A cura della Redazione Directio
Cassazione: il liquidatore risponde dell'omesso
versamento delle imposte, anche pregresse
La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 marzo 2015 n.11665, ha rigettato il ricorso di un
liquidatore di una società di capitali che era stato imputato penalmente per il reato di omessi
versamenti di ritenute, ai sensi dell'art.10bis del d.lgs. 74/2000, nei due anni precedenti dalla
sua accettazione d'incarico, a causa del superamento della soglia legale di 50.000 euro (la
somma in questione ammontava, infatti, a 51.770 euro); il soggetto, inoltre, era stato
precedentemente amministratore della medesima società.
Considerando, infatti, che l'incarico gli era stato affidato in data 22 dicembre.2010 e che la
commissione del reato è avvenuta il 22 agosto 2011 (termine entro il quale presentare la
dichiarazione dei sostituti d'imposta per l'anno 2010), la Corte ha ritenuto corretta
l'individuazione da parte del Tribunale di Brindisi dell'imputato nella persona del liquidatore, sia
perché avrebbe avuto tutto il tempo di effettuare le necessarie verifiche contabili, sia perché
l'art.1 c.1 lett. c ed e) del d.lgs. 74/2000, in combinato con le disposizioni del codice civile
dell'art.2276 e degli artt.2380-2396, stabilisce chiaramente la responsabilità
dell'amministratore o del liquidatore che agisce in nome della società per la
presentazione delle dichiarazioni e per l'evasione delle imposte e la sottrazione dal
pagamento delle stesse.
Essendo, infine, l'accettazione dell'incarico di liquidatore volontaria, questi si espone a
tutte le conseguenze, derivanti anche da situazioni pregresse.
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