Leistungsverzeichnis
Unfallversicherung zu Gunsten der Kinder der Kindergärten und der Schülerinnen und Schüler aller Schulstufen
und Grade der Provinz Bozen.
Capitolato d’appalto
Contratto d’assicurazione infortuni a
favore dei bambini delle scuole
dell’infanzia e degli alunni/e delle scuole di ogni ordine e grado della Provincia
di Bolzano.
DEFINITIONEN
DEFINIZIONI
Im nachfolgenden Text verstehen sich:
Nel testo che segue si intendono:
als Versicherungsnehmer:
per Contraente:
derjenige, der die Versicherung abschließt, im
vorliegenden Fall die Autonome Provinz Bozen;
il soggetto che stipula l’assicurazione, nello
specifico la Provincia Autonoma di Bolzano;
als Versicherter:
per Assicurato:
das Subjekt, dessen Interessen von der Versicherung geschützt werden;
il soggetto il cui interesse è tutelato dall’assicurazione;
als Gesellschaft bzw. Versicherer:
per Società o Assicuratore:
die Versicherungsgesellschaft;
l’Impresa Assicuratrice;
als Versicherung:
per Assicurazione:
der Versicherungsvertrag;
il contratto di assicurazione;
als Polizze:
per Polizza:
jenes Dokument, welches als Bestätigung für
die Versicherung gilt;
il documento che prova l’assicurazione;
als Prämie:
per Premio:
der an die Versicherungsgesellschaft geschuldete Betrag;
la somma dovuta all’Impresa Assicuratrice;
als Risiko:
per Rischio:
die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Schadensfall ereignet und das Ausmaß der Schäden, die dadurch entstehen können;
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità
dei danni che possano derivarne;
als Schadensfall:
per Sinistro:
die Feststellung des Schadenfalles, für welchen die Versicherung abgeschlossen wurde;
il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è
prestata l’assicurazione;
als Schadenersatz:
per Indennizzo:
Beträge, welche insgesamt im Falle des Eintretens des Schadensfalles den Dritten von der
Versicherungsgesellschaft geschuldet werden;
la somma dovuta per intero dall’Impresa di
Assicurazione in caso di sinistro al terzo danneggiato;
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Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478
als Sachen:
per Cose:
sowohl die materiellen Gegenstände als auch
die Tiere;
sia gli oggetti materiali sia gli animali;
als Schaden:
per Danno:
der wirtschaftliche bewertbare Schaden, der
sich aus Verletzung oder Tod von Personen
ergibt, inbegriffen die Schäden für die Gesundheit, sowie jeglicher anderer Schaden,
welcher im Laufe gegenständlicher Gültigkeit
des Vertrages von der Gerichtsbarkeit anerkennt werden.
il pregiudizio economicamente valutabile conseguente a lesioni o morte di persone, ivi
compresi i danni alla salute, nonché qualsiasi
altro danno riconosciuto dalla Magistratura nel
corso di validità del presente contratto.
I. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN DER
VERSICHERUNG
I. CONDIZIONI GENERALI
D’ASSICURAZIONE
Artikel 1
Definition des Begriffes Unfall
Articolo 1
Definizione di infortunio
1. Als Unfall gilt jenes Ereignis, das durch eine
äußere gewaltsame Einwirkung eine objektiv feststellbare Körperverletzung verursacht, die zum Tode, zu einer bleibenden
Invalidität oder zu einer vorübergehenden
Invalidität des Betroffenen führt, bzw. eine
ärztliche Betreuung notwendig macht.
2. Als Unfälle werden auch jene Ereignisse
angesehen, welche Schäden an Prothesen,
wie z.B. Brillen, Linsen, Zahnersatz, Zahnspangen, Hörgeräte usw., welche die versicherten Schülerinnen oder Schüler tragen,
verursachen und zwar unabhängig, ob sie
eine Körperverletzung erleiden.
1. Sono considerati infortuni gli eventi dovuti a
causa fortuita, violenta ed esterna, che producono lesioni corporali oggettivamente accertabili, che hanno per conseguenza la
morte, un’invalidità permanente, un’inabilità
temporanea o che rendono necessarie cure
mediche.
2. Sono considerati infortuni anche gli eventi
che comportano danneggiamenti a protesi
portate da alunni o da alunne assicurati,
come ad esempio occhiali, lenti a contatto,
protesi dentarie, apparecchi acustici ecc. indipendentemente dal fatto che essi subiscano o meno una lesione corporale.
3. Darüber hinaus sind im Versicherungsvertrag noch folgende Ereignisse als Unfälle
angesehen:
a) Einnahme oder Aufnahme von festen
und/oder flüssigen Gegenständen;
b) Ersticken;
c) Folgeerscheinungen aufgrund von Insektenstichen, Schlangenbisse sowie Bisse
von anderen Tieren;
d) Folgeerscheinungen aufgrund Sonnenoder Hitzestiche bzw. Kälte oder Erfrierungen;
e) Folgeerscheinungen anderer wetterbedingter oder atmosphärischer Einflüsse;
f) Leistenbruch oder eine Sehnen- oder
Muskelzerrung;
g) Übelkeit oder Unwohlsein;
h) Unfälle, die durch herabfallende Gegenstände verursacht werden;
i) Vergiftungen, die durch die Einnahme von
Speisen oder anderen Substanzen hervorgerufen werden;
j) Ertrinken;
3. Sono considerati altresì infortuni, e dunque
sono inclusi nell’assicurazione, i seguenti
eventi:
a) ingestione o assorbimento di corpi solidi
e/o liquidi;
b) asfissia;
c) conseguenze da punture d’insetti, morsi di
rettili o di altri animali;
d) conseguenze da colpi di sole, di calore,
freddo, congelamento e assideramento;
e) conseguenze per effetto di altre influenze
termiche od atmosferiche;
f) ernie e lesioni muscolari da sforzo;
g) malessere e malore;
h) infortuni dovuti alla caduta di corpi dall’alto;
i) avvelenamenti causati da ingestione di
cibo o da altre sostanze;
j) annegamento;
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k)
l)
Blitzschlag sowie Unfälle aufgrund von
Blitzen;
physische Folgeerscheinungen von chirurgischen Eingriffen sowie von anderen
Behandlungen (auch pharmakologische),
die zur Heilung als Folge von Unfällen für
notwendig erachtet worden sind;
k) folgorazione e infortuni causati da fulmini;
l) conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche e di altre cure (anche farmacologiche)
rese necessarie dall’infortunio;
m) durch einen Unfall oder durch dessen
Behandlung bedingte psychische Folgeerscheinungen.
m) conseguenze di natura psicologica, dovute
agli infortuni o alla cura degli stessi.
4. Darüber hinaus sind folgende Versicherungsgarantien enthalten:
a) Unfälle als Folge von Unerfahrenheit,
Unvorsichtigkeit, auch grober Schuld, oder
Nachlässigkeit;
b) Unfälle als Folge von Explosionen von
Sprengkörpern, oder bei Austritt von explosionsgefährdetem Gas oder Giftstoffen
und zwar jederzeit während des Schuljahres;
c) Unfälle, die auf Handlungen oder Unterlassungen zurückgehen, die der Versicherte aus Verpflichtung zur Solidarität
oder aus Notwehr unternommen hat;
d) Unfälle als Folge von Aggressionen,
Volkstumulten, terroristischen Aktivitäten
und Sabotagen, Streiks und anderen Veranstaltungen mit sozialem oder gewerkschaftlichem Charakter und Attentaten,
unter der Bedingung, dass der Versicherte
nicht aktiv daran teilgenommen hat; mit
Ausnahme jener Tätigkeiten, die der Versicherte aus Verpflichtung zur Solidarität
oder aus Notwehr begangen hat.
e) Unfälle, die als direkte oder indirekte Folgen von Veränderungen durch radioaktive
Strahlen sowie durch künstliche Beschleunigung von Atompartikel, hervorgerufen werden;
f) die Unfälle, die als direkte oder indirekte
Folgeerscheinungen von chemischen und
biologischen Verseuchungen sind.
5. Die Unfallversicherung deckt auch jene Unfälle, welche den Schülern und Schülerinnen durch schuldhaftes Verhalten oder
durch Vorsatz des leitenden, des unterrichtenden und nicht unterrichtenden Kindergarten- und Schulpersonals, des Personals,
das für die Abwicklung von irgendwelchen
Schuldiensten zuständig ist, der Assistenten und Erzieher, der Ausbilder oder anderem Personal, das zur Abwicklung der außerschulischen, oder unterrichtsbegleitenden Tätigkeiten beauftragt wird, und des
Personals (einschließlich der Verwandten),
das zeitweilig oder gelegentlich beauftragt
wird, die Schüler und Schülerinnen zu begleiten, zu beaufsichtigen und zu betreuen,
zugefügt werden. Es sind auch jene Unfälle
abgedeckt, welche sich die Schüler und die
Schülerinnen gegenseitig auch in Gegen-
4. Sono inoltre compresi in garanzia:
a) infortuni derivanti da imperizia, imprudenza, colpa, o negligenza, anche gravi;
b) infortuni derivanti dallo scoppio di ordigni
esplosivi o da fughe di gas esplosivi o tossici verificatesi in qualunque momento durante l’anno scolastico;
c) infortuni provocati da attività o da omissioni
compiute dall’assicurato in qualunque
momento durante l’anno scolastico;
d)
infortuni derivanti da aggressioni, tumulti
popolari, atti di terrorismo o sabotaggio,
scioperi ed altre manifestazioni a carattere
sociale o sindacale, attentati, a condizione
che l’assicurato non vi abbia preso parte
attivamente, salvo gli atti compiuti
dall’assicurato per dovere di solidarietà o
per legittima difesa.
e)
gli infortuni causati dalla conseguenza diretta o indiretta di trasmutazione del nucleo
dell’atomo, come pure di radiazioni provocate dall’accelerazione di particelle atomiche;
f) gli infortuni conseguenza diretta o indiretta
di contaminazioni chimiche o biologiche.
5. Rientrano nell’assicurazione anche gli infortuni provocati a bambini e ad alunni per colpa o dolo del personale scolastico e direttivo, docente e non docente, del personale
addetto ai servizi scolastici, degli assistenti
ed educatori, degli istruttori o di altro personale, incaricato per lo svolgimento delle attività inter-, extra- o parascolastiche e di persone (compresi i parenti) temporaneamente
od occasionalmente incaricate di accompagnare, assistere e/o sorvegliare i bambini e
gli alunni. Sono coperti anche gli infortuni
provocati reciprocamente dai bambini stessi,
anche in presenza dell’insegnante o di altre
persone responsabili.
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wart der Lehrer oder einer anderen verantwortlichen Person zufügen.
Artikel 2
Einschränkung der Versicherung
Articolo 2
Limiti dell’assicurazione
Von der Versicherung sind folgende Unfälle
ausgeschlossen:
Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni
causati:
a)
a)
dalla guida e dall’uso di motoveicoli ed
autovetture, violando la normativa vigente in materia di patenti e circolazione
stradale;
b)
dalla pratica dei seguenti sport: pugilato,
lotta nelle sue varie forme, esplorazioni
speleologiche, ascensioni aeree, volo a
motore ed a vela, paracadutismo, caccia
a cavallo, alpinismo e arrampicata
all’aperto su roccia o ghiaccio, pesca subacquea, idrosci, go-carts, sci acrobatico,
skeleton, bobsligh, rafting;
c)
da guerra, insurrezione, tumulti popolari,
da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche;
da ubriachezza, da abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti o allucinogene.
b)
c)
d)
die durch das Lenken und den Gebrauch
von Motorrädern und Pkws unter Nichtberücksichtigung der gültigen gesetzlichen
Führerscheinvorschriften und der Straßenverkehrsordnung hervorgerufen werden;
die durch die Ausübung folgender Sportarten verursacht werden: Boxen, alle Arten
von Ringen, Höhlenforschungen, Luftsporttätigkeit, Flüge mit Motor- oder Segelflugzeugen, Fallschirmspringen, Jagd
zu Pferd, Alpinismus und Hochtouristik in
freier Natur, unter Wasser fischen, Wasserski, Go-carts, Skiakrobatik, Skeleton,
Bobsport, Rafting;
die als Folge von Kriegen, Aufständen
Volkstumulten, Erdbeben und Vulkanausbrüchen geschehen;
Unfälle, welche im betrunkenen Zustand,
durch den Missbrauch von Medikamenten
Psychopharmaka und den Gebrauch von
Drogen oder ähnlichen Substanzen verursacht werden.
d)
Artikel 3
Versichertes Territorium
Articolo 3
Limiti territoriali
Die Versicherung gilt auf der ganzen W elt.
L’assicurazione vale per il mondo intero.
Artikel 4
Todesfall
Articolo 4
Morte
Hat der Unfall den Tod des Versicherten zur
Folge, liquidiert die Versicherungsgesellschaft
die für den Todesfall versicherte Summe an
die in der Polizze angegebenen Begünstigten
oder bei Fehlen derselben an die Erben.
Se un infortunio ha per conseguenza la morte
dell’assicurato, la compagnia liquida ai beneficiari designati nella polizza o, in difetto, agli
eredi, la somma assicurata per il caso di morte.
Artikel 5
Dauerinvalidität
Articolo 5
Invalidità permanente
Führt ein Unfall innerhalb von zwei Jahren,
vom Unfalltag an gerechnet, zur Dauerinvalidität, so zahlt die Versicherungsgesellschaft,
auch nach Verfall dieses Vertrages, gemäß
nachfolgenden Bestimmungen und Prozenten
eine Entschädigung, die anhand der versicherten Summe für Dauerinvalidität wie folgt berechnet wird:
Se un infortunio entro due anni dal giorno nel
quale è avvenuto provoca un’invalidità permanente, la compagnia assicuratrice, anche
dopo la scadenza della polizza, liquida secondo le seguenti disposizioni e percentuali
un’indennità calcolata sulla somma assicurata
per invalidità permanente assoluta:
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Für den totalen Verlust:
eines oberen Gliedmaßes
der Hand oder des Unterarmes
eines unteren Gliedmaeines
unteren
Gliedmaßes auf
der Höhe
des
ßes oberhalb
Knies
Knies
oder des
unter
dem
Knie
eines Fußes
des Daumens
des Zeigefingers
des kleinen Fingers
des Mittelfingers
des Ringfingers
großen Zehen
einer jeden anderen Zehe
des Fußes
beider Füße
für vollständige Taubheit
an einem Ohr
für vollständige Taubheit
an beiden Ohren
der Sehkraft an einem
Auge
der Sehkraft an beiden
Augen
rechts
links
85%
85%
75%
75%
70%
70%
Per la perdita totale:
60%
60%
40%
40%
28%
28%
18%
18%
12%
12%
14%
14%
8% 8% dell’anulare
10%
5%
100%
destro sinistro
di un arto superiore
della
mano
o
dell’avambraccio
di un arto inferiore
di
di un artoo inferior
e aldel
all’altezza
al di sotto
sopra del ginocchio
ginocchio
85%
85%
75%
75%
70%
60%
70%
60%
di un piede
del pollice
dell’indice
del mignolo
del medio
8%
di un alluce
di ogni altro dito del piede
40%
28%
18%
12%
14%
di entrambi i piedi
per la sordità completa da
un orecchio
per la sordità totale da
ambedue gli orecchi
per la perdita totale della
facoltà visiva di un occhio
per la perdita totale della
facoltà visiva di ambedue
gli occhi
20%
80%
50%
100%
Für jene Fälle, welche oben nicht angeführt
sind, wird die Bewertung des Invaliditätsgrades
im Sinne der INAIL Tabelle gemäß Ministerialdekret 12. Juli 2000, in geltender Fassung,
errechnet.
40%
28%
18%
12%
14%
8% der
10%
5%
100%
20%
80%
50%
100%
Per i casi non previsti dalla tabella di cui sopra
si fa riferimento alle tabelle di valutazione del
grado percentuale d’invalidità permanente
previsto dal calcolo tabellare dell’INAIL, di cui
al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000 nel testo
vigente.
La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un arto è considerata come perdita anatomica dello stesso, salvo
quanto disposto nei commi seguenti. Se si
tratta invece di una menomazione della funzionalità, le percentuali sopra indicate sono
ridotte in proporzione alla funzionalità perduta.
Der vollständige Verlust und eine nicht mehr
herzustellende Funktionalität eines Organs
oder eines Gliedmaßes werden als anatomischer Verlust desselben angesehen, mit Ausnahme der Bestimmungen gemäß nachfolgenden Absätzen. Handelt es sich hingegen um
eine Minderung der Funktionalität, werden die
Prozentsätze gemäß oben im Verhältnis zur
verlorenen Funktionalität herabgesetzt.
In Bezug auf die äußersten Gliedmaßen an
den Fingern, mit Ausnahme des Daumens,
wird eine bleibende Invalidität nur bei einer
vollständigen Abtrennung des Fingers anerkannt. Die Entschädigung für den anatomischen Verlust eines Gliedes des Daumens, ist
auf die Hälfte der Entschädigung, die für den
vollständigen Verlust des Daumens festgelegt
ist, herabgesetzt.
Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera come invalidità
permanente soltanto l’asportazione totale del
dito. L’indennità per la perdita funzionale o
anatomica di una falange del pollice è stabilita
nella metà della percentuale fissata per la perdita totale.
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Die Entschädigung für die vollständige Abtrennung eines Gliedes des großen Zehs ist auf
die Hälfte und für die vollständige Abtrennung
eines Gliedes eines jeden anderen Zehs oder
Fingers auf ein Drittel des Prozentsatzes herabgesetzt, der für den totalen Verlust des entsprechenden Zehs oder Fingers festgelegt ist.
Im Falle eines anatomischen Verlustes oder
einer Verminderung der Funktionalität eines
Organs oder eines Gliedmaßes, das bereits
behindert ist, sind die Prozentsätze gemäß
oben um den Grad der bereits vorher bestehenden Invalidität herabgesetzt.
L’indennità per l’asportazione totale di una
falange dell’alluce è stabilita nella metà e per
quella di una falange di un qualunque altro
dito del piede o della mano in un terzo della
percentuale fissata per la perdita totale del
rispettivo dito.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già menomato, le percentuali sopra indicate sono diminuite detraendo il grado d’invalidità preesistente.
In Abweichung zu den vorher angeführten
Bestimmungen über die Dauerinvalidität, erfolgt die Entschädigung für die Dauerinvalidität
unter Anwendung folgender Franchise:
a)
b)
c)
In deroga alle disposizioni generali per le invalidità permanenti appena descritte, è stabilito che la liquidazione dell’indennità sarà effettuata con l’applicazione della seguente franchigia:
a) se l’invalidità permanente risulta essere
pari o minore al 5% della totale non verrà
liquidata nessuna invalidità;
b) se l’invalidità permanente risulterà superiore al 5% della totale, l’indennità verrà
corrisposta solo per la parte eccedente
tale percentuale;
c) l’invalidità di grado superiore al 60% corrisponde ad una invalidità totale del
100%, e in deroga alle precedenti lettere
a) e b) sarà liquidata per il 100%
dell’importo assicurato per invalidità permanente di cui al successivo articolo 15.
wenn die Dauerinvalidität den Invaliditätsgrad von 5% nicht übersteigt, erfolgt keine
Entschädigung;
wenn die Dauerinvalidität den Invaliditätsgrad von 5% übersteigt wird die Entschädigung nur für den entsprechenden Teil
über diesen Prozentsatz bezahlt;
wenn die Dauerinvalidität den Invaliditätsgrad von 60% übersteigt, werden 100%
an Dauerinvalidität anerkannt und somit
wird in Abweichung zu den Buchstaben a)
und b) die Entschädigung im Ausmaß von
100% der im nachstehenden Artikel 15
versicherten Summe für Dauerinvalidität
bezahlt.
Artikel 6
Häufung von Entschädigungen
Articolo 6
Cumulo delle indennità
Wenn der Versicherte nach der Bezahlung der
Entschädigung für die Dauerinvalidität innerhalb von zwei Jahren, gerechnet ab dem Tag
des Unfalles, als Folge desselben stirbt, ist die
Versicherungsgesellschaft verpflichtet, den
Differenzbetrag zwischen der bereits bezahlten
Entschädigung und der für den Todesfall versicherten Summe, sofern diese höher ist, an die
Anspruchsberechtigten zu bezahlen. Im umgekehrten Fall verlangt die Versicherungsgesellschaft keine Rückerstattung des bereits ausbezahlten Betrages.
Das Anrecht auf eine Entschädigung für Dauerinvalidität ist ein persönliches Recht und ist
daher nicht auf die Erben übertragbar.
Wenn der Tod des Versicherten nicht im Zusammenhang mit dem Unfall steht und die
Versicherungsgesellschaft die entsprechende
Entschädigung bereits liquidiert oder in einer
bestimmten Höhe angeboten hat, zahlt sie den
bereits liquidierten oder angebotenen Betrag
an die Erben aus.
Se dopo il pagamento di un’indennità per invalidità permanente, l’assicurato muore entro
due anni dall’infortunio, in conseguenza dello
stesso, la compagnia assicuratrice corrisponde ai beneficiari la differenza tra l’indennità
pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore. In caso contrario
la compagna assicuratrice non chiede il rimborso dell’importo liquidato.
Il diritto all’indennità per invalidità permanente
è di carattere personale e, quindi, non trasmissibile agli eredi.
Se l’assicurato muore per cause estranee
all’infortunio e l’importo per la relativa indennità è già stato liquidato oppure anche solo offerto dalla compagnia assicuratrice, esso verrà devoluto agli eredi.
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Artikel 7
Liquidierung
Articolo 7
Liquidazione
Nachdem die entsprechenden Ermittlungen
über den Fall abgeschlossen sind, liquidiert die
Versicherungsgesellschaft die fällige Entschädigung und informiert hierüber den Versicherungsnehmer und die Betroffenen. Sie nimmt,
nachdem diese ihre Zustimmung gegeben
haben, die entsprechende Bezahlung vor.
Compiuti gli accertamenti del caso, la compagnia assicuratrice provvede alla liquidazione
delle indennità dovute, ne informa l’assicurato
e i beneficiari e, previa loro accettazione,
provvede al pagamento.
Die Bezahlung hat auf alle Fälle innerhalb von
60 (sechzig) Tagen, ab dem Unfalltag zu erfolgen. Nach deren Ablauf hat die Versicherungsgesellschaft, zusätzlich zum entsprechenden Betrag die gesetzlich vorgesehenen
Verzugszinsen und einen Schadenersatz für
die in der Zwischenzeit eingetretene Geldentwertung zu leisten.
Il pagamento deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni dall’infortunio. Trascorso il predetto
termine, agli interessati sono dovuti gli interessi moratori legali sul capitale ed un risarcimento del danno per svalutazione monetaria
intercorsa.
Artikel 8
Form und Gültigkeit von Mitteilungen , Gültigkeit und Wirksamkeit von Änderungen
Articolo 8
Forma e validità delle comunicazioni, validità ed efficacia delle variazioni
Alle Mitteilungen, die der Versicherungsnehmer sowie der Versicherte vorzunehmen haben, sind, damit sie gültig sind, mittels eingeschriebenen Brief an die Agentur, welche die
Polizze verwaltet, oder an die Generaldirektion
der Versicherungsgesellschaft zu richten.
Tutte le comunicazioni, alle quali il contraente
e l’assicurato sono tenuti, devono farsi, per
essere valide, con lettera raccomandata
all’agenzia che amministra la polizza o alla
direzione della compagnia assicuratrice.
Se hanno lo scopo di introdurre nella polizza
variazioni o modificazioni qualsiasi, queste, per
essere valide, devono risultare da un atto scritto e firmato dalla compagnia assicuratrice a
mezzo delle persone all’uopo autorizzate, e dal
contraente , ed hanno decorrenza dalle ore 24
(ventiquattro) del giorno del pagamento di
quanto dovuto, in base a detto atto, comunque
in nessun caso prima della decorrenza fissata
nell’atto stesso.
Wenn die oben genannten Mitteilungen den
Zweck haben Veränderungen oder Abänderungen in die Polizze einzufügen, müssen diese, aus einem schriftlichen Akt hervorgehen.
Dieser Akt muss von einer von der Versicherungsgesellschaft zur Unterschrift ermächtigten
Person, und vom Versicherungsnehmer unterschrieben sein. Diese haben eine Wirksamkeit
ab 24.00 (vierundzwanzig) Uhr des Tages, an
dem die dafür vorgesehene Prämie bezahlt
wird und auf keinem Fall vor der im Akt festgelegten Frist.
Artikel 9
Teilanzahlung bei
Dauerinvalidität
Articolo 9
Anticipazione parziale in caso di invalidità permanente
In allen Fällen, in denen der Unfall eine Dauerinvalidität von mehr als 20% zur Folge hat,
verpflichtet sich die Versicherungsgesellschaft
dem Versicherten, sofort eine Teilanzahlung,
im Ausmaß von 50% der zu diesem Zeitpunkt
geschätzten Entschädigung des Schadenersatzes, zu leisten, vorausgesetzt, dieser legt
die entsprechenden Dokumente vor, die dies
rechtfertigen, und es wird vorher eine entsprechende Untersuchung durch den Vertrauensarzt der Versicherungsgesellschaft vorgenommen. Die Anzahlung hat innerhalb von 90
(neunzig) Tagen ab dem Tag des Unfalls zu
erfolgen.
In tutti i casi in cui l’infortunio dà luogo ad un
grado d’invalidità permanente superiore al
20%, l’assicurazione s’impegna a riconoscere
immediatamente all’assicurato, previa presentazione di documenti giustificativi e visita da
parte del medico fiduciario della compagnia
assicuratrice stessa, un’anticipazione parziale
nella misura del 50% dell’indennità già stimata. Il pagamento di tale indennizzo deve avvenire entro 90 (novanta) giorni dal giorno
dell’infortunio.
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II. SONDERBEDINGUNGEN
II. CONDIZIONI PARTICOLARI
Artikel 10
Unfälle, die im Besonderen versichert sind
Articolo 10
Infortuni assicurati in particolare
1. Folgende Kinder, Schülerinnen und Schüler
sind versichert:
1. Sono assicurati i seguenti bambini, alunne
ed alunni:
Die Versicherungsgarantie erstreckt sich
auf Unfälle, welche Kinder und Schüler (in
der Folge mit „Schülerinnen und Schüler“
bezeichnet), die in öffentlichen oder konventionierten Kindergärten, in öffentlichen,
gleichgestellten und anerkannten Grundund Sekundarschulen I. und II. Grades, in
Berufs-, Landwirtschafts-, Forst- und Hauswirtschaftsschulen sowie beim Institut für
Musikerziehung in deutscher und ladinischer Sprache (alle hier genannten Schulen
im Folgenden mit „Schulen“ bezeichnet) der
Provinz Bozen eingeschrieben sind und besuchen, sowie die Schülerinnen und Schüler, die mit Erlaubnis der zuständigen Führungskraft sich zeitweilig als Gäste an schulischen Tätigkeiten beteiligen oder im Zusammenhang mit einem von der Schule organisierten Schüleraustausch stehen, wobei sich der Schutz auch auf die in- und
ausländischen Gastschüler ausdehnt.
2. Die Versicherungsgarantie erstreckt sich
ebenso auf jene Personen, die Aus- und
Weiterbildungsveranstaltungen sowie Kurse, die von den Schulen organisiert werden,
besuchen.
La garanzia assicurativa è prestata per gli
infortuni subiti da bambini, alunni e alunne
( di seguito denominati “alunne e alunni” )
iscritti e frequentanti le scuole dell’infanzia
sia pubbliche che convenzionate, le scuole
elementari e secondarie di I° grado e II°
grado sia pubbliche che paritarie, le scuole
professionali, le scuole agrarie, forestali e
le scuole di economia domestica nella provincia di Bolzano, nonché dagli alunni e alunne dell’Istituto per l’educazione musicale in lingua tedesca e ladina (tutte le scuole
qui citate , di seguito sono denominate
scuole) e dagli alunni e alunne che su autorizzazione del competente dirigente o direttore partecipano temporaneamente come ospiti alle attività scolastiche oppure ad
uno scambio interscolastico, dove risultano
coperti dalla garanzia sia gli alunni italiani
che eventuali ospiti stranieri, per le iniziative ed attività di seguito indicate.
2. La garanzia assicurativa è prestata anche
per quei soggetti che frequentano eventi
formativi e di aggiornamento professionale
come pure corsi organizzati dalle scuole.
3. Der Versicherungsschutz greift bei folgenden Tätigkeiten:
a) bei allen Tätigkeiten während der Unterrichtsstunden, einschließlich der Pausen,
der Turnübungen und der sportlichen Tätigkeiten, sei es am Vormittag, am Nachmittag oder am Abend;
b) während der Schulausspeisung;
c) während der Zeit der Anwesenheit in der
Schule oder an einem anderen Ort, auch
über die normale Unterrichtszeit hinaus,
zur Abwicklung von Erholungstätigkeiten,
von Sprach-, Musik- und Gesangstätigkeiten, von Schulsporttätigkeiten, auch wenn
sie wettkampfmäßig ausgeübt werden, bei
Wanderungen, bei Spaziergängen und bei
Ausflügen;
d) während des Aufenthaltes in landeseigenen oder direkt vom Land geführten Schülerheimen;
e) bei Führungen, Studienreisen und im allgemeinen bei jeglicher schulergänzenden
und unterrichtsbegleitenden Tätigkeit;
3.
La garanzia assicurativa è prestata per le
seguenti attività:
a) attività svolte nell’orario delle lezioni, comprese la ricreazione, le esercitazioni ginniche e ginnico-sportive, sia esse mattutine che pomeridiane o serali;
b) il tempo dedicato alle refezioni;
c) il tempo di presenza nelle scuole o in altri
luoghi, anche oltre l’orario normale di lezione, per lo svolgimento di attività ricreative, linguistiche, musicali, corali, ginnicosportive, anche agonistiche e durante gite,
passeggiate ed escursioni;
d)
durante la permanenza nei collegi di proprietà della Provincia o direttamente gestita da essa;
e) durante le visite guidate, i viaggi d’istruzione ed in generale durante qualsiasi attività
inter-extra-parascolastica;
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Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478
f)
g)
h)
i)
j)
k)
bei Schiausflügen, während der weißen
Wochen, wie sie auch immer genannt
werden oder bei anderen Aufenthalten
und zwar unabhängig von ihrer Dauer;
während der Vorbereitung des Trainings
und der Wettkämpfe der Schülermeisterschaften, bei Sportveranstaltungen auf
Schulebene, im Schulverbund, auf Bezirks-, Landes- oder nationaler Ebene,
während oder außerhalb der Unterrichtsstunden, die von Schulgremien, von der
Landesverwaltung oder von der internationalen Föderation für den Schulsport,
auch wettkampfmäßig, organisiert und
durchgeführt werden. - Diese Veranstaltungen müssen unter der Leitung von
Lehrpersonen oder Ausbildnern laufen,
die nicht der Schul- oder der Landesverwaltung angehören müssen, (z.B. Skilehrer, Schwimmlehrer, Tennislehrer), oder
mit der Teilnahme von anderen Personen
die nicht der Schul- oder Landesverwaltung angehören, welche von Fall zu Fall
beauftragt werden.
während der Fahrkurse, die in den Schulen, im Sinne des Legislativsdekretes Nr.
285 vom 30.04.1992 und des Landesregierungsbeschlusses Nr. 4827 vom
22.12.2003, organisiert werden;
bei der Ausübung religiöser Funktionen,
die mit der Schultätigkeit zusammenhängen, sowie während jeder anderen Aktivität, die im Rahmen der Schulen und der
außerschulischen und unterrichtsbegleitenden Tätigkeiten abgewickelt werden,
unter der Voraussetzung, dass sie von
diesen organisiert und gefördert werden;
auf dem Weg von der W ohnung zur Schule und ungekehrt, zur Schulausspeisung,
zur Freizeitschule, zur Kirche, wo die entsprechenden religiösen Funktionen ausgeübt werden, die im Zusammenhang mit
dem Schulbetrieb stehen, zu den außerschulischen Tätigkeiten, zu den Sportanlagen, zu den Orten, wo die Schulsporttätigkeiten abgewickelt werden, von zu
Hause oder von der Schule zu Einrichtungen des Sanitätsbetriebes oder zu den
psychomotorischen oder sensorialen Rehabilitationszentren;
bei allen Tätigkeiten während der Nachmittags- und Sommerbetreuung, im Sinne
des Artikels 16 bis des L.G. Nr. 7/74, sofern diese von Kindergärten und Schulen
durchgeführt werden;
f)
durante le giornate sulla neve, le settimane
bianche o altrimenti nominate, o altri soggiorni indipendentemente dalla loro durata;
g) durante la preparazione, gli allenamenti e le
gare dei giochi sportivi studenteschi e le
manifestazioni sportive, anche agonistiche,
nell’areale scolastico, nell’ambito della rete
di scuola, a livello distrettuale, provinciale
o nazionale in orario scolastico od extrascolastico, promossi ed organizzati dalle
autorità scolastiche, dall’Amministrazione
provinciale o dalla Federazione Internazionale degli sport scolastici. – Tali attività
devono svolgersi con la guida di insegnanti
ed istruttori, che non devono necessariamente dipendere dall’amministrazione scolastica o provinciale (esempi: maestri di
sci, di nuoto, di tennis ) o con la partecipazione di altre persone non dipendenti
dall’Amministrazione scolastica o provinciale, incaricate di volta in volta.
h)
i)
durante i corsi di guida organizzati
all’interno delle scuole ai sensi dell’articolo
116 del decreto legislativo n. 285 del
30/04/1992 e della deliberazione della
Giunta provinciale n. 4827 del 22/12/2003;
durante le funzioni religiose connesse con
l’attività scolastica ed inter-, para- o extrascolastica, che si svolgono nell’ambito delle scuole, purchè promosse ed organizzate dalle stesse;
j) durante il percorso dall’abitazione alla scuola e viceversa, alla refezione scolastica, al
doposcuola, alla chiesa dove si svolgono
le funzioni religiose connesse con l’attività
scolastica, o extrascolastica, ai luoghi ed
impianti sportivi, alla sede dove hanno luogo i corsi e le competizioni sportive scolastiche, da casa o da scuola all’Azienda
Sanitaria oppure agli istituti di cura, sanitari
o riabilitativi delle funzioni psicomotorie e
sensoriali;
k) durante tutte le attività di sostegno e sorveglianza in orario extrascolastico in conformità all’articolo 16 della LP n. 7/74, purchè
vengano effettuate da scuole dell’infanzia
e dalle scuole.
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l)
bei Veranstaltungen gemäß LG Nr. 45/76,
Nr. 5/87 und Nr. 18/88 (Bildungsinitiativen
und dem Erlernen der zweiten Sprache
und von Fremdsprachen) – Unfälle, die
vom Begleitpersonal bzw. von den Koordinatoren, von den Lehrern, von anderem
Schulpersonal (sofern sie an Veranstaltungen, die an Schulen der Provinz Bozen
abgewickelt werden teilnehmen), von den
Gastfamilien und von anderen Personen,
einschließlich der Verwandten, die auch
nur zeitweilig und gelegentlich beauftragt
werden, die Teilnehmer an den oben genannten Veranstaltungen zu begleiten, zu
betreuen und zu beaufsichtigen, zugefügt
werden;
m) während der Zeit, die für die entsprechenden diagnostischen Untersuchungen, die
therapeutischen Maßnahmen und die für
die Rehabilitation notwendigen Übungen
in Einrichtungen des Sanitätsbetriebes
oder in den psychomotorischen oder sensorialen Rehabilitationszentren erforderlich ist;
n) auf dem Weg zu den anderen Strukturen
und Orten, wo von der Schule organisierte
Tätigkeiten abgewickelt werden und umgekehrt;
o) während der Absolvierung von Schulpraktikas auch außerhalb der Schule;
p) jede weitere schulische Veranstaltung, die
von der Landesverwaltung oder von Dritten organisiert oder auch nur von ihnen
mitgetragen wird, die einen erzieherischen
oder wettkampfmäßigen Zweck verfolgen;
q) jede Tätigkeit der Landesgremien im
Schulbereich, in denen Schülerinnen und
Schüler vertreten sind.
l)
rientrano altresì nell’assicurazione gli infortuni provocati alle persone partecipanti di
cui alle leggi provinciali n. 45/76, n. 5/87 e
n. 18/88 (iniziative di formazione, apprendimento della seconda lingua e di lingue
straniere) da accompagnatori, coordinatori,
insegnanti, personale scolastico nel caso
di partecipazione ad attività scolastica in
scuole della provincia di Bolzano, da famiglie ospitanti e da persone (compresi i familiari) incaricate anche temporaneamente
od occasionalmente di accompagnare, assistere e sorvegliare le suddette persone;
m) nonché durante la permanenza presso
l’Azienda Sanitaria oppure presso istituti di
cura, sanitari o riabilitativi delle funzioni
psicomotorie e sensoriali per il tempo necessario agli accertamenti diagnostici, agli
interventi terapeutici, e agli esercizi riabilitativi;
n) durante il percorso alle altre strutture e ai
luoghi di ritrovo per ogni altra attività programmata dalla scuola o viceversa;
o) durante lo svolgimento di tirocini scolastici
anche all’esterno della scuola;
p) qualsiasi ulteriore attività scolastica organizzata o anche solo in parte organizzata
dall’Amministrazione provinciale o da terzi
che perseguono uno scopo educativo od
agonistico;
q) qualsiasi attività degli organi scolastici provinciali in cui sono rappresentati gli alunni
e le alunne.
Die in diesem Artikel genannten Strecken können zu Fuß oder mit dem jeweiligen öffentlichen oder privaten Fahrzeug zurückgelegt
werden (z.B. Fahrrad, PKW, Bus, Ski, Rodelschlitten oder Rodel, sofern sie die Bestimmungen im Sinne des Artikels 2 dieses Vertrages und der geltenden Straßenverkehrsordnung erfüllen). Auch jene Unfälle, die sich beim
Ein- und Aussteigen aus den benützten Fahrzeugen oder während des Transportes ereignen, sind durch den Versicherungsschutz gedeckt.
I tragitti citati nel presente articolo possono
essere percorsi a piedi o con qualsiasi altro
mezzo pubblico o privato (ad esempio la bici,
macchina, l’autobus, gli sci, lo slittino o la slitta, purchè in regola con le norme vigenti per
la circolazione stradale ed ai sensi dell’articolo
2 del presente contratto). Sono coperti
dall’assicurazione anche gli infortuni che avvengono durante il trasporto oppure all’atto di
salire o scendere dai mezzi di trasporto.
Die Aktivitäten gemäß diesem Artikel und im
Allgemeinen jede Schultätigkeit sowie zwischen- und außerschulische Tätigkeit sowie
die Teilnahme in irgendeiner Form am Schulleben müssen direkt oder über Dritte von den
zuständigen Schulorganen organisiert oder
gefördert werden.
Le attività di cui al presente articolo, ed in generale qualsiasi attività scolastica ed interextra- o parascolastica o connessa alla partecipazione in qualsiasi forma alla vita scolastica, devono essere promosse od organizzate
da organi scolastici competenti direttamente o
tramite terzi.
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Darüber hinaus wird zwischen den Parteien
vereinbart, dass die Garantie gemäß vorher
auf jene Unfälle ausgedehnt ist, die die Teilnehmer an Kursen, Reisen, Aufenthalten und
anderen Initiativen erleiden und zwar Initiativen, die zum Zwecke der Förderung des Erlernens von Fremdsprachen sowie zum Erlernen
der zweiten Sprache, einschließlich der Intensivsprachenwochen, die direkt oder über Dritte
von der Provinz Bozen (im Sinne der Landesgesetze Nr. 45/76, 5/87 und Nr. 18/88) im Inoder Ausland organisiert werden.
Si conviene infine fra le parti che la garanzia
si intende estesa agli infortuni occorsi ai partecipanti a corsi, viaggi, soggiorni od altre iniziative in genere per l’incentivazione di lingue
straniere, nonché della seconda lingua, inclusi
i corsi settimanali intensivi, organizzati e promossi in Italia ed all’estero direttamente o
tramite terzi dalla Provincia Autonoma di Bolzano (ai sensi delle leggi provinciali n. 45/76,
n. 5/87 e n. 18/88).
Artikel 11
Rückerstattung seitens Einrichtungen der
öffentlichen Pflichtunfallversicherung Anwendungsbereich
Articolo 11
Rimborso da enti di assicurazione obbligatoria pubblica - Ambito d’applicazione
Wenn die von der Versicherung zu vergütenden Spesen gemäß nachfolgendem Artikel 15
(fünfzehn), Buchstaben b), c) und d) von Einrichtungen der öffentlichen Unfallversicherung
bezahlt werden, wird die Versicherungsgesellschaft keine Schadenersatzleistungen für obgenannte Ausgaben erbringen, bzw., es werden nur die darüber hinaus gehenden Spesen
vergütet.
Qualora il rimborso delle spese di cui al successivo articolo n. 15 (quindici), lettere b), c) e
d) fosse pagato da Enti d’assicurazione obbligatoria pubblica, la compagnia assicuratrice
non darà luogo a risarcimento delle suddette
spese, se non per la parte eccedente.
Artikel 12
Verzicht auf das Regressrecht
Articolo 12
Rinuncia al diritto di rivalsa
Gemäß Artikel 1916 des ZGB verzichtet die
Versicherungsgesellschaft zugunsten des Versicherten und seiner Anspruchsberechtigten
und Begünstigten auf das Regressrecht gegenüber Dritten, die für die Schäden verantwortlich sind, wobei jene Fälle, die unter das
Gesetz vom 24.12.1969, Nr. 990, in geltender
Fassung fallen, ausgenommen sind.
A favore dell’assicurato, dei suoi aventi diritto e
dei beneficiari, la compagnia assicuratrice
rinuncia al diritto di rivalsa verso terzi responsabili di eventuali danni, di cui all’articolo 1916
del c.c., con esclusione di quelli rientranti
nell’ambito della legge del 24/12/1969, n. 990
e successive modifiche ed integrazioni.
Artikel 13
Allgemeine Angaben über die Versicherten
Articolo 13
Generalità degli assicurati
Der Versicherungsnehmer ist von der Verpflichtung befreit, die allgemeinen Daten der
Schüler und Schülerinnen, gemäß vorhergehendem Artikel 10, für deren Identifikation zu
melden.
Für die Berechnung der Jahresprämie wird
daher, unter Berücksichtigung der Vorschriften
des Lgs. D. Nr. 196/2003 in geltender Fassung, auf die Register der Schulbehörden und
auf die Dokumentation der Landesämter, welche die Organisation und die Förderung der
Initiativen gemäß oben innehaben, Bezug genommen.
Il contraente è esonerato dall’obbligo di denunciare le generalità degli alunni e delle alunne, di cui al precedente articolo 10.
Nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, per il calcolo del
premio annuale si farà riferimento ai registri
dell’autorità scolastica e alla documentazione
degli
uffici
provinciali
preposti
all’organizzazione e promozione delle iniziative
di cui sopra.
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Diese Ämter verpflichten sich, unter Berücksichtigung der Vorschriften des Legislativdekretes Nr. 196/2003, bezüglich die Regelung
für den Datenschutz, in geltender Fassung, in
die oben genannten Register und Dokumente
sowie in anderes, in ihrem Besitz befindliches
Beweismaterial, jederzeit Einsicht zu gewähren
und zwar aufgrund einer einfachen Anfrage der
für die entsprechenden Untersuchungen und
Kontrollen beauftragten Personen.
Gli uffici, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.
196/2003), nel testo vigente, sono tenuti ad
esibire in qualsiasi momento i registri e la documentazione nonché ogni altro documento
probatorio in loro possesso, su semplice richiesta delle persone incaricate degli accertamenti e dei controlli.
Artikel 14
Unfallmeldung
und entsprechende Verpflichtungen
Articolo 14
Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi
Die Meldung des Unfalles ist, zusammen mit
dem entsprechenden ärztlichen Zeugnis, innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen vorzunehmen
und zwar gerechnet ab dem Unfalltag, bzw. ab
dem Zeitpunkt an dem der Versicherungsnehmer, der Versicherte oder die Anspruchsberechtigten die Möglichkeit dazu hatten.
Auf dem Meldeformular muss der Ort, der Tag
und die Stunde des Geschehens, sowie die
Ursachen, die den Unfall verursacht haben
(Beschre bung des Unfallherganges), angegeben werden.
Sie muss schriftlich und unter Verwendung des
entsprechenden Formulars von der Aufsicht
führenden Lehrperson oder von jener Person,
welche zum Zeitpunkt an dem sich der Unfall
zugetragen hat, die Verantwortung für den
Schüler oder die Schülerin hatte, vorgenommen werden.
Die Unfallmeldung ist darüber hinaus von der
Person, welche die elterliche Gewalt über den
Versicherten ausübt, zu unterschreiben und an
den gesetzlichen Vertreter der betroffenen
Schule weiterzuleiten. Dieser übermittelt die
Unfallmeldung an die Versicherungsgesellschaft.
Der Versicherungsnehmer behält sich das
Recht vor, jederzeit über einen Funktionär, in
die vom Versicherten für den entsprechenden
Unfall vorgelegte Dokumentation, die im Besitz
der Versicherungsgesellschaft ist, Einsicht zu
nehmen.
Führt der Unfall zum Tod des Versicherten
oder tritt der Tod während der Behandlung ein,
so ist, innerhalb von 48 (achtundvierzig) Stunden ab dem Unfallgeschehen, eine Meldung
an die Versicherungsgesellschaft zu machen.
Der Versicherte, seine Familienangehörigen
oder die Anspruchsberechtigten müssen der
Versicherungsgesellschaft erlauben, ärztliche
Kontrollen sowie jede Nachforschung oder
Ermittlung über den Unfall, die sie für unbedingt notwendig erachtet, durchzuführen.
Die Unfallpolizze deckt die Behandlungsspesen sowie die Spesen für die Ausstellung der
ärztlichen Zeugnisse, innerhalb der Leistungsgrenzen gemäß des Artikels 15 (fünfzehn).
La denuncia dell’infortunio, completa di certificato medico, va fatta entro 15 (quindici) giorni
dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio oppure
dal momento in cui il contraente, l’assicurato o
gli aventi diritto ne abbiano la possibilità.
Il modulo di denuncia deve riportare luogo,
data e ora dell’infortunio, oltre alle cause che
lo hanno provocato (descrizione della dinamica
dell’incidente).
La denuncia va compilata dall’insegnante o da
chi aveva la responsabilità dell’alunno o
dell’alunna nel momento in cui si è verificato
l’infortunio utilizzando l’apposito modulo.
La denuncia dell’infortunio deve essere firmata
anche da chi esercita la patria potestà
sull’assicurato e va inoltrata al legale rappresentante dell’istituzione scolastica, che provvederà ad inoltrarla alla compagnia assicuratrice.
Il contraente si riserva il diritto in ogni momento
di prendere visione, tramite un funzionario,
della documentazione prodotta dall’assicurato
riguardante l’infortunio e in possesso della
compagnia assicuratrice.
Nel caso in cui l’infortunio provochi la morte
dell’assicurato, o nel caso in cui lo stesso deceda durante le cure, la denuncia va inoltrata
alla compagnia assicurativa entro 48 (quarantotto) ore.
L’assicurato, i suoi famigliari o gli aventi diritto,
devono permettere alla compagnia assicuratrice di eseguire tutti i controlli medici, le ricerche
o gli esami sull’infortunio che essa ritenga
indispensabili.
La polizza assicurativa copre le spese per le
cure e per l’emissione dei certificati medici
entro i limiti di cui all’articolo 15 (quindici).
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Die Versicherungsgesellschaft ist angehalten,
dem Amt für Schulfürsorge innerhalb von 2
(zwei) Monaten nach Ablauf eines Versicherungszeitraumes von jeweils einem Jahr
(31.Oktober) die Anzahl und Art der Unfälle
innerhalb des Versicherungszeitraumes
1. September bis 31. August in Form einer
detaillierten Statistik im Hinblick auf eine zielführende Unfallprävention zu melden.
Ai fini dello svolgimento di ricerche sulla casistica infortunistica, la compagnia assicurativa è
tenuta - entro 2 (due) mesi dallo scadere del
periodo assicurato (quindi il 31 ottobre) - ad
informare, tramite l’invio di una dettagliata
statistica, l’Ufficio Assistenza Scolastica del
numero e del tipo di infortuni occorsi nel periodo assicurato compreso tra il 1 settembre ed il
31 agosto.
III. VERSICHERTE SUMMEN UND DAUER
DES VERTRAGES
III. SOMME ASSICURATE E DURATA DEL
CONTRATTO
Artikel 15
Versicherte Summen
Articolo 15
Somme assicurate
Jede Schülerin und jeder Schüler ist für folgende Summen versichert:
Ciascun alunno e alunna s’intende assicurato
per le seguenti somme:
a)
30.000,00 (dreißigtausend) Euro im Todesfall;
100.000,00 (hunderttausend) Euro bei
einer Dauerinvalidität von 6% - 40%;
140.000,00 (hundertvierzigtausend) Euro
bei einer Dauerinvalidität von 41% - 60%;
a)
200.000,00 (zweihunderttausend) Euro
bei einer Dauerinvalidität von 61% 100%;
bis zu 5.000,00 (fünftausend) Euro für die
Rückvergütung von folgenden Spesen als
Folge eines jeden Unfalles:
1. für allgemeine Arztspesen sowie
auch Arztspesen für Spezialvisiten
(Honorare – Spesen in Zusammenhang mit den Operationssaal – sanitäres Material – Medikamente –
Gips – Krücken – einschließlich allgemeiner Prothesen);
2. für Brillen und für Linsen;
3. für Hörgeräte;
4. für chirurgische Eingriffe;
5. für pharmazeutische Behandlungen;
6. für diagnostische, klinische und in
Laboratorien vorgenommene Untersuchungen;
7. für Röntgenaufnahmen und Radioskopien, usw.;
8. für Ausgaben für den Transport mit
dem Rettungswagen, mit jedem anderen öffentlichen oder privaten
Fahrzeug oder auch mit dem Helikopter;
9. für Ausgaben für die erste Hilfe.
d)
b)
c)
d)
e)
b)
c)
e)
30.000,00 (trentamila) euro in caso di
morte;
100.000,00 (centomila) euro in caso
d’invalidità permanente dal 6% al 40%;
140.000,00 (centoquarantamila) euro in
caso d’invalidità permanente dal 41% al
60%;
200.000,00 (duecentomila) euro in caso
d’invalidità permanente dal 61% al 100%;
fino a 5.000,00 (cinquemila) euro per il
rimborso delle spese di cui sotto per ogni
infortunio:
1. per spese mediche generiche e specialistiche (onorari – spese relative
alla sala operatoria – materiale sanitario – medicinali – ingessature –
stampelle – incluse protesi in genere);
2.
3.
4.
5.
6.
per occhiali e lenti a contatto;
per apparecchi acustici;
per interventi chirurgici;
per trattamenti farmacologici;
per accertamenti diagnostici, clinici e
di laboratorio;
7.
per radiografie, radioscopie, ecc.;
8.
per il trasporto in ambulanza o con
qualsiasi altro mezzo pubblico o privato anche con l’elicottero;
9.
per spese di pronto soccorso.
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Die Ausgaben gemäß dem Buchstaben e),
Punkte 2 und 3, werden nur dann rückvergütet, wenn sie als direkte und ausschließliche Folgen von Unfällen im Sinne des Artikels 1, Absatz 2 entstehen und innerhalb
eines Jahres ab dem Zeitpunkt des Unfalles
getätigt werden.
f) bis zu 10.000,00 (zehntausend) Euro für die
Rückvergütung von Zahnarztspesen als
Folge von Unfällen und zwar für Arzthonorare, diagnostische Untersuchungen, Zahnersätze und Zahnprothesen.
Le spese di cui ai punti 2 e 3, lettera e),
vengono risarcite solo se attribuibili direttamente ed esclusivamente all’infortunio di
cui all’art. 1, c. 2 , e a condizione che la
spesa venga sostenuta entro un anno
dall’infortunio stesso.
f)
In Bezug auf die Versicherung gemäß der vorhergehenden Buchstaben e) und f) gilt folgendes:
1. die Versicherungsgesellschaft gewährt die
Spesenrückvergütung bis zum vereinbarten
versicherten Höchstbetrag, nach Heilung,
abgesehen von den Bestimmungen laut Artikel 5, wenn der Versicherte entsprechende, dies rechtfertigende Dokumente vorlegt.
Die Rückerstattung erfolgt unter Berücksichtigung einer Franchise von 80,00 (achtzig) Euro, inklusive Ticket, die zu Lasten
des Versicherten bleibt;
2. die Unfallmeldung muss innerhalb des Termins und unter Einhaltung der entsprechenden Formalitäten, die in der Polizze
vorgesehen sind, erfolgt sein (im Falle einer
verspäteten Meldung werden diejenigen
Spesen, die den Zeitraum vor der Unfallmeldung betreffen, nicht rückvergütet);
3. das Ansuchen um die Rückvergütung der
oben genannten Spesen, ist zusammen mit
den, die Ausgabe rechtfertigenden Dokumenten, gemäß oben, der Versicherungsgesellschaft innerhalb des 50. Tages (fünfzigsten Tages) ab dem Zeitpunkt, an dem
die ärztliche Behandlung beendet ist, vorzulegen;
fino a 10.000,00 (diecimila) euro per il
rimborso di spese dentarie, per parcelle
mediche, accertamenti diagnostici e protesi dentarie.
Per la copertura assicurativa di cui ai precedenti punti e) e f) vale quanto segue:
1) il rimborso viene effettuato dalla compagnia
assicuratrice agli aventi diritto a guarigione
ultimata, salvo quanto previsto dall’articolo
5, su presentazione da parte dell’assicurato
di documenti giustificativi fino al raggiungimento della somma assicurata massima
pattuita. Il risarcimento viene effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di
80,00 euro (ottanta) – incluso il ticket - a carico dell’assicurato;
2) la denuncia dell’infortunio deve essere fatta
nei termini e nelle modalità previste dalla polizza (in caso di ritardata denuncia non vengono rimborsate le spese relative al periodo
anteriore al giorno della denuncia stessa);
3) la domanda per il rimborso delle suddette
spese, corredata dai documenti giustificativi
di cui sopra, deve essere presentata alla
compagnia assicuratrice, entro il 50esimo
(cinquantesimo) giorno successivo a quello
in cui sono terminati i trattamenti medici.
Artikel 16
Dauer des Vertrages und Wirksamkeit
Articolo 16
Durata del contratto ed operatività
Die Dauer des gegenständlichen Vertrages
beträgt 4 (vier) Jahre und währt von 0.00 Uhr
des 01.09.2011 bis um 24.00 Uhr des
31.08.2015. Die Versicherung ist 24 Stunden
am Tag bzw. rund um die Uhr wirksam.
La durata del presente contratto è di 4 (quattro) anni, a decorrere dalle ore 00:00 del
01/09/2011 fino alle ore 24:00 del 31/08/2015.
L’assicurazione è operante 24 ore su 24.
Die Versicherungsparteien haben die Möglichkeit, den Vertrag vorzeitig zu kündigen und
zwar nach dem zweiten Jahr, sofern sie wenigstens 6 Monate vor der jeweiligen jährlichen
Fälligkeit eine entsprechende Mitteilung mittels
eines eingeschriebenen Briefes mit Rückantwort an die andere Partei übermitteln.
Le parti contraenti hanno facoltà di disdire
anticipatamente il contratto dopo il secondo
anno, almeno sei mesi prima di ogni scadenza
annuale, dandone comunicazione all’altra parte mediante lettera raccomandata con ricevuta
di ritorno.
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Sede Secondaria di AIG Europe Limited - Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260
Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito - Capitale Sociale Sterline 197.118.478
IV. UNFALL
IV. INFORTUNIO
Artikel 17
Versicherungsprämie
Articolo 17
Premio assicurativo
Die Basisprämie für das Schuljahr, inklusive
Nebenspesen und Taxen - mit der alle 80.000
Schülerinnen und Schüler versichert sind - wird
mit 400.000,00 Euro veranschlagt. Das entspricht 5,00 (fünf) Euro für jede/n versicherten
Schüler/in.
Il premio annuale base per anno scolastico,
comprensivo delle spese accessorie e delle
tasse – con il quale vengono assicurati circa
80.000 alunni/e – viene preventivato in euro
400.000,00. Ciò corrisponde a 5,00 (cinque
euro) euro per ciascun alunno/a assicurato.
Unabhängig von der wirklichen Anzahl der
eingeschriebenen Schüler in jedem Schuljahr
verpflichtet sich die Autonome Provinz Bozen
zu Beginn eines jeden Schuljahres die vereinbarte Basisprämie zu einem Betrag, berechnet
für 80.000 (achtzigtausend) Schüler und Schülerinnen zu leisten.
Im Laufe des Schuljahres erfolgt dann ein eventuell notwendiger Ausgleich der Prämie,
wenn die effektive Anzahl der eingeschriebenen Schüler, das Ausmaß von 80.000 (achtzigtausend) übersteigt.
Die Autonome Provinz Bozen ist verpflichtet
der Versicherungsgesellschaft die wirklich
eingeschriebene Anzahl der Kinder/Schüler
innerhalb 30. April eines jeden Schuljahres
mitzuteilen.
Bei Auflösung oder Endfälligkeit dieses Grundvertrages verfallen auch gleichzeitig alle
Grundvereinbarungen.
Indipendentemente dal numero effettivo degli
alunni iscritti per ciascun anno scolastico, la
Provincia Autonoma di Bolzano anticipa
all’inizio di ogni anno scolastico, quale premio
annuo minimo pattuito, un importo calcolato su
un numero di 80.000 (ottantamila) alunni/e.
Nel corso dell’anno scolastico si procederà
all’eventuale conguaglio del premio dovuto,
qualora il numero effettivo degli alunni iscritti
nei relativi anni scolastici superi il totale di
80.000 (ottantamila).
La Provincia Autonoma di Bolzano è tenuta a
comunicare all’impresa assicuratrice il numero
effettivo dei bambini/alunni iscritti entro il 30.
Aprile di ogni anno scolastico.
Con la cessazione o la scadenza definitiva del
presente contratto base, decadono contemporaneamente anche tutti gli accordi di base.
Artikel 18
Verspätete Bezahlung der Prämie
Articolo 18
Ritardato pagamento del premio
In Abweichung der Bestimmungen gemäß
Artikel 1901 des ZGB, bleibt die Versicherung
auch im Fall einer verspäteten Bezahlung der
Basisprämie aufrecht, bis der entsprechende
Ausgabetitel durch die Provinz Bozen
durchgeführt werden kann und zwar bis zu
einem Zeitraum von höchstens 4 (vier) Monaten ab der vereinbarten Fälligkeit.
In deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 1901 del c.c., l’assicurazione opera anche in caso di ritardato pagamento del premio
annuale base e cioè fino a quando non può
essere liquidato il relativo titolo di spese della
Provincia Autonoma di Bolzano e comunque
fino ad un termine massimo di 4 (quattro) mesi
dalla scadenza convenuta.
Artikel 19
Wirksamkeit des Vertrages
Articolo 19
Efficacia del contratto
Die Versicherungsgesellschaft ist ab dem Zeitpunkt des Zuschlages der Vergabe und die
Autonome Provinz Bozen ab Abschluss des
Vertrages gebunden.
La compagnia assicuratrice è vincolata fin dal
momento dell’aggiudicazione dell’appalto e la
Provincia Autonoma di Bolzano dalla stipula
del contratto.
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Artikel 20
Gesetzesbestimmungen
Articolo 20
Norme di legge
Für all jenes, was hier nicht anderweitig bestimmt ist, gelten die Gesetzesvorschriften.
Per tutto ciò che nel presente contratto non
viene altrimenti specificato, valgono le disposizioni di legge.
Artikel 21
Sprachgebrauch
Articolo 21
Uso della lingua
Die Versicherungsgesellschaft hat ihren Auftrag in den beiden Sprachen Deutsch und Italienisch abzuwickeln.
La compagnia assicurativa deve svolgere il
proprio incarico in entrambe le lingue tedesco
ed italiano.
Artikel 22
Gebühren und Steuern
Articolo 22
Tasse e imposte
Alle Steuern, Gebühren, Beiträge, Stempelgebühren sowie andere aktuelle oder zukünftige
Belastungen, die von der gegenständlichen
Versicherung abhängen, gehen ausschließlich
zu Lasten der Versicherungsgesellschaft, unbeschadet jener, die aufgrund der geltenden
Gesetzgebung zu Lasten des Versicherten und
seiner Anspruchsberechtigten gehen.
Tutte le imposte, le tasse, i contributi, i diritti di
bollo e gli altri oneri attuali o futuri per la presente assicurazione sono e saranno ad esclusivo carico della compagnia assicuratrice, fatti
salvi quelli che in base alla vigente normativa
sono a carico dell’assicurato e suoi aventi diritto.
Artikel 23
Verpflichtung der Versicherungsgesellschaft jährlich Datenmaterial bezüglich der
Risikotendenz zu liefern
Articolo 23
Obbligo della Società di fornire annualmente i dati afferenti l’andamento del rischio
Innerhalb von 90 (neunzig) Tagen nach Ablauf
eines Versicherungsjahres, und immer nach
einfacher Anfrage, verpflichtet sich die Versicherungsgesellschaft dem Versicherungsnehmer Datenmaterial betreffend der Risikotendenz, im Besonderen die Beziehung Schadensfälle/Prämie des vorhergehenden Versicherungszeitraum zur Verfügung zu stellen.
Dies erlaubt es dem Versicherungsnehmer die
Ausschreibungen stichhaltiger vorzubereiten
und den bietenden Versicherungsgesellschaften bei der Beteiligung an einer Ausschreibung, ihre Offerte auf technisch detaillierte
Daten auszurichten.
Entro 90 (novanta) giorni dalla fine di ogni
esercizio, ed in qualsiasi momento a semplice
richiesta, la Società si impegna a fornire al
contraente i dati afferenti l’andamento del rischio, in particolare il rapporto sinistri/premi
riferito all’esercizio trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, onde consentire al
contraente di predisporre, con cognizione, le
basi d’asta ed alle società offerenti, in ipotesi
di gara, di effettuare le proprie offerte su dati
tecnici personalizzati.
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Artikel 24
Interpretation des Vertrages
Articolo 24
Interpretazione del contratto
Es ist zwischen den Parteien vereinbart, dass
im Falle von zweifelhafter Auslegung der Bestimmungen des Vertrages, die günstigste und
extensiveste Auslegung für die Versicherungsnehmer/Versicherten der Versicherungvereinbarungen in Betracht gezogen und gegeben
werden.
Si conviene fra le parti che in caso di dubbia
interpretazione delle norme contrattuali verrà
data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al contraente/assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.
Artikel 25
Versicherung ex Art. 1891 ZGB
Articolo 25
Assicurazione ex art. 1891 c.c.
Sobald der Versicherte entscheidet, vom Versicherungsvertrag Gebrauch zu machen, muss
er eine ausdrückliche Einwilligung geben, die
Rechte, die sich aus dem Versicherungsvertrag ergeben, in Anspruch zu nehmen (ex Art.
1891 ZGB).
L’assicurato, nel momento in cui decida di
avvalersi della presente polizza, dà espresso
consenso al contraente ad esercitare i diritti
derivanti dal contratto assicurativo ( ex art.
1891 c.c.).
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342
c.c., l’assicurato dovrà dichiarare di aver letto e
di approvare specificatamente la clausola ex
art. 1891 c.c.
AIG Europe Limited
Il CONTRAENTE
Rapprensentanza Generale per l’Italia
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Oggetto:
Tutela dei dati personali - Informativa ex art. 13 D. Lgs. n.196/2003
Con la presente, La informiamo sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, la
nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei
o presso altri soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di
legge (3) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e
molteplici attività e modalità operative dell’assicurazione.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i
Le
chiediamo,
di conseguenza,
di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati
prodotti
assicurativi
citati.
strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente
inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali,
come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso,
nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere
generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di
stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra
Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti
appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o
aventi natura pubblica che operano - in Italia o all’estero - come autonomi titolari, soggetti
tutti così costituenti la c.d. “catena assicurativa” (6).
Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e
trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno
della “catena assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.
Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati (7) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e
procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi
e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia
acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono
utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in
Italia o all’estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente
informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure
strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e
conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle
rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il
conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso
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Edizione marzo 2010
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avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono
comunicati.
Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all’estero che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (8); lo stesso
fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono
comunicati.
Il consenso richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni
e trasferimenti qui indicati.
Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari
di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li
comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare,
rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (9).
Titolare del Trattamento
Titolare del trattamento è AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia,
Via della Chiusa n. 2 Milano, tel. 02 36901, fax 02 3690222.
Precisiamo che alcuni dati verranno trasmessi ai seguenti soggetti in qualità di responsabili
del trattamento dati per l'area industriale: FDP S.r.l. Via Inverigo n.14 Milano, GESTAS
(Gestioni Assicurative) S.r.l. Via Inverigo n.14 Milano, FILO DIRETTO S.p.A. Via
Paracelso n.14/3 Agrate Brianza (MI), INTEGRA DOCUMENT MANAGEMENT
SOLUTIONS s.r.l. (IDM SOLUTIONS) Vicolo D. Pantaleoni n. 4 Milano, MULTI
SERASS S.r.l. Via Roncaglia n.13 Milano, I.G.S. S.r.l Via Ligabue n.2 Latina, INTER
PARTNER ASSISTANCE S.rl. . Via Antonio Salandra n. 18 Roma, H.C.M. S.r.l. Via del
Casale Cavallari n. 204 Roma, PREVINET S.p.A. Via Ferretto n. 1 Mogliano Veneto (TV),
NEW SECURITY & CONSULTING Piazza Garibaldi, 29 Cassano D’Adda (MI), AIG
Travel Assist PO Box 2157 Shoreham by Sea BN43 9DH (UK), PUBLIMAIL S.A.
Meudonstraat 60 – Bruxelles, CALL & CALL Holding S.p.A. Via Cesare Cantù 5
Cinisello Balsamo (MI), WAVE SOLUTIONS S.r.l. Via Benaco 34/B Bedizzole (BS),
RETAIL BANKING SERVICES S.r.l. Viale dell’Industria 40 Roma, SETEFI Spa Viale
G. Richard, 7 20143 Milano (MI), I.G.S. SRL Via del Lido 104 014100 Latina, ERM SpA
Via San Gregorio 38 20124 Milano.
Può rivolgersi per eventuali richieste di informazioni al Servizio Privacy presso la
Direzione Generale di AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia.
Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra
Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare
ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi
e/o prodotti propri o di terzi. Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono
essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all’estero - come autonomi
titolari (10): il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti,
anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale
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rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi
indicati nella presente informativa.
Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può
liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando
una delle sottostanti caselle:
SI
NO
Sulla base di quanto sopra, Lei può esprimere il consenso - per gli specifici trattamenti,
comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati dalla nostra Società e per gli
altrettanto specifici trattamenti, comprese le comunicazioni e i trasferimenti, effettuati
dai soggetti della “catena assicurativa” - apponendo la Sua firma in calce:
Luogo e data
_____________________
Cognome e nome (o denominazione) dell’interessato (leggibili)
___________________________________________________
(Codice fiscale ______________) Firma __________________
Eventuali altri interessati:
Luogo e data
_____________________
Cognome e nome (o denominazione) dell’interessato (leggibili)
___________________________________________________
(Codice fiscale ______________) Firma __________________
Luogo e data
_____________________
Cognome e nome (o denominazione) dell’interessato (leggibili)
___________________________________________________
(Codice fiscale ______________) Firma __________________
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NOTE
1) La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della
raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per:
predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione
dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione;
prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali;
costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici
obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo
interno; attività statistiche.
2) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di
assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori
assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.);
soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la
liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi
associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6, quarto e quinto trattino);
altri soggetti pubblici (v. nota 6, sesto e settimo trattino).
3) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4) Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di
salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
5) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
6) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei
seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti,
mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione
di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti
(indicati nell’invito); autofficine (indicate nell’invito o scelte dall’interessato); centri di
demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione,
la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell’invito), tra cui centrale operativa
di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata
nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall’interessato); società di servizi informatici
e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento,
trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale);
società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di
informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle
frodi; società di recupero crediti; (v. tuttavia anche nota 8);
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate,
anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 -Roma),
per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i
dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio
dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle
frodi;
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- organismi consortili propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con
tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -,
quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
• assicurazioni aeronautiche: Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche - CIAA
(Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1997 e quindi operante per
la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la valutazione dei rischi
aeronautici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra
le imprese assicuratrici consorziate;
• assicurazioni credito e assicurazioni cauzioni: Concordato Cauzione Credito 1994 (Via
dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per lo studio e valutazione dei rischi cauzione e dei
rischi credito;
• assicurazioni furto: ULAV - Unione Latina Assicurazione Valori (Via dei Giuochi
Istmici, 40 - Roma), cessata il 31 dicembre 1996 e quindi operante per la gestione dei
soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione dei rischi trasporto valori;
• assicurazioni incendio: Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei
Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e
conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese
assicuratrici consorziate;
• assicurazioni r.c. generale: Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento (Via
Fatebenefratelli, 10 - Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o
assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese
assicuratrici consorziate;
• assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l’indennizzo
diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell’interesse e in nome
di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a
soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il
rimborso da quest’ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati
in Stati esteri alle condizioni di cui all’art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, come
modificato dalla legge 7 agosto 1990, n. 242, garantisce le “carte verdi” emesse dalle
imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all’estero da veicoli
immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in
liquidazione coatta amministrativa;
• assicurazioni trasporti: Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in
Genova (Via C. R. Ceccardi, 4-26 - Genova), per la gestione e liquidazione di sinistri,
avarie e recuperi per conto e nell’interesse delle imprese assicuratrici associate e per
compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni
Marittime in Roma (Corso d’Italia, 33 - Roma), per la gestione e liquidazione di sinistri,
avarie e recuperi per conto e nell’interesse delle imprese assicuratrici associate e per
compiti strumentali alle suddette attività; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni
Marittime in Trieste (Via Torrebianca, 20 - Trieste), per la gestione e liquidazione di
sinistri, avarie e recuperi per conto e nell’interesse delle imprese assicuratrici associate e
per compiti strumentali alle suddette attività; ANADI - Accordo Imbarcazioni e Navi da
Diporto (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), cessato il 31 dicembre 1996 e quindi
operante per la gestione dei soli impegni precedentemente assunti per la riassicurazione
dei rischi delle imbarcazioni e navi da diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi (Via dei
Edizione marzo 2010
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Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi corpi marittimi ed altri
interessi armatoriali ai fini della loro riassicurazione;
• assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT
(Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per
l’acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli
stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere
comunicati, per finalità strettamente connesse con l’assunzione dei rischi vita tarati
nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei
diritti dell’industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi;
Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi
Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;
- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la
quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto,
il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della
caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell’estorsione e
altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle
cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione
poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei
sinistri; ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse
Collettivo (Via del Quirinale, 21- Roma), ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576, e
della legge 26 maggio 2000, n. 137;
- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all’art. 13 della legge 6 febbraio
1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle
infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 Roma), il quale, in base all’art. 226 cod. strad., gestisce l’Archivio nazionale dei veicoli
e l’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOB - Commissione Nazionale
per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno
1974, n. 216; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Via in Arcione, 71
- Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Ministero del
lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 -Roma), ai sensi dell’art. 17 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali
INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAI (Viale delle Provincie, 196 - Roma ),
INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe
tributaria (Via Carucci, 99 -Roma), ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.
605; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base
alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici
consorziate per l’assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio
a cui aderisce l’assicurato); Magistratura; Forze dell’ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF;
VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è
obbligatoria.; Pubblica Amministrazione , su richiesta della medesima e limitatamente ai
contratti stipulati da enti pubblici, per la partecipazione a gare d'appalto per la fornitura
di servizi assicurativi.
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Edizione marzo 2010
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7) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett.
a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di
diffusione di dati.
8) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le
funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in
autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena
assicurativa” con funzione organizzativa (v. nota 6 secondo trattino).
9) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il
blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l’integrazione occorre vantare
un interesse. L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale
commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri
casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
10) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui
appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente,
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e
promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi
e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori
di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti
di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim, etc.
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