N. R.G. 2013/59955 TRIBUNALE di MILANO Sezione specializzata in materia di impresa nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 59955/2013 promosso da: FRANCESCO MALLIMO, elettivamente domiciliato in VIA VALCAVA 20 rappresentato e difeso dall’avv. RAVASI CHRISTIAN e MONZA, BERLONI UGO (BRLGUO74S02D488E) PIAZZA SANT’ALESSANDRO, 6 20123 MILANO; , RICORRENTE contro TOPNET SERVICE SRL, elettivamente domiciliato in PIAZZA CINQUE GIORNATE, 10 20129 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. ALESSANDRINI GENTILI LUCA e , RESISTENTE Il Giudice Marianna Galioto a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 13 settembre 2013 ha emesso la seguente ORDINANZA La domanda cautelare non può essere accolta. La parte ricorrente ha infatti impugnato la delibera dell’assemblea dei soci di Topnet srl in data 30.7.2013 con la quale è stato revocato dall’incarico il sig. Vito Ferrante dalla carica di coliquidatore, ed ha autorizzato il restante liquidatore a convocare l’assemblea dei soci avente per oggetto l’erogazione di un finanziamento soci e la designazione di un liquidatore di fiducia del socio Mallimo. Ha chiesto inoltre la sospensione della delibera ai sensi dell’art. 2378 cc. Non si può tenere conto della memoria depositata dal curatore speciale, la cui nomina è stata autonomamente chiesta dal ricorrente nelle more della fissazione dell’udienza. Ed infatti non ricorre conflitto di interessi tra il liquidatore ancora in carica (ancorché a suo tempo espresso dal socio con partecipazione paritaria, e antagonista dell’attore in ambito societario) e la posizione della società, che può essere determinata secondo le ordinarie regole di formazione della volontà dell’ente. Si noti tuttavia che il liquidatore ancora in carica di Topnet srl, pur avendo ricevuto la notifica di citazione e istanza di sospensione, non ha palesato l’intento della società di partecipare al procedimento (previa assunzione di decisione secondo le regole di formazione della volontà dell’ente collettivo), sicché è superfluo procedere alla riconvocazione delle parti. Non si può inoltre tener conto della memoria dei sig. Morello, che hanno spiegato intervento, da questi qualificato ad adiuvandum, volto a sostenere la richiesta di rigetto del ricorso. L’atto di intervento non può essere considerato come adesivo dipendente, in quanto la società deve Pagina 1 http://bit.ly/1c8J6rN considerarsi non costituita, ed in causa non è stata formulata alcuna domanda di rigetto dell’impugnazione. Neppure l’atto medesimo può valere come intervento in via principale. Sul punto pare convincente il principio espresso dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 2071 del 2011, che si riporta di seguito per la parte che qui interessa: “nel giudizio di impugnazione della deliberazione assunta dall’assemblea di una società di capitali volto alla declaratoria di nullità o all’annullamento della delibera stessa, parte passivamente legittimata è solo la società al cui organo assembleare è imputabile in ragione del principio di maggioranza la deliberazione contestata; tuttavia il socio può resistere all’impugnativa della delibera e chiederne il rigetto per mezzo di un intervento adesivo a quello spiegato dalla società: infatti il socio, parte del contratto di società, vincolato agli effetti della delibera, è portatore di un interesse giuridicamente protetto ad evitare che l’impugnativa sia accolta, ma non ha, di regola, un’autonoma posizione di diritto soggettivo alla conservazione dei suoi effetti ( così Cass. 4929/2003); in astratto non si esclude che il singolo socio possa far valere in siffatto genere di giudizio un proprio autonomo diritto nei confronti di una delle parti in causa, e quindi possa spiegare in esso intervento autonomo: ciò dipende, a parere del Collegio, caso per caso dal contenuto della delibera in concreto impugnata e dagli effetti che la sentenza di nullità/annullamento è idonea a produrre direttamente nella sfera individuale del socio interventore, quale destinatario degli effetti della stessa (ai sensi dell’art. 2377 7° comma c.c. richiamato anche dall’art. 2379 e dall’art. 2479 per le s.r.l. c.c.) e dalle domande che il socio intende svolgere”. Nel caso in esame la domanda dell’attore è stata rivolta nei confronti della società, sicché la legittimazione passiva spetta unicamente alla società Topnet srl. Ritiene poi il Tribunale che debba essere confermato il proprio precedente orientamento espresso in una recente ordinanza, in cui si è affermato che “Costituisce ormai principio consolidato nella giurisprudenza di quest’Ufficio quello secondo il quale la delibera di revoca dell’amministratore realizza i suoi effetti in via immediata e non è suscettibile di esecuzione; essa non può dunque formare oggetto di una pronuncia di sospensione, che in ogni caso non potrebbe produrre il risultato di reinsediamento nell’incarico in parola, dato che gli effetti della revoca si sono ormai definitivamente realizzati ed esauriti, anche alla luce del fatto che non formato oggetto di impugnazione la delibera di nomina del nuovo consiglio di amministrazione (v. per tutte, Trib. Milano 24.4.2002, Giur. it., 2002, 2101)” (v. ord. Trib. Milano, 28 maggio 2012, inedita, nel proc. n. 20719/2012 RG). Ed infatti, in ragione di detta delibera, gli effetti della rimozione dalla carica sono stati già definitivamente realizzati ed esauriti. Non vi neppure spazio per la sospensione delle delibere con le quali si autorizza il liquidatore ancora in carica alla convocazione dell’assemblea per le determinazioni inerenti alla erogazione di un finanziamento soci, trattandosi di determinazione avente valenza meramente interlocutoria, di cui non è stato indicato il profilo di pregiudizio incidente sulla vita della società e sui diritti del socio attore. Le spese di lite sostenute dalla società per la costituzione del curatore speciale vanno poste a carico del ricorrente che vi ha dato causa, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del pregio delle difese e della durata del procedimento. Pagina 2 http://bit.ly/1c8J6rN Non vanno poste a carico del ricorrente le spese sostenute dai soci intervenuti, stante l’inamissibilità dell’intervento. P.Q.M. visti gli artt. 2378 cc e 669bis e ss cpc, 1. dichiara inammissibile l’intervento nel procedimento dei sigg. Emilio Angelo Morello e Francesco Morello; 2. respinge il ricorso; 3. condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla società Topnet srl per la costituzione per il tramite del curatore speciale, che si liquidano in complessivi € 2.500; 4. compensa le spese relativamente al rapporto processuale tra ricorrente ed intervenuti. Milano, 23 settembre 2013. Il Giudice - Marianna Galioto - Pagina 3 http://bit.ly/1c8J6rN