COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Medio Campidano
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09039 Villacidro - Piazza Municipio, 1 – Tel. 070 93442229 – Fax 070 93442271
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ORDINANZA N. 36
DEL 3/4/2014
Prot. n. 20140007896 del 3/4/2014
IL SINDACO
VISTA la segnalazione dei Servizi Veterinari della ASL n. 6 di Sanluri Prot. n. 11952 del 01/04/2014
con la quale viene segnalata la mancata risoluzione delle “non conformità” alle norme che disciplinano
la salute e l’allevamento degli animali presso le aziende suinicole site nei terreni civici della montagna
di Villacidro;
VISTO il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n.1265;
VISTA la Legge 23/12/1978 n.833 istitutiva del SSN e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni;
VISTA la Legge Regionale 28/07/2006 n.10 concernente la “tutela della salute e riordino del Servizio
Sanitario della Sardegna;
VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con DPR 8 febbraio 1954, n.320 e successive
aggiunte e modificazioni;
VISTO il D.Lgs. 20 febbraio 2004 n. 54 recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste
suina africana;
VISTO Il D. L.vo 26 ottobre 2010, n. 200 relativo all’identificazione ed alla registrazione dei suini;
VISTO il D.P.G.R. n. 56 del 3 maggio 2012 (Misure straordinarie di lotta alla Peste Suina Africana.
Istituzione del tavolo interassessoriale;
VISTO il Decreto Assessorato Igiene e Sanità della regione Sardegna n. 69 del 18/12/2012 recante
“Decreto attuativo del Piano straordinario di eradicazione della Peste Suina Africana. Anni 2012 e
2013” come modificato e integrato dal D.A.I.S. n. 20 del 09/07/2013;
VISTO IL Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009 , relativo alla
protezione degli animali durante l’abbattimento;
VISTO il Regolamento CE 1069/2009 e il Regolamento UE 142/2011 recanti norme sanitarie relative
allo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo
umano e le relative disposizioni di applicazione;
D:\documenti\Patrimonio\Terre pubbliche\AREE MONTANE\insediamenti zootecnici\allevamento suinicolo\sequestro 2014\ordinanza2014.docx
14/04/2014;12.54.36
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VISTO il D.lvo n. 122 del 07/07/2011 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
VISTO il D.l.vo n. 267 del 18/08/2000 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”) e le
successive modifiche e integrazioni, in particolare per ciò che concerne le competenze del Sindaco in
caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale);
CONSIDERATO il livello di rischio insito nelle carenti recinzioni, inadeguate ad impedire il contatto tra
i suini allevati ed eventuali suini selvatici presenti nel territorio;
RITENUTO necessario adottare i provvedimenti atti ad assicurare la risoluzione delle non conformità
rilevate dalla ASL, in particolare per quanto concerne le misure sulla biosicurezza e i requisiti
strutturali dei locali di stabulazione e delle recinzioni;
ORDINA
Con decorrenza immediata, sino al previsto trasferimento dell’allevamento suino nei lotti recintati, a
cura del Comune, siti in località “Craccuris”,
al Sig./ra (omissis………), di rispettare e di applicare le seguenti misure:
a) sequestro dell’allevamento suino nella sede aziendale e la custodia dello stesso, ovvero il
divieto della movimentazione in entrata o in uscita dall’azienda degli animali appartenenti alla
specie suina salvo specifica autorizzazione da parte del Servizio Veterinario della ASL;
b) rafforzamento e/o ampliamento delle recinzioni dei locali di allevamento e delle aree attigue
ove viene praticato l’allevamento al fine di impedire qualsiasi contatto tra i suini allevati ed
eventuali suini selvatici presenti nel territorio;
c) macellazione dei suini, previa autorizzazione della ASL;
d) divieto di entrata e di uscita dall'azienda di suini e di animali domestici di qualsiasi specie salvo
specifica autorizzazione della ASL;
e) divieto di trasportare fuori dall’azienda carcasse di suini, foraggi, attrezzi, oggetti, letame, rifiuti
ed altro materiale salvo specifica autorizzazione da parte della ASL;
f)
divieto di spostamento degli animali per macellazione, anche se ad uso famiglia, senza
specifica autorizzazione della ASL;
g) divieto per il personale addetto all’allevamento di recarsi presso altri allevamenti suini;
h) divieto di accesso in azienda a persone estranee, in particolare se proprietari di suini o
cacciatori;
i)
puntuale aggiornamento del sistema di identificazione e di registrazione degli animali presenti
in azienda, compresa la registrazione degli animali morti;
j)
obbligo di segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario della ASL gli animali morti, gli
animali con sintomi di malattie e gli animali sospetti di infezioni affinché possano essere
effettuate le opportune indagini;
k) offrire la massima collaborazione nei confronti dei Veterinari ASL affinché i suini possano
essere sottoposti agli esami clinici, anagrafici e di laboratorio per individuare l'eventuale
presenza di agenti patogeni.
Tutti i suini rinvenuti al pascolo brado saranno abbattuti e distrutti secondo le procedure di cui al Piano
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d’azione, ex D.P.G.R del 3 maggio 2012 n. 56, da attuare senza indugio.
DISPONE
La notifica della presente Ordinanza al
 Proprietario/Detentore dell'allevamento sopra specificato.
La trasmissione della presente Ordinanza a:
 Ufficio di Polizia Municipale;
 Locale Stazione dei Carabinieri;
 N.A.S. Carabinieri di Cagliari Viale Trieste n. 159 – 09123 Cagliari - tel: 06/59944302 - tel:
06/59947539 – Pec [email protected]
 Locale Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale;
 Prefettura di Cagliari;
 ASL n. 6 di Sanluri – Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria;
 Servizio Prevenzione Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, Via Roma
231 - 09123 Cagliari - Fax 070 6065280 – 070 6066817 - Mail: [email protected] Pec: [email protected]
AFFIDA
Al Personale dell’Ufficio di Polizia Municipale, il compito di vigilare sulla esecuzione della presente
ordinanza attraverso sopralluoghi negli allevamenti, almeno a cadenza settimanale.
Agli altri Agenti e Ufficiali delle Forze di Polizia e ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL di
Sanluri, ognuno per le proprie competenze, il compito di vigilare sull’osservanza del presente
provvedimento.
Le infrazioni alla presente Ordinanza saranno perseguite in conformità alla norma vigente.
IL SINDACO
Teresa Maria Pani
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