L’inserimento
lavorativo dei disabili
Dall’obbligo alla negoziazione






Il disabile va inserito in un posto di lavoro adeguato alle proprie residue
capacità lavorative
La legge richiede una fattiva collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti
Le convenzioni permettono l'assunzione di reciproci impegni, oltre ad
importanti deroghe alla normativa, instaurando una relazione tra privato e
pubblico che va oltre all'assolvimento di un obbligo, ma che si trasferisce nella
sfera del servizio e della responsabilità sociale.
Un'applicazione corretta della legge 68/99 ha consentito a molte strutture
pubbliche di uscire dalla logica del rapporto meramente amministrativo con i
datori di lavoro e con i lavoratori
Non si può negare che, pur ricercando la collaborazione e l'assenso di tutti i
soggetti interessati, si tratta pur sempre di richiamare i datori di lavoro
all'assolvimento di un obbligo di legge, e di condurre al lavoro persone che
molte volte esigono solo un determinato posto di lavoro oppure non desiderano
affatto un'occupazione, e non sempre stato possibile realizzare il percorso
lineare prefigurato dalla normativa.
I servizi riferiscono di una realtà dove quotidianamente non mancano difficoltà
e situazioni conflittuali.
Premesse generali
dr Alessandro Agostinetti
2

“quella serie di strumenti tecnici e di
supporto che permettono di valutare
adeguatamente le persone con disabilità
nelle loro capacità lavorative e di inserirle
nel posto adatto, attraverso analisi di
posti di lavoro, forme di sostegno, azioni
positive e soluzioni dei problemi connessi
con gli ambienti, gli strumenti e le
relazioni interpersonali sui luoghi
quotidiani di lavoro e di relazione”.
Il collocamento mirato






Non è una normale attività di incrocio tra domanda ed
offerta di lavoro.
È un servizio articolato che coinvolge i lavoratori disabili, i
datori di lavoro, altri soggetti, soprattutto pubblici.
L'intervento pubblico è fondamentale per
◦ valutazione delle capacità lavorative del disabile
◦ adeguatezza dei posti di lavoro
◦ opportunità delle misure di sostegno
È un percorso, a cui questi soggetti giungono accompagnati
dalle strutture pubbliche sanitarie, del lavoro e sociali.
Ai soggetti privati possono essere delegate solamente
alcune fasi del percorso del collocamento mirato
La regia è pubblica.
Caratteristiche





Viene imposto alle imprese di certe
dimensioni l'obbligo di assumere
Una percentuale di lavoratori
Che a causa di disabilità
Non troverebbero facilmente lavoro
Legge 68/99 e dpr 333/2000
◦ Abroga legge precedente 482/68
◦ Si applica a tutti i disabili
 Salvo i disabili assunti con la legge precedente
 Leggi speciali per alcune categorie (non vedenti)
Collocamento obbligatorio:
campo di applicazione
Da 15 a 35 dipendenti: 1 disabile in caso
di nuove assunzioni
 Da 36 a 50 dipendenti: 2 disabili
 Più di 50 dipendenti: 7% dei lavoratori
occupati e computabili

Datori di lavoro obbligati



Nel caso di nuova assunzione, è possibile un differimento
dell'inserimento del disabile di 12 mesi
Se il datore di lavoro intende procedere ad una assunzione
di un normodotato entro i 12 mesi, il disabile va assunto
contestualmente a questa assunzione
Nuova assunzione: nozione
◦ Escluse sostituzioni per assenze di lav. con diritto a conservare
il posto
◦ Di Lavoratori cessati (entro 60 giorni)
◦ Apprendisti e cfl (fino alla trasformazione)
◦ Contratti a termine < 9 mesi

Imprese < 15 dipendenti, l'obbligo scatta con l'assunzione
del 16°, decorrono 12 mesi + 60 gg. per la richiesta
Imprese da 15 a 35 dipendenti

Datori di lavoro pubblici privati
◦ Trasporti pubblici e privati
 Settori aerei, marittimi e terrestri
 Personale viaggiante e navigante
◦ Personale operativo impianti a fune
◦ Settore edile
 Personale di cantiere
 Addetti al trasporto
Datori di lavoro esclusi






Persone senza lavoro
che aspirino ad una occupazione adeguata e confacente alle
proprie capacità ed abilità
immediatamente disponibili allo svolgimento di un’attività
lavorativa
italiani, comunitari o stranieri non comunitari regolarmente
presenti in Italia
in età lavorativa
che siano:
◦ affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo
con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
◦ persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
◦ persone non vedenti (colpite da cecità assoluta o con un residuo visivo non
superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione o
con deficit del campo visivo previsti dalla L. 138/2001) o sorde (colpite da
sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
◦ persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e di servizio;
Persone destinatarie della legge
68/99
dr Alessandro Agostinetti
9

Sottoposizione a procedure
◦ CIGS
◦ MOBILITA'
◦ CONTRATTO DI SOLIDARIETA'
Opera con l'invio al CPI di copia del
provvedimento della procedura
 In attesa il CPI può autorizzare una
sospensione temporanea max 3 mesi
 Per la mobilità la sospensione dura 6 mesi
dal licenziamento dell'ultimo lavoratore

Sospensione dell'obbligo

Esclusione
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Disabili occupati obbligatoriamente
Contratti a termine inferiori a 9 mesi
Soci di coop. di lavoro
Dirigenti
Apprendisti, cfl, contratti di inserimento, lavoratori
somministrati
Lavoratori a domicilio
Lavoratori inabili durante il rapporto riduzione cap.
lavorativa > 60% (se non c'è resp. del datore di lav.)
Categorie protette nel limite 1% occupati
Part time in proporzione all'orario
Computo base occupazionale

Computati quota riserva
◦ Disabili lav. a domicilio/telelavoro

Enti non profit
◦ Solo Personale tecnico esecutivo
◦ Scatta l'obbligo con la nuova assunzione
Computo base occupazionale

Esonero parziale dall'obbligo di assunzione
◦ Non si applica per le aziende < 35 dip
◦ Non > 60% quota riserva (di regola)
 80% sicurezza, vigilanza, trasporti

Speciali condizioni attività

Versamento Contributo per ogni disabile non assunto e per ogni
giornata lavorativa pari a euro 30,64.
◦ Faticosità prestazione
◦ Pericolosità attività
◦ Particolari modalità svolgimento attività
◦ Fondo regionale
◦ Sanzioni per omesso versamento

Domanda motivata al CPI
◦ Autorizza entro 120 giorni
◦ Rilascia autorizzazione temporanea
◦ In caso negativo, entro 60 gg obbligo assunzione
Esonero parziale

Datori di lavoro con + di 50 dip.
◦ Sotto tale soglia è riconosciuta libertà organizzativa



Ne assumono di più in una unità produttiva e
meno in un'altra
Domanda presentata c/o la Provincia in cui
l’azienda ha la sede legale
Autorizzazione amministrativa concessa
◦ Unità infra regionali -> Provincia
◦ Unità infra nazionali -> Ministero del LSPS

Criteri approvati con DM 24.4.2007
Compensazione

Persone disoccupate che aspirino ad una occupazione
adeguata e confacente alle proprie capacità ed abilità,
immediatamente disponibili allo svolgimento di un'attività
lavorativa (anche cittadini stranieri non comunitari
regolarmente presenti in Italia), in età lavorativa:
◦ " persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di
handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa
superiore al 45%;
◦ " persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al
33% (INAIL);
◦ " persone non vedenti (colpite da cecità assoluta o con un
residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli
occhi, con eventuale correzione o con deficit del campo visivo
previsti dalla L. 138/2001) o sorde (colpite da sordità dalla
nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
◦ " persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e di
servizio;
Requisiti lavoratori beneficiari

La legge, pur essendo destinata ai soggetti sopra indicati, tutela
anche ulteriori categorie di persone e segnatamente:
◦ Orfani o equiparati e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per
causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause; profughi italiani
rimpatriati.
 Fino al 31.12.2003 computati nella quota d'obbligo
 Dal 1 gennaio 2004: quota specifica di riserva aggiuntiva
 1 lavoratore per imprese da 51 a 150 dip.
 1% per le imprese con più di 150 dipendenti
 Se già in servizio presso il datore di lavoro sono esclusi dalla base di computo
soltanto "nei limiti della percentuale ivi prevista" dell'1% (art. 3 - comma 1
D.P.R. n. 333/2000) e sono computati nella quota d'obbligo nella misura dell'1%,
◦ Famiglie di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

I soggetti appartenenti alle categorie di vittime del terrorismo e
deceduti per causa di lavoro hanno precedenza sulle altre
categorie
Legge 68/99: le Categorie protette

Part time

Invalidi assunti al di fuori delle liste
◦ Si computa un’unità lavorativa anche se con orario < 50%
◦ Si computa
 Consenso lavoratore, -> accertamento medico
 Invalidità almeno 60%

Invalidità durante il rapporto
◦ Per infortunio e malattia professionale
 Non deve dipendere da resp. del datore di lavoro per violazione di norme su sicurezza e
salute
 Invalidità di almeno il 33%: computo riserva
◦ Per altre cause
 Non deve dipendere da resp. del datore di lavoro per violazione di norme su sicurezza e
salute
 Invalidità di almeno il 60%: computo riserva
◦ Mantenimento possibile del posto di lavoro in mansioni equivalenti o
inferiori con la conservazione del trattamento più favorevole oppure
invio da parte degli uffici competenti in altra azienda con diritto di
precedenza e senza inserimento in graduatoria
Tutele per i lav. divenuti disabili in
costanza di rapporto di lavoro

Invalidità civile: Commissione sanitaria presso
l'ULSS
◦ DPCM 13.1.2000



Invalidità sul lavoro: INAIL, stessi criteri e
modalità
Invalidità di guerra: leggi speciali
Opportuno per il collocamento mirato una
maggiore omogeneità
◦ Far sottoporre comunque tutti alla visita della
Commissione ULSS
◦ Importanti risultanze per il progetto di inserimento
lavorativo
Accertamenti sanitari
invalidità
Valutazione Collegiale e multiprofessionale sulle capacità, attuali e
potenziali della persona
 Formula una Diagnosi funzionale della persona con disabilità

◦ Individuare la capacità globale per il collocamento mirato della persona disabile
◦ Il profilo socio-lavorativo della persona disabile
 Su dati anamnestico-clinici della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della
persona disabile
 Su elementi derivanti dalla situazione familiare, del percorso educativo -formativo e di lavoro e dal
contesto sociale del disabile
◦ La relazione conclusiva
 Suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il
mantenimento al lavoro del disabile
 Di un atto orientato a definire quali competenze e capacità sono presenti e/o possono essere sviluppate
 Copia della relazione conclusiva viene trasmessa direttamente dagli uffici ULSS al comitato tecnico della
commissione provinciale del lavoro (entro 4 mesi)
 la Regione Veneto con DGR n. 2645 del 7.08.2007 ha approvato un modello unico di relazione conclusiva

Possono essere disposte visite periodiche di controllo, secondo quanto
dispone la Commissione o su richiesta del lavoratore o del datore di
lavoro
La Commissione presso l'ULSS

Chiedere l'iscrizione al SPI nell'elenco della legge 68/99 (o nella
lista speciale della legge 68/99 secondo la terminologia del D.lgs
297/2002) ed essere in possesso dei seguenti requisiti
◦ Essere disoccupato ai sensi del D.lgs 181/2000 e delle DGR 3721/2001
e 1837/2004
◦ Dimostrare di possedere una delle condizioni descritte (vedi
documenti)
◦ Molti documenti non dicono molto sulle capacità lavorative residue; si
può disporre un accertamento sanitario ULSS

SPI compito di tenere, aggiornare e compilare elenco soggetti
disabili da avviare al lavoro
◦ Anche terapisti e centralinisti non vedenti
◦ Massofisioterapisti non ved. -> Albo al Ministero del Lavoro

Formando una graduatoria unica

DPL -> compiti ispettivi
◦ Modalità formazione graduatoria è stabilita dalle Regioni
◦ Disabili licenziati per riduzione personale o giustificato motivo oggettivo
conservano il posto in graduatoria
Iscrizione nella lista della
legge 68

" Le Persone con disabilità
◦ Verbale d'invalidità originale (rilasciato dalla Commissione medica di Prima Istanza per quanto
riguarda gli "Invalidi Civili", o dall'Inail per quello che concerne invece gli "Invalidi del Lavoro" o
dalle commissioni militari per gli "Invalidi per Servizio").

" Gli Orfani di caduti in servizio
◦ Certificato rilasciato dall''Ente presso cui era occupato il genitore, oppure libretto della pensione
dal quale si evinca che il decesso e avvenuto in servizio e per causa di servizio.

" Gli Equiparati orfani di caduti in servizio
◦ Certificazione attestante l'invalidità del genitore ascrivibile alla "Prima categoria a vita".

" Gli Orfani di caduti sul lavoro
◦ Certificato rilasciato dall'Inail.

" Gli Equiparati agli orfani di caduti sul lavoro
◦ Certificazione Inail attestante l'invalidità al 100% del genitore o, il certificato d'incollocabilità
(se il grado d'invalidità del genitore è inferiore al 100%).

" Gli Orfani di guerra
◦ Attestato rilasciato dal Tesoro.

" Gli Equiparati orfani di caduti in guerra
◦ Certificazione attestante l'invalidità del genitore ascrivibile alla "Prima categoria a vita".

" I Profughi
◦ Decreto della Prefettura.
Iscrizione lista 68 / documenti

Richiesta assunzione
◦ SPI
◦ Entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo


Avviamento numerico
◦
◦
◦
◦
Stessa qualifica
In mancanza, qualifica simili
In Base alla graduatoria
Previo Addestramento/Tirocinio
◦
◦
◦
◦
◦
Convenzione ex art. 11
Lav. da 15 a 35
Partiti e Organizzazioni Sindacali
Da 36 a 50 dip.: 50%
Piu di 50 dip: limite del 60%
Avviamento nominativo
 Alle percentuali si può derogare con convenzione con i SPI
◦ Invalidi psichici (nominativamente o con convenzione)

Possibile passaggio diretto
◦
◦
◦
◦
Assunto con il collocamento mirato
Fatto effettivamente il periodo di prova
Stessa mansione
Modalità non abituale
Adempimenti

Verbale del rifiuto
◦ Uffici Competenti e A.G,
Diritto al risarcimento del danno
 Rifiuto del disabile

◦ Perdita stato di disoccupazione e iscrizione in
lista nel caso di 2 rifiuti
Rifiuto assunzione

I soggetti tenuti ad assumere disabili devono
presentare una denuncia periodica (annuale) con
l'indicazione dei lavoratori occupati disabili e non
alla data del 31 dicembre anno precedente
◦ Sostituisce la richiesta di avviamento
◦ Entro il 31 gennaio
◦ Per via telematica (obbligo di legge, in attesa provv.
ministeriale)
◦ Solo se avvenuti cambiamenti nella situazione
occupazionale
 Modificare l'obbligo
 Incidere sul computo della quota di riserva

Vedi casi invio denuncia
Prospetto informativo

Più unità produttive
 Una per provincia
 Prospetto complessivo nella provincia della sede legale

Contenuto








Numero complessivo dip.
Numero dip. base di computo riserva
Numero e nominativi lav. computabili nella riserva
Numero lav. computabili
◦
◦
◦
◦
A termine
Cfl temporaneo
Reinserimento
A domicilio/telelavoro
N. orfani e superstiti
Posti di lavoro e mansioni disponibli per i disabili
N. convenzioni in corso
Ev. autorizzazioni e/o richieste di esonero e compensazione territoriale
Prospetto informativo
Meno di 15 dipendenti (anche se disabile in forza) = NON
DOVUTA
 Datori di lavoro che raggiungono la soglia dei 15 = NON DOVUTA
 Imprese da 15 a 35 dipendenti

◦ Hanno in forza un disabile = DOVUTA
◦ Non hanno effettuato nuove assunzioni = NON DOVUTA
◦ Hanno effettuato nuove assunzioni = TERMINE AGEVOLATO
 Prima: 14 mesi
 Seconda: 60 giorni


+ di 36 dipendenti = DOVUTA
Datori di lavoro con meno di 15 al 31/12 ma > 15 al 15/1
◦ 16° dipendente
 14 mesi
◦ > 16
 60 giorni
Casi invio denuncia entro il 31
gennaio



Le aziende che partecipano ai pubblici appalti
devono essere in regola con gli obblighi previsti
dalla legge 68/99
La Legge 133/2008 ha abrogato il certificato di
ottemperanza che rilasciavano i CPI (per motivi
di semplificazione)
Tuttavia, le aziende sono tenute comunque a
dichiarare alla stazione appaltante di essere
ottemperanti (e sarà quest’ultima a chiedere ai
CPI conferma di quanto autocertificato)
Appalti e ottemperanza

legge 247/2007 art. 1 comma 37, l’art. 13 è stato interamente sostituito il sistema di agevolazioni
◦

Per le assunzioni effettuate perciò antecedentemente al 31 dicembre 2007 continua ad operare il precedente sistema
◦
◦

◦
sia assunto attraverso le convenzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79%
minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra (Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni)
sia affetto da handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità
contributi alle assunzioni nella misura non superiore al 25% del costo salariale, per ogni lavoratore con disabilità che:
◦
◦
◦

condizioni per ottenere gli incentivi all’assunzione:
contributi alle assunzioni nella misura non superiore al 60% del costo salariale, per ogni lavoratore con disabilità che:
◦
◦
◦

riconoscimento diretto dell’INPS e INAIL per le assunzioni effettuati in regime di convenzione fino al 31 dicembre
2005
per le assunzioni effettuate tra il 1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2007 il riconoscimento dei rimborsi degli oneri
previdenziali viene operato dall’ente strumentale della Regione, Veneto Lavoro.
modificato parte dei requisiti rispetto al sistema precedente
◦

trasformandolo da rimborsi sugli oneri previdenziali e contributi a incentivi all’assunzione calcolati sul costo
salariale annuo del disabile.
sia assunto attraverso le convenzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79%
sia affetto da minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate
rimborso forfettario parziale delle spese per:
◦
◦
◦
l'adeguamento del posto di lavoro, nel caso di assunzione di persone con disabilità con riduzione della capacità
lavorativa superiore al 50%;
la rimozione di barriere architettoniche;
l'introduzione di tecnologie di telelavoro.
Incentivi alle assunzioni





Per essere ammesse ai contributi, le assunzioni a tempo indeterminato devono
essere realizzate nell’anno antecedente all’emanazione del provvedimento di
riparto del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità tra le regioni.
In ogni caso, l’ammontare lordo del contributo all’assunzione deve essere
calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore.
Per costo salariale annuo si intende tutte le spese che sostiene il datore di lavoro
riferibili al disabile assunto in un anno completo.
Tutti questi incentivi sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non
essendo soggetti agli obblighi della Legge 68/99, hanno assunto a tempo
indeterminato lavoratori con disabilità con le predette modalità.
In base al regolamento comunitario 2204/2002 della Commissione europea del
5.12.2002 il sistema di incentivi previsti dal’art. 13 non sono considerati aiuti di
stato in quanto destinati a remunerare il datore di lavoro della minore produttività
del lavoratore disabile che nel medesimo regolamento è fissata nel limite massimo
del 60% del costo salariale annuo.
Incentivi alle assunzioni

Le Regioni in attuazione dell’art. 14 della
Legge 68/99 istituiscono il Fondo
regionale per l'occupazione delle persone
con disabilità a cui affluiscono gli importi
derivanti dalle sanzioni amministrative
previste dalla Legge 68/1999, dai
contributi esonerativi, nonché dai
contributi di fondazioni, enti di natura
privata e soggetti comunque interessati
Risorse del fondo regionale per
l’occupazione dei disabili

La legge prevede che con il fondo si
eroghi:
◦ contributi agli enti indicati nella presente legge,
che svolgano attività rivolta al sostegno e
all'integrazione lavorativa delle persone con
disabilità;
◦ contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti
dall'articolo 13, comma 1, lettera c);
◦ ogni altra provvidenza in attuazione delle
finalità della presente legge.
Risorse del fondo regionale per
l’occupazione dei disabili
Ai sensi del comma 2 dell’art. 14 della
legge 68/99 la Regione Veneto con legge
regionale 3.08.2001 n. 16 art. 8 ha
costituito una Commissione regionale per
la gestione del fondo regionale per
l’occupazione dei disabili
 Sulla base delle indicazioni della suddetta
commissione in Veneto il fondo può
essere utilizzato per vari interventi

Risorse del fondo regionale per
l’occupazione dei disabili

◦
◦
◦
◦
◦
Misure di incentivo all’assunzione di personale disabile
Integrazioni all’incentivo ammissibile con il fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili
e non riconoscibile con detto fondo per incapienza dello stesso a favore dei datori di lavoro
che assumono disabili con contratto a tempo indeterminato con handicap psichico o
intellettivo indipendentemente dalla percentuale di invalidità (superiore al 46%) o disabili di
difficile collocabilità individuati dal Comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99) ;
Incentivi aggiuntivi rispetto a quelli ammessi all’art. 13 della legge 68/99 da erogarsi negli
anni successivi a quello ammesso con il fondo nazionale per il diritto dei disabili, ai datori di
lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato disabili con handicap psichico o
intellettivo indipendentemente dalla percentuale di invalidità o disabili di difficile collocabilità
individuati dal Comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99).
Contributo nella misura non superiore al 30 % del costo salariale per l’assunzione a tempo
determinato, non inferiore ai 6 mesi, di disabili con handicap psichico o intellettivo
indipendentemente dalla percentuale di invalidità, o disabili di difficile collocabilità
individuati dal Comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99). Tale misura può essere
utilizzata solo una volta per l’inserimento lavorativo dello stesso disabile nella medesima
azienda;
Contributi ammissibili ai sensi dell’art. 13 della legge 68/99, di adattamento del posto di
lavoro, apprestamento delle tecnologie di telelavoro e rimozione delle barriere
architettoniche;
Incentivi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato disabili con riduzione di
capacità lavorativa inferiore a quella ammissibile alle misure di cui all’art. 13 delle legge
68/99;
Risorse del fondo regionale per
l’occupazione dei disabili
Misure di politica attiva del lavoro

◦
◦
◦
◦
Attività formativa propedeutica, contestuale e successiva
all’inserimento lavorativo, purché collegata ad uno specifico e
predefinito progetto di assunzione e/o di mantenimento del
posto di lavoro concordato con l'azienda;
contributi per frequenza attività di tirocinio, purché questo si
situi all’interno di un percorso definito e concordato
finalizzato al successivo inserimento lavorativo;
attività di tutoraggio per favorire i processi di apprendimento
nell’ambito di azioni formative o di tirocinio finalizzati
all’inserimento lavorativo;
attività di accompagnamento a favore del disabile impegnato
in un programma di inserimento lavorativo finalizzato al
supporto e all'aiuto nell’apprendimento dei compiti e delle
mansioni richiesti dall’azienda;
Risorse del fondo regionale per
l’occupazione dei disabili
Altre misure

◦
◦
◦
Contributi a favore delle cooperative sociali di tipo B
per la realizzazione di progetti personalizzati,
concordati con i SPI, finalizzati ad un successivo
inserimento lavorativo del disabile
ogni altra azione che, definita in sede di Comitato
tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99), sia diretta a
favorire l’inserimento e/o il mantenimento del lavoro
del disabile. Non sono ammissibili interventi volti
all’orientamento professionale del disabile, per la
redazione del PAI o per la definizione del bilancio di
competenze;
rimborsi alle aziende per errori nei versamenti correlati
ad esoneri autorizzati dalle Province.
Risorse del fondo regionale per
l’occupazione dei disabili
Trattamento economico e normativo
ordinario
 Mansione compatibile con la condizione di
disabile
 Verifiche

◦ Disabile
 Per motivi di salute o organizzativi (variazione)
 Accertare compatibilità mansioni / stato salute
◦ Datore di lavoro
 Se è possibile proseguire il rapporto di lavoro
 Sospensione / risoluzione
Rapporto di lavoro

Licenziamento
◦ Comunicazione entro 10 giorni ai SPI per la sostituzione
◦ Se il lav. è disabile per infortunio o malattia professionale
 Obbligo altre mansioni (anche inferiori) + conservazione del trattamento
economico
 Salvo che non vi siano altri posti in azienda (onere della prova a carico del datore
di lavoro9

Svolgimento
◦ Prova, si
 Oggetto le residue capacità lavorative e mansioni compatibili
 Recesso del dl motivato
◦ Tempo determinato, sì
 Deve essere previsto dalla convenzione
◦ Contratto di inserimento, si
◦ Malattia
 Se aggravamento per mansioni incompatibili non si conteggia nel periodo di
comporto
Rapporto di lavoro

Il sistema si basa in grande misura sulle
convenzioni
◦ Datore di lavoro /SPI



Uno dei fondamentali strumenti di
personalizzazione degli interventi
Con tutti i datori di lavoro, anche non soggetti ad
obbligo
Convenzioni bilaterali di inserimento lavorativo
(art. 11 legge 68)
◦ Presupposto per accedere agli incentivi

Convenzioni trilaterali speciali
CONVENZIONI


Tra datore di lavoro e SPI
Contenuto
◦ Tempi e modalità di assunzione (nominativa)
◦ Indicazione analitica delle mansioni
◦ Svolgimento di tirocini formativi
 Dovrà essere redatto un puntuale progetto formativo e di orientamento, il cui esito viene
costantemente verificato dalle parti. Per tutta la durata di tale periodo il datore di lavoro viene
riconosciuto ottemperante all'obbligo di assunzione del disabile
◦ Periodi di prova più lunghi di quelli previsti dal CCNL
◦ Le deroghe ai limiti di età nel contratto di apprendistato e dei limiti di
durata dei contratti di apprendistato, secondo le previsioni dell'art. 11,
c. 6, l. n. 68/1999;
◦ La realizzazione di attività di qualificazione professionale con
determinati obiettivi e contenuti;
◦ La predisposizione di azioni di consulenza, sostegno e tutoraggio per
una migliore riuscita del percorso d'integrazione lavorativa

Solo per i disabili e non per le categorie protette
La convenzione d'integrazione
lavorativa (art. 11, co. 4)

Contenuto
◦ - il numero dei disabili da assumere sulla base delle scoperture,
evidenziate nel prospetto informativo al fine di giungere ad una
progressiva ed integrale assolvimento delle quote d'obbligo;
◦ - le mansioni disponibili;
◦ - la gradualità temporale con cui effettuare dette assunzioni;
◦ - le diverse modalità con cui si individuano e si avviano i
lavoratori disabili, anche in deroga alla quota riservata per la
chiamata numerica;
◦ - gli strumenti eventualmente da utilizzare (tirocini, interventi
formativi) per una buona riuscita degli inserimenti;
◦ - l'ampliamento del periodo di prova;
◦ - le deroghe di età e di durata per il contratto di apprendistato e di
inserimento lavorativo (solo durata);
◦ - eventuali azioni di supporto da parte dei servizi provinciali
◦ - l'utilizzo di contratti di lavoro a termine e a tempo parziale
◦ - la possibilità i attivare apposite convenzioni trilaterali, di cui si dirà
per l'inserimento temporaneo dei lavoratori presso cooperative sociali
La convenzione di programma
(art. 11, co. 1)
Durata da 3 a 5 anni
 Rinnovabile previa verifica degli esiti
occupazionali
 Costantemente monitorata
 In costanza di convenzione (e nel periodo
preparatorio alla stipula) il datore di
lavoro è considerato ottemperante

La convenzione di programma
(art. 11)



Servizi Provinciali per l'impiego possono stipulare
Convenzioni di inserimento lavorativo
temporaneo con finalità formative
Soggetti ospitanti
◦ Datori di lavoro privati anche non soggetti alle norme in
materia di collocamento obbligatorio,
◦ Le cooperative sociali,
◦ Le imprese sociali,
◦ Le persone con disabilità libere professioniste
Sono finalizzate all'inserimento temporaneo
delle persone con disabilità ai quali i datori di
lavoro si impegnano ad affidare commesse di
lavoro
Convenzione art 12 legge
68/99

Requisiti e limiti

Numerici
◦ < 50 dip = 1 lavoratore
◦ > 50 dip = 30% quota di riserva
La contestuale assunzione a tempo indeterminato della
persona con disabilità da parte del datore di lavoro
La computabilità ai fini dell'adempimento dell'obbligo di
assunzione
l'impiego della persona con disabilità presso i soggetti
ospitanti con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a
carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione
Durata che non può eccedere i 12 mesi, prorogabili di
ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti




Convenzione art 12 legge
68/99



L'ammontare delle commesse che il datore di
lavoro conferisce al soggetto ospitante sufficiente
a garantire la retribuzione al disabile assunto;
L'indicazione nella convenzione di specifici
elementi fra cui la descrizione del piano
personalizzato di inserimento lavorativo
Le convenzioni devono indicare dettagliatamente
◦ le mansioni attribuite al lavoratore con disabilità e le
modalità del loro svolgimento;
◦ prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di
tutoraggio
◦ prevedere verifiche periodiche sull'andamento del
percorso formativo inerente la convenzione di
integrazione lavorativa
Convenzione art 12 legge
68/99

SPI possono stipulare convenzioni
◦ Con i soggetti conferenti (datori di lavoro obbligati)
◦ I soggetti destinatari
 Cooperative sociali sia di tipo A) che di tipo B) e loro consorzi,
 Imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 155/2006,
 Datori di lavoro non soggetti all'obbligo di assunzione della persona con disabilità.
◦ Finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari di persone con
disabilità alle quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di
lavoro.
La differenza fra le convenzioni di cui all'articolo 12 e quelle dell'articolo
12-bis riguarda il fatto che queste ultime non debbono avere finalità
formative e infatti sono rivolte all'inserimento di persone con disabilità che
presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario.
 Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 12 bis i datori di lavoro
sopperiscono all'obbligo anziché mediante l'assunzione alle proprie
dipendenze del lavoratore, mediante l'affidamento di commesse ai
soggetti citati, nei limiti però del 10 % della quota d'obbligo
arrotondata all'unità più vicina.

Convenzione art. 12 bis legge
68/99

I requisiti per la stipula della convenzione sono:
◦ L’individuazione delle persone con disabilità da inserire
con tale tipologia di convenzione effettuata dagli uffici
competenti e la definizione di un piano personalizzato di
inserimento lavorativo;
◦ la durata non inferiore a 3 anni;
◦ la determinazione del valore della commessa di lavoro
non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per
ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti
dall’applicazione della parte normativa e retributiva dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi
previsti nel piano personalizzato di inserimento
lavorativo
Convenzione art. 12 bis legge
68/99


Il conferimento della commessa di lavoro è contestuale
all’assunzione delle persone con disabilità da parte del
soggetto destinatario
Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri
istituti previsti dalla legge, il datore di lavoro committente,
previa valutazione degli uffici competenti, può:
◦ rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non
inferiore a due anni;
◦ assumere il lavoratore con disabilità dedotto in convenzione
con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata
nominativa e, in tal caso, il datore di lavoro potrà accedere al
Fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone con
disabilità con diritto di prelazione nell'assegnazione delle
risorse.
Convenzione art. 12 bis legge
68/99

Con la legge 24.12.2007 n. 247 l’art. 14
del D.lgs 10.09.2003 n. 276 è stato
abrogato, e nei contenuti è stato sostituito
dall’art. 12 bis introdotto con la suddetta
legge, sennonché il DL 25 giugno 2008 n.
112 all’art. 39 comma 11 convertito con
legge 6.08.2008 si è disposto che l’art. 14
del D.lgs 276/2003 trova nuovamente
applicazione.
Convenzione art. 14 D.lgs
276/03

L’art. 14 prevede che a livello provinciale
siano stipulate delle convenzioni quadro,
che poi devono essere validate dalle
Regioni, sentiti gli organismi di
concertazione, al fine di favorire
l’inserimento lavorativo dei lavoratori
svantaggiati, così come individuati all’art.
1 comma 2 lett. k) dello stesso decreto
Convenzione art. 14 D.lgs 276/03

Tali convenzioni quadro devono disciplinare i seguenti aspetti:
◦ le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
◦ i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al
lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sara' curata dai
servizi pubblici;
◦ le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro
annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione
con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in
cooperativa;
◦ la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario
delle commesse, secondo criteri di congruità con i costi del
lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle
cooperative sociali;
◦ la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore
delle cooperative sociali;
◦ l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui
all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di
lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
◦ i limiti di percentuali massime di copertura della quota
d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione
Convenzione art. 14 D.lvo 276/03

vi sono alcune disposizioni particolari
previste al comma 3 dell’art. 14.
◦ l‘inserimento lavorativo è previsto unicamente
presso cooperative sociali
◦ i disabili da inserire in tali contesti devono
presentare particolari caratteristiche e difficoltà
di inserimento nel ciclo produttivo
Convenzione art. 14 D.lvo 276/03

Rispetto all’art. 12 della legge 68/99 l’art. 14 del D.lgs
276/2003 presenta indiscutibili vantaggi di applicazione:
◦ l’assunzione del disabile è a tempo determinato;
◦ l’assunzione è effettuata dalla cooperativa sociale;

L’art. 14 invece rispetto al nuovo art. 12 bis i vantaggi
invece concernono
◦ l’assunzione a tempo determinato può essere per un periodo
inferiore ai 3 anni
◦ la copertura della quota d’obbligo è per una percentuale
superiore al 10 %
◦ non si prevede che al termine del contratto a tempo
determinato debba seguire o un altro periodo di 2 anni preso la
cooperativa sociale o l’assunzione a tempo indeterminato
presso il datore di lavoro che ha conferito al commessa.
Convenzione art. 14 D.lgs 276/03
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L`inserimento lavorativo dei disabili