Progetto ChORUS Competenze, Organizzazione, Risorse Umane a Sistema PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 Obiettivo 1 - Convergenza Asse E “Capacita istituzionale” - Obiettivo specifico 5.1 “Gruppo di lavoro Regione – Province. Tirocini formativi, borse lavoro, aiuti all’occupazione: caratteristiche e vincoli ” BARI 22 aprile 2010 Definizione di tirocinio (1) DM n. 142/1998 “Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico” Il tirocinio è quindi una metodologia di natura UNICAMENTE FORMATIVA E DI ORIENTAMENTO attraverso la quale si favorisce l’avvicinamento ai contesti di lavoro E’ uno strumento particolarmente indicato per i giovani e per coloro che affrontano il primo inserimento lavorativo Qualunque altra denominazione (“tirocinio professionalizzante” ecc) identifica comunque lo strumento definito dal DM 142/1998 Definizione di tirocinio (2) Il processo di proposta e gestione dell’operazione “tirocinio” (DM 142/1998) prevede: • un soggetto proponente (struttura anche formativa abilitata ad organizzare tirocini formativi) • una o più imprese ospitanti • uno o più individui con i requisiti richiesti per effettuare il tirocinio L’unico titolo oneroso previsto dalla norma nazionale è quello connesso alle coperture assicurative delle quali “Le Regioni possono assumere a proprio carico gli oneri…” Definizione di tirocinio (3) Possono proporre tirocini “anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori” a) b) c) d) agenzie per l'impiego università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali provveditorati agli studi istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione. Definizione di tirocinio (4) Spetta al soggetto promotore: a) provvedere alle coperture assicurative del/dei tirocinante/i “I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative” b) garantire che il tirocinante sia seguito da un proprio tutor in qualità di responsabile didattico-organizzativo “I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didatticoorganizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento” c) stipulare una convenzione con l’azienda ospitante cui deve essere allegato il progetto formativo (uno per ciascun tirocinante in caso di più tirocinanti) “I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici e privati” Soluzioni organizzative per la realizzazione dei tirocini (1) La norma nazionale fissa unicamente alcuni requisiti minimi dei soggetti coinvolti lasciando alle regioni l’impostazione del modello organizzativo di gestione operativa dello strumento I modelli operativi possono essere diversi in base alle esperienze ed alle prassi consolidate, alle tipologie di soggetti presenti sui territori, alla eventuale necessità di integrare lo strumento all’interno di strategie di intervento regionale più ampie Soluzioni organizzative per la realizzazione dei tirocini (2) Tutti i modelli devono organizzare un sistema di relazioni tra i soggetti coinvolti amministrazione provinciale soggetto promotore e gestore azienda/e tirocinante centro per l’impiego Soluzioni organizzative per la realizzazione dei tirocini (3) L’amministrazione può gestire direttamente il tirocinio diventando essa stessa soggetto promotore amministrazione provinciale soggetto promotore e gestore azienda/e tirocinante centro per l’impiego Soluzioni organizzative per la realizzazione dei tirocini (4) L’amministrazione affidare l’intera gestione del tirocinio al centro per l’impiego che diventa soggetto promotore amministrazione provinciale centro per l’impiego soggetto promotore e gestore tirocinante azienda/e Soluzioni organizzative per la realizzazione dei tirocini (5) L’amministrazione può effettuare scelte diverse anche in ordine al finanziamento, non limitandosi alla sola copertura assicurativa – l’unico onere obbligatorio - al fine di sollecitare l’utilizzo dello strumento. In tal senso, il coinvolgimento di soggetti promotori “terzi” rispetto all’amministrazione può essere supportato da finanziamenti ad hoc destinati alle spese di gestione del tirocinio Il soggetto promotore può quindi essere anche beneficiario di un finanziamento che può includere o meno anche un contributo periodico al tirocinante Questa soluzione impone l’adozione di misure di controllo per garantire che l’eventuale indennità destinata al tirocinante sia effettivamente erogata dal soggetto promotore nella misura e nelle forme richieste dall’amministrazione Soluzioni organizzative per la realizzazione dei tirocini (6) In caso di affidamento dell’intera gestione, il soggetto promotore e gestore predispone il progetto di intervento identificando le aziende e ottenendone la disponibilità presenta il progetto di intervento provvede a recepire dai centri per l’impiego i nominativi dei tirocinanti stipula le necessarie assicurazioni predispone i progetti formativi e stipula le convenzioni con le aziende alimenta il sistema informativo con i dati relativi al monitoraggio fisico e finanziario eroga eventuale indennità e/o rimborso spese al tirocinante predispone e presenta il rendiconto all’amministrazione Soluzioni organizzative per la realizzazione dei tirocini (6) In caso di affidamento dell’intera gestione, il soggetto promotore e gestore predispone il progetto di intervento identificando le aziende e ottenendone la disponibilità presenta il progetto di intervento provvede a recepire dai centri per l’impiego i nominativi dei tirocinanti stipula le necessarie assicurazioni predispone i progetti formativi e stipula le convenzioni con le aziende alimenta il sistema informativo con i dati relativi al monitoraggio fisico e finanziario eroga eventuale indennità e/o rimborso spese al tirocinante predispone e presenta il rendiconto all’amministrazione Ipotesi di griglia per disegnare il modello organizzativo del tirocinio soggetto promotore predisposizione e presentazione della candidatura Individuazione dei tirocinanti selezione (eventuale dei tirocinanti) redazione progetto formativo di tirocinio stipula assicurazioni tutoraggio copertura spese per il tirocinante alimentazione sistema informativo per monitoraggio fisico e finanziario rendicontazione spese azienda tirocinante centro per l'impiego Definizione di borsa lavoro (1) I finanziamenti erogati a titolo di “borsa lavoro” costituiscono un tipo di strumento attinente il sostegno al lavoro e disciplinato - insieme ai lavori di pubblica utilità - dalla legge 196/1997 (art. 26 Interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno) e dal Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 280 E’ uno strumento quindi che viene attivato all’interno di un quadro giuridico che disciplina misure diverse ddi contrasto alla disoccupazione giovanile del sud, ed è caratterizzato dalla corresponsione di un sussidio da parte dell’INPS Viene generalmente inquadrato tra le misure dello stato sociale fondato sul principio di sussidiarietà che impegna tutti gli attori del sistema sociale alla realizzazione del “sistema integrato di interventi e servizi sociali” Definizione di borsa lavoro (2) La L. 196/97 definisce le caratteristiche della borsa lavoro con specifico riferimento al piano di azione per il Mezzogiorno oggetto dell’articolo 26; in tal senso, esse non possono essere considerate vincolanti in caso di utilizzo dello strumento in contesti diversi da quello indicato dalla norma, ma costituiscono comunque un riferimento utile Le borse di lavoro possono essere realizzate presso imprese che: non abbiano licenziato personale nei dodici mesi precedenti abbiano almeno 2 dipendenti e non più di 100 (almeno 5 e non più di 100 per le imprese del commercio) Le persone che fruiscono di borsa lavoro presso un’impresa: non devono superare il numero dei dipendenti e comunque non devono essere superiori a 10 devono essere ad incremento del personale occupato mediamente dall'impresa nei dodici mesi precedenti Definizione di borsa lavoro (3) Lo strumento deve essere di volta in volta definito attraverso la determinazione della durata delle borse di lavoro, fermo restando il termine minimo di 12 mesi, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle imprese corresponsione dell’indennità all’individuo assegnatario della borsa subordinatamente all'attestazione mensile da parte dell'impresa dell’effettivo svolgimento delle attività Bonus all’assuzione/aiuto all’occupazione (1) Il termine “bonus” è generico e non identifica uno specifico strumento giuridicamente disciplinato, ma un contributo una tantum spesso con finalità incentivante Il bonus all’assuzione si configura come un incentivo finanziario erogato una tantum all’impresa per sostenere parte dei costi correlati all’assunzione di un lavoratore o alla trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato Trattandosi di finanziamento all’impresa è soggetto alla disciplina sugli Aiuti di Stato Essendo finalizzato a sostenere un’assunzione/trasformazione di contratto, l’erogazione dell’aiuto si completa soltanto se la condizione richiesta di realizza effettivamente e viene mantenuta per il tempo previsto Integrazione di strumenti diversi Lo strumento del tirocinio formativo e di orientamento può essere utilizzato dall’amministrazione unitamente ad altri strumenti quali, ad esempio, borse lavoro e bonus una tantum per incentivare l’inserimento lavorativo e l’assunzione del tirocinante da parte dell’azienda ospitante L’amministrazione può emanare un unico bando in cui sono previste le diverse misure (vedi bando provincia di Prato 2009), per ciascuna delle quali occorre definire ruoli, obblighi e tutele Tabella di sintesi relativa ai diversi strumenti strumento tirocinio finalità formazione sistemi di relazione da disciplinare riferimenti normativi amministrazione - soggetto promotore soggetto promotore - individuo soggetto promotore - impresa impresa - individuo DM 142/98, Circolare 92/98 borsa lavoro lavoro amministrazione - individuo impresa - individuo (L. 196/97, D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 280) aiuto all'assunzione lavoro amministrazione - impresa impresa - lavoratore Disciplina sugli Aiuti di Stato Scheda di sintesi dell’avviso di bando sul “Programma di azioni speciali per lo sviluppo locale e l'occupabilità” della provincia di Prato a) tirocini formativi rivolti a disoccupati di età superiore a 40 anni, privi di qualsiasi forma di sostegno al reddito b) tirocini formativi finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o destinatari del trattamento di CIGS e CIGS in deroga + c) incentivi alle imprese ospitanti perl’assunzione dei tirocinanti al termine del tirocinio Soggetto promotore e gestore è il Centro per l’impiego che: raccoglie le domande dei potenziali tirocinanti e le dichiarazioni di adesione e disponibilità delle imprese attiva i tirocini (piano formativo) stipula l’assicurazione eroga l’indennità al tirocinante eroga il bonus una tantum all’impresa che assume a) + c) indennità al tirocinante di € 600,00 per ogni mese di tirocinio con una presenza minima di 6 ore giornaliere per 5 giorni a settimana bonus una tantum all’azienda € 5.500,00 per l'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che non ha “in dote” nessuno sgravio contributivo previsto dalla legge b) + c) indennità al tirocinante di € 300,00 per ogni mese di tirocinio con una presenza minima di 6 ore giornaliere per 5 giorni a settimana bonus una tantum all’azienda da € 2.000,00 a € 3.000,00 per l'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore la cui assunzione consente di beneficiare di sgravi contributivi ( lavoratori in mobilità, disoccupati di lunga durata e cassaintegrati) L’azienda deve (requisiti di ammissibilità): essere in regola con l'applicazione del C.C.N.L. essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi, con le norme in materia di sicurezza del lavoro, con gli obblighi della L. 68/99 non avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non avere in corso procedure di licenziamento di personale essere in regola con le disposizioni previste dal regime “de minimis” Gli obblighi a carico dell’azienda nella realizzazione del tirocinio prevedono: comunicazione al Centro per l'Impiego della data di inizio del tirocinio ( Modello UNILAV ) registrazione del lavoratore sul Libro Unico del Lavoro (LUL) nomina di un turor aziendale assunzione del tirocinante a tempo indeterminato o determinato di durata minima di 12 mesi al termine del periodo di tirocinio