~~rk~~ g~~~<6'~~h<6'~ W~ CORTE DEI CONTI AI SINDACO del Comune di ROGGIANO GRAVINA OGGETTO: Invio deliberazione (eS) n. 49/2014. Si trasmette la deliberazione in epigrafe, adotta da questa Sezione regionale .. IL DIRElTORE della SEGRETERIA dott.ssa Elena RUSSO Via F. Crispi, n. 21 - 88100 CATANZARO (CZ) .2: 0961893511 • ~ 0961746212. e-mai!: [email protected] .I r Delibera n. 49/2014 REPUBBLICAITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLOPER LA CALABRIA composta dai magistrati: Dott. Roberto Tabbita Presidente Dott. Giuseppe Ginestra Consigliere Dott.ssa Michela Muti Referendario Dott. Raffaele Maienza Referenda rio Dott.ssa Elisabetta Usai Referendario (relatore) Nella camera di consiglio del 31 ottobre 2014 ViSTO l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;. 1214, recante il "Testo unico delle materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti"; VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche; VISTA l'adeguamento la legge 5 giugno dell'ordinamento 2003 della n. 131, Repubblica recante alla legge "Disposizioni per costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"; VISTO l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi ed ai rendiconti degli enti; 1 VISTO l'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, avente ad oggetto province "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; VISTO l'articolo 148-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; VISTO il decreto legge lO ottobre 2012, n. 174, in materia di "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213; VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti n. 10/AUT/2012/INPR del 12 giugno 2012, con la quale sono state approvate le Iineeguida per la redazione della relazione per il bilancio di previsione 2012, nonché del rendiconto 2011; ESAMINATA la documentazione contabile trasmessa dall'Organo di revisione del Comune di Roggiano Gravina in ordine ~:~~;i:~n~~i~2;;::;uisita al rendiconto della gestione r p~~ •• 4:r' .~1;~~:~, r~' ~~! co '% e", ",; ;' dalla Sezione prot. n. 232 del 7 gennaio 2014 e n. VISTE le note istruttorie, quali il Magistrato istruttore ' prot. nn. 2667 e 2668 del 9 giugno 2014, ha richiesto, rispettivamente all'Ente e all'Organo '1ilo" ~ 1-t-~ • CAT~"" ) revisione, ulteriori elementi a integrazione e chiarimento della documentazione ; I acquisita; ESAMINATA la documentazione trasmessa, ; , / a firma ,congiunta dall'Ente e dall'Organo di revisione, anticipata via fax il 16 luglio 2014 e acquisita in via definitiva al protocollo della Sezione al n. 3282 del 4 agosto 2014; VISTA l'ordinanza n. 22-2014, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato l'odierna camera di consiglio; UDITO il Relatore, dott.ssa Elisabetta Usai; , FATTO La Sezione ha adottato nei confronti del Comune di Roggiano Gravina la delibera del 6 ottobre 2010, n. 512 avente ad oggetto il bilancio di previsione per 2 l'esercizio 2010 e la delibera del 6 settembre 2012, n. 145 relativa al rendiconto per l'esercizio 2010. Con quest'ultima, la Sezione ha accertato, ai sensi dell'articolo 168, della L. 266/2005, gravi irregolarità e criticità 1, comma da rimuovere con l'adozione delle misure correttive necessarie per: 1. dar conto dell'inadempimento del revisore che non ha dato riscontro alla richiesta istruttoria di codesta Corte; 2. garantire una situazione di equilibrio della parte corrente del bilancio; 3. procedere, anche ai fini del supera mento dei parametri di deficitarietà rilevati ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno del 24 settembre 2009, ad una specifica operazione di riaccertamento dei residui finalizzata a verificare, attraverso un rigoroso apprezzamento requisiti essenziali previsti dall'ordinamento, delle ragioni creditorie, nonché l'entità dell'esistenza l'attualità ed dei e la permanenza effettività delle posizioni debitorie; 4. realizzare concrete iniziative volte al contrasto e al recupero dell'evasione tributario - tariffaria; 5. evitare la formazione di debiti fuori bilancio attuando corrette procedure di gestione delle spese, nonché garantire che l'inesistenza, a fine esercizio, di debiti fuori bilancio e di passività potenziali risulti dalle attestazioni dei responsabili dei servizi; 6. monitorare costantemente la gestione di cassa e predisporre un piano che preveda la progressiva riduzione dell'anticipazione di tesoreria; 7. garantire il tempestivo somministrazioni, pagamento delle somme dovute per forniture e appalti ed evitare ritardi nei pagamenti e la conseguente formazione di debiti pregressi; 8. allocare correttamente in bilancio le poste atipiche inserite tra i servizi per conto di terzi; 9. garantire il rispetto all'attendibilità del patto di stabilità interno, dei dati relativi alle detrazioni prestando attenzione ammesse nel calcolo del saldo finanziario; 10. programmare rispetto dei la progressiva riduzione della spesa per il personale nel criteri previsti dall'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006. Inoltre, riscontrata, la Sezione precisava che, tenuto conto della situazione finanziaria le irregolarità e/o criticità accertate e le "necessarie misure correttive" indicate assumevano rilievo anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo comma 2, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149. 3 6, Successivamente, co nota prot. 4813 del 17 settembre 2012, il Comune ha comunicato alla Sezione e misure correttive adottate, con delibera del Consiglio Comunale del 30 agosto 2012, n. 19, al fine di rimuovere le suddette criticità. Con riferimento all'esame del rendiconto per l'esercizio 2012, oggetto della presente delibera, l'Organo di revisione del Comune di Roggiano Gravina, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 200S, n. 266, con note prot. n. 232 del 7 gennaio e n. 628 del 13 gennaio 2014, ha trasmesso alla Sezione la relazione-questionario (di seguito, "Questionario") sul documento contabile in oggetto e la relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2012 e sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2012 (di seguito, "Relazione"). Esaminata la documentazione pervenuta, il Magistrato istruttore ha instaurato regolare contraddittorio con l'Ente, inviando le note istruttorie n. 2667 e n. 2668 del 9 giugno 2014, a mezzo delle quali sono state formulate varie osservazioni e richiesti chiarimenti e ulteriori elementi integrativi. Con nota a firma congiunta dall'Ente e dall'Organo di revisione, anticipata via fax il 16 luglio 2014 e acquisita in via definitiva al protocollo della Sezione al n. 3282 del 4 agosto 2014, sono state trasmesse le controdeduzioni e le integrazioni richieste dal Magistrato istruttore. Tutto ciò premesso, ad ",-;;;:; esito dell'instaurato contraddittorio, risultano.' DIRITTO L'articolo 148-bis del TUEL prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali "per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebita mento dall'articolo 119, sesto comma, della dell'assenza di irregolarità Costituzione, suscettibili della sostenibilità di pregiudicare, dell'indebitamento, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti" (comma 1) e che, "Ai fini di tale verifica, le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate quali e alle è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente" (comma 2). L'accertamento, nell'ambito delle verifiche descritte, regionali di controllo della Corte dei conti, di "squilibri da parte delle Sezioni economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il 4 ;, . patto di stabilità interno comporta, per gli enti interessati, l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla accertamento, i provvedimenti equilibri comunicazione del deposito della di e a ripristinare gli idonei a rimuovere le irregolarità di bilancio. Tali provvedimenti pronuncia sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione mancata copertura l'ente non dei programmi provveda alla trasmissione di spesa per i quali dei suddetti è stata accertata la o !'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria". La natura e la portata dei controlli esercitati dalle Sezioni regionali della Corte dei conti è stata ribadita, da ultimo, dalla Corte Costituzionale con la pronuncia 40 del 2014, che ne ha sottolineato i "caratteri cogenti nei confronti dei destinatari (sentenza n. 60 del 2013), proprio per prevenire di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cast.) non corrette, suscettibili riverberare o contrastare gestioni contabili e di tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari "(cfr. sentenze n. 266, n. 250 e n. 60 del 2013). Ciò premesso, agli esiti di siffatto controllo, la Sezione accerta le seguenti gravi irregolarità e criticità. 1. PARAMETRI DI DEFICITARI ETA' L'Ente, sebbene non versi ancora in una condizione strutturalmente dieci dei parametri obiettivi di cui al D.M. 18 febbraio 2013. volume dei residui attivi di nuova formazione \~ provenienti dalla titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale o fondo di solidarietà" o di fondo di solidarietà di cui all'articolo della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge stabilità 2013), 1, comma 380 superiori al 42% rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi Titoli I e III, esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà (parametro 2); • ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al Titolo I e al Titolo III superiore al 65%, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo 5 ~ '. o gestione di competenza e relativi ai Titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a di ~-" (; In particolare, sono superati i seguenti parametri obiettivi: • /' _.' , ; /. o~.... . ':. . E;"'J o' c C'''TA''Z~I' Fiscale Municipale o di all'articolo fondo di solidarietà" o di fondo di solidarietà di cui 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013, n. 228 (legge stabilità 2013), rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi Titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà (parametro 3); • volume dei residui passivi complessivi provenienti dal Titolo I superiore al 40% degli impegni della medesima spesa corrente (parametro 4); • esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5% rispetto alle entrate correnti (parametro 9). Si rileva, inoltre, che nei precedenti esercizi (2009, 2010, 2011) l'Ente ha fatto registrare il supera mento dei corrispondenti parametri deficitari di cui al D.M. 24 settembre 2009, n. 2. Questa Sezione ha più voite ribadito che il persistente mancato rispetto dei parametri di cui sopra esprime una situazione di grave criticità nella gestione del ciclo delle entrate e del ciclo delle spese del Comune, con conseguenti preoccupanti rischi per la salvaguardia degli equilibri finanziari del bilancio. In particolare, nel caso in esame, persistere dell'incapacità è stato confermato, in sede istruttoria, il dell'Amministrazione comunale di realizzare l'esercizio la massa attiva delle proprie entrate, con particolare riscossione dei formazione ruoli ordinari acqua, TARSU, e terraggera, di una ingente massa di residui attivi, nell'avanzo di amministrazione, entro riferimento alla con conseguente, che, andando finisce con rendere non veritiero a confluire ~ il risultato.,èl,i'~' '~n .. 7 -""::0 esercizio rappresentato nelle scritture contabili e a minare la stabilità finanziaria ,'/ ' " ," futura dell'Ente. \ ~\ In secondo luogo, l'accumulo di residui passivi di parte corrente denClt~)a ,',',. mancanza di tempestività dei pagamenti dei propri debiti da parte dell'Ente a c~cPJ . '\~~ 'o d-'-~:"" 5 di forte tensioni di liquidità, temporanee ma ripetute, alle quali si è ovvlat~ ricorrendo con eccessiva frequenza a strumenti di finanziamento eccezionali. 2. EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE La Sezione rileva come sia auspicabile, in termini di sana finanziaria, l'utilizzo, per il finanziamento delle politiche di investimento, correnti non necessarie a coprire spese della stessa natura (c.d. gestione di risorse avanzo economico). Le risultanze istruttorie, per contro, evidenziano che la copertura della differenza negativa, pari a Euro 115.004,08, tra spese in conto capitale ed entrate in conto capitale, è stata finanziata con entrate proprie correnti (proventi condono edilizio, da vendita di loculi cimiteriali e da affrancazione di terreni) da pur presentando il Comune un precario equilibrio di parte corrente, come confermato 6 ~ ~~,~¥>,,-';" dal frequente ricorso a strumenti straordinari di finanziamento e dalla persistente tardività nel pagamento dei debiti commerciali. La Sezione, pertanto, per la salvaguardia artificiosamente ribadisce che la situazione osservata presenta rischi del complessivo nell'esercizio equilibrio finanziario dell'Ente, in esame, ma non stabilmente raggiunto garantito ordinata gestione delle risorse finanziarie a disposizione, delle quali non da una è rispettata la destinazione funzionale ordinaria. 3. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE Preliminarmente, come accennato, va rilevata la sussistenza di notevoli contraddizioni tra le informazioni inizialmente fornite dall'Organo di revisione, in sede di compilazione del Questionario e di stesura della Relazione, e le successive risultanze istruttorie. In particolare, l'Organo di revisione ha inizialmente dichiarato: - la sussistenza di un avanzo di amministrazione di Euro 22.446,10, interamente vincolato; - l'avvenuta costituzione del fondo svalutazione crediti di cui all'articolo 6, comma 17 del D.L. 95/2012 (senza indicare, peraltro, l'ammontare né l'imputazione alla parte vincolata dell'avanzo di amministrazione); - l'insussistenza di accantonamenti per passività potenziali. Successivamente, ancora, l'Ente e l'Organo di revisione, con nota a firma congiunta, trasmessa istruttoria, hanno amministrazione alla Sezione in risposta dichiarato che una quota alle richieste formulate di Euro 3.135,95 in sede dell'avanzo k. di è rappresentata da fondi non vincolati, che è stato previsto un accantonamento per il fondo svalutazione crediti di Euro 14.292,15 e accantonamento per paSSività pregresse per Euro 5.000,00. Premesso che, già con la delibera 50 del un \ 2012, si era ~ \2\ accertato, o.:>~c l'inadempimento del Revisore in termini di mancato doveroso riscontro alle richieste ~~ istruttorie di codesta Corte, la Sezione, rileva, e dovrà rilevare ripetuta mente nel prosieguo, che la esaustiva e ordinata produzione della documentazione, delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti rappresenta uno specifico obbligo di legge in capo all'Amministrazione per sé, violazione controllata e al suo Organo di revisione, che costituisce, di di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria oltre che sintomo di confusione nella gestione dell'Ente. 4. EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE a) ANTICIPAZIONE DI TESORERIA Con riferimento crescente ricorso da all'equilibrio parte di cassa, emerge dagli atti dell'Amministrazione 7 comunale un costante all'anticipazione e di ."J tesoreria che finisce con l'assumere l'anomala funzione, e in misura sempre più rilevante, di finanziamento ordinario della gestione dell'Ente. già con la deliberazione 50 del 2012, relativa al rendiconto del E, difatti, 2010, la Sezione accertava che "a decorrere dal 2009, il sistematico e sempre più cospicuo ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Infatti, dell'anticipazione nel 2010, l'ammontare medio è stata di euro 550.000,00 utilizzata per 365 giorni ed è proseguita anche nel 2011" e si esortava il Comune all'analisi e al monitoraggio delle cause degli squilibri nella gestione di cassa, al fine di evitare un ricorso strutturale all'anticipazione di tesoreria. Ciononostante, conseguenti risvolti la Sezione rileva che non solo la descritta in termini da vari di maggiori esercizi criticità, e i oneri e di precarietà degli equilibri finanziari, persiste nella gestione finanziaria dell'Ente, addirittura, si assiste a un preoccupante incremento della durata dell'anticipazione media e dell'importo dello scoperto di fine esercizio, che, nel 2012, ma, è quasi doppio rispetto al 2010 (da Euro 343.146,26 a Euro 646.880,41). In sede istruttoria, inoltre, si riferisce che nel 2013 si è utilizzato detto strumento per Euro 407.695,57 e nell'anno 2014, a circa metà esercizio, per Euro I 297.919,87. ._ ~_. La Sezione, a tale proposito, rileva strumento sia stato assunto dal legislatore . finanziario che può comportare, settembre come il reiterato ricorso a Glli.tta);? / I, come specifico .indicatore di squil1brio, .,; 1"'1' ...• '., ai sensi dell'articolo contabile dell'Ente. Ciò premesso, la Sezione deve rilevare che le pronunce dell'Amministrazione in ordine rappresentano mere alla adozione di clausole di misure stile, con correttive particolare sul punto riguardo in esame a quanto preannunciato con la delibera consiliare del 30 agosto 2012, n. 19, avente ad oggetto la presa d'atto della delibera 50/2012 della scrivente Sezione, con la quale l'Ente dichiarava che il ricorso all'anticipazione di cassa sarebbe stato "del tutto scongiurato allorché, a breve termine, andranno a regime le procedure sia per il recupero dell'evasione fiscale e le iniziative per anticipare all'anno di riferimento l'esazione dei ruoli ordinari". B) ENTRATEA DESTINAZIONE SPECIFICA Per ciò che concerne le entrate a destinazione specifica, la Sezione non ritiene superate le perplessità formulate in sede istruttoria in merito all'aspetto esame. 8 in i' ~\.! .. e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggig::J . CA1"'" 2009, n. 42", l'attivazione delle verifiche del MEF sulla regolarità amministrativo- comunale Vbr. 6~i:::~Lb 5 del decreto legislà{f~R 2001, n. 149, recante "Meccanismi sanzionatori e premiali rela~!~<t regioni, province .•.•.......• In particolare, richiesti di chiarire l'affermazione, contenuta nel Questionario, circa l'incapacità del sistema contabile dell'Ente di disporre automaticamente la corrispondenza tra entrate a specifica destinazione e corrispondenti atti d'impegno (punto 1.6.1.b) e circa la mancanza di verifica della corrispondenza tra impegni e accertamenti delle poste vincolate (punto 1.6.1.c.), il Comune e il Revisore hanno integralmente smentito detta affermazione e che sarebbe "intuibile che si di un è trattato mero errore materiale, per cui decadono tutte le censure rilevate nella nota". La Sezione, preso atto di quanto asserito, nel richiamare l'Organo di revisione a uno scrupoloso e perito adempimento degli obblighi inerenti alla propria funzione sanciti dalla normativa l'esercizio del controllo 266/2005, vigente e, in particolare, de quo, dai commi per ciò che concerne 166 e ss. dell'articolo 1 della L. rileva come rimanga comunque insoddisfatta la richiesta di chiarimenti circa le modalità che consentono il rispetto del principio di stretta correlazione tra entrate in questione e le relative spese. Inoltre, contraddittori si presentano gli elementi istruttori forniti circa la questione dei fondi a destinazione vincolata. Infatti: - nel Questionario si afferma, relativamente costruire, al contributo per permesso di che "gli impegni assunti nel 2011 utilizzando la parte del contributo destinato al finanziamento sulla spesa corrente sono stati pari al 50,000 % dei proventi accertati" (punto 1.7.1.) e .che, a fine esercizio, è pari a zero il valore dei fondi aventi specifica destinazione non ricostituiti (punto 1.6.3); £, - nella Relazione si legge che "gli utilizzi, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti sono stati •••. .~ "\è \ effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 195 del TUEL e al 31.12.20;2 /' ~ non risultano totalmente reintegrati" (pagina 6, nella sezione relativa alla gestio'ne: finanziaria)' \ ~\ .' :. ) // . \~~::.%~\ del 3~~ f I - nella risposta dicembre fornita 2012 formulata dall'Ente dalla alla nota istruttoria Sezione relativamente integrativa al rendiconto 2010, si afferma che, nell'anno 2012, sono stati utilizzati fondi a destinazione specifica per Euro 96.052,06 ricostituiti con anticipazioni di tesoreria; - in ultimo, Ente e Organo di revisione dichiarano che non sono stati assunti impegni .),.) nell'esercizio 2012 utilizzando la parte di contributo destinato a finanziamento della spesa corrente e che, quindi, la risposta fornita al punto 1.7.1. del Questionario, sopra testualmente riportata, è frutto di un errore materiale. Ciò premesso, è evidente che, anche sul punto, la gestione finanziaria del Comune è connotata da confusione e superficialità, quantomeno sotto il profilo della rappresentazione contabile e dell'obbligo di fornire alla Corte notizie e documenti rispondenti al vero. 9 La condotta descritta, 195 del TUEl e sembra celare una deficienza di cassa di significativa dell'articolo rilevanza, pertanto, induce a ritenere sussistente la violazione in particolar modo laddove la ricostituzione dei fondi eventualmente distolti dalla loro naturale destinazione risulti colmata con il ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero con altra forma di finanziamento eccezionale avente altra finalità e funzione. 5. EVASIONE TRIBUTARIA In sede istruttoria Questionario, nell'attività che la Sezione ha preso atto, sulla scorta dei dati rinvenibili nel l'Amministrazione risultati inconsistenti considerato (riscossione di Euro 2.267,08 a fronte di Euro 155.000,00 preventivati, owero solo nell'attività recupero tributaria presenta anche nell'esercizio 1'1,46%, di recupero dell'evasione comunale dell'evasione ICI/IMU e assenza di attività di recupero dell'evasione per gli "altri tributi"). Il Comune e l'Organo di revisione hanno confermato, sul punto, che l'evasione più rilevante si riscontra nell'esazione dei canoni acqua, dell'ICI e della terragera. Nel dettaglio, l'Ente asserisce che: - per i canoni acqua si sarebbe provveduto alla formazione dei ruoli coattivi per gli anni più remoti e si starebbe procedendo anche per gli anni più recenti; dichiara, altresì, che attualmente si sarebbero in riscossione coattiva i ruoli morosi, 2008, 2009, 2010, in forma autonoma da parte del Comune, e quelli fino al 2°97 tramite Equitalia s.p.a.; , - per nCI si starebbero riscuotendo, in autotassazione, l~t .;-~~. ' ,.,\ . "~~/) i ruoli morosi fino -al {,.r.~ 2010 e sarebbero state completate le elaborazioni degli accertamenti per il 201l;~A1~"\."" - per la terragera accertamenti dell'ultimo sarebbero decennio state effettuate e formati i ruoli le notifiche coattivi degli awisi di di cui si afferma l'imminente trasmissione per l'esazione coattiva. Tutto ciò considerato, la Sezione, in via preliminare, ribadisce l'obbligo di rispetto del punto 16 del Principio contabile n. 2, in base al quale "L'accertamento avviene sulla base del principio della competenza finanziaria secondo il quale è accertabile nell'esercizio finanziario in cui è sorto il diritto di credito e un 'entrata quest'ultimo sia connotato dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità. Un credito è certo in presenza di un idoneo titolo giuridico in cui esso trova fondamento; è liquido se ne è determinato l'ammontare; è esigibile se maturato nell'esercizio" oltre che del punto 17 del Principio contabile n. 3, che stabilisce che "Un'entrata tributaria è accertabile soltanto dopo che sia stato formato il ruolo, denuncia, gettito o acquisita la o ricevuto il versamento effettuato in autoliquidazione, o comunicato il dal accertamento soggetto legalmente competente, o divenuto o di liquidazione dell'ufficio fiscale competente". 10 definitivo l'atto di .~ J I La Sezione, pertanto, accerta l'obbligo del Comune di completare le procedure di emissione dei ruoli nonché di attivare le doverose procedure esecutive. 6. RESIDUI La Sezione accerta una anomala gestione delle partite residuali, che si pone in funzione parallela rispetto alla gestione di competenza, con evidenti ripercussioni in termini di corretta determinazione del risultato di esercizio e, conseguentemente, di attendibilità degli stabili equilibri di bilancio. In particolare, l'analisi svolta sui residui attivi e passivi ha messo in luce: - un elevato importo delle partite residuali totali attive (Euro 3.775.578,13) e passive (Euro 3.753.132,03), pari, rispettivamente, di competenza (Euro 5.061.512,09) al 74,6% degli accertamenti ed al 75% degli impegni di competenza (Euro 4.973.562,81); - un'incidenza 3.320.007,31) de1l'88% dei residui attivi di parte corrente (Euro sul totale dei residui attivi al 31.12.2012; - un'incidenza del 60% dei residui passivi del Titolo I sul totale dei residui passivi esistenti al 31.12.2012. L'Ente e l'Organo di revisione, peraltro, richiesto in sede istruttoria, cancellazione, avvenuta in merito alla consistente operazione di stralcio e/o nell'anno riduzione dei residui attivi non hanno relazionato, pur come 2012, che ha condotto e passivi vetusti a una significativa e a una considerevole contrazione, rispetto al 2011, della massa dei residui totali (del 34% per quella attiva, che passa • da Euro 5.065.278 nel 2011 a Euro 3.775.578 passiva, che passa da Euro 4.370.838 nel 2012, e del 16,5% per quella nel 2011 a Euro 3.753.132 nel 2012), né , _' _"-. hanno provveduto all'individuazione della gestione (corrente non vincolata, corrente~ ~~~ ,-/ +- -O"", Co vincolata, in conto capitale vincolata, in conto capitale non vincolata, in conto t~r,zP' :{r ~;~~ è stata accertata l'insussistenza dei residui attivi (come richiesto al ~.~' 1J,I. al punto 1.9.3. del Questionario, del quale si è sollecitata la risposta). '<:.., ~n~~}1 12 sulla quale ~'\~~.~ "~ ,... ,,,i- .:; Inoltre, al riguardo, non sono stati forniti documentali in ordine alla legittimità probatori<_~"'''!l1:''~ della sussistenza attuale dei requisiti attuali dell'accertamento delle entrate debitore, e scadenza) che giustifichino importo i necessari elementi (ragione del credito, titolo giuridico, il mantenimento soggetto nel conto del bilancio ai sensi dell'articolo 228, comma 3 del TUEL e secondo le indicazioni del punto 45 del Principio contabile n. 3, o della cancellazione (v. postulato 33 del Principio contabile n. 2) e, altresì, delle motivazioni che hanno determinato i risultati dell'operazione di riaccertamento dei residui passivi. Né si è dato conto, siccome richiesto, delle procedure seguite per la realizzazione dei crediti prima della loro eliminazione totale o parziale. 11 ~ ,0 Q La Sezione, inoltre, osserva che, a prescindere dalla correttezza della procedura di cancellazione dal bilancio, la formazione di una ingente massa di residui attivi rappresenta comunque un'anomalia nel funzionamento del principio della programmazione e determina un eccessivo sfasamento temporale degli effetti gestionali rispetto all'assunzione della decisione di bilancio. La Sezione, in conclusione, censura la poca trasparenza e la scarsa precisione nel fornire contezza in merito a scelte contabili di siffatta rilevanza, anche al fine di verificare l'evoluzione delle attività di esazione affidate a terzi ed eventuali ipotesi di responsabilità amministrativa. La Sezione accerta, inoltre, adotti le necessità che l'Amministrazione misure volte a contenere la formazione fisiologici e, infine, di partite comunale residuali entro limiti provveda a uno scrupoloso accertamento delle ragioni di mantenimento delle stesse negli esercizi successivi. 7. DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITA' POTENZIALI La Sezione rileva, anche con riguardo al punto in esame, la produzione di un incompleto e contraddittorio quadro istruttorio fornito dall'Amministrazione r comunale. In particolare, in sede di risposta alla nota istruttoria formulata dalla Sezione, l'Ente e l'Organo di revisione rettificano la precedente risposta fornita alla,' 'domanda 1.10.3 del Questionario (inesistenza di debiti fuori bilancio ancora daY riconoscere al 31.12.2012) e, implicitamente, ~\h ~;:'\'Y'-~ ~_' la risposta al successivo punto~'(~:,ì~:t. 1.10.4. (l'inesistenza di debiti fuori bilancio al 31 dicembre 2012 sarebbe risultata:~~~~:r:.f dal rilascio delle relative attestazioni da parte dei responsabili dei servizi), e dichiarano che, alla data del 31.12.2012, risultavano debiti fuori bilancio per Euro 208.601,81 (per lavori straordinari di somma urgenza sulle reti idrica e fognaria, per la viabilità e per sentenze passate in giudicato), riconosciuti poi con delibera consiliare del 30 dicembre 2013, n. 34. E' evidente che tali palesi contraddittorietà tra le attestazioni fornite in sede di compilazione del Questionario e quelle del successivo approfondimento istruttorio vanificano la funzione del primo atto e depotenziano quella del secondo, che dovrebbe essere occasione di arricchimento della rappresentazione della situazione contabile dell'Ente e non un disconoscimento, in ispecie di particolare gravità - tra l'altro, promanante dallo stesso soggetto sul proprio precedente operato - degli elementi probatori forniti dal Revisore. Nel merito, la Sezione rileva che la pesante presenza di debiti fuori bilancio, già evidenziata nella propria pronuncia sul rendiconto 2010, costituisce un persistente fattore di squilibrio che esprime il mancato reiterato rispetto, da parte dell'Ente, delle norme giuscontabili che devono presiedere al corretto svolgimento 12 <. "l\ o 4-) :J • C"'1~ delle procedure di spesa e una grave violazione del sistema di programmazione rendicontazione che deve trovare ribadito dall'articolo nell'ordinario ciclo di bilancio, 13 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 170, sulla principi fondamentali in materia di armonizzazione e come anche "Ricognizione dei dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5.06.2003, n. 131", lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione, relegandosi il. riconoscimento dei debiti fuori bilancio a fenomeno del tutto eccezionale. La Sezione, pertanto, accerta l'inosservanza dell'obbligo dell'Ente di completare in tempi celeri la procedura di attestazione di esistenza o inesistenza di debiti fuori bilancio da parte di tutti i Responsabili di Settore e di un loro successivo eventuale riconoscimento, misura, in termini assicurando, nel contempo, l'introduzione di ogni utile di direttive e di controlli nei vari settori, atte ad impedire il ripresentarsi della problematica in esame. Suddetto riconoscimento, si rammenta, deve essere sempre preceduto da una attenta e completa verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi della quale dare contezza nell'atto stesso. A tale proposito, si richiama quanto previsto dal Principio contabile n. 2, postulati 90 e segg., in merito al necessario rispetto dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, che obbligano i singoli enti ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente con eventuali interessi o spese di giustizia, e ad adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione, modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti. d:::" o r'"'." Nessuna risposta, inoltre, è stata fornita dall'Amministrazione comunale e,~-. c' 'è-0' ~TA"Z" dall'Organo di revisione in merito al mancato accontamento delle passività potenziali riconducibili alla delibera consiliare del 23 maggio 2012, n. 21, con la quale si dà indirizzo al Responsabile del Settore Affari generali nel senso di affidare un incarico legale per l'impugnazione con revocazione straordinaria di una di a una sentenza. A tale proposito, rappresentazione si completa rileva e che attendibile l'impossibilità delle passività giungere potenziali dell'Ente determina una violazione dei principi contabili, in particolare del principio contabile n. 3, postulati n. 65 e s.s., impedendo, in particolare, la predisposizione di adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri eventuali debiti. Occorre, pertanto, verifica e valutazione che il Comune proceda a una rapida conclusione della delle potenziali passività 13 sommerse, pregresse o non individuate in precedenza, ed, eventualmente, proceda a un inquadramento nella fattispecie di cui all'articolo 194, comma 1, del TUEL. 8. SERVIZI CONTO TERZI In sede istruttoria sono state specificate le singole spese imputate alla voce "Altre spese per servizi conto terzI", come di seguito descritte: - fondi socio-assistenziali Regione Calabria: Euro 37.318,018; - pubblicazione 5.831.66; bando progetto videosorveglianza (fondi - compensi attività tutor (Amministrazione PON): Euro Provinciale): Euro 2.000,00; - incentivo progettazione progetto video sorveglianza (fondi PON): Euro 5.655,00; - contributo AVCP (fondi PON): Euro 600,00; - indagini statistiche: Euro 100,00. L'Ente e l'Organo di revisione hanno dichiarato, inoltre, che, per quanto riguarda l'anticipazione, da parte dell'Ente, dei fondi PON relativi al pagamento al personale interno degli 163/2006, l'imputazione incentivi di cui all'articolo dell'anticipazione 92, comma 5 del D.Lgs. alle partite di giro sarebbe stata resa necessaria dall'essere la stessa imposta dal Ministero dell'Interno con circolare del ,9 novembre 2012 sulle modalità di applicazione dell'articolo 5, rubricato "CambiC!,t0-~J residenza in tempo reale", del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito:jn legge 4 aprile semplificazione 2012, n. 35, recante "Disposizioni .i,tI\ urgenti in materià;( di e di sviluppo" . '" ,,~ì1~~'j ~ -:'io'", servizi in conto terzi determina il mancato rispetto delle regole di cui all'articolo 'p,'er":;" ...,. cui le entrate e le spese da imputare alla voce in esame dovrebbero riguardare rigorosamente oltre quelle ivi espressamente indicate, solo quelle per servizi effettuati operazioni o attività per conto di terzi ovvero entrate e spese generate da realizzate dall'Ente senza perseguire un interesse diretto e proprio, ma piuttosto in qualità di mero strumento di realizzazione degli interessi di un altro soggetto. Ne deriva che l'inserimento di poste atipiche, eventualmente riconducibili alla realizzazione di proprie funzioni e fini istituzionali, anche se finanziate con contributi statali o regionali, non solo risulta non corretta dal punto di vista contabile, ma in via sostanziale inficia l'attendibilità del bilancio e dei relativi nonché prelude a possibili elusioni dei tetti di spesa imposti effettivi 14 equilibri dalla normativa vigente, in particolare sulle spese per il personale, e dei vincoli di bilancio. ,~.r~, 168- de TUEL e delle indicazioni di cui al Principio contabile n. 2, postulato 25, secondo tassativamente, ~~ ",,': ; ,,/;:1 • ,\, La Sezione rileva che l'imputazione delle spese in elenco tra quelle Co •••1-" CA1"1I"' Inoltre, come chiarito con Circolare della RGS del 14 febbraio 2012, n. 5, costituisce elusione del Patto di stabilità interno qualunque comportamento che, pur legittimo, risulti strumentalmente pubblica. In particolare, tra l'altro, finalizzato ad aggirare i vincoli di finanza può integrare siffatto comportamento elusivo una allocazione tra le spese per servizi per conto di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti effettive. Considerato che già con la summenzionata delibera 512/2012 la Sezione ha stigmatizzato citati la pratica descritta e richiamato l'Ente a un più rigoroso rispetto dei principi contabili, manifestatamente la reiterazione confermativa della stessa condotta censurata appare della persistenza di un comportamento degli obblighi del Patto di stabilità interno. L'Ente, pertanto, elusivo deve fornire ogni adeguata e documentata allegazione sul punto. 9.TEMPESTIVITA'PAGAMENTI Per ciò che concerne la verifica degli adempimenti prescritti per garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, previsti dall'articolo 9 del decreto legge 10 luglio 2009, n. 78, e dal novellato decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni, istruttoria le delibere aventi ad oggetto le relative misure organizzative introdotte dall'Amministrazione tuttavia, la Sezione, acquisite in sede relazionato preventivo, comunale, rileva che l'Ente e l'Organo di revisione non hanno, in ordine alle effettive modalità concrete di accertamento da parte del funzionario che dispone la spesa, della compatibilità del programma dei pagamenti con i relativi stanzia menti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, né in ordine alle iniziative, di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, adottate al verificarsi dell'ipotesi in cui lo stanzia mento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, al fi~~dUi " evitare la formazione di debiti pregressi. pagamento delle somme dovute dirette per somministrazioni, a garantire forniture il tempestivo ed appalti, ma richiede anche un preciso onere di vigilanza che si traduce anche nell'elaborazione di un rapporto relativo all'analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio (Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 dicembre 2010 n. 38). E' appena il caso di osservare che l'adeguamento dell'Ente alla normativa in esame deve necessariamente concretizzarsi in una effettiva accelerazione del tempi di pagamento dei propri debiti e in una correlativa significativa massa dei residui passivi. 15 "" o . v," ~ . In proposito, si rammenta che la suddetta normativa non prevede solamente la necessaria adozione di misure organizzative r< contrazione della ~o' Jt"..:.,~az.'" oB Peraltro, la necessità di garantire il tempestivo contratti per somministrazioni, forniture ed appalti, pagamento dei debiti era già stato rilevato da questa Sezione in sede di esame del rendiconto per l'esercizio 2010 e l'esigenza di una implementazione non meramente teorica ma operativa è confermata dalla persistenza del trend in crescita dei residui passivi (i debiti di funzionamento nel 2010 risultano di oltre Euro 2.006.808,4, nel 2011 di Euro 2.181.951,91 e nel 2012 di Euro 2.254.741). 10. SPESE PER IL PERSONALE La Sezione, pur prendendo atto dell'attestazione, da parte dell'Organo di revisione, del rispetto dell'obiettivo di riduzione della spesa per il personale, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (I. fin. 2007), osserva quanto segue. a) RIDUZIONE DELLA SPESAPERIL PERSONALE In sede istruttoria è stato richiesto all'Organo di revisione di giustificare la differenza dei valori, tra quelli esclusi dal computo volto a verificare il rispetto del vincolo di spesa di cui sopra, indicati nella relazione (in cui compaiono solo le spese per la formazione e rimborsi per le missioni per Euro 551,43, le spese per il personale stagionale a progetto finanziato con quote di proventi per violazione al L.-. Codice della strada per Euro 8.636,15 e diritti di. rogito per Euro 2.022,23), ri~p~~,.,~,,,~"~ a quelli, Invece, nportatl derivanti dai rinnovi nel questionano contrattuali (In CUI nsultano >...~\ esclUSI anch~" o~'e.n.... per Euro 137.593,00 e altre "'.; 138.510,94). "'_. \~~ In sede di risposta istruttoria, effettivamente esclusi dal computo a oneri per rinnovi in esame (tale contrattuali, importo andrebbero non sarebbe stato riportato nella Relazione per "errore materiale"); - sempre per "errore materiale" non avrebbe dovuto essere imputato l'importo di Euro 8.636,15 a spese per il personale stagionale a progetto finanziato con quote di proventi per violazione al Codice della strada (rigo 8 della relazione); - che detto importo, di Euro 8.636,15, avrebbe dovuto essere ricompreso tra le "altre spese" (rigo 13 della relazione), voce in cui inserire l'importo complessivo di Euro 13.000,00 (che si afferma "contrattualizzazione" essere relativo al contributo regionale per la di rapporti di collaborazione ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 del 2007" recante "Norme sulla riduzione dei costi di funzionamento 1 Che reca modifiche alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 26, dedicati agli "/ncentivi residenzialità ~ _:':"'~ - ,. ~'":;:'J - o., • f l'Ente e l'Organo di revisione hanno dichiar$rQ} . c••. ,r-t..••.•. che: - Euro 137.593,00, relativi E; spese pe'r:':Euro.~;"~f~ dei giovani laureati per lo sviluppo in Calabria dell'economia 16 della conoscenzd'. aJ/a della struttura organizzativa del Consiglio e della Giunta regionale") importo, a sua agli Euro 138.510,94 di cui alla voce "altre spese" volta, "da intendersi sommato" del questionario. E' di tutta integrazioni evidenza, anche con riferimento istruttorie fornite dall'Ente rispetto dei vincoli di contenimento denotano un comportamento al punto in esame, come le e dal Revisore inficiano la certezza del della spesa dettati in materia di personale e scorretto nel rapporto con la Sezione nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo. Inoltre, si aggiunga che non viene chiarito lo specifico titolo giuridico al quale riferire la voce "altre 13.000,00 (questi spese" ultimi, per la differenza come detto, relativi tra Euro 138.510,94 al contributo regionale ed Euro ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 8 del 2007). b) RIDUZIONE DELLA SPESA PERI CONTRATTI "FLESSIBILI" L'Ente e l'Organo di revisione hanno confermato che il Comune non si è adeguato alle disposizioni previste dall'articolo 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in base alle quali, a decorrere dal 2011, la spesa per i contratti C.d. flessibili non avrebbe potuto superare il 50% di quella sostenuta nel 2009 (il Revisore, infatti, ha riferito di un'incidenza del 198%). In sede istruttoria, ~ è, per il 2009, di € 44.553,98, anziché € " I ' 36.074,90 come erroneamente indicato nel questionario anziché € 71.466,07, (,bU tra l'altro, si specifica che "La spesa sostenuta dall'Ente per le finalità di cui all'art. 9 appena citato e, per il 2012, € 74.33?,\3 '.' ,,)2 \;d-~O come erroneamente indicato nel questionario". Ebbene, a prescindere dall'ovvia considerazione che la differenza dei varo~A"1-"'~O da ultimo riferiti non impedisce il supera mento dei tetti di spesa in esame, ancora una volta la Sezione deve censurare il mancato corretto adempimento degli obblighi informativi verso la Sezione a cui sono tenuti il Comune e il suo Organo di revisione che, si ricorda, hanno firmato congiuntamente la risposta fornita in sede istruttoria, con ciò disconoscendo pesantemente l'operato del Revisore in sede di compilazione del Questionario e di redazione della Relazione. Ad ogni buon conto, la Sezione ricorda che, ai sensi della normativa che qui rileva, il mancato rispetto dei limiti di spesa costituisce illecito disciplinare e può determinare un'ipotesi di responsabilità erariale. Tanto accertato revisione, richiesti è ancor più grave se si considera che l'Ente e l'Organo di di motivare adeguatamente le ragioni del mancato adeguamento, hanno sostanzialmente difeso le scelte effettuate e hanno omesso di indicare le azioni eventualmente intraprese ovvero da intraprendere per ovviare alla criticità in esame. Ed ancora, è rimasta inevasa la richiesta di fornite il dato, omesso dal Revisore, di cui al punto 6.9 (indicazione della incidenza della spesa complessiva 17 , • impegnata per il personale sulla spesa corrente dell'Ente locale per l'anno 2012) e al punto 6.11 (indicazione, per il 2012, della spesa per incarichi di collaborazione autonoma, con precisazione degli stanzia menti iniziali e degli impegni, e della delibera consiliare di approvazione del relativo programma) del Questionario. L'Ente e l'Organo di revisione, infine, hanno dichiarato che non è stata esercitata la facoltà di proroga dei rapporti di lavoro subordinato oltre il limite dei 36 mesi, ai sensi dell'articolo 1, commi 400 e 401, della L. 228/2012, per i contratti a tempo determinato. c) RICOGNIZIONE DEL PERSONALE L'Ente e l'Organo di revisione, contrariamente a quanto da quest'ultimo affermato in sede di Questionario, riferiscono che il Comune ha provveduto, con delibera del 17 ottobre 2012, n. 107, ad effettuare, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, la ricognizione del personale volta alla verifica della sussistenza di eventuali eccedenze o soprannumeri, appurando, in detta occasione, una situazione di carenza di organico. d) RAZIONALIZZAZIONE DELLASTRUTTURAAMMINISTRATIVA L'Ente e l'Organo di revisione hanno riferito che l'Amministrazione comunale, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 557, lett. b), della L. 296/2006, avente ad oggetto la razionalizzazione amministrative, e lo snellimento delle strutture burocratiCO~~;<', anche attraverso accorpamenti di uffici, con l'obiettivo l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali ' "'?, .'';:.. ." di ridl.Jr.r.f~.. 1:::;/ in organico, ha proweduto:ad *'- ••.. I o .~." unificare i servizi affari generali - anagrafe - leva, stato civile - elettorale, turis;,,;g\. '. ~ ;; ) ~ /'1 I \. ~"::--'" /.' . spettacolo e sport con i servizi sociali, in un'unica gestione con a capo un SÒI~,;~'~:":,/ responsabile e che, nel settore tecnico sarebbe stata avviata procedura di convenziona mento delle responsabilità dell'ufficio con altri Comuni. La Sezione, preso atto di quanto riferito, si riserva di effettuare ogni eventuale ulteriore valutazione a riguardo. 11. CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA L'Ente e l'Organo di revisione, in sede di risposta istruttoria alla richiesta formulata dalla Sezione circa la discrasia rilevata in merito al valore del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2012 (indicato dal Revisore in Euro 77.731,00 al punto 7.1.2 del Questionario dichiarato che l'importo corretto e in Euro 45.425,00 nella Relazione), hanno è di Euro 118.691,00, comprensivo della parte fissa e della parte variabile, e che i dati riportati nella precedente documentazione trasmessa, erano, ancora una volta, errati. La Sezione non (espressamente definiti può gli errori tali dall'Ente e dallo stesso Organo di revisione) di cui sembrerebbe disseminato che ribadire che le imprecisioni e il Questionario e la Relazione, inficiano la correttezza 18 dell'attività svolta dal Revisore e ostacolano gravemente lo svolgimento della funzione di controllo sui documenti contabili degli enti locali intestata alla Corte dei conti. Ulteriormente, l'Ente e l'Organo di revisione, per l'ennesima volta, rettificano la risposta fornita in sede di Questionario (quesiti al punto 7.1.3.) e affermano che, contrariamente a quanto ivi dichiarato dal Revisore, le risorse variabili di cui all'articolo 15, comma 5 del CCNL del 1999 non sono state previste nel fondo in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o all'incremento dei servizi esistenti; riferisce, inoltre, che non sarebbero stati ancora determinati dei trattamenti economici collegati alla produttività si i criteri di attribuzione e che gli stessi, pertanto, al tempo della risposta, non sarebbero stati ancora corrisposti. L'Ente e l'Organo di revisione, infine, dichiarano, fornendo un elemento che era stato sollecitato in sede istruttoria stante la mancata Questionario sul punto, che non sarebbero state effettuate nel 2012 e aggiungono, contraddittoriamente punto 7.1.7, del questionario-relazione, compilazione del progressioni orizzontali (indicando una risposta affermativa al che contiene tale domanda), che, con riferimento alle progressioni orizzontali, l'Ente avrebbe rispettato le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 21, del D.L. 78/2010. Nessuna risposta, infine, è fornita in merita alla richiesta di relazionare sulle politiche di contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione secondo quanto stabilito dall'articolo articolo 1, comma 557, lett. integrativa, c), della L. 296/2006. La Sezione, tutto quanto sopra acclarato, accerta l'obbligo, in capo al Comune, di fornire ogni necessaria e documentata misura correttiva come imposto dalla normativa vigente. J" ?IfZ..r ! . ~\ 0.i'--- ~ 12. RISULTATO ECONOMICO indicato nel CE per insussistenze dell'attivo 290.360,16) e il valore dei minori residui attivi per minori crediti (Euro riaccertati (Euro 235.477,16) sarebbe riconducibile al funzionamento del programma di contabilità utilizzato che non prowederebbe a scorporare automaticamente dell'attivo), delle quali, tuttavia, non si fornisce il dettaglio. In sede di risposta istruttoria, l'aggregato "Oneri straordinan" le minori entrate (insussistenza inoltre, si dichiara che le voci che compongono (Euro 38.406,09) sarebbero le seguenti: rimborso e restituzione tributi non dovuti per Euro 1.519,15, spese censimento generale della popolazione per Euro 20.052,030, spese di tutoraggio 19 e spese varie per gestione ...o ~ J~~'O '/-0 • CA~N1.'" L'Ente e l'Organo di revisione affermano che la discrasia di Euro 54.883,00 tra l'importo . _ personale mobilità in deroga per Euro 6.000,00, rateizzazione debito per spese legali per Euro 10.833,33. La Sezione rileva la non corretta imputazione nella "gestione straordinaria" delle spese per censimento, tutoraggio e spese per il personale, oltre che per le spese legali (eccezionali solo se afferenti a debiti fuori bilancio), stante la loro riferibilità alla gestione ordinaria, il cui risultato, ove corretto con l'aggravio degli oneri in esame, ne risulterebbe notevolmente peggiorato. Considerato che il risultato della gestione ordinaria è quello che esprime con maggiore chiarezza gli effetti delle scelte effettuate nell'esercizio e la consistenza degli equilibri finanziari ed economici in proiezione temporale per la tendenziale rigidità di buona parte delle entrate e delle spese ordinarie, la Sezione accerta l'obbligo del Comune di provvedere a una rettifica nel senso chiarito, al fine di una veritiera rappresentazione dei propri risultati gestionali. 13. CONTO DEL PATRIMONIO La Sezione, per ciò che concerne la situazione debitoria complessiva, rileva un incremento del grado di indebitamento dell'Ente rispetto agli anni precedenti: nel 2012 sale al 43,63% (rispetto al 42,25% per l'esercizio 2011 e al 41% per l'esercizio 2010) il rapporto tra il totale dei debiti (pari a Euro 5.325.890,21, derivante dalla sommatoria di Euro 2.260.820,76 Euro 2.254.740,36 per debiti di funzionamento, per debiti di finanziamento, Euro 646.880,41 € per debiti derivanti da anticipazioni di cassa, Euro 11.745,40 per debiti per anticipazioni a terzi ed Euro ~51.703,2.6 per altri debiti) e il netto patrimoniale (al netto di beni>~~} demanrall) dell Ente, pari a Euro 12.206,86. L'Amministrazione / comunale e l'Organo di revisione . ,> ~•• :,' ~,y-- ~'" riferiscono che de'ttò'" . ~,. .:/ incremento è riconducibile "per lo più" a spese di investimento per la realizzazlon!,! di opere pubbliche e che il pagamento dei debiti di funzionamento, 2.254.740,36, finanziati indisponibilità di cassa. con entrate correnti, sarebbe Si riferisce, infine, che l'importo di Euro 151.703,26, stato pari a Eurò'" \..... rinviato sarebbe riconducibile a debiti fuori bilancio poi regolarmente riconosciuti. La Sezione, preso atto dei chiarimenti in sede istruttoria, conferma la sussistenza di una pesante e crescente dipendenza delle finanze dell'Ente dal capitale di terzi e di un correlativo indebolimento della propria solidità finanziaria, al quale l'Amministrazione comunale deve necessariamente e tempestivamente porre rimedio, ad evitare un ulteriore incremento dei connessi oneri finanziari e a conservare intatta la propria capacità di indebita mento, per sostenere eventuali ulteriori spese di investimento e non per fronteggiare equilibrio finanziario di breve termine. 20 .J ,," pee",o;,. '-:.:::.._' alla voce "altri debiti", inefficienze del proprio 1b ç t~,~~b o . / /'" f ~'r C",'::::- 14. PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI Sebbene l'Ente non abbia l'obbligo di assicurare per l'anno 2012 la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, rifiuti, non versando in condizioni strutturalmente certificato acquedotto e smaltimento deficitarie ed avendo presentato il del rendiconto 2011 nei termini di legge, tuttavia, 'in sede istruttoria Sezione sollecitava il raggiungimento la di una migliore copertura dei costi con i ricavi. conseguiti per i servizi a domanda individuale. A tale proposito, il Comune e l'Organo di revisione hanno riferito che, per il 2012, l'Ente avrebbe provveduto alla copertura dei costi dell'acquedotto al 100% e quelli dello smaltimento rifiuti al 92% (percentuale portata al 100% nel 2013). Per i servizi a domanda individuale, invece, si dichiara il raggiungimento una copertura del 72% che, nelle intenzioni del Comune, dovrebbe di essere incrementata a seguito di un eventuale aumento dei ticket. 15. ENTRATE DA PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE Richiesti di relazionare in merito alla discrasia rilevata nel valore dei proventi da beni dell'Ente, riportato in diminuzione di Euro 61.500,65 alla lett. e) della Sezione "Analisi delle principali poste" della reiazione al rendiconto, e in aumento di Euro 73.061,80 alla successiva lett. i), l'Amministrazione revisione affermano che l'informazione Euro 61.500,65) comunale e l'Organo di corretta sarebbe la prima (diminuzione di e che la contraddizione sarebbe dovuta, ancora una volta, a un errore di compilazione da parte del Revisore. Ogni altra censura appare "superflua". P. Q. M. La Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Calabria DELIBERA di accertare, ai sensi e per gli effetti previsti dall'articolo 267/2000, 148-bis del D.lgs. n. le gravi irregolarità e criticità contabili elencate nella parte motiva. Ordina che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale di Roggiano Gravina affinché siano adottate, ai sensi della testé citata disposizione di legge, le misure correttive necessarie per: 1. garantire istruttori un corretto adempimento richiesti dalla Sezione; 21 dell'obbligo di fornire gli elementi 2. superare i parametri obiettivi di deficitarietà, come segnalato al punto 1 della parte motiva; 3. garantire una situazione di stabile equilibrio in conto capitale, come precisato al punto 2 della parte motiva; 4. garantire un effettivo equilibrio della parte corrente del bilancio, monitorando costantemente la gestione di cassa e pianificando in termini di assoluta eccezionalità il ricorso alle forme straordinarie di finanziamento, .come più diffusamente rappresentato al punto 4 della parte motiva; 5. salvaguardare stabilmente gli equilibri di bilancio; 6. contrastare "evasione tributaria, come indicato al punto 5 della parte motiva; 7. garantire una corretta gestione dei reSidui, come chiarito al punto 6 della parte motiva; 8. procedere a una completa verifica e valutazione delle passività potenziali dell'Ente, predisporre g/i adeguati stanzia menti di bilancio al fine di affrontare gli effetti dell'eventuale formazione di situazioni debitorie fuori bilancio, completare la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio ed evitare la formazione di nuove siffatte posizioni debitorie, come richiesto al punto 7 della parte motiva; 9. contabilizzare correttamente 11. ottemperare alla normativa in materia di contenimento funzionamento, come indicato al punto 10 della parte motiva; 12. garantire un rispetto sostanziale del Patto di stabilità interno, come chiarito al punto 11 della parte motiva; 13. adempiere agli obblighi di contenimento della spesa del personale, come precisato al punti 12 e 13 della parte motiva; 14. provvedere a una corretta contabilizzazione degli oneri straordinari, come chiarito al punto 14 della parte motiva; 15. ridurre progressivamente l'indebita mento dell'Ente, come precisato al punto 15 della parte motiva; 16. proseguire nell'attività di miglioramento della copertura servizi pubblici dell'Ente, di cui al punto 16 della parte motiva. 22 dei costi dei I provvedimenti e le misure correttive adottati dall'Ente in esito alla presente deliberazione al fine di rimuovere le gravi irregolarità accertate e per ripristinare gli equilibri di bilancio dovranno essere comunicati a questa Sezione regionale di controllo entro il 2014 termine di giorni 60 (sessanta) dal ricevimento della presente deliberazim Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del giorno 31 , a lisabetta Usai Depositata in segreteria il 2 7 NOV, 2014 II Direttore della segreteria dott.ssa Elena RUSSO ooOY.~'~V CORTE DEI CONTI SEZiONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CALABRIA ' PER COPIA CONFORME SI attQAtll. che la presente copia composta di n .. k";)..•.,,. fORl1 'è conforme all'originale depositato In segreteria 1\ Direttore di Segreteria Catanzarl>. ~~, ~'}O~1 ••.• 1- r 23 5 __ '