SANZIONI
IL QUADRO
SANZIONATORIO DELLA
PRIVACY
1. Mancata informativa :
 Sanzione da 3.000 a 18.000 euro.
 Sanzione da 5.000 a 30.000 euro in caso di dati sensibili
o giudiziari (oppure di trattamenti che presentano rischi
specifici o, comunque, di maggiore rilevanza del
pregiudizio per uno o più interessati).
 Le sanzioni sono aumentate sino al triplo ove risultino
inefficaci per le particolari condizioni economiche del
contravventore.
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PRIVACY
2. Notifica omessa o incompleta :
 Sanzione da 10.000 a 60.000 euro;
 Sanzione accessoria della pubblicazione dell'ordinanzaingiunzione, per intero o per estratto, in uno o più giornali
indicati nel provvedimento che la applica.
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(CONTINUA)
3. Comunicazione al paziente:
 Sanzione da 500 a 3.000 euro se i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute
sono resi noti all'interessato da parte di
esercenti le professioni sanitarie ed
organismi sanitari per mezzo di persone
diverse dal medico designato dall'interessato.
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4. Sanzione accessorie :
 Pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per
intero o per estratto, in uno o più giornali
indicati dal Garante
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(CONTINUA)
5. Illecito trattamento
 e' punito con la reclusione da 6 a 18 mesi chiunque
effettua trattamento di dati personali in violazione del
Codice per trarre profitto per sé o per altri o per recare ad
altri un danno (se dal fatto deriva nocumento).
Se l'illecito consiste in comunicazione e diffusione e' punito
con la reclusione da 6 a 24 mesi (Salvo che il fatto
costituisca più grave reato)
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(CONTINUA)
6. Illecito trattamento
 e' punito con la reclusione da 1 a 3 anni chi infrange le disposizioni
relative a trattamenti che presentano rischi specifici (art. 17),
trattamento di dati personali e giudiziari in difformità dei principi
applicabili (art. 20 e 21), divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo
stato di salute (art. 22 co. 8), garanzie per i dati sensibili e giudiziari,
divieti di comunicazione e diffusione, trattamenti di dati sensibili o
giudiziari per composizione di test psico-attitudinali con utilizzo senza
diritto banche di dati di diversi titolari oppure illecito trasferimento di
dati.
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7. False dichiarazioni al Garante;
 E' punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque
nelle comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o
esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di
accertamenti oppure dichiara notizie o attesta circostanze
non vere oppure ancora produce atti o documenti falsi
(salvo che il fatto costituisca più grave reato).
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(CONTINUA)
8. Misure di sicurezza:
 E' punito con l'arresto sino a 2 anni chiunque omette di
adottare le misure minime di sicurezza oppure con
l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro.
 Chiunque non osserva il provvedimento adottato dal
Garante e' punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni.
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(CONTINUA)
9. Danni cagionati a terzi:
 Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento
di dati personali e' tenuto al risarcimento ai sensi
dell'articolo 2050 C. C.
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LE SCADENZE
DELLA PRIVACY
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SCADENZIARIO
LE SCADENZE DELLA
PRIVACY
ATTIVITA’
TERMINE
ENTRATA IN VIGORE
DELLA NORMATIVA
SULLA PRIVACY
(D.LGS. 196/2003)
01/01/2004
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SCADENZIARIO
LE SCADENZE DELLA
PRIVACY
ATTIVITA’
TERMINE
REDAZIONE O
AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO
PROGRAMMATICO DELLA
SICUREZZA D.P.S.
31/03 DI OGNI
ANNO (SOLO PER
IL 2006 RINVIATO
AL 31/03/2006
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