COME CAMBIA IL DIRITTO DEL LAVORO DALLA LEGGE FORNERO ALLE TUTELE CRESCENTI Redatto da Ufficio Legale LIMITI % CCNL CCNL dell’utilizzatore riferito ai tempi determinati diretti: SE PREVEDE LIMITI % si seguono le indicazioni del CCNL (vedi tabella principali CCNL limiti%) SE NON PREVEDE LIMITI % si possono inserire contratti a tempo determinato diretti per un massimo del 20% sul numero di tempi indeterminati assunti dal 01/01 dell’anno corrente in aziende con meno di 5 dipendenti assunti a tempo indeterminato: si può inserire 1 solo t. determinato diretto LIMITI % CCNL CCNL dell’utilizzatore riferito alla somministrazione lavoro: SE PREVEDE LIMITI % SE NON PREVEDE LIMITI % si seguono le indicazioni del CCNL (vedi tabella principali CCNL limiti%) somministrazione illimitata: inseriamo quanti somministrati vogliamo CCNL dell’utilizzatore riferito ai tempi determinati diretti + somministrazione si seguono le indicazioni del CCNL (vedi campo note della tabella principali CCNL limiti %) ATTENZIONE: verificare sempre i motivi del ricorso solo in somministrazione (a-causalità) esenti dagli obblighi dei limiti percentuali Legno e arredamento – Industria Limiti % previsti da CCNL (ove esistenti) - indicitalia Validità limiti 20% d.L. Renzi per tempi determinati diretti LIMITI % CCNL LIMITI % VALIDI PER LA SOMMA DI TEMPI DETERMINATI DIRETTI + SOMMINISTRAZIONI Contratto di lavoro a tempo determinato e contratto di somministrazione - L’assunzione con contratto a tempo determinato e con contratto di somministrazione avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il numero dei lavoratori che possono essere occupati con contratto a termine e con contratto di somministrazione non potrà complessivamente superare il 25% calcolato su base semestrale, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva. Tali percentuali comprendono sia i contratti con causale, sia quelli senza. Le frazioni sono arrotondabili all’unità superiore. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10 resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 10 contratti di cui alle precedenti lettere, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa. Ove se ne ravvisi la necessità, con accordo con le R.S.U. o in loro assenza con le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, possono e essere elevate le percentuali di lavoratori assunti con le due tipologie di contratto e possono essere individuate altre fattispecie di esclusione dalla limitazione percentuale sopraindicata. Inoltre sono escluse dalle percentuali sopraindicate le assunzioni a tempo determinato o somministrazione per: 1) attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere; 2) allestimento di stands fieristici, show-room; 3) attività connesse a corners ed esposizioni; 4) attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite (anche in virtù di precedenti rapporti avuti con la medesima azienda) difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato previo accordo con le R.S.U. o in assenza delle R.S.U., con le OO.SS. territoriali per la verifica delle citate condizioni; 5) avvio di una nuova attività che deve essere riferita all’inizio di attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una unità produttiva aziendale o di servizio, con una durata non superiore a 12 mesi. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi. Le parti nazionali stipulanti il presente contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici; 6) lancio di un prodotto o di un servizio innovativo: il quale non deve essere mai stato prodotto o fornito in azienda e deve presentare i caratteri di sperimentazione. La durata di sperimentazione non può superare i 12 mesi dall’inizio della produzione del prodotto o della prestazione del servizio. NO Somministrazioni Opera Il CCNL Somministrazioni con a-cusalità svantaggiati Fornero Sempre utilizzabile oltre i limiti % Note * Il 25% di somma previsto dal CCNL non deve mai contenere più del 20% di tempi determinati diretti Metalmeccanica – Industria Limiti % previsti da CCNL (ove esistenti) - indicitalia LIMITI % PER IL TEMPO DETERMINATO DIRETTO - L’accordo 25 settembre 2014 prevede quanto segue: - Federmeccanica, ASSISTAL e FIM, UILM concordano, in applicazione dell’art. 10, comma 7, del D.Lgs. n. 368/2001, che in via transitoria, e comunque fino a tutto il 31 dicembre 2015 (data di scadenza del c.c.n.l. 5 dicembre 2012), il limite del 20% previsto dalla legge per le assunzioni a tempo determinato, da calcolarsi sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato (esclusi gli apprendisti) in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, è da computarsi in termini di media nell’arco dell’anno (1° gennaio-31 dicembre). LIMITI % CCNL Tale modalità di computo opera anche nell’anno 2014. In questo caso si assumerà come parametro il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio 2014. Sono fatti salvi eventuali accordi collettivi più favorevoli stipulati ai sensi dell’art. 2-bis, comma 3, decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34 convertito, con modificazioni, in legge 16 maggio 2014, n. 78. Le Parti concordano, altresì, che in via transitoria e comunque fino a tutto il 31 dicembre 2015 (data di scadenza del c.c.n.l. 5 dicembre 2012), è rinviata alla contrattazione aziendale la individuazione di limiti quantitativi diversi quando si ravvisi la necessità, per l’esecuzione di un’opera, di un servizio, di una commessa o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo, di assumere lavoratori con contratto a tempo determinato oltre il suddetto limite del 20%. Validità limiti 20% d.L. Renzi per tempi determinati diretti Si opera il 20% Somministrazioni Illimitate Somministrazioni con a-cusalità svantaggiati Fornero Sempre utilizzabile oltre i limiti % Commercio (Confcommercio e Confesercenti) Limiti % previsti da CCNL (ove esistenti) - indicitalia LIMITI % CCNL LIMITI % PER IL TEMPO DETERMINATO DIRETTO - Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto a termine non può superare il 20% annuo dei lavoratori in forza nell’unità produttiva. È comunque ammessa l’assunzione di: - 4 lavoratori, nelle aziende fino a 15 dipendenti (6 lavoratori, complessivamente tra contratto a termine e di somministrazione); - 6 lavoratori, nelle aziende fino da 16 e 30 dipendenti. I lavoratori assunti con contratti a tempo determinato e di somministrazione non potranno complessivamente superare il 28% annuo dei lavoratori in forza nell’unità produttiva. Sono, invece, esclusi da ogni limitazione quantitativa i contratti a tempo determinato stipulati per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto e quelli conclusi per avvio di nuove attività, secondo la previsione dell’art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 368/2001. Per fase di avvio si intende il tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque fino a 12 mesi (elevabili a 24 dalla contrattazione integrativa). LIMITI % PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 15% annuo dei lavoratori in forza nell’unità produttiva. È comunque ammessa l’assunzione di: - 2 lavoratori, nelle aziende fino a 15 dipendenti (6 lavoratori, complessivamente tra contratto a termine e di somministrazione); - 5 lavoratori, nelle aziende fino da 16 e 30 dipendenti. I lavoratori assunti con contratti di somministrazione ed a tempo determinato non potranno complessivamente superare il 28% annuo dei lavoratori in forza nell’unità produttiva. Sono, invece, esclusi da ogni limitazione quantitativa i contratti di somministrazione stipulati per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del po sto e quelli conclusi per avvio di nuove attività, secondo la previsione dell’art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 238/2001. Per fase di avvio si intende il tempo necessario per la messa a regime dell’organizzazione aziendale e comunque fino a 12 mesi (elevabili a 24 dalla contrattazione integrativa). Validità limiti 20% d.L. Renzi per tempi determinati diretti NO Somministrazioni Opera Il CCNL Somministrazioni con a-cusalità svantaggiati Fornero Sempre utilizzabile oltre i limiti % Note * Il 28% di somma previsto dal CCNL non deve mai contenere piu’ del 20% di tempi determinati diretti Alimentari – Industria LIMITI % CCNL Limiti % previsti da CCNL (ove esistenti) - indicitalia LIMITI % PER IL TEMPO DETERMINATO DIRETTO - Il numero massimo di contratti a termine che possono essere stipulati è pari al 25% in media annua (*) dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente e comunque possono stipularsi almeno 10 contratti a termine. L’eventuale frazione di unità è arrotondata all’unità superiore. Per i contratti a termine stipulati prima del 21 marzo 2014 (entrata in vigore della L. n. 78/2014) continua ad applicarsi il limite del 14%. Per “fase di avvio di nuove attività”, durante la quale, ai sensi di legge, è possibile stipulare contratti a termine senza limitazioni quantitative, si intende: - per l’avvio di una nuova unità produttiva: un periodo fino a 18 mesi; - per l’avvio di una nuova linea/modulo di produzione: un periodo fino a 12 mesi. Tali periodi possono essere incrementati, con accordo aziendale, con riferimento ad aziende o unità produttive o di servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal TU n. 218/1978. Accordi aziendali potranno individuare fattispecie concrete relative alle ipotesi di cui all’art. 10, comma 7, D.Lgs. n. 368/2001, per le quali i contratti a termine sono esenti da limitazioni quantitative. --------- (*) La modalità di computo della media annua opera anche nell’anno 2014: in questo caso il parametro sarà il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza fino al 31 dicembre 2013. Validità limiti 20% d.L. Renzi per tempi determinati diretti NO Somministrazioni Illimitate Somministrazioni con a-cusalità svantaggiati Fornero Sempre utilizzabile oltre i limiti % Metalmeccanica – piccola industria - confapi Limiti % previsti da CCNL (ove esistenti) - indicitalia Non previsti Validità limiti 20% d.L. Renzi per tempi determinati diretti LIMITI % CCNL Si opera il 20% Somministrazioni Illimitate Somministrazioni con a-cusalità svantaggiati Fornero Sempre utilizzabile oltre i limiti % Metalmeccanica – aziende artigiane Limiti % previsti da CCNL (ove esistenti) - indicitalia LIMITI % CCNL LIMITI % PER IL TEMPO DETERMINATO DIRETTO - Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato che gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di inserimento, è consentita l’assunzione di 2 lavoratori a termine. Nelle imprese con più di 5 dipendenti così come sopra calcolati è consentita l’assunzione fino a 3 lavoratori con contratto a termine. Nei settori orafo, argentiero ed affini e nel settore odontotecnico l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato è consentita: - nelle imprese da 0 a 4 dipendenti, così come sopra calcolati, fino a 2 lavoratori; - nelle imprese da 5 a 10 dipendenti, così come sopra calcolati, fino a 4 lavoratori; - nelle imprese con più di 10 dipendenti, così come sopra calcolati, è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni due, con arrotondamento all’unità superiore. Resta inteso che non concorrono ai suddetti limiti i contratti a tempo determinato di cui al 2° comma, lett. a), b) e c). Validità limiti 20% d.L. Renzi per tempi determinati diretti NO Somministrazioni Illimitate Somministrazioni con a-cusalità svantaggiati Fornero Sempre utilizzabile oltre i limiti % (Chimica) gomma e materie plastiche – Industria Limiti % previsti da CCNL (ove esistenti) - indicitalia LIMITI % CCNL LIMITI % STABILITI PER LA SOMMA DI TEMPI DETERMINATI DIRETTI + SOMMINISTRAZIONI - In relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001 e dall’art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276/2003, il numero di lavoratori occupati nell’azienda con i contratti di lavoro previsti nel presente articolo, non potrà superare la percentuale del 25%, complessivamente intesa per i due istituti, calcolata in media annua e riferita ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui al comma 4 è arrotondata all’unità intera superiore. Nei casi in cui il rapporto percentuale di cui al comma 4 dia risultato inferiore a 8, resta ferma la possibilità di istituire fino a 8 contratti complessivi a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato. Validità limiti 20% d.L. Renzi per tempi determinati diretti NO Somministrazioni Opera Il CCNL Somministrazioni con a-cusalità svantaggiati Fornero Sempre utilizzabile oltre i limiti % Note * Il 25% di somma previsto dal CCNL non deve mai contenere più del 20% di tempi determinati diretti Telecomunicazioni LIMITI % CCNL Limiti % previsti da CCNL (ove esistenti) - indicitalia STESSI LIMITI % SIA PER TEMPI DETERMINATI DIRETTI (art.16) SIA PER SOMMINISTRAZIONI (art.17) - Nelle specifiche fattispecie sotto indicate il ricorso al contratto a termine e alla somministrazione a tempo determinato è soggetto a limiti quantitativi di utilizzo nella misura del 13% in media annua dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’azienda alla data del 31 dicembre dell’anno precedente: a) esecuzione di un’opera o di un servizio che abbia carattere straordinario connesso all’introduzione di innovazioni tecnologiche; b) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico-ambientali che non consentano la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell’anno; c) esecuzione di particolari commesse che, per la specificità del prodotto ovvero delle lavorazioni, richiedano l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; d) per coprire posizioni di lavoro non ancora stabilizzate. Tale percentuale è aumentata al 15% per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo Unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Nei casi in cui tale rapporto percentuale dia luogo a un numero inferiore a 5, resta ferma la possibilità dell’azienda di stipulare sino a 5 contratti di lavoro a termine e di somministrazione a tempo determinato.* Validità limiti 20% d.L. Renzi per tempi determinati diretti NO Somministrazioni Opera Il CCNL Somministrazioni con a-cusalità svantaggiati Fornero Sempre utilizzabile oltre i limiti % Note * I limiti % dei 2 istituti non si sommano, pertanto posso avere 13% di CTR tempo determinato diretti e 13% di somministrazioni contemporaneamente Chimica – Industria (Settore Chimico-Farmaceutico) LIMITI % CCNL Limiti % previsti da CCNL (ove esistenti) - indicitalia LIMITI % PER TEMPI DETERMINATI DIRETTI - In relazione a quanto disposto dal comma 7, dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche: a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva; b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti; c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione d’impresa. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal Testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. Le percentuali di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle parti aziendali in relazione ad ulteriori esigenze dell’impresa. LIMITI % PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - Le parti convengono, con esclusivo riferimento alle specifiche fattispecie di seguito indicate, che il numero di lavoratori occupati con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi tassative: a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva; b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti; c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche dell’organizzazione dell’impresa. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le imprese operanti nei territori del Mezzogiorno così come individuati dal D.P.R. n. 218 del 6 marzo 1978. Nel caso in cui il rapporto percentuale di cui ai commi precedenti dia un numero inferiore a 10 le imprese potranno occupare con contratto di somministrazione a tempo determinato fino a 10 prestatori di lavoro. I limiti percentuali di cui al presente articolo, riferiti alle medesime fattispecie, potranno essere modificati a livello aziendale. Validità limiti 20% d.L. Renzi per tempi determinati diretti NO Somministrazioni Opera Il CCNL Somministrazioni con a-cusalità svantaggiati Fornero Sempre utilizzabile oltre i limiti % Note * I limiti % dei 2 istituti non si sommano, pertanto posso avere 18% di CTR tempo determinato diretti e 18% di somministrazioni contemporaneamente Enti locali Limiti % previsti da CCNL (ove esistenti) - indicitalia Non previsti Validità limiti 20% d.L. Renzi per tempi determinati diretti LIMITI % CCNL Si opera il 20% Somministrazioni Illimitate Somministrazioni con a-cusalità svantaggiati Fornero Sempre utilizzabile oltre i limiti % Vetro – industria - trasformazione Limiti % previsti da CCNL (ove esistenti) - indicitalia LIMITI % CCNL LIMITI % VALIDI PER LA SOMMA DI TEMPI DETERMINATI DIRETTI + SOMMINISTRAZIONI - In relazione a quanto previsto dall’art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368/2001 e dall’art. 20, comma 4 del decreto legislativo n. 276/2003 il numero di lavoratori occupati nell’azienda con contratto di lavoro a tempo determinato e con contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare la percentuale del 25% complessivamente intesa per i due istituti, intesa come media annua e riferita a lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente. L’eventuale frazione di unità è arrotondata all’unità superiore. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un risultato inferiore a 8, resta ferma la possibilità di istituire fino a 8 contratti complessivi a tempo determinato o di somministrazione a tempo determinato. Le parti stabiliscono che, in applicazione di quanto previsto dall’art. 10, comma 7, lett. a) del D.Lgs. n. 368/2001, si intende per fase di avvio di nuove attività l’avvio di nuove linee produttive per un arco temporale individuato in 24 mesi. * Validità limiti 20% d.L. Renzi per tempi determinati diretti NO Somministrazioni Opera Il CCNL Somministrazioni con a-cusalità svantaggiati Fornero Sempre utilizzabile oltre i limiti % Note * Il 25% di somma previsto dal CCNL non deve mai contenere piu’ del 20% di tempi determinati diretti Nettezza urbana az. private (igiene ambientale) LIMITI % CCNL Limiti % previsti da CCNL (ove esistenti) - indicitalia LIMITI % PREVISTI PER IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DIRETTO, ANCHE PART-TIME - L’apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro è consentita dal c.c.n.l. a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali: a) ferie; b) necessità di personale derivanti dall’assunzione di ulteriori e diversi servizi rispetto a quelli gestiti, aventi carattere di temporaneità; c) esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo; d) lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; e) sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative, aventi carattere di temporaneità; f) interventi di ripristino ambientale (es. scarichi abusivi, bonifica discariche, trasporti eccezionali rifiuti, ecc.); g) interventi di manutenzione straordinaria degli impianti; h) punte di più intensa attività connesse a maggiori richieste di servizi indifferibili o anche indotte dall’attività di altri settori che non sia possibile soddisfare con le risorse normalmente impiegate. Il personale, anche a tempo parziale, assunto a termine ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) non può eccedere mediamente nell’anno: 1) il 12% del totale del personale inquadrato (*) dal livello 1 al livello 5 in tutte le Aree operativo-funzionali, con un minimo di 1 lavoratore; 2) l’8% del totale del personale inquadrato (*) dal livello 6 al livello 8 in tutte le Aree operativo-funzionali, con un minimo di 1 lavoratore. L’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare sia rispetto al periodo di inizio dell’astensione obbligatoria di maternità. (*) Si intende il personale in forza al 31 dicembre dell’anno precedente con rapporto a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale. LIMITI % PREVISTI PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO - I prestatori di somministrazione di lavoro, impiegati per le fattispecie sopra individuate, non potranno superare mediamente nell’anno l’8% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione pari o superiore allo 0,5%. In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione sino a 5 prestatori, purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’impresa. * Validità limiti 20% d.L. Renzi per tempi determinati diretti NO Somministrazioni Opera Il CCNL Somministrazioni con a-cusalità svantaggiati Fornero Sempre utilizzabile oltre i limiti % Note * Limiti % diversi per i 2 istituti. ATTENZIONE: per assumere 5 somministrati devono avere almeno 6 tempi indeterminati diretti Legno e arredamento – piccola industria LIMITI % CCNL Limiti % previsti da CCNL (ove esistenti) - indicitalia LIMITI % VALIDI PER LA SOMMA DI TEMPI DETERMINATI DIRETTI + SOMMINISTRAZIONI - L’assunzione con contratto a tempo determinato ed il ricorso al contratto di somministrazione avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il numero dei lavoratori che possono essere occupati in un’azienda con contratto a termine e con contratto di somministrazione, nelle fattispecie sopra indicate, è pari al 25%, calcolato sulla base dei sei mesi precedenti il mese in corso, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva. Tale percentuale comprende sia i contratti con causale sia quelli senza. I lavoratori occupati con ciascuna delle tipologie contrattuali sopra indicate non potranno comunque superare il 20%, calcolato sulla base dei sei mesi precedenti il mese in corso, dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nell’unità produttiva. Le frazioni sono arrotondate all’unità superiore. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10 resta ferma la possibilità di utilizzare fino a 10 contratti, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa. Ove se ne ravvisi la necessità, con accordo aziendale, le percentuali di lavoratori di cui alle due tipologie di contratto possono essere elevate in funzione delle specifiche esigenze aziendali. Entrambe le tipologie di contratto sono escluse dalle limitazioni numeriche di cui sopra se riferite alle seguenti ipotesi specifiche: 1. attività connesse alla partecipazione a fiere e mostre italiane ed estere; 2. allestimento di stands fieristici, show-room; 3. attività connesse a corners ed esposizioni; 4. attività che comportano l’impiego tempestivo di professionalità già acquisite (anche in virtù di precedenti rapporti avuti con la medesima azienda) difficilmente reperibili in tempi stretti sul mercato previo accordo con le R.S.U. o in assenza delle R.S.U. con le OO.SS. territoriali per la verifica delle citate condizioni; 5. avvio di una nuova attività che deve essere riferita all’inizio di attività produttiva, o di servizio, o all’entrata in funzione di una nuova linea di produzione, o di una attività produttiva aziendale o di servizio, con una durata non superiore a 14 mesi. Per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, tale periodo è esteso a 18 mesi. Le parti nazionali stipulanti il presente contratto si riservano di incrementare i periodi di cui sopra in relazione a esigenze specifiche di singoli comparti merceologici; 6. lancio di un prodotto o di un servizio innovativo il quale non deve essere mai stato prodotto o fornito in azienda e deve presentare i caratteri di sperimentazione. La durata di sperimentazione non può superare i 12 mesi dall’inizio della produzione del prodotto o della prestazione del servizio. * Validità limiti 20% d.L. Renzi per tempi determinati diretti NO Somministrazioni Opera Il CCNL Somministrazioni con a-cusalità svantaggiati Fornero Sempre utilizzabile oltre i limiti % Note * Il 25% di somma previsto dal CCNL non deve mai contenere piu’ del 20% di tempi determinati diretti Tessili – industria Limiti % previsti da CCNL (ove esistenti) - indicitalia LIMITI % CCNL LIMITI % PREVISTI PER I TEMPI DETERMINATI DIRETTI - Come previsto dall’art. 10, comma 7 del decreto legislativo n. 368/2001, per i contratti a tempo determinato esclusivamente riferiti alle seguenti ipotesi specifiche, anche se di durata inferiore a 7 mesi: 1) lavorazioni connesse all’aggiudicazione di commesse pubbliche che rappresentino caratteri di eccezionalità rispetto alla normale attività produttiva; 2) particolari lavorazioni relative ai riassortimenti non attinenti all’acquisizione del normale portafoglio ordini; 3) sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative relative a nuovi prodotti o lavorazioni; 4) attività non programmabili e non riconducibili nell’attività ordinaria dell’impresa; il numero dei lavoratori con contratto a tempo determinato in forza presso l’azienda non può superare il: - 10% per aziende fino a 70 dipendenti; - 5% per aziende con oltre 70 dipendenti; è comunque consentita la stipulazione di almeno 7 contratti. Le frazioni saranno arrotondate all’unità superiore. Le percentuali sopra indicate sono elevabili con accordo aziendale. LIMITI % RELATIVI ALLA SOMMINISTRAZIONE LAVORO - La percentuale massima di lavoratori che possono essere utilizzati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato non potrà superare nell’arco di 12 mesi la media dell’8% dei lavoratori occupati dall’impresa utilizzatrice con contratto di lavoro a tempo indeterminato. In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato sino a 5 prestatori di lavoro, purché non risulti superato il totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa. Le frazioni derivanti dall’applicazione delle percentuali come sopra considerate sono sempre arrotondate all’unità superiore. * Validità limiti 20% d.L. Renzi per tempi determinati diretti NO Somministrazioni Opera Il CCNL Somministrazioni con a-cusalità svantaggiati Fornero Sempre utilizzabile oltre i limiti % Note * Limiti % diversi per i 2 istituti. ATTENZIONE: per assumere 5 somministrati devono avere almeno 6 tempi indeterminati diretti Ceramica – industria Limiti % previsti da CCNL (ove esistenti) - indicitalia LIMITI % CCNL LIMITI % PER IL TEMPO DETERMINATO DIRETTO - In relazione a quanto disposto dal comma 7 dell’art. 10 del citato D.Lgs. n. 368/2001, e successive modificazioni, il numero di lavoratori occupati con contratto a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche: a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva; b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti; c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche nell’organizzazione d’impresa. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Nei casi in cui il rapporto percentuale dia un numero inferiore a 10, resta ferma la possibilità di costituire sino a 10 contratti a tempo determinato. L’eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all’unità intera superiore. Le percentuali di cui al presente articolo potranno essere riviste dalle parti aziendali in relazione a ulteriori esigenze dell’impresa. LIMITI % RELATIVI ALLA SOMMINISTRAZIONE LAVORO - Il numero di lavoratori occupati con contratto di somministrazione a tempo determinato non può superare il 18% in media annua dei lavoratori occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi tassative: a) esecuzione di più commesse concomitanti nella stessa unità produttiva; b) operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti; c) copertura di posizioni di lavoro non ancora stabilizzate in conseguenza di modifiche nell’organizzazione d’impresa. Tale percentuale è aumentata al 30% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218. Nel caso in cui il rapporto percentuale di cui ai commi precedenti dia un numero inferiore a 10, le imprese potranno occupare con contratto di somministrazione a tempo determinato fino a 10 prestatori di lavoro. LIMITI % VALIDI PER LA SOMMA DI TEMPI DETERMINATI DIRETTI + SOMMINISTRAZIONI - Il numero di lavoratori occupati con contratto a termine ed in somministrazione non può superare il 25% complessivo (termine + somministrazione) - in media annua - dei lavoratori a tempo indeterminato occupati nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente (*). L’eventuale frazione di unità derivante dalla suddetta percentuale è arrotondata all’unità intera superiore. Se il rapporto percentuale dà un numero inferiore a 10, è fatta salva la possibilità di costituire sino a 10 contratti complessivi (termine + somministrazione). Sono esclusi dalla suddetta percentuale i contratti stipulati nelle fasi di avvio di nuove attività e per ragioni di carattere sostitutivo di durata fino a 2 mesi o di stagionalità. Per fase di avvio di nuove attività s’intende un periodo di tempo fino a 24 mesi decorrenti, a titolo esemplificativo, dall’inizio dell’attività produttiva o di servizio di una nuova impresa. Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore stabilite dalla contrattazione aziendale. (*) La percentuale è aumentata al 35% in media annua per le aziende operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal D.P.R. n. 218/1978. * Validità limiti 20% d.L. Renzi per tempi determinati diretti NO Somministrazioni Opera Il CCNL Somministrazioni con a-cusalità svantaggiati Fornero Sempre utilizzabile oltre i limiti % Note * Limiti % diversi per i 2 istituti. ATTENZIONE: per assumere 5 somministrati devono avere almeno 6 tempi indeterminati diretti Pulizia – industria* Limiti % previsti da CCNL (ove esistenti) - indicitalia LIMITI % CCNL LIMITI % VALIDI PER I TEMPI DETERMINATI DIRETTI E PER LE SOMMINISTRAZIONI - Il numero massimo di contratti a tempo determinato, nonché di inserimento e di somministrazione che possono essere stipulati è pari, complessivamente, al 30%, in media annua, del totale dei dipendenti in forza a tempo indeterminato, con un tetto massimo del: - 12% per il contratto di somministrazione; - 20% per ciascuna delle altre tipologie contrattuali. Ai fini del calcolo delle percentuali di cui sopra, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione al relativo orario di lavoro. Nelle strutture che occupano fino a 20 dipendenti a tempo indeterminato possono essere stipulati un massimo di dieci contratti; in quelle fino a dieci dipendenti, un numero in ogni caso non superiore a quello dei dipendenti a tempo indeterminato. Le proporzioni di cui sopra sono da riferire al singolo appalto. * Validità limiti 20% d.L. Renzi per tempi determinati diretti NO Somministrazioni Opera Il CCNL Somministrazioni con a-cusalità svantaggiati Fornero Sempre utilizzabile oltre i limiti % Note * Il 30% di somma previsto dal CCNL non deve mai contenere piu’ del 20% di tempi determinati diretti Cooperative sociali LIMITI % CCNL Limiti % previsti da CCNL (ove esistenti) - indicitalia LIMITI % PER IL TEMPO DETERMINATO DIRETTO - Possono essere stipulati contratti a tempo determinato nelle seguenti ipotesi: 1)periodi di più intensa attività derivante da convenzioni o commesse eccezionali cui non sia possibile sopperire con il normale organico; 2)per garantire le indispensabili necessità dei servizi assistenziali e la funzionalità della struttura durante il periodo programmato di ferie; 3)esecuzione di progetti di ricerca nell’ambito dei fini istituzionali delle cooperative anche in collaborazione con Ministeri o altre Istituzioni pubbliche e private; 4)effettuazione di attività socio-sanitaria, riabilitativo-psico-pedagogica, assistenziale, nonchè promozionale, anche in collaborazione con A.S.L., provincie, regioni, comuni, Ministeri od altri Enti ed inoltre per l’espletamento di corsi di formazione o di specializzazione in collaborazione con gli Enti di cui sopra; 5) sostituzione di lavoratori assenti per permesso straordinario non retribuito; 6)in caso di assenza prolungata dal servizio per ragioni di carattere giuridico (arresto, sospensione in attesa di giudizio) nonché in caso di impugnativa di licenziamento fino alla definizione del giudizio; 7)sostituzione del lavoratore assente anche soltanto per una parte dell’orario con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, aspettativa non retribuita, infortunio, permessi, servizio militare, servizio civile); 8)assunzione di lavoratori svantaggiati delle cooperative di tipo B) di cui all’art. 1 della legge n. 381/1991 (*) il cui progetto personalizzato preveda la necessità di un termine al rapporto di lavoro. (*) Cooperative per lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Limiti percentuali: Il numero massimo di lavoratori che possono essere assunti a termine nelle predette ipotesi non può superare il 30% del personale a tempo indeterminato, con esclusione dei casi di sostituzione per ferie, progetti di ricerca, assenze con diritto alla conservazione del posto e lavoratori svantaggiati. È comunque consentita la stipulazione di almeno 3 contratti a termine. I limiti indicati possono essere superati previo accordo aziendale. Validità limiti 20% d.L. Renzi per tempi determinati diretti NO Somministrazioni Illimitate Somministrazioni con a-cusalità svantaggiati Fornero Sempre utilizzabile oltre i limiti % Note Igiene ambiente – aziende municipalizzate LIMITI % CCNL Limiti % previsti da CCNL (ove esistenti) - indicitalia LIMITI % PREVISTI PER IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DIRETTO, ANCHE PART-TIME - L’apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro è consentita dal c.c.n.l. a fronte di motivate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali: a) ferie; b) necessità di personale derivanti dall’assunzione di ulteriori e diversi servizi rispetto a quelli gestiti, aventi carattere di temporaneità; c) esecuzione di un’opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo; d) lavorazioni a carattere eccezionale che richiedono personale avente specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate; e) sperimentazioni tecniche, produttive o organizzative, aventi carattere di temporaneità; f) interventi di ripristino ambientale (es. scarichi abusivi, bonifica discariche, trasporti eccezionali rifiuti, ecc.); g) interventi di manutenzione straordinaria degli impianti; h) punte di più intensa attività connesse a maggiori richieste di servizi indifferibili o anche indotte dall’attività di altri settori che non sia possibile soddisfare con le risorse normalmente impiegate; i) lavori stagionali; j) fase di avvio di nuove attività e/o di nuovi servizi, per un periodo non superiore a 250 giorni di calendario consecutivi; k) sostituzione di personale temporaneamente associato alle carceri o sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti dell’autorità giudiziaria restrittivi della libertà personale; l) sostituzione di personale temporaneamente allontanato dalle proprie mansioni ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni; m) sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, con particolare riferimento alle ipotesi di infermità per malattia o infortunio non sul lavoro, infortunio sul lavoro, aspettativa legale e contrattuale, permessi sindacali, sospensione in via cautelare per motivi disciplinari o per le ipotesi di cui alla L. n. 16/1992, astensione obbligatoria o facoltativa per maternità. Limiti percentuali - Il personale, anche a tempo parziale, assunto a termine ai sensi delle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) non può eccedere mediamente nell’anno: - il 12% del totale del personale inquadrato (*) dal livello 1 al livello 5 in tutte le Aree operativo-funzionali, con un minimo di 1 lavoratore; - l’8% del totale del personale inquadrato (*) dal livello 6 al livello 8 in tutte le Aree operativo-funzionali, con un minimo di 1 lavoratore. L’assunzione a tempo determinato può essere anticipata fino a tre mesi sia nei casi di assenze dal lavoro programmate al fine di assicurare l’affiancamento del lavoratore che si deve assentare sia rispetto al periodo di inizio dell’astensione obbligatoria di maternità. (*) Si intende il personale in forza al 31 dicembre dell’anno precedente con rapporto a tempo indeterminato sia a tempo pieno che a tempo parziale. LIMITI % PREVISTI PER LA SOMMINISTRAZIONE LAVORO - Il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, quali: - punte di più intensa attività, anche indotte dall’attività di altri settori, cui non possa farsi fronte con ricorso ai normali assetti produttivi aziendali; - quando la somministrazione di lavoro abbia luogo per l’esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo che non possano essere attuati ricorrendo ai normali assetti produttivi aziendali; - per l’esecuzione di attività o servizi che richiedono l’impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate. I prestatori di somministrazione di lavoro, impiegati per le fattispecie sopra individuate, non potranno superare mediamente nell’anno l’8% dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione pari o superiore allo 0,5%. In alternativa, è consentita la stipulazione di contratti di somministrazione sino a 5 prestatori, purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’impresa. * Validità limiti 20% d.L. Renzi per tempi determinati diretti NO Somministrazioni Opera Il CCNL Somministrazioni con a-cusalità svantaggiati Fornero Sempre utilizzabile oltre i limiti % Note * Limiti % diversi per i 2 istituti. ATTENZIONE: per assumere 5 somministrati devono avere almeno 6 tempi indeterminati diretti Turismo – pubb. Esercizi confcommercio/confesercenti Limiti % previsti da CCNL (ove esistenti) - indicitalia Validità limiti 20% d.L. Renzi per tempi determinati diretti NO LIMITI % CCNL LIMITI % PER IL TEMPO DETERMINATO DIRETTO - Nei casi di esigenze a carattere temporaneo o contingente: - temporanei incrementi dell’attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico; - impiego di professionalità diverse rispetto a quelle normalmente occupate; - adeguamento del sistema informativo aziendale, inserimento o implementazione di nuove procedure, di sistemi di contabilità, controllo di gestione, controllo di qualità; - supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro; lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione, il numero di lavoratori impiegati in ciascuna unità produttiva con contratto a termine non può superare i seguenti limiti, i quali possono essere ampliati dalla contrattazione integrativa territoriale e/o aziendale (tali limiti non trovano applicazione alle aziende di stagione): Dipendenti unità produttive - Lavoratori fino a 4 4 da 5 a 9 6 da 10 a 25 7 da 26 a 35 9 da 36 a 50 12 oltre 50 Somministrazioni Opera Il CCNL Somministrazioni con a-cusalità svantaggiati Fornero Sempre utilizzabile oltre i limiti % 20% Nota alla tabella - Dipendenti unità produttive: lavoratori a tempo indeterminato occupati all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti a termine (le frazioni di unità si computano per intero). - LIMITI % PER I CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO - 1. Il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è consentito, oltre che nei casi previsti dalla legge e dalla contrattazione integrativa, aziendale e/o territoriale, nelle ipotesi di seguito indicate: a) intensificazioni temporanee dell’attività dovute a flussi non ordinari di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico; b) intensificazioni temporanee dell’attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico; c) sostituzione di lavoratori assenti; d) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico; e) sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, per un periodo massimo di due mesi utile alla ricerca di personale idoneo alla mansione. 2. In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a tempo determinato di cui alle lett. a), b), d), e) del comma 1, sarà contenuto entro l’otto per cento dei lavoratori dipendenti, con un minimo di tre lavoratori somministrati. 3. La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all’atto dell’attivazione dei singoli rapporti di cui al presente articolo. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli apprendisti. Per le aziende di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero. Note * Limiti % diversi per i 2 istituti. ATTENZIONE: per assumere 5 somministrati devono avere almeno 6 tempi indeterminati diretti Gomma e materie plastiche – piccole industrie Limiti % previsti da CCNL (ove esistenti) - indicitalia LIMITI % VALIDI PER LA SOMMA DI TEMPI DETERMINATI DIRETTI + SOMMINISTRAZIONI - Contratti a termine e di somministrazione possono essere stipulati a fronte di ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive. Il numero di contratti che possono essere complessivamente (a temine e somministrazione) attivati è pari al 15% degli occupati a tempo indeterminato in forza al momento dell’assunzione, come media nell’anno solare, e dunque fino a 3 contratti. Non può essere utilizzato in ogni singolo mese un numero superiore al 30% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato. Sono esclusi da tali limiti i contratti a termine e di somministrazione stipulati per motivi sostitutivi. * Validità limiti 20% d.L. Renzi per tempi determinati diretti NO Somministrazioni Opera Il CCNL LIMITI % CCNL Somministrazioni con a-cusalità svantaggiati Fornero Sempre utilizzabile oltre i limiti % LIMITI % CCNL Descr. classificazione riferimento normativo operano i limiti %?* DISOCCUPATO DA OLTRE 24 MESI ART. 20, COMMA 5 - TER, LETT. C), D. LGS. N. 276/2003. EX ART. 2, N. 19 , REG. CE N. 800/2008 NO ADULTI CON FAMILIARI A CARICO ART. 20, COMMA 5 - TER, LETT. C), D. LGS. N. 276/2003. EX ART. 2, N. 18 LETT. D) REG. CE N. 800/2008 NO LAVORATORE ULTRACINQUANTENNE ART. 20, COMMA 5 - TER, LETT. C), D. LGS. N. 276/2003. EX ART. 2, N. 18 LETT. C) REG. CE N. 800/2008 NO DISOCCUPATO DA OLTRE 6 MESI ART. 20, COMMA 5 - TER, LETT. A), D. LGS. N. 276/2003. LETT. A), REG. CE N. 800/2008 NO LAVORATORE SENZA TITOLO DI SCUOLA SUPERIORE ART. 20, COMMA 5 - TER, LETT. C), D. LGS. N. 276/2003. ART. 2, N. 18, LETT. B), REG. CE N. 800/2008 NO OCCUPATI IN SETTORI CON TASSO DI DISPARITÀ UOMO/DONNA 25% ART. 20, COMMA 5 - TER, LETT. C)D. LGS. N. 276/2003. ART. 2, N. 18, LETT. E), REG. CE N. 800/2008 NO SE PREVISTO DA CCNL/RINNOVO CCNL/ACCORDO SINDACALE ART. 20,COMMA 5-QUATER, , D. LGS. N. 276/2003 NO DISOCCUPATO DA OLTRE 12 MESI ART. 20, COMMA 5 - TER, LETT. C), D. LGS. N. 276/2003. ART. 2, N. 99, LETT. B), REG. CE N. 651/2014 NO ETÀ COMPRESA TRA 15 e 24 ANNI ART. 20, COMMA 5 - TER, LETT. C), D. LGS. N. 276/2003. ART. 2, N. 4, LETT. B), REG. CE N. 651/2014 NO IN CASO DI START UP INNOVATIVA SOLO PER 4 ANNI DALLA COSTITUZIONE ACAUSALE MOBILITÀ ex artt.20 c.5 bis Dlgs. 276/03 MOTIVO SOSTITUTIVO (SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE) SOSTITUZIONE PER MATERNITÀ ART. 20, COMMA 4 D. LGS. N. 276/2003 ART. 20, COMMA 5 BIS, D. LGS. 276/03 ART. 20, COMMA 4 D. LGS. N. 276/2003 ART. 20, COMMA 4 D. LGS. N. 276/2003 note NO il D.L. 34/14 (Renzi) ha abrogato l’art.1, comma 1, del d.l. 368/2001, ovvero i motivi del ricorso, però in caso di start up non viene applicato il contributo aggiuntivo ASPI NO il D.L. 34/14 (Renzi) ha abrogato l’art.1, comma 1, del d.l. 368/2001, ovvero i motivi del ricorso, però per la mobilità non viene inserito il contributo aggiuntivo ASPI NO il D.L. 34/14 (Renzi) ha abrogato l’art.1, comma 1, del d.l. 368/2001, ovvero i motivi del ricorso, però il motivo sostitutivo è d’obbligo inserirlo per non applicare il contributo aggiuntivo ASPI NO il D.L. 34/14 (Renzi) ha abrogato l’art.1, comma 1, del d.l. 368/2001, ovvero i motivi del ricorso, però il motivo sostitutivo è d’obbligo inserirlo per non applicare il contributo aggiuntivo ASPI- in più si ottiene sgravio contributivo per aziende con meno di 20 dipendenti www.synergie-italia.it