I rapporti del professionista con lo STUDIO ASSOCIATO di Luciano De Angelis Pordenone 16 ottobre 2009 1. MANDATO ALL’INCASSO 2. CONFERIMENTO DI CREDITI FUTURI Il professionista (Mandante) DELEGA l’associazione (Mandatario) alla riscossione per suo conto 1. Mandato sempre revocabile 2. Arbitrio dei soci in posizione conflittuale Il professionista, titolare del credito delega l’associazione a riscuotere PER SUO CONTO Ammissibile con clausola ad hoc Esempio di clausola: I soci conferiscono nella società le loro prestazioni professionali. A tale apporto consegue il contestuale conferimento di tutti i crediti futuri nascenti dallo svolgimento delle prestazioni professionali da parte dei soci per tutto il periodo di partecipazione degli stessi alla società. PRIVILEGIO EX ART. 2751, C.C. Si tratta di un credito nato da un prestazione di natura professionale, oggetto essa stessa del contratto e resa personalmente da un professionista nei confronti del cliente proprio in virtù dell’incarico conferito. NO SI ALL’APPLICAZIONE ESTENSIVA (Cass. 26/08/2005, n.17396; Cass.27/10/2000 n.14153; Trib. Roma 8/4/2004; Trib. Milano24/09/2002; Cass. 18/04/2000, n.5002; Trib. Como 15/02/2000; Cass. 14/04/1992, n. 4549; Corte App. Milano 22/02/1985) ALL’APPLICAZIONE PRIVILEGIO (Trib. Milano, 18/11/2002; Trib. Orvieto 12/04/1995, Trib. Modena, 31/03/1985; Trib. Milano 20/07/2006; Trib. Milano 24/04/2004; Trib. Napoli 10/07/2002; Corte App. Bologna 13/10/1989) Il privilegio trae origine nella tutela del lavoro personale Il lavoro professionale manifesta una connotazione essenzialmente retributiva In questo caso necessita una costruzione statutaria dell’associazione che preveda di mantenere intatti i principi, ex art 2232, c.c.: 1. Personalità della prestazione; 2. Responsabilità illimitata, 3. Fiduciarietà, 4. Retributività, che legittimano il privilegio del credito professionale. IL RECESSO DEL SOCIO Art. 2285 c.c. (richiamato dal 2293 c.c.) <<Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa. Nei casi previsti dal primo comma il recesso deve essere comunicato ai soci con un preavviso di almeno tre mesi>>. Le cause del recesso Le ipotesi di recesso legale La società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci Si è verificata una giusta causa di recesso Esempio di clausola: Ogni socio può recedere liberamente dallo Studio, dandone comunicazione scritta agli altri soci, con un preavviso di sei mesi. In caso di recesso, inabilità o morte, all’associato uscente o ai suoi eredi sarà riconosciuto dallo Studio una indennità compensativa di ogni e qualsiasi suo diritto e ragione. L’indennità sarà calcolata tenendo conto dei seguenti elementi: - la quota di patrimonio di sua spettanza - le quote di utili non ripartite sulla base dell’ultimo bilancio annuale approvato aumentate forfetariamente delle quote di utili relative all’esercizio in corso - la quota riferibile all’avviamento, calcolata avendo come base il volume d’affari. Nell’ipotesi di recesso, la liquidazione di suddetta quota avverrà, al fine di verificare l’eventuale clientela stornata allo studio, dopo 12 mesi dall’uscita dallo stesso. Consigli statutari: • Possibilità del recesso ad nutum; • Termine di preavviso superiore a tre mesi; • Recesso esercitabile non prima di almeno due anni • L’efficacia del recesso può essere posticipata all’ultimo giorno dell’esercizio sociale Recesso convenzionale - Si tratta di casi di recesso dovuto ad esplicito accordo fra soci e contemplati nell’atto costitutivo. - Il recesso convenzionale è beneficio prevedibile anche solo a favore di alcuni soci Casi di recesso convenzionale - Livelli di utile al disotto di determinati importi; - Procedimenti giudiziari o disciplinari a carico di uno o più degli altri soci (se non prevista esclusione); - Intrapresa o svolgimento di attività diverse ma non in concorrenza; - Ragioni personali, di residenza, di salute o familiari…… INDIPENDENZA REVISORI ART. 39 dpr 99/1998 I sindaci iscritti al registro dei revisori che esercitano concretamente le funzioni di revisore I revisori contabili nominati quali “revisori esterni” INDIPENDENZA REVISORI ART. 39 dpr 99/1998 LETT. F LETT. H IL SINDACO TACE CONSAPEVOLMENTE SULLA RICORRENZA DELLE SITUAZIONI DI CUI ALL’ART. 2399 C.C. (cause di ineleggibilità e decadenza) Emergono fatti dai quali possa desumersi che, nel caso concreto, è compromessa gravemente l’idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti 1. Il revisore non deve percepire alcuna quota del compenso incassato dal socio consulente in relazione all’attività da questi prestata; 2. Il consulente non deve percepire alcuna parte dell’emolumento riconosciuto al revisore Esempio di clausola: ……..Sono invece da intendersi tassativamente esclusi dall’attività dello Studio lo svolgimento della funzione di Amministratore, Sindaco, Revisore e Revisore Contabile rivestiti nelle società e negli enti in generale. Qualora un associato rivestisse una carica di quelle sopra indicate, con particolare riferimento alle cariche di Sindaco, Revisore e Revisore contabile, lo farà in assoluta autonomia ed indipendenza, ed i relativi adempimenti legali e anche tributari verranno gestiti con una posizione Iva personale, separata da quella dello Studio. Ad ogni associato è tassativamente vietato prestare consulenza e assistenza professionale a nome dello Studio alle società o enti presso i quali ricopre una delle cariche sopra indicate o alle società da queste controllate o alle società che le controllano o a quelle sottoposte a comune controllo. Esempio di clausola: Al fine di evitare che possa essere compromessa l’indipendenza dell’associato che riveste una delle cariche indicate al precedente art.., con particolare riferimento alle cariche di Sindaco, Revisore e Revisore contabile, è tassativamente escluso che tale associato partecipi, anche in collaborazione con altri associati, al lavoro di consulenza nei confronti di una società o ente nei quali esso riveste le citate cariche o alle società da queste controllate o alle società che le controllano o a quelle sottoposte a comune controllo, e di conseguenza tale associato è tassativamente escluso dalla percezione, anche parziale o indiretta, di proventi o vantaggi economici di qualsiasi natura, derivanti dall’attività di consulenza e assistenza svolta dallo Studio a favore della società o ente nella quale lo stesso ricopre le predette cariche o alle società da queste controllate o alle società che le controllano o a quelle sottoposte a comune controllo.