La Srl unipersonale La Srl unipersonale costituisce un modello societario, che, per quanto introdotto da oltre 10 anni, con il D.Lgs. n. 88/1993, per effetto del recepimento nel nostro ordinamento della dodicesima direttiva comunitaria (89/667/Cee), ha assunto profili inediti a seguito della riforma del diritto societario. Questa riforma, contenuta nel D.Lgs. n.6/2003 (successivamente corretto dai D.Lgs. n. 37/2004 e n. 310/ 2004), ha in effetti modificato la disciplina della Srl unipersonale, sotto vari aspetti Lʹatto costitutivo La Srl può essere costituita da un unico socio con un atto unilaterale, oppure può diventare successivamente unipersonale (art. 2470 c.c., commi 5 e 6). Questʹultima possibilità significa che una persona può acquistare una Srl esistente. La Srl può essere costituita da un unico socio con un atto unilaterale, oppure può diventare successivamente unipersonale (art. 2470 c.c., commi 5 e 6). Questʹultima possibilità significa che una persona può acquistare una Srl esistente, che, a quel punto, in virtù della presenza di un unico socio, diventa automaticamente unipersonale. Lʹatto costitutivo della Srl unipersonale presenta diverse novità rispetto al passato (ossia prima della riforma del diritto societario). A questo riguardo si rinvia a Pmi n. 2/2004, dove si descrivono le novità dellʹatto costitutivo. Si rammenta solo che deve esservi un solo atto, ovvero lʹatto costitutivo, e non lo statuto. 1 Infatti, la formulazione del punto 7 del secondo comma dellʹart. 2463 c.c. specifica che dellʹatto costitutivo devono far parte anche «le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti lʹamministrazione, la rappresentanza». Si tratta del contenuto tipico dello statuto, come è dʹaltronde confermato dal tenore del comma 3 dellʹart. 2328 c.c., concernente lʹatto costitutivo delle Spa, dove si afferma che lo statuto contiene appunto «le norme relative al funzionamento della società», e che «anche se forma oggetto di atto separato, (lo statuto) costituisce parte integrante dellʹatto costitutivo». Invece, lʹesperienza ha dimostrato che sussiste lʹabitudine a definire il documento societario relativo alle Srl ancora come «statuto», anziché come «atto costitutivo», oppure di mantenere ancora separati i due documenti, andando in quindi in direzione contraria al dettato legislativo. Per evitare dunque unʹapplicazione della disciplina societaria difforme dallʹimpianto normativo scaturito dal D.Lgs. n. 6/2003, è bene che per ogni Srl vi sia un unico atto costitutivo, che comprenda anche le regole di funzionamento della società, tradizionalmente contenute nello statuto. Va però riconosciuto che il principio dellʹautonomia statutaria, che permea tutto lʹimpianto della disciplina della Srl, comporterebbe la conseguenza del mantenimento della validità di un atto chiamato statuto, e separato dallʹatto costitutivo. La responsabilità per le obbligazioni sociali La responsabilità per le obbligazioni della Srl è illimitata per il socio unico solo quando la Srl unipersonale si trova in una situazione di insolvenza, e si 2 verifica inoltre una delle seguenti condizioni: 1) i conferimenti non sono stati effettuati al 100%; La responsabilità per le obbligazioni della Srl è illimitata per il socio unico solo quando la Srl unipersonale si trova in una situazione di insolvenza, e si verifica inoltre una delle seguenti condizioni: 1) i conferimenti non sono stati effettuati al 100%; 2) la pubblicità non è stata effettuata ai sensi dellʹart. 2470 c.c., comma 4 (che prevede lʹiscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione contenente i dati dellʹunico socio). La precedente disciplina (vecchio art. 2475 c.c., comma 3), che consentiva la costituzione della Srl in modo unilaterale, prevedeva (vecchio art. 2362 c.c.) che la responsabilità era illimitata per il socio unico in qualsiasi caso, ossia senza la condizione dei conferimenti inferiori al 100%, o della mancata pubblicità. Si tratta, come è evidente, di un enorme vantaggio rispetto al passato, essendo ora libero il socio unico dai rischi conseguenti al cattivo andamento degli affari della Srl, che nel precedente regime comportavano la conseguenza di dover sopportare con il proprio patrimonio le richieste dei creditori sociali. In conclusione, se in precedenza lo svolgimento di unʹattività economica attraverso la Srl unipersonale non assicurava il vantaggio tipico delle società di capitali, ossia la limitazione della responsabilità per le obbligazioni sociali, ora tale vantaggio è garantito dalla legge, a condizione però di rispettare la disciplina codicistica, che prevede il versamento al 100% dei conferimenti in denaro, e lʹiscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione contenente i dati del socio unico. 3 I conferimenti I conferimenti nella Srl unipersonale possono essere di 4 tipi: 1) denaro (art. 2464 c.c., comma 3); 2) beni e crediti (art. 2464 c.c., comma 5); 3) prestazioni di opere e servizi (art. 2464 c.c., comma 6); 4) elementi dellʹattivo suscettibili di ... conferimenti nella Srl unipersonale possono essere di 4 tipi: 1) 2) denaro beni e (art. crediti 2464 (art. c.c., 2464 comma c.c., comma 3); 5); 3) prestazioni di opere e servizi (art. 2464 c.c., comma 6); 4) elementi dellʹattivo suscettibili di valutazione economica (art. 2464 c.c., comma 2). I conferimenti in denaro devono essere versati al 100% (e non al 25% come nel caso di Srl pluripersonale). Relativamente alla tempistica, si registra una novità, nel senso che ora non è più necessario che il versamento debba precedere la stipulazione dellʹatto costitutivo (come conseguiva dal dettato del vecchio art. 2329 c.c., richiamato dal vecchio art. 2476 c.c.), essendo ora possibile, ai sensi dellʹart. 2464 c.c., comma 4, che il versamento possa avvenire contestualmente alla sottoscrizione dellʹatto costitutivo (che sancisce la nascita della personalità giuridica per la costituenda Srl unipersonale). Certamente, dal punto di vista pratico, questa possibilità appare di remota fattibilità, salvo nel caso in cui il notaio incontri il socio unico (o la pluralità di soci) in banca, per cui il socio può provvedere a versare nel conto intestato alla Srl unipersonale il 100% del conferimento in denaro sottoscritto, e poi firmare lʹatto costitutivo. Nel caso in cui la Srl diventa da pluripersonale a unipersonale, lʹart. 2464 c.c., comma 7, lascia 90 giorni di tempo al neosocio unico di versare i decimi mancanti (es. tra il 25% e il 100% dei conferimenti). 4 Il problema è dato dal fatto che la legge non dice da quale data scattano i 90 giorni. Dʹaltronde, quando una Srl diventa unipersonale, e quindi vi è un passaggio di proprietà delle quote delle Srl, vi sono 3 fasi che regolarizzano il passaggio, e relative date: 1) la data dellʹatto di trasferimento (contratto di compravendita delle quote della Srl); 2) la data del suo deposito nel registro delle imprese (che va effettuato dal notaio autenticante lʹatto di trasferimento entro 30 giorni, ex art. 2470 c.c., comma 2); 3) la data della sua iscrizione nel libro dei soci (lʹadempimento non è obbligatorio, per il quale non è prevista però alcuna scadenza, ex art. 2470 c.c.). Data la non obbligatorietà dellʹultimo adempimento, sarebbe opportuno considerare il dies a quo, ossia la data di attivazione del termine per il completamento dei versamenti, lʹiscrizione dellʹatto di trasferimento nel registro delle imprese, poiché essa è una data certa. Ma dato che lʹart. 2470, al comma 7, dispone che lʹobbligo di iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione contenente i dati dellʹunico socio scatta dopo 30 giorni dallʹiscrizione nel libro dei soci del trasferimento delle quote che ha dato origine allʹunipersonalità della Srl, bisogna allora ritenere, per coerenza con questa disposizione, che i 90 giorni previsti per il completamento dei versamenti, scattino dallʹiscrizione nel libro dei soci del trasferimento delle quote. I versamenti in denaro possono essere in teoria sostituiti da: 1) fidejussioni bancarie; 2) polizze assicurative. 5 Lʹimpiego di questi due strumenti è previsto in due casi: a) sostituire i versamenti in denaro (art. 2464, comma 4); b) garantire i conferimenti in prestazioni di opere e servizi (art. 2464, comma 6). Il problema è dato dal fatto che le caratteristiche di questi strumenti di garanzia dovevano essere indicate da un Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio), che però non è ancora uscito. Essendo in ogni caso una possibilità prevista dal codice civile, oltre che dallʹart. 6 della legge n. 383/2001, nota come legge dei 100 giorni (che riguardava anche le Spa, e non solo le Srl), si può affermare che, nella misura in cui si trovi una banca o una società di assicurazione disposta ad effettuare lʹoperazione, tale opportunità va presa in considerazione. Il socio unico può effettuare anche conferimenti in natura (beni e crediti), che vanno sempre attuati al 100% (anche nelle Srl pluripersonali), ossia devono passare integralmente in proprietà alla Srl. Per i conferimenti in natura non si richiede più la nomina del perito da parte del Tribunale (come è tuttora previsto per le Spa), essendo sufficiente la sua iscrizione nellʹalbo dei revisori contabili. Certamente, se questa novità costituisce un vantaggio per il socio unico, per i terzi costituisce un potenziale rischio, potendo succedere che il perito scelto (e pagato) dal socio unico, cercherà di assumere un atteggiamento conciliante con il socio unico. Insomma, la nomina del perito da parte del Tribunale, pur essendo più onerosa (anche in termini di tempo), dava una garanzia maggiore per quanto riguarda la corretta valutazione dei beni e crediti conferiti. Si ricorda che ora la relazione di stima deve riportare: 6 a) la descrizione dei beni e dei crediti conferiti (ma non, come accadeva in precedenza, anche il valore a ciascuno di essi attribuito); b) lʹindicazione dei criteri di valutazione adottati; c) lʹattestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale. La grande novità della riforma sono i conferimenti in prestazioni di opere e servizi. In pratica, il socio unico può conferire nella Srl la sua prestazione lavorativa, e tale conferimento può essere anche lʹunico conferimento da effettuare, in quanto la legge non pone la condizione che vi sia comunque un conferimento in denaro o in natura che vada a costituire il capitale sociale minimo, pari a 10.000 euro. Sui problemi e sulle soluzioni in termini di clausole statutarie si rinvia a Pmi n.5/2004. Dal punto di vista operativo, ai fini del «versamento» del conferimento in prestazioni di opere e servizi, bisognerebbe che il socio unico proceda nel seguente modo: a) il socio unico sottoscrive un atto unilaterale con il quale si impegna a svolgere a favore della Srl una determinata attività, per un certo periodo di tempo, attribuendo ad esso un determinato valore; b) la Srl firma un contratto di lavoro con il socio unico (conferente la prestazione), ricorrendo ad una delle tante possibili versioni assicurate dalla Legge Biagi (D.Lgs. n. 276/2003), oppure gli invia una lettera di incarico per lo svolgimento di unʹattività lavorativa in forma autonoma: non è dʹaltronde 7 possibile immaginare che la prestazione di lavoro effettuata nella forma di conferimento ad una Srl possa derogare le norme lavoristiche, previdenziali, e fiscali; altrimenti molte società potrebbero «costringere» i lavoratori a dimettersi e diventare soci conferitori di prestazioni di opere e servizi (ossia di lavoro), ed evitare così le garanzie assicurate ai lavoratori, ed il pagamento di contributi previdenziali ed assicurativi, oltre che delle imposte sul reddito (e lʹIva nel caso di lavoratori autonomi con partita Iva); c) ne consegue che il valore del conferimento non è lʹimporto lordo riconosciuto allʹattività del socio unico conferita nella Srl, bensì il valore al netto di contributi e imposte: altrimenti succederebbe che una parte delle quote di capitale della Srl ottenute in cambio del conferimento di prestazioni di opere e servizi non trovi riscontro in un valore disponibile presso la società (in definitiva il capitale sociale sarebbe in parte fittizio); d) dal punto di vista contabile il conferimento in prestazioni di opere e servizi dovrebbe essere considerato per la Srl un credito che la società vanta nei confronti del socio unico che si è impegnato a conferire le sue opere o i suoi servizi; e) una volta che lʹattività viene via via svolta, lʹimporto netto che spetterebbe al socio unico per compensare la sua attività, ovviamente al netto di contributi e tasse, dovrebbe essere trattenuto dalla Srl, che lo incasserebbe, riducendo il corrispondente credito che vanta nei confronti del socio unico conferente prestazioni di opere e servizi, fino al suo completo rimborso, che coinciderà con la scadenza prevista per la prestazione di opere e servizi; f) giunti alla scadenza il socio unico conferente prestazioni di opere e servizi dovrà decidere se deve continuare a svolgere lʹattività (ossia la prestazione di opere e servizi), oppure no: nel primo caso bisognerà decidere se considerare la prestazione come unʹattività lavorativa (dipendente o autonoma), e quindi 8 regolarmente retribuita, oppure emettere nuove quote per ricapitalizzare la Srl, e ripetere la procedura sopra descritta. Infine, relativamente allʹultima tipologia di conferimento, ossia gli elementi dellʹattivo suscettibili di valutazione economica, previsti dal comma 2 dellʹart. 2464, va detto che essi possono essere costituiti solo da immobilizzazioni immateriali, essendo le immobilizzazioni materiali dei beni, e quindi disciplinati dalla normativa per i conferimenti in natura. Stesso discorso vale per i crediti. Fra le immobilizzazioni immateriali vi possono essere marchi commerciali, brevetti, o anche lʹavviamento. Certamente, anche a questa nuova tipologia di conferimento si possono attribuire le perplessità in precedenza indicate per i conferimenti in opere e servizi. In conclusione, anche se potenzialmente molto allettanti, pare opportuno segnalare che tali nuove tipologie di conferimenti non sono particolarmente adatte per la Srl unipersonale (salvo che lʹobiettivo sia quello di ridurre al minimo lʹimpegno finanziario per la costituzione della Srl). In ogni caso, per motivi di correttezza, almeno i 10.000 euro del capitale minimo dovrebbero essere conferiti in denaro o in natura. La vendita delle quote Quando il socio unico intende vendere ad una o più persone le quote della Srl, deve effettuare 3 passaggi: 1) la sottoscrizione dellʹatto di trasferimento; 2) il deposito presso il registro delle imprese da parte del notaio autenticante ... 9 Quando il socio unico intende vendere ad una o più persone le quote della Srl, deve effettuare 3 passaggi: 1) la sottoscrizione dellʹatto di trasferimento; 2) il deposito presso il registro delle imprese da parte del notaio autenticante lʹatto di trasferimento; 3) la sua iscrizione nel libro dei soci da parte del vecchio socio o del nuovo socio. Fra il primo passaggio, lʹatto di trasferimento, e il deposito nel registro delle imprese non devono passare più di 30 giorni, mentre fra il deposito nel registro delle imprese e lʹiscrizione del trasferimento nel libro dei soci non vi sono termini, né obblighi, il quanto lʹart. 2470 c.c., comma 2, prevede solo che lʹiscrizione nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dellʹalienante o dellʹacquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e lʹavvenuto deposito. Lʹassenza di un termine per lʹiscrizione del trasferimento nel libro dei soci, già segnalata nel paragrafo precedente, è piuttosto grave, in quanto, oltre a creare una situazione di incertezza, in conseguenza della disposizione del comma 1 dellʹart. 2470 c.c., che stabilisce che il trasferimento delle quote ha effetto per la società solo dal momento dellʹiscrizione del trasferimento nel libro dei soci, presenta conseguenze preoccupanti in particolare quando la società diventa unipersonale, oppure pluripersonale, essendo in precedenza unipersonale. Infatti, i commi 4 e 5 dellʹart. 2470 c.c., che disciplinano il conseguente adempimento, che consiste nel deposito per lʹiscrizione nel registro delle imprese a cura degli amministratori (ed in via subordinata dellʹunico socio, come sancito dal comma 6) di unʹapposita dichiarazione, prevedono che tale adempimento vada effettuato, come precisato dal comma 7, «entro trenta 10 giorni dallʹiscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione». Ora il problema sorge dal fatto che tale scadenza risulta inefficace, in quanto essa scatta da una data incerta, essendo quella dellʹiscrizione nel libro dei soci non legata da nessun termine a quella in cui è avvenuto il trasferimento delle quote (che è necessariamente una data certa). La conseguenza pratica potrebbe essere che nel libro soci può restare registrato il vecchio socio unico e non il nuovo o i nuovi soci, e visto che per lʹart. 2470 c.c., comma 1, gli effetti per la società vi sono solo dopo lʹiscrizione nel libro dei soci, da una parte i diritti sociali ed economici permangono i capo allʹex socio unico, e dallʹaltra parte, in virtù dellʹart. 2462 c.c., la responsabilità illimitata scatta per il vecchio socio unico in quanto non ha adempiuto agli obblighi di pubblicità. Dʹaltronde lʹart. 2462 c.c. fa riferimento a tutti gli obblighi di pubblicità previsti dallʹart. 2470 c.c., e non solo ad alcuni, per cui la responsabilità illimitata dovrebbe scattare sia quando non viene registrato il nuovo socio (o i nuovi soci) nel libro dei soci, sia quando non viene depositata la dichiarazione relativa al nuovo unico socio, o alla circostanza che la società è rimasta unipersonale. Relativamente alla dichiarazione va detto, più precisamente, che essa è necessaria quando: ‐ si ‐ ‐ crea cambia la Srl da una Srl il socio pluripersonale diventa unipersonale; unico; unipersonale; ‐ la Srl da unipersonale diventa pluripersonale. La dichiarazione, a cui si fa riferimento, deve contenere nei primi 3 casi: 11 1) cognome e 2) data luogo e 3) nome di o denominazione nascita domicilio o Stato del di socio costituzione; o 4) unico; sede; cittadinanza; 5) data di iscrizione nel libro dei soci. Nel quarto caso è invece sufficiente una dichiarazione di ricostituzione della pluripersonalità della Srl. Il termine per il deposito della dichiarazione ai fini dellʹiscrizione nel registro delle imprese è di 30 giorni (in precedenza erano 15 giorni, ai sensi del vecchio art. 2475‐bis c.c.) dal momento dellʹiscrizione nel libro dei soci. Spetta agli amministratori depositare la dichiarazione, ma anche il socio unico può provvedere, viste tra lʹaltro le possibili conseguenze in termini di responsabilità illimitata. Infine, si ricorda che continua ad essere vigente la disposizione del comma 5 dellʹart. 2250 (ora estesa anche alle Spa unipersonali), recante lʹobbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza la circostanza che la Srl ha un unico socio. Le operazioni tra socio unico e Srl unipersonale Il socio unico può fare operazioni con la propria Srl unipersonale. Si tratta di una disciplina potenzialmente pericolosa per i terzi che hanno rapporti con la Srl unipersonale, in quanto, soprattutto se creditori, potrebbero avere difficoltà a ... Il socio unico può fare operazioni con la propria Srl unipersonale. Si tratta di una disciplina potenzialmente pericolosa per i terzi che hanno rapporti con la Srl unipersonale, in quanto, soprattutto se creditori, potrebbero avere difficoltà a recuperare i propri crediti. 12 Infatti il socio unico ha la possibilità di vendere un proprio bene alla Srl unipersonale, essendo tale circostanza prevista in generale per tutti i soci di Srl dallʹart. 2465 c.c., comma 2. Nel caso di acquisto di beni del socio unico da parte della Srl sono previsti solo i seguenti passaggi, che addirittura non sono necessari dopo i primi 2 anni di vita della società: 1) lʹapprovazione del socio unico; 2) la stima di un revisore dei conti (o società di revisione) scelto dal socio unico, che a) la b) i contenga: descrizione criteri del di bene; valutazione; c) lʹattestazione che il valore è almeno pari a quello dichiarato. Da quanto richiamato appare evidente la possibilità di effettuare degli abusi. Per esempio il socio unico potrebbe far chiedere alla Srl unipersonale un prestito con il quale comprare il bene del socio unico ad un prezzo superiore a quello di mercato (es. un immobile). Dʹaltronde la relazione di stima verrebbe effettuata da un revisore dei conti scelto dallo stesso socio unico, e per quanto è previsto dallʹart. 64 del codice di procedura civile che lʹesperto risponda dei danni causati da unʹerrata stima, oltre che alla società e ai soci (che da una vicenda del genere non è evidentemente danneggiato), anche ai terzi, una stima sul valore è difficilmente contestabile, se non per differenze clamorose. In sostanza i creditori della Srl unipersonale potrebbero trovare a garanzia dei propri crediti un bene il cui valore è inferiore al totale dei crediti da loro vantati. Dʹaltronde il socio unico, avendo effettuato i versamenti al 100% (che per 10.000 euro, il capitale sociale minimo di una Srl, non costituiscono un 13 problema) e la pubblicità prescritta (iscrizione nel registro delle imprese della dichiarazione con i propri dati) non andrebbe incontro a nessuna responsabilità, né economica, né penale. Stesse considerazioni si possono fare per una norma più generale, ossia lʹart. 2478 c.c., comma 3, il quale stabilisce che qualsiasi contratto tra socio unico e Srl unipersonale è opponibile ai creditori sociali, purché il contratto (o lʹoperazione a favore del socio unico) risulti dal libro delle decisioni degli amministratori. In sostanza, non solo la vendita di un bene del socio unico da parte della Srl unipersonale, ma anche la vendita da parte di questʹultima di un bene sociale al socio unico (anche in sottocosto), o un contratto di affitto con il quale il socio unico affitta un proprio immobile alla Srl unipersonale (ad un prezzo elevato), o addirittura la cessione gratuita dellʹuso di beni sociali al socio unico potrebbero essere perfettamente legali, pur causando un evidente danno al patrimonio sociale, e quindi una riduzione delle garanzie per i terzi che vantano crediti nei confronti della Srl unipersonale, o che hanno anche un interesse legittimo, come potrebbe essere il caso dei dipendenti della Srl unipersonale. Purtroppo la dimenticanza del legislatore, che non ha previsto unʹazione di responsabilità nei confronti degli amministratori da parte dei creditori sociali, in caso di perdita dellʹintegrità del patrimonio sociale, priva di difesa gli interessi dei terzi. Tale circostanza può causare effettivi problemi ai creditori della Srl unipersonale, ed è auspicabile che la giurisprudenza colmi in via analogica tale lacuna con lʹapplicazione della disposizione prevista per le Spa, e contenuta nellʹart. 2394 c.c.. 14 Tale norma prevede che gli amministratori sono responsabili verso i creditori sociali per lʹinosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dellʹintegrità del patrimonio sociale. In assenza di unʹestensione dellʹart. 2394 c.c. al caso della Srl (in particolare unipersonale) non vi sono altre difese per i terzi. Infatti, nei casi sopra descritti sarebbe dubbia la possibilità di applicare la disposizione del comma 2 dellʹart. 2479‐ter, la quale stabilisce che le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società, possono essere impugnate, a condizione che queste decisioni possano arrecare danno alla società. In effetti le ipotesi sopra descritte presuppongono entrambe le condizioni per lʹimpugnabilità delle decisioni del socio unico: 1) il conflitto di interessi con la Srl unipersonale (la Srl si impoverisce e il socio unico si arricchisce); 2) il danno per la società (es. acquisto di un immobile del socio unico a prezzo troppo elevato). Il punto è che tale azione non verrà certo esperita dal socio unico, né è presumibile che lo faccia lʹamministratore (nel caso fosse diverso dal socio unico), essendo questo nominato dal socio unico. Dʹaltronde il collegio sindacale non è obbligatorio, salvo quando si superano dei parametri dimensionali, che la situazione ipotetica che si sta descrivendo non fa certo presumere che accada. Dʹaltro canto la previsione del comma 3 dellʹart. 2479‐ter c.c., che attribuisce a chiunque vi abbia interesse il diritto di rivolgersi al tribunale per impugnare 15 la decisione dei soci di una Srl non può essere applicata al caso in esame, in quanto tali decisioni non hanno un oggetto illecito o impossibile. Ugualmente, le disposizioni relative al conflitto di interessi degli amministratori, contenute nellʹart 2475‐ter c.c., non dovrebbero costituire una forma di garanzia per i terzi nel caso della Srl unipersonale. Il comma 1 stabilisce che i contratti conclusi (e non decisi) dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società, che si trovano in conflitto di interessi con la società stessa (non importa se per conto proprio o di terzi), possono essere annullati su domanda della società (socio unico, altri amministratori, sindaci), a condizione però che il conflitto fosse conosciuto (o riconoscibile) dal terzo. In sostanza i terzi non sono in grado di bloccare contratti decisi dagli amministratori (su indicazione del socio unico) dannosi per la Srl unipersonale. Anche lʹaltra disposizione contenuta nel comma 2 dellʹart. 2475‐ter c.c. non è utile per la difesa degli interessi dei terzi. Tale norma stabilisce infatti che le decisioni adottate dallʹorgano amministrativo con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, possono essere impugnate entro 90 giorni dagli amministratori (da tutti gli amministratori, e non solo dagli assenti e dai dissenzienti, come in passato), e (se esistenti) dai sindaci, ma a condizione che queste decisioni causino un danno patrimoniale. Di nuovo quindi i terzi non possono bloccare decisioni dannose per la Srl unipersonale, e di riflesso non possono tutelare i loro interessi (che si basano sulla adeguata patrimonializzazione della società loro debitrice). I compiti del socio unico 16 Lʹart. 2479 c.c. stabilisce che spetta al socio unico decidere: 1) lʹapprovazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2) la nomina degli amministratori; 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, o del revisore contabile; Lʹart. 2479 c.c. stabilisce che spetta al socio unico decidere: 1) lʹapprovazione 2) la del bilancio nomina e la distribuzione degli degli utili; amministratori; 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale, o del revisore contabile; 4) le modificazioni dellʹatto costitutivo; 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dellʹoggetto sociale; 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci. Il socio unico che non è amministratore ha poi diritto a: 1) chiedere agli amministratori notizie sullʹandamento degli affari; 2) consultare i libri sociali e anche i documenti dellʹamministrazione, anche tramite professionisti. Il socio unico può avviare lʹazione di responsabilità contro gli amministratori, e chiedere la revoca a condizione di gravi irregolarità. Il giudice può però subordinare la revoca a una cauzione. Relativamente allʹamministrazione va ricordato che per le Srl non è ribadita la disposizione dellʹart. 2380‐bis c.c., che attribuisce agli amministratori la competenza esclusiva dellʹamministrazione, per cui lʹatto costitutivo può effettivamente attribuire delle competenze amministrative anche al socio unico (circostanza invece vietata nel caso delle Spa). 17 Sono comunque di esclusiva competenza degli amministratori il progetto di bilancio, di fusione e di scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale (questʹultimo se previsto dallʹatto costitutivo). In ogni caso va scelto lʹamministratore o gli amministratori. A questo proposito va ricordato che il socio unico può nominare uno o più amministratori, ma occorre una specifica previsione statutaria (art. 2475, c. 1) che consenta di nominare amministratori persone non socie, altrimenti il socio unico è automaticamente amministratore. In tale ultimo caso il socio unico‐amministratore deve iscrivere nel registro delle imprese la propria nomina entro 30 giorni. I dati da comunicare sono: 1) 2) cognome data e e luogo nome; di nascita; 3) domicilio; 4) cittadinanza; 5) la specificazione che è rappresentante. Nel caso di socio unico‐amministratore, egli ha necessariamente la rappresentanza della società. A seguito della riforma del diritto societario la rappresentanza è generale (art. 2475‐bis c.c.), mentre in precedenza (vecchio art. 2384 c.c., a cui rinviava il vecchio art. 2487) la rappresentanza era limitata agli atti rientranti nellʹoggetto sociale. Di conseguenza non è consentito in nessun caso alla società di impugnare gli atti estranei allʹoggetto sociale compiuti dagli amministratori. Inoltre, le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallʹatto costitutivo o dallʹatto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai 18 terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. Ciò non toglie che lʹestraneità degli atti degli amministratori rispetto allʹoggetto sociale possono essere fonte di azioni di responsabilità nei loro confronti da parte del socio unico. Se il socio unico può nominare amministratori altre persone, deve scegliere tra diverse articolazioni dellʹorgano amministrativo: 1) un amministratore unico; 2) un organo amministrativo pluripersonale collegiale (consiglio di amministrazione); 3) un organo amministrativo pluripersonale non collegiale (una pluralità di amministratori), che a sua volta può scegliere tra lʹagire disgiunto (tutti fanno tutto), lʹagire congiunto (tutto si fa tutti insieme), o lʹagire congiunto per determinate operazioni (cd. straordinarie, ossia più importanti per valore o per natura), e disgiunto per altre (le operazioni ordinarie, ovvero quelle di valore più basso o di natura quotidiana). 19