4/8/2013
IL MONDO DEI DISPOSITIVI MEDICI
La sperimentazione clinica con i
dispositivi medici
ASPETTI PARTICOLARI DEGLI STUDI
CLINICI
Dott.ssa Maria Cristina Jori
Mediolanum Cardio Research
ES Heath Science Foundation
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Perché gli studi clinici con i dispositivi medici?
§
§
3
- continua
La valutazione dei dati clinici è un requisito
generale per la dimostrazione dei requisiti
essenziali di un dispositivo medico
(D.Lgs. 46/97 e D.M. 37/2010 attuazione
direttiva 2007/47/CE e rispettivi decreti
per gli impiantabili attivi)
Requisiti essenziali: sicurezza e le prestazioni
del dispositivo dichiarati dal fabbricante per
ottenere la marcatura CE ed immettere il
dispositivo sul mercato
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§
§
4
Con l’emanazione del D.Lgs. 37/2010
la valutazione clinica che prima era
obbligatoria solo per i dispositivi
di classe III si è estesa anche alle
classi IIa e IIb
La valutazione clinica è attivamente
aggiornata dalla sorveglianza postvendita
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Finalità degli studi clinici (o indagini cliniche) Allegato X D.Lgs. 46/97 e
Allegato 7 D. Lgs 507/92 , come modificati da D.Lgs 25.01.2010)
- continua
Le indagini cliniche perseguono i seguenti obiettivi:
§
§
ð
5
La conferma del rispetto dei requisiti
relativi alle caratteristiche e alle
prestazioni in condizioni normali di
utilizzazione del dispositivo,
La valutazione degli effetti collaterali e
dell’accettabilità del rapporto
rischi/benefici
o
verificare che in condizioni normali di
utilizzazione le prestazioni del dispositivo siano
conformi a quelle assegnate dal fabbricante;
o
stabilire eventuali effetti collaterali indesiderati
in condizioni normali di utilizzazione e valutare
se questi ultimi rappresentano un rischio
rispetto alle prestazioni assegnate al dispositivo.
devono basarsi, in linea di principio, su dati clinici
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- continua
L’iter autorizzativo di uno studio clinico LA NORMATIVA VIGENTE
Perché abbiano valore:
§ Le procedure utilizzate per gli studi clinici
devono essere adeguate al dispositivo
§ Devono essere svolti in condizioni simili a
quelle di normale utilizzazione del dispositivo
§ Devono essere esaminate tutte le
caratteristiche pertinenti, incluse quelle
inerenti la sicurezza e le prestazioni del
dispositivo ed i suoi effetti sul paziente
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D.Lgs. 46/97 e D. Lgs 507/92, come modificati da D.Lgs 25.01.2010)
o Art 7 e 14 (indagini cliniche) definiscono:
o
o
o
o
o
o
o
8
le procedure della notifica al Ministero della Salute;
la tempistica per l’avvio delle indagini cliniche;
le strutture in cui possono essere svolte le indagini cliniche;
le comunicazioni al Ministero della Salute;
i costi per lo svolgimento delle indagini cliniche;
le indagini cliniche per le quali non vi è obbligo di notifica;
i requisiti per i Comitati Etici
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- continua (1)
- continua (2)
CRITERI PER STABILIRE L’ITER di APPROVAZIONE
Il D.M. 2 Agosto 2005 si applica alle indagini
cliniche per le quali sussiste l’obbligo di
notifica al Ministero della salute.
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1.
Indagini cliniche con obbligo di notifica
2.
Indagini cliniche senza obbligo di notifica
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LA TEMPISTICA
1.
INDAGINI CLINICHE CON OBBLIGO di NOTIFICA
§
Indagini cliniche con dispositivi medici non recanti
la marcature CE
§
Indagini cliniche con dispositivi medici recanti la
marcatura CE e modificati nelle loro
caratteristiche e/o sperimentati in una indicazione
d’uso diversa da quella presa in considerazione
nelle procedure di valutazione di conformità
seguite ai fini dell’apposizione di tale marcatura.
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v
•
v
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Il fabbricante o mandatario può iniziare le indagini cliniche
trascorsi sessanta giorni dalla data della notifica nel caso siano
svolte con dispositivi di classe III, con dispositivi impiantabili attivi
e non o con dispositivi invasivi di lunga durata appartenenti alle
classi IIa e IIb, a meno che il Ministero della salute, abbia
comunicato entro detto termine una decisione contraria per
ragioni di sanita' pubblica o di ordine pubblico.
Il termine dei sessanta giorni, inizia a decorrere dalla data di
ricevimento della notifica, validamente effettuata, da parte del
Ministero della salute.
Le indagini cliniche con dispositivi diversi da quelli sopra possono
iniziare prima della scadenza dei 30 giorni se CE ha espresso
parere favorevole
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- continua (5)
§
Riferimenti normativi Direttiva 2007/47/CE
Comunicazione fra gli Stati Membri
Il parere del CE può essere richiesto
precedentemente o contemporaneamente alla
notifica
➲
v Dichiarazione di avvenuta richiesta di parere al CE
v Copia inviata non appena disponibile
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Se uno Stato Membro rifiuta l'autorizzazione
per un'indagine clinica o la sospende deve
comunicare tale decisione e i motivi a tutti gli
Stati Membri e alla Commissione
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- Continua (6)
INDAGINI CLINICHE: CENTRI DI SPERIMENTAZIONE
Trascorsi i 60 gg…
§
Comunicazione tramite PEC o posta
ordinaria della data di avvio dell’indagine
clinica in Italia (arruolamento 1°
paziente)
§
Comunicazione conclusione
§Aziende ospedaliere pubbliche
Policlinici universitari
Aziende ospedaliere ove insistono le facoltà di medicina e chirurgia
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
Istituti ed Enti ecclesiastici di cui all’articolo 41 della legge 23
dicembre 1978, n. 833
Presidi ospedalieri che presentano i requisiti dell’alta specialità DM
29/01/92 (articolo 9-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992)
Procedure e modalità saranno stabilite con
decreto del Ministero della salute
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2 - Indagini cliniche per le quali non è richiesto l’obbligo di notifica
§
§
§
INDAGINI CLINICHE POST MARKETING: CENTRI DI SPERIMENTAZIONE
Per studi clinici con dispositivo medico recante la
marcatura CE, utilizzato secondo le destinazioni d’uso
previste e valutate ai fini della marcatura CE e non
modificato in alcuna sua parte (sperimentazioni postmarketing), sono necessarie SOLO
approvazione del Comitato Etico di riferimento
comunicazione dell’avvio dell’indagine al Ministero
della salute
Non è necessaria la notifica
al Ministero della salute
Non si applicano le limitazioni
relative ai Centri di sperimentazione
Modalità ora definite: web data base Min Sal
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INDAGINI CLINICHE POST MARKETING:
I COSTI DELLA SPERIMENTAZIONE
§
§
19
COMITATI ETICI
In tutti gli studi post marketing le spese
ulteriori rispetto alla normale pratica
clinica, sono a carico del fabbricante
§ E’ prevista l’emanazione di uno specifico decreto
ministeriale, con il quale verranno definiti i requisiti
degli stessi in materia di indagini cliniche con
dispositivi medici.
I dispositivi medici occorrenti per le
indagini cliniche, che non sono già stati
acquisiti nel rispetto delle ordinarie
procedure di fornitura dei beni, sono a
carico del fabbricante
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Fino alla adozione di tale decreto restano applicabili le
disposizioni del D.M. 12/05/06
à Decreto “Balduzzi”??
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SVOLGIMENTO DELLE INDAGINI CLINICHE: NORME ARMONIZZATE
- continua (1)
§
ISO14155:2011: Clinical investigation of medical devices
for human subjects – Good Clinical Practice
v Fornire requisiti generali per:
ü Proteggere i diritti, la sicurezza e il benessere dei
soggetti
ü Assicurare che la conduzione scientifica
dell’indagine clinica e che i risultati siano
credibili
ü Definire le responsabilità dello sponsor e dello
sperimentatore principale
ü Assistere sponsor sperimentatori, CE, autorità
regolatorie e altri organismi coinvolti nella
valutazione di conformità del dispositivo
§GCP per il disegno, lo svolgimento, la registrazione, la
comunicazione dei dati degli studi clinici sull’uomo volti a
valutare la sicurezza o la performance di dispositivi medici, a fini
regolatori
§I principi si applicano anche a tutte le altre indagini cliniche e
devono essere seguiti, anche tenuto conto del contesto e della
normativa nazionale
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Scopo
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- Continua (2)
- Continua (3)
§Clinical Investigation planning
Step:
Valutazione dei rischi: base per identificare gli “anticipated
adverse device effects”
Giustificazione del disegno: validità scientifica e rilevanza
clinica
Clinical Investigational plan -> Appendice A
Investigator’s Brochure -> Appendice B
Case report Form -> Appendice C
Monitoring plan
Investigation site selection
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§
Gli attori della Sperimentazione clinica con dispositivi
medici:
v Lo Sponsor
v Lo Sperimentatore
v Il Comitato Etico
§
Tutte le parti coinvolte nella sperimentazione clinica
devono condividere la responsabilita’ di condurre la stessa
in base ai principi etici, ciascuno in base ai rispettivi ruoli.
§
Tutti coloro che prendono parte alla sperimentazione
devono essere qualificati per educazione, training o
esperienza ad esercitare il proprio ruolo e questo deve
essere opportunamente documentato (CV)
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Attori degli studi clinici-
La Clinical Research Organization e il monitor
INVESTIGATORE
COMITATO ETICO
SPONSOR
(Fabbricante /
Mandatario)
AUTORITA’
COMPETENTE
(Ministero della Salute)
CLINICAL RESEARCH
ORGANIZATION (Monitor)
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§
Il Decreto CRO (15 novembre 2011) non si applica alle CRO
e ai monitor per quanto concerne la loro attività con gli
studi clinici con DM;
in ogni modo:
§
Il Monitor deve aver fatto un training (documentato) sulla
norma ISO 14155 e avere esperienza specifica e
conoscenze scientifiche e cliniche adeguate (documentate)
§
§
Conoscenza del DM (con training specifici)
Training sulle SOP e Controllo Qualità e sulle specifiche
procedure di monitoraggio (documentato)
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Il Monitoraggio
§
§
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La ISO 14155:2012 stabilisce la necessità di
effettuare visite al centro prima, durante e
dopo la conclusione dello studio, come minimo
Aspetti particolari nella conduzione di una
indagine clinica
In circostanze eccezionali lo Sponsor puo’
decidere di effettuare solamente un
monitoraggio da remoto, implementando altre
modalità di training e comunicazione
(giustificare la mancata SDV
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Gestione dei dispositivi medici
Il fattore umano
§I dispositivi non passano neccessariamente attraverso la
§
La maggior parte dei dispositivi risente
della manualità dell’operatore che lo
utilizza
§
Questo aspetto influenza non solo la
scelta dei centri che partecipano allo
studio (capacità dell’investigatore, oltre
alla casistica e alla organizzazione del
centro)
farmacia ma vengono spediti direttamente
all’investigatore
§La tracciabilità dei dispositivi deve essere documentata
(Device Accountability Log)
§Importante la conservazione separata da altri dispositivi
simili
§Problematiche relative al ritorno dei dispositivi difettosi
oppure di quelli espiantati)
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- continua
§
§
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Le indagini cliniche no-profit
§
L’aspetto dell’utilizzo del dispositivo da parte
dell’operatore / sperimentatore diventa un
fattore critico anche per quanto riguarda la
raccolta dei dati al momento in cui questo
viene utilizzato (dati anestesiologici, dati
tecnici, dati clinici)
Tutto ciò influenza ad esempio anche la
valutazione di malfunzionamento, se dovuto
ad una mancanza del dispositivo o a incapacità
dell’utilizzatore (training insufficiente?)
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Di difficile organizzazione e conduzione:
v aspetti economici e limitazioni regolatorie:
ü I dispositivi devono essere già stati acquisiti nel
rispetto delle ordinarie procedure di fornitura
dei beni (cambiano con le gare!)
ü Tecnicamente possibili solo studi postmarketing à utilizzo del dispositivo
rigorosamente all’interno delle indicazioni per
l’uso
v Aspetti organizzativi:
ü Numerosità spesso importanti
ü Risorse economiche limitate
32
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La gestione degli eventi avversi -
- continua (1)
§
Gli eventi avversi sono suddivisi in
- non seri (AE)
- seri (SAE)
Possono inoltre essere
- non correlati al dispositivo (AE e SAE)
- correlati al dispositivo (ADE e SADE)
I SADE (Serious Adverse Device Related Events)
possono poi essere
- anticipati (ASADE) sulla base del Risk Analysis
- non anticipati (USADE)
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La normativa di riferimento per la segnalazione
degli AE
D.Lgs. 46/1997 e 507/92 emendati dal D.Lgs.
37/2010
vNota informativa 27 luglio 2004 e Decreto 15 novembre
2005 “approvazione dei modelli di schede di segnalazione
di incidenti o mancati incidenti”
vMEDDEV 2.7/3 del dicembre 2010 relativa alle
indagini cliniche pre-market
vEN ISO 14155 2011
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- continua (2)
- continua (3)
§
Quali eventi vanno riportati:
- qualsiasi SAE (SADE, ASADE, USADE)
- qualsiasi difetto del dispositivo che
avrebbe potuto causare un SAE se non
fosse stata intrapresa una azione
correttiva o se le circostanze fossero
state meno fortunate
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Nel caso di studi clinici pre-market che
coinvolgano l’uso di un comparator
marcato CE, qualsiasi SAE che coinvolga
un paziente nel braccio di controllo con il
comparator deve essere riportato
secondo le medesime modalità del
dispositivo in studio
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- continua (4)
In aggiunta, in base al D.Lgs. 46/1997
emendato dal D.Lgs. 37/2010 vanno riportati
anche gli incidenti, ovvero qualsiasi
malfunzionamento o alterazione delle
caratteristiche e/o prestazioni nonché qualsiasi
inadeguatezza dell’etichettatura o delle
istruzioni per l’uso che possano essere stati
causa di un decesso o di un grave
peggioramento delle condizioni di salute del
paziente o dell’utilizzatore
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Dispositivi medici e indagini cliniche, quale futuro?
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- continua
§
§
§
39
Cosa ci aspettiamo ancora?
La strada per una ricerca di sempre
maggiore qualità in campo di dispositivi
medici è ormai segnata
La normativa e gli strumenti a
disposizione si stanno sempre più
affinando
L’armonizzazione dei riferimenti sta
finalmente arrivando a produrre risultati
positivi
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§
§
§
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I provvedimenti normativi di chiarimento e attuazione
del D.Lgs. 37/2010 (Comitati Etici ad hoc,
sperimentazioni in istituti privati)
Il recepimento ufficiale a livello nazionale (UNI) della
norma EN ISO 14155 2011 e quindi dalla Autorità
Competente e da tutti gli altri attori coinvolti negli
studi clinici
Un dialogo e confronto costruttivo tra tutte le
istituzioni e attori coinvolti affinché l’Italia continui
anche nel campo dei dispositivi medici nella strada del
rigore scientifico intrapreso e sia considerata sempre
più un paese affidabile per l’esecuzione di studi clinici
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Se non ci sono domande
Grazie per l’attenzione!
Maria Cristina Jori
[email protected]
[email protected]
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