Consiglio Regionale
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "G. Caporale")
Art. 1
(Modifiche all'art. 3 della l.r. 41/2014)
1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2014, n. 41 (Riordino
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale"), sono
apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) le parole "tutela dell’ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "correlati
profili di tutela ambientale";
b) alla lettera k) le parole "e privati" sono soppresse;
c) alla lettera n) le parole ", nonché il supporto e l’assistenza agli operatori del settore
alimentare per il miglioramento dei parametri e degli standard di sicurezza
alimentare" sono soppresse.
Art. 2
(Modifica all'art. 5 della l.r. 41/2014)
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 41/2014 le parole "e in altre discipline di ambito
tecnico-scientifico" sono soppresse.
Art. 3
(Integrazione all'art. 6 della l.r. 41/2014)
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 41/2014, dopo le parole
"appositamente finanziati" sono aggiunte le seguenti: "e del principio di parità tra le due
Regioni".
Art. 4
(Modifiche all'art. 8 della l.r. 41/2014)
1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 41/2014 le parole "di cui uno
designato dal Ministro della Salute, uno dalla Regione Abruzzo ed uno dalla Regione
Molise" sono sostituite dalle seguenti: "di cui uno designato dal Ministro della Salute,
uno designato dalla Regione Abruzzo ed uno designato dalla Regione Molise".
2. Il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:
"4. In caso di cessazione anticipata il consigliere uscente è sostituito, su designazione
dell’Ente competente.".
2
Art. 5
(Modifiche e integrazioni all'art. 10 della l.r. 41/2014)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 41/2014, dopo le parole "può essere sciolto" sono
inserite le seguenti: ", con provvedimento congiunto e motivato,".
2. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 41/2014, dopo le parole "Regioni Abruzzo e
Molise," sono inserite le seguenti: ", con provvedimento congiunto,".
Art. 6
(Modifiche all'art. 12 della l.r. 41/2014)
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 41/2014, le parole "tramite apposita procedura
selettiva ad evidenza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "sulla base di apposito
avviso pubblico".
2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 41/2014, le parole "D.Lgs. 502/1992" sono
sostituite dalle seguenti: "decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
3. Il comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:
"4. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo, ai sensi dell’articolo 3 bis,
comma 8 del D.Lgs. 502/1992, ed a tempo pieno, e regolato da un contratto di diritto
privato, stipulato con il Presidente della Regione Abruzzo, di durata compresa tra tre
e cinque anni, rinnovabile una sola volta. Le caratteristiche e i contenuti del relativo
contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli
previsti dall’articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502 (Regolamento recante norme sul
contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario
delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere) e s.m.i.".
4. Al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 41/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole "o dipendente del Servizio Sanitario Nazionale" e
"eventualmente rinnovabile," sono soppresse;
b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Per quanto non espressamente previsto
relativamente alla disciplina del rapporto di lavoro del Direttore Generale, si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3 bis del decreto legislativo
502/1992.".
Art. 7
(Modifica all'art. 13 della l.r. 41/2014)
1. La lettera m) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 41/2014 è sostituita dalla seguente:
"m) garantisce il rispetto della normativa sulla sicurezza ed anticorruzione.".
Art. 8
(Modifiche all'art. 15 della l.r. 41/2014)
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:
"1. Il Direttore Sanitario è un medico veterinario che non abbia compiuto il
sessantacinquesimo anno di età al momento del conferimento dell'incarico, e che
abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-
3
sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande
dimensione.".
2. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:
"3. Il rapporto di lavoro del Direttore Sanitario è esclusivo a tempo pieno, regolato da
contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Direttore Generale e
comunque non superiore a cinque anni.".
Art. 9
(Modifica all'art. 16 della l.r. 41/2014)
1. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:
"3. Il rapporto di lavoro del Direttore Amministrativo è esclusivo a tempo pieno, regolato
da contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Direttore Generale e
comunque non superiore a cinque anni.".
Art. 10
(Modifica all'art. 18 della l.r. 41/2014)
1. Il comma 5 dell’articolo 18 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:
"5. Qualora il Consiglio di Amministrazione non provveda entro il termine previsto per
l'adempimento di cui al comma 1, il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo
ed il Presidente della Giunta della Regione Molise, con provvedimento congiunto,
assegnano un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il
quale nominano un apposito commissario che provvede all'adozione degli atti entro
quarantacinque giorni dalla nomina.".
Art. 11
(Modifiche all'art. 23 della l.r. 41/2014)
1. All'articolo 23 della l.r. 41/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
1) Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 41/2014 le parole "dalle Regioni Abruzzo e
Molise con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7" sono soppresse.
2) Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 41/2014, dopo la parola "esercitano" è inserita
la seguente: "altresì".
3) Al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 41/2014 le parole "Giunta regionale d’Abruzzo"
sono sostituite dalle seguenti: "Regione Abruzzo e della Regione Molise".
4) Al comma 4 dell'articolo 23 della l.r. 41/2014 le parole "può prospettare" sono
sostituite dalla seguente: "prospetta".
5) Il comma 7 dell'articolo 23 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:
"7. Qualora l’Istituto ometta o ritardi l’adozione di uno degli atti di cui al presente
articolo, la Regione Abruzzo, previa diffida ad adempiere in un termine di trenta
giorni, può nominare, d’intesa con la Regione Molise, un "Commissario ad
acta".".
Art. 12
(Modifica all'art. 25 della l.r. 41/2014)
1. Il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 41/2014 è sostituito dal seguente:
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"2. Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad
espletare le proprie funzioni fino all’insediamento dei nuovi organi.".
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Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 22/3 del 10.3.2015, ha
approvato la presente legge.
IL PRESIDENTE
VT/cm
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Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n