N. d'ord.6 reg deliberazioni Prot. n. / GIUNTA PROVINCIALE DI CREMONA Estratto dal verbale delle deliberazioni assunte nell'adunanza del 12/01/2011 L'anno duemilaundici, questo giorno dodici del mese di gennaio alle ore 15:30 in Cremona, nell'apposita sala del Palazzo della Provincia si è riunita, a seguito di invito del Presidente, la Giunta Provinciale con l'intervento dei Sigg.: Presenti Assenti Salini Massimiliano Presidente X - Lena Federico VicePresidente X - Bongiovanni Filippo Assessore X - Capelletti Chiara Assessore - X Fontanella Giuseppe Assessore X - Leoni Giovanni Assessore X - Orini Paola Assessore X - Pinotti Gianluca Assessore X - Schiavi Silvia Assessore X - Soccini Matteo Assessore X - Partecipa il Segretario Generale della Provincia, Dott.Giorgio Lovili Il Sig. Presidente, constatando che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno. PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO ADOZIONE D.C.C. N. 21 DEL 28/07/2010 - VERIFICA DI COMPATIBILITÀ E MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL P.T.C.P. CONSEGUENTI- COMMA 5 ART. 13 E COMMA 11 ART. 17 L.R. 11 MARZO 2005 N. 12 e s.m.i. 6 1 di 14 LA GIUNTA PROVINCIALE Vista la Legge Urbanistica Nazionale n. 1150/42; Visto l’art. 74 lett. s) dello Statuto della Provincia; Visti gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/00; Visti l’art. 13 commi 5 e 7 e l’art. 25 commi 3 e 4 della l.r. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e s.m.i.; Visto il PTR approvato con D.C.R. del 19/01/2010 n.VIII/951 che ha acquistato efficacia dalla data di pubblicazione sul BURL, quindi dal 17/02/2010 . Visto il PTCP approvato con la deliberazione consiliare provinciale n. 95 del 9 luglio 2003 e successivamente adeguato ai contenuti della L.R. 12/05, con variante approvata con DCP n. 66 del 8 aprile 2009 ed efficace dalla pubblicazione sul BURL Serie Inserzioni n. 20 del 20 maggio 2009; Visti l’articolo 42 della Normativa del PTCP, la D.G.P. n. 255 del 23/05/2006 “Definizione dei livelli di prevalenza delle previsioni del PTCP” e la D.G.P. n. 296 del 13/06/2006 “Verifica di compatibilità al PTCP ai sensi della L.R. 12/05 - definizione delle procedure e degli adempimenti e individuazione della documentazione tecnicoamministrativa minima richiesta a corredo degli strumenti urbanistici e di governo del territorio comunali”; Preso atto che il Comune di Solarolo Rainerio con nota protocollo n. 113.008 del 22/09/2010, ha trasmesso a questo Ente per il parere di compatibilità a PTCP di cui al comma 5 art. 13 della l.r. 12/2005, il Piano di Governo del Territorio adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/07/2010; Considerato il ricevimento completo della documentazione necessaria per l'espressione del parere di compatibilità al PTCP, ai sensi della D.G.P. n. 296/06; Considerato altresì che, conseguentemente, il termine di legge per la verifica di compatibilità al PTCP dello strumento urbanistico in oggetto risulta essere il 20/01/2011; Rilevato che il Servizio Territorio ha provveduto a trasmettere ai competenti uffici provinciali copia della documentazione degli atti relativi al suddetto PGT; - Visti i pareri espressi dai seguenti settori della Provincia di Cremona per la parte di competenza di ognuno: Programmazione Territoriale: Prot. n. 152.555 del 28/12/2010 Viabilità: Prot. n. 144.562 del 06/12/2010 Caccia e pesca, Aree naturali: Prot. n. 138.279 del 19/11/2010 Agricoltura e Ambiente: Prot. n. 144.941 del 07/12/2010 Geologo dott. Daniele Corbari: Prot. n. 126.163 del 22/10/2010 Consulente per il commercio: Prot. n. 141.660 del 29/11/2010 Atteso che, ai sensi del comma 5 dell’art. 13 della l.r. 12/05, “qualora il Comune abbia presentato anche proposta di modifica o integrazione degli atti di pianificazione provinciale, le determinazioni in merito sono assunte con deliberazione di Giunta provinciale” e “in ogni caso, detta proposta comunale si intende respinta qualora la Provincia non si pronunci in merito entro centoventi giorni dalla trasmissione della proposta stessa”. Atteso altresì che, ai sensi del comma 5 dell’art. 15 della stessa legge, “l’individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico del PTCP ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale”. In tal caso per l’approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 del suddetto art. 13; Visto l’art. art. 17. comma 11 della l.r. 12/05 il quale afferma che “il PTCP disciplina modalità semplificate per l’approvazione di modifiche concernenti la correzione di errori materiali e l’aggiornamento cartografico, nonché lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi da esso previsti e gli aspetti di ambito locale che non incidano sulle strategie generali del piano”; 6 2 di 14 Preso atto che il PTCP adeguato alla l.r. 12/05, disciplina all’articolo 34 “modifiche non sostanziali al PTCP” e all’art. 40 “Variante al PTCP” della Normativa i casi e le procedure per variare il Piano territoriale di Coordinamento; Preso atto altresì che l’eventuale recepimento di previsioni comunali nel PTCP, previsto dalla legge ai sensi dell’art. 13 comma 5, nonché dell’art. 15 comma 5, va a costituire un perfezionamento della individuazione degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico di cui all’articolo 19 bis della Normativa del PTCP adeguato, e disciplinato secondo il principio di gradualità (comma 2 art. 19bis) e flessibilità (comma 3) mediante Modifiche non sostanziali del PTCP di cui al citato art. 34 della medesima Normativa; Viste le proposte di “modifiche non sostanziali cartografiche” al PTCP evidenziate nel rapporto tecnico del servizio Programmazione Territoriale (vedi Allegato B), che riguarda le richieste in tal senso presentate attraverso il PGT di Solarolo Rainerio e ritenute accoglibili ai sensi degli articoli 19bis commi 2 e 3 e 34 comma 1 della Normativa del PTCP e per gli effetti di cui all’art. 17 comma 11 della l.r. 12/05; Ritenuto che i casi rientranti nell’art 34 punto 1 della Normativa, trattandosi di mere correzioni o precisazioni modifiche migliorative che prevedono l’uso di piccole aree e non comportando di norma modifiche ai contenuti vigenti del PTCP, non sono di conseguenza da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art 4 della LR 12/2005, completata dagli indirizzi attuativi di cui alla DCR n. 351 del 13 marzo 2007 e dagli atti di maggiore specificazione operativa di cui alla DGR 10 novembre 2010 – n° 9/761 – in particolare scheda allegato 1c; Visto l'incontro tenuto in data 20/12/2010 ai sensi dell'art. 13 comma 5 della l.r. 12/05 con il Comune di Solarolo Rainerio; Vista la nota integrativa trasmessa dal comune di Solarolo Rainerio (Ns. prot. 152.018 del 24/12/2010); Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/00 sulla regolarità tecnico-amministrativa in data 29.12.2010; Udito il parere del relatore; Unanime; DELIBERA 1. di subordinare il parere favorevole sulla compatibilità al PTCP del PGT di Solarolo Rainerio adottato con D.C.C. n. 21 del 28/07/2010 – ai sensi dell’art. 13 commi 5 e 7 della l.r. 12/2005 – al recepimento delle seguenti prescrizioni relative agli aspetti prevalenti di carattere sovracomunale del PTCP ai sensi dell’art. 18 comma 2 della l.r. 12/05: Prescrizione.1. Da una verifica eseguita sugli atti del P.G.T. si è riscontrata una corretta rappresentazione cartografica delle fasce di rispetto relativamente ai 150 m del Canale Acque Alte (ex Galasso – corsi d’acqua individuati ai sensi dell’art. 142 lett. c del D.LGS. 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" n. 42 iscritti nell’elenco di cui alla D.G.R. n°12028 del 25.07.1986 Art 14.1). Si prescrive comunque di prevedere un disposto normativo originale che evidenzi la precisa disciplina di salvaguardia ai sensi art. 142 del D.lgs 42/04 di tale elemento paesaggistico. Prescrizione.2. Negli atti di PGT si è rilevata una assenza di rappresentazione cartografica degli elementi costitutivi della rete ecologica provinciale relativamente agli elementi lineari (nel caso specifico solo il Canale Acque Alte) e degli elementi areali così come rappresentati e disciplinati dal P.T.C.P.. A tal proposito si chiede di operare a livello grafico tale rappresentazione così come operata sull’elaborato D – Carta delle tutele e salvaguardie del PTCP. Si chiede inoltre di recepire nelle norme del PGT disposizioni Normative in grado di garantire una tutela di tali elementi naturali così come disposto dall’Art. 16.7 del P.T.C.P.. Si ricorda infatti che l’art. 16 punto 7 della Normativa del P.T.C.P. prevede, per gli elementi costitutivi della rete ecologica provinciale, una fascia di rispetto di 20 metri per parte dove non è consentita alcuna nuova espansione urbana e industriale, ne sono consentiti interventi di carattere edificatorio. Si fa presente che in tale fascia (20 m) sarà comunque possibile concentrare gli interventi mitigativi e compensativi di carattere ambientale volti a incrementare la naturalità nonché gli interventi di tipo forestali - laddove previsti – in applicazione dell’ art. 43 c. 2-bis della l.r. 12/05 e d.g.r. 8/8757 del 22.12.08. e dell’ Appendice D della Normativa del P.T.C.P.. 6 3 di 14 Prescrizione.3. Per quanto riguarda le scarpate morfologiche (Art. 16.4 – Normativa P.T.C.P.) da una verifica eseguita si è riscontrata una assenza di rappresentazione cartografica sulle tavole del PGT, nelle prossimità dell’ambito di trasformazione ATI – 3 (Cds1 – Allegato A), rispetto a quanto riportato nell’elaborato D del PTCP; si prescrive quindi una loro trasposizione corretta. Si fa presente inoltre che le previsioni dell’ambiti di trasformazione ATI 1 e ATI 3 (Rs2, Cds1 – Allegato A), incidono su una porzione di scarpata morfologia ovvero, aree classificate dallo Studio Geologico in classe di Fattibilità geologica 4 (Fattibilità con gravi limitazioni), sottoclasse g (orli di scarpata morfologica). Si chiede quindi di prevedere nel P.G.T., disposizioni Normative in grado di garantire una tutela di tali elementi naturali così come disposto dall’Art. 16.4 del P.T.C.P. al fine di demandare, per la fase attuativa dei suddetti ambiti di trasformazione, una loro corretta gestione e tutela. Si ricorda che l’art. 16 punto 4 della Normativa del P.T.C.P. prevede che per gli “orli di scarpata principali e secondari non sono consentiti interventi e trasformazioni che alterino i loro caratteri morfologici, paesaggistici e naturalistici. Si ritengono inaccettabili gli interventi di urbanizzazione e di nuova edificazione per una fascia di 10 metri in entrambe le direzioni dall’orlo di tali scarpate, distanza eventualmente estendibile da parte del Comune ..omissis …”. In tale fascia (10 m) sarà comunque possibile concentrare gli interventi mitigativi e compensativi di carattere ambientale volti a incrementare la naturalità nonché gli interventi di tipo forestali - laddove previsti – in applicazione dell’ art. 43 c. 2-bis della l.r. 12/05 e d.g.r. 8/8757 del 22.12.08. e dell’ Appendice D della Normativa del P.T.C.P.. Si ricorda comunque in questa sede, quanto previsto dall’art. 16 comma 4 della Normativa del vigente PTCP: “Nel caso in cui venga accertata una oggettiva difformità tra l’assetto del territorio e le scarpate morfologiche indicate nella Carta delle tutele e delle salvaguardie, gli Enti Locali, sulla base di valutazioni di maggior dettaglio degli elementi morfologici presenti sul loro territorio (es. componente geologica del PGT), possono provvedere alla corretta trasposizione dell’andamento delle scarpate, attraverso la proposta di una modifica non sostanziale cartografica al PTCP di cui all’art. 34 comma 1”. Prescrizione.4. Da una verifica eseguita sugli atti del P.G.T. si è riscontrata una corretta rappresentazione cartografica degli elementi costitutivi le zone umide (Art 16.6 PTCP) ma risulta assente la riproduzione grafica di un elemento collocato nelle prossimità di quelle già individuate (si veda ad esempio le zone umide rappresentate all’interno degli ATI-5 e ATI-6). A tal proposito si chiede di operare a livello grafico tale rappresentazione così come operata sull’elaborato D – Carta delle tutele e salvaguardie. Si veda anche la prescrizione riportata nella sezione della difesa del suolo n. 7 Si chiede quindi di prevedere nel P.G.T. la tutela di tali elementi naturali così come disposto dall’Art. 16.6 del P.T.C.P. al fine di demandare una loro corretta gestione e tutela. Si ricorda che l’art. 16 punto 6 della Normativa del P.T.C.P. prevede, che per le zone umide non sono consentiti interventi di carattere edificatorio e interventi di trasformazione o di manomissione diretta ed indiretta sino ad un intorno di 50 m, ad esclusione, per gli edifici esistenti, degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. Gli eventuali ampliamenti potranno essere effettuati esclusivamente nella direzione opposta a quella delle zone umide. Prescrizione.5. Il P.G.T. prevede in aree agricole di interesse sovracomunale dei Programmi Integrati di Intervento (ATI – 4, 5, 6). Si pone l’attenzione che ai sensi dell’art 89 c. 4 “interventi su aree destinate all’agricoltura” non si applicano sulle aree destinate all’attività agricola individuate ai sensi dell’art 15, commi 4 e 5 della L.R. 12/05 e s.m.i. (Ambiti agricoli strategici provinciali) si prescrive, in riferimento ai contenuti prevalenti del PTCP (Art. 18 c.2 lett.c) lo stralcio degli ATI 4, 5, e 6 così come individuati dal Documento di Piano. In riferimento agli ATI 4, 5 e 6 si vedano anche le osservazioni n. 11, 12, 13. In riferimento alla nota integrativa agli atti del PGT del Comune di Solarolo Rainerio (ns. prot. n. 152.018 del 24/12/2010) a seguito dell’incontro del 20/12/2010 si fa presente che la corretta definizione degli interventi attualmente previsti negli ATI 4, 5 e 6 verranno concertati attraverso un successivo accordo di programma tra Provincia di Cremona e Comune di Solarolo Rainerio; tale accordo consentirà di procedere a una variante parziale del PTCP al fine di individuare in maniera puntuale le effettive zone da stralciare dagli ambiti agricoli strategici. Prescrizione.6. Nel Piano delle Regole non sono presenti: la CARTA DI SINTESI, la CARTA DEI VINCOLI e la CARTA DI FATTIBILITÀ DELLE AZIONI DI PIANO, a differenza di quanto disposto dall’art. 57, comma 1, lettera b, così come declinato dalle d.g.r. n° 8/1566 e n° 8/7374; se ne chiede pertanto l’inserimento. 6 4 di 14 Prescrizione.7. Si sono riscontrate difformità tra la cartografia delle zone umide riportata dalle tavole del Documento di Piano e del Piano delle Regole (es. Tavv. B3, B5, D3…) rispetto alla cartografia dello Studio Geologico, come pure rispetto a quella del PTCP. La cartografia costituente il PGT (Documento di Piano e Piano delle Regole) deve pertanto essere rivista relativamente alla rappresentazione delle zone umide, arrivando alla elaborazione di una cartografia univoca in tutto il PGT per tale tematismo. Si rimarca il fatto che per tali elementi è prevista dal PTCP una specifica vincolistica, motivo per cui la loro corretta ed univoca localizzazione cartografica risulta decisiva. Prescrizione.8. Da una verifica eseguita sugli atti del P.G.T. si è riscontrata una corretta rappresentazione cartografica e un corretto recepimento normativo dei criteri per la localizzazione degli impianti zootecnici. Al fine di perfezionare l’articolato normativo del P.G.T., si chiede di fare esplicito riferimento anche all’articolo 18 della normativa del P.T.C.P. recependo in particolare il comma 6 relativamente al tema della reciprocità tra gli impianti zootecnici e gli usi e le destinazioni d’uso del suolo posti nel medesimo comune e di quelli localizzati in comuni adiacenti. Si chiede inoltre, di integrare la normativa del P.G.T. rispetto alle disposizioni di cui all’art.18 della Normativa del P.T.C.P. esplicitando che, valori inferiori alle distanze minime dei nuovi impianti zootecnici e degli ampliamenti di quelli esistenti dalle aree edificate con effetto di reciprocità, dovranno essere supportate da un articolato normativo “che consenta di tutelare, mediante l’adozione di soluzioni impiantistiche, la qualità dell’ambiente olfattivo nelle zone di espansione. Tale possibilità è data, in particolare, ai Comuni che sono impossibilitati ad espandere i propri insediamenti urbani in altre direzioni rispetto agli allevamenti esistenti” ( rif. c. 4). Prescrizione.9. Il territorio comunale è interessato, nella parte Est, dall’ipotesi di Variante della S.P. CR ex S.S. n. 343 “Asolana”; nel merito il P.G.T. prevede un corridoio di salvaguardia relativamente al tracciato dell’infrastruttura in coerenza con il P.T.C.P. senza però, far corrispondere alcuna voce di legenda nelle tavole del PGT. Nel merito si chiede di mettere in relazione il corridoio di salvaguardia individuato con una opportuna voce di legenda ricordando anche di correlarla con un apposito disposto normativo. Prescrizione.10. In Solarolo Rainerio, il P.G.T. prevede i seguenti ambiti di trasformazione ATI–1, ATI–3 (Rs2, Cds1 – Allegato A): Richiamate le caratteristiche della S.P. n. 87 e considerato che: - l’attuazione degli ambiti determinerà un consistente aumento ed una maggiore promiscuità dei volumi di traffico ivi diretti, tenuto conto delle molteplici funzioni insediabili; - il P.G.T. nulla riporta in merito alle modalità di accesso agli ambiti; - una previsione urbanistica simile a quella in argomento era già stata proposta in sede di Variante Generale al P.R.G. adottata con delibera di C.C. n. 13 del 28.04.2004 rispetto alla quale la Provincia aveva espresso parere negativo con DGP 561 del 9/11/2004 (nota prot. n. 202244 del 12.10.2004 – Viabilità); - gli ambiti in esame potrebbero interferire con il corridoio di salvaguardia della Variante della ex S.S. n. 343 di cui alla prescrizione n. 9, il cui recepimento ha carattere prescrittivo; si esprime parere favorevole circa gli ambiti ATI–1 – ATI–3 con le seguenti prescrizioni: - l’azzonamento degli ambiti dovrà recepire la fascia di rispetto stradale della S.P. n. 87 e l’edificazione all’interno degli stessi dovrà avvenire al di fuori di tale fascia come previsto dalla normativa vigente (si fa presente che il tratteggio della fascia di rispetto stradale riportato nella legenda degli elaborati del Documento di Piano non è chiaramente visibile negli elaborati stessi); - la perimetrazione degli ambiti deve essere debitamente modificata a seguito del completo recepimento nel P.G.T. di quanto prescritto con la prescrizione n. 9; - l’accesso degli ambiti dovrà avvenire esclusivamente tramite viabilità comunale, esistente e/o di nuova previsione, senza alcuna immissione diretto dalla S.P. n. 87; conseguentemente, eventuali accessi diretti esistenti lungo la provinciale a servizio degli ambiti dovranno essere chiusi e definitivamente dismessi impiegando idonei dispositivi e sistemi. Prescrizione.11. A Sud–Ovest dell’intersezione fra le SS.PP. n. 60–87, direttamente confinante con le provinciali, è situato il comparto produttivo esistente del quale il P.G.T. propone l’ampliamento tramite l’area per insediamenti produttivi di progetto “PIP–1 (Is1 – Allegato A)”. Richiamate le caratteristiche delle SS.PP. n. 60–87 e considerato che: - l’attuazione dell’area determinerà un consistente aumento dei volumi di traffico interessanti la zona, in particolare di tipo pesante; 6 5 di 14 - attualmente, l’accesso dell’area produttiva esistente avviene tramite la S.C. “Via Volta”, che si immette sulla S.P. n. 60 con un’immissione diretta a raso: tale immissione presenta caratteristiche non ottimali per lo svolgimento delle svolte, in quanto i raggi di manovra sono limitati e la sezione corrente della provinciale rimane costante nei pressi dell’intersezione; si esprime parere favorevole circa l’area PIP–1 con le seguenti prescrizioni: - l’azzonamento dell’area dovrà recepire la fascia di rispetto stradale della S.P. n. 87 e l’edificazione all’interno della stessa dovrà avvenire al di fuori di tale fascia come previsto dalla normativa vigente; - l’accesso dell’area dovrà avvenire esclusivamente tramite viabilità comunale, esistente e/o di nuova previsione, senza alcuna immissione diretta dalla S.P. n. 87; conseguentemente, eventuali accessi diretti esistenti lungo la provinciale a servizio dell’area dovranno essere chiusi e definitivamente dismessi impiegando idonei dispositivi e sistemi. Prescrizione.12. Il P.G.T. prevede, fra le opere infrastrutturali, la riqualifica dell’intersezione fra le SS.PP. n. 60–87 mediante la costruzione di una rotatoria di tipo compatto. In merito a tale previsione si osserva quanto segue: - la normativa regionale vigente, approvata con delibera di G.R. n. VIII/3219 del 27.09.2006, prevede una distanza minima di 1 km relativamente alla frequenza delle intersezioni a rotatoria per strade tipo la S.P. n. 87; - l’art. 13 delle Norme di Attuazione del Piano della Viabilità Provinciale dispone che “… le “rotatorie alla francese” dovranno, salvo in casi eccezionali, avere una interdistanza superiore ad 1 km …”; Richiamato quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole circa la nuova rotatoria proposta con le seguenti prescrizioni: - la progettazione della rotatoria dovrà essere sviluppata in modo da individuare le soluzioni tecniche necessarie per rispettare la normativa regionale vigente in materia di costruzione delle strade e l’art. 13 delle Norme di Attuazione del Piano della Viabilità Provinciale; - le caratteristiche tecnico–geometriche dell’intervento di cui al punto precedente dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’Ufficio Tecnico Provinciale. Prescrizione.13. Il P.G.T. prevede una nuova strada di piano di collegamento tra la frazione (San Lorenzo Aroldo) di Solarolo Rainerio e la S.P. n. 60, con una nuova immissione diretta a raso lungo la provinciale. Richiamate le caratteristiche precitate della S.P. n. 60 e considerato che la nuova immissione è caratterizzata da tre isole direzionali per convogliare le manovre di svolta, si esprime parere favorevole circa la nuova strada di collegamento tra la frazione di Solarolo Rainerio e la S.P. n. 60 e la nuova immissione con le seguenti prescrizioni: - dovrà essere chiusa e definitivamente dismessa l’attuale immissione della S.C. “Principale esterna” lungo la S.P. n. 60, distante circa 180 m dalla nuova immissione precitata; - le caratteristiche tecnico–geometriche della nuova immissione lungo la S.P. n. 60 e dell’intervento di cui al punto precedente dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’Ufficio Tecnico Provinciale. Prescrizione.14. Il P.G.T. prevede nel territorio comunale vari percorsi naturalistici ciclo–pedonali di progetto, a lato ed in attraversamento alle SS.PP. n. 60–87. Nel merito, si esprime parere favorevole circa i percorsi ciclo–pedonali sopraccitati con le seguenti prescrizioni: - prima di dar corso ad ogni opera che interessi le SS.PP. e/o le relative fasce di rispetto stradale, i soggetti interessati dovranno rapportarsi con il Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’Ufficio Tecnico Provinciale, per ottenere l’autorizzazione all’esecuzione delle opere; - per quanto possibile, gli attraversamenti delle SS.PP. da parte dei percorsi ciclo–pedonali dovranno essere realizzati con appositi sottopassi, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza per l’utenza debole (pedoni e ciclisti). Prescrizione.15. Nelle tavole del Documento di Piano non sono indicate correttamente le fasce di rispetto stradale delle SS.PP. n. 60–87 lungo tutto il loro sviluppo. In merito, si precisa che, fuori dai centri abitati, così come individuati dall’art. 4, D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.), anche all’interno di aree edificate od edificabili, la fascia di rispetto stradale ha la stessa ampiezza (senza interruzioni) delle aree non edificabili ed al suo interno vigono le norme del D.Lgs. 285/1992 e del relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 495/1992); inoltre, in corrispondenza delle intersezioni a raso, la fascia di rispetto deve essere maggiorata secondo quanto previsto all’art. 16, D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.). 6 6 di 14 Conseguentemente, in considerazione del fatto che in Comune di Solarolo Rainerio nessuna strada provinciale risulta interna al centro abitato, si prescrive che per tutti i tratti delle SS.PP. attraversanti il territorio comunale vengano indicate graficamente le relative fasce di rispetto con ampiezza costante e senza interruzioni, pari a quanto specificato nella prescrizione n.16. Prescrizione.16. Ai fini di una più chiara e completa regolamentazione della materia trattata, si chiede che nel P.G.T. venga indicato quanto segue: - l’ampiezza della fascia di rispetto stradale esterna alla delimitazione del centro abitato ex art. 4, D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.) misurata dal confine stradale così come definito dall’art. 3, c. 1, punto 10, D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.): per la S.P. n. 87 pari a 30,00 m per parte, per la S.P. n. 60 pari a 20,00 m per parte; - la normativa dell’art. 16, D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.) relativa agli atti vietati nelle fasce di rispetto stradale ed ai triangoli di visibilità in corrispondenza di intersezioni stradali a raso; - le distanze da rispettare dal confine stradale per la realizzazione di recinzioni, per le piantumazioni e per l’apertura di canali, così come specificato dall’art. 26, D.P.R. 495/1992; - che le cabine contenenti impianti tecnologici devono rispettare dal confine stradale, all’esterno del centro abitato, la distanza minima di 3,00 m così come previsto dall’art. 29, D.P.R. 495/1992; - che tutti i manufatti e le installazioni poste all’interno della fascia di rispetto stradale, che presentano uno sviluppo in altezza (alberi, pali, tralicci, antenne, ecc.), devono essere posizionati ad una distanza dal confine stradale superiore all’altezza degli elementi stessi, al fine di evitare eventuali cadute sulla sede stradale (cosiddetto “principio del ribaltamento”). 2. di prendere altresì atto delle osservazioni al PGT da presentare al Comune di Solarolo Rainerio ai sensi dell’art. 13 commi 4 e 7 della l.r. 12/05: Osservazione.1. Si chiede un’integrazione del quadro conoscitivo del PGT con la rappresentazione cartografica dei seguenti elementi di interesse paesaggistico così come rappresentate nell’elaborato “a – carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale” del PTCP: - centuriazione romana in quanto ambito di prevalente valore storico e culturale in quanto sistema di organizzazione del paesaggio agrario tradizionale ai sensi della d.g.r. n° 8/6421. - baulature Si fa presente inoltre che il PTCP propone alcuni indirizzi di tutela di questi elementi all’articolo 20.4 della normativa che si chiede di recepire nella normativa del PGT. Osservazione.2. Rilevato che l’ambito di trasformazione produttivo Is1 (Allegato A) ricade in un area classificata incompatibile secondo i giudizio di compatibilità fisico-naturale del PTCP (si veda-Carta delle compatibilità ambientali) si chiede di prevedere, per la fase attuativa dell’ambito, soluzioni impiantistiche in grado di minimizzare gli impatti sulla componente suolo. Osservazione.3. La Normativa del P.T.C.P., all’art. 20 c. 2, dispone i criteri per il calcolo del dimensionamento della capacità insediativa residenziale, attraverso la compilazione del Modulo per la Capacità Insediativa (Mci). I Comuni effettuano tale calcolo utilizzando i valori medi dei vani e dei metri cubi per abitante corrispondenti alle proprie esigenze abitative e nel rispetto della normativa regionale vigente. L’Appendice A della stessa Normativa espone un fac-simile che illustra i passaggi da effettuare per determinare i valori richiesti. Si chiede a tal proposito di integrare l’analisi della componente residenziale del P.G.T. con la compilazione del suddetto modulo. Osservazione.4. In considerazione del dimensionamento delle previsioni di piano che porterebbero complessivamente a un incremento del 55% della popolazione residente, con un consumo di suolo effettivo in termini di superficie territoriale di circa 105.000 mq e tenendo in considerazione i criteri insediativi di cui all’art. 20 della Normativa del P.T.C.P., si suggerisce di privilegiare principalmente l’attuazione degli interventi che comportino un recupero urbanistico ed edilizio al fine di contenere il consumo di suolo e allo stesso tempo, coprire la richiesta dei potenziali abitanti teorici che potenzialmente potrebbero insediarsi nel Comune; questo in ragione anche del fatto che le dinamiche territoriali (economiche, sociali, infrastrutturali) non giustificano ad oggi tali previsioni. In alternativa, preso atto delle disposizioni regionali in materia di interventi forestali e di incremento della naturalità (art. 43 c. 2-bis della l.r. 12/05 e d.g.r. 8/8757 del 22.12.08) e degli indirizzi espressi nell’Appendice D della Normativa del P.T.C.P. in materia di compensazioni per il consumo di suolo in presenza di previsioni insediative di carattere esogeno, si propone di prevedere nella pianificazione attuativa degli ambiti di trasformazione residenziale, per ciascun ettaro di consumo di suolo per la quota esogena, una delle seguenti azioni alternative: - realizzazione di una superficie di un ettaro di area boscata; 6 7 di 14 - realizzazione di filari arborati per una estensione lineare complessiva di 1 km. Tali compensazioni potranno trovare attuazione prioritariamente all’interno della rete ecologica provinciale; a tal fine, si chiede di integrare conseguentemente gli elaborati del P.G.T.. Visto il consistente dimensionamento del piano un’altra alternativa è quella o di procedere alla rimozione di alcuni di essi o in alternativa di integrare le NTA del P.G.T. con disposizioni prescrittive funzionali a determinare il tetto massimo di volumetria che potrà essere realizzato in un predeterminato periodo temporale (es. cinque anni) indipendentemente dall’ambito di trasformazione a cui si vorrà o potrà dare attuazione. Tale prassi è funzionale anche ad un realistico dimensionamento del Piano dei Servizi. A livello gestionale, una volta esaurito il tetto volumetrico anche se solamente convenzionato, al fine di procedere all’approvazione di nuovi Piani Attuativi si dovranno ridiscutere le scelte strategiche per il territorio mediante una variante al Documento di Piano. Osservazione.5. Il P.G.T. prevede all’interno del nucleo di antica formazione azioni di recupero del patrimonio edilizio da attuarsi mediante Piano Particolareggiato e/o Piani di Recupero (Art.2.4 - Piani attuativi) che determinano di conseguenza un aumento della capacità insediativa residenziale; questo dato non appare esplicitato nella Relazione del Documento di Piano. Si suggerisce pertanto di sommare anche un valore stimato della popolazione teorica prevista in questi ambiti nel computo degli abitanti teorici insediabili. Osservazione.6. la Variante di adeguamento del PTCP alla L.R. 12/05 (approvata con DCP n. 66 dell'8 Aprile 2009) ha introdotto nuovi elementi conoscitivi per il territorio provinciale. Si segnala pertanto l’opportunità di arricchire lo Studio Geologico con le nuove informazioni disponibili; in particolar modo si evidenzia che nel territorio comunale di Solarolo Rainerio viene indicata la presenza di “baulature”; tali elementi costituiscono un peculiare elemento paesaggistico potrebbe essere evidenziato ed eventualmente oggetto di specifica normativa. Osservazione.7. Si segnalano alcune piccole inesattezze presenti nella relazione di accompagnamento allo Studio Geologico: - nella descrizione delle unità geologiche presenti nel territorio comunale (secondo quanto cartografato dalla Carta Geologica d’Italia) a pag. 12 e 13 è stata omessa l’unità “Interglaciale Wurm – Riss”, la cui presenza nelle porzioni N del comune si deduce proprio dallo stralcio di carta geologica riportato nel testo stesso; - la tabella riportata a pag. 24 (Fig. 24) è la stessa che si trova anche a pag. 26 (Fig. 26), mentre dal testo sembrerebbe che i contenuti delle due tabelle siano differenti. Si evidenza inoltre come nelle procedure per i diversi livelli di approfondimento lo scenario PSL Z5 non viene più contemplato (rif. d.g.r. n° 8/7374). Osservazione.8. In considerazione delle intense ed abbondanti precipitazioni piovose che nel corso della primavera/inizio estate 2010 hanno interessato il contesto del basso cremonese/casalasco, si evidenzia la necessità di porre attenzione alla gestione delle acque superficiali. Al fine di prevenire il presentarsi di problemi di carattere idrogeologico (e dei conseguenti rischi) connessi alla impermeabilizzazione del suolo a seguito della realizzazione delle previsioni edificatorie, si chiede di non sottovalutare la problematica della corretta gestione delle acque di mancato drenaggio, prevedendo ed adottando idonee prassi progettuali/costruttive (es. applicazione del principio di invarianza idraulica del territorio, limitazione delle portate meteoriche inviate ai corpi recettori, realizzazione di vasche di laminazione ecc…), come del resto bene evidenziato anche dall’art. 3 delle NORME GEOLOGICHE DI PIANO. Osservazione.9. A Sud–Ovest dell’intersezione fra le SS.PP. n. 60–87, direttamente confinante con le provinciali, è situato il comparto produttivo esistente del quale il P.G.T. propone l’ampliamento tramite l’area per insediamenti produttivi di progetto “PIP–1 (Is1 – Allegato A)”. Si suggerisce che: - per facilitare le manovre di svolta, l’immissione della S.C. “Via Volta” lungo la S.P. n. 60 sia ampliata adottando la soluzione prevista dalla fig. 3.B.16 (allargamento della banchina pavimentata) di cui all’allegato “2” approvato con delibera di G.R. n. VIII/3219 del 27.09.2006; - la progettazione esecutiva dell’area valuti e consideri la possibilità di raccordare nella nuova rotatoria prevista all’intersezione tra le SS.PP. n. 60–87 anche la S.C. “per S. Lorenzo Aroldo” e la S.C. “Via Volta”. Osservazione.10. Si ritiene opportuno indicare in non meno di 200,00 m la distanza minima da tenere tra l’edificato di nuova realizzazione e le sorgenti inquinanti costituite dai mezzi in transito lungo le SS.PP. . 6 8 di 14 In caso contrario, si propone che il P.G.T. nella costruzione di edifici di civile abitazione posti a meno di 200,00 m da SS.PP. preveda l’obbligatoria dotazione di barriere antirumore o di adeguati isolamenti acustici. Si rammenta, inoltre, che prima di dar corso ad ogni opera che interessi le SS.PP. e/o le relative fasce di rispetto stradale, i soggetti interessati dovranno rapportarsi con il Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’Ufficio Tecnico Provinciale, per ottenere l’autorizzazione all’esecuzione delle opere. Osservazione.11. Per quanto concerne gli ambiti di trasformazione ATI 4, ATI5 e ATI6, definiti dal PGT “ambiti di trasformazione ambientali”, ci si esprime negativamente in merito alla tipologia degli interventi proposti, che vanno irrimediabilmente ad alterare e distruggere aree di rilevante pregio paesaggistico ed ambientale. Se per la tipologia di attività proposta nell’ambito ATI 4 non si rilevano particolari problemi di carattere ambientale e paesaggistico (l’area è gestita a pesca sportiva, dunque quanto illustrato dal PGT non apporta nessun tipo di sostanziale modifica o miglioramento ambientale), la proposta di “valorizzazione” dell’ambito ATI 5 pone numerose problematiche in ragione della pluralità di discipline e vincoli presenti sull’area, derivanti da norme statali e regionali (D.lgs. 42/’04, il D.lgs. 227/’01, la L.R. 12/’05, la L.R. 31/’08 e la L.R. 10/’08). A breve sintesi delle vicende di questo lembo di territorio è indispensabile ricordare che l’area in discussione è stata oggetto sin dalla metà degli anni ottanta da attività di escavazioni abusive, che hanno lasciato una vasta depressione con profondità media di 1,5 metri, allagata dall’emergenza della falda più superficiale, che ha permesso una rapida colonizzazione da parte di vegetazione. L’area è ora da ascriversi alla definizione di zona umida ed è occupata in buona parte da un’area boscata. La Provincia ha già espresso anche nel recente passato puntuali pareri, avvalorati anche dalla stessa Regione Lombardia e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, su proposte di intervento molto simili a quello in discussione, ravvisando palesi contrasti con la normativa di settore. Nel caso in esame, dalla tavola D7. 5 del PGT, emerge l’intento di realizzare sull’area una sorta di “parco tematico” con annessa pesca sportiva, bungalow, parcheggi e uffici, al fine di addivenire ad un “miglioramento ambientale”. In tal caso è necessario rilevare che la realizzazione di tali iniziative presuppone interventi di demolizione della vegetazione boscata e della vegetazione palustre, scavi, rimodellamenti morfologici e opere di edificazione che sono incompatibili con l’articolato normativo statale e regionale vigente. Va altresì rilevato come l’area in discussione oltre che essere tutelata da disposizioni nazionali e regionali, è altresì identificata in parte dallo stesso PTCP come la zona umida, soggetta alla disciplina dell’art. 16 del medesimo Piano Territoriale. Anche per quanto riguarda l’ambito ATI6, il PGT individua sostanzialmente ambiti naturali gia presenti, individuati anche dallo stesso PTCP come zone umide; inoltre il bosco ivi presente è sottoposto anch’esse l’articolato normativo statale e regionale sopraccitato. È opportuno ribadire che tutte le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, soggiacciono alla disciplina del D.lgs 42/’04 “Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio”, in particolare si ricorda che ai sensi dell’art. 146, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del medesimo decreto, non possono distruggerli, ne introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Per quanto riguarda l’individuazione della restante vegetazione presente sul territorio comunale ed i relativi vincoli, è opportuno ricordare che, come previsto dal D.lgs. 42/’04, sono sottoposti a vincolo paesaggistico forestale, tutte le formazioni vegetali, aventi le caratteristiche di cui all’art. 2 del D.lgs. 227/’01; tale definizione ancorché simile a quella determinata dalla disciplina forestale regionale (L.r. 31/’08), ne differisce per alcuni particolari ed è certamente più idonea a chiarire quali siano i beni forestali tutelati paesisticamente. Va altresì ricordato che l’eventuale individuazione cartografica del patrimonio vegetazionale, ha un valore puramente indicativo (soprattutto per gli elementi boscati minori e le aree in fase di rinaturazione), e solo dopo una puntuale verifica dello stato dei luoghi da parte degli Enti competenti si potrà avvalorare l’esistenza o meno del vincolo paesaggistico e forestale. Osservazione.12. Norme e programmazione sulle cave - Relazione– Allegato B1 Il quadro conoscitivo del Documento di Piano appare non esaurientemente approfondito e slegato rispetto alle successive scelte progettuali e pianificatorie. In questo senso appare insufficientemente analizzata e motivata la previsione di includere in tre distinti ambiti di trasformazione denominati di tipo ambientale (4, 5 e 6) aree già soggette ad attività estrattive (si veda osservazione n. 11) In considerazione di quanto esposto e in presenza di una revisione del piano cave in itinere, si esprime un parere sfavorevole agli interventi in oggetto, limitatamente agli aspetti di carattere estrattivo, che comporterebbero un aumento di offerta di materiale inerte non programmato in un contesto di scarsa domanda del mercato. Alla luce delle numerose aree umide presenti sul territorio causate da attività estrattive spesso antecedenti il regime pianificatorio del settore cave, si ritiene in ogni caso opportuno che il 6 9 di 14 Documento di Piano, come direttiva per la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche ed agricole si esprimesse circa la opportunità o meno di collocare nel territorio comunale nuovi bacini idrici per l’itticoltura e la pesca sportiva, tenendo conto delle disposizione di carattere paesaggistico del PTCP vigente individuate all’articolo 17 della Normativa. Il piano non disciplina le attività di scavo di terreno naturale in posto, rimandando implicitamente alle disposizioni di legge vigenti. In considerazione della forte presenza di tali attività nel territorio provinciale, si chiede di integrare le NTA del Piano delle Regole con una norma che disciplini nelle aree agricole “i bacini per la piscicoltura e la pesca sportiva” i quali sono soggetti al rispetto dei criteri di verifica di idoneità paesistico – ambientale dell’art. 17 della Normativa del PTCP. Le previsioni del PGT prevedono un altro intervento che comporterebbe direttamente asportazione di materiale estrattivo con i cantieri per l’esecuzione del progetto della variante est alla Sp ex SS “Asolana” che con un sottopasso confluirebbe nella Sp 87 “Giuseppina” all’altezza del confine amministrativo tra Solarolo e San Giovanni in Croce. Tale infrastruttura è opera compensativa della nuova autostrada regionale Cremona - Mantova, il cui progetto definitivo è attualmente in sede di valutazione di Impatto Ambientale. Si rammenta in proposito quanto previsto dalla LR 14/98 art. 35, in base al quale, i materiali litoidi di risulta provenienti da scavi autorizzati in conformità alle vigenti normative o da opere pubbliche, se non riutilizzati entro il cantiere di produzione o tal quali fuori del cantiere stesso, devono essere trattati in impianti di cava o in altri impianti autorizzati, se il loro volume supera i 30.000 mc. Il materiale inerte di risulta, se destinato alla commercializzazione, è soggetto ai diritti di escavazione per i volumi eccedenti i 30.000 mc. L’asporto del materiale di risulta è comunque subordinato a denuncia di prelievo e trasporto, da presentarsi alla provincia e al comune di pertinenza, da parte dell'impresa titolare del cantiere o del proprietario suo delegato, con indicazione dei volumi di cui si prevede la movimentazione, luogo di prelievo e di collocazione o deposito. Carta delle azioni di piano – tavola B.3 scala 1:5.000 Fermo restando quanto espresso al punto “Relazione” circa gli aspetti “strategici” della scelta di PGT, si esprimono alcune ulteriori valutazioni circa gli Ambiti di trasformazione ATI 4, 5 e 6 limitatamente agli aspetti di carattere normativo - estrattivo. ATI n. 4: l’attività estrattiva prevista dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 36 della l.r. 14/98. Inoltre per quanto riguarda l’attività di allevamento e pesca sportiva, già peraltro presente in loco, i nuovi i interventi di miglioramento previsti dovranno avvenire nel rispetto dei disposti prevalenti di cui all’articolo 17 del PTCP “Criteri per la verifica dell’idoneità paesistico – ambientale” dei bacini di nuova escavazione alimentati da falda idrica per l’allevamento ittico e la pesca sportiva”. ATI n. 5: l’attività estrattiva finalizzata alla destinazione dei bacini esistenti per allevamento ittico dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 36 della l.r. 14/98. Nel caso della nuova area di laghetto di pesca sportiva è da escludere si tratti di una semplice manutenzione per l'estensione dell'intervento proposto. L’intervento dovrà sicuramente essere assoggettato all'autorizzazione di cui all'art. 36 cc. 3 e 4 della l.r. 14/98. Entrambi gli interventi dovranno tenere conto di quanto disposto dall’art. 17 della Normativa del PTCP. Osservazione.13. Norme e programmazione sull’esercizio della attività forestale. In relazione agli Ambiti di Trasformazione di Interesse ambientale indicati con ATI 5 e ATI 6, si fa presente che alcune aree sono già interessate dalla presenza di formazione vegetali che costituiscono “Bosco” ed in misura più ampia di quanto indicato dal PGT. In particolare l’analisi del progetto per ATI-5 che prevede spazi dedicati a laghetti, appare ampliare l’area attualmente occupata dall’acqua ( vedi allegati 1a e 1b - foto aeree 2009 a corredo). Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) in aggiornamento ha censito infatti tali aree come “parzialmente a bosco”. Essendo aree già naturalizzate per cui la normativa prevede che prima dell’approvazione dei progetti esecutivi vengano attivate le procedure previste in ordine alla trasformazione boschiva che prevedono l’applicazione di rapporti di compensazione. Osservazione.14. Norme Tecniche – Allegato D2 - Art. 12 - Zone d'acqua – Boschi. Si ricorda che l’autorità competente sulle materie forestali è l’Amministrazione Provinciale per le aree esterne ai Parchi Regionali, mentre per i territori inclusi nei parchi la competenze è dell’Ente Parco. Si fa presente che la LR 27 gennaio 1977 n. 9 era relativa alla Tutela della vegetazione dei parchi istituiti con legge regionale. Tale normativa ora confluita nella lr 86/83 non interessa l’ambito di Solarolo Rainerio che non è inserito in parco regionale. Si chiede la correzione del riferimento all’art.8 della succitata normativa. Osservazione.15. Norme e programmazione sull’utilizzo delle acque 6 10 di 14 Per l’intera rete acquedottistica è stata rilasciata la concessione alle derivazione d’acqua con decreto del Dirigente del settore Ambiente della Provincia di Cremona n. 118 del 13 febbraio 2006. Per entrambi i pozzi era stata assentita la ridelimitazione delle aree di rispetto fino a farle coincidere con le zone di tutela assoluta con decreto del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di Cremona n. 297 del 22 marzo 2006, per quanto riguarda il pozzo “Solarolo Rainerio”, e con decreto dell’AATO n. 82 del 23 ottobre 2007, per quanto riguarda il pozzo “Solarolo Rainerio II”. Nella documentazione presentata (Documento di piano - Norme Tecniche) si fa riferimento alle aree di tutela assoluta, delimitate, ai sensi del c. 3, art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s. m. i., in una zona di 10 m di raggio, e alle aree di rispetto, delimitata, ai sensi del c. 4, art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s. m. i., in una zona di 200 m di raggio. Come precedentemente detto tale ridelimitazione è stata assentita dalla Provincia di Cremona e dall’ATO per entrambi i pozzi comunali, ma non è stata recepita negli elaborati facenti parte del PGT comunale, infatti, nelle cartografie è sempre riportata la delimitazione dell’area di rispetto a 200 m. Non in tutte le cartografie, inoltre, è indicata l’area di tutela assoluta. Si chiede un aggiornamento degli atti di PGT. Osservazione.16. Per quanto riguarda le norme in materia di emissioni in atmosfera, pur non rilevandosene connessioni dirette con la pianificazione urbanistica, si raccomanda di evitare, in sede di regolamentazione edilizia, determinazioni in materia di altezza massima delle costruzioni nelle aree destinate ad ospitare insediamenti produttivi (in particolare, nelle aree industriali) che siano in contrasto con le prescrizioni relative all’altezza minima dei camini degli impianti soggetti ad autorizzazione delle emissioni, così come disciplinate dalla vigente programmazione regionale per il risanamento della qualità dell’aria (attualmente costituita dalla D.G.R.L. 19.10.2001, n.6501 e s.m.). Si sottolinea che le altezze minime programmate sono necessarie per consentire l’adeguata dispersione degli aeriformi emessi dalle attività produttive ed, in ultima analisi, per garantire un accettabile livello di esposizione della popolazione agli inquinanti atmosferici. Osservazione.17. Norme e programmazione sui rifiuti L’area individuata dal PGT del Comune di Solarolo Rainerio, come centro di raccolta rifiuti, dovrà essere adeguata, ai criteri previsti dal Decreto 8 aprile 2008 relativo alla disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera c, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche. A tale proposito si suggerisce la realizzazione di una fascia vegetata (siepi o filari), tali da mitigare l'impatto visivo del centro di raccolta stesso; deve essere garantita la manutenzione nel tempo. Si raccomanda inoltre quanto disposto al p.to. 8.5.4 della D.G.R. 8/10360 del 21/10/2009 e precisamente: la localizzazione di eventuali impianti di gestione rifiuti deve avvenire in maniera conforme ai contenuti ed alle prescrizioni dello studio geologico comunale. Inoltre il Comune, nella redazione del proprio PGT, deve recepire quanto stabilito dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti in merito alle aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli impianti, approvato con D.G.R. n. 10620 del 25/11/2009. Osservazione.18. Si chiede di confrontare e adeguare le determinazioni del PGT di Solarolo Rainerio con le disposizioni contenute nella DGR 8/8515/’08 (Modalità per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale). La medesima DGR, nello specifico allegato relativo alla programmazione territoriale degli Enti locali, al punto 5, fa espresso riferimento alle pianificazioni comunali, disponendo tra l’altro, il recepimento delle indicazioni regionali nelle medesime. Osservazione.19. L’ambito ATI 1 (Rs2 – Allegato A) è percorso in modo trasversale, da ovest ad est, dalla corso della roggia “Solarolo”. Nel caso, si ricorda che l’alveo della roggia anzidetta, qualora non risultasse accatastato, potrebbe essere ascritto al demanio pubblico, ed il suo utilizzo sottoposto alla disciplina della Legge n. 37/’94, che non consente”…..la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico”. È altresì utile ricordare che il divieto all’eliminazione dei corsi d’acqua, è altresì ribadito all’art. 115 del D.lgs. 152/’06, dove si precisa che le Regioni disciplinano l’uso delle acque, “….comunque vietando la copertura dei corsi d’acqua….”; tale determinazione è inoltre contenuta nella D.G.R. Lombardia, del 25/01/02, n. 7/7868, all’allegato B, punto 5.2, III linea, dove si afferma che “…..vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d’acqua…..”. Si chiede di considerare i disposti di tale D.G.R.. Osservazione.20. Si intende evidenziare alcune ulteriori tematiche, che, per i loro riflessi ambientali possono avere ripercussioni sulla qualità complessiva nel contesto ambientale e paesaggistico. 6 11 di 14 In particolare, tra gli aspetti che si suggeriscono di affrontare all’interno del PGT, sono le eventuali problematiche connesse alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti alternative come gli impianti di biogas o parchi fotovoltaici. In particolare, potrebbe essere utile, definire all’interno dell’articolato normativo del piano, alcuni parametri per la realizzazione di tali strutture. Anche se non espressamente previsto dalla disciplina, in casi simili, sarebbe forse opportuno prevedere distanze minime degli impianti rispetto all’abitato (già previste per gli allevamenti o per altre attività di possibile nocumento olfattivo), prevedendo la realizzazione di adeguate fasce vegetate (boschi filtro, siepi o filari), tali da mitigare l’impatto visivo delle strutture e le eventuali problematiche legate agli stessi processi produttivi. Osservazione.21. Si chiede di integrare le Norme Tecniche del Documento di Piano del Pgt con disposizioni inerenti le future operazioni concernenti il monitoraggio questo con il fine di fornire un realistico supporto giuridico per la successiva fase di gestione del Piano. 3. di approvare le proposte di “modifiche non sostanziali cartografiche” al PTCP, così come individuate nell’Allegato B, presentate attraverso il PGT di Solarolo Rainerio e ritenute accoglibili ai sensi degli articoli 19bis commi 2 e 3 e 34 comma 1 della Normativa del PTCP e per gli effetti di cui agli artt. 13 comma 5 e 17 comma 11 della l.r. 12/05; La proposte di modifiche non sostanziale cartografiche di seguito descritte sono accoglibili secondo la procedura di cui al comma 1 dell’art. 34 della Normativa del PTCP. Le Modifiche non sostanziali costituiscono modalità semplificata di Variante al PTCP ai sensi dell’art 17 cc.11 e 12 della l.r. 12/05 e sono così approvate: nei casi di cui al comma 1 dalla Giunta provinciale come modificazioni cartografiche al PTCP all’interno e nei tempi del parere di compatibilità al proprio Piano Territoriale di Coordinamento secondo le procedure di legge vigenti. Ambiti agricoli strategici - Allegato B (Normativa art. 19 bis c. 2 - gradualità). Si prende atto delle scelte assunte dal P.G.T. in merito alle aree comprese negli “ambiti agricoli di interesse strategico da ridefinire in P.G.T.” di cui all’art. 19bis comma 2 della Normativa del P.T.C.P. così come individuate nell’Elaborato G – Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici, nonché nell’Allegato 1 - vedi aree con cod. 096/01, 096/02, in Allegato B della variante approvata con d.c.p. n. 66/09. Il P.G.T. classifica le aree comprese negli “ambiti agricoli strategici da ridefinire” secondo la rappresentazione definita nell’Allegato B e come segue: - area 096/01 (superficie 90.460 mq) viene classificata interamente dal PGT (PdR) come Aree E3 – Aree Agricole di interesse comunale in variante speciale. - area 096/02 (superficie 43.337 mq) per la porzione denominata Area A - Allegato B (pari a circa 1.200 mq) il P.G.T. propone una porzione di “Ambito di trasformazione” (ATI-1) la rimanente parte è classificata come Aree E2 – Aree Agricole di interesse comunale in variante. Poiché tale classificazione risulta compatibile con le Direttive per gli ambiti agricoli strategici da ridefinire in P.G.T. riportate nell’Allegato 1 del P.T.C.P. si provvede a confermare tali aree negli ambiti agricoli di interesse strategico. Si modificheranno conseguentemente gli elaborato del P.T.C.P. G - Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici, 6-III Carta di caratterizzazione del territorio rurale. (Normativa art. 19 bis c. 3 - flessibilità). L’analisi del P.G.T. evidenziano delle situazioni che costituiscono a tutti gli effetti “rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale ai sensi dell’art. 15 comma 5 della l.r. 12/05 e s.m.i. e che non corrispondono agli ambiti agricoli strategici del P.T.C.P., avendo una previsione diversa nel P.G.T.. Si prende atto positivamente delle richieste di riperimetrazione degli ambiti agricoli strategici proposta dal P.G.T. del Comune e identificate nell’Allegato B con cod. 096/03, 096/04, 096/05, 096/06, 096/07 e 096/08 in quanto non incidono significativamente sugli indicatori quantitativi/qualitativi di compatibilità al P.T.C.P. per gli ambiti agricoli strategici. Si fa presente che per l’area con cod. 096/07 è stata inviata una nota integrativa da parte del Comune (ns. prot. n.152.018 del 24/12/2010). Quindi, si provvede ad eliminare dagli ambiti agricoli di interesse strategico tali aree che verranno considerate nella banca dati del P.T.C.P. tutte come urbanizzato consolidato ad eccezione dell’area 096/05 che verrà considerata come urbanizzato di espansione. Il recepimento di tali previsioni nel P.T.C.P., previsto dalla legge ai sensi dell’art. 13 comma 5, va a costituire un perfezionamento della individuazione degli ambiti agricoli strategici di cui all’articolo 19 bis della Normativa del P.T.C.P. 6 12 di 14 adeguato, e disciplinato secondo il principio di flessibilità (comma 3) mediante “Modifiche non sostanziali del P.T.C.P. di cui all’art. 34 c.1” della medesima Normativa. Vengono modificati conseguentemente gli elaborati del P.T.C.P.: D – Carta tutele e salvaguardie, G Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici; 6-III Carta di caratterizzazione del territorio rurale. 4. di dare mandato agli uffici di inviare la presente al Comune di Solarolo Rainerio; 5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, così come dettagliatamente richiamato in premessa. Il Presidente, infine, pone ai voti palesi, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità del presente atto che viene approvato all’unanimità 6 13 di 14 Allegato (A) P.G.T. adoz. dcc n. 21 del 28/07/2010 Comune di SOLAROLO RAINERIO Rs3 Rs1 Rs2 Is1 Cds1 LEGENDA confini comunali Tessuto consolidato produttivo Viabilità strade provinciali PTCP - compatibilità fisico - naturali non produttivo edificato Rif. elaborato C 1 1* 2 AMBITI TRASFORMAZIONE NUOVA PREVISIONE area nuova espansione AMBITI AGRICOLI STRATEGICI DEL PTCP Ambiti strategici Ambiti strategici da ridefinire in PGT 3 4 4* 5 Allegato (B) Ambiti agricoli strategici ante PGT Estratto della carta g - per la gestione degli ambiti agricoli strategici 096/04 096/03 066/03 096/07 096/02 Area A 096/06 096/08 096/01 096/05 Ambiti agricoli strategici post PGT Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA F.TO SALINI IL SEGRETARIO GENERALE F.TO LOVILI RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Generale attesta che, ai sensi dell'art. 32, co. 5, del D.LGS. 267/2009,copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia, a decorrere dal ............................. Cremona, li ....... IL SEGRETARIO GENERALE F.TO LOVILI Copia conforme per uso amministrativo. Cremona, li IL SEGRETARIO GENERALE CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge decorsi 10 gg dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, co.3°, del D. LGS 267/2000 per immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, co. 4°, del D. LGS 267/2000. Cremona, li IL SEGRETARIO GENERALE