L’inserimento lavorativo dei disabili Dall’obbligo alla negoziazione Il disabile va inserito in un posto di lavoro adeguato alle proprie residue capacità lavorative La legge richiede una fattiva collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti Le convenzioni permettono l'assunzione di reciproci impegni, oltre ad importanti deroghe alla normativa, instaurando una relazione tra privato e pubblico che va oltre all'assolvimento di un obbligo, ma che si trasferisce nella sfera del servizio e della responsabilità sociale. Un'applicazione corretta della legge 68/99 ha consentito a molte strutture pubbliche di uscire dalla logica del rapporto meramente amministrativo con i datori di lavoro e con i lavoratori Non si può negare che, pur ricercando la collaborazione e l'assenso di tutti i soggetti interessati, si tratta pur sempre di richiamare i datori di lavoro all'assolvimento di un obbligo di legge, e di condurre al lavoro persone che molte volte esigono solo un determinato posto di lavoro oppure non desiderano affatto un'occupazione, e non sempre stato possibile realizzare il percorso lineare prefigurato dalla normativa. I servizi riferiscono di una realtà dove quotidianamente non mancano difficoltà e situazioni conflittuali. Premesse generali dr Alessandro Agostinetti 2 “quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione”. Il collocamento mirato Non è una normale attività di incrocio tra domanda ed offerta di lavoro. È un servizio articolato che coinvolge i lavoratori disabili, i datori di lavoro, altri soggetti, soprattutto pubblici. L'intervento pubblico è fondamentale per ◦ valutazione delle capacità lavorative del disabile ◦ adeguatezza dei posti di lavoro ◦ opportunità delle misure di sostegno È un percorso, a cui questi soggetti giungono accompagnati dalle strutture pubbliche sanitarie, del lavoro e sociali. Ai soggetti privati possono essere delegate solamente alcune fasi del percorso del collocamento mirato La regia è pubblica. Caratteristiche Viene imposto alle imprese di certe dimensioni l'obbligo di assumere Una percentuale di lavoratori Che a causa di disabilità Non troverebbero facilmente lavoro Legge 68/99 e dpr 333/2000 ◦ Abroga legge precedente 482/68 ◦ Si applica a tutti i disabili Salvo i disabili assunti con la legge precedente Leggi speciali per alcune categorie (non vedenti) Collocamento obbligatorio: campo di applicazione Da 15 a 35 dipendenti: 1 disabile in caso di nuove assunzioni Da 36 a 50 dipendenti: 2 disabili Più di 50 dipendenti: 7% dei lavoratori occupati e computabili Datori di lavoro obbligati Nel caso di nuova assunzione, è possibile un differimento dell'inserimento del disabile di 12 mesi Se il datore di lavoro intende procedere ad una assunzione di un normodotato entro i 12 mesi, il disabile va assunto contestualmente a questa assunzione Nuova assunzione: nozione ◦ Escluse sostituzioni per assenze di lav. con diritto a conservare il posto ◦ Di Lavoratori cessati (entro 60 giorni) ◦ Apprendisti e cfl (fino alla trasformazione) ◦ Contratti a termine < 9 mesi Imprese < 15 dipendenti, l'obbligo scatta con l'assunzione del 16°, decorrono 12 mesi + 60 gg. per la richiesta Imprese da 15 a 35 dipendenti Datori di lavoro pubblici privati ◦ Trasporti pubblici e privati Settori aerei, marittimi e terrestri Personale viaggiante e navigante ◦ Personale operativo impianti a fune ◦ Settore edile Personale di cantiere Addetti al trasporto Datori di lavoro esclusi Persone senza lavoro che aspirino ad una occupazione adeguata e confacente alle proprie capacità ed abilità immediatamente disponibili allo svolgimento di un’attività lavorativa italiani, comunitari o stranieri non comunitari regolarmente presenti in Italia in età lavorativa che siano: ◦ affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; ◦ persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%; ◦ persone non vedenti (colpite da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione o con deficit del campo visivo previsti dalla L. 138/2001) o sorde (colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata); ◦ persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e di servizio; Persone destinatarie della legge 68/99 dr Alessandro Agostinetti 9 Sottoposizione a procedure ◦ CIGS ◦ MOBILITA' ◦ CONTRATTO DI SOLIDARIETA' Opera con l'invio al CPI di copia del provvedimento della procedura In attesa il CPI può autorizzare una sospensione temporanea max 3 mesi Per la mobilità la sospensione dura 6 mesi dal licenziamento dell'ultimo lavoratore Sospensione dell'obbligo Esclusione ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Disabili occupati obbligatoriamente Contratti a termine inferiori a 9 mesi Soci di coop. di lavoro Dirigenti Apprendisti, cfl, contratti di inserimento, lavoratori somministrati Lavoratori a domicilio Lavoratori inabili durante il rapporto riduzione cap. lavorativa > 60% (se non c'è resp. del datore di lav.) Categorie protette nel limite 1% occupati Part time in proporzione all'orario Computo base occupazionale Computati quota riserva ◦ Disabili lav. a domicilio/telelavoro Enti non profit ◦ Solo Personale tecnico esecutivo ◦ Scatta l'obbligo con la nuova assunzione Computo base occupazionale Esonero parziale dall'obbligo di assunzione ◦ Non si applica per le aziende < 35 dip ◦ Non > 60% quota riserva (di regola) 80% sicurezza, vigilanza, trasporti Speciali condizioni attività Versamento Contributo per ogni disabile non assunto e per ogni giornata lavorativa pari a euro 30,64. ◦ Faticosità prestazione ◦ Pericolosità attività ◦ Particolari modalità svolgimento attività ◦ Fondo regionale ◦ Sanzioni per omesso versamento Domanda motivata al CPI ◦ Autorizza entro 120 giorni ◦ Rilascia autorizzazione temporanea ◦ In caso negativo, entro 60 gg obbligo assunzione Esonero parziale Datori di lavoro con + di 50 dip. ◦ Sotto tale soglia è riconosciuta libertà organizzativa Ne assumono di più in una unità produttiva e meno in un'altra Domanda presentata c/o la Provincia in cui l’azienda ha la sede legale Autorizzazione amministrativa concessa ◦ Unità infra regionali -> Provincia ◦ Unità infra nazionali -> Ministero del LSPS Criteri approvati con DM 24.4.2007 Compensazione Persone disoccupate che aspirino ad una occupazione adeguata e confacente alle proprie capacità ed abilità, immediatamente disponibili allo svolgimento di un'attività lavorativa (anche cittadini stranieri non comunitari regolarmente presenti in Italia), in età lavorativa: ◦ " persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%; ◦ " persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33% (INAIL); ◦ " persone non vedenti (colpite da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione o con deficit del campo visivo previsti dalla L. 138/2001) o sorde (colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata); ◦ " persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e di servizio; Requisiti lavoratori beneficiari La legge, pur essendo destinata ai soggetti sopra indicati, tutela anche ulteriori categorie di persone e segnatamente: ◦ Orfani o equiparati e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause; profughi italiani rimpatriati. Fino al 31.12.2003 computati nella quota d'obbligo Dal 1 gennaio 2004: quota specifica di riserva aggiuntiva 1 lavoratore per imprese da 51 a 150 dip. 1% per le imprese con più di 150 dipendenti Se già in servizio presso il datore di lavoro sono esclusi dalla base di computo soltanto "nei limiti della percentuale ivi prevista" dell'1% (art. 3 - comma 1 D.P.R. n. 333/2000) e sono computati nella quota d'obbligo nella misura dell'1%, ◦ Famiglie di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata I soggetti appartenenti alle categorie di vittime del terrorismo e deceduti per causa di lavoro hanno precedenza sulle altre categorie Legge 68/99: le Categorie protette Part time Invalidi assunti al di fuori delle liste ◦ Si computa un’unità lavorativa anche se con orario < 50% ◦ Si computa Consenso lavoratore, -> accertamento medico Invalidità almeno 60% Invalidità durante il rapporto ◦ Per infortunio e malattia professionale Non deve dipendere da resp. del datore di lavoro per violazione di norme su sicurezza e salute Invalidità di almeno il 33%: computo riserva ◦ Per altre cause Non deve dipendere da resp. del datore di lavoro per violazione di norme su sicurezza e salute Invalidità di almeno il 60%: computo riserva ◦ Mantenimento possibile del posto di lavoro in mansioni equivalenti o inferiori con la conservazione del trattamento più favorevole oppure invio da parte degli uffici competenti in altra azienda con diritto di precedenza e senza inserimento in graduatoria Tutele per i lav. divenuti disabili in costanza di rapporto di lavoro Invalidità civile: Commissione sanitaria presso l'ULSS ◦ DPCM 13.1.2000 Invalidità sul lavoro: INAIL, stessi criteri e modalità Invalidità di guerra: leggi speciali Opportuno per il collocamento mirato una maggiore omogeneità ◦ Far sottoporre comunque tutti alla visita della Commissione ULSS ◦ Importanti risultanze per il progetto di inserimento lavorativo Accertamenti sanitari invalidità Valutazione Collegiale e multiprofessionale sulle capacità, attuali e potenziali della persona Formula una Diagnosi funzionale della persona con disabilità ◦ Individuare la capacità globale per il collocamento mirato della persona disabile ◦ Il profilo socio-lavorativo della persona disabile Su dati anamnestico-clinici della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale della persona disabile Su elementi derivanti dalla situazione familiare, del percorso educativo -formativo e di lavoro e dal contesto sociale del disabile ◦ La relazione conclusiva Suggerimenti in ordine ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l'inserimento o il mantenimento al lavoro del disabile Di un atto orientato a definire quali competenze e capacità sono presenti e/o possono essere sviluppate Copia della relazione conclusiva viene trasmessa direttamente dagli uffici ULSS al comitato tecnico della commissione provinciale del lavoro (entro 4 mesi) la Regione Veneto con DGR n. 2645 del 7.08.2007 ha approvato un modello unico di relazione conclusiva Possono essere disposte visite periodiche di controllo, secondo quanto dispone la Commissione o su richiesta del lavoratore o del datore di lavoro La Commissione presso l'ULSS Chiedere l'iscrizione al SPI nell'elenco della legge 68/99 (o nella lista speciale della legge 68/99 secondo la terminologia del D.lgs 297/2002) ed essere in possesso dei seguenti requisiti ◦ Essere disoccupato ai sensi del D.lgs 181/2000 e delle DGR 3721/2001 e 1837/2004 ◦ Dimostrare di possedere una delle condizioni descritte (vedi documenti) ◦ Molti documenti non dicono molto sulle capacità lavorative residue; si può disporre un accertamento sanitario ULSS SPI compito di tenere, aggiornare e compilare elenco soggetti disabili da avviare al lavoro ◦ Anche terapisti e centralinisti non vedenti ◦ Massofisioterapisti non ved. -> Albo al Ministero del Lavoro Formando una graduatoria unica DPL -> compiti ispettivi ◦ Modalità formazione graduatoria è stabilita dalle Regioni ◦ Disabili licenziati per riduzione personale o giustificato motivo oggettivo conservano il posto in graduatoria Iscrizione nella lista della legge 68 " Le Persone con disabilità ◦ Verbale d'invalidità originale (rilasciato dalla Commissione medica di Prima Istanza per quanto riguarda gli "Invalidi Civili", o dall'Inail per quello che concerne invece gli "Invalidi del Lavoro" o dalle commissioni militari per gli "Invalidi per Servizio"). " Gli Orfani di caduti in servizio ◦ Certificato rilasciato dall''Ente presso cui era occupato il genitore, oppure libretto della pensione dal quale si evinca che il decesso e avvenuto in servizio e per causa di servizio. " Gli Equiparati orfani di caduti in servizio ◦ Certificazione attestante l'invalidità del genitore ascrivibile alla "Prima categoria a vita". " Gli Orfani di caduti sul lavoro ◦ Certificato rilasciato dall'Inail. " Gli Equiparati agli orfani di caduti sul lavoro ◦ Certificazione Inail attestante l'invalidità al 100% del genitore o, il certificato d'incollocabilità (se il grado d'invalidità del genitore è inferiore al 100%). " Gli Orfani di guerra ◦ Attestato rilasciato dal Tesoro. " Gli Equiparati orfani di caduti in guerra ◦ Certificazione attestante l'invalidità del genitore ascrivibile alla "Prima categoria a vita". " I Profughi ◦ Decreto della Prefettura. Iscrizione lista 68 / documenti Richiesta assunzione ◦ SPI ◦ Entro 60 giorni dall'insorgenza dell'obbligo Avviamento numerico ◦ ◦ ◦ ◦ Stessa qualifica In mancanza, qualifica simili In Base alla graduatoria Previo Addestramento/Tirocinio ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Convenzione ex art. 11 Lav. da 15 a 35 Partiti e Organizzazioni Sindacali Da 36 a 50 dip.: 50% Piu di 50 dip: limite del 60% Avviamento nominativo Alle percentuali si può derogare con convenzione con i SPI ◦ Invalidi psichici (nominativamente o con convenzione) Possibile passaggio diretto ◦ ◦ ◦ ◦ Assunto con il collocamento mirato Fatto effettivamente il periodo di prova Stessa mansione Modalità non abituale Adempimenti Verbale del rifiuto ◦ Uffici Competenti e A.G, Diritto al risarcimento del danno Rifiuto del disabile ◦ Perdita stato di disoccupazione e iscrizione in lista nel caso di 2 rifiuti Rifiuto assunzione I soggetti tenuti ad assumere disabili devono presentare una denuncia periodica (annuale) con l'indicazione dei lavoratori occupati disabili e non alla data del 31 dicembre anno precedente ◦ Sostituisce la richiesta di avviamento ◦ Entro il 31 gennaio ◦ Per via telematica (obbligo di legge, in attesa provv. ministeriale) ◦ Solo se avvenuti cambiamenti nella situazione occupazionale Modificare l'obbligo Incidere sul computo della quota di riserva Vedi casi invio denuncia Prospetto informativo Più unità produttive Una per provincia Prospetto complessivo nella provincia della sede legale Contenuto Numero complessivo dip. Numero dip. base di computo riserva Numero e nominativi lav. computabili nella riserva Numero lav. computabili ◦ ◦ ◦ ◦ A termine Cfl temporaneo Reinserimento A domicilio/telelavoro N. orfani e superstiti Posti di lavoro e mansioni disponibli per i disabili N. convenzioni in corso Ev. autorizzazioni e/o richieste di esonero e compensazione territoriale Prospetto informativo Meno di 15 dipendenti (anche se disabile in forza) = NON DOVUTA Datori di lavoro che raggiungono la soglia dei 15 = NON DOVUTA Imprese da 15 a 35 dipendenti ◦ Hanno in forza un disabile = DOVUTA ◦ Non hanno effettuato nuove assunzioni = NON DOVUTA ◦ Hanno effettuato nuove assunzioni = TERMINE AGEVOLATO Prima: 14 mesi Seconda: 60 giorni + di 36 dipendenti = DOVUTA Datori di lavoro con meno di 15 al 31/12 ma > 15 al 15/1 ◦ 16° dipendente 14 mesi ◦ > 16 60 giorni Casi invio denuncia entro il 31 gennaio Le aziende che partecipano ai pubblici appalti devono essere in regola con gli obblighi previsti dalla legge 68/99 La Legge 133/2008 ha abrogato il certificato di ottemperanza che rilasciavano i CPI (per motivi di semplificazione) Tuttavia, le aziende sono tenute comunque a dichiarare alla stazione appaltante di essere ottemperanti (e sarà quest’ultima a chiedere ai CPI conferma di quanto autocertificato) Appalti e ottemperanza legge 247/2007 art. 1 comma 37, l’art. 13 è stato interamente sostituito il sistema di agevolazioni ◦ Per le assunzioni effettuate perciò antecedentemente al 31 dicembre 2007 continua ad operare il precedente sistema ◦ ◦ ◦ sia assunto attraverso le convenzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra (Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni) sia affetto da handicap intellettivo e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità contributi alle assunzioni nella misura non superiore al 25% del costo salariale, per ogni lavoratore con disabilità che: ◦ ◦ ◦ condizioni per ottenere gli incentivi all’assunzione: contributi alle assunzioni nella misura non superiore al 60% del costo salariale, per ogni lavoratore con disabilità che: ◦ ◦ ◦ riconoscimento diretto dell’INPS e INAIL per le assunzioni effettuati in regime di convenzione fino al 31 dicembre 2005 per le assunzioni effettuate tra il 1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2007 il riconoscimento dei rimborsi degli oneri previdenziali viene operato dall’ente strumentale della Regione, Veneto Lavoro. modificato parte dei requisiti rispetto al sistema precedente ◦ trasformandolo da rimborsi sugli oneri previdenziali e contributi a incentivi all’assunzione calcolati sul costo salariale annuo del disabile. sia assunto attraverso le convenzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato abbia una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79% sia affetto da minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle citate rimborso forfettario parziale delle spese per: ◦ ◦ ◦ l'adeguamento del posto di lavoro, nel caso di assunzione di persone con disabilità con riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%; la rimozione di barriere architettoniche; l'introduzione di tecnologie di telelavoro. Incentivi alle assunzioni Per essere ammesse ai contributi, le assunzioni a tempo indeterminato devono essere realizzate nell’anno antecedente all’emanazione del provvedimento di riparto del Fondo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità tra le regioni. In ogni caso, l’ammontare lordo del contributo all’assunzione deve essere calcolato sul totale del costo salariale annuo da corrispondere al lavoratore. Per costo salariale annuo si intende tutte le spese che sostiene il datore di lavoro riferibili al disabile assunto in un anno completo. Tutti questi incentivi sono estesi anche ai datori di lavoro privati che, pur non essendo soggetti agli obblighi della Legge 68/99, hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori con disabilità con le predette modalità. In base al regolamento comunitario 2204/2002 della Commissione europea del 5.12.2002 il sistema di incentivi previsti dal’art. 13 non sono considerati aiuti di stato in quanto destinati a remunerare il datore di lavoro della minore produttività del lavoratore disabile che nel medesimo regolamento è fissata nel limite massimo del 60% del costo salariale annuo. Incentivi alle assunzioni Le Regioni in attuazione dell’art. 14 della Legge 68/99 istituiscono il Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità a cui affluiscono gli importi derivanti dalle sanzioni amministrative previste dalla Legge 68/1999, dai contributi esonerativi, nonché dai contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati Risorse del fondo regionale per l’occupazione dei disabili La legge prevede che con il fondo si eroghi: ◦ contributi agli enti indicati nella presente legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità; ◦ contributi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c); ◦ ogni altra provvidenza in attuazione delle finalità della presente legge. Risorse del fondo regionale per l’occupazione dei disabili Ai sensi del comma 2 dell’art. 14 della legge 68/99 la Regione Veneto con legge regionale 3.08.2001 n. 16 art. 8 ha costituito una Commissione regionale per la gestione del fondo regionale per l’occupazione dei disabili Sulla base delle indicazioni della suddetta commissione in Veneto il fondo può essere utilizzato per vari interventi Risorse del fondo regionale per l’occupazione dei disabili ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ Misure di incentivo all’assunzione di personale disabile Integrazioni all’incentivo ammissibile con il fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili e non riconoscibile con detto fondo per incapienza dello stesso a favore dei datori di lavoro che assumono disabili con contratto a tempo indeterminato con handicap psichico o intellettivo indipendentemente dalla percentuale di invalidità (superiore al 46%) o disabili di difficile collocabilità individuati dal Comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99) ; Incentivi aggiuntivi rispetto a quelli ammessi all’art. 13 della legge 68/99 da erogarsi negli anni successivi a quello ammesso con il fondo nazionale per il diritto dei disabili, ai datori di lavoro che assumono con contratto a tempo indeterminato disabili con handicap psichico o intellettivo indipendentemente dalla percentuale di invalidità o disabili di difficile collocabilità individuati dal Comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99). Contributo nella misura non superiore al 30 % del costo salariale per l’assunzione a tempo determinato, non inferiore ai 6 mesi, di disabili con handicap psichico o intellettivo indipendentemente dalla percentuale di invalidità, o disabili di difficile collocabilità individuati dal Comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99). Tale misura può essere utilizzata solo una volta per l’inserimento lavorativo dello stesso disabile nella medesima azienda; Contributi ammissibili ai sensi dell’art. 13 della legge 68/99, di adattamento del posto di lavoro, apprestamento delle tecnologie di telelavoro e rimozione delle barriere architettoniche; Incentivi ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato disabili con riduzione di capacità lavorativa inferiore a quella ammissibile alle misure di cui all’art. 13 delle legge 68/99; Risorse del fondo regionale per l’occupazione dei disabili Misure di politica attiva del lavoro ◦ ◦ ◦ ◦ Attività formativa propedeutica, contestuale e successiva all’inserimento lavorativo, purché collegata ad uno specifico e predefinito progetto di assunzione e/o di mantenimento del posto di lavoro concordato con l'azienda; contributi per frequenza attività di tirocinio, purché questo si situi all’interno di un percorso definito e concordato finalizzato al successivo inserimento lavorativo; attività di tutoraggio per favorire i processi di apprendimento nell’ambito di azioni formative o di tirocinio finalizzati all’inserimento lavorativo; attività di accompagnamento a favore del disabile impegnato in un programma di inserimento lavorativo finalizzato al supporto e all'aiuto nell’apprendimento dei compiti e delle mansioni richiesti dall’azienda; Risorse del fondo regionale per l’occupazione dei disabili Altre misure ◦ ◦ ◦ Contributi a favore delle cooperative sociali di tipo B per la realizzazione di progetti personalizzati, concordati con i SPI, finalizzati ad un successivo inserimento lavorativo del disabile ogni altra azione che, definita in sede di Comitato tecnico (art. 6, comma 2, legge 68/99), sia diretta a favorire l’inserimento e/o il mantenimento del lavoro del disabile. Non sono ammissibili interventi volti all’orientamento professionale del disabile, per la redazione del PAI o per la definizione del bilancio di competenze; rimborsi alle aziende per errori nei versamenti correlati ad esoneri autorizzati dalle Province. Risorse del fondo regionale per l’occupazione dei disabili Trattamento economico e normativo ordinario Mansione compatibile con la condizione di disabile Verifiche ◦ Disabile Per motivi di salute o organizzativi (variazione) Accertare compatibilità mansioni / stato salute ◦ Datore di lavoro Se è possibile proseguire il rapporto di lavoro Sospensione / risoluzione Rapporto di lavoro Licenziamento ◦ Comunicazione entro 10 giorni ai SPI per la sostituzione ◦ Se il lav. è disabile per infortunio o malattia professionale Obbligo altre mansioni (anche inferiori) + conservazione del trattamento economico Salvo che non vi siano altri posti in azienda (onere della prova a carico del datore di lavoro9 Svolgimento ◦ Prova, si Oggetto le residue capacità lavorative e mansioni compatibili Recesso del dl motivato ◦ Tempo determinato, sì Deve essere previsto dalla convenzione ◦ Contratto di inserimento, si ◦ Malattia Se aggravamento per mansioni incompatibili non si conteggia nel periodo di comporto Rapporto di lavoro Il sistema si basa in grande misura sulle convenzioni ◦ Datore di lavoro /SPI Uno dei fondamentali strumenti di personalizzazione degli interventi Con tutti i datori di lavoro, anche non soggetti ad obbligo Convenzioni bilaterali di inserimento lavorativo (art. 11 legge 68) ◦ Presupposto per accedere agli incentivi Convenzioni trilaterali speciali CONVENZIONI Tra datore di lavoro e SPI Contenuto ◦ Tempi e modalità di assunzione (nominativa) ◦ Indicazione analitica delle mansioni ◦ Svolgimento di tirocini formativi Dovrà essere redatto un puntuale progetto formativo e di orientamento, il cui esito viene costantemente verificato dalle parti. Per tutta la durata di tale periodo il datore di lavoro viene riconosciuto ottemperante all'obbligo di assunzione del disabile ◦ Periodi di prova più lunghi di quelli previsti dal CCNL ◦ Le deroghe ai limiti di età nel contratto di apprendistato e dei limiti di durata dei contratti di apprendistato, secondo le previsioni dell'art. 11, c. 6, l. n. 68/1999; ◦ La realizzazione di attività di qualificazione professionale con determinati obiettivi e contenuti; ◦ La predisposizione di azioni di consulenza, sostegno e tutoraggio per una migliore riuscita del percorso d'integrazione lavorativa Solo per i disabili e non per le categorie protette La convenzione d'integrazione lavorativa (art. 11, co. 4) Contenuto ◦ - il numero dei disabili da assumere sulla base delle scoperture, evidenziate nel prospetto informativo al fine di giungere ad una progressiva ed integrale assolvimento delle quote d'obbligo; ◦ - le mansioni disponibili; ◦ - la gradualità temporale con cui effettuare dette assunzioni; ◦ - le diverse modalità con cui si individuano e si avviano i lavoratori disabili, anche in deroga alla quota riservata per la chiamata numerica; ◦ - gli strumenti eventualmente da utilizzare (tirocini, interventi formativi) per una buona riuscita degli inserimenti; ◦ - l'ampliamento del periodo di prova; ◦ - le deroghe di età e di durata per il contratto di apprendistato e di inserimento lavorativo (solo durata); ◦ - eventuali azioni di supporto da parte dei servizi provinciali ◦ - l'utilizzo di contratti di lavoro a termine e a tempo parziale ◦ - la possibilità i attivare apposite convenzioni trilaterali, di cui si dirà per l'inserimento temporaneo dei lavoratori presso cooperative sociali La convenzione di programma (art. 11, co. 1) Durata da 3 a 5 anni Rinnovabile previa verifica degli esiti occupazionali Costantemente monitorata In costanza di convenzione (e nel periodo preparatorio alla stipula) il datore di lavoro è considerato ottemperante La convenzione di programma (art. 11) Servizi Provinciali per l'impiego possono stipulare Convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative Soggetti ospitanti ◦ Datori di lavoro privati anche non soggetti alle norme in materia di collocamento obbligatorio, ◦ Le cooperative sociali, ◦ Le imprese sociali, ◦ Le persone con disabilità libere professioniste Sono finalizzate all'inserimento temporaneo delle persone con disabilità ai quali i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro Convenzione art 12 legge 68/99 Requisiti e limiti Numerici ◦ < 50 dip = 1 lavoratore ◦ > 50 dip = 30% quota di riserva La contestuale assunzione a tempo indeterminato della persona con disabilità da parte del datore di lavoro La computabilità ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assunzione l'impiego della persona con disabilità presso i soggetti ospitanti con oneri retributivi, previdenziali e assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione Durata che non può eccedere i 12 mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti Convenzione art 12 legge 68/99 L'ammontare delle commesse che il datore di lavoro conferisce al soggetto ospitante sufficiente a garantire la retribuzione al disabile assunto; L'indicazione nella convenzione di specifici elementi fra cui la descrizione del piano personalizzato di inserimento lavorativo Le convenzioni devono indicare dettagliatamente ◦ le mansioni attribuite al lavoratore con disabilità e le modalità del loro svolgimento; ◦ prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio ◦ prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente la convenzione di integrazione lavorativa Convenzione art 12 legge 68/99 SPI possono stipulare convenzioni ◦ Con i soggetti conferenti (datori di lavoro obbligati) ◦ I soggetti destinatari Cooperative sociali sia di tipo A) che di tipo B) e loro consorzi, Imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 155/2006, Datori di lavoro non soggetti all'obbligo di assunzione della persona con disabilità. ◦ Finalizzate all'assunzione da parte dei soggetti destinatari di persone con disabilità alle quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro. La differenza fra le convenzioni di cui all'articolo 12 e quelle dell'articolo 12-bis riguarda il fatto che queste ultime non debbono avere finalità formative e infatti sono rivolte all'inserimento di persone con disabilità che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo 12 bis i datori di lavoro sopperiscono all'obbligo anziché mediante l'assunzione alle proprie dipendenze del lavoratore, mediante l'affidamento di commesse ai soggetti citati, nei limiti però del 10 % della quota d'obbligo arrotondata all'unità più vicina. Convenzione art. 12 bis legge 68/99 I requisiti per la stipula della convenzione sono: ◦ L’individuazione delle persone con disabilità da inserire con tale tipologia di convenzione effettuata dagli uffici competenti e la definizione di un piano personalizzato di inserimento lavorativo; ◦ la durata non inferiore a 3 anni; ◦ la determinazione del valore della commessa di lavoro non inferiore alla copertura, per ciascuna annualità e per ogni unità di personale assunta, dei costi derivanti dall’applicazione della parte normativa e retributiva dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché dei costi previsti nel piano personalizzato di inserimento lavorativo Convenzione art. 12 bis legge 68/99 Il conferimento della commessa di lavoro è contestuale all’assunzione delle persone con disabilità da parte del soggetto destinatario Alla scadenza della convenzione, salvo il ricorso ad altri istituti previsti dalla legge, il datore di lavoro committente, previa valutazione degli uffici competenti, può: ◦ rinnovare la convenzione una sola volta per un periodo non inferiore a due anni; ◦ assumere il lavoratore con disabilità dedotto in convenzione con contratto a tempo indeterminato mediante chiamata nominativa e, in tal caso, il datore di lavoro potrà accedere al Fondo nazionale per il diritto al lavoro delle persone con disabilità con diritto di prelazione nell'assegnazione delle risorse. Convenzione art. 12 bis legge 68/99 Con la legge 24.12.2007 n. 247 l’art. 14 del D.lgs 10.09.2003 n. 276 è stato abrogato, e nei contenuti è stato sostituito dall’art. 12 bis introdotto con la suddetta legge, sennonché il DL 25 giugno 2008 n. 112 all’art. 39 comma 11 convertito con legge 6.08.2008 si è disposto che l’art. 14 del D.lgs 276/2003 trova nuovamente applicazione. Convenzione art. 14 D.lgs 276/03 L’art. 14 prevede che a livello provinciale siano stipulate delle convenzioni quadro, che poi devono essere validate dalle Regioni, sentiti gli organismi di concertazione, al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, così come individuati all’art. 1 comma 2 lett. k) dello stesso decreto Convenzione art. 14 D.lgs 276/03 Tali convenzioni quadro devono disciplinare i seguenti aspetti: ◦ le modalità di adesione da parte delle imprese interessate; ◦ i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa; l'individuazione dei disabili sara' curata dai servizi pubblici; ◦ le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa; ◦ la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali; ◦ la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali; ◦ l'eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo 13 di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione; ◦ i limiti di percentuali massime di copertura della quota d'obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione Convenzione art. 14 D.lvo 276/03 vi sono alcune disposizioni particolari previste al comma 3 dell’art. 14. ◦ l‘inserimento lavorativo è previsto unicamente presso cooperative sociali ◦ i disabili da inserire in tali contesti devono presentare particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo produttivo Convenzione art. 14 D.lvo 276/03 Rispetto all’art. 12 della legge 68/99 l’art. 14 del D.lgs 276/2003 presenta indiscutibili vantaggi di applicazione: ◦ l’assunzione del disabile è a tempo determinato; ◦ l’assunzione è effettuata dalla cooperativa sociale; L’art. 14 invece rispetto al nuovo art. 12 bis i vantaggi invece concernono ◦ l’assunzione a tempo determinato può essere per un periodo inferiore ai 3 anni ◦ la copertura della quota d’obbligo è per una percentuale superiore al 10 % ◦ non si prevede che al termine del contratto a tempo determinato debba seguire o un altro periodo di 2 anni preso la cooperativa sociale o l’assunzione a tempo indeterminato presso il datore di lavoro che ha conferito al commessa. Convenzione art. 14 D.lgs 276/03