planivolumetriche, norme e convenzioni degli strumenti attuativi da adottarsi ed
approvarsi.
2. Attuazione
In tale zona l’edificazione deve essere preceduta da un piano urbanistico attuativo quale:
• piano particolareggiato;
• P.E.E.P;
• piano di lottizzazione con indicazioni planivolumetriche convenzionato di iniziativa privata.
3. Interventi edilizi ed urbanistici ammessi
Fino all’approvazione dello strumento urbanistico attuativo non è ammesso nessun intervento fatto
salvo, per gli edifici esistenti, gli interventi di cui alla lettera a) b) c) d) dell’art. 31 della L.S. n.
457/78. Successivamente le concessioni edilizie dovranno riguardare:
a. la costruzione delle sedi varie, delle infrastrutture a rete e la sistemazione delle aree scoperte di uso
e di servizio pubblico;
b. L’edificazione lotto per lotto e le relative sistemazioni esterne.
4. Progettazione urbanistica:
Nella progettazione dei piani attuativi, si adotterà un indice territoriale di 1,5 mc/mq e gli standards
con riferimento all’art. 25 della L.R. n. 61/85 sono:
a) standards primari:
- mq. 3,5/ab. per parcheggio
- mq. 6/ab. per parco e gioco
- mq 0,5/mq di superficie lorda di pavimento di superfici
commerciali /direzionali/artigianali di servizio di parcheggio
b) standards secondari:
- mq. 4,5/ab per istruzione
- mq. 4/ab attrezzature di interesse comune
- mq. 15/ab per verde parco e sport
- mq 0,5/mq di superficie lorda di pavimento di superfici
commerciali /direzionali /artigianali di servizio di parcheggio
27
Vengono di seguito riportati i criteri per le nuove aperture delle strutture di vendita di cui all’art. 17,
della L.R. 15/2004:
Le zone A-B-C, sono definite in apposita planimetria allegata al Regolamento Commerciale
Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 11 del 23/02/2006 depositata in atti
presso l’Ufficio Commerciale Comunale.
ZONA B
PERIFERIA FINO A 1.000,00 mq
Alimentari
non previsti
Non alimentare generico
fino a mq 1.000 per ciascun esercizio
Non alimentare a grande fabbisogno di sup. fino a mq 1.000 per ciascun esercizio
Misto
due esercizi da 1.000 mq ciascuno
ZONA C
FRAZIONI FINO A 1.000,00 mq
Alimentari
non previsti
Non alimentare generico
fino a mq 600 per ciascun esercizio
Non alimentare a grande fabbisogno di sup. fino a mq 1.000 per ciascun esercizio
Misto
non previsti
ZONA B
PERIFERIA SUPERIORE A 1.000,00 mq
Alimentari
Previsti
Non alimentare generico
Previsti
Non alimentare a grande fabbisogno di sup. Previsti
Misto
Previsti
ZONA C
FRAZIONI SUPERIORE A 1.000,00 mq
Alimentari
non previsti
Non alimentare generico
Previsti
Non alimentare a grande fabbisogno di sup. Previsti
Misto
non previsti
Qualora si debbano insediare o debbano essere ampliate medie strutture di vendita come individuate
all’art. 17, comma 1) lettera b) della L.R. 15/2004 si devono reperire aree a servizi aventi una
superficie minima complessiva non inferiore a:
- per le medie strutture di vendita dei settori alimentari e misto deve essere prevista area libera non
inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita di cui area destinata a parcheggio effettivo come
definito all’art. 1) punto 12.1) delle presenti N.T.A. per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della
superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento;
- per le medie strutture di vendita dei settori non alimentare generico e a grande fabbisogno di
superficie deve essere prevista area destinata a parcheggio effettivo come definito all’art. 1) punto
12.1) delle presenti N.T.A. per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita ovvero
non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento;
Le aree a parcheggio da conferire ai sensi del D.M. 1444/68 e della L.R. 11/2004 e successive
modifiche ed integrazioni, devono intendersi al netto delle sedi varie di adduzione/distribuzione
come stabilito dalla L.R. 15/2004 e sono definite “parcheggio effettivo”. Va quindi conteggiata la
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superficie dello stallo e quella strettamente funzionale alla manovra di ingresso-uscita dallo stallo
stesso che, indicativamente, è pari all’area dello stallo. La modalità di conteggio sopra descritta
viene applicata tutte le volte che sarà necessario definire la superficie di parcheggio di pertinenza di
un edificio, fermo restando che può essere conteggiata per intero l’autorimessa definita da murature
ed a servizio di un’unica unità immobiliare se all’interno della Z.T.O. Tipo C2.
In considerazione della corrispondenza urbanistica fra la destinazione d’uso commerciale e quella
direzionale poiché la L.R. 11/2004 e successive modifiche ed integrazioni prevede la medesima
dotazione di standard, il reperimento di spazi, comprese le aree a parcheggio, richiesto per gli
insediamenti commerciali di cui al presente articolo è da intendersi esteso anche agli insediamenti
direzionali.
L’ampliamento o la realizzazione di nuovi insediamenti commerciali sono condizionati al
reperimento di spazi a parcheggio da cedere o ad uso pubblico, da considerarsi in aggiunta alla
superficie dei parcheggi effettivi definita dall’art. 18 della legge statale n° 765/67 come modificata
dalla legge statale n° 122/89 e successive modifiche ed integrazioni.
Le aree per gli standards primari dovranno obbligatoriamente essere cedute al Comune, mentre quella
per i secondari potranno, a scelta del Comune, essere monetizzate e quantificate sulla base degli
importi delle tabelle regionali per il calcolo degli oneri di urbanizzazione, vigenti al momento della
stipula della convenzione definitiva.
5. Progettazione edilizia:
La progettazione edilizia degli edifici da costruire nelle zone C2 dovrà privilegiare:
- tipologie a schiera con andamento assiale parallelo agli allineamenti stradali, da realizzarsi in forme
semplici con materiali tradizionali, copertura a falde. Le indicazioni, di cui alle tav. 45-47-49-51 di
P.R.G., relative alle tipologie edilizie sono esemplificative; il relativo abaco indicativo sarà da
predisporsi in sede di piano attuativo.
- Distanze dalle strade: qualora non sia prescritto allineamento si applica l’art. 9 D.M. LL. PP.
1444/68.
- Distanza dai confini: ml. 5. La distanza dal confine è derogabile col consenso del confinante
secondo le modalità stabilite all’ultimo comma dell’art. 17 delle presenti norme.
- Distanza tra fabbricati: la distanza tra fabbricati dovrà essere pari a ml. 10, o a quella prevista dal
progetto planivolumetrico dello strumento attuativo.
- Altezza dei fabbricati: l’altezza massima degli edifici dovrà essere non superiore a ml. 10,00.
E’ fatto salvo il disposto di cui all’art. 23 ultimo comma della L.R. n. 61/85.
6. Destinazione d’uso
La destinazione d’uso principale è quella residenziale. Sono ammesse: funzioni pubbliche, attività e
del terziario in genere.
Relativamente agli esercizi commerciali, sono ammessi esercizi commerciali di vicinato e medie
strutture di vendita, nel rispetto dei criteri emanati dal Comune ai sensi dell’art. 14 della L.R. 15/2004,
previa verifica delle superfici da destinare a parcheggio pubblico o di uso pubblico o di uso pubblico
nella misura minima stabilita dal precedente punto 4.
Eventuali annessi non residenziali sono concedibili in detrazione dalla volumetria ammessa, in misura
massima pari al 30% della capacità volumetrica della zona e possono essere usati per attività connesse
con l’artigianato di servizio sempre che tali attività non costituiscano pericoli, ai sensi della
legislazione vigente sulla prevenzione degli incendi, sugli inquinamenti dell’acqua, dell’aria e del
suolo e non siano rumorosi o graveolenti.
7. Criteri generali per la progettazione e costruzione degli edifici
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Si elencano qui di seguito i criteri da usare per la progettazione di nuovi edifici e delle aree scoperte,
premesso che gli strumenti urbanistici attuativi, laddove prescritti, possono dettare più precise norme
attuative, anche in modificazione di quelle al presente comma, purché, comunque, relazionino la nuova
edificazione a quella preesistente ed alle tradizioni costruttive locali.
Salvo che per particolari soluzioni architettoniche, si dovrà:
• Utilizzare preferibilmente materiali tradizionali locali;
• le superfici esterne perimetrali delle murature saranno realizzate con l’utilizzo di materiali idonei
alla costruzione e compatibili architettonicamente con l’edificato circostante;
• Le forme e tipi di copertura siano i più possibili omogenee con quelle tradizionali; si userà il manto
in coppi o tegole di laterizio, con pendenze variabili dal 25% al 35%, salvo giustificate e particolari
soluzioni architettoniche;
• Sono consentiti lucernari di modeste dimensioni a filo di falda, per ispezionabilità o illuminazione
dei sottotetti;
• camini e comignoli dovranno essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche
tradizionali, con muratura intonacata e/o pietra locale, o coppi a canale di laterizio;
• lo sporto di gronda deve essere realizzato in muratura intonacata e/o tinteggiata, in cemento armato
a faccia vista, o in pietra locale;
• le grondaie saranno in rame o in metallo verniciato o in acciaio inox;
• i serramenti saranno da realizzare in legno, in pvc e in metallo verniciato;
• le insegne pubblicitarie e luminose dovranno essere collocate preferibilmente nel foro della vetrina;
le targhe professionali e simili, per le attività che fanno riferimento allo stesso accesso, devono
essere riunite in un’unica posizione, avere tutte le stesse dimensioni, ed essere realizzate con lo
stesso materiale, preferibilmente in lamiera di ottone. Non sono ammesse insegne collocate a
bandiera sullo spazio pubblico. Le insegne esterne alla vetrina, potranno essere apposte sulla
muratura di facciata, solo sotto forma di scritte con caratteri separati, dell’altezza massima di cm.
30.
30
Z.T.O. TIPO “D”
Le zone di tipo D sono quelle che il P.R.G. destina per le attività produttive e del terziario.
Il P.R.G. prevede 3 tipi di zona D. Esse sono:
D1: Zone artigianali ed industriali
D2: Zone commerciali e direzionali
D4: Zone agroindustriali
ART. 5: Z.T.O. TIPO “D1”: ARTIGIANALI ED
INDUSTRIALI
1. Disciplina dell’attività edilizia
L’attività edilizia è disciplinata:
a) dalle norme seguenti
b) dalle tavole 38-39-40-45-47-49-51 in scala 1:2.000/5.000 di P.R.G.
c) dalle indicazioni planivolumetriche, norme e convenzioni degli strumenti attuativi approvati o
approvandi.
2. Destinazione d’uso
La zona artigianale- industriale è riservata alla costruzione di edifici a carattere produttivo nel rispetto
di quanto previsto al successivo punto 9: opifici, magazzini ed autorimesse per veicoli aziendali; è
ancora ammessa una abitazione per ogni insediamento produttivo per il proprietario o il personale di
custodia nonché uffici, mostre con esclusione della vendita al dettaglio e servizi sociali per il personale
dell’azienda e attività commerciali all’ingrosso nella misura stabilita per ciascuna zona.
Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d, come definiti dalla L.S.
457/’78.
E’ vietato l’esercizio congiunto nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio,
fatta eccezione (ai sensi dell’art. 8, punto 4 della L.R. 15/2004) per i seguenti prodotti:
a) macchine, attrezzature, e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato;
b) materiale elettrico;
c) colori e vernici, carte da parati;
d) ferramenta ed utensileria;
e) articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici;
f) articoli per riscaldamento;
g) strumenti scientifici e di misura;
h) macchine per l’ufficio;
i) auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio;
j) combustibili;
k) materiali per edilizia;
l) legnami;
nei limiti dimensionali di cui all’art. 7) comma 1) lettera a), previa realizzazione delle superfici da
destinare a parcheggio pubblico o di uso pubblico nella misura di almeno 0,4 mq/mq di nuova
superficie lorda di pavimento, da localizzarsi nell’area pertinenziale privata o dove previsto dal Piano
Regolatore Generale purché funzionalmente collegate.
31
3. Criteri generali per la progettazione dei nuovi edifici
Per la realizzazione dei nuovi edifici si prescrive quanto segue:
a. presentino soluzioni architettoniche che prevedano la finitura di tutti i prospetti copertura compresa;
sono consentite anche soluzioni prefabbricate modulari purché le varie parti dell’edificio risultino
omogenee tra loro;
b. le aree scoperte esterne siano pavimentate ed arredate con proprietà prevedendo ove possibile anche
alcuni spazi piantumati con essenze locali d’alto fusto.
c. per le nuove costruzioni e gli ampliamenti, almeno il 50% delle superfici esterne deve essere
realizzato con materiali che garantiscano la permeabilità dell’acqua piovana.
4. Zone artigianali e industriali di completamento
Sono le zone già parzialmente o totalmente occupate da attività industriali esistenti. In queste aree gli
interventi edilizi si realizzano attraverso concessioni edilizie od autorizzazioni edilizie.
I progetti edilizi riguardanti attività produttive da sottoporsi al visto del Sindaco, ai sensi ed effetti
dell’art. 216/220 T.U. LL. SS., concernenti costruzioni di qualsiasi genere in zona industrialeartigianale, devono essere corredati da una completa documentazione recante la precisa indicazione
della lavorazione che vi si intende svolgere.
Per tutte le zone sprovviste di fognatura pubblica gli interessati dovranno presentare una dettagliata
illustrazione grafica corredata da una planimetria generale della zona scala l:500 e dal progetto degli
impianti di smaltimento delle acque immonde, con la precisazione del grado di abbattimento dei
singoli inquinamenti fuoriuscenti dall’affluente del depuratore e con la indicazione del recapito finale
dei liquami.
Non potranno essere effettuati scarichi dei liquami od acque usate nelle lavorazioni che presentino
concentrazioni di materiale inquinante superiori ai valori indicati dalla vigente legislazione. Le acque
reflue delle lavorazioni industriali dovranno essere depurate a cura delle singole Aziende prima di
essere immesse nell’eventuale collettore fognario. Gli stabilimenti industriali, oltre al rispetto, qualora
ne ricorrano gli estremi, delle disposizioni di cui all’art. 216 del R.D. 27/7/1934 n. 1265, e successive
modifiche dovranno installare impianti e dispositivi tali da ridurre al minimo consentito dal progresso
della tecnica l’emissione di fumi, gas, polveri o esalazioni pericolose o nocive, ai sensi dell’art. 20
della legge 13/7/1966 n. 615, del suo regolamento di attuazione e successive modifiche; ciò
indipendentemente dall’assegnazione del territorio alle zone previste dall’art. 2 della legge stessa.
I parametri urbanistici – edilizi da osservare nella edificazione sono:
- Altezza massima: non superiore a m. 8,00 esclusi i volumi tecnici. Potranno essere consentite
altezze superiori sulla base di documentate esigenze di cicli produttivi, e comunque per edifici
superiori a tale altezza già esistenti alla data di adozione di questo P.R.G.
- Distanza dai confini: non inferiore ai 2/3 dell’altezza del fabbricato con un minimo di 5 m. La
distanza dal confine è derogabile col consenso del confinante, secondo le modalità stabilite all’ultimo
comma dell’art. 17 delle presenti norme.
- Distanza dalle strade: quella prevista dal D.M. 1444/68 qualora non siano previsti allineamenti
diversi dal piano attuativo, oppure imposti dall’Amm.ne Comm.le per ragioni di pubblica utilità.
- Distanza tra i fabbricati: pari all’altezza del corpo di fabbrica più alto con un minimo di 10 m.
- Le cabine relative agli impianti di elettricità, gas o acquedotto se necessarie all’azienda e concordate
con gli enti erogatori potranno essere costruite con distacco minimo dalle strade e dagli edifici
confinanti secondo le norme del codice civile.
- Superficie coperta massima: 60% della superficie fondiaria del lotto
- Alloggi per il personale di custodia o il proprietario: ammessi fino alla concorrenza di 500 mc max.
per unità produttiva.
32
- Spazi per le attività complementari quali uffici, mostre e servizi sociali e attività commerciali
all’ingrosso, fino al 40% della superficie coperta massima ed in detrazione dalla stessa. Nel caso di
mostre permanenti e per la commercializzazione dei prodotti le aree per servizi di cui al DM 1444/68
dovranno essere incrementate di 1 mq per ogni mq di superficie utile commerciale.
5. Zone artigianali e industriali di espansione
Sono le aree non dotate delle necessarie opere di urbanizzazione e quindi il loro utilizzo edilizio è
subordinato alla redazione di uno strumento urbanistico attuativo quale:
• Lottizzazione con indicazioni planivolumetriche convenzionate di iniziativa privata.
• Piano per gli insediamenti produttivi (L. 857/71 e successive modificazioni).
Nella redazione degli strumenti attuativi saranno da individuarsi e cedere al Comune aree per verde
attrezzato e parcheggi nella quantità prevista dalla L.R. n. 61/85, e cioè una quota pari al 10% dell’area
totale. Fino all’approvazione e convenzione dello strumento urbanistico attuativo non è ammesso
nessun intervento, di nuova costruzione. Per gli edifici esistenti sono sempre ammessi gli interventi di
cui alle lettere a) b) c) d) dell’art 31 della L.S. n. 457/78.
Le successive concessioni edilizie dovranno riguardare:
a. la costruzione delle sedi varie, delle infrastrutture a rete e la sistemazione delle aree di uso pubblico;
b. l’edificazione lotto per lotto e le relative sistemazioni esterne.
In questa zona vigono le stesse norme e prescrizioni previste per la zona artigianale di completamento.
Per le aree in zona industriale o artigianale di espansione di cui al successivo elenco l’utilizzo è già
stato definito dai piani attuativi approvati anteriormente a questo P.R.G. e pertanto l’edificazione potrà
avvenire per concessione edilizia diretta assoggettata alle sole norme dei relativi strumenti urbanistici
attuativi già approvati. La superficie coperta degli edifici già edificati a seguito degli strumenti
urbanistici attuativi approvati potrà essere come già previsto per le zone di completamento e di
espansione, portata al 60% della superficie fondiaria. Essi sono:
- Loc. Salgarelle: approv. dal C.C. con delibera n. 129 del 27.7.1984 e G.R. per decorrenza di termini.
- Via Artigianato: lottizzazione artigianale di iniziativa pubblica approvata con delibera del C.C. n. 523
del 16.12.77 e G.R. n. 3952 del 3.8.1978.
- Via Artigianato: lottizzazione artigianale di iniziativa del Comune.
- Via Dovaro: lottizzazione industriale della ditta A.I.F.
- Via Dovaro: lottizzazione industriale Ditta S.I.P.E. S.p.A. approvata con delibera di C.C. n. 36 del
24.4.1992
- Via Dovaro: lottizzazione industriale Ditta Zambon Group S.p.A., approvata con delibera di C.C. n.
110 del 24.9.1993
- Via dell’Artigianato: lottizzazione artigianale II stralcio.
6. Zone industriali o artigianali puntiformi da confermare.
Si tratta di zone con attività esistenti alla data di adozione di questo P.R.G. già occupate da impianti
industriali, laboratori artigianali, depositi e magazzini vari oltre ai volumi tecnici connessi all’attività
produttiva.
Sono costituite pertanto da aree puntiformi individuate nelle tav. 38-39-40 di P.R.G. Per tali attività
sono possibili solo ampliamenti dell’esistente ristrutturazioni o sostituzioni edilizie: gli ampliamenti
non possono superare il 60% della superficie produttiva esistente e comunque con il limite del 60%
della superficie zonizzata del PRG. Gli interventi potranno avvenire per concessione edilizia diretta
allo stesso modo e con le stesse norme previste per la zona di completamento.
33
Nel momento in cui la ditta presenterà all’Amm.ne Comm.le la domanda di ampliamento o di
intervento sull’esistente in base alla presente normativa, dovrà provvedere all’eventuale
regolarizzazione dell’attività esistente mediante corresponsione del contributo per oneri di
urbanizzazione primaria e secondaria vigente all’epoca di presentazione della domanda.
7. Aree industriali o artigianali occupate da attività per cui il P.R.G. prevede il trasferimento.
Si tratta di aree industriali ubicate tanto in centro storico che fuori, che ormai risultano incompatibili
con il tessuto residenziale.
Le attività produttive ivi insediate sono soggette pertanto a trasferimento.
Le relative aree saranno da trasformarsi in residenziali e l’edificazione di tal tipo sarà sottoposta a
preventivo piano attuativo.
Le tav. 44 e 45, in scala 1:2.000, determinano come debba essere la riorganizzazione residenziale di
queste aree nonché gli schemi planivolumentrici preventivi, i modi e tipi di intervento a cui dovranno
riferirsi gli strumenti urbanistici attuativi e per le aree adiacenti al centro storico e per quelle di corona
al vecchio ippodromo, che sono considerate aree di ristrutturazione urbanistica di Z.T.O. “A” . In
quelle più esterne, a sud, individuate nella tav. n. 45 come Z.T.O. “C2” vigono le norme della zona
residenziale C2. Qualora le predette aree a norma della vigente legislazione siano dichiarabili
degradate potranno adottarsi come strumenti attuativi anche i piani di recupero tanto di iniziativa
pubblica che privata.
Le modalità del trasferimento saranno da concordarsi con l’Amm.ne Com.le; esso non potrà avvenire
in un tempo superiore ai 10 anni dalla data della convenzione del relativo piano attuativo.
Tali convenzioni che saranno da approvarsi preventivamente ad ogni trasformazione dovranno
riguardare anche, per le aziende ancora in attività, la conservazione dei posti di lavoro ed indicare le
nuove sedi destinate ad accogliere le trasferite attività aziendali.
A tal fine eventuali piani per gli insediamenti produttivi di iniziativa comunale riserveranno idonee
aree da offrire in diritto di prelazione alle aziende operanti nelle aree individuate da questo P.R.G.
come riguardanti attività produttive da trasferire.
Fino al trasferimento, in vista della riconversione residenziale delle aree, le stesse sono vincolate
all’uso aziendale esistente alla data di approvazione del P.R.G. vi sono ammesse pertanto l’ordinaria e
straordinaria manutenzione oltre al rinnovo delle attrezzature tecnologiche e ad una diversa
organizzazione interna funzionale a piani produttivi che dovranno essere depositati a giustificazione.
Solamente per le attività produttive alimentari sono consentite eventuali modifiche planivolumetriche,
od ampliamenti della superficie coperta o dei volumi nella misura del 30% dell’esistente alla data di
approvazione del presente P.R.G. e sono concedibile “una tantum” in deroga alle presenti norme se
giustificati come richiesto al comma precedente.
8. Norme tecniche aggiuntive.
Per l’area individuata nella tavola 38 con la lettera S, valgono le disposizioni dell’art. 5: Z.t.o. Tipo
“D1”: Artigianali e industriali, - punto 5. Zone artigianali e industriali di espansione, con le seguenti
prescrizioni aggiuntive:
-
l’area di espansione soggetta a Piano urbanistico attuativo obbligatorio risulta identificata con la
lettera S.
- l’utilizzo edilizio dell’area è subordinato alla redazione di un Piano Particolareggiato;
- l’approvazione del piano urbanistico attuativo può avvenire per stralci funzionali;
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- all’interno dell’ambito si individua il tracciato della strada che dovrà essere raccordata
obbligatoriamente, nel caso di realizzazione in tempi diversi o a stralci delle opere di
urbanizzazione.
- destinazione d’uso.
Si ritiene di escludere dall’insediamento nella zona descritta alcune attività produttive, meglio descritte
nell’elenco di seguito riportato.
a) E’ vietato l’insediamento di concerie e di attività connesse con la lavorazione della Pelle (ad
esclusione delle attività descritte nel successivo punto e) e quelle di cui alla parte I dell’Allegato al
Decreto del Ministro della Sanità in data 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento della G.U.
n. 288 del 10 dicembre 1994 relativamente ai sottoriportati punti:
lettera b)
100. Rifiuti solidi e liquami – Depositi ed impianti di depurazione e trattamento stoccaggio;
101. Rifiuti speciali e pericolosi – Trattamento, lavorazione, deposito e stoccaggio;
lettera c)
13. Impianti e laboratorio nucleari; impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti di
trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione e fabbricazione di materie
fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attività;
14. Inceneritori;
15. Industrie chimiche; produzione per via petrolchimica non considerate nelle altre voci;
Fatta esclusione, in entrambi i casi, per quanto esplicitamente previsto dalla presente normativa.
b) E’ vietato il rilascio di certificati di agibilità per costruzioni destinate all’insediamento di
attività relative alla lavorazione di cui al punto a) con esclusione del commercio, lavorazione e
confezione dei prodotti finiti come definiti nel successivo punto e);
a) E’ vietato il subentro delle attività di cui al punto a) in opifici già esistenti e precedentemente
utilizzati per attività diverse;
c) le norme di cui sopra si applicano per quanto non espressamente disciplinato da Leggi statali
e regionali.
Con particolare riferimento alle varie fasi della concia e della lavorazione dei pellami si specifica
quanto segue:
e) E’ ammesso l’insediamento di aziende effetuanti le seguenti lavorazioni:
- pressatura, rasatura e smerigliatura;
- essiccazione;
- tutte le successive fasi di lavorazione delle pelli e del loro commercio, sia come pelle finita, sia
come oggettistica.
f) E’ vietato l’insediamento di aziende che effettuano le seguenti lavorazioni:
- dissalatura e rinverdimento;
- depilazione e calcinazione;
- scarnatura, spaccatura, anche se da effettuare su pelli pretrattate;
- decalcinazione, macerazione e pikel-concia;
- attività di riconcia;
- spruzzatura
- rifilitura e rifinizione;
- tintura e ingrasso.
g) Almeno il 50% delle superfici esterne deve essere realizzato con materiali che garantiscano la
permeabilità dell’acqua piovana.
h) Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità previsti dalla vigente normativa in materia.
35
9. Tipologie produttive
A. Attività non ammesse
1. Nelle zone di tipo D1 “Artigianali e industriali” è vietato l’insediamento di concerie e di attività
connesse con la lavorazione della pelle, ad esclusione di quelle indicate nel successivo punto B.
Sono inoltre vietate le attività di seguito riportate, come descritte alla parte I dell’Allegato al
Decreto del Ministro della Sanità in data 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento della G.U.
n. 288 del 10 dicembre 1994:
lettera B)
100. Rifiuti solidi e liquami – Depositi ed impianti di depurazione e trattamento e stoccaggio;
101. Rifiuti speciali e pericolosi – Trattamento, lavorazione, deposito e stoccaggio;
lettera C)
13. Impianti e laboratorio nucleari; impianti nucleari di potenza e di ricerca; impianti per il
trattamento dei combustibili nucleari; impianti per la preparazione e fabbricazione di materie
fissili e combustibili nucleari; laboratori ad alto livello di attività;
14. Inceneritori;
15. Industrie chimiche: produzioni per via petrolchimica non considerate nelle altre voci (di cui alla
lettera c) dell’allegato I al Decreto del Ministro della Sanità in data 5 settembre 1994)
2. Nelle zone di cui al comma 1 del presente punto è inoltre vietato l’insediamento di attività di
recupero e riciclaggio di rifiuti speciali e pericolosi.
3. E’ vietato il rilascio di certificati di agibilità per costruzioni destinate all’insediamento di attività
relative alle lavorazioni di cui al comma 1 e 2 del presente punto con esclusione del commercio,
lavorazione e confezione dei prodotti finiti come definiti nel successivo punto C lettera a);
4. E’ vietato il subentro delle attività di cui al comma 1 e 2 del presente punto in opifici già esistenti e
precedentemente utilizzati per attività diverse.
B. Attività ammesse
1. Le attività di cui al punto A comma 1 e 2, già insediate nel territorio comunale alla data di
approvazione della presente norma, possono subentrare in opifici già esistenti o trasferirsi in opifici
nuovi, nel pieno rispetto della disciplina di zona e di ogni altra normativa.
2. Per le attività di cui al punto A comma 1 e 2, già insediate nel territorio comunale alla data di
approvazione della presente norma, sono ammessi ampliamenti a condizione che non producano un
incremento delle esistenti specifiche emissioni in atmosfera e di reflui, sia in termini di quantità sia in
termini di qualità delle stesse.
3. Dai divieti di cui al punto A comma 1 e 2 sono escluse le attività relative a depositi e impianti di
depurazione, trattamento e stoccaggio dei rifiuti solidi e liquidi, a depositi e impianti di trattamento,
lavorazione, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti speciali e pericolosi, nonché agli inceneritori,
qualora siano a servizio di insediamenti produttivi già esistenti e non integrino invece attività
autonome.
36
C. Norme specifiche
Con particolare riferimento alle varie fasi della concia e della lavorazione dei pellami, fermo restando
quanto stabilito dal precedente punto B, sono vietate le lavorazioni delle pelli che producano
significativi effetti negativi sull’ambiente circostante e sulla popolazione. Sono pertanto vietate dal
presente regolamento le lavorazioni che originino reflui di produzione ed emissioni in atmosfera sia
diffuse che convogliate.
a) E’ ammesso l’insediamento di aziende effettuanti le seguenti lavorazioni:
1. pressatura, rasatura e smerigliatura;
2. essiccazione;
3. rifilatura;
4. tutte le successive fasi di lavorazione meccanica delle pelli e del loro commercio, sia come
pelle finita, sia come oggettistica;
a) E’ vietato l’insediamento di aziende che effettuano le seguenti lavorazioni:
2) dissalatura e rinverdimento;
3) depilazione e calcinazione;
4) scarnatura, spaccatura, anche se da effettuare su pelli pretrattate;
5) decalcinazione, macerazione e pikel-concia;
6) attività di riconcia;
7) rifinizione delle pelli mediante spruzzatura, macchine a rulli e velatrici;
8) tintura e ingrasso.
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ART. 6: Z.T.O. TIPO “D2” ZONE COMMERCIALI O DIREZIONALI
1. Disciplina dell’attività edilizia
L’attività edilizia è disciplinata:
a) dalle norme seguenti
b) dalle tavole 38-39-40-45-47 in scala l: 2.000- l: 5000 di P.R.G.
c) dalle indicazioni planivolumetriche, norme e convenzioni degli strumenti attuativi approvati e
approvandi.
2. Attuazione
Nelle zone di completamento gli interventi edilizi si realizzano mediante autorizzazione o concessione
edilizia diretta con i seguenti singoli provvedimenti:
- Autorizzazioni edilizie
- Concessioni edilizie
Nelle zone di espansione gli interventi edilizi devono essere anticipati dalla redazione di un piano
attuativo.
Fino all’approvazione e convenzione dello strumento urbanistico attuativo non è ammesso nessun
intervento di nuovo impianto. Per gli edifici esistenti sono sempre ammessi gli interventi di cui all’art.
31 lettera a) b) c) d) della L.S. n. 457/78. Le successive concessioni edilizie dovranno riguardare:
a) la costruzione delle sedi varie, delle infrastrutture a rete e la sistemazione delle aree di uso
pubblico;
b) l’edificazione lotto per lotto e le relative sistemazioni esterne.
Nella redazione degli strumenti urbanistici attuativi dovranno essere riservate le aree a standards per
servizi, verde e parcheggi nella misura prevista dalla L.R. n. 61/85 e cioè:
• nelle zone di espansione: pari al 100% della superficie lorda di pavimento a destinazione
commerciale o direzionale;
• nelle zone di completamento: pari all’80% della superficie di calpestio a destinazione commerciale
o direzionale.
Per l’area D2/4 a sud del capoluogo, lo strumento attuativo obbligatorio potrà essere approvato ad
esecuzione avvenuta dalla viabilità di progetto di P.R.G.
3. Interventi edilizi ammessi
Premesso che è ammessa per tutti gli edifici esistenti di questa zona la sostituzione edilizia a parità di
volume con quello esistente, sono comunque per gli stessi sempre ammessi gli interventi di cui alle
lettere a,b,c,d, dell’art. 31 della L.N. 457/78 così come definiti dall’art. 1 punti 4,5,6,7.
Nelle nuove edificazioni sono da rispettarsi oltre a quanto prescritto dal piano attuativo i seguenti
indici edilizi:
- H. max: m. 10,50
- n. max piani: 3 oltre al sottotetto e al seminterrato
- distanze dai confini e da spazi pubblici: m. 5, la distanza dai confini è derogabile col consenso del
confinante secondo le modalità stabilite all’ultimo comma dell’art. 17 delle presenti norme;
- indice di fabbricabilità territoriale: non superiore a 2,4 mc./mq. e non inferiore a 2 mc./mq.;
- rapporto di max copertura: 50% della superficie territoriale;
- distanza tra fabbricati: m. 10;
- distanza dalle strade:
38
ml. 5 per strade di larghezza inferiore a ml. 7
ml. 7,50 per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;
- ml. 10 per strade di larghezza sup. a ml. 15.
4. Destinazione d’uso
La destinazione d’uso principale è quella commerciale comprendente gli esercizi commerciali di
vicinato e, le medie strutture di vendita fino a 2.500 mq di superficie di vendita nel rispetto dei criteri
emanati dal Comune ai sensi dell’art. 14 della L.R. 15/’04.
Vengono di seguito riportati i criteri per le nuove aperture delle strutture di vendita di cui all’art. 17
della L.R. 15/2004: Le zone A-B-C, sono definite in apposita planimetria allegata al Regolamento
Commerciale Comunale approvato con delibera di Consiglio Comunale nr. 11 del 23/02/2006
depositata in atti presso l’Ufficio Commercio Comunale.
ZONA B
PERIFERIA FINO A 1.000,00 mq
Alimentari
Non previsti
Non alimentare generico
Fino a mq 1.000 per ciascun esercizio
Non alimentare a grande fabbisogno di sup.
Fino a mq. 1.000 per ciascun esercizio
Misto
due esercizi da 1.000 mq ciascuno
ZONA C
FRAZIONI FINO A 1.000,00 mq
Alimentari
Non previsti
Non alimentare generico
Fino a mq 600 per ciascun esercizio
Non alimentare a grande fabbisogno di sup.
Fino a 1.000 mq per ciascun esercizio
Misto
Non previsti
ZONA B
PERIFERIA SUPERIORE A 1.000,00 mq
Alimentari
Previsti
Non alimentare generico
Previsti
Non alimentare a grande fabbisogno di sup.
Previsti
Misto
Previsti
ZONA C
FRAZIONI SUPERIORE A 1.000,00 mq
Alimentari
Non previsti
Non alimentare generico
Previsti
Non alimentare a grande fabbisogno di sup.
Previsti
Misto
Non previsti
Qualora si debbano insediare o debbano essere ampliate medie strutture di vendita come individuate
all’art. 17, comma 1) lettera b) della L.R. 15/2004 si devono reperire aree a servizi aventi una
superficie minima complessiva non inferiore a:
- per le medie strutture di vendita dei settori alimentari e misto deve essere prevista area libera non
inferiore a 1,80 mq/mq della superficie di vendita di cui area destinata a parcheggio effettivo come
definito all’art. 1) punto 12.1) delle presenti N.T.A. per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della
superficie di vendita ovvero non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento;
39
- per le medie strutture di vendita dei settori non alimentare generico e a grande fabbisogno di
superficie deve essere prevista area destinata a parcheggio effettivo come definito all’art. 1) punto
12.1) delle presenti N.T.A. per i clienti non inferiore a 1 mq/mq della superficie di vendita ovvero
non inferiore a 0,80 mq/mq della superficie lorda di pavimento;
Sono altresì ammesse le funzioni direzionale, depositi e magazzini di merci anche all’ingrosso,
laboratori di ricerca e di analisi, uffici, mostre e punti di vendita connessi all’attività di produzione.
Sono ammesse: destinazioni residenziali in misura pari al 10% del volume totale, e in detrazione da
questo.
5. Criteri generali per la progettazione e costruzione degli edifici
E’ prescritto quanto allo stesso titolo previsto nel precedente art. 5.
Nel momento in cui la ditta presenterà all’Amm.ne Com.le la domanda di ampliamento o di intervento
sull’esistente in base alla presente normativa dovrà provvedere all’eventuale regolarizzazione
dell’attività esistente mediante corresponsione del contributo per oneri di urbanizzazione primaria e
secondaria vigente all’epoca di presentazione della domanda.
6. Zone commerciali puntiformi da confermare
Si tratta di attività commerciali e del terziario in genere esistenti alla data di adozione della variante al
P.R.G. inserite in qualunque zona territoriale omogenea che per la vitalità economica e lo scarso
impatto ambientale, vanno confermate. Sono costituite pertanto da aree puntiformi individuate nelle
tav. 38-39-40 di P.R.G.
Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi diretti di cui all’art. 31 – lettere a) b) c) d) – delle
Legge n. 457/78.
La superficie lorda di pavimento destinata all’attività commerciale e del terziario in genere, nel rispetto
dei criteri emanati dal Comune ai sensi dell’art. 14 della L.R. 15/’04, può essere ampliata fino ad un
massimo del 50% della superficie esistente alla data di adozione del P.R.G. gli ampliamenti devono
essere contenuti nel 100% della superficie coperta esistente per le attività site in pianura e 50% per
quella sita nella zona collinare, fatta eccezione per le attività specificamente indicate con ampliamenti
più restrittivi. In ogni caso vanno rispettati i minimi di legge per le aree a standards 0,8 mq/mq.
L’ampliamento può essere effettuato anche mediante demolizione e ricostruzione con riaccorpamento
dei volumi. In tale caso, deve essere garantito uno spazio a parcheggio non inferiore al 10% della
superficie del lotto.
Gli interventi potranno avvenire per concessione edilizia diretta allo stesso modo e con le stesse norme
previste per le zone di completamento.
Ogni intervento edilizio dovrà essere compatibile con le aree circostanti e pertanto vanno rispettate le
caratteristiche tipologiche e morfologiche dello stato di fatto, in particolare si prescrive il tetto a falde e
il manto di copertura in coppi.
7. Zone ricettive
Si tratta di zone con vocazione turistico – alberghiera che rivestono un grande interesse per la viabilità
economica del territorio.
40
- Sono costituite da aree puntiformi individuate nelle tav. 38-39-40 di P.R.G.
Gli interventi edilizi si realizzano mediante autorizzazione o concessione edilizia diretta con i seguenti
singoli provvedimenti:
- Autorizzazione edilizia;
- Concessione edilizia.
Nella nuova edificazione sono da rispettarsi i seguenti indirizzi edilizi:
- h. max: m. 10,50;
- n. max piani: 3 oltre al sottotetto ed al seminterrato;
- distanze dai confini e da spazi pubblici: ml 5, la distanza dai confini è derogabile col
consenso del confinante registrato e trascritto secondo le modalità stabilite all’ultimo comma
dell’art. 17 delle presenti norme;
- rapporto di copertura : 50% della superficie fondiaria;
- distanze tra fabbricati: ml. 10;
- distanza dalle strade: ml. 5 per le strade di larghezza inferiore a ml. 7; ml. 7,5 per le strade
di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; ml. 10 per le strade di larghezza sup. a ml. 15.
- sistemazioni esterne: le superfici esterne devono essere sistemate a verde, sono ammesse
attrezzature per l’impiego del tempo libero, per gioco e sport e a parcheggio. Al fine di
aumentare la permeabilità dei suoli urbani è necessario prevedere che almeno il 50% delle
pavimentazioni esterne siano realizzate con materiali permeabili.
- parcheggi privati: la quantità dei parcheggi privati è la seguente:
a) Per la residenza 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione all’interno o a raso nell’area di
pertinenza;
b) Per l’attività alberghiera 1 posto auto ogni 2 posti letto all’interno o a raso nell’area di
pertinenza;
c) Per le attività ricettive il 100% della superficie lorda di pavimento in aggiunta di quanto
previsto al
punto b).
Ogni intervento edilizio dovrà essere compatibile con le aree circostanti e pertanto dovranno
essere rispettate le caratteristiche tipologiche e morfologiche dello stato di fatto, in particolare si
prescrive il tetto a falde ed il manto di copertura in coppi, salvo giustificate e particolari soluzioni
architettoniche.
Criteri generali per la progettazione e costruzione degli edifici: è prescritto quanto allo stesso
titolo previsto nel precedente art. 4 punto 7.
Destinazioni d’uso e funzioni ammesse: aree destinate ad impianti di carattere ricettivo quali
alberghi, pensioni, spazi di ristoro, ristoranti, ostelli, sale riunioni e meeting, attrezzature per
l’impiego del tempo libero, aree per giochi e sport legate all’attività alberghiera o ricettiva. Non
sono ammesse attività di intrattenimento e svago di tipo “arte varia”.
41
ART. 7: Z.T.O. TIPO “D4” ZONE AGROINDUSTRIALI
1. Disciplina dell’attività edilizia
Si tratta di zone destinate ad impianti speciali a servizio dell’agricoltura. L’attività edilizia in esse è
disciplinata:
a) dalle norme seguenti
b) dalle tavole 38-39-40 in scala 1:5000 di P.R.G.
c) dalle indicazioni planivolumetriche, norme e convenzioni degli strumenti attuativi approvati e
approvandi.
2. Attuazione
Gli interventi edilizi diretti ove ammissibile dallo stato delle opere di urbanizzazione di base si
realizzano mediante i seguenti provvedimenti:
- Autorizzazioni edilizie
- Concessioni edilizie
3. Interventi edilizi ammessi
Premesso che è ammessa per tutti gli edifici esistenti di questa zona la sostituzione edilizia a parità di
volume con quello esistente, sono comunque per gli stessi sempre ammessi gli interventi di cui alle
lettere a,b,c,d, dell’art. 31 della L.N. 457/78 così come definiti dall’art. 1 punti 4,5,6,7.
Per gli ampliamenti, la riedificazione o la nuova edificazione sono da rispettarsi i seguenti indici
edilizi:
• rapporto max di copertura pari al 50% dell’area di pertinenza nell’ambito della zona prevista dal
PRG. ai sensi dell’art. 6 della L.R. 24/85.
• H max pari a mt. 8, esclusi i volumi tecnici, i silos e le altre attrezzature tecnologiche;
• distanza dai confini, dalle strade e dagli spazi pubblici, tra i fabbricati: vigono le norme della zona
D1.
4. Destinazione d’uso
La destinazione d’uso principale è riferita agli impianti speciali a servizio dell’agricoltura, cioè
strutture di conferimento di: sementi, prodotti ortofrutticoli, viticoli ed enologici, strutture di deposito,
lavorazione e commercializzazione dei prodotti agricoli stessi o per l’agricoltura.
E’ ancora ammessa la residenza del personale di custodia o dirigenziale fino ad un max di 600 mc per
ogni complesso produttivo, senza obbligo di osservare le distanze previste dall’art. 6 L.R. 24/85
qualora sia richiesta l’attività lavorativa di almeno una persona a tempo pieno.
5. Criteri generali per la progettazione e costruzione degli edifici
E’ prescritto quanto allo stesso titolo previsto dal precedente art. 5.
I volumi riferiti alle attività ammesse (residenza – uffici) dovranno comporsi armonicamente con
quelli destinati all’attività produttiva.
42
ART. 8: Z.T.O. TIPO “E” ZONE AGRICOLE
Sono definite zone territoriali omogenee di tipo “E” ai sensi del D.M. 1444/1968, le parti di territorio
destinate all’uso agricolo e forestale.
Per tali zone il Piano Regolatore Generale intende regolare e disciplinare gli interventi che comportano
trasformazioni edilizie ed urbanistiche in sintonia con gli obiettivi e gli indirizzi generali posti dalla
legge regionale 24/1995.
Il Piano Regolatore Generale individua, con apposita grafia di cui alle tavv. 38-39-40 alla scala
1:5.000, le parti di territorio riservate agli usi agricoli e disciplina i nuovi interventi di recupero del
patrimonio edilizio esistente.
8.1. SUDDIVISIONE DELLA ZONA AGRICOLA IN SOTTOZONE.
Sulla base delle disposizioni di cui all’art. 11 della legge regionale 24/1985, il territorio agricolo del
Comune viene ripartito nelle seguenti sottozone:
E.2. – AREE DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA FUNZIONE AGRICOLO- PRODUTTIVA
E.4. – NUCLEI RURALI RIFERITI ALL’ART. II LETTERA e.4 DELLA L.R. 24/85.
CORTI RURALI ART. 10 DELLA L.R. 24/1985
LA SOTTOZONA E.2., SULLA BASE DELL’INDAGINE AGRONOMICA VIENE SUDDIVISA
NELLE SEGUENTI AREE:
E2-P - AREE DI PIANURA – AD ELEVATA IMPRENDITORIALITA’ AGRICOLA CON
ELEMENTI DI DISCRETO INTERESSE PAESAGGISTICO. IN TALE AREA E’ COMPRESA
ANCHE LA ZONA A SPERIMENTAZIONE DIDATTICA.
E2-C - AREE COLLINARI – A DISCRETA PRODUZIONE AGRICOLA CON ELEMENTI DI
RILEVANTE INTERESSE PAESAGGISTICO.
8.2 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELLA SOTTOZONA E.2.P.
zone agricole di pianura
Per la zona di pianura E2-P si applicano i criteri di cui alla legge regionale 24/1985, pertanto sono
consentiti gli interventi di cui agli artt. 3, 4, 6 e 7.
Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a) b) c)d) come definito dalla L.
457/78.
Si applicano anche le ulteriori norme di seguito riportate;
8.3. NORME PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI
nella sottozona E.2.P. zona agricola di pianura
La realizzazione di ampliamenti e di nuovi fabbricati dovrà attenersi alle indicazioni del prontuario
allegato.
Altezza massima negli edifici: gronda ml. 8.50 colmo ml. 10.50 – distanze dai confini: m. 5.00
distacco tra edifici: m. 10.00
8.4. NORME PER LA COSTRUZIONE DI ANNESSI RUSTICI ED ALLEVAMENTI
nella sottozona E.2.P. zone agricole di pianura.
Gli annessi rustici sono costituiti dal complesso di strutture edilizie organicamente ordinate alla
funzione produttiva del fondo rustico e dall’azienda agricola singola o associata ad esso collegata, ivi
43
compresi gli allevamenti. La realizzazione degli annessi rustici deve essere considerata un
miglioramento fondiario e in quanto tale dovrà essere:
• conveniente dal punto di vista economico
• proporzionato al fondo ed in connessione con le sue esigenze tecnicamente idoneo per gli scopi che
si intendono perseguire.
Con riferimento alla realtà agricola del comune e dall’indagine agronomica, tali condizioni possono
essere soddisfatte qualora la superficie lorda di pavimento del nuovo manufatto e dell’esistente sia nei
limiti di: 200 mq. per ettaro nella sottozona E2-P (aree agr. di pianura).
Qualora la superficie lorda di pavimento superi i sedetti limiti, e fino ad un massimo di 500 mq./ettaro,
il progetto dovrà essere corredato da una relazione tecnica asseverata redatta da un professionista
abilitato a tale riguardo in modo da verificare la rispondenza del nuovo manufatto ai criteri citati. Nel
caso si superi il limite di 500 mq. ettaro tale certificazione deve essere redatta, dall’ispettorato Agrario.
La costruzione di nuovi fabbricati dovrà essere realizzata nel rispetto dei caratteri ambientali.
Oltre alle distanze stabilite all’art. 6 della L.R. 24/85 è richiesta la distanza dai confini di m. 5.00, nel
caso di stalle la distanza di cui sopra sarà di m. 10.00. La realizzazione di ampliamenti e di nuovi
fabbricati dovrà attenersi alle indicazioni del prontuario allegato.
Distacco tra edifici: m. 10.00 o in aderenza;
Tra stalle e abitazioni non afferenti distanza di m. 30.00 la concimaia dovrà essere posta a distanze
analoghe alle stalle. Potranno essere consentite deroghe alle suddette norme qualora particolari
condizioni e morfologiche lo richiedano. Inoltre nel caso in cui per inderogabili esigenze di carattere
tecnologico non sia possibile il rispetto delle tipologie edilizia rurali locali specifiche del sito, l’ufficio
darà la prescrizione, dove sia necessario, di mimetizzare il manufatto con la messa a dimora di siepi o
altre barriere vegetali.
Per quanto riguarda specificamente la zona a sperimentazione didattica la normativa è la
seguente:
- trattasi delle aziende a servizio dell’Istituto Agrario e dell’istituto di Genetica Agraria entrambi
provinciali.
Tali zone a servizio dell’uso produttivo del suolo sono destinate e finalizzate alla realizzazione dei
compiti istituzionali degli istituti predetti.
Gli interventi edilizi diretti si realizzano mediante i seguenti singoli provvedimenti:
Autorizzazioni edilizie.
Concessioni edilizie.
Sono consentiti pertanto solo attrezzature ed impianti la cui realizzazione sia conseguente a programmi
didattici o di sviluppo degli istituti suddetti; e l’edificazione, giustificata dai predetti programmi, si
attua a mezzo di concessione edilizia diretta.
I soggetti a cui la concessione può essere rilasciata sono pertanto i predetti enti.
Per gli edifici produttivi agricoli, vigono le norme di cui alla precedente zona E.2.P., mentre per gli
edifici destinati a scopi didattici o di ricerca quelle della zona F (istruzione).
8.5 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NELLA SOTTOZONA E.2.C.
Zone agricole di collina
Per la zona di collina E2-C si applicano i criteri di cui alla legge regionale 24/1985, pertanto sono
consentiti gli interventi di cui agli artt. 4, 7. Per tutta la zona agricola collinare l’indice di edificabilità
è di 0,01 mc/mq.
Per gli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a) b) c)d) come definito dalla L.
457/78.
Si applicano anche le ulteriori norme di seguito riportate in considerazione del rilevante interesse
paesaggistico ambientale:
44
8.6 NORME PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI
nella sottozona E.2.C. zone agricole di collina
Per la zona di collina E2-C si applicano i seguenti criteri:
• Ai sensi dell’art. 2 punto h della L.R. 24/1985 i nuovi fabbricati residenziali dovranno essere
costruiti esclusivamente all’interno dell’aggregato abitativo che per definizione è un edificio o
complesso di edifici al servizio del fondo datati possibilmente di un unico accesso e costituito da
abitazioni e annessi rustici in reciproca relazione funzionale.
• Qualora il centro aziendale ricada in un aggregato abitativo o l’azienda sia priva di centro aziendale,
i fabbricati, ad esclusione degli annessi rustici, dovranno essere realizzati esclusivamente all’interno
degli aggregati abitativi esistenti al fine di preservare caratteri insediativi e paesaggistici; il raggio
per l’individuazione dell’aggregato abitativo, di cui all’art. 2 punto “h” della L.R. 24/85, è posto
pari a 200 metri.
Gli edifici residenziali devono conformarsi per struttura tipologica agli edifici storico rurali locali.
La realizzazione di ampliamenti e di nuovi fabbricati dovrà attenersi alle indicazioni del prontuario
allegato:
• Altezza massima negli edifici: gronda ml. 8,50 colmo ml. 10.50
• distanze dai confini: ml. 5.00 distacco tra edifici: ml. 10.00
8.7. NORME PER LA COSTRUZIONE DI ANNESSI RUSTICI ED ALLEVAMENTI
nella sottozone E.2.C. zone agricole di collina
- Gli annessi rustici sono costituiti dal complesso di strutture edilizie organicamente ordinate alla
funzione produttiva del fondo rustico e dell’azienda agricola singola o associata ad esso collegata, ivi
compresi gli allevamenti.
- La realizzazione degli annessi rustici deve essere considerata un miglioramento fondiario e in quanto
tale dovrà essere :
- conveniente dal punto di vista economico;
- proporzionato al fondo ed in connessione con le sue esigenze tecnicamente idoneo per gli scopi che si
intendono perseguire.
Con riferimento alla realtà agricola del comune e alla indagine agronomica redatta dallo studio, tali
condizioni possono essere soddisfatte qualora la superficie lorda di pavimento del nuovo manufatto ed
esistente sia nei limiti di: 100 mq. per ettaro nella sottozona E2-C (aree agricole di collina). Qualora
la superficie lorda di pavimento superi i suddetti limiti, e fino ad un massimo di 500 mq. ettaro, il
progetto dovrà essere corredato da una relazione tecnica asseverata redatta da un professionista
abilitato a tale riguardo in modo da verificare la rispondenza del nuovo manufatto ai criteri citati. Nel
caso si superi il limiti di 500 mq. ettaro tale certificazione deve essere redatta dall’Ispettorato Agrario.
Sono vietati gli allevamenti intensivi a carattere industriale.
La costruzione di nuovi fabbricati dovrà essere realizzata nel rispetto dei caratteri ambientali, del
paesaggio circostante e del prontuario.
Inoltre dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
- altezza massima delle fronti: ml. 8,50 (altezze superiori vengono consentite solo in caso di
comprovata esigenza tecnologica, silos, essiccatoi ecc.).
DISTANZE:
- Oltre, alle distanze stabilite all’art. 6 della L.R. 24/85 è richiesta la distanza dai confini di m. 5.00,
nel caso di stalle la distanza sarà di mt. 10.00;
45
- Distacco tra edifici: m. 10.00 o in aderenza;
- altezza massima negli edifici: gronda ml. 8.50, colmo ml. 10.50.
La realizzazione di ampliamenti e di nuovi fabbricati dovrà attenersi alle indicazioni del prontuario
allegato.
Tra stalle e abitazioni non afferenti distanza di m. 30.00 la concimaia dovrà essere posta a distanze
analoghe alle stalle. Potranno essere consentite deroghe alle suddette norme qualora particolari
condizioni orografiche e, morfologiche lo richiedano. Inoltre nel caso in cui per inderogabili esigenze
di carattere tecnologico non sia possibile il rispetto delle tipologie edilizie rurali locali specifiche del
sito, l’ufficio darà la prescrizione, dove sia necessario, di mimetizzare il manufatto con la messa a
dimora di siepi o altre barriere vegetali.
8.8 DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI NEI NUCLEI E.4.
Sono le aree di cui all’art. 11 lettera E4 DELLA L.R. 24/95.
Per nucleo rurale si intende un agglomerato di edifici residenziali-agricoli con i relativi annessi rustici,
dotato o dotabile di servizi elementari.
Sono fatte salve le destinazioni d’uso attuali anche quando necessita la demolizione e ricostruzione dei
fabbricati esistenti.
L’indice complessivo ammesso per l’edificazione è pari 1,5 mc/mq.
Le destinazioni d’uso ammissibili all’interno di tali nuclei sono le seguenti:
• la residenza
• la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
• l’artigianato ed il commercio al servizio dell’agricoltura;
• i servizi e le strutture agrituristiche.
Tali attività devono avere una connessione con l’attività agricola e residenziale e non recare
inquinamenti o disturbi all’abitato.
La realizzazione di ampliamenti e di nuovi fabbricati dovrà attenersi alle indicazioni del prontuario
allegato.
8.9. NORME PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI NEI NUCLEI E.4.
Gli edifici residenziali devono conformarsi per struttura e tipologia agli edifici storico-rurali locali.
L’impianto volumetrico e i materiali sono regolati dal prontuario.
- distanze dai confini: m. 5.00
- distacco tra edifici: m. 10.00
- altezza massima negli edifici: gronda ml. 8.50 colmo ml. 10.50
- distanza dalle strade:
ml. 5 per strade di larghezza inferiore a ml. 7
ml. 7,50 per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;
ml. 10 per strade di larghezza sup. a ml. 15.
La realizzazione di ampliamenti e di nuovi fabbricati dovrà attenersi alle indicazioni del prontuario
allegato.
8.10. CRITERI GENERALI COMUNI ALLA Z.T.O. TIPO “E”
EDIFICI ABBANDONATI O NON PIU’ I FUNZIONALI ALLE ESIGENZE DEL FONDO
previsto al secondo comma dell’art. 4 L.R. 24/1985.
Il mutamento di destinazione d’uso potrà essere concesso solamente a scopo residenziale e solo per gli
edifici preesistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 58/1978 e sempre nel rispetto della
compatibilità con la struttura e tipologia del fabbricato e con le caratteristiche della zona.
46
La destinazione di edifici ad attività agrituristiche, per operatori a ciò autorizzati come indicato nella
legge regionale 31/1986, anche con opere di adattamento del fabbricato, non comporta mutamento di
destinazione d’uso.
Per gli annessi rustici dismessi o non più funzionali alla conduzione dei fondi agricoli sono ammesse
anche destinazioni d’uso inerenti:
- la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- l’artigianato al servizio dell’agricoltura;
- i servizi e le strutture agrituristiche.
Per quanto riguarda gli ampliamenti di edifici ammessi dall’art. 4 della L.R. 24/1985 devono, nei limiti
dell’esistente, utilizzare gli eventuali annessi rustici non necessari alla conduzione del fondo:
- distanze dai confini: m. 5.00
- distacco tra edifici: m. 10.00
- altezza massima negli edifici: gronda ml. 8.50 colmo ml. 10.50.
La realizzazione di ampliamenti e di nuovi fabbricati dovrà attenersi alle indicazioni del prontuario
allegato.
47
PRONTUARIO PER GLI INTERVENTI EDILIZI NELLE
AREE RURALI
1. PREMESSA: LE FORME E I MATERIALI DELL’EDILIZIA RURALE
Le indicazioni del presente articolo devono essere integrate da verifiche di ordine locale (analisi
storico-tipologica dell’edificio) e di ordine ambientale (coni visuali, pertinenze storiche, ecc.) per la
produzione di un progetto positivamente relazionato con l’ambiente circostante nella grande e nella
piccola scala.
Allegati al progetto oltre che al rilievo critico per i casi in cui è previsto, dovrà essere inserita una
indagine storico ed architettonica, corredata di fotografie, e di eventuali indagini cartografiche di
quegli elementi urbani e rurali tradizionali della zona soggetta all’edificazione, presenti nel progetto
dell’edificato proposto, con particolare riguardo a:
1. Composizioni tipologiche tradizionali
2. Composizione ed elementi di facciata, canali di gronda, cornicioni, ecc.
3. Forature e camini
4. Pozzi ed elementi di arredo esterno in genere
5. Pavimentazione degli spazi esterni, piazze, aie, ecc.
6. Alberature, piantagioni ed essenze di carattere locale, sistemazione degli spazi scoperti, assi
regolatori ed ogni altro elemento caratteristico del territorio da salvaguardare, evidenziare,
rivalutare.
Il territorio come viene percepito oggi è il risultato di una trasformazione lenta legata alle esigenze
della vita sociale e alle caratteristiche morfologiche del sito.
I caratteri dei manufatti realizzati dall’uomo nel corso dei secoli si sono tramandati da una generazione
alla successiva senza per questo mancare di fantasia, di ingegno, di creatività.
Le costruzioni storiche sono pertanto l’eredità culturale e tecnologica di una cultura contadina-urbana
che si è affermata nel corso dei secoli e che ha prodotto sia monumenti sia costruzioni ben modeste ma
per questo non prive di dignità.
Da qualche decennio si avverte sempre più che la società attuale in fatto di edilizia trova origine ed
alimento nei sistemi industriali di produzione e di trasformazione di materiali più che nella tradizione o
nell’attenzione per l’ambiente ed il paesaggio.
Ne deriva pertanto che studiare le tipologie antiche o ricondurre a modelli classici sembrerebbe una
operazione anacronistica, priva di valore, contraria ai criteri di economicità e di eleganza (moda).
La moda dalla quale alcune soluzioni progettuali prendono forma sembra infatti quella dell’uso e getta:
una costruzione realizzata trenta anni fa ha già esaurito il suo messaggio estetico, ha perso significato
funzionale, ha grossi problemi di inserimento nell’ambiente.
Considerato che il paesaggio rimasto maggiormente integro è certamente quello agricolo, è doveroso
cercare di attivare una mentalità nuova di intervento rifacendoci pertanto ai canoni dell’edilizi
tradizionale con le possibilità che offre ora la tecnica moderna.
Non è una operazione da condurre tutta in fretta, dovrà entrare un po’ alla volta nella mentalità, ma
deve iniziare. L’inizio è certamente per l’aspetto esterno dei manufatti che dovrà necessariamente
ricondursi alle forme e ai materiali tradizionali.
Si andrà quindi a precisare quali sono le forme dell’edilizia rurale e quali sono i materiali che è
opportuno impiegare sia negli ampliamenti che nelle nuove costruzioni.
Il presente prontuario si applica per tutti gli interventi da realizzare in zona agricola, nelle sottozone
E.2.P E.2.C. – E.4. – CORTI RURALI.
2. LE MURATURE PORTANTI ESTERNE
I casi di consolidamento nelle murature esistenti possono essere i seguenti:
a. murature con intonaco consistente: sigillare le fessure presenti;
48
b. murature con intonaci staccati o incoerenti, friabili: stonacatura e nuova intonacatura come al
successivo punto 3 sugli intonaci;
c. muratura con facciata a vista: stabilire lo stile di riferimento e scegliere conseguentemente se fugare
con intonaco di calce o applicare l’intonacatura.
Nei casi di massima degrado è opportuno demolire e ricostruire le murature lesionate recuperando
parte del pietrame integro, conservando possibilmente lo spessore per l’applicazione di oscuri alla
vicentina. Le murature esistenti o le nuove murature dovranno possedere i requisiti di solidità, di
isolamento termico e igienico prescritti dalla normativa nazionale vigente.
Gli interventi per eliminare o ridurre le infiltrazioni di umidità ascendente delle murature esistenti
possono essere i seguenti:
- controllo delle opere di smaltimento delle acque meteoriche compresi tenuta dei pozzetti,
collegamenti con fognatura ecc.
- controllo del gradiente di condensa in rapporto alla temperatura ambiente;
- uso di malte idrorepellenti o additivate con prodotti isolanti;
- taglio orizzontale del piede delle murature, da escludersi per edifici vincolati o staticamente
pregiudizievoli, e applicazione di strati di guaina impermeabile continua ad elevata resistenza;
- sottomurazione dei tratti di murature in forato da 6 od 8 cm. Con interposta intercapedine interna
d’aria e successiva stesura di intonaco isolante;
d. murature con lesioni strutturali estese: eventuali fessure di notevole entità con separazione tra i
piani delle murature perimetrali devono essere eliminate con una tecnica piuttosto comune che
contempla l’impiego di tiranti in acciaio e realizzazione di cordolature in cemento armato a
scomparsa.
Le nuove murature dovranno essere intonacate come al punto 3.
3. GLI INTONACI ESTERNI
Altro importantissimo elemento di finitura per l’aspetto esterno di una costruzione è l’intonaco: per gli
ampliamenti di fabbricati esistenti, dove sia riconosciuta la presenza di intonaco a marmorino o a calce
si prescrive l’obbligo di utilizzare tale materiale di finitura anche per la parte che viene realizzata in
ampliamento, tale norma è vincolante per i fabbricati residenziali e in caso di corte di cui all’art. 10
L.R. 24/1985 anche per gli ampliamenti o sostituzione o realizzazione di annessi rustici.
Una miscela di intonaco consigliata, stesa al greggio è la seguente:
3 q.li di calce idraulica e 1 q.le di calce spenta, per mc.
E’ fatto divieto di impiegare intonaci sintetici, di realizzare il cappotto termico, di rivestire con
materiali metallici qualsiasi superficie esterna.
Le tinteggiature di tutti gli intonaci dovranno essere a base di calce o a tempera, nella gamma delle
terre naturali e rapportarsi ai fabbricati storici adiacenti, potranno essere diversificate per unità di
fabbricato ma comunque evitando nel modo più assoluto l’uso di materiali plastici e sintetici.
E’ ammesso l’uso di intonaci a base di polveri di argilla colorata, di grasselli, di cocciopesto.
E’ consentito l’usa di mattoni a vista non intonacati.
4. LE PAVIMENTAZIONI ESTERNE
Per Pavimentazioni esterne si intendono i materiali che vengono impiegati a lastricare le superfici
adiacenti le abitazioni in zona agricola.
Dovranno essere impiegati materiali tradizionali locali preferibilmente ciottolato, pietre locali; non è
ammesso l’uso di pavimentazioni in cemento o blocchetti di calcestruzzo, né in materiali bituminosi.
Nella posa delle pietre o del ciottolato dovrà essere posta attenzione agli spazi verdi circostanti
evitando possibilmente alterazioni dell’apparato radicale delle alberature.
LE RECINZIONI E RAMPE CARRABILI
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I materiali che possono essere utilizzati nelle recinzioni sono la pietra, il legno, il cemento, gli stanti, le
reti.,
Per quanto riguarda l’uso delle pietre a vista si prescrive l’impiego di pietrame grezzo e fugato con
malta bastarda. Potrà essere cornata con pietre tagliate.
L’altezza sarà compresa tra 40 e 160 cm.
Per quanto riguarda l’uso del legname si prescrive siano utilizzati tronchi di idonea misura, posti in
opera su terra o su fondazione di cemento.
L’altezza sarà variabile tra 90 e 140 cm.
L’uso di muretti in calcestruzzo è consentito purché non sporgono dal terreno oltre i 30 cm., serva per
sostenere gli stanti e per contornare la proprietà.
Le recinzioni con rete dovranno avere internamente una siepe a tutta altezza.
I muri di contenimento e di rampe carraie dovranno essere rivestiti in pietra; non sono consentite
rampe di misura superiore allo stretto necessario per le manovre dei mezzi.
5. LE COPERTURE E COMIGNOLI
Il tetto è costituito normalmente da una struttura portante in legno e da manto di copertura in tegole
curve laterizie. La disposizione delle falde generalmente segue la direzione della facciata, con forma a
capanna, a padiglione. Generalmente la pendenza varia dal 30 al 45%; i puntoni in legno del tetto
sporgano e abbinati a spezzoni di travi costituiscono lo sporto o cornice; a volte i fabbricati più
decorativi possiedono la cornice sagomata ottenuta con intonaco su scheletro di legno; l’orditura
principale e quella minuta lasciano a vista le pianelle laterizie.
A volte le necessità di isolare termicamente il fabbricato richiedono interventi radicali che poco si
legano con la tipologia del complesso.
L’isolamento delle coperture è consigliabile sia eseguito nei seguenti modi:
1. sovrapporre alle travi esistenti un tavolato con opportuno-isolamento;
2. sotto gli arcarecci sistemare uno strato di lana di roccia e un pannello di eraclit o altro isolamento.
Nel caso di ampliamento in aderenza si dovrà rispettare la pendenza dei tetti degli edifici esistenti nella
stessa schiera o in allineamento. Gli sporti o cornici o porzioni di copertura non potranno aggettare
oltre cm. 80 compreso di grondaie, in ogni caso per ampliamenti si fa riferimento agli aggetti delle
coperture laterali o prospicienti che dovranno essere conseguenti sia negli spessori che nei materiali.
Il solaio inclinato di copertura porta essere realizzato anche in laterocemento ma lo sporto dovrà essere
realizzato con le tecniche e le tipologie tradizionali.
I comignoli dovranno essere intonacati, sommità in pietra o materiali tradizionali con esclusione di
prefabbricati. Nelle coperture è consentito installare lucernari purchè a filo della falda senza
interrompere cornici e colmi.
Le coperture dovranno essere a capanna o a padiglione.
6. RAPPORTI DIMENSIONALI DEI FORI PORTA-FINESTRA
In taluni fabbricati di modesta fattura sono assenti le modanature nelle cornici dei fiori finestra
pertanto particolare cura dovrà essere posta nell’analisi dei fabbricati limitrofi cercando di individuare
quali sono le tipologie costruttive più idonee all’intervento specifico. A volte un effetto analogo alla
corniciatura in pietra è dato da una fascia di intonaco liscio sporgente dalla facciata. Un particolare
effetto si avverte quando la cornice, normalmente imbiancata, è realizzata su murature di pietrame o
ciottolame non intonacate.
Le dimensioni delle finestre dei locali di abitazione sono pressoché costanti e ripetitive con un
rapporto che si avvicina a 1,5. Nelle soffitte le aperture sono più basse con un rapporto pari ad 1. Le
porte generalmente hanno forma rettangolare o a tutto sesto, con masselli di pietra a sezione quadrata,
appena sporgenti dal filo della muratura, con un rapporto circa pari a 2.
50
Non sono ammesse modifiche allo schema delle aperture di facciata (porte, finestre, portoni, ecc.)
eventuali deroghe sono possibili per comprovate esigenze funzionali o per motivi di recupero delle
originarie aperture.
Si prescrive pertanto un abaco delle aperture di facciata:
fori finestra
h. 60 70 80
90
60 x
70 x x
80 x x
x
x
90
x
x
x
100
x
x
x
110
x
x
120
x
140
x
150
x
X = opzioni ammesse
100
x
x
x
x
x
x
x
Sono ammesse misure intermedie purché il rapporto non sia inferiore ad 1 e superiore a 1,55.
Le finestre a nastro sono ammesse sola nelle facciate arretrate o nel sottotetto.
fori
porta
h.
90
200
x
205
x
210
x
215
x
230
240
X = opzioni ammesse
100
x
x
x
x
x
x
110
x
x
x
x
x
Sono ammesse misure intermedie purché il rapporto non sia inferiore ad 2,1 e superiore a 2.40
fori
h.
210
240
portone
230 240
x
x
x
260
x
x
X = opzioni ammesse
Sono ammesse misure intermedie purché il rapporto non sia inferiore ad 0.85 e superiore a 1.00
7. GLI OSCURI
La finestra tradizionale generalmente in legno, è formata da ante ripartite in specchi, con vetri ad
infilare fissati con stucco.
Le finestre al piano terreno erano di regola protette da inferriate con barre incrociate fissate
direttamente nella muratura.
Ai piani di abitazione superiori le finestre sono protette da imposte in legno fissate all’esterno
generalmente sulla muratura a su cornici in pietra per mezzo di cardini. I tipi costruttivi (alla veneta)
più diffusi sono sostanzialmente i seguenti:
- il tipo rustico
51
- il tipo alla vicentina
Il primo è il più semplice ed economico, a due ante fissate a filo esterno della muratura; il secondo a
quattro ante ripiegabili a libro nello spessore della spalla particolarmente adatti a fori di finestra con
contorni in pietra sagomati e decorati.
L’oscuro rustico dovrà essere realizzato con tavole in legno incernierate esternamente.
L’oscuro alla vicentina dovrà essere realizzato con tavole in legno incernierate internamente.
Non sono ammessi avvolgibili di qualsiasi materiale.
Potrà essere utilizzata una protezione con vernici trasparenti oppure con colori ad olio coprenti sempre
sulla gamma delle tinte legno, rosso, verde o marrone.
LE PORTE ESTERNE
Le porte dovranno essere realizzate in legno, è consentita la vetratura della parte soprastante purché il
vetro sia sempre montato su telaio in legno. Non è ammesso l’uso di materiali plastici.
Potrà essere utilizzata una protezione con vernici trasparenti oppure con colori ad olio coprenti sempre
sulla gamma delle tinte legno, rosso, verde o marrone.
I portoni per autorimesse ecc. dovranno essere realizzati in legno o in metallo verniciato con il colore
dei serramenti, è consentita la vetratura della parte soprastante purché il vetro sia sempre montato su
telaio in legno. Non è ammesso l’uso di materiali plastici.
Potrà essere utilizzata una protezione con vernici trasparenti oppure con colori ad olio coprenti sempre
sulla gamma delle tinte legno, rosso, verde o marrone.
SCHEMI COMPOSITIVI DELLA FACCIATA
Nella composizione della facciata dovranno preferibilmente essere rispettate le regole della simmetria
e l’allineamento orizzontale e verticale dei fori, da realizzare con le dimensioni dell’abaco di
riferimento sopra riportato.
8. GLI AMPLIAMENTI SU EDIFICI RESIDENZIALI ESISTENTI
Qualsiasi intervento di ampliamento del patrimonio edilizio esistente dovrà necessariamente essere
conseguente alla forma e alla partitura dei fori del fabbricato adiacente di riferimento. Sono pertanto
vincolati:
• i fori facciata esistenti o in mancanza, l’applicazione dell’abaco di riferimento;
• la copertura nella forma e nei materiali;
• l’allineamento almeno della facciata principale con il fabbricato di riferimento;
• l’altezza di colmo e di gronda può essere diversa qualora l’ampliamento si configuri come unità
edilizia
autonoma;
• l’uso di materiali quali l’intonaco, il manto di copertura, gli oscuri dovrà attenersi al prontuario e
comunque dovrà rapportarsi al fabbricato di riferimento adiacente qualora esso sia di valore storico.
9. LOGGE, BALLATOI E BALCONI
Il poggiolo o balcone è un elemento alquanto eccezionale; il più delle volte si tratta di un falso
balcone, formato da una balaustra in pietra sporgente dal muro per circa 50 cm. e che costituisce
talvolta, assieme al portale di ingresso, l’elemento focale dell’edificio.
In altri casi si tratta di un vero e proprio balcone sporgente con mensola in pietra e parapetto in ferro
forgiato.
Dove è possibile si cercherà di conservare o rifare le strutture in legno dei ballatoi.
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In caso di nuova costruzione o di ampliamenti, potranno essere proposte sia logge che ballatoi che
poggioli purchè:
• la loggia sia profonda al massimo cm. 200 e sia riparata da un parapetto in legno in ferro lavorato
verniciato in pietra;
• il balcone sia realizzato con elementi a parametro in pietra e protezione in ferro battuto.
10. TIPOLOGIE AMMESSE PER RESIDENZE E ANNESSI RUSTICI
RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATI ESISTENTI
E’ sempre consentita la ristrutturazione di fabbricati esistenti adibiti ad attività produttive agricole alle
seguenti condizioni:
• gli interventi edilizi siano in ottemperanza alle norme del presente prontuario in modo particolare per
quanto riguarda l’applicazione dell’abaco di riferimento alle aperture, all’uso dei materiali ecc.;
• il cambiamento della destinazione d’uso da produttivo a residenziale è ammesso solo qualora sia
dimostrato che l’edificio non sia più indispensabile all’attività agricola;
• è ammessa la traslazione dei solai, o la creazione di nuovi solai purchè ne risulti una composizione
compatibile al complesso e siano conservati gli allineamenti delle aperture se e in quanto coerenti
con una simmetria di facciata; in caso non esista alcun tamponamento le murature di facciata
dovranno avere una partitura regolare e simmetrica secondo gli abachi di riferimento.
NUOVE COSTRUZIONI RESIDENZIALI
Le nuove costruzioni dovranno essere realizzate anche considerando il paesaggio circostante, i
materiali da costruzione, la tipologia costruttiva storica.
TIPOLOGIE COSTRUTTIVE AMMESSE:
- edifici unifamiliari ad uno o due piani abitabili;
- edifici bifamiliari ad uno o due piani abitabili
- edifici a schiera ad uno o due piani abitabili;
- alloggi in duplex a due piani abitabili;
sono vietate le costruzioni a torre, la realizzazione di corpi tecnici esterni al perimetro e alla sagoma
del fabbricato. Oltre ai piani abitabili indicati è ammesso l’uso residenziale del sottotetto purchè
adeguatamente coibentato e rispondente alle condizioni di altezza minima, di illuminazione ecc. di cui
al Regolamento Edilizio.
E’ inoltre consentita la realizzazione di volumi interrati. La realizzazione di piani interrati non viene
computata come piano abitabile.
I nuovi fabbricati dovranno altresì attenersi alle seguenti indicazioni:
- FORMA DELLA PIANTA: RETTANGOLARE, CON LA FACCIATA PRINCIPALE NEL LATO
PIU’ LUNGO NEL CASO DI TIPOLOGIA UNIFAMILIARE O BIFAMILIARE O DUPLEX.
RETTANGOLARE, CON LE FACCIATE PRINCIPALI NEL LATO PIU’ CORTO NEL CASO DI
TIPOLOGIA A SCHIERA.
LE COPERTURE DOVRANNO ESSERE A DUE FALDE O A PADIGLIONE.
L’eventuale porticato a tutta altezza potrà sporgere dal perimetro rettangolare della facciata purchè sia
esso stesso con pianta di forma rettangolare.
- IMPIEGO DI MATERIALI
La copertura dovrà essere in manto di coppi.
Le murature dovranno essere intonacate o in mattoni a vista.
Le aperture dovranno essere in sintonia con gli abachi di riferimento sopra esposti.
53
La cornice di gronda rappresenta uno degli elementi fondamentali della struttura di copertura.
Potranno essere realizzate:
• utilizzando l’orditura principale, gli arcarecci, i correntini e le tavelle in mattone lasciate a vista;
• con mattoni tradizionali variamente disposti e sagomati o con elementi strutturali ricoperti da
intonaco;
• cornici in pietra locale sagomata e lavorata;
• i muri di sostegno o di confine (“masiere”) assai caratteristici e di interessante fattura, sono da
realizzare in
pietra locale gialla o grigia a secco o usando leganti con fughe di malta ridotte;
• l’aia, il brolo, e l’orto, sono spazi esterni direttamente collegati al sistema edilizio, elementi di
raccordo
formale e funzionale con l’intero ambiente esterno. Le aie sono solitamente pavimentate in tavelle di
cotto con
inseriti, cordoni o spazi “resistenti” in pietra di Vicenza, o in pietra di Verona (Prun – scaglia rossa)
e/o in
trachite dei Colli Euganei;
• sono consentiti lucernari di modeste dimensioni a filo di falda, per ispezionabilità o illuminazione
dei
sottotetti, nonché il recupero e la ristrutturazione degli abbaini esistenti;
• camini e comignoli dovranno essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche tradizionali,
con
muratura intonacata e/o pietra locale, o con coppi di laterizio. La scelta della tipologia del camino
deve essere
effettuata in funzione della qualità e del valore architettonico dell’edificio.
NUOVE COSTRUZIONI RURALI
E’ ammessa l’aderenza tra fabbricati e rurali purchè non vi siano aperture interne di comunicazione tra
i due usi. E’ ammessa la realizzazione di porticati a tutta altezza in aderenza tra usi residenziali e
annesso rustico, sia nella facciata principale sia di lato.
Le nuove costruzioni dovranno essere realizzate anche considerando il paesaggio circostante, i
materiali da costruzione, la tipologia costruttiva storica.
Dare delle indicazioni è piuttosto complesso pertanto si cercherà di dettare alcune prescrizioni generali
minime che hanno lo scopo di evitare la realizzazione nel paesaggio agrario di costruzioni
assolutamente estranee al territorio, alle tradizioni, alle tipologie costruttive locali.
Si intende dare quindi una serie di indicazioni all’interno delle quali ciascuno potrà risolvere le proprie
esigenze compatibilmente con il rispetto del territorio e il paesaggio agrario.
TIPOLOGIE COSTRUTTIVE AMMESSE:
• edifici ad uso ricovero attrezzi:
la forma dovrà essere rettangolare, i fori saranno in funzione delle attrezzature aziendali;
• la copertura dovrà essere preferibilmente a forma di padiglione o a due falde ed avere possibilmente
il manto
in coppi; sono vietate le costruzioni a torre; la realizzazione di corpi tecnici esterni al perimetro e alla
sagoma
del fabbricato dovrà essere opportunamente mascherata con alberature o cespugli.
E’ inoltre consentita la realizzazione di volumi interrati anche fuori dal sedime dell’edificio di
riferimento.
54
ART. 9: CORTI AGRICOLE AVENTI SIGNIFICATO DI BENE
CULTURALE – ART. 10 L.R. 24/1985
1.
Si tratta di aree ed edifici identificati nelle tavole 38,39,40 del P.R.G. soggetti a protezione in quanto
di interesse monumentale o ambientale ivi comprese le corti di cui all’art. 10 della L.R. 24/85.
In tali aree tanto che siano organizzate a prato quanto a brolo o semplicemente a colture agricole è
proibito l’abbattimento delle piante di alto fusto, la trasformazione dei suoli e la costruzione di
qualsiasi nuovo edificio, salvo i casi di sostituzione edilizia o di ampliamento, come specificato nelle
tavole 53, 54 e 55 del P.R.G..
2. Attuazione
Gli interventi edilizi diretti si realizzano mediante i seguenti singoli provvedimenti:
- Autorizzazioni edilizie
- Concessioni edilizie
- Strumenti urbanistici attuativi: Piano Particolareggiato e Piano di Recupero.
3. Interventi edilizi ammessi
Gli edifici esistenti sono assoggettati alle prescrizioni di cui alle tav. 53-54 del P.R.G., alle norme
relative alla Z.T.O. “A” (con esclusione delle destinazioni d’uso); gli interventi sono quelli di cui alle
lettere a,b,c,d,e, dell’art. 31 della L.S. 457/78 così definiti dall’art. 1 punti 4,5,6,7 di queste norme.
E’ sempre ammessa la possibilità, di traslare i fabbricati indicati in “sostituzione” dalle tavole 53-54
fino ad un massimo del 10% rispetto al loro sedime (fermo restando il volume previsto dal P.R.G.):
Quando per particolari necessità si rendano necessari scostamenti superiori al 10% necessita la
redazione di una strumento urbanistico attuativo con le modalità dell’art. 1 delle presenti N.T.A.
I fabbricati traslabili sono accorpabili e suddivisibili in funzione delle esigenze.
Gli ampliamenti possibili sono indicati nelle tavv. 53 e 54 (nuclei 23.45.66.74.77)
4. Destinazioni d’uso
Le destinazioni d’uso sono quelle previste dalla citata L.R. 24/85.
Sono inoltre fatte salve le destinazioni d’uso attuali anche quando necessita la demolizione e
ricostruzione dei fabbricati, privilegiando il recupero di quelle originarie nei complessi assoggettati a
vincolo di restauro o ristrutturazione, alle condizioni di cui al precedente punto 3.
Eventuali destinazioni d’uso non relazionate alla conduzione dei fondi sono ammesse per:
• la residenza,
• le attività del territorio in genere e quelle dell’artigianato ed il commercio ad esclusivo servizio
all’agricoltura,
• l’agriturismo.
Tali attività dovranno comunque risultare compatibili con le tipologie ed il valore storico artistico
degli edifici.
I nuovi annessi rustici e gli ampliamenti dei fabbricati residenziali esistenti, sono edificabili anche
all’interno dei perimetri di nucleo rurale purchè relazionati al fondo secondo l’art. 6 della L.R.
24/1985 e solamente se indicati in scheda o nel piano attuativo, anche in aderenza ad edifici esistenti
o traslati secondo il piano attuativo.
5.
I criteri generali per assicurare misure conservative nel restauro e nella ristrutturazione sono gli stessi
allo stesso titolo prescritti all’art. 1 comma 11.
6.
55
I criteri generali per la progettazione e la costruzione di nuovi edifici, ove è ammesso, sono gli stessi
allo stesso titolo prescritti dal precedente art. 8 e secondo il prontuario, con l’obbligo però di adottare
le tipologie ed i materiali tradizionali della corte agricola ove è richiesto l’intervento.
La realizzazione di ampliamenti e di nuovi fabbricati dovrà attenersi alle indicazioni del prontuario
allegato.
56
ART. 10: Z.T.O. TIPO “F” ZONE A DESTINAZIONE SPECIALE DI
PUBBLICO INTERESSE
1. Disciplina dell’attività edilizia
Gli interventi edilizi in queste zone si attuano a mezzo di concessione edilizia. Sono state individuate 4
sottocategorie della zona F quali “Istruzione”, “Interesse comune”, “Parco, gioco e sport”,
“Parcheggio” in tutte le sottocategorie valgono le prescrizioni seguenti:
a. distanze dai confini: ml. 5 e comunque non meno della metà dell’altezza del fabbricato;
b. distanze tra fabbricati: ml. 10 e comunque non meno dell’altezza del fabbricato più alto;
c. distanza dalle strade: ml. 5; 7; 10 a seconda della larghezza della strada, secondo quanto disposto
dall’art. 9 del D.M. 1444/68.
2. Nelle zone F è previsto l’insediamento di esercizi di vicinato anche in edifici destinati a funzioni di
interesse comune, purchè l’attività di vendita sia funzionale all’attività prevalente cui è adibito
l’edificio, purchè inoltre, siano reperiti integralmente gli spazi come individuati nel precedente art. 1)
punto 12.1), nella misura di almeno 0,4 mq/mq di nuova superficie lorda di pavimento, da localizzarsi
nell’area pertinenziale privata o dove previsto dallo Strumento Urbanistico Attuativo.
LE QUATTRO SOTTO CATEGORIE DELLA ZONA “F” SONO LE SEGUENTI:
A- Istruzione
Sono le aree, individuate nelle tavole di piano col retino soprariportato, destinate all’istruzione
prescolastica e scolastica, alle attrezzature ricreative e sportive connesse e alle abitazioni per il
personale di custodia per un volume max di 500 mc. per struttura.
Gli interventi edilizi in queste aree dovranno rispettare l’l.f. di 3 mc/mq e il Rapporto di copertura max
pari a 0,6.
B- Interesse comune
Sono le aree, individuate nelle tavole del piano col retino soprariportato, destinate alle attività
partecipative, amministrative, culturali, sociali, sanitarie, ricreative e quindi per la realizzazione di
chiese, opere parrocchiali, edifici pubblici amministrativi ecc. E’ ammessa l’abitazione del custode
nell’ambito della struttura edilizia. Gli interventi edilizi in queste aree dovranno rispettare l’ l.f. di 3
mc/mq e il Rapporto di copertura max pari a 0,6.
C- Parco, gioco, sport
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Sono le aree, individuate nelle tavole del piano col retino soprariportato, destinate all’assolvimento
delle esigenze collegate col tempo libero e quindi per la creazione di impianti sportivi coperti e
scoperti e parchi attrezzati.
E’ ammessa l’abitazione del custode per un volume max di 500 mc. per struttura. Gli interventi edilizi
in queste aree dovranno rispettare l’ l.f. di 3,00 mc/mq, il Rapporto di copertura max pari a 0,60 e
l’altezza max di ml. 10.
D- Parcheggio
1- Sono le aree, individuate nelle tavole del piano col retino soprariportato, destinate a soddisfare il
fabbisogno di parcheggio a livello urbano, secondo i rapporti di cui alla L.R. n. 61/85. In tali zone
possono essere costruiti parcheggi a raso.
2- I parcheggi a livello stradale dovranno essere completati ponendo a dimora piante nella misura di
almeno una ogni 40 mq. di parcheggio.
3- Qualora le aree a parcheggio di P.R.G. siano ricomprese entro ambiti di aree adiacenti soggette a
strumento urbanistico attuativo, potranno essere traslate all’interno dell’ambito e anche frazionate
in più parti, purchè la quantità complessiva rimanga invariata, senza che ciò costituisca variante al
P.R.G.
4- Le aree saranno comunque computate come standards secondari.
58
ART. 11: FASCE DI RISPETTO E ZONE DI TUTELA
(art. 27 L.R. n. 61/85)
Sono le aree elencate nell’art. 27 della L.R. n. 61/85 le cui disposizioni vanno applicate
obbligatoriamente solo per le aree poste all’esterno del centro edificato, salvo disposizioni diverse
previste nelle tavole del P.R.G. All’interno del centro abituato si applica quanto disposto dal P.R.G.
Le fasce di rispetto e le zone di tutela sono quelle evidenziate col retino sopra indicato nelle tavole del
P.R.G.
1. Fasce di rispetto e zone di tutela:
Sono fasce di rispetto e zone di tutela:
• le fasce ai lati delle strade comunali, provinciali, statali, per la larghezza stabilita dal D.M.
1404/68, salvo
quanto più in dettaglio stabilito nelle tavole costituenti il P.R.G.
• le fasce ai lati della sede ferroviaria, per la larghezza di ml 30 misurata a partire dal binario più
esterno ai
sensi dell’art. 49 e seguenti del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753.
• le fasce attorno ai cimiteri, nella misura indicata nei rispettivi decreti di vincolo vigenti.
• le fasce attorno agli edifici industriali, alle pubbliche discariche, agli impianti di depurazione e alle
opere di
presa degli acquedotti, nella misura stabilita nelle tavole del P.R.G.
• le fasce a lato dei corsi d’acqua Rio, Guà, Togna, per la larghezza di ml 50 come stabilito al p.to 6
lettera b)
dell’art. 27 della L.R. n. 61/85 nei tratti individuati con apposito retino nelle tavole di P.R.G.
• le fasce a lato dei corsi d’acqua demaniali, o privati ma con gestione consortile delle acque, per
una
larghezza di mi 10.
• le fasce a lato dei corsi d’acqua privati, per una fascia di ml 5.
Sono fatte salve eventuali deroghe concesse dall’ente proprietario o di gestione del corso d’acqua.
Nel caso di corsi d’acqua tombati ed interrati con appositi manufatti, la distanza minima potrà essere
pari a ml. 5 misurati a partire dalla parte esterna del manufatto stesso.
• le aree a dissesto idrogeologico, le aree boschive, quello di interesse storico ambientale.
• le fasce a lato degli elettrodotti come stabilito dalla L.R. 27/93 e successive modificazioni ed
integrazioni, in tale zona non è consentita l’edificazione di fabbricati destinati a residenza e ad
attività dove sia prevista la presenza abituale prolungata di persone, cioè superiore alle quattro ore
giornaliere, ai sensi della L.R. 27/93 e D.G.R.V. n. 1523/2000. Il vincolo di inedificabilità, per le
costruzioni relative alle attività sopra richiamate, è strettamente correlato all’esistenza
dell’elettrodotto e verrà meno qualora quest’ultimo venga smantellato ovvero ne siano modificate le
caratteristiche. Le linee individuate sono le seguenti:
Linea n. T 28 0219 DUGALE-LONIGO 132 KV (ENEL) – Ml. 50 di rispetto a partire dalla
proiezione sul terreno dell’asse centrale della linea e riferita a ciascun lato della linea stessa;
Linea n. T 28 0674 DUGALE-LONIGO 132 KV (ENEL) – Ml. 50 di rispetto a partire dalla
proiezione sul terreno dell’asse centrale della linea e riferita a ciascun lato della linea stessa;
Linea n. T 28 0537 DUGALE-COLOGNA V. 132 KV (ENEL) – Ml. 50 a partire dalla proiezione
sul terreno dell’asse centrale della linea e riferita a ciascun lato della linea stessa,
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Linea n. T 28 0758 LONIGO-PONTE BOTTI 132 KV (ENEL) – Ml. 50 a partire dalla proiezione
sul terreno dell’asse centrale della linea e riferita a ciascun lato della linea stessa; (Dal sost. N. 16
verso St. Dugale T 28 0674 e T 28 0537 in doppia terna non ottimizzata – ml. – Dal sost. N. 17 a C.P.
Lonigo T 28 0674 e T 28 0758 in doppia terna non ottimizzata – ml. 70)
Linea n. SANDRA’ –MARGHERA 220 KV (EDISON) – Ml. 70 a partire dalla proiezione sul
terreno dell’asse centrale della linea e riferita a ciascun lato della linea stessa ;
Linea n. T 21 346 CAMIN-DUGALE 380 KV (ENEL) – Ml. 100 a partire dalla proiezione sul
terreno dell’asse centrale della linea e riferita a ciascun lato della linea stessa;
Linea n. T 22 273 DUGALE-VICENZA MONTEVIALE 220 KV (ENEL) – Ml. 80 a partire dalla
proiezione sul terreno dell’asse centrale della linea e riferita a ciascun lato della linea stessa;
2. Edificabilità nelle fasce di rispetto e nelle aree di tutela.
L’edificabilità nelle singole zone di rispetto e fasce di tutela è la seguente:
- Fasce di rispetto stradale:
Nelle fasce di rispetto stradale è ammessa la costruzione a titolo precario di impianti per la
distribuzione di carburante oltre alle opere di urbanizzazione a raso che non prevedono cioè
costruzioni sopra o sotto il suolo.
Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini dell’edificabilità delle aree finitime,
secondo i parametri delle stesse.
Sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d) dell’art. 31 della L.S. n. 457/78 nonché quanto
disposto al successivo titolo “norme comuni alle fasce di rispetto e alle zone di tutela”, previa deroga
dell’ente preposto alla tutela del vincolo.
- Fasce di rispetto ferroviario:
Nelle fasce di rispetto ferroviario sono ammessi gli interventi di cui alle a) b) c) d) dell’art. 31 della
L.S. n. 457/78, nonché quanto disposto al successivo titolo “norme comune alle fasce di rispetto e alle
zone di tutela”, previa deroga dell’ente ferroviario.
- Fasce di rispetto cimiteriale:
Nelle fasce di rispetto cimiteriali è ammessa la costruzione a titolo precario di chioschi per la vendita
di fiori aventi la dimensione massima di mq 50 ed altezza di ml. 3,50. Sono ammessi gli interventi di
cui alle lettere a) b) c) d) dell’art. 31 della L.S. n. 457/78.
- Fasce di rispetto di pubbliche discariche, depuratori, di edifici industriali, prese di acquedotti,
come segnate nella cartografia di P.R.G.
Nelle fasce di rispetto di cui sopra sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a) b)c) d) dell’art. 31
della L.S. n. 457/78.
- Fasce di rispetto degli elettrodotti:
Sono ammessi gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 31 della L.S. 457/78, purchè non
comporti aumento di carico urbanistico, in tale zona non è consentita l’edificazione di fabbricati
destinati a residenza e ad attività dove sia prevista la presenza abituale prolungata di persone, cioè
superiore alle quattro ore giornaliere, ai sensi della L.S. 27/93 e D.G.R.V. n. 1523/2000, non è
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ammesso quanto disposto al successivo titolo “3. Norme comuni alle fasce di rispetto e alle zone di
tutela”.
- Fasce di rispetto dei corsi d’acqua:
nelle fasce di rispetto dei corsi d’acqua sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a) b) c) d)
dell’art. 31 della L.S. n. 457/78, nonché quanto disposto al successivo titolo “norme comuni alle fasce
di rispetto e alle zone di tutela”, previa deroga dell’ente preposto alla tutela del vincolo.
Sono ammesse nuove costruzioni, oltre la distanza dei ml. 10.00 dall’unghia dell’argine, previo il
prescritto parere di cui alla L.S. 431/85, secondo i criteri delle z.t.o. di appartenenza.
3. Norme comuni alle fasce di rispetto e alle zone di tutela.
Per gli edifici esistenti di cui vengono documentate necessità di ordine igienico sanitario o tecnologico
connesse con la realizzazione dei relativi impianti anche termosanitari e per interventi protettivi di
risanamento (intercapedini o simili) o la costruzione di garages, è ammesso per una sola volta nell’arco
di validità del P.R.G. l’ampliamento nella misura di 30 mc. a condizione che tale ampliamento non
sopravanzi l’esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art.
7 della L.R. 24/85.
La demolizione e ricostruzione in area adiacente è ammessa nei casi ed alle condizioni previste dal
terzultimo comma dell’art. 27 L.R. 61/85.
La destinazione d’uso per gli edifici ricadenti in fascia di rispetto deve essere di tipo residenziale
oppure residenziale-agricola compresi i relativi annessi rustici, fatte salve le destinazioni d’uso anche
diverse in essere alla data di adozione del P.R.G.
Variante ai sensi della Legge Regionale 3 giugno 1993, n. 27 e della Legge
Regionale 22 ottobre 1999 n. 48 in materia di elettrodotti
Nel territorio di Lonigo sono presenti n. 7 linee elettriche di alta tensione, a cui vanno applicati i
disposti delle leggi di cui sopra. Pertanto si inseriscono planimetricamente i vincoli appropriati e
precisamente:
- linea n. T 28 0219 DUGALE-LONIGO di 132 KV m. 50 di rispetto (ENEL);
- linea n. T 28 0674 DUGALE-LONIGO di 132 KV m. 50 di rispetto (ENEL);
- linea n. T 28 0537 DUGALE-COLOGNA V. di 132 KVm. 50 di rispetto (ENEL);
- linea n. T 28 0758 LONIGO-PONTE BOTTI di 132 KVm. 50 di rispetto (ENEL);
- dal sost. n. 16 verso St. Dugale T 280674 e T 28 0537 in doppia terna non ottimizzata (m. 70);
- dal sost. n. 17 a C.P. Lonigo T 28 0674 e T 28 0758 in doppia terna non ottimizzata (m. 70);
- linea SANDRA’ – MARGHERA da 220 KV m. 100 di rispetto (ARPAV);
- linea n. T 22 273 DUGALE – VICENZA MONTEVIDALE da 220 KV m. 80 di rispetto (ARPAV).
Nella normativa vengono richiamate le leggi di riferimento ed i loro disposti.
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ART. 12: INDICI DI FABBRICAZIONE
Per l’edificazione nelle singole parti del territorio comunale vengono definiti i seguenti indici:
- densità edilizia fondiaria;
- densità edilizia territoriale;
- indice di copertura.
Per densità edilizia fondiaria si intende il rapporto tra il volume del fabbricato e la superficie
fondiaria del lotto ad esso corrispondente.
Per densità edilizia territoriale si intende il rapporto tra la somma dei volumi di tutti i fabbricati e la
superficie della totalità del territorio interessato.
Per indice di copertura si intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta dell’edificio e la
superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.
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ART. 13: SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE
Ogni volume edilizio esistente, o da costruire, determina sul territorio la saturazione di una quantità di
superficie fondiaria ad esso proporzionata.
La superficie fondiaria saturata dai volumi edilizi esistenti si estende sulle aree scoperte di proprietà
della ditta intestataria del fabbricato, contigue a quella su cui insiste il fabbricato medesimo, fino a
raggiungere il valore degli indici indicati.
Per detti volumi edilizi esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare inferiore a
quella derivante dagli indici. Tale area è comunque da considerarsi ad ogni effetto vincolata in maniera
esatta e definitiva quale unità immobiliare inscindibile dell’edificio o degli edifici.
Della “superficie fondiaria pertinente” non possono far parte e quindi non risultano computabili agli
effetti del volume edificabile, gli spazi pubblici o destinati all’uso pubblico, qualunque ne sia il
proprietario.
Unica eccezione il caso che l’edificio o gli edifici siano stati edificati a seguito di un piano attuativo
planivolumetrico con compensazione di volumi e quindi le aree che garantivano la corrispondenza tra
volumi e superficie fondiaria pertinente siano state cedute in uso pubblico in supero degli standards
richiesti o previsti per legge. La superficie fondiaria pertinente non si calcola per quegli edifici che
abbiano una destinazione d’uso di carattere pubblico. In tal senso non si avrà la verifica dell’area di
pertinenza volumetrica, ma occorrerà distinguere nella superficie fondiaria le aree che non abbiano la
stessa destinazione d’uso dell’edificio o degli edifici.
Non sono da detrarre dalla superficie fondiaria pertinente le aree di proprietà privata sulle quali
insistono porzioni di edificio adibite o da adibire ad uso pubblico, quali ad es. porticati, galleria
veicolari e pedonali ecc.
Nel caso di difformità tra la consistenza catastale e quella reale di un’area, dovrà assumersi sempre
quest’ultima.
La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla rispettivamente il vincolo non
aedificandi sulla superficie fondiaria ad esso corrispondente oppure, nel caso di cui al comma
precedente, può determinare una riduzione della superficie medesima quando lo consenta un preciso
computo degli indici di zona rispetto al volume restante.
Le ditte proprietarie possono variare la delimitazione della superficie fondiaria corrispondente con
altro atto di vincolo purchè detta superficie, comprendendo la superficie coperta del fabbricato, formi
una sola figura geometrica chiusa.
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ART. 14: DESTINAZIONE D’USO
Per destinazione d’uso di un edificio, di un’opera o di un’area, si intende il complesso di usi o funzioni
che l’edificio, l’opera, l’area soddisfano o dovranno soddisfare. Le destinazioni d’uso previste dal
P.R.G. sono tassative anche per i piani attuativi. Devono essere trascritte nella licenza d’uso o di
abitabilità ed in tutti gli atti amministrativi pubblici o privati che riguardano l’edificio, l’opera o l’area.
Nel caso di inosservanza della destinazione si applicano le sanzioni previste dalle leggi vigenti.
In tutto il territorio comunale, gli interventi che prevedevano nuovi locali ad uso commerciale (sia di
nuova costruzione che a seguito di cambio d’uso), sarà cura dell’Ufficio Tecnico del Comune in sede
di rilascio di permesso di costruire e/o di certificato di agibilità verificare e richiedere la disponibilità
di aree da destinare a parcheggio nella misura prevista dalle presenti norme.
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ART. 15: DEFINIZIONI
Si definisce come:
a) Superficie territoriale (st): l’area a destinazione omogenea, nella quale il P.R.G. si attua a mezzo
di i.u.p., comprensiva delle aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria, ma al netto delle strade
di P.R.G.
b) Superficie fondiaria (sf): la superficie reale del lotto, derivante dal rilievo topografico, al netto
degli spazi di uso pubblico esistenti e previsti (strade, piazze, fossi, scarpate relative ecc.), misurata
in proiezione orizzontale;
c) Indice fondiario (If) il volume max edificabile per ogni mq. di superficie fondiaria.
d) Indice territoriale (It) il volume max edificabile per ogni mq di superficie territoriale.
e) Superficie coperta (Sc) la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti da edificare fuori terra.
Non concorrono alla formazione della superficie coperta gli aggetti con sbalzo fino a ml. 1,20 senza
sovrastanti corpi chiusi e le scale aperte a rampa unica, i porticati pubblici o privati asserviti
mediante convenzione registrata e trascritta all’uso pubblico.
f) Vespaio d’obbligo lo strato di ghiaione sottostante al fabbricato, che ha la funzione di creare una
intercapedine tra il terreno ed il piano terra dell’edificio. Il vespaio è d’obbligo quando il P.T. è
adibito ad abitazione; dovrà avere una altezza minima di cm. 30 e massima di cm. 50. Non è
obbligatorio se il P.T. non è adibito ad uso abitativo ( garage, C.T., lavanderia, ecc.) né se
sottostante c’è un piano interrato.
Il vespaio d’obbligo non concorre alla determinazione del volume massimo annesso.
g) Altezza delle fronti del fabbricato: la differenza tra la quota dell’intradosso del solaio soprastante
l’ultimo piano praticabile e la quota del terreno prima dell’intervento edilizio, sempre che non siano
state create depressioni intorno all’edificio; in tal caso la quota del terreno diventa quella del fondo
della depressione. Non è da considerarsi depressione il fondo della rampa di accesso al garage
interrato, se di dimensione sufficiente ma non oltre a quella necessaria per un agevole accesso al
piano interrato.
Qualora l’ultimo solaio non sia piano, l’altezza va misurata sul punto medio dell’intradosso del
solaio.
Qualora il terreno non sia piano, l’altezza va misurata fino alla media della quota dei punti del
terreno definiti dall’intersezione dei muri perimetrali col terreno. Nella Z.T.O. A, per gli interventi
di ristrutturazione con sopraelevazione e quelli di sostituzione edilizia e1, l’altezza indicata nella
tav. 45 si riferisce all’intradosso delle cornici di gronda.
h) Altezza del fabbricato la media delle altezze delle sue fronti.
i) Volume del fabbricato il prodotto della superficie coperta per l’altezza del fabbricato come sopra
definita, ad eccezione dell’eventuale vespaio di cui al punto f, dei volumi tecnici degli edifici, dei
porticati pubblici o privati asserviti dell’eventuale vespaio di cui al punto f, dei volumi tecnici degli
edifici, dei porticati pubblici o privati asserviti mediante convenzione registrata e trascritta all’uso
pubblico.
l) Distanza dai confini: la distanza tra la proiezione orizzontale della superficie coperta e i confini di
proprietà; tale distanza dovrà essere pari almeno alla metà dell’altezza del fronte rivolto verso il
confine.
m) Distanza dalle strade: la distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie
coperta del fabbricato dal ciglio stradale, inteso come limite degli spazi pubblici esistenti e previsti
(strade, piazze, fossi e scarpate relative, marciapiedi, ecc..);
n) Distacco tra i fabbricati: la distanza minima tra la posizione orizzontale delle superfici coperte
prospicienti dei fabbricati. Nella sua misura non si tiene conto di gradinata, scale esterne, balconi,
cornicioni, pensiline e altri simili sporti, finché la sporgenza non supera ml. 1,20. Per la parte che
supera tale sporgenza si dovrà tener conto nella determinazione del distacco tra i fabbricati.
o) Distanza da stalle e concimaie: la distanza misurata radicalmente sul piano orizzontale.
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p) Distanza degli edifici dai limiti di zona: i confini tra zone urbanistiche sono assimilati ai confini di
zona nel caso di confini tra zona residenziale o produttiva con zone agricole, di rispetto stradale o di
vincolo ( fluviale, cimiteriale, ferroviario ecc.) se ricadenti nella medesima proprietà.
q) Superficie di vendita e superficie lorda di pavimento.
Per superficie di vendita si intende l’area destinata alla vendita, al netto della muratura, compresa
quella occupata da vetrine, banchi, scaffalature e simili.
Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione,
uffici amministrativi dell’azienda, servizi igienici, zone di passaggio tra le casse e l’ingresso e di
deposito dei carrelli nei supermercati dove non è esposta la merce. La superficie lorda di pavimento,
invece, corrisponde alla superficie coperta di ciascun piano calcolata al netto dei muri perimetrali,
comprensiva di magazzini e depositi.
r) Superficie terziaria.
Per superficie con destinazione terziaria si intende la superficie lorda di pavimento interessata dalle
funzioni commerciali, direzionali, ricettive turistiche e di servizio non disciplinate dalla L.R. 11/’04
s) Settore alimentare.
Si intende il settore comprensivo di tutti i prodotti alimentari nonché dei prodotti per la pulizia e
l’igiene della persona e della casa, esclusi gli articoli di profumeria;
t) Settore non alimentare a grande fabbisogno di superficie.
Comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche:
mobili, autoveicoli, motoveicoli, legnami, materiali edili, nautica;
u) Settore non alimentare generico.
Comprende tutti i prodotti non alimentari ad eccezione dei prodotti di cui alla lettera t);
v) Settore misto.
Comprende i prodotti alimentari e non alimentari; la ripartizione interna della superficie di vendita
tra le due merceologiche è nella disponibilità del titolare dell’autorizzazione commerciale;
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ART. 16: VERIFICA GEOLOGICO-TECNICA
Per tutti i nuovi fabbricati ricadenti nell’area di pianura del territorio comunale è fatto obbligo, prima
dell’inizio dei lavori, a procedere a opportuna verifica geotecnica del terreno. Infatti la maggior parte
dell’area di pianura del Comune è costituita da terreni limoso-argillosi a scadenti caratteristiche
meccaniche, interessati da una falda freatica la cui superficie è prossima al piano campagna. Questi
fattori, associati alla variabilità delle condizioni locali, fanno ricadere tale zona nella classe “scadente”.
La classificazione implica, all’atto della realizzazione dei singoli interventi, puntuali verifiche come
peraltro indicato nella relazione geologica allegata al Piano con il cui testo sottoriportato si concorda.
Il fatto di trovarsi in un’area “scadente” può servire ad indirizzare opportunamente la progettazione,
sulla base di opportune verifiche geotecniche, atte all’acquisizione di tutti quei parametri fisicomeccanici, necessari per il calcolo e le verifiche di stabilità. In quest’area non è detto che non si possa
costruire, ma è doveroso, oltrechè necessario, operare le scelte progettuali di volta in volta, sulla base
di opportuni studi. Tra l’altro questo è stabilito dalle nuove Norme Tecniche, emanate con D.M. del
21.1.81 e successive istruzioni per l’applicazione, elaborate dal Servizio Tecnico di LL.PP. in data
3.6.81.
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ART. 17: DISPOSIZIONI VARIE RELATIVE ALLA EDIFICABILTA’
Qualora un’area risulti compresa in zone aventi indice diverso, sarà ad essa attribuito un i.f. pari agli
indici spettanti alle singole porzioni di aree in proporzione alla loro superficie. Devono essere
comunque rispettate le norme relative alle singole zone. Nelle zone di nuova urbanizzazione non
possono essere destinati negozi ad uso commerciale o pubblico i locali dei piani terreni o rialzati
prospettanti su strade larghe meno di m. 4,50. Nelle zone vicine a pubbliche installazioni e nelle zone
interessate da linee elettriche ad alta tensione, devono essere osservate le norme previste dalle leggi,
relative a distanze ed altezze.
E’ tollerata la costruzione di cinte sul confine del suolo pubblico quando esse vengano costruite in
materiali stabili. Fuori del perimetro delle aree zonizzate debbono osservarsi nella edificazione le
distanze minime a protezione del nastro stradale, dei corsi d’acqua, delle sedi ferroviarie, ecc.,
misurato a partire dal ciglio o dal piede dell’eventuale scarpata.
Le distanze tra i confini possono essere derogate purchè tra i privati confinanti sia sottoscritto atto di
servitù “altius non tollendi” e “non aedificandi”, registrato e trascritto nel quale vengono precisate le
distanze che dovranno mantenere futuri edifici da quello per il quale vien richiesta la deroga.
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ART. 18: ELEMENTI ARCHITETTONICI: DEFINIZIONI
Le canne fumarie esterne al fabbricato, qualora accettabili dal punto di vista compositivo
architettonico non sono da considerarsi ai fini della distanza dal confine e tra corpi di fabbrica, purchè
sporgano dal muro non più di 50 cm. Si definisce:
a) cortile, l’area libera scoperta destinata a illuminare e ventilare anche locali abitabili, delimitata da
fabbricazione lungo il suo perimetro, anche nel caso in cui la delimitazione sia determinata da muri
di cinta aventi un’altezza maggiore od uguale a ml. 2,50, con rapporto tra pieni e vuoti superiori a
1/6; l’altezza delle pareti è misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del cortile;
b) lastrico solare, la copertura di un volume edilizio delimitato da pareti verticali da essa emergenti;
l’altezza delle pareti è misurata dalla più bassa quota di calpestio del lastrico;
c) chiostrina, l’area libera scoperta delimitata da fabbricazione continua lungo tutto il suo perimetro e
destinata ad illuminare e ventilare solo locali non abitabili;
d) cavedio, il rientro di una fronte edilizia rispetto ad una fronte del fabbricato.
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ART. 19: DEROGHE
Il Sindaco può rilasciare licenza in deroga alle norme e alle previsioni del P.R.G. quando trattasi di
edifici od impianti pubblici o di interesse pubblico e generale ai sensi dell’art. 80 L.R. 61/85.
ART. 20: COSTRUZIONI ACCESSORIE
Gli edifici accessori se di altezza non superiore a m.t. 2,40, anche se costruiti a minor distanza dal
confine di quella prevista dal PRG, non vincolano i nuovi fabbricati, o gli ampliamenti di quelli
esistenti, al rispetto della distanza di ml. 10 prevista tra corpi di fabbrica. Per altezza s’intende la
maggiore delle misure che risultano per differenza tra la quota del marciapiede (o dal piano di
campagna se non c’è il marciapiede) e l’intradosso del solaio o l’intersezione tra la cornice di gronda
con il muro perimetrale.
ART. 21: INTERVENTI EDILIZI AMMESSI PER GLI EDIFICI
ESISTENTI RICADENTI IN ZONE DI RISPETTO DEGLI EDIFICI
MONUMENTALI
Per gli edifici esistenti nelle zone definite di rispetto degli edifici monumentali, indicate nelle tav. 38,
39 e 40 del P.G.R., sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a, b, c, d, dell’art. 31 della
L.S. 457/78 con le modalità delle norme previste all’art. 1 e all’art. 8 delle presenti N.T.A.
E’ consentito, inoltre, per la dotazione e l’adeguamento dei servizi igienici, per il ricavo di autorimesse
coperte un aumento volumetrico, applicabile una sola volta, in accorpamento fisico e formale con il
fabbricato principale di mc. 50. Tale ampliamento è consentito se l’edificio ampliato non sopravanza
verso la fronte da cui il rispetto viene calcolato.
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TAB. A. – GRAFIE UNIFICATE PER IL RILIEVO CRITICO DI STATO ATTUALE
PIANTA
ALZATO
Solai in legno, con sola orditura primaria, direzione e interesse
delle travature
Solai in legno, con orditura primaria e secondaria, direzione e
interasse delle travature
Solai come sopra, trave inflessa con freccia maggiore 1/100 luce
Solai come sopra, trave in grave stato di fatiscenza (marciume,
fessurazioni, etc.)
Solai come sopra, travatura sfilata o marcita ad uno o tutti e due gli
appoggi
Volta a crociera o a padiglione
Volta a botte
Lesione singola con netta soluzione di continuità tra le murature
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Lesione composta, incoerenza muraria complessiva
Fuori piombo delle murature verticali con indicazione del punto max
in proiezione (positivo verso l’esterno, negativo verso l’interno)
Aree che presentano cedimento di fondazione presunto dal quadro
fessurativo generale
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TAB. A. – GRAFIE UNIFICATE PER IL RILIEVO CRITICO DI STATO ATTUALE
PIANTA
ALZATO
Apertura (porta o finestra attualmente utilizzata)
Apertura attualmente non utilizzata, tamponata ma chiaramente
individuabile
Apertura ricavata in breccia posteriore all’edificazione originaria
(incoerenza tra contorni e muratura)
Discontinuità delle murature dimostrabile con mancanza di
ammorsature e intonaco continuo sulla faccia o facce interne
Traccia di orizzontamento preesistente (solaio o scale demoliti e
sostituite od un diverso livello)
Superfici intonacate e dipinte o decorate da conservarsi
Superfici che si presumono dipinte o decorate su cui sono stati
effettuate i sondaggi indicati (+ esito positivo – esito negativo)
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Superfici che si presumono dipinte o decorate sulle quali vanno
effettuati i sondaggi
74
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NTA VIGENTE completo