A cura della Redazione Directio Cassazione: il liquidatore risponde dell'omesso versamento delle imposte, anche pregresse La Corte di Cassazione, con sentenza del 20 marzo 2015 n.11665, ha rigettato il ricorso di un liquidatore di una società di capitali che era stato imputato penalmente per il reato di omessi versamenti di ritenute, ai sensi dell'art.10bis del d.lgs. 74/2000, nei due anni precedenti dalla sua accettazione d'incarico, a causa del superamento della soglia legale di 50.000 euro (la somma in questione ammontava, infatti, a 51.770 euro); il soggetto, inoltre, era stato precedentemente amministratore della medesima società. Considerando, infatti, che l'incarico gli era stato affidato in data 22 dicembre.2010 e che la commissione del reato è avvenuta il 22 agosto 2011 (termine entro il quale presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta per l'anno 2010), la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione da parte del Tribunale di Brindisi dell'imputato nella persona del liquidatore, sia perché avrebbe avuto tutto il tempo di effettuare le necessarie verifiche contabili, sia perché l'art.1 c.1 lett. c ed e) del d.lgs. 74/2000, in combinato con le disposizioni del codice civile dell'art.2276 e degli artt.2380-2396, stabilisce chiaramente la responsabilità dell'amministratore o del liquidatore che agisce in nome della società per la presentazione delle dichiarazioni e per l'evasione delle imposte e la sottrazione dal pagamento delle stesse. Essendo, infine, l'accettazione dell'incarico di liquidatore volontaria, questi si espone a tutte le conseguenze, derivanti anche da situazioni pregresse.