Diritto amministrativo
parte aggiuntiva per tecnici
della prevenzione
1
IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Ulteriori elementi introdotti dalla
l. 15/2005 e dalla l. 69/2009
2
Contenuti principali della riforma (l.
15/2005):
Accesso ai documenti:
•
•
E’ esercitabile fin quando la P.A. ha l’obbligo di
detenere i documenti amministrativi
Il diritto di accesso viene esteso anche ai soggetti
portatori di interessi pubblici o diffusi (vedi anche la
problematica relativa all’ambito ambientale)
Possono esercitare il diritto di accesso tutti i privati, compresi
quelli “portatori di interessi pubblici o diffusi”, che abbiano un
interesse diretto, concreto ed attuale correlato ad una
situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento
oggetto di accesso
3
Contenuti principali della riforma (l.
15/2005):
Accesso ai documenti:
•
•
•
Non è esercitabile per informazioni che non hanno
assunto la veste di documento
È negato per gli atti normativi e generali, di
pianificazione, di programmazione, coperti da segreto
di stato e per alcuni dati dei documenti concorsuali
(psico-attitudinali e tributari)
È negato come strumento di controllo generalizzato
dell’operato della P.A.
4
Contenuti principali della riforma
(l. 15/2005):
Accesso ai documenti:
•
•
•
•
Deve essere garantito per curare e difendere i propri
interessi giuridici (salvo i limiti posti dal codice sulla
privacy)
Se entro 30 g. la P.A. non si pronuncia sull’istanza di
accesso, la richiesta si intende respinta, con possibilità
di ricorrere anche al difensore civico o alla
Commissione per l’accesso
Decorsi inutilmente ulteriori 30 gg. dall’istanza del
Difensore civico, l’accesso si intende consentito
In materia ambientale, contro il diniego è previsto il
ricorso giurisdizionale
5
Modifiche introdotte dalla l. 69/2009 “Disposizioni per
lo sviluppo economico, la semplificazione, ecc.”
Conclusione del procedimento:
•
•
•
•
•
Se non previsto diversamente, entro 30 gg.
Per i procedimenti regolamentati: non oltre 90 gg. (180 in
caso di deroghe, salvo quelli relativi all’immigrazione)
Responsabilità civile per danno ingiusto in caso di non
rispetto dei termini; il diritto si prescrive in cinque anni
La mancata emanazione del provvedimento nei termini
costituisce elemento di valutazione della responsabilità
dirigenziale
Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo per le
controversie
6
Modifiche introdotte dalla l. 69/2009
“Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, ecc.”
Attività consultiva e relazioni tecniche:
•
•
•
Non può superare il termine di 20 gg. (anziché 45)
In caso di decorrenza del termine l’Amministrazione
ricorrente può procedere indipendentemente
dall’espressione del parere e il Responsabile del
procedimento non può essere chiamato a risponderne
Trasmissione telematica
7
Modifiche introdotte dalla l. 69/2009
“Disposizioni per lo sviluppo economico, la
semplificazione, ecc.”
Conferenza di servizi e silenzio assenso:
•
•
•
Possibilità di effettuazione per via telematica
Possono partecipare anche e concessionari e gestori
di servizi pubblici
Per le DIA inerenti esercizio di attività di impianti
produttivi di beni e servizi e di prestazioni di servizi
ex direttiva 2006/123/CE, l’attività può essere
iniziata dalla data di presentazione della DIA stessa
(SCIA: Segnalazione certificata inizio attività –
D.L. 78/2010)
8
Privacy e sicurezza sul lavoro
9
Privacy e sicurezza sul lavoro
Tutela della riservatezza dei
dati personali sensibili
Interesse alla sicurezza del
lavoratore nello svolgimento
delle proprie mansioni
10
Privacy e sicurezza sul lavoro
Tutela della riservatezza dei
dati personali sensibili
Interesse alla sicurezza del
lavoratore nello svolgimento
delle proprie mansioni
Trattamento dati personali in
ambito sanitario (D. Lgs.
196/03, Tit. V)
Norme sulla sorveglianza
sanitaria (D.Lgs. 81/08,
capo III, Sez. V: art. 38 e
ss.)
11
Privacy e sicurezza sul lavoro
Sorveglianza sanitaria
È effettuata dal medico competente:
 nei casi previsti dalla normativa
 su richiesta del lavoratore (se ritenuta correlata ai rischi lavorativi
da parte del m.c.)
Le visite mediche non possono essere effettuate:
 in fase preassuntiva
 per accertare stati di gravidanza
 per altri casi vietati dalla normativa vigente
12
Privacy e sicurezza sul lavoro
Sorveglianza sanitaria
Le visite mediche comprendono
anche:
 esami clinici e biologici
 indagini diagnostiche
 verifica assenza forme di dipendenza
Allegati alla cartella
clinica e di rischio
Il medico competente esprime:
 idoneità
 idoneità parziale, temporanea o permanente
 inidoneità temporanea
 inidoneità permanente
13
Privacy e sicurezza sul lavoro
• L’art. 25, c. 1, l. c) D. Lgs. 81: spetta al “medico
competente”:
 provvedere alla istituzione ed aggiornamento e custodia, per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria e sotto la propria
responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio
 Consegnare al datore di lavoro la documentazione sanitaria in suo
possesso alla cessazione del proprio incarico
 Consegnare la lavoratore, al momento della sua cessazione del rapporto
di lavoro, la propria documentazione sanitaria
 Inviare all’ISPEL (per via telematica) le cartelle sanitarie nei casi
previsti dal decr., alla cessazione del proprio rapporto
 Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza cui
sono sottoposti e sui risultati di tale sorveglianza
 Comunicare i risultati anonimi della propria attività in occasione delle
riunioni periodiche (art. 35)
 ………..
Nel rispetto del d. lgs. 196 e del segreto professionale
14
Privacy e sicurezza sul lavoro
• L’art. 76 del D.Lgs. 196: i dati sanitari possono essere
trattati da sanitari e strutture sanitarie pubbliche:
 con il consenso dell’interessato e anche senza autorizzazione del
garante se il trattamento serve a perseguire una finalità di tutela della
salute o della incolumità fisica del soggetto
 anche senza il consenso e previa autorizzazione del Garante se la
finalità riguarda un terzo o la collettività
Disposizione superata dal provvedimento del Garante
n. 2/2008:
“Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rilevare
lo stato di salute e la vita sessuale”
15
Privacy e sicurezza sul lavoro
Disposizione superata dal provvedimento del Garante n. 2/2008:
“Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rilevare lo stato
di salute e la vita sessuale”:
• gli esercenti professioni sanitarie qualora il trattamento dei
dati sia indispensabile per tutelare l’incolumità fisica o la salute
di un terzo o della collettività e il consenso non sia dato o non
possa essere dato per effettiva impossibilità
• gli organismi sanitari pubblici quando ricorrano
congiuntamente le seguenti condizioni:
• finalizzazione all’incolumità di un terzo o della collettività
• manchi il consenso
• non si tratti di attività amministrative correlate a quelle sanitarie
16
Privacy e sicurezza sul lavoro
Disposizione superata dal provvedimento del Garante n.
2/2008:
“Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rilevare lo
stato di salute e la vita sessuale”:
• in caso di svolgimento delle investigazioni difensive o
comunque per motivi di difesa di un diritto in sede
giudiziaria
• per l’adempimento di specifici obblighi o compiti previsti
dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o
contratti collettivi, nonché dalle norme previdenziali,
assistenziali e in materia di igiene e sicurezza del lavoro o
della popolazione
17
Privacy e sicurezza sul lavoro
Fattispecie più delicate
Conservazione
dei dati
Comunicazione
dei dati
Soggetti che entrano in relazione:
• medico competente
• lavoratore
• datore di lavoro
• responsabile per la sicurezza
• ………
18
Privacy e sicurezza sul lavoro
La conservazione
Cartella sanitaria e di rischio
Medico competente = responsabile del trattamento
e della conservazione dei dati contenuti nella
cartella
N.B. per la raccolta e la conservazione dei dati sanitari dei
lavoratori, in deroga alla regola generale sui dati sensibili, non è
obbligatoria l’acquisizione della preventiva autorizzazione del
Garante
19
Privacy e sicurezza sul lavoro
La comunicazione
 I dati sanitari possono essere resi noti all’interessato
soltanto per il tramite di un medico designato
dall’interessato stesso e dal titolare del trattamento
 I dati possono essere diffusi, in forma anonima, solo per
finalità di prevenzione, accertamento e repressione dei
reati
20
Privacy e sicurezza sul lavoro
La comunicazione
Compiti del medico competente:
• informazione preventiva al lavoratore interessato sul
significato degli accertamenti sanitari cui è
sottoposto
• comunicazione all’interessato sui risultati degli
accertamenti
• comunicazione dei risultati al datore di lavoro:
 segreto professionale
 solo dati correlati con le patologie influenti sullo
svolgimento delle mansioni specificatamente assegnate al
lavoratore interessato
• Comunicazione dati in occasione delle riunioni
periodiche dei rappresentanti per la sicurezza
21
Sanzioni
22
Sanzioni Amministrative
ILLECITO
AMMINISTRATIVO
–Art. 161 T.U.
Omessa o inidonea
informativa
all’interessato
- per tutti i dati
- per dati sensibili o
per rischi specifici
–Art.162 T.U.
Cessione di dati in violazione
di norme
Comunicazione di dati sanitari
direttamente all’interessato
SANZIONE
•
Da 3.000 a 18.000 euro
•
Da 5.000 a 30.000 euro
La sanzione puo’ essere
triplicata, se inefficace
•
Da 5.000 a 30.000 euro
•
Da 5.000 a 30.000 euro
23
Sanzioni Amministrative
ILLECITO
AMMINISTRATIVO
SANZIONE
 Art. 163 T.U.
Omessa o incompleta notificazione
al Garante
•
Da 10.000 a 60.000 euro
 Art.164 T.U.
Omissione di informazioni o
documenti richiesti dal Garante
•
Da 4.000 a 24.000 euro
•
Sanzione accessoria: pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione
sui giornali
24
Sanzioni Penali
ILLECIT0 PENALE
–
SANZIONE
Art. 167 T.U.
Trattamento di dati personali
in violazione delle seguenti norme
:
•
Reclusione da 6 a 18 mesi
•
Reclusione da 6 a 24
mesi
- Principi applicabili a tutti i
trattamenti effettuati dai soggetti
pubblici
- Principi applicabili al
trattamento di dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari
- Norme sul consenso destinate ai
soggetti privati
- Norme sulle comunicazioni
elettroniche
Se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione
25
Sanzioni Penali
ILLECIT0 PENALE
–
SANZIONE
Art. 167 T.U.
Trattamento di dati personali
in violazione delle seguenti
- norme
Principi :applicabili al trattamento
di dati sensibili e giudiziari

Reclusione da 1 a 3 anni
- Norme sul trattamento che
presenta rischi specifici
- Divieti di comunicazione e
diffusione per i soggetti privati
- Norme sui trasferimenti vietati
26
Sanzioni Penali
ILLECIT0 PENALE
Art.168 T.U.
Falsita' nelle
dichiarazioni e
notificazioni al
Garante
SANZIONE
•
– Art.169 T.U.
•
Omessa adozione delle
misure di sicurezza
Reclusione da 6 mesi a 3 anni
Arresto fino a 2 anni o
ammenda da 10.000 a 50.000
euro.
Successivamente,si ha un
termine,
prorogabile fino a 6 mesi, per
l’adozione delle misure di
sicurezza
27
Sanzioni Penali
ILLECIT0 PENALE
•
SANZIONE
– Art. 170 T.U.
Inosservanza dei
provvedimenti del
Garante
•
Arresto da 3 mesi a 2
anni
– Art. 113 T.U.
Violazione del divieto di
indagini sulle opinioni
del lavoratore
•
Arresto da 15 giorni ad
un anno e ammenda da
154 a 1.549 euro
– Art. 114 T.U.
Violazione del divieto di
controllo
a distanza del lavoratore
•
Arresto da 15 giorni ad
un anno e ammenda da
154 a 1.549 euro
Pena accessoria: pubblicazione della sentenza
28
Risarcimento Danni
Trattamento dati
Conseguenze:
ATTIVITA' PERICOLOSA
(art.2050 c.c.).
“Inversione dell’onere della prova” :
ai fini dell’esclusione della responsabilita’,
il soggetto deve dare la
PROVA POSITIVA
di aver adottato tutte le misure di sicurezza
previste dalla legge ed idonee ad evitare i rischi
29
IL NUOVO SISTEMA DEI CONTROLLI
NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
30
IL CONTROLLO
il controllo consiste in un esame, da parte di in genere di
un apposito organo, di atti e attività imputabili ad un altro
organo controllato
Un’attività di controllo viene, in ogni caso, svolta
nell’ambito delle relazioni sovra ordinazione-sotto
ordinazione
Il controllo può anche essere esercitato da organi di un
ente nei confronti di organi di altro ente
31
TIPOLOGIE DI CONTROLLO
• interno – esterno
• sugli organi (c. sostitutivo)
• sugli atti (c. di legittimità o di vigilanza– c. di merito
o di tutela):
• preventivi: prima che l’atto produca effetti
• successivi: dopo che l’atto ha già prodotto effetti
32
IL CONTROLLO DELLA
CORTE DEI CONTI
(l. 20/1994)
• preventivo (sugli atti comportanti spese da parte dello Stato)
• successivo (sul costo del personale, sui contratti in materia di
sistemi informativi automatizzati stipulati dalle amm.ni statali,
sugli atti di liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei
dipendenti pubblici – sugli atti di notevole rilievo finanziario
relativo a specifiche categorie ed amm.ni statali)
• sulla gestione finanziaria degli enti finanziati dallo Stato
• sulla gestione degli EE.LL. (sez. delle autonomie)
33
I CONTROLLI INTERNI
D.Lgs 286/99
A) Controllo di regolarità amministrativa e
contabile
B) Controllo di Gestione
C) Valutazione del personale con qualifica
dirigenziale
D) Valutazione e controllo strategico
34
Controllo di regolarità amministrativa e
contabile
1. Ai controlli provvedono gli organi appositamente previsti
nei diversi comparti della P.A. (revisori, uff. ragioneria,
servizi ispettivi)
2. I controlli devono rispettare, in quanto applicabili, i
principi generali sulla revisione aziendale
3. Il controllo non comprende verifiche preventive se non
nei casi espressamente previsti dalla legge e senza poteri
di interferenza con l’efficacia degli atti di competenza
esclusiva degli organi amministrativi responsabili
35
Il controllo di gestione
verificare l’efficacia, l’efficienza ed
economicità dell’azione
amministrativa al fine di ottimizzare,
anche mediante tempestivi interventi
di correzione, il rapporto tra costi e
risultati (D.Lgs. 286/99)
36
piani a medio
termine
budget
controllo
eventi aziendali
rilevazione
Pianif. Gest./oper.
pianificazione
strategica
pianificazione
gest./operativa
rilevazione
controllo/analisi
Pianif.strategica
fasi del sistema di pianificazione e controllo
procedure
gestionali
confronto
Valutazione del personale con
qualifica dirigenziale
Le pubbliche amministrazioni, sulla base anche
dei risultati del controllo di gestione, valutano, in
coerenza a quanto stabilito al riguardo dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, le
prestazioni dei propri dirigenti, nonché i
comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse
professionali, umane e organizzative ad essi
assegnate (competenze organizzative). (D.Lgs.
286/99 _ art.5 c.1)
38
Principi contenuti nel
D.Lgs. 286 /99
L'attivita' di valutazione dei dirigenti utilizza anche i
risultati del controllo di gestione, ma e' svolta da
strutture o soggetti diverse da quelle cui e'
demandato il controllo di gestione medesimo
(D.Lgs. 286/99 _ art.1 c.2 l.c)
E’ fatto divieto di affidare verifiche di regolarita'
amministrativa e contabile a strutture addette al controllo
di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo
strategico. (D.Lgs. 286/99 _ art.1 c.2 l.e)
Le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in
modo integrato. (D.Lgs. 286/99 _ art.1 c.2 l.d)
39
D. Lgs. N° 286 del 30/07/99
Art. 5
Diretta conoscenza del VALUTATO da parte del VALUTATORE che
propone la PRIMA ISTANZA di valutazione.
Verifica ed Approvazione della prima istanza a carico di ORGANI
COMPETENTI che emettono la seconda istanza.
PARTECIPAZIONE del valutato al procedimento.
40
Il processo di valutazione in Sanità …
… parte dall’assunto che:
è il Contratto che impone alle Aziende di attivare questo
nuovo approccio alla funzione dirigenziale in termini di
“politiche di sviluppo delle risorse umane”.
In ogni caso, l’oggetto delle valutazioni riguarda solo il
ruolo giocato nell’organizzazione; non può sostituire la
funzione istituzionale dell’Università, degli Ordini ed il ruolo
dei “Tribunali Civili o Penali” per gli aspetti di loro stretta
competenza.
41
C.C.N.L.
“ La
valutazione dei dirigenti è
caratteristica essenziale ed
ordinaria del rapporto di lavoro
dei dirigenti medesimi. ”
( art. 32 comma 1)
42
C.C.N.L. 1998/2001 del 08/06/00
Artt. 28, 29, 31, 32, 33 e 34
AFFIDAMENTO e REVOCA degli INCARICHI dirigenziali.
COLLEGIO TECNICO: valutazione professionale di tutti i dirigenti ogni
3 anni, alla scadenza del contratto per i titolari di incarico di
struttura semplice o complessa, dopo 5 anni per i neo-assunti.
N.A.V.: Valutazione gestionale per l’accesso alla RETRIBUZIONE di
RISULTATO e sui risultati della gestione per i responsabili di struttura
semplice o complessa.
CONCERTAZIONE con le OO.SS. relativamente ai CRITERI di
Valutazione.
ARGOMENTI OGGETTO della Valutazione per tutti i dirigenti ed effetti
della Valutazione positiva e negativa.
43
I Principi dettati dal C.C.N.L.
Gli artt. 31-34 del CCNL – in base al D.lgs 286/99 –
impongono all’azienda di garantire :

La trasparenza delle procedure.

La partecipazione del valutato a tutte le fasi del
processo di valutazione.

L’affidamento della valutazione di 1A istanza al
dirigente superiore, che “conosce” il valutato sul
posto di lavoro.

L’affidamento della valutazione definitiva di 2A
istanza (positiva/negativa) ad appositi
organismi collegiali: i Collegi Tecnici ed il
Nucleo Aziendale di Valutazione.
44
Il CCNL della Dirigenza ha definito le nuove
regole per la Valutazione del personale
Non ci sono dubbi che si tratta di attuare una funzione di
sviluppo delle risorse umane .
Il Sistema di Valutazione dell’Azienda deve essere impostato in
modo da esaltare la capacità del “titolare” della Unità Operativa
di svolgere un’azione “pedagogica” ad alta valenza manageriale,
anche perché la voce “risorse umane”, nel bilancio di ogni
azienda, è quella più consistente
Il Direttore/Dirigente di struttura complessa/semplice, quindi, è
chiamato ad assumersi la “responsabilità” - non ad usare il
potere - di gestire tale funzione pedagogica nei confronti dei
suoi collaboratori
Sulla capacità di svolgere tale funzione, perciò, egli stesso sarà
valutato dal suo diretto superiore.
45
Le tipologie di “valutazione”
PROFESSIONALE / COMPORTAMENTALE
GESTIONALE / MANAGERIALE
La valutazione gestionale/manageriale, a
sua volta, è distinta in base a due
specifiche finalità di giudizio:
la produttività dell’equipe
la funzione direzionale/manageriale del
responsabile
46
In base alle nuove logiche aziendali, le strade percorribili per il
recupero dell’equilibrio economico di bilancio per la voce
“PERSONALE” possono essere almeno due :
1. Contenere i costi del personale
2. Sfruttare le potenzialità inespresse
riducendo il numero dei dipendenti
e, magari, col risultato di ridurre i
servizi erogati (quantità, qualità)
politiche di sviluppo
delle risorse umane !
47
Valutazione e controllo strategico
Mira a verificare, in funzione dell’esercizio
dei poteri di indirizzo da parte di
competenti organi, l’effettiva attuazione
delle scelte contenute nelle direttive ed
altri atti di indirizzo politico
Analisi preventiva e successiva della congruenza e/o degli
eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli
obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le
risorse assegnate, nonché le eventuali responsabilità per la
mancata o parziale attuazione dei possibili rimedi
48
Scarica

parte aggiuntiva per tecnici della prevenzione