Prot. n.
Spedito il
Parere generale n. 54
ALL’ON. MINISTRO
SEDE
OGGETTO: Università degli studi di Firenze – Passaggi di settore scientifico-disciplinare dei professori e dei
ricercatori – Applicazione art. 4 D.M. 4.10.2000. Adunanza del 7 marzo 2001
IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Visto il Verbale del Comitato Consultivo Tecnico Amministrativo dell’Università di Firenze del 17/01/2001
pervenuto direttamente a questo Consiglio;
Visto l’art. 4 del D.M. 4/10/2000 concernente la rideterminazione e l’aggiornamento dei settori scientificodisciplinari;
Vista la propria precedente delibera del 9/4/1999 concernente l’intesa CRUI-CUN su cambi di settore scientificodisciplinare e Regolamenti di ateneo; Sentiti i Relatori;
Rilevato che L’Università degli Studi di Firenze contesta la disposizione di cui all’art. 4 del D.M. 4 ottobre 2000,
concernente i S.S.D, secondo cui i passaggi dei professori e dei ricercatori da un settore scientifico-disciplinare
ad un altro sono disposti con decreto rettorale previa acquisizione del parere del C.U.N., motivando l’eventuale
difformità;
Considerato che l’Ateneo rileva come il citato decreto non abbia natura regolamentare e come la previsione di
cui all’art. 4 sia stata, pertanto, assunta con atto non regolamentare e sia nulla per carenza di potere;
FORMULA AL SIG. MINISTRO LE SEGUENTI OSSERVAZIONI:
Va innanzitutto osservato, sul piano dei principi generali, che la nullità, come categoria dell’invalidità degli atti
giuridici, è stata elaborata e codificata con riferimento ai negozi giuridici di diritto privato, ma non è pacificamente
accolta nel diritto amministrativo, essendo, tra l’altro, ormai esclusa da dottrina e giurisprudenza la natura
negoziale dei provvedimenti amministrativi. Per tali atti si fa comunemente ricorso alla nozione di illegittimità
nella tradizionale tripartizione dei vizi di violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere.
Talune ipotesi di nullità o inesistenza di atti amministrativi sono state ravvisate nei casi di mancanza di uno degli
elementi essenziali dell’atto (soggetto emanante privo della natura di organo pubblico, mancanza della forma
richiesta ad substantiam, oggetto inesistente o impossibile, incompetenza assoluta ecc.). Talora è stata ritenuta,
specie con riferimento ad atti incidenti su posizioni di diritto soggettivo, la nullità di provvedimenti adottati in
assenza dei necessari atti presupposti ovvero oltre la scadenza di un termine perentorio previsto dalla legge (ad
es: decreto di esproprio adottato in assenza o dopo l’intervenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica
utilità).
La carenza di potere viene, di regola, sostanzialmente a coincidere con il vizio di incompetenza assoluta, che si
ritiene sussistere solo quando l’organo emanante è privo di qualsiasi potestà amministrativa nella materia in
considerazione (al riguardo si fanno di solito gli esempi, piuttosto teorici, del titolo di studio rilasciato dal Prefetto
o della licenza di commercio rilasciata dall’intendente di finanza e simili).
Nella specie non può dunque configurarsi un’ipotesi di nullità per incompetenza assoluta o carenza di potere sia
con riguardo al complesso dei poteri e delle competenze attribuite nella soggetta materia al Ministro
dell’Università (e al C.U.N.) sia con riferimento al tema specifico dei passaggi di settore, come meglio verrà
precisato in prosieguo.
Per l’individuazione dei settori scientifico-disciplinari il comma 99 dell’art. 17 della legge n. 127/97 prevede
l’adozione di uno o più decreti del MURST. La previsione di un decreto ministeriale e non di un regolamento ai
sensi della legge n. 400/88 è dovuta al fatto che, nella specie, non si trattava di dettare delle norme generali ed
astratte, bensì di individuare in concreto, sulla base di criteri tecnico-didattici, i settori scientifico-disciplinari nel
cui ambito raggruppare i vari insegnamenti.
La natura non regolamentare del D.M. 4 ottobre 2000 non esclude, tuttavia, la valenza a carattere generale del
decreto e l’efficacia vincolante delle sue previsioni, ivi comprese quelle in esso inserite per connessione con
l’oggetto del provvedimento. La determinazione dei S.S.D. e delle relative affinità rileva sul piano giuridico a
molteplici fini quali la pertinenza della titolarità, gli inquadramenti, i raggruppamenti concorsuali (in relazione ai
quali vengono indette le procedure concorsuali per il reclutamento dei professori e dei ricercatori), l’elettorato
attivo e passivo, la composizione delle commissioni giudicatrici, i trasferimenti e, per l’appunto, i passaggi
dall’uno all’altro settore.
L’indubbio carattere non regolamentare del D.M. 4.10.2000 (almeno nella forma tipica dell’atto generale a
contenuto normativo) non implica, certo, l’illegittimità e la non vincolatività del disposto dell’art. 4 in
contestazione, che appare inserito nel decreto per ragioni di connessione con l’oggetto del provvedimento
(definizione dei S.S.D), anche se la disposizione poteva più propriamente essere introdotta in sede del
procedimento di approvazione dei singoli regolamenti degli atenei (commi 3 e 4 dell’art. 1 della legge n. 210 del
1998).
In ordine alla disposizione di cui all’art. 4 del decreto può, inoltre, osservarsi quanto segue:
1. L’art. 1 comma 2 della legge 3 luglio 1998, n, 210 prevede che con regolamenti delle Università sono
stabilite le procedure per la copertura dei posti vacanti mediante trasferimento nonché per la mobilità
nell’ambito della stessa sede dei professori e dei ricercatori.
Detti regolamenti sono soggetti al controllo del Ministero, che può muovere rilievi di legittimità e di merito (art. 1.
commi 3 e 4 legge citata). Rientrando, dunque, nei poteri del Ministro di sindacare e intervenire, anche nel
merito, sulle procedure di trasferimento e sui passaggi di settore scientifico-disciplinare, è da escludere che nella
specie sia configurabile un’ipotesi di carenza di potere o di incompetenza assoluta, che possa dar luogo a
nullità.
2. Ai sensi dell’art. 17, comma 102 lettere d) ed e) della legge 127/97 rientra nella competenza del C.U.N. di
esprimersi sui settori scientifico-disciplinari e sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell’università.
Il passaggio di un professore o ricercatore ad altro S.S.D. con il connesso diverso inquadramento
dell’interessato, si pone sostanzialmente come ulteriore sistema di reclutamento e copertura dei posti vacanti e
disponibili, alternativo al pubblico concorso e al trasferimento da altra università. Non è, pertanto, illegittimo e
tanto meno esulante dalla competenze del C.U.N. richiedere il preventivo parere del Consiglio stesso sui
passaggi di settore.
3. La disposizione, peraltro, riposa sull’intesa CRUI-CUN del 9 aprile 1999. Gli atenei dovrebbero, comunque,
avvertire l’obbligo di adeguarsi a quanto prescritto d’intesa con l’organismo rappresentativo dei Rettori.
D’altro canto, l’Ateneo di Firenze, se riteneva illegittimo l’art. 4 in questione, poteva impugnare il decreto
4.10.2000 nei prescritti termini perentori. E’ principio pacifico che gli atti amministrativi, ancorché illegittimi,
conservano la loro validità ed efficacia sino a quando non vengano annullati in sede amministrativa o
giurisdizionale.
Per tutto quanto su esposto, il Consiglio
INVITA
il Ministro e il Presidente della CRUI a porre in essere quanto necessario perché gli Atenei cooperino
all’attuazione del disposto del citato art. 4 del D.M. 4/10/2000.
CHIEDE
altresì al Ministro di porre in essere azioni opportune per evitare irregolarità nella definizione degli elettorati in
conseguenza dell’illegittimo provvedimento del Rettore di Firenze, disponendo altresì appropriati monitoraggi su
tutti i cambiamenti di settore disciplinare successivi all’entrata in vigore del D.M. 4/10/2000.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
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Parere del 07/03/2001