LE CONVENZIONI PER
L’INSERIMENTO
LAVORATIVO DEI DISABILI
L’ art. 14 del D.lgs. 276/2003
Br e s c i a
L’ art. 14 del D.lgs. N. 276/2003

Prevede la possibilità che i Servizi Provinciali stipulino con i partners del
mercato del lavoro (associazioni imprenditoriali e sindacati) e con le
associazioni di rappresentanza della cooperazione sociale convenzioni quadro
su base territoriale aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro
alle cooperative sociali da parte delle imprese.

Amplia le modalità di assolvimento dell’ obbligo ex L. 68/99 (norme sul
collocamento mirato). Ai sensi del comma 3 dell’ art. 14 l’impresa
committente potrà, per tutta la durata della commessa, computare i lavoratori
disabili inseriti nella cooperativa sociale per la copertura parziale della quota
di riserva.
Br e s c i a
La Convenzione quadro della Provincia di Brescia
Requisiti dei datori di lavoro committenti:
 essere imprese aderenti alle associazioni datoriali firmatarie della
Convenzione quadro (A.I.B., Confcommercio, Collegio Costruttori Edili,
Associazione Artigiani, Confartigianato, Apindustria);
 adempimento dell’obbligo di copertura della quota riservata ai lavoratori
disabili (art. 3 L. 68/99).
 Requisiti delle coop. soc. di tipo B:
 adesione ad una Associazione di rappresentanza delle cooperative sociali
firmatarie della convenzione quadro (Confcooperative, Legacoop, A.g.c.i.);
 iscrizione all’Albo delle società cooperative previsto dall’art. 2512 del
Codice Civile e all’Albo Regionale di cui alla L.R. n. 21/2003.

Br e s c i a
La Convenzione quadro della Provincia di Brescia


Durata minima della Convenzione:
La convenzione dovrà avere una durata pari al contratto di affidamento della commessa e
comunque non inferiore a 1 anno





N° max di posti in quota di riserva deducibili in convenzione ex art. 14:
fino a 50 dipendenti: non più di 1 disabile;
da 51 a 100 dipendenti: non più di 2 disabili;
da 101 a 150 dipendenti: non più di 3 disabili;
più di 150 dipendenti: non più del 30% della quota di riserva (quindi il 30% del 7% della
forza lavoro).


Come attivare la convenzione?
sottoscrivere la convenzione tra coop. sociale, impresa e Provincia (fac-simile allegato alla
Convenzione quadro);
stipulare il contratto di affidamento tra coop. sociale e impresa entro 60 giorni dalla
sottoscrizione della convenzione.
NB: entro 60 gg dalla stipula della convenzione la coop. soc. deve assumere il/i disabile/i



Br e s c i a
Opportunità/vantaggi per le imprese

adempimento degli obblighi ex L. 68/99 senza assunzione diretta dei
lavoratori con disabilità, conferendo commesse di lavoro alle cooperative
sociali. In questo modo si evitano le conseguenze previste dalla L. 68/99 in
caso di non ottemperanza (sanzioni amministrative, esclusione da pubblici
appalti);

alla scadenza della commessa non vi è l’obbligo di assunzione del disabile;

completo adempimento dell’obbligo per le imprese con un numero di
dipendenti tra i 15 e i 35;

opportunità per sviluppare azioni di responsabilità sociale.
Br e s c i a
Scarica

le convenzioni per l*inserimento lavorativo dei disabili