2. Porciano “in partibus Casentini”. Appunti per una indagine documentaria. I documenti qui presentati sono il risultato di una scelta dettata anche dalla non ampia mole di testimonianze scritte rimasteci intorno a Porciano, in particolare per il periodo che precedette il definitivo ingresso del castello e del suo territorio in quello più vasto dello stato fiorentino. Le linee essenziali delle vicende di Porciano e della sua corte e distretto durante gli ultimi secoli del Medio Evo sono note3 e le ripercorriamo in questa breve introduzione che vuole essere soltanto un supporto ai documenti senza avere, come apparirà fin da una prima lettura, alcuna pretesa di esaustività. Resta, inizialmente, da mettere l’accento sull’intervallo che corre, nella documentazione, tra le prime menzioni della località (nel 1017 un contratto rogato in loco dicto Porciano (Fig. 3a) e nel marzo 1029 la donazione a San Fedele a Strumi della decima parte delle corti casentinesi tra le quali, appunto, quella di Porciano, appartenenti al conte Guido di Tegrimo)4e la prima attestazione dell’esistenza di un castello in località Porciano5 del 1191 seguita, nel 1262, dalla testimonianza intorno alle sue ripae e murum6. Gli elementi sono evidentemente troppo pochi per poter proporre una anche ap[16]prossimativa datazione per il castrum di Porciano, (Fig. 4a) ma è tuttavia necessario evidenziare, toccando questo argomento, che il far risalire le “memorie” del castello al X secolo7è operazione che andrebbe forse proposta sulla base di elementi più ampli e sicuri di una troppo laconica data topica8. Il 10 settembre 1262, dunque, due individui di Porciano cedevano alla Badia di Strumi i loro diritti sopra un appezzamento di terra con edificio che risultava, a quella data, proprietà dell’ente9, posto immediatamente fuori della cinta castrale e confinante oltre che con le proprietà della chiesa parrocchiale di Porciano, intitolata a San Lorenzo10, con altri beni della Badia. Proprio questo ente, grazie anche alla generosa politica della famiglia dei conti Guidi, che lo avevano fondato, sembra essere uno dei protagonisti principali della vita di Porciano, ma la sua non doveva essere una presenza incontrastata. Come altrove, anche qui la resistenza delle comunità locali dovette ben presto farsi sentire. E’ appunto con una lettera del settembre 1273, mediante la quale il vescovo fiesolano minacciava sanzioni contro gli homines di Porciano che, tra gli altri elencati, si rifiutavano di pagare le decime alla Badia di Strumi, che inizia la breve rassegna documentaria oggetto del presente contributo (Doc. I). Non è facile dare uno spessore alla vicenda del monastero e dei suoi diritti sul castrum e nell’abitato di Porciano nei decenni che seguirono la pergamena qui 3 Ci riferiamo principalmente alla voce Porciano in E. REPETTI, Dizionario geografco, fisico, storico della Toscana, voll. 6, Firenze 1833-45 ed a quanto in C. BENI, Guida del Casentino, nuova ed., Firenze, 1983, pp. 187 e sgg. 4 A.S.F., Diplomatico, Badia di San Fedele di Poppi, già di Strumi, 5 o 9 novembre 1017 e marzo 1029. Omettiamo d’ora in poi il riferimento all’Archivio di Stato di Firenze in quanto è qui conservata tutta la documentazione che fa l’oggetto di questo contributo. Ancora nell’aprile del 1100 (Dipl., Badia di San Fedele di Poppi, cit.) il conte Guido di Guido di Tegrimo confermava al monastero di Strumi la donazione della corte di Porciano fatta dal padre. La prima citazione di Porciano sarebbe contenuta in un atto datato all’8 giugno 1007 e riportato da G. LAMI (Deliciae eruditorum, Firenze 1739, p. 333). 5 Si tratta di un diploma del marzo 1191 con il quale viene confermato al conte Guido Guerra il feudo sul castello di Porciano (cit. in E. REPETTI, Dizionario, cit., sub voce Poppi). 6 Documento del 10 settembre 1262 citato in R. FRANCOVICH, I castelli del contado forentino nei secoli XII e XIII, Firenze 1973, p. 126: “Tingo e Puccio di Porciano donano al monastero di S. Fedele di Strumi tutti i diritti che hanno in quadam domo ipsius abatie, tam in muro quam in tecto, paretibus, camera, solario et in quodam petio terre in parte vineato, in quo petio terre est posita dicta domus, quod petium terre est positurn prope murum sive ripas castri Porciani; fines cuius petie terre sunt: aj via publica, aij ecclesie Sancti Laurenzii de Porciano, aiij et iiij dicti monasterii” (Dipl., Badia di San Fedele di Poppi, cit. I0 settembre 1262). 7 Così in C. BENI, Guida, cit., p. 197. 8 La situazione sembra simile per Poppi dove la prima testimonianza dell’esistenza di un castrum è del 1169 (E. REPETTI, Dizionario, cit., sub voce Poppi). 9 Cfr. nota 4. 10 La cui ricorrenza risulterà, nello Statuto del 1445, come “la festa principale del decto comune di Porciano” (vedi più avanti, Doc. VI). presentata e rari sono i riferimenti documentari, almeno nei due fondi principali dello Archivio di Stato fiorentino per il periodo compreso dalla metà del XIII secolo alla metà di quello successivo11. Non v’è dubbio, però, che le vicende di Porciano rimangono legate a strettissimo filo con quelle dei Guidi e non soltanto con quelli del ramo originatosi con Tegrimo, signore del castello. Sono vicende fatte di instabili equilibri mantenuti, talvolta a stento, tra gli altri rami della famiglia, la Repubblica fiorentina, Arezzo quando non si trattava addirittura dell’Impero. La storia della comunicazione pervenuta “in ritardo” da parte di Ludovico di Baviera a[17] Guido Alberto, Salvatico, Domestico e Fiore di Porciano che avrebbero dovuto presentarsi al cospetto dell’imperatore a Viterbo, entro la vigilia del Natale 1327, sotto l’aspetto di cui parlavamo sopra, finisce per essere un piccolo capolavoro di diplomazia12. Certo è che dagli anni Settanta del XIII secolo in poi, i rischi maggiori dovettero venire proprio dalle complicate vicende interne alle fazioni dei Guidi. Da qui, forse, l’apertura all’esterno nella politica matrimoniale e la probabile spiegazione della presenza, come sposa di Guido Alberto da Porciano, della figlia di un Tolomei di Siena13. Alla morte di Guido Alberto, la situazione della vedova e dei suoi quattro figli, tutti in minore età, non doveva essere tra le più rosee. Questo spinse il padre di Margherita, Deo di Guccio Tolomei, a dare in accomandigia tutto il territorio a Firenze ponendolo, insieme agli eredi del defunto genero, sotto la protezione della Repubblica (Doc. II). Si era alla metà del Trecento e, nonostante che le dispute famigliari proseguissero (la morte di Guido Alberto aveva buone probabilità di non essere dovuta al caso)14 in linea generale la situazione dovette arrangiarsi proprio grazie all’intervento esterno di Firenze che era interessata al mantenimento di questo territorio durante le fasi della propria espansione verso Est. Segno tangibile di questa apparente tranquillità è proprio il ripetersi della cerimonia di consegna annuale, in Firenze, del palio offerto dai conti da Porciano per le celebrazioni di San Giovanni, così come era previsto dall’atto di accomandigia. L’elezione di un procuratore da parte di Piero e Tancredi di Guido Alberto che, nel giugno 1376 si sarebbe recato a Firenze per consegnare il palium di seta è, appunto, il documento che pubblichiamo con il n. III.[18] Ma il moto di espansione fiorentino cui accennavamo, dopo l’acquisto di Arezzo, nel 1384, finì inevitabilmente per arrivare in prossimità del territorio di Porciano. Nel 1390 un’altra discordia interna ai Guidi15dovette essere motivo della richiesta da parte degli homines del Comune di essere sottomessi a Firenze in maniera completa e definitiva per evitare, come recita la petizione (Doc. IV) di essere continuamente “in periculo amictendi personas et ipsorum bona”. Almeno nell’immediato, la cosa non doveva avere un seguito, ed ancora nel 1432 Francesca, vedova di Neri di Tancredi di Guido Alberto16, in qualità di tutrice del figlio Ludovico, 11 Cioè i fondi Diplomatico e Notarile antecosimiano dove abbiamo potuto rintracciare qualche contratto riferentesi al territorio di Porciano (anni 1300-1350) nelle imbreviature dei notai: Jacopo di Rinuccio da San Godenzo (i. 92), Giovanni di Buto da Ampinana (G. 366), Pietro di Simone da Cascia (P. 415). 12 Notarile antecosimiano, P. 415, c. 70v. Ludovico di Baviera, da Pisa, il 4 dicembre 1327, aveva invitato i quattro conti ad accompagnarlo da Viterbo a Roma. L’invito venne consegnato a Guido Alberto dal rettore della chiesa di San Martino a Castagno (d’Andrea) soltanto il 27 dicembre ed il conte si scusò dichiarando la propria disponibilità che, essendo scaduti i termini, era ormai vana (cit. in R. DAVIDSOHN, Storia di Firenze, voll. 8, Firenze 1956-1968;IVp. 1111). 13 Non saprei dire se si tratti di quel Deo Tolomei cui fa riferimento Giovanni Villani nella sua Cronica (Lib. IX, rub. 183): il Tolomei, dopo l’espulsione da Siena si sarebbe diretto proprio in Casentino dando successivamente vita a quella che non a torto il Davidsohn definisce come la “prima compagnia di ventura” che la Toscana avesse conosciuto (R. DAVIDSOHN, Storia, cit. IV, p. 927). L’atto di accomandigia (Doc. II) definisce il Tolomei come Deo di Guccio: nel citato passo del Villani è invece taciuto il patronimico mentre si sa che la compagnia ed il suo condottiero-fondatore avrebbero fatto perdere le proprie tracce nella Marca Anconitana ben prima dei patti con Firenze del 1349 (G. VILLANI, Cronica, voll. 8, Firenze 1823). 14 Così in E. SESTAN, I conti Guidi e il Casentino, in ID. Italia medievale, Napoli 1966, pp. 356-378, p. 370. 15 Ibidem. 16 Moglie di quel Neri cui fa riferimento l’iscrizione nella tavola di Bicci di Lorenzo (Fig. 4b) oggi nella pieve di Stia: “Hoc opus fecit fieri comes Nerius de Mutiliana ad honorem B(eate) V(irginis) Marie et Raphaelis Arcangelis A(nno) D(omini) MCCCCXIIII” (in C. BENI, Guida cit., p. 168). Alla pia generosità del conte Neri si deve anche la tavola minorenne, eleggeva due membri della famiglia fiorentina dei Cavalcanti perchè, anche quell’anno, si ottemperasse alla rituale offerta del palio per la festa del 24 giugno (Doc. V). Raggiunta la maggiore età, Ludovico rinunziava alla eredità paterna e nel 1442, a due anni di distanza dall’ingresso delle bandiere fiorentine in Poppi, entrava in convento17. Porciano ed il suo territorio entravano così a far parte integrante del dominio della Repubblica, mentre i suoi homines si sottoponevano alle richieste ed alle leggi della Dominante. Come sempre accadeva gli statuti della Comunità vennero sottoposti ad una revisione: nel novembre 1445 il nuovo testo era già pronto ed a questo dedichiamo la parte conclusiva (Doc. VI) del breve excursus su alcuni aspetti della documentazione per una storia di Porciano (Fig. 3b). I 1273, 23 settembre, sotto il portico della chiesa di San Pietro a Garliano (Diplomatico, Badia di San Fedele di Poppi, già di Strumi). Manfredo, monaco e camerario del monastero di San Fedele di Strumi, alla presenza di Giunta, presbiter della chiesa di Garliano e di altri individui del luogo,[19] procede alla lettura in volgare di una missiva inviata il 20 agosto dello stesso anno da Taddeo, priore di Poppiena, esecutore del vescovo fiesolano Mainetto. In detta lettera era spiegato come il priore del monastero di Poppiena fosse stato a sua volta informato per via epistolare dal vescovo fiesolano delle lamentele a lui esposte dall’abate di Strumi, Andrea, circa il rifiuto al pagamento delle decime, affitti e censi dovuti alla detta Badia dagli uomini, laici e clerici che fossero, del Casentino e principalmente da quelli di Rincine, Fornace, Garliano, Poppiano (attualmente Papiano), Sala, Porrena e Porciano. Accogliendo le richieste dell’abate di Strumi, il vescovo fiesolano incaricava dunque il priore di Poppiena di ovviare a tale stato di cose, con la possibilità di ricorrere anche alla minaccia di scomunica qualora avesse avuto risposte negative. Finita dunque la lettura, il detto Manfredo monaco e camerario del monastero invita tutti quelli di Garliano che dovevano pagare le decime alla Badia di Strumi a farlo sotto pena di interdetto e scomunica. In Christi nomine amen. M°CC°LXXIII°, inditione prima, die dominica XXIII° septembris. Donnus Manfredus, monachus et camerarius monasterii Sancti Fedelis de Strumis, coram presbitero Iunta ecclesie Sancti Petri de Garliano et pluribus vicinis dicte terre, vulgariter legi fecit licteras infrascriptas, sigillo cereo domini Taddei prioris de Poppiena sigillatas, quarum tenor talis est: Taddeus prior de Poppiena, licet indignus executor venerabilis patris domini Maineti Dei gratia episcopi phesulani, universis atque singulis clericis et laicis per episcopatum phesulanum constitutis, ad quos lictere iste provenerint, salutem in Domino. Noveritis universi presentem paginam inspecturi nos recepisse litteras sub hac forma a venerabili patre domino Maineto, Dei gratia episcopo phesulano; Mainetus, benignitate divina phesulanus episcopus, religioso viroª priori monasterii de Poppiena, ordinis camaldolensis salutem in Domino. Vir discretus dominus Andreas abbas monasterii Sancti Fidelis de Strumis proposuit coram nobis quod homines de Rencine, de Fornace, de Garliano, de Poppiano, de Porciano, de Sala et de Porrena, tam clerici quam laici et pluribus aliis villis et locis de Casentino, super decimis, primiciis, pensionibus, redditibus et rebus aliis iniuriantur eidem. Quare, discretioni tue commictemus quatenus prefatos homines et alios tibi nominatos clericos et laicos ad solutionem decimarum et satisfactionem de subtractis et ad dandum, dell’Assunzione attribuita recentemente al maestro di Borgo alla Collina e leggermente post-datata (C. BENI, Guida, cit., p. 166 nota 41). 17 E. REPETTI, Dizionario, cit., sub voce Porciano. ª Segue lacuna solvendum iura pertinentia ad ipsum monasterium de Strumis et cessandum ab iniuriis per censuram ecclesiasticam, auctoritate nostra compellas, iusticia mediante. Datum Phesulis, die XX augusti, XIIIIª indictione. Volens igitur mandatum tanti patris exequi fideliter et devote, vos omnes atque singulos monemus et ortamur in Domino, vobis, auctoritate qua fungimur, iniungentes quatenus decimas, primicias et pensiones quas debetis exibere discreto viro domino abbati de Strumis et eius abbatie tam presentialiter debitas quam detentas eidem dare atque restituere debeatis, qualibet occasione ac dilatione remotis, cessantes vos clerici ab omni iniuria per vos inlata dicto domino abbati et eius abbatie super iuribus et ea deinceps sub excomunicationis pena [20] ullatenus usurpantesb set admonentes et confortantes ac etiam compellentes parrochianos vobis commissos qui tenentur ad iura predicta, ut satisfaciant de predictis domino abbati superius nominato. Si quis vero vestrum clericus vel laycus super predictis nostris mandatis rebellis estiterit aut in totum non obedierit, ut est dictum, ex nunc ut ex tunc, ipsum superponimus ecclesiastico interdicto, eundem nichilominus excomunicationis sentenciam innodantes, auctoritate qua fungimur in hac parte. Quibus licteris perlectis, ut dictum est, dictus dominus Manfredus, ex parte dicti domini prioris de Poppiena, dixit et percepit ipsi presbitero Iunte de Garliano ut decimam dicti monasterii de Strumis quam recepit et huic ipsi donno Manfredo, nomine dicti monasterii det et integraliter et assignet et omnibus illis de Garliano et spetialiter Michaeli dicti loci qui dare debent et tenentur decimas et alia iura ipsi monasterio nullam iniuriam inferat vel gravamen, sub pena ecclesiastici interidicti et excomunicationis superius apposita. Actum in porticu ecclesie predicte de Garliano, presentibus Blanco, Tancredo et Porcho dicti loci, rogatis. [Segue il signum e la sottoscrizione del notaio Iacobus] II 1349 (1348), 23 marzo, Firenze (I Capitoli del Comune di Firenze. Inventario e Regesto, a cura di C. Guasti, I, Firenze 1866, p. 452 e II, Firenze 1903, pp. 65-66). Nel Consiglio del Capitano e Popolo, convocato per ordine dei Priori e Capitano, e nel Consiglio del Podestà e Capitano convocato per ordine di ser Andreasio dei Rossi da Parma, viene approvata la seguente provvisione. Dinanzi ai Priori delle Arti e Gonfaloniere di Giustizia viene esposto da parte di Deo del fu Guccio dei Tolomei di Siena come egli ha gli infrascritti nipoti [Degus, Petrus, Tancredus e Matteus] figliuoli del fu conte Guido Alberto da Modigliana e della contessa Margherita sua figlia; i quali intende di porre e conservare in perpetuo nella devozione e ubbidienza del Popolo e Comune e de’ guelfi di Firenze. Com’egli possiede, in partibus Casentini, il castello di Porciano, lungamente posseduto da quel conte Guido Alberto e a lui per giusto titolo appartenente, come per pubblico instrumento, il quale pure vuole e desidera tenere sotto la protezione e in servigio della Signoria, e però, offerendosi a fare in modo che i nipoti suoi giurino perpetua devozione e ubbidienza alla santa madre Chiesa, e siano veramente guelfi e della parte cattolica de’ guelfi e amatori e difensori del buono, pacifico, tranquillo e popolare stato del Popolo e Comune di Firenze, supplica i signori perchè, con i dodici Buoniomini provvedano e negli opportuni consigli facciano riformare: che gli infrascritti suoi nipoti e i loro discendenti per linea mascolina siano tenuti in futuro come veri e originali cittadini fiorentini,[21] non però popolari; e che, non tanto essi, quanto il castello di Porciano con la sua corte e distretto e gli uomini e persone del castello, corte e distretto, siano ricevuti sotto la protezione e accomandigia del Popolo e Comune, con gli infrascritti patti. 1. Che il Comune di Firenze debba, bona fide, sine fraude avere per raccomandati i detti nipoti di dominus Deo e i loro figliuoli, posteri e discendenti per linea mascolina, e il detto castello b nel testo ursupantes. colla corte e distretto, e gli uomini e persone di quel castello, corte e distretto; e gli debba difendere ed assistere col consiglio e col favore, come verrà deliberato dei Priori delle Arti e Gonfaloniere di Giustizia, Gonfalonieri di compagnie e dodici Buoniomini. E, viceversa, il detto dominus Deo e nipoti siano obbligati, per la detta accomandigia e difesa, a presentare ogni anno per la festa di San Giovanni Battista nel giugno, pubblicamente, presso la chiesa di San Giovanni di Firenze, e quivi deporre sopra o presso l’altare, ovvero far presentare per un legittimo procuratore loro o dei loro eredi, o veramente per un sindaco del comune e degli uomini di quel castello, un palio di seta del costo di almeno sei fiorini d’oro. 2. Che i detti nipoti e i loro posteri debbano trattare come amici o nemici quelli che sono o saranno amici o nemici del Comune di Firenze, e ad ogni richiesta dei Priori delle Arti e Gonfaloniere di Giustizia, da quel castello e corte, far guerra ai nemici del Comune medesimo. 3. Che nel detto castello, o nella corte e distretto, non si ricetti nemico o ribelle del Popolo e Comune di Firenze o sbandito e condannato per malefizio, quando ne sia stata fatta notificazione per lettere dei Priori delle Arti e Gonfaloniere di Giustizia all’ufficiale o ufficiali di quel castello. 4. Che tutte le predette cose debbano aver luogo quando il detto dominus Deo, o da per sé, o per mezzo di procuratore a ciò solennemente costituito, ne prometta l’osservanza per pubblico instrumento e si obblighi a fare in modo che i nipoti suoi promettano con giuramento, accettino e ratifichino con instrumento pubblico le stesse cose, con i patti, le pene e i capitoli opportuni e consueti: dichiarando che se qualcuno di loro contravvenisse o non prestasse giuramento, né esso né i suoi discendenti possano godere del benefizio della presente provvisione. I Priori ordinano che la detta domanda venga ammessa e si faccia quanto in essa si contiene. Dominus Deo del fu dominus Guccio del Tolomei di Siena, considerando la domanda fatta ai Priori delle Arti e la riformagione approvata dai consigli del popolo e Comune sotto questo stesso giorno ratifica per sé e per i quattro nipoti Degus, Petrus, Tancredus e Taddeus, alla presenza dei Priori delle Arti e Gonfaloniere di Giustizia; ed i Priori promettono di osservare quanto si contiene nella detta riformagione. Quindi i Priori delle Arti e Gonfaloniere di Giustizia, volendo dichiarare i termini e tempi per le ratifiche, come si contiene nella riformagione, dichiarano che Degus debba fare il giuramento e la ratifica entro cinque anni per pubblico instrumento; Petrus entro otto anni; Tancredus entro dieci anni e Taddeus[22] entro undici anni, presentando l’instrumento nel termine di quattro mesi dal giorno in cui sarà fatto. 1355, 21 agosto Degus, figlio del conte Guido Alberto da Modigliana, veduto ed inteso il tenore della riformagione fermata nel consiglio del Podestà il 23 marzo 1349, sopra una petizione di Deo dei Tolomei di Siena e le promissioni fatte da lui ai Priori, con instrumento rogato nello stesso giorno, accetta e ratifica quanto si contiene nella detta riformagione, a pena di fiorini diecimila, con giuramento, ecc. Rogato da ser Niccolò di ser Ventura e ser Piero di Nello, notai fiorentini. 1357 (1356), 15 marzo Petrus, figlio del conte Guido Alberto da Modigliana, secondo quanto detto nella riformagione del 23 marzo 1349 di cui sopra, dichiara di accettare quanto in essa è contenuto alle stesse condizioni del fratello Degus. 1359 (1358), 18 marzo Tancredus, come gli altri due fratelli sottoscrive l’impegno preso con il Comune di Firenze dal nonno Deo di Guccio Tolomei. III 1376, 21 giugno, nel borgo di Porciano, davanti alla casa di Renzo di Vanni Balestri (Diplomatico, Riformagioni. Atti pubblici). Pietro e Tancredi del defunto conte Guido Alberto da Modigliana, signori di Porciano, eleggono loro rappresentante e procuratore un loro famiglio, Renzo di Vanni Balestri da Porciano perchè si rechi a Firenze il giorno di San Giovanni per portare un palio di seta come convenuto al punto primo dell’atto di accomandigia stipulato nel marzo 1349 (Doc. II) con il Comune fiorentino. In Dei nomine amen. Anno Domini a nactivitate eiusdem milleximo trecenteximo sectuagesimo sesto, indictione quartadecima et die vigeximo primo mensis iunii. Generosi viri comites Pierus et Tancredus fratres olim nati bone et recolende memorie domini comitis Guidonis Alberti de Mutiliana, domini de Porciano, accomandati Comunis Florentie ipsi ambo et uterque eorum omni via, modo, iure et forma quibus mellus et validius potuerunt, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt Rençum olim Vannis Balestri de Porciano, eorum familiarem ibidem presentem, infrascriptum mandatum in se sponte subscipientem eorum et utriusque ipsorum verum et legiptimum procuratorem, actorem, factorem et ipsorum certum nunptium spetialem spetialiter et nominatim ad eorum et utriusque ipsorum nomine et pro eis comparendum in civitate Florentie, coram magnificis[23]et potentibus dominis dominis Prioribus Artium et Vexillifero Iustitie Populi et Comunis civitatis Florentie, et coram quibuscumque aliis offitiis et rectoribus dicte civitatis ad dandum, tradendum et offerendum eorum nomine, in die festi beati Iohannis Batiste protectoris et defensoris dicte Civitatis proxime secuturo, palium quod ipsi constituentes dare et offerre tenentur et obligati sunt dicto Comuni Florentie in dicto festo, nomine comandisgie, cuicumque seu quibuscumque offitio seu offitialibus dicti Comunis ad ipsum palium recipiendum deputatis pro ipso Comuni recipere, et generaliter ad omnia et singula facienda, dicenda, operanda et exercenda que, pro predictis et predictorum occasione, fuerint necexaria et ad que dicti constituentes facere tenentur et debent et obligati sunt dicto Comuni, nomine comandigie et que ipsimet constituentes si presentes essent facere possent, dantes et concedentes, dicti constituentes, dicto eorum procuratori constituto in predictis et circha predicta et qualibet predictarum plenum, liberum, spetiale et generale mandatum cum plena, libera, spetiali et generali administratione, promictentes dicto eorum procuratori ibidem presenti, pro se stipulanti et recipienti ac michi notario infrascripto, ut publice persone stipulanti et recipienti nomine Comunis Florentie et omnium et singulorum quorum interest vel intererit se perpetuo firma et rara habere et tenere omnia et singula que per dictum eorum procuratorem in predictis facta fuerint sub omnium et singulorum suorum obligatione bonorum presentium et futurorum, rogantes me notarium infrascriptum quod de predictis publicum conficerem instrumentum. Actum in burgo Porciani, ante domum Rençii Vannis Balestri de Porciano, presentibus testibus Iohanne Casini habitatori Porciani, Dello Bartholini de Papiano et Fantino Albonetti de Castagno, ad hec vocatis, habitis et rogatis. [Segue il signum e la sottoscrizione del notaio Matheus olim ser Antionii de Romena]. IV 1390 (1389), 20 gennaio, nel borgo di Porciano (Diplomatico, Riformagioni. Atti pubblici). Convocati da Serraglio di Nencino, sindaco di Porciano, 140 uomini, i cui nomi sono elencati in calce alla pergamena, affermando di essere i due terzi o più di tutta la comunità, si riuniscono nell’edificio del Comune ubicato nel borgo del castello. In considerazione del fatto che ogni giorno essi vivono a rischio delle loro persone e dei loro averi e per molti altri motivi, gli uomini riuniti in assemblea decidono liberamente di sottomettere Porciano ed il proprio territorio al Comune di Firenze, volendo da questo momento in poi che gli uomini del luogo siano considerati quali facenti parte del Contado fiorentino. Essi si dichiarano inoltre disposti a porsi sotto la giurisdizione ed il regime fiorentino e si impegnano al pagamento di tutti quegli oneri, estimi, libre, dazi, imposte e gabelle che come comitatini saranno tenuti a versare a Firenze sotto pena di diecimila fiorini d’oro. Per rappresentare l’intera comunità davanti ai Priori, Gonfaloniere di Giustizia e gli altri ufficiali fiorentini, l’assemblea elegge quali rappresentanti Angelo di Guido[24] chiamato “Quatrino”, Giovanni di Paolo, Cione da Castagno e Renzo di Vanni (forse il famiglio dei Guidi inviato a Firenze quattordici anni prima per portare il palio) i quali dovranno recarsi in città per presentare ufficialmente e di persona tale atto di sottomissione. In Dei nomine amen. Anno ab eiusdem salutifera incarnatione MCCCLXXXVIIII, decimaterzia indictione, die vigesima mensis ianuarii. Pateat omnibus evidenter per hanc paginam publice inscriptum quod: convocato, congregato et coadunato publico et generali parlamento comunis, universitatis et hominum castri Porciani, parzium Casentini nec non diocesis fesolane, in domo comunis dicti castri ubi iura reddi consueverunt de mandato et ad requisitionem providi viri Serralgli Nenzini, sindici comunis castri Porciani, ut moris est, in quo quidem parlamento et adunatione interfuerunt due partes et ultra hominum comunis castri Porciani predicti, quorum nomina inferius describuntur. Et asserentes et affirmantes dicti infrascripti homines se esse, facere et reputare comune et universitatem Porciani predicti, ipsi omnes et quilibet ipsorum unanimi volumptate et assensu, nemini discrepante, pro evidenti utilitate universitatis comunis et hominum castri Porciani et maxime ut possint in pace vivere et ne quotidie ponantur in predam et quod ne quotidie sint et stent in periculo amictendi personas et ipsorum bona et pluribus aliis iustis de causis et considerationibus eos necessario urgentibus moti, nec etiam aliter vel alio modo videntes posse maxima dampna et pericula evitare, eorum propris et privatis nominibus et vice et nomine universitatis comunis, hominum et personarum castri Porciani predicti, omnique modo, via, causa, iure et forma quibus magis et melius potuerunt, sponte, libere et ex certa scientia et non per errorem submisserunt, supposuerunt et subiecerunt in perpetuum et inrevocabiliter se ipsos et quemlibet ipsorum et eorum descendentes et dictam universitatem, homines, comune et personas Porciani predicti eorumque res et bona et iura omnia cum omnibus et singulis villis, territoriis, iuribus et iurisdictionibus nec non rebus et bonis pertinentibus vel quomodolibet et qualitercumque expettantibus ad dictum comune Porciani seu eius castrum, magnifico et excelso comuni civitatis Florentie et michi Anthonio notario infrascripto ut publice persone stipulanti et recipienti vice et nomine dicti Comunis Florentie. Volentes ex nunc esse, haberi, tractari et reputari in omnibus et per omnia tamquam comitatini et de et sub comitatu, iurisdictione et dominio, obbedientia, protectione, defensione, regimine et gubernatione Comunis Florentie dumtassat et non alterius persone aut comunis ullo modo; constituentes quad supradictum castrum, territorium, villas, iura, iurisdictiones, res et bona dicti castri Porciani cum omnibus pertinentiis eorum tenere et possidere solummodo pro dicto Comuni Florenzie donec exinde dictum Comune Florentie tenutam habuerit et corporalem aceperit possexionem, quam accipiendi, intrandi retinendi deinceps eidem Comuni Florentie plenam omnimodamque dederunt facultatem atque licentiam etiam propria autoritate dicti Comunis et quorumcumque seu cuiuscumque officialium seu officialis dicti Comunis Florentie absque alia, aliqua licentia vel decreto seu solopnitate servanda. Et promiserunt et convenerunt solempnibus stipulationibus intervenientibus michi Anthonio notario infrascripto ut publice persone presenti, recipienti et stipulanti vice et nomine Comunis Florentie ipsi Comuni semper exhibere reverentiam et obbedientiam debitam et subire, solvere et facere omnes et singulas et omnia et singula onera et facciones reales et personales et alias quascunque et extimos, libras, datia, impositas et ghabellas et generaliter[25] omnia et singula subire, dare, solvere, facere et observare ad que tenentur et oblighati sunt alii comitatini suditi et subietti dicti Comunis Florentie, et que dicto Comuni et eius offitialibus quibuscumque videbuntur et placebunt sub pena et ad penam florenorum decem milium auri in singulis capitulis huius contractus in solidum promisserunt stipulationi solempni. Que pena totiens commictatur et exigi possit quotiens fuerit in aliquo contrafactum vel non servatum; et que pena commissa soluta vel non, predicta omnia firma perdurent; et cum refectione dapnorum et expensarum et interesse litis et extra oblighantes per observationem et effectum omnium et singolorum contentorum in presenti contractu se ipsos et quemlibet ipsorum et eorum et cuiusque ipsorum heredes et bona presentia et futura, ac etiam dictam universitatem, comune, villas, homines et personas Porciani predicti eorumque bona, res et iura. Et insuper etiam ad cautelam modis vice et nominibus quibus supra non deroghando predictis set ipsam omnimodo confermando et firma et perpetuum valitura esse volentes etiam si alius actus nullatenus fieret, fecerunt, constituerunt et ordinaverunt eorum et dicti comunis, universitatis, hominus et personarum Porciani predicti veros et legitimos sindicos et procuratores, actores, factores et nuptios spetiales providos viros Angelum Guidi vocatum Quatrino, Renzum Vannis, Iohannem Pauli, Cionem de Castagno omnes de comuni Porciani predicti ibidem presentes et hoc mandatum in se sponte recipientes et suscipientes et quemlibet ipsorum in solidum et in totum, ita quod occupantis condictio potior non existat, set quod per unum ipsorum inceptum fuerit, per alium et alios valeat terminari et finiri spetialiter et nominatim ad comparendum et se personaliter presentandum nomine ipsorum et dicti comunis, universitatis hominum et personarum Porciani predicti coram magnificis et potentibus dominis dominis Prioribus Artium et Vexilliferi Iustitie Populi et Comunis Florentie, nec non coram magnificis viris dominis Decem officialibus Balie dicti Comunis Florentie et coram quibuscumque aliis officialibus dicti Populi vel Comunis et ad submictendum, subiciendum et supponendum dictis dominis Prioribus et Vexillifero Iustitie et seu dictis Decem et aliis quibuscumque recipientibus vice et nomine dicti Comunis Florentie, et sub imperio, dominio, obbedientia, iurisdictione, regimine, proteptione, defensione et gubernatione Comunis Florentie predicti, comune, universitatem, homines et personas castri Porciani antedicti cum omnibus et singulis eorum bonis et rebus et cum omnibus villis, pertinenziis et adiacentiis, iuribus et iurisdictionibus suis tamquam de et sub comitatu et districtu Florenzie cum illis promissionibus, obligationibus, iuramentis, penis, renuptiationibus, formis, tenoribus, modis, pactis et condiccionibus et eo modo et forma de quibus prout et sicut dictis sindicis et procuratoribus et cuilibet vel alteri eorum et seu dictis dominis Prioribus et Vexillifero Iustitie et seu dictis Decem Balie videbitur et placebit; et generaliter ad omnia alia et singula gerenda, exercenda et facienda que in predictis, circha predicta et quolibet predictorum et dependentibus et connessis et seu prorsus extraneis necessaria fuerint utilia et oportuna et que ipsimet constituentes agere possent si adessent etiam si mandatum exigerent spetiale, dantes et concedentes constituentes predicti et quilibet ipsorum in solidum in predictis et quolibet predictorum plenum, liberum et generale mandatum cum plena, libera et generali administratione. Et promictentes et convenientes dicti constituentes et quilibet ipsorum stipulatione solempni, michi Anthonio notario infrascripto ut publice persone presenti, stipulanti et recipienti vice et nomine Comunis Florenzie, se ipsos perpetuo firmum, ratum et gratum habituros et observaturos cum effectu, omne id totum et quicquid actum, gestum, promissum vel factum extiterit per dictos sindicos et procuratores et quemlibet ipsorum vel alterum[26] eorum, sub pena predicta et sub ypotecha et obligatione dicti Comunis, universitatis hominum et personarum dicti castri Porciani et ipsorum cuiuslibet heredum et bonorum omnium presenzium et futurorum. Quibus hominibus predictis et infrascriptis et cuilibet eorum, dictis nominibus presentibus, volentibus et confitentibus ego, Anthonius notarius et iudex ordinarius infrascriptus precepi per guarentisiam et per guarentisiam prout michi licuit secundum formam iuris statutorum et ordinamenti Comunis Florentie, quatenus predicta omnia et singula actendant et faciant quod observent in omnibus et per omnia, ut supra promisserunt, continentur et scriptum est. Nomina vero dictorum hominum de quibus supra fit mentio sunt ista, videlicet: Angelus Guidi, Guidus Angeli, Zanobius Bartholi, Mactheus Fedis, Benenchasa Iohannis, Salimbene Iohannis, Guilielmus Tenuccii, Angelus Baldesis, Baldese Dantis, Iuntinus Iohannis, Bese Francisci, Iohannes Planellarius, magister Marchus, Ramarinus Droduccii, Bartholus Minuccii, Guidus Francisci, Pierus Santis, Cristofanus Thonci, Iohannes de Ponteasseve, Benedictus Iohannis, Iacabus Vite, Angelus Iohannis, Pierus Iohannis, Iohannes de Costa, Nicolaus Iohannis, Rossus Neri, Tofanus Iohannis, Paulus Ciuccii, Angelus Iohannis, Guidus Iacomini, G<i>ovannes Guidi, Pauluccius Benuccii, Iacobus Marghariti, Iacobus de Casella, Pierus de Casella, Nannes Pieri, Cecchus Pieri, Anthonius Angeli, Ugholinus Baldesis, Fanus Iohannis, Ghettus Ferri, Pierus Filippini, Bonus Monis, Simon Viani, Thomas ser Guidi, Andreas Chay, Nerus Ugholini, Biondus Iohannis, Marcus Iohannis, Bandinus Neruccii, Iohannes Neruccii, Peruccius Montuccii, Pierus Bianchi, Ciuccius Mini, Bartholus Ciuccii, Pierus Ciuccii, Matus Iohannis, Villus Bandinucii, Guccius Iohannis, Renzus Bati, Menecus Bati, Cingharius, Sante Cechi, Iohanninus Cinghari, Pierus Santi, Anthonius Contadi, Mactheus Benenchase, Tinghus Cionis, Lorençus Fortis, Andreas Bartho<li>, Morellus Gentiluccii, Pacioctus Iohannis, Anthonius Ghiratti, Iacobus Baldi, Turinus Pieri, Renzus Vannis, Iohannes Casini, ser Vangnus Saluccii, Angelus Mordacchie, Iacubus Bandinuccii, Iohannes Pauli, Roma de Roma, Boccius Marmi, Pierus Iohannis, Cecchus Biondi, Lapinus Carfagnini, Stefanus Ghadduccii, Bartholus Porte, Iohannes de Baptifolle, Bartholus Iohannis, Cionus de Castangno, Fulacrinus Pucciarini, Nannes Cechi, Bonus Boni, Cristofanus Biondetti, Pierus Vive, Guidus Mannini, Anthonius Simonis, Iacobus del Cogna, Iannes Buste, Iacobus Ciati, Cristofanus Muccii alias Monte, Anthonius Puccii, Tura Orlandi, Gerius Mati, Dolfus Mati, Franciscus Mati, Chele ser Landuccii, Meus Iohannis, Ianninus Iohannis, Boninus Iohannis, Nannes Luce, Mactheus Luce, Anthonius de Fontechiusa, Gulielmus Angnolelli, Blagius Boni, Pierus Pucciarini, Bonellus de Valle, Ganus Michelis, Iohannes Cappelluccii, Cechus Iohannis, Thomeus Puccii, Iohannes Angeli, Duccius Pangni, Iacobus Duccii, Iohannes Gilii, Pierus Angeli, Andreas Fabri, Nannes Bastardi, Dellus Bartholini, Bencius Iacomuccii, Iacomuccius Iunte, Ugholinus Bonini,Cristofanus Pieri, Iacobus Francisci, Cechus Boni, Dominicus de Padova, Andreas Ciatti, Boninus Iohannis, Iohannes Pieri. Actum in burgho castri Porciani, in domo comunis castri predicti sita in dicto burgho, cui domui undique et circhumquaque sunt res et bona comunis predicti castri Porciani, presentibus Borghutio Gulielmi, Vince Vengne ambobus de Romena, Nicolao Iohannis de Monte Mezzano testibus, qui dixerunt cognoscere omnes dictos constituentes et plenam notitiam de dictis habere, qui sunt omnes de dicto comuni castri Porciani et ad hec vocatis, habitis et rogatis. [Segue il signum e la sottoscrizione del notaio Antonio di Giovanni da Foiano della Chiana].[27] V 1432, 22 giugno, nel cortile del castello di Porciano (Diplomatico, Riformagioni. Atti pubblici). La contessa Francesca, vedova di Neri del fu Tancredi da Porciano conte di Modigliana, a nome del figlio Ludovico, costituisce procuratori i nobili uomini Bernardo e Cantino dei Cavalcanti di Firenze perché presentino il giorno della festa di San Giovanni o la vigilia, il palio di seta previsto annualmente dall’atto di accomandigia (Doc. II) stipulato con la Repubblica nel marzo 1349. In Dei nomine amen. Anno Domini a nativitate eiusdem millesimo quadringentesimo trigesimo secundo, indictione decima, pontificatus sanctissimi in Christo patris et Domini, domini Eugenii, digna Dei providentia pape quarti, et die vigesimo secundo mensis iunii. Magnifica domina comitissa Francisca uxor olim bone memorie comitis Nerii olim comitis Tancredi de Porciano de comitibus de Mutiliana, tutrix et tutorio nomine magnifici domini comitis Lodovici filii sui et dicti olim comitis Nerii, omni modo, via, iure et forma quibus magis et melius potuit, fecit, constituit, creavit et ordinavit sous veros, ligictimos et ydoneos procuratores, actores, factores et certos numptios spetiales, nobiles viros Bernardum et Cantinum fratres et olim filios * * * de Cavalcantibus de Florentia, absentes tamquam presentes et eorum unumquemque in solidum, ita tamen quod occupantis condictio non sit potior set quod unus eorum inceperit alter prosequi valeat et finire spetialiter et nominatim ad comparendum et se personaliter presentandum coram magnificis et potentibus dominis dominis Prioribus Artium et Vexillifero Iustitie Populi et Comunis Florentie et eis magnificis dominis aut illi et illis et ubi de iure et de consuetudine vel vigore sue accomandigie tenetur, dandum et presentandum ac offerendum pallium quod anno singulo dare, presentare ac offerre debet in festo et seu in vigilia gloriosissimi Sancti Iohannis Baptiste, quod in dicta civitate solemniter celebratur, et generaliter ad omnia et singula alia facienda, gerenda et exercendum que in predictis et circa predicta fuerint utilia, necessaria et oportuna et que per veros et legiptimos procuratores fieri et exerceri possunt, etiam si mandatum exigerent spetiale, et ad que vigore dicte accomandigie tenetur et debet. Dans et concedens dicta constituens dicto tutorio nomine dictis sius procuratoribus et eorum cuilibet in solidum in predictis, circa predicta et quodlibet predictorum, plenum, liberum, spetiale et generale mandatum cum plena, libera, spetiali et generali administratione, nec non promittens, nomine suprascripto michi Guidoni notario infrascripto, ut publice persone stipulanti et recipienti vice et nomine partis adverse et omnium et singulorum quorum interest intererit vel interesse poterit in futurum se firmum, ratum et granum omni tempore habiturum omne id totum et quicquid per dictos suos procuratores vel eorum alterum, actum, factum, gestum seu procuratum fuit in predictis ut dicitur circa predicta et quodlibet predictorum, sub ypoteca et obligatione omnium et singulorum bonorum dicti comitis Lodovici, et rogavit me Guidonem notarium infrascriptum ut de predictis omnibus et singulis publicum conficerem instrumentum. Actum in castro Porciani, in curtili dicti castri, presentibus Bartolo Lostis, Meo Rentii et Meo Marci, omnibus de Porciano et Piero Iacobi Bartoli de Lierna testibus ad predicta [28] habitis, vocatis et rogatis. [Segue il signum e la sottoscrizione del notaio Guido dei fu Iacopo di Guido da Pratovecchio]. VI 1445, 18 novembre (Archivi della Repubblica. Statuti delle comunità soggette,647). La redazione dello Statuto riformato dopo la sottomissione alla Repubblica di Firenze venne approvata il 18 novembre 1445, al tempo di Francesco di Niccolò di Andrea da Firenze, podestà di Pratovecchio e, come espressamente detto nell’ultima rubrica intitolata “Che ogni altro statuto sia casso” essa invalidava ogni redazione precedente. Le rubriche contenute in 27 carte sono divise in due libri (35 rubriche nel primo, 42 nel secondo). A questa prima redazione di mano unica e datata, appunto al 1445, ne seguono altre in aggiunta, correzione ecc. fino al 1611, ed all’inizio molto frequenti: 1451, 1453, 1457 e cosi via. Proprio quest’ultima revisione venne approvata dai consiglieri riuniti “in domo Comunis Porciani posita in cassero dicti Comunis et solite residentie uficialis dicti Comunis, in quo loco dicti sindici seu consiliarii soliti sunt coadunari et congregari ad sonum campane”. La domus del Comune, dunque, che al tempo dei conti era ubicata nel borgo era stata spostata, almeno fin dal 1445 (vedi più avanti) nel castello definito, anch’esso come appartenente alla comunità (“dicti Comunis”). Una ultima annotazione prima di passare all’esame di alcune rubriche: nel febbraio 1496, l’incarico di “examinare, correggiere et approvare” gli statuti veniva conferito a Francesco di Deo di Buono, “fabbro da Porciano” già conosciuto, insieme al padre Deo ed al fratello Francesco per la redazione di due libri di “debitori e creditori” della bottega di fabbri che essi avevano in Porciano (anni 14581497) oggetto di un recente studio di Laura De Angelis, dedicato alla attrezzatura contadina in metallo (L. DE ANGELIS, Intorno all’attività di Deo di Buono, fabbro casentinese, “Archeologia Medievale”, III (1976), pp. 429-446). Al momento della stesura degli statuti di cui parliamo, Porciano era compreso nel territorio e giurisdizione della Podesteria di Pratovecchio. La distanza dalla sede podestarile obbligava l’invio, da parte del Podestà, del “suo cavaliere overo notaio almeno un di della settimana nel castello di Porciano si e come si permette et è tenuto fare secondo la forma de’ patti e capituli e quali el detto comune di Porciano” aveva concordato con Firenze e ciò avveniva per venire incontro alle necessità di amministrazione della bassa giustizia degli abitanti: “nel decto castello di Porciano, nella casa del detto comune, al banco della ragione sia tenuto e debba [il detto notaio] rendere e fare ragione in tutte quelle cose che dinanzi a llui saranno domandate secondo la forma delli statuti e ordini del decto comune di Porciano”. In base alla nuova redazione degli statuti, la comunità, a partire del primo di[29] aprile del 1446 “secondo il costume di Firenze” avrebbe dovuto eleggere tre consiglieri, due camarlinghi e dei revisori dei conti con una distribuzione delle cariche, tutte della durata di sei mesi, tra Porciano e Papiano: Quando e in che modo el comune di Porciano s’abbi a riformare. Item statuiamo, ordiniamo e riformiamo che ‘l consiglio che enterrà dopo e consiglieri che al presente sono, cioè a dì primo d’aprile nel mille CCCCXLVI, secondo il costume di Firenze, insieme cogli arroti, acciochè il comune di Porciano abbi continuamente consiglieri, tre sieno tenuti e debbino per vigore del presente capitulo provedere, ordinare e riformare a fare nuovo squittino e borse delli infrascripti ufici del comune di Porciano per tempo e termine d’anni cinque, cominciando gli anni el di che enteranno nell’uficio e primi consiglieri che saranno tratti della borsa nuovamente facta, faccino la borsa de’ consiglieri di per sè dagli altri ufici, nella quale borsa mettino deci bullette, overo polize, scriptovi in ognuna, cioè in ogni poliza, tre nomi degli huomini del decto comune di Porciano, e in dette police, cioè in ciascuna poliza, sia scripto sempre due da Porciano e uno da Papiano. E cosi facciano due borse di camarlenghi, cioè una borsa per Porciano e una borsa per Papiano, nella quale borsa di Porciano sieno sei polize, cioè in ogni poliza sia scripto uno nome di detti huomini di Porciano, e nella borsa di Papiano si mettino quattro polize nelle quali sieno scripti quattro huomini da Papiano, cioè in ogni poliza uno, acciò che nel decto tempo de’ cinque anni a quelli da Papiano tocchi el camarlengho quattro volte ne’ detti cinque anni, et a quelli da Porciano sei. Ancora sieno tenuti fare la borsa de’ sindichi che aranno a rivedere la ragione de’ camarlenghi che saranno per lo avenire nel decto comune d Porciano. Et in ogni poliza, cioè delle dieci polize che saranno in detta borsa, sia scripto tre nomi de’ prudenti huomini del decto comune di Porciano, cioè due da Porciano e uno da Papiano, l’uficio de’camarlenghi duri mesi sei come quello de’consiglieri e non più. E così di poi acciochè in decto comune di Porciano sieno sempre e’ soprascripti uffici, l’uficio ultimo che arà vota la borsa de’ consiglieri, sieno tenuti e debbino insieme co’ loro arroti almeno due mesi innanzi alla fine del loro uficio, provedere e ordinare di fare nuove borse e squictino de’ detti ufici sotto pena d lire dieci, nelle quali per lo notaio e officiali del decto comune possino essere condennati a pagare al decto comune d Porciano. E el notario che tale condennagione riscoterà, abbi soldi cinque per lira poi chè tale condennagione sarà nelle mani del camarlingo del decto comune; et così pe’ detti consiglieri e arroti che ne’ detti tempi saranno sempre si fatti e seguiti sotto le dette pene. [Lib. 2, rub. III] Una delle funzioni dello statuto era quella di regolare la vita della comunità in tutti i suoi aspetti principali: ecco, ad esempio, la rubrica inerente il calendario delle festività che dovevano essere osservate: De’ dì feriati nella corte del comune di Porciano. Statuiamo e ordiniamo che nel comune di Porciano, per lo notario e uficiale del detto comune si possa ne debba tenere alcuna ragione ne alcuno atto fare in ragione civile nella sua corte a ‘stanza d’alcuna persona o contro ad alcuna persona veruno delli infrascritti dì, ma intendasi nel detto comune essere e sia feriato, e se contro si facesse non vaglia ne tenga in veruno modo, cioè el dì della pasqua di Natale, a dì XXV di dicembre, con due due dinanzi e tre dì seguenti, el dì della epifania, tutti e’ dì della domenica, el dì della festa[30] di Tutti e’ Santi, con un dì dinanzi e uno dì poi; la pasqua della resurressione del nostro Signore Gesù Christo con due dì dinanzi e tre dopo, el dì di tutti gli Appostoli eve<n>gelisti, el giovedì di Berlingaccio overo lardaiuolo, el dì di Carnesciale, el primo dì della Quaresima, el sabato della domenica dell’Ulivo, tutti e’ dì di Nostra Donna cioè del mese di marzo, d’agosto e di settembre, el dì dell’Ascensione del Nostro Signore, el dì della Pentecoste, el dì del Corpo d Cristo con un dì inanzi, el dì del glorioso e vittoriosissimo sancto messer sancto Giovanni Batista del mese di giugno, con IIII dì inanzi e quattro dì poi, el dì di sancto Jacopo nel mese di luglio, el dì di sancto Antonio, el dì di sancto Michele del mese di maggio, el dì di sancto Lorenzo, festa principale del decto comune di Porciano e il dì di Tutti e’ Santi e feste comandate per la sancta Chiesa. Tutti gli altri si intendino essere e sieno dì utili. [Lib. 1, rub. XXV] Tra le esigenze evidenziate dal testo degli statuti c’è quella della sicurezza e della buona conservazione delle difese comuni extra-murarie (in legno) sia del cassero come del borgo e della regolamentazione degli accessi all’abitato, il controllo dei quali costituisce, evidentemente, motivo di viva attenzione: Che non si guasti stecchato ne armadura del cassero di Porciano. Item, statuiamo e ordiniamo che qualunche persona che disfarà o in alcuno modo guasterà stecchato overo altra armadura del cassero overo del borgho del castello di Porciano, sia punito e condennato per lo notaio e uficiale del comune di Porciano per ogni volta a utile del decto comune in lire cinque e a rifare decto stecchato. [Lib. 2, rub. XXXII] Che non s’entri nel castello di Porciano d’altronde che per le porte. Item, statuiamo, ordiniamo e componiamo che non sia veruna persona di qualunche stato o conditione che ardischa overo presuma uscire ne entrare fuori de’ borghi overo ne’ borghi del castello di Porciano per altro luogo che per le porti e usci che aprire sono usati, pena a chi contro farà, per ogni volta, soldi XL di dì e di notte sia pena doppia per ciascuna volta. [Lib. 2, rub. XXXIII] Non mancano, qui come altrove, le disposizioni a tutela dell’igiene all'interno dell’abitato: Che non si getti bruttura nelle vie publiche. Item provedamo e ordiniamo che veruna persona getti o faccia porre in alcuna via publica del castello di Porciano overo de’ borghi di Stia overo della sua corte overo sopra le case d’altri, alcuna cosa puzolente overo veruna altra cosa tenervi che avesse a impedire e torre la via a chi va. Et chi contro farà, sia condennato per ogni volta in soldi cinque a utile del decto comune. [Lib. 2, rub. XXXI] Accanto ai consiglieri, camarlinghi, ecc. La presenza di proprietà comuni costringeva al reclutamento di campai (Lib. 2, rnbb. XVII e XVIII) perchè venisse esercitato un controllo sul rispetto di disposizioni come quella che stabiliva le pene per chi avrebbe tagliato legname “nella selva comune” (Lib. 2, rub. XXV), per i “forestieri che pastureranno in su’ paschi del comune” (Lib. 2, rub. XXVI) o per chi avrebbe arrecato danno nelle bandite del comune:[31] Item, provedamo, ordiniamo e statuiamo che veruna persona ardischa overo presuma dare danno nelle bandite e divieti del comune di Porciano o veramente in altre pasture del decto comune se prima col decto comune e huomini d'esso non sarà stato d’achordo, cioè di potere pasturare colle loro bestie, pena a qualunche persona che contro farà lire cinque se detto danno arà dato o fatto di dì e se di notte lire dieci. Possino niente di meno in dette bandite e pasture stare e pasturare nel tempo che le bestie si tondono dì tre continui, excepto gli uomini di Rincine e di Fornace per veruno tempo possino dette bandite e pasture usare ne pasturare con loro bestie senza licenzia del detto comune. [Lib. 2, rub. XXVII] Una nota, per concludere, sulla rubrica contenente le disposizioni sul divieto di pesca alla trota in Arno e, più in generale, sul rispetto della pulizia del corso d’acqua: Della pena di chi pescherà alle trote nel fiume d’Arno. Statuiamo, ordiniamo, dichiariamo e riformiamo che non sia veruna persona di qualunche stato o conditione si sia che ardisca overo presuma senza licenzia del comune, de’ consiglieri del comune di Porciano, pescare o far pescare alle trote nel fiume d’Arno tanto quanto el decto fiume tiene e piglia della giurisdictione del detto comune, cioè dal fossato di Genica che mette in Arno per sino a capo d’Arno, pena a chi contro farà per ogni volta e per ciascuno che vi pescherà chon reti di dì lire cinque e di notte lire dieci. E e’ sopradetti consiglieri non possino dare licentia in veruno modo a chi volesse in detto fiume mettere calcina o altro toscho, pena a chi atoscasse lire dieci... [Lib. 2, rub. XLI]. Per tutti quei casi che le rubriche di questa prima stesura non avevano preso in considerazione, si sarebbe dovuto ricorrere alla “ragione comune”, prescrizione che chiude il primo libro degli Statuti di Porciano: Che quello che non si dispone nel presente vilume de’ presenti statuti si ricorra alla ragione comune. Item, statuirono, ordinorono e riformorono e’ soprascritti statutarii che sopra a tutte e ciascune cose delle quali overo sopra le quali non si facesse ne facto fusse mentione et che in sè avesse alcuno difetto o mancamento così nelle cose di sopra scripte come in quelle che si scriveranno, el notaio e uficiale del decto comune di Porciano per vigore del presente capitulo possa e a llui sia licito ricorrere sempre alla ragione comune. [Lib. 1, rub. XXXV] [32] PAOLO PIRILLO