FIG.11 (C)
SINTESI COMPLESSIVA DELL'APPLICAZIONE
DEI CRITERI LOCALIZZATIVI:
TIPOLOGIA IMPIANTISTICA C
Tipologie impiantistiche:
C
nuovi impianti di trattamento D8, D9, D12, D13, D14, R2, R3, R4, R5,
R6, R8, R9, R11, R12 e per le infrastrutture comunali o sovra comunali
per la raccolta differenziata diversi dai centri di raccolta così come
definiti dal D.M. 13 maggio 2009, nonché per le modifiche che
implichino un consumo di suolo.
Criteri di localizzazione
Criterio escludente per nuovi impianti e per modifiche che implichino ulteriore consumo
di suolo (criterio escludente assoluto)
Criterio potenzialmente escludente per nuovi impianti e per modifiche che implichino
ulteriore consumo di suolo (criterio escludente relativo), con ulteriori puntuali indicazioni
(deroghe particolari, prescrizioni specifiche, necessità di ulteriori approfondimenti).
Criterio potenzialmente escludente per nuovi impianti e per modifiche che implichino
ulteriore consumo di suolo (criterio escludente relativo), variabile in casi particolari
(si rimanda a quanto specificato nella nota numerica asteriscata).
Criterio escludente per nuovi impianti; penalizzante per modifiche che implichino ulteriore
consumo di suolo variabile in casi particolari (si rimanda a quanto specificato nella nota
numerica asteriscata).
Criterio penalizzante per nuovi impianti e per modifiche che implichino ulteriore consumo
di suolo, con ulteriori puntuali indicazioni (deroghe particolari, prescrizioni specifiche,
necessità di ulteriori approfondimenti).
=
Criterio penalizzante per nuovi impianti e per modifiche che implichino ulteriore consumo
di suolo, variabile in casi particolari (si rimanda a quanto specificato nella nota numerica
asteriscata).
Criterio penalizzante per nuovi impianti e per modifiche che implichino ulteriore consumo
di suolo
Criterio preferenziale, variabile in casi particolari (si rimanda a quanto specificato nella nota
numerica asteriscata).
Criterio preferenziale
Fasce di rispetto da 300 m a 2 km dai Siti Rete Natura 2000; vedi Fig. 7.2 (13)
Siti Natura 2000 e relative fasce di rispetto di 300 m; vedi Fig. 7.2 (12*)
Territori ricadenti nel raggio di 5 km da preesistenze impiantistiche potenzialmente
impattanti sulla qualità dell'aria; vedi Fig. 5.1-2 (B) (29)
Aree di pregio agricolo: DOC, DOCG; vedi Fig 2.2 (1, 32*)
Altri segni topografici
Limite provinciale
Idrografia principale
Limiti comunali
=
=
Aree Urbanizzate
(12*) E’ comunque sempre richiesta la valutazione d’incidenza per l’impiantistica realizzabile. Per la tipologia
impiantistica C il criterio PENALIZZANTE vale per le nuove attività di gestione rifiuti da avviarsi all’interno
di strutture esistenti da almeno 5 anni e che non comportino ulteriore consumo di suolo, qualora le
attività non necessitino delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera ai sensi del d.lgs. 152/06
e allo scarico ai sensi del d.lgs. 152/99 e non comportino un significativo aumento del traffico locale.
Rimane fermo l’obbligo di effettuare lo studio di incidenza.
(13)
(29)
Per la fascia di territorio compresa tra i 300 m e i 2 Km dal perimetro dei SIC e ZPS si applica il criterio
penalizzant e ed è richiesta la redazione dello Studio di Incidenza nel caso di nuovi impianti.
Preesistenza di impianti potenzialmente impattanti sulla qualità dell’aria e relativi territori circostanti entro
i 5 Km nei quali si richiede di effettuare una valutazione ambientale di tipo aggiuntivo, ove nel caso di
nuovi impianti o di modifiche agli esistenti che necessitano anche di specifica autorizzazione alle
emissioni in atmosfera si debba anche tenere conto della sommatoria delle emissioni in atmosfera.
=
(32* ) Per le aree di pregio agricolo DOC e DOCG (come individuate dai disciplinari con
decreto MIPAF e indicate nell’Albo Regionale consultabile presso i C.A.A.; Centri
Assistenza Agricola) e delle “risaie” nei lotti effettivamente al momento
direttamente così classificati, il criterio ESCLUDENTE riguarda nuove discariche
e nuovi impianti di termoutilizzazione per rifiuti speciali (non urbani), mentre tale
esclusione non si applica ai termovalorizzatori per rifiuti urbani prevista dal PPGR
e per le modifiche e gli ampliamenti agli impianti esistenti (criterio
PENALIZZANTE), ovviamente fatta salva l’inesistenza di altri vincoli ostativi o
vinc olanti, ove valgono le relative prescrizioni o vincoli, fatta salva la compatibilità
del’intervento con i caratteri paesaggistici. All’interno delle aree di pregio agricolo,
in particolare le “risaie” e le precedentemente citate aree DOC e DOCG, è
comunque prevista la possibilità di localizzazione di nuovi impianti di recupero di
materia a basso impatto ambientale con notevoli benefici di recuperi e risorse, in
coerenza con le politiche comunitarie che tendono a massimizzare il recupero.
Come definito dalla L.R. 05/02/2010, n. 7 (lettera, a, comma 1, art. 28), il criterio
ESCLUDENTE si applica esclusivamente alle discariche e alle precedenti aree
DOC e DOCG anche alle aree loro “limitrofe”. Per aree “limitrofe”, in attesa di
ulteriori specificazioni regionali di modifica e/o integrazioni alla D.G.R.
21/10/2009, n. 8/10360, può nel frattempo ess ere inteso il lotto “adiacente,
confinante e continuo alla risaia o all’area MIPAF” come da nota interpretativa
regionale. Per la verifica dello stato di fatto dell’uso del suolo, rilevabile nel
Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (S.I.A.R.L.) al momento
della presentazione dell’istanza, è richiesta un’autocertificazione sulla base delle
risultanze press o i C.A.A. (Centri Assistenza Agricola) c ongiuntamente a
un’adeguata documentazione fotografica c he attesti l’effettivo stato dei luoghi,
anche contermini.
0
5
10
15 km
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Tav11_C_SintesiDef_ott2010