Dr. Giovanni Matteucci 26.4.2011 La conciliazione giudiziale tributaria fa parte delle ADR? E quale futuro può avere la conciliazione nel contenzioso tributario? La conciliazione giudiziale tributaria 1 è un metodo di soluzione della controversia fiscale; è l’ultima possibilità che il contribuente ha di una composizione 1 D.Lgs. n. 546 del 31.12.1992, art. 48 1 . Ciascuna delle parti con l'istanza prevista nell' articolo 33 (istanza di trattazione in pubblica udienza – n.d.r.) può proporre all'altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia. 2 . La conciliazione può avere luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d' ufficio anche dalla commissione. 3 . Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d'imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un'unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000,00 euro, previa prestazione, se l’importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000,00 euro, di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), iscritti nell’albo previsto dall’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385. La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell' intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull' importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno. Per le modalità di versamento si applica l' articolo 5 del DPR 28 settembre 1994, n.592. Le predette modalità possono essere modificate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. 3-bis . In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l' indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della presente, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico del contribuente e dello stesso garante. 4. Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine, non superiore a sessanta giorni,per la formulazione di una proposta ai sensi del comma 5. 5 . L' ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l'altra parte abbia preventivamente aderito. Se l'istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l'estinzione del giudizio. La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale di cui al comma 3. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell'intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione. Nell'ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile, il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta. 6 . In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40 per cento delle somme irrogabili in rapporto dell' ammontare del tributo risultante dalla conciliazione medesima. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore al 40 per cento dei minimi 2 negoziale della lite con il fisco, una volta instaurato il processo tributario, prima che esso abbia il suo corso completo. Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario sono infatti 2: - interpello , istanza scritta da parte del contribuente all’Amministrazione finanziaria circa l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali; la risposta deve essere fornita entro 120 giorni 3; - ravvedimento operoso , la possibilità per il contribuente di correggere errori ed omissioni, un comportamento spontaneo che permette di evitare sul nascere la lite con il fisco 4; - autotutela , possibilità per l’Amministrazione, che ha emesso un provvedimento viziato, di eliminarlo autonomamente, senza bisogno dell’intervento di un giudice; l’atto illegittimo può essere eliminato d’ufficio o su istanza del contribuente 5; - acquiescenza , il contribuente, cui è stato notificato un avviso di accertamento fondato su dati e valutazioni difficilmente contrastabili, invece di presentare ricorso, può accettare l’atto impositivo e ottenere uno sconto sulle sanzioni comminate 6; - adesione all’invito al contraddittorio , l’Amministrazione invita il contribuente a comparire, indicando la pretesa e i motivi che l’hanno determinata; il contribuente comunica l’adesione al contraddittorio, allegando copia di effettuato versamento della prima o unica rata di quanto dovuto; anche qui, riduzione delle sanzioni applicabili 7; - adesione ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, relativi ad emissione di avvisi di accertamento parziale, con una riduzione delle somme pretese dall’Amministrazione 8; - accertamento con adesione (o concordato); l’Amministrazione notifica un avviso di accertamento e invita il contribuente (o è lui stesso a fare istanza) di concordare con l’Ufficio la definizione della controversia 9. edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. 2 Vedi, Cossu F. e Cossu F., “Gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario”, Gruppo 24Ore, 2010; Lunelli R., Ravasio F., Missoni A. e Lunelli L.,“Istituti deflattivi del contenzioso”, Gruppo 24Ore, 2011. 3 L. 27.7.2000, n.212, art.11. 4 L. 29.12.1990, n.408, art.14 e D.Lgs. 18.12.1997, n.472, art.13. 5 D.M. 11.2.1997, n.37. 6 D.Lgs. 19.6.1997, n.218, art.15. 7 D.Lgs. 19.6.1997, n.218, art5, commi da 1-bis a 1-quinques, inseriti dal D.L. 20.11.2008, n.185, art.27, convertito con modifiche nella LO. 28.1.2009, n.2. 8 D.Lgs. 19.6.1997, n.218, art.5-bis. Adesione all’invito al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione permettono di definire la propria posizione fiscale prima ancora di ricevere l’accertamento. 9 D. Lgs. 19.6.1997, n. 218. Gli atti di accertamento annullati con l’autotutela sono stati circa 20.000 nel 2005 e circa 79.000 nel 2009; quelli definiti mediante l’accertamento per adesione 95.000 nel 2005 e 119.000 nel 2009; incrementi notevoli. Tuttavia, nell 2009 sono stati emessi 768.345 atti di accertamento; solo il 10% è stato definito per autotutela ed il 15% con adesione, circa il 32% è stato invece oggetto di ricorso. Se ne deduce che lo spazio di crescita dell’utilizzo degli istituti deflattivi del 3 Fin qui strumenti deflattivi del contenzioso tributario, in chiave preventiva dell’instaurazione del giudizio. Se invece è già stato effettuato ricorso alla Commissione tributaria provinciale, entro la prima udienza, per evitare che il processo continui con aggravio di costi e tempi, si può ricorrere alla conciliazione giudiziale tributaria 10. Metodo, quindi, di soluzione di una controversia, non riconducibile però all’istituto della “conciliazione” proprio della teoria delle ADR, in quanto manca un terzo neutrale che gestisca la relazione tra Amministrazione e contribuente (il magistrato ha il solo compito di controllo di legalità della procedura 11); più corretto sarebbe usare il termine “negoziazione”. Ma è classificabile tra le ADR ? Innanzitutto la natura della conciliazione giudiziale tributaria. Secondo alcuni (pochi) 12, l’accordo avrebbe natura di negozio transattivo, disciplinato dai principi privatistici. Secondo altri 13 si tratta di un atto amministrativo con adesione del contribuente. Con l’approvazione della L. 27.7.2000, n.212 è entrato in vigore lo “Statuto dei diritti del contribuente”, nel quale è stato riconosciuto al privato il diritto a partecipare al procedimento amministrativo in posizione di parità con il soggetto pubblico. Un principio che ha fatto seguito all’entrata in vigore nell’ordinamento, a partire dall’inizio degli anni ’90 (vedi note dalla 3 alla 9), degli istituti deflattivi del contenzioso tributario sopra ricordati, Tuttavia l’accordo che, adito il magistrato, può essere raggiunto tra il ricorrente e l’Amministrazione fiscale, non è espressione di autonomia negoziale tra le parti, in quanto l’azione amministrativa è sempre vincolata al principio di indisponibilità del credito tributario 14. “Il legislatore ha costruito la normativa intorno alla ponderazione degli interessi coinvolti nel rapporto tributario ed affidando al procedimento conciliativo la mediazione tra gli interessi pubblici dell’obbligatorietà del prelievo, dell’imparzialità del procedimento e dell’economicità dell’azione accertatrice, in quanto tra loro contrastanti e correlati ai legittimi interessi del privato al rispetto di contenzioso è consistente. Per quanto riguarda poi i ricorsi definiti nel 2009, solo l’1,8% lo è stato con ricorso alla conciliazione giudiziale. Fonte: Camera dei Deputati, VI Commissione Finanze, “Problematiche relative all’operatività della giustizia tributaria”, audizione del Direttore generale delle Finanze, Prof.a Fabrizia Lapecorella, 15.12.2010. 10 Tra gli strumenti deflattivi del contenzioso tributario è opportuno ricordare anche la transazione fiscale, introdotta con l’art. 182-ter della Legge fallimentare, nel 2006. 11 “Il giudice tributario è chiamato ad esercitare un controllo di legalità, meramente intrinseco, senza poter esprimere alcuna valutazione relativamente alla congruità dell’importo sul quale l’ufficio e il contribuente si sono accordati”, Cassazione 18.4.2007, n. 9222. Ben diverso il ruolo della commissione tributaria previsto nell’originaria versione dell’art. 48 del D.Lgs. 546/1992 (non entrata in vigore): ruolo attivo di cognizione, mediazione e definizione della controversia. 12 Batistoni Ferrara, “Conciliazione giudiziale (Dir. Trib.)”, Enciclopedia del Diritto II, 232; Versiglioni, “Accordo e disposizione nel diritto tributario”, Milano, 2001, 528 e ss. 13 Russo, “Indisponibilità del tributo e definizioni consensuali delle controversie”, in Atti del convegno di studi su profili autoritativi e consensuali del diritto tributario, Catania, 2007 4 tali principi fondamentali “ 15. Per quanto superfluo il termine mediazione utilizzato da questo Autore non corrisponde a quello proprio della teoria della mediazione: è pur vero che solo le parti possono valutare il vantaggio insito in una rapida conclusione della controversia, rinunciando ognuno a parte dell’originaria pretesa, tuttavia il magistrato non svolge il ruolo di terzo; può anche esperire d’ufficio il tentativo di conciliazione, dopodichè però rientra in gioco solo quando le parti hanno raggiunto un accordo. La valutazione dell’opportunità “si realizza all’esterno del processo e costituisce il nucleo del (sub)procedimento amministrativo che viene avviato con la comunicazione all’altra parte della proposta di conciliazione” 16. Niente a che vedere, quindi, con una mediazione endoprocessuale (né, tantomeno, con una mediazione delegata). Sulla natura della conciliazione da non molto si è espressa la Corte di Cassazione (mutando, tra l’altro, l’orientamento di precedenti sentenze): “ la conciliazione tributaria giudiziale non ha natura negoziale, e in particolare non ha la natura di novazione, ma quella … di fattispecie a formazione progressiva e procedimentalizzata, caratterizzata dall’identità temporale della sua perfezione e della sua efficacia”. Poiché ai sensi dall’art. 48, comma 3, la conciliazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dovuto o della prima rata entro il termine di venti giorni dalla redazione del processo verbale, “solo nel momento in cui la conciliazione raggiunge la perfezione-efficacia si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale e, pendente una controversia giudiziale, si produce la cessazione della materia del contendere”; Corte di Cassazione n. 3560 del 13 febbraio 2009. Articolata la procedura dell’ istituto. Se il contribuente ha presentato ricorso alla Commissione tributaria provinciale, non oltre la prima udienza si può ricorrere alla conciliazione giudiziale su : - proposta dell’ ufficio della Commissione tributaria provinciale ad entrambe le parti, - iniziativa del contribuente, riscossione. Agenzia delle Entrate, Ente locale, agente della in relazione a tutte le imposte per le quali sono competenti le Commissioni tributarie provinciali. Il ricorso alla conciliazione non vincola le parti a rinunciare al giudizio; infatti, se non realizzano l’accordo, possono ben continuare il contenzioso 17. La conciliazione giudiziale tributaria può essere praticata in due modi : “in udienza” o “fuori udienza” 18 : 14 L’introduzione nella normativa fallimentare della transazione fiscale, ex art. 182-ter, avvenuta nel 2006, richiede tuttavia un’analisi più articolata che in passato del principio di indisponibilità del credito tributario da parte dell’Amministrazione. 15 Selicato Pietro, “La conciliazione giudiziale tra procedimento e processo tributario”, pag. 7, in http://www.giustiziatributaria.it/banca_dati/2-2007/selicato.htm . Vedi anche Randazzo Franco, “La conciliazione giudiziale tributaria nell’interpretazione della giurisprudenza: casi e materiali per un’analisi critica dell’istituto”, in http://www.giustiziatributaria.it/banca_dati/2-2007/randazzo.html . 16 Selicato P., citato, pag. 8. 17 Vedi anche Circolare Ministero delle finanze 08.08.1997, n.235/E. 5 “ in udienza” – il contribuente deposita presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale una proposta di conciliazione ai sensi dell’ art. 48 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546 (in sostanza proponendo di corrispondere delle somme più basse di quelle che gli sono state richieste) e la notifica all’Ufficio, che ha emanato l’atto impositivo entro i 10 giorni che precedono la prima udienza di trattazione. Tale proposta verrà quindi discussa in udienza.; l’ Ufficio, prima dello svolgersi di quest’ ultima, può depositare una memoria scritta, in genere già concordata col contribuente; in udienza verrà poi redatto un verbale contenente l’ accordo raggiunto con l’ indicazione delle somme da pagare; ma può essere lo stesso giudice, iniziata la prima udienza di trattazione, a sollecitare le parti a trovare un accordo; se riscontra una disponibilità di massima sospende l’ udienza e l’aggiorna, decorso un congruo lasso di tempo ; “ fuori udienza “ – notificato l’ atto impositivo al contribuente, depositato da parte di quest’ultimo ricorso presso la Commissione tributaria provinciale, il ricorrente propone un accordo all’Ufficio e, raggiuntolo, è lo stesso Ufficio, prima della prima udienza, a depositare presso la segreteria della Commissione una memoria contenente i termini dell’accordo. In udienza il Presidente chiederà conferma del contenuto della memoria e, con decreto, dichiarerà estinto il giudizio. La conciliazione giudiziale tributaria comporta i seguenti vantaggi: - può essere parziale o totale (in questo caso si chiude del tutto la controversia con il fisco) ; - evita le lungaggini e i costi del contenzioso e compensa le spese processuali ; - può comportare una diminuzione dell’imposta dovuta ; - riduce le sanzioni amministrative del 40 per cento 19 del loro ammontare, sanzioni che saranno quantificate in relazione all’ entità del tributo risultante dalla conciliazione; la sanzione tuttavia non può essere inferiore al 40 per cento del minimo stabilito per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo ; - annulla le sanzioni accessorie ; - diminuisce fino alla metà le pene previste per i reati tributari . La redazione del verbale (per la conciliazione in udienza) o il deposito del decreto del Presidente della Commissione (conciliazione fuori udienza) non perfezionano la fattispecie conciliazione giudiziale tributaria. Perché ciò avvenga il ricorrente deve versare le somme concordate : - in un’unica soluzione entro 20 giorni dalla data del verbale o del deposito del decreto; - a rate trimestrali, in un massimo di 8 o di 12, se il totale dovuto è maggiore di euro 50.000,00; la prima rata va versata entro i 20 giorni di cui sopra; le altre sono maggiorate degli interessi legali, decorrenza dal giorno successivo alla data del verbale o del deposito del decreto. Per le rate successive alla prima, se il loro importo è superiore ad euro 50.000,00, il ricorrente deve presentare garanzia sotto forma di 18 Corte di Cassazione, sezione quinta civile, sentenza 9222 del 18.04.2007 : “E’ interpretazione pressoché unanime in dottrina quella secondo cui l’art. 48 comprenderebbe due diversi tipi di conciliazione: a) una c.d. ordinaria, che si conclude in udienza (commi 2 e 3) con la redazione di un apposito verbale; b) una c.d. abbreviata, con cui si addiviene ad una conciliazione ‘preconcordata’, fuori udienza, caratterizzata dal raggiungimento di un accordo stragiudiziale sulla materia del contendere (commi 4 e 5), i cui effetti si ripercuotono poi sulla conclusione del giudizio in corso”. 19 La riduzione delle sanzioni amministrative ammontava “ad un terzo” fino al 31.1.2011. L’esigenza di fare cassa ha prevalso su quella di deflazionare il contenzioso. 6 impegno di firma rilasciato da primaria banca o compagnia assicuratrice o Confidi, valido fino a 365 giorni dopo la scadenza dell’ultima rata. Il pagamento avviene con modello F24 per imposte dirette, imposte sostitutive ed Iva; con modello F23 per le altre indirette. Con le sentenze 9222 e 9223 del 18.04.2007 (stesso relatore, Francesco Antonio Genovese) la Suprema Corte, Sezione quinta civile, ha puntualizzato (con interpretazione in parte estensiva) l’applicabilità della conciliazione giudiziale tributaria “fuori udienza”, sostenendo che essa è efficace anche se : - l’ accordo tra Amministrazione e contribuente è stato raggiunto non entro la prima udienza ma dopo alcune di mero rinvio ; e - se l’accordo tra Amministrazione e contribuente è relativo alla sola imposta e non riguarda anche l’ entità delle sanzioni. E ciò perché la normativa in esame ha lo scopo di “contribuire alla deflazione del contenzioso tributario, iscrivendo il meccanismo da esso disciplinato nell’ ambito degli istituti di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. movimento per le A.D.R.) che ha trovato in tal modo ingresso anche nelle ... liti fiscali ”. E ciò in ossequio al “... principio costituzionale di ragionevole durata del processo che trova applicazione anche nel processo tributario ... . Tale imperativo, infatti, si rivolge non soltanto al giudice quale soggetto processuale, in funzione acceleratoria, ma anche e soprattutto al legislatore ordinario e al giudice quale interprete della norma processuale ... nonché a tutti i protagonisti del giudizio, ivi comprese le parti ...”. Possiamo quindi concludere che l’istituto in esame, anche se non classificabile come conciliazione causa la mancanza del terzo neutrale, fa tuttavia parte dell’ampia famiglia delle ADR, considerando che, pur se con un procedimento molto contorto, è finalizzato alla risoluzione stragiudiziale di una controversia, peraltro già incardinata in un processo. Negli ultimi anni c’è stato un certo interesse, da parte della stessa Amministrazione, nei riguardi di questo istituto, nell’ottica di ridurre le spese e le energie assorbite dai processi e, soprattutto, di accelerare gli incassi, anche se ridotti. Ma l’interesse maggiore alla conciliazione forse ci sarà nel prossimo futuro. E’ in studio presso il Ministero delle Finanze un progetto per ridurre i gradi del giudizio tributario a due, uno di merito e l’altro di diritto, facendo precedere il tutto da una fase, denominata amministrativa, di conciliazione, In un’audizione del 15.12.2010 della Prof.ssa Lapecorella, Direttore generale delle Finanze, presso la Camera dei Deputati, VI Commissione Finanze, all’oggetto “Problematiche relative all’operatività della giustizia tributaria”, è stato sottolineato che : - i ricorsi pervenuti erano costantemente aumentati dal 2006 al 2009; - altalenante è stato il numero di quelli definiti nello stesso periodo; - i ricorsi giacenti, costantemente diminuiti tra il 1996 ed il 2007 20, hanno iniziato a 20 Circa 2.500.000 pendenti innanzi alle CTP e CTR nel 1996; 700.000 nel 2009, grazie anche agli 7 crescere nel 2008 e la tendenza è continuata nel 2009 (al 31.12.2009 ricorsi pendenti n. 683.684). L’aumento dell’arretrato è stato quindi attribuito, con una buona dose di probabilità, all’incremento della litigiosità del contribuente 21 e alla costante diminuzione dei giudici tributari, passati da 4.768 al 31.12.2007 a 4.193 al 31.12.2009 (con un’ulteriore diminuzione prevista di 438 unità al 31.12.2011, considerando il solo raggiungimento del limite di età, 75 anni). Dei 4.193 giudici al 31.12.2009, 1.002 erano togati, 3.191 non togati. Durata media di un ricorso tributario : 2 anni e 6 mesi per le CTP e 1 anno e 9 mesi per le CTR. Consistenti gli spazi per un incremento dell’uso degli istituti deflattivi del contenzioso, modestissimo il ricorso alla conciliazione giudiziale (vedi nota 9). Nella stessa audizione è stato sottolineato che, dall’esame dei sistemi di giustizia tributaria in Francia, Germania e Spagna, pur nelle profonde diversità, emerge che ”è prevista una fase precontenziosa, caratterizzata da ricorsi amministrativi proponibili dinanzi ad organi collegiali non aventi natura giurisdizionale, ma che tuttavia garantiscono terzietà ed indipendenza rispetto all’ente impositore … . In generale si tratta di rimedi amministrativi gratuiti dove non è necessario munirsi di assistenza tecnica. L’esperimento di tali rimedi è condizione di ammissibilità del ricorso giurisdizionale. In secondo luogo, quanto alla fase procedurale vera e propria, … si registra la tendenza … a due soli gradi di giudizio, celebrati esclusivamente dinanzi a giudici togati”. E la fase precontenziosa limita fortemente il numero delle controversie giurisdizionali. Circa un mese dopo, il 18.1.2011, sempre di fronte alla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, il Sottosegretario on. Casero 22 ha sottolineato il istituti deflattivi istituiti dal 1996 in poi (vedi note dalla n.3 al n.9). 21 Forse anche alla crisi economica scoppiata a metà 2008 (n.d.r.). 22 Camera dei Deputati, VI Commissione Finanze, audizione del 18.01.2011, intervento del Sottosegretario on. Luigi Casero. “ I principali paesi hanno una doppia fase, una amministrativa conciliativa ed una fase giudiziaria, Più la fase amministrativa conciliativa è forte, più si alleggerisce la fase giudiziaria, più il giudizio diventa semplice, leggero, veloce. Io ritengo che questa fase debba essere portata avanti in Italia. “Attualmente esiste una fase preconciliativa all’interno degli uffici; l’accertamento con adesione è una fase preconciliativa, ha i principi di una fase conciliativa ma non è fatta da un conciliatore bensì dagli uffici stessi; è un confronto tra il contribuente e colui che ha fatto l’accertamento. Lo strumento va molto bene: i dati riportano circa 12 miliardi di euro di riscosso, nel 2007 erano di circa 6 miliardi; e una buona parte di tale importo nasce da procedure di accertamento con adesione, di rapporto con il contribuente. Però è una fase che avviene all’interno dell’ Amministrazione, mentre in Europa spesso c’è una fase terza, cioè è un terzo che valuta il comportamento dell’Amministrazione e del contribuente e fa una proposta conciliativa. Io ritengo che un salto di qualità possa portare anche in Italia a strumenti di questo genere , che avvicinano il contribuente alla soluzione e semplificano le procedure della fase giudiziaria. Chiaramente, se viene introdotta una fase conciliativa obbligatoria poi si dovrà stabilire un tetto, ad es. solo per le procedure al di sotto di un certo importo. “ Presso la sola Agenzia delle Entrate, a fronte dei 193.000 nuovi contenziosi aperti nel 2009, le controversie al disotto dei 51.000 euro sono state 157.000. Con una fase conciliativa forte e seria su molti di questi elementi si potrebbe intervenire , eliminare molto del contenzioso che poi va in Commissione, che invece potrebbe gestire il contenzioso vero e concreto. “ Se passa questo principio della fase conciliativa forte e seria, si potrebbe anche valutare 8 fatto che l’attuale fase preconciliativa, in Italia è gestita dagli uffici stessi; è un confronto tra il contribuente e chi ha fatto l’accertamento. L’esperienza europea invece mostra una fase in cui un terzo valuta il comportamento dell’Amministrazione e del contribuente, e fa una proposta conciliativa; ed il contenzioso giudiziario viene ridotto di molto. La mediaconciliazione, quindi, condizione obbligatoria di procedibilità nel contenzioso civile, introdotta da poco nell’ordinamento giuridico italiano, farà da apripista ad un istituto similare anche nel contenzioso tributario? Sembra di si. Da considerare tuttavia che il permanere del principio di indisponibilità del credito tributario a carico dell’Amministrazione e la materia estremamente tecnica limiteranno fortemente la possibilità di superare le “posizioni” delle parti ed operare sui loro interessi, nonché la formulazione di opzioni negoziali; due elementi, questi, distintivi della mediation. Tuttavia fino a sei, sette anni orsono pochissimi avrebbero previsto la possibilità di una “transazione fiscale”, così come introdotta nel 2006 dall’articolo 182-ter della legge fallimentare, o la mediaconciliazione resa operativa nel 2011 nel contenzioso civile. Forse, nel giro di un paio d’anni, ci saranno novità “conciliative” anche in quello tributario. Giovanni Matteucci è mediatore dal 2006. E’ specializzato nell’utilizzo della mediazione per prevenire il conflitto in situazione di crisi finanziaria aziendale. E’ formatore dal 2011. Ha pubblicato sul sito www.adrmaremma.it, voce Articoli, “Mediazione e concordato preventivo”, “Conciliazione giudiziale tributaria”, “L’accordo di conciliazione vincola le parti, non il giudice tributario”, “Crisi di liquidità e conciliazione”, “La comunicazione per gli operatori nell’emergenza”, “Mediation in bankruptcy: come mediare con le banche nelle situazioni di crisi”, “Tecniche di mediazione per prevenire i reati, l’esperienza della Questura di Grosseto”. Contatti a [email protected] o [email protected]. di intervenire sui livelli di giudizio: in altri paesi esiste una fase conciliativa forte ed un solo livello di giudizio. Sono tutti ragionamenti che si possono fare, tuttavia una fase conciliativa obbligatoria dovrebbe alleggerire di molto, specialmente se dice che chi non accetta la fase conciliativa poi paga le spese di giudizi, che si elimini un po’ di questa mania di continuamente ricorrere fino al 3° grado. Su un grado o su due gradi di giudizio sarà un’altra delle cose su cui si dovrà discutere. Io penso che se verrà introdotta questa fase conciliativa si potrà anche spostare ad essa una parte di giudici non togati, lasciano i togati a quella giudiziaria. Ragionamenti che avanziamo, lasciando poi la fase in Cassazione, come adesso, per i ricorsi sul diritto. “ Creare un momento conciliativo permette di deflazionare il sistema, avere un dialogo tra contribuenti e fisco con un conciliatore al di fuori della sede giudiziaria è molto più semplice che trovare una soluzione nella sede giudiziaria”. Fonte www.radioradicale.it/scheda /319430 .