Diritto amministrativo parte aggiuntiva per tecnici della prevenzione 1 IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Ulteriori elementi introdotti dalla l. 15/2005 e dalla l. 69/2009 2 Contenuti principali della riforma (l. 15/2005): Accesso ai documenti: • • E’ esercitabile fin quando la P.A. ha l’obbligo di detenere i documenti amministrativi Il diritto di accesso viene esteso anche ai soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi (vedi anche la problematica relativa all’ambito ambientale) Possono esercitare il diritto di accesso tutti i privati, compresi quelli “portatori di interessi pubblici o diffusi”, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale correlato ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto di accesso 3 Contenuti principali della riforma (l. 15/2005): Accesso ai documenti: • • • Non è esercitabile per informazioni che non hanno assunto la veste di documento È negato per gli atti normativi e generali, di pianificazione, di programmazione, coperti da segreto di stato e per alcuni dati dei documenti concorsuali (psico-attitudinali e tributari) È negato come strumento di controllo generalizzato dell’operato della P.A. 4 Contenuti principali della riforma (l. 15/2005): Accesso ai documenti: • • • • Deve essere garantito per curare e difendere i propri interessi giuridici (salvo i limiti posti dal codice sulla privacy) Se entro 30 g. la P.A. non si pronuncia sull’istanza di accesso, la richiesta si intende respinta, con possibilità di ricorrere anche al difensore civico o alla Commissione per l’accesso Decorsi inutilmente ulteriori 30 gg. dall’istanza del Difensore civico, l’accesso si intende consentito In materia ambientale, contro il diniego è previsto il ricorso giurisdizionale 5 Modifiche introdotte dalla l. 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, ecc.” Conclusione del procedimento: • • • • • Se non previsto diversamente, entro 30 gg. Per i procedimenti regolamentati: non oltre 90 gg. (180 in caso di deroghe, salvo quelli relativi all’immigrazione) Responsabilità civile per danno ingiusto in caso di non rispetto dei termini; il diritto si prescrive in cinque anni La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le controversie 6 Modifiche introdotte dalla l. 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, ecc.” Attività consultiva e relazioni tecniche: • • • Non può superare il termine di 20 gg. (anziché 45) In caso di decorrenza del termine l’Amministrazione ricorrente può procedere indipendentemente dall’espressione del parere e il Responsabile del procedimento non può essere chiamato a risponderne Trasmissione telematica 7 Modifiche introdotte dalla l. 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, ecc.” Conferenza di servizi e silenzio assenso: • • • Possibilità di effettuazione per via telematica Possono partecipare anche e concessionari e gestori di servizi pubblici Per le DIA inerenti esercizio di attività di impianti produttivi di beni e servizi e di prestazioni di servizi ex direttiva 2006/123/CE, l’attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA stessa (SCIA: Segnalazione certificata inizio attività – D.L. 78/2010) 8 Privacy e sicurezza sul lavoro 9 Privacy e sicurezza sul lavoro Tutela della riservatezza dei dati personali sensibili Interesse alla sicurezza del lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni 10 Privacy e sicurezza sul lavoro Tutela della riservatezza dei dati personali sensibili Interesse alla sicurezza del lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni Trattamento dati personali in ambito sanitario (D. Lgs. 196/03, Tit. V) Norme sulla sorveglianza sanitaria (D.Lgs. 81/08, capo III, Sez. V: art. 38 e ss.) 11 Privacy e sicurezza sul lavoro Sorveglianza sanitaria È effettuata dal medico competente: nei casi previsti dalla normativa su richiesta del lavoratore (se ritenuta correlata ai rischi lavorativi da parte del m.c.) Le visite mediche non possono essere effettuate: in fase preassuntiva per accertare stati di gravidanza per altri casi vietati dalla normativa vigente 12 Privacy e sicurezza sul lavoro Sorveglianza sanitaria Le visite mediche comprendono anche: esami clinici e biologici indagini diagnostiche verifica assenza forme di dipendenza Allegati alla cartella clinica e di rischio Il medico competente esprime: idoneità idoneità parziale, temporanea o permanente inidoneità temporanea inidoneità permanente 13 Privacy e sicurezza sul lavoro • L’art. 25, c. 1, l. c) D. Lgs. 81: spetta al “medico competente”: provvedere alla istituzione ed aggiornamento e custodia, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria e sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio Consegnare al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso alla cessazione del proprio incarico Consegnare la lavoratore, al momento della sua cessazione del rapporto di lavoro, la propria documentazione sanitaria Inviare all’ISPEL (per via telematica) le cartelle sanitarie nei casi previsti dal decr., alla cessazione del proprio rapporto Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza cui sono sottoposti e sui risultati di tale sorveglianza Comunicare i risultati anonimi della propria attività in occasione delle riunioni periodiche (art. 35) ……….. Nel rispetto del d. lgs. 196 e del segreto professionale 14 Privacy e sicurezza sul lavoro • L’art. 76 del D.Lgs. 196: i dati sanitari possono essere trattati da sanitari e strutture sanitarie pubbliche: con il consenso dell’interessato e anche senza autorizzazione del garante se il trattamento serve a perseguire una finalità di tutela della salute o della incolumità fisica del soggetto anche senza il consenso e previa autorizzazione del Garante se la finalità riguarda un terzo o la collettività Disposizione superata dal provvedimento del Garante n. 2/2008: “Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale” 15 Privacy e sicurezza sul lavoro Disposizione superata dal provvedimento del Garante n. 2/2008: “Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”: • gli esercenti professioni sanitarie qualora il trattamento dei dati sia indispensabile per tutelare l’incolumità fisica o la salute di un terzo o della collettività e il consenso non sia dato o non possa essere dato per effettiva impossibilità • gli organismi sanitari pubblici quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: • finalizzazione all’incolumità di un terzo o della collettività • manchi il consenso • non si tratti di attività amministrative correlate a quelle sanitarie 16 Privacy e sicurezza sul lavoro Disposizione superata dal provvedimento del Garante n. 2/2008: “Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”: • in caso di svolgimento delle investigazioni difensive o comunque per motivi di difesa di un diritto in sede giudiziaria • per l’adempimento di specifici obblighi o compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o contratti collettivi, nonché dalle norme previdenziali, assistenziali e in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione 17 Privacy e sicurezza sul lavoro Fattispecie più delicate Conservazione dei dati Comunicazione dei dati Soggetti che entrano in relazione: • medico competente • lavoratore • datore di lavoro • responsabile per la sicurezza • ……… 18 Privacy e sicurezza sul lavoro La conservazione Cartella sanitaria e di rischio Medico competente = responsabile del trattamento e della conservazione dei dati contenuti nella cartella N.B. per la raccolta e la conservazione dei dati sanitari dei lavoratori, in deroga alla regola generale sui dati sensibili, non è obbligatoria l’acquisizione della preventiva autorizzazione del Garante 19 Privacy e sicurezza sul lavoro La comunicazione I dati sanitari possono essere resi noti all’interessato soltanto per il tramite di un medico designato dall’interessato stesso e dal titolare del trattamento I dati possono essere diffusi, in forma anonima, solo per finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei reati 20 Privacy e sicurezza sul lavoro La comunicazione Compiti del medico competente: • informazione preventiva al lavoratore interessato sul significato degli accertamenti sanitari cui è sottoposto • comunicazione all’interessato sui risultati degli accertamenti • comunicazione dei risultati al datore di lavoro: segreto professionale solo dati correlati con le patologie influenti sullo svolgimento delle mansioni specificatamente assegnate al lavoratore interessato • Comunicazione dati in occasione delle riunioni periodiche dei rappresentanti per la sicurezza 21 Sanzioni 22 Sanzioni Amministrative ILLECITO AMMINISTRATIVO –Art. 161 T.U. Omessa o inidonea informativa all’interessato - per tutti i dati - per dati sensibili o per rischi specifici –Art.162 T.U. Cessione di dati in violazione di norme Comunicazione di dati sanitari direttamente all’interessato SANZIONE • Da 3.000 a 18.000 euro • Da 5.000 a 30.000 euro La sanzione puo’ essere triplicata, se inefficace • Da 5.000 a 30.000 euro • Da 5.000 a 30.000 euro 23 Sanzioni Amministrative ILLECITO AMMINISTRATIVO SANZIONE Art. 163 T.U. Omessa o incompleta notificazione al Garante • Da 10.000 a 60.000 euro Art.164 T.U. Omissione di informazioni o documenti richiesti dal Garante • Da 4.000 a 24.000 euro • Sanzione accessoria: pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione sui giornali 24 Sanzioni Penali ILLECIT0 PENALE – SANZIONE Art. 167 T.U. Trattamento di dati personali in violazione delle seguenti norme : • Reclusione da 6 a 18 mesi • Reclusione da 6 a 24 mesi - Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati dai soggetti pubblici - Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari - Norme sul consenso destinate ai soggetti privati - Norme sulle comunicazioni elettroniche Se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione 25 Sanzioni Penali ILLECIT0 PENALE – SANZIONE Art. 167 T.U. Trattamento di dati personali in violazione delle seguenti - norme Principi :applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari Reclusione da 1 a 3 anni - Norme sul trattamento che presenta rischi specifici - Divieti di comunicazione e diffusione per i soggetti privati - Norme sui trasferimenti vietati 26 Sanzioni Penali ILLECIT0 PENALE Art.168 T.U. Falsita' nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante SANZIONE • – Art.169 T.U. • Omessa adozione delle misure di sicurezza Reclusione da 6 mesi a 3 anni Arresto fino a 2 anni o ammenda da 10.000 a 50.000 euro. Successivamente,si ha un termine, prorogabile fino a 6 mesi, per l’adozione delle misure di sicurezza 27 Sanzioni Penali ILLECIT0 PENALE • SANZIONE – Art. 170 T.U. Inosservanza dei provvedimenti del Garante • Arresto da 3 mesi a 2 anni – Art. 113 T.U. Violazione del divieto di indagini sulle opinioni del lavoratore • Arresto da 15 giorni ad un anno e ammenda da 154 a 1.549 euro – Art. 114 T.U. Violazione del divieto di controllo a distanza del lavoratore • Arresto da 15 giorni ad un anno e ammenda da 154 a 1.549 euro Pena accessoria: pubblicazione della sentenza 28 Risarcimento Danni Trattamento dati Conseguenze: ATTIVITA' PERICOLOSA (art.2050 c.c.). “Inversione dell’onere della prova” : ai fini dell’esclusione della responsabilita’, il soggetto deve dare la PROVA POSITIVA di aver adottato tutte le misure di sicurezza previste dalla legge ed idonee ad evitare i rischi 29 IL NUOVO SISTEMA DEI CONTROLLI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 30 IL CONTROLLO il controllo consiste in un esame, da parte di in genere di un apposito organo, di atti e attività imputabili ad un altro organo controllato Un’attività di controllo viene, in ogni caso, svolta nell’ambito delle relazioni sovra ordinazione-sotto ordinazione Il controllo può anche essere esercitato da organi di un ente nei confronti di organi di altro ente 31 TIPOLOGIE DI CONTROLLO • interno – esterno • sugli organi (c. sostitutivo) • sugli atti (c. di legittimità o di vigilanza– c. di merito o di tutela): • preventivi: prima che l’atto produca effetti • successivi: dopo che l’atto ha già prodotto effetti 32 IL CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI (l. 20/1994) • preventivo (sugli atti comportanti spese da parte dello Stato) • successivo (sul costo del personale, sui contratti in materia di sistemi informativi automatizzati stipulati dalle amm.ni statali, sugli atti di liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti pubblici – sugli atti di notevole rilievo finanziario relativo a specifiche categorie ed amm.ni statali) • sulla gestione finanziaria degli enti finanziati dallo Stato • sulla gestione degli EE.LL. (sez. delle autonomie) 33 I CONTROLLI INTERNI D.Lgs 286/99 A) Controllo di regolarità amministrativa e contabile B) Controllo di Gestione C) Valutazione del personale con qualifica dirigenziale D) Valutazione e controllo strategico 34 Controllo di regolarità amministrativa e contabile 1. Ai controlli provvedono gli organi appositamente previsti nei diversi comparti della P.A. (revisori, uff. ragioneria, servizi ispettivi) 2. I controlli devono rispettare, in quanto applicabili, i principi generali sulla revisione aziendale 3. Il controllo non comprende verifiche preventive se non nei casi espressamente previsti dalla legge e senza poteri di interferenza con l’efficacia degli atti di competenza esclusiva degli organi amministrativi responsabili 35 Il controllo di gestione verificare l’efficacia, l’efficienza ed economicità dell’azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (D.Lgs. 286/99) 36 piani a medio termine budget controllo eventi aziendali rilevazione Pianif. Gest./oper. pianificazione strategica pianificazione gest./operativa rilevazione controllo/analisi Pianif.strategica fasi del sistema di pianificazione e controllo procedure gestionali confronto Valutazione del personale con qualifica dirigenziale Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione, valutano, in coerenza a quanto stabilito al riguardo dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei propri dirigenti, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate (competenze organizzative). (D.Lgs. 286/99 _ art.5 c.1) 38 Principi contenuti nel D.Lgs. 286 /99 L'attivita' di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma e' svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui e' demandato il controllo di gestione medesimo (D.Lgs. 286/99 _ art.1 c.2 l.c) E’ fatto divieto di affidare verifiche di regolarita' amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico. (D.Lgs. 286/99 _ art.1 c.2 l.e) Le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato. (D.Lgs. 286/99 _ art.1 c.2 l.d) 39 D. Lgs. N° 286 del 30/07/99 Art. 5 Diretta conoscenza del VALUTATO da parte del VALUTATORE che propone la PRIMA ISTANZA di valutazione. Verifica ed Approvazione della prima istanza a carico di ORGANI COMPETENTI che emettono la seconda istanza. PARTECIPAZIONE del valutato al procedimento. 40 Il processo di valutazione in Sanità … … parte dall’assunto che: è il Contratto che impone alle Aziende di attivare questo nuovo approccio alla funzione dirigenziale in termini di “politiche di sviluppo delle risorse umane”. In ogni caso, l’oggetto delle valutazioni riguarda solo il ruolo giocato nell’organizzazione; non può sostituire la funzione istituzionale dell’Università, degli Ordini ed il ruolo dei “Tribunali Civili o Penali” per gli aspetti di loro stretta competenza. 41 C.C.N.L. “ La valutazione dei dirigenti è caratteristica essenziale ed ordinaria del rapporto di lavoro dei dirigenti medesimi. ” ( art. 32 comma 1) 42 C.C.N.L. 1998/2001 del 08/06/00 Artt. 28, 29, 31, 32, 33 e 34 AFFIDAMENTO e REVOCA degli INCARICHI dirigenziali. COLLEGIO TECNICO: valutazione professionale di tutti i dirigenti ogni 3 anni, alla scadenza del contratto per i titolari di incarico di struttura semplice o complessa, dopo 5 anni per i neo-assunti. N.A.V.: Valutazione gestionale per l’accesso alla RETRIBUZIONE di RISULTATO e sui risultati della gestione per i responsabili di struttura semplice o complessa. CONCERTAZIONE con le OO.SS. relativamente ai CRITERI di Valutazione. ARGOMENTI OGGETTO della Valutazione per tutti i dirigenti ed effetti della Valutazione positiva e negativa. 43 I Principi dettati dal C.C.N.L. Gli artt. 31-34 del CCNL – in base al D.lgs 286/99 – impongono all’azienda di garantire : La trasparenza delle procedure. La partecipazione del valutato a tutte le fasi del processo di valutazione. L’affidamento della valutazione di 1A istanza al dirigente superiore, che “conosce” il valutato sul posto di lavoro. L’affidamento della valutazione definitiva di 2A istanza (positiva/negativa) ad appositi organismi collegiali: i Collegi Tecnici ed il Nucleo Aziendale di Valutazione. 44 Il CCNL della Dirigenza ha definito le nuove regole per la Valutazione del personale Non ci sono dubbi che si tratta di attuare una funzione di sviluppo delle risorse umane . Il Sistema di Valutazione dell’Azienda deve essere impostato in modo da esaltare la capacità del “titolare” della Unità Operativa di svolgere un’azione “pedagogica” ad alta valenza manageriale, anche perché la voce “risorse umane”, nel bilancio di ogni azienda, è quella più consistente Il Direttore/Dirigente di struttura complessa/semplice, quindi, è chiamato ad assumersi la “responsabilità” - non ad usare il potere - di gestire tale funzione pedagogica nei confronti dei suoi collaboratori Sulla capacità di svolgere tale funzione, perciò, egli stesso sarà valutato dal suo diretto superiore. 45 Le tipologie di “valutazione” PROFESSIONALE / COMPORTAMENTALE GESTIONALE / MANAGERIALE La valutazione gestionale/manageriale, a sua volta, è distinta in base a due specifiche finalità di giudizio: la produttività dell’equipe la funzione direzionale/manageriale del responsabile 46 In base alle nuove logiche aziendali, le strade percorribili per il recupero dell’equilibrio economico di bilancio per la voce “PERSONALE” possono essere almeno due : 1. Contenere i costi del personale 2. Sfruttare le potenzialità inespresse riducendo il numero dei dipendenti e, magari, col risultato di ridurre i servizi erogati (quantità, qualità) politiche di sviluppo delle risorse umane ! 47 Valutazione e controllo strategico Mira a verificare, in funzione dell’esercizio dei poteri di indirizzo da parte di competenti organi, l’effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico Analisi preventiva e successiva della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse assegnate, nonché le eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione dei possibili rimedi 48