N. R.G. 2013/59955
TRIBUNALE di MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
nel procedimento cautelare iscritto al n. R.G. 59955/2013 promosso da:
FRANCESCO MALLIMO, elettivamente domiciliato in VIA VALCAVA 20
rappresentato
e
difeso
dall’avv.
RAVASI
CHRISTIAN
e
MONZA,
BERLONI
UGO
(BRLGUO74S02D488E) PIAZZA SANT’ALESSANDRO, 6 20123 MILANO; ,
RICORRENTE
contro
TOPNET SERVICE SRL, elettivamente domiciliato in PIAZZA CINQUE GIORNATE, 10
20129 MILANO, rappresentato e difeso dall’avv. ALESSANDRINI GENTILI LUCA e ,
RESISTENTE
Il Giudice Marianna Galioto
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 13 settembre 2013 ha emesso la seguente
ORDINANZA
La domanda cautelare non può essere accolta.
La parte ricorrente ha infatti impugnato la delibera dell’assemblea dei soci di Topnet srl in data
30.7.2013 con la quale è stato revocato dall’incarico il sig. Vito Ferrante dalla carica di coliquidatore, ed ha autorizzato il restante liquidatore a convocare l’assemblea dei soci avente per
oggetto l’erogazione di un finanziamento soci e la designazione di un liquidatore di fiducia del
socio Mallimo. Ha chiesto inoltre la sospensione della delibera ai sensi dell’art. 2378 cc.
Non si può tenere conto della memoria depositata dal curatore speciale, la cui nomina è stata
autonomamente chiesta dal ricorrente nelle more della fissazione dell’udienza. Ed infatti non ricorre
conflitto di interessi tra il liquidatore ancora in carica (ancorché a suo tempo espresso dal socio con
partecipazione paritaria, e antagonista dell’attore in ambito societario) e la posizione della società,
che può essere determinata secondo le ordinarie regole di formazione della volontà dell’ente. Si noti
tuttavia che il liquidatore ancora in carica di Topnet srl, pur avendo ricevuto la notifica di citazione
e istanza di sospensione, non ha palesato l’intento della società di partecipare al procedimento
(previa assunzione di decisione secondo le regole di formazione della volontà dell’ente collettivo),
sicché è superfluo procedere alla riconvocazione delle parti.
Non si può inoltre tener conto della memoria dei sig. Morello, che hanno spiegato intervento, da
questi qualificato ad adiuvandum, volto a sostenere la richiesta di rigetto del ricorso. L’atto di
intervento non può essere considerato come adesivo dipendente, in quanto la società deve
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considerarsi non costituita, ed in causa non è stata formulata alcuna domanda di rigetto
dell’impugnazione.
Neppure l’atto medesimo può valere come intervento in via principale.
Sul punto pare convincente il principio espresso dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 2071 del
2011, che si riporta di seguito per la parte che qui interessa: “nel giudizio di impugnazione della
deliberazione assunta dall’assemblea di una società di capitali volto alla declaratoria di nullità o
all’annullamento della delibera stessa, parte passivamente legittimata è solo la società al cui
organo assembleare è imputabile in ragione del principio di maggioranza la deliberazione
contestata; tuttavia il socio può resistere all’impugnativa della delibera e chiederne il rigetto per
mezzo di un intervento adesivo a quello spiegato dalla società: infatti il socio, parte del contratto
di società, vincolato agli effetti della delibera, è portatore di un interesse giuridicamente protetto
ad evitare che l’impugnativa sia accolta, ma non ha, di regola, un’autonoma posizione di diritto
soggettivo alla conservazione dei suoi effetti ( così Cass. 4929/2003); in astratto non si esclude
che il singolo socio possa far valere in siffatto genere di giudizio un proprio autonomo diritto nei
confronti di una delle parti in causa, e quindi possa spiegare in esso intervento autonomo: ciò
dipende, a parere del Collegio, caso per caso dal contenuto della delibera in concreto impugnata e
dagli effetti che la sentenza di nullità/annullamento è idonea a produrre direttamente nella sfera
individuale del socio interventore, quale destinatario degli effetti della stessa (ai sensi dell’art.
2377 7° comma c.c. richiamato anche dall’art. 2379 e dall’art. 2479 per le s.r.l. c.c.) e dalle
domande che il socio intende svolgere”. Nel caso in esame la domanda dell’attore è stata rivolta
nei confronti della società, sicché la legittimazione passiva spetta unicamente alla società Topnet
srl.
Ritiene poi il Tribunale che debba essere confermato il proprio precedente orientamento espresso in
una recente ordinanza, in cui si è affermato che “Costituisce ormai principio consolidato nella
giurisprudenza di quest’Ufficio quello secondo il quale la delibera di revoca dell’amministratore
realizza i suoi effetti in via immediata e non è suscettibile di esecuzione; essa non può dunque
formare oggetto di una pronuncia di sospensione, che in ogni caso non potrebbe produrre il
risultato di reinsediamento nell’incarico in parola, dato che gli effetti della revoca si sono ormai
definitivamente realizzati ed esauriti, anche alla luce del fatto che non formato oggetto di
impugnazione la delibera di nomina del nuovo consiglio di amministrazione (v. per tutte, Trib.
Milano 24.4.2002, Giur. it., 2002, 2101)” (v. ord. Trib. Milano, 28 maggio 2012, inedita, nel proc.
n. 20719/2012 RG).
Ed infatti, in ragione di detta delibera, gli effetti della rimozione dalla carica sono stati già
definitivamente realizzati ed esauriti.
Non vi neppure spazio per la sospensione delle delibere con le quali si autorizza il liquidatore
ancora in carica alla convocazione dell’assemblea per le determinazioni inerenti alla erogazione di
un finanziamento soci, trattandosi di determinazione avente valenza meramente interlocutoria, di
cui non è stato indicato il profilo di pregiudizio incidente sulla vita della società e sui diritti del
socio attore.
Le spese di lite sostenute dalla società per la costituzione del curatore speciale vanno poste a carico
del ricorrente che vi ha dato causa, e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del pregio delle
difese e della durata del procedimento.
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Non vanno poste a carico del ricorrente le spese sostenute dai soci intervenuti, stante l’inamissibilità
dell’intervento.
P.Q.M.
visti gli artt. 2378 cc e 669bis e ss cpc,
1. dichiara inammissibile l’intervento nel procedimento dei sigg. Emilio Angelo Morello e
Francesco Morello;
2. respinge il ricorso;
3. condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese sostenute dalla società Topnet srl per la
costituzione per il tramite del curatore speciale, che si liquidano in complessivi € 2.500;
4. compensa le spese relativamente al rapporto processuale tra ricorrente ed intervenuti.
Milano, 23 settembre 2013.
Il Giudice
- Marianna Galioto -
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