Avere accesso alle informazioni è un diritto di tutti i cittadini. Garantirlo
tempestivamente eliminando ogni impedimento è un dovere di tutti coloro che
le forniscono. Questa premessa indica una precisa responsabilità assegnata a
tutte le Pubbliche Amministrazioni che hanno rapporti diretti con il pubblico.
Accedere con facilità al patrimonio di conoscenze rappresentato da leggi,
norme, doveri e opportunità può, in molti casi, fare la differenza tra il
riconoscimento effettivo di un diritto e l’esperienza dolorosa della sua
negazione.
Un diritto è tale perché è indipendente dal suo esercizio. Ma esercitarlo o
meno è prerogativa del cittadino.
Per raggruppare tutte le notizie utili riguardo alla disabilità, abbiamo ritenuto
necessario impegnarci nell’elaborazione di un compendio ragionato dei
principali temi che toccano la vita delle persone che quotidianamente
convivono con ostacoli e barriere architettoniche e culturali.
Abbiamo selezionato, riorganizzato e in molti casi semplificato nel linguaggio,
i repertori di alcuni temi di particolare rilevanza.
È nata dunque questa piccola ma, speriamo preziosa, collana distribuita su
quattro volumi con lo scopo di riunire in documenti unici e completi tutte le
informazioni utili ad agevolare la vita delle persone:
Volume 1 – Casa: oltre le barriere architettoniche ed economiche
Volume 2 - Previdenza e disabilità: orientarsi nel mondo delle prestazioni
Volume 3 - Lavoro, famiglia, disabilità: i diritti del lavoratore disabile e dei suoi
familiari
Volume 4 – Il diritto alla mobilità delle persone disabili: una mappa dei servizi
e delle agevolazioni
In essi sono presentati diritti, agevolazioni, opportunità che è utile conoscere.
Assessore regionale alla Tutela della salute e Sanità, Edilizia sanitaria,
Politiche sociali e Politiche per la famiglia
Caterina Ferrero
Assessore comunale alla Famiglia, Salute e Politiche Sociali
Marco Borgione
Direttore dell’Asl To1
Ferruccio Massa
PREMESSA
Il tema delle pensioni per invalidità è vasto e complesso.
La possibilità di percepire prestazioni economiche varia in base a
fattori quali l’età, il reddito, il livello di compromissione dello stato
di salute, le annualità di contributi versati, la cassa previdenziale
di iscrizione (INPS, INPDAP, casse professionali).
Questo opuscolo cercherà di sintetizzare l’argomento e di orientare
il lettore.
L’opuscolo è disponibile su Internet agli indirizzi:
www.comune.torino.it/pass
www.aslto1.it
LEGENDA
NOTA BENE
DOMANDA
A CHI SPETTA/
REQUISITI
ATTENZIONE
ESCLUSIONI
INDICE
INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI, SORDI CIVILI
1
LA MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA
MAGGIORAZIONI SOCIALI
14
16
PERDITA DELLA CAPACITÀ DI LAVORARE
17
INABILITÀ AL LAVORO: DIPENDENTI PUBBLICI
INABILITÀ AL LAVORO: DIPENDENTI PRIVATI E
LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALL’INPS
17
21
INVALIDARSI A CAUSA DEL PROPRIO
LAVORO
26
L’INAIL
32
PRESTAZIONI PER PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI
38
ALTRE PRESTAZIONI
40
LINK UTILI
44
DIPENDENTI PUBBLICI
Causa di servizio
Equo indennizzo
Pensione privilegiata
L’AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI
INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA
INABILITÀ PERMANENTE
INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO
GLI ASSEGNI AL NUCLEO
PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
PRESTAZIONI ACCESSORIE INAIL
TALASSEMIA MAJOR - ANEMIA FALCIFORME
26
26
28
30
33
33
34
36
40
40
42
43
CHI EROGA LE PROVVIDENZE
L’INPS eroga le provvidenze agli invalidi civili.
L’INAIL le eroga agli invalidi del lavoro.
Gli istituti previdenziali (INPS, INPDAP, Casse professionali) le
erogano ai lavoratori loro iscritti che per motivi di salute (non
dovuti al proprio lavoro) diventano parzialmente o totalmente
inabili al lavoro.
DEFINIZIONI E SIGLE
CAF: Centro di Assistenza Fiscale
ISE: Indicatore Socio Economico (lo si richiede ai CAF)
ISEE: Indicatore Socio Economico Equivalente (lo si richiede ai CAF)
INAIL: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul
Lavoro
Indennità per non autosufficienza: tutte le categorie di invalidi
hanno diritto a prestazioni economiche in caso non siano
autosufficienti. Nel caso dell’invalidità civile questa prestazione si
chiama indennità di accompagnamento.
INPDAP: Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell'Amministrazione Pubblica
INPS: Istituto Nazionale Previdenza Sociale
Invalido civile: è colui che è stato riconosciuto con “una riduzione
permanente della capacità lavorativa non inferiore a 1/3”, o, se
minore di 18 anni, “con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e
le funzioni proprie dell’età”.
Cieco civile: colui che ha un residuo visivo non superiore a 1/20
dall’occhio da cui vede meglio, anche con correzione, o un residuo
perimetrico binoculare inferiore al 10%.
Sordo civile: si intende dal 2005 la persona che veniva
precedentemente definita “sordomuta”: è “il minorato sensoriale
dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età
evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento
del linguaggio parlato”.
Invalido del lavoro: è il lavoratore che subisce un infortunio sul
lavoro o contrae una malattia professionale.
ISTAT: Istituto nazionale di Statistica
TU: Testo unico
INVALIDI CIVILI, CIECHI CIVILI, SORDI CIVILI
Le persone riconosciute “Invalido civile”, “Sordo civile”, “Cieco”
hanno diritto a determinate provvidenza, in base a requisiti di
salute, di età, cittadinanza e reddito.
Sordocecità
La legge 107/2010 prevede il riconoscimento della sordocecità
come disabilità specifica unica.
“Ai soggetti sordociechi vengono erogate in forma unificata le
specifiche provvidenze economiche spettanti per sordità civile e
cecità civile”.
Le domande di accertamento di invalidità civile (o cecità o sordità),
e le domande di aggravamento di un’invalidità civile già certificata,
devono essere presentate all’INPS (non più quindi all’ASL),
esclusivamente per via telematica (cioè tramite Internet).
La pratica viene avviata online dal medico curante, che provvede
alla trasmissione del certificato medico telematico.
Entro 30 giorni il cittadino completa la domanda (sempre tramite
Internet).
É possibile presentare domanda autonomamente, oppure
rivolgersi a:
• un patronato;
• una delle seguenti associazioni: ANMIC (Associazione Nazionale
Mutilati e Invalidi Civili), ENS (Ente Nazionale Sordomuti), UIC
(Unione Italiana Ciechi), ANFFAS (Associazione Nazionale
Famiglie Fanciulli Subnormali).
1
Le indicazioni si trovano sul sito dell’INPS (→ Link utili).
Le provvidenze per invalidi civili non contribuiscono al reddito
imponibile, cioè esse non possono essere tassate.
Non esiste una domanda di “accompagnamento”:
è in sede di accertamento sanitario dello
stato di invalidità che la commissione medicolegale può riconoscere il diritto all’indennità di
accompagnamento.
Spesso il termine accompagnamento suscita
confusione: non si tratta di una persona, ma di
una cifra mensile (indennità), che non è legata né
all’assunzione di una badante, né al reddito.
Per verificare la possibilità di usufruire di un
contributo per la badante / baby sitter / colf
ecc. o la possibilità di usufruire di un’assistenza
personale occorre rivolgersi invece ai Servizi Sociali
di residenza.
Gli eventuali benefici economici spettanti decorrono dal mese
successivo alla domanda, salvo diversa decorrenza prevista dalla
commissione medico-legale.
I benefici economici spettanti devono essere liquidati entro 120
giorni dalla domanda.
Rivedibilità
Se sul verbale di invalidità è riportato “Rivedibile al” significa
che la persona riconosciuta invalida dovrà sostenere un nuovo
accertamento nel mese e nell’anno indicati sul verbale.
L’erogazione delle provvidenze verrà sospesa; riprenderà
regolarmente con gli arretrati qualora la commissione medicolegale confermi i requisiti a tale data.
2
Aggravamento di invalidità
Quando la situazione di salute si aggrava, è sempre possibile
chiedere all’INPS un accertamento per aggravamento. La
procedura ricalca quella della richiesta d’invalidità.
Ricorso
Se la persona disabile ritiene che la sua situazione sia più grave
o diversa da quella riportata sul verbale di invalidità, ha sei mesi
(180 giorni) di tempo per ricorrere per via giudiziaria, cioè tramite
avvocato.
L’invalido che intende presentare ricorso può farsi affiancare da
una associazione di tutela o da un patronato.
Fino a quando il Tribunale ordinario - sezione del
lavoro non ha emesso il giudizio definitivo sul
ricorso, non è possibile chiedere nuove visite per
aggravamento di invalidità.
Limiti di reddito
L’erogazione di alcune provvidenze è subordinata a dei requisiti
reddituali, indicati nelle tabelle 1, 2 e 3. Tali requisiti devono essere
interpretati nel modo seguente: per la verifica del mantenimento
del diritto ad una provvidenza già erogata, si deve fare riferimento
al reddito dell’anno in corso se relativo a trattamenti pensionistici ed
al reddito dell’anno precedente per altri tipi di redditi. Il reddito del
soggetto sarà pertanto costituito dal reddito da pensioni dell’anno
in corso sommato ad altri eventuali redditi conseguiti nell’anno
precedente.
3
4
Tipo e grado di
invalidità (dicitura
sul verbale di
invalidità)
Minore con difficoltà
persistenti a svolgere
i compiti e le funzioni
proprie dell’età
oppure ipoacustico
con una perdita
uditiva superiore a 60
decibel
Età
(anni)
0 –18
Indennità di
frequenza
Per il
periodo di
frequenza
256,67
Provvidenza Mensilità Importo
TABELLA 1: PROVVIDENZE PER INVALIDI CIVILI
4.408,95
Limite di
reddito
lordo
(redditi
2009) €
Frequenza ad
un centro di
riabilitazione,
a centri di
formazione
professionale,
a centri
occupazionali, al
nido o a scuole di
ogni grado e ordine
NOTE
5
13
12
Pensione di
invalidità
“Impossibilità di
deambulare senza
l’aiuto permanente di Indennità di
un accompagnatore” accompagnaoppure “necessità di
mento per
assistenza continua
invalidi civili
non essendo in grado
totali
di compiere gli atti
quotidiani della vita”
Minori
Adulti
(18-65
anni)
Anziani
Invalidità al 100%
18-65
13
18-65
Assegno
mensile di
assistenza
Invalidità dal 74% al
99%
480,47
256,67
256,67
---
15.154,24
4.408,95
Non essere
ricoverato
in reparti di
lungodegenza o
di riabilitazione
gratuitamente
---
Non svolgere
attività lavorativa,
fermo restando il
limite di reddito
6
13
256,67
15.154,24
Cieco parziale
Minori
Adulti
(18-65
anni)
Anziani
Pensione per
ciechi parziali
15.154,24
Dai 18
anni
277,57
Pensione
per ciechi
assoluti
Cieco assoluto
Età
(anni)
13
Limite di
reddito
lordo
(redditi
2009) €
Tipo e grado di
invalidità (dicitura
Provvidenza Mensilità Importo
sul verbale di
invalidità)
TABELLA 2: PROVVIDENZE PER CIECHI CIVILI
---
Se non è ricoverato
in istituto.
Altrimenti 256,67
NOTE
7
Minori
Adulti
(18-65
anni)
Anziani
Minori
Adulti
(18-65
anni)
Anziani
12
12
Indennità
speciale per
ciechi parziali
Indennità di
accompagnamento
per ciechi
assoluti
Cieco parziale
Cieco assoluto
783,60
185,25
---
---
---
---
8
18-65
Dai 12
0 –12
Età
(anni)
Sordità civile
Ipoacusia pari o superiore a
60 decibel HTL di media fra le
frequenze 500, 1000, 2000 hertz
nell’orecchio migliore
Ipoacusia pari o superiore a 75
decibel. L’ipoacusia deve essere
insorta prima dei 12 anni
Tipo e grado di invalidità
(dicitura sul verbale di
invalidità)
Pensione per
sordi civili
Indennità di
comunicazione
13
12
256,67
239,97
Provvidenza Mensilità Importo
TABELLA 3: PROVVIDENZE PER SORDI CIVILI
15.154,24
---
Limite di
reddito
lordo
(redditi
2009) €
---
---
NOTE
Mio padre è stato ricoverato in ospedale per
due mesi: perderà il diritto all’indennità di
accompagnamento per tutto quel periodo?
Suo padre non perderà nessuna rata dell’indennità di
accompagnamento.
Mia figlia è minore invalida; non può
frequentare il nido poichè durante la giornata
deve fare, a domicilio, una terapia che al nido
non potrebbe essere somministrata.
Ho diritto all’indennità di frequenza?
Lo svolgimento di terapie a domicilio non consente l’erogazione
dell’indennità di frequenza.
La concessione dell’indennità è infatti subordinata alla frequenza
continua o periodica di:
• centri ambulatoriali, di centri diurni, anche di tipo semiresidenziali, pubblici o privati, purché operanti in regime
convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico e
nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di
handicap;
• scuole, pubbliche o private legalmente riconosciute, di ogni
ordine e grado, a partire dagli asili nido;
• centri di formazione o addestramento professionale pubblici
o privati, purché convenzionati, finalizzati al reinserimento
sociale.
9
Mio figlio frequenta musicoterapia anche a
luglio e agosto.
Ho diritto all’indennità di frequenza per tutti
i mesi dell’anno?
Se il corso è frequentato presso strutture pubbliche o
convenzionate, o è tenuto presso il proprio istituto scolastico,
suo figlio ha diritto all’indennità di frequenza anche in luglio e
agosto.
Lo stesso vale per i bambini che frequentano la scuola estiva,
compresa estate ragazzi.
Le iniziative estive al di fuori della scuola (es. oratorio, palestre,
associazioni, ecc.) non danno invece diritto all’indennità di
frequenza.
La cittadinanza
Per tutte queste provvidenze occorre essere:
• cittadino italiano;
• cittadino UE o della repubblica di S. Marino residente in
Italia con iscrizione anagrafica ai sensi del D.Lgs. 30/2007
(richiedibile trascorsi tre mesi dal suo ingresso in Italia);
• cittadino extracomunitario o apolide in possesso:
ොො
di carta di soggiorno rilasciata ai sensi del D.Lgs. n.
286/1998;
ොො
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo rilasciato ai sensi del D.Lgs. 30/2007;
ොො
di carta di soggiorno come familiare di cittadino UE
rilasciata ai sensi del D.Lgs. 30/2007;
ොො
di permesso per asilo , di permesso per protezione
sussidiaria, di permesso per protezione sociale o
umanitaria;
ොො
di permesso di soggiorno per rifugiati politici (rilasciato
a condizione che lo status di rifugiato sia certificato dalla
Commissione Paritetica di eleggibilità).
10
La Corte Costituzionale ha sancito con due
successive sentenze (n. 306/2008 e n. 11/2009)
che le provvidenze economiche spettano anche ai
cittadini extra U.E. che per motivi di reddito non
hanno diritto al permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo.
L’INPS non ha emanato circolari applicative in
merito.
Si considera il reddito del nucleo o il reddito
personale?
Viene sempre considerato il reddito personale lordo.
Ai soli fini delle maggiorazioni del minimo (10,33 € al mese) è
influente il reddito del coniuge.
Ho scoperto che in base al mio verbale
di invalidità mi spetterebbe l’indennità di
accompagnamento già da 4 anni, ma non l’ho
mai percepita.
Che cosa posso fare?
Occorre presentare alla propria INPS “domanda di rateo” per le
rate maturate e non riscosse.
Variazione dell’età
Il minorenne invalido al compimento del 18° anno riceverà la
pensione di invalidità soltanto se presenterà una nuova domanda
di riconoscimento di invalidità civile come maggiorenne, anche
nel caso sia sordo civile o cieco civile o sia affetto da patologie
irreversibili.
Il nuovo verbale di invalidità riporterà la percentuale di invalidità,
cioè il grado di compromissione delle capacità lavorative.
11
Per non perdere mensilità utili la nuova domanda deve essere
presentata nel mese del 18° compleanno, ma non prima del
giorno del compleanno.
Gli invalidi civili titolari di pensione o di assegno mensile, al
compimento del 65° anno di età vengono ammessi a fruire
dell’assegno sociale. I limiti di reddito cui fare riferimento sono
quelli previsti per gli invalidi civili.
L’indennità di accompagnamento, non dipendendo dall’età,
continua a venire percepita in entrambi i casi.
Mio figlio minore di diciotto anni percepiva
l’indennità di accompagnamento.
Ora presenterà come maggiorenne la domanda
di accertamento, ma nel frattempo ha compiuto
diciannove anni: significa che perderà un anno
di indennità di accompagnamento?
ll pagamento non viene sospeso in attesa dell’esito degli
accertamenti: se la visita non conferma lo stato di non
autosufficienza il pagamento cessa, con decorrenza dal mese
successivo all’accertamento sanitario.
Pensioni e assegno mensile.
Per avere diritto alla pensioni o all’assegno mensile di assistenza
invece è necessario l’accertamento medico legale successivo al
compimento del 18° anno, sebbene chi percepisce l’indennità di
accompagnamento è ovviamente invalido al 100% e sebbene chi
è cieco o sordo civile non possa modificare la propria condizione
nel tempo.
La pensione partirà dal mese successivo alla data della richiesta
di accertamento.
12
Variazione del reddito
Coloro che non hanno ottenuto la provvidenza economica perché
non possedevano il requisito riferito al reddito, possono, anche
in un momento successivo, maturare le condizioni reddituali per
avere diritto alla provvidenza economica.
In questo caso è necessario comunicare questo cambiamento
all’INPS di residenza.
Occorre segnalare all’INPS anche il caso contrario: cioè se si supera
la soglia di reddito prevista per la propria provvidenza.
Ho presentato domanda d’invalidità civile a
maggio 2009. Non mi è stata liquidata poichè il
mio reddito annuo personale supera il limite di
14. 886,28 Euro.
Entro quest’anno 2010 perderò il lavoro, ma
sicuramente terminerò l’anno in corso con un
reddito che supera il limite previsto.
Quando avrò diritto alla pensione d’invalidità?
Come potrò richiederla?
Poiché è stato emesso un provvedimento di reiezione della
domanda, dovrà essere presentata un’istanza di riesame con
allegata una dichiarazione reddituale presuntiva per l’anno
2011.
Nel caso trattato, il diritto alla pensione sorgerà con decorrenza
01.01.2011, a condizione che il riesame venga presentato entro
il 31.12.2010.
In caso contrario, la decorrenza sarà fissata al mese successivo a
quello di presentazione del riesame.
Sarà cura dell’interessato comunicare eventuali differenze di
reddito rispetto alla dichiarazione reddituale presuntiva.
13
Nel caso di morte dell’interessato è necessario che
gli eredi provvedano a comunicare al più presto
all’INPS il decesso del titolare della provvidenza.
Gli eredi hanno diritto a ricevere i ratei maturati, ma
non ancora riscossi.
Che cosa succede se la persona decede dopo
aver presentato domanda di accertamento di
invalidità, ma prima della visita medico-legale?
La valutazione medico-legale avverrà in base agli atti, cioè in
base alla documentazione clinica fornita.
In caso di diritto ad una prestazione gli eredi dovranno presentare
una domanda di rate maturate e non riscosse presso la Sede
INPS di residenza della persona deceduta.
LA MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA
Lavoratori invalidi o sordi civili
Dal 2002 hanno diritto a una maggiorazione contributiva di 2 mesi
all’anno i lavoratori:
• con un’invalidità almeno del 75% (o assimilabile);
• sordi civili;
• invalidi di guerra;
• invalidi civili di guerra;
• invalidi per causa di servizio (nel rapporto di pubblico impiego
e con infermità come da DPR 834/81 comprese nelle prime
quattro categorie);
• invalidi del lavoro, la cui invalidità è stata accertata dall’INAIL
o dall’IPSEMA.
La maggiorazione contributiva massima in totale è di 60 mesi.
Se un dipendente ha lavorato per 30 anni, si vedrà riconoscere 60
mesi di contributi figurativi (2 mesi x 30 anni = 5 anni).
14
Lavoratori privi della vista
Sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o con un residuo
visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con
eventuale correzione, o residuo perimetrico binoculare inferiore
al 30 %
Hanno diritto a una maggiorazione contributiva di quattro mesi
per ogni anno lavorato in possesso del requisito sanitario (cecità o
ipovedenza grave).
Se il lavoratore è centralinista il beneficio parte dal 1985,
diversamente dal 1991.
Non c’è il limite massimo di 5 anni di maggiorazione contributiva
previsto per lavoratori invalidi.
il lavoratore deve essere dipendente di pubbliche
amministrazioni o aziende private o cooperative.
Per poter ottenere questo beneficio occorre presentare domanda
al proprio Ente previdenziale, quando giunge il momento della
richiesta di liquidazione della pensione o del supplemento di
pensione.
Sono invalido al 75%. Quest’anno ho lavorato
6 mesi: la maggiorazione contributiva è
comunque di due mesi?
No, per i periodi inferiori all’anno il beneficio è riconosciuto in
maniera proporzionale alle settimane lavorate, che vengono
aumentate di 1/6: se si è lavorato per metà anno, anche il
beneficio è ridotto della metà, cioè nel suo caso un solo mese.
15
Per il calcolo vengono presi in considerazione i periodi di attività
lavorativa svolti dalla data di presentazione della domanda di
riconoscimento di invalidità o cecità.
Lavoratori sordi civili: il calcolo inizia sempre dalla data di avvio
dell’attività lavorativa.
Ho lavorato con percentuale di invalidità civile
del 75% per tre anni.
A seguito di un miglioramento la percentuale
mi è stata successivamente abbassata al 67%
Come calcolo la maggiorazione contributiva?
La maggiorazione contributiva vale unicamente per gli anni
lavorati in concomitanza con il requisito sanitario (cioè con
invalidità almeno del 75%): per cui lei ha maturato 6 mesi di
maggiorazione contributiva (3 anni x 2 mesi).
MAGGIORAZIONI SOCIALI
A decorrere dal 1° gennaio 2002 è stato stabilito un incremento
della maggiorazione sociale per garantire un importo di pensione
fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità. L'importo
rivalutato per l'anno 2010 è di 597,41 € al mese per 13 mensilità,
pari a 7.730,32 € annui.
In presenza di determinati requisiti reddituali, l’incremento della
maggiorazione spetta a 60 anni ai sordomuti, agli invalidi totali e
ai ciechi assoluti e a 70 anni agli invalidi parziali e ai ciechi parziali.
16
PERDITA DELLA CAPACITÀ DI LAVORARE
Quando un lavoratore diminuisce o perde del tutto la capacità
di lavorare a seguito di una patologia o di un trauma ha diritto a
chiedere un riconoscimento di invalidità.
In base al grado di invalidità riconosciuta e ad altri requisiti
specificati in seguito caso per caso, può aver diritto a benefici
economici.
INABILITÀ AL LAVORO: DIPENDENTI PUBBLICI
Nel pubblico impiego vi sono più trattamenti di inabilità. Le
differenze sostanziali riguardano i requisiti di accesso, gli organismi
preposti agli accertamenti sanitari e le modalità di calcolo.
Ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono essere
riconosciute:
• l’inabilità assoluta e permanente alla mansione;
• l’inabilità assoluta e permanente a ogni proficuo lavoro;
• l’inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa.
Inoltre al dipendente pubblico può essere riconosciuta la
→ “Causa di servizio”.
Inabilità assoluta e permanente alla mansione
Spetta a tutti i lavoratori dipendenti pubblici a cui
sia riscontrata un’infermità permanente, fisica o
mentale, alle mansioni effettivamente svolte.
La condizione invalidante non deve derivare da
cause di servizio.
17
Requisiti contributivi:
Dipendenti STATALI: 14 anni, 11 mesi e 16 giorni di
contribuzione
Altri dipendenti pubblici: 19 anni, 11 mesi e 16 giorni
di contribuzione
L’amministrazione datore di lavoro si impegna a
cercare un’altra mansione compatibile. Se esiste
questa possibilità, il dipendente invalido verrà
collocato in altra mansione, che dovrà essere dello
stesso livello, anche retributivo (se il livello è inferiore,
ha diritto allo stesso trattamento retributivo).
Il trattamento economico sarà quello derivante
dall’anzianità maturata.
Se non è stata trovata un’altra mansione idonea,
il lavoratore viene collocato a riposo, ovvero
dispensato dal servizio per motivi di salute, stanti i
requisiti contributivi
Presentare domanda all’INPDAP, tramite l’Ente datore di lavoro
e presentare domanda di visita medica alla medicina legale
dell’ASL di residenza del lavoratore.
La prestazione deve essere richiesta entro il termine perentorio di
1 anno dalla cessazione del servizio.
18
Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi
proficuo lavoro
Spetta ai dipendenti pubblici a cui sia stata accertata
una incapacità derivante da infermità fisiche o
mentali che impediscano una collocazione lavorativa
continuativa e remunerativa.
La condizione invalidante non deve derivare da
cause di servizio.
Si tratta di una condizione meno invalidante di quella
prevista per la pensione per inabilità assoluta e
permanente a qualsiasi attività.
Requisito contributivo: un’anzianità di almeno 5
anni di servizio.
Le infermità non devono essere causate da cause di
servizio (→ “Pensione di privilegio”).
É un trattamento economico: è calcolata sulla base
della effettiva anzianità contributiva maturata. Non
viene prevista alcuna maggiorazione
Non si ha diritto alla prestazione se l’invalidità
interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro.
Presentare domanda all’INPDAP, tramite l’Ente datore di lavoro
e presentare domanda di visita medica alla medicina legale
dell’ASL di residenza del lavoratore.
La prestazione deve essere richiesta entro il termine perentorio di
1 anno dalla cessazione del servizio.
19
Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi
attività lavorativa (l. 335/1995)
Spetta ai dipendenti pubblici a cui sia stata accertata
una incapacità totale a svolgere qualsiasi attività
lavorativa, per infermità fisiche o mentali che non
derivino da cause di servizio.
Requisiti contributivi:
Per richiedere la pensione di inabilità lavorativa
è necessario contare su un’anzianità contributiva
pari ad almeno cinque anni, dei quali almeno tre
siano stati versati nel quinquennio precedente la
cessazione dell’attività lavorativa.
La pensione viene calcolata aggiungendo all’anzianità
contributiva maturata, contributi sufficienti a coprire
il periodo mancante al raggiungimento dell’età
pensionabile, fino ad un massimo di 40 anni di
contributi totali. Non può inoltre superare l’importo
della pensione che sarebbe erogata nel caso di
invalidità derivante da cause di servizio.
La domanda di pensione va inoltrata, tramite l’Ente datore
di lavoro, alla direzione provinciale dell’INPDAP allegando un
certificato rilasciato dal medico curante su un modulo specifico
previsto per la richiesta di inabilità ai sensi della L.335/95.
Si consiglia per prudenza di presentare al proprio Ente anche la
domanda di “Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo
lavoro”.
La prestazione può essere richiesta:
• in attività di servizio;
• successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.
20
Nel secondo caso la richiesta non può essere presentata oltre
il biennio della di risoluzione del rapporto di lavoro, in quanto
devono sussistere almeno tre anni di contribuzione nell’ultimo
quinquennio.
La pensione di inabilità non può essere richiesta dai
superstiti, ma può trasformarsi in → “Pensione di
reversibilità” se la richiesta è presentata dall’iscritto
o dal pensionato prima del suo decesso.
Incompatibilità
Il godimento della pensione è incompatibile con lo svolgimento di
qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma.
Inabilità al lavoro: dipendenti privati e
lavoratori autonomi iscritti all’INPS
Assegno di invalidità ordinaria INPS
L’assegno di invalidità ordinaria spetta ai lavoratori
(dipendenti e autonomi) iscritti all’INPS, che
rispettano i seguenti requisiti:
• Sanitari: una infermità fisica o mentale accertata
dai medici dell’INPS, tale da provocare una
riduzione permanente di due terzi della capacità
di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini
del lavoratore;
• Contributivi: 5 anni di anzianità contributiva
(260 contributi settimanali), dei quali 3 anni (156
settimane) versati nel quinquennio precedente
la domanda di assegno ordinario di invalidità.
Coltivatori diretti, coloni e mezzadri: 5 anni trascorsi
dalla data di inizio dell’assicurazione; almeno
21
780 contributi giornalieri; almeno 468 contributi
giornalieri nel quinquennio precedente la domanda.
È una prestazione economica, erogata a domanda,
in favore di coloro la cui capacità lavorativa è ridotta
a meno di un terzo a causa di infermità fisica o
mentale. È soggetto a rivalutazione dopo tre anni.
Diventa definitivo
consecutivi.
dopo
tre
riconoscimenti
Al compimento dell’età pensionabile l’assegno
viene trasformato in pensione di vecchiaia, ma non
di anzianità.
L’assegno non è reversibile
La domanda può essere inoltrata presso le sedi INPS, direttamente
o tramite un patronato; oppure può essere inviata per posta
raccomandata con avviso di ricevimento.
Deve essere redatta su apposito modulo disponibile presso gli
uffici INPS, i patronati, o sul sito www.inps.it - sezione “Moduli”.
Sono stato iscritto all’INPS per due anni
consecutivamente, poi mi sono iscritto alla
cassa degli psicologi. Tre anni fa mi sono
reiscritto all’INPS.
Ho sempre versato regolarmente i contributi.
Ho i requisiti contributivi e assicurativi per
richiedere l’assegno ordinario?
Sì, se ha versato 260 contributi settimanali, dei quali 156 negli
ultimi 3 anni.
22
Compatibilità e Incompatibilità
Invalidità civile. L’assegno di invalidità è compatibile con la
pensione di inabilità per invalidi civili totali; è incompatibile invece
con l’assegno di invalidità per invalidi civili parziali.
L’assicurato potrà scegliere fra i due trattamenti quello
economicamente più favorevole.
Rendita INAIL. L’assegno di invalidità non può essere cumulato
con la rendita INAIL dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia
professionale, riconosciuta per la stessa causa.
In ogni caso, se la rendita INAIL è di importo inferiore alla pensione
INPS, il titolare riceve in pagamento dall’INPS la differenza tra le
due prestazioni.
Riduzione dell’assegno
Quando il titolare dell’assegno di invalidità ha redditi da lavoro
dipendente o autonomo, l’importo dell’assegno è ridotto secondo
la tabella riportata di seguito (L. 335/95 – Tabella G):
TABELLA 4: CUMULI TRA ASSEGNO D’INVALIDITÀ E
REDDITI DA LAVORO
Redditi
Percentuali di riduzione
Reddito superiore a 4 volte il
trattamento minimo annuo del
25 per cento dell’importo
Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
dell’assegno
calcolato in misura pari a 13 volte
l’importo in vigore al 1° gennaio
Reddito superiore a 5 volte il
trattamento minimo annuo del
50 per cento dell’importo
Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
dell’assegno
calcolato in misura pari a 13 volte
l’importo in vigore al 1° gennaio
23
L'assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda
Pensione d’inabilità INPS
Spetta ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti
all’INPS che rispettano i seguenti requisiti:
• Sanitari: l’infermità fisica o mentale deve essere
accertata dai medici dell’Inps e deve essere
tale da provocare una assoluta e permanente
impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro;
• Contributivi:
l’anzianità
assicurativa
e
contributiva deve essere pari a 5 anni di
assicurazione (260 contributi settimanali), dei
quali almeno 3 anni (156 settimane) versati nei
cinque anni precedenti la domanda di pensione
di inabilità;
• Altri: NON svolgere un’attività lavorativa
dipendente; NON essere iscritto ad un albo
professionale; NON essere iscritto negli elenchi
degli operai agricoli o dei lavoratori autonomi
(artigiani, commercianti, coltivatori diretti,
mezzadri e coloni).
É una pensione che spetta ai lavoratori dipendenti
e autonomi, iscritti all’INPS, che si trovano affetti da
un’infermità fisica o mentale che li rende non idonei
a qualsiasi lavoro e che rispettano i requisiti sopra
indicati.
La pensione di inabilità può essere soggetta a
revisione e non viene trasformata in pensione di
vecchiaia.
24
L’importo della pensione di inabilità si calcola
aggiungendo ai periodi di contribuzione
effettivamente
versati
una
maggiorazione
contributiva, pari agli anni che mancano al lavoratore
per raggiungere l’età pensionabile, fino ad un
massimo di 40 anni di anzianità contributiva.
I pensionati di inabilità possono presentare domanda
per ottenere l’assegno per l’assistenza personale
e continuativa (→ “Prestazioni per persone non
autosufficienti”).
La pensione di inabilità è reversibile.
Può essere inoltrata presso le sedi INPS, direttamente o tramite un
patronato; oppure può essere inviata per posta raccomandata con
avviso di ricevimento.
Deve essere redatta su apposito modulo, disponibile presso le sedi
INPS, i patronati o sul sito http://www.inps.it, sezione “Moduli”.
25
INVALIDARSI A CAUSA DEL PROPRIO
LAVORO
Lo Stato e l’INAIL riconoscono determinate provvidenze
economiche ai lavoratori che contraggono una malattia
professionale o una patologia fisica o psichica che abbiano avuto
come causa o come concausa il lavoro.
Le provvidenze sono differenti per dipendenti pubblici e privati o
autonomi e a seconda che abbiano un carattere di indennità o di
risarcimento.
DIPENDENTI PUBBLICI
Causa di servizio
Per poter ottenere la causa di servizio devono
sussistere tre requisiti:
• Esistenza di un rapporto di lavoro nella pubblica
amministrazione;
• L’accertamento di una malattia, infermità o
lesione collegata alla svolgimento del rapporto
di lavoro;
• Il nesso di causalità/concausalità tra la patologia
e il tipo di attività lavorativa.
La causa di servizio è il riconoscimento di una
infermità o di lesioni fisiche contratte a causa o
concausa del servizio prestato nell’ambito della
pubblica amministrazione.
Il riconoscimento della causa di servizio può essere
finalizzato ad ottenere in determinati casi benefici
economici e/o pensionistici.
26
Benefici economici
1. L’Equo indennizzo;
2. Il diritto alla retribuzione integrale per i periodi di malattia
fruiti a causa delle infermità riconosciute;
3. Il rimborso delle spese di cura;
4. Una maggiorazione della retribuzione, ai sensi dei contratti
di categoria, del 2,50% per le infermità o lesioni ascritte alle
prime sei categorie della Tab. A allegate al TU Pensioni di
guerra e del 1,25% per quelle ascritte alle categorie settima
ed ottava.
Benefici pensionistici
1. La maggiorazione dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici
per coloro a cui sia stata riscontrata un’invalidità dalla prima
alla quarta categoria della Tabella A allegata al T.U. Pensioni di
guerra;
2. La pensione privilegiata, quando il dipendente venga collocato
a riposo per invalidità permanente e assoluta al servizio.
Il riconoscimento della causa di servizio può essere attivato sia
su domanda dell’interessato, sia d’ufficio da parte dell’Ente o
Amministrazione di appartenenza.
Gli aventi diritto (il lavoratore o, in caso di morte, gli eredi) devono
presentare una domanda scritta all’Ente o Amministrazione di
appartenenza entro sei mesi dalla data in cui l’interessato è venuto
a conoscenza dell’infermità, oppure dalla data in cui si è verificato
l’evento dannoso, se la richiesta è prodotta dall’interessato in
costanza di servizio.
Dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, la domanda deve essere
presentata entro sei mesi dalla data di cessazione dal servizio o del
decesso (in questo caso la domanda viene presentata dagli eredi).
27
La causa di servizio può essere rimessa in
discussione?
No: il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo
anche per le successive richieste di equo indennizzo e pensione
di privilegio.
Equo indennizzo
Requisiti:
• il riconoscimento della causa di servizio;
• l’invalidità permanente (l’invalidità temporanea non è
indennizzabile);
• la menomazione deve essere ascrivibile ad una delle categorie
delle tabelle A e B annesse al T.U. Pensioni di guerra.
L’equo indennizzo consiste in una somma in denaro
corrisposta una tantum dall’Amministrazione al
dipendente in possesso dei suddetti requisiti
L’equo indennizzo non è soggetto ad imposizione
fiscale.
La domanda deve essere presentata all’Amministrazione datrice
di lavoro dagli aventi diritto (lavoratore o eredi).
Essa può essere presentata anche contemporaneamente alla
richiesta della causa di servizio, e comunque non oltre sei mesi:
• dalla data di comunicazione del provvedimento di
riconoscimento della causa di servizio;
• oppure dal giorno in cui si è verificata la menomazione
in conseguenza dell'infermità o lesione già riconosciuta
dipendente da causa di servizio, o dal decesso.
28
Mentre il riconoscimento della causa di servizio può
essere avviato anche d’ufficio dall’Amministrazione,
il procedimento di concessione dell’equo indennizzo
può essere avviato solo su domanda dell’interessato
(lavoratore o eredi).
Alla causa di servizio consegue sempre l’“equo
indennizzo”?
Non tutte le patologie riconosciute come dipendenti da causa
di servizio danno diritto all’equo indennizzo: il tempestivo
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della
patologia, tuttavia, costituisce presupposto necessario per
il successivo l’ottenimento dell’equo indennizzo nel caso la
patologia stessa evidenziasse, nel tempo, un aggravamento tale
da farla rientrare tra quelle per cui l’equo indennizzo è previsto.
Aggravamento (revisione dell’equo indennizzo)
In caso di aggravamento può essere chiesta all’amministrazione la
revisione dell’equo indennizzo.
La domanda di riliquidazione dell'equo indennizzo per
aggravamento di infermità può essere presentata entro e non
oltre 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento di
prima liquidazione.
Il beneficio della maggiorazione dell'equo
indennizzo per accertato aggravamento può essere
concesso una sola volta per la stessa infermità.
Il nuovo indennizzo viene riconosciuto se l'invalidità
rientra in una categoria superiore a quelle in base
alla quale fu liquidato il primo indennizzo.
Dal nuovo indennizzo andrà dedotto quanto in
precedenza liquidato.
29
Sono un dipendente pubblico titolare di una
rendita INAIL per infortunio sul lavoro.
Posso fare richiesta anche di equo indennizzo??
La rendita dell’INAIL e l’equo indennizzo sono compatibili ma
non cumulabili.
Dall’indennizzo deve infatti dedursi la rendita INAIL corrisposta
per la stessa menomazione: nel caso in cui la rendita INAIL
sia superiore all’equo indennizzo, questo non potrà essere
corrisposto.
Pensione privilegiata
La pensione privilegiata spetta al dipendente
pubblico se dall’infermità o lesione contratta
per causa di servizio deriva l'inabilità assoluta e
permanente a qualsiasi impiego o mansione (questo
comporta la cessazione dal servizio).
Si chiama “privilegiata” perché viene attribuita a
prescindere dall’età del dipendente e dall’anzianità
contributiva da questi maturata.
È assolutamente svincolata da ogni requisito minimo
di durata del servizio stesso: anche un solo giorno
di servizio dà diritto alla pensione privilegiata se si
verifica la condizione richiesta.
Per averne diritto occorre:
• che il dipendente abbia almeno un giorno di
servizio;
• che dalla malattia o lesione sia derivata
un’inabilità assoluta e permanente alla mansione
e cessazione dall'impiego;
• che sia stata riconosciuta la causa di servizio.
30
Dipendenti statali. Se l'infermità o la lesione dipendente da causa
di servizio ha prodotto l'inabilità al lavoro e comportato la dispensa
dal servizio (o la morte) incombe sull'amministrazione l'obbligo di
procedere d'ufficio alla concessione della pensione privilegiata.
In ogni altro caso la pensione va liquidata a domanda.
Per tutti gli altri dipendenti pubblici. La prestazione viene erogata
a seguito di specifica domanda all’Amministrazione datrice di
lavoro
La domanda di pensione privilegiata deve essere presentata
entro 5 anni dalla cessazione dal servizio (o 10 anni in caso di
Parkinsonismo).
La pensione privilegiata decorre dalla data del collocamento
a riposo o dal congedo se la domanda viene presentata entro
i successivi due anni, altrimenti dal primo giorno del mese
successivo alla presentazione della domanda stessa
Aggravamento
In presenza di un sopravvenuto peggioramento delle infermità
o delle lesioni, l'interessato può, chiedere una revisione, che
può essere richiesta anche qualora la pensione privilegiata non
sia stata concessa (occorre però il riconoscimento della causa di
servizio).
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando
viene accertato che l’invalidità, sebbene non aggravata, sia da
assegnare ad una categoria superiore a quella a cui era stata
precedentemente assegnata.
La domanda di revisione può essere rinnovata non più di due
volte per la stessa infermità o lesione; può essere ripetuta una
terza volta soltanto trascorsi dieci anni dopo l’ultima domanda che
ha dato luogo a un diniego per non riscontrato aggravamento.
31
L’INAIL
L’INAIL assicura due situazioni:
1. Infortunio sul lavoro: quando il lavoratore, a causa del
lavoro che sta svolgendo e per una causa violenta (caduta,
ustione, per es.), riporta un danno fisico e/o psichico che gli
impedisce di continuare a lavorare per un periodo stabilito da
un medico con apposito certificato medico di infortunio sul
lavoro. Rientrano nella tutela anche i danni conseguenti a un
infortunio avvenuto durante il normale percorso di andata e
ritorno tra luogo di dimora e luogo di lavoro.
2. Malattia professionale: quando una malattia è stata contratta
durante l’attività lavorativa a causa delle lavorazioni effettuate
(sordità ai rumori, per es.), purché segnalata da un medico su
un certificato di malattia professionale.
Al lavoratore che subisce un infortunio sul lavoro o contrae
una malattia professionale l’INAIL assicura alcune prestazioni
economiche:
• Indennità sostitutiva della retribuzione mancante;
• Indennizzo per le lesioni psico fisiche valutate tra il 6% e il 15%;
• Rendita diretta per valutazione tra il 16% e il 100%;
• una rendita ai superstiti in caso di morte per infortunio o
malattia professionale.
Per il secondo e il terzo punto si veda → “Inabilità permanente”
Per ottenere queste prestazioni il lavoratore può rivolgersi
direttamente all’INAIL o ai patronati.
32
L’AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI
I lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo che subiscono un
infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale
sono tutelati dall'INAIL, anche nel caso in cui il datore di lavoro
non abbia versato regolarmente il premio assicurativo.
Nei confronti del lavoratore autonomo che, al momento
dell'infortunio o della malattia professionale, non è in regola con
il versamento del premio assicurativo, le prestazioni economiche
vengono sospese fino all'assolvimento dell'obbligo contributivo.
Il lavoratore domestico che al momento dell’infortunio non è
in regola con l’iscrizione all’assicurazione contro gli infortuni
domestici (L.493/99) non ha invece diritto alle prestazioni.
INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA
Spetta a chi ha riportato un’inabilità che comporti
l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Nei casi di inabilità che comporti l’astensione dal
lavoro per più di tre giorni, l’INAIL paga un’indennità
giornaliera.
L’indennità è calcolata sulla retribuzione media
dei 15 giorni precedenti l’infortunio o la malattia
professionale: 60% fino al 90° giorno e 75% dal 91°
giorno fino alla guarigione clinica.,
Non spetta per infortunio domestico.
33
Per gli artigiani, collaboratori familiari, soci di
cooperative, lavoratori agricoli, l’indennità è
calcolata sulla base degli importi di retribuzione
stabiliti per legge (retribuzioni convenzionali)
L’indennità parte dal quarto giorno successivo alla data di
infortunio o di manifestazione della malattia professionale e dura
fino alla guarigione clinica.
Il pagamento avviene a fine infortunio; in caso di infortuni
superiori a 20 giorni si dà corso al pagamento di acconti. Può essere
anticipata dal datore di lavoro, che verrà in seguito rimborsato
dall’INAIL.
I primi tre giorni dopo l’infortunio sono
previste indennità?
Il giorno in cui succede l’infortunio è retribuito al 100%. Per i tre
giorni successivi il datore di lavoro ha l’obbligo di retribuzione al
60%, salvo migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro.
La richiesta può essere presentata direttamente all’INAIL o tramite
un patronato.
INABILITÀ PERMANENTE
Spetta ai lavoratori che a seguito dell’infortunio
o della malattia hanno riportato un grado di
menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra
il 6% ed il 100%.
34
In caso di malattia professionale e/o infortunio per
causa di lavoro l’INAIL valuta il danno fisico e/o
psichico permanente, secondo criteri stabiliti dalla
legge.
Questa valutazione viene espressa in percentuale
di perdita dell’integrità psicofisica (da 1% a 100%),
rispetto alla persona considerata sana: si tratta della
valutazione del danno biologico.
Se il grado riconosciuto è tra il 6% e il 15% l’INAIL
pagherà una somma di denaro in un’unica soluzione,
sulla base di tabelle fissate dalla legge.
Se il grado riconosciuto è tra il 16% e il 100% l’INAIL
erogherà una rendita mensile che comprenderà
oltre all’indennizzo per il danno biologico a nche il
risarcimento per il danno patrimoniale. In questo
caso una quota aggiuntiva spetta in presenza del
coniuge e dei figli: per cui è importante informare
l’INAIL in caso di variazioni nella composizione del
nucleo familiare (matrimonio, nascita di un figlio,
per es.)
Che cosa succede se variano le mie condizioni
di salute?
In caso di miglioramento o peggioramento (su richiesta
dell’interessato o per controllo effettuato dall’INAIL) viene
ricalcolato l’indennizzo e quindi la rendita viene modificata in
base al miglioramento o peggioramento.
Nel caso però in cui il danno scenda al di sotto del 16% non viene
più corrisposta la rendita per danno patrimoniale.
35
Integrazione della rendita diretta
Entro i termini previsti per la revisione del danno (10 anni in caso
di infortunio, 15 anni in caso di malattia professionale), l’INAIL
eroga al lavoratore che deve sottoporsi a cure per il recupero della
capacità lavorativa e dell’integrità psicofisica una integrazione
della rendita entro la misura massima dell’indennità per inabilità
temporanea assoluta.
L’integrazione è corrisposta per tutto il periodo della cura.
INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO
Per gli infortuni avvenuti in ambito domestico l’INAIL riconosce
una rendita diretta. Si tratta di un indennizzo per la diminuita
attitudine al lavoro non soggetto a tassazione IRPEF.
Ai superstiti di lavoratori domestici spettano anche la rendita ai
superstiti e l’assegno funerario.
La prestazione è riservata chi possiede i seguenti
requisiti:
• età compresa tra i 18 ed i 65 anni;
• svolgere in via esclusiva, e senza vincolo di
subordinazione, lavoro domestico per la cura dei
componenti della famiglia e dell’ambiente in cui
dimora;
• non avere altra attività per la quale sussista
obbligo di iscrizione ad un altro ente o cassa
previdenziale;
• aver riportato un infortunio in occasione e a
causa del lavoro prestato in ambito domestico da
cui consegua una inabilità permanente uguale o
superiore al 27% (per infortuni verificatesi fino al
31/12/2006 la percentuale è del 33%)
36
Nell’ambito dell’assicurazione contro gli infortuni
domestici non vale il principio della → “Automaticità
delle prestazioni”.
La rendita diretta decorre dal primo giorno successivo a quello di
stabilizzazione dei postumi.
Dura per tutta la vita. Diversamente dalle altre erogate dall’INAIL
non è soggetta a revisione per modifica della condizioni fisiche
(miglioramento o peggioramento).
37
PRESTAZIONI PER PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI
Le persone non autosufficienti sono coloro che hanno necessità
di assistenza continua o non sono in grado di deambulare
autonomamente.
Oltre all’indennità di accompagnamento prevista per gli invalidi
civili (→ Tabelle 1 e 2), gli enti previdenziali e l’INAIL prevedono
prestazioni analoghe per i loro assicurati.
Assegno mensile INPS di assistenza personale e
continuativa
É un assegno mensile che spetta ai titolari di pensione di inabilità
non autosufficienti.
Non spetta nei periodi di ricovero in istituti pubblici a lunga
degenza.
Non è compatibile con la rendita INAIL corrisposta per infortuni
sul lavoro o per malattie professionali.
É compatibile, ma viene ridotto per coloro che ricevono analoga
prestazione da un altro ente previdenziale. In questo caso l’INPS
corrisponde la differenza tra le due prestazioni.
É compatibile con l’indennità di accompagnamento per gli invalidi
civili se non derivante dalla stessa infermità, altrimenti esiste il
diritto di scegliere la prestazione più conveniente.
Assegno INAIL
continuativa
per
assistenza
personale
É una prestazione economica che spetta al lavoratore a cui è stato
riconosciuto un grado di inabilità INAIL del 100%.
L’assegno non spetta nei periodi di ricovero.
Non è compatibile con altri assegni di accompagnamento.
Viene erogato finché permane la necessità di assistenza personale
continuativa.
38
Sono titolare di rendita INAIL dovuta a
infortunio sul lavoro (lesione di un organo).
Avendo una diagnosi di morbo di Alzheimer,
posso chiedere ora l’accompagnamento per
invalidi civili?
L’indennità di accompagnamento per invalidi civili può spettare,
ma unicamente in riferimento alle patologie che non hanno
causato la rendita INAIL, cioè, in questo caso, il morbo di
Alzheimer.
39
ALTRE PRESTAZIONI
GLI ASSEGNI AL NUCLEO
È una prestazione a sostegno delle famiglie con redditi inferiori a
determinati limiti, stabiliti ogni anno dalla legge. Viene erogato in
misura diversa a seconda della composizione della famiglia e del
reddito familiare.
La presenza del nucleo di una persona dichiarata inabile totale
alza la soglia di reddito.
I lavoratori dipendenti presentano la domanda di assegno al
nucleo al proprio datore di lavoro.
Le altre categorie di lavoratori si rivolgono alla propria cassa
previdenziale.
Il pagamento degli arretrati spettanti si prescrive
nel termine di 5 anni.
PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
La percentuale di reversibilità spetta:
• al coniuge, anche se separato o divorziato;
• ai figli che alla data della morte del genitore siano minori, o
studenti o inabili e a suo carico;
• ai nipoti minori che erano a carico del parente defunto (nonno
o nonna).
Se il superstite che percepisce la pensione possiede altri redditi, la
pensione viene ridotta del 25, del 40 o del 50%, ma le riduzioni non
si applicano, se titolari della pensione sono i figli minori, studenti o
40
inabili, da soli o insieme al coniuge superstite.
Concetto di inabilità: per “inabilità” si intende l’assoluta
impossibilità a svolgere una qualsiasi attività che produca
reddito. Viene riconosciuta dalle commissioni mediche dell’Ente
previdenziale del defunto (es. l’INPS, l’INPDAP, ecc.)
La titolarità di indennità di accompagnamento
o l’invalidità civile al 100% non implicano
automaticamente l’inabilità lavorativa.
“A carico” significa che il figlio superstite:
• o conviveva con il genitore defunto: in questo caso il suo
reddito deve essere inferiore ad una soglia rideterminata
annualmente;
• o non conviveva: in questo caso l’istituto previdenziale verifica
se il superstite fosse autosufficiente o meno dal punto di vista
economico e se il defunto concorresse in maniera rilevante e
continuativa al suo mantenimento.
Figlio inabile e attività lavorativa
La L. 31/2008 prevede che il figlio inabile mantenga il diritto alla
pensione di reversibilità se svolge un’attività lavorativa, purché:
• l’attività lavorativa abbia una finalità terapeutica;
• sia svolta presso i laboratori protetti, ovvero le cooperative
sociali, nonché presso datori di lavoro che abbiano stipulato le
convenzioni e assumono la persona disabile con convenzioni
di integrazione lavorativa (L. 68/1999), con contratti di
formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le
agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga
durata (si veda in questa stessa collana “Lavoro, Famiglia,
Disabilità”);
• l’orario settimanale del lavoratore non superi le 25 ore
settimanali.
La finalità terapeutica verrà accertata dall’ente erogatore della
pensione.
41
PRESTAZIONI ACCESSORIE INAIL
Assegno di incollocabilità
I titolari di rendita INAIL con un grado di inabilità non inferiore
al 34% e di età non superiore a 65 anni se dichiarati incollocabili
possono chiedere all'INAIL un assegno di incollocabilità .
L'assegno viene erogato mensilmente a partire dal mese successivo
alla presentazione della richiesta da parte del lavoratore assicurato
e dura fino al compimento dei 65 anni.
L’importo è di 235,51 € (aggiornato al 1° luglio 2010) ed è rivalutato
annualmente con appostito decreto del Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche sociali in relazione ai codici ISTAT.
L’assegno viene pagato mensilmente insieme alla rendita.
É una prestazione economica non soggetta a tassazione IRPEF.
Speciale assegno continuativo mensile
É un sostegno economico ai familiari superstiti di un lavoratore
deceduto per cause non dipendenti dall’infortunio sul lavoro
o dalla malattia professionale. Viene erogato su domanda dei
familiari superstiti entro 180 giorni dalla data del decesso del
lavoratore assicurato, purchè superiore al 48% (dall’01/01/2007).
Ne hanno diritto il coniuge e figli a condizione che non percepiscano
redditi di importo pari o superiore a quello dell'assegno speciale.
Il figlio superstite inabile ha diritto al 20% della rendita, finché
dura l’inabilità.
Erogazione integrativa di fine anno
É una prestazione che spetta con un grado di inabilità per infortunio
sul lavoro o malattia professionale compreso tra l’80% ed il 100%
(“grandi invalidi”) e con un reddito personale non superiore ai
limiti che l’INAIL stabilisce ogni anno.
42
TALASSEMIA MAJOR - ANEMIA FALCIFORME
I lavoratori affetti da Talassemia major (morbo di Cooley)
o Drepanocitosi (anemia falciforme) che hanno raggiunto
un'anzianità contributiva pari o superiore a 10 anni, in concorrenza
con almeno 35 anni di età anagrafica, hanno diritto a un'indennità
annuale di importo pari a quello del trattamento minimo delle
pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Dal 2004 l’indennità è estesa ai pazienti affetti da
Talassodrepanocitosi o Talassemia Intermedia in trattamento
trasfusionale o con idrossiurea.
L'indennità è a carico dello Stato, ma è concessa e pagata dall'INPS,
anche qualora i contributi siano stati versati presso altro enti
previdenziali.
Questo beneficio economico è esente da IRPEF.
43
Link utili
I siti delle ASL piemontesi http://www.regione.piemonte.
it/sanita/organizz/aziende.htm
INPS http://www.inps.it
INPDAP http://www.inpdap.it
INPS Risponde – In accordo
http://www.comune.tocon il Comune di Torino –
rino.it/pass/php/4/index.
Risposta a domande di utilità
php?pag=37944
generale
INPS Risponde – Servizio INPS http://www.inps.it/home/de- richieste di chiarimenti su fault.asp?iIDLink=5
aspetti normativi o informazioni e servizi su singole pratiche
INAIL http://www.inail.it
Superabile INAIL http://www.superabile.it
INAIL Piemonte http://siti.inail.it/piemonte/
Tuttofamiglia http://www.tuttofamiglia.info
Agenzia Piemonte Lavoro http://www.agenziapiemontelavoro.net
44
NOTE
Realizzato da:
COMUNE DI TORINO – SETTORE DISABILI
ASL TO1 – DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO
A cura di:
Mariacristina Acciarri
Federico Baldi
Claudio Foggetti
Supervisione alla collana:
Dott.sa Catia Giolito - Consulente UILDM
(Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare)
Sezione di Torino
Con la collaborazione di:
INPS – Direzione Regionale
INAIL –Direzione Regionale
Si ringraziano in particolare la dott.ssa Dalida Trevisan
- Direzione regionale dell’INPS - e il personale dell’ASL
TO1 - Amministrazione del personale
corso Regina Margherita, 55 – 10124 Torino
tel. 011 837642; Fax 011 8127220
www.areato.org; [email protected]
Area Onlus dal 1982 a Torino è punto di riferimento per bambini e ragazzi
con disabilità e per le loro famiglie. Attraverso i suoi Dipartimenti e i
suoi Servizi On line l’Associazione si prende cura di tutte le patologie,
organizzando sia laboratori riabilitativi, espressivi e comunicativi, sia
percorsi di sostegno, orientamento, autonomia e integrazione sociale,
accomunati da un approccio psicodinamico e da una presa in carico che
coinvolge l’intero nucleo familiare. Area propone avanzate tecniche
riabilitative attraverso l’utilizzo di computer, software e ausili per
le diverse disabilità. È impegnata nella ricerca e nella selezione di
informazioni offerte anche attraverso il web e nell’elaborazione di
proposte formative per operatori sociosanitari, insegnanti e tirocinanti
universitari.
Non lo sai? Chiedilo a Di.To
http://dito.areato.org
Di.To, acronimo di Disabilità a Torino, è il sito dedicato alle famiglie con
bambini disabili in età 0-10 anni. Consente un orientamento rapido,
agevole e aggiornato tra le risorse cittadine e le normative nazionali, ed
è semplice da navigare, facile da leggere e da cliccare. Di.To, on line dal
2009, offre una sezione di community, moderata e facilitata dal lavoro
costante di una redazione multidisciplinare.
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02-Previdenza e disabilità: orientarsi nel mondo delle prestazioni.