Progetto ChORUS
Competenze, Organizzazione, Risorse Umane a
Sistema
PON Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013
Obiettivo 1 - Convergenza
Asse E “Capacita istituzionale” - Obiettivo specifico 5.1
“Gruppo di lavoro Regione – Province. Tirocini formativi, borse lavoro,
aiuti all’occupazione: caratteristiche e vincoli ”
BARI
22 aprile 2010
Definizione di tirocinio (1)
DM n. 142/1998
“Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei
processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro, sono promossi tirocini formativi e di
orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico”
Il tirocinio è quindi una metodologia di natura UNICAMENTE FORMATIVA E DI
ORIENTAMENTO attraverso la quale si favorisce l’avvicinamento ai contesti di lavoro
E’ uno strumento particolarmente indicato per i giovani e per coloro che affrontano il
primo inserimento lavorativo
Qualunque altra denominazione (“tirocinio professionalizzante” ecc) identifica
comunque lo strumento definito dal DM 142/1998
Definizione di tirocinio (2)
Il processo di proposta e gestione dell’operazione “tirocinio” (DM 142/1998)
prevede:
•
un soggetto proponente (struttura anche formativa abilitata ad
organizzare tirocini formativi)
•
una o più imprese ospitanti
•
uno o più individui con i requisiti richiesti per effettuare il tirocinio
L’unico titolo oneroso previsto dalla norma nazionale è quello connesso alle
coperture assicurative delle quali “Le Regioni possono assumere a proprio
carico gli oneri…”
Definizione di tirocinio (3)
Possono proporre tirocini “anche su proposta degli enti bilaterali e delle
associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori”
a)
b)
c)
d)
agenzie per l'impiego
università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali
provveditorati agli studi
istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con
valore legale
e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o
orientamento nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o
la provincia competente
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli
specifici albi regionali, ove esistenti
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati
dalla regione.
Definizione di tirocinio (4)
Spetta al soggetto promotore:
a) provvedere alle coperture assicurative del/dei tirocinante/i
“I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia
assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le
attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto formativo e di
orientamento. Le regioni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative”
b) garantire che il tirocinante sia seguito da un proprio tutor in qualità di
responsabile didattico-organizzativo
“I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didatticoorganizzativo delle
attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile aziendale dell'inserimento dei tirocinanti
cui fare riferimento”
c) stipulare una convenzione con l’azienda ospitante cui deve essere allegato il
progetto formativo (uno per ciascun tirocinante in caso di più tirocinanti)
“I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro
pubblici e privati”
Soluzioni organizzative per la realizzazione dei tirocini (1)
La norma nazionale fissa unicamente alcuni requisiti minimi dei
soggetti coinvolti lasciando alle regioni l’impostazione del modello
organizzativo di gestione operativa dello strumento
I modelli operativi possono essere diversi in base alle esperienze
ed alle prassi consolidate, alle tipologie di soggetti presenti sui
territori, alla eventuale necessità di integrare lo strumento
all’interno di strategie di intervento regionale più ampie
Soluzioni organizzative per la realizzazione dei tirocini (2)
Tutti i modelli devono organizzare un sistema di relazioni tra i soggetti coinvolti
amministrazione
provinciale
soggetto promotore
e gestore
azienda/e
tirocinante
centro per
l’impiego
Soluzioni organizzative per la realizzazione dei tirocini (3)
L’amministrazione può gestire direttamente il tirocinio diventando essa stessa
soggetto promotore
amministrazione provinciale
soggetto promotore e
gestore
azienda/e
tirocinante
centro per
l’impiego
Soluzioni organizzative per la realizzazione dei tirocini (4)
L’amministrazione affidare l’intera gestione del tirocinio al centro per
l’impiego che diventa soggetto promotore
amministrazione
provinciale
centro per l’impiego
soggetto promotore e
gestore
tirocinante
azienda/e
Soluzioni organizzative per la realizzazione dei tirocini (5)
L’amministrazione può effettuare scelte diverse anche in ordine al
finanziamento, non limitandosi alla sola copertura assicurativa – l’unico
onere obbligatorio - al fine di sollecitare l’utilizzo dello strumento.
In tal senso, il coinvolgimento di soggetti promotori “terzi” rispetto
all’amministrazione può essere supportato da finanziamenti ad hoc destinati
alle spese di gestione del tirocinio
Il soggetto promotore può quindi essere anche beneficiario di un finanziamento
che può includere o meno anche un contributo periodico al tirocinante
Questa soluzione impone l’adozione di misure di controllo per garantire
che l’eventuale indennità destinata al tirocinante sia effettivamente
erogata dal soggetto promotore nella misura e nelle forme richieste
dall’amministrazione
Soluzioni organizzative per la realizzazione dei tirocini (6)
In caso di affidamento dell’intera gestione, il soggetto promotore e gestore
 predispone il progetto di intervento identificando le aziende e ottenendone la
disponibilità
 presenta il progetto di intervento
 provvede a recepire dai centri per l’impiego i nominativi dei tirocinanti
 stipula le necessarie assicurazioni
 predispone i progetti formativi e stipula le convenzioni con le aziende

alimenta il sistema informativo con i dati relativi al monitoraggio fisico e finanziario
 eroga eventuale indennità e/o rimborso spese al tirocinante
 predispone e presenta il rendiconto all’amministrazione
Soluzioni organizzative per la realizzazione dei tirocini (6)
In caso di affidamento dell’intera gestione, il soggetto promotore e gestore
 predispone il progetto di intervento identificando le aziende e ottenendone la
disponibilità
 presenta il progetto di intervento
 provvede a recepire dai centri per l’impiego i nominativi dei tirocinanti
 stipula le necessarie assicurazioni
 predispone i progetti formativi e stipula le convenzioni con le aziende

alimenta il sistema informativo con i dati relativi al monitoraggio fisico e finanziario
 eroga eventuale indennità e/o rimborso spese al tirocinante
 predispone e presenta il rendiconto all’amministrazione
Ipotesi di griglia per disegnare il modello organizzativo del tirocinio
soggetto
promotore
predisposizione e presentazione della
candidatura
Individuazione dei tirocinanti
selezione (eventuale dei tirocinanti)
redazione progetto formativo di tirocinio
stipula assicurazioni
tutoraggio
copertura spese per il tirocinante
alimentazione sistema informativo per
monitoraggio fisico e finanziario
rendicontazione spese
azienda tirocinante
centro per
l'impiego
Definizione di borsa lavoro (1)
I finanziamenti erogati a titolo di “borsa lavoro” costituiscono un tipo di
strumento attinente il sostegno al lavoro e disciplinato - insieme ai lavori di
pubblica utilità - dalla legge 196/1997 (art. 26 Interventi a favore di giovani
inoccupati nel Mezzogiorno) e dal Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 280
E’ uno strumento quindi che viene attivato all’interno di un quadro giuridico
che disciplina misure diverse ddi contrasto alla disoccupazione giovanile del
sud, ed è caratterizzato dalla corresponsione di un sussidio da parte dell’INPS
Viene generalmente inquadrato tra le misure dello stato sociale fondato sul
principio di sussidiarietà che impegna tutti gli attori del sistema sociale alla
realizzazione del “sistema integrato di interventi e servizi sociali”
Definizione di borsa lavoro (2)
La L. 196/97 definisce le caratteristiche della borsa lavoro con specifico
riferimento al piano di azione per il Mezzogiorno oggetto dell’articolo 26; in tal
senso, esse non possono essere considerate vincolanti in caso di utilizzo dello
strumento in contesti diversi da quello indicato dalla norma, ma costituiscono
comunque un riferimento utile
Le borse di lavoro possono essere realizzate presso imprese che:
 non abbiano licenziato personale nei dodici mesi precedenti
 abbiano almeno 2 dipendenti e non più di 100 (almeno 5 e non più di 100 per
le imprese del commercio)
Le persone che fruiscono di borsa lavoro presso un’impresa:
 non devono superare il numero dei dipendenti e comunque non devono
essere superiori a 10
 devono essere ad incremento del personale occupato mediamente
dall'impresa nei dodici mesi precedenti
Definizione di borsa lavoro (3)
Lo strumento deve essere di volta in volta definito attraverso la
 determinazione della durata delle borse di lavoro, fermo restando il
termine minimo di 12 mesi, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e
dimensionali delle imprese
 corresponsione dell’indennità all’individuo assegnatario della borsa
subordinatamente all'attestazione mensile da parte dell'impresa
dell’effettivo svolgimento delle attività
Bonus all’assuzione/aiuto all’occupazione (1)
Il termine “bonus” è generico e non identifica uno specifico strumento
giuridicamente disciplinato, ma un contributo una tantum spesso con finalità
incentivante
Il bonus all’assuzione si configura come un incentivo finanziario erogato una
tantum all’impresa per sostenere parte dei costi correlati all’assunzione di un
lavoratore o alla trasformazione di un contratto a tempo determinato in
contratto a tempo indeterminato
Trattandosi di finanziamento all’impresa è soggetto alla disciplina sugli Aiuti
di Stato
Essendo finalizzato a sostenere un’assunzione/trasformazione di contratto,
l’erogazione dell’aiuto si completa soltanto se la condizione richiesta di
realizza effettivamente e viene mantenuta per il tempo previsto
Integrazione di strumenti diversi
Lo strumento del tirocinio formativo e di orientamento può essere
utilizzato dall’amministrazione unitamente ad altri strumenti quali,
ad esempio, borse lavoro e bonus una tantum per incentivare
l’inserimento lavorativo e l’assunzione del tirocinante da parte
dell’azienda ospitante
L’amministrazione può emanare un unico bando in cui sono previste
le diverse misure (vedi bando provincia di Prato 2009), per ciascuna
delle quali occorre definire ruoli, obblighi e tutele
Tabella di sintesi relativa ai diversi strumenti
strumento
tirocinio
finalità
formazione
sistemi di relazione da disciplinare riferimenti normativi
amministrazione - soggetto
promotore
soggetto promotore - individuo
soggetto promotore - impresa
impresa - individuo
DM 142/98, Circolare
92/98
borsa lavoro
lavoro
amministrazione - individuo
impresa - individuo
(L. 196/97, D. Lgs. 7
agosto 1997, n. 280)
aiuto all'assunzione
lavoro
amministrazione - impresa
impresa - lavoratore
Disciplina sugli Aiuti di
Stato
Scheda di sintesi dell’avviso di bando sul “Programma di azioni
speciali per lo sviluppo locale e l'occupabilità” della provincia di Prato
a) tirocini formativi rivolti a disoccupati di età superiore a 40 anni, privi di
qualsiasi forma di sostegno al reddito
b) tirocini formativi finalizzati all'inserimento lavorativo di lavoratori iscritti nelle
liste di mobilità o destinatari del trattamento di CIGS e CIGS in deroga
+
c) incentivi alle imprese ospitanti perl’assunzione dei tirocinanti al termine del
tirocinio
Soggetto promotore e gestore è il Centro per l’impiego che:
 raccoglie le domande dei potenziali tirocinanti e le dichiarazioni di adesione e
disponibilità delle imprese
 attiva i tirocini (piano formativo)
 stipula l’assicurazione
 eroga l’indennità al tirocinante
 eroga il bonus una tantum all’impresa che assume
a) + c)


indennità al tirocinante di € 600,00 per ogni mese di tirocinio con una presenza
minima di 6 ore giornaliere per 5 giorni a settimana
bonus una tantum all’azienda € 5.500,00 per l'assunzione a tempo
indeterminato di un lavoratore che non ha “in dote” nessuno sgravio contributivo
previsto dalla legge
b) + c)


indennità al tirocinante di € 300,00 per ogni mese di tirocinio con una presenza
minima di 6 ore giornaliere per 5 giorni a settimana
bonus una tantum all’azienda da € 2.000,00 a € 3.000,00 per l'assunzione a
tempo indeterminato di un lavoratore la cui assunzione consente di beneficiare di
sgravi contributivi ( lavoratori in mobilità, disoccupati di lunga durata e
cassaintegrati)
L’azienda deve (requisiti di ammissibilità):
 essere in regola con l'applicazione del C.C.N.L.
 essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi, con le norme in
materia di sicurezza del lavoro, con gli obblighi della L. 68/99
 non avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non avere in corso procedure di
licenziamento di personale
 essere in regola con le disposizioni previste dal regime “de minimis”
Gli obblighi a carico dell’azienda nella realizzazione del tirocinio prevedono:
 comunicazione al Centro per l'Impiego della data di inizio del tirocinio ( Modello
UNILAV )
 registrazione del lavoratore sul Libro Unico del Lavoro (LUL)
 nomina di un turor aziendale
 assunzione del tirocinante a tempo indeterminato o determinato di durata
minima di 12 mesi al termine del periodo di tirocinio
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tirocini formativi