N. d'ord.6 reg deliberazioni
Prot. n. /
GIUNTA PROVINCIALE DI CREMONA
Estratto dal verbale delle deliberazioni assunte nell'adunanza
del 12/01/2011
L'anno duemilaundici, questo giorno dodici del mese di gennaio alle ore 15:30 in
Cremona, nell'apposita sala del Palazzo della Provincia si è riunita, a seguito di invito del
Presidente, la Giunta Provinciale con l'intervento dei Sigg.:
Presenti
Assenti
Salini Massimiliano
Presidente
X
-
Lena Federico
VicePresidente
X
-
Bongiovanni Filippo
Assessore
X
-
Capelletti Chiara
Assessore
-
X
Fontanella Giuseppe
Assessore
X
-
Leoni Giovanni
Assessore
X
-
Orini Paola
Assessore
X
-
Pinotti Gianluca
Assessore
X
-
Schiavi Silvia
Assessore
X
-
Soccini Matteo
Assessore
X
-
Partecipa il Segretario Generale della Provincia, Dott.Giorgio Lovili
Il Sig. Presidente, constatando che gli intervenuti costituiscono il numero legale, dichiara
aperta la seduta ed invita la giunta alla trattazione degli oggetti posti all'ordine del giorno.
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SOLAROLO RAINERIO ADOZIONE D.C.C. N. 21 DEL 28/07/2010 - VERIFICA DI COMPATIBILITÀ E
MODIFICHE NON SOSTANZIALI AL P.T.C.P. CONSEGUENTI- COMMA 5 ART. 13 E
COMMA 11 ART. 17 L.R. 11 MARZO 2005 N. 12 e s.m.i.
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LA GIUNTA PROVINCIALE
Vista la Legge Urbanistica Nazionale n. 1150/42;
Visto l’art. 74 lett. s) dello Statuto della Provincia;
Visti gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/00;
Visti l’art. 13 commi 5 e 7 e l’art. 25 commi 3 e 4 della l.r. 12/2005 “Legge per il governo del territorio” e
s.m.i.;
Visto il PTR approvato con D.C.R. del 19/01/2010 n.VIII/951 che ha acquistato efficacia dalla data di
pubblicazione sul BURL, quindi dal 17/02/2010 .
Visto il PTCP approvato con la deliberazione consiliare provinciale n. 95 del 9 luglio 2003 e successivamente
adeguato ai contenuti della L.R. 12/05, con variante approvata con DCP n. 66 del 8 aprile 2009 ed efficace dalla
pubblicazione sul BURL Serie Inserzioni n. 20 del 20 maggio 2009;
Visti l’articolo 42 della Normativa del PTCP, la D.G.P. n. 255 del 23/05/2006 “Definizione dei livelli di
prevalenza delle previsioni del PTCP” e la D.G.P. n. 296 del 13/06/2006 “Verifica di compatibilità al PTCP ai sensi
della L.R. 12/05 - definizione delle procedure e degli adempimenti e individuazione della documentazione tecnicoamministrativa minima richiesta a corredo degli strumenti urbanistici e di governo del territorio comunali”;
Preso atto che il Comune di Solarolo Rainerio con nota protocollo n. 113.008 del 22/09/2010, ha trasmesso a
questo Ente per il parere di compatibilità a PTCP di cui al comma 5 art. 13 della l.r. 12/2005, il Piano di Governo del
Territorio adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 28/07/2010;
Considerato il ricevimento completo della documentazione necessaria per l'espressione del parere di
compatibilità al PTCP, ai sensi della D.G.P. n. 296/06;
Considerato altresì che, conseguentemente, il termine di legge per la verifica di compatibilità al PTCP dello
strumento urbanistico in oggetto risulta essere il 20/01/2011;
Rilevato che il Servizio Territorio ha provveduto a trasmettere ai competenti uffici provinciali copia della
documentazione degli atti relativi al suddetto PGT;
-
Visti i pareri espressi dai seguenti settori della Provincia di Cremona per la parte di competenza di ognuno:
Programmazione Territoriale: Prot. n. 152.555 del 28/12/2010
Viabilità: Prot. n. 144.562 del 06/12/2010
Caccia e pesca, Aree naturali: Prot. n. 138.279 del 19/11/2010
Agricoltura e Ambiente: Prot. n. 144.941 del 07/12/2010
Geologo dott. Daniele Corbari: Prot. n. 126.163 del 22/10/2010
Consulente per il commercio: Prot. n. 141.660 del 29/11/2010
Atteso che, ai sensi del comma 5 dell’art. 13 della l.r. 12/05, “qualora il Comune abbia presentato anche
proposta di modifica o integrazione degli atti di pianificazione provinciale, le determinazioni in merito sono assunte
con deliberazione di Giunta provinciale” e “in ogni caso, detta proposta comunale si intende respinta qualora la
Provincia non si pronunci in merito entro centoventi giorni dalla trasmissione della proposta stessa”.
Atteso altresì che, ai sensi del comma 5 dell’art. 15 della stessa legge, “l’individuazione degli ambiti destinati
all’attività agricola di interesse strategico del PTCP ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della
facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti
derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale”. In tal caso per l’approvazione di detto piano si applicano
anche i commi 5 e 7 del suddetto art. 13;
Visto l’art. art. 17. comma 11 della l.r. 12/05 il quale afferma che “il PTCP disciplina modalità semplificate
per l’approvazione di modifiche concernenti la correzione di errori materiali e l’aggiornamento cartografico, nonché
lo sviluppo e la conseguente definizione localizzativa di interventi da esso previsti e gli aspetti di ambito locale che non
incidano sulle strategie generali del piano”;
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Preso atto che il PTCP adeguato alla l.r. 12/05, disciplina all’articolo 34 “modifiche non sostanziali al PTCP” e
all’art. 40 “Variante al PTCP” della Normativa i casi e le procedure per variare il Piano territoriale di Coordinamento;
Preso atto altresì che l’eventuale recepimento di previsioni comunali nel PTCP, previsto dalla legge ai sensi
dell’art. 13 comma 5, nonché dell’art. 15 comma 5, va a costituire un perfezionamento della individuazione degli ambiti
destinati all’attività agricola di interesse strategico di cui all’articolo 19 bis della Normativa del PTCP adeguato, e
disciplinato secondo il principio di gradualità (comma 2 art. 19bis) e flessibilità (comma 3) mediante Modifiche non
sostanziali del PTCP di cui al citato art. 34 della medesima Normativa;
Viste le proposte di “modifiche non sostanziali cartografiche” al PTCP evidenziate nel rapporto tecnico del
servizio Programmazione Territoriale (vedi Allegato B), che riguarda le richieste in tal senso presentate attraverso il
PGT di Solarolo Rainerio e ritenute accoglibili ai sensi degli articoli 19bis commi 2 e 3 e 34 comma 1 della Normativa
del PTCP e per gli effetti di cui all’art. 17 comma 11 della l.r. 12/05;
Ritenuto che i casi rientranti nell’art 34 punto 1 della Normativa, trattandosi di mere correzioni o precisazioni
modifiche migliorative che prevedono l’uso di piccole aree e non comportando di norma modifiche ai contenuti vigenti
del PTCP, non sono di conseguenza da assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi dell’art 4 della
LR 12/2005, completata dagli indirizzi attuativi di cui alla DCR n. 351 del 13 marzo 2007 e dagli atti di maggiore
specificazione operativa di cui alla DGR 10 novembre 2010 – n° 9/761 – in particolare scheda allegato 1c;
Visto l'incontro tenuto in data 20/12/2010 ai sensi dell'art. 13 comma 5 della l.r. 12/05 con il Comune di
Solarolo Rainerio;
Vista la nota integrativa trasmessa dal comune di Solarolo Rainerio (Ns. prot. 152.018 del 24/12/2010);
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/00 sulla regolarità
tecnico-amministrativa in data 29.12.2010;
Udito il parere del relatore;
Unanime;
DELIBERA
1. di subordinare il parere favorevole sulla compatibilità al PTCP del PGT di Solarolo Rainerio adottato con
D.C.C. n. 21 del 28/07/2010 – ai sensi dell’art. 13 commi 5 e 7 della l.r. 12/2005 – al recepimento delle seguenti
prescrizioni relative agli aspetti prevalenti di carattere sovracomunale del PTCP ai sensi dell’art. 18 comma 2 della l.r.
12/05:
Prescrizione.1. Da una verifica eseguita sugli atti del P.G.T. si è riscontrata una corretta
rappresentazione cartografica delle fasce di rispetto relativamente ai 150 m del Canale Acque Alte (ex
Galasso – corsi d’acqua individuati ai sensi dell’art. 142 lett. c del D.LGS. 22 gennaio 2004 "Codice
dei beni culturali e del paesaggio" n. 42 iscritti nell’elenco di cui alla D.G.R. n°12028 del 25.07.1986 Art 14.1). Si prescrive comunque di prevedere un disposto normativo originale che evidenzi la precisa
disciplina di salvaguardia ai sensi art. 142 del D.lgs 42/04 di tale elemento paesaggistico.
Prescrizione.2. Negli atti di PGT si è rilevata una assenza di rappresentazione cartografica degli
elementi costitutivi della rete ecologica provinciale relativamente agli elementi lineari (nel caso
specifico solo il Canale Acque Alte) e degli elementi areali così come rappresentati e disciplinati dal
P.T.C.P.. A tal proposito si chiede di operare a livello grafico tale rappresentazione così come operata
sull’elaborato D – Carta delle tutele e salvaguardie del PTCP. Si chiede inoltre di recepire nelle norme
del PGT disposizioni Normative in grado di garantire una tutela di tali elementi naturali così come
disposto dall’Art. 16.7 del P.T.C.P..
Si ricorda infatti che l’art. 16 punto 7 della Normativa del P.T.C.P. prevede, per gli elementi
costitutivi della rete ecologica provinciale, una fascia di rispetto di 20 metri per parte dove non è
consentita alcuna nuova espansione urbana e industriale, ne sono consentiti interventi di carattere
edificatorio.
Si fa presente che in tale fascia (20 m) sarà comunque possibile concentrare gli interventi mitigativi e
compensativi di carattere ambientale volti a incrementare la naturalità nonché gli interventi di tipo
forestali - laddove previsti – in applicazione dell’ art. 43 c. 2-bis della l.r. 12/05 e d.g.r. 8/8757 del
22.12.08. e dell’ Appendice D della Normativa del P.T.C.P..
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Prescrizione.3. Per quanto riguarda le scarpate morfologiche (Art. 16.4 – Normativa P.T.C.P.) da una
verifica eseguita si è riscontrata una assenza di rappresentazione cartografica sulle tavole del PGT,
nelle prossimità dell’ambito di trasformazione ATI – 3 (Cds1 – Allegato A), rispetto a quanto riportato
nell’elaborato D del PTCP; si prescrive quindi una loro trasposizione corretta.
Si fa presente inoltre che le previsioni dell’ambiti di trasformazione ATI 1 e ATI 3 (Rs2, Cds1 –
Allegato A), incidono su una porzione di scarpata morfologia ovvero, aree classificate dallo Studio
Geologico in classe di Fattibilità geologica 4 (Fattibilità con gravi limitazioni), sottoclasse g (orli di
scarpata morfologica).
Si chiede quindi di prevedere nel P.G.T., disposizioni Normative in grado di garantire una tutela di tali
elementi naturali così come disposto dall’Art. 16.4 del P.T.C.P. al fine di demandare, per la fase
attuativa dei suddetti ambiti di trasformazione, una loro corretta gestione e tutela.
Si ricorda che l’art. 16 punto 4 della Normativa del P.T.C.P. prevede che per gli “orli di scarpata
principali e secondari non sono consentiti interventi e trasformazioni che alterino i loro caratteri
morfologici, paesaggistici e naturalistici. Si ritengono inaccettabili gli interventi di urbanizzazione e di
nuova edificazione per una fascia di 10 metri in entrambe le direzioni dall’orlo di tali scarpate,
distanza eventualmente estendibile da parte del Comune ..omissis …”.
In tale fascia (10 m) sarà comunque possibile concentrare gli interventi mitigativi e compensativi di
carattere ambientale volti a incrementare la naturalità nonché gli interventi di tipo forestali - laddove
previsti – in applicazione dell’ art. 43 c. 2-bis della l.r. 12/05 e d.g.r. 8/8757 del 22.12.08. e dell’
Appendice D della Normativa del P.T.C.P..
Si ricorda comunque in questa sede, quanto previsto dall’art. 16 comma 4 della Normativa del vigente
PTCP: “Nel caso in cui venga accertata una oggettiva difformità tra l’assetto del territorio e le scarpate
morfologiche indicate nella Carta delle tutele e delle salvaguardie, gli Enti Locali, sulla base di
valutazioni di maggior dettaglio degli elementi morfologici presenti sul loro territorio (es. componente
geologica del PGT), possono provvedere alla corretta trasposizione dell’andamento delle scarpate,
attraverso la proposta di una modifica non sostanziale cartografica al PTCP di cui all’art. 34 comma
1”.
Prescrizione.4. Da una verifica eseguita sugli atti del P.G.T. si è riscontrata una corretta
rappresentazione cartografica degli elementi costitutivi le zone umide (Art 16.6 PTCP) ma risulta
assente la riproduzione grafica di un elemento collocato nelle prossimità di quelle già individuate (si
veda ad esempio le zone umide rappresentate all’interno degli ATI-5 e ATI-6). A tal proposito si
chiede di operare a livello grafico tale rappresentazione così come operata sull’elaborato D – Carta
delle tutele e salvaguardie. Si veda anche la prescrizione riportata nella sezione della difesa del suolo
n. 7
Si chiede quindi di prevedere nel P.G.T. la tutela di tali elementi naturali così come disposto dall’Art.
16.6 del P.T.C.P. al fine di demandare una loro corretta gestione e tutela.
Si ricorda che l’art. 16 punto 6 della Normativa del P.T.C.P. prevede, che per le zone umide non sono
consentiti interventi di carattere edificatorio e interventi di trasformazione o di manomissione diretta
ed indiretta sino ad un intorno di 50 m, ad esclusione, per gli edifici esistenti, degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento
conservativo e di adeguamento funzionale. Gli eventuali ampliamenti potranno essere effettuati
esclusivamente nella direzione opposta a quella delle zone umide.
Prescrizione.5. Il P.G.T. prevede in aree agricole di interesse sovracomunale dei Programmi Integrati
di Intervento (ATI – 4, 5, 6). Si pone l’attenzione che ai sensi dell’art 89 c. 4 “interventi su aree
destinate all’agricoltura” non si applicano sulle aree destinate all’attività agricola individuate ai sensi
dell’art 15, commi 4 e 5 della L.R. 12/05 e s.m.i. (Ambiti agricoli strategici provinciali) si prescrive, in
riferimento ai contenuti prevalenti del PTCP (Art. 18 c.2 lett.c) lo stralcio degli ATI 4, 5, e 6 così
come individuati dal Documento di Piano. In riferimento agli ATI 4, 5 e 6 si vedano anche le
osservazioni n. 11, 12, 13.
In riferimento alla nota integrativa agli atti del PGT del Comune di Solarolo Rainerio (ns. prot. n.
152.018 del 24/12/2010) a seguito dell’incontro del 20/12/2010 si fa presente che la corretta
definizione degli interventi attualmente previsti negli ATI 4, 5 e 6 verranno concertati attraverso un
successivo accordo di programma tra Provincia di Cremona e Comune di Solarolo Rainerio; tale
accordo consentirà di procedere a una variante parziale del PTCP al fine di individuare in maniera
puntuale le effettive zone da stralciare dagli ambiti agricoli strategici.
Prescrizione.6. Nel Piano delle Regole non sono presenti: la CARTA DI SINTESI, la CARTA DEI
VINCOLI e la CARTA DI FATTIBILITÀ DELLE AZIONI DI PIANO, a differenza di quanto
disposto dall’art. 57, comma 1, lettera b, così come declinato dalle d.g.r. n° 8/1566 e n° 8/7374; se ne
chiede pertanto l’inserimento.
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Prescrizione.7. Si sono riscontrate difformità tra la cartografia delle zone umide riportata dalle tavole
del Documento di Piano e del Piano delle Regole (es. Tavv. B3, B5, D3…) rispetto alla cartografia
dello Studio Geologico, come pure rispetto a quella del PTCP. La cartografia costituente il PGT
(Documento di Piano e Piano delle Regole) deve pertanto essere rivista relativamente alla
rappresentazione delle zone umide, arrivando alla elaborazione di una cartografia univoca in tutto il
PGT per tale tematismo. Si rimarca il fatto che per tali elementi è prevista dal PTCP una specifica
vincolistica, motivo per cui la loro corretta ed univoca localizzazione cartografica risulta decisiva.
Prescrizione.8. Da una verifica eseguita sugli atti del P.G.T. si è riscontrata una corretta
rappresentazione cartografica e un corretto recepimento normativo dei criteri per la localizzazione
degli impianti zootecnici. Al fine di perfezionare l’articolato normativo del P.G.T., si chiede di fare
esplicito riferimento anche all’articolo 18 della normativa del P.T.C.P. recependo in particolare il
comma 6 relativamente al tema della reciprocità tra gli impianti zootecnici e gli usi e le destinazioni
d’uso del suolo posti nel medesimo comune e di quelli localizzati in comuni adiacenti.
Si chiede inoltre, di integrare la normativa del P.G.T. rispetto alle disposizioni di cui all’art.18 della
Normativa del P.T.C.P. esplicitando che, valori inferiori alle distanze minime dei nuovi impianti
zootecnici e degli ampliamenti di quelli esistenti dalle aree edificate con effetto di reciprocità,
dovranno essere supportate da un articolato normativo “che consenta di tutelare, mediante l’adozione
di soluzioni impiantistiche, la qualità dell’ambiente olfattivo nelle zone di espansione. Tale possibilità
è data, in particolare, ai Comuni che sono impossibilitati ad espandere i propri insediamenti urbani in
altre direzioni rispetto agli allevamenti esistenti” ( rif. c. 4).
Prescrizione.9. Il territorio comunale è interessato, nella parte Est, dall’ipotesi di Variante della S.P.
CR ex S.S. n. 343 “Asolana”; nel merito il P.G.T. prevede un corridoio di salvaguardia relativamente
al tracciato dell’infrastruttura in coerenza con il P.T.C.P. senza però, far corrispondere alcuna voce di
legenda nelle tavole del PGT. Nel merito si chiede di mettere in relazione il corridoio di salvaguardia
individuato con una opportuna voce di legenda ricordando anche di correlarla con un apposito
disposto normativo.
Prescrizione.10. In Solarolo Rainerio, il P.G.T. prevede i seguenti ambiti di trasformazione ATI–1,
ATI–3 (Rs2, Cds1 – Allegato A):
Richiamate le caratteristiche della S.P. n. 87 e considerato che:
- l’attuazione degli ambiti determinerà un consistente aumento ed una maggiore promiscuità dei
volumi di traffico ivi diretti, tenuto conto delle molteplici funzioni insediabili;
- il P.G.T. nulla riporta in merito alle modalità di accesso agli ambiti;
- una previsione urbanistica simile a quella in argomento era già stata proposta in sede di Variante
Generale al P.R.G. adottata con delibera di C.C. n. 13 del 28.04.2004 rispetto alla quale la Provincia
aveva espresso parere negativo con DGP 561 del 9/11/2004 (nota prot. n. 202244 del 12.10.2004 –
Viabilità);
- gli ambiti in esame potrebbero interferire con il corridoio di salvaguardia della Variante della ex S.S.
n. 343 di cui alla prescrizione n. 9, il cui recepimento ha carattere prescrittivo;
si esprime parere favorevole circa gli ambiti ATI–1 – ATI–3 con le seguenti prescrizioni:
- l’azzonamento degli ambiti dovrà recepire la fascia di rispetto stradale della S.P. n. 87 e
l’edificazione all’interno degli stessi dovrà avvenire al di fuori di tale fascia come previsto dalla
normativa vigente (si fa presente che il tratteggio della fascia di rispetto stradale riportato nella
legenda degli elaborati del Documento di Piano non è chiaramente visibile negli elaborati stessi);
- la perimetrazione degli ambiti deve essere debitamente modificata a seguito del completo
recepimento nel P.G.T. di quanto prescritto con la prescrizione n. 9;
- l’accesso degli ambiti dovrà avvenire esclusivamente tramite viabilità comunale, esistente e/o di
nuova previsione, senza alcuna immissione diretto dalla S.P. n. 87; conseguentemente, eventuali
accessi diretti esistenti lungo la provinciale a servizio degli ambiti dovranno essere chiusi e
definitivamente dismessi impiegando idonei dispositivi e sistemi.
Prescrizione.11. A Sud–Ovest dell’intersezione fra le SS.PP. n. 60–87, direttamente confinante con le
provinciali, è situato il comparto produttivo esistente del quale il P.G.T. propone l’ampliamento
tramite l’area per insediamenti produttivi di progetto “PIP–1 (Is1 – Allegato A)”.
Richiamate le caratteristiche delle SS.PP. n. 60–87 e considerato che:
- l’attuazione dell’area determinerà un consistente aumento dei volumi di traffico interessanti la zona,
in particolare di tipo pesante;
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- attualmente, l’accesso dell’area produttiva esistente avviene tramite la S.C. “Via Volta”, che si
immette sulla S.P. n. 60 con un’immissione diretta a raso: tale immissione presenta caratteristiche non
ottimali per lo svolgimento delle svolte, in quanto i raggi di manovra sono limitati e la sezione corrente
della provinciale rimane costante nei pressi dell’intersezione;
si esprime parere favorevole circa l’area PIP–1 con le seguenti prescrizioni:
- l’azzonamento dell’area dovrà recepire la fascia di rispetto stradale della S.P. n. 87 e l’edificazione
all’interno della stessa dovrà avvenire al di fuori di tale fascia come previsto dalla normativa vigente;
- l’accesso dell’area dovrà avvenire esclusivamente tramite viabilità comunale, esistente e/o di nuova
previsione, senza alcuna immissione diretta dalla S.P. n. 87; conseguentemente, eventuali accessi
diretti esistenti lungo la provinciale a servizio dell’area dovranno essere chiusi e definitivamente
dismessi impiegando idonei dispositivi e sistemi.
Prescrizione.12. Il P.G.T. prevede, fra le opere infrastrutturali, la riqualifica dell’intersezione fra le
SS.PP. n. 60–87 mediante la costruzione di una rotatoria di tipo compatto.
In merito a tale previsione si osserva quanto segue:
- la normativa regionale vigente, approvata con delibera di G.R. n. VIII/3219 del 27.09.2006, prevede
una distanza minima di 1 km relativamente alla frequenza delle intersezioni a rotatoria per strade tipo
la S.P. n. 87;
- l’art. 13 delle Norme di Attuazione del Piano della Viabilità Provinciale dispone che “… le “rotatorie
alla francese” dovranno, salvo in casi eccezionali, avere una interdistanza superiore ad 1 km …”;
Richiamato quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole circa la nuova rotatoria proposta con le
seguenti prescrizioni:
- la progettazione della rotatoria dovrà essere sviluppata in modo da individuare le soluzioni tecniche
necessarie per rispettare la normativa regionale vigente in materia di costruzione delle strade e l’art. 13
delle Norme di Attuazione del Piano della Viabilità Provinciale;
- le caratteristiche tecnico–geometriche dell’intervento di cui al punto precedente dovranno essere
preventivamente concordate ed autorizzate dal Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’Ufficio
Tecnico Provinciale.
Prescrizione.13. Il P.G.T. prevede una nuova strada di piano di collegamento tra la frazione (San
Lorenzo Aroldo) di Solarolo Rainerio e la S.P. n. 60, con una nuova immissione diretta a raso lungo la
provinciale.
Richiamate le caratteristiche precitate della S.P. n. 60 e considerato che la nuova immissione è
caratterizzata da tre isole direzionali per convogliare le manovre di svolta, si esprime parere
favorevole circa la nuova strada di collegamento tra la frazione di Solarolo Rainerio e la S.P. n. 60 e la
nuova immissione con le seguenti prescrizioni:
- dovrà essere chiusa e definitivamente dismessa l’attuale immissione della S.C. “Principale esterna”
lungo la S.P. n. 60, distante circa 180 m dalla nuova immissione precitata;
- le caratteristiche tecnico–geometriche della nuova immissione lungo la S.P. n. 60 e dell’intervento di
cui al punto precedente dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dal Servizio
Autorizzazioni e Concessioni dell’Ufficio Tecnico Provinciale.
Prescrizione.14. Il P.G.T. prevede nel territorio comunale vari percorsi naturalistici ciclo–pedonali di
progetto, a lato ed in attraversamento alle SS.PP. n. 60–87.
Nel merito, si esprime parere favorevole circa i percorsi ciclo–pedonali sopraccitati con le seguenti
prescrizioni:
- prima di dar corso ad ogni opera che interessi le SS.PP. e/o le relative fasce di rispetto stradale, i
soggetti interessati dovranno rapportarsi con il Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’Ufficio
Tecnico Provinciale, per ottenere l’autorizzazione all’esecuzione delle opere;
- per quanto possibile, gli attraversamenti delle SS.PP. da parte dei percorsi ciclo–pedonali dovranno
essere realizzati con appositi sottopassi, al fine di garantire adeguate condizioni di sicurezza per
l’utenza debole (pedoni e ciclisti).
Prescrizione.15. Nelle tavole del Documento di Piano non sono indicate correttamente le fasce di
rispetto stradale delle SS.PP. n. 60–87 lungo tutto il loro sviluppo.
In merito, si precisa che, fuori dai centri abitati, così come individuati dall’art. 4, D.Lgs. 285/1992
(N.C.d.S.), anche all’interno di aree edificate od edificabili, la fascia di rispetto stradale ha la stessa
ampiezza (senza interruzioni) delle aree non edificabili ed al suo interno vigono le norme del D.Lgs.
285/1992 e del relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 495/1992); inoltre, in corrispondenza delle
intersezioni a raso, la fascia di rispetto deve essere maggiorata secondo quanto previsto all’art. 16,
D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.).
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Conseguentemente, in considerazione del fatto che in Comune di Solarolo Rainerio nessuna strada
provinciale risulta interna al centro abitato, si prescrive che per tutti i tratti delle SS.PP. attraversanti il
territorio comunale vengano indicate graficamente le relative fasce di rispetto con ampiezza costante e
senza interruzioni, pari a quanto specificato nella prescrizione n.16.
Prescrizione.16. Ai fini di una più chiara e completa regolamentazione della materia trattata, si chiede
che nel P.G.T. venga indicato quanto segue:
- l’ampiezza della fascia di rispetto stradale esterna alla delimitazione del centro abitato ex art. 4,
D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.) misurata dal confine stradale così come definito dall’art. 3, c. 1, punto 10,
D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.): per la S.P. n. 87 pari a 30,00 m per parte, per la S.P. n. 60 pari a 20,00 m
per parte;
- la normativa dell’art. 16, D.Lgs. 285/1992 (N.C.d.S.) relativa agli atti vietati nelle fasce di rispetto
stradale ed ai triangoli di visibilità in corrispondenza di intersezioni stradali a raso;
- le distanze da rispettare dal confine stradale per la realizzazione di recinzioni, per le piantumazioni e
per l’apertura di canali, così come specificato dall’art. 26, D.P.R. 495/1992;
- che le cabine contenenti impianti tecnologici devono rispettare dal confine stradale, all’esterno del
centro abitato, la distanza minima di 3,00 m così come previsto dall’art. 29, D.P.R. 495/1992;
- che tutti i manufatti e le installazioni poste all’interno della fascia di rispetto stradale, che presentano
uno sviluppo in altezza (alberi, pali, tralicci, antenne, ecc.), devono essere posizionati ad una distanza
dal confine stradale superiore all’altezza degli elementi stessi, al fine di evitare eventuali cadute sulla
sede stradale (cosiddetto “principio del ribaltamento”).
2. di prendere altresì atto delle osservazioni al PGT da presentare al Comune di Solarolo Rainerio ai sensi
dell’art. 13 commi 4 e 7 della l.r. 12/05:
Osservazione.1. Si chiede un’integrazione del quadro conoscitivo del PGT con la rappresentazione
cartografica dei seguenti elementi di interesse paesaggistico così come rappresentate nell’elaborato “a
– carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale” del PTCP:
- centuriazione romana in quanto ambito di prevalente valore storico e culturale in quanto sistema di
organizzazione del paesaggio agrario tradizionale ai sensi della d.g.r. n° 8/6421.
- baulature
Si fa presente inoltre che il PTCP propone alcuni indirizzi di tutela di questi elementi all’articolo 20.4
della normativa che si chiede di recepire nella normativa del PGT.
Osservazione.2. Rilevato che l’ambito di trasformazione produttivo Is1 (Allegato A) ricade in un area
classificata incompatibile secondo i giudizio di compatibilità fisico-naturale del PTCP (si veda-Carta
delle compatibilità ambientali) si chiede di prevedere, per la fase attuativa dell’ambito, soluzioni
impiantistiche in grado di minimizzare gli impatti sulla componente suolo.
Osservazione.3. La Normativa del P.T.C.P., all’art. 20 c. 2, dispone i criteri per il calcolo del
dimensionamento della capacità insediativa residenziale, attraverso la compilazione del Modulo per la
Capacità Insediativa (Mci). I Comuni effettuano tale calcolo utilizzando i valori medi dei vani e dei
metri cubi per abitante corrispondenti alle proprie esigenze abitative e nel rispetto della normativa
regionale vigente. L’Appendice A della stessa Normativa espone un fac-simile che illustra i passaggi
da effettuare per determinare i valori richiesti. Si chiede a tal proposito di integrare l’analisi della
componente residenziale del P.G.T. con la compilazione del suddetto modulo.
Osservazione.4. In considerazione del dimensionamento delle previsioni di piano che porterebbero
complessivamente a un incremento del 55% della popolazione residente, con un consumo di suolo
effettivo in termini di superficie territoriale di circa 105.000 mq e tenendo in considerazione i criteri
insediativi di cui all’art. 20 della Normativa del P.T.C.P., si suggerisce di privilegiare principalmente
l’attuazione degli interventi che comportino un recupero urbanistico ed edilizio al fine di contenere il
consumo di suolo e allo stesso tempo, coprire la richiesta dei potenziali abitanti teorici che
potenzialmente potrebbero insediarsi nel Comune; questo in ragione anche del fatto che le dinamiche
territoriali (economiche, sociali, infrastrutturali) non giustificano ad oggi tali previsioni.
In alternativa, preso atto delle disposizioni regionali in materia di interventi forestali e di incremento
della naturalità (art. 43 c. 2-bis della l.r. 12/05 e d.g.r. 8/8757 del 22.12.08) e degli indirizzi espressi
nell’Appendice D della Normativa del P.T.C.P. in materia di compensazioni per il consumo di suolo in
presenza di previsioni insediative di carattere esogeno, si propone di prevedere nella pianificazione
attuativa degli ambiti di trasformazione residenziale, per ciascun ettaro di consumo di suolo per la
quota esogena, una delle seguenti azioni alternative:
- realizzazione di una superficie di un ettaro di area boscata;
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- realizzazione di filari arborati per una estensione lineare complessiva di 1 km.
Tali compensazioni potranno trovare attuazione prioritariamente all’interno della rete ecologica
provinciale; a tal fine, si chiede di integrare conseguentemente gli elaborati del P.G.T..
Visto il consistente dimensionamento del piano un’altra alternativa è quella o di procedere alla
rimozione di alcuni di essi o in alternativa di integrare le NTA del P.G.T. con disposizioni prescrittive
funzionali a determinare il tetto massimo di volumetria che potrà essere realizzato in un
predeterminato periodo temporale (es. cinque anni) indipendentemente dall’ambito di trasformazione a
cui si vorrà o potrà dare attuazione. Tale prassi è funzionale anche ad un realistico dimensionamento
del Piano dei Servizi. A livello gestionale, una volta esaurito il tetto volumetrico anche se solamente
convenzionato, al fine di procedere all’approvazione di nuovi Piani Attuativi si dovranno ridiscutere le
scelte strategiche per il territorio mediante una variante al Documento di Piano.
Osservazione.5. Il P.G.T. prevede all’interno del nucleo di antica formazione azioni di recupero del
patrimonio edilizio da attuarsi mediante Piano Particolareggiato e/o Piani di Recupero (Art.2.4 - Piani
attuativi) che determinano di conseguenza un aumento della capacità insediativa residenziale; questo
dato non appare esplicitato nella Relazione del Documento di Piano. Si suggerisce pertanto di
sommare anche un valore stimato della popolazione teorica prevista in questi ambiti nel computo degli
abitanti teorici insediabili.
Osservazione.6. la Variante di adeguamento del PTCP alla L.R. 12/05 (approvata con DCP n. 66
dell'8 Aprile 2009) ha introdotto nuovi elementi conoscitivi per il territorio provinciale. Si segnala
pertanto l’opportunità di arricchire lo Studio Geologico con le nuove informazioni disponibili; in
particolar modo si evidenzia che nel territorio comunale di Solarolo Rainerio viene indicata la
presenza di “baulature”; tali elementi costituiscono un peculiare elemento paesaggistico potrebbe
essere evidenziato ed eventualmente oggetto di specifica normativa.
Osservazione.7. Si segnalano alcune piccole inesattezze presenti nella relazione di accompagnamento
allo Studio Geologico:
- nella descrizione delle unità geologiche presenti nel territorio comunale (secondo quanto cartografato
dalla Carta Geologica d’Italia) a pag. 12 e 13 è stata omessa l’unità “Interglaciale Wurm – Riss”, la cui
presenza nelle porzioni N del comune si deduce proprio dallo stralcio di carta geologica riportato nel
testo stesso;
- la tabella riportata a pag. 24 (Fig. 24) è la stessa che si trova anche a pag. 26 (Fig. 26), mentre dal
testo sembrerebbe che i contenuti delle due tabelle siano differenti. Si evidenza inoltre come nelle
procedure per i diversi livelli di approfondimento lo scenario PSL Z5 non viene più contemplato (rif.
d.g.r. n° 8/7374).
Osservazione.8. In considerazione delle intense ed abbondanti precipitazioni piovose che nel corso
della primavera/inizio estate 2010 hanno interessato il contesto del basso cremonese/casalasco, si
evidenzia la necessità di porre attenzione alla gestione delle acque superficiali. Al fine di prevenire il
presentarsi di problemi di carattere idrogeologico (e dei conseguenti rischi) connessi alla
impermeabilizzazione del suolo a seguito della realizzazione delle previsioni edificatorie, si chiede di
non sottovalutare la problematica della corretta gestione delle acque di mancato drenaggio,
prevedendo ed adottando idonee prassi progettuali/costruttive (es. applicazione del principio di
invarianza idraulica del territorio, limitazione delle portate meteoriche inviate ai corpi recettori,
realizzazione di vasche di laminazione ecc…), come del resto bene evidenziato anche dall’art. 3 delle
NORME GEOLOGICHE DI PIANO.
Osservazione.9. A Sud–Ovest dell’intersezione fra le SS.PP. n. 60–87, direttamente confinante con le
provinciali, è situato il comparto produttivo esistente del quale il P.G.T. propone l’ampliamento
tramite l’area per insediamenti produttivi di progetto “PIP–1 (Is1 – Allegato A)”.
Si suggerisce che:
- per facilitare le manovre di svolta, l’immissione della S.C. “Via Volta” lungo la S.P. n. 60 sia
ampliata adottando la soluzione prevista dalla fig. 3.B.16 (allargamento della banchina pavimentata) di
cui all’allegato “2” approvato con delibera di G.R. n. VIII/3219 del 27.09.2006;
- la progettazione esecutiva dell’area valuti e consideri la possibilità di raccordare nella nuova
rotatoria prevista all’intersezione tra le SS.PP. n. 60–87 anche la S.C. “per S. Lorenzo Aroldo” e la
S.C. “Via Volta”.
Osservazione.10. Si ritiene opportuno indicare in non meno di 200,00 m la distanza minima da tenere
tra l’edificato di nuova realizzazione e le sorgenti inquinanti costituite dai mezzi in transito lungo le
SS.PP. .
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In caso contrario, si propone che il P.G.T. nella costruzione di edifici di civile abitazione posti a meno
di 200,00 m da SS.PP. preveda l’obbligatoria dotazione di barriere antirumore o di adeguati isolamenti
acustici.
Si rammenta, inoltre, che prima di dar corso ad ogni opera che interessi le SS.PP. e/o le relative fasce
di rispetto stradale, i soggetti interessati dovranno rapportarsi con il Servizio Autorizzazioni e
Concessioni dell’Ufficio Tecnico Provinciale, per ottenere l’autorizzazione all’esecuzione delle opere.
Osservazione.11. Per quanto concerne gli ambiti di trasformazione ATI 4, ATI5 e ATI6, definiti dal
PGT “ambiti di trasformazione ambientali”, ci si esprime negativamente in merito alla tipologia degli
interventi proposti, che vanno irrimediabilmente ad alterare e distruggere aree di rilevante pregio
paesaggistico ed ambientale. Se per la tipologia di attività proposta nell’ambito ATI 4 non si rilevano
particolari problemi di carattere ambientale e paesaggistico (l’area è gestita a pesca sportiva, dunque
quanto illustrato dal PGT non apporta nessun tipo di sostanziale modifica o miglioramento
ambientale), la proposta di “valorizzazione” dell’ambito ATI 5 pone numerose problematiche in
ragione della pluralità di discipline e vincoli presenti sull’area, derivanti da norme statali e regionali
(D.lgs. 42/’04, il D.lgs. 227/’01, la L.R. 12/’05, la L.R. 31/’08 e la L.R. 10/’08). A breve sintesi delle
vicende di questo lembo di territorio è indispensabile ricordare che l’area in discussione è stata oggetto
sin dalla metà degli anni ottanta da attività di escavazioni abusive, che hanno lasciato una vasta
depressione con profondità media di 1,5 metri, allagata dall’emergenza della falda più superficiale, che
ha permesso una rapida colonizzazione da parte di vegetazione. L’area è ora da ascriversi alla
definizione di zona umida ed è occupata in buona parte da un’area boscata. La Provincia ha già
espresso anche nel recente passato puntuali pareri, avvalorati anche dalla stessa Regione Lombardia e
la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, su proposte di intervento molto simili a
quello in discussione, ravvisando palesi contrasti con la normativa di settore. Nel caso in esame, dalla
tavola D7. 5 del PGT, emerge l’intento di realizzare sull’area una sorta di “parco tematico” con
annessa pesca sportiva, bungalow, parcheggi e uffici, al fine di addivenire ad un “miglioramento
ambientale”. In tal caso è necessario rilevare che la realizzazione di tali iniziative presuppone
interventi di demolizione della vegetazione boscata e della vegetazione palustre, scavi, rimodellamenti
morfologici e opere di edificazione che sono incompatibili con l’articolato normativo statale e
regionale vigente. Va altresì rilevato come l’area in discussione oltre che essere tutelata da
disposizioni nazionali e regionali, è altresì identificata in parte dallo stesso PTCP come la zona umida,
soggetta alla disciplina dell’art. 16 del medesimo Piano Territoriale.
Anche per quanto riguarda l’ambito ATI6, il PGT individua sostanzialmente ambiti naturali gia
presenti, individuati anche dallo stesso PTCP come zone umide; inoltre il bosco ivi presente è
sottoposto anch’esse l’articolato normativo statale e regionale sopraccitato.
È opportuno ribadire che tutte le aree sottoposte a vincolo paesaggistico, soggiacciono alla disciplina
del D.lgs 42/’04 “Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio”, in particolare si ricorda che ai sensi
dell’art. 146, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree tutelate ai sensi
dell’art. 142 del medesimo decreto, non possono distruggerli, ne introdurvi modificazioni che rechino
pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
Per quanto riguarda l’individuazione della restante vegetazione presente sul territorio comunale ed i
relativi vincoli, è opportuno ricordare che, come previsto dal D.lgs. 42/’04, sono sottoposti a vincolo
paesaggistico forestale, tutte le formazioni vegetali, aventi le caratteristiche di cui all’art. 2 del D.lgs.
227/’01; tale definizione ancorché simile a quella determinata dalla disciplina forestale regionale (L.r.
31/’08), ne differisce per alcuni particolari ed è certamente più idonea a chiarire quali siano i beni
forestali tutelati paesisticamente.
Va altresì ricordato che l’eventuale individuazione cartografica del patrimonio vegetazionale, ha un
valore puramente indicativo (soprattutto per gli elementi boscati minori e le aree in fase di
rinaturazione), e solo dopo una puntuale verifica dello stato dei luoghi da parte degli Enti competenti
si potrà avvalorare l’esistenza o meno del vincolo paesaggistico e forestale.
Osservazione.12. Norme e programmazione sulle cave - Relazione– Allegato B1
Il quadro conoscitivo del Documento di Piano appare non esaurientemente approfondito e slegato
rispetto alle successive scelte progettuali e pianificatorie. In questo senso appare insufficientemente
analizzata e motivata la previsione di includere in tre distinti ambiti di trasformazione denominati di
tipo ambientale (4, 5 e 6) aree già soggette ad attività estrattive (si veda osservazione n. 11) In
considerazione di quanto esposto e in presenza di una revisione del piano cave in itinere, si esprime un
parere sfavorevole agli interventi in oggetto, limitatamente agli aspetti di carattere estrattivo, che
comporterebbero un aumento di offerta di materiale inerte non programmato in un contesto di scarsa
domanda del mercato.
Alla luce delle numerose aree umide presenti sul territorio causate da attività estrattive spesso
antecedenti il regime pianificatorio del settore cave, si ritiene in ogni caso opportuno che il
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Documento di Piano, come direttiva per la valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche ed
agricole si esprimesse circa la opportunità o meno di collocare nel territorio comunale nuovi bacini
idrici per l’itticoltura e la pesca sportiva, tenendo conto delle disposizione di carattere paesaggistico
del PTCP vigente individuate all’articolo 17 della Normativa.
Il piano non disciplina le attività di scavo di terreno naturale in posto, rimandando implicitamente alle
disposizioni di legge vigenti. In considerazione della forte presenza di tali attività nel territorio
provinciale, si chiede di integrare le NTA del Piano delle Regole con una norma che disciplini nelle
aree agricole “i bacini per la piscicoltura e la pesca sportiva” i quali sono soggetti al rispetto dei criteri
di verifica di idoneità paesistico – ambientale dell’art. 17 della Normativa del PTCP.
Le previsioni del PGT prevedono un altro intervento che comporterebbe direttamente asportazione di
materiale estrattivo con i cantieri per l’esecuzione del progetto della variante est alla Sp ex SS
“Asolana” che con un sottopasso confluirebbe nella Sp 87 “Giuseppina” all’altezza del confine
amministrativo tra Solarolo e San Giovanni in Croce. Tale infrastruttura è opera compensativa della
nuova autostrada regionale Cremona - Mantova, il cui progetto definitivo è attualmente in sede di
valutazione di Impatto Ambientale. Si rammenta in proposito quanto previsto dalla LR 14/98 art. 35,
in base al quale, i materiali litoidi di risulta provenienti da scavi autorizzati in conformità alle vigenti
normative o da opere pubbliche, se non riutilizzati entro il cantiere di produzione o tal quali fuori del
cantiere stesso, devono essere trattati in impianti di cava o in altri impianti autorizzati, se il loro
volume supera i 30.000 mc. Il materiale inerte di risulta, se destinato alla commercializzazione, è
soggetto ai diritti di escavazione per i volumi eccedenti i 30.000 mc.
L’asporto del materiale di risulta è comunque subordinato a denuncia di prelievo e trasporto, da
presentarsi alla provincia e al comune di pertinenza, da parte dell'impresa titolare del cantiere o del
proprietario suo delegato, con indicazione dei volumi di cui si prevede la movimentazione, luogo di
prelievo e di collocazione o deposito.
Carta delle azioni di piano – tavola B.3 scala 1:5.000
Fermo restando quanto espresso al punto “Relazione” circa gli aspetti “strategici” della scelta di PGT,
si esprimono alcune ulteriori valutazioni circa gli Ambiti di trasformazione ATI 4, 5 e 6 limitatamente
agli aspetti di carattere normativo - estrattivo.
ATI n. 4: l’attività estrattiva prevista dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo
36 della l.r. 14/98. Inoltre per quanto riguarda l’attività di allevamento e pesca sportiva, già peraltro
presente in loco, i nuovi i interventi di miglioramento previsti dovranno avvenire nel rispetto dei
disposti prevalenti di cui all’articolo 17 del PTCP “Criteri per la verifica dell’idoneità paesistico –
ambientale” dei bacini di nuova escavazione alimentati da falda idrica per l’allevamento ittico e la
pesca sportiva”.
ATI n. 5: l’attività estrattiva finalizzata alla destinazione dei bacini esistenti per allevamento ittico
dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 36 della l.r. 14/98. Nel caso della
nuova area di laghetto di pesca sportiva è da escludere si tratti di una semplice manutenzione per
l'estensione dell'intervento proposto. L’intervento dovrà sicuramente essere assoggettato
all'autorizzazione di cui all'art. 36 cc. 3 e 4 della l.r. 14/98. Entrambi gli interventi dovranno tenere
conto di quanto disposto dall’art. 17 della Normativa del PTCP.
Osservazione.13. Norme e programmazione sull’esercizio della attività forestale.
In relazione agli Ambiti di Trasformazione di Interesse ambientale indicati con ATI 5 e ATI 6, si fa
presente che alcune aree sono già interessate dalla presenza di formazione vegetali che costituiscono
“Bosco” ed in misura più ampia di quanto indicato dal PGT. In particolare l’analisi del progetto per
ATI-5 che prevede spazi dedicati a laghetti, appare ampliare l’area attualmente occupata dall’acqua
( vedi allegati 1a e 1b - foto aeree 2009 a corredo). Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) in
aggiornamento ha censito infatti tali aree come “parzialmente a bosco”. Essendo aree già naturalizzate
per cui la normativa prevede che prima dell’approvazione dei progetti esecutivi vengano attivate le
procedure previste in ordine alla trasformazione boschiva che prevedono l’applicazione di rapporti di
compensazione.
Osservazione.14. Norme Tecniche – Allegato D2 - Art. 12 - Zone d'acqua – Boschi.
Si ricorda che l’autorità competente sulle materie forestali è l’Amministrazione Provinciale per le aree
esterne ai Parchi Regionali, mentre per i territori inclusi nei parchi la competenze è dell’Ente Parco.
Si fa presente che la LR 27 gennaio 1977 n. 9 era relativa alla Tutela della vegetazione dei parchi
istituiti con legge regionale. Tale normativa ora confluita nella lr 86/83 non interessa l’ambito di
Solarolo Rainerio che non è inserito in parco regionale. Si chiede la correzione del riferimento all’art.8
della succitata normativa.
Osservazione.15. Norme e programmazione sull’utilizzo delle acque
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Per l’intera rete acquedottistica è stata rilasciata la concessione alle derivazione d’acqua con decreto
del Dirigente del settore Ambiente della Provincia di Cremona n. 118 del 13 febbraio 2006.
Per entrambi i pozzi era stata assentita la ridelimitazione delle aree di rispetto fino a farle coincidere
con le zone di tutela assoluta con decreto del Dirigente del Settore Ambiente della Provincia di
Cremona n. 297 del 22 marzo 2006, per quanto riguarda il pozzo “Solarolo Rainerio”, e con decreto
dell’AATO n. 82 del 23 ottobre 2007, per quanto riguarda il pozzo “Solarolo Rainerio II”.
Nella documentazione presentata (Documento di piano - Norme Tecniche) si fa riferimento alle aree di
tutela assoluta, delimitate, ai sensi del c. 3, art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s. m. i., in una zona di 10 m di
raggio, e alle aree di rispetto, delimitata, ai sensi del c. 4, art. 94 del D.Lgs. 152/06 e s. m. i., in una
zona di 200 m di raggio.
Come precedentemente detto tale ridelimitazione è stata assentita dalla Provincia di Cremona e
dall’ATO per entrambi i pozzi comunali, ma non è stata recepita negli elaborati facenti parte del PGT
comunale, infatti, nelle cartografie è sempre riportata la delimitazione dell’area di rispetto a 200 m.
Non in tutte le cartografie, inoltre, è indicata l’area di tutela assoluta. Si chiede un aggiornamento degli
atti di PGT.
Osservazione.16. Per quanto riguarda le norme in materia di emissioni in atmosfera, pur non
rilevandosene connessioni dirette con la pianificazione urbanistica, si raccomanda di evitare, in sede di
regolamentazione edilizia, determinazioni in materia di altezza massima delle costruzioni nelle aree
destinate ad ospitare insediamenti produttivi (in particolare, nelle aree industriali) che siano in
contrasto con le prescrizioni relative all’altezza minima dei camini degli impianti soggetti ad
autorizzazione delle emissioni, così come disciplinate dalla vigente programmazione regionale per il
risanamento della qualità dell’aria (attualmente costituita dalla D.G.R.L. 19.10.2001, n.6501 e s.m.).
Si sottolinea che le altezze minime programmate sono necessarie per consentire l’adeguata dispersione
degli aeriformi emessi dalle attività produttive ed, in ultima analisi, per garantire un accettabile livello
di esposizione della popolazione agli inquinanti atmosferici.
Osservazione.17. Norme e programmazione sui rifiuti
L’area individuata dal PGT del Comune di Solarolo Rainerio, come centro di raccolta rifiuti, dovrà
essere adeguata, ai criteri previsti dal Decreto 8 aprile 2008 relativo alla disciplina dei centri di
raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1,
lettera c, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.
A tale proposito si suggerisce la realizzazione di una fascia vegetata (siepi o filari), tali da mitigare
l'impatto visivo del centro di raccolta stesso; deve essere garantita la manutenzione nel tempo.
Si raccomanda inoltre quanto disposto al p.to. 8.5.4 della D.G.R. 8/10360 del 21/10/2009 e
precisamente: la localizzazione di eventuali impianti di gestione rifiuti deve avvenire in maniera
conforme ai contenuti ed alle prescrizioni dello studio geologico comunale.
Inoltre il Comune, nella redazione del proprio PGT, deve recepire quanto stabilito dal Piano
provinciale di gestione dei rifiuti in merito alle aree potenzialmente idonee alla localizzazione degli
impianti, approvato con D.G.R. n. 10620 del 25/11/2009.
Osservazione.18. Si chiede di confrontare e adeguare le determinazioni del PGT di Solarolo Rainerio
con le disposizioni contenute nella DGR 8/8515/’08 (Modalità per l’attuazione della Rete Ecologica
Regionale). La medesima DGR, nello specifico allegato relativo alla programmazione territoriale degli
Enti locali, al punto 5, fa espresso riferimento alle pianificazioni comunali, disponendo tra l’altro, il
recepimento delle indicazioni regionali nelle medesime.
Osservazione.19. L’ambito ATI 1 (Rs2 – Allegato A) è percorso in modo trasversale, da ovest ad est,
dalla corso della roggia “Solarolo”.
Nel caso, si ricorda che l’alveo della roggia anzidetta, qualora non risultasse accatastato, potrebbe
essere ascritto al demanio pubblico, ed il suo utilizzo sottoposto alla disciplina della Legge n. 37/’94,
che non consente”…..la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico”.
È altresì utile ricordare che il divieto all’eliminazione dei corsi d’acqua, è altresì ribadito all’art. 115
del D.lgs. 152/’06, dove si precisa che le Regioni disciplinano l’uso delle acque, “….comunque
vietando la copertura dei corsi d’acqua….”; tale determinazione è inoltre contenuta nella D.G.R.
Lombardia, del 25/01/02, n. 7/7868, all’allegato B, punto 5.2, III linea, dove si afferma che “…..vige
comunque il divieto di tombinatura dei corsi d’acqua…..”. Si chiede di considerare i disposti di tale
D.G.R..
Osservazione.20. Si intende evidenziare alcune ulteriori tematiche, che, per i loro riflessi ambientali
possono avere ripercussioni sulla qualità complessiva nel contesto ambientale e paesaggistico.
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In particolare, tra gli aspetti che si suggeriscono di affrontare all’interno del PGT, sono le eventuali
problematiche connesse alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia da fonti
alternative come gli impianti di biogas o parchi fotovoltaici.
In particolare, potrebbe essere utile, definire all’interno dell’articolato normativo del piano, alcuni
parametri per la realizzazione di tali strutture.
Anche se non espressamente previsto dalla disciplina, in casi simili, sarebbe forse opportuno prevedere
distanze minime degli impianti rispetto all’abitato (già previste per gli allevamenti o per altre attività
di possibile nocumento olfattivo), prevedendo la realizzazione di adeguate fasce vegetate (boschi
filtro, siepi o filari), tali da mitigare l’impatto visivo delle strutture e le eventuali problematiche legate
agli stessi processi produttivi.
Osservazione.21. Si chiede di integrare le Norme Tecniche del Documento di Piano del Pgt con
disposizioni inerenti le future operazioni concernenti il monitoraggio questo con il fine di fornire un
realistico supporto giuridico per la successiva fase di gestione del Piano.
3. di approvare le proposte di “modifiche non sostanziali cartografiche” al PTCP, così come individuate
nell’Allegato B, presentate attraverso il PGT di Solarolo Rainerio e ritenute accoglibili ai sensi degli articoli 19bis
commi 2 e 3 e 34 comma 1 della Normativa del PTCP e per gli effetti di cui agli artt. 13 comma 5 e 17 comma 11 della
l.r. 12/05;
La proposte di modifiche non sostanziale cartografiche di seguito descritte sono accoglibili secondo la
procedura di cui al comma 1 dell’art. 34 della Normativa del PTCP.
Le Modifiche non sostanziali costituiscono modalità semplificata di Variante al PTCP ai sensi dell’art
17 cc.11 e 12 della l.r. 12/05 e sono così approvate: nei casi di cui al comma 1 dalla Giunta
provinciale come modificazioni cartografiche al PTCP all’interno e nei tempi del parere di
compatibilità al proprio Piano Territoriale di Coordinamento secondo le procedure di legge vigenti.
Ambiti agricoli strategici - Allegato B
(Normativa art. 19 bis c. 2 - gradualità). Si prende atto delle scelte assunte dal P.G.T. in merito alle
aree comprese negli “ambiti agricoli di interesse strategico da ridefinire in P.G.T.” di cui all’art. 19bis
comma 2 della Normativa del P.T.C.P. così come individuate nell’Elaborato G – Carta per la gestione
degli ambiti agricoli strategici, nonché nell’Allegato 1 - vedi aree con cod. 096/01, 096/02, in Allegato
B della variante approvata con d.c.p. n. 66/09.
Il P.G.T. classifica le aree comprese negli “ambiti agricoli strategici da ridefinire” secondo la
rappresentazione definita nell’Allegato B e come segue:
- area 096/01 (superficie 90.460 mq) viene classificata interamente dal PGT (PdR) come Aree E3 –
Aree Agricole di interesse comunale in variante speciale.
- area 096/02 (superficie 43.337 mq) per la porzione denominata Area A - Allegato B (pari a circa
1.200 mq) il P.G.T. propone una porzione di “Ambito di trasformazione” (ATI-1) la rimanente parte è
classificata come Aree E2 – Aree Agricole di interesse comunale in variante.
Poiché tale classificazione risulta compatibile con le Direttive per gli ambiti agricoli strategici da
ridefinire in P.G.T. riportate nell’Allegato 1 del P.T.C.P. si provvede a confermare tali aree negli
ambiti agricoli di interesse strategico.
Si modificheranno conseguentemente gli elaborato del P.T.C.P. G - Carta per la gestione degli ambiti
agricoli strategici, 6-III Carta di caratterizzazione del territorio rurale.
(Normativa art. 19 bis c. 3 - flessibilità). L’analisi del P.G.T. evidenziano delle situazioni che
costituiscono a tutti gli effetti “rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze
riferite alla scala comunale ai sensi dell’art. 15 comma 5 della l.r. 12/05 e s.m.i. e che non
corrispondono agli ambiti agricoli strategici del P.T.C.P., avendo una previsione diversa nel P.G.T..
Si prende atto positivamente delle richieste di riperimetrazione degli ambiti agricoli strategici proposta
dal P.G.T. del Comune e identificate nell’Allegato B con cod. 096/03, 096/04, 096/05, 096/06, 096/07
e 096/08 in quanto non incidono significativamente sugli indicatori quantitativi/qualitativi di
compatibilità al P.T.C.P. per gli ambiti agricoli strategici. Si fa presente che per l’area con cod. 096/07
è stata inviata una nota integrativa da parte del Comune (ns. prot. n.152.018 del 24/12/2010).
Quindi, si provvede ad eliminare dagli ambiti agricoli di interesse strategico tali aree che verranno
considerate nella banca dati del P.T.C.P. tutte come urbanizzato consolidato ad eccezione dell’area
096/05 che verrà considerata come urbanizzato di espansione. Il recepimento di tali previsioni nel
P.T.C.P., previsto dalla legge ai sensi dell’art. 13 comma 5, va a costituire un perfezionamento della
individuazione degli ambiti agricoli strategici di cui all’articolo 19 bis della Normativa del P.T.C.P.
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adeguato, e disciplinato secondo il principio di flessibilità (comma 3) mediante “Modifiche non
sostanziali del P.T.C.P. di cui all’art. 34 c.1” della medesima Normativa.
Vengono modificati conseguentemente gli elaborati del P.T.C.P.: D – Carta tutele e salvaguardie, G Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici; 6-III Carta di caratterizzazione del territorio
rurale.
4. di dare mandato agli uffici di inviare la presente al Comune di Solarolo Rainerio;
5. di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti dall’art. 49
del Decreto Legislativo 267/2000, così come dettagliatamente richiamato in premessa.
Il Presidente, infine, pone ai voti palesi, per alzata di mano, l’immediata eseguibilità del presente atto che viene
approvato all’unanimità
6
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Allegato
(A)
P.G.T. adoz. dcc n. 21 del 28/07/2010
Comune di SOLAROLO RAINERIO
Rs3
Rs1
Rs2
Is1
Cds1
LEGENDA
confini comunali
Tessuto consolidato
produttivo
Viabilità
strade provinciali
PTCP - compatibilità
fisico - naturali
non produttivo
edificato
Rif. elaborato C
1
1*
2
AMBITI TRASFORMAZIONE
NUOVA PREVISIONE
area nuova espansione
AMBITI AGRICOLI STRATEGICI DEL PTCP
Ambiti strategici
Ambiti strategici da ridefinire in PGT
3
4
4*
5
Allegato (B)
Ambiti agricoli strategici ante PGT
Estratto della carta g - per la gestione
degli ambiti agricoli strategici
096/04
096/03
066/03
096/07
096/02
Area A
096/06
096/08
096/01
096/05
Ambiti agricoli strategici post PGT
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come appresso.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
F.TO SALINI
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LOVILI
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale attesta che, ai sensi dell'art. 32, co. 5, del D.LGS.
267/2009,copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo
Pretorio della Provincia, a decorrere dal .............................
Cremona, li .......
IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LOVILI
Copia conforme per uso amministrativo.
Cremona, li
IL SEGRETARIO GENERALE
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge
decorsi 10 gg dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, co.3°, del D. LGS
267/2000
per immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, co. 4°, del D. LGS 267/2000.
Cremona, li
IL SEGRETARIO GENERALE
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DGP 6/2011 - Provincia di Cremona