I rapporti del professionista con lo
STUDIO ASSOCIATO
di Luciano De Angelis
Pordenone 16 ottobre 2009
1. MANDATO ALL’INCASSO
2. CONFERIMENTO DI
CREDITI FUTURI
Il professionista (Mandante) DELEGA l’associazione (Mandatario)
alla riscossione per suo conto
1. Mandato sempre revocabile
2. Arbitrio dei soci in posizione
conflittuale
Il professionista, titolare del credito delega
l’associazione a riscuotere PER SUO CONTO
Ammissibile con clausola ad hoc
Esempio di clausola:
I soci conferiscono nella società le loro prestazioni
professionali.
A tale apporto consegue il contestuale conferimento di tutti i
crediti futuri nascenti dallo svolgimento delle prestazioni
professionali da parte dei soci per tutto il periodo di
partecipazione degli stessi alla società.
PRIVILEGIO EX ART. 2751, C.C.
Si tratta di un credito nato da un prestazione di natura
professionale, oggetto essa stessa del contratto e resa
personalmente da un professionista nei confronti del
cliente proprio in virtù dell’incarico conferito.
NO
SI
ALL’APPLICAZIONE ESTENSIVA
(Cass. 26/08/2005, n.17396;
Cass.27/10/2000 n.14153; Trib. Roma
8/4/2004; Trib. Milano24/09/2002;
Cass. 18/04/2000, n.5002; Trib. Como
15/02/2000; Cass. 14/04/1992, n.
4549; Corte App. Milano 22/02/1985)
ALL’APPLICAZIONE PRIVILEGIO
(Trib. Milano, 18/11/2002; Trib. Orvieto
12/04/1995, Trib. Modena, 31/03/1985;
Trib. Milano 20/07/2006; Trib. Milano
24/04/2004; Trib. Napoli 10/07/2002;
Corte App. Bologna 13/10/1989)
Il privilegio trae origine nella tutela del
lavoro personale
Il lavoro professionale manifesta una connotazione
essenzialmente retributiva
In questo caso necessita una costruzione statutaria dell’associazione che
preveda di mantenere intatti i principi, ex art 2232, c.c.:
1. Personalità della prestazione;
2. Responsabilità illimitata,
3. Fiduciarietà,
4. Retributività,
che legittimano il privilegio del credito professionale.
IL RECESSO DEL SOCIO
Art. 2285 c.c.
(richiamato dal 2293 c.c.)
<<Ogni socio può recedere dalla società quando questa
è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno
dei soci.
Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale
ovvero quando sussiste una giusta causa.
Nei casi previsti dal primo comma il recesso deve essere
comunicato ai soci con un preavviso di almeno tre mesi>>.
Le cause del recesso
Le ipotesi di recesso legale
La società è contratta a
tempo indeterminato o per
tutta la vita di uno dei soci
Si è verificata una giusta
causa di recesso
Esempio di clausola:
Ogni socio può recedere liberamente dallo Studio, dandone comunicazione scritta agli altri soci, con
un preavviso di sei mesi.
In caso di recesso, inabilità o morte, all’associato uscente o ai suoi eredi sarà riconosciuto dallo
Studio una indennità compensativa di ogni e qualsiasi suo diritto e ragione. L’indennità sarà
calcolata tenendo conto dei seguenti elementi:
- la quota di patrimonio di sua spettanza
- le quote di utili non ripartite sulla base dell’ultimo bilancio annuale approvato aumentate
forfetariamente delle quote di utili relative all’esercizio in corso
- la quota riferibile all’avviamento, calcolata avendo come base il volume d’affari.
Nell’ipotesi di recesso, la liquidazione di suddetta quota avverrà, al fine di
verificare l’eventuale clientela stornata allo studio, dopo 12 mesi dall’uscita
dallo stesso.
Consigli statutari:
• Possibilità del recesso ad
nutum;
• Termine di preavviso superiore a tre mesi;
• Recesso esercitabile non prima di almeno due anni
• L’efficacia del recesso può essere posticipata all’ultimo giorno
dell’esercizio sociale
Recesso convenzionale
- Si tratta
di casi di recesso dovuto ad esplicito
accordo fra soci e contemplati nell’atto
costitutivo.
- Il recesso convenzionale è beneficio prevedibile
anche solo a favore di alcuni soci
Casi di recesso convenzionale
- Livelli di utile al disotto di determinati importi;
- Procedimenti giudiziari o disciplinari a carico di uno o più
degli altri soci (se non prevista esclusione);
- Intrapresa o svolgimento di attività diverse ma non in
concorrenza;
- Ragioni personali, di residenza, di salute o familiari……
INDIPENDENZA REVISORI
ART. 39 dpr 99/1998
I sindaci iscritti al registro
dei revisori che esercitano
concretamente le funzioni di
revisore
I revisori contabili nominati
quali “revisori esterni”
INDIPENDENZA REVISORI
ART. 39 dpr 99/1998
LETT. F
LETT. H
IL SINDACO TACE
CONSAPEVOLMENTE
SULLA RICORRENZA
DELLE SITUAZIONI DI
CUI ALL’ART. 2399 C.C.
(cause di ineleggibilità e
decadenza)
Emergono fatti dai quali
possa desumersi che, nel
caso concreto, è
compromessa gravemente
l’idoneità al corretto
svolgimento delle funzioni
di controllo dei conti
1. Il revisore non deve percepire alcuna quota del
compenso incassato dal socio consulente in
relazione all’attività da questi prestata;
2. Il consulente non deve percepire alcuna parte
dell’emolumento riconosciuto al revisore
Esempio di clausola:
……..Sono invece da intendersi tassativamente esclusi dall’attività dello
Studio lo svolgimento della funzione di Amministratore, Sindaco, Revisore e
Revisore Contabile rivestiti nelle società e negli enti in generale.
Qualora un associato rivestisse una carica di quelle sopra indicate, con
particolare riferimento alle cariche di Sindaco, Revisore e Revisore
contabile, lo farà in assoluta autonomia ed indipendenza, ed i relativi
adempimenti legali e anche tributari verranno gestiti con una
posizione Iva personale, separata da quella dello Studio. Ad ogni
associato è tassativamente vietato prestare consulenza e assistenza
professionale a nome dello Studio alle società o enti presso i quali
ricopre una delle cariche sopra indicate o alle società da queste
controllate o alle società che le controllano o a quelle sottoposte a
comune controllo.
Esempio di clausola:
Al fine di evitare che possa essere compromessa l’indipendenza
dell’associato che riveste una delle cariche indicate al precedente art.., con
particolare riferimento alle cariche di Sindaco, Revisore e Revisore
contabile, è tassativamente escluso che tale associato partecipi, anche
in collaborazione con altri associati, al lavoro di consulenza nei
confronti di una società o ente nei quali esso riveste le citate cariche o
alle società da queste controllate o alle società che le controllano o a
quelle sottoposte a comune controllo, e di conseguenza tale associato
è tassativamente escluso dalla percezione, anche parziale o indiretta,
di proventi o vantaggi economici di qualsiasi natura, derivanti
dall’attività di consulenza e assistenza svolta dallo Studio a favore della
società o ente nella quale lo stesso ricopre le predette cariche o alle società da
queste controllate o alle società che le controllano o a quelle sottoposte a
comune controllo.
Scarica

Relazione Luciano De Angelis (PPT 529.5KB)