La sicurezza nel settore autotrasporti Confindustria Sezione Trasporti Piazza Cittadella - Verona 18 settembre 2009 dott. Emilio Cipriani Az. Ulss 22 - Dipartimento di Prevenzione – SPISAL 1 U.O. promozione della salute nei luoghi di lavoro La società civile chiede un cambiamento della normativa. Oggi è orientata a tutelare la salute della collettività e non più soltanto la salute del singolo lavoratore (DPR 309/90 art. 125 e accordi 30 ottobre 2007 e 18 settembre 2008) … le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di terzi … (L. 125/01 art. 15 e provvedimento 16 marzo 2006) … attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi per le quali si fa divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche 2 • D.Lgs. 81/08 art. 2 comma 1 lettera n) Prevenzione: Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno 3 D.Lgs. 81/08 art. 25 …….. Il medico competente collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “Promozione della salute” secondo i principi della responsabilità sociale. 4 D.Lgs. 81/08 art. 41 comma 4 Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a) preventiva, b) periodica, d) al cambio di mansione, e-bis) preassuntiva, e-ter) alla ripresa dal lavoro, sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. 5 D.Lgs. 81/08 art. 41comma 4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle Parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e della alcol dipendenza. 6 Gazzetta Ufficiale N. 266 del 15 Novembre 2007 CONFERENZA UNIFICATA PROVVEDIMENTO 30 Ottobre 2007 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU). Art. 1 Mansioni a rischio 1. Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a quelle inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell'allegato I, che forma parte integrante della presente intesa. Per tali mansioni e' obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre l994, n. 626. (ora art. 41 del D.Lgs N. 81 del 9/04/2008) 7 Allegato I MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI 1) Attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni); b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.302); c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.). 2) Mansioni inerenti le attività di trasporto: a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; 8 d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; i) personale certificato dal registro aeronautico italiano; l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. 3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi. 9 Gazzetta Ufficiale N. 266 del 15 Novembre 2007 CONFERENZA UNIFICATA PROVVEDIMENTO 30 Ottobre 2007 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU). Art. 3 1. Gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope comprendono: a) visita medica b) esami complementari tossicologici di laboratorio 2. Tali esami sono effettuati nei casi espressamente previsti dalla presente intesa. 10 Gazzetta Ufficiale N. 266 del 15 Novembre 2007 CONFERENZA UNIFICATA PROVVEDIMENTO 30 Ottobre 2007 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU). Art. 4 Accertamenti sanitari preventivi di screening Il datore di lavoro … qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro … richiede al medico competente gli accertamenti sanitari del caso comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato. Il medico competente … con periodicità da rapportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte … verifica l’assenza di assunzione di sostanze … con specifici tests di screening … 11 Gazzetta Ufficiale N. 266 del 15 Novembre 2007 CONFERENZA UNIFICATA PROVVEDIMENTO 30 Ottobre 2007 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU). Art. 4 Accertamenti sanitari preventivi di screening Il lavoratore risultato positivo ai test … giudizio di inidoneità temporanea … viene inviato al SERT … Il lavoratore dovrà sottoporsi ad un percorso di recupero … Il medico competente, entro 30 gg stabilisce il cronogramma Il datore di lavoro comunica al lavoratore interessato con un preavviso di non più di un giorno la data ed il luogo della visita 12 Gazzetta Ufficiale N. 266 del 15 Novembre 2007 CONFERENZA UNIFICATA PROVVEDIMENTO 30 Ottobre 2007 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU). Art. 5 Accertamenti sanitari di diagnosi di tossicodipendenza Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori … siano sottoposti ad accertamenti sanitari, di norma con periodicità annuale dal medico competente … Al fine di non pregiudicare l’attività lavorativa il medico competente concorda con il datore di lavoro l’organizzazione e la tempistica … Sanzioni per il lavoratore che non si sottopone agli accertamenti … sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 € Sanzioni per il datore di lavoro che non fa cessare … dalle mansioni in caso di accertamento di stato di tossicodipendenza … arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 5.164 a 25.820 € (DPR 309/90 art. 125 comma 4) 13 Gazzetta Ufficiale N. 266 del 15 Novembre 2007 CONFERENZA UNIFICATA PROVVEDIMENTO 30 Ottobre 2007 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU). Art. 8 Modalità di accertamento dell’assenza di tossicodipendenza Le procedure diagnostiche e medico legali … sono individuate con accordo tra lo stato, le regioni e province autonome, da adottarsi entro 90 giorni … >>> Provvedimento del 18 settembre 2008 14 Gazzetta Ufficiale N. 266 del 15 Novembre 2007 CONFERENZA UNIFICATA PROVVEDIMENTO 30 Ottobre 2007 Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU). Art. 9 Effetti dell’accertamento della tossicodipendenza 1. In caso di esito positivo degli accertamenti sanitari preventivi di cui all'art. 4, il giudizio del medico competente, di temporanea inidoneità alla mansione, potrà essere modificato positivamente ove venga esclusa dal SERT una condizione di tossicodipendenza o venga attestato il positivo recupero. 3. Il lavoratore per il quale sia stata accertata la tossicodipendenza può essere adibito a mansioni diverse da quelle comprese nell’elenco di cui all’allegato 1, fermo restando il diritto alla conservazione del posto di lavoro nell’ipotesi di cui all’art. 124 comma 1 del DPR 309/90 15 Parte 1 Schema della procedura generale per il controllo dei lavoratori con mansioni a rischio: provvedimento 18.09.2008 Parte 2 riveduto dal gruppo di lavoro della Regione del Veneto 06.03.2009 Parte 3 16 Parte 1 17 Parte 2 18 Parte 3 19 LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI PROBLEMI ALCOLCORRELATI legge 30.03.2001 n. 125 Art. 15. disposizione per la sicurezza sul lavoro 1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro della sanità, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è di fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Intesa 16 marzo 2006 20 LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI PROBLEMI ALCOLCORRELATI legge 30.03.2001 n. 125 Art. 15. 2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali. 21 LEGGE QUADRO IN MATERIA DI ALCOL E DI PROBLEMI ALCOLCORRELATI legge 30.03.2001 n. 125 Art. 15. 3. Ai lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi di cui all’articolo 9, comma 1, o presso altre strutture riabilitative, si applica l’articolo 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 9 ottobre 1990, n.309. 22 Intesa 16 marzo 2006 Allegato 1: Attività lavorative che comportano un elevato rischio per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi 1. attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi: a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni); b) conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1 marzo 1974); c) attività di fochino (articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302); d) fabbricazione e uso di fuochi artificiali (decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1973, n. 145); e) vendita di fitosanitari (articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290); f) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e successive modifiche); G )manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162); 2. dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti (articolo 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334); 3. sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; 23 4. mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostico – terapeutica di tipo invasivo; infermiere; ostetrica; caposala e ferrista; 5. vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; 6. Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 7. mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata; 8. mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa; d) personale navigante delle acque interne; 24 e) personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; g) personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; h) responsabili dei fari; i) piloti d’aeromobile; l) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; m) personale certificato dal Registro aeronautico italiano; n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra o merci; 9. addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi; 10.lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza; 11.capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 12. tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 13. operatori addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; 14.tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere. 25 Valutazione del rischio Il datore di lavoro, con la collaborazione del medico competente quando presente, deve valutare il rischio legato alla assunzione di alcolici nella propria azienda. 26 Valutazione del rischio Per i lavoratori addetti alle attività elencate dal provvedimento del 16 marzo 2006 non è prevista la sorveglianza sanitaria obbligatoria 27 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – articolo 41 comma 4 Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) e-bis) e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti. Ciò non significa sottoporre tutti i lavoratori a batterie di esami di laboratorio per l’alcol! 28 Alcoldipendenza La condizione di alcoldipendenza non è una diagnosi laboratoristica ma è una diagnosi specialistica (psichiatrica). Per porre il dubbio di alcoldipendenza il medico competente deve disporre di un ampio ventaglio di strumenti tecnici che permettano di valutare e raccogliere informazioni quanto più dettagliate possibile: •visita medica, anamnesi e colloquio clinico •rilievi obiettivi e analisi di laboratorio •informazioni provenienti dall’organizzazione aziendale •ricerche di tipo epidemiologico •questionari 29 informazioni provenienti dall’organizzazione aziendale “RAGIONEVOLE DUBBIO” • Il dirigente ha l’obbligo di affidare i compiti al lavoratore … (art 18 comma 1 lettera c); deve allontanare il lavoratore … (art. 15 comma 1 lettera m); richiede al medico competente … (art. 18 comma 1 lettera g); vigila affinché … (art. 18 comma 1 lettera bb); richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori … (art. 18 comma 1 lettera f). • Il preposto sovrintende e vigila … in caso di persistenza della inosservanza informa i superiori diretti (art.19 comma 1 lettera a); segnala tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente …(art. 19 comma 1 lettera f). 30 Valutazione del Rischio esempio di procedura aziendale e formazione del preposto D.Lgs. 81/2008 art. 37 comma 7 1) Impedire che il lavoratore (in condizione di malessere o di alterazione psicofisica) svolga operazioni pericolose Non farlo lavorare Non permettere che usi la propria auto Farlo riposare in un luogo adeguato Avvisare il diretto superiore 2) Se il soggetto sta male, attivare il Servizio di Primo Soccorso Aziendale, il quale provvederà a: accompagnarlo a casa chiamare il 118 3) Se il soggetto è agitato e violento, attivare le forze dell’ordine 31 Gestione del lavoratore con problemi alcolcorrelati in mansioni non a rischio Azienda con MC, lavoratore spostato a mansioni non a rischio, sottoposto alla sorveglianza sanitaria per altri rischi: Il Medico Competente: Counselling Coinvolgimento del MMG Eventuale invio al Sert Invio alla commissione ex art. 5 L. 300/70 Azienda priva di MC perché non presenta rischi lavorativi con obbligo di sorveglianza sanitaria Il datore di lavoro: Eventuale invio al Sert Invio alla commissione ex art. 5 L. 300/70 32 Il consenso informato Il prelievo ematico è un atto cruento che richiede il consenso informato. L’art. 25, comma 1, lettera g del D.L.vo 81/08 prevede che il m.c. informi il lavoratore sul significato della sorveglianza sanitaria a cui è sottoposto (art. sanzionato) IL CONSENSO INFORMATO E’ OBBLIGATORIO Nel caso il lavoratore neghi il consenso: Non è possibile esprimere il giudizio di idoneità al compito lavorativo. 33 Il modello della W.H.P. workplace health promotion Igiene e sicurezza del lavoro Promozione della salute nei luoghi di lavoro Cambiamenti organizzativi Stili di vita individuali I comportamenti individuali cambiano in relazione ai cambiamenti nella società Politiche aziendali per la salute •Definire le priorità •Pianificare la verifica dei risultati fin dalla progettazione secondo la metodologia della evidence based prevention (EBP) •Sviluppare strategie di comunicazione •Operare in sinergia con le Istituzioni Documento di Politica aziendale per la salute in “…” “…” è impegnata a garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano e a promuovere la salute e la sicurezza dei propri dipendenti. “…” approva questo documento di politica aziendale per la salute e si impegna a sviluppare conseguenti strategie per aumentare le capacità personali di tutti a promuovere la propria salute ed il proprio benessere. “…” favorisce corretti stili di vita del personale migliorando i contesti e le condizioni di vita rilevanti ai fini della salute. “…” nell’ambito di una pianificazione triennale 2008–2010, sviluppa programmi per una alimentazione sana, per smettere di fumare, per un consumo corretto di bevande alcoliche, per una sana attività fisica, per comportamenti etici contro le discriminazioni razziali, religiose, di genere e la age discrimination. La politica per la salute si sviluppa in programmi di promozione della salute 35 “…” LIBERA DA ALCOL Questo programma ha lo scopo di bilanciare il rispetto per le persone con la necessità di mantenere un ambiente di lavoro sano e produttivo. La strategia di promuovere una azienda libera da alcol ha lo scopo di offrire un aiuto alle persone in difficoltà e di fornire le conoscenze per un consumo consapevole di bevande alcoliche, affermando il principio che l’alcol è incompatibile con il lavoro presso “…” L’impegno dell’Azienda è ostacolato quando il dipendente ha stili di vita non corretti come consumare alcol sul luogo di lavoro o venire al lavoro con alcol nel proprio organismo. Il programma è stato condiviso con il personale, serve a chiarire i comportamenti corretti da tenere sul lavoro per far fronte ai problemi legati al consumo di alcol. Tutto il personale è tenuto ad astenersi dal consumare bevande alcoliche durante il lavoro. Tutto il personale è tenuto a venire al lavoro senza alcol nel proprio organismo. “…” si impegna a organizzare attività di formazione per una corretta conoscenza dei problemi sociali e sanitari provocati dall’alcol e sui comportamenti corretti che favoriscono la sicurezza ed il benessere del personale. Il Programma di attività di informazione e formazione coinvolge Direzione e preposti, S.P.P., RSU e RLS e medico competente. “…” si impegna a favorire percorsi terapeutici per i lavoratori con problemi alcocorrelati nel rispetto della privacy al fine del mantenimento del posto di lavoro, del recupero delle capacità produttive, personali e relazionali. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e gli addetti al Servizio di prevenzione e protezione saranno formati adeguatamente sul problema. “…” in accordo con le rappresentanze sindacali definisce le azioni disciplinari per chi viola le 36 regole della politica aziendale per la salute. “…” LIBERA DA FUMO Questo programma ha lo scopo combattere il fumo passivo stabilendo le aree dove è possibile fumare e promuovendo interventi per favorire i lavoratori che vogliono smettere di fumare. “…” intende promuovere una maggiore conoscenza dei danni derivati dal fumo di tabacco e limitare il numero di sigarette fumate dalla popolazione aziendale. Il programma è stato condiviso con i rappresentanti dei lavoratori e serve a chiarire i comportamenti corretti da tenere sul lavoro. Al personale è consentito fumare solo negli spazi aziendali stabiliti “…” si impegna a organizzare attività di formazione per una corretta conoscenza dei problemi sanitari provocati dal fumo di tabacco e corsi per smettere di fumare per gruppi di lavoratori interessati. Il Programma di attività di informazione e formazione coinvolge Direzione e preposti, S.P.P., RSU e RLS, medico competente. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e gli addetti al Servizio di prevenzione e protezione saranno formati adeguatamente sul problema. “…” in accordo con le rappresentanze sindacali definisce le azioni disciplinari per chi viola le regole della politica aziendale per la salute. 37 Costi • Per la comunicazione interna • Ideazione e realizzazione di materiale illustrativo (logo, slogan, manifesti, opuscoli, pieghevoli) • Stampa materiale • Per gli accertamenti medici • Screening di base (assetto lipidico, glicemia, transaminasi, emocromo,…) • Data base della cartella sanitaria e degli esami • Visite specialistiche • Per gli interventi di formazione • • • • • Corso in azienda per smettere di fumare Corso in azienda di prevenzione alcologica Corso in azienda di backschool Corso in azienda di alimentazione corretta Conferenza sulla attività motoria 38 Alcoldipendenza DSM IV Manuale Statistico Diagnostico delle malattie mentali IV°ed. almeno tre dei seguenti criteri diagnostici 1. presenza di tolleranza ovvero necessità di aumentare il consumo per raggiungere gli stessi effetti psichici oppure effetti clinici ridotti mantenendo costante il consumo; 2. Sindrome di astinenza 3. Assunzione della sostanza per periodi prolungati o in quantità maggiori di quelle previste dal soggetto; 4. Persistente desiderio di smettere o di ridurre il consumo alcolico con ripetuti insuccessi; 5. Una grande quantità di tempo spesa in attività necessarie a procurarsi alcol ad assumerlo o a riprendersi dagli effetti; 6. Interruzione o riduzione di importanti attività sociali, lavorative o ricreative a causa dell’alcol; 7. Uso continuativo dell’alcol nonostante la consapevolezza di avere un problema persistente o ricorrente, di natura fisica o psicologica causato o esacerbato dall’uso di alcol. 39 Dipendenza ICD 10 Classificazione Internazionale delle Malattie dell’OMS almeno tre dei seguenti criteri diagnostici 1. Forte desiderio o senso di compulsione a usare una o più sostanze; 2. Evidente compromissione della capacità di controllare l’uso di una o più sostanze. Ciò può essere in relazione a difficoltà nell’evitare l’uso iniziale, difficoltà nel sospendere l’uso, difficoltà di controllo del livello d’uso; 3. Stato di astinenza, o uso della sostanza per attenuare o evitare sintomi di astinenza, e consapevolezza soggettiva dell’efficacia di tale comportamento; 4. Presenza di tolleranza agli effetti della sostanza; 5. Progressiva trascuratezza dei piaceri, comportamenti o interessi a favore dell’uso della sostanza; 6. Uso persistente della sostanza nononstante la evidente presenza di conseguenze dannose. 40 Abuso alcolico DSM IV Manuale Statistico Diagnostico delle malattie mentali IV°ed. una o più delle seguenti condizioni nell’ultimo anno 1. Uso ricorrente di sostanze alcoliche che incide negativamente su impegni lavorativi, scolastici o quotidiani; 2. Uso ricorrente si sostanze in situazioni che sono fisicamente rischiose; 3. Problemi legali relativi all’uso di alcol; 4. Uso continuativo di alcol nonostante vi sia evidenza di ricorrenti problemi sociali e interpersonali causati o esacerbati dall’alcol. 41