SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ARTICOLO N.1 - Oggetto
Il presente Capitolato Speciale d’Appalto concerne il servizio stabulazione, mantenimento e cura di
animali da laboratorio e pulizia dei locali stabulario della SISSA – Scuola Internazionale Superiore
di Studi Avanzati, presso la sede della Scuola a Trieste - via Bonomea n.265 – CIG n.60584864CE .
ARTICOLO N.2 - Durata dell’appalto
L’appalto viene affidato per il periodo di 3 anni, dal 01.07.2015 al 30.06.2018.
ARTICOLO N.3 - Corrispettivo per il servizio
Verrà corrisposto l’importo complessivo offerto dall’Impresa affidataria, indicato nell’Allegato C) –
“Offerta economica”, secondo le modalità di cui al successivo art.14.
Non potrà essere richiesto da parte dell’Impresa affidataria alcun ulteriore compenso per
l’esecuzione del servizio.
ARTICOLO N.4 - Informazioni relative ai locali, gabbie e animali
Il servizio di cui all’articolo 1 dovrà essere svolto nei seguenti locali siti al livello + 2 e dei
laboratori siti ai livelli + 3 e + 7 dell’edificio principale di via Bonomea n. 265, Trieste, per
complessivi 195,57 mq, come da planimetrie allegate - Allegato 1):
Locale Stabulazione a livello + 2
stab ratti 1
stab ratti 2
stab topi 1
stab topi 2
stab topi 3
stab topi 4 (BH2)
anfibi
TOT
Servizi
TOT
Superficie in mq
5,78
5,78
9,41
9,41
7,38
8,65
3,05
49,46
90,54
140,00
Locale Stabulazione a livello + 3
Stanza n.353
TOT
Superficie in mq
23,12
23,12
Locale Quarantena a livello +7
Stanza n.739
Stanza n.739 (locale accessorio)
TOT
Superficie in mq
28,90
3,55
32,45
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Le superfici di calpestio indicate al presente articolo sono puramente indicative e prive di qualsiasi
valore negoziale e, pertanto, nessuna pretesa potrà essere avanzata dall’impresa qualora le stesse
dovessero risultare diverse da quelle effettive.
Le specie animali che potranno essere presenti nello Stabulario sono le seguenti:
− topi (Mus musculus)
numero massimo
3.200
− ratti (Rattus norvegicus)
numero massimo
400
− anfibi (Amphibia)
numero massimo
30
Il numero effettivo degli animali presenti nello Stabulario dipenderà dalle sperimentazioni in corso.
Tali animali saranno stabulati in gabbie (convenzionali e IVC) e vasche, allocate nei suddetti locali
nelle quantità sottoelencate:
− 1000 gabbie su dispositivo IVC (≤6 topi/gabbia)
− 200 gabbie su scaffale convenzionale o armadio ventilato (≤2 ratti/gabbia)
− 10 vasche per rospi sudafricani (≤10 animali/vasca).
ARTICOLO N.5 - Giornate e orari per l'esecuzione del servizio
Il servizio dovrà essere svolto nelle giornate, feriali o festive, tra le ore 7:00 alle 19:30, secondo le
modalità e le periodicità indicate al successivo art. 9.
L’Impresa dovrà assicurare la presenza di personale addetto al servizio per un numero minimo di
100 ore settimanali complessive.
Nei giorni feriali, da lunedì a venerdì, dovrà essere garantita la presenza di almeno 1 persona fra le
ore 9.00 e le ore 16.00.
Nelle giornate di sabato, domenica e festivi dovrà essere garantita la presenza di almeno 1 persona
per 1 ora nella fascia oraria tra le ore 9.00 e le ore 13.00, da concordarsi con il Responsabile
Scientifico.
Il servizio di cambio gabbie nei locali di permanenza degli animali e la successiva pulizia di tali
locali devono essere effettuati nella fascia oraria 7.00-10.00, secondo calendario da concordarsi con
il Responsabile Scientifico. Tali operazioni dovranno essere effettuate in modo da non intralciare la
normale attività dei ricercatori e del personale della SISSA autorizzato ad accedere allo Stabulario.
Le operazioni di pulizia dei locali di servizio, bagni e corridoi devono essere eseguite al mattino
prima delle ore 9.00 e/o il pomeriggio, dopo le 14.00.
Il personale dell'Impresa dovrà essere disponibile in due fasce orarie di 1 ora ciascuna, una
mattutina e l'altra pomeridiana (ambedue da concordarsi con il Responsabile Scientifico), per il
trasferimento degli animali ai Ricercatori tramite passbox. Nei giorni di sabato, domenica e festivi,
tali fasce si riducono ad una.
ARTICOLO N.6 - Tessere magnetiche e chiavi d'accesso
Per lo svolgimento del servizio, l'Amministrazione affida all'Impresa, per la durata del contratto,
delle tessere magnetiche nominative, per ciascun operatore, per l’accesso allo Stabulario e ai
laboratori oggetto del servizio, nonché le chiavi necessarie per l’esecuzione del servizio
consegnandole a mano del titolare dell’Impresa o di un suo delegato, che rilascerà dettagliata
ricevuta.
Timbro e firma del legale rappresentante dell’Impresa_______________________________
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L’Impresa si impegna a provvedere alla loro conservazione con ogni debita cautela nonché a
segnalare per iscritto all’Ufficio Economato - Patrimonio, con la massima tempestività, eventuali
smarrimenti, restando inteso che, ove ciò si verificasse, l'Amministrazione provvederà alla
immediata disabilitazione della tessera smarrita o alla sostituzione delle serrature di cui trattasi,
mentre le relative spese faranno carico all'Impresa.
L'Impresa si impegna inoltre a non riprodurre copie delle chiavi.
Tessere magnetiche e chiavi dovranno essere restituite all’Ufficio Economato – Patrimonio della
SISSA alla fine dell’appalto.
ARTICOLO N.7 - Personale dell'Impresa
Il personale adibito al servizio dovrà possedere un’esperienza professionale non inferiore a due
anni, anche non continuativa, documentata, in servizi di stabulazione degli animali da laboratorio.
L’impresa si impegna altresì, salvo casi non imputabili alla volontà dell’impresa stessa, a garantire
la massima stabilità del personale.
Reiterate e non adeguatamente motivate sostituzioni del personale costituiscono, previ richiami,
causa di inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione del contratto.
Prima dell’inizio del servizio l’Impresa dovrà fornire al Responsabile Scientifico dello stabulario e,
per conoscenza, all'Ufficio Affari Generali, l’elenco degli addetti al servizio con indicati i servizi a
cui sarà adibito ogni singolo operatore. A tale elenco, da tenere costantemente aggiornato, dovrà
essere allegato il curriculum vitae degli addetti, a comprova dell’esperienza professionale richiesta.
Tutti gli addetti al servizio dovranno effettuare, prima dell’inizio della loro attività, una prova
pratica che verterà sulle mansioni previste dal presente Capitolato in relazione alla manipolazione e
cura degli animali e che verrà valutata dal Responsabile scientifico dello Stabulario della SISSA o
da un suo delegato.
Il mancato superamento della prova prativa comporterà la sostituzione dell’addetto dell'Impresa,
senza che la stessa possa avanzare alcuna riserva.
Il personale dell’Impresa, nel corso del servizio, dovrà esibire un cartellino plastificato assicurato in
modo ben visibile sulla tuta da lavoro; il cartellino dovrà contenere l’indicazione del nome e del
cognome, la qualifica nonché la fotografia formato tessera dell’operatore.
Le eventuali variazioni del personale destinato al servizio presso la SISSA dovranno essere
tempestivamente comunicate per iscritto al Responsabile Scientifico dello stabulario e, per
conoscenza, all'Ufficio Affari Generali, prima che le nuove unità siano messe in servizio.
Il personale dell'Impresa agirà sotto la responsabilità piena e diretta della medesima. A tal fine
dovrà essere individuata, prima della sottoscrizione del contratto, la persona Responsabile
dell’impresa per l’esecuzione, la supervisione e il coordinamento del contratto, come previsto dal
successivo art.8.
L’Impresa si impegna, a proprie spese, a formare e istruire adeguatamente il personale incaricato
nello svolgimento del servizio.
In particolare il personale addetto a tali compiti deve possedere una formazione teorico-pratica che
gli permetta di operare, in un contesto così delicato, nel modo più produttivo e sicuro possibile. Sarà
necessaria una conoscenza adeguata dei seguenti temi:
• sicurezza sul posto di lavoro, con particolare attenzione a modalità di trasmissione infettiva tra
uomo ed animale, animale ed animale, animale ed uomo;
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•
•
•
•
•
•
principi di funzionamento di: isolatori, IVC, armadi ventilati ed aree barrierate;
funzionamento di autoclavi, stufe, apparecchiature di lavaggio ed altre attrezzature presenti
nello stabulario;
disinfezione e sterilizzazione dei materiali;
esigenze alimentari, igieniche e sociali delle specie ospitate;
disposizioni legislative sugli animali da sperimentazione e sullo smaltimento dei rifiuti;
regolamenti dello stabulario.
Il servizio dovrà essere svolto da personale che ha una buona conoscenza della lingua inglese.
Il personale dovrà tenere sempre contegno corretto ed educato e dovrà vestire in modo adeguato.
Prima di accedere ai locali di stabulazione, dovrà attenersi scrupolosamente alle norme igieniche di
prevenzione della diffusione di patologie infettive, in osservanza delle regole interne alla SISSA e
del Regolamento d'accesso ed uso delle sue aree di stabulazione animale. Dovrà svolgere il servizio
con la massima cura, professionalità e affidabilità, in modo da arrecare il minor disturbo possibile
agli animali stabulati e consentire il loro più proficuo utilizzo per le esigenze sperimentali dei
Ricercatori.
L’Impresa si impegna a mantenere chiuse le porte di ingresso allo Stabulario e ai laboratori oggetto
del servizio, sia durante che alla fine dell’esecuzione del servizio, nonché a richiudere a chiave le
porte dei laboratori trovate chiuse prima dell’effettuazione del servizio.
Il personale dell’Impresa dovrà mantenere il segreto d’ufficio e la massima riservatezza su
informazioni, fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri
compiti. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere divulgate o utilizzate; esse potranno
soltanto essere riferite all’Autorità Giudiziaria, nei casi in cui ciò sia richiesto dalle leggi dello Stato
Italiano.
L’Impresa si impegna a sollevare la SISSA da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda
le retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l’assicurazione contro gli infortuni, i libretti
sanitari e la responsabilità verso i terzi.
L’Impresa dovrà assicurare la continuità ed efficienza del servizio garantendo la sostituzione del
personale mancante per:
• (a) ferie
• (b) malattia
• (c) infortunio
• (d) sciopero (nei limiti necessari a salvaguardare la salute e il benessere animale, nonché la
sicurezza delle persone che frequentano lo Stabulario).
La sostituzione dovrà avere luogo con personale provvisto di qualificazione professionale almeno
equivalente, nei tempi più brevi possibili, dall'inizio della mancanza nel caso (a), ed entro un
massimo tassativo di 24 ore da tale inizio nei casi (b), (c) e (d).
L’impresa dovrà altresì assumere integralmente su di sé il rischio di malattie ed infortunio degli
addetti ai servizi appaltati, assicurando in ogni caso la continuità ed efficienza dei servizi.
La SISSA si riserva di chiedere motivatamente, in qualsiasi momento, la sostituzione del personale
dell'Impresa addetto al servizio, senza che l’Impresa possa avanzare alcuna riserva.
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ARTICOLO N.8 - Coordinamento del servizio
Il personale dell’impresa aggiudicataria dovrà essere coordinato da un Supervisore responsabile,
dipendente della stessa impresa, la cui funzione sarà quella di coordinare e controllare l’operato del
personale della ditta nonché di garantire il funzionamento di tutto l'insieme dei servizi e rispettare le
disposizioni impartite al suddetto Supervisore dal Responsabile Scientifico dello Stabulario della
SISSA. L’impresa dovrà altresì nominare tra i propri dipendenti un sostituto Vice-Responsabile
dell’impresa che sostituisca il suddetto Supervisore in caso di assenza o impossibilità. Il nominativo
del Supervisore responsabile e Vice-Responsabile dell’Impresa, così come del personale addetto ai
servizi, dovrà essere comunicato alla SISSA prima dell’inizio del contratto, ovvero, con la massima
tempestività, prima del subentro in ruolo, qualora la sostituzione si verifichi a contratto già in
vigore. Resta inteso che il personale addetto dovrà, prima del subentro, superare la prova pratica di
cui al precedente art.7.
Il Supervisore responsabile dell’impresa ha il compito di intervenire, decidere, rispondere
direttamente e con tempestività riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente
all’espletamento del servizio. Dovrà garantire la piena reperibilità durante le fasce orarie di
espletamento del servizio. Effettuerà con cadenza almeno trimestrale un sopralluogo in presenza del
Responsabile Scientifico dello Stabulario della SISSA per le verifiche di corretta esecuzione del
servizio svolto.
ARTICOLO N.9 - Prestazioni da eseguire: modalità e periodicità
L'Impresa si impegna ad effettuare il servizio di stabulazione, mantenimento e cura di animali da
laboratorio e pulizia dei locali stabulario, secondo le modalità e la periodicità di seguito indicati nel
presente articolo.
(a) prestazioni giornaliere feriali (da lunedì a venerdì)
pulizie
• pulizia e lavatura di tutti i pavimenti e sostituzione dei tappeti adesivi, pulizia di carrelli,
cappe, lavelli, lavatoi e macchinari;
• pulizia, lavatura, disinfezione completa dei locali dei servizi igienici, nonché sostituzione
dei materiali igienici mancanti (carta, salviette, sacchetti igienici e sapone liquido);
• rimozione e trasporto al punto di raccolta di contenitori pieni di rifiuti da destinare allo
smaltimento differenziato, carta, cartoni (piegandoli quando necessario), imballaggi, pallet,
ecc.;
• identificazione e stoccaggio dei rifiuti speciali prodotti nello stabulario: lettiere, cadaveri,
animali eventualmente trattati con patogeni fino alla classe 2, aghi e bisturi derivanti da
procedure chirurgiche effettuate entro lo Stabulario (lo smaltimento dei rifiuti speciali e dei
cadaveri è a carico della SISSA che provvederà allo smaltimento tramite una ditta
specializzata incaricata).
gestione basilare animali
• controllo dei parametri ambientali (temperatura ed umidità);
• controllo degli animali stabulati per disponibilità di cibo e acqua, loro nutrimento ed
abbeverazione;
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• controllo delle condizioni di benessere degli animali stabulati e segnalazione ai Ricercatori
di eventuali anomalie, secondo le modalità indicate dal Responsabile Scientifico;
• eventuale ricezione ed accomodazione di animali provenienti da altro stabulario, previa
autorizzazione del Responsabile Scientifico e secondo modalità convenute con il Ricercatore
competente;
• eventuale raccolta e stoccaggio di animali deceduti;
• annotazione su registri ufficiali dei flussi di animali (nascite, svezzamenti, ingressi, morti),
secondo modalità indicate per iscritto dal Responsabile Scientifico.
gestione avanzata animali
• effettuazione degli accoppiamenti programmati; tali accoppiamenti includono in particolare
quelli per la generazione in loco di topi e ratti wild type per le sperimentazioni animali,
secondo le modalità e nelle quantità descritte sotto:
(a) fino a 6 cucciolate settimanali di topi C57Bl6, prenatali e postnatali, secondo le esigenze
dei ricercatori utilizzatori;
(b) fino a 6 cucciolate settimanali di ratti Wistar, prenatali e postnatali, secondo le esigenze
dei ricercatori utilizzatori;
(c) fino a 1 cucciolata settimanale di ratti Long Evans, prenatali e postnatali, secondo le
esigenze dei ricercatori utilizzatori;
(d) fino a 1 ratto Wistar adulto per mese, secondo le esigenze dei ricercatori utilizzatori;
• rilevazione ed annotazione degli avvenuti accoppiamenti, delle nascite e delle morti;
• su richiesta del Ricercatore, assistenza al prelievo degli animali dalle stanze di stabulazione,
ovvero consegna degli animali stessi tramite passbox, tutto nei limiti degli orari indicati dal
Responsabile Scientifico dello Stabulario;
• ove necessario, prelievi di campioni biologici per la genotipizzazione degli animali;
• pianificazione con i Ricercatori di generazione ed uso degli animali (tempi e quantità),
nonché aggiornamento dei Ricercatori stessi circa gli animali disponibili, a mezzo di
apposito database elettronico interattivo.
vigilanza su osservanza da parte dei Ricercatori delle procedure di accesso
• vigilanza sull’applicazione dei protocolli di accesso allo Stabulario - Allegato 3), con
particolare attenzione a: rispetto delle procedure di entrata ed uscita, osservanza dei percorsi
operativi standard, rispetto del silenzio, rispetto delle norme igieniche elementari;
• segnalazione tempestiva scritta al Responsabile Scientifico di ogni applicazione difforme dei
suddetti protocolli.
cooperazione con la supervisione veterinaria
• assistenza al Responsabile Veterinario, in occasione dei suoi controlli periodici e
straordinari allo Stabulario;
• cooperazione nella conduzione dei controlli sanitari, inclusa la predisposizione di animali
sentinella, la loro manipolazione, la loro raccolta ed il loro invio presso Centro di analisi
specializzate, tutto secondo le indicazioni del Responsabile Veterinario (spese di spedizione
e costi delle analisi microbiologiche a carico della SISSA).
sorveglianza attrezzature
• controllo del buon funzionamento delle attrezzature;
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• segnalazione tempestiva al Responsabile Scientifico di ogni loro malfunzionamento o uso
improprio;
• quando necessario, richiesta degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
all'Ufficio Economato e Patrimonio della SISSA.
(b) prestazioni al sabato, domenica e festivi
gestione basilare animali
• controllo dei parametri ambientali (temperatura ed umidità);
• controllo degli animali stabulati per disponibilità di cibo e acqua, loro nutrimento ed
abbeverazione;
• controllo delle condizioni di benessere degli animali stabulati e segnalazione ai Ricercatori
di eventuali anomalie, secondo le modalità indicate dal Responsabile Scientifico dello
Stabulario;
• in casi eccezionali e quando la tutela del benessere di tali animali lo richieda, eventuale
ricezione ed accomodazione di animali provenienti da altro stabulario, previa autorizzazione
del Responsabile Scientifico e secondo modalità convenute con il Ricercatore competente;
• eventuale raccolta e stoccaggio di animali deceduti;
• annotazione su registri ufficiali dei flussi di animali (nascite, svezzamenti, ingressi, morti),
secondo modalità indicate per iscritto dal Responsabile Scientifico.
gestione avanzata animali
• rilevazione ed annotazione degli avvenuti accoppiamenti, delle nascite e delle morti;
• su richiesta del Ricercatore, assistenza al prelievo degli animali dalle stanze di stabulazione,
ovvero consegna degli animali stessi tramite passbox, tutto nei limiti degli orari indicati dal
Responsabile Scientifico.
(c) prestazioni "settimanali"
Le prestazioni relative a ciascun locale di stabulazione vanno effettuate 1 volta ogni 7 giorni. In
caso di necessità, l’Impresa può richiedere occasionalmente variazioni di data, fermo restando
che la distanza fra due prestazioni non può eccedere i 9 giorni. Tali variazioni vanno autorizzate
preventivamente da parte del Responsabile Scientifico e, qualora impattino sull’accessibilità dei
locali di stabulazione ai Ricercatori e/o sulla disponibilità del personale dell'Impresa alla
consegna degli animali, vanno notificati da parte dell'Impresa ai Ricercatori con almeno due
giorni di anticipo, all’indirizzo e-mail che verrà comunicato all’impresa. Limitatamente a casi di
necessità ed al fine di salvaguardare la salute ed il benessere animale, il Veterinario e/o
l'Organismo per il Benessere Animale (OpBA) possono richiedere di aumentare la frequenza di
tali prestazioni a 1 volta ogni 4 giorni.
gestione basilare animali, gestione avanzata animali
• cambio gabbie per animali su scaffale convenzionale e/o in armadio ventilato;
• svuotamento delle gabbie convenzionali e lavaggio delle stesse e dei relativi accessori
(griglie, biberon, filtri), tramite macchina lavagabbie;
• spolveratura degli scaffali;
• preparazione materiale pulito;
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• "pulizia" di un contingente di max 20 gabbie "convenzionali", in dotazione al laboratorio
animali alla stanza 351, al 3° piano; tale "pulizia" include: ritiro delle gabbie sporche, loro
vuotamento, lavaggio delle stesse e dei relativi accessori (griglie, biberon, filtri), tramite
macchina lavagabbie, riconsegna delle gabbie pulite al personale SISSA in forza al suddetto
laboratorio della stanza 351.
(d) prestazioni "quattordicinali"
Le prestazioni relative a ciascun locale di stabulazione vanno effettuate 1 volta ogni 14 giorni.
In caso di necessità, l’Impresa può richiedere occasionalmente variazioni di data, fermo
restando che la distanza fra due prestazioni non può eccedere i 16 giorni. Tali variazioni vanno
autorizzate preventivamente da parte del Responsabile Scientifico e, qualora impattino
sull’accessibilità dei locali di stabulazione ai Ricercatori e/o sulla disponibilità del personale
dell'Impresa alla consegna degli animali, vanno notificati da parte dell'Impresa ai Ricercatori
con almeno due giorni di anticipo, all’indirizzo e-mail che verrà comunicato all’impresa.
Limitatamente a casi di necessità ed al fine di salvaguardare la salute ed il benessere animale, il
Veterinario e/o l'Organismo per il Benessere Animale (OpBA) possono richiedere di aumentare
la frequenza di tali prestazioni a 1 volta ogni 7 giorni.
gestione basilare animali, gestione avanzata animali
• cambio gabbie per animali su rack IVC;
• sterilizzazione delle gabbie IVC sporche, limitatamente a: (a) quelle provenienti dal locale
#1 dell'area di stabulazione principale al 2° piano, (b) altre gabbie provenienti dal locale
quarantena al 7° piano, per le quali tale sterilizzazione sia stata esplicitamente richiesta dai
Responsabili Veterinario e/o Scientifico;
• svuotamento delle gabbie IVC "sporche" (eventualmente già sterilizzate) e lavaggio delle
stesse con relativi accessori, tramite macchina lavagabbie;
• svuotamento e pulizia di un contingente di 2 gabbie "ad ambiente arricchito", in dotazione al
laboratorio animali alla stanza 353, al 3° piano;
• preparazione materiale pulito (gabbie complete e mangime);
• spolveratura degli scaffali.
(e) prestazioni "mensili"
Le prestazioni relative a ciascun locale di stabulazione vanno effettuate 1 volta ogni 4 settimane.
In caso di necessità, l’Impresa può richiedere occasionalmente variazioni di data, fermo
restando che la distanza fra due prestazioni non può eccedere le 5 settimane. Tali variazioni
vanno autorizzate preventivamente da parte del Responsabile Scientifico e, qualora impattino
sull’accessibilità dei locali di stabulazione ai Ricercatori e/o sulla disponibilità del personale
dell'Impresa alla consegna degli animali, vanno notificati da parte dell'Impresa ai Ricercatori
con almeno due giorni di anticipo, all’indirizzo e-mail che verrà comunicato all’impresa.
pulizie
• pulizia a fondo e disinfezione degli ambienti, di tutti gli arredi (armadi, carrelli, tavoli, ecc)
degli scaffali porta gabbie, delle gabbie di contenimento degli animali non utilizzati, dei
macchinari, delle cappe, dell’armadio ventilato, delle apparecchiature igienico-sanitarie e
degli accessori. Il lavaggio dei pavimenti dovrà avvenire avendo cura di spostare, ove
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possibile, le attrezzature da laboratorio. In presenza di sporco e macchie non asportabili con
il semplice lavaggio, dovranno essere utilizzati metodi diversi e più incisivi.
addestramento
• cooperazione con il Responsabile Scientifico dello Stabulario all’addestramento teoricopratico degli allievi della SISSA afferenti ai locali di stabulazione, con particolare attenzione
alle corrette procedure per:
(1) ingresso, permanenza ed uscita nei locali di stabulazione;
(2) manipolazione degli animali;
(3) registrazione dei flussi di animali in entrata/uscita.
ARTICOLO N.10 - Oneri a carico della SISSA
Sono a carico della SISSA:
• fornitura utenze (acqua, luce e gas da riscaldamento);
• fornitura di sapone, carta igienica e salviette carta;
• fornitura di materiale monouso per i Ricercatori ed il personale SISSA (camici, cuffie, guanti,
mascherine, soprascarpe o similari);
• quando necessari, altri eventuali dispositivi di protezione individuali (DPI) per i Ricercatori e il
personale della SISSA;
• sacchi per la raccolta dei rifiuti urbani;
• i recipienti per lo smaltimento dei rifiuti.
Detto materiale sarà acquistato a cura dell'Ufficio Economato della SISSA, nei quantitativi e nei
tempi richiesti dall'Impresa. Gli approvvigionamenti dovranno essere calcolati in modo da
soddisfare i bisogni correnti e garantire un tempo di copertura supplementare di almeno un mese,
tale comunque da garantire la continuità nell'espletamento dei servizi. Detto materiale sarà messo a
disposizione dell'Impresa presso appositi punti di deposito, dove dovrà essere ritirato a cura della
stessa per il relativo rifornimento.
ARTICOLO N.11 - Oneri a carico dell’Impresa
Sono a completo carico dell’Impresa:
• il mangime, in due formulazioni: ordinario, per mantenimento degli animali, ed arricchito, per
l'allevamento degli animali (madri gravide e piccoli in crescita);
• la lettiera;
• i cartellini identificativi a codice colorato per gli animali;
• l'attrezzatura ed il materiale di consumo (provette) per le biopsie caudali;
• le divise e/o le tute da lavoro per il personale impiegato, con un numero adeguato di cambi;
• i detergenti, disinfettanti ed altro materiale per le pulizie e la sanificazione;
• i detergenti per l'uso e/o la pulizia periodica della lavagabbie e dell'autoclave;
• le tessere di riconoscimento per tale personale;
• i dispositivi di protezione individuali (DPI) per il personale dell’Impresa;
• gli attrezzi, utensili, e macchinari atti ad assicurare la perfetta e tempestiva esecuzione delle
pulizie;
• ogni altro onere necessario per il corretto espletamento del servizio.
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Tutti gli attrezzi, gli utensili, i macchinari ed i materiali forniti a cura dell’Impresa, necessari per
eseguire la prestazione a perfetta regola d’arte ed idonei per qualità e quantità, dovranno rispondere
alle prescrizioni di legge in materia di sicurezza ed essere certificati e conformi alle prescrizioni
antinfortunistiche e di sicurezza, secondo disposizioni di legge vigenti. Gli stessi saranno utilizzati
dall'Impresa sotto la sua responsabilità.
I prodotti da impiegare dovranno essere delle migliori qualità e comunque idonei ad assicurare,
oltre al grado di pulizia ed igienicità richiesti, anche la massima sicurezza sotto il profilo della tutela
della salute per il personale che opera all’interno degli immobili interessati dalla prestazione. Tutti i
prodotti chimici impiegati devono rispondere alle normative vigenti in Italia e nell’UE
relativamente a “biodegradabilità”, “dosaggi”, “avvertenze di pericolosità”.
Le suddette attrezzature e prodotti saranno stoccati presso idonei locali della sede di via Bonomea,
in quantità adeguate ad un proficuo e continuo espletamento del servizio e in misura compatibile
con gli spazi messi a disposizione dalla SISSA.
ARTICOLO N.12 - Revisione prezzi
Non è ammessa la revisione dei prezzi durante il primo anno di servizio.
Successivamente, con validità a partire dal mese di luglio del secondo anno di durata del contratto, e su
richiesta dell’impresa, i prezzi potranno essere aggiornati ai sensi dell’art.115 del D.Lgs 163/20061 sulla
base di un’istruttoria condotta in considerazione della rilevazione dei prezzi, prevista dal comma 4,
lettera c) e dal comma 5 dell’art.7 del D.Lgs 163/2006, o, in mancanza, il parametro di riferimento sarà
la media aritmetica degli indici mensili dei dodici mesi precedenti il mese previsto per l’adeguamento.
L’indice di riferimento sarà l’indice ISTAT FOI Generale al netto dei tabacchi, che rileva le variazioni
percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
L’istanza di revisione del prezzo dovrà essere corredata da idonea documentazione a sostegno della
richiesta.
ARTICOLO N.13 - Aumenti o riduzioni
Nel corso dell'esecuzione del contratto, la SISSA si riserva la facoltà di richiedere, e l'Impresa ha
l'obbligo di accettare alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione sul valore
globale dell'appalto fino alla concorrenza di un quinto.
ARTICOLO N.14 - Pagamento delle fatture
I pagamenti all'Impresa verranno effettuati, su presentazione di fatture mensili posticipate, di eguale
importo, riportanti il dettaglio del servizio svolto, con mandati tratti sul cassiere della Scuola, a 30
giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica da parte della SISSA della regolarità
della prestazione e subordinatamente all’acquisizione di idonea certificazione di regolarità
contributiva (DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva).
1
D.Lgs 12.04.2006 n.163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Timbro e firma del legale rappresentante dell’Impresa_______________________________ 10/18
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Via Bonomea n. 265 – 34136 Trieste (Italy)
Tel. +3904037871 – fax +390403787249
Codice fiscale: 80035060328
Secondo quanto previsto dall’art.4, comma 3 del D.P.R.207/20102 sull’importo netto progressivo
delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. In fase di emissione delle fatture l’importo
della ritenuta dovrà pertanto essere detratto dalla base imponibile e le ritenute verranno svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, previa verifica da parte della SISSA della regolarità della
prestazione e previa acquisizione del DURC.
Ai sensi dell’art.3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della L.136/20103, la SISSA effettuerà i
pagamenti sul conto corrente dell’impresa dedicato, anche non in via esclusiva, a ricevere tali
pagamenti, come previsto dal successivo art.18.
L’impresa dovrà comunicare alla Scuola gli estremi identificativi del conto corrente dedicato,
nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.
La SISSA, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle
prescrizioni e condizioni dettate per la prestazione dei servizi oggetto dell’appalto, ha facoltà di
sospendere i pagamenti all’Impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a
quando non si sia adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l’applicazione di eventuali penalità
e delle più gravi sanzioni previste dalla legge e dal presente contratto.
ARTICOLO N.15 - Cauzione definitiva
A garanzia della corretta prestazione e di tutte le obbligazioni assunte, l’Impresa, preliminarmente
alla stipula del contratto, costituirà un deposito cauzionale definitivo nella misura del 10%
dell’importo netto di aggiudicazione. Ai sensi dell’art.113 del D.Lgs 163/20064, in caso di
aggiudicazione con ribasso sull’importo posto a base di gara superiore al 10%, la garanzia
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso
sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%.
L’importo della cauzione definitiva può essere ridotto del cinquanta per cento qualora ricorrano le
condizioni di cui all’art.75, comma 7 del D.Lgs 163/20064. In tal caso dovrà presentare la
certificazione di qualità conforme alle norme europee, in originale ovvero in copia fotostatica,
riportante l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal legale rappresentante e corredata
da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità.
La cauzione potrà essere prestata tramite fidejussione bancaria o assicurativa, nei modi previsti
dalla legge 10 giugno 1982, n.348 5.
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, o polizza rilasciata da un intermediario finanziario
iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 385/936, relativa alla cauzione definitiva
dovrà contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
ai sensi dell’art.1944 (Obbligazioni del fideiussore) del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di
cui al comma 2 dell’art.1957 (Scadenza dell'obbligazione principale) del Codice Civile e
l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’Istituto garante dovrà obbligarsi a versare al committente su semplice domanda, senza eccezioni o
ritardi, l’ammontare della somma garantita o della minore somma richiesta.
2
D.P.R. 05.10.2010 n.207 – “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
3
L. 13.08.2010 n.136 – “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
4
D.Lgs 12.04.2006 n.163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”
5
Legge 10 giugno 1982, n.348 – “Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri
enti pubblici”.
6
D.Lgs 01 settembre 1993, n.385 – “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.
Timbro e firma del legale rappresentante dell’Impresa_______________________________ 11/18
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La cauzione dovrà avere validità per l’intera durata del contratto, fino al completo esaurimento del
rapporto contrattuale.
Inoltre, qualora la cauzione sia rilasciata da un Istituto di Intermediazione Finanziaria, dovrà essere
documentato o dichiarato (ai sensi del D.P.R. 445/20007) che quest’ultimo è iscritto nell’elenco
speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 385/938 e che svolge in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Fermo restando quanto previsto dall’art.113 del D.Lgs 163/20069, l'Amministrazione disporrà lo
svincolo della cauzione dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, quando le
prestazioni saranno state integralmente e regolarmente effettuate.
Qualora la SISSA operi prelevamenti sull’ammontare della cauzione, per fatti connessi con
l'esecuzione del contratto, l’Impresa deve reintegrare l’ammontare della stessa. Ove ciò non
avvenga entro il termine di 15 giorni dalla conseguente lettera di comunicazione
dell'Amministrazione, è in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze
previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.
ARTICOLO N.16 - Osservanza delle condizioni di lavoro
La Scuola è sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i
contributi assicurativi e previdenziali, l’assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità verso
terzi.
L'impresa si impegna ad organizzare ed effettuare il servizio assumendo a proprio carico tutte le
relative spese. Nei confronti del proprio personale, l'impresa dovrà osservare tutte le leggi, i
regolamenti e gli accordi riguardanti il trattamento economico e normativo non inferiore a quello
risultante dagli stessi, nonché le assicurazioni, libretti sanitari, la tutela e l'assistenza del personale
medesimo, restando pertanto a suo carico tutti i relativi oneri e le sanzioni civili e penali previste
dalle leggi e regolamenti in materia.
L’impresa dovrà applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alle categorie inerenti l’appalto e nei
relativi accordi locali integrativi allo stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il
servizio, ivi compreso quanto previsto in relazione ai cambi di gestione, con particolare riferimento
agli obblighi di assunzione del personale già impiegato nel servizio.
In ogni caso, l’impresa subentrante nel servizio dovrà impiegare prioritariamente gli stessi addetti che
già operavano nel servizio stesso alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che il loro
numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’impresa
subentrante.
ARTICOLO N.17 - Codice di comportamento
L'Impresa si impegna a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori le disposizioni previste dal
D.P.R. 62/2013 "Nuovo codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA." e a vigilare sul loro
rispetto. Tali disposizioni si intendono estese, per quanto compatibili, anche ai collaboratori di
imprese fornitrici di beni e servizi in favore della Pubblica Amministrazione. In caso di violazione
7
D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. (Testo A)”.
8
D.Lgs 01 settembre 1993, n.385 – “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.
9
D.Lgs 12.04.2006 n.163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”
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di tali obblighi la SISSA si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art.2, comma 3 del
predetto D.P.R., reperibile al seguente indirizzo:
http://www.adm.sissa.it/_media/documenti/regolamento_codice_comportamento_dipendenti_pubbli
ci.pdf
ARTICOLO N.18 - Obblighi dell’impresa relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’impresa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge 13 agosto 2010,
n.13610, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.
L’Impresa si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla PrefetturaUfficio Territoriale del Governo della Provincia di Trieste della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Qualora l’impresa non assolva a tali obblighi il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del
comma 8 dell’art.3 della L.136/2010.
ARTICOLO N.19 - Sicurezza sul lavoro
L’impresa è obbligata all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs 81/200811 e leggi e norme
correlate, in particolare a quanto disposto dagli articoli 17, 18 e 19 del D.Lgs 81/2008. A tal fine
l’impresa dovrà consegnare alla SISSA, prima dell’avvio dell’attività, il piano di sicurezza relativo
alle operazioni lavorative svolte nell’ambito del servizio oggetto dell’appalto.
Tale piano deve contenere almeno l’individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla
valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività per i lavoratori e per gli utenti e il
programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di
evacuazione in caso di incendio o altre calamità) e l’indicazione del preposto alla sicurezza e degli
addetti alla gestione delle emergenze.
Prima dell’inizio dell’appalto, l’impresa dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del
Servizio prevenzione e protezione, designato ai sensi dell’art.17 del D.Lgs sopra richiamato, e il
nominativo del Medico Competente, nei casi previsti dal D.Lgs stesso.
Il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dell’impresa, prima dell’inizio dell’attività
oggetto dell’appalto, dovrà prendere contatto con il Responsabile del servizio prevenzione e
protezione della SISSA al fine di attuare le misure di coordinamento ed informazione reciproca.
Ai sensi dell’art 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008 si è proceduto alla valutazione dei rischi da
interferenza e alla redazione del DUVRI – Allegato 2), indicante le misure previste per
l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenza e l’importo degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad Euro 300,00.
10
11
L. 13.08.2010 n.136 – “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”.
D.Lgs.09.04.2008, n.81 – “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”
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Al DUVRI sono stati allegati i seguenti documenti:
- Documento di Valutazione dei Rischi – Locale Quarantena (stanza n.739) – Edificio A;
- Documento di Valutazione dei Rischi – Stabulario.
Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si rendesse necessario apportare varianti al
contratto, la Scuola provvederà all’aggiornamento del DUVRI, ed eventualmente, alla
rideterminazione dei relativi costi della sicurezza.
La SISSA fornirà all’impresa il proprio Piano di Emergenza al quale l’impresa dovrà armonizzare le
proprie misure da adottare in caso di emergenza.
La SISSA fornirà inoltre all’impresa dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti
comuni in cui il personale dovrà operare e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare.
La SISSA e l’impresa si impegnano a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro che possano incidere sulle attività lavorative oggetto dell’appalto e
sulle attività specifiche della SISSA.
ARTICOLO N.20 - Tutela contro azioni di terzi
L'Impresa risponde dei danni di qualunque natura alla stessa imputabili, che risultino arrecati dal
proprio personale ai beni immobili e mobili della Scuola, nonché a terze persone o a cose di terzi, al
personale della Scuola, agli studenti o altri visitatori; conseguentemente si impegna alla pronta
riparazione dei danni stessi ed, in difetto, al loro risarcimento all'uopo riconoscendo il diritto di
rivalsa da parte della Scuola sotto qualsiasi e più ampia forma consentita dalla legge.
A tal fine è a carico dell’Impresa l’obbligo di stipulare una polizza di assicurazione per
Responsabilità Civile verso Terzi e verso i prestatori di lavoro d’opera per danni provocati a cose
e/o persone da atti eseguiti od ordinati da dipendenti dell’impresa o comunque in dipendenza diretta
o indiretta della esecuzione dei servizi con i seguenti massimali:
RCT massimale unico non inferiore a Euro 2.500.000,00;
RCO Euro 2.000.000,00 per sinistro con limite di Euro 1.000.000,00 per persona;
ferma restando l’intera responsabilità dell’Impresa per eventuali ulteriori danni come indicato al
precedente paragrafo. Eventuali scoperti o franchigie previste da tale polizza resteranno a totale
carico dell’Impresa.
La polizza, debitamente quietanzata, dovrà essere trasmesse alla Scuola entro 30 giorni
dall’aggiudicazione, e comunque prima dell’inizio del servizio.
Le coperture dovranno essere garantite per l’intero periodo contrattuale e le quietanze relative alle
annualità successive dovranno essere trasmesse alla SISSA alle relative scadenze.
L’impresa potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata, avente le medesime
caratteristiche, e produrre un’appendice alla polizza da cui risulti la copertura per il servizio oggetto
del presente appalto. La polizza già attivata dovrà prevedere massimali almeno pari a quelli fissati
nel precedente comma e non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri.
ARTICOLO N.21 - Antimafia
Relativamente alla normativa antimafia si applica quanto disposto dal D.Lgs 159/201112 .
12
D.Lgs 06.09.2011 n.159 – “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”
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ARTICOLO N.22 - Spese contrattuali
Sono a totale carico dell’impresa affidataria tutte le spese inerenti il contratto, comprese le spese di bollo
e di registrazione.
ARTICOLO N.23 - Divieto di cessione del contratto – subappalto
E’ fatto espresso divieto di cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto all’art.116
del D.Lgs 163/200613.
Nel caso di contravvenzione al divieto, la cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei
rapporti con la SISSA, salvo alla stessa la facoltà di ritenere risolto il contratto medesimo con diritto
alla rifusione di ogni eventuale danno.
Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto
contraente.
L’Impresa non potrà altresì subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto,
senza la preventiva prescritta autorizzazione dell’ente appaltante. Il subappalto non autorizzato può
costituire motivo di risoluzione del contratto e far sorgere il diritto per la SISSA ad effettuare
l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di
ogni conseguente maggiore danno.
A norma dell’art. 118 del D.lgs. 163/200613 a cui espressamente si rinvia per quanto non previsto
dal presente articolo, il subappalto è ammesso per una quota del servizio complessivo non superiore
al 30%.
Qualora richiesto dall’impresa in sede di presentazione dell’offerta, la SISSA potrà autorizzare il
subappalto con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo alla subappaltatrice
dei requisiti di carattere generale di cui all’art.38 del D.Lgs 163/200613 e di cui all’art. 67 del D.Lgs
159/201114 richiesti alle imprese concorrenti, nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico
professioni richiesti, in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire
rispetto all’importo complessivo dell’appalto.
L'impresa e, per suo tramite, le eventuali imprese subappaltatrici, debbono comunicare alla SISSA,
prima dell'inizio delle prestazioni di rispettiva competenza, il nominativo dei lavoratori dipendenti
che prevedono di impiegare in tali attività e le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire
in corso d'opera relativamente ai predetti nominativi.
Ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/200613, all'Impresa è fatto obbligo di trasmettere
alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dalla stessa aggiudicataria
al subappaltatore. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, sarà sospeso ogni
successivo pagamento nei confronti dell’impresa.
I subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente le disposizioni ed i contenuti del presente
capitolato e comunque in caso di subappalto l’impresa resta ugualmente la sola ed unica
responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli
obblighi previsti nel presente capitolato.
13
D.Lgs 12.04.2006 n.163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”
14
D.Lgs 06.09.2011 n.159 – “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n.136”
Timbro e firma del legale rappresentante dell’Impresa_______________________________ 15/18
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ARTICOLO N.24 - Penalità
L’Impresa è soggetta a penalità quando si rende colpevole di manchevolezze e deficienze in
relazione al servizio da effettuare, a prestazioni non effettuate o effettuate in ritardo, non ottempera
alle prescrizioni del contratto in ordine agli orari ed ai tempi da osservare per gli interventi richiesti.
In tali casi sarà applicata una penalità per ogni inadempimento accertato, pari al prezzo unitario
offerto per ogni singola prestazione indicata nell’offerta economica, con un minimo di Euro 250,00
(duecentocinquanta). L’importo della penalità potrà essere maggiorato in rapporto alla gravità
dell’inadempimento.
Resta inteso il diritto della SISSA di richiedere il risarcimento del maggior danno ed ogni altra
conseguenza in relazione all’inadempimento.
L’inadempimento sarà contestato attraverso comunicazione formale all’Impresa con richiesta dei
motivi giustificativi della mancata prestazione, che potranno essere presi in considerazione solo nei
casi riferibili a causa di forza maggiore.
Tali giustificazioni dovranno pervenire a questa Scuola entro 5 giorni dalla data di contestazione,
trascorsi i quali l’inadempimento darà luogo all’applicazione della penalità.
Le penalità sono notificate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di
costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendenti dal contratto ed è
addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.
Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla
cauzione. In tali casi, l’integrazione dell’importo della cauzione deve avvenire entro i termini
previsti dall’art.15 del presente Capitolato.
ARTICOLO N.25 - Risoluzione del contratto
Oltre all’applicazione delle penali previste al precedente art.24, la SISSA si riserva il diritto di
risoluzione del contratto, nei seguenti casi:
- verificarsi di una delle condizioni di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs 163/200615;
- cessione del contratto, salvo quanto previsto all’art.116 del D.Lgs 163/2006;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di diffida formale
dell’Amministrazione.
Nel caso di inadempimento accertato dalla SISSA, nel concorso delle circostanze sopra specificate e
di quelle previste dagli artt.1453 e seguenti del C.C., si farà luogo alla risoluzione del contratto,
previa diffida della Scuola ad adempiere nelle forme stabilite dalla Legge, senza pregiudizio della
rifusione dei danni e delle spese.
Qualora l’Impresa dovesse cessare l’attività o trasferirla ad altro titolare, sarà pure facoltà della
Scuola di recedere dal contratto in vigore o di continuarlo con il nuovo titolare, fatta salva la
responsabilità dell’Impresa e del nuovo titolare per le obbligazioni anteriori al trasferimento.
In caso di risoluzione del contratto, la SISSA procederà all’incameramento della cauzione prestata,
a titolo di penale ed indennizzo, e procederà ad affidare il servizio a terzi.
L'affidamento a terzi avviene a trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante
l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente alla quale sono addebitate le spese
15
D.Lgs 12.04.2006 n.163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”
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sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono
prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'Impresa,
senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dell'Impresa.
Nel caso di minore spesa, nulla compete all'Impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime
l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i
fatti che hanno motivato la risoluzione.
ARTICOLO N.26 - Controversie contrattuali
Tutte le controversie o vertenze inerenti l’esecuzione del presente contratto, saranno decise in via
esclusiva dal Tribunale di Trieste.
ARTICOLO N.27 - Riservatezza
L’impresa ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o a
conoscenza e di non divulgarli o utilizzarli, in alcun modo e in qualsiasi forma, per scopi diversi da
quelli strettamente necessari all’esecuzione della prestazione. Tale obbligo sussiste, altresì,
relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della prestazione, ma non
concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Scuola ha la facoltà di dichiarare risolto di
diritto il contratto, fermo restando che l’impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero
derivarne.
L’impresa potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione
necessaria per la partecipazione dell’impresa medesima a gare e appalti.
E’ fatto obbligo all’impresa ed al personale impiegato il rispetto assoluto della normativa di cui al
D.Lgs 196/200316 e s.m.
ARTICOLO N.28 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D.Lgs 196/200317, si informa che tutti i dati conferiti a questa Amministrazione
saranno trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse e strumentali al
procedimento in essere, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
ARTICOLO N.29 - Leggi, normative e regolamenti di riferimento
L’Impresa dovrà eseguire il servizio con l’osservanza delle seguenti norme:
- D.Lgs. 04.03.2014, n.26 - “Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici;
- D.Lgs 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti e delle carcasse degli animali sacrificati.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto si fa rinvio alle
disposizioni del D.Lgs.163/200617 e del D.P.R. 207/201018.
16
17
D.Lgs. 30.06.2003, n.196 – “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
D.Lgs 12.04.2006 n.163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE”.
Timbro e firma del legale rappresentante dell’Impresa_______________________________ 17/18
SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI
Via Bonomea n. 265 – 34136 Trieste (Italy)
Tel. +3904037871 – fax +390403787249
Codice fiscale: 80035060328
Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti si applica il Codice Civile e la normativa
vigente e sopravvenuta in materia.
ARTICOLO N.30 – Allegati
Sono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale d’Appalto i seguenti allegati:
− Allegato 1) - planimetria dello stabulario;
− Allegato 2) - DUVRI (Documento di valutazione Rischi da Interferenza);
− Allegato 3) - Protocolli di accesso allo Stabulario.
che l’impresa con la sottoscrizione del presente Capitolato dichiara di conoscere e di accettare.
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D.P.R. 05.10.2010 n.207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».
Timbro e firma del legale rappresentante dell’Impresa_______________________________ 18/18
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