R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1579 del 2012, proposto da:
Federbiologi Sicilia S.Na.Bi.L.P., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Starvaggi,
Davide Di Paola, con domicilio eletto presso Paolo Rugolo in Palermo, via Streva
N.14; Laisan (Libera Associazione Imprese Sanità Ambulatoriale Nazionale),
Centro Analisi Bio Lab S.r.l., Ca.Ta. S.r.l., Citodiagnostica Laboratorio Analisi
Cliniche, La Ricerca Bioclinica del Dott. Carmelo di Stefano e C. S.a.s.,
Laboratorio Analisi Biologiche di Messina Rosamaria e C. S.a.s., Il Laboratorio
Analisi Biologiche Dott.Ssa Carmela Guglielmino & C., Laboratorio Analisi
A.B.C., Laboratorio Analisi “Esposito” S.n.c., Laboratorio di Analisi Dott.Ssa
Russello Maria Pia, Centro Analisi Dott. Salvatore Reale, Centro Analisi Gravina di
Squillaci Maria Grazia & C. S.n.c., Laboratorio Analisi Aesculapius S.n.c.,
Laboratorio Analisi Cliniche Dr. G. Panebianco e C. S.a.s., Laboratorio Analisi
Cliniche Sanfilippo del Dott. Cannistraci Vincenzo e C. S.a.s., Biotest S.a.s.,
Laboratorio Analisi Dr. Spadaro Giuseppe & C. S.a.s., Laboratorio S. Lucia Dott.
Giacinto Schilirò & C. S.n.c., Laboratorio Analisi Bionove S.n.c., Centro Analisi
Dr. Famà Natale, Laboratorio Analisi Caudullo S.r.l., Analisi Cliniche Vasta del Dr.
Mario Vasta & C. S.a.s., Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche D.Ssa
Giannetto Rosaria & C. S.a.s., Laboratorio Analisi e Ricerca Clinica di A. Cucuzza
e D. Tornetta S.n.c., Laboratorio Analisi Cliniche Tielle Diagnostic S.r.l.,
Biokemetron Laboratorio Analisi del Dott. Vincenzo Marino, Bioanalisi S.a.s.
Laboratorio Analisi Biologiche del Dott. Angelo di Prima, Polilab S.r.l. del Dott.
Cambria Sergio, Centro Analisi Biologiche Eurolab S.n.c. della Dott. Ssa Giuseppa
Gilistro, Centro Analisi Motta della Dott. Ssa Motta Anna Maria e Dott. Ssa
Caruso S. e P., Centro Biomedico Laboratorio di Analisi Biocliniche di G. Pidatella
S.n.c., Laboratorio Analisi Biologiche Biodiagnostica di Scarnà Sebastiana & C.
S.n.c., Lab. Analisi Cliniche e Batteriologiche Dr. Pennisi Francesco S.r.l., C.R.M.
Centro Ricerche Mediche Snc di B. Borrata e R. Cantone, Medical Srl di Bottino
Pietro, Laboratorio Analisi Europa di Maria Teresa Lentini e C. S.a.s., Laboratorio
Analisi Cliniche Leotta Dott.Ssa Maria & C., Sas, Laboratorio di Analisi Biologiche
Dott. Nunzio Ferlito, Centro Analisi Cliniche e Batteriologiche del Dr.
Maccarrone & C. Sas, Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Antonuccio Natale & C.
Snc, Laboratorio Analisi Cliniche Argo del Dott. Bonanno Santo, Laboratorio
Gorgia S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Cavarra e Giardinelli Srl, Laboratorio di
Analisi Cliniche Dott. Giuseppe Scalia S.n.c., Centro Diagnostico S.Venera Srl,
Bios Laboratorio Analisi Cliniche Sas, Centro Analisi Cliniche Buffa Santa e
Ricupero Maria Angela & C. Snc, Centro Analisi Bios Srl Dott. Ferdinando
Rubino, Centro Analisi Cliniche Check-Up Srl, Laboratorio Analisi Cliniche Dr.Ssa
Criscione Francesca, Laboratorio di Analisi Dott.Ssa Elbana Pantano, Laboratorio
Salus Mendel Srl, Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Masuzzo Concettina, Nuova
Medicina Srl, Analisi Cliniche Leo-Lab Srl, Centro Analisi Cliniche "Clinical S.a.s.",
Struttura Biosanitas S.r.l., Medical S.n.c., Interlandi Srl, Laboratorio Analisi
Cliniche Biomedica Srl, Polilab Srl, Analisi Cliniche di Tomaselli S. & C. Snc, Bio
Control Laboratorio Analisi Cliniche e Microbiologiche di Filippo Cinardo & C.
Snc, Caligiore Dott. Paolo, Laboratorio Analisi di Patologia Clinica Dott. Tringali
Salvatore & C. Snc, Laboratorio Analisi di Di Bartolo Angelo, Laboratorio
Siracusa Medica Srl, Polilab Srl, Laboratorio Analisi Montalto Nadia di Tomo
Antonina Sas, Laboratorio Analisi Cliniche “Fleming”, Analisi Cliniche Dott.Ssa
Esposito Rosalba Snc, Laboratorio Analisi Dott. Vincenzo Peraino Srl,
Laboratorio Analisi Dott. Luigi Vitale e C. Sas, Laboratorio di Analisi A.B.C. Dal
1977 Dr. Costantino Scimemi & C. Snc, Analisi Cliniche Amenta Srl, Laboratorio
Analisi Dr. A. Zichichi & C. Sas, Laboratorio Analisi Dott. R.M. D'Angelo & C.
S.a.s. di Rosa Maria D'Angelo & C., Studio Analisi Cliniche di L. Messina e C. Snc,
Laboratorio Micro Bios - C Sas, Laboratorio Analisi Cliniche Dott.Ssa Daino
Domenica, Laboratorio Analisi Cliniche Puccio Francesca, Laboratorio Analisi
Cliniche Castiglia Crocifissa & C. Snc, Labor Srl, Centro Analisi Cliniche S. Rosalia
Snc, Centro Minerva Analisi Cliniche Srl, Laboratorio Analisi Cliniche e
Batterilogiche Dott. A. di Salvo & C. S.a.s., Analisi Cliniche Dr Salemi Vincenzo &
C., Centro Analisi Cliniche B.I.R Valentino Srl, Centro Analisi Cliniche Snc di
Mendola Gg e Millozzi A., Laboratorio Analisi Cliniche La Mantia Rosaria Srl,
Laboratorio Analisi Cliniche La Mantia Sas, Laboratorio Analisi Chimico - Cliniche
Battaglino Maria Grazia & C. Sas, M.G.P. Srl Diagnostica Chimica Clinica di
Prevenzione, Analisi Cliniche Saito D.Ssa Luciana, Analisi Cliniche Albeggiani Sas,
Centro Medico Diagnostico Terapeutico Srl, Laboratorio di Analisi Cliniche
Marcellino Snc, Centro Diagnostico Analisi Cliniche di Stabile Rocco & C. Sas,
Centro Analisi Cliniche A4 Snc, Laboratorio Analisi Cliniche Snc, Consorzio
Biogenesi, Centro Diagnostico Clinico-Ematologico S.P.E.M. di Fiasconaro
Concetta & C. Snc, Laboratorio Analisi Chimico Cliniche Check-Up di Maria
Sortino & C Snc, Laboratorio Analisi Cliniche Messina di Scimè Alda Sas, Dott.Ssa
Buscemi Giuseppa e Figli Sas Laboratorio di Analisi, Analisi Cliniche Biosalus Snc,
Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Mario Vella Sas, Laboratorio di Analisi Cliniche
Dott. Gaetano di Natale, Laboratorio di Analisi Cliniche Nuzzo Anna Maria & C.
S.n.c., Laboratorio Analisi Cliniche Dott.Ssa Assunta Marsala S.a.s., Centro Analisi
Clinico Biologiche Dott. M. Cacciatore e C. S.n.c., Laboratorio Analisi D.Ssa
Pedalino & C. S.a.s., Laboratorio Analisi Cliniche S.n.c. Dr.I R. Fabrica e G. Bona
& C., Laboratorio Analisi Cliniche Dott.Sse Rosa Damanti e Silvia Parla S.n.c.,
Laboratorio di Analisi Cliniche e Radioimmunologiche Dott. G. Marra & C. Snc,
Bioeco Analisi S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche e Batteriologiche Dott.Ssa Saieva
Anna Maria S.a.s., Laboratorio di Analisi Cliniche e Biologiche S.r.l., Analisi
Cliniche Dott. Paola Malato S.r.l., Laboratorio di Analisi Cliniche e Biologiche
Dott. Randisi F. & Gacioppo M. S.r.l., Analisi Cliniche e Microbiologiche di
Mangiapane Giuseppa & C. S.a.s., Analisi Cliniche “Centro Fleming” S.r.l.,
Laboratorio Analisi Cliniche Green Srl, Laboratorio Analisi Cliniche Noto Santa &
C Snc, Laboratorio Analisi C. Tasca Sas, Centro Analisi Nobile & C. Snc,
Guadagnino Srl Laboratorio Analisi Cliniche, Laboratorio Analisi Cliniche di Vella
Gero Snc, Analisi Cliniche Dott.Ssa Franca Marchese Ragona, Centro Analisi
Darwin Srl, Laboratorio Analisi Cliniche Dott. Catania Ignazio & C. Snc, Centro
Analisi Cliniche Biologiche piazza - Ciaccio & C. Snc, Analisi Cliniche Dott.
Accordino F. & Dott. La Bella C. Snc, Laboratorio Analisi Cliniche Dott. S. A.
Urso & C. Sas, Laboratorio Analisi Cliniche di Diego Fanara & C. Sas, Laboratorio
Analisi Cliniche Centro Gemini Srl, Laboratorio di Analisi Biologioche e
Radioimmunologiche Dott.Ssa Giardina Diega Srl, Centro Analisi Oltreponte Dr.
Vincenti Giovanna, Centro Analisi Cliniche di Guccione Angelo & C Sas, Salus
Srl, Centro Diagnostico Dott.Ssa Alongi di Caponnetto Maria & C. Sas,
Laboratorio Analisi Cliniche di Corbo e Montaperto Snc, Analisi Cliniche D.Ssa
Pace Letizia & C. S.a.s., Centro Polidiagnostico e Terapeutico Saccense S.r.l.,
Studio Diagnostico S. Martino, Laboratorio Diagnostico Bertucci di P. Grosso e
G. Buda S.n.c., Analisi Chimiche Cliniche e Microbiologiche "Terme Imbesi S.a.s.,
Laboratorio Analisi Stella Brienza Lucia S.a.s., Laboratorio Analisi Cliniche Emmi
di Emmi Nunzio & C. S.a.s., Diagnostica dei Verdi, Studio Diagnostico di
Donatella Sindoni & C. S.n.c., Laboratorio Analisi Cliniche Ceiba di Mascali A. e
Russo S. Snc, Studio Sanatrix, Puglia Maria Pia S.r.l., Laboratorio Analisi
Biomediche Lenzo S.r.l., Analisi Quattrocchi & Mirici S.n.c., Laboratorio Analisi
Naxos, Laboratorio Analisi Cliniche “Medical System Sas”, Laboratorio Analisi
Cliniche “Genovese F. & C. S.a.s.”, Emolab di Angelo Sindoni & C. S.a.s., L.A.B.
Dott. Silvestro Martella, Laboratorio Analisi Cliniche di Stefano di Amelia di
Stefano & C. S.a.s., Laboratorio di Analisi Cliniche Aragona S.n.c., Analisi Cliniche
Alfano S.a.s., Polidiagnostica Kennedy S.r.l., Il Laboratorio di Analisi Cliniche
“Bombara di Bombara G. & C. S.a.s.”, Società San Francesco, Dott. C. La Ferlita
Analisi Cliniche, Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. S. La Spada & Dott. M.
Galì, Analisi Cliniche Agosta G. di Muni M. S.n.c., Aesculapius Srl Laboratorio di
Analisi Cliniche, Analisi Cliniche Dottore S.a.s. di Dottore Salvatore & C.,
Laboratorio Analisi Cliniche Delta del Dott. Pietro Miraglia, Laboratorio Analisi
Cliniche La Diagnostica S.a.s., Laboratorio di Analisi Cliniche Dott. Carmelo Saitta
S.r.l., Laboratorio Analisi Cliniche Centro Diagnostico Boccetta del Dott. R.
Manganaro e A. Rizzo S.n.c., Studio Diagnostico S. Lucia Analisi Cliniche della
Dott.Ssa Pino Zanghì Caterina & C. S.n.c., Laboratorio Analisi La Rosa Sas, Studio
Diagnostico Dott.Ssa Maria Stefania Chiofalo, Analysis S.a.s. di Donatella Zivieri
& C., Analisi Cliniche "S. Luca" S.a.s., Zetanalisi S.a.s. di Ioculano Giuseppa & C.,
Laboratorio Omega Sas di Badolato, Analisi Cliniche Santa Caterina del Dr.
Prestipino Santi & C. S.n.c., C.D.F. Centro Diagnostico Fiorello Sas, Laboratorio
Analisi Cliniche Dott. Tomasi Antonino, Laboratorio S. Rita Snc, Laboratorio
Analisi Cliniche Dott.Ssa Gisella Trifilò, Studio Diagnostico Eva S.r.l. Analisi
Cliniche, Haematologica S.a.s., Studio Diagnostico Igea S.r.l. Analisi Cliniche,
rappresentati e difesi dagli avv.ti Davide Di Paola e Paolo Starvaggi, e con
domicilio eletto presso Paolo Rugolo in Palermo, via Streva N. 14;
contro
-
la
-
Regione
l’Assessorato
Siciliana;
Regionale
ala
Salute;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via A.
De
-
Gasperi
l’Azienda
n.
Sanitaria
81,
sono
Provinciale
di
per
Palermo,
in
legge
domiciliati;
persona
del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Narbone, e con
domicilio eletto in Palermo, via Pindemonte n. 88, presso la sede dell’ufficio legale
dell’Azienda;
- l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, l’Azienda Sanitaria Provinciale di
Ragusa, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, l’Azienda Sanitaria
Provinciale di Messina, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, l’Azienda
Sanitaria Provinciale di Enna, l‘Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, l’Azienda
Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, tutte non costituite in giudizio;
nei confronti di
- Ordine Nazionale dei Biologi, rappresentato e difeso dall’avv. Luca Gioacchino
Barone, con domicilio eletto in Palermo, via Torricelli n. 3, presso lo studio
dell’avv.
Giovanna
Condorelli;
- S. Stefano Uni.Lab. S.r.l.; Centro di Medicina Riabilitativa S.a.s. D.Ssa Marchese
Annamaria; Laboratorio Analisi Cliniche Delta del dott. Giovanni Brinch e del
dott. Pietro Miraglia; Confeuropa Consumatori, tutti non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad
adiuvandum:
Dott. A Pantano Diagnosi e Medicina Preventiva s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Starvaggi, con
domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore in Palermo, via Generale
Streva
n.
ad
14;
opponendum:
Federlab Italia e Federlab Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro
tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Arturo Umberto Meo, con domicilio eletto
in Palermo, via Libertà n. 171, presso lo studio dell’avv. Giovanni Immordino;
per l'annullamento
1) del decreto Assessorato Sanità n. 825/12 dell’08/05/2012, pubblicato in
G.U.R.S. n. 23 dell’08/06/2012, con i relativi allegati, che, tra l’altro, ha
a) determinato in € 319.456.000,00 l’aggregato 2012 per l’assistenza specialistica
convenzionata esterna ed in € 305.920.800,00 l’aggregato complessivo destinato
alle branche, apportando così, una riduzione dell’aggregato di molto inferiore a
quella stabilita dalla L.R. 2/07 e dallo stesso piano di rientro, tale da non
consentire l’attribuzione di un budget compatibile con le potenzialità delle singole
strutture sanitarie e le effettive esigenze della popolazione di riferimento;
b) fissato nella tabella di cui all’all. B) del predetto D.A. i sub-aggregati per l’anno
2012 per i laboratori di analisi distinti per provincia, prevedendo la possibilità di
una rimodulazione a seguito dell’individuazione di puntuali parametri, in relazione
ai fabbisogni di salute e alla specificità e qualità delle attività prestate;
c) ha fatto salva la possibilità di destinare, al di fuori dell’aggregato attribuito alla
branca, la somma di euro 2.984.000,00, su base regionale, a titolo di premialità, alle
strutture private di laboratori di analisi che saranno oggetto di nuove aggregazioni.
2) Il D.A. del 09/08/2012, pubblicato in G.U.R.S. n. 37 del 31/08/2012, con il
quale è stato rideterminato l’aggregato di spesa per l’assistenza specialistica da
privato per il 2012, riducendo ulteriormente dello 0,5% l’importo totale
dell’aggregato e, dunque, l’importo di ogni singolo aggregato di spesa provinciale.
La riduzione è stata prevista per la parte di risorse accantonate delle aziende
sanitarie provinciali per la riassegnazione in misura differenziata, prevista dall’art. 5
del D.A. n. 825/2012 nella misura del 3%, che, pertanto, per le branche in
argomento è stata rideterminata nella misura del 2,5%;
3) Il D.A. n.1629/12, pubblicato in G.U.R.S. n. 37 del 31/08/2012, con i relativi
allegati, che tra l’altro
a) determina in € 119.323.400,00 l’aggregato per la branca “Medicina di
Laboratorio” nell’intero territorio regionale, apportando così, una riduzione
dell’aggregato di molto inferiore a quella stabilita dalla L.R. 2/07 e dallo stesso
piano di rientro, oltre che rideterminando l’aggregato di spesa con l’ulteriore
riduzione dello 0,5% statuita con il decreto assessoriale di cui sopra, tale da non
consentire l’attribuzione di un budget compatibile con le potenzialità delle singole
strutture sanitarie e le effettive esigenze della popolazione di riferimento;
b) fissa nella tabella di cui all’art. 2 del predetto D.A. i sub-aggregati per l’anno
2012 per i laboratori distinti per provincia;
c) fissa delle soglie minime di prestazioni per l’accreditamento e la
contrattualizzazione,
il
mancato
raggiungimento
delle
quali
comporterà
l’impossibilità per le strutture a di erogare prestazioni per conto del S.S.R. e,
dunque, l’impossibilità di continuare a sottoscrivere i contratti;
d) individua come requisito ulteriore di accreditamento e di contrattualizzazione la
registrazione al CRQ e la partecipazione obbligatoria alle VEQ regionali;
4) Il D.A. n. 1210 del 29 giugno 2011 nella parte in cui ha costituito il Centro
regionale per l’implementazione, l’assicurazione ed il controllo della qualità (CRQ)
e ha previsto l’obbligo per tutte le strutture di laboratorio pubbliche e private, di
partecipare a programmi di valutazione esterna di qualità, c.d. VEQ, divenuto
lesivo a seguito dell’adozione del D.A. 1629/2012;
5) ogni atto presupposto e conseguente, ivi compreso lo schema di contratto per
l’assegnazione del budget 2012 allegato al D.A. 1629/2012, ed in particolare l’art.
8, che introduce contrattualmente l’obbligatorietà dell’accorpamento di cui al D.A.
1629;
ed inoltre per il riconoscimento del diritto delle strutture sanitarie ricorrenti
a) a mantenere la propria autonomia giuridica e funzionale ed a non essere
sottoposti all’obbligo di accorpamento, con diritto alla contrattualizzazione anche
se non raggiungano annualmente il numero minimo di prestazioni fissato
dall’Assessorato alla Salute, purchè abbiano superato positivamente le verifiche per
l’accreditamento definitivo e per la conferma triennale prevista dal D.A.
26/04/2011, ai sensi dell’art. 5 D.A. n. 463/2003;
b) ad ottenere un adeguato incremento dell’aggregato di spesa regionale e
provinciale per l’anno 2012 fissato dalla Regione Siciliana per la specialistica
ambulatoriale ed in particolare quello relativo ai laboratori di analisi, da considerare
al netto del ticket e senza sconti tariffari;
c) ad ottenere la declaratoria dell’obbligo dell’Assessorato della Sanità a caducare le
clausole del contratto tipo approvato con i decreti odiernamente impugnati che
risultano vessatorie ed illegittime per i motivi di cui infra, nonché a rivedere la
disciplina della registrazione al CRQ e della partecipazione alle VEQ regionali,
garantendo la partecipazione dei rappresentanti dei Laboratori di analisi non
consorziati e riducendo i costi;
d) ad ottenere un budget adeguato in relazione alle potenzialità della struttura ed
alle effettive esigenze della popolazione di riferimento ed il pagamento integrale,
con declaratoria dell’illegittimità dei pagamenti in dodicesimi, delle prestazioni
erogate nell’anno 2012 fino alla data di una valida comunicazione del budget ed a
vedersi riconosciuto un legittimo ed adeguato tetto di spesa per la restante parte
dell’anno, con facoltà di erogare, in caso di superamento del budget, prestazioni a
pagamento o comunque ottenere una congrua remunerazione per le prestazioni
rese in extrabudget agli gli assistiti del S.S.R.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto il decreto cautelare n. 600 del 28 settembre 2012;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Presidenza della Regione Siciliana e
dell’Assessorato regionale della salute;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di
Palermo;
Viste le memorie difensive depositate dalla parte ricorrente e dalla resistente
amministrazione regionale;
Visto l’atto di intervento ad opponendum proposto da Federlab Italia e Federlab
Sicilia;
Vista l’ordinanza cautelare e istruttoria n. 656 del 24 ottobre 2012;
Visto l’atto di intervento ad adiuvandum del Dott. A. Pantano e Medicina
Preventiva;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ordine Nazionale dei Biologi, con le
relative deduzioni difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il primo referendario Maria Cappellano;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 24 ottobre 2013 i difensori delle parti
costituite, presenti come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
A. – Con ricorso notificato il 24 settembre 2012 e depositato il successivo 27
settembre, parte ricorrente – costituita dalla Federbiologi Sicilia, dal sindacato
nazionale Biologi liberi professionisti e da numerosi laboratori di analisi accreditati
presso il Servizio Sanitario Regionale per la branca di patologia clinica – ha
impugnato il decreto, in epigrafe indicato, adottato dall’Assessore Regionale della
Salute, del 9/08/2012, pubblicato nella G.U.R.S. del 31 agosto 2012, di
aggiornamento delle direttive per l’autorizzazione, l’accreditamento istituzionale e
la contrattualizzazione delle strutture sanitarie nella Regione siciliana di medicina di
laboratorio private, nella parte in cui fissa una soglia minima di prestazioni annue e
prevede, in caso di mancato raggiungimento di tale soglia entro un certo periodo
temporale, la perdita della contrattualizzazione e dell’accreditamento.
Ha censurato anche il decreto assessoriale n. 825/2012, di determinazione
dell’aggregato di spesa per l’assistenza specialistica convenzionata da privato per
l’anno 2012; nonché, il D.A. n. 1210 del 29 giugno 2011, nella parte in cui ha
costituito il Centro regionale per l’implementazione, l’assicurazione ed il controllo
della qualità (CRQ) e ha previsto l’obbligo per tutte le strutture di laboratorio
pubbliche e private, di partecipare a programmi di valutazione esterna di qualità,
c.d. VEQ, divenuto lesivo, in quanto asseritamente divenuto lesivo a seguito
dell’adozione del D.A. 1629/2012.
Muove agli atti impugnati le censure di:
1) Illegittimità del D.A. 1629/2012 del 9 agosto 2012 - eccesso di potere – incompetenza –
violazione dello Statuto della Regione Siciliana e della normativa in tema di prorogatio degli
organi scaduti
2) illegittimità dei provvedimenti impugnati in relazione alla determinazione di soglie minime di
prestazioni annue per l’accreditamento e la contrattualizzazione – nullità art. 8 contratto allegato
al D.A. n. 1629 – violazione e falsa applicazione delle linee guida approvate dalla Conferenza
Stato-Regioni riguardante “criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di
laboratorio – violazione e falsa applicazione del programma operativo 2010-2012
3) violazione e falsa applicazione delle linee guida ministeriali in ordine al tipo di aggregazione
prevista per la rete dei laboratori
4) violazione dell’art. 2 della l.r. n. 5/2009 e della normativa sull’accreditamento e sulle rete dei
laboratori. Illegittimità del D.A. per incompetenza o eccesso di potere in ordine alla previsione
dell’obbligatorietà dell’aggregazione. Difetto di istruttoria
5) violazione della normativa sull’accreditamento istituzionale- violazione dell’art. 25 della l.r. n.
5/2009 – violazione del principio dell’affidamento e di libera scelta – contrasto con l’art. 41 e
97 della Costituzione, nonché con i principi di concorrenza e liberalizzazione imposti dall’Unione
Europea
6) illegittimità per violazione della normativa in materia di giusto procedimento amministrativo –
difetto di concertazione – eccesso di potere per contraddittorietà e difetto di motivazione –
violazione della l.r. n. 5/2009
7) violazione dei principi in tema di buon andamento, economicità, efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa
8) illegittimità per disparità di trattamento
9) violazione degli articoli 56 (già art. 49 Trattato CE) e 57 (già art. 50 Trattato CE) del
TFUE – violazione degli artt. 101 (già art. 81 Trattato CE) del TFUE – violazione degli
articoli 3, 117, primo comma, e 120 della Costituzione della Repubblica Italiana – violazione
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea – artt. 1 (Dignità umana), 15 (libertà
professionale e diritto di lavorare), 20 (uguaglianza davanti alla legge) e 21 (non
discriminazione) – violazione degli artt. 9 e 10 del d.l. n. 206/07; violazione degli artt. 2, 3 del
D. lt. N. 30/2006
10) principio di obbligatorietà degli accorpamenti dei laboratori di analisi che non raggiungono
una soglia minima di prestazioni e violazione degli artt. 32, 41 e 97 Cost.
11) Violazione della normativa sul procedimento amministrativo in ordine tanto all’introduzione
del principio di obbligatorietà degli accorpamenti che delle altre questioni disciplinate dai decreti
impugnati – violazione art. 23 l.r. n. 5/1997
12) illegittima ed ingiusta fissazione dell’aggregato di spesa per l’assistenza specialistica esterna –
violazione e falsa applicazione della l. 449/1997, 662/1996 e della l.r. n. 5/2009 – difetto di
istruttoria
13) illegittima ed ingiusta fissazione dell’aggregato della Provincia di Enna, Ragusa e
Caltanissetta per l’assistenza specialistica esterna, ed in particolare, per i laboratori di analisi
14) illegittimità dei provvedimenti impugnati che hanno fissato i limiti massimi di spesa nel corso
dell’esercizio finanziario – violazione del legittimo affidamento e dei principi in materia di
partecipazione al procedimento amministrativo
15) Illegittima ed ingiusta disparità di trattamento tra pubblico e privato e violazione del
principio di libera scelta di cui all’art. 32 della Costituzione e della normativa comunitaria
16) Violazione e falsa applicazione dell’articolo 8 quinquies del d. lgs. n. 502/1992 – falsa
applicazione dell’art. 24, comma 9, della l.r. n. 2/2007 – mancata applicazione delle linee
guida numero 1/95 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 1995 n. 150 – violazione
e falsa applicazione dell’art. 25 della l.r. n. 4/2003 – violazione e falsa applicazione dell’art.
28, comma 6, della l.r. n. 26/2002, dell’art. 24 della legge finanziaria regionale n. 2/2007,
dell’art. 41 e 97 della Costituzione – violazione della l. n. 31/2008 di conversione del d.l. n.
248 del 31.12.2008 – illegittimità derivata
17) Illegittima previsione di non remunerazione delle prestazioni rese extrabudget – violazione e
falsa applicazione del d. lgs. n. 502/1992 e dell’art. 41 della Costituzione
18) illegittima previsione dell’obbligo di erogare prestazioni extra-budget con tariffa sociale
19) illegittima introduzione degli sconti tariffari previsti dalla legge finanziaria 2007
20) illegittima inclusione dei contributi previdenziali negli aggregati provinciali
21) illegittima previsione della sospensione dell’accreditamento in caso di mancata sottoscrizione
del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quinquies d. lgs. n. 502/1992 – violazione e
falsa applicazione del d. lgs. n. 502/1992 e degli artt. 24 e 113 Cost.
22) illegittimità dell’art. 6 del D.A. 1629/2012 nella parte in cui ha introdotto la registrazione
obbligatoria al CRO e la partecipazione obbligatoria alle VEQ regionali. Illegittimità del D.A.
1210/2011
23) illegittimità dell’art. 6 del D.A. 1629/2012 e del DA 1210/2011 per violazione e falsa
applicazione della l.r. n. 5/2009 – mancata concertazione – disparità di trattamento –
illegittima introduzione di nuovi requisiti per l’accreditamento e la contrattualizzazione
24) illegittima individuazione dell’organo deputato al controllo di qualità – mancato svolgimento
di procedure di scelta del contraente ad evidenza pubblica
25) responsabilità in capo alla P.a. in termini di danno emergente e lucro cessante.
Chiede, pertanto, l’accoglimento del ricorso, con il favore delle spese.
B. – Con decreto presidenziale n. 600 del 28 settembre 2012 è stata accolta
l’istanza di misure cautelari monocratiche limitatamente alla sospensione
dell’articolo 7 del decreto assessorile n.1629 del 9 agosto 2012 e della connessa
clausola n. 8 del contratto tipo contenuto nell’allegato A del predetto decreto.
C. – Si è costituito in giudizio l’Assessorato Regionale della Salute: sia l’Assessorato
che la parte ricorrente hanno presentato articolate deduzioni difensive in vista
dell’adunanza camerale.
D. – Si sono costituiti in giudizio, con atto di intervento ad opponendum, Federlab
Italia e Federlab Sicilia, avversando il complessivo gravame.
E. – Con ordinanza n. 656 del 24 ottobre 2012 è stata accolta l’istanza cautelare nei
medesimi limiti indicati nel decreto cautelare, con contestuale istruttoria in vista
della discussione del ricorso nel merito.
F. – Si è costituito in giudizio, con atto di intervento ad adiuvandum, il Dott. A.
Pantano e Medicina Preventiva.
G. – Si è costituito in giudizio l’Ordine Nazionale dei Biologi, sostenendo la
prospettazione di parte ricorrente anche con ulteriori argomentazioni.
H. – A seguito dell’adempimento dell’ordinanza istruttoria da parte della resistente
amministrazione, l’Ordine Nazionale dei Biologi, costituitosi con un nuovo
procuratore a seguito di rinuncia al mandato del difensore originario, ha depositato
memoria conclusiva in vista della discussione del ricorso nel merito, ribadendo le
argomentazioni già esposte.
I. – Alla pubblica udienza del giorno 24 ottobre 2013 il ricorso, su conforme
richiesta dei difensori delle parti costituite, presenti come da verbale, è stato posto
in decisione.
DIRITTO
A. – Viene in decisione il ricorso promosso dalle associazioni di categoria e dai
laboratori di analisi cliniche, in epigrafe indicati, avverso il decreto n. 1629 del
09.08.2012 adottato dall’Assessore pro tempore della Salute della Regione Siciliana,
nella parte in cui stabilisce una soglia minima di prestazioni annue, al cui mancato
raggiungimento consegue la perdita della contrattualizzazione.
Con lo stesso gravame viene contestata la determinazione dei tetti di spesa
provinciali per le strutture private accreditate; nonché, la avvenuta costituzione del
Centro regionale per l’implementazione, l’assicurazione ed il controllo della qualità
(Crq), e il connesso obbligo per tutte le strutture di laboratorio pubbliche e private
di partecipare a programmi di valutazione esterna di qualità.
B. – Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso,
formulata dalle intervenienti ad opponendum, per mancata notifica alle associazioni di
categoria, le quali rivestirebbero la qualifica di controinteressato.
Non si comprende, invero, sotto quale profilo una associazione di categoria possa
essere qualificata tecnicamente come controinteressata, atteso che nessuna di dette
associazioni è individuata, né agevolmente individuabile dal contesto degli atti
impugnati.
C. – Il ricorso è fondato nei sensi e nei limiti che saranno appresso indicati.
C.1 – Con il primo motivo si sostiene che il D.A. 1629/2012 sarebbe stato
adottato in violazione dell’art. 8 bis, comma 3, dello Statuto della Regione Siciliana.
La censura è fondata nei limiti che seguono.
Va premesso che, a mente dell’art. 10, comma 2, dello Statuto della Regione
Siciliana, “In caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del
Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e
del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi.”; inoltre, l’art. 8 bis dello medesimo
Statuto stabilisce, al comma 3, che “Nel periodo tra lo scioglimento dell'Assemblea e la
nomina del nuovo Governo regionale i Presidenti e gli Assessori possono compiere atti di
ordinaria amministrazione”.
Secondo una interpretazione sistematica delle due disposizioni – una delle quali
(art. 8 bis), invero riferita alle dimissioni della metà più uno dei deputati –
l’esecutivo regionale, in conseguenza delle dimissioni del Presidente della Regione,
può compiere solo atti di ordinaria amministrazione; nonché, naturalmente, tutti
gli atti urgenti e indifferibili necessari a garantire la continuità dell'azione
amministrativa.
Nel caso di specie, è noto che il Presidente della Regione Siciliana ha presentato le
proprie dimissioni il 31 luglio 2012, mentre l’atto impugnato è stato adottato in
data 9 agosto 2012.
Si tratta, quindi, di stabilire se il D.A. n. 1629/2012 – avente un contenuto
complesso
–
contenga
parti
esorbitanti
dalla
nozione
di
“ordinaria
amministrazione” o, comunque, non inquadrabili nell’ambito degli atti urgenti ed
indifferibili; tenendo conto del carattere inevitabilmente elastico della nozione di
“ordinaria amministrazione”, in quanto riferita all’esercizio di poteri di indirizzo
politico e altamente discrezionali.
Come chiarito anche dalla Corte Costituzionale (cfr., tra le altre, sent. 26 febbraio
2010, n. 68), l’ordinaria amministrazione inerente al regime di “prorogatio”, consente
l'esercizio di soltanto alcuni dei poteri dell'organo, al fine di rispondere a speciali
contingenze, quale l'adozione di regolamenti amministrativi aventi natura di atti
dovuti, ovvero imposti da circostanze straordinarie ed urgenti non differibili; e ciò,
anche al fine di evitare interventi che possano essere interpretati come una forma
di captatio benevolentiae nei confronti degli elettori (v. anche Cons. Stato Sez. V, 16
gennaio 2013, n. 230).
In altri termini, l’atto generale posto in essere dall’organo politico, per rientrare
nella nozione di atto di ordinaria amministrazione, deve costituire attuazione e
completamento di determinazioni già adottate.
Premesse tali considerazioni, ritiene il Collegio che il D.A. n. 1629/2012 non
costituisce, in tutte le sue parti, attuazione e completamento di determinazioni già
adottate; né, comunque, atto urgente e indifferibile.
L’atto impugnato, nella parte in cui introduce un nuovo criterio di accreditamento
– la soglia minima di prestazioni annue - con la previsione di una sostanziale
espulsione dal sistema del Servizio Sanitario in caso di mancato raggiungimento di
detta soglia, incide invero pesantemente, e con carattere di innovatività, sull’assetto
precedente del regime di accreditamento delle strutture private (v. art. 7 del D.A. n.
1629/2012).
Per tale parte, pertanto, l’atto esorbita dal limite della “ordinaria amministrazione”.
Resta da accertare se lo stesso, sempre per tale parte, costituisca un atto urgente ed
indifferibile.
Sotto tale specifico profilo, va precisato che, dall’esame della documentazione
depositata dalla p.a. in adempimento dell’ordinanza istruttoria, si evince
chiaramente l’obbligo, per la Regione Siciliana, di avviare concretamente un
processo di aggregazione dei laboratori di analisi, al fine di realizzare una soglia di
prestazioni più elevata di quella media riscontrabile, per portarla poi, entro una
tempistica certa, alla soglia minima di 200.000 prestazioni annue.
Il Programma Operativo 2010/2012 – costituente prosecuzione e necessario
aggiornamento del Piano di Rientro ai sensi dell’art. 17, co. 4, lett. b), del d.l. n.
98/2011 - ha fissato una soglia minima di prestazioni, introducendo, come
indicatore di risultato, il consolidamento della soglia minima di 200.000 esami
entro il 2012 – senza, peraltro, prevedere alcuna obbligatorietà dell’aggregazione
stessa, bensì un percorso di promozione.
Di contro, il Ministero affiancante, nell’iter di attuazione di tutte le misure previste
per il risanamento finanziario, ha rilevato il mancato raggiungimento dell’obiettivo,
congelando l’erogazione di una percentuale del complessivo finanziamento (v.
verbale del tavolo tecnico di luglio 2012, in atti).
Sicché, mentre appare indifferibile per il competente Assessorato, in regime
di prorogatio, la predisposizione di un atto generale, che avvii concretamente il
processo di aggregazione delle strutture in interesse, non è riscontrabile alcun
documento, da cui risulti – e si riveli pertanto urgente ed indifferibile - la
doverosità della incisiva modifica apportata ai criteri di accreditamento, avente non
già potenziali, ma reali e concrete ricadute negative su strutture già definitivamente
accreditate, gravate dalla perdita della contrattualizzazione per l’anno 2013 in caso
di mancato raggiungimento della soglia minima.
Quanto alla indifferibilità dell’atto riferita alla mancata erogazione di parte del
finanziamento statale, va rilevato che l’erogazione del 30 % delle risorse è stata sì
bloccata dal Ministero competente; ma l’erogazione di tale quota è stata
condizionata esclusivamente al compimento di un atto di “concreto avvio di un
processo di aggregazione della rete dei laboratori”, che prevedesse una tempistica
certa.
Di contro, da nessuna parte si evince che costituisse atto indifferibile, o dovuto,
l’adozione di un meccanismo di - sostanziale immediata - espulsione delle strutture
accreditate dal sistema, per il caso di mancato raggiungimento della soglia
prestabilita entro un ristrettissimo limite temporale rispetto alla data di
pubblicazione del decreto impugnato (poco più di tre mesi).
Quindi, sotto tale limitato profilo – introduzione della soglia minima come criterio
per l’accreditamento e il convenzionamento e previsione di mancata
contrattualizzazione per il mancato raggiungimento - il D.A. impugnato non
presenta le caratteristiche né di un atto di ordinaria amministrazione, né di un atto
urgente ed indifferibile: limitatamente a tale parte, lo stesso deve, pertanto, essere
annullato.
Ritiene, di contro, il Collegio che, per il resto, il decreto assessoriale resista a tale
censura, atteso che non è revocabile in dubbio – né, del resto è contestato - che la
partecipazione obbligatoria alle VEQ (valutazione esterna di qualità) regionali, la
determinazione del budget e dei tetti di spesa provinciali, nonché l’applicazione
della riduzione tariffaria prevista dalla norma nazionale, costituiscano, nei precipui
contenuti e per le finalità, o un atto urgente e indifferibile (determinazione budget),
o un atto di doverosa attuazione della norma statale precettiva, e/o di precedenti
determinazioni ormai consolidate.
C.2 – La seconda censura, così come prospettata, è fondata nei ristretti limiti
appresso evidenziati.
Come già chiarito nell’esame del primo motivo, non convince la prospettazione di
parte ricorrente, laddove sostiene la non obbligatorietà della fissazione di una
soglia minima in relazione al doveroso avvio del processo di aggregazione delle
strutture.
Non è revocabile in dubbio la doverosa attivazione, da parte del competente
Assessorato, di un reale e concreto processo di aggregazione, resa evidente dal
congelamento di una quota (30 %) di risorse da parte dei Ministeri affiancanti la
Regione; e quello dell’obbligatorietà dell’aggregazione, determinato dalla presa
d’atto del mancato raggiungimento dell’obiettivo, posto nel PO 2010/2012 – e,
come tale, costituente obbligo per la Regione come prosecuzione del Piano di
Rientro dal disavanzo – della ulteriore aggregazione delle strutture nella prevista
percentuale del 20 %.
Non può, quindi, revocarsi in dubbio neppure la necessità della introduzione di
una soglia minima – peraltro già introdotta dal D.A. n. 1933/2009, di adozione del
piano di riorganizzazione ex art. 1, co. 796, della l. n. 296/2006 – la quale, peraltro,
come misura in sé, risulta perfettamente allineata con le indicazioni fornite anche al
livello nazionale.
Il vero nodo centrale della controversia attiene alle concrete modalità di esercizio
di tale potere-dovere.
Sebbene il carattere forzoso dell’aggregazione non costituisca oggetto diretto del
D.A. impugnato - il quale non pone direttamente un obbligo, in capo alle strutture
laboratoristiche, di aggregarsi – tale sostanziale obbligo può desumersi
dall’introduzione di un meccanismo che, se in tesi, mira ad incentivare
l’aggregazione, nei risultati finisce per penalizzare le strutture che non intendano
aggregarsi, peraltro nel ristrettissimo lasso temporale loro concesso.
Va, infatti, rammentato che il decreto impugnato - adottato in data 09.08.2012 e
pubblicato sulla G.U.R.S. del 31.08.2012 (n. 37) – ha posto ai laboratori di analisi il
vicinissimo termine del 31.12.2012 per raggiungere la prima soglia minima posta
(100.000 prestazioni annue), con la previsione di una vera e propria sanzione
espulsiva per il mancato raggiungimento di detta soglia minima (v. artt. 3 e 7).
Se può convenirsi con la difesa erariale sulla necessità di introdurre una soglia
minima, non può, invece, rimanere esente da censure il tentativo di raggiungere
tale obiettivo senza alcuna seria graduazione temporale per l’applicazione di tale
nuova regolamentazione per le strutture già definitivamente accreditate.
Ulteriore sintomo del distorto uso del potere è dato dalla previsione, per un verso,
della soglia minima prevista per il biennio 2013/2014 (art. 3); per altro verso, della
sostanziale espulsione dal sistema, a far data dal 01.01.2013, per le strutture, le
quali non abbiano raggiunto la soglia minima (100.000 prestazioni annue) entro la
fine dell’anno precedente all’indicato biennio (al 31.12.2012: v. art. 7); statuendo,
tuttavia, ad anno 2012 ormai abbondantemente inoltrato (agosto 2012).
Né potrebbe convenirsi con l’Avvocatura dello Stato che il D.A. n. 1180 del 22
giugno 2011 avrebbe in sostanza anticipato la previsione della gradualità triennale,
atteso che l’art. 17 di tale decreto, a tale scopo richiamato dalla difesa erariale, si
limita a stabilire che “Per allineare e consolidare la riorganizzazione delle reti di offerta
dell’attività di diagnostica di laboratorio, con successivi decreti, si adotteranno parametri e
scadenze conformi alle linee guida e di indirizzo contenuti negli accordi adottati o adottandi dalla
Conferenza Stato-Regioni”.
E’ quindi assolutamente necessario, ad avviso del Collegio, che – una volta
divenuta doverosa la strada dell’aggregazione tra strutture e la determinazione di
una soglia minima di prestazioni annue – siano assegnati ai destinatari tempi tecnici
compatibili con la possibilità di effettuare scelte coerenti con il principio di
autonomia privata e della libera iniziativa, al fine di non frustrare l’intento,
perseguito anche a livello nazionale, di conseguire una reale aggregazione, senza
incorrere nel rischio di contribuire alla creazione di posizioni dominanti.
Quanto alla censurata clausola n. 8 dello schema di contratto allegato al decreto
impugnato, la stessa è destinata alla caducazione per effetto della declaratoria di
illegittimità, nei sensi e nei limiti sopra precisati, degli artt. 3 e 7 del D.A. n.
1629/2012, di cui costituisce pedissequa applicazione.
C.3 – L’adombrata censura mossa avverso l’allegato C al D.A. n. 1180/2011 è
palesemente tardiva e, come tale, inammissibile.
C.4 – Vanno respinti il quarto e il quinto motivo, con cui parte ricorrente sostiene
che, in generale, l’Assessore Regionale della salute non avrebbe il potere di stabilire
soglie minime di prestazioni e connessi criteri di accreditamento, in relazione a
strutture già definitivamente accreditate.
Va, in primo luogo, evidenziato che:
- tale potere è stato espressamente conferito all’Assessore al ramo con gli atti
programmatori a monte e, in particolare, con il Piano di Rientro 2007/2009 - i cui
interventi, per effetto dell’art. 1, co. 796, lett. b), della l. n. 296/2006 (finanziaria
2007), comportano variazioni dei provvedimenti normativi ed amministrativi già
adottati dalla Regione - i cui punti B.1.6 e I.3.1. prevedono l’adozione di un
decreto assessoriale di riorganizzazione della rete laboratoristica ai sensi dell’art. 1,
comma 796, lett. o) della l. n. 296/2006;
- il Programma Operativo 2010/2012 ha previsto la definizione di un nuovo Piano
di aggregazione finalizzato ad addivenire, entro il 2012, ad una soglia minima di
200 mila esami annui;
- dette soglie, quindi, sono espressamente indicate anche nel Programma
Operativo appena citato (azione 4.1.), costituente prosecuzione e necessario
aggiornamento del Piano di Rientro 2007/2009, in applicazione dell’art. 17,
comma 4, lett. b), del d.l. n. 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria);
- l’art. 17, comma 4, lett. b), appena citato ha, invero, inserito nell’art. 2 della l. n.
191/2009 (finanziaria 2010), dopo il comma 88, il comma 88 bis, a mente del
quale: “Il primo periodo del comma 88 si interpreta nel senso che i programmi operativi
costituiscono prosecuzione e necessario aggiornamento degli interventi di riorganizzazione,
riqualificazione e potenziamento del piano di rientro, al fine di tenere conto del finanziamento del
servizio sanitario programmato per il periodo di riferimento, dell'effettivo stato di avanzamento
dell'attuazione del piano di rientro, nonché di ulteriori obblighi regionali derivanti da Intese fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o da innovazioni della legislazione
statale vigente.”; qualificando espressamente i programmi operativi come
prosecuzione e aggiornamento dei piani di rientro (v. anche C.G.A., 19 maggio
2011, n. 363).
Le indicazioni contenute nei Programmi Operativi sono, pertanto, vincolanti per le
Regioni, le quali – come la Regione Siciliana - abbiano aderito al Piano di rientro.
Va, in secondo luogo, rilevato che tali soglie minime di prestazioni annue sono
state previste in seno all’accordo del 23.03.2011 tra il Governo, le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante “Criteri per la
riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio”, stipulato ai sensi
dell’art. 4 del d. lgs. n. 281/1997.
Deve, infine, aggiungersi che il D.A. impugnato va ad incidere su precedenti
regolamentazioni, in tema di criteri di accreditamento, introdotte con fonti di pari
grado (decreti assessoriali).
Resta ferma, pertanto, la generale potestà dell’Assessorato di aggiornare detti
criteri, a fortiori se l’introduzione degli stessi nasca anche dall’adempimento di
obblighi a livello nazionale e – come è evidente – anche da una esigenza di
razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica; oltre che in vista di un
miglioramento del livello di qualità delle prestazioni offerte all’utenza.
Quanto alla presunta rilevanza della chiusura della contrattualizzazione del budget
solo alle strutture già presenti nel sistema ad una certa data, in ossequio all’art. 25,
co. 2, della l.r. n. 5/2009, rileva il Collegio che tale disposizione è stata disapplicata
da questa Sezione, per ritenuta incompatibilità con la normativa comunitaria (v.
T.A.R. Sicilia, Sez. I, 6 maggio 2011, n. 875).
In ogni caso, la circostanza che il legislatore regionale abbia creato un sistema
chiuso per la contrattazione del budget non può implicare, per ciò stesso, alcuna
cristallizzazione
del
sistema
dell’accreditamento,
il
quale,
seguendo
la
prospettazione di parte ricorrente, non potrebbe subire alcun processo di
aggiornamento per quanto attiene alle strutture già definitivamente accreditate.
E’ peraltro evidente che il processo di aggiornamento di detti criteri non potrà che
essere previsto ed attuato, per le strutture già accreditate, in maniera graduale.
Le superiori considerazioni escludono che sussistesse, in capo all’Assessore al
ramo, l’obbligo di acquisire il preventivo parere della Commissione Sanità, ai sensi
dell’art. 3 della l.r. n. 5/2009.
Non coglie nel segno neppure la dedotta violazione dell’art. 17 della l.r. n. 5/2009
– per cui l’Assessore avrebbe dovuto richiedere il parere della Consulta regionale –
atteso che la norma regionale invocata prevede solo una facoltà, e non un obbligo,
per l’Assessore di chiedere una consulenza a tale organo.
C.5 – Va, parimenti, respinta, la censura con cui si deduce l’eccesso di potere per
contraddittorietà.
Invero, parte ricorrente pone come parametro di riferimento la manifestazione di
volontà di organi diversi, quali la Commissione A.R.S., l’A.R.S. stessa, nonché il
Direttore Generale dell’Assessorato della Salute: di contro, è noto che tale figura
sintomatica dell’eccesso di potere presuppone che gli atti asseritamente
contraddittori costituiscano espressione del potere del medesimo organo,
nell’esercizio delle medesime prerogative.
Quanto, poi, alla lamentata assenza di concertazione con le associazioni di
categoria, la censura, oltre che generica, è infondata.
In primo luogo, non è corretto parlare di “concertazione”, in quanto, come
autorevolmente statuito, “L’art. 25 della l.r. n. 5/2009 chiama infatti l’Assessore alla
salute a un “confronto” con le associazioni di categoria. Orbene, il confronto impone che le
associazioni siano convocate e che l’Assessorato comunichi preventivamente ad esse i contenuti di
massima dei futuri provvedimenti, affinché le medesime associazioni possano esprimere il loro
avviso, i suggerimenti, le critiche e le proposte di modifica. Il confronto esula quindi da una logica
concertativa ed è sicuramente privo dei caratteri dell’accordo: da ciò discende che i termini del
confronto, rectius le posizioni espresse dalle associazioni di categoria nell’ambito di esso, non
vincolano le successive determinazioni dell’Assessorato…” (C.G.A., 19 maggio 2011, n.
363).
Quanto, poi, alla asserita convocazione di sigle sindacali contestate, la censura si
presenta alquanto generica, e smentita, peraltro, dalla documentazione prodotta
dalla p.a. in esito all’istruttoria, da cui si evince la convocazione di numerose sigle
sindacali anche per discutere sul processo di aggregazione della rete laboratoristica.
C.6 – Con il settimo motivo si contesta la strutturazione del processo di
aggregazione volontaria con la trasformazione dei laboratori di base in punti di
prelievo, e la contestuale costituzione di un nuovo laboratorio centralizzato.
La censura, in quanto riferita ad aspetti già disciplinati dal D.A. 16.09.2009, si
presenta palesemente tardiva e, come tale, inammissibile.
C.7 – Con l’ottavo motivo viene dedotta la disparità di trattamento - quanto
all’avviato processo di riorganizzazione della rete di laboratori - con i laboratori
pubblici e con le altre branche specialistiche.
Detta doglianza non merita adesione.
La dedotta figura sintomatica del vizio di eccesso di potere postula l’accertamento
del trattamento diverso di situazioni uguali: sicché, la stessa potrebbe
eventualmente ipotizzarsi solo tramite il raffronto tra laboratori di analisi privati e
laboratori di analisi pubblici; per contro, detta doglianza, così come prospettata, è
inammissibile, in quanto implica il raffronto, peraltro in maniera assolutamente
generica, con altre branche del Servizio Sanitario.
A quanto appena rilevato va aggiunto che, in ordine alle strutture eroganti
prestazioni di diagnostica di laboratorio, l’obbligo di riorganizzazione della rete
trova la sua cogente base normativa nell’art. 1, co. 796, lettera b), della l. n.
296/2006 (finanziaria 2007).
Relativamente, invece, alla presunta disparità di trattamento con i laboratori
pubblici, la censura non merita accoglimento, poiché il nostro ordinamento -
tendenzialmente orientato a privilegiare la sanità pubblica - prevede una chiara
disomogeneità tra le due tipologie in considerazione della doverosa peculiarità
connessa alla natura pubblica della struttura, la quale comporta che su di essa grava
l'obbligo di prestare i servizi anche oltre il tetto di spesa assegnato (v. Corte
Costituzionale, sentenza 2 aprile 2009, n. 94; C.G.A., n. 363/2011 cit.; 29 ottobre
2009, n. 1008).
Non senza considerare, infine, che risulta approvato anche il piano di
riorganizzazione della rete di strutture pubbliche di diagnostica di laboratorio (v.
D.A. n. 62/2009).
C.8 – Non merita adesione la censura sulla presunta violazione dei contenuti delle
professioni sanitarie interessate.
Il decreto impugnato, all’evidenza, non ha in alcun modo disciplinato l’aspetto
relativo alla professione, limitandosi ad attivare un – doveroso, per tutto quanto
finora rilevato - percorso di aggregazione delle strutture, in conformità anche alle
indicazioni fornite a livello nazionale.
C.9 – Generica e, come tale inammissibile, è la dedotta violazione dell’art. 32 della
Costituzione, anche tenendo conto della prevista istituzione dei “punti di prelievo”
coincidenti con le sedi dei precedenti laboratori, presso i quali l’utenza può
effettuare gli esami.
C.10 – L’undicesimo motivo, con cui si contesta l’assegnazione dell’aggregato
regionale, è – oltre che irricevibile – anche infondato.
Invero, nella misura in cui parte ricorrente contesta l’assegnazione dell’aggregato
regionale, finisce per censurare i contenuti del D.A. n. 825/2012.
Detto D.A. n. 825/2012 è stato pubblicato nella G.U.R.S. del 08.06.2012 e,
conseguentemente, il termine per impugnarlo scadeva il 22.09.2012: cadendo tale
data in un giorno festivo (domenica), il termine per impugnare andava a scadere il
successivo lunedi 23.09.2012; di contro, il ricorso è stato passato per la notifica
tramite servizio postale il 24.09.2012.
Né può sostenersi che, quanto alla determinazione degli aggregati di spesa, il D.A.
09.08.2012 avrebbe confermato i tetti di spesa, perché detto atto si è limitato a
richiamarne i contenuti – quindi con atto meramente confermativo – al limitato e
dichiarato fine di applicare l’ulteriore riduzione del 0,5 % (v. art. 2 D.A. n.
1629/2012).
In ogni caso, con riguardo alla lamentata assenza di concertazione con le
organizzazioni sindacali di categoria, si rinvia a quanto rilevato al superiore punto
C.5), in ordine alla estraneità del confronto con le associazioni di categoria dalla
rigorosa logica della concertazione, e alla conseguente non vincolatività delle
posizioni espresse dalle predette sulle determinazioni che l’Assessorato va ad
assumere.
C.11 – Vanno decisamente respinte le censure n. 12 e n. 13, con cui parte
ricorrente contesta, in sostanza, la fissazione dell’aggregato di spesa regionale per
l’assistenza specialistica esterna.
A fronte della generica affermazione della necessità di un incremento, va
rammentato che la determinazione degli aggregati di risorse – espressione del
potere autoritativo - costituisce l’indispensabile strumento volto ad assicurare
l’equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, ed a coniugare la
programmazione della spesa sanitaria con le esigenze della razionalizzazione della
spesa pubblica.
C.12 – La censura n. 14 - con cui si lamenta la tardività con cui è stato stabilito
l’aggregato di spesa regionale - oltre ad essere irricevibile per le ragioni già spiegate
al punto C.10), è anche infondata.
In merito, la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, ha chiarito che il ritardo
con cui interviene la determinazione dei cd. tetti di spesa sanitaria rispetto all’inizio
dell’anno di riferimento – atto comunque indispensabile al fine di perseguire
l’equilibrio finanziario e la razionalizzazione della spesa pubblica – non ne
determina ex se l’illegittimità (fra le tante C.G.A., 22 maggio 2012, n. 447; n. 151 del
6 marzo 2008, che richiama Consiglio di Stato, Ad. Plen., 2 maggio 2006, n. 8).
Tale ritardo non determina neppure il diritto degli operatori a vedersi rimborsate
integralmente le prestazioni erogate, atteso che, al fine di modulare la propria
attività, tali operatori possono fare riferimento ai budget stabiliti per gli anni
precedenti, decurtati della riduzione della spesa sanitaria già programmata (v.
T.A.R. Sicilia, Sez. I, 15 novembre 2010, n. 14085).
Né parte ricorrente può lamentare la violazione del principio dell'affidamento,
atteso che - come recentemente ribadito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato, la “…funzione programmatoria, volta a garantire la corretta gestione delle risorse
disponibili, rappresenta, quindi, un dato inabdicabile nella misura in cui la fissazione dei limiti
di spesa si atteggia ad adempimento di un obbligo che influisce in modo pregnante sulla possibilità
stessa di attingere le risorse necessarie per la remunerazione delle prestazioni erogate (Consiglio
Stato, sez. V, 25 gennaio 2002 , n. 418 cit.)” (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza
Plenaria, 12 aprile 2012, n. 4).
E’ stato, in particolare, evidenziato che “la fissazione dei tetti di spesa non può prescindere
dalla conoscenza del dato finanziario di riferimento e che tale dato risulta definito in modo
concreto in corso d'anno e si appalesa fisiologica la fissazione retroattiva del tetto regionale di
spesa anche in una fase avanzata dell'anno”. (v. Ad. Plen. n. 4/2012 cit.).
C.13 – Infondato è anche il motivo, con il quale si deduce la disparità di
trattamento tra strutture pubbliche e private, per le ragioni già esposte nel
superiore punto C.7), al quale, per esigenze di sinteticità, si fa espresso rinvio.
C.14 – Con riferimento al pagamento delle prestazioni effettuate in dodicesimi –
censurato con il sedicesimo motivo - non è chiaro quale sia l'interesse di parte
ricorrente a contestare tali modalità, atteso che la relativa previsione, attenendo alle
modalità pratiche di pagamento - e non alla quota complessivamente dovuta – non
contiene previsioni contrarie ad alcuna disposizione di legge.
Peraltro, si tratta, all’evidenza, di una facoltà – e non certo di un obbligo – sicché la
struttura privata accreditata ben potrebbe chiedere di essere pagata a fine anno e
sulla base di un fatturato effettivo ricompreso nel budget riconosciutole: sfugge,
quindi, al Collegio, la stessa lesività della previsione contestata.
C.15 – Non merita adesione neppure il diciassettesimo motivo, con cui parte
ricorrente si duole della mancata remunerazione delle prestazioni rese in
extrabudget, prevista sia dal D.A. n. 825/2012, sia dal D.A. n. 1629/2012; nonché
dell’applicazione della cd. “tariffa sociale”.
La remunerabilità delle prestazioni rese in extrabudget costituisce un fatto
eccezionale, che deve, peraltro, risultare compatibile con i limiti di spesa fissati dal
Piano di rientro e con l’espressa riserva di interventi correttivi ove, per effetto delle
concesse autorizzazioni, detti limiti fossero superati.
Per l’anno 2012, invero, l’esigenza prioritariamente perseguita dalla Regione era
quella di adottare misure idonee al superamento della situazione di dissesto
finanziario in cui versa il Servizio Sanitario Regionale; nonché di contenere la spesa
sanitaria entro i ristretti limiti della programmazione regionale e nazionale (v.
C.G.A. n. 447/2012, cit.).
Quanto alla cd. tariffa sociale, va considerato che le relative disposizioni – le quali,
peraltro, pongono una mera facoltà per le strutture in caso di richiesta di
prestazioni sanitarie non coperte da budget (v. art. 5, comma, 5, schema contratto)
- sono riproduttive delle analoghe disposizioni già contenute nell’art. 4 del D.A. n.
2594/07, il quale, per stessa ammissione di parte ricorrente, riconnetteva
all’applicazione di tale tariffa il carattere, appunto, di mera facoltà.
C.16 – Non merita adesione neppure la censura (n. 18), con cui si contesta
l’introduzione degli sconti tariffari previsti dall’art. 1, comma 796, lett. o), della l. n.
296/2006.
E’ sufficiente, a tal fine, rammentare che l’applicazione di tali sconti deriva
dall’applicazione della norma nazionale appena citata, ritenuta costituzionalmente
legittima dalla Consulta con sentenza n. 94/2009 (v. anche l’ordinanza della
Consulta n. 243/2010); e che l’applicazione nella Regione Siciliana degli sconti
tariffari costituisce attuazione del Piano di Rientro, recepito con D.A. 06.08.2007,
di cui il Programma Operativo 2010/2012 ne costituisce prosecuzione (v., sul
punto, C.G.A., 4 giugno 2012, n. 521).
La circostanza, poi, che le Regioni abbiano una facoltà di fissare – ovviamente a
carico dei propri bilanci e non del S.S.N. – le tariffe per talune prestazioni a livello
superiore rispetto a quello legale, non implica, per ciò stesso l’illegittimità della
scelta della Regione Siciliana di non fare uso di tale facoltà; coerentemente, del
resto, con la grave crisi finanziaria che affligge anche il settore sanitario, che
giustifica ampiamente le misure di rientro approvate dai Ministeri affiancanti, e
l’applicazione della misura di contenimento della spesa prevista dalla citata norma
nazionale (v. C.G.A., 18 settembre 2012, n. 783).
Quanto, poi, alla dedotta inapplicabilità dello sconto per intervenuto annullamento
dei provvedimenti amministrativi generali presupposti, come già rilevato, analogo
argomento era già stato disatteso dal Giudice delle leggi. il quale ha espressamente
escluso che “all’adozione di una determinata disciplina con norma di legge sia di ostacolo la
circostanza che, in sede giurisdizionale, sia stata ritenuta illegittima quella contenuta in una fonte
normativa secondaria o in un atto amministrativo (Corte cost. sentenza 94/2009 citata)”. (v.
C.G.A., n. 783/2012 cit.).
C.17 – Con la censura n. 19 parte ricorrente si duole della illegittima inclusione dei
contributi previdenziali negli aggregati provinciali.
La doglianza, sostanzialmente mossa avverso il D.A. n. 825/2012, si presenta
tardiva per le ragioni già esposte nel superiore punto B.10).
In ogni caso, come fondatamente sostenuto dalla difesa erariale, l’applicazione
della maggiorazione percentuale del 2 % non potrebbe incidere sull’entità degli
aggregati provinciali e, quindi, su quello regionale, giacché quest’ultimo costituisce
limite invalicabile di spesa assunto unilateralmente ed autoritativamente dalla
Regione.
C.18 – Non merita adesione neppure il ventesimo motivo, con cui si censura la
previsione, contenuta nello schema di contratto allegato al D.A. n. 1629/2012,
della sospensione dell’accreditamento in caso di mancata sottoscrizione degli
accordi contrattuali per l’assegnazione del budget 2012.
Va evidenziato che tale previsione – lungi dal violare alcun diritto di difesa
giurisdizionale - costituisce pedissequa applicazione della normativa statale vigente,
da cui discende la doverosa sospensione dell’accreditamento e, quindi, della
possibilità di erogare prestazioni per conto del servizio sanitario nazionale,
nell'ipotesi di mancata stipula degli accordi contrattuali (v. Cons. Stato, Sez. III, 6
febbraio 2013, n. 697).
Va, in particolare, rammentato che:
- in base all’art. 8 quater, comma 2, del d. lgs. n. 502/1992 “La qualità di soggetto
accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di
cui all'articolo 8-quinquies”;
- a mente dell’art. 8 quinquies, comma 2 quinquies, “In caso di mancata stipula degli
accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle
strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale
interessati è sospeso” (nello stesso senso T.A.R. Lazio Roma, Sez. III quater, 6 maggio
2013, n. 4446; T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 22 febbraio 2013, n. 185).
Tanto è sufficiente a respingere tale censura.
C.19 – La censura n. 21 si presenta inammissibile sotto un duplice profilo: per
estrema genericità; per tardività.
Sotto il primo profilo, la censura, come articolata, non consente di comprendere
quali vizi affliggerebbero il presupposto D.A. n. 1210/2011, pubblicato nella
G.U.R.S. 29.07.2011, n. 32; sotto il secondo profilo, è fin troppo evidente che
parte ricorrente tenta di recuperare l’estrema tardività nella contestazione –
volutamente generica – del suddetto atto, attraverso l’impugnazione dell’art. 6 del
D.A. n. 1629/2012, che ne costituisce pedissequa applicazione.
C.20 – Quanto appena rilevato in ordine alla inammissibilità, per tardività, della
censura n. 21 consente di superare agevolmente anche la censura, contenuta nel
motivo n. 22, sulla presunta illegittimità dell’art. 6 del D.A. n. 1629/2012 nella
parte in cui prevede la partecipazione obbligatoria ai programmi VEQ quale
requisito per l’accreditamento.
Quanto, poi, in particolare, alla istituzione del Centro Regionale di Qualità (CRQ),
è sufficiente rilevare che lo stesso è stato istituito con D.A. n. 3253 del 30.12.2010,
e reso pubblico nella G.U.R.S. 21.01.2011, n. 4, neppure formalmente impugnato
con il presente gravame; e che conseguentemente, è stato adottato il D.D.G.
28.12.2011, pubblicato nella G.U.R.S. 20.01.2012, n. 3, con cui è stato dato l’avvio
ai programmi di valutazione esterna di qualità (VEQ) e di controllo qualità interno
(CQI).
È per giunta alquanto opinabile che il soggetto creato per il controllo (CRQ)
sarebbe del tutto privo di terzietà, in quanto composto solo da rappresentanti di
strutture pubbliche, atteso che proprio la natura pubblica della struttura di
controllo costituisce, di regola, garanzia di terzietà.
Peraltro, dalla documentazione in atti è dato evincere che la Regione ha inserito nel
CRQ un rappresentante delle strutture private convenzionate per la medicina di
laboratorio: sicché, la censura appare anche non più assistita dal necessario
interesse.
Quanto all’inserimento di tale dato come requisito di accreditamento, lo stesso
costituisce - a differenza dell’imposizione di un livello minimo di prestazioni annue
- l’epilogo di una evoluzione normativa e regolamentare, che ha reso assolutamente
obbligatoria la partecipazione al sistema delle verifiche e dei controlli di qualità,
senza introdurre alcun nuovo obbligo, se non quello già esistente, peraltro già
previsto nel D.A. 890/2002 emanato dall’Assessore regionale alla sanità pro
tempore.
Va, in particolare, rammentato che:
- l’art. 2., comma 4, del d.P.R. 14.01.1997 pone a carico delle Regioni l’onere di
determinare gli standard di qualità che costituiscono requisiti ulteriori per
l’accreditamento di strutture pubbliche e private;
- il D.A. 890/2002 appena citato ha previsto la istituzione, in ogni laboratorio, di
una struttura organizzativa preposta alla valutazione e al miglioramento della
qualità, con correlato obbligo di predisporre strumenti di monitoraggio
dell’efficacia ed efficienza dei servizi erogati (attività di controllo di qualità esterno
ed interno), e di partecipare ai programmi di valutazione esterna di qualità
promossi dalle Regioni, e di miglioramento della qualità;
- l’accordo del 23.03.2011 tra il Governo, le Regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano sui “criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di
diagnostica di laboratorio” ha prescritto che devono essere previsti specifici
programmi di controllo interno di qualità e la partecipazione a schemi di
valutazione esterna di qualità (VEQ); con correlato onere per le regioni di definire
le modalità, con cui dovrà essere garantita la partecipazione a tali programmi,
gestiti preferibilmente da soggetti terzi.
Non senza considerare che lo standard di qualità è uno dei parametri
normativamente previsti dal legislatore regionale per la contrattazione con le
strutture private (v. art. 25, comma 1, lettera c, l.r. n. 5/2009).
Il quadro normativo appena delineato rende evidente che il D.A. n. 1629/2012
non ha introdotto alcun nuovo obbligo a carico dei laboratori.
C.21 – Non merita accoglimento neppure il ventitreesimo motivo.
In ordine alla denunciata illegittima scelta di affidare ad un soggetto pubblico, e
non ad un privato tramite una procedura ad evidenza pubblica, il servizio di
controllo qualità, innanzitutto il Collegio dubita della sussistenza di un interesse,
concreto ed attuale, a supporto di tale censura, posto che parte ricorrente non è un
operatore del settore specializzato nel fornire tale servizio.
Ciò premesso, la censura è anche infondata
Poiché la ratio complessiva che si trae dalla l.r. n. 5/09 è quella di non
esternalizzare e di fare economie di spesa in presenza di risorse interne, nulla
impedisce in linea di principio alla Regione di organizzare un servizio con apparati
pubblici, proprio al fine dichiarato di ammortizzare in parte i costi pubblici che ne
derivano.
C.22 – Non merita adesione neanche il motivo n. 24.
Con tale censura parte ricorrente tenta, ancora una volta, di aggredire tardivamente
determinazioni assunte dall’Assessorato – quale l’obbligo di eseguire il controllo di
qualità esterno tramite il CRQ - che hanno ormai consolidato i loro effetti per
intangibilità.
La censura sui costi, per un verso è generica, in quanto non chiarisce in base a
quali parametri – tariffe pubbliche o private - dovrebbe apprezzarsi l’esorbitanza
dei costi stessi: in ogni caso, se il parametro dovesse essere quello dei servizi offerti
da aziende private, è chiaro che la censura non coglie nel segno, ponendosi a
confronto due ambiti – pubblico e privato – aventi differenti caratteristiche e
finalità.
Per altro verso, parte ricorrente aggredisce tardivamente determinazioni ormai
assunte, attraverso la contestazione dell’art. 6 del D.A. n. 1629/2012, che si limita,
a ben vedere, ad applicare una riduzione (del 15 %) sulle tariffe allegate al D.A. n.
2708 del 28.12.2011.
C.23 – La domanda risarcitoria, formulata al punto n. 25) del ricorso, deve essere
respinta.
Parte ricorrente sostiene che la pretesa risarcitoria deriva, per un verso, dal
pregiudizio connesso ai provvedimenti che determinano l’aggregato per l’anno
2012; per altro verso, da quelli che introducono illegittimamente ulteriori requisiti
per l’accreditamento e la contrattualizzazione, con obbligatorietà dell’aggregazione
tra laboratori.
Ritiene il Collegio che, rispetto a tale ultimo profilo, la concessa tutela cautelare
impedisce di ravvisare un danno patrimoniale, sia in termini di danno emergente,
sia di lucro cessante; quanto alla determinazione degli aggregati di spesa, la
reiezione delle censure mosse avverso tale parte dei provvedimenti – ritenuti
legittimi - priva la domanda risarcitoria del necessario presupposto.
Ne consegue la reiezione della domanda risarcitoria.
D. – Conclusivamente il ricorso:
- va, in parte, accolto, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto,
vanno annullati gli artt. 3 e 7 del D.A. n. 1629/2012 nei corrispondenti limiti pure
in motivazione specificati; nonché la clausola n. 8 dello schema di contratto
allegato;
- in parte, va dichiarato inammissibile, quanto all’impugnazione del D.A. n.
1210/2011;
- per il resto, va rigettato, quanto alla impugnazione del D.A. n. 825/2012.
E. – Attesa la parziale reciproca soccombenza e il mancato rispetto, da parte dei
ricorrenti, del principio di sinteticità degli atti, ai sensi del combinato disposto tra
gli artt. 3, co. 2, e 26, co, 1, cod. proc. amm., sussistono i presupposti per
compensare le spese di giudizio tra le parti costituite; mentre, le stesse possono
essere dichiarate irripetibili con riguardo alle parti non costituite.
P.Q.M.
Il
Tribunale
Amministrativo
Regionale
per
la
Sicilia,
Sezione
Prima,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo
accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli artt. 3
e 7 del decreto dell’Assessore della Salute della Regione Siciliana 9 agosto 2012, nei
corrispondenti limiti pure in motivazione specificati, nonché la clausola n. 8 dello
schema di contratto allegato; in parte, lo dichiara inammissibile; per il resto, lo
rigetta.
Spese compensate tra le parti costituite; spese irripetibili nei riguardi delle parti non
costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con
l'intervento dei magistrati:
Filoreto D'Agostino, Presidente
Aurora Lento, Consigliere
Maria Cappellano, Primo Referendario, Estensore
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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