PROVINCIA DI TERAMO
Settore Lavoro e Formazione
Collocamento obbligatorio Legge 12.03.1999, n.68
Via Taraschi, 9 - Telef.0861/249278 - Fax:0861/249268
E-Mail:[email protected]
CONVENZIONE DI INSERIMENTO LAVORATIVO
Art.11, comma 2, legge n° 68/1999
DATORI DI LAVORO PUBBLICI
(Approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 628 del 25/09/2008)
Prot. n._____________________
del_______________
L’anno __________ il giorno _________ del mese di _______________________
TRA
La Provincia di Teramo - con sede in Teramo, Via Giannina Milli n. 2, rappresentata dal/dalla
Dott./Dott.ssa ___________________________ Dirigente del Settore Lavoro e Formazione della Provincia
di Teramo, nel prosieguo del presente atto denominato semplicemente “Ufficio competente” l
E
l’Ente _________________________________________________________, nel prosieguo del presente
atto denominata semplicemente “Ente”, P..IVA ________________________________________________,
indirizzo sede legale ______________________________________________________________________,
telefono____________________________________, email _______________________________________
settore attività economica: _________________________________________________________________
nella persona del/della Sig./Sig.ra ____________________________________________________________
nato/a a ______________________________________________ il ________________________________
1
VISTI


la legge 12 marzo 1999 n° 68, recante la normativa per il diritto al lavoro dei disabili,
il regolamento di esecuzione della legge 12.3.1999, n.68 approvato con D.P.R. 10/10/2000,n.333
VISTI
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

gli artt. 11, 12, 13 e 14 della suddetta legge che regolano le convenzioni e l’accesso alle agevolazioni per le
assunzioni tramite il collocamento mirato;
il D.M. 13/01/2000, n.91, recante la disciplina del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, istituito
dall’art. 13, c. 4, della legge 12.03.99 n° 68;
l’art. 18 della legge 24.06.97 n° 196, recante principi e criteri generali in materia di tirocini formativi e di
orientamento;
il D.M. 25.03.1998 n° 142, recante il regolamento di attuazione del predetto articolo 18,
la L.R. 18.04.2001, n.14, recante norme inerenti il Fondo Reg.le per l’inserimento lavorativo dei soggetti
disabili;
gli artt.3,17,18 della L.5 febbraio 1992, n.104, che regolamentano rispettivamente i soggetti aventi diritti, la
formazione professionale per i soggetti portatori di handicap;
PREMESSO CHE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.
la legge n° 68/1999 ha come finalità la promozione dell’inserimento delle persone disabili nel mondo
del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato (art. 1, c.1);
per collocamento mirato deve intendersi quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di
valutare adeguatamente le persone disabili nella loro capacità lavorativa e di inserirle nel posto più
idoneo, attraverso l’analisi dei posti di lavoro, delle forme di sostegno, delle azioni positive,
delle soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti ed i rapporti interpersonali sui
luoghi di lavoro e di relazione (art. 2, legge 68/99);
l’Ufficio competente può stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la realizzazione
di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui all’articolo 11, comma.1
della legge 68/1999;
nelle convenzioni devono essere stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si
impegna ad effettuare (art. 11, c.2, legge 68/99);
le suddette modalità comprendono la facoltà di scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità
formative o di orientamento finalizzati all’inserimento con contratto a tempo indeterminato, l’assunzione
con contratto di lavoro a termine e lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal
contratto collettivo (art. 11,c.2, legge 68/99);
le convenzioni possono essere stipulate anche dai datori di lavoro che che non sono obbligati alle
assunzioni previste dalla legge n° 68/99 (art.11, c.3);
l’Ente, in data _______________, ha presentato istanza di convenzione ai sensi dell’articolo 11 della
legge n.68/99, la quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione;
Atro:
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2
CONSIDERATO
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le
P.A. svolgano un ruolo di rilievo primario nella realizzazione delle finalità cui si
l’opportunità
che
ispirano le disposizioni di legge 68/99 con particolare attenzione ai
bisogni
occupazionali espressi dai
cittadini con maggiore svantaggio (persone disabili sia con età avanzata che portatrici di disagio psichico);
che con riferimento alle P.A. l’inserimento dei disabili contemperi le esigenze di integrazione lavorativa di questi
ultimi nell’intero arco delle professioni e dei livelli di inquadramento esistenti;
che l’art.,11 della suddetta
legge
prevede la stipula da parte degli uffici competenti di convenzioni con i
datori
di lavoro, aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante
al conseguimento degli
obiettivi occupazionali della legge 68/99;
che con il sistema delle convenzioni si intende favorire la programmazione e la gradualità delle assunzioni mirate,
al fine di consentire da un lato ai lavoratori disabili un avviamento confacente alle
caratteristiche professionali e
umane, dall’altro lato ai datori di lavoro una sostenibile progressione quali-quantitativa degli inserimenti e una
ottimizzazione dell’apporto lavorativo di questi ultimi;
che l’applicazione delle
disposizioni
di cui all’art.11 della legge 68/99 costituisce eccezione al principio
della chiamata numerica al fine di attuare le finalità dell’inserimento mirato;
che l’art.35 del Decreto L.vo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, al comma 1, lettere a) e b)
stabilisce che l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni avviene:
- tramite “procedure
selettive ….omissis…. volte
all’accertamento della professionalità
richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso all’esterno”;
- mediante “l’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le
qualifiche e i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli
ulteriori requisiti per specifiche professionalità”;
Al comma 3, lettere a) e b) stabilisce che per il reclutamento del personale la Pubblica Amministrazione deve
conformarsi ai seguenti principi:
- “adeguata pubblicità alla selezione ed a modalità di svolgimento che
garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di
espletamento per le P.A.;
adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso
dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da
ricoprire”;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Art.1 - Premessa
Le premesse della presente convenzione costituiscono parte integrante della stessa;
Art.2 –Determinazione quote d’obbligo e relative scadenze
Nell’ultimo prospetto informativo di cui ad D.M. 22.11.99 è stata rappresentata la seguente situazione
dell’organico e delle scoperture :
-
Numero dipendenti a livello provinciale (base di computo) ____________________
Disabili da assumere _________________
Le sopraindicate unità verranno assunte ai sensi dell’art.7,co.2, della Legge 68/99 nel rispetto della normativa
e ripartizione seguente:
3
1.
Da assumere attraverso procedura concorsuale (D.Lgs.
165/2001, art.35,co.1,l.a)
n. ______________________
2.
Da assumere per chiamata nominativa tramite procedura di
selezione
n. ______________________
Stabilito ciò, in considerazione dell’art.11 della legge 68/99 che consente di introdurre modalità aggiuntive di
copertura della quota d’obbligo tra le quali la facoltà di assunzione nominativa, per le unità di cui al
sopraindicato punto 2), l’Ente si impegna ad assumerle nominativamente nel rispetto delle leggi, delle
disposizioni amministrative, dell’articolo della seguente convenzione e delle modalità riportate nel rispetto
che segue:
Numero
unità
Entro il
Procedura concorsuale/richiesta nominativa
tramite procedura di selezione
Tipologia
contrattuale
Per la copertura della quota di assunzioni, concordate nella convenzione, può essere utilizzata
la tipologia contrattuale sopra riportata.
Il suddetto programma
mira alla copertura totale delle scoperture così come rilevate dal prospetto
informativo.
Le assunzione effettuate precedentemente alla data di stipula della presente convenzione inerenti
il prospetto informativo, saranno computate ai fini dell’assolvimento del sopraindicato programma
di assunzioni.
Art.3 - Graduatorie Nel caso in cui l’Ente effettui assunzioni nominative a seguito di procedura di selezione,
dovrà far pervenire allo scrivente Ufficio, la relativa
graduatoria finale unitamente
ai nominativi dei soggetti da assumere.
Art.4 - Differimento termini Il differimento dei
termini
di assunzione indicati nel programma riportato nell’articolo 2 è
ammissibile solamente in casi eccezionali che dovranno essere sottoposti alla valutazione dell’ufficio
competente.
Art.5 - Avviamento d’ufficio Nel caso in cui il datore di lavoro non ottemperi all’obbligo di assunzione nei termini previsti
senza aver inoltrato, al Dirigente dell’Ufficio competente, richiesta
di differimento dei termini, in
n. 501 del 24/07/2007, il Servizio
applicazione della Delibera di Giunta provinciale
Collocamento
Obbligatorio attiverà
la procedura dell’avviamento
d’ufficio mediante la
pubblicizzazione presso i Centri per l’Impiego della Provincia del posto e mansioni
( da indicare obbligatoriamente nell’ultima pagina del prospetto informativo annuale )
disponibili presso
Ente ed il relativo avviamento d’ufficio del candidato collocato in
posizione utile nella graduatoria specifica.
4
Art.6 - Ottemperanza obblighi Per tutta la durata della presente convenzione e per il periodo già intercorso dalla data di presentazione della
relativa richiesta di sottoscrizione, l’Ente è da ritenersi ottemperante e quindi in regola rispetto agli obblighi
occupazionali previsti dalla legge n° 68/99, fermo restando l’obbligo di presentazione del prospetto
informativo annuale nei termini e nei modi previsti dal D.M. 22.11.99.
Art.7 - Aggiornamento programma di assunzione Qualora i prospetti informativi annuali evidenzino una variazione in aumento o in riduzione rispetto alle
scoperture considerate nel programma di avviamento di cui all’articolo 2 della presente convenzione, il
programma stesso potrà essere modificato di concerto con l’ufficio competente.
Art. 8 - Modifiche programma I termini e le modalità attuative della presente convenzione potranno essere concordemente modificati in
ragione di oggettivi
mutamenti delle condizioni che hanno dato origine alla convenzione stessa,
ovvero, nel caso in cui l’ufficio competente e/o l’Ente ritengano di apportare modifiche migliorative al
programma di inserimento dei disabili e delle categorie protette .
Art. 9 - Avviamento numerico La presente convenzione riguarda soltanto le qualifiche soggette ad avviamento numerico di cui all’art.2,
co.2, punto 2) e per le quali la presente costituisce assolvimento dell’obbligo e non quelle sottoposte a
procedura concorsuale per le quali l’Ente rimane libero di porre in essere, nel rispetto dei tempi previsti dalla
legge, le attività necessarie per l’espletamento dei relativi concorsi ai fini dell’adempimento dell’obbligo.
L’eventuali variazioni del quadro di adempimento tra unità concorsuali e unità nominative (ex numeriche)
devono essere preventivamente concordate tra le parti sottoscrittrici della presente per evitare mancati
adempimenti dell’obbligo.
Art.10 - Trasparenza amministrativa La facoltà di scelta
nominativa, pena le decadenza della presente convenzione da parte dell’ufficio
competente, deve essere improntata a criteri di trasparenza delle procedure di selezione adeguatamente
pubblicizzate, ivi compresa l’informativa alle associazioni di categoria dei disabili, dette procedure di
selezione sono idonee a valutare i requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni
professionali da ricoprire.
Art.11 - Richiesta elenchi L’Ente per poter procedere all’assunzione nominativa si impegna a selezionare i soggetti iscritti nelle liste
speciali della legge 68/99,opportunamente segnalati dall’ufficio competente a seguito di apposita richiesta
avanzata dall’Ente medesimo che dovrà essere presentata 60 giorni prima della scadenza del termine
di assunzione fissato nella presente convenzione.
Art.12 - Validità La presente convenzione produce effetti dalla data della sua sottoscrizione e fino al completamento del piano
di assunzioni contemplato nel succitato art.2.
Letto, confermato e sottoscritto .
Per l’Amministrazione Prov.le di TERAMO
Il DIRIGENTE
L’ Ente
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Convenzione datori pubblici