D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
IL Medico Competente
Dr. Venerando Rapisarda
Specialista in Medicina del Lavoro
www.medicoaziendale.com
D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Ai sensi Articolo 41
La sorveglianza sanitaria:
Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento,
le visite mediche sono altresì finalizzate alla verifica
dell’assenza di:
- alcol dipendenza
- assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
D. Lgs. 81/08 e s.m.i.
Ai sensi Articolo 41
La sorveglianza sanitaria:
4-bis. Entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza
Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali,
vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento
della tossicodipendenza e della alcol dipendenza.
REPUBBLICA ITALIANA
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REGIONE SICILIANA
DECRETO ASSESSORE SANITA'
del 24 luglio 2009
Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni
che comportano particolari rischi per la sicurezza,
l'incolumità e la salute di terzi ai sensi dell'intesa StatoRegioni del 30 ottobre 2007 e dell'accordo Stato-Regioni
del 18 settembre 2008.
LEGGE 30 marzo 2001, n.125
Legge quadro in materia di alcol e di
problemi alcolcorrelati
(Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18-04-2001)
D.Lgs. 125/2001
Articolo 15
Disposizioni per la sicurezza sul lavoro
Nelle attività lavorative che comportano un
elevato rischio di infortuni ovvero per la
sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, è fatto
divieto di assunzione e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche.
D.Lgs. 125/2001
Articolo 15
Disposizioni per la sicurezza sul lavoro
I controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro
possono essere effettuati esclusivamente dal
Medico Competente, ovvero dai medici del
lavoro dei servizi per la prevenzione e la
sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni
di vigilanza competenti per territorio delle
aziende unità sanitarie locali.
CONFERENZA STATO-REGIONI -PROVVEDIMENTO 16 marzo 2006
Alcuni esempi di: Attività che comportano elevato rischio:
• fabbricazione e uso di fuochi artificiali;
•
•
•
•
vendita di fitosanitari;
manutenzione degli ascensori;
vigilatrice di infanzia, addetto ai nidi materni, ecc..
mansioni sociali e sanitarie svolte in strutture pubblic. e private;
• insegnamento nelle scuole pubbliche e private;
• mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi;
• attività di trasporto: patente cat. B, C, D, E, guida di taxi, ecc..
• addetti alla guida di' macchine di movimentazione terra e merci;
• lavoratori dell’edilizia che prevedono attività in quota >2 m.
“Il dosaggio dell’alcol nell’aria espirata
(etilometro) ovvero nella saliva o sudore (onsite test) consente l’accertamento immediato di
una situazione acuta.
Appaiono in contrasto con l’art. 32 della
Costituzione e l’art. 1 della Legge 180/78 altri
controlli per la verifica di uno stato di
intossicazione cronica.”
Magnavita et al. Lavoratori con problemi di alcol…. Med Lav 2008; 99:3-58
Orientamenti regionali per Medici Competenti
In tema di prevenzione, diagnosi e cura
dell’alcol dipendenza
Lo scopo è quello di far sì che il medico competente attui
un sistema di sorveglianza volto a far emergere quei casi
selezionati che meritino di essere avviati alle strutture
specialistiche (Servizi Alcologici/Servizi Dipendenze
Patologiche) per la eventuale formulazione della
diagnosi di alcol dipendenza.
Orientamenti regionali per Medici Competenti
In tema di prevenzione, diagnosi e cura
dell’alcol dipendenza
Sindrome da “alcol dipendenza” (OMS -ICD 10) si ha
quando sono presenti tre o più dei seguenti criteri
classificativi:
1. bisogno imperioso o necessità di consumare alcol
(craving);
2. perdita di controllo: incapacità di limitare il consumo di
alcol;
3. sindrome di astinenza;
4. sviluppo di tolleranza;
5. abbandono progressivo degli altri interessi e/o del piacere
di consumare l’alcol;
6. consumo continuo di alcol nonostante la presenza di
problemi ad esso legati.
La gestione del caso in azienda
Segnalazioni del caso:
- per fatti accaduti in azienda
comportamentali)
- evidenze oggettive (es. alito alcolico);
(es.
alterazioni
Per lavorazione è compresa nell’allegato 1, effettuare il
controllo alcolimetrico previsto dall’art. 15 della L. 125/01.
Il Medico competente potrà sottoporre a controllo sanitario
mirato il lavoratore al fine di accertarne l’idoneità alla
mansione, inquadrando l’accertamento nell’ambito della
sorveglianza sanitaria già in essere.
La gestione del caso in azienda
Segnalazioni del caso:
- per fatti accaduti in azienda
comportamentali)
- evidenze oggettive (es. alito alcolico);
(es.
alterazioni
Per lavorazione non compresa nell’allegato 1, effettuare il
controllo alcolimetrico previsto dall’art. 15 della L. 125/01.
Il medico competente dovrà indicare al datore di lavoro il
percorso previsto dalla L. 300/70, e cioè l’avvio del lavoratore
al collegio medico dell’AUSL per la valutazione dell’idoneità
del lavoratore.
Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della
libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul
collocamento. (STATUTO DEI LAVORATORI)
Art. 5 (Accertamenti sanitari).
Sono vietati accertamenti da parte del DDL sull'idoneità e
sull'infermità per malattia o infortunio del lavoratore
dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato
soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali
competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore
di lavoro lo richieda.
Il DDL ha facoltà di far controllare l'idoneità fisica del
lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di
diritto pubblico.
La gestione del caso in azienda
Il DDL, in base all’art 18, lett. c, del D. Lgs. 81/08,
nell’affidare i compiti lavorativi, deve tenere conto
delle capacità e delle condizioni dei lavoratori in
relazione alla loro salute e sicurezza.
Stante il divieto di assunzione e somministrazione di
bevande alcoliche nelle lavorazioni indicate dall’Intesa
Stato Regioni ai sensi dell’art. 15 della L. 125/01,
la norma, non riporta con chiarezza se tale divieto sia
esplicitamente limitato al solo “luogo di lavoro” o se il
lavoratore debba giungere sul luogo di lavoro non
avendo assunto alcolici nelle ore precedenti e quindi con
un’alcolemia pari a 0 (zero) g/l.
AUDIT C –Alcohol Use Disorders Identification Test dell’OMS
Punteggio AUDIT parte clinica positivo se > di 5
Indicazioni operative in ordine all’applicazione delle
procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di
tossicodipendenza o di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni
che comportano particolari rischi per la sicurezza,
l’incolumità e la salute di terzi, definite nel Provvedimento
30 ottobre 2007 “Intesa, ai sensi dell’art. 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di
assenza di tossicodipendenza” (repertorio atti n. 99/CU - GU n. 266 del
15/11/2007) e nell’Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano (rep. atti n. 178 del 18 settembre 2008)
Mansioni che comportano rischi per la sicurezza,
l'incolumità e la salute dei terzi
Attività/mansioni per cui è previsto il certificato di abilitazione
professionale:
Impiego di gas tossici;
Fabbricazione e uso fuochi di artificio;
Attività/mansioni di trasporto
Conducenti veicoli stradali patente di guida cat. C, D, E, taxi;
Conducenti veicoli trasporto merci pericolose su strada;
Addetti circolazione dei treni e sicurezza dell'esercizio ferroviario;
Addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
Attività/mansioni: addetti e responsabili della produzione,
confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi.
Adempimenti a carico dei datori di lavoro
Il DDL:
1 elaborando un documento aziendale che definisca:
le procedure di applicazione della normativa, le azioni
preventive, promozionali ed educative, anche in relazione
al fenomeno degli infortuni stradali in itinere.
Tale documento, parte del DVR, sarà condiviso con RLS,
e presentato ai lavoratori in assunzione o comunque
adibiti a mansioni pericolose.
Adempimenti a carico dei datori di lavoro
Il DDL:
2 comunica per iscritto al MC l’elenco nominativo dei
lavoratori da sottoporre agli accertamenti.
Una lista correttamente aggiornata tiene conto dei nuovi
assunti, dei soggetti che hanno cessato di svolgere
mansioni a rischio, che debbono essere stornati dei
lavoratori che, inizialmente assunti con altre mansioni,
sono stati in tempi successivi adibiti alle mansioni a
rischio.
Modalità di attivazione degli accertamenti sanitari
Gli accertamenti sanitari sono svolti dal medico competente
che ne valuta, la necessità e/o opportunità anche
cautelativa dell’esecuzione.
In particolare, il MC verifica la sussistenza e la fondatezza di
ragionevoli dubbi di una possibile assunzione di sostanze
illecite da parte del lavoratore, sia dopo un incidente
avvenuto alla guida di mezzi a motore durante il lavoro,
nonché a seguito di segnalazioni fatte dal datore di lavoro o
suo delegato, sottoponendolo, in caso positivo, ad
accertamento di idoneità alla mansione.
Modalità di attivazione degli accertamenti sanitari
Nel caso in cui il lavoratore non si presenti agli accertamenti
senza aver prodotto documentata e valida giustificazione, è
sottoposto almeno a tre controlli dell’urina nella modalità di
screening a sorpresa nei trenta giorni successivi o ad
osservazioni di maggior durata in base alle situazioni di
ragionevole dubbio riscontrate dal MC.
Nel caso in cui invece il lavoratore non si presenti
all’accertamento causa giustificati e validi motivi
debitamente documentati, è riconvocato ed è sottoposto agli
accertamenti secondo la prassi ordinaria (controllo unico).
Accertamenti di primo livello da parte del
medico competente e procedure per le analisi
di laboratorio
L’accertamento comprende:
- visita medica
- test di screening.
Visita Medica
E’ ammesso che la visita medica non sia effettuata
contestualmente alla raccolta delle urine e all’esecuzione
del test di screening: può avvenire in un momento
precedente o successivo alla raccolta del campione.
Nel caso in cui visita medica e raccolta urine e test non
siano contestuali, il DDL è tenuto a comunicare al
lavoratore la data e il luogo di esecuzione della raccolta
delle urine e di effettuazione del test con un preavviso di
non più di un giorno dalla data stabilita per gli
accertamenti.
Analisi di laboratorio
Condizione preliminare: certezza della provenienza
dell’urina.
Evitare “falsi negativi”, dovuti alla non corretta provenienza
dell’urina o alla sua manipolazione.
Assume particolare rilevanza anche la fase di
conservazione e trasporto dei campioni.
Primo livello
Il prelievo di urina può essere eseguito:
− dal medico competente direttamente;
− dal medico competente indirettamente tramite altro
sanitario addetto, formalmente individuato e delegato,
sotto la responsabilità dello stesso medico competente;
− da personale sanitario di un laboratorio non autorizzato
alla ricerca di sostanze stupefacenti e relativi punti
prelievo;
− da personale sanitario di un laboratorio autorizzato alla
ricerca di sostanze stupefacenti (dgr n. V/61342 del 20
dicembre 1994, così come modificato e riportato in
allegato) e relativi punti prelievo.
Primo livello
Il prelievo di urina può essere eseguito:
presso l’azienda,
presso un laboratorio e i suoi punti prelievo,
presso lo studio de medico competente.
Il prelievo deve avvenire sotto il controllo del MC o di
personale sanitario qualificato, garantendo la privacy, ma
con misure atte ad evitare manomissioni o sostituzioni,
anche prevedendo che il soggetto non sia lasciato solo.
L’urina deve essere raccolta in apposito contenitore di
plastica monouso.
La quantità minima deve essere di 50 mL.
In caso di raccolta iniziale insufficiente, il campione viene
sigillato e successivamente reintegrato.
Primo livello
Il responsabile della raccolta, in presenza del lavoratore,
suddivide il campione in tre aliquote denominate:
A (circa 10 mL),
B, (circa 20 mL ciascuna)
C, (circa 20 mL ciascuna)
I contenitori devono essere sigillati e identificati con nome
e cognome del lavoratore e del prelevatore e con data e
ora del prelievo e controfirmati dal prelevatore e dal
lavoratore.
Il prelevatore compila un verbale in triplice copia su cui
sono riportate le generalità del lavoratore e del
prelevatore, il luogo e l’ora in cui è stato eseguito il
prelievo e la quantità di urina raccolta ed, eventuali
dichiarazioni del lavoratore e eventuali farmaci assunti.
Primo livello
La controfirma del lavoratore attesta la corretta
esecuzione del prelievo e identificazione del campione.
Una copia rimane al prelevatore, una al lavoratore e la
terza è allegata ai campioni conferiti al laboratorio.
Nel caso in cui l’analisi di screening è eseguita
direttamente dal medico competente viene utilizzata
l’aliquota A.
In caso di negatività ai test di screening tutte le urine non
devono essere conservate.
In caso di positività il campione B viene inviato al
laboratorio autorizzato per l’analisi di conferma.
Il campione C, per l’eventuale controanalisi, può essere
inviato al laboratorio autorizzato o conservato dal medico
competente.
Primo livello
Nel caso in cui l’analisi di screening è eseguita da un
laboratorio autorizzato il prelevatore invia i 3 contenitori al
laboratorio stesso che li conserva.
In caso di negatività ai test di screening tutte le urine non
devono essere conservate.
Il trasporto dei campioni deve garantire le condizioni di
conservazione ottimale e attuando una catena di custodia
(es. contenitore termico).
I campioni devono pervenire al laboratorio entro 24 ore dal
prelievo.
La conservazione in “loco”, prima dell’eventuale
trasferimento, deve avvenire a 4°C. La conservazione
oltre le 24 ore dei campioni deve avvenire a – 20°C.
Primo livello
L’analisi di conferma dei positivi, stante la
normativa vigente, deve essere eseguita
esclusivamente dai laboratori autorizzati
come B2 dalla dgr V/61342 del 20
dicembre 1994, così come modificato e
riportato in allegato.
Primo livello
Si ricorda che un risultato può essere ritenuto indicativo di
assunzione di sostanze stupefacenti solo dopo l’analisi di
conferma sul campione B. I risultati devono pervenire al
medico competente di norma entro 5 giorni lavorativi
(sabato escluso).
Il lavoratore può richiedere al MC l’esecuzione della
controanalisi (di cui si assume l’onere economico) sul
campione C, entro 10 giorni dal ricevimento dell’esito
positivo.
Primo livello
L’esecuzione della controanalisi deve essere eseguita entro
30 giorni dalla richiesta del lavoratore e la data deve essere
comunicata dal laboratorio scelto al lavoratore e al MC
almeno 15 giorni prima.
Il lavoratore o suo consulente tecnico (di cui si assume
l’onere economico) hanno la facoltà di assistere
all’esecuzione della controanalisi. In caso di risultato
discordante, il giudizio finale sarà espresso da una struttura
di Tossicologia Forense
Secondo livello
Gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello
devono svolgersi non oltre 30 giorni dal momento della
richiesta.
I SERT sono preposti ad attuare tutte le procedure atte a
diagnosticare
un
eventuale
stato
attuale
di
tossicodipendenza del lavoratore, già risultato positivo
agli accertamenti di primo livello effettuati dal MC.
Secondo livello
L’anamnesi e la prima visita specialistica sono finalizzate, in
particolare, all’accertamento dei seguenti elementi
collegabili ad un eventuale uso/abuso/dipendenza da
sostanze:-eventuali modalità e frequenza di assunzione
abituale e/o saltuaria di sostanze stupefacenti o psicotrope;eventuali segni e/o sintomi fisici e psichici di intossicazione
in atto da sostanze stupefacenti o psicotrope;-eventuali
segni e/o sintomi fisici e psichici di intossicazione cronica da
sostanze stupefacenti o psicotrope;-eventuali segni e/o
sintomi fisici e psichici di intossicazione acuta e/o cronica da
farmaci ad azione psicotropa;- eventuali segni e/o sintomi
fisici
e
psichici
relativi
a
patologie
correlabili
all’uso/abuso/dipendenza acuta e/o cronica da sostanze ad
azione psicotropa;-eventuale sindrome di astinenza in atto.
Grazie
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RUOLO DEL MEDICO COMPETENTE