Consiglio Regionale Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "G. Caporale") Art. 1 (Modifiche all'art. 3 della l.r. 41/2014) 1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"), sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera d) le parole "tutela dell’ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "correlati profili di tutela ambientale"; b) alla lettera k) le parole "e privati" sono soppresse; c) alla lettera n) le parole ", nonché il supporto e l’assistenza agli operatori del settore alimentare per il miglioramento dei parametri e degli standard di sicurezza alimentare" sono soppresse. Art. 2 (Modifica all'art. 5 della l.r. 41/2014) 1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 41/2014 le parole "e in altre discipline di ambito tecnico-scientifico" sono soppresse. Art. 3 (Integrazione all'art. 6 della l.r. 41/2014) 1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 41/2014, dopo le parole "appositamente finanziati" sono aggiunte le seguenti: "e del principio di parità tra le due Regioni". Art. 4 (Modifiche all'art. 8 della l.r. 41/2014) 1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 41/2014 le parole "di cui uno designato dal Ministro della Salute, uno dalla Regione Abruzzo ed uno dalla Regione Molise" sono sostituite dalle seguenti: "di cui uno designato dal Ministro della Salute, uno designato dalla Regione Abruzzo ed uno designato dalla Regione Molise". 2. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente: "4. In caso di cessazione anticipata il consigliere uscente è sostituito, su designazione dell’Ente competente.". 2 Art. 5 (Modifiche e integrazioni all'art. 10 della l.r. 41/2014) 1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 41/2014, dopo le parole "può essere sciolto" sono inserite le seguenti: ", con provvedimento congiunto e motivato,". 2. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 41/2014, dopo le parole "Regioni Abruzzo e Molise," sono inserite le seguenti: ", con provvedimento congiunto,". Art. 6 (Modifiche all'art. 12 della l.r. 41/2014) 1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 41/2014, le parole "tramite apposita procedura selettiva ad evidenza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di apposito avviso pubblico". 2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 41/2014, le parole "D.Lgs. 502/1992" sono sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502". 3. Il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente: "4. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo, ai sensi dell’articolo 3 bis, comma 8 del D.Lgs. 502/1992, ed a tempo pieno, e regolato da un contratto di diritto privato, stipulato con il Presidente della Regione Abruzzo, di durata compresa tra tre e cinque anni, rinnovabile una sola volta. Le caratteristiche e i contenuti del relativo contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dall’articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e s.m.i.". 4. Al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 41/2014 sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo le parole "o dipendente del Servizio Sanitario Nazionale" e "eventualmente rinnovabile," sono soppresse; b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per quanto non espressamente previsto relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro del Direttore Generale, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo 502/1992.". Art. 7 (Modifica all'art. 13 della l.r. 41/2014) 1. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 41/2014 è sostituita dalla seguente: "m) garantisce il rispetto della normativa sulla sicurezza ed anticorruzione.". Art. 8 (Modifiche all'art. 15 della l.r. 41/2014) 1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente: "1. Il Direttore Sanitario è un medico veterinario che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età al momento del conferimento dell'incarico, e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico- 3 sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.". 2. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente: "3. Il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è esclusivo a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Direttore Generale e comunque non superiore a cinque anni.". Art. 9 (Modifica all'art. 16 della l.r. 41/2014) 1. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente: "3. Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è esclusivo a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Direttore Generale e comunque non superiore a cinque anni.". Art. 10 (Modifica all'art. 18 della l.r. 41/2014) 1. Il comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente: "5. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda entro il termine previsto per l'adempimento di cui al comma 1, il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo ed il Presidente della Giunta della Regione Molise, con provvedimento congiunto, assegnano un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale nominano un apposito commissario che provvede all'adozione degli atti entro quarantacinque giorni dalla nomina.". Art. 11 (Modifiche all'art. 23 della l.r. 41/2014) 1. All'articolo 23 della l.r. 41/2014 sono apportate le seguenti modifiche: 1) Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 41/2014 le parole "dalle Regioni Abruzzo e Molise con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7" sono soppresse. 2) Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 41/2014, dopo la parola "esercitano" è inserita la seguente: "altresì". 3) Al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 41/2014 le parole "Giunta regionale d’Abruzzo" sono sostituite dalle seguenti: "Regione Abruzzo e della Regione Molise". 4) Al comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 41/2014 le parole "può prospettare" sono sostituite dalla seguente: "prospetta". 5) Il comma 7 dell'articolo 23 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente: "7. Qualora l’Istituto ometta o ritardi l’adozione di uno degli atti di cui al presente articolo, la Regione Abruzzo, previa diffida ad adempiere in un termine di trenta giorni, può nominare, d’intesa con la Regione Molise, un "Commissario ad acta".". Art. 12 (Modifica all'art. 25 della l.r. 41/2014) 1. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente: 4 "2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad espletare le proprie funzioni fino all’insediamento dei nuovi organi.". **************** Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 22/3 del 10.3.2015, ha approvato la presente legge. IL PRESIDENTE VT/cm