Auto aziendali
e Fisco
Alexandre Martinelli 23 Ottobre
2013
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La deducibilità dei costi
Mezzi di trasporto
presi in
considerazione
dall’art. 164, DPR
917/1986
autovetture
autocaravan
ciclomotori
Il veicolo non rientra in una delle
categorie individuate dalla norma
motocicli
La deducibilità dei costi varia in
relazione al tipo di autoveicolo e
all’utilizzo che ne viene fatto
Costi
integralmente
deducibili
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La disciplina dell’art. 164 non si applica e
le spese relative ai veicolo sono
integralmente deducibili, purché sussista
il principio dell’inerenza tra l’utilizzo del
veicolo e l’esercizio dell’attività di impresa
e/o di lavoro autonomo
Costi
parzialmente
deducibili
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La deducibilità dei costi
Deducibilità integrale dal reddito
Sono integralmente deducibili le spese e
gli altri componenti negativi relativi ai
veicoli, presi in considerazione dall’art. 164,
utilizzati nell’esercizio di attività di impresa,
arte o professione, a condizione che siano:
a destinazione esclusivamente
strumentale
adibiti ad uso pubblico
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Deducibilità parziale dal reddito
Le spese e gli altri componenti negativi
relativi ai veicoli non esclusivamente
strumentali sono deducibili dal reddito
nella
misura del:
20% se acquistati da parte di esercenti
attività d’impresa, arti o professioni
80% se acquistati da soggetti che
svolgono attività di agenti o di
rappresentanti di commercio
Veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d’imposta
Deducibili al 70%
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Limiti massimi di deducibilità
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Fiscalmente non assume rilevanza la parte di costo di
acquisizione
che eccede:
€ 18.075,99 per autovetture e autocaravan
(elevato ad € 25.822,84 per gli autoveicoli utilizzati
da agenti o rappresentanti di commercio)
€ 4.131,66 per i motocicli
€ 2.065,83 per i ciclomotori
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Acquisto di veicoli
Disciplina IVA
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Occorre ricordare che nel costo di acquisto devono essere
ricompresi i costi accessori (es. costi per trasferimento della
proprietà, IVA indetraibile sull’acquisto)
In base all’art. 19-bis del D.P.R. 633/1972, è ammessa in
detrazione nel limite del 40% l’IVA relativa all’acquisto o
all’importazione di veicoli stradali a motore se tali veicoli non sono
utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o
della professione;
La disposizione non si applica quando i veicoli formano oggetto
dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e
rappresentanti di commercio (l’IVA pagata in sede di acquisto è
interamente detraibile)
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Auto e Fringe Benefits
Significato letterale: “BENEFICI MARGINALI”
Significato effettivo: “COMPENSI IN NATURA”
Identifica l’insieme complesso di servizi o premi di varia natura erogati dall’azienda
a determinate categorie di dipendenti in aggiunta alla retribuzione già corrisposta
per contratto
es: AUTOVETTURA – ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA – PRESTITI –
ALLOGGI
La concessione di benefit può essere inoltre utilizzata con l’intento di porre in
evidenza le differenze gerarchiche esistenti tra i lavoratori
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Autovettura concessa uso
esclusivamente personale
Se il veicolo viene concesso esclusivamente per uso personale, ai fini
della determinazione del reddito imponibile in capo al dipendente si dovrà
tenere conto dell’ex art. 51 c. 3 TUIR
Valore normale
Eventuali somme addebitate al lavoratore devono essere scomputate da
tale valore
La circolare 326/E anno 1997 ha precisato che la quantificazione del
fringe benefits avverrà sulla base del criterio generale del valore normale
che, ordinariamente, si rifarà alle tabelle di noleggio
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Autovettura in uso promiscuo
Si intende il contemporaneo utilizzo per uso aziendale e per uso personale. Ai fini
della determinazione del reddito imponibile in capo al dipendente occorre far
riferimento ai valori convenzionali.
Art. 51 comma 4 lettera A:
… “concorre a formare il reddito di lavoro dipendente un ammontare pari al 30%
dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 km
calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio al netto di quanto trattenuto
al dipendente o da questo corrisposto nello stesso periodo d’imposta in cambio
dell’utilizzo ai fini personali” …
Riferimento alle tabelle Aci
Assoggettamento forfetario
Irrilevante qualsiasi valutazione dei costi effettivi
Irrilevante l’utilizzo e la percorrenza effettiva
Irrilevante che il lavoratore sostenga tutti o taluni costi
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Addebito uso personale
La società può scegliere di fatturare al dipendente l’uso
personale del veicolo e procedere a fatturare l’equivalente di
4.500 Km annui, valorizzati a tabella ACI (nota il valore tabella
Aci è Iva inclusa)
L’uso personale non costituisce più reddito in natura per il
dipendente, in quanto pagato
L’iva per la società diviene detraibile al 100%.
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Auto e trasferte
Il noleggio a breve termine
Il rimborso chilometrico
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Trasferta definizione
Mutamento temporaneo e provvisorio del luogo nel quale il lavoratore è tenuto a
prestare l’attività professionale stabilita dal contratto di assunzione e/o dal contratto
collettivo a seguito di sopravvenute esigenze di carattere transitorio e contingente
Cassazione 21/08/03 n. 12301 – 14/01/03 n. 438
11508/2000 - 12225/1999 - 8004/1998
ribadiscono il concetto di: TEMPORANEITA’ - PROVVISORIETA’
COLEGAMENTO FUNZIONALE
in base ai quali il collaboratore rientrerà nel luogo abituale di lavoro quando
vengono meno le esigenze che avevano determinato l’invio in trasferta. La
temporaneità non implica che la durata debba essere predeterminata.
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Trasferta e comune sede di lavoro
Le indennità (anche quelle chilometriche) e i rimborsi di spese
per gli spostamenti nell’ambito del territorio comunale
concorrono integralmente alla formazione del reddito
IMPORTANTE
NON assume alcuna rilevanza l’ampiezza del comune in
cui il dipendente ha la sede di lavoro nemmeno nel caso in cui
una legge prevede la corresponsione di un indennità per località
oltre una certa distanza anche se nello stesso comune
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Noleggio e rimborso chilometrico (1)
Nel caso di un autoveicolo noleggiato al fine di essere
usato per una specifica trasferta la spesa è deducibile
limitatamente alle tariffe relative ad autoveicoli di potenza
non superiore a 17 cavalli fiscali ovvero a 20 se con
motore diesel.
Iva, trattasi di spesa viaggio inerente l’attività aziendale
quindi detraibilità al 100%
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Noleggio e rimborso chilometrico (2)
Nel caso di rimborso chilometrico il costo di percorrenza
deducibile per l’azienda è limitato alla percorrenza relativa
ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali
ovvero 20 se con motore diesel.
MA, MA
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Rimborso chilometrico problemi
I chilometri si calcolano dall’ufficio alla destinazione, riconoscere
i chilometri da casa all’ufficio e alla destinazione è un compenso
da inserire in busta paga!!!
I rimborsi chilometrici non sono deducibili dall’Irap
Quale tabella uso e quali componenti del costo chilometrico
posso riconoscere?
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4. Speciale Fleet Manager_Relazione