Genertellife S.p.A.
pensionline
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5077
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)
Genertellife S.p.A.
Regolamento
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Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Tariffa: V PIP WEB - 12/2012
Regolamento
INDICE
Parte I - Identificazione e scopo del PIP
Art. 1 - Denominazione
Art. 2 - Istituzione del PIP
Art. 3 - Scopo
Parte II - Caratteristiche del PIP e modalità di investimento
Art. 4 - Regime della forma pensionistica
Art. 5 - Destinatari
Art. 6 - Scelte di investimento
Art. 7 - Spese
Parte III - Contribuzione e prestazioni
Art. 8 - Contribuzione
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
Art. 11 - Erogazione della rendita
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
Art. 13 - Anticipazioni
Parte IV - Profili organizzativi
Art. 14 - Separatezza patrimoniale e contabile
Art. 15 - Responsabile
Art. 16 - Conflitti di interesse
Parte V - Rapporti con gli Aderenti
Art. 17 - Modalità di adesione
Art. 18 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti
Art. 19 - Comunicazioni e reclami
Parte VI - Norme finali
Art. 20 - Modifiche al Regolamento
Art. 21 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle
caratteristiche del PIP
Art. 22 - Rinvio
Allegato - Disposizioni in materia di Responsabile
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PARTE I - IDENTIFiCAZIONE E SCOPO DEL PIP
Art. 1 - Denominazione
1pensionline, Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione, di seguito definito “PIP”, è una
forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”.
Art. 2 - Istituzione del PIP
1 Il PIP è stato istituito dalla compagnia Genertellife S.p.A. di seguito definita “Compagnia”.
2 Il presente Regolamento è stato approvato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, di seguito “COVIP”.
3 Il PIP è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP.
4 La Compagnia ha sede in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia.
Art. 3 - Scopo
1 Il PIP ha lo scopo di consentire agli Aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche
complementari del sistema obbligatorio. A tale fine la Compagnia provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli Aderenti e all’erogazione delle prestazioni, secondo quanto disposto
dalla normativa in materia di previdenza complementare.
PARTE II - CARATTERISTICHE DEL PIP E MODALITÀ DI INVESTIMENTO
Art. 4 - Regime della forma pensionistica
1 Il PIP è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del PIP è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.
Art. 5 - Destinatari
1 L’adesione al PIP è volontaria ed è consentita solo in forma individuale.
Art. 6 - Scelte di investimento
1 Il PIP è attuato in forma mista, mediante contratti di assicurazione sulla vita di Ramo I e di Ramo III, questi ultimi
con riferimento unicamente a quelli indicati all’art. 41, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Per l’individuazione dei Rami si fa riferimento alla classificazione prevista all’art. 2 del citato decreto.
2 I contributi versati concorrono a formare, secondo quanto precisato nel successivo art. 9, la posizione individuale
dell’Aderente, in base alla quale si determinano le prestazioni.
3 La rivalutazione della posizione individuale è collegata a una gestione interna separata e/o al valore delle quote di
un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione.
4 L’investimento delle risorse della gestione interna separata e del fondo interno è effettuato nel rispetto dei limiti e
delle condizioni stabiliti dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dalle relative disposizioni di attuazione,
dall’art. 6 comma 5-bis, lettera c) del Decreto e dalle Condizioni Generali di contratto, assumendo a riferimento
l’esclusivo interesse degli Aderenti.
5 La Nota informativa contiene la descrizione della politica di investimento effettivamente posta in essere, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nelle condizioni generali di contratto, dei metodi di misurazione e delle
tecniche di gestione del rischio di investimento adottate e della ripartizione strategica delle attività.
6 L’Aderente, all’atto dell’adesione, sceglie la gestione interna separata o il fondo interno, ovvero le combinazioni
degli stessi, in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione.
L’Aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’iscrizione ovvero dall’ultima riallocazione; in questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla
base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione, salvo diversa disposizione dell’Aderente.
Art. 7 - Spese
1 Tutte le spese e gli oneri derivanti dalla partecipazione al PIP sono indicati nelle Condizioni generali di contratto. Le
spese e gli oneri non espressamente indicati nelle Condizioni generali di contratto sono a carico della Compagnia.
2 La partecipazione al PIP prevede le seguenti spese:
a) spese relative alla fase di accumulo:
a.1) indirettamente a carico dell’Aderente, come prelievo sul rendimento dalla gestione interna separata e/o come
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commissioni di gestione che incidono in percentuale sul patrimonio del fondo interno;
b) spese relative alla fase di erogazione delle rendite di cui all’art. 11 del Regolamento.
3 Qualora le risorse siano impegnate per l’acquisto di quote di OICR, sul patrimonio della gestione interna separata/fondo interno non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall’OICR stesso, salvo i casi di deroga
previsti dalla COVIP in apposite istruzioni di carattere generale.
4 Oltre alle spese indicate al comma 2, sul patrimonio della gestione interna separata/fondo interno possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli Aderenti,
gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse e il “contributo di vigilanza” dovuto alla
COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo
svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione della Compagnia.
5 Le Condizioni generali di contratto non prevedono clausole che, all’atto dell’adesione o del trasferimento, consentano l’applicazione di voci di costo, comunque denominate, significativamente più elevate di quelle applicate
nel corso del rapporto e che possano quindi costituire ostacolo alla portabilità.
6 Nella redazione della Nota informativa il PIP adotta modalità di rappresentazione dei costi tali da assicurare la
trasparenza e la comparabilità degli stessi, in conformità alle istruzioni stabilite dalla COVIP.
PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI
Art. 8 - Contribuzione
1 La misura della contribuzione è determinata liberamente dall’Aderente.
2 I lavoratori dipendenti possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente,i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a
un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti
accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al PIP.
3 L’Aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione, fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l’obbligo
di versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta lo scioglimento del
contratto.
4 È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
5 L’Aderente può decidere di proseguire la contribuzione al PIP oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista
dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno
un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
1 La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun Aderente; è alimentata dai contributi netti versati, dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari
e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e
anticipazioni.
2 La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento della gestione interna separata riconosciuto all’Aderente e/o in base al rendimento del fondo interno nella quale risulta investita.
3 Il rendimento della gestione interna separata è calcolato secondo quanto segue, fatto salvo quanto trattenuto
dalla Compagnia ai sensi del precedente art. 7. Il calcolo del rendimento della gestione interna separata viene
effettuato secondo le modalità indicate nelle Condizioni generali di contratto, nel rispetto dei principi previsti dalla
disciplina assicurativa per i prodotti di Ramo I. In particolare, ai fini del calcolo del rendimento le attività sono valutate al prezzo di acquisto nel caso di beni di nuova acquisizione e al valore di mercato al momento dell’iscrizione
nella stessa nel caso di attività già di proprietà della Compagnia; le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla
determinazione del rendimento della gestione solo al momento del loro effettivo realizzo.
4 Il rendimento del fondo interno è calcolato come variazione del valore di quota dello stesso nel periodo considerato. Ai fini del calcolo del valore della quota del fondo interno le attività che costituiscono il patrimonio del fondo
interno sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5 Con riferimento alla parte della posizione individuale investita nella gestione interna separata, il calcolo di cui al comma 4 viene effettuato con cadenza mensile. Con riferimento alla parte di posizione individuale investita nel fondo
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interno, i versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote con riferimento ai giorni di valorizzazione individuati
nel rispettivo regolamento e la stessa viene determinata con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese.
6 Nei casi, indicati nelle Condizioni generali di contratto, in cui operino garanzie di risultato, qualora l’importo minimo
garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata, quest’ultima viene integrata a tale maggior valore.
Art. 10 - Prestazioni pensionistiche
1 Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di
accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Aderente, con almeno cinque anni di
partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’Aderente che decide di proseguire volontariamente la
contribuzione ai sensi dell’art. 8, comma 5, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione
delle prestazioni pensionistiche.
2 Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime
obbligatorio di base.
3 Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente per i quali
lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4 L’Aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l’accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di
cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o in
caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.
5 L’Aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite
del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale
sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora
l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui
all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Aderente può optare per la liquidazione in capitale
dell’intera posizione maturata.
6 L’Aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993
ed entro tale data iscritto ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare
in capitale.
7 Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore
per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
8 L’Aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire
la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di
erogazione della rendita praticate da quest’ultima. In tal caso si applica quanto previsto all’art. 12, commi 6 e 7.
Art. 11 - Erogazione della rendita
1 A seguito dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all’Aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da
erogare sotto forma di capitale.
2 L’Aderente, in luogo della rendita vitalizia immediata, può richiedere l’erogazione delle prestazioni in una delle
forme di seguito indicate:
- una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all’Aderente finché è in vita e successivamente, in
misura totale o per quota scelta dall’Aderente stesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui
designate);
- una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 10 anni all’Aderente o, in
caso di suo decesso, alla persona da lui designata (ovvero alle persone da lui designate). Successivamente, se
l’Aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
- una rendita vitalizia “controassicurata”: detta rendita è corrisposta all’Aderente finché è in vita e al verificarsi del
suo decesso viene corrisposto alla/e persona/e da lui designata/e un importo pari alla differenza, se positiva, tra
l’importo della posizione individuale maturata (al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma
di capitale) ed il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l’importo della rata di rendita iniziale.
3 I coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il calcolo della rendita sono indicaRegolamento - tariffa V PIP WEB - 12/2012
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ti nelle Condizioni generali di contratto e possono essere successivamente modificati, nel rispetto della normativa
in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione e delle relative disposizioni applicative emanate dall’ISVAP;
in ogni caso le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già Aderenti alla data di
introduzione delle stesse modifiche, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4 Le simulazioni relative alla rendita che verrà erogata sono effettuate dalla Compagnia facendo riferimento, laddove vi sia l’impegno contrattuale a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nelle Condizioni
generali di contratto e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme,
in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull’andamento della mortalità della popolazione italiana.
Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
1 L’Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso
un periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP.
2 L’Aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in
relazione alla nuova attività lavorativa;
b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell’attività lavorativa che
comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in
caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o
straordinaria;
c) riscattare l’intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino
nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari,
nel qual caso vale quanto previsto all’art. 10, comma 4.
3 Nei casi previsti ai punti a) e c) del comma precedente l’Aderente, in luogo dell’esercizio dei diritti di trasferimento
e di riscatto, può proseguire la partecipazione al PIP, anche in assenza di contribuzione.
4 In caso di decesso dell’Aderente prima dell’esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, la posizione individuale è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità
stabilite dalla normativa vigente.
5 Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6 La Compagnia, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con
tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta.
7 Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al PIP.
Art. 13 - Anticipazioni
1 L’Aderente può conseguire un’anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti
strutture pubbliche;
b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per
cento, per l’acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, o per la realizzazione, sulla prima casa di
abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo,
di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 1 dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per
cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2 Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in
apposito documento.
3 Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4 Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per esercitare il diritto all’anticipazione, sono considerati utili
tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente, per i quali lo stesso
non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
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5 Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell’Aderente e in qualsiasi
momento.
6 Le anticipazioni di cui al comma 1 lettera a) sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
PARTE IV - PROFiLI ORGANIZZATIVI
Art. 14 - Separatezza patrimoniale e contabile
1 Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale del PIP, (di seguito, ‘patrimonio del PIP’), costituiscono, insieme agli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia.
2 Il patrimonio del PIP è destinato all’erogazione agli Aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere
distratto da tale fine. Su di esso non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Compagnia o di
rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli Aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi.
Il patrimonio del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Compagnia.
3 Il patrimonio del PIP è costituito secondo le modalità stabilite dall’ISVAP.
4 La Compagnia è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti agli attivi posti a copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla stessa rispetto alle altre operazioni svolte. Le
registrazioni relative agli impegni sono separate contabilmente con riferimento a ciascuno dei PIP istituiti.
Art. 15 - Responsabile
1 La Compagnia nomina un Responsabile del PIP, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del Decreto.
2 Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate in allegato al presente Regolamento.
Art. 16 - Conflitti di interesse
1 Gli investimenti degli attivi sono effettuati nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.
PARTE V - RAPPORTI CON GLI ADERENTI
Art. 17 - Modalità di adesione
1 L’adesione al PIP è preceduta dalla consegna del Regolamento e relativo allegato, delle Condizioni generali di
contratto e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente.
2 L’Aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite alla Compagnia.
3 Dell’avvenuta iscrizione al PIP viene data apposita comunicazione all’Aderente mediante lettera di conferma,
attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all’eventuale versamento effettuato.
4 L’adesione al PIP comporta l’integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non
previsto, delle Condizioni generali di contratto, nonché delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in
tema di trasferimento nell’art. 21 del Regolamento.
Art. 18 - Trasparenza nei confronti degli Aderenti
1 La Compagnia mette a disposizione degli Aderenti: il Regolamento del PIP e relativo allegato, la Nota informativa,
le Condizioni generali di contratto, i regolamenti e i rendiconti della gestione interna separata/fondo interno, il documento sulle anticipazioni di cui all’art. 13 e tutte le altre informazioni utili all’Aderente, secondo quanto previsto
dalle disposizioni della COVIP in materia. Gli stessi documenti sono disponibili sul sito Internet della Compagnia,
in una apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari. Su richiesta, il materiale viene inviato
agli interessati.
2 In conformità alle disposizioni della COVIP, viene inviata annualmente all’Aderente una comunicazione contenente informazioni dettagliate sul PIP, sulla sua posizione individuale, sui costi sostenuti e sui risultati di gestione conseguiti. La Compagnia si riserva la facoltà di interrompere l’invio di tale comunicazione nel caso in cui la posizione
individuale dell’Aderente, che non versi contributi al PIP da almeno un anno, risulti priva di consistenza.
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Art. 19 - Comunicazioni e reclami
1 La Compagnia definisce le modalità con le quali gli Aderenti possono interloquire per rappresentare le proprie
esigenze e presentare reclami. Tali modalità sono portate a conoscenza degli Aderenti nella Nota informativa.
PARTE VI - NORME FINALI
Art. 20 - Modifiche al Regolamento
1 Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2 La Compagnia stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto contodell’interesse degli Aderenti e fatto
salvo quanto disposto all’art. 21.
Art. 21 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche
delle caratteristiche del PIP
1 In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche
del PIP, l’Aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra
forma pensionistica complementare anche prima che siano decorsi due anni dall’iscrizione. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del PIP,
come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.
2 La Compagnia comunica a ogni Aderente interessato dalle modifiche di cui al comma precedente l’introduzione
delle stesse almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l’Aderente
ha 90 giorni di tempo per manifestare l’eventuale scelta di trasferimento. La Compagnia può chiedere alla COVIP
termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del PIP e non contrasti con l’interesse
degli Aderenti.
3 Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.
Art. 22 - Rinvio
1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento e nelle Condizioni generali di contratto
si fa riferimento alla normativa vigente.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILE
Art. 1 - Nomina e cessazione dall’incarico
1 La nomina del Responsabile spetta all’organo amministrativo della compagnia istitutrice del PIP (di seguito “Compagnia”). L’incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2 La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo
Responsabile.
3 Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell’organo di controllo della Compagnia.
4 Le nomine e gli eventuali rinnovi dell’incarico o le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine
vengono comunicati alla COVIP entro 15 giorni dalla deliberazione.
Art. 2 - Requisiti e incompatibilità
1 I requisiti di onorabilità e professionalità per l’assunzione dell’incarico di Responsabile, nonché le cause di incompatibilità, sono previsti dalla normativa vigente.
2 L’incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d’opera continuativa presso la Compagnia,
ovvero presso le società da questa controllate o che la controllano;
b) l’incarico di amministratore della Compagnia.
Art. 3 - Decadenza
1 La perdita dei requisiti di onorabilità e l’accertamento della sussistenza di una causa di incompatibilità comportano la decadenza dall’incarico.
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Art. 4 - Retribuzione
1 La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall’organo amministrativo all’atto della nomina per l’intero periodo di durata dell’incarico.
2 Il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili della Compagnia o
di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni della Compagnia o di società controllanti o controllate.
3 Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile sono poste a carico del PIP,
salva diversa decisione della Compagnia.
Art. 5 - Autonomia del Responsabile
1 Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dalla Compagnia.
2 A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative della Compagnia di volta in
volta necessarie allo svolgimento dell’incarico e all’adempimento dei doveri di cui al successivo Art. 6. La Compagnia gli garantisce l’accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3 Il Responsabile assiste alle riunioni dell’organo amministrativo e di quello di controllo della Compagnia, per tutte
le materie inerenti al PIP.
Art. 6 - Doveri del Responsabile
1.Il Responsabile vigila sull’osservanza della normativa, del Regolamento e delle Condizioni generali di contratto,
nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell’esclusivo interesse
degli Aderenti.
2 Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dalla Compagnia, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:
a) vigilare sulla gestione finanziaria delle risorse della gestione interna separata/fondo interno in base ai quali si
rivaluta la posizione individuale, con riferimento ai controlli su:
I ) le politiche di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente
con quanto indicato nelle Condizioni generali di contratto; che gli investimenti della gestione interna separata/
fondo interno avvengano nell’esclusivo interesse degli Aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente
gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa e dal regolamento;
II ) la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano
correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di
investimento;
b) vigilare sulla gestione amministrativa, con riferimento ai controlli su:
I ) la separatezza patrimoniale, verificando che gli attivi posti a copertura degli impegni del PIP costituiscano,
insieme agli attivi posti a copertura degli impegni degli altri PIP istituiti dalla Compagnia, patrimonio separato
ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia;
II ) le procedure organizzative atte a garantire la separatezza contabile delle operazioni inerenti gli attivi posti a
copertura degli impegni dei PIP istituiti dalla Compagnia, rispetto alle altre operazioni svolte dalla stessa e la
separatezza contabile delle registrazioni relative agli impegni con riferimento a ciascun PIP;
III ) la corretta applicazione dei criteri di determinazione del valore degli attivi posti a copertura degli impegni del
PIP, della consistenza patrimoniale delle posizioni individuali e della loro redditività;
c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli Aderenti con riferimento ai controlli su:
I ) l’adeguatezza dell’organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli Aderenti, sia al momento dell’adesione al PIP sia durante il rapporto;
II ) gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli Aderenti indicate nelle Condizioni generali di
contratto, siano correttamente applicate, in coerenza con quanto previsto nel Regolamento;
III ) la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli Aderenti ed
in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
IV ) l’adeguatezza della procedura per la gestione degli esposti, nonché il trattamento riservato ai singoli esposti;
V ) la tempestività della soddisfazione delle richieste degli Aderenti, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3 Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dalla Compagnia per identificare le situazioni di conflitti di interesse
e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli Aderenti; egli controlla altresì il rispetto delle condizioni previste per l’erogazione della rendita e per le altre prestazioni assicurative previste dal Regolamento del PIP.
Regolamento - tariffa V PIP WEB - 12/2012
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4 Delle anomalie e delle irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all’organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia e si attiva perché vengano
adottati gli opportuni provvedimenti.
Art. 7 - Rapporti con la COVIP
1 Il Responsabile:
a) predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l’organizzazione adottata per l’adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l’esecuzione dell’incarico, dei risultati dell’attività svolta, delle eventuali anomalie riscontrate durante l’anno e delle iniziative poste
in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della
relazione stessa viene trasmessa all’organo di amministrazione e a quello di controllo della Compagnia.
b) vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le comunicazioni
relative all’attività del PIP, le segnalazioni e ogni altra documentazione richiesta dalla normativa vigente e dalle
istruzioni emanate dalla COVIP in proposito.
c) comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all’organo di amministrazione e a quello di controllo,
le irregolarità riscontrate nell’esercizio delle sue funzioni.
Art. 8 - Responsabilità
1 l Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico
e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in
ragione del suo ufficio, eccetto che nei confronti della COVIP e delle Autorità Giudiziarie.
2 Egli risponde verso la Compagnia e verso i singoli Aderenti al PIP dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall’inosservanza di tali doveri.
3 All’azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2392, 2393, 2394, 2394-bis, 2395 del
codice civile.
Regolamento - tariffa V PIP WEB - 12/2012
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pensionline
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5077
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)
Genertellife S.p.A.
Nota Informativa
per i potenziali Aderenti
(depositata presso la Covip il 12 novembre 2014)
La presente Nota Informativa si compone delle seguenti
quattro sezioni:
-Scheda Sintetica
-Caratteristiche della forma pensionistica complementare
-Informazioni sull’andamento della gestione
-Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica
complementare
La presente Nota Informativa è redatta da Genertellife
S.p.A. secondo lo schema predisposto dalla COVIP ma
non è soggetta a preventiva approvazione da parte della
COVIP medesima.
Genertellife S.p.A. si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella
presente Nota Informativa.
pensionline
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Tariffa: V PIP WEB - 12/2012
INDICE
Scheda Sintetica
A. Presentazione di pensionline
A.1. Elementi di identificazione di pensionline
A.2. Destinatari
A.3. Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale
B. La partecipazione alla forma pensionistica complementare
C. Sedi e recapiti utili
D. Tavole di sintesi delle principali caratteristiche di pensionline
D.1. Contribuzione
D.2. Proposte di investimento
D.3. Rendimenti storici
D.4. Prestazioni assicurative accessorie
D.5. Costi nella fase di accumulo
D.6. Indicatore sintetico dei costi
Caratteristiche della forma pensionistica complementare
A. Informazioni generali
A.1. Lo scopo
A.2. La costruzione della prestazione complementare
A.3. Il modello di governance
B. La contribuzione
C. L’investimento e i rischi connessi
C.1. Indicazioni generali
C.2. Fondo interno e gestione interna separata
a) politica di investimento e rischi specifici
b) parametro oggettivo di riferimento (benchmark)
C.3. Modalità di impiego dei contributi
D. Le prestazioni pensionistiche (pensione complementare e liquidazione del capitale)
D.1. Prestazioni pensionistiche
D.2. Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare
D.3. Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale
E. Le prestazioni nella fase di accumulo
E.1. Prestazioni assicurative accessorie
E.2. Anticipazioni e riscatti
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E.3. Prestazioni in caso di decesso prima del pensionamento
E.4. Trasferimento della posizione individuale
F. I costi
F.1. Costi nella fase di accumulo
a) dettaglio dei costi
b) indicatore sintetico dei costi
F.2. Costi nella fase di erogazione della rendita
G. Il regime fiscale
H. Altre informazioni
H.1. Adesione
H.2. Valorizzazione dell’investimento
H.3. Comunicazioni agli iscritti
H.4. Progetto esemplificativo
H.5. Reclami
Informazioni sull’andamento della gestione
A. Le politiche di investimento e la gestione dei rischi
B. Illustrazione dei dati storici di rischio/rendimento
C. Total expenses ratio (ter): costi e spese effettivi
Glossario
Soggetti coinvolti nella attività della forma pensionistica complementare
A. Il soggetto istitutore di pensionline
B. pensionline
C. La gestione amministrativa
D. I gestori delle risorse
E. L’erogazione delle rendite
F. La revisione contabile
G. La raccolta delle adesioni
Modulo di adesione
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Scheda sintetica
Parte I - Identificazione e scopo del PIP
La presente Scheda sintetica costituisce parte integrante della Nota informativa. Essa è redatta al fine di facilitare
il confronto tra le principali caratteristiche di pensionline - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo fondo
pensione rispetto ad altre forme pensionistiche complementari. Per assumere la decisione relativa all’adesione, tuttavia, è necessario conoscere tutte le condizioni di partecipazione. Prima di aderire, prendi dunque visione dell’intera
Nota informativa e del regolamento e condizioni generali di contratto.
In caso di utilizzo, nell’ambito delle Condizioni Generali di Contratto e del Regolamento di “pensionline”, di terminologie differenti e/o di eventuali difficoltà interpretative, prevale comunque quanto riportato nel testo regolamentare.
I dati storici sono aggiornati al 10 luglio 2014.
A. PRESENTAZIONE DI PENSIONLINE
A.1. Elementi di identificazione di pensionline
pensionline - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - fondo pensione è una forma di previdenza per
l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio, disciplinata dal d.lgs. 5 dicembre
2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, in seguito chiamato Decreto.
pensionline è stato istituito da Genertellife S.p.A. (in seguito chiamata Società) - Società appartenente al Gruppo
Assicurazioni Generali, ed è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5077
A.2. Destinatari
L’adesione a pensionline è rivolta a tutti coloro che intendono realizzare un piano di previdenza complementare su
base individuale, non sussiste alcuna restrizione sotto il profilo dei potenziali Aderenti come previsto dal Decreto.
A.3. Tipologia, natura giuridica e regime previdenziale
pensionline è una forma pensionistica complementare individuale (come stabilito dal Decreto) ed è attuata mediante un contratto di assicurazione sulla vita, stipulato con la presente Società autorizzata dall’ISVAP (Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private) ad operare nel territorio dello Stato. pensionline opera in regime di contribuzione
definita: l’entità delle prestazioni pensionistiche è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al
principio della capitalizzazione.
Le risorse delle forme pensionistiche complementari attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita istituite da
Genertellife S.p.A. costituiscono patrimonio separato e autonomo all’interno della Compagnia.
B. LA PARTECIPAZIONE ALLA FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
L’adesione a pensionline è libera e volontaria. La partecipazione alla presente forma di previdenza complementare,
disciplinata dal Decreto, consente all’Aderente di beneficiare di un trattamento fiscale di favore sui contributi versati,
sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.
La Nota informativa, il Regolamento e le Condizioni generali di Contratto, il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle rendite, il Documento sulle anticipazioni sono resi disponibili all’interno della sezione “Previdenza
complementare” del sito Internet della Società (www.genertellife.it). Puoi acquisire copia dei suddetti documenti, su
richiesta, attraverso la Società.
Richiamiamo la tua attenzione sull’importanza dei contenuti del Regolamento e delle Condizioni generali di
Contratto che disciplinano la forma pensionistica complementare ed il rapporto tra te e Genertellife S.p.A.
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C. SEDI E RECAPITI UTILI
Sede Legale e Direzione Generale di Genertellife S.p.A.:
Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia
Recapito telefonico: 041 5939611
Sito Internet: www.genertellife.it
E-mail: [email protected]
D. TAVOLE DI SINTESI DELLE PRINCIPALE CARATTERISTICHE DI PENSIONLINE
D.1. Contribuzione
pensionline prevede il versamento di una successione di contributi, il cui importo e periodicità vengono fissati liberamente da te al momento dell’adesione e li puoi modificare successivamente.
Nel corso dell’anno sono consentiti versamenti aggiuntivi.
I lavoratori dipendenti possono contribuire versando il flusso di TFR. In questo caso il versamento avviene per il
tramite dei datori di lavoro. Ai sensi della vigente normativa, i lavoratori dipendenti possono contribuire alla forma
pensionistica complementare versando il TFR in misura non integrale nei seguenti casi:
• lavoratori iscritti dopo il 28 aprile 1993 e già occupati a tale data: provvedono al versamento almeno del TFR
previsto dagli accordi collettivi;
• lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:
se non iscritti a forme pensionistiche complementari, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
252/2005, è consentito scegliere entro sei mesi dalla predetta data se mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora
detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi
successivi, ad una forma pensionistica complementare (articolo 8, comma 7, lett. C).2, decreto legislativo n.
252/2005).
D.2. Proposte di investimento
La Società effettua l’investimento delle risorse del Fondo pensione nel rispetto dei limiti e condizioni stabiliti dalla
normativa vigente e dal Regolamento:
Denominazione
Tipologia
Descrizione
Ri.Alto Previdenza
Gestione Interna
Separata
Finalità della gestione: la gestione mira ad ottimizzare il rendimento degli investimenti contestualmente alla garanzia di un rendimento minimo. Risponde quindi alle esigenze di un soggetto
con bassa propensione al rischio.
Orizzonte temporale di investimento consigliato: medio/lungo periodo
Grado di rischio connesso all’investimento: basso
LVA Azionario
Previdenza
Fondo Interno
Finalità della gestione: la gestione finanziaria del Fondo Interno ha l’obiettivo di realizzare
l’incremento di valore delle somme che vi affluiscono attraverso una gestione attiva che mira
a massimizzare il rendimento del Fondo stesso rispetto al benchmark. Risponde quindi alle
esigenze di un soggetto con una maggiore propensione al rischio e orientato a cogliere le opportunità offerte dal mercato.
Orizzonte temporale di investimento consigliato: medio/lungo periodo
Grado di rischio connesso all’investimento: medio/alto
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D.3. Rendimenti storici
Ri.Alto Previdenza
Si riportano di seguito i rendimenti annui, effettivamente retrocessi agli Aderenti, degli ultimi 5 anni solari per la Gestione Separata Ri.Alto Previdenza:
Anno
Rendimento
2009
4,72%
2010
4,62%
2011
4,66%
2012
4,56%
2013
4,30%
Il rendimento medio annuo composto degli ultimi 5 anni solari è pari a 4,57%.
ATTENZIONE: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
LVA Azionario Previdenza
Non è possibile rappresentare alcun rendimento storico in quanto, a luglio 2014, il Fondo Interno LVA Azionario
Previdenza ha avuto significative modifiche della politica di investimento.
D.4. Prestazioni assicurative accessorie
Non presenti.
D.5. Costi nella fase di accumulo
Tipologia di costo
Spese di adesione
Importo e caratteristiche
Non previste
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:
Direttamente a carico dell’Aderente
Non previste
Indirettamente a carico dell’Aderente:
LVA Azionario Previdenza(1)
Commissione annua di gestione: 1,00%, prelevata settimanalmente dal patrimonio
Ri.Alto Previdenza
Il rendimento realizzato annualmente dalla Gestione separata viene attribuito
all’Aderente diminuito di 1,00 punti percentuali.
Spese da sostenere per l’esercizio di prerogative individuali:
Anticipazione
Non previste
Trasferimento
Non previste
Riscatto
Non previste
Riallocazione della posizione individuale Non previste
Riallocazione del flusso contributivo
Non previste
(1)
Le commissioni sopra riportate non considerano i seguenti costi che gravano sul patrimonio del Fondo Interno come previsto dal
Regolamento dello stesso Fondo Interno: imposte e tasse, spese legali e giudiziarie, oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego
delle risorse, contributo di vigilanza dovuto alla COVIP ai sensi di legge e quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo
svolgimento dell’incarico di Responsabile di pensionline.
D.6. Indicatore sintetico dei costi
Anni di permanenza
5 anni
10 anni
Indicatore sintetico dei costi
(maschio 30 anni)
2 anni
Ri.Alto Previdenza
0,89%
0,89%
0,89%
0,89%
LVA Azionario Previdenza
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
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35 anni
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Anni di permanenza
5 anni
10 anni
Indicatore sintetico dei costi
(femmina 25 anni)
2 anni
Ri.Alto Previdenza
0,89%
0,89%
0,89%
0,89%
LVA Azionario Previdenza
0,93%
0,93%
0,93%
0,93%
35 anni
L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un Aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 Euro e ipotizzando un tasso di
rendimento annuo del 4,00% (vedi sezione ‘Caratteristiche della forma pensionistica complementare’).
ATTENZIONE: per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verifichino le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.
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Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Tariffa: V PIP WEB - 12/2012
Caratteristiche della forma pensionistica complementare
Le informazioni sono aggiornate alla data del 10 luglio 2014.
A. INFORMAZIONI GENERALI
In Italia, come in molti altri paesi, l’aumento dell’età media della popolazione e l’aumento del numero dei pensionati
rispetto a quello delle persone che lavorano, comporta una riduzione delle prestazioni erogate dal sistema pensionistico di base.
Cominciando da subito a costruirti una “pensione complementare”, puoi integrare la tua pensione di base e così
mantenere un tenore di vita analogo a quello attuale.
Lo Stato favorisce tale scelta consentendoti, quale iscritto a una forma pensionistica complementare, di godere di
particolari agevolazioni fiscali sul risparmio ad essa destinato (v. paragrafo “Il regime fiscale”).
A.1. Lo scopo
pensionline ha lo scopo esclusivo di erogarti una prestazione finale in forma di rendita vitalizia in modo da integrare
la tua pensione di base.
A.2. La costruzione della prestazione complementare
Dal momento del primo versamento inizia a formarsi la tua posizione individuale (cioè, il tuo capitale personale),
che tiene conto, in particolare, dei versamenti effettuati e dei rendimenti a te spettanti. Durante tutta la c.d. ‘fase
di accumulo’, cioè il periodo che intercorre da quando effettui il primo versamento a quando andrai in pensione, la
‘posizione individuale’ rappresenta quindi la somma da te accumulata tempo per tempo. Al momento del pensionamento, la posizione individuale costituirà la base per il calcolo della pensione complementare, che ti verrà erogata
nella c.d. ‘fase di erogazione’, cioè per tutto il resto della tua vita.
La posizione individuale è inoltre la base per il calcolo di tutte le altre prestazioni cui tu hai diritto, anche prima del
pensionamento.
Per le modalità di costituzione della posizione individuale si rinvia all’art. 9 del Regolamento.
A.3. Il modello di governance
Gli attivi posti a copertura degli impegni di natura previdenziale di pensionline costituiscono patrimonio separato
ed autonomo rispetto agli altri attivi della Compagnia. Il patrimonio di pensionline è destinato all’erogazione agli
Aderenti delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine. La Società è dotata di procedure
organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto
di pensionline rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Società medesima e del patrimonio di pensionline rispetto a quello della Società e dei suoi clienti. La Società provvede nell’interesse di tutti gli Aderenti, alla
gestione di pensionline in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, dal Regolamento e dalla presente
Nota Informativa. La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2008, ha nominato un
Responsabile con i requisiti previsti all’articolo 5 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Tale soggetto è una persona
indipendente con il compito di controllare che la gestione dell’attività di pensionline venga realizzata secondo i principi di corretta amministrazione, nel rispetto della legge e del Regolamento, e con l’obiettivo di perseguire l’interesse
degli iscritti. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile
sono riportate nel Regolamento. Ulteriori informazioni sono contenute nella sezione ‘Soggetti coinvolti nell’attività
della forma pensionistica complementare’.
Caratteristiche della forma pensionistica complementare - tariffa V PIP WEB - 12/2012
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B. LA CONTRIBUZIONE
Il finanziamento di pensionline avviene attraverso il versamento di contributi che puoi scegliere liberamente sia nella
misura del contributo, sia nella periodicità. Nell’esercitare tale scelta è però importante avere ben chiaro che l’entità
dei versamenti ha grande importanza nella definizione del livello della pensione. Il livello del contributo va fissato
quindi in considerazione del reddito che desideri assicurarti al pensionamento; è importante controllare nel tempo
l’andamento e la dinamica del piano previdenziale, per apportare se lo ritieni necessario modifiche al livello di contribuzione prescelto. Nel caso in cui l’Aderente sia un lavoratore dipendente, in aggiunta o in alternativa a tali contributi
è possibile versare tutto il TFR (trattamento di fine rapporto) maturando.
Ti ricordiamo che, per i lavoratori dipendenti, il TFR viene accantonato nel corso di tutta la durata del rapporto di
lavoro e viene erogato al momento della cessazione del rapporto stesso. L’importo accantonato ogni anno è pari al
6,91% della retribuzione lorda. Il TFR si rivaluta nel tempo in una misura definita dalla legge, pari al 75% del tasso
di inflazione più 1,5 punti percentuali (ad esempio, se nell’anno il tasso di inflazione è stato pari al 2%, il tasso di
rivalutazione del TFR quell’anno sarà: 2%*75%+1,5%=3%).
Richiamiamo quindi la tua attenzione riguardo al fatto che, se scegli di utilizzare il TFR per costruire la tua pensione
complementare, questo sarà conferito direttamente a pensionline. La rivalutazione del TFR conferito a pensionline,
pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge, ma dipenderà dal rendimento degli investimenti.
Ti ricordiamo che la decisione di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare non è reversibile. Si richiama l’attenzione dei lavoratori dipendenti sulla necessità di verificare nei contratti o accordi collettivi o regolamenti
aziendali che regolano il rapporto di lavoro se e, eventualmente, a quali condizioni l’adesione dia diritto a beneficiare
di un contributo da parte del datore di lavoro.
Puoi controllare i versamenti effettuati e la posizione individuale tempo per tempo maturata attraverso gli strumenti
riportati nel paragrafo ‘Comunicazioni agli iscritti’.Si ricorda che le informazioni sulla misura della contribuzione sono
riportate nella Sezione D.1 ‘Contribuzione’ della Scheda sintetica.
AVVERTENZA: l’Aderente ha l’onere di verificare la correttezza dei contributi affluiti al fondo rispetto ai versamenti
effettuati, direttamente o per il tramite del datore di lavoro. Si richiama inoltre l’attenzione sull’importanza della verifica, al fine di accertare l’insussistenza di errori o omissioni contributive.
Il sito www.genertellife.it è certificato Global Trust. Tutti i dati inviati tramite queste pagine sono trasmessi su protocollo https con crittografia SSL che garantisce la cifratura dei dati trasmessi e ricevuti.
C. L’INVESTIMENTO E I RISCHI CONNESSI
C.1. Indicazioni generali
I contributi versati, al netto degli oneri trattenuti al momento del versamento, sono investiti in strumenti finanziari,
sulla base della politica di investimento definita per ciascuna linea del piano pensionistico, e producono nel tempo
un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione. Qualora il contratto di assicurazione sottoscritto sia collegato al Fondo Interno il valore delle quote del fondo stesso dipende dalle oscillazioni
di prezzo degli strumenti finanziari di cui le quote sono rappresentazione. I rischi derivanti dall’oscillazione del valore
delle quote ai fini della determinazione delle prestazioni pensionistiche sono totalmente a carico dell’Aderente.
Pertanto, nel caso in cui il contratto sia collegato al Fondo Interno, potrebbe verificarsi l’eventualità di non ottenere,
al momento dell’erogazione delle prestazioni, l’intero controvalore dei contributi versati, nè un risultato finale rispondente alle aspettative. Qualora invece il contratto sia collegato alla gestione separata Ri.Alto Previdenza, pensionline
ti propone una garanzia di risultato, che si riflette sulla misura del rendimento.
C.2. Fondo Interno e Gestione interna separata
I contributi netti versati possono essere investiti nella Gestione Separata Ri.Alto Previdenza e/o nel Fondo Interno
LVA Azionario Previdenza; tali opzioni presentano caratteristiche di investimento e quindi di rischio/rendimento differenti. Potrai quindi scegliere di investire i contributi nella Gestione Separata o nel Fondo Interno o in entrambi per
una proporzione a tua scelta, secondo la tua propensione al rischio.
Caratteristiche della forma pensionistica complementare - tariffa V PIP WEB - 12/2012
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a) Politica di investimento e rischi specifici
LVA Azionario Previdenza
Finalità della gestione
La gestione finanziaria del Fondo Interno ha l’obiettivo di realizzare
l’incremento di valore delle somme che vi affluiscono attraverso una
gestione attiva che mira a massimizzare il rendimento del Fondo
stesso rispetto al benchmark.
Orizzonte temporale di investimento consigliato Medio/lungo
Grado di rischio connesso all’investimento
Medio/alto
Politica di investimento
La Società utilizza un modello di gestione attiva volto alla crescita del
capitale investito nel Fondo compatibilmente con l’andamento del
benchmark di riferimento e al mantenimento del livello di rischio coerente con quello del benchmark stesso.
Coerentemente con la natura azionaria del fondo gli investimenti verranno effettuati principalmente in strumenti di tipo azionario.
Gli investimenti sono effettuati nei principali mercati europei e statunitensi ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti.
Il Fondo potrà inoltre investire in titoli di società dei sopra citati Paesi
anche se quotati in altri mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti,
regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico.
Potranno essere utilizzati OICR armonizzati e non armonizzati, nei limiti
previsti dalla normativa, prevalentemente di tipo azionario e flessibile
il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento.
La Società si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo
derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di
investimento e/o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.
Benchmark
- 70% MSCI Europe Price Index espresso in Euro
- 20% MSCI USA Price Index espresso in Euro
- 10% JP MORGAN Euro Cash Index a tre mesi espresso in Euro
MSCI Europe Price Index è l’indice rappresentativo dei mercati azionari europei ed è composto da titoli azionari selezionati in base a criteri di
capitalizzazione e redditività. La composizione dell’indice viene periodicamente rivista allo scopo di mantenere nel tempo le caratteristiche
di rappresentatività. L’indice comprende circa 500 titoli azionari.
MSCI USA Price Index è l’indice rappresentativo dei mercati azionari nordamericani ed è composto da titoli azionari selezionati in base
a criteri di capitalizzazione e redditività. La composizione dell’indice
viene periodicamente rivista allo scopo di mantenere nel tempo le caratteristiche di rappresentatività. L’indice comprende circa 330 titoli
azionari.
JP MORGAN Euro Cash Index a tre mesi è l’indice rappresentativo del
mercato monetario area Euro a tre mesi.
Caratteristiche della forma pensionistica complementare - tariffa V PIP WEB - 12/2012
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Gestione Separata Ri.Alto Previdenza
Finalità della gestione
la gestione mira ad ottimizzare il rendimento degli investimenti
contestualmente ad una garanzia di rendimento minimo. Il rendimento
attribuito annualmente ai contratti viene definitivamente acquisito e
non può comunque risultare inferiore allo 0,00% annuo.
AVVERTENZA: Il livello del tasso di interesse garantito può variare nel
tempo in conseguenza di modifiche del livello massimo consentito della
normativa di riferimento. In tal caso, la modifica troverà applicazione
soltanto ai contributi versati successivamente all’intervenuta
variazione. È da tenere in considerazione che nel caso in cui si verifichi
tale variazione, Genertellife S.p.A. ne darà comunicazione all’Aderente
consentendogli di trasferire la posizione individuale ad altre forme di
previdenza complementare.
Orizzonte temporale di investimento consigliato Medio/lungo
Grado di rischio connesso all’investimento
Basso
Politica di investimento
La gestione finanziaria prevede la scelta di investimenti in titoli
appartenenti al comparto obbligazionario nella prospettiva di
mantenere contenuto il rischio e di garantire un rendimento minimo.
L’investimento azionario viene fatto, in titoli di Società italiane e
straniere, in OICR (armonizzati e non armonizzati) quotati in mercati
ufficiali, regolarmente quotati e riconosciuti.
Nel complesso l’investimento viene fatto in strumenti finanziari
appartenenti a mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti,
regolarmente funzionanti, delle aree Europa, USA e Pacifico.
La Società non esclude l’utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato
non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento
o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.
Le politiche gestionali sono strettamente connesse alle regole contabili
utilizzate per la determinazione del rendimento. In particolare, in base
a tali regole, le attività (i titoli e gli altri strumenti finanziari presenti in
portafoglio) vengono contabilizzate al valore di carico, definito anche
“costo storico” e, quando vendute o giunte a scadenza, al valore di
realizzo o di rimborso. Il rendimento non viene pertanto calcolato in
base al valore di mercato delle attività, come generalmente avviene
per altri strumenti di investimento ma segue le regole proprie delle
gestioni assicurative di questo tipo, ed è pertanto determinato dalla
somma di cedole, dividendi ed effettivi realizzi di plus e minusvalenze.
Benchmark
Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni
I contributi versati nella Gestione Separata Ri.Alto Previdenza, saranno espressi in Euro e godranno annualmente
di una rivalutazione calcolata in base al rendimento realizzato dalla Gestione stessa. I contributi versati nel Fondo
Interno LVA Azionario Previdenza, saranno espressi in quote; il numero di quote si determina dividendo il contributo
per il valore unitario della quota, rilevato il giorno di riferimento utile in relazione al versamento stesso, come definito
al Punto H della presente Nota Informativa.
La scelta di ripartizione dei contributi deve essere effettuata anche in considerazione delle tue condizioni economiche e finanziarie, della tua capacità contributiva attuale e prospettica, dell’orizzonte temporale che ti separa dal
pensionamento e dalla tua propensione al rischio.
Ti ricordiamo inoltre l’importanza di monitorare nel tempo la scelta fatta in considerazione del possibile mutamento
dei fattori sopra citati.
Le scelte di investimento, della posizione individuale maturata e/o dei flussi contributivi, espressa al momento dell’adesione può essere variata nel tempo (“riallocazione”), rispettando le condizioni indicate all’Articolo 6 Punto 6 del
Regolamento.
In ogni caso, tieni conto, nella eventuale scelta di riallocazione della posizione individuale maturata, dell’orizzonte
temporale consigliato per l’investimento in ciascun comparto.
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b) Parametro oggettivo di riferimento (benchmark)
Il benchmark è un parametro di riferimento composto da indici elaborati da terzi, che sintetizzano l’andamento dei
mercati in cui è investito il patrimonio. Tale parametro può essere utilizzato per confrontare il risultato della gestione.
Tale indice, in quanto teorico, non è gravato di costi.
AVVERTENZA: informazioni di maggior dettaglio sulla politica gestionale posta in essere e il glossario dei termini
tecnici sono contenuti nella sezione ‘Informazioni sull’andamento della gestione’.
C.3. Modalità di impiego dei contributi
L’impiego dei contributi in pensionline avviene sulla base della scelta da te operata. A tua discrezionalità e a seconda della tua propensione al rischio potrai scegliere di ripartire sia la tua posizione individuale maturata, sia il flusso
contributivo, nella sola Gestione Separata Ri.Alto Previdenza, nel solo Fondo Interno LVA Azionario Previdenza o in
entrambi; in questo caso potrai liberamente scegliere le modalità di ripartizione del tuo contributo, permettendoti
quindi di definire il tuo profilo di rischio/ rendimento che pertanto non sarà più corrispondente a quello rappresentato
dai singoli comparti.
pensionline prevede, in alternativa, un’opzione denominata Programma Life Cycle che prevede il passaggio automatico, della tua posizione maturata e dei versamenti futuri, tra la Gestione interna separata e il Fondo Interno, in
funzione dell’età.
D. LE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE (pensione complementare e liquidazione del capitale)
D.1. Prestazioni pensionistiche
Al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dal sistema previdenziale pubblico, pensionline prevede una
prestazione sia in forma di rendita (pensione complementare) che in capitale, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge.
L’importo della tua prestazione pensionistica sarà tanto più alto quanto:
- più alto sarà il tuo livello di contribuzione;
- maggiore è la continuità con la quale effettui i tuoi versamenti (cioè, non ci sono interruzioni, sospensioni o ritardi
nei pagamenti);
- più ampio è il periodo di tempo tra il momento in cui aderisci e quello in cui andrai in pensione;
- più bassi sono i costi di partecipazione;
- più elevati sono i rendimenti della gestione.
Si rinvia al Regolamento per le informazioni sui requisiti di accesso alla prestazione pensionistica.
D.2. Prestazione erogata in forma di rendita - pensione complementare
Si evidenzia che, nel caso in cui tu non opti per la liquidazione in capitale (nei limiti previsti dal decreto), la prestazione
pensionistica ti sarà interamente erogata nella forma di rendita (pensione complementare). Alla data di accesso alla
prestazione pensionistica l’ammontare della posizione individuale maturata viene convertito in una rendita vitalizia
immediata rivalutabile determinata moltiplicando la posizione individuale maturata, per il coefficiente di conversione
in rendita riportato nel Documento sull’erogazione delle rendite.
La Società si riserva la facoltà di modificare, prima che abbia inizio l’erogazione della rendita, le basi demografiche
e/o il livello di tasso garantito, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di stabilità delle compagnie
di assicurazione.
In ogni caso le modifiche dei coefficienti di conversione (basi demografiche e finanziarie) non si applicano ai soggetti,
già Aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica
nei tre anni successivi.
Per ogni altra informazione riguardante la fase di erogazione si rinvia all’apposito Documento sull’erogazione delle
rendite. Ti ricordiamo che hai la possibilità al momento del pensionamento di trasferire la tua posizione individuale
presso un’altra forma pensionistica complementare per avvalerti delle condizioni di erogazione praticate da tale
forma pensionistica.
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D.3. Prestazione erogata in forma di capitale - liquidazione del capitale
Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un capitale fino a un importo pari al 50% della posizione individuale maturata.
In ogni caso ti rinviamo al Regolamento per le condizioni e limiti di esercizio dell’opzione per la liquidazione della
prestazione in forma di capitale.
Devi tuttavia avere ben presente che, per effetto di tale scelta, godrai della immediata disponibilità di una somma
di denaro (il capitale, appunto) ma l’importo della pensione complementare che ti verrà erogata nel tempo sarà più
basso di quello che ti sarebbe spettato se non avessi esercitato questa opzione. In alcuni casi limitati (soggetti iscritti
a forme pensionistiche complementari da data antecedente al 28 aprile 1993 o soggetti che abbiano maturato una
posizione individuale finale particolarmente contenuta) è possibile percepire la prestazione in forma di capitale per
l’intero ammontare.
E. LE PRESTAZIONI NELLA FASE DI ACCUMULO
E.1. Prestazioni assicurative accessorie
Non presenti.
E.2. Anticipazioni e riscatti
Anticipazioni
Prima del pensionamento, durante la fase di accumulo, potrai comunque richiedere, come previsto dal Decreto,
un’anticipazione della tua posizione individuale qualora si verifichino alcune particolari situazioni (spese sanitarie
straordinarie, acquisto della prima casa di abitazione, realizzazione di interventi sempre relativi alla prima casa di
abitazione) o per altre personali esigenze.
Ti rinviamo all’Articolo 13 del Regolamento e a quanto dettagliatamente specificato nel Documento sulle anticipazioni, per qualsiasi informazioni sui requisiti di accesso, sui limiti e sulle modalità di erogazione delle anticipazioni.
Ti ricordiamo che ogni anticipazione della posizione individuale riduce il capitale disponibile. In qualsiasi momento
è però possibile effettuare dei versamenti aggiuntivi per il reintegro della quota di posizione individuale anticipata. In
alcuni casi le anticipazioni sono soggette ad un trattamento fiscale differente da quello delle prestazioni pensionistiche e ti rinviamo, quindi, per maggiori informazioni al Documento sul regime fiscale.
Riscatti
In presenza di particolari situazioni attinenti alla tua vita lavorativa, puoi riscattare, totalmente o parzialmente, la tua
posizione maturata anche prima del periodo minimo di permanenza in pensionline.
Le condizioni per poter riscattare la posizione individuale sono indicate nell’Articolo 12 del Regolamento.
E.3. Prestazione in caso di decesso prima del pensionamento
In caso di premorienza nella fase di accumulo, gli eredi oppure i diversi beneficiari (persone fisiche o giuridiche) designati dall’Aderente stesso, potranno percepire un importo pari alla posizione individuale liquidabile. In mancanza di tali
soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
E.4. Trasferimento della posizione individuale
Ti ricordiamo che hai la possibilità di trasferire la tua posizione individuale accumulata in un’altra forma pensionistica
complementare. Si rinvia al Regolamento (Articolo 12) per le informazioni sulle condizioni per l’esercizio di tale opzione.
Puoi inoltre trasferire la posizione individuale in caso di modifiche complessivamente peggiorative delle condizioni
economiche, ivi comprese le modifiche che interessino in modo sostanziale le caratteristiche di pensionline. Si rinvia
alla Parte VI del Regolamento per l’indicazione dei casi, modalità e termini per l’esercizio della scelta di trasferire la
propria posizione individuale ad altra forma complementare.
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F. I COSTI
La partecipazione a pensionline comporta oneri che gravano, direttamente o indirettamente, sull’Aderente. Tali oneri
nel loro complesso costituiscono un elemento importante nel determinare il livello della posizione individuale e quindi
l’importo delle prestazioni. Si richiama quindi l’attenzione dell’Aderente sulla opportunità di effettuare una attenta
valutazione dell’incidenza complessiva di tali oneri sulla posizione individuale nel tempo.
F.1. Costi nella fase di accumulo
a) Dettaglio dei costi
Si rinvia alla Scheda sintetica per l’indicazione dei costi praticati dal fondo pensione nel corso della fase di accumulo.
b) Indicatore sintetico dei costi
L’indicatore sintetico dei costi, calcolato secondo la metodologia prevista dalla COVIP, fornisce una rappresentazione dei costi complessivamente gravanti, direttamente o indirettamente, sull’Aderente nella fase di accumulo della
prestazione previdenziale.
L’indicatore esprime l’incidenza percentuale annua dei costi sulla posizione individuale di un Aderente-tipo e mostra
quanto, nei periodi di tempo considerati (2, 5, 10 e 35 anni), si riduce ogni anno, per effetto dei costi medesimi, il
potenziale tasso di rendimento dell’investimento rispetto a quello di una analoga operazione che, per ipotesi, non
fosse gravata da costi.
L’indicatore sintetico dei costi rappresenta il costo annuo in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un Aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 Euro e ipotizzando un tasso
di rendimento annuo del 4,00%.
L’indicatore non tiene conto di eventuali commissioni di incentivo e delle commissioni di negoziazione, in quanto
elementi dipendenti dall’attività gestionale e non quantificabili a priori.
Con riferimento ai costi connessi all’esercizio di prerogative individuali, l’indicatore considera unicamente il costo del
trasferimento.
Tale costo non è tuttavia incluso nel calcolo relativo al 35esimo anno di partecipazione, assunto quale anno di
pensionamento.
L’Aderente deve tenere conto che differenze anche piccole di questo valore possono portare nel tempo a scostamenti anche rilevanti della posizione individuale maturata. Si consideri, ad esempio, che un valore dell’indicatore
dello 0,5% comporta, su un periodo di partecipazione di 35 anni, una riduzione della propria prestazione finale di
circa il 10%, mentre per un indicatore dell’1% la corrispondente riduzione è di circa il 20%.
Si rinvia alla Scheda sintetica per la rappresentazione dell’indicatore.
F.2. Costi nella fase di erogazione della rendita
I costi di gestione della rendita in erogazione sono già compresi nel coefficiente di conversione della posizione
individuale maturata al termine della fase di accumulo e sono pari al 1,00%, per qualsiasi rateazione della rendita
(annuale, semestrale, trimestrale e mensile).
Per maggiori informazioni si rinvia al Documento sull’erogazione delle rendite.
G. IL REGIME FISCALE
pensionline, in tutte le sue fasi di partecipazione, gode di una disciplina fiscale di particolare favore.
I contributi
I contributi versati, in base alla normativa vigente, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad Euro 5.164,57.
Nel calcolo di tale limite non si deve considerare l’eventuale flusso di TFR conferito mentre deve essere incluso il
contributo eventualmente versato dal datore di lavoro.
I rendimenti maturati durante la fase di accumulo
Sul risultato netto maturato in ciascun anno viene applicata, in base alla normativa vigente, un’aliquota del 11,00%
(elevata al 11,50% per il solo anno 2014).
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Le prestazioni
Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto
della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche erogate in forma di
rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui alla lettera g-quinquies) del comma 1 dell’articolo 44 del TUIR.
L’Aderente può richiedere il Documento sul regime fiscale contenente ulteriori e più specifiche informazioni.
H. ALTRE INFORMAZIONI
H.1. Adesione
Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il “Modulo di adesione” allegato a questa Nota
informativa. Il contratto di assicurazione sulla vita è concluso nel momento in cui la Società rilascia all’Aderente il
relativo Documento di polizza a conferma dell’adesione, oppure nel momento in cui l’Aderente riceve la lettera di
conferma dell’adesione da parte della Società stessa. L’Aderente può revocare l’adesione prima della conclusione
del contratto. A tal fine deve essere inviata alla Società, una lettera raccomandata con l’indicazione di tale volontà.
Gli obblighi assunti dall’Aderente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa da parte della
Società. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, la Società restituisce i contributi eventualmente versati. L’Aderente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione. Per il recesso
dal contratto deve essere inviata alla Società una lettera raccomandata con l’indicazione di tale volontà. Gli obblighi
assunti dall’Aderente e dalla Società cessano dal ricevimento della comunicazione stessa da parte della Società.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società restituisce la somma della posizione individuale
espressa in Euro e della posizione individuale espressa in quote valutata nel giorno di riferimento utile (come definito
all’Art.11 delle Condizioni generali di contratto).
H.2. Valorizzazione dell’investimento
Il patrimonio del Fondo Interno LVA Azionario Previdenza è suddiviso in quote e ciascun versamento effettuato in tale
fondo dà pertanto diritto alla assegnazione di un numero di quote. Il valore unitario della quota del Fondo Interno LVA
Azionario Previdenza è calcolato dalla Società settimanalmente con riferimento al valore delle attività e delle passività
determinate entrambe nel giorno di valorizzazione, che coincide con il giovedì di ogni settimana.
Il valore unitario della quota del Fondo Interno LVA Azionario Previdenza viene pubblicato, al netto di qualsiasi onere
imputato direttamente al patrimonio del Fondo stesso , compresi gli oneri fiscali sui rendimenti della gestione, entro il
secondo giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione, su Il Sole 24Ore e sul sito Internet www.genertellife.it.
Il valore unitario della quota è determinato anche alla fine di ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale
data; tale valore non viene utilizzato per la conversione in quote dei contributi versati e nei casi di pagamenti da parte
della Compagnia o di riallocazioni. La Compagnia provvede alla pubblicazione di tale valore sul sito www.genertellife.it.
Clausola di rivalutazione della Gestione Separata Ri.Alto Previdenza
Il 31 dicembre di ogni anno, la prestazione maturata al 31 dicembre dell’anno precedente, viene aumentata di un
importo ottenuto moltiplicando la prestazione medesima per la misura di rivalutazione, così come riportato dalle
Condizioni generali di Contratto.
Per ulteriori informazioni si rinvia al Regolamento e alle Condizioni generali di Contratto.
La Società, inoltre, si impegna ad inviare, su richiesta scritta dell’Aderente, l’ultimo rendiconto della Gestione separata Ri.Alto e della gestione del Fondo Interno LVA Azionario Previdenza a cui risulta collegato il contratto.
H.3. Comunicazioni agli iscritti
Entro il 31 marzo di ciascun anno riceverai una comunicazione contenente un aggiornamento su pensionline e sulla
tua posizione personale.
È necessario porre particolare attenzione nella lettura di questo documento, anche al fine di verificare la regolarità
dei versamenti effettuati e comunque conoscere l’evoluzione del tuo piano previdenziale. La Compagnia si impegna
inoltre a informarti circa ogni modifica di pensionline che sia potenzialmente in grado di incidere significativamente
sulle tue scelte di partecipazione.
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H.4. Progetto esemplificativo
Il Progetto esemplificativo è uno strumento che ti fornisce indicazioni sulla possibile evoluzione della tua posizione
individuale nel tempo e sull’importo delle prestazioni che potresti ottenere al momento del pensionamento.
Si tratta di una mera proiezione, basata su ipotesi e dati stimati; pertanto gli importi a te effettivamente spettanti
potranno essere diversi da quelli che troverai indicati. Il Progetto ti è però utile per avere un’idea immediata del piano
pensionistico che stai realizzando e di come gli importi delle prestazioni possono variare al variare, ad esempio, della
contribuzione, delle scelte di investimento, dei costi.
Il Progetto è elaborato e diffuso secondo le indicazioni fornite dalla COVIP.
Puoi costruire tu stesso il tuo ‘Progetto esemplificativo’ personalizzato accedendo al sito web www.genertellife.it
(Sezione ‘Previdenza complementare’) e seguendo le apposite istruzioni.
Ti invitiamo quindi a utilizzare tale strumento correttamente, come ausilio per la assunzione di scelte più appropriate
rispetto agli obiettivi che ti aspetti di realizzare aderendo a pensionline. Contestualmente alla presente Nota Informativa ti viene in ogni caso consegnato anche un Progetto esemplificativo standardizzato che non è altro che una
simulazione effettuata, come indicato da COVIP, avendo a riferimento figure-tipo.
H.5. Reclami
Eventuali reclami relativi alla partecipazione alla presente forma pensionistica complementare devono
essere presentati per iscritto alla Società e devono contenere possibilmente il nome, cognome e domicilio del
reclamante, denominazione dell’Impresa, dell’intermediario o del soggetto di cui ci si lamenta dell’operato, breve
descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative
circostanze.
In Genertellife, la funzione aziendale incaricata dell’esame dei reclami è Ufficio reclami - Funzione quality.
Le modalità di presentazione dei reclami alla Società ed i relativi recapiti sono i seguenti:
Posta:
Genertellife S.p.A. - Ufficio reclami - Funzione quality
Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
Fax:
Genertellife S.p.A. - Ufficio reclami - Funzione quality
Fax 041 5939797
E-mail:
Genertellife S.p.A. - Ufficio reclami - Funzione quality
[email protected]
È possibile scrivere alla COVIP, dopo essersi rivolti a Genertellife, se:
• Genertellife non ha fornito una risposta entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta;
• la risposta fornita non è ritenuta soddisfacente.
L’esposto deve avere come destinatario principale la COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione e deve
essere trasmesso mediante servizio postale al seguente indirizzo:
Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 ROMA
o inviato via fax al numero: 06.69506.306
o trasmesso da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]
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pensionline
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Tariffa: V PIP WEB - 12/2012
Informazioni sull’andamento della gestione
Le informazioni sono aggiornate alla data del 10 luglio 2014.
Ri.Alto Previdenza
A. LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI
Il patrimonio ad oggi è caratterizzato da un investito principalmente in titoli obbligazionari e un contenuto investimento in titoli azionari. Il peso dell’investimento azionario verrà modificato coerentemente con l’andamento dei
mercati. L’operatività sulla gestione è finalizzata all’acquisto di titoli con elevati rendimenti cedolari e alla vendita di
titoli giustificata da opportunità di mercato. Nel complesso l’investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle aree Europa, USA e Pacifico. La
Società non esclude l’utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre
il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio.
La durata media finanziaria (duration) del portafoglio alla fine dell’anno era pari a 9,35.
Il turnover, per l’anno 2013, è pari a 0,38.
Il turnover di portafoglio esprime la quota del portafoglio che nel periodo di riferimento è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento.
A titolo esemplificativo, un livello di turnover di 0,1 significa che il 10 per cento del portafoglio è stato, durante l’anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l’anno,
oggetto di disinvestimento e reinvestimento.
Il suddetto indicatore non tiene conto dell’operatività in derivati effettuata durante l’esercizio.
AVVERTENZA: a partire dall’anno 2011 la modalità di calcolo dell’indicatore è stata uniformata alle modalità emanate dalla COVIP.
Si precisa inoltre che, a parità di altre condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.
La Società delega la gestione finanziaria della Gestione Separata a Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio, con sede legale in Via Machiavelli n. 4,34132 Trieste e sede amministrativa in Via Ugo Bassi n.
6, 20159 Milano.
B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Si illustra di seguito il rendimento annuo della Gestione Separata Ri.Alto Previdenza nel corso degli ultimi 10 anni
solari; tale rendimento è posto a confronto con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni.
Informazioni sull’andamento della gestione - tariffa V PIP WEB - 12/2012
2012
2013
4,56%
4,30%
4,64%
3,35%
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Si riporta di seguito il rendimento medio composto della Gestione Separata Ri.Alto Previdenza, su base annua, nel
corso degli ultimi 3, 5 e 10 anni solari.
Periodo
Rendimento medio annuo composto
3 anni
4,51%
5 anni
4,57%
10 anni
3,78%
AVVERTENZA: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
Si specifica che i dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull’Aderente.
C. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI
Si riporta di seguito il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio, fra il totale degli oneri
posti a carico del patrimonio della Gestione Separata Ri.Alto Previdenza e il patrimonio della stessa alla fine di ciascun
periodo (c.d. TER). Nel calcolo del TER non si tiene conto degli oneri di negoziazione né degli oneri fiscali sostenuti.
2013
2012
2011
Oneri di gestione finanziaria: per rendimento non retrocesso agli Aderenti
1,00%
1,00%
1,00%
Altri oneri gravanti sul patrimonio
0,01%
0,02%
0,03%
TOTALE PARZIALE
1,01%
1,02%
1,03%
-
-
-
1,01%
1,02%
1,03%
Oneri direttamente a carico degli Aderenti
TOTALE
AVVERTENZA: il TER esprime un dato medio della Gestione Separata e non è pertanto rappresentativo dell’incidenza dei costi sulla posizione individuale del singolo Aderente.
LVA Azionario Previdenza
A. LE POLITICHE DI INVESTIMENTO E LA GESTIONE DEI RISCHI
Il Fondo è investito principalmente in titoli azionari di tipo diretto in valuta euro. La gestione del Fondo è finalizzata
a cogliere le opportunità di mercato per massimizzare il rendimento del Fondo compatibilmente con il benchmark
di riferimento. Gli investimenti sono effettuati nei principali mercati europei e statunitensi ufficiali o regolamentati,
riconosciuti, regolarmente funzionanti. Il Fondo potrà inoltre investire in titoli di società dei sopra citati Paesi anche
se quotati in altri mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico. Potranno essere utilizzati OICR armonizzati e non armonizzati, nei limiti previsti dalla normativa, prevalentemente di
tipo azionario e flessibile il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento. La Società si riserva
di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di
investimento e/o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio. Lo scopo della gestione del Fondo è realizzare l’incremento di valore delle somme che vi affluiscono attraverso una gestione attiva che mira a massimizzare il
rendimento del Fondo compatibilmente con l’andamento del benchmark di riferimento e al mantenimento del livello
di rischio coerente con quello del benchmark stesso.
La durata media finanziaria (duration) del portafoglio e il turnover non sono disponibili in quanto a luglio 2014 il fondo
interno LVA Azionario Previdenza ha avuto significative modifiche della politica di investimento.
Il turnover di portafoglio esprime la quota del portafoglio che nel periodo di riferimento è stata “ruotata” ovvero sostituita con altri titoli o forme di investimento.
A titolo esemplificativo, un livello di turnover di 0,1 significa che il 10 per cento del portafoglio è stato, durante l’anno, sostituito con nuovi investimenti e che un livello pari a 1 significa che tutto il patrimonio è stato, durante l’anno,
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oggetto di disinvestimento e reinvestimento.
Il suddetto indicatore non tiene conto dell’operatività in derivati effettuata durante l’esercizio.
AVVERTENZA: a partire dall’anno 2011 la modalità di calcolo dell’indicatore è stata uniformata alle modalità emanate dalla COVIP.
Si precisa inoltre che, a parità di altre condizioni, elevati livelli di turnover possono implicare più elevati costi di transazione con conseguente riduzione dei rendimenti netti.
La Società delega la gestione finanziaria del Fondo Interno a Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione
del risparmio, con sede legale in Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste e sede amministrativa in Via Ugo Bassi n. 6,
20159 Milano.
B. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RISCHIO/RENDIMENTO
Non è possibile rappresentare alcun rendimento storico del Fondo Interno LVA Azionario Previdenza in quanto, a luglio 2014, tale fondo ha avuto significative modifiche della politica di investimento. Nella tabella sottostante si illustra
pertanto il rendimento annuo del benchmark di riferimento nel corso degli ultimi 10 anni solari.
-50,00%
2012
rendimento realizzato
dal Benchmark
7,12%
20,16%
12,14%
-0,62%
2013
-38,65% 23,87% 10,42% -6,56% 11,97% 16,41%
Si riporta di seguito il rendimento medio composto del benchmark di riferimento, su base annua, nel corso degli
ultimi 3, 5 e 10 anni solari.
Rendimento medio annuo composto
Periodo
Fondo LVA Azionario Previdenza
Benchmark
3 anni
N.D.
6,80%
5 anni
N.D.
10,75%
10 anni
N.D.
3,90%
AVVERTENZA: i rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.
Si specifica che i dati di rendimento non includono i costi gravanti direttamente sull’Aderente.
Si evidenzia che nel benchmark non vengono contabilizzati gli oneri gravanti sul patrimonio del Fondo
Interno.
C. TOTAL EXPENSES RATIO (TER): COSTI E SPESE EFFETTIVI
Non è possibile rappresentare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio, fra il totale
degli oneri posti a carico del patrimonio del Fondo Interno LVA Azionario Previdenza e il patrimonio dello stesso alla
fine di ciascun periodo (c.d. TER), in quanto a luglio 2014 tale fondo ha avuto significative modifiche della politica
di investimento.
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Glossario
B Benchmark
Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione.
D Duration
La duration è un indice sintetico che riunisce in un unico valore la durata di un titolo obbligazionario e la ripartizione dei pagamenti derivanti dall’obbligazione. Indica, infatti, la scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Per sua natura, la duration è anche una misura approssimativa della volatilità di un titolo: quanto
più è alta, tanto maggiori sono le escursioni di prezzo che subirà il titolo in seguito a una variazione dei tassi di
interesse. La duration è definita in anni.
O OICR
Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei Fondi Comuni di Investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo viene investito e delle modalità di
accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, i quali ad esempio i Fondi Comuni
di Investimento (o fondi aperti mobiliari) e i Fondi di Fondi.
Q Quota
Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo è virtualmente suddiviso, e nell’acquisto delle quali
vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.
R Rating
È un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (stato o impresa) che emette strumenti finanziari
di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti.
Le due principali Agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody’s e Standard & Poor’s.
Entrambe prevedono diversi livelli di rischio a seconda dell’emittente considerato: il rating più elevato (Aaa, AAA
rispettivamente per le due agenzie) viene assegnato agli emittenti che offrono altissime garanzie di solvibilità,
mentre il rating più basso (C per entrambe le agenzie) è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello
base di rating affinché l’emittente sia caratterizzato di adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari
(cosiddetto “investment grade”) è pari a Baa3 (Moody’s) o BBB- (Standard & Poor’s).
T Tasso di interesse tecnico
Il rendimento finanziario annuo impiegato nel calcolo iniziale delle prestazioni e nei coefficienti di conversione in
rendita a fronte del versamento di ogni contributo.
Turnover
Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi, dato dal rapporto percentuale fra la
somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle
quote del Fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della
quota.
V Valore unitario della Quota
Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero
delle Quote partecipanti al Fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici
nazionali.
Volatilità
È l’indicatore della rischiosità di mercato di un dato investimento. Quanto più uno strumento è volatile, tanto
maggiore è l’aspettativa dei guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.
Glossario - tariffa V PIP WEB - 12/2012
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pensionline
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Tariffa: V PIP WEB - 12/2012
Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare
Le informazioni sono aggiornate alla data del 12 novembre 2014.
A. IL SOGGETTO ISTITUTORE DI PENSIONLINE
-Genertellife S.p.A., Società unipersonale soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali
S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurazioni Generali;
- sede legale e Direzione Generale in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia;
- la Compagnia è stata autorizzata, con Provvedimento ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private
e di Interesse Collettivo) n° 1935 del 20 settembre 2001, all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami I, II, III, IV,
V e VI di cui all’Art.2, primo comma del D.Lgs.7 settembre 2005, n. 209 ed è iscritta all’Albo delle Imprese di
assicurazione e riassicurazione Italiane al numero 1.00141;
- a durata è stabilita sino al 2131 e può essere prorogata con deliberazione assembleare;
- la Società ha per oggetto l’esercizio di ogni specie di assicurazione, riassicurazione, capitalizzazione e ogni tipo
di forma pensionistica complementare anche attraverso la costituzione di fondi aperti, in Italia e all’estero, o qualsivoglia altra attività che sia dalla legge riservata o consentita a Società di assicurazioni.
- il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 168.200.000,00 detenuto al 100% da Assicurazioni Generali
S.p.A. quale unico azionista.
Il consiglio di amministrazione di Genertellife S.p.A., in carica fino all’approvazione del bilancio che chiuderà al 31
dicembre 2015, è così costituito:
Presidente
- Andrea MENCATTINI, nato a Bibbiena (AR) il 22 luglio 1961
Vice Presidente
- Francesco PROCACCINI, nato a San Sossio Baronia (AV) il 17 marzo 1939
Consiglieri di Amministrazione
- Manlio LOSTUZZI, nato a Trieste il 13 ottobre 1960 - Amministratore Delegato
- Antonella MAIER, nata a Trieste il 22 ottobre 1960 - Consigliere
- Piermario MOTTA, nato a Monza il 28 agosto 1957 - Consigliere
- Alessandro SPADONI, nato a Ravenna il 30 settembre 1965 - Consigliere
- Filippo CASAGRANDE, nato a Trento il 4 settembre 1962 - Consigliere
Il collegio sindacale, in carica fino all’approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2015, è così costituito:
Presidente
- Giuseppe ALESSIO VERNÌ, nato a Trieste il 5 ottobre 1964
Sindaci Effettivi
- Corrado GIAMMATTEI, nato a Torino il 30 ottobre 1958
- Anna BRUNO, nata a Trieste il 16 ottobre 1967
Sindaci Supplenti
- Marco Maria Calogero VACCARO, nato a Palermo il 10 marzo 1977
- Luca CAMERINI, nato a Trieste l’8 ottobre 1963
Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare - tariffa V PIP WEB - 12/2012
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B. PENSIONLINE
Il Responsabile di pensionline, ai sensi del D.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e in carica fino al 24.03.2017, è il Prof.
Giampaolo CRENCA nato a Roma il 24 giugno 1959.
C. LA GESTIONE AMMINISTRATIVA
La Società ha conferito parte della gestione amministrativa a:
• Generali Business Solutions S.C.p.A. con sede legale in Trieste Via Machiavelli 4 e uffici amministrativi in Mogliano
Veneto (TV) Via Marocchesa 14;
• Previnet - Servizi per la Previdenza S.p.A. con sede legale e amministrativa in Preganziol (TV) Via Forlanini 24.
D. I GESTORI DELLE RISORSE
Genertellife S.p.A. delega la gestione delle risorse a Generali Investments Italy S.p.A. Società di gestione del risparmio, con sede legale in Via Machiavelli n. 4, 34132 Trieste e sede amministrativa in Via Ugo Bassi n. 6, 20159 Milano.
E. L’EROGAZIONE DELLE RENDITE
L’erogazione delle prestazioni pensionistiche è effettuata da Genertellife S.p.A.
F. LA REVISIONE CONTABILE
Con delibera assembleare del 18 aprile 2010, l’incarico della revisione contabile del bilancio e del rendiconto di
Genertellife S.p.A. è stato conferito, per il periodo di esercizio 2010-2018, alla Società di Revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. - Via Monte Rosa n. 91 - 20149, Milano.
G. LA RACCOLTA DELLE ADESIONI
La raccolta delle adesioni avviene mediante Genertellife S.p.A. La raccolta è curata direttamente da dipendenti di
Genertellife S.p.A., da agenti e broker appositamente autorizzati dalla Compagnia stessa.
Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica complementare - tariffa V PIP WEB - 12/2012
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pensionline
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5077 (Art. 13 del D L. n. 252 del 5 dicembre 2005)
QUESTO MODULO DI ADESIONE È PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA DELLA NOTA INFORMATIVA
MODULO DI ADESIONE N.
VALIDA FINO AL
Aderente
COGNOME
NOME
SESSO
M
DATA DI NASCITA CODICE FISCALE
COMUNE DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
COMUNE F
PROV NAZIONE
CAP
PROV NAZIONE
CAP
PROV NAZIONE
PRESSO
RECAPITO TELEFONICO
E-MAIL
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA)
COMUNE PRESSO
PROFESSIONE
CATEGORIASETTORE
Estremi del documento e dati integrativi dell’Aderente
TIPO DOCUMENTO
NUMERO DOCUMENTO
ENTE DI RILASCIO
LOCALITÀ DI RILASCIO
DATA RILASCIO
DATA SCADENZA
PROV NAZIONE
Età di accesso alle prestazioni pensionistiche
Indicare la presunta età di accesso alla prestazione
Dati contributivi dell’Aderente
Contribuzione annuale di €
oppuremensile di
€
Soggetto che esercita la potestà / Tutore (solo in caso di Aderente minore o incapace)
COGNOME
NOME
SESSO
M
DATA DI NASCITA CODICE FISCALE
COMUNE DI NASCITA
INDIRIZZO DI RESIDENZA
COMUNE F
PROV NAZIONE
CAP
PROV NAZIONE
PRESSO
Modulo di adesione - tariffa V PIP WEB - 12/2012
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Estremi del documento di chi esercita la potestà / Tutore
TIPO DOCUMENTO
NUMERO DOCUMENTO
ENTE DI RILASCIO
LOCALITÀ DI RILASCIO
DATA RILASCIO
DATA SCADENZA
PROV NAZIONE
Adesione tramite trasferimento da altra forma pensionistica
FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE DI PROVENIENZA (DENOMINAZIONE)
CONTRATTO N°
FORMA PENSIONISTICA ISTITUITA DA (SOCIETÀ/ENTE)
PARTITA IVA
INDIRIZZO SEDE (SOCIETÀ/ENTE)COMUNE CAP
PROV
RECAPITO TELEFONICO
INDIRIZZO E-MAIL
Contribuzione attraverso il datore di lavoro
T.F.R.
Contributo da trattenuta sullo stipendio
Contributo datore di lavoro
DENOMINAZIONE DELL’AZIENDA
INDIRIZZO SEDE LEGALE
PARTITA IVA / CODICE FISCALE
COMUNE
INDIRIZZO DI CORRISPONDENZA (SE DIVERSO DALLA SEDE LEGALE)COMUNE
RECAPITO TELEFONICO
CAP
PROV NAZIONE
CAP PROV NAZIONE
INDIRIZZO E-MAIL
Investimento
- Gestione Speciale “Ri.Alto Previdenza”
%
- Fondo Interno “LVA Azionario Previdenza”%
oppure
Programma automatico Life Cycle
Beneficiari in caso di decesso dell’Aderente
EREDI
OPPURE (indicare cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale)
Modulo di adesione - tariffa V PIP WEB - 12/2012
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Modalità di pagamento
Contribuzione iniziale:
Bonifico bancario
Carta di credito
Contribuzioni successive:
Bonifico bancario
Carta di credito
SDD
Condizioni di valuta
Mezzo di pagamento
Data di valuta
Bonifico bancario
La data riconosciuta dalla Banca Ordinante a Banca Generali S.p.A.
Addebito diretto S.D.D. (SEPA Direct Debit)
La data riconosciuta dalla Banca Ordinante a Banca Generali S.p.A.
Carta di credito
2 giorni lavorativi decorrenti dalla data di versamento
Revoca dell’Adesione
La presente Adesione può essere revocata, finché il contratto non sia concluso, mediante comunicazione da inviarsi, a mezzo lettera raccomandata, presso la Sede di Genertellife S.p.A. La comunicazione di revoca deve indicare il
numero dell’Adesione sottoscritta. I contributi eventualmente versati saranno restituiti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della revoca.
Recesso dal contratto
L’Aderente può recedere dal contratto oggetto della presente Adesione entro trenta giorni dalla sua conclusione. La comunicazione di recesso va inviata presso la Sede di Genertellife S.p.A. a mezzo lettera raccomandata. Il
recesso ha l’effetto di liberare la Società e l’Aderente da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto dalla data di
ricevimento presso la Società stessa della suddetta lettera raccomandata. Entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di recesso la Società restituisce gli eventuali contributi versati con le modalità previste dalle Condizioni Generali di contratto.
Avvertenze
Il sottoscritto Aderente:
- dichiara che gli sono stati consegnati e che ha preso visione del Regolamento e relativo allegato, della Nota Informativa e della documentazione informativa prevista dalla normativa vigente, delle Condizioni Generali di contratto;
- è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite sul presente modulo compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione eventualmente richiesti e si impegna a comunicare alla Società ogni variazione
che dovesse intervenire.
L’adesione comporta l’integrale accettazione del Regolamento e relativo allegato e, per quanto ivi non previsto, delle
Condizioni Generali di contratto.
✗
Data e luogo
Modulo di adesione - tariffa V PIP WEB - 12/2012
Firma dell’Aderente
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Questionario per la valutazione dell’adeguatezza del contratto
Il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel tuo interesse, informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza
del contratto che intendi sottoscrivere alle tue esigenze, tenendo presente che la mancanza di tali informazioni ne
ostacola l’analisi. Qualora tu non intenda fornire tali informazioni, ti chiediamo di sottoscrivere la “dichiarazione di
rifiuto di fornire le informazioni richieste” sotto riportata.
Obiettivi assicurativo-previdenziali
Quali sono gli obiettivi assicurativo-previdenziali che intende perseguire con il presente contratto?
RISPARMIO / INVESTIMENTO
PREVIDENZA / PENSIONE COMPLEMENTARE
PROTEZIONE ASSICURATIVA DI RISCHIO (morte, invalidità, malattie gravi, LTC)
Orizzonte temporale
Qual è l’orizzonte temporale che si prefigge per la realizzazione degli obiettivi?
BREVE (minore o uguale a 5 anni)
MEDIO (da 6 anni a 10 anni)
LUNGO (maggiore di 10 anni)
Probabilità di riscatto
Qual è la probabilità di aver bisogno dei suoi risparmi nei primi anni di contratto?
BASSA
ALTA
Capacità di risparmio
Qual è la sua capacità di risparmio annua?
FINO A € 5.000
DA € 5.000 A € 15.000
OLTRE € 15.000
Propensione al rischio
Qual è la sua propensione al rischio, e conseguentemente quali sono le sue aspettative di rendimento dell’investimento, relativamente al prodotto proposto?
BASSA
MEDIA
ALTA
✗
Data e luogo
Firma dell’Aderente
Dichiarazione di rifiuto di fornire le informazioni richieste
Io sottoscritto Aderente dichiaro di non voler rispondere alle domande riportate nel questionario per la valutazione
dell’adeguatezza del contratto o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell’adeguatezza del contratto alle mie esigenze assicurative.
✗
Data e luogo
Modulo di adesione - tariffa V PIP WEB - 12/2012
Firma dell’Aderente
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Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili
Sulla base dell’Informativa sotto riportata, Acconsento al trattamento dei miei dati comuni effettuato dalla Società, alla loro
comunicazione ai soggetti indicati nell’informativa stessa e al trattamento da parte di questi ultimi per rilevazioni sulla qualità dei
servizi o dei bisogni della clientela e per iniziative di informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi della Società,
anche mediante l’utilizzo di fax, posta elettronica, sms e mms.
Nome e Cognome dell’Aderente
✗
Firma dell’Aderente
Sulla base di quanto previsto nella citata Informativa, Acconsento alla comunicazione ed al trattamento dei miei dati comuni
da parte di Società del Gruppo Generali per iniziative promozionali di propri prodotti e servizi, anche mediante l’utilizzo di
fax, posta elettronica, sms e mms.
Nome e Cognome dell’Aderente
Data e luogo
✗
Firma dell’Aderente
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 196/2003
Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, La informiamo che la nostra Società tratterà i Suoi dati personali con le modalità e procedure, effettuate anche con l’ausilio di strumenti elettronici, strettamente
necessarie per fornirLe i servizi assicurativi da Lei richiesti nonché le comunicazioni e le informazioni a quest’ultimi connesse. Inoltre, solo con il Suo consenso, tali dati saranno trattati per finalità di promozione commerciale e di ricerche di
mercato, volte a migliorare i servizi offerti o a far conoscere nuovi servizi e prodotti della Società o del Gruppo Generali.
Senza i Suoi dati, indicati come obbligatori, non potremo fornirLe i servizi richiesti. I Suoi dati possono essere conosciuti dai nostri collaboratori in qualità di Responsabili o di Incaricati per il perseguimento delle finalità sopraindicate; per
taluni servizi utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa
ed operativa in qualità di Responsabili o di Titolari autonomi di trattamenti*. I Suoi dati non sono soggetti a diffusione.
I dati personali raccolti per formulare la proposta assicurativa saranno conservati per 12 mesi dalla data di decorrenza
inserita, Lei ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati presso di noi e come vengono utilizzati; ha
inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Titolare del trattamento è Genertellife S.p.A. che si avvale di Responsabili; Responsabile designato al riscontro all’interessato in caso di esercizio dei i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 è l’Unità organizzativa Quality. Ogni informazione in merito ai soggetti o alle categorie di soggetti cui vengono comunicati i dati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di Responsabili o Incaricati preposti ai trattamenti sopra indicati può essere richiesta al seguente indirizzo:
Unità organizzativa Quality - Genertellife S.p.A.
Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto - TV
fax 041.3362356 - e-mail: [email protected]
Il sito www.genertellife.it riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della nostra Società, tra cui l’elenco
aggiornato dei Responsabili.
* Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta “catena assicurativa”: contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori
e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti e altri erogatori convenzionati
di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e
liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della
posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell’industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati,
per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell’Ordine, IVASS, Banca d’Italia – UIF, Ministeri, CONSAP, UCI, Casellario Centrale
Infortuni, Motorizzazione Civile, concessionarie per la riscossione dei tributi.
Genertellife spa - sede legale e direzione generale: via ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - tel. 041.5939701
capitale sociale € 168.200.000,00 int. vers. - iscritta all’albo imprese Ivass n. 1.00141 - codice fiscale e registro
imprese Treviso 00979820321 partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (TV) p.t. - società
unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al numero 026 e soggetta
alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali spa - [email protected] - www.genertellife.it
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pensionline
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5077
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)
Genertellife S.p.A.
Documento sul regime fiscale
Allegato alla Nota Informativa di pensionline
pensionline
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Tariffa: V PIP WEB - 12/2012
Documento sul regime fiscale
Il presente documento costituisce parte integrante della Nota informativa della forma pensionistica individuale denominata “pensionline - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione”. Genertellife S.p.A.
in qualità di soggetto che ha istituito e gestisce il Piano individuale pensionistico si assume la responsabilità della
veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento. Il presente documento è valido
a decorrere dal 10 luglio 2014.
Regime fiscale dei contributi
I contributi versati dall’Aderente alle forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a
decorrere dal 1° gennaio 2007, sono deducibili dal reddito complessivo per un ammontare annuo non superiore a
Euro 5.164,57. Se l’Aderente è un lavoratore dipendente, ai fini del predetto limite, si tiene conto anche dei contributi
a carico del datore di lavoro.
Il limite annuo di Euro 5.164,57 comprende anche i versamenti effettuati alle forme pensionistiche complementari a
favore delle persone fiscalmente a carico, per l’importo da esse non dedotto.
L’Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello
in cui il versamento è effettuato - ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - gli importi
che non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla
base imponibile all’atto dell’erogazione della prestazione finale. Il conferimento del TFR alla forma pensionistica
complementare non comporta alcun onere fiscale; la somma corrispondente non può, pertanto, beneficiare della
deduzione dal reddito imponibile. Le somme versate dall’Aderente per reintegrare anticipazioni pregresse concorrono, al pari dei contributi versati, a formare l’importo annuo complessivamente deducibile dal reddito complessivo
(nel limite di Euro 5.164,57). Sui reintegri eccedenti tale limite (non deducibili) è riconosciuto un credito d’imposta
pari all’imposta pagata all’atto della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato
(non dedotto).
Al lavoratore di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che nei primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari abbia versato contributi di importo inferiore a quello massimo deducibile (Euro
25.822,85, che rappresenta il plafond teorico di 5 anni), è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di
partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito contributi eccedenti il limite di Euro 5.164,57, in misura pari
complessivamente alla differenza positiva fra Euro 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni di
partecipazione e, comunque, non superiore a Euro 2.582,29 in ciascun anno.
Regime fiscale delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla
vita (PIP)
Per quanto riguarda le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, il risultato netto, da assoggettare ad imposta sostitutiva dell’11,00% (elevata al 11,50% per il solo anno 2014), si determina
sottraendo dal valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun anno, ovvero determinato alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei versamenti nell’anno, il valore attuale della rendita all’inizio
dell’anno. L’eventuale risultato negativo è computato in diminuzione del risultato dei periodi d’imposta successivi
per l’intero importo che trova in essi capienza.
Regime fiscale delle prestazioni
Lo strumento impositivo che viene uniformemente utilizzato per le prestazioni pensionistiche è la ritenuta a titolo
definitivo del 15% sull’ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa
in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all’imposta
sostitutiva annuale dell’11% (elevata al 11,50% per il solo anno 2014) in capo alla forma pensionistica e agli importi
non dedotti. La tassazione delle prestazioni (sia in capitale che in rendita) può risultare tuttavia attenuata grazie alla
Documento sul regime fiscale - tariffa V PIP WEB - 12/2012
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riduzione dell’aliquota del 15,00% di 0,3 punti percentuali in ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di
partecipazione, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali. Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l’aliquota potrà ridursi fino al 9,00% una volta decorsi 35 anni di partecipazione.
I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con imposta sostitutiva del 26%; tuttavia,
in considerazione della presenza nel patrimonio della Gestione Separata di titoli pubblici, l’aliquota effettivamente
applicata risulterà ridotta in funzione dell’ammontare di tali titoli. In tal modo gli aventi diritto beneficeranno indirettamente della minor tassazione dei proventi dei titoli pubblici (12,50%) come se avessero investito direttamente negli
stessi. Ovviamente tali rendimenti sono esclusi dalla ritenuta gravante sulla prestazione.
La quota della prestazione maturata fino al 31 dicembre 2006 resta invece soggetta alla previgente disciplina fiscale
di cui al D.lgs. 18 febbraio 2000, n. 47, caratterizzata dall’assoggettamento ad IRPEF dell’ammontare imponibile
delle prestazioni, secondo il regime della tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva delle prestazioni in rendita.
Per quanto riguarda in particolare i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti
a tale data a una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992, essi hanno facoltà di richiedere
la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica in forma di capitale, ma con applicazione del regime tributario
vigente al 31 dicembre 2006 anche relativamente al montante accumulato a partire dal 1° gennaio 2007.
Anticipazioni, riscatti e trasferimenti
Le anticipazioni e i riscatti sono in via generale soggetti a tassazione con una ritenuta a titolo d’imposta che viene
applicata sul relativo ammontare imponibile nella misura del 23%. Tuttavia, vi sono alcune eccezioni in relazione alle
quali la normativa prevede l’applicazione della ritenuta nella misura del 15,00% sull’ammontare imponibile maturato
a decorrere dal 1° gennaio 2007, eventualmente ridotta di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali:
- anticipazioni richieste dall’Aderente per spese sanitarie straordinarie per sé, il coniuge e i figli;
- riscatti parziali determinati dalla cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di
tempo compreso fra 1 e 4 anni o dal ricorso del datore di lavoro a procedure di mobilità o cassa integrazione;
- riscatti totali nei casi di invalidità permanente che riduca a meno di un terzo la capacità lavorativa o di cessazione
dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per oltre 4 anni;
- riscatto della posizione operato dagli eredi, o dai diversi beneficiari designati, a causa della morte dell’Aderente.
I trasferimenti delle posizioni pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale purché effettuati a favore di altre forme
pensionistiche complementari.
Documento sul regime fiscale - tariffa V PIP WEB - 12/2012
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pensionline
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5077
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)
Genertellife S.p.A.
Documento sulle anticipazioni
Allegato alla Nota Informativa di pensionline
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Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
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Documento sulle anticipazioni
Il presente documento costituisce parte integrante della Nota informativa della forma pensionistica individuale denominata “pensionline - Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo Pensione”. Genertellife S.p.A. in qualità
di soggetto che ha istituito e gestisce il Piano individuale pensionistico si assume la responsabilità della veridicità e
completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento. Il presente documento è valido a decorrere dal
22 ottobre 2008.
Oggetto
Di seguito vengono indicate le regole generali di disciplina delle modalità di liquidazione anticipata dell’ammontare della
posizione pensionistica individuale maturata presso la forma pensionistica complementare.
Condizioni per ottenere l’anticipazione
L’anticipazione può essere concessa dalla forma pensionistica complementare esclusivamente per:
a) spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relativa a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;
c) spese per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
d) ulteriori esigenze degli Aderenti.
L’anticipazione di cui al punto a) del precedente comma può essere richiesta in qualsiasi momento.
Condizione essenziale per ottenere le Anticipazioni di cui ai punti b), c) e d) del precedente comma è che il periodo di iscrizione dell’Aderente sia pari ad almeno otto anni (di seguito “anzianità”). Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle Anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’Aderente per i quali lo stesso non abbia già esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
Importo dell’anticipazione
L’importo massimo dell’anticipazione è pari a:
- 75% dell’ammontare della posizione individuale nei casi a), b), c);
- 30% dell’ammontare della posizione individuale nel caso d).
Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75% del totale dei
versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme
pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. L’ammontare delle
somme corrisposte a titolo di anticipazione non può, comunque, essere superiore agli oneri effettivamente sostenuti
e documentati. L’anticipazione può essere richiesta dall’Aderente anche più di una volta nel rispetto dei limiti sopra
individuati. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere reintegrate in qualunque momento.
Modalità della richiesta
La richiesta di anticipazione, unitamente alla documentazione prevista per ciascuna categoria di evento, deve essere
indirizzata a Genertellife S.p.A., Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV). La Compagnia provvede, verificata la
regolarità e completezza della documentazione, all’erogazione con tempestività e comunque entro il termine massimo
di sei mesi dalla ricezione della richiesta. Qualora la documentazione prodotta risulti irregolare o incompleta, entro 30
giorni, la Compagnia invia all’Aderente richiesta di integrazione, e provvede all’erogazione dell’anticipazione entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione dell’integrazione richiesta. In presenza di una documentazione formalmente
Documento sulle anticipazioni - tariffa V PIP WEB - 12/2012
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regolare e completa, la Compagnia non è responsabile per le erogazioni effettuate in favore di Aderenti che dovessero
successivamente risultare non legittimati a richiedere l’anticipazione. La documentazione prodotta dall’Aderente in
originale sarà restituita dalla Compagnia successivamente all’avvenuta erogazione o all’effettuazione dei controlli.
EVENTI PER I QUALI È POSSIBILE RICHIEDERE LE ANTICIPAZIONI
Spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
L’anticipazione è concessa all’Aderente per le spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Le somme erogate a
titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o
all’intervento, purché debitamente documentate.
L’attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche non preclude all’Aderente la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana od estera, presso la quale effettuare la terapia o l’intervento.
L’anticipazione può essere richiesta entro 90 giorni dall’effettuazione della spesa. Ai fini della liquidazione delle somme
a titolo di anticipazione, deve essere prodotta la documentazione di seguito elencata:
- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) del carattere straordinario della terapia o dell’intervento;
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla
normativa fiscale, ad eccezione delle ipotesi in cui, valutata la particolare necessità e urgenza delle spese, la Compagnia non ritenga opportuno corrispondere all’Aderente le somme necessarie prima della terapia o dell’intervento, salvo
conguaglio finale.
Acquisto della prima casa di abitazione per l’Aderente o per i figli
L’anticipazione è concessa all’Aderente per le spese da sostenere a fronte dell’acquisto, per sé o per i figli, della prima
casa di abitazione. Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle
spese connesse e necessarie all’acquisto, purché debitamente documentate. Si considera prima casa di abitazione
quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e di imposta sul valore
aggiunto. Costituiscono fattispecie di acquisto rilevanti ai presenti fini le ipotesi di acquisto da terzi, acquisto in cooperativa, costruzione in proprio. L’anticipazione deve essere richiesta entro 18 mesi dal perfezionamento dell’acquisto, o
dall’assegnazione limitatamente agli acquisti in cooperativa.
Ai fini dell’accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti da parte dell’Aderente o
del beneficiario dell’acquisto:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l’intenzione di voler trasferire entro 18
mesi dall’acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile;
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell’abitazione (trattasi, nell’ipotesi di acquisto da terzi, del contratto di vendita,
nell’ipotesi di acquisto in cooperativa, dell’atto di assegnazione dell’alloggio e, nel caso di costruzione in proprio, del
titolo di proprietà del terreno).
Inoltre, limitatamente all’ipotesi di costruzione in proprio, la documentazione dovrà essere integrata con gli originali
della concessione edilizia e delle fatture quietanzate relative alle spese di costruzione. Queste ultime dovranno essere
rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale.
Qualora al momento della richiesta non sia possibile produrre la documentazione prescritta, l’Aderente dovrà informare
la Compagnia fornendo adeguata giustificazione di tale impossibilità. La documentazione prescritta dovrà comunque
essere presentata dall’Aderente non appena disponibile e, in ogni caso, entro i termini previsti dalla normativa fiscale
in materia di agevolazioni per l’acquisto della prima casa di abitazione.
Interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione
L’anticipazione è riconosciuta all’Aderente per le spese da sostenere per la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sulla prima
casa di abitazione. Per prima casa di abitazione si intende quella conforme ai requisiti di cui al secondo periodo del
paragrafo precedente, ancorché in concreto acquistata a titolo di successione ereditaria o di donazione.
A norma della legge sopracitata, costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell’anticipazione i seguenti:
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a) “interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) “interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino
i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino delle modifiche delle destinazioni di uso;
c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad
assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali
e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono
il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
d) “interventi di ristrutturazione edilizia”, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli
consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le
sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica”.
Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere anche utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:
- progettazione ed esecuzione dei lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento
ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.
Ai fini dell’accoglimento delle richieste di anticipazione, devono essere in ogni caso prodotti, da parte dell’Aderente:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la residenza anagrafica o l’intenzione di voler trasferire entro 18
mesi dall’acquisto la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non titolarità di alcun diritto reale (proprietà o godimento) relativamente ad altre abitazioni nel territorio del comune ove è ubicato l’immobile per il quale vengono eseguiti i lavori;
- atto notarile da cui risulti la proprietà dell’abitazione, ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui
risultino i dati catastali (o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento);
- copia della concessione, dell’autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori;
- copia della ricevuta di pagamento dell’ICI, se dovuta;
- copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese, nel caso in cui gli interventi
siano effettuati su parti comuni dell’edificio;
- capitolato d’appalto da cui risultino gli interventi da realizzare, sottoscritto da un professionista abilitato all’esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli
interventi di manutenzione ordinaria);
- dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un professionista abilitato all’esecuzione degli stessi (per gli interventi di manutenzione straordinaria), ovvero dal responsabile della ditta appaltatrice (per gli interventi di manutenzione
ordinaria), nel caso in cui l’importo complessivo dei lavori superi i 51.645,69 Euro;
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla
normativa fiscale;
- ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento. Dalla ricevuta deve risultare la causale del
versamento, il codice fiscale dell’Aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del
quale il bonifico è effettuato;
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell’inizio dei lavori,
dalla quale risulti la data di inizio degli stessi. L’anticipazione deve essere richiesta entro 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori.
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pensionline
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5077
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)
Genertellife S.p.A.
Condizioni Generali di contratto
pensionline
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Tariffa: V PIP WEB - 12/2012
Condizioni generali di contratto
Questo contratto costituisce una Forma pensionistica complementare ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettere a), b),
c), d), e), f), articolo 12 e articolo 13 del Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni od
integrazioni (in seguito chiamato Decreto) ed è disciplinato esclusivamente:
- dalle presenti Condizioni generali di contratto e relativi Allegati;
- dal Regolamento della presente forma pensionistica complementare;
- da quanto indicato nel Documento di Polizza ed eventuali Appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.
PREMESSA
Genertellife S.p.A., in seguito chiamata Società, si impegna a corrispondere all’Aderente, alla data in cui matura il diritto di accesso alle prestazioni delle forme di previdenza complementare (di cui al Decreto) e a fronte del pagamento
di una successione di contributi, una prestazione assicurata in forma di rendita vitalizia. L’Aderente ha la facoltà di
chiedere l’erogazione della prestazione assicurata in forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto. Il
contratto prevede un primo periodo di corresponsione di contributi, definito fase di accumulo, compreso tra la data
di decorrenza e la data di scadenza del contratto, ed un secondo periodo di erogazione della prestazione assicurata, definito fase di erogazione, in caso di vita dell’Aderente al termine della fase di accumulo.
In caso in cui si riscontri nelle Condizioni generali di contratto una terminologia differente da quella utilizzata nel Regolamento o in caso di difficoltà di tipo interpretativo, prevale comunque quanto riportato nel Regolamento.
Art. 1 - Prestazioni assicurative
In caso di vita dell’Aderente alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche la Società si impegna a corrispondere all’Aderente, a tale data, una rendita vitalizia immediata rivalutabile e/o un importo in Euro da corrispondere in
un’unica soluzione, nella misura e con i limiti stabiliti dal Decreto.
In caso di morte dell’Aderente prima di tale data il contratto si risolve e la Società si impegna a corrispondere agli
aventi diritto (come da Decreto) il capitale maturato in polizza alla data del decesso.
Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali, dalla data di decorrenza del
contratto e fino alla sua scadenza.
Il diritto alla prestazione pensionistica complementare, come previsto dal Decreto, si acquisisce al momento della
maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’Aderente,
con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L’Aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle
prestazioni pensionistiche.
Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d’impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime
obbligatorio di base.
La mancanza, alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche indicata sul documento di Polizza, dei requisiti utili
per l’accesso alle prestazioni pensionistiche stesse, determina automaticamente la sostituzione di tale data con una
nuova corrispondente a quella di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia.
Condizioni Generali di contratto - tariffa V PIP WEB - 12/2012
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Alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche indicata nel documento di Polizza, nel caso di prestazione
assicurata espressa in quote, la Compagnia converte il numero di quote moltiplicandole per il valore unitario delle
quote stesse nel primo giorno di riferimento utile relativo alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche (vedi
successivo Articolo 11).
Art. 2 - Periodi contrattuali
La durata del contratto può essere suddivisa in due periodi:
- un primo periodo di accumulo (fase di accumulo), in cui l’Aderente versa i contributi e accumula in questo modo
il capitale costitutivo della rendita ;
- un secondo periodo di erogazione della rendita (fase di erogazione della rendita), che decorre dalla data di
accesso alla prestazione pensionistica.
Durante la fase di accumulo il capitale costitutivo della rendita può essere investito in quote del Fondo Interno LVA
Azionario Previdenza messo a disposizione dalla Società (capitale costitutivo della rendita in “forma variabile”), le cui caratteristiche sono riportate nel relativo regolamento (Allegato 2), e/o in Euro nella Gestione Separata
Ri.Alto Previdenza (capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile”), le cui caratteristiche sono riportate nella Clausola di rivalutazione e nel relativo regolamento (Allegato 1).
Art. 3 - Determinazione del capitale costitutivo della rendita
Il contributo investito è pari al contributo versato.
In corrispondenza a ciascun contributo versato:
- il capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile” è espresso in Euro e si ottiene investendo nella Gestione
Separata Ri.Alto Previdenza tutti i contributi o le parti di “contributo investito” destinati a detta Gestione Separata;
- il capitale costitutivo della rendita in “forma variabile” è espresso in quote e si determina dividendo tutti i contributi
o le parti di “contributo investito” destinati al Fondo Interno LVA Azionario Previdenza per il rispettivo valore unitario
della quota, rilevato il giorno di riferimento utile (come definito all’Art.11 delle presenti Condizioni generali di contratto) in relazione a ciascun versamento.
Se non è attivo il Life Cycle (Art.9 delle presenti Condizioni generali di contratto), ogni versamento può
essere investito liberamente nella Gestione Separata Ri.Alto Previdenza e/o nel Fondo Interno LVA Azionario Previdenza.
Il controvalore in Euro del capitale costitutivo della rendita in “forma variabile” è dato dal prodotto tra il numero di
quote assicurate del Fondo Interno LVA Azionario Previdenza per il rispettivo valore unitario rilevato il giorno di riferimento utile dell’operazione a cui ci si riferisce (vedi successivo Art. 11).
Art. 4 - Dichiarazioni dell’Aderente
Le dichiarazioni dell’Aderente devono essere veritiere, esatte e complete. La loro inesattezza o incompletezza può
comportare il diritto della Società di rifiutare la corresponsione integrale o parziale delle prestazioni assicurate.
Art. 5 - Riscatto e anticipazione
L’Aderente può richiedere per iscritto la liquidazione parziale o totale, prima della scadenza indicata nel Documento
di polizza, o chiedere una anticipazione della propria posizione individuale nei casi ed alle condizioni stabilite dal
Decreto. L’importo liquidabile per riscatto totale è pari alla somma del controvalore del capitale costitutivo della rendita in “forma variabile” determinato al giorno di riferimento utile del riscatto (Art.11) e del capitale costitutivo della
rendita in “forma rivalutabile”, rivalutato fino al giorno di riferimento utile del riscatto (Art.11) in base alla “Clausola di
rivalutazione” (Allegato 1). In caso di riscatto parziale o di anticipazione l’importo viene liquidato in proporzione e il
contratto rimane in vigore per le prestazioni ridotte della parte riscattata.
Art.6 - Opzioni alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche
6.1 Opzione capitale L’Aderente ha la facoltà di richiedere, entro il termine della durata contrattuale, che parte della
prestazione pensionistica maturata al termine della fase di accumulo, non più del 50%, gli venga erogata in forma
di capitale. In ogni caso, le caratteristiche di tale opzione sono stabilite dal Decreto (vedi anche Articolo 10 del Regolamento).
6.2 Opzioni di rendita
L’Aderente può scegliere una delle seguenti forme di rendita, alternative alla rendita vitalizia:
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- rendita certa sulla testa dell’Aderente che prevede il pagamento della rendita (al lordo delle imposte) in modo
certo per 10 anni e successivamente finché l’Aderente è in vita. I coefficienti di conversione da utilizzare per la determinazione della rendita certa sono calcolati con gli stessi criteri attuariali e con le stesse ipotesi utilizzate per il
calcolo dei coefficienti della rendita vitalizia e sono riportati nella tabella all’Allegato 3;
- rendita vitalizia reversibile che prevede il pagamento di una rendita vitalizia finché l’Aderente e altra Persona
designata sono entrambi in vita e successivamente, in misura totale o parziale, finché è in vita il Superstite. A seguito
di tale scelta, effettuata dall’Aderente mediante richiesta scritta almeno trenta giorni prima del termine della fase di
accumulo, la Società comunica l’ammontare della rendita vitalizia reversibile, calcolata in funzione dei coefficienti in
vigore alla data di accesso alle prestazioni pensionistiche.
- rendita vitalizia “controassicurata”; detta rendita è corrisposta all’Aderente finché è in vita e al verificarsi del
suo decesso viene corrisposto alla/e persona/e da lui designata/e un importo pari alla differenza, se positiva, tra
l’importo della posizione individuale maturata (al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di
capitale) ed il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l’importo della rata di rendita iniziale. I
coefficienti di conversione da utilizzare per la determinazione della rendita vitalizia controassicurata sono calcolati
con gli stessi criteri attuariali e con le stesse ipotesi utilizzate per il calcolo dei coefficienti della rendita vitalizia e sono
riportati nella tabella all’Allegato 3.
6.3 Opzione prosecuzione volontaria
L’Aderente può decidere di proseguire la contribuzione a pensionline oltre il raggiungimento dell’età pensionabile
prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere
almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, come indicato anche nel Regolamento all’Articolo 8, comma 5.
Art. 7 - Determinazione della rendita vitalizia
L’ammontare della rendita vitalizia si determina moltiplicando la somma del capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile” e del controvalore del capitale costitutivo della rendita in “forma variabile”, o quanto rimasto di essi
successivamente all’opzione capitale, per il coefficiente di conversione riportato nella tabella all’Allegato 3, determinato in base all’età dell’Aderente al momento di accesso alla prestazione, “corretta” secondo la data di nascita
dello stesso ed alla rateazione della rendita prescelta. Il coefficiente per età non intere si calcola per interpolazione
lineare. Detto ammontare di rendita verrà erogato in via posticipata secondo la rateazione prescelta e si rivaluterà
annualmente secondo la Clausola di Rivalutazione della rendita, di cui all’Allegato 4.
Art. 8 - Riallocazione (switch) tra Fondo Interno e Gestione Separata e viceversa
L’Aderente ha la facoltà di richiedere gratuitamente, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall’adesione oppure
dall’ultimo switch, qualora non sia attivo il Life Cycle (vedi successivo Art.9), di trasferire il capitale costitutivo della
rendita dal Fondo Interno alla Gestione Separata o viceversa. In questo caso i versamenti contributivi successivi
sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all’atto della riallocazione (switch), salvo diversa disposizione dell’Aderente.
La richiesta, da inoltrare alla Società, deve riportare il numero di quote di capitale in “forma variabile” da trasferire
nella Gestione Separata o il capitale in “forma rivalutabile” da trasferire nel Fondo Interno. In questi casi il controvalore del capitale costitutivo della rendita in “forma variabile” viene determinato in base al valore unitario delle quote
del Fondo interno stesso nel giorno di riferimento utile (come definito all’Art.11 delle presenti Condizioni generali di
contratto).
L’importo da trasferire è pari a:
- il controvalore del “capitale variabile” che viene investito nella Gestione Separata quale capitale rivalutato fino a
quel momento;
- il “capitale rivalutabile”, rivalutato pro-rata temporis fino alla data di uscita dalla Gestione Separata che viene convertito in quote del Fondo Interno LVA Azionario Previdenza sulla base del valore unitario della quota in vigore il primo
giorno di valorizzazione successivo a quello di uscita.
L’Aderente può anche richiedere di trasferire solo una parte delle prestazioni, lasciando però nel Fondo Interno/
Gestione Separata un capitale, pari ad almeno Euro 500,00.
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Art. 9 - Programma automatico Life Cycle
Il programma Life Cycle prevede che ogni anno, in prossimità dell’anniversario della data di decorrenza del contratto, al giorno di riferimento utile della riallocazione da Life Cycle come definito al successivo Art.11, venga fatta una
riallocazione automatica del capitale costitutivo della rendita , sia “variabile” che “rivalutabile”, tra il Fondo Interno e
la Gestione Separata, secondo delle percentuali definite in base all’età raggiunta (età compiuta) dall’Aderente a tale
data. Tali percentuali sono fornite in allegato alle presenti Condizioni (Allegato 5).
La scelta di aderire al programma è gratuita ed opzionale: qualora tale scelta sia effettuata alla sottoscrizione del
contratto già il versamento iniziale verrà investito secondo le percentuali di ripartizione previste dalla tabella del Life
Cycle. Se la scelta di aderire al programma è successiva alla sottoscrizione del contratto, in prossimità del primo
anniversario utile della data di decorrenza del contratto viene fatta una riallocazione dell’investito totale (al giorno di
riferimento utile). Ogni versamento, anche aggiuntivo, successivo all’attivazione del Life Cycle verrà suddiviso sul
Fondo Interno e sulla Gestione Separata secondo la ripartizione prevista in base all’età dell’Aderente.
È possibile sempre richiedere l’interruzione del Life Cycle, indicando il Fondo Interno o la Gestione Separata di destinazione dei versamenti successivi a tale interruzione.
Art. 10 - Conclusione, efficacia del contratto e diritto di recesso
La conclusione del contratto si considera avvenuta nel momento in cui:
- la Società abbia rilasciato all’Aderente il Documento di polizza o,
- l’Aderente abbia ricevuto la lettera di conferma dell’adesione da parte della Società stessa.
Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato effettuato il versamento del contributo,
- alle ore 24 del giorno in cui il contratto è concluso, oppure
- alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicato nel Documento di polizza, qualora questo sia successivo a quello di
conclusione.
Se il pagamento del contributo è effettuato dopo tali date, il contratto entra in vigore alle ore 24 del giorno di pagamento.
L’Aderente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla sua conclusione mediante lettera raccomandata
indirizzata alla Direzione della Società in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV), allegando, se già ricevuti,
il Documento di polizza con le eventuali Appendici. Il recesso ha effetto dal momento di invio della comunicazione
quale risulta dal timbro postale. L’esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in
capo sia all’Aderente che alla Società.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società restituisce la somma del capitale in “forma rivalutabile” e del controvalore del capitale in “forma variabile” valutati nel giorno di riferimento utile (come definito
all’Art.11 delle presenti Condizioni).
In presenza di trasferimento da altra forma pensionistica complementare, il recesso comporterà la restituzione
dell’eventuale importo trasferito alla forma pensionistica complementare di origine. Nel caso in cui l’Aderente sia un
lavoratore dipendente, in presenza di contribuzione tramite l’azienda del lavoratore stesso, il recesso comporterà la
restituzione alla predetta Azienda, dell’eventuale importo versato dalla medesima.
Art. 11 - Giorno di riferimento per il calcolo della prestazione espressa in quote del Fondo Interno
Il giorno di valorizzazione è il giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo
Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso.
Per il Fondo Interno LVA Azionario Previdenza di cui al presente contratto il giorno di valorizzazione è il giovedì di
ciascuna settimana.
Il giorno di riferimento coincide con il giorno di valorizzazione del Fondo Interno LVA Azionario Previdenza ed è individuato nel seguente modo a seconda dell’evento considerato e della modalità di pagamento:
• sottoscrizione del contratto, versamento aggiuntivo, versamento ricorrente, trasferimento della posizione da altra forma previdenziale: il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di accredito
sul c/c della Società (a tal proposito farà fede la data contabile del movimento sul c/c);
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• data di accesso alle prestazioni pensionistiche - recesso dal contratto - riscatto - sinistro - trasferimento della posizione verso altra forma previdenziale - riallocazione (switch): il giorno di valorizzazione della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta (completa delle informazioni necessarie per provvedere
alla liquidazione) da parte della Società;
• riallocazione da Life Cycle:
Giorno di anniversario della data
di decorrenza del contratto
Giorno di riferimento utile
Mercoledì
Secondo giorno di valorizzazione successivo
Da giovedì a martedì
Primo giorno di valorizzazione successivo
Il valore unitario della quota è determinato anche alla fine di ogni mese per determinare le posizioni individuali a tale
data; tale valore non viene utilizzato per la conversione in quote dei contributi versati e nei casi di pagamenti da parte
della Compagnia o di riallocazioni.
La Compagnia provvede alla pubblicazione di tale valore sul sito www.genertellife.it
Art. 12 - Versamento dei contributi
Il versamento è determinato liberamente dall’Aderente; viene data possibilità di frazionare il contributo mensilmente.
Nel corso dell’anno sono consentiti versamenti aggiuntivi.
I lavoratori dipendenti del settore privato possono contribuire al PIP conferendo, anche esclusivamente, i flussi di
TFR in maturazione. Qualora il lavoratore intenda contribuire al PIP e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche
aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al PIP, nei limiti e alle condizioni stabilite nei
predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire
al PIP.
Il primo contributo, annuale o mensile, e i versamenti aggiuntivi potranno essere versati, alla Società, con le seguenti
modalità (come indicato nel Modulo di Adesione):
• bonifico bancario;
• carta di credito.
Piano di versamenti: i contributi successivi al primo, annuali o mensili, potranno essere versati con le seguenti
modalità (come indicato nel Modulo di adesione):
• bonifico bancario;
• SDD (da utilizzare obbligatoriamente in caso di frazionamento mensile del contributo).
Se non viene attivato il Programma automatico Life Cycle, contestualmente alla sottoscrizione del Modulo di adesione, l’Aderente sceglie il Fondo Interno e/o la Gestione Separata a cui destinare i versamenti.
Relativamente al piano di versamenti, è facoltà dell’Aderente:
- a decorrere dall’anniversario della data di decorrenza del contratto e con preavviso scritto alla Società di almeno
due mesi, cambiare gratuitamente la destinazione (riallocazione dei flussi contributivi) dei contributi successivi
(se non è attivato il Programma automatico Life Cycle);
- aumentare o diminuire liberamente l’importo dei contributi successivi; solo nel caso sia attiva la modalità
di pagamento tramite SDD, per poter aumentare o diminuire l’importo dei contributi successivi, è necessario un
preavviso scritto giunto alla Società entro i due mesi precedenti la ricorrenza stessa;
- cambiare liberamente la modalità di pagamento; solo nel caso in cui si voglia attivare o disattivare la modalità
di pagamento tramite SDD, è necessario un preavviso scritto giunto alla Società entro i due mesi precedenti l’anniversario della data di decorrenza del contratto.
È anche possibile interrompere i versamenti per poi riprenderli successivamente senza applicazione di
alcuna penalità; solo nel caso in cui sia attiva la modalità di pagamento tramite SDD, sarà necessario un preavviso
scritto giunto alla Società entro i due mesi precedenti la ricorrenza annuale.
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Art. 13 - Trasferimento della posizione verso altra forma previdenziale
L’Aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un
periodo minimo di due anni di partecipazione al PIP (vedi anche precedente Art. 11). L’Aderente, anche prima del
periodo minimo di permanenza sopra citato, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa. Il trasferimento è gratuito.
Art. 14 - Trasferimento della posizione da altra forma previdenziale
Il presente contratto consente il trasferimento da altre forme di previdenza complementare previste dal Decreto.
La Società, ricevute le informazioni necessarie previste dal Decreto, applicherà alle disponibilità trasferite la disciplina del presente contratto. Per la determinazione della prestazione pensionistica si applicano i coefficienti in vigore
al momento del trasferimento, portati a preventiva conoscenza dell’Aderente. Per il trasferimento da altre forme di
previdenza complementare non è previsto alcun costo.
Art. 15 - Comunicazioni dell’Aderente alla Società
L’Aderente comunica alla forma pensionistica complementare entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in
cui il versamento è effettuato - ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione - gli importi che
non sono stati dedotti o non saranno dedotti nella dichiarazione dei redditi. Tali somme verranno escluse dalla base
imponibile all’atto dell’erogazione della prestazione finale.
Art. 16 - Basi di calcolo del contributo
La tavola demografica utilizzata nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita dei capitali costitutivi della rendita è attualmente la IPS55U, con meccanismo di age-shifting. Il tasso tecnico di interesse utilizzato per il calcolo di
tali coefficienti è attualmente pari al 1,50%.
La base demografica utilizzata nel calcolo dei coefficienti potrà essere modificata dalla Società sulla base di dati
oggettivamente verificabili connessi alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni nazionali della popolazione condotte dall’Istat o da altro qualificato organismo pubblico e dai portafogli assicurativi. La
modifica di tale base demografica avrà comunque effetto dai novanta giorni successivi alla notifica, da parte della
Società all’Aderente, della modifica stessa, e sarà applicata a tutti i contratti in vigore a condizione che:
a) siano trascorsi tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto,
b) manchino più di tre anni alla data di erogazione della rendita e
c) non abbia ancora avuto luogo l’erogazione della rendita stessa.
Con riguardo agli elementi finanziari, fermo restando l’obbligo della Società di osservare le disposizioni di cui alle
lettere a) e c), di cui al precedente periodo, la variazione sarà determinata nel rispetto delle disposizioni previste dal
Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni.
La modifica di tali basi finanziarie avrà comunque effetto dai novanta giorni successivi alla notifica, da parte della
Società all’Aderente, della modifica stessa, e solo sulle prestazioni derivanti dai versamenti successivi all’operatività
della modifica. La rideterminazione dei coefficienti di conversione incide sulla rendita pagabile all’Aderente. L’Aderente, prima della data di effetto della modifica stessa, può avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione
individuale senza che ciò incida sulla posizione maturata.
Art. 17 - Pagamenti della Società
Per tutti i pagamenti deve essere consegnato il Documento di Polizza e le eventuali Appendici, oppure l’apposita dichiarazione di smarrimento (tranne nel caso di riscatto parziale) e, se del caso, i documenti necessari ad individuare
gli aventi diritto (come da Decreto); ad ogni richiesta devono essere allegate le coordinate bancarie su cui effettuare
il bonifico.
Oltre alla documentazione su riferita, si riporta di seguito la documentazione necessaria nei singoli casi di liquidazione:
1) Decesso dell’Aderente
Sono necessari, in originale o in copia conforme all’originale:
• il certificato di morte;
• dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, da produrre presso il Comune di residenza, da cui dovrà risultare se
l’Aderente ha lasciato testamento o meno:
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- in presenza di testamento: allegare una copia autenticata dell’ultimo testamento ritenuto valido e non impugnato,
per semplice visione;
- in assenza di testamento: indicare gli eredi legittimi lasciati dal de-cuius.
• indicazione della causa del decesso dell’Aderente.
2) Recesso
La comunicazione di recesso deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla Direzione della Società.
3) Riscatto o trasferimento ad altra forma previdenziale
Sono necessari:
• dichiarazione di riscatto o di trasferimento, che la Società provvederà ad inviare all’Aderente in seguito a Sua richiesta, sottoscritta dall’Aderente stesso;
• copia fronte/retro di un documento d’identità valido dell’Aderente;
• documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni previste dal Decreto (per il riscatto).
4) Riscatto parziale e anticipazione
La richiesta di riscatto parziale deve riportare il numero di quote del Fondo Interno e/o il capitale che si desidera
riscattare.
Per il riscatto parziale è necessaria la stessa documentazione prevista al punto 3) per il riscatto. Per l’anticipazione
si rimanda al Documento sulle anticipazioni.
5) Pagamento rendite
Per la corresponsione delle rendite vitalizie sono necessari:
• dichiarazione di accettazione della rendita, che la Società provvederà ad inviare all’Aderente in seguito a Sua richiesta, sottoscritta dall’Aderente stesso;
• previa richiesta scritta della Società, inoltro ricorrente di certificati di esistenza in vita dell’Aderente o degli Assicurati emessi dal Comune di residenza.
NOTA BENE
a) Nel caso in cui venga designato un nuovo Aderente per la prestazione di rendita reversibile, questi dovrà sottoscrivere ed inviare alla Compagnia l’apposito modulo di “trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)”.
b) Per casi particolari la Società può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.
La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa fatti
salvi il caso di trasferimento verso altre forme di previdenza complementare ed i casi di decesso/riscatto/anticipazione, per i quali è previsto un termine di sei mesi.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi
diritto. Ogni pagamento viene effettuato dalla Direzione della Società.
Art. 18 - Imposte e tasse
Imposte e tasse relative al contratto sono a carico dell’Aderente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Art. 19 - Foro competente
Per le controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello di residenza o di domicilio dell’Aderente, o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.
Art. 20 - Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l’applicazione di una diversa legislazione
ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative
di diritto italiano.
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Allegato 1
CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE COSTITUTIVO DELLA RENDITA
IN “FORMA RIVALUTABILE” NELLA FASE DI ACCUMULO
A - Rivalutazione del capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile”
Il capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile” fa parte di una Separata categoria di assicurazioni sulla vita
alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua delle prestazioni in base alle condizioni di seguito riportate.
Per garantire tale rivalutazione la Società gestisce le attività finanziarie a copertura degli impegni assunti, nell’apposita Gestione Separata Ri.Alto Previdenza, separata dalle altre attività della Società, con i criteri e le modalità previsti
dal relativo Regolamento.
B - Misura di rivalutazione
La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Separata Ri.Alto
Previdenza di cui al successivo Regolamento. Il rendimento realizzato viene diminuito di 1,00 punti percentuali. Il
rendimento realizzato così diminuito viene attribuito ai contratti fino alla data di accesso alla prestazione quale misura di rivalutazione del capitale costitutivo della rendita in “forma rivalutabile”.
Viene comunque garantita la misura minima di rivalutazione dello 0,00%. In ottemperanza alla normativa vigente, la
Società si riserva di modificare la misura minima di rivalutazione di cui al precedente periodo, con i criteri, le modalità
e le conseguenze, di cui all’Art.16 delle Condizioni generali di contratto.
Il 31 dicembre di ogni anno, la prestazione maturata al 31 dicembre dell’anno precedente, viene aumentata di un
importo ottenuto moltiplicando la prestazione medesima per la misura di rivalutazione, sopra definita, calcolata sulla
base del tasso percentuale di rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza nel periodo
annuale che termina il 30 settembre di ogni anno.
Per la prestazione maturata a fronte di contributi versati o di operazioni di conversione di quote in Euro in data successiva al 31 dicembre, la misura annua di rivalutazione viene applicata pro-rata temporis per il periodo intercorrente tra la data di versamento o di conversione e il 31 dicembre successivo. La misura di rivalutazione viene calcolata
sulla base del tasso percentuale di rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza nel
periodo annuale che termina il 30 settembre di ogni anno. I nuovi importi della prestazione assicurata, conseguenti
alle rivalutazioni applicate, saranno comunicati all’Aderente entro il 31 marzo di ciascun anno. Ogni qual volta si determinino gli importi relativi alle seguenti vicende contrattuali: trasferimento verso altre forme previdenziali; riscatto;
morte dell’Aderente; switch; riallocazione dei flussi contributivi; accesso alle prestazioni pensionistiche; la misura
annua di rivalutazione, per il periodo intercorso tra il 31 dicembre e la data in cui è pervenuta la richiesta, si calcola
in base al rendimento annuo conseguito dalla Gestione Separata Ri.Alto Previdenza nel periodo annuale che termina alla fine del terzo mese antecedente alla data di ricevimento della richiesta. Le rivalutazioni attribuite restano
acquisite in via definitiva (consolidamento).
C - Regolamento della Gestione Separata Ri.Alto Previdenza
1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti
dalla Società, denominato Ri.Alto Previdenza (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d’investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del
tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell’ambito dei
contratti assicurativi collegati alla Gestione e dall’analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento.
Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.
Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e
azionario, come di seguito specificato; l’investimento potrà anche essere indiretto attraverso l’utilizzo di OICR
armonizzati.
Investimenti obbligazionari
L’investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.
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In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti
contro termine o fondi monetari.
Investimenti immobiliari
La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di
investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.
Investimenti azionari
Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati
ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata
sia sull’analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità
di crescita e posizionamento nel mercato).
Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.
Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:
Investimenti obbligazionari massimo 100%
Investimenti immobiliari
massimo 40%
Investimenti azionari
massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari
massimo 10%
Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla
vigente normativa di settore.
Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento
ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell’attivo della Gestione Separata.
In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti,
promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di
gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con
società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell’OICR.
L’Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l’utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.
5. La gestione separata è riservata all’investimento dei contributi versati sui Piani Individuali Pensionistici attuati
mediante contratti di assicurazione sulla vita.
6. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i
contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
7. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute
nell’esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse e il
“contributo di vigilanza” dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione
della Compagnia. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
8. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di
altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione
Separata.
9. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato
rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa; analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato
nei dodici mesi precedenti.
Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla
Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e
dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo
8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute
ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al
valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel
libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo
di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La
giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
10.La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta
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nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11.Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli
per il contraente.
12.La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla
Società aventi caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione
perseguirà in ogni caso l’interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
13.Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni Generali di contratto.
Allegato 2
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO LVA AZIONARIO PREVIDENZA
Art. 1 - Aspetti generali
Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dell’Aderente in base alle Condizioni di Polizza, la Compagnia
ha costituito un Fondo Interno, suddiviso in quote, ai quali collegare direttamente, ai sensi dell’art. 41 del Decreto
Legislativo 7 settembre 2005 n. 209, le prestazioni del contratto. Il Fondo Interno è denominato LVA Azionario Previdenza ed è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e diritti. Gli attivi del Fondo Interno sono posti a copertura degli
impegni di natura previdenziale assunti dalla Compagnia tramite la sottoscrizione di Piani Individuali Pensionistici di
tipo assicurativo.
Art. 2 - Obiettivo del Fondo Interno
Lo scopo della gestione del Fondo è realizzare l’incremento di valore delle somme che vi affluiscono attraverso una
gestione attiva che mira a massimizzare il rendimento del Fondo compatibilmente con l’andamento del benchmark
di riferimento e al mantenimento del livello di rischio coerente con quello del benchmark stesso.
Per raggiungere tale obiettivo viene considerato come parametro di riferimento il benchmark di seguito descritto:
- 70% MSCI Europe Price Index espresso in Euro
- 20% MSCI USA Price Index espresso in Euro
- 10% JP MORGAN Euro Cash Index a tre mesi espresso in Euro
• MSCI Europe Price Index è l’indice rappresentativo dei mercati azionari europei ed è composto da titoli azionari
selezionati in base a criteri di capitalizzazione e redditività. La composizione dell’indice viene periodicamente rivista
allo scopo di mantenere nel tempo le caratteristiche di rappresentatività. L ’indice comprende circa 500 titoli azionari.
• MSCI USA Price Index è l’indice rappresentativo dei mercati azionari nordamericani ed è composto da titoli azionari selezionati in base a criteri di capitalizzazione e redditività. La composizione dell’indice viene periodicamente
rivista allo scopo di mantenere nel tempo le caratteristiche di rappresentatività. L’indice comprende circa 330 titoli
azionari.
• JP MORGAN Euro Cash Index a tre mesi è l ’indice rappresentativo del mercato monetario area Euro a tre mesi.
Il profilo di rischio del fondo collegato è medio-alto.
Art. 3 - Caratteristiche del Fondo Interno
Gli investimenti delle risorse affluite al Fondo Interno rientrano nelle categorie di attività previste dalla sezione 3 della
Circolare ISVAP n.474/D del 21 febbraio 2002 per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all’art. 41 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209.
Il Fondo Interno è composto principalmente da strumenti finanziari di tipo azionario, pertanto il fondo si può classificare di tipo azionario.
Gli investimenti sono effettuati secondo quanto stabilito dalla Circolare Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare Isvap 551/D del 1° marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.
Gli investimenti sono effettuati nei principali mercati europei e statunitensi ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti. Il Fondo potrà inoltre investire in titoli di società dei sopra citati Paesi anche se quotati in
altri mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico. Potranno essere
utilizzati OICR armonizzati e non armonizzati, nei limiti previsti dalla normativa, prevalentemente di tipo azionario e
flessibile il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente regolamento.
La Società si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità
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di ridurre il rischio di investimento e/o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, secondo quanto stabilito
nelle circolari Isvap 474/D del 21 febbraio 2002 e 551/D del 1 marzo 2005.
La Società ha la facoltà di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali o
in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti a tale gruppo.
La Società si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.
La Società si riserva la facoltà di affidare l’attività di Asset Allocation e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al Gruppo Generali, nell’ambito del quadro dei
criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia e comunque conformi al presente Regolamento. Tali
deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità della Società nei confronti degli
assicurati. La società esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.
Art. 4 - Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota.
Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di
eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all’art. 5 del presente Regolamento, con riferimento
al giorno di valorizzazione.
Le attività sono composte da:
• tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo per data operazione;
• la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione
e dalla
liquidità impegnata per le operazioni da regolare;
• altre attività tra cui:
- il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
- tutti gli interessi lordi maturati e non ancora percepiti;
- gli eventuali crediti di imposta maturati, che verranno cumulati ed eventualmente liquidati a fine esercizio.
Tra le passività rientrano le seguenti spese non ancora liquidate:
• commissioni di gestione;
• oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
• altri costi di diretta pertinenza del Fondo di cui al seguente art. 5.
Il valore delle attività viene determinato come segue:
• il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al valore nominale;
• la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell’ultima quotazione ufficiale precedente;
• la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali, compresi i pronti contro termine, avviene
sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione;
• le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base
dell’ultima quotazione ufficiale precedente;
• le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione del Fondo Interno sono convertite in quest’ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.
Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono aggiunti al patrimonio del Fondo Interno.
Il valore delle passività viene determinato come segue:
• la valorizzazione dei pronti contro termine avviene sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la valutazione dei
corrispondenti strumenti finanziari;
• la valorizzazione delle altre passività al valore nominale.
Le passività sono valutate al valore nominale.
Il Fondo è ad accumulazione e quindi l’incremento del valore delle quote del Fondo Interno non viene distribuito.
La valorizzazione della quota avviene settimanalmente il giovedì. Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo
Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo diviso per il numero di quote in circolazione entrambi relativi al
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giorno di valorizzazione.
La Compagnia può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di
forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell’attività di una Borsa Valori o di un mercato
regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del
Fondo. Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo
a quello di calcolo su IlSole24Ore e sul sito Internet della Società www.genertellife.it.
Art. 5 - Spese a carico del Fondo Interno
Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:
• commissioni di gestione fissate nella misura del 1%, su base annua, per il servizio prestato per l’asset allocation
degli strumenti finanziari collegati;
• le spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse degli Aderenti;
• gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse;
• il “contributo di vigilanza” dovuto alla COVIP ai sensi di legge;
• imposte e tasse;
• la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP.
Sono a carico della Società tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo (comprese anche le
eventuali commissioni dovute all’utilizzo di strumenti finanziari di tipo OICR). Le commissioni di gestione sono calcolate in pro-rata ad ogni valorizzazione. Le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità del Fondo
Interno ai fini della determinazione del valore complessivo netto.
Art. 6 - Liquidazione anticipata del Fondo Interno
La Società, nell’interesse del Contraente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare il Fondo
Interno. Tale facoltà potrà essere esercitata qualora il patrimonio del Fondo risultasse non sufficiente per garantire
un’ottimizzazione dei risultato dello stesso fondo. In tal caso, con effetto 31 dicembre dello stesso anno, il valore
delle attività del Fondo Interno in liquidazione viene trasferito ad un altro Fondo Interno avente profilo di rischio analogo.
Art. 7 - Modifiche del Regolamento del Fondo Interno
Eventuali modifiche al presente Regolamento, derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa vigente o da
mutati criteri gestionali, solo se favorevoli agli assicurati, saranno notificate all’ISVAP e comunicate ai Contraenti; le
stesse verranno depositate presso la Direzione della Compagnia.
Art. 8 - Fusione tra Fondi Interni
La Società si riserva di istituire in futuro ulteriori Fondi Interni. È prevista la possibilità di fusione tra Fondi Interni della
Compagnia con caratteristiche similari al fine di perseguire l’ottimizzazione della redditività dei Fondi in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende degli stessi Fondi Interni.
L’operazione di fusione, preannunciata al Contraente e all’Isvap con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla sua
decorrenza, è effettuata a valori di mercato, alla data di decorrenza medesima, attribuendo ai Contraenti un numero
di quote del Fondo incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute del Fondo incorporato
valorizzate all’ultima quotazione ante fusione. La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti.
Art. 9 - Rendiconto e revisione contabile
La Società dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla specifica
normativa di riferimento. I rendiconti della gestione del Fondo Interno sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di revisione iscritta all’Albo Speciale di cui all’art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58,
che attesta la rispondenza della gestione del Fondo Interno al presente Regolamento e l’esatta valorizzazione delle
quote.
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Allegato 3
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA VITALIZIA
Coefficienti di conversione del capitale di 1000 Euro/quote in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate Ipotesi demografica IPS55U - tasso tecnico 1,50%.
Rateazione della rendita
Età di calcolo
di accesso alla
prestazione
annuale
semestrale
trimestrale
mensile
50
35,20
34,89
34,74
34,64
51
35,90
35,57
35,42
35,31
52
36,63
36,29
36,13
36,02
53
37,40
37,05
36,88
36,77
54
38,22
37,85
37,67
37,55
55
39,08
38,69
38,51
38,38
56
39,99
39,59
39,39
39,26
57
40,95
40,53
40,32
40,19
58
41,97
41,53
41,31
41,17
59
43,06
42,59
42,37
42,22
60
44,21
43,73
43,49
43,33
61
45,45
44,93
44,68
44,51
62
46,76
46,21
45,94
45,77
63
48,15
47,57
47,29
47,10
64
49,64
49,02
48,72
48,52
65
51,23
50,57
50,25
50,04
66
52,92
52,22
51,88
51,65
67
54,74
53,99
53,63
53,38
68
56,69
55,89
55,50
55,24
69
58,79
57,93
57,51
57,23
70
61,05
60,12
59,67
59,37
71
63,48
62,48
61,99
61,67
72
66,11
65,03
64,50
64,15
73
68,97
67,79
67,22
66,84
74
72,10
70,81
70,18
69,77
75
75,52
74,11
73,42
72,97
Condizioni Generali di contratto - tariffa V PIP WEB - 12/2012
pag. 13 di 20
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
Coefficienti di conversione del capitale di 1000 Euro/quote in rendita annua certa per 10 anni e successivamente
vitalizia pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica IPS55U - tasso tecnico 1,50%.
Rateazione della rendita
Età di calcolo
di accesso alla
prestazione
annuale
semestrale
trimestrale
mensile
50
35,11
34,81
34,66
34,56
51
35,80
35,48
35,32
35,22
52
36,52
36,19
36,03
35,92
53
37,27
36,93
36,76
36,65
54
38,07
37,71
37,54
37,42
55
38,91
38,54
38,36
38,24
56
39,79
39,41
39,22
39,09
57
40,73
40,32
40,12
39,99
58
41,71
41,29
41,08
40,95
59
42,75
42,31
42,10
41,95
60
43,86
43,39
43,17
43,02
61
45,02
44,54
44,30
44,14
62
46,25
45,74
45,49
45,33
63
47,55
47,02
46,76
46,58
64
48,93
48,37
48,09
47,91
65
50,38
49,79
49,50
49,31
66
51,92
51,30
50,99
50,79
67
53,56
52,90
52,58
52,36
68
55,28
54,59
54,25
54,03
69
57,11
56,38
56,02
55,78
70
59,04
58,27
57,89
57,64
71
61,07
60,26
59,86
59,60
72
63,20
62,35
61,93
61,66
73
65,44
64,55
64,11
63,82
74
67,79
66,86
66,40
66,10
75
70,24
69,27
68,79
68,47
Condizioni Generali di contratto - tariffa V PIP WEB - 12/2012
pag. 14 di 20
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA VITALIZIA CONTROASSICURATA
Coefficienti di conversione del capitale di 1000 Euro/quote in rendita annua vitalizia controassicurata pagabile in rate
posticipate - Ipotesi demografica IPS55U - tasso tecnico 1,50%.
Rateazione della rendita
Età di calcolo
di accesso alla
prestazione
annuale
semestrale
trimestrale
mensile
50
33,72
33,42
33,27
33,17
51
34,29
33,97
33,81
33,71
52
34,87
34,54
34,38
34,28
53
35,49
35,15
34,97
34,86
54
36,12
35,76
35,58
35,47
55
36,78
36,41
36,23
36,09
56
37,46
37,07
36,88
36,75
57
38,18
37,77
37,58
37,45
58
38,93
38,48
38,27
38,14
59
39,68
39,24
39,03
38,89
60
40,5
40,04
39,82
39,62
61
41,3
40,81
40,58
40,42
62
42,18
41,68
41,44
41,28
63
43,11
42,5
42,24
42,07
64
43,99
43,43
43,17
42,99
65
44,99
44,43
44,15
43,98
66
46,07
45,31
45,01
44,82
67
47,01
46,38
46,08
45,89
68
48,18
47,55
46,99
46,77
69
49,18
48,48
48,14
47,93
70
50,45
49,74
49,41
49,19
71
51,84
50,72
50,35
50,11
72
52,88
52,1
51,73
51,49
73
54,4
53,63
53,27
53,04
74
56,09
54,61
54,2
53,95
75
57,12
56,27
55,89
55,65
Condizioni Generali di contratto - tariffa V PIP WEB - 12/2012
pag. 15 di 20
Determinazione dell’età di calcolo
La tavola demografica IPS55U richiede la rettifica dell’età effettiva dell’Aderente, calcolata in anni e mesi compiuti,
invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita
contenuta nelle successive Tabelle di rettifica dell’età (ottenendo così un’ “età di calcolo”).Il coefficiente di conversione per l’età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle
età intere superiore e inferiore rispetto all’età rettificata stessa.
Tabella di rettifica dell’età
Data di nascita
Rettifica (anni)
Fino al 31/12/1927
3
Dal 01/01/1928 al 31/12/1939
2
Dal 01/01/1940 al 31/12/1948
1
Dal 01/01/1949 al 31/12/1960
0
Dal 01/01/1961 al 31/12/1970
-1
Dal 01/01/1971
-2
Condizioni di rivedibilità delle basi demografiche
Nel corso della fase di accumulo le basi demografiche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche
nazionali e dall’esperienza statistica del portafoglio di rendite vitalizie della Società, e precisamente al verificarsi di
entrambe le seguenti condizioni:
1. che l’incremento della speranza di vita residua di una persona di 65 anni, se maschio, e di 60, se femmina, desunto dalle tavole di mortalità della popolazione italiana pubblicate dall’ISTAT nel periodo che va dal 2001 all’ultimo
anno pubblicato, risulti superiore all’incremento, nello stesso periodo, della speranza di vita residuo desunto dalla
tabella H, di seguito riportata.
In assenza di tavole di mortalità dell’ISTAT, verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro
qualificato organismo nazionale o comunitario.
2. che l’incremento della speranza di vita residua di un Aderente di 65 anni, se maschio, e di 60, se femmina, desunto dal portafoglio delle rendite vitalizia in erogazione della Compagnia (o di altre Società del Gruppo Generali
aventi un portafoglio di vitaliziati con caratteristiche analoghe a quello di “Genertellife” qualora quest’ultima non ne
possieda uno sufficientemente numeroso) nel periodo di vita che va dal 2001 all’ultimo anno rilevato risulti superiore
all’incremento, nello stesso periodo, della speranza di vita residua desunto dalla tabella H, di seguito riportata.
Le basi demografiche possono essere modificate anche in caso di decremento della speranza di vita residua alle
condizioni riportate ai punti 1. e 2. su riferiti.
Al verificarsi di dette condizioni la Compagnia:
- avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione in rendita vitalizia se, per entrambi i casi su riferiti, l’incremento (o il decremento) della speranza di vita residua rispetto a quello desunto dalla tabella H non risulti superiore
per più del 5,00%, oppure
- avrà l’obbligo di rideterminare i coefficienti di conversione in rendita vitalizia se, per entrambi i casi su riferiti, l’incremento (o il decremento) della speranza di vita residua rispetto a quello desunto dalla tabella H risulta superiore
per più del 5,00%. I nuovi coefficienti di conversione in rendita saranno applicati ai contributi versati anche prima
dell’entrata in vigore della modifica a condizione che:
a) siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto e manchino più di tre anni dalla data di erogazione
della rendita;
b) sia stata data comunicazione scritta all’Aderente, in caso di peggioramento dei coefficienti di conversione, almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell’Aderente di trasferire la propria
Condizioni Generali di contratto - tariffa V PIP WEB - 12/2012
pag. 16 di 20
posizione individuale ad altra forma previdenziale prima dell’applicazione dei nuovi coefficienti e senza che vi sia la
commissione di trasferimento, come indicato nelle Condizioni generali di contratto.
I coefficienti di conversione in rendita vitalizia possono altresì variare qualora il tasso di interesse applicato sia superiore al tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito dall’ISVAP nel
Regolamento n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni. La modifica dei coefficienti dovuta al
tasso di interesse massimo applicabile avrà effetto solo sui versamenti successivi all’entrata in vigore della modifica,
fermi restando i limiti a) e b) prima riportati.
Tabella H - Speranza di vita residua
Anno
Maschio
età 65
Femmina
età 60
Anno
Maschio
età 65
Femmina
età 60
Anno
Maschio
età 65
Femmina
età 60
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
16,56
16,67
16,78
16,89
17,00
17,11
17,22
17,33
17,44
17,56
25,12
25,27
25,43
25,58
25,73
25,88
26,03
26,18
26,33
26,49
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
17,67
17,78
17,89
18,00
18,11
18,23
18,36
18,48
18,61
18,74
26,63
26,78
26,93
27,08
27,23
27,39
27,55
27,71
27,88
28,05
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
18,87
19,00
19,13
19,26
19,39
19,51
19,64
19,77
19,90
20,03
28,20
28,36
28,52
28,68
28,86
29,00
29,16
29,32
29,48
29,67
La tabella H è un’estensione delle tabelle riportate negli allegati 3 e 4 della pubblicazione dell’Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione (ANIA) “IPS55 - Base demografica per le assicurazioni di rendita” (luglio 2005).
Condizioni Generali di contratto - tariffa V PIP WEB - 12/2012
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Allegato 4
CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA VITALIZIA NELLA FASE DI EROGAZIONE
Art. 1 - Rivalutazione della rendita vitalizia
La rendita vitalizia (pensione) si rivaluta secondo la presente Clausola di rivalutazione. Per garantire tale rivalutazione
la Società gestisce le attività finanziarie a copertura degli impegni assunti, nell’apposita Gestione Separata Ri.Alto
Previdenza, separata dalle altre attività della Società, con i criteri e le modalità previsti dal relativo Regolamento.
Art. 2 - Misura di rivalutazione
La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento realizzato dalla Gestione Separata Ri.Alto
Previdenza di cui al successivo Regolamento. Il rendimento da attribuire agli Assicurati è determinato moltiplicando
tale rendimento realizzato dalla Gestione Separata per l’aliquota di partecipazione pari almeno al 70%. Il rendimento
attribuito non può in ogni caso essere superiore al rendimento realizzato diminuito di 1,00 punti percentuali. La misura annua di rivalutazione si ottiene diminuendo il rendimento attribuito del tasso tecnico, già attribuito nel calcolo
della rendita, e scontando il risultato per un anno al succitato tasso tecnico. Ogni anno, alla ricorrenza annuale della
data di accesso alla prestazione, la rendita viene rivalutata mediante maggiorazione della rendita stessa. Detta maggiorazione si determina moltiplicando tale rendita, comprensiva degli aumenti derivanti da precedenti rivalutazioni,
per la misura annua di rivalutazione sopra definita, in base al rendimento della Gestione Separata dichiarato entro
il 31 dicembre dell’anno precedente la ricorrenza stessa. La rendita rivalutata viene determinata sommando alla
rendita in vigore tale maggiorazione.
La rendita assicurata, così rivalutata, verrà comunicata all’Aderente.
Art. 3 - Regolamento della Gestione Separata Ri.Alto Previdenza
1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti
dalla Società, denominato Ri.Alto Previdenza (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° gennaio al 31
dicembre di ogni anno.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d’investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del
tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell’ambito dei
contratti assicurativi collegati alla Gestione e dall’analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento.
Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.
Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e
azionario, come di seguito specificato; l’investimento potrà anche essere indiretto attraverso l’utilizzo di OICR
armonizzati.
Investimenti obbligazionari
L’investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.
In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti
contro termine o fondi monetari.
Investimenti immobiliari
La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di
investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.
Investimenti azionari
Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati
ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata
sia sull’analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità
di crescita e posizionamento nel mercato).
Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.
Condizioni Generali di contratto - tariffa V PIP WEB - 12/2012
pag. 18 di 20
Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:
Investimenti obbligazionari massimo 100%
Investimenti immobiliari
massimo 40%
Investimenti azionari
massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari
massimo 10%
Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla
vigente normativa di settore.
Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all’art. 5 del Regolamento
ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell’attivo della Gestione Separata, limite
nel quale non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare emessi o
promossi dalle controparti sopra citate in considerazione della loro naturale diversificazione e del ruolo di ottimizzazione del processo di investimento.
L’Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l’utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischiosità.
5. La gestione separata è riservata all’investimento dei contributi versati sui Piani Individuali Pensionistici attuati
mediante contratti di assicurazione sulla vita.
6. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i
contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
7. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute
nell’esclusivo interesse degli Aderenti, gli oneri di negoziazione derivanti dall’attività di impiego delle risorse e il
“contributo di vigilanza” dovuto alla COVIP ai sensi di legge; può inoltre gravare la quota di pertinenza delle spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell’incarico di Responsabile del PIP, salvo diversa decisione
della Compagnia. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
8. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di
altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione
Separata.
9. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato
rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa; analogamente, al termine di ogni mese, viene determinato il tasso medio di rendimento realizzato
nei dodici mesi precedenti.
Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla
Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e
dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo
8. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 7 effettivamente sostenute
ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al
valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel
libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo
di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La
giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
10.La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta
nell’apposito registro previsto dalla normativa vigente.
11.Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli
per il contraente.
12.La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla
Società aventi caratteristiche similari e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione
perseguirà in ogni caso l’interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
13.Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni Generali di contratto.
Condizioni Generali di contratto - tariffa V PIP WEB - 12/2012
pag. 19 di 20
Allegato 5
LIFE CYCLE: PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE
Età compiuta
dall’Aderente
% Ri.Alto Previdenza
Fino a 30 anni
% LVA Azionario
Previdenza
100
31
2
98
32
4
96
33
6
94
34
10
90
35
14
86
36
18
82
37
22
78
38
26
74
39
30
70
40
34
66
41
39
61
42
43
57
43
47
53
44
51
49
45
56
44
46
62
38
47
68
32
48
74
26
49
80
20
50
86
14
51
88
12
52
95
5
53
96
4
54
97
3
55
98
2
56
100
-
57
100
-
58
100
-
59
100
-
60
100
-
61
100
-
62
100
-
63
100
-
64
100
-
Da 65 in poi
100
Condizioni Generali di contratto - tariffa V PIP WEB - 12/2012
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pensionline
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5077
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)
Genertellife S.p.A.
Documento
sull’erogazione delle rendite
Allegato alle Condizioni Generali di contratto di pensionline
pensionline
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Tariffa: V PIP WEB - 12/2012
Documento sull’erogazione delle rendite
Al termine della fase di accumulo la rendita vitalizia corrisposta all’Aderente è pari alla somma:
- della rendita vitalizia derivante dalla conversione in rendita della posizione individuale espressa in Euro, maturata nella
Gestione separata al giorno di riferimento relativo alla data di accesso alla prestazione, e
- della rendita vitalizia derivante dalla conversione in rendita del controvalore in Euro della posizione individuale espressa in quote del Fondo Interno, effettuata nel giorno di riferimento relativo alla data di accesso alla prestazione.
La rendita vitalizia derivante dalla conversione in rendita della posizione individuale espressa in Euro si ottiene moltiplicando detta posizione per il coefficiente di conversione in rendita, riportato nella tabella che segue (“Coefficienti di
conversione in rendita vitalizia”). La rendita vitalizia derivante dalla conversione in rendita del controvalore in Euro della
posizione individuale espressa in quote del Fondo Interno si ottiene moltiplicando detto controvalore per il coefficiente
di conversione in rendita, riportato nella tabella che segue. I coefficienti sono validi per tutti gli Aderenti che facciano
richiesta della prestazione prima dell’eventuale sostituzione dei coefficienti medesimi.
L’erogazione della rendita vitalizia è sempre in Euro, non può essere riscattata durante il periodo di corresponsione e
cessa con l’ultima scadenza di rata precedente la morte dell’Assicurato. Le basi demografiche impiegate nei coefficienti di conversione in rendita non possono essere modificate successivamente all’inizio dell’erogazione della rendita
vitalizia. La rendita vitalizia è corrisposta in via posticipata con la rateazione scelta dall’Aderente; la rateazione non è
modificabile in corso di erogazione.
L’Aderente può chiedere, con le modalità e i termini indicati nelle Condizioni generali di contratto, che la rendita vitalizia
sia convertita in una:
- rendita certa per 10 anni e successivamente fino a che l’Aderente è in vita. I coefficienti di conversione da utilizzare
per la determinazione della rendita certa 10 sono calcolati con gli stessi criteri attuariali e con le stesse ipotesi utilizzate
per il calcolo dei coefficienti della rendita vitalizia e sono riportati nella tabella che segue (“Coefficienti di conversione in
rendita certa per 10 anni e successivamente vitalizia”);
- rendita vitalizia reversibile su un’altra persona, denominata reversionario, da corrispondere finché l’Aderente è in vita
e successivamente, in misura totale o parziale, se e finché è in vita il reversionario. A seguito di tale scelta, effettuata
dall’Aderente mediante richiesta scritta almeno trenta giorni prima del termine della fase di accumulo, la Società comunica l’ammontare della rendita vitalizia reversibile, calcolata in funzione dei coefficienti in vigore alla data di accesso
alle prestazioni pensionistiche.
- rendita vitalizia “controassicurata”; detta rendita è corrisposta all’Aderente finché è in vita e al verificarsi del suo decesso viene corrisposto alla/e persona/e da lui designata/e un importo pari alla differenza, se positiva, tra l’importo
della posizione individuale maturata (al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale) ed
il prodotto tra il numero delle rate di rendita già corrisposte e l’importo della rata di rendita iniziale. I coefficienti di conversione da utilizzare per la determinazione della rendita vitalizia controassicurata sono calcolati con gli stessi criteri
attuariali e con le stesse ipotesi utilizzate per il calcolo dei coefficienti della rendita vitalizia e sono riportati nella tabella
che segue (“Coefficenti di conversione in rendita vitalizia controassicurata”).
Documento sull’erogazione delle rendite - tariffa V PIP WEB - 12/2012
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COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA VITALIZIA
Coefficienti di conversione del capitale di 1000 Euro/quote in rendita annua vitalizia pagabile in rate posticipate Ipotesi demografica IPS55U - tasso tecnico 1,50%.
Rateazione della rendita
Età di calcolo
di accesso alla
prestazione
annuale
semestrale
trimestrale
mensile
50
35,20
34,89
34,74
34,64
51
35,90
35,57
35,42
35,31
52
36,63
36,29
36,13
36,02
53
37,40
37,05
36,88
36,77
54
38,22
37,85
37,67
37,55
55
39,08
38,69
38,51
38,38
56
39,99
39,59
39,39
39,26
57
40,95
40,53
40,32
40,19
58
41,97
41,53
41,31
41,17
59
43,06
42,59
42,37
42,22
60
44,21
43,73
43,49
43,33
61
45,45
44,93
44,68
44,51
62
46,76
46,21
45,94
45,77
63
48,15
47,57
47,29
47,10
64
49,64
49,02
48,72
48,52
65
51,23
50,57
50,25
50,04
66
52,92
52,22
51,88
51,65
67
54,74
53,99
53,63
53,38
68
56,69
55,89
55,50
55,24
69
58,79
57,93
57,51
57,23
70
61,05
60,12
59,67
59,37
71
63,48
62,48
61,99
61,67
72
66,11
65,03
64,50
64,15
73
68,97
67,79
67,22
66,84
74
72,10
70,81
70,18
69,77
75
75,52
74,11
73,42
72,97
Documento sull’erogazione delle rendite - tariffa V PIP WEB - 12/2012
pag. 2 di 6
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA CERTA PER 10 ANNI E SUCCESSIVAMENTE VITALIZIA
Coefficienti di conversione del capitale di 1000 Euro/quote in rendita annua certa per 10 anni e successivamente
vitalizia pagabile in rate posticipate - Ipotesi demografica IPS55U - tasso tecnico 1,50%.
Rateazione della rendita
Età di calcolo
di accesso alla
prestazione
annuale
semestrale
trimestrale
mensile
50
35,11
34,81
34,66
34,56
51
35,80
35,48
35,32
35,22
52
36,52
36,19
36,03
35,92
53
37,27
36,93
36,76
36,65
54
38,07
37,71
37,54
37,42
55
38,91
38,54
38,36
38,24
56
39,79
39,41
39,22
39,09
57
40,73
40,32
40,12
39,99
58
41,71
41,29
41,08
40,95
59
42,75
42,31
42,10
41,95
60
43,86
43,39
43,17
43,02
61
45,02
44,54
44,30
44,14
62
46,25
45,74
45,49
45,33
63
47,55
47,02
46,76
46,58
64
48,93
48,37
48,09
47,91
65
50,38
49,79
49,50
49,31
66
51,92
51,30
50,99
50,79
67
53,56
52,90
52,58
52,36
68
55,28
54,59
54,25
54,03
69
57,11
56,38
56,02
55,78
70
59,04
58,27
57,89
57,64
71
61,07
60,26
59,86
59,60
72
63,20
62,35
61,93
61,66
73
65,44
64,55
64,11
63,82
74
67,79
66,86
66,40
66,10
75
70,24
69,27
68,79
68,47
Documento sull’erogazione delle rendite - tariffa V PIP WEB - 12/2012
pag. 3 di 6
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA VITALIZIA CONTROASSICURATA
Coefficienti di conversione del capitale di 1000 Euro/quote in rendita annua vitalizia controassicurata pagabile in rate
posticipate - Ipotesi demografica IPS55U - tasso tecnico 1,50%.
Rateazione della rendita
Età di calcolo
di accesso alla
prestazione
annuale
semestrale
trimestrale
mensile
50
33,72
33,42
33,27
33,17
51
34,29
33,97
33,81
33,71
52
34,87
34,54
34,38
34,28
53
35,49
35,15
34,97
34,86
54
36,12
35,76
35,58
35,47
55
36,78
36,41
36,23
36,09
56
37,46
37,07
36,88
36,75
57
38,18
37,77
37,58
37,45
58
38,93
38,48
38,27
38,14
59
39,68
39,24
39,03
38,89
60
40,5
40,04
39,82
39,62
61
41,3
40,81
40,58
40,42
62
42,18
41,68
41,44
41,28
63
43,11
42,5
42,24
42,07
64
43,99
43,43
43,17
42,99
65
44,99
44,43
44,15
43,98
66
46,07
45,31
45,01
44,82
67
47,01
46,38
46,08
45,89
68
48,18
47,55
46,99
46,77
69
49,18
48,48
48,14
47,93
70
50,45
49,74
49,41
49,19
71
51,84
50,72
50,35
50,11
72
52,88
52,1
51,73
51,49
73
54,4
53,63
53,27
53,04
74
56,09
54,61
54,2
53,95
75
57,12
56,27
55,89
55,65
Documento sull’erogazione delle rendite - tariffa V PIP WEB - 12/2012
pag. 4 di 6
Determinazione dell’età di calcolo
La tavola demografica IPS55U richiede la rettifica dell’età effettiva dell’Aderente, calcolata in anni e mesi compiuti,
invecchiandola o ringiovanendola sommando algebricamente la rettifica (in anni) corrispondente alla data di nascita
contenuta nelle successive Tabelle di rettifica dell’età (ottenendo così un’ “età di calcolo”).Il coefficiente di conversione per l’età in anni e mesi, rettificata come sopra, è ottenuto per interpolazione lineare dei coefficienti relativi alle
età intere superiore e inferiore rispetto all’età rettificata stessa.
Tabella di rettifica dell’età
Data di nascita
Rettifica (anni)
Fino al 31/12/1927
3
Dal 01/01/1928 al 31/12/1939
2
Dal 01/01/1940 al 31/12/1948
1
Dal 01/01/1949 al 31/12/1960
0
Dal 01/01/1961 al 31/12/1970
-1
Dal 01/01/1971
-2
Condizioni di rivedibilità delle basi demografiche
Nel corso della fase di accumulo le basi demografiche utilizzate per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita possono essere modificate in relazione alle variazioni delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle statistiche
nazionali e dall’esperienza statistica del portafoglio di rendite vitalizie della Società, e precisamente al verificarsi di
entrambe le seguenti condizioni:
1. che l’incremento della speranza di vita residua di una persona di 65 anni, se maschio, e di 60, se femmina, desunto dalle tavole di mortalità della popolazione italiana pubblicate dall’ISTAT nel periodo che va dal 2001 all’ultimo
anno pubblicato, risulti superiore all’incremento, nello stesso periodo, della speranza di vita residuo desunto dalla
tabella H, di seguito riportata.
In assenza di tavole di mortalità dell’ISTAT, verranno considerate analoghe rilevazioni statistiche condotte da altro
qualificato organismo nazionale o comunitario.
2. che l’incremento della speranza di vita residua di un Aderente di 65 anni, se maschio, e di 60, se femmina, desunto dal portafoglio delle rendite vitalizia in erogazione della Compagnia (o di altre Società del Gruppo Generali
aventi un portafoglio di vitaliziati con caratteristiche analoghe a quello di “Genertellife” qualora quest’ultima non ne
possieda uno sufficientemente numeroso) nel periodo di vita che va dal 2001 all’ultimo anno rilevato risulti superiore
all’incremento, nello stesso periodo, della speranza di vita residua desunto dalla tabella H, di seguito riportata.
Le basi demografiche possono essere modificate anche in caso di decremento della speranza di vita residua alle
condizioni riportate ai punti 1. e 2. su riferiti.
Al verificarsi di dette condizioni la Compagnia:
- avrà facoltà di rideterminare i coefficienti di conversione in rendita vitalizia se, per entrambi i casi su riferiti, l’incremento (o il decremento) della speranza di vita residua rispetto a quello desunto dalla tabella H non risulti superiore
per più del 5,00%, oppure
- avrà l’obbligo di rideterminare i coefficienti di conversione in rendita vitalizia se, per entrambi i casi su riferiti, l’incremento (o il decremento) della speranza di vita residua rispetto a quello desunto dalla tabella H risulta superiore
per più del 5,00%. I nuovi coefficienti di conversione in rendita saranno applicati ai contributi versati anche prima
dell’entrata in vigore della modifica a condizione che:
a) siano trascorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto e manchino più di tre anni dalla data di erogazione
della rendita;
b) sia stata data comunicazione scritta all’Aderente, in caso di peggioramento dei coefficienti di conversione, almeno 60 giorni prima della loro entrata in vigore, ferma restando la possibilità dell’Aderente di trasferire la propria
Documento sull’erogazione delle rendite - tariffa V PIP WEB - 12/2012
pag. 5 di 6
posizione individuale ad altra forma previdenziale prima dell’applicazione dei nuovi coefficienti e senza che vi sia la
commissione di trasferimento, come indicato nelle Condizioni generali di contratto.
I coefficienti di conversione in rendita vitalizia possono altresì variare qualora il tasso di interesse applicato sia superiore al tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito dall’ISVAP nel
Regolamento n. 21 del 28 marzo 2008 e successive modifiche e integrazioni. La modifica dei coefficienti dovuta al
tasso di interesse massimo applicabile avrà effetto solo sui versamenti successivi all’entrata in vigore della modifica,
fermi restando i limiti a) e b) prima riportati.
Tabella H - Speranza di vita residua
Anno
Maschio
età 65
Femmina
età 60
Anno
Maschio
età 65
Femmina
età 60
Anno
Maschio
età 65
Femmina
età 60
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
16,56
16,67
16,78
16,89
17,00
17,11
17,22
17,33
17,44
17,56
25,12
25,27
25,43
25,58
25,73
25,88
26,03
26,18
26,33
26,49
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
17,67
17,78
17,89
18,00
18,11
18,23
18,36
18,48
18,61
18,74
26,63
26,78
26,93
27,08
27,23
27,39
27,55
27,71
27,88
28,05
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
18,87
19,00
19,13
19,26
19,39
19,51
19,64
19,77
19,90
20,03
28,20
28,36
28,52
28,68
28,86
29,00
29,16
29,32
29,48
29,67
La tabella H è un’estensione delle tabelle riportate negli allegati 3 e 4 della pubblicazione dell’Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione (ANIA) “IPS55 - Base demografica per le assicurazioni di rendita” (luglio 2005).
Costi nella fase di erogazione della rendita
I coefficienti sopra riportati comprendono il costo sostenuto per l’erogazione della rendita pari all’1,00% delle rate
di rendita attese. Verrà inoltre applicato un costo per la rivalutazione della rendita (valore trattenuto) pari a 1 punto
percentuale assoluto.
Tale percentuale di riduzione si incrementa di 0,10% in valore assoluto per ogni punto di rendimento della Gestione
Separata superiore al 6,00%.
Genertellife spa - sede legale e direzione generale: via ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - tel. 041.5939701
capitale sociale € 168.200.000,00 int. vers. - iscritta all’albo imprese Ivass n. 1.00141 - codice fiscale e registro
imprese Treviso 00979820321 partita iva 06515871009 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (TV) p.t. - società
unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all’albo dei gruppi assicurativi al numero 026 e soggetta
alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali spa - [email protected] - www.genertellife.it
Documento sull’erogazione delle rendite - tariffa V PIP WEB - 12/2012
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pensionline
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il n. 5077
(art. 13 del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)
Genertellife S.p.A.
Progetto esemplificativo standardizzato:
stima della pensione complementare
Da consegnare contestualmente alla Nota Informativa di pensionline
pensionline
Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo - Fondo pensione
Tariffa: V PIP WEB - 12/2012
Progetto esemplificativo standardizzato
La finalità del Progetto è quella di consentirti una valutazione sintetica e prospettica del tuo programma previdenziale,
costituendo pertanto anche uno strumento di ausilio nell’adozione delle tue scelte relative alla partecipazione alla forma
pensionistica complementare.
Il valore della posizione individuale prospettica e quello della prima rata annua di rendita attesa sono
rappresentati in termini reali e, pertanto, già al netto degli effetti dell’inflazione; nel calcolo della evoluzione della posizione individuale si tiene conto delle imposte gravanti sui rendimenti.
Ti ricordiamo che, in base a quanto previsto dalle disposizioni di legge (Dlgs 252/2005), la partecipazione a forme pensionistiche complementari ti consente di fruire di benefici fiscali sia sui contributi versati sia sulle prestazioni percepite.
Per maggiori informazioni si rinvia al Documento sul regime fiscale, che puoi trovare pubblicato anche sul sito web
www.genertellife.it.
AVVERTENZA: gli importi riportati sono fondati su ipotesi di calcolo che potrebbero non trovare conferma nel corso
del rapporto e pertanto la posizione individuale tempo per tempo maturata e la prestazione pensionistica attesa potrebbero risultare differenti da quelle indicate. Pertanto le indicazioni fornite non impegnano in alcun modo Genertellife
S.p.A. né la COVIP.
Le ipotesi fornite da COVIP e utilizzate per il calcolo della posizione individuale sono le seguenti:
• i versamenti vengono effettuati all’inizio di ciascun anno;
• la contribuzione è incrementata annualmente con un tasso pari all’1,00% reale;
• il tasso di inflazione è pari al 2,00%;
• l’aliquota di imposta applicata sui rendimenti annui è pari all’11,00%;
• i tassi reali di rendimento utilizzati sono i seguenti:
- 2,20% per Ri.Alto Previdenza
- 3,80% per LVA Azionario Previdenza
N.B.: La determinazione dei suddetti tassi è stata effettuata tenendo conto della composizione della Gestione Separata Ri.Alto Previdenza e del Fondo Interno LVA Azionario Previdenza di pensionline (come riportato in Regolamento) e
dei tassi di rendimento indicati da COVIP nella misura del 2,00% per la parte obbligazionaria e nella misura del 4,00%
per la parte azionaria.
Per quanto riguarda la Gestione Separata Ri.Alto Previdenza, Genertellife S.p.A. riconosce all’Aderente
un rendimento minimo garantito dello 0,00% annuo in valori nominali.
Relativamente alla rappresentazione della fase di erogazione, si precisa che si fa riferimento ad una rendita vitalizia
immediata senza reversibilità, ottenuta mediante conversione dell’intera posizione individuale maturata al momento di
accesso al pensionamento.
Le ipotesi fornite da COVIP e utilizzate per il calcolo della rendita vitalizia immediata rivalutabile sono le seguenti:
• basi demografiche: tavola di mortalità IPS55U;
• basi finanziarie: tasso tecnico pari allo 0,00%;
• costo di trasformazione della posizione individuale in rendita: 1,25% della posizione individuale maturata la termine
della fase di accumulo;
• la rendita è di tipo non reversibile ed è calcolata sull’ipotesi di conversione dell’intera posizione individuale maturata
al momento dell’accesso al pensionamento.
Puoi anche effettuare simulazioni “personalizzate” mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito www.
genertellife.it. Il Progetto esemplificativo standardizzato di seguito riportato è quindi, come indicato da COVIP, una
simulazione effettuata avendo a riferimento figure-tipo aventi le seguenti caratteristiche:
Progetto esemplificativo standardizzato - tariffa V PIP WEB - 12/2012
pag. 1 di 3
• età anagrafica al momento dell’adesione: 30, 40 e 50 anni;
• contributo annuo: 1.500, 2.500 e 5.000 Euro;
• età di pensionamento: 67 anni.
Tale simulazione riporta il totale dei versamenti effettuati al termine della fase di accumulo, la corrispondente posizione
individuale e il valore della prima rata annua di rendita calcolata con riferimento alle diverse figure-tipo considerate.
L’elaborazione è compiuta per la Gestione Separata Ri.Alto Previdenza, il Fondo Interno LVA Azionario Previdenza e la combinazione predefinita Programma automatico Life Cycle.
Progetto esemplificativo
Gestione Separata Ri.Alto Previdenza
Età
Contributo
all’adesione
annuo
30
€ 66.761,52
€ 78.215,87
€ 3.380,49
€ 2.500,00
€ 111.269,13
€ 130.359,77
€ 5.634,15
€ 5.000,00
€ 222.538,27
€ 260.719,51
€ 11.268,30
Totale versamenti Posizione individuale
effettuati
maturata
Prima rata annua
maturata
€ 1.500,00
€ 46.231,37
€ 52.011,55
€ 2.247,94
€ 2.500,00
€ 77.052,23
€ 86.685,92
€ 3.746,57
€ 5.000,00
€ 154.104,45
€ 173.371,79
€ 7.493,13
Totale versamenti Posizione individuale
effettuati
maturata
Prima rata annua
maturata
Età
Contributo
all’adesione
annuo
50
Prima rata annua
maturata
€ 1.500,00
Età
Contributo
all’adesione
annuo
40
Totale versamenti Posizione individuale
effettuati
maturata
€ 1.500,00
€ 27.645,68
€ 29.842,44
€ 1.341,42
€ 2.500,00
€ 46.076,11
€ 49.737,39
€ 2.235,70
€ 5.000,00
€ 92.152,23
€ 99.474,75
€ 4.471,39
Fondo Interno LVA Azionario Previdenza
Età
Contributo
all’adesione
annuo
30
€ 66.761,52
€ 102.110,14
€ 4.413,20
€ 2.500,00
€ 111.269,13
€ 170.183,49
€ 7.355,33
€ 5.000,00
€ 222.538,27
€ 340.367,03
€ 14.710,66
Totale versamenti Posizione individuale
effettuati
maturata
Prima rata annua
maturata
€ 1.500,00
€ 46.231,37
€ 63.191,28
€ 2.731,13
€ 2.500,00
€ 77.052,23
€ 105.318,74
€ 4.551,88
€ 5.000,00
€ 154.104,45
€ 210.637,52
€ 9.103,75
Totale versamenti Posizione individuale
effettuati
maturata
Prima rata annua
maturata
Età
Contributo
all’adesione
annuo
50
Prima rata annua
maturata
€ 1.500,00
Età
Contributo
all’adesione
annuo
40
Totale versamenti Posizione individuale
effettuati
maturata
€ 1.500,00
€ 27.645,68
€ 33.783,88
€ 1.518,59
€ 2.500,00
€ 46.076,11
€ 56.306,43
€ 2.530,97
€ 5.000,00
€ 92.152,23
€ 112.612,90
€ 5.061,95
Progetto esemplificativo standardizzato - tariffa V PIP WEB - 12/2012
pag. 2 di 3
Programma automatico “Life Cycle”
Età
Contributo
all’adesione
annuo
30
€ 66.761,52
€ 81.787,92
€ 3.534,87
€ 2.500,00
€ 111.269,13
€ 136.313,22
€ 5.891,46
€ 5.000,00
€ 222.538,27
€ 272.626,42
€ 11.782,91
Totale versamenti Posizione individuale
effettuati
maturata
Prima rata annua
maturata
€ 1.500,00
€ 46.231,37
€ 52.682,61
€ 2.276,94
€ 2.500,00
€ 77.052,23
€ 87.804,39
€ 3.794,91
€ 5.000,00
€ 154.104,45
€ 175.608,74
€ 7.589,81
Totale versamenti Posizione individuale
effettuati
maturata
Prima rata annua
maturata
Età
Contributo
all’adesione
annuo
50
Prima rata annua
maturata
€ 1.500,00
Età
Contributo
all’adesione
annuo
40
Totale versamenti Posizione individuale
effettuati
maturata
€ 1.500,00
€ 27.645,68
€ 29.865,32
€ 1.342,45
€ 2.500,00
€ 46.076,11
€ 49.775,52
€ 2.237,41
€ 5.000,00
€ 92.152,23
€ 99.551,00
€ 4.474,82
Genertellife spa - sede legale e direzione generale: via ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - tel. 041.5939701
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