Circolare N.141 del 26 ottobre 2011 Superbollo. Tutto pronto per il versamento “Superbollo”: tutto pronto per il versamento Gentile cliente, con la presente, desideriamo informarLa che la manovra di ferragosto (DL n. 138/2011) ha previsto l’introduzione di un addizionale all’imposta di bollo sugli autoveicoli (c.d. “superbollo”), qualora questi superino la soglia di potenza di 225 kW. Con il decreto del Ministero dell’Economia 01.10.2011 sono state individuate le modalità operative di versamento del “superbollo”, mentre con la risoluzione n. 101/E del 20.10.2011 l’Agenzia delle Entrate ha istituito tre appositi nuovi codici tributo. Riguardo ai soggetti obbligati al c.d. “super bollo” auto, l’articolo 1 del decreto in commento stabilisce, in particolare, che: per l'anno 2011 al pagamento sono tenuti coloro che, al 6 luglio 2011, data di entrata in vigore del DL n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose, aventi il sopraindicato requisito di potenza; per gli anni 2012 e successivi, al pagamento sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento della tassa automobilistica, stabilito con il decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico di cui sopra. 2 STUDIO SOLUZIONE | consulting Premessa Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 01.10.2011 sono state individuate le modalità per il pagamento dell'addizionale erariale introdotta dalla manovra finanziaria dello scorso luglio, per i veicoli di grossa cilindrata. Chi al 6 luglio scorso, data di entrata in vigore del decreto legge 98/2011, possedeva un veicolo per il trasporto promiscuo di persone o cose con più di 225 chilowatt di potenza, deve pagare l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica utilizzando il modello "F24 elementi identificativi", senza possibilità di compensazione con eventuali crediti vantati. L'importo dovuto ammonta a 10 euro per ogni kW eccedente i 225. Con la presente trattazione illustriamo, nei particolari, le ipotesi di applicazione dell’addizionale al bollo auto nonché le modalità di versamento del tributo. Ambito di applicazione del “superbollo” I soggetti che, alla data del 06.07.2011, risultano proprietari, usufruttuari o utilizzatori a seguito di leasing di un’autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e di cose con potenza superiore a 225 Kw, sono tenuti al versamento del c.d. “super bollo”. L’addizionale al bollo auto, quindi, è dovuta qualora sussistano le seguenti condizioni: il superbollo è dovuto in relazione a autovetture e autoveicoli per il trasposto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a duecentoventicinque chilowatt; per il 2011 deve essere versato da coloro che – alla data del 06.07.2011 - risultano proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, dal pubblico registro automobilistico di autovetture e autoveicoli con l’indicato requisito di potenza. OSSERVA Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, precisiamo che il comma 2 del citato art. 1, DM 7.10.2011, dispone che per il 2012 e per gli anni successivi il superbollo va versato alla data di scadenza del termine per il pagamento della tassa automobilistica di cui al DM n. 462/98. Tale contributo, in buona sostanza, deve essere versato in relazione agli autoveicoli per il trasporto di persone che si possono considerare di lussi, quali berline, Suv o auto sportive. A titolo esemplificativo riportiamo alcuni casi di autoveicoli che presentano i requisiti di potenza previsti per l’applicazione del super bollo: 3 STUDIO SOLUZIONE | consulting AUTOVEICOLI A CUI VA APPLICATO IL “SUPERBOLLO” Modello ASTON MARTIN Potenza (kW) da 313 a 380 AUDI A8 3ª serie A8 4.2 V8 TDI 258 FERRARI da 338 a 485 LOTUS Evora S 2+0 e S 2+2 257 PORSCHE Cayenne 3ª serie Cayenne 3.0 S Hybrid / 4.8 S / 4.8 Turbo 279 / 294 / 368 ROLLS ROYCE Ghost 6.6 240 Il valore dell’addizionale Come abbiamo anticipato sopra, l’addizionale per i veicoli di grossa cilindrata, sportivi e di lusso ammonta a 10 euro per ogni kW di potenza superiore a 225. Riprendendo gli esempi sopra riportati, quindi, bisognerà versare il superbollo in misura pari a: ESEMPIO – IMPORTO DEL SUPERBOLLO Modello ASTON MARTIN AUDI A8 3ª serie A8 4.2 V8 TDI FERRARI LOTUS Evora S 2+0 e S 2+2 PORSCHE Cayenne 3ª serie Cayenne 3.0 S Hybrid / 4.8 S / 4.8 Turbo ROLLS ROYCE Ghost 6.6 Potenza (kW) Superbollo da 313 a 380 Da 880 a 155 euro 258 330 euro da 338 a 485 Da 1.130 a 2.600 euro 257 320 euro 279 / 294 / 368 540 / 690 / 1.430 euro 240 150 euro ESEMPIO Per verificare l’ammontare del superbollo, in buona sostanza, è sufficiente sottrarre alla potenza del veicolo 225 e moltiplicare per 10 il risultato ottenuto. Ad esempio, nel caso di un veicolo con potenza pari a 400 kW bisogna sottrarre a tale valore 225 (400-225=175) e moltiplicare il risultato per 10 (175*10=1.750 euro). Ad ogni modo, come pubblicato su alcune riviste specializzate non sono molte le auto interessate al super bollo. E’ stata stilata una lista ( va comunque presa solo a titolo esemplificativo perché potrebbe non contenere altre auto soggette al super bollo) di autoveicoli che ne sono assoggettati e che per immediatezza di consultazione si riporta. 4 STUDIO SOLUZIONE | consulting Marca ALPINA-BMW Modello Kw B3 (2008) B3 S … 294 B5 (2009) B5 Biturbo … 373 B6 (2003) B6 S … 390 ASTON MARTIN da 313 a 380 A4 4ª serie S4 3.0 V6 TFSI … A5/S5/Cabrio S5 3.0 V6 TFSI … Q7 3.0 V6 TFSI 333CV … A3 2ª serie RS3 SPB. 2.5 TFSI … Q7 AUDI 4.2 V8 TDI … TT 2ª serie TT RS Coupé - Roadster 2.5 TFSI … A8 3ª serie A8 4.2 V8 TDI … 258 S5 4.2 V8 … / RS5 4.2 V8 FSI … 260/331 A8 3ª serie A8 4.2 V8 FSI … / A8 L 6.3 W12 … 273/368 R8 4.2 V8 … / 5.2 V10 … / 5.2 V10 GT … 316/386/412 Q7 6.0 V12 TDI … 368 da 377 a 463 X6 Serie 6 … Serie 7 (F01/02/04) 357 640i … / 650i … 235 / 300 740i-Li … / 750i-Li … 240 / 300 Serie 1 Coupé (E82) 250 Z4 (E89) Serie 5 … 550i … 300 X5 (E70) 300 / 408 X6 (E71/E72) 300/357/408 Serie 3 … Serie 7 (F01/02/04) CADILLAC 250 A5/S5/Cabrio BENTLEY BMW 245 Escalade M3 … 309 Active Hybrid 7-7L / 760i-Li Eccelsa 342 / 400 6.0 V8 aut. Sport 248 / 301 5 STUDIO SOLUZIONE | consulting CTS CTS 3.6 V6 … e CTS-V 6.2 … 229 / 415 CORVETTE da 321 a 476 FERRARI da 338 a 485 FISKER Karma INFINITI EX/FX/G/M JAGUAR XF/XJ … XK/XKR … JEEP Gr. Cherokee 3ª s LAMBORGHINI GallardoMurciélago LAND ROVER LEXUS LOTUS 300 37 GT-S-AT / FX50 S Premium 235 / 287 5.0 V8 … / 5.0 V8 SC 283 / 375 Grand Cherokee 5.7 V8 Overland 259 da 405 a 493 Range Rover 2ªserie 4.4 TDV8 … / 5.0 V8 … Rover Sport 5.0 V8 … 375 GS 2ª serie GS 450h 24V… 254 LS 230 / 375 da 270 a 327 GS 2ª serie 450h 24V … 254 IS 2ª serie IS F 5.0 311 S 2+0 e S 2+2 257 Evora MASERATI da 294 a 331 MAYBACH da 405 a 463 Classe SL (R230) SL 350… / SL 500… / SL 600… / SL 63… Classe GL (X164) GL 450 … / GL 500 … Classe E (W/S212) Classe G(G461/463) MERCEDES E 500 4Matic … 232/285/380/386 250 / 285 285 G 500 … / G 55 Kompressor … 285 / 373 Classe M (W164) ML 500 … 285 Classe R (BR251) R 500 … 285 Classe CLS (C218) CLS 500 … / CLS 63 AMG … Classe E E 500 … / E 63 … 300 / 386 / 410 Classe CL (CL216) CL 500 …/CL 600 …/CL 63…/CL65 320/380/400/463 Classe S (W/V221) S 500 …/S 600…/S 63…/S 65 … 320/380/400/463 6 STUDIO SOLUZIONE | consulting Classe C (W/S204) Classe C Coupé SLS (C197) Z NISSAN GT-R OPEL Insignia Cayenne 3ª serie Panamera PORSCHE 336 / 358 C 63 AMG Coupé … 336 / 468 SLS AMG Coupé 420 370Z Coupé/ Roadster 3.7 V6 … 241 GT-R 3.8 V6 … 390 2.8 T 4x4 325CV … 239 Cayenne 3.0 S Hybrid / 4.8 S / 4.8 Turbo 3.0 S Hybrid/4.8 4S/4.8 Turbo/4.8 Turbo S 279 / 294 / 368 279/294/368/405 Boxster (987) Boxster 3.4 24V… 228 / 235 Cayman (987) Cayman 3.4 … 235 / 243 911 (997) ROLLS ROYCE VOLKSWAGEN C 63 … Ghost Carrera/Targa/GT3/Turbo da 254 a 390 Ghost 6.6 420 Touareg 2ª serie 4.2 V8 TDI DPF tiptronic 240 Touareg 2ª serie Touareg 3.0 V6 TSI Tiptronic Hybrid 279 Il termine per il pagamento Secondo quanto previsto dal decreto ministeriale il superbollo, per l’anno 2011, deve essere versato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. L’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 20.10.2011 ha precisato che vista l’entrata in vigore del decreto in data 11.10.2011, il super bollo deve essere versato entro il 10.11.2011. OSSERVA Esposta la posizione ufficiale dell’amministrazione finanziaria evidenziamo che da una attenta lettura del testo del DM non risulta indicata specificatamente nessuna data di entrata in vigore dello stesso. In tal caso, gli artt. 7 e 15 del DPR 28.12.1985 n. 1092 stabiliscono che i decreti ministeriali che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo che sia altrimenti disposto. Con riferimento al DM 01.10.2011 in esame, quindi, non potendo esserci dubbi sulla circostanza che esso sia necessario per l’applicazione di un atto avente forza di legge 7 STUDIO SOLUZIONE | consulting (l’art. 23 co. 21 del DL 98/2011) e che abbia contenuto normativo, in assenza di specifiche disposizioni, la relativa data di entrata in vigore non può che essere individuata nel giorno della sua pubblicazione sulla G.U. (11.10.2011), ma solo dopo il decorso della vacatio di 15 giorni. Si ritiene, pertanto, che il termine per effettuare il versamento dell’addizionale relativa al 2011 scada quindi il 25.11.2011 e non il 10.11.2011. Prendiamo atto, in ogni caso, che fino ad oggi il l’Agenzia delle Entrate e lo stesso Ministero dell’Economia considerano il 10.11.2011 quale termine ultimo per il versamento del superbollo. Consigliamo pertanto – salvo diversi chiarimenti – di procedere al pagamento del tributo entro tale data. Per gli anni 2012 e seguenti, invece, l'addizionale è corrisposta negli stessi termini previsti per il pagamento della tassa automobilistica. Le modalità di pagamento Con la risoluzione n. 101/E del 20.10.2011 l’Agenzia delle Entrate ha istituito tre nuovi codici tributo relativi al versamento del “superbollo”: “3364” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011”; “3365” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 - Sanzione”; “3366” denominato “Addizionale erariale alla tassa automobilistica - art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Interessi” Secondo le istruzioni della risoluzione delle Entrate il modello va compilato come segue: COMPILAZIONE DEL MODELLO F24 “VERSAMENTO CON ELEMENTI IDENTIFICATIVI” “Contribuente” Dati anagrafici e codice fiscale del soggetto tenuto al versamento “Erario e altro”: tipo “A” elementi identificativi Targa dell’autovettura o dell’autoveicolo codice anno di riferimento “3364 – Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011” Anno di decorrenza della tassa automobilistica (periodo a partire dal quale la tassa automobilistica si riferisce) 8 STUDIO SOLUZIONE | consulting ESEMPIO Il sig. Rossi possiede un veicolo con 300 Kw di potenza targato BG111DF. L’addizionale erariale della tassa automobilistica (“super bollo”) dovuta per il 2011 ammonta a € 750 [(300-225) x 10] e va versata con il mod. F24 – Versamenti con elementi identificativi così compilato: Tipo: A; Elementi identificativi: BG111DF; Codice: 3364; Anno: 2011 Importo: 750 euro. Trattamento sanzionatorio Secondo quanto previsto dall’ultimo periodo dell’articolo 23 comma 21 della manovra di ferragosto, in caso di omesso o insufficiente versamento dell'addizionale si applica la sanzione di cui all'articolo 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, pari al 30 per cento dell'importo non versato. A tal fine , si utilizzano i codici tributo sopra esposti: codice tributo 3365 (Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Sanzione) e codice tributo 3366 (Addizionale erariale alla tassa automobilistica – art. 23, c. 21, d.l. 98/2011 – Interessi). ESEMPIO Visto il richiamo al regime sanzionatorio di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 471/97 si ritiene che in caso di omesso o insufficiente versamento il contribuente possa sanare la violazione con il ravvedimento operoso. 9 STUDIO SOLUZIONE | consulting