Contr atto di Adesione TRA “Organismo di coordinamento per la valorizzazione e la tutela delle filiere del made in Italy”, con sede in Roma, Piazza Sallustio n. 21 – CAP 00187, C.F. 97496530581, in persona del Presidente pro-tempore Giovanni Tricca; - in seguito denominata “Unionfiliere” E ________________________________________________ con sede in ____________________________, Via ___________________________________________________ – CAP ______________, in persona del legale rappresentante _________________________________ – C. F. ______________________________, P. I. _________________________, n. isc. registro imprese __________________, REA _________________; - in seguito denominata “Organizzazione” PREMESSO CHE - Unionfiliere ha posto in essere un sistema di tracciabilità volontario (STV), garantito dal sistema camerale, al fine di fornire una corretta informazione al consumatore relativamente al Paese in cui è stata realizzata ciascuna fase di lavorazione, la cui disciplina è fissata dal pertinente Documento Normativo di settore, pubblicato, nella versione più aggiornata, nel sito internet di Unionfiliere; - Unionfiliere ha posto in essere un marchio collettivo chiamato “TF – Traceability & Fashion” registrato presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti, di seguito denominato “Marchio” allegato sub A), ed unitamente ha depositato il “Regolamento per la certificazione del sistema di tracciabilità volontario delle Camere di Commercio italiane”, di seguito denominato semplicemente “Regolamento”, allegato sub B); - detto Marchio è di proprietà di Unionfiliere, la quale intende concederne la licenza d’uso alle organizzazioni che vogliano aderire al STV; - Unionfiliere, per l’effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti dal STV, indicati nel Regolamento, si avvale di strutture ispettive. Per l’espletamento di tali funzioni dette strutture ispettive applicano un tariffario predeterminato allegato sub C), di seguito denominato “Tariffario”; - l’Organizzazione sopra indicata è interessata ad aderire a detto sistema di tracciabilità e ad utilizzare il Marchio al fine di qualificare i propri prodotti e/o processi produttivi presso i propri clienti e/o consumatori finali; LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE: pag. di 16 Art. 1 - Premessa La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Art. 2 – Regolamento Le parti si danno atto che la fonte normativa di riferimento è il Regolamento, allegato sub B), a cui rimandano sia per l’interpretazione e l’applicazione che per quanto non previsto dal presente contratto. L’Organizzazione dichiara di aver preso visione del Regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti. Art. 3 – Requisiti per l’adesione L’Organizzazione dichiara di essere in regola con i requisiti di cui al punto 4.1 del Regolamento. Art. 4 – Adesione Unionfiliere prende atto che con la sottoscrizione della presente scrittura l’Organizzazione effettua una formale richiesta di adesione al STV. Per ottenere la necessaria Certificazione, l’Organizzazione dichiara espressamente di impegnarsi a ricevere la visita ispettiva, di cui al punto 4.4 del Regolamento, ed a corrispondere, comunque, i relativi emolumenti, così come previsti dal Tariffario, allegato sub C), alla Struttura Ispettiva all’uopo incaricata da Unionfiliere. L’Organizzazione prende atto ed espressamente accetta sin d’ora che il Regolamento, allegato sub B), ed il Tariffario, allegato sub C), da considerarsi parte sostanziale ed integrante del presente contratto, possono essere rivisti, modificati e variati unilateralmente da Unionfiliere a suo insindacabile giudizio. I documenti come emendati da Unionfiliere devono essere trasmessi nella loro nuova formulazione, a cura della Segreteria Tecnica Organizzativa, all’Organizzazione, a mezzo lettera PEC, raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente ed hanno efficacia tra le parti dalla data di ricezione di detta comunicazione. Nel caso di variazioni alla documentazione sopra indicata, è facoltà dell’Organizzazione recedere dal contratto, dandone comunicazione, a mezzo PEC, lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente, ad Unionfiliere. Al fine del mantenimento del requisito della Certificazione, l’Organizzazione si impegna a ricevere verifiche periodiche di sorveglianza, svolte secondo le medesime modalità operative previste per la prima visita ispettiva, di cui al precedente comma 2. Il costo di dette verifiche, sempre secondo il Tariffario vigente al momento della verifica stessa, rimane a carico dell’Organizzazione. Quest’ultima si impegna, altresì, a ricevere verifiche supplementari non programmate decise da Unionfiliere, ai sensi del punto 4.8 del Regolamento, i cui costi saranno a carico di quest’ultima. Art. 5 – Certificazione A seguito della prima visita ispettiva di cui al precedente articolo 4, il Comitato di Certificazione rilascia, se del caso, all’Organizzazione la Certificazione, osservando le procedure indicate nel Regolamento. pag. di 16 Art. 6 – Clausola condizionale sospensiva Il presente contratto assume efficacia solo ed esclusivamente a seguito del rilascio da parte di Unionfiliere della certificazione, da comunicarsi a cura della Segreteria Tecnica Organizzativa all’Organizzazione a mezzo PEC, lettera raccomandata a. r. o altro mezzo equivalente. Art. 7 – Licenza d’uso del Marchio Qualora l’Organizzazione abbia ottenuto la certificazione di cui all’articolo 5, Unionfiliere concede alla stessa, a titolo di comodato, la licenza d’uso del Marchio. Indipendentemente dalla conseguita certificazione, per la concessione della licenza d’uso del Marchio, Unionfiliere si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di chiedere un corrispettivo obbligandosi a darne comunicazione con preavviso di sei mesi a mezzo PEC, lettera raccomandata a. r. o altro mezzo equivalente. Resta ferma la possibilità per l’Organizzazione di recedere dal contratto senza alcun onere aggiuntivo. Art. 8 – Utilizzo del Marchio L’Organizzazione può utilizzare il Marchio: - nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendono immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni; - sull’etichetta di tracciabilità, di cui al punto 4.6 del Regolamento, solo per i prodotti per i quali è stata rilasciata la certificazione; - su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti, esclusivamente se riferite ai prodotti/processi produttivi per i quali è stata rilasciata la certificazione. L’Organizzazione si impegna a: - non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del Marchio; - non utilizzare il Marchio se la certificazione è stata oggetto di sospensione, revoca, rinuncia o in caso di risoluzione del presente contratto; - non utilizzare il Marchio relativamente a prodotti non conformi al STV e, qualora questi fossero stati già immessi in commercio, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato. Art. 9 – Obblighi della Organizzazione L’Organizzazione si obbliga: A) ad accettare incondizionatamente quanto previsto nei documenti normativi del STV ed, in particolare, nel Documento Normativo e nel Regolamento, nelle versioni più aggiornate; B) a rispettare i requisiti stabiliti nei documenti di cui al punto A), finalizzati alla corretta implementazione, applicazione e mantenimento del STV; C) ad assoggettarsi alle verifiche di Unionfiliere, secondo le modalità definite nei documenti di cui al punto A); D) ad accettare le condizioni economiche definite nel Tariffario, allegato al presente contratto sub C); pag. di 16 E) ad accettare le eventuali sanzioni comminate, ai sensi del punto 8 del Regolamento, dal Comitato di Certificazione; F) a comunicare entro 15 giorni dall’avvenuta modifica, tutte le variazioni dei dati anagrafici riportati nel presente contratto; G) a consentire alla Struttura Ispettiva incaricata da Unionfiliere di verificare anche i fornitori/ terzisti campionati a norma di Regolamento. Art. 10 – Penali L’Organizzazione dichiara espressamente di essere a conoscenza e di accettare che qualora non ottemperi o non adempia agli impegni assunti con il presente contratto le potranno essere applicate da Unionfiliere, unitamente alle sanzioni previste dal punto 8 del Regolamento e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, penali contrattuali nella misura da euro 5.000,00 a euro 50.000,00. Le penali sopra previste, laddove lesive dell’immagine di Unionfiliere e/o del STV, possono essere, a insindacabile giudizio del Comitato Esecutivo di Unionfiliere, accompagnate dall’obbligo della pubblicazione, a cura e a spese dell’Organizzazione, dell’estratto del relativo provvedimento su di un quotidiano a tiratura nazionale e/o su periodici che si occupano del settore di riferimento a tiratura nazionale, secondo le modalità stabilite nel provvedimento medesimo. Qualora l’Organizzazione non ottemperi a quanto sopra indicato, nei termini previsti dal provvedimento, la pubblicazione sarà effettuata a cura di Unionfiliere con addebito all’Organizzazione dei costi, delle spese e dei maggiori oneri. I sopraindicati atti sanzionatori saranno comunicati all’Organizzazione, a norma del Regolamento, mediante lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente. Art. 11 – Divieto di trasmissibilità del contratto Il presente contratto non può essere trasmesso né ceduto a nessun titolo e per nessuna ragione e/o motivo di fatto e di diritto. Art. 12 – Durata Ognuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione mediante PEC, raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente. Il recesso diventa operativo dalla data di ricezione della comunicazione. A seguito del recesso, l’Organizzazione perde ogni diritto all’utilizzo del Marchio. Art. 13 – Modifiche Ogni patto modificativo, aggiuntivo o contrario al presente contratto non potrà avere luogo e non potrà essere provato, se non tramite atto scritto. Art. 14 – Rimando Per quanto non previsto dal presente contratto e dal Regolamento allegato sub B), le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e della legge e, comunque, alle norme vigenti ed agli usi locali. pag. di 16 Art. 15 – Registrazione Inadempiente Le spese di registrazione, in caso d’uso, della presente scrittura e quant’altro da essa discendente sono a carico della parte che si renderà inadempiente. Art. 16 – Controversie. Foro competente Le eventuali controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del Regolamento e del presente contratto che non vengano definite in via amichevole verranno deferite ad un arbitro unico, da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Roma, che le parti espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente, anche con riferimento alle modalità di designazione. L’arbitro deciderà secondo equità, in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterrà più opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto regolamento. La decisione arbitrale viene fin d’ora riconosciuta dalle parti e sottoscritta come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale. In ogni caso le parti di comune accordo dichiarano espressamente, in deroga alla legge, di eleggere, per qualsiasi e qualsivoglia controversia, quale Foro competente ed esclusivo il Foro di Roma. Ai fini delle comunicazioni e notificazioni in ordine al presente contratto, l’Organizzazione dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede legale. Art. 17 – Allegati Ai fini della validità e completezza del presente contratto l’Organizzazione allega la seguente documentazione da intendersi parte integrante e sostanziale dello stesso: • Domanda di certificazione, compilata sull’apposito modello reperibile nel sito internet di Unionfiliere con i relativi allegati: - l’elenco dei fornitori attivi – impiegati negli ultimi 12 mesi; - la eventuale procedura documentata inerente il sistema di tracciabilità adottato dall’Organizzazione; • visura di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA con l’indicazione della persona che ha la rappresentanza legale dell’Organizzazione e recante in calce la dichiarazione sotto la responsabilità del rappresentante legale che le informazioni ivi contenute non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Art. 18 - Privacy Ai sensi del D. Lgs 196/2003 tutti i dati, le informazioni ed i documenti portati a conoscenza delle parti dovranno essere considerati riservati. Le parti si impegnano a mantenere tale riservatezza non rivelando alcuna informazione a terzi senza il reciproco consenso. A parziale deroga di quanto sopra, l’Organizzazione autorizza sin da ora alla comunicazione del proprio nominativo e degli altri dati necessari rilevabili dal presente contratto alla Struttura Ispettiva incaricata di cui al precedente art. 4, nonché nel caso in cui Unionfiliere debba surrogarsi all’Organizzazione per la pubblicazione dell’estratto del provvedimento sanzionatorio previsto all’articolo 10, comma 2. pag. di 16 _________, li __________________ Unionfiliere (Il Presidente pro-tempore) L’Organizzazione (Il legale rappresentante pro tempore) Giovanni Tricca _________________________ ______________________ ______________________ Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti, previa lettura e rilettura di ogni articolo e clausola del presente contratto di locazione, dichiarano espressamente di approvare specificamente gli articoli: Art. 1) Premessa; Art. 2) Regolamento; Art. 3) Requisiti per l’adesione; Art. 4) Adesione; Art. 5) Certificazione; Art. 6) Clausola condizionale sospensiva; Art. 7) Licenza d’uso del Marchio; Art. 8) Utilizzo del Marchio; Art. 9) Obblighi della Organizzazione; Art. 10) Penali; Art. 11) Divieto di trasmissibilità del contratto; Art. 12) Durata; Art. 13) Modifiche; Art. 14) Rimando; Art. 15) Registrazione Inadempiente; Art. 16) Controversie. Foro competente; Art. 17) Allegati; Art. 18) Privacy. _________, li __________________ Unionfiliere (Il Presidente pro-tempore) L’Organizzazione (Il legale rappresentante pro-tempore) Giovanni Tricca _________________________ ______________________ ______________________ pag. di 16 ALLEGATO A – MARCHIO ALLEGATO B – REGOLAMENTO 1. Oggetto Il presente Regolamento definisce le condizioni e le modalità operative cui devono attenersi le organizzazioni che desiderano ottenere e mantenere la Certificazione del “Sistema di tracciabilità volontario” (di seguito STV) rilasciata da Unionfiliere. 2. Documentazione di riferimento La certificazione del STV fa riferimento al Documento Normativo predisposto da Unionfiliere relativamente al settore merceologico per cui l’organizzazione richiede la certificazione, che la stessa organizzazione dichiara di conoscere e di accettare. 3. Definizioni • Audit: processo sistematico, indipendente e documentato, per ottenere evidenze e valutare con obiettività al fine di stabilire in quale misura sono soddisfatti i requisiti del sistema di tracciabilità volontario. • Auditor: vedi valutatore. • Certificazione: atto mediante il quale una parte terza indipendente dichiara che, con ragionevole attendibilità, un determinato processo produttivo e/o prodotto finito è conforme alla specifica norma o ad un altro riferimento normativo. • Registrazione: documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce evidenza delle attività svolte (UNI EN ISO 9000:2005). • Richiedente: organizzazione che richiede ad Unionfiliere di aderire al Sistema di Tracciabilità volontario. • Segreteria tecnica-organizzativa: struttura incaricata da Unionfiliere che coordina e pianifica le attività di controllo e funge da interfaccia tra le organizzazioni, le strutture ispettive e Unionfiliere stessa, nell’ambito delle attività previste dalla certificazione del STV. • Sistema: insieme di elementi correlati e interagenti (UNI EN ISO 9000:2005). • Struttura ispettiva: struttura riconosciuta da Unionfiliere per l’espletamento delle attività di verifica del sistema di tracciabilità, operante secondo i principi d’imparzialità, indipendenza e competenza tecnica. • Tracciabilità: capacità di seguire l’utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate. • Valutatore: persona che ha le caratteristiche personali dimostrate e la competenza per effettuare un audit (UNI EN ISO 9000:2005). • Verifica: conferma sostenuta da evidenze oggettive del soddisfacimento dei requisiti specificati (UNI EN ISO 9000:2005). 4. Iter di ottenimento della Certificazione del Sistema di Tracciabilità volontario 4.1. Requisiti preliminari di accesso L’accesso alla certificazione del STV è ammesso, senza preclusioni, per qualsiasi organizzazione che lo richieda, operante in uno dei settori merceologici per cui Unionfiliere abbia predisposto un Documento Normativo, purché in possesso dei requisiti di tracciabilità in questo definiti. In aggiunta a quanto definito nel Documento Normativo, i requisiti che l’organizzazione deve possedere per accedere alla certificazione del STV sono: • essere iscritta al Registro Imprese della CCIAA ed essere in regola con i pagamenti dei diritti annuali; • Comitato di Certificazione: organismo di Unionfiliere che, sulla base di apposite procedure e regolamenti, ha il compito di deliberare in merito al rilascio, modifica, estensione/riduzione, sospensione, revoca della certificazione del STV ad un’organizzazione e della licenza d’uso del marchio. • Licenza d’uso: contratto mediante il quale viene concesso all’organizzazione il diritto ad utilizzare il marchio di tracciabilità. • Marchio di tracciabilità: il marchio “TF - TRACEABILITY & FASHION” di proprietà di Unionfiliere (depositato il 10/03/2008 con il n. 006739015 presso l’UAMI - Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno) rilasciato alle organizzazioni che hanno ottenuto il cerificato di tracciabilità. • essere nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo; • essere in regola con la normativa cogente in materia di etichettatura ed identificazione dei prodotti; • Non conformità: mancato soddisfacimento di un requisito del Documento Normativo di riferimento. • operare in uno dei settori merceologici per i quali Unionfiliere abbia predisposto il relativo Documento Normativo. • Organizzazione: insieme di persone e mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni (UNI EN ISO 9000:2005). Può assumere la forma di società, raggruppamento di società, ecc. . L’organizzazione è responsabile dell’osservanza degli obblighi di legge cui è sottoposta. Unionfiliere non si assume la responsabilità in merito al rispetto dei requisiti cogenti. Il rilascio della certificazione del STV non modifica in alcun modo pag. di 16 la responsabilità legale dell’organizzazione nei confronti degli acquirenti, né assolve la stessa nell’osservanza degli obblighi di legge connessi ai prodotti, ai processi ed ai servizi forniti. 4.2.Attività preliminari Le organizzazioni interessate a richiedere la certificazione del STV devono far pervenire ad Unionfiliere il contratto debitamente sottoscritto unitamente al modello “Domanda di certificazione”, compilato in ogni sua parte e completo dei seguenti allegati: • l’elenco dei fornitori attivi – impiegati negli ultimi 12 mesi; • la eventuale procedura documentata inerente il sistema di tracciabilità adottato dall’organizzazione. Al contratto deve essere, inoltre, allegata copia della visura di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA con l’indicazione della persona che ha la rappresentanza legale dell’organizzazione. 4.3.Contratto Per ottenere la certificazione del STV l’organizzazione deve sottoscrivere il contratto di adesione il cui perfezionamento è condizionato al rilascio della certificazione. Per tali ragioni, la Segreteria tecnica-organizzativa, anche attraverso la struttura ispettiva incaricata, verifica la completezza e la congruità della documentazione presentata, nonché l’esistenza dei requisiti indicati. In caso di esito positivo, si procede nell’iter di certificazione. Qualora, invece, si riscontri l’incompletezza della documentazione, il contratto non è perfezionato. 4.4.Modalità di espletamento dei controlli La struttura ispettiva, incaricata di effettuare i controlli, concorda con l’organizzazione la data di effettuazione dell’audit comunicando, almeno due giorni prima della data concordata, il nominativo del valutatore.L’organizzazione ha diritto di richiedere alla Segreteria tecnico-organizzativa la sostituzione del valutatore qualora ne indichi per iscritto valide ragioni. La Segreteria tecnico-organizzativa valuta la fondatezza delle motivazioni e, in caso di accoglimento delle stesse, chiede alla struttura ispettiva la sostituzione del valutatore. Gli audit sono gestiti attraverso la conduzione e realizzazione delle seguenti fasi in ordine cronologico: • riunione introduttiva; • attività di verifica; • riunione finale; • predisposizione del report di audit. Durante l’attività di verifica sono condotte interviste al personale dell’organizzazione e raccolte informazioni relativamente alle modalità di assicurazione della tracciabilità dei prodotti. Gli esiti dei controlli sono riportati nel “Rapporto di verifica ispettiva”, predisposto, successivamente al pagamento alla struttura ispettiva dell’importo previsto nel tariffario per l’attività svolta, in triplice copia: una per l’organizzazione, una per la struttura pag. di 16 ispettiva ed una per la Segreteria tecnica-organizzativa. Il Rapporto di verifica, oltre alla valutazione positiva o negativa in merito all’ottenimento della certificazione del STV, contiene i processi e le registrazioni visionate nonché gli eventuali motivi ostativi al proseguimento dell’iter di certificazione. L’organizzazione, nel caso in cui non accetti le conclusioni contenute nel Rapporto di verifica, può ricorrere secondo le modalità previste dal presente Regolamento (cfr. § 10). 4.5.Rilascio del Certificato e del codice identificativo per l’etichettatura Se l’iter valutativo, sulla base del rapporto di verifica e delle informazioni raccolte durante l’audit, ha esito positivo (non sono riscontrate non conformità) e se il sistema di tracciabilità dell’organizzazione è tale da dimostrare il luogo dove sono avvenute tutte le fasi di lavorazione del prodotto/processo oggetto di certificazione (secondo quanto definito nel pertinente Documento Normativo), il Comitato di Certificazione formalizza il rilascio della certificazione. Qualora siano state rilevate una o più non conformità importanti o lievi, l’organizzazione deve individuare e comunicare alla struttura ispettiva le azioni correttive relative alle non conformità rilevate ed i tempi di attuazione. La struttura ispettiva, esaminato il piano di azioni, comunica all’organizzazione la sua accettazione o la richiesta di modifiche. Al fine di verificare la chiusura delle azioni correttive indicate nel piano presentato, la struttura ispettiva concorda con il Direttore di Unionfiliere di richiedere o una verifica ispettiva presso l’organizzazione (che dovrà assumersi l’onere della verifica) o una dichiarazione formale nella quale l’organizzazione attesta di aver effettuato le azioni correttive. L’organizzazione che ha portato a termine positivamente le azioni correttive è segnalata al Comitato di Certificazione per la decisione sul rilascio della certificazione. Il Comitato di Certificazione può concedere, su proposta della struttura ispettiva, la certificazione anche ad organizzazioni che hanno in corso azioni correttive per non conformità non critiche. Qualora la verifica abbia avuto esito negativo, ovvero sia stata rilevata una o più non conformità critiche, l’organizzazione non è presentata al Comitato di Certificazione e la certificazione non può essere rilasciata; in questo caso l’organizzazione è comunque tenuta a corrispondere alla struttura ispettiva il pagamento della visita ispettiva secondo il tariffario. L’organizzazione, se interessata ad ottenere la certificazione, deve attivare nuovamente l’iter di adesione. Il documento che attesta l’ottenimento della certificazione è il “Certificato di conformità”, che la Segreteria tecnica-organizzativa provvede ad emettere entro 60 giorni dalla decisione del Comitato di Certificazione, e nel quale sono riportate le seguenti informazioni: • il codice identificativo alfanumerico; • il nominativo dell’organizzazione; • il campo di applicazione specificando i prodotti, le linee produttive o i processi produttivi oggetto di certificazione; • la dicitura “La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica”; • data di emissione. In apposito allegato, che costituisce parte integrante del certificato stesso, devono, inoltre, essere riportate le seguenti informazioni: • il nominativo dell’organizzazione; • la sua sede legale; • il riferimento al pertinente Documento Normativo; • i prodotti, le linee produttive o i processi produttivi oggetto di certificazione, con le relative fasi di lavorazione e l’indicazione del Paese nel quale sono state effettuate, nonché lo specifico codice identificativo composto dal codice del certificato seguito da una lettera. • data di emissione; • data di emissione corrente solo nel caso di cui al punto 7, 5 capoverso. La Segreteria tecnica-organizzativa provvede quindi ad inviare il Certificato alla Camera di Commercio presso la quale è iscritta l’organizzazione richiedente, per la sua consegna o, in caso di differenti accordi intercorsi con la CCIAA interessata, alla consegna del certificato direttamente all’organizzazione. All’emissione del certificato segue l’iscrizione dell’organizzazione nello “Elenco organizzazioni certificate” e la concessione della licenza d’uso del marchio di tracciabilità. L’elenco delle organizzazioni certificate è tenuto dalla Segreteria tecnica-organizzativa e aperto alla consultazione pubblica anche attraverso il sito internet di Unionfiliere; tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni. Il Certificato è valido fino a quando non si riscontrino situazioni di mancato rispetto del Documento Normativo o del Regolamento di Certificazione, o il Comitato di Certificazione non disponga la sospensione o la revoca della Certificazione ai sensi del presente regolamento. Se l’organizzazione utilizza una copia del Certificato di conformità, questa deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto) e deve contenere la dicitura in grassetto “COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE”. L’uso della certificazione non deve indurre in errore il cliente con dichiarazioni che esaltino proprietà e caratteristiche del prodotto non direttamente correlate agli obiettivi del sistema di tracciabilità. A tale scopo, in occasione delle verifiche, le strutture ispettive devono valutare anche il corretto utilizzo della certificazione da parte delle organizzazioni. La traduzione del certificato e/o la sua riproduzione devono essere sempre autorizzate dalla Segreteria tecnica-organizzativa. Il Certificato di conformità nonché i diritti che ne derivano non sono trasmissibili. 4.6. Uso del Marchio di tracciabilità e dell’etichetta L’ottenimento della certificazione è condizione indispensabile per il rilascio, da parte di Unionfiliere, della licenza d’uso del Marchio di tracciabilità, di seguito riportato: L’utilizzo del Marchio è regolato dal contratto di adesione. L’etichetta deve riportare: nella parte centrale le fasi di lavorazione o eventuali altre dizioni secondo quanto riportato nel documento normativo di riferimento; in basso il Marchio di tracciabilità di Unionfiliere con la dizione “tracciabilità controllata dal sistema delle camere di commercio italiane”; in alto a destra il codice identificativo del prodotto o delle linee produttive oggetto di certificazione. Nel rispetto dei contenuti e delle indicazioni sopra indicati, l’organizzazione può scegliere il formato dell’etichetta. L’etichetta può essere apposta sul prodotto finito o sulla sua confezione. E’ vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. E’ tuttavia ammesso l’utilizzo di indicazioni esplicative di marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente regolamento. La licenza d’uso del marchio di tracciabilità nonché i diritti che ne derivano non sono trasmissibili. 4.7. Mantenimento e durata della Certificazione Unionfiliere, attraverso le strutture ispettive, pianifica periodicamente, con frequenza non inferiore a 12 mesi, controlli di sorveglianza per verificare il mantenimento della conformità al Documento Normativo e quindi la validità del Certificato. La conduzione delle verifiche di sorveglianza è gestita secondo le medesime modalità operative previste per il rilascio del Certificato di conformità. La validità del Certificato si intende tacitamente rinnovata fino a quando non si riscontrino situazioni di mancato rispetto del pertinente Documento Normativo o del presente Regolamento. In tali situazioni Unionfiliere, anche attraverso la Segreteria tecnica-organizzativa, può disporre ulteriori verifiche il cui costo è a carico dell’organizzazione. 4.8.Verifiche non programmate Unionfiliere si riserva la facoltà di disporre, oltre a quelle di cui ai paragrafi precedenti, verifiche non programmate per accertare pag. di 16 la conformità del STV. I costi di tali verifiche sono sostenuti da Unionfiliere. 5. Diritti e doveri L’organizzazione che ottiene la certificazione del STV di Unionfiliere ha l’obbligo di: a) osservare fedelmente quanto prescritto nel Documento Normativo di riferimento; b) assoggettarsi alle verifiche delle strutture ispettive, consentendo loro il libero accesso, garantendo ogni assistenza durante le verifiche e fornendo loro ogni informazione utile per l’espletamento dell’incarico; c) rispettare la normativa cogente. In caso fossero accertate inosservanze della normativa cogente, il Comitato di Certificazione dispone la revoca della Certificazione. Conseguentemente viene meno la validità del Certificato e l’organizzazione non può più utilizzare il marchio e le etichette di tracciabilità. Unionfiliere, inoltre, procede alla segnalazione alle competenti Autorità; d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della certificazione; e) utilizzare il Marchio di tracciabilità di Unionfiliere: - nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendono immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni; - su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti, riferite esclusivamente ai prodotti/processi produttivi per i quali è stata rilasciata la certificazione; f) utilizzare l’etichetta di tracciabilità solo per i prodotti oggetto del STV; g) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio di tracciabilità di Unionfiliere; h) non utilizzare il Certificato, il marchio e le etichette di tracciabilità se la Certificazione è stata oggetto di sospensione, revoca o rinuncia; i) non immettere in commercio prodotti per i quali si è ottenuta la Certificazione non conformi alle predette modalità e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato; j) tenere informata la Segreteria tecnica-organizzativa di ogni modifica che abbia intenzione di apportare al/ai prodotto/i, al/ai processo/i produttivo/i e al STV, suscettibile di influire sulla tracciabilità del prodotto; k) consultare periodicamente il sito di Unionfiliere per apprendere gli eventuali aggiornamenti intervenuti alla documentazione di riferimento del STV; l) rispettare in generale tutte le disposizioni del presente Repag. 10 di 16 golamento; m) corrispondere alla struttura ispettiva incaricata dei controlli gli importi tariffari previsti per la visita di certificazione e sorveglianza programmata e di quelle di cui al § 4.7. Unionfiliere si impegna a: a) fornire all’organizzazione, attraverso le strutture ispettive abilitate, le prestazioni previste per i controlli di conformità in modo imparziale; b) fornire le proprie prestazioni in modo da non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività di produzione; c) fornire evidenze circa la verifica delle attività di controllo mediante la consegna dei Rapporti delle verifiche ispettive svolte. 6. Modifiche alle condizioni di certificazione Unionfiliere può disporre modifiche al Documento Normativo di riferimento e al presente Regolamento. Le modifiche possono, inoltre, essere richieste ad Unionfiliere dalle organizzazioni certificate. In questo caso Unionfiliere, riconosciuta la fondatezza e congruità delle motivazioni addotte, può provvedere al riguardo direttamente o avvalendosi di esperti della materia. Le modifiche devono essere apportate con specifica delibera del Comitato Esecutivo di Unionfiliere. Dette modifiche devono essere comunicate, a mezzo PEC, lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente, a tutte le organizzazioni certificate interessate. Nella comunicazione deve essere contenuto l’invito ad uniformarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine di volta in volta fissato in considerazione dell’entità delle modifiche apportate. Le modifiche sono, inoltre, pubblicate sul sito internet di Unionfiliere. Unionfiliere si riserva comunque il diritto di disporre nuove verifiche sull’adeguamento del sistema di tracciabilità delle organizzazioni certificate alle modifiche apportate al documento normativo di riferimento o al Regolamento. Nel caso in cui risulti che l’organizzazione non si è adeguata, il Comitato di Certificazione dispone la sospensione o la revoca della Certificazione. E’ facoltà delle organizzazioni certificate non accettare le variazioni e rinunciare pertanto alla certificazione e alla licenza d’uso del marchio. 7. Estensione e modifica della Certificazione Il campo di applicazione di un Certificato di conformità può essere esteso, su richiesta dell’organizzazione, ad altri prodotti, linee di produzione, processi produttivi. La pratica di estensione o modifica è gestita secondo le medesime modalità definite per la prima Certificazione. La domanda può essere accettata in tutto o in parte e l’attività di verifica può essere effettuata attraverso un’apposita visita oppure essere inserita nel programma previsto per l’attività di sorveglianza. I costi di estensione o modifica sono gestiti secondo le medesime modalità definite per la prima certificazione. Le estensioni concesse e le modifiche danno luogo all’emissione di un nuovo allegato al Certificato di conformità che annulla e sostituisce il precedente. 8. Non conformità e sanzioni Le non conformità possono essere classificate in: Critica: Importante: Lieve: • Mancanza di uno o più requisiti indicati nel Documento Normativo di riferimento o nel Regolamento • Azione tale da pregiudicare il STV e l’immagine del marchio di Unionfiliere • Non completa applicazione di un requisito indicato nel Documento Normativo di riferimento o nel Regolamento tale da pregiudicare il STV ma non l’immagine del marchio di Unionfiliere • Carenza formale rispetto ad un requisito indicato nel Documento Normativo di riferimento o nel Regolamento tale da non pregiudicare il STV e l’immagine del marchio di Unionfiliere A fronte delle non conformità sopra descritte il Comitato di Certificazione può applicare, le seguenti sanzioni alle organizzazioni certificate responsabili: l’ammonizione, la sospensione o la revoca della Certificazione secondo quanto riportato nella tabella 1. Possono essere, inoltre, applicate dal Comitato di Certificazione all’organizzazione inadempiente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, delle penali contrattuali (art. 1382 del Codice Civile), sulla base di quanto previsto dal contratto di adesione. Se le non conformità non sono attribuibili all’organizzazione richiedente, bensì ad uno o più dei suoi fornitori diretti, le sanzioni sono comunque applicate all’organizzazione richiedente la certificazione. Pertanto, è compito dell’organizzazione richiedente informare i propri fornitori relativamente all’adesione al STV, comunicare gli impegni relativi ai fini del mantenimento della certificazione nonché il regime sanzionatorio ed acquisire dichiarazione di manleva di responsabilità. Le delibere contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicate alle organizzazioni certificate interessate mediante PEC, lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente. 8.1. Ammonizione L’ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi. 8.2.Sospensione della Certificazione La sospensione, con o senza sanzione penale contrattuale, del Certificato di conformità, nella sua completezza o per una delle linee produttive, è decisa dal Comitato di Certificazione a fronte di non conformità critiche o importanti. In questi casi la Segreteria tecnica-organizzativa comunica mediante PEC, lettera raccomandata a.r o altro mezzo equivalente, all’organizzazione la sospensione e la relativa motivazione, concedendo un tempo massimo di 2 mesi dalla data di ricezione per rimuovere le cause di non conformità indicate. Trascorso infruttuosamente tale periodo, la Certificazione è revocata. Tabella 1 Sanzioni: DESCRIZIONE mancata concessione della certificazione (per le organizzazioni non ancora certificate) sospensione della certificazione* (per le organizzazioni già certificate) Azione tale da pregiudicare il STV e l’immagine del marchio di Unionfiliere revoca della certificazione + eventuale penale contrattuale IMPORTANTE Mancanza di uno o più requisiti del Documento Normativo di riferimento o del Regolamento SANZIONE Non completa applicazione di un requisito del Documento Normativo di riferimento o del Regolamento tale da pregiudicare il STV ma non l’immagine del marchio di Unionfiliere sospensione della certificazione* + eventuale penale contrattuale LIEVE CRITICA CLASSIF. DELLE N.C. Carenza formale rispetto ad un requisito del Documento Normativo di riferimento o del Regolamento tale da non pregiudicare il STV e l’immagine del marchio di Unionfiliere ammonizione. (in caso di reiterazione, per almeno 3 volte, eventuale penale contrattuale) * Se le condizioni che portano alla sospensione non sono rimosse entro il termine prefissato si può procedere alla revoca. pag. 11 di 16 La richiesta di sospensione può anche essere presentata dall’organizzazione stessa. La revoca della sospensione è possibile solo dopo che Unionfiliere, tramite apposita attività di verifica integrativa, abbia constatato il soddisfacente ripristino della conformità. L’organizzazione sospesa non può utilizzare il Certificato di conformità, l’etichetta di tracciabilità ed il marchio di Unionfiliere. Le attività di verifica per la gestione/risoluzione di una situazione di sospensione del Certificato di Conformità sono interamente a carico dell’organizzazione. 8.3.Revoca della Certificazione La revoca, con o senza sanzione penale contrattuale, è decisa dal Comitato di Certificazione nel caso di violazioni particolarmente gravi del presente Regolamento, tali da non consentire il semplice provvedimento di sospensione, secondo quanto indicato in Tabella 1. La decisione della revoca della Certificazione è comunicata all’organizzazione da parte della Segreteria tecnica-organizzativa mediante PEC, lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente. A seguito di tale revoca, l’organizzazione: - è inibita dall’utilizzo del Certificato di conformità, delle etichette e del marchio di tracciabilità di Unionfiliere; - non deve utilizzarne eventuali copie e riproduzioni; - deve eliminare dalla carta intestata, da tutta la documentazione tecnica e pubblicitaria e, se del caso, dai prodotti ogni riferimento alla certificazione, distruggendo tutta la modulistica residua o altro materiale contenente, sotto qualsiasi forma, le caratterizzazioni grafiche e i riferimenti alla certificazione. L’organizzazione revocata è cancellata dall’Elenco delle Organizzazioni certificate, gestito dalla Segreteria tecnica-organizzativa. La revoca non pregiudica il diritto di Unionfiliere a intraprendere altre azioni di tutela. 9. Rinuncia alla Certificazione L’organizzazione può rinunciare, in qualsiasi momento, alla Certificazione e alla licenza d’uso del marchio anche quando non intende accettare eventuali variazioni: - del documento normativo di riferimento; - del tariffario; - del presente regolamento. In questo caso una esplicita comunicazione, mediante PEC, raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente, deve essere inviata ad Unionfiliere. La rinuncia diviene operativa dalla data della ricezione. A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all’utilizzo del marchio e l’organizzazione viene cancellata dall’elenco delle organizzazioni certificate. pag. 12 di 16 10. Ricorsi Le eventuali controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente regolamento che non vengano definite in via amichevole, sono deferite ad un arbitro unico, da nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Roma, che le parti espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente, anche con riferimento alle modalità di designazione. L’arbitro decide secondo equità, in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che ritiene più opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto regolamento. La decisione arbitrale viene fin d’ora riconosciuta dalle parti e sottoscritta come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale. 11. Condizioni economiche Le tariffe per le verifiche ispettive sono definite nel Tariffario, approvato dal Comitato Esecutivo di Unionfiliere, e rese disponibili unitamente al contratto. Le variazioni delle tariffe vengono notificate alle organizzazioni aderenti mediante apposita comunicazione a mezzo PEC, lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente ed entrano in vigore dalla prima verifica successiva alla data di ricezione. L’organizzazione ha il diritto di rinunciare alla certificazione entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di variazione. Le tariffe devono essere versate dall’organizzazione direttamente alla struttura ispettiva, nelle misure e con le modalità stabilite dal Tariffario. Il mancato pagamento della verifica da parte dell’organizzazione comporta la mancata redazione del relativo Rapporto di verifica ispettiva da parte della struttura ispettiva. 12. Obbligo di riservatezza Tutta la documentazione e/o gli atti relativi all’attività di certificazione sono considerati da Unionfiliere riservati, salvo disposizioni contrarie. Le strutture ispettive incaricate da Unionfiliere che, nel corso dell’espletamento delle proprie funzioni, vengano a conoscenza dei contenuti di tali atti, sono tenute al segreto professionale. Informazioni relative a organizzazioni con una pratica in corso non possono essere rilasciate a terzi senza consenso scritto dell’organizzazione stessa. Per i casi previsti dalla legge sulla libera diffusione a terzi di informazioni, l’organizzazione deve essere informata preventivamente. Unitamente alla sottoscrizione del contratto, le organizzazioni sono tenute, ai fini dell’adesione, alla sottoscrizione dell’informativa sull’utilizzo dei dati personali. ALLEGATO C – TARIFFARIO 1 Scopo e campo d’applicazione Il presente documento fornisce la base di riferimento per la formulazione delle offerte relative alle attività di Certificazione del Sistema di Tracciabilità Volontario delle Camere di Commercio italiane. Nei paragrafi seguenti si riportano i criteri utilizzati per il calcolo delle tariffe in fase di prima certificazione e di sorveglianza. Laddove dopo due verifiche di sorveglianza, non vengano riscontrate non conformità, Unionfiliere potrà riservarsi la facoltà di definire criteri di campionamento differenti rispetto a quanto riportato di seguito. 3 2 Criteri per il calcolo delle tariffe 3.1. Prima certificazione Il costo della verifica in prima certificazione è stabilito in 2.1. Generalità Le tariffe comprendono: • Euro 400,00 + IVA, per l’organizzazione richiedente; - l’istruttoria della pratica di certificazione; - la pianificazione e la conduzione delle attività di verifica; - Criteri per il computo dei fornitori/terzisti da verificare la predisposizione e l’invio del certificato di conformità all’organizzazione; e si basano sull’impegno in giorni-uomo previsto per effettuare le attività di verifica, in relazione alla complessità e numerosità dei siti/prodotti/ processi interessati dal processo di certificazione dell’organizzazione richiedente. Le tariffe sono fatte preventivamente conoscere alle organizzazioni richiedenti in sede di stipula o di revisione del contratto. Le tariffe si applicano alle singole organizzazioni che compongono la filiera produttiva. Se l’organizzazione richiedente la certificazione non opera in filiere composte da organizzazioni con Sistema di Tracciabilità Certificato, essa dovrà sostenere il costo della verifica presso tutte le organizzazioni della filiera campionate secondo i criteri definiti ai paragrafi 2.2 e 2.3. • Euro 300,00 + IVA, per ogni altra organizzazione campionata, secondo i criteri di seguito riportati. Le suddette tariffe si riferiscono ad organizzazioni localizzate sul territorio italiano e sono comprensive delle spese di viaggio, vitto e alloggio dell’ispettore. In sede di prima certificazione deve essere verificato un numero di organizzazioni pari al 10% di Ni, ove Ni è il numero complessivo delle organizzazioni fornitrici dirette del richiedente la certificazione, con riferimento alla linea produttiva/prodotto/ processi oggetto di verifica1. Le organizzazioni richiedenti la certificazione devono essere comunque sempre verificate. La scelta delle organizzazioni (fornitori/ terzisti) da verificare è effettuata dalla struttura ispettiva sulla base dell’incidenza e della significatività delle singole fasi del processo produttivo in relazione al prodotto finito (prendendo in considerazione, ad esempio, i seguenti parame- Tabella 1: Numero di organizzazioni da verificare in prima certificazione 1 Numero delle organizzazioni fornitrici dirette del richiedente la certificazione Numero di organizzazioni da verificare in certificazione, oltre al richiedente 1-10 1 11-20 2 21-30 3 31-40 4 41-50 5 51-60 6 61-70 7 71-80 8 81-90 9 91 in poi 10 Nella definizione del campione si avrà cura di individuare, laddove possibile, almeno 1 organizzazione per ogni fase del processo produttivo. pag. 13 di 16 tri: quantità e valore della produzione, incidenza sul fatturato, ecc.). Il numero massimo di organizzazioni da verificare è pari a 10. La quota per la certificazione, calcolata nel suddetto modo, viene richiesta all’atto dell’accettazione del contratto. 3.2.Certificazione di sorveglianza Il costo della verifica di sorveglianza periodica è stabilito in • Euro 300,00 + IVA, per l’organizzazione richiedente; • Euro 250,00 + IVA, per ogni altra organizzazione campionata, secondo i criteri di seguito riportati. Le suddette tariffe si riferiscono ad organizzazioni localizzate sul territorio italiano e sono comprensive delle spese di viaggio, vitto e alloggio dell’ispettore. In sede di sorveglianza periodica, deve essere verificato un numero di organizzazioni pari al valore riportato in Tabella 2 (60 % delle organizzazioni oggetto di valutazione iniziale) escludendo, laddove possibile, i fornitori/ terzisti già campionati nell’ultima verifica (certificativa /sorveglianza). Si noti che il numero delle organizzazioni da verificare in sede di sorveglianza periodica, può modificarsi nel corso del tempo (a seguito di crescita o contrazione della filiera) e, come tale, deve essere determinato ogni anno. La quota per la sorveglianza periodica viene richiesta all’avvio delle attività di valutazione. 3.3.Esclusioni fornitori Nel calcolo delle organizzazioni da sottoporre ad audit in sede di prima certificazione e di sorveglianza devono essere esclusi: • i fornitori/terzisti utilizzati dall’organizzazione richiedente la certificazione per le fasi di lavorazione dichiarate “…Im- portate” come indicato nel pertinente Documento Normativo; • i fornitori/terzisti in possesso di una certificazione Unionfiliere. 3.4 Particolari tipologie di organizzazioni Qualora l’organizzazione richiedente la certificazione sia un converter, ovvero affidi all’esterno tutti i processi necessari alla realizzazione del prodotto finito, deve essere sottoposto a verifica almeno un fornitore per ogni singola fase produttiva contemplata dal pertinente Documento Normativo, anche se ciò comporta un numero maggiore di verifiche rispetto a quanto previsto dalle Tabelle 1 e 2. 4 Prestazioni aggiuntive Sono da ritenersi prestazioni aggiuntive quelle non previste per il rilascio o per il mantenimento della certificazione, richieste dall’organizzazione o rese necessarie al fine del rilascio o del mantenimento della certificazione. Tra queste prestazioni rientrano ad esempio: - le verifiche presso organizzazioni ubicate all’estero; - le verifiche dell’attuazione delle azioni correttive. Le tariffe applicabili per tali prestazioni sono da definirsi caso per caso. Nel caso in cui le organizzazioni richiedano la certificazione di elementi qualificanti (es. particolari performance, caratteristiche chimico–fisiche del prodotto, ecc.) - come previsto nel DN di riferimento – le spese sostenute per le prove di laboratorio richieste dalla struttura ispettiva saranno a carico dall’organizzazione. Tabella 2: Numero di organizzazioni da verificare in sorveglianza Numero delle organizzazioni fornitrici dirette del richiedente il mantenimento Numero di organizzazioni da verificare in mantenimento, oltre al richiedente 1-20 1 21-30 2 31-40 2 41-50 3 51-60 4 61-70 4 71-80 5 81-90 5 91-in poi 6 pag. 14 di 16 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINALITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE INFORMATIVA Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 dello stesso Decreto Le forniamo le seguenti informazioni: a) Finalità del trattamento - Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, si informa che i dati da Lei forniti verranno utilizzati da Unionfiliere - Titolare del trattamento - per finalità di informazione e promozione in relazione a attività camerali e argomenti di interesse. b) Modalità del trattamento - I dati saranno trattati, sia manualmente che con l’ausilio di sistemi informatici, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla Legge; i dati raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario al raggiungimento di predette finalità. c) Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto - I dati da Lei conferiti hanno natura obbligatoria ove indicato per poter effettuare le operazioni di cui al punto a). Il rifiuto a fornire i dati personali comporta l’impossibilità per Unionfiliere di poter svolgere l’attività di informazione e promozione. d) Ambito di comunicazione e diffusione - I Suoi dati, oggetto del trattamento potranno essere comunicati, oltre che al nostro personale incaricato del trattamento, a Retecamere S.cons. r.l. con sede in via Valadier 42 - 00193 Roma (Agenzia nazionale del Sistema camerale), per le finalità di cui al punto a). Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. e) Diritti dell’interessato - Le ricordiamo che l’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 Le attribuisce, in quanto soggetto interessato, i seguenti diritti: - ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; - ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; - ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che le suddette operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui pag. 15 di 16 tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; - opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. f) Estremi identificativi del Titolare - Titolare del trattamento dei Suoi dati è Unionfiliere con sede in Roma, Piazza Sallustio n. 21 tel. 06-4544.8659 Fax 06 9761.0526 g) Procedure per modifica e cancellazione dei dati - In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 contattandoci ai riferimenti indicati nel precedente punto f). per presa visione: L’Organizzazione (Il legale rappresentante pro-tempore) _________________________________ _________________________________ Richiesta consenso per l’invio di materiale informativo/promozionale In relazione all’informativa da Voi fornitami ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, con riferimento alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati di cui al 1° comma, punto a) del predetto articolo, esprimo, in deroga a quanto previsto dall’art. 18 del Contratto, il consenso all’utilizzo dei miei dati per l’invio da parte Vostra di comunicazioni di carattere informativo e promozionale tramite i dati forniti (eMail, telefono, fax, cellulare, riferimenti impresa). L’Organizzazione (Il legale rappresentante pro-tempore) _________________________________ __________________________________ pag. 16 di 16