Contr atto
di
Adesione
TRA
“Organismo di coordinamento per la valorizzazione e la tutela delle filiere del made in Italy”, con
sede in Roma, Piazza Sallustio n. 21 – CAP 00187, C.F. 97496530581, in persona del Presidente
pro-tempore Giovanni Tricca;
- in seguito denominata “Unionfiliere” E
________________________________________________ con sede in ____________________________,
Via ___________________________________________________ – CAP ______________, in persona del
legale rappresentante _________________________________ – C. F. ______________________________,
P. I. _________________________, n. isc. registro imprese __________________, REA _________________;
- in seguito denominata “Organizzazione” PREMESSO CHE
- Unionfiliere ha posto in essere un sistema di tracciabilità volontario (STV), garantito dal sistema camerale, al fine di fornire una corretta informazione al consumatore relativamente al Paese in cui è stata realizzata ciascuna fase di lavorazione, la cui disciplina è fissata dal pertinente
Documento Normativo di settore, pubblicato, nella versione più aggiornata, nel sito internet di
Unionfiliere;
- Unionfiliere ha posto in essere un marchio collettivo chiamato “TF – Traceability & Fashion”
registrato presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti, di seguito denominato “Marchio” allegato sub
A), ed unitamente ha depositato il “Regolamento per la certificazione del sistema di tracciabilità volontario delle Camere di Commercio italiane”, di seguito denominato semplicemente
“Regolamento”, allegato sub B);
- detto Marchio è di proprietà di Unionfiliere, la quale intende concederne la licenza d’uso alle
organizzazioni che vogliano aderire al STV;
- Unionfiliere, per l’effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti dal STV, indicati nel Regolamento, si avvale di strutture ispettive. Per l’espletamento di tali funzioni dette
strutture ispettive applicano un tariffario predeterminato allegato sub C), di seguito denominato “Tariffario”;
- l’Organizzazione sopra indicata è interessata ad aderire a detto sistema di tracciabilità e ad
utilizzare il Marchio al fine di qualificare i propri prodotti e/o processi produttivi presso i propri
clienti e/o consumatori finali;
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
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Art. 1 - Premessa
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2 – Regolamento
Le parti si danno atto che la fonte normativa di riferimento è il Regolamento, allegato sub B), a
cui rimandano sia per l’interpretazione e l’applicazione che per quanto non previsto dal presente
contratto.
L’Organizzazione dichiara di aver preso visione del Regolamento e di accettarlo in tutte le sue
parti.
Art. 3 – Requisiti per l’adesione
L’Organizzazione dichiara di essere in regola con i requisiti di cui al punto 4.1 del Regolamento.
Art. 4 – Adesione
Unionfiliere prende atto che con la sottoscrizione della presente scrittura l’Organizzazione effettua una formale richiesta di adesione al STV.
Per ottenere la necessaria Certificazione, l’Organizzazione dichiara espressamente di impegnarsi
a ricevere la visita ispettiva, di cui al punto 4.4 del Regolamento, ed a corrispondere, comunque,
i relativi emolumenti, così come previsti dal Tariffario, allegato sub C), alla Struttura Ispettiva
all’uopo incaricata da Unionfiliere.
L’Organizzazione prende atto ed espressamente accetta sin d’ora che il Regolamento, allegato
sub B), ed il Tariffario, allegato sub C), da considerarsi parte sostanziale ed integrante del presente contratto, possono essere rivisti, modificati e variati unilateralmente da Unionfiliere a suo
insindacabile giudizio. I documenti come emendati da Unionfiliere devono essere trasmessi
nella loro nuova formulazione, a cura della Segreteria Tecnica Organizzativa, all’Organizzazione,
a mezzo lettera PEC, raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente ed hanno efficacia tra le parti
dalla data di ricezione di detta comunicazione.
Nel caso di variazioni alla documentazione sopra indicata, è facoltà dell’Organizzazione recedere
dal contratto, dandone comunicazione, a mezzo PEC, lettera raccomandata a.r. o altro mezzo
equivalente, ad Unionfiliere.
Al fine del mantenimento del requisito della Certificazione, l’Organizzazione si impegna a ricevere verifiche periodiche di sorveglianza, svolte secondo le medesime modalità operative previste
per la prima visita ispettiva, di cui al precedente comma 2.
Il costo di dette verifiche, sempre secondo il Tariffario vigente al momento della verifica stessa,
rimane a carico dell’Organizzazione.
Quest’ultima si impegna, altresì, a ricevere verifiche supplementari non programmate decise da
Unionfiliere, ai sensi del punto 4.8 del Regolamento, i cui costi saranno a carico di quest’ultima.
Art. 5 – Certificazione
A seguito della prima visita ispettiva di cui al precedente articolo 4, il Comitato di Certificazione
rilascia, se del caso, all’Organizzazione la Certificazione, osservando le procedure indicate nel
Regolamento.
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Art. 6 – Clausola condizionale sospensiva
Il presente contratto assume efficacia solo ed esclusivamente a seguito del rilascio da parte di
Unionfiliere della certificazione, da comunicarsi a cura della Segreteria Tecnica Organizzativa
all’Organizzazione a mezzo PEC, lettera raccomandata a. r. o altro mezzo equivalente.
Art. 7 – Licenza d’uso del Marchio
Qualora l’Organizzazione abbia ottenuto la certificazione di cui all’articolo 5, Unionfiliere concede alla stessa, a titolo di comodato, la licenza d’uso del Marchio.
Indipendentemente dalla conseguita certificazione, per la concessione della licenza d’uso del
Marchio, Unionfiliere si riserva, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di chiedere un corrispettivo obbligandosi a darne comunicazione con preavviso di sei mesi a mezzo PEC, lettera
raccomandata a. r. o altro mezzo equivalente.
Resta ferma la possibilità per l’Organizzazione di recedere dal contratto senza alcun onere aggiuntivo.
Art. 8 – Utilizzo del Marchio
L’Organizzazione può utilizzare il Marchio:
- nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche dimensionali, che lo rendono immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
- sull’etichetta di tracciabilità, di cui al punto 4.6 del Regolamento, solo per i prodotti per i quali
è stata rilasciata la certificazione;
- su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti, esclusivamente se riferite ai prodotti/processi produttivi per i quali è stata rilasciata la certificazione.
L’Organizzazione si impegna a:
- non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del Marchio;
- non utilizzare il Marchio se la certificazione è stata oggetto di sospensione, revoca, rinuncia o
in caso di risoluzione del presente contratto;
- non utilizzare il Marchio relativamente a prodotti non conformi al STV e, qualora questi fossero
stati già immessi in commercio, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato.
Art. 9 – Obblighi della Organizzazione
L’Organizzazione si obbliga:
A) ad accettare incondizionatamente quanto previsto nei documenti normativi del STV ed, in
particolare, nel Documento Normativo e nel Regolamento, nelle versioni più aggiornate;
B) a rispettare i requisiti stabiliti nei documenti di cui al punto A), finalizzati alla corretta implementazione, applicazione e mantenimento del STV;
C) ad assoggettarsi alle verifiche di Unionfiliere, secondo le modalità definite nei documenti di
cui al punto A);
D) ad accettare le condizioni economiche definite nel Tariffario, allegato al presente contratto sub C);
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E) ad accettare le eventuali sanzioni comminate, ai sensi del punto 8 del Regolamento, dal Comitato di Certificazione;
F) a comunicare entro 15 giorni dall’avvenuta modifica, tutte le variazioni dei dati anagrafici
riportati nel presente contratto;
G) a consentire alla Struttura Ispettiva incaricata da Unionfiliere di verificare anche i fornitori/
terzisti campionati a norma di Regolamento.
Art. 10 – Penali
L’Organizzazione dichiara espressamente di essere a conoscenza e di accettare che qualora
non ottemperi o non adempia agli impegni assunti con il presente contratto le potranno essere
applicate da Unionfiliere, unitamente alle sanzioni previste dal punto 8 del Regolamento e fatto
salvo il risarcimento del maggior danno, penali contrattuali nella misura da euro 5.000,00 a euro
50.000,00.
Le penali sopra previste, laddove lesive dell’immagine di Unionfiliere e/o del STV, possono essere, a insindacabile giudizio del Comitato Esecutivo di Unionfiliere, accompagnate dall’obbligo
della pubblicazione, a cura e a spese dell’Organizzazione, dell’estratto del relativo provvedimento su di un quotidiano a tiratura nazionale e/o su periodici che si occupano del settore di riferimento a tiratura nazionale, secondo le modalità stabilite nel provvedimento medesimo. Qualora
l’Organizzazione non ottemperi a quanto sopra indicato, nei termini previsti dal provvedimento,
la pubblicazione sarà effettuata a cura di Unionfiliere con addebito all’Organizzazione dei costi,
delle spese e dei maggiori oneri.
I sopraindicati atti sanzionatori saranno comunicati all’Organizzazione, a norma del Regolamento, mediante lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente.
Art. 11 – Divieto di trasmissibilità del contratto
Il presente contratto non può essere trasmesso né ceduto a nessun titolo e per nessuna ragione
e/o motivo di fatto e di diritto.
Art. 12 – Durata
Ognuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone comunicazione
mediante PEC, raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente. Il recesso diventa operativo dalla
data di ricezione della comunicazione.
A seguito del recesso, l’Organizzazione perde ogni diritto all’utilizzo del Marchio.
Art. 13 – Modifiche
Ogni patto modificativo, aggiuntivo o contrario al presente contratto non potrà avere luogo e
non potrà essere provato, se non tramite atto scritto.
Art. 14 – Rimando
Per quanto non previsto dal presente contratto e dal Regolamento allegato sub B), le parti fanno
espresso rinvio alle disposizioni del codice civile e della legge e, comunque, alle norme vigenti
ed agli usi locali.
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Art. 15 – Registrazione Inadempiente
Le spese di registrazione, in caso d’uso, della presente scrittura e quant’altro da essa discendente sono a carico della parte che si renderà inadempiente.
Art. 16 – Controversie. Foro competente
Le eventuali controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del Regolamento e del presente
contratto che non vengano definite in via amichevole verranno deferite ad un arbitro unico, da
nominarsi in conformità al regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Roma,
che le parti espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente, anche con
riferimento alle modalità di designazione.
L’arbitro deciderà secondo equità, in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale
nel modo che riterrà più opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto regolamento. La
decisione arbitrale viene fin d’ora riconosciuta dalle parti e sottoscritta come manifestazione
della loro stessa volontà contrattuale.
In ogni caso le parti di comune accordo dichiarano espressamente, in deroga alla legge, di eleggere, per qualsiasi e qualsivoglia controversia, quale Foro competente ed esclusivo il Foro di
Roma.
Ai fini delle comunicazioni e notificazioni in ordine al presente contratto, l’Organizzazione dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede legale.
Art. 17 – Allegati
Ai fini della validità e completezza del presente contratto l’Organizzazione allega la seguente documentazione da intendersi parte integrante e sostanziale dello stesso:
• Domanda di certificazione, compilata sull’apposito modello reperibile nel sito internet di
Unionfiliere con i relativi allegati:
- l’elenco dei fornitori attivi – impiegati negli ultimi 12 mesi;
- la eventuale procedura documentata inerente il sistema di tracciabilità adottato dall’Organizzazione;
• visura di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA con l’indicazione della persona che ha la
rappresentanza legale dell’Organizzazione e recante in calce la dichiarazione sotto la responsabilità del rappresentante legale che le informazioni ivi contenute non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Art. 18 - Privacy
Ai sensi del D. Lgs 196/2003 tutti i dati, le informazioni ed i documenti portati a conoscenza
delle parti dovranno essere considerati riservati. Le parti si impegnano a mantenere tale riservatezza non rivelando alcuna informazione a terzi senza il reciproco consenso. A parziale deroga di
quanto sopra, l’Organizzazione autorizza sin da ora alla comunicazione del proprio nominativo e
degli altri dati necessari rilevabili dal presente contratto alla Struttura Ispettiva incaricata di cui al
precedente art. 4, nonché nel caso in cui Unionfiliere debba surrogarsi all’Organizzazione per la
pubblicazione dell’estratto del provvedimento sanzionatorio previsto all’articolo 10, comma 2.
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_________, li __________________
Unionfiliere
(Il Presidente pro-tempore)
L’Organizzazione
(Il legale rappresentante pro tempore)
Giovanni Tricca
_________________________
______________________
______________________
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti, previa lettura e rilettura di ogni articolo
e clausola del presente contratto di locazione, dichiarano espressamente di approvare specificamente gli articoli: Art. 1) Premessa; Art. 2) Regolamento; Art. 3) Requisiti per l’adesione; Art. 4)
Adesione; Art. 5) Certificazione; Art. 6) Clausola condizionale sospensiva; Art. 7) Licenza d’uso
del Marchio; Art. 8) Utilizzo del Marchio; Art. 9) Obblighi della Organizzazione; Art. 10) Penali;
Art. 11) Divieto di trasmissibilità del contratto; Art. 12) Durata; Art. 13) Modifiche; Art. 14) Rimando; Art. 15) Registrazione Inadempiente; Art. 16) Controversie. Foro competente; Art. 17)
Allegati; Art. 18) Privacy.
_________, li __________________
Unionfiliere
(Il Presidente pro-tempore)
L’Organizzazione
(Il legale rappresentante pro-tempore)
Giovanni Tricca
_________________________
______________________
______________________
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ALLEGATO A – MARCHIO
ALLEGATO B – REGOLAMENTO
1. Oggetto
Il presente Regolamento definisce le condizioni e le modalità
operative cui devono attenersi le organizzazioni che desiderano
ottenere e mantenere la Certificazione del “Sistema di tracciabilità volontario” (di seguito STV) rilasciata da Unionfiliere.
2. Documentazione di riferimento
La certificazione del STV fa riferimento al Documento Normativo
predisposto da Unionfiliere relativamente al settore merceologico per cui l’organizzazione richiede la certificazione, che la stessa
organizzazione dichiara di conoscere e di accettare.
3. Definizioni
• Audit: processo sistematico, indipendente e documentato,
per ottenere evidenze e valutare con obiettività al fine di
stabilire in quale misura sono soddisfatti i requisiti del sistema di tracciabilità volontario.
•
Auditor: vedi valutatore.
•
Certificazione: atto mediante il quale una parte terza indipendente dichiara che, con ragionevole attendibilità, un
determinato processo produttivo e/o prodotto finito è conforme alla specifica norma o ad un altro riferimento normativo.
•
Registrazione: documento che riporta i risultati ottenuti o fornisce evidenza delle attività svolte (UNI EN ISO
9000:2005).
•
Richiedente: organizzazione che richiede ad Unionfiliere di
aderire al Sistema di Tracciabilità volontario.
•
Segreteria tecnica-organizzativa: struttura incaricata da
Unionfiliere che coordina e pianifica le attività di controllo e
funge da interfaccia tra le organizzazioni, le strutture ispettive e Unionfiliere stessa, nell’ambito delle attività previste
dalla certificazione del STV.
•
Sistema: insieme di elementi correlati e interagenti (UNI EN
ISO 9000:2005).
•
Struttura ispettiva: struttura riconosciuta da Unionfiliere
per l’espletamento delle attività di verifica del sistema di
tracciabilità, operante secondo i principi d’imparzialità, indipendenza e competenza tecnica.
•
Tracciabilità: capacità di seguire l’utilizzo di un prodotto
mediante identificazioni documentate.
•
Valutatore: persona che ha le caratteristiche personali dimostrate e la competenza per effettuare un audit (UNI EN
ISO 9000:2005).
•
Verifica: conferma sostenuta da evidenze oggettive del
soddisfacimento dei requisiti specificati (UNI EN ISO
9000:2005).
4. Iter di ottenimento della Certificazione del Sistema di
Tracciabilità volontario
4.1. Requisiti preliminari di accesso
L’accesso alla certificazione del STV è ammesso, senza preclusioni, per qualsiasi organizzazione che lo richieda, operante in uno
dei settori merceologici per cui Unionfiliere abbia predisposto
un Documento Normativo, purché in possesso dei requisiti di
tracciabilità in questo definiti.
In aggiunta a quanto definito nel Documento Normativo, i requisiti che l’organizzazione deve possedere per accedere alla certificazione del STV sono:
• essere iscritta al Registro Imprese della CCIAA ed essere in
regola con i pagamenti dei diritti annuali;
•
Comitato di Certificazione: organismo di Unionfiliere che,
sulla base di apposite procedure e regolamenti, ha il compito di deliberare in merito al rilascio, modifica, estensione/riduzione, sospensione, revoca della certificazione del STV ad
un’organizzazione e della licenza d’uso del marchio.
•
Licenza d’uso: contratto mediante il quale viene concesso
all’organizzazione il diritto ad utilizzare il marchio di tracciabilità.
•
Marchio di tracciabilità: il marchio “TF - TRACEABILITY & FASHION” di proprietà di Unionfiliere (depositato il
10/03/2008 con il n. 006739015 presso l’UAMI - Ufficio per
l’Armonizzazione del Mercato Interno) rilasciato alle organizzazioni che hanno ottenuto il cerificato di tracciabilità.
•
essere nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in
stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo;
•
essere in regola con la normativa cogente in materia di etichettatura ed identificazione dei prodotti;
•
Non conformità: mancato soddisfacimento di un requisito
del Documento Normativo di riferimento.
•
operare in uno dei settori merceologici per i quali Unionfiliere abbia predisposto il relativo Documento Normativo.
•
Organizzazione: insieme di persone e mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni (UNI EN ISO
9000:2005). Può assumere la forma di società, raggruppamento di società, ecc. .
L’organizzazione è responsabile dell’osservanza degli obblighi di
legge cui è sottoposta. Unionfiliere non si assume la responsabilità in merito al rispetto dei requisiti cogenti.
Il rilascio della certificazione del STV non modifica in alcun modo
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la responsabilità legale dell’organizzazione nei confronti degli
acquirenti, né assolve la stessa nell’osservanza degli obblighi di
legge connessi ai prodotti, ai processi ed ai servizi forniti.
4.2.Attività preliminari
Le organizzazioni interessate a richiedere la certificazione del STV
devono far pervenire ad Unionfiliere il contratto debitamente
sottoscritto unitamente al modello “Domanda di certificazione”,
compilato in ogni sua parte e completo dei seguenti allegati:
• l’elenco dei fornitori attivi – impiegati negli ultimi 12 mesi;
•
la eventuale procedura documentata inerente il sistema di
tracciabilità adottato dall’organizzazione.
Al contratto deve essere, inoltre, allegata copia della visura di
iscrizione al Registro Imprese della CCIAA con l’indicazione della
persona che ha la rappresentanza legale dell’organizzazione.
4.3.Contratto
Per ottenere la certificazione del STV l’organizzazione deve sottoscrivere il contratto di adesione il cui perfezionamento è condizionato al rilascio della certificazione.
Per tali ragioni, la Segreteria tecnica-organizzativa, anche attraverso la struttura ispettiva incaricata, verifica la completezza e la
congruità della documentazione presentata, nonché l’esistenza
dei requisiti indicati. In caso di esito positivo, si procede nell’iter
di certificazione. Qualora, invece, si riscontri l’incompletezza della documentazione, il contratto non è perfezionato.
4.4.Modalità di espletamento dei controlli
La struttura ispettiva, incaricata di effettuare i controlli, concorda
con l’organizzazione la data di effettuazione dell’audit comunicando, almeno due giorni prima della data concordata, il nominativo del valutatore.L’organizzazione ha diritto di richiedere alla
Segreteria tecnico-organizzativa la sostituzione del valutatore
qualora ne indichi per iscritto valide ragioni. La Segreteria tecnico-organizzativa valuta la fondatezza delle motivazioni e, in caso
di accoglimento delle stesse, chiede alla struttura ispettiva la sostituzione del valutatore.
Gli audit sono gestiti attraverso la conduzione e realizzazione
delle seguenti fasi in ordine cronologico:
• riunione introduttiva;
•
attività di verifica;
•
riunione finale;
•
predisposizione del report di audit.
Durante l’attività di verifica sono condotte interviste al personale dell’organizzazione e raccolte informazioni relativamente alle
modalità di assicurazione della tracciabilità dei prodotti.
Gli esiti dei controlli sono riportati nel “Rapporto di verifica ispettiva”, predisposto, successivamente al pagamento alla struttura
ispettiva dell’importo previsto nel tariffario per l’attività svolta,
in triplice copia: una per l’organizzazione, una per la struttura
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ispettiva ed una per la Segreteria tecnica-organizzativa.
Il Rapporto di verifica, oltre alla valutazione positiva o negativa
in merito all’ottenimento della certificazione del STV, contiene i
processi e le registrazioni visionate nonché gli eventuali motivi
ostativi al proseguimento dell’iter di certificazione.
L’organizzazione, nel caso in cui non accetti le conclusioni contenute nel Rapporto di verifica, può ricorrere secondo le modalità
previste dal presente Regolamento (cfr. § 10).
4.5.Rilascio del Certificato e del codice identificativo per
l’etichettatura
Se l’iter valutativo, sulla base del rapporto di verifica e delle informazioni raccolte durante l’audit, ha esito positivo (non sono
riscontrate non conformità) e se il sistema di tracciabilità dell’organizzazione è tale da dimostrare il luogo dove sono avvenute
tutte le fasi di lavorazione del prodotto/processo oggetto di certificazione (secondo quanto definito nel pertinente Documento
Normativo), il Comitato di Certificazione formalizza il rilascio
della certificazione.
Qualora siano state rilevate una o più non conformità importanti o lievi, l’organizzazione deve individuare e comunicare alla
struttura ispettiva le azioni correttive relative alle non conformità
rilevate ed i tempi di attuazione. La struttura ispettiva, esaminato
il piano di azioni, comunica all’organizzazione la sua accettazione
o la richiesta di modifiche. Al fine di verificare la chiusura delle
azioni correttive indicate nel piano presentato, la struttura ispettiva concorda con il Direttore di Unionfiliere di richiedere o una
verifica ispettiva presso l’organizzazione (che dovrà assumersi
l’onere della verifica) o una dichiarazione formale nella quale l’organizzazione attesta di aver effettuato le azioni correttive. L’organizzazione che ha portato a termine positivamente le azioni correttive è segnalata al Comitato di Certificazione per la decisione
sul rilascio della certificazione. Il Comitato di Certificazione può
concedere, su proposta della struttura ispettiva, la certificazione
anche ad organizzazioni che hanno in corso azioni correttive per
non conformità non critiche.
Qualora la verifica abbia avuto esito negativo, ovvero sia stata
rilevata una o più non conformità critiche, l’organizzazione non
è presentata al Comitato di Certificazione e la certificazione non
può essere rilasciata; in questo caso l’organizzazione è comunque tenuta a corrispondere alla struttura ispettiva il pagamento
della visita ispettiva secondo il tariffario. L’organizzazione, se interessata ad ottenere la certificazione, deve attivare nuovamente
l’iter di adesione.
Il documento che attesta l’ottenimento della certificazione è il
“Certificato di conformità”, che la Segreteria tecnica-organizzativa provvede ad emettere entro 60 giorni dalla decisione del
Comitato di Certificazione, e nel quale sono riportate le seguenti
informazioni:
• il codice identificativo alfanumerico;
•
il nominativo dell’organizzazione;
•
il campo di applicazione specificando i prodotti, le linee produttive o i processi produttivi oggetto di certificazione;
•
la dicitura “La validità del presente certificato è subordinata
a sorveglianza periodica”;
•
data di emissione.
In apposito allegato, che costituisce parte integrante del certificato stesso, devono, inoltre, essere riportate le seguenti informazioni:
•
il nominativo dell’organizzazione;
•
la sua sede legale;
•
il riferimento al pertinente Documento Normativo;
•
i prodotti, le linee produttive o i processi produttivi oggetto
di certificazione, con le relative fasi di lavorazione e l’indicazione del Paese nel quale sono state effettuate, nonché
lo specifico codice identificativo composto dal codice del
certificato seguito da una lettera.
•
data di emissione;
•
data di emissione corrente solo nel caso di cui al punto 7, 5
capoverso.
La Segreteria tecnica-organizzativa provvede quindi ad inviare il
Certificato alla Camera di Commercio presso la quale è iscritta
l’organizzazione richiedente, per la sua consegna o, in caso di differenti accordi intercorsi con la CCIAA interessata, alla consegna
del certificato direttamente all’organizzazione.
All’emissione del certificato segue l’iscrizione dell’organizzazione
nello “Elenco organizzazioni certificate” e la concessione della
licenza d’uso del marchio di tracciabilità. L’elenco delle organizzazioni certificate è tenuto dalla Segreteria tecnica-organizzativa
e aperto alla consultazione pubblica anche attraverso il sito internet di Unionfiliere; tale elenco viene continuamente aggiornato
con inserimenti e/o cancellazioni.
Il Certificato è valido fino a quando non si riscontrino situazioni di
mancato rispetto del Documento Normativo o del Regolamento
di Certificazione, o il Comitato di Certificazione non disponga la
sospensione o la revoca della Certificazione ai sensi del presente
regolamento.
Se l’organizzazione utilizza una copia del Certificato di conformità, questa deve essere fedele, leggibile (se di formato ridotto)
e deve contenere la dicitura in grassetto “COPIA CONFORME
ALL’ORIGINALE”.
L’uso della certificazione non deve indurre in errore il cliente con
dichiarazioni che esaltino proprietà e caratteristiche del prodotto
non direttamente correlate agli obiettivi del sistema di tracciabilità. A tale scopo, in occasione delle verifiche, le strutture ispettive
devono valutare anche il corretto utilizzo della certificazione da
parte delle organizzazioni.
La traduzione del certificato e/o la sua riproduzione devono essere sempre autorizzate dalla Segreteria tecnica-organizzativa.
Il Certificato di conformità nonché i diritti che ne derivano non
sono trasmissibili.
4.6. Uso del Marchio di tracciabilità e dell’etichetta
L’ottenimento della certificazione è condizione indispensabile
per il rilascio, da parte di Unionfiliere, della licenza d’uso del Marchio di tracciabilità, di seguito riportato:
L’utilizzo del Marchio è regolato dal contratto di adesione.
L’etichetta deve riportare: nella parte centrale le fasi di lavorazione o eventuali altre dizioni secondo quanto riportato nel
documento normativo di riferimento; in basso il Marchio di tracciabilità di Unionfiliere con la dizione “tracciabilità controllata dal
sistema delle camere di commercio italiane”; in alto a destra il
codice identificativo del prodotto o delle linee produttive oggetto
di certificazione.
Nel rispetto dei contenuti e delle indicazioni sopra indicati, l’organizzazione può scegliere il formato dell’etichetta. L’etichetta
può essere apposta sul prodotto finito o sulla sua confezione. E’
vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente
prevista. E’ tuttavia ammesso l’utilizzo di indicazioni esplicative
di marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo
o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri
riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla
normativa comunitaria, nazionale o regionale e non siano in
contrasto con le finalità e i contenuti del presente regolamento.
La licenza d’uso del marchio di tracciabilità nonché i diritti che ne
derivano non sono trasmissibili.
4.7. Mantenimento e durata della Certificazione
Unionfiliere, attraverso le strutture ispettive, pianifica periodicamente, con frequenza non inferiore a 12 mesi, controlli di
sorveglianza per verificare il mantenimento della conformità al
Documento Normativo e quindi la validità del Certificato.
La conduzione delle verifiche di sorveglianza è gestita secondo
le medesime modalità operative previste per il rilascio del Certificato di conformità.
La validità del Certificato si intende tacitamente rinnovata fino
a quando non si riscontrino situazioni di mancato rispetto del
pertinente Documento Normativo o del presente Regolamento.
In tali situazioni Unionfiliere, anche attraverso la Segreteria tecnica-organizzativa, può disporre ulteriori verifiche il cui costo è a
carico dell’organizzazione.
4.8.Verifiche non programmate
Unionfiliere si riserva la facoltà di disporre, oltre a quelle di cui
ai paragrafi precedenti, verifiche non programmate per accertare
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la conformità del STV. I costi di tali verifiche sono sostenuti da
Unionfiliere.
5. Diritti e doveri
L’organizzazione che ottiene la certificazione del STV di Unionfiliere ha l’obbligo di:
a) osservare fedelmente quanto prescritto nel Documento
Normativo di riferimento;
b) assoggettarsi alle verifiche delle strutture ispettive, consentendo loro il libero accesso, garantendo ogni assistenza
durante le verifiche e fornendo loro ogni informazione utile
per l’espletamento dell’incarico;
c) rispettare la normativa cogente. In caso fossero accertate
inosservanze della normativa cogente, il Comitato di Certificazione dispone la revoca della Certificazione. Conseguentemente viene meno la validità del Certificato e l’organizzazione non può più utilizzare il marchio e le etichette di
tracciabilità. Unionfiliere, inoltre, procede alla segnalazione
alle competenti Autorità;
d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della certificazione;
e) utilizzare il Marchio di tracciabilità di Unionfiliere:
-
nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le
forme, anche dimensionali, che lo rendono immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
-
su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e pubblicazioni pertinenti, riferite esclusivamente ai
prodotti/processi produttivi per i quali è stata rilasciata la
certificazione;
f) utilizzare l’etichetta di tracciabilità solo per i prodotti oggetto del STV;
g) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la reputazione del marchio di
tracciabilità di Unionfiliere;
h) non utilizzare il Certificato, il marchio e le etichette di tracciabilità se la Certificazione è stata oggetto di sospensione,
revoca o rinuncia;
i) non immettere in commercio prodotti per i quali si è ottenuta la Certificazione non conformi alle predette modalità
e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato;
j) tenere informata la Segreteria tecnica-organizzativa di ogni
modifica che abbia intenzione di apportare al/ai prodotto/i,
al/ai processo/i produttivo/i e al STV, suscettibile di influire
sulla tracciabilità del prodotto;
k) consultare periodicamente il sito di Unionfiliere per apprendere gli eventuali aggiornamenti intervenuti alla documentazione di riferimento del STV;
l) rispettare in generale tutte le disposizioni del presente Repag. 10 di 16
golamento;
m) corrispondere alla struttura ispettiva incaricata dei controlli
gli importi tariffari previsti per la visita di certificazione e
sorveglianza programmata e di quelle di cui al § 4.7.
Unionfiliere si impegna a:
a) fornire all’organizzazione, attraverso le strutture ispettive
abilitate, le prestazioni previste per i controlli di conformità
in modo imparziale;
b) fornire le proprie prestazioni in modo da non pregiudicare il
regolare svolgimento delle attività di produzione;
c) fornire evidenze circa la verifica delle attività di controllo
mediante la consegna dei Rapporti delle verifiche ispettive
svolte.
6. Modifiche alle condizioni di certificazione
Unionfiliere può disporre modifiche al Documento Normativo di
riferimento e al presente Regolamento. Le modifiche possono,
inoltre, essere richieste ad Unionfiliere dalle organizzazioni certificate. In questo caso Unionfiliere, riconosciuta la fondatezza e
congruità delle motivazioni addotte, può provvedere al riguardo
direttamente o avvalendosi di esperti della materia.
Le modifiche devono essere apportate con specifica delibera del
Comitato Esecutivo di Unionfiliere.
Dette modifiche devono essere comunicate, a mezzo PEC, lettera
raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente, a tutte le organizzazioni certificate interessate. Nella comunicazione deve essere
contenuto l’invito ad uniformarsi alle nuove prescrizioni, entro
un termine di volta in volta fissato in considerazione dell’entità
delle modifiche apportate. Le modifiche sono, inoltre, pubblicate
sul sito internet di Unionfiliere.
Unionfiliere si riserva comunque il diritto di disporre nuove verifiche sull’adeguamento del sistema di tracciabilità delle organizzazioni certificate alle modifiche apportate al documento normativo di riferimento o al Regolamento. Nel caso in cui risulti che
l’organizzazione non si è adeguata, il Comitato di Certificazione
dispone la sospensione o la revoca della Certificazione.
E’ facoltà delle organizzazioni certificate non accettare le variazioni e rinunciare pertanto alla certificazione e alla licenza d’uso
del marchio.
7. Estensione e modifica della Certificazione
Il campo di applicazione di un Certificato di conformità può essere esteso, su richiesta dell’organizzazione, ad altri prodotti, linee
di produzione, processi produttivi.
La pratica di estensione o modifica è gestita secondo le medesime modalità definite per la prima Certificazione.
La domanda può essere accettata in tutto o in parte e l’attività di verifica può essere effettuata attraverso un’apposita visita
oppure essere inserita nel programma previsto per l’attività di
sorveglianza.
I costi di estensione o modifica sono gestiti secondo le medesime modalità definite per la prima certificazione.
Le estensioni concesse e le modifiche danno luogo all’emissione
di un nuovo allegato al Certificato di conformità che annulla e
sostituisce il precedente.
8. Non conformità e sanzioni
Le non conformità possono essere classificate in:
Critica: Importante: Lieve: • Mancanza di uno o più requisiti indicati
nel Documento Normativo di riferimento
o nel Regolamento
• Azione tale da pregiudicare il STV e l’immagine del marchio di Unionfiliere
• Non completa applicazione di un requisito indicato nel Documento Normativo
di riferimento o nel Regolamento tale da
pregiudicare il STV ma non l’immagine del
marchio di Unionfiliere
• Carenza formale rispetto ad un requisito
indicato nel Documento Normativo di riferimento o nel Regolamento tale da non
pregiudicare il STV e l’immagine del marchio di Unionfiliere
A fronte delle non conformità sopra descritte il Comitato di Certificazione può applicare, le seguenti sanzioni alle organizzazioni
certificate responsabili: l’ammonizione, la sospensione o la revoca della Certificazione secondo quanto riportato nella tabella 1.
Possono essere, inoltre, applicate dal Comitato di Certificazione
all’organizzazione inadempiente, fatto salvo il risarcimento del
maggior danno, delle penali contrattuali (art. 1382 del Codice
Civile), sulla base di quanto previsto dal contratto di adesione.
Se le non conformità non sono attribuibili all’organizzazione richiedente, bensì ad uno o più dei suoi fornitori diretti, le sanzioni
sono comunque applicate all’organizzazione richiedente la certificazione. Pertanto, è compito dell’organizzazione richiedente
informare i propri fornitori relativamente all’adesione al STV,
comunicare gli impegni relativi ai fini del mantenimento della
certificazione nonché il regime sanzionatorio ed acquisire dichiarazione di manleva di responsabilità.
Le delibere contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicate alle organizzazioni certificate interessate mediante PEC, lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente.
8.1. Ammonizione
L’ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi.
8.2.Sospensione della Certificazione
La sospensione, con o senza sanzione penale contrattuale, del
Certificato di conformità, nella sua completezza o per una delle
linee produttive, è decisa dal Comitato di Certificazione a fronte
di non conformità critiche o importanti.
In questi casi la Segreteria tecnica-organizzativa comunica mediante PEC, lettera raccomandata a.r o altro mezzo equivalente,
all’organizzazione la sospensione e la relativa motivazione, concedendo un tempo massimo di 2 mesi dalla data di ricezione per
rimuovere le cause di non conformità indicate. Trascorso infruttuosamente tale periodo, la Certificazione è revocata.
Tabella 1 Sanzioni:
DESCRIZIONE
mancata concessione della certificazione
(per le organizzazioni non ancora certificate)
sospensione della certificazione*
(per le organizzazioni già certificate)
Azione tale da pregiudicare il STV e l’immagine del marchio
di Unionfiliere
revoca della certificazione
+
eventuale penale contrattuale
IMPORTANTE
Mancanza di uno o più requisiti del Documento Normativo di
riferimento o del Regolamento
SANZIONE
Non completa applicazione di un requisito del Documento
Normativo di riferimento o del Regolamento tale da pregiudicare il STV ma non l’immagine del marchio di Unionfiliere
sospensione della certificazione*
+
eventuale penale contrattuale
LIEVE
CRITICA
CLASSIF.
DELLE N.C.
Carenza formale rispetto ad un requisito del Documento
Normativo di riferimento o del Regolamento tale da non pregiudicare il STV e l’immagine del marchio di Unionfiliere
ammonizione.
(in caso di reiterazione, per almeno 3 volte, eventuale
penale contrattuale)
* Se le condizioni che portano alla sospensione non sono rimosse entro il termine prefissato si può procedere alla revoca.
pag. 11 di 16
La richiesta di sospensione può anche essere presentata dall’organizzazione stessa. La revoca della sospensione è possibile
solo dopo che Unionfiliere, tramite apposita attività di verifica
integrativa, abbia constatato il soddisfacente ripristino della conformità.
L’organizzazione sospesa non può utilizzare il Certificato di conformità, l’etichetta di tracciabilità ed il marchio di Unionfiliere.
Le attività di verifica per la gestione/risoluzione di una situazione
di sospensione del Certificato di Conformità sono interamente a
carico dell’organizzazione.
8.3.Revoca della Certificazione
La revoca, con o senza sanzione penale contrattuale, è decisa dal
Comitato di Certificazione nel caso di violazioni particolarmente
gravi del presente Regolamento, tali da non consentire il semplice provvedimento di sospensione, secondo quanto indicato
in Tabella 1.
La decisione della revoca della Certificazione è comunicata all’organizzazione da parte della Segreteria tecnica-organizzativa mediante PEC, lettera raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente.
A seguito di tale revoca, l’organizzazione:
-
è inibita dall’utilizzo del Certificato di conformità, delle etichette e del marchio di tracciabilità di Unionfiliere;
-
non deve utilizzarne eventuali copie e riproduzioni;
-
deve eliminare dalla carta intestata, da tutta la documentazione tecnica e pubblicitaria e, se del caso, dai prodotti ogni
riferimento alla certificazione, distruggendo tutta la modulistica residua o altro materiale contenente, sotto qualsiasi
forma, le caratterizzazioni grafiche e i riferimenti alla certificazione.
L’organizzazione revocata è cancellata dall’Elenco delle Organizzazioni certificate, gestito dalla Segreteria tecnica-organizzativa.
La revoca non pregiudica il diritto di Unionfiliere a intraprendere
altre azioni di tutela.
9. Rinuncia alla Certificazione
L’organizzazione può rinunciare, in qualsiasi momento, alla Certificazione e alla licenza d’uso del marchio anche quando non
intende accettare eventuali variazioni:
- del documento normativo di riferimento;
- del tariffario;
- del presente regolamento.
In questo caso una esplicita comunicazione, mediante PEC, raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente, deve essere inviata ad
Unionfiliere.
La rinuncia diviene operativa dalla data della ricezione.
A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all’utilizzo del marchio e
l’organizzazione viene cancellata dall’elenco delle organizzazioni
certificate.
pag. 12 di 16
10. Ricorsi
Le eventuali controversie circa l’interpretazione e l’applicazione del presente regolamento che non vengano definite in via
amichevole, sono deferite ad un arbitro unico, da nominarsi in
conformità al regolamento della Camera Arbitrale istituita presso
la CCIAA di Roma, che le parti espressamente dichiarano di ben
conoscere ed accettare integralmente, anche con riferimento alle
modalità di designazione.
L’arbitro decide secondo equità, in via irrituale, regolando lo
svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che ritiene più opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto regolamento.
La decisione arbitrale viene fin d’ora riconosciuta dalle parti e
sottoscritta come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.
11. Condizioni economiche
Le tariffe per le verifiche ispettive sono definite nel Tariffario, approvato dal Comitato Esecutivo di Unionfiliere, e rese disponibili
unitamente al contratto.
Le variazioni delle tariffe vengono notificate alle organizzazioni
aderenti mediante apposita comunicazione a mezzo PEC, lettera
raccomandata a.r. o altro mezzo equivalente ed entrano in vigore
dalla prima verifica successiva alla data di ricezione.
L’organizzazione ha il diritto di rinunciare alla certificazione entro
30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di variazione.
Le tariffe devono essere versate dall’organizzazione direttamente
alla struttura ispettiva, nelle misure e con le modalità stabilite dal
Tariffario.
Il mancato pagamento della verifica da parte dell’organizzazione
comporta la mancata redazione del relativo Rapporto di verifica
ispettiva da parte della struttura ispettiva.
12. Obbligo di riservatezza
Tutta la documentazione e/o gli atti relativi all’attività di certificazione sono considerati da Unionfiliere riservati, salvo disposizioni
contrarie.
Le strutture ispettive incaricate da Unionfiliere che, nel corso
dell’espletamento delle proprie funzioni, vengano a conoscenza
dei contenuti di tali atti, sono tenute al segreto professionale.
Informazioni relative a organizzazioni con una pratica in corso
non possono essere rilasciate a terzi senza consenso scritto dell’organizzazione stessa.
Per i casi previsti dalla legge sulla libera diffusione a terzi di informazioni, l’organizzazione deve essere informata preventivamente.
Unitamente alla sottoscrizione del contratto, le organizzazioni
sono tenute, ai fini dell’adesione, alla sottoscrizione dell’informativa sull’utilizzo dei dati personali.
ALLEGATO C – TARIFFARIO
1 Scopo e campo d’applicazione
Il presente documento fornisce la base di riferimento per la formulazione delle offerte relative alle attività di Certificazione del
Sistema di Tracciabilità Volontario delle Camere di Commercio
italiane.
Nei paragrafi seguenti si riportano i criteri utilizzati per il calcolo
delle tariffe in fase di prima certificazione e di sorveglianza.
Laddove dopo due verifiche di sorveglianza, non vengano riscontrate non conformità, Unionfiliere potrà riservarsi la facoltà
di definire criteri di campionamento differenti rispetto a quanto
riportato di seguito.
3
2
Criteri per il calcolo delle tariffe
3.1. Prima certificazione
Il costo della verifica in prima certificazione è stabilito in
2.1. Generalità
Le tariffe comprendono:
• Euro 400,00 + IVA, per l’organizzazione richiedente;
-
l’istruttoria della pratica di certificazione;
-
la pianificazione e la conduzione delle attività di verifica;
-
Criteri per il computo dei fornitori/terzisti da verificare
la predisposizione e l’invio del certificato di conformità all’organizzazione;
e si basano sull’impegno in giorni-uomo previsto per effettuare
le attività di verifica, in relazione alla complessità e numerosità
dei siti/prodotti/ processi interessati dal processo di certificazione dell’organizzazione richiedente.
Le tariffe sono fatte preventivamente conoscere alle organizzazioni richiedenti in sede di stipula o di revisione del contratto.
Le tariffe si applicano alle singole organizzazioni che compongono la filiera produttiva. Se l’organizzazione richiedente la certificazione non opera in filiere composte da organizzazioni con
Sistema di Tracciabilità Certificato, essa dovrà sostenere il costo
della verifica presso tutte le organizzazioni della filiera campionate secondo i criteri definiti ai paragrafi 2.2 e 2.3.
• Euro 300,00 + IVA, per ogni altra organizzazione
campionata, secondo i criteri di seguito riportati.
Le suddette tariffe si riferiscono ad organizzazioni localizzate
sul territorio italiano e sono comprensive delle spese di viaggio,
vitto e alloggio dell’ispettore.
In sede di prima certificazione deve essere verificato un numero di organizzazioni pari al 10% di Ni, ove Ni è il numero complessivo delle organizzazioni fornitrici dirette del richiedente la
certificazione, con riferimento alla linea produttiva/prodotto/
processi oggetto di verifica1.
Le organizzazioni richiedenti la certificazione devono essere
comunque sempre verificate. La scelta delle organizzazioni (fornitori/ terzisti) da verificare è effettuata dalla struttura
ispettiva sulla base dell’incidenza e della significatività delle singole fasi del processo produttivo in relazione al prodotto finito
(prendendo in considerazione, ad esempio, i seguenti parame-
Tabella 1: Numero di organizzazioni da verificare in prima certificazione
1
Numero delle organizzazioni fornitrici dirette
del richiedente la certificazione
Numero di organizzazioni da verificare in certificazione,
oltre al richiedente
1-10
1
11-20
2
21-30
3
31-40
4
41-50
5
51-60
6
61-70
7
71-80
8
81-90
9
91 in poi
10
Nella definizione del campione si avrà cura di individuare, laddove possibile, almeno 1 organizzazione per ogni fase del processo produttivo.
pag. 13 di 16
tri: quantità e valore della produzione, incidenza sul fatturato,
ecc.). Il numero massimo di organizzazioni da verificare è pari
a 10.
La quota per la certificazione, calcolata nel suddetto modo, viene richiesta all’atto dell’accettazione del contratto.
3.2.Certificazione di sorveglianza
Il costo della verifica di sorveglianza periodica è stabilito in
• Euro 300,00 + IVA, per l’organizzazione richiedente;
• Euro 250,00 + IVA, per ogni altra organizzazione campionata, secondo i criteri di seguito riportati.
Le suddette tariffe si riferiscono ad organizzazioni localizzate
sul territorio italiano e sono comprensive delle spese di viaggio,
vitto e alloggio dell’ispettore.
In sede di sorveglianza periodica, deve essere verificato un numero di organizzazioni pari al valore riportato in Tabella 2 (60
% delle organizzazioni oggetto di valutazione iniziale) escludendo, laddove possibile, i fornitori/ terzisti già campionati nell’ultima verifica (certificativa /sorveglianza).
Si noti che il numero delle organizzazioni da verificare in sede
di sorveglianza periodica, può modificarsi nel corso del tempo
(a seguito di crescita o contrazione della filiera) e, come tale,
deve essere determinato ogni anno.
La quota per la sorveglianza periodica viene richiesta all’avvio
delle attività di valutazione.
3.3.Esclusioni fornitori
Nel calcolo delle organizzazioni da sottoporre ad audit in sede di
prima certificazione e di sorveglianza devono essere esclusi:
• i fornitori/terzisti utilizzati dall’organizzazione richiedente
la certificazione per le fasi di lavorazione dichiarate “…Im-
portate” come indicato nel pertinente Documento Normativo;
• i fornitori/terzisti in possesso di una certificazione Unionfiliere.
3.4 Particolari tipologie di organizzazioni
Qualora l’organizzazione richiedente la certificazione sia un
converter, ovvero affidi all’esterno tutti i processi necessari alla
realizzazione del prodotto finito, deve essere sottoposto a verifica almeno un fornitore per ogni singola fase produttiva contemplata dal pertinente Documento Normativo, anche se ciò
comporta un numero maggiore di verifiche rispetto a quanto
previsto dalle Tabelle 1 e 2.
4 Prestazioni aggiuntive
Sono da ritenersi prestazioni aggiuntive quelle non previste per
il rilascio o per il mantenimento della certificazione, richieste
dall’organizzazione o rese necessarie al fine del rilascio o del
mantenimento della certificazione.
Tra queste prestazioni rientrano ad esempio:
- le verifiche presso organizzazioni ubicate all’estero;
-
le verifiche dell’attuazione delle azioni correttive.
Le tariffe applicabili per tali prestazioni sono da definirsi caso
per caso.
Nel caso in cui le organizzazioni richiedano la certificazione di
elementi qualificanti (es. particolari performance, caratteristiche chimico–fisiche del prodotto, ecc.) - come previsto nel DN
di riferimento – le spese sostenute per le prove di laboratorio
richieste dalla struttura ispettiva saranno a carico dall’organizzazione.
Tabella 2: Numero di organizzazioni da verificare in sorveglianza
Numero delle organizzazioni fornitrici dirette del richiedente il
mantenimento
Numero di organizzazioni da verificare in mantenimento, oltre al
richiedente
1-20
1
21-30
2
31-40
2
41-50
3
51-60
4
61-70
4
71-80
5
81-90
5
91-in poi
6
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
PER FINALITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE
INFORMATIVA
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento
delle informazioni che La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’art. 13 dello stesso Decreto Le forniamo le seguenti informazioni:
a) Finalità del trattamento - Ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali, si informa che i dati da Lei forniti verranno utilizzati da Unionfiliere - Titolare del trattamento - per
finalità di informazione e promozione in relazione a attività camerali e argomenti di interesse.
b) Modalità del trattamento - I dati saranno trattati, sia manualmente che con l’ausilio di sistemi informatici, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati nel rispetto delle regole
di riservatezza e di sicurezza previste dalla Legge; i dati raccolti saranno conservati e trattati
per il periodo necessario al raggiungimento di predette finalità.
c) Natura obbligatoria del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto - I dati da Lei
conferiti hanno natura obbligatoria ove indicato per poter effettuare le operazioni di cui al
punto a). Il rifiuto a fornire i dati personali comporta l’impossibilità per Unionfiliere di poter
svolgere l’attività di informazione e promozione.
d) Ambito di comunicazione e diffusione - I Suoi dati, oggetto del trattamento potranno essere comunicati, oltre che al nostro personale incaricato del trattamento, a Retecamere S.cons.
r.l. con sede in via Valadier 42 - 00193 Roma (Agenzia nazionale del Sistema camerale), per le
finalità di cui al punto a). Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo
esplicito consenso.
e) Diritti dell’interessato - Le ricordiamo che l’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 Le attribuisce, in
quanto soggetto interessato, i seguenti diritti:
- ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l’indicazione dell’origine dei dati personali; delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti
elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante
designato ai sensi dell’art. 5, comma 2; dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
- ottenere l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione
dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l’attestazione che
le suddette operazioni sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui
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tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento di dati personali
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
f) Estremi identificativi del Titolare - Titolare del trattamento dei Suoi dati è Unionfiliere con
sede in Roma, Piazza Sallustio n. 21 tel. 06-4544.8659 Fax 06 9761.0526
g) Procedure per modifica e cancellazione dei dati - In ogni momento potrà esercitare i Suoi
diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 contattandoci ai riferimenti indicati nel precedente punto f).
per presa visione:
L’Organizzazione
(Il legale rappresentante pro-tempore)
_________________________________
_________________________________
Richiesta consenso per l’invio di materiale informativo/promozionale
In relazione all’informativa da Voi fornitami ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/03, con riferimento alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati di cui al 1° comma, punto a) del predetto articolo, esprimo, in deroga a quanto previsto dall’art. 18 del Contratto, il consenso all’utilizzo
dei miei dati per l’invio da parte Vostra di comunicazioni di carattere informativo e promozionale
tramite i dati forniti (eMail, telefono, fax, cellulare, riferimenti impresa).
L’Organizzazione
(Il legale rappresentante pro-tempore)
_________________________________
__________________________________
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