Circolare N.141 del 26 ottobre 2011
Superbollo. Tutto pronto per il versamento
“Superbollo”: tutto pronto per il versamento
Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarLa che la manovra di ferragosto (DL n.
138/2011) ha previsto l’introduzione di un addizionale all’imposta di bollo sugli autoveicoli
(c.d. “superbollo”), qualora questi superino la soglia di potenza di 225 kW. Con il decreto del
Ministero dell’Economia 01.10.2011 sono state individuate le modalità operative di versamento
del “superbollo”, mentre con la risoluzione n. 101/E del 20.10.2011 l’Agenzia delle Entrate ha
istituito tre appositi nuovi codici tributo. Riguardo ai soggetti obbligati al c.d. “super bollo” auto,
l’articolo 1 del decreto in commento stabilisce, in particolare, che: per l'anno 2011 al pagamento
sono tenuti coloro che, al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del DL n. 98/2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultino proprietari, usufruttuari,
acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione
finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30
dicembre 1982, n. 953 convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di autovetture e autoveicoli per
il trasporto promiscuo di persone e cose, aventi il sopraindicato requisito di potenza; per gli anni
2012 e successivi, al pagamento sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile
per il pagamento della tassa automobilistica, stabilito con il decreto del Ministro delle finanze 18
novembre 1998, n. 462, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato
dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro
automobilistico di cui sopra.
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Premessa
Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 01.10.2011 sono state
individuate le modalità per il pagamento dell'addizionale erariale introdotta dalla
manovra finanziaria dello scorso luglio, per i veicoli di grossa cilindrata. Chi al 6 luglio
scorso, data di entrata in vigore del decreto legge 98/2011, possedeva un veicolo per il
trasporto promiscuo di persone o cose con più di 225 chilowatt di potenza, deve pagare
l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica utilizzando il modello "F24 elementi
identificativi", senza possibilità di compensazione con eventuali crediti vantati. L'importo
dovuto ammonta a 10 euro per ogni kW eccedente i 225.
Con la presente trattazione illustriamo, nei particolari, le ipotesi di applicazione dell’addizionale
al bollo auto nonché le modalità di versamento del tributo.
Ambito di applicazione del “superbollo”
I soggetti che, alla data del 06.07.2011, risultano proprietari, usufruttuari o utilizzatori a
seguito di leasing di un’autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e di cose
con potenza superiore a 225 Kw, sono tenuti al versamento del c.d. “super bollo”.
L’addizionale al bollo auto, quindi, è dovuta qualora sussistano le seguenti condizioni:
 il superbollo è dovuto in relazione a autovetture e autoveicoli per il trasposto promiscuo di
persone e cose con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt;
 per il 2011 deve essere versato da coloro che – alla data del 06.07.2011 - risultano proprietari,
usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di
locazione
finanziaria,
dal
pubblico
registro
automobilistico
di
autovetture e
autoveicoli con l’indicato requisito di potenza.
OSSERVA
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, precisiamo che il comma 2 del citato art. 1, DM 7.10.2011,
dispone che per il 2012 e per gli anni successivi il superbollo va versato alla data di
scadenza del termine per il pagamento della tassa automobilistica di cui al DM n. 462/98.
Tale contributo, in buona sostanza, deve essere versato in relazione agli autoveicoli per il
trasporto di persone che si possono considerare di lussi, quali berline, Suv o auto
sportive. A titolo esemplificativo riportiamo alcuni casi di autoveicoli che presentano i requisiti di
potenza previsti per l’applicazione del super bollo:
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AUTOVEICOLI A CUI VA APPLICATO IL “SUPERBOLLO”
Modello
ASTON MARTIN
Potenza (kW)
da 313 a 380
AUDI A8 3ª serie A8 4.2 V8 TDI
258
FERRARI
da 338 a 485
LOTUS Evora S 2+0 e S 2+2
257
PORSCHE Cayenne 3ª serie Cayenne 3.0 S Hybrid / 4.8 S / 4.8 Turbo
279 / 294 / 368
ROLLS ROYCE Ghost 6.6
240
Il valore dell’addizionale
Come abbiamo anticipato sopra, l’addizionale per i veicoli di grossa cilindrata, sportivi e di
lusso ammonta a 10 euro per ogni kW di potenza superiore a 225. Riprendendo gli esempi
sopra riportati, quindi, bisognerà versare il superbollo in misura pari a:
ESEMPIO – IMPORTO DEL SUPERBOLLO
Modello
ASTON MARTIN
AUDI A8 3ª serie A8 4.2 V8 TDI
FERRARI
LOTUS Evora S 2+0 e S 2+2
PORSCHE
Cayenne
3ª
serie
Cayenne 3.0 S Hybrid / 4.8 S / 4.8
Turbo
ROLLS ROYCE Ghost 6.6
Potenza (kW)
Superbollo
da 313 a 380
Da 880 a 155 euro
258
330 euro
da 338 a 485
Da 1.130 a 2.600 euro
257
320 euro
279 / 294 / 368
540 / 690 / 1.430 euro
240
150 euro
ESEMPIO
Per verificare l’ammontare del superbollo, in buona sostanza, è sufficiente sottrarre alla
potenza del veicolo 225 e moltiplicare per 10 il risultato ottenuto. Ad esempio, nel caso di
un veicolo con potenza pari a 400 kW bisogna sottrarre a tale valore 225 (400-225=175) e
moltiplicare il risultato per 10 (175*10=1.750 euro).
Ad ogni modo, come pubblicato su alcune riviste specializzate non sono molte le auto interessate al
super bollo. E’ stata stilata una lista ( va comunque presa solo a titolo esemplificativo perché potrebbe
non contenere altre auto soggette al super bollo) di autoveicoli che ne sono assoggettati e che per
immediatezza di consultazione si riporta.
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Marca
ALPINA-BMW
Modello
Kw
B3 (2008)
B3 S …
294
B5 (2009)
B5 Biturbo …
373
B6 (2003)
B6 S …
390
ASTON MARTIN
da 313 a 380
A4 4ª serie
S4 3.0 V6 TFSI …
A5/S5/Cabrio
S5 3.0 V6 TFSI …
Q7
3.0 V6 TFSI 333CV …
A3 2ª serie
RS3 SPB. 2.5 TFSI …
Q7
AUDI
4.2 V8 TDI …
TT 2ª serie
TT RS Coupé - Roadster 2.5
TFSI …
A8 3ª serie
A8 4.2 V8 TDI …
258
S5 4.2 V8 … / RS5 4.2 V8 FSI …
260/331
A8 3ª serie
A8 4.2 V8 FSI … / A8 L 6.3 W12
…
273/368
R8
4.2 V8 … / 5.2 V10 … / 5.2 V10
GT …
316/386/412
Q7
6.0 V12 TDI …
368
da 377 a 463
X6
Serie 6 …
Serie 7
(F01/02/04)
357
640i … / 650i …
235 / 300
740i-Li … / 750i-Li …
240 / 300
Serie 1 Coupé
(E82)
250
Z4 (E89)
Serie 5 …
550i …
300
X5 (E70)
300 / 408
X6 (E71/E72)
300/357/408
Serie 3 …
Serie 7
(F01/02/04)
CADILLAC
250
A5/S5/Cabrio
BENTLEY
BMW
245
Escalade
M3 …
309
Active Hybrid 7-7L / 760i-Li
Eccelsa
342 / 400
6.0 V8 aut. Sport
248 / 301
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CTS
CTS 3.6 V6 … e CTS-V 6.2 …
229 / 415
CORVETTE
da 321 a 476
FERRARI
da 338 a 485
FISKER
Karma
INFINITI
EX/FX/G/M
JAGUAR
XF/XJ …
XK/XKR …
JEEP
Gr. Cherokee 3ª s
LAMBORGHINI
GallardoMurciélago
LAND ROVER
LEXUS
LOTUS
300
37 GT-S-AT / FX50 S Premium
235 / 287
5.0 V8 … / 5.0 V8 SC
283 / 375
Grand Cherokee 5.7 V8
Overland
259
da 405 a 493
Range Rover
2ªserie
4.4 TDV8 … / 5.0 V8 …
Rover Sport
5.0 V8 …
375
GS 2ª serie
GS 450h 24V…
254
LS
230 / 375
da 270 a 327
GS 2ª serie
450h 24V …
254
IS 2ª serie
IS F 5.0
311
S 2+0 e S 2+2
257
Evora
MASERATI
da 294 a 331
MAYBACH
da 405 a 463
Classe SL (R230)
SL 350… / SL 500… / SL 600… /
SL 63…
Classe GL (X164)
GL 450 … / GL 500 …
Classe E (W/S212)
Classe
G(G461/463)
MERCEDES
E 500 4Matic …
232/285/380/386
250 / 285
285
G 500 … / G 55 Kompressor …
285 / 373
Classe M (W164)
ML 500 …
285
Classe R (BR251)
R 500 …
285
Classe CLS (C218)
CLS 500 … / CLS 63 AMG …
Classe E
E 500 … / E 63 …
300 / 386 / 410
Classe CL (CL216)
CL 500 …/CL 600 …/CL
63…/CL65
320/380/400/463
Classe S (W/V221)
S 500 …/S 600…/S 63…/S 65 …
320/380/400/463
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Classe C (W/S204)
Classe C Coupé
SLS (C197)
Z
NISSAN
GT-R
OPEL
Insignia
Cayenne 3ª serie
Panamera
PORSCHE
336 / 358
C 63 AMG Coupé …
336 / 468
SLS AMG Coupé
420
370Z Coupé/ Roadster 3.7 V6 …
241
GT-R 3.8 V6 …
390
2.8 T 4x4 325CV …
239
Cayenne 3.0 S Hybrid / 4.8 S /
4.8 Turbo
3.0 S Hybrid/4.8 4S/4.8
Turbo/4.8 Turbo S
279 / 294 / 368
279/294/368/405
Boxster (987)
Boxster 3.4 24V…
228 / 235
Cayman (987)
Cayman 3.4 …
235 / 243
911 (997)
ROLLS ROYCE
VOLKSWAGEN
C 63 …
Ghost
Carrera/Targa/GT3/Turbo
da 254 a 390
Ghost 6.6
420
Touareg 2ª serie
4.2 V8 TDI DPF tiptronic
240
Touareg 2ª serie
Touareg 3.0 V6 TSI Tiptronic
Hybrid
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Il termine per il pagamento
Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale il superbollo, per l’anno 2011, deve essere
versato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. L’Agenzia delle Entrate,
con il comunicato stampa del 20.10.2011 ha precisato che vista l’entrata in vigore del decreto in
data 11.10.2011, il super bollo deve essere versato entro il 10.11.2011.
OSSERVA
Esposta la posizione ufficiale dell’amministrazione finanziaria evidenziamo che da una attenta
lettura del testo del DM non risulta indicata specificatamente nessuna data di entrata in
vigore dello stesso. In tal caso, gli artt. 7 e 15 del DPR 28.12.1985 n. 1092 stabiliscono che i
decreti ministeriali che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi
forza di legge e che abbiano contenuto normativo entrano in vigore nel quindicesimo
giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, salvo che sia altrimenti disposto.
Con riferimento al DM 01.10.2011 in esame, quindi, non potendo esserci dubbi sulla
circostanza che esso sia necessario per l’applicazione di un atto avente forza di legge
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(l’art. 23 co. 21 del DL 98/2011) e che abbia contenuto normativo, in assenza di specifiche
disposizioni, la relativa data di entrata in vigore non può che essere individuata nel giorno
della sua pubblicazione sulla G.U. (11.10.2011), ma solo dopo il decorso della vacatio di
15 giorni. Si ritiene, pertanto, che il termine per effettuare il versamento dell’addizionale relativa
al 2011 scada quindi il 25.11.2011 e non il 10.11.2011.
Prendiamo atto, in ogni caso, che fino ad oggi il l’Agenzia delle Entrate e lo stesso
Ministero dell’Economia considerano il 10.11.2011 quale termine ultimo per il
versamento del superbollo. Consigliamo pertanto – salvo diversi chiarimenti – di procedere al
pagamento del tributo entro tale data.
Per gli anni 2012 e seguenti, invece, l'addizionale è corrisposta negli stessi termini previsti
per il pagamento della tassa automobilistica.
Le modalità di pagamento
Con la risoluzione n. 101/E del 20.10.2011 l’Agenzia delle Entrate ha istituito tre nuovi codici
tributo relativi al versamento del “superbollo”:
 “3364” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011”;
 “3365” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 -
Sanzione”;
 “3366” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 –
Interessi”
Secondo le istruzioni della risoluzione delle Entrate il modello va compilato come segue:
COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 “VERSAMENTO CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI”
“Contribuente”
Dati anagrafici e codice fiscale del soggetto tenuto al versamento
“Erario e altro”:
tipo
“A”
elementi identificativi
Targa dell’autovettura o dell’autoveicolo
codice
anno di riferimento
“3364 – Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c.
21, d.l. 98/2011”
Anno di decorrenza della tassa automobilistica (periodo a partire
dal quale la tassa automobilistica si riferisce)
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ESEMPIO
Il sig. Rossi possiede un veicolo con 300 Kw di potenza targato BG111DF. L’addizionale erariale
della tassa automobilistica (“super bollo”) dovuta per il 2011 ammonta a € 750 [(300-225) x 10] e
va versata con il mod. F24 – Versamenti con elementi identificativi così compilato:
 Tipo: A;
 Elementi identificativi: BG111DF;
 Codice: 3364;
 Anno: 2011
 Importo: 750 euro.
Trattamento sanzionatorio
Secondo quanto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 23 comma 21 della manovra di ferragosto, in
caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui
all'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non
versato. A tal fine , si utilizzano i codici tributo sopra esposti: codice tributo 3365 (Addizionale
erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Sanzione) e codice tributo 3366
(Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Interessi).
ESEMPIO
Visto il richiamo al regime sanzionatorio di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/97 si ritiene che in caso di
omesso o insufficiente versamento il contribuente possa sanare la violazione con il
ravvedimento operoso.
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