Privilegio ex art. 2751 bis c.c. - studio associato
Si segnala un’interpretazione giurisprudenziale dell’art. 2751 bis c.c.:
Con sentenza n. 18455 depositata in data 8.9.2011 la Corte di Cassazione, Sezione I
Civile, ha ribadito un concetto già fatto proprio dalle corti di merito (Trib. Milano
25.2.2008, n. 2434; Trib. Roma del 8.4.2004; Trib. Roma del 15.10.2003). In
particolare trattasi della circostanza per cui non gode del privilegio ex art. 2751bis
c.c. il credito vantato e fatto valere da uno studio legale associato, ma solamente il
credito riferibile al singolo professionista.
A tale proposito la Cassazione ha ritenuto sufficiente la presenza di due
professionisti per sostenere la presenza di uno studio legale associato (in altre parole
non vale sostenere la presenza di soli due professionisti per escludere la figura dello
studio legale associato).
È importante però sottolineare che in tutti i casi nei quali non è stato riconosciuto il
predetto privilegio, il ricorso per l’insinuazione al passivo era stato presentato in
nome dello studio legale associato e la relativa nota pro forma / fattura era stata
emessa sempre in nome dello studio legale associato, e non dal singolo
professionista.
Per contro (es. Trib. Milano n. 2434/2008), quando la procura alle liti (da intendersi la
procura che ha dato origine all’attività per il cui compenso si chiede il privilegio in
sede di fallimento) risulta conferita ad un singolo professionista, la nota pro forma
emessa è riferibile ad un singolo professionista ed anche il ricorso per l’insinuazione
al passivo è presentato in nome del singolo e non dello studio associato, in tale caso
il riconoscimento del privilegio ex art. 2751bis c.c. non può essere negato.
Francesca de Angeli
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