ATTO COSTITUTIVO DI STUDIO ASSOCIATO Con il presente atto i signori: Gregorini Luca nato a Fano (PU) il 27/04/1975 residente a Fano (PU) in via Flaminia n.9/d professione Ingegnere Civile iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di PU n. 1165 in data 11/07/2000 cittadino italiano codice fiscale GRG LCU 75D27 D488O Gregorini Angelo nato a Fano (PU) il 11/07/1978 residente a Fano (PU) in via Flaminia n.9/d professione Ingegnere settore civile ed ambientale Classe 4/S iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di PU n. 1398 in data 03/08/2004 cittadino italiano codice fiscale GRG NGL 78L11 D488Z Bacchiocchi Stefano nato a Fano (PU) il 15/05/1964 residente a Fano (PU) in via Goldoni n.11 professione Geometra iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di PU n. 1378 in data 21/03/1995 cittadino italiano codice fiscale BCC SFN 64E15 D488C Carloncini Filippo nato a Fano (PU) il 30/05/1977 residente a Fano (PU) in località Forcolo n.37/A professione Geometra iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di PU n. 1532 in data 15/03/2000 cittadino italiano codice fiscale CRL FPP 77E30 D488V in seguito indicati per brevità come “associati”, convengono di collaborare per svolgere insieme la loro attività professionale costituendo tra di essi uno studio associato anche ai sensi ed effetti dell’art.5 del D.p.r. 26/10/72 n.633 e dell’art.5 del D.p.r. 22/12/86 n.917. L’attività professionale svolta in forma associata viene disciplinata dai patti sociali contenuti nello statuto allegato che forma parte integrante del presente atto, nonché dalle norme del codice civile richiamate dal successivo art. 25 dello statuto. Le spese di questo atto sono a carico dello studio associato. Tutte le prestazioni derivanti dall’attività svolta dallo studio associato sono soggette ad Iva. Si chiede la registrazione dell’atto a tassa fissa (in quanto contratto relativo a prestazioni di lavoro autonomo e a prestazioni di servizi soggetti ad IVA ex art. 40 C.U. 131/86 e 10 tariffa parte seconda). Fano 07/01/2009 Ing. Gregorini Luca Ing. Gregorini Angelo Geom. Bacchiocchi Stefano Geom. Carloncini Filippo STATUTO DI STUDIO ASSOCIATO ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE Lo studio associato, come sopra costituito, in appresso indicato per brevità come “lo Studio”, viene denominato “Studio tecnico associato Gregorini Inggeo – Gregorini ing. Luca, Gregorini ing. Angelo, Bacchiocchi geom. Stefano, Carloncini geom. Filippo“ e potrà anche denominarsi “Studio tecnico associato Gregorini Inggeo – Gregorini, Gregorini, Bacchiocchi, Carloncini”. La denominazione può essere scritta in caratteri maiuscoli o minuscoli senza vincoli di rappresentazione grafica. L’indicazione della denominazione deve essere riportata negli atti e nella corrispondenza dello Studio e dei singoli associati quando operino nell’ambito dello Studio. Qualora un associato venga sospeso dall’esercizio della professione o comunque si trovi in stato di incompatibilità allo svolgimento della professione, il relativo nominativo non potrà essere menzionato nella corrispondenza e negli atti. ART. 2 SEDE Lo Studio ha sede in Fano, via C.Gozzi n.12. L'indirizzo, con il consenso unanime degli associati, potrà essere modificato e potranno essere istituite sedi secondarie, uffici e recapiti in Italia ed all'estero, senza che ciò costituisca modifica del presente atto. ART. 3 OGGETTO SOCIALE Lo Studio ha per oggetto: - lo svolgimento in forma associata di tutte le attività proprie e di quelle che in futuro potranno divenire proprie, della professione riservate e consentite dalla legge ai liberi professionisti iscritti all'Ordine degli Ingegneri o al Collegio dei Geometri o ad Ordini e Collegi di altre professioni tecniche e delle attività funzionalmente connesse alle suddette. Lo Studio potrà compiere tutto quanto necessario e utile al raggiungimento dello scopo sociale, e quindi: - acquisire a qualunque titolo e gestire beni mobili, immobili e servizi; - compiere operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, ecc.; - prestare e ricevere servizi funzionalmente connessi alla realizzazione del predetto scopo sociale. Restano comunque escluse dall’oggetto sociale e precluse allo Studio l’attività d’impresa nonché ogni altra attività vietata dalla legge agli associati. Lo Studio può procurarsi i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della propria attività in ogni forma prevista dalla legge, e quindi anche contrarre mutui, aprire conti correnti e compiere ogni altra operazione di finanziamento, con privati o istituti di credito. Lo Studio ha altresì per oggetto, in via sussidiaria, l’acquisizione e la gestione dei mezzi necessari o utili per lo svolgimento dell’attività professionale degli associati, al fine di contenere i costi dei beni e servizi comuni e di ripartire tra gli associati le spese relative alla loro professione. ART. 4 ASSOCIATI - REQUISITI Gli associati dello Studio devono possedere i requisiti previsti dalla legge per l’esercizio della loro professione di ingegnere o di geometra o di altre professioni tecniche e devono ottenere il gradimento di tutti gli associati. Nei limiti e nei modi previsti dalla legge possono essere ammessi a collaborare all’interno dello Studio, praticanti ed altri collaboratori non subordinati. I collaboratori interni possono svolgere attività riservata dalla legge ai professionisti iscritti, solo se approvato all'unanimità dagli associati. La compagine sociale dello Studio potrà essere estesa ad altri professionisti, purchè di provata moralità e capacità professionale anche allo scopo di creare delle specializzazioni all'interno dello Studio stesso. L'ingresso di nuovi associati, di nuovi collaboratori e di nuovi praticanti verrà deliberato con il consenso unanime degli associati. ART. 5 ASSOCIATI - ATTIVITÀ Gli associati svolgono la propria attività professionale nell’ambito dello Studio, conferendovi la propria opera. Gli onorari relativi sono perciò automaticamente acquisiti dallo Studio e sono fatturati direttamente dallo Studio a proprio nome. Le prestazioni d’opera degli associati devono essere compiute personalmente dagli associati. Quando ciò sia previsto dall’ordinamento professionale o dagli usi e non sia in contrasto con quanto specificamente precisato nel mandato, ciascun associato può affidare incarico di sostituzione anche a professionista non associato e, nei casi consentiti, a praticante. Lo Studio associato può avvalersi della collaborazione di ausiliari e collaboratori purché la collaborazione non sia incompatibile con l’oggetto della prestazione e sia consentito dal contratto o dagli usi. I doveri di segreto e di riservatezza si estendono a tutti gli associati, i quali devono adoperarsi per farli osservare anche dai collaboratori, dagli ausiliari e dai dipendenti dell’associazione. Per effetto del conferimento d’opera il risultato economico dell’attività professionale svolta dagli associati nell’ambito dello Studio fa capo allo Studio. Viceversa e parallelamente, tutti i costi sostenuti direttamente dallo Studio inerenti all’attività professionale svolta nell’ambito dello Studio, sono a carico dello Studio e vengono rimborsati dallo Studio ai singoli associati che li abbiano sostenuti. ART. 6 REGOLAMENTO Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, l’attività degli associati dello Studio, può essere disciplinata mediante un apposito Regolamento, approvato dall’assemblea degli associati ai sensi dell’art. 12 del presente statuto. In caso di variazione del regolamento, gli associati dissenzienti possono recedere ai sensi dell’art. 19 dello statuto con un preavviso di sei mesi. ART. 7 ESCLUSIVA Gli associati svolgono le attività attinenti la loro professione nell’ambito dello Studio. In deroga a quanto espresso nel precedente comma e nell'art. 5, è consentita l’assunzione di nuovi incarichi a titolo personale, fuori dell’ambito dello Studio, subordinatamente al consenso unanime degli associati. Lo studio associato potrà conferire, ove lo ritenga opportuno o necessario, incarichi specifici o generici ad un singolo associato. Tali rapporti saranno quindi estranei all’ambito dello studio associato e quindi attratti alla sfera professionale personale dell’associato. ART. 8 BENI E SERVIZI SOCIALI I beni e servizi destinati all’attività professionale vengono acquistati dallo Studio e sono a disposizione degli associati per l’attività professionale comune. L’associato non può servirsi, senza il consenso di tutti gli altri associati, dei beni e servizi dello Studio per fini estranei a quelli dello Studio. ART. 9 RESPONSABI LIT À E RAPPORTI CON I TERZI Il rapporto professionale intercorre direttamente tra il committente ed il singolo associato, che risponde personalmente e professionalmente del proprio operato. Agli effetti patrimoniali, l’attività fa invece capo allo Studio e vale quindi la responsabilità diretta dello Studio, e solo sussidiariamente quella personale e solidale degli associati ai sensi del- l’art. 2267 del codice civile. Per le obbligazioni sociali rispondono, personalmente e solidalmente con lo Studio, gli associati che hanno agito in nome e per conto dello Studio, con esclusione di ogni responsabilità per gli altri associati. In caso di controversia con il committente le conseguenze economiche, comprese le spese di difesa e il risarcimento dei danni per illeciti civili e penali, sono a carico dello Studio il quale potrà rivalersi sull’associato. Lo Studio potrà stipulare a proprie spese adeguato contratto di assicurazione per la copertura di rischi professionali per l’attività svolta dai singoli e rientrante nello Studio. Nello svolgimento degli incarichi professionali gli associati devono rendere nota la loro appartenenza allo Studio; nei rapporti professionali intrattenuti a titolo individuale l’associato deve rendere nota al committente la estraneità del rapporto rispetto allo Studio. Ogni associato deve segnalare immediatamente agli associati e ai terzi interessati eventuali situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi relative all’assunzione e all’espletamento di incarichi. ART. 10 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI - PRESTAZIONI GRATUITE Di regola le prestazioni effettuate nell’ambito dello Studio sono a titolo oneroso e il valore dei corrispettivi viene determinato, nel rispetto della tariffa professionale, con il consenso unanime degli associati. In deroga a quanto sopra previsto, e con il consenso unanime degli associati, possono essere effettuate a titolo gratuito le prestazioni a favore di parenti e/o committenti indicati del singolo associato. ART. 11 AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA L'amministrazione ordinaria dello Studio associato spetta ai quattro associati con firma libera e disgiunta, mentre sarà necessaria la firma congiunta per gli atti di amministrazione straordinaria. La rappresentanza di fronte a terzi è pertanto conferita a ciascun associato disgiuntamente per gli atti di ordinaria amministrazione ed ai quattro associati congiuntamente per gli atti di straordinaria amministrazione. ART. 12 ASSEMBLEA Tutti gli associati con delibere unanime si pronunciano sui seguenti oggetti: - l’ammissione del rendiconto; - l’ingresso di nuovi associati; - l’esclusione e il recesso degli associati; - le modifiche dello statuto e del regolamento. ART. 13 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Al termine di ogni esercizio viene redatto a cura degli amministratori, entro il 30 aprile dell'anno successivo, il rendiconto della gestione dello Studio, redatto secondo le norme vigenti pro tempore in materia contabile e fiscale. Il rendiconto indica in calce le quote utili spettanti ai singoli associati e le ritenute di loro competenza. ART. 14 UTILI E PERDITE Gli utili risultanti dal rendiconto annuale, predisposto a cura degli amministratori, i costi e le eventuali perdite vengono attribuiti annualmente tra gli associati nelle seguenti proporzioni: - ing. Gregorini Luca 25% - ing. Gregorini Angelo 25% - geom. Bacchiocchi Stefano 25% - geom. Carloncini Filippo 25% Le quote potranno variare di anno in anno anche a consuntivo, in base all'attività effettivamente svolta nell'anno, con apposito atto di modifica sotto forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del TUIR che, approvata all'unanimità, deve essere firmata entro il termine per la dichiarazione dei redditi. Nella stessa misura saranno sopportate le eventuali perdite. In sede di approvazione del rendiconto vengono determinati gli utili da distribuire e quelli da riportare a nuovo, tenuto conto della situazione finanziaria e dei programmi dell'associazione. Nel corso dell'esercizio possono essere distribuiti acconti di utili, sulla base degli incassi e della situazione finanziaria; tali decisioni dovranno essere prese all'unanimità. ART. 15 PATRIMONIO NETTO E FINANZIAMENTI DEI PROFESSIONISTI Il patrimonio netto è composto dagli apporti degli associati e dagli utili maturati e non ancora distribuiti. Gli associati provvedono ai fabbisogni dello Studio mediante apporti di denaro e/o mezzi. Salvo diversa delibera gli apporti dei professionisti sono effettuati a titolo di capitale e sono infruttiferi di interessi. I soci partecipano al patrimonio netto nelle seguenti misure: - ing. Gregorini Luca 25% - ing. Gregorini Angelo 25% - geom. Bacchiocchi Stefano 25% - geom. Carloncini Filippo 25% In ogni caso di scioglimento del rapporto sociale, limitatamente ad un associato o per scioglimento dello Studio, la liquidazione della quota spettante ai singoli associati tiene conto delle diverse quote di partecipazione al patrimonio netto. ART. 16 LIBRI SOCIALI Oltre alle scritture previste dalle normative civili e fiscali vigenti, lo Studio tiene: - il libro delle delibere sul quale vengono riportate le delibere dell’assemblea e il regolamento. ART. 17 IMPOSTE E RITENUTE Le imposte, tasse e contributi relativi all’attività professionale svolta in forma associata sono a carico dello Studio; le imposte e i contributi personali degli associati restano a loro carico. Le ritenute vengono imputate ai singoli associati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili. ART. 18 DURATA La durata dello Studio è stabilita a tempo indeterminato. I patti sociali possono essere variati e lo Studio può essere sciolto con il consenso unanime degli associati. Ogni variazione della compagine sociale deve essere resa nota ai terzi contraenti con mezzi idonei. ART. 19 RECESSO Ogni associato può recedere dallo Studio dandone comunicazione mediante lettera raccomandata agli altri associati con preavviso di sei mesi. Gli altri associati possono, con accordo unanime, non avvalersi del termine di preavviso, nel qual caso la dichiarazione di recesso avrà efficacia immediata. Durante il periodo di preavviso l’associato recedente deve portare a termine le singole prestazioni in corso nonché passare formali consegne delle pratiche del medesimo trattate senza indugio e comunque in modo da non arrecare danno alla clientela. In caso di recesso dovrà essere eliminato dalla denominazione dello Studio ogni riferimento al socio recedente. ART. 20 ESCLUSIONE E SOSPENSIONE Gli associati possono essere esclusi dallo Studio: - per gravi inadempienze delle obbligazioni sociali; - per sopravvenuta inidoneità a svolgere l’opera conferita. La sospensione di un associato dall’esercizio della professione comporta la sospensione dei suoi diritti connessi al rapporto sociale. Nel periodo di sospensione dell’associato non è consentita la menzione dello stesso nella corrispondenza o negli atti della associazione. ART. 21 MORTE ED INABILITÀ In caso di morte di uno degli associati gli altri dovranno liquidarne la quota agli eredi entro tre mesi dal decesso. Il rapporto associativo si scioglie limitatamente ad un associato nel caso di inabilità permanente allo svolgimento dell'attività professionale. Lo scioglimento del rapporto previsto in tale ipotesi avverrà con il consenso unanime degli altri associati. ART. 22 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA In caso di scioglimento del rapporto limitatamente ad uno o più associati per recesso, inabilità o morte, all’associato uscente od ai suoi eredi sarà riconosciuto dallo Studio una indennità compensativa di ogni e qualsiasi suo diritto e ragione. L’indennità sarà calcolata tenendo conto dei seguenti elementi: - la quota di patrimonio netto di spettanza dell'associato sulla base della sua quota di partecipazione al patrimonio; - le quote di utili non ripartite sulla base dell’ultimo bilancio annuale approvato, aumentate forfettariamente delle quote di utili relative all’esercizio in corso; - la quota riferibile all’avviamento, come da accordi che saranno presi separatamente dalle parti. La liquidazione della quota all'associato è a carico dello Studio che provvederà al pagamento del proprio debito nei confronti del socio o dei suoi eredi entro dodici mesi dalla data di scioglimento del rapporto. ART. 23 CESSIONE DELLA QUOTA Nel caso in cui un associato intenda cedere la propria quota, quest'ultima sarà ridistribuita in parti uguali tra i restanti associati, oppure, in alternativa, i restanti associati possono individuare un professionista di loro gradimento al quale concedere la quota vacante con condizioni da stabilire all'unanimità. ART. 24 NON CONCORRENZA Nell’ipotesi di recesso o di collocamento a riposo, l’associato si impegna a non sollecitare attivamente i clienti dello Studio affinché lo seguano ed a non porre in essere anche di fronte ai terzi atti che siano in meno che corretta nonché diretta concorrenza con lo Studio e che possano indurre ad uno storno di clienti della stessa. A tal fine l'associato si impegna ad accettare che lo Studio comunichi ai clienti il suo recesso o collocamento a riposo. ART. 25 RESPONSABILITÀ DELL’ASSOCIATO USCITO E DEI SUOI EREDI In caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un associato, l’associato uscente ed i suoi eredi risponderanno per le obbligazioni sociali sino al giorno in cui si verifica lo scioglimento ai sensi dell’art. 2290 c.c. ART. 26 ALTRE CLAUSOLE IN CASO DI SCIOGLIMENTO In ogni caso di scioglimento del rapporto associativo, sia dell’intero Studio, sia limitatamente ad un solo associato, viene espressamente convenuto che i beni di proprietà dei singoli associati, in uso allo Studio, verranno restituiti al proprietario. Ogni professionista uscente potrà liberamente utilizzare per la propria attività professionale i testi, le procedure di lavoro, i programmi ed ogni altra forma di Know-how in possesso dello Studio alla data di uscita, con espresso divieto di cederli o darli in uso a terzi per attività ed in forme diverse da quelle relative all’esercizio della propria professione. ART. 27 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE Lo Studio si scioglie: – per volontà unanime degli Associati; – per mancanza della pluralità degli Associati, se nel termine di sei mesi questa non viene ricostituita. La liquidazione verrà effettuata da uno o più liquidatori; la carica di liquidatore verrà assunta dagli amministratori o da altra persona nominata con il consenso unanime degli associati. Al verificarsi di una causa di scioglimento, gli associati si accorderanno sul modo di liquidare il patrimonio sociale anche senza ricorrere a procedimento formale di liquidazione. ART. 28 RAPPORTI TRANSITORI AL MOMENTO DELL’INGRESSO NELLO STUDIO Al momento dell’ingresso nello Studio di ogni associato, viene redatto un elenco dei beni e dei rapporti contrattuali in corso a nome dell’ associato che vengono trasferiti allo Studio, in proprietà o godimento e di quelli che restano di competenza esclusiva dell’associato. Per i rapporti contrattuali in corso che si intende trasferire allo studio ma che non possono essere trasferiti immediatamente (es: affitti, assicurazioni, canoni, abbonamenti etc.) i rapporti continuano in capo al nuovo associato sino al momento in cui sarà possibile effettuare la voltura o nuovo contratto; però tutti gli effetti economici del rapporto stesso passano allo studio e verranno addebitati/accreditati tra il singolo e lo Studio. Il lavoro svolto prima dell’ingresso nello studio da parte di un nuovo associato e non ancora fatturato, viene acquisito dallo Studio. ART. 29 CONTROVERSIE Le eventuali controversie tra le parti, nascenti dall'applicazione o dall'interpretazione del presente statuto, saranno decise da un arbitro, amichevole compositore, scelto di comune accordo. In caso di disaccordo l'arbitro sarà nominato ad istanza della parte più diligente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti. Il medesimo deciderà inappellabilmente regolando lo svolgimento del giudizio a norma degli artt. 816 e segg. del Codice di Procedura Civile. ART. 30 COMUNICAZIONI Il presente atto costitutivo viene notificato a mezzo raccomandata agli Ordini professionali di appartenenza degli associati. ART. 31 RINVIO ALLE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE Per quanto non espressamente previsto dai patti sociali o da diversi accordi, gli associati convengono che i rapporti connessi al rapporto associativo vengano disciplinati dalla normativa vigente in materia di professioni intellettuali e, in quanto compatibili, dalle norme sulla società semplice di cui agli art.2251 e seguenti del Codice Civile. ART. 32 CLAUSOLA ARBITRALE Qualsiasi controversia inerente o conseguente al presente statuto, agli accordi sociali ed ai rapporti che ne derivano, sarà deferita al giudizio di un collegio di tre arbitri di cui due nominati da ciascun associato singolarmente ed il terzo dai primi due. Il collegio così composto deciderà la controversia secondo equità in contraddittorio delle parti o loro aventi causa, irritualmente ed inappellabilmente senza formalità di procedura.