Prof. Massimo Lazzari
IMPIANTI E STRUTTURE
Corso di Laurea PAAS
1
Sicurezza dei lavoratori
negli allevamenti
?
Perché?
•
•
•
•
•
Il 15 % circa degli infortuni totali denunciati all’INAIL nel 2002
sono avvenuti in allevamenti zootecnici. Buone possibilità che il
dato sia sottostimato.
Degli infortuni occorsi negli allevamenti bovini:
Il 53% dei casi per contatto con bovino, di cui 25,7% calci;
15% da cadute legate alla scivolosità di pavimenti;
15% per urto/schiacciamento contro strutture, anch’essi almeno
in parte collegati con bovini;
La sala di mungitura è l’ambiente di lavoro in cui più
frequentemente si verificano infortuni legati al contatto con i
bovini:
44% dei casi per contatto con bovina, di cui 29% calci;
29% da cadute legate alla scivolosità dei pavimenti in genere
bagnati per ragioni di pulizia
OBIETTIVI
RIDURRE IL NUMERO DEGLI INFORTUNI
MIGLIORARE L’ERGONOMIA PER GARANTIRE
ANCHE IN PROSPETTIVA LA SALUTE DEGLI
OPRATORI
IN DEFINITIVA:
RAGIONI ETICHE
RAGIONI ECONOMICHE (DIMINUIRE I COSTI DEL
SISTEMA SANITARIO)
LEGISLAZIONE
Decreto Legislativo n. 626/94
Decreto direzione sanità regione
Lombardia n.16258 – 29/9/2004
art. 41 della Costituzione: ”L’iniziativa privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e in modo da arrecare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”.
art. 2087 del Codice Civile: “L’imprenditore è tenuto ad adottare
nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
art. 4 del DPR 547/55 e 303/56: “ I datori di lavoro ... devono ...
attuare le misure ... e ... rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici
cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi per prevenire i
danni derivanti dai rischi predetti”.
art. 9 della Legge 300/70: “I lavoratori, mediante le loro
rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle
Norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione
di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità
fisica”.
Sistema di gestione sicurezza sul
lavoro (rif. 626/94)
DEFINIZIONI
Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze
di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato. Sono
equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di
fatto, che prestino la loro attività per conto della società e degli
enti stessi.
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa
stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri
decisionali e di spesa.
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati
all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell'azienda, ovvero unità produttiva.
DEFINIZIONI
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona
designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali indicati dalla legge; a certe condizioni, il
compito può essere assunto direttamente dal datore di lavoro.
Medico competente: medico in possesso di un titolo idoneo ad
occuparsi della sicurezza salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero
persone, eletta o designate per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il
lavoro
Decreto direzione sanità regione
Lombardia n.16258 – 29/9/2004
Linee guida per la prevenzione
degli infortuni in zootecnia
Decreto direzione sanità regione
Lombardia n.16258 – 29/9/2004
In sede di progettazione
fare riferimento al “principio di precauzione”
DEFINIZIONI
PRINCIPO: regola generale di condotta
PRECAUZIONE: forma di prudenza (agire in funzione: dei dati
acquisiti dalle esperienze precedenti; del buon senso; della ragione)
ERRORE: essere imprudenti, non avere precauzioni
IMPRUDENZA E NEGLIGENZA: NON SOLO DI CHI NON
RISPETTA PROCEDURE DEFINITE, ma anche di chi, in caso di
incertezza o dubbio, non abbia adottato il principio di precauzione.
Questo porta a spostare l’onere della prova della mancanza di
rischio all’interno del processo di progettazione, dove, se non si ha
la certezza che certe soluzioni non siano migliorative della
situazioni di sicurezza ed ergonomia esistenti, è più corretto
trovare soluzioni alternative migliorative.
Cause che possono comportare rischi
per la salute dei lavoratori
DEFINIZIONI
PERICOLO (altrimenti detto fattore di rischio) proprietà o
qualità intrinseca di un determinato fattore (struttura o materiale
di lavoro, materia prima o intermedia, metodo di lavoro,
macchina e strumento) in grado di causare danni alle persone o
all’ambiente.
RISCHIO indica la concreta probabilità che, nelle condizioni di
impiego o di esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di
danno; indica anche la stima delle dimensioni possibili del danno
eventuale.
Rischio
Definizione
Causa o cause
Tipo di danni
Infortunio
deve essere dovuto ad una causa violenta
da agenti materiali classificati
INAIL
- morte;
- inabilità permanente:
- inabilità temporanea > 3
giorni
Infortunio in
itinere
sul percorso casa luogo di lavoro (il percorso
deve essere quello obbligato e/o con mezzi
concessi o autorizzati dal datore di lavoro)
incidente stradale
- morte;
- inabilità permanente:
- inabilità temporanea > 3
giorni
Malattia
professionale
tabellata
sono le malattie tutelate dall'INAIL e
riportate in tabella dal DPR 336/94 (27 casi
per l'agricoltura)
fattori chimici
intossicazione croniche da
elementi chimici (rame,
arsenico, zinco, selenio)
fattori fisici
- rumore
- vibrazioni
- energia raggiante
- posture incongrue
- sforzi
fattori biologici
- polveri
- funghi
-allergie
- ipoacusia
- malattie osteoarticolari
- cataratta
- lesioni muscolari
- danni al rachide
- silicosi, asbestosi,
antracnosi, bissinosi, ecc.
- intossicazioni croniche
- polmoniti di vario tipo
Malattia
professionale
non tabellata
per le quali il lavoratore deve dimostrare che
la causa consiste nella lavorazione a cui è
addetto (Corte Costituzionale 179/88)
fattori complessi
stanchezza, insonnia,
asma, stress
Danno
biologico
lesione alla saluta definita dalla Corte
costituzionale con sentenza 184 del 1986
varie
menomazione psico-fisica
Carichi
ergonomia
Carico psicosociale
Carico
energetico
Carico
mentale
Carico
ambiente
fisico
Carico
ambiente
climatico
chimico
Fattore di rischio
danni
tipo di misura
carico mentale
affaticamento, stress
battito cardiaco, consumo
ossigeno
carico energetico affezioni
cronico- modelli NIOSH,
degenerative
battito cardiaco
legislazione
OCRA, 626/94
fonometro, camera silente
carico
della ipoacusia
ambiente fisico:
vascolari, neurologici, accelerometri
- rumore
muscolo scheletrici
- vibrazioni
277/91
ISO
5349
carico ambiente colpo
di
calore, temperatura,
indici 626/94,
climatico
(WBGT, PMV), umidità
12894
svenimento,
affaticamento
carico chimico
- polveri
- gas
- fumi
allergie
intossicazioni,
avvelenamenti
polveri respirabili
analisi gas
analisi chimica
2631,
ISO
626/94, 277/91
Qualsiasi costruzione rurale
deve essere progettata
e realizzato in modo
da preservare la sicurezza
e la salute dei lavoratori.
Riferimenti normativi :
il DPR 547/55,
il DPR 303/56
il Dleg.626/94.
Coerenza tra
tipologia di allevamento e
manodopera presente:
Bovini a stabulazione fissa: 1 addetto/20-25 capi
Coerenza tra
tipologia di allevamento e
manodopera presente:
Bovini stabulazione libera: 1 addetto/40-45 capi
Coerenza tra
tipologia di allevamento e
manodopera presente:
Bovini da carne: 1 addetto/300-500 capi
Coerenza tra
tipologia di allevamento e
manodopera presente:
Suini a ciclo chiuso: 1 addetto/50-70 scrofe
Coerenza tra
tipologia di allevamento e
manodopera presente:
Suini riproduzione: 1 addetto/100-150 scrofe
Coerenza tra
tipologia di allevamento e
manodopera presente:
Suini ingrasso: 1 addetto/3000-4000 capi
L’involucro” all’interno del quale l’operatore
andrà ad operare
struttura mobile,
tettoia,
stalla o
edificio dedicato
sia realizzato in modo da resistere alle
sollecitazioni esterne ed interne
Particolare attenzione deve essere posta
al riutilizzo di edifici esistenti,
magari precedentemente adibiti ad altri usi.
gli edifici strumentali debbono soddisfare
requisiti inerenti:
1. la dimensione dei locali
2. l’organizzazione degli spazi
3. l’identificazione di opportune vie di
circolazione ed evacuazione
4. di eventuali zone pericolose che dovranno
essere contrassegnate.
Zona allevamento
Conclusione analisi dei flussi
Centro Aziendale
Allevamento
• Efficienza: medio/buona
• Efficienza: buona anche se
migliorabile
(-> riprogettazione -> grande
semplificazione)
• Rischio per la presenza di
flussi di materie
“pericolose” anche se
distanti nel tempo e nello
spazio
• Rischio d’incrocio elevato
tra flussi del proprietario,
dei famigliari, dei
commercianti e dei clienti
• Rischio: basso, presenza
limitata quasi solo al
proprietario
• Incrocio dei flussi: praticamente
nullo (da pianificazione e da
flussi relativi solo al
proprietario)
Eventuali miglioramenti nella zona delle stalle
cartellonistica
I posti di lavoro e
di
passaggio
debbono
essere
idoneamente difesi
contro la caduta o
investimento
di
materiali. Ove non
sia possibile la
difesa con mezzi
tecnici si debbono
adottare misure e
cautele adeguate.
I pavimenti dei locali di lavoro debbono essere esenti da
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi, debbono
essere fissi, stabili, antisdruciolevoli.
Scale
• fisse a gradini; provviste sui lati aperti di parapetto normale
o di altra protezione equivalente;
• fisse a pioli: se di altezza superiore ai 5 m, fissate a parete
verticale o con inclinazione superiore ai 75° debbono essere
provviste di una solida gabbia metallica di protezione. La
parete della gabbia non deve distare dal piano dei pioli per
più di 60 cm. I pioli non devono distate più di 15 cm l’uno
dall’altro;
• semplici portatili: debbono essere costruite di materiale
adatto, resistente e realizzate con dimensioni adatte all’uso.
Strutture stoccaggio deiezioni
• Situate a non meno di 25
m da abitazioni e
dormitori e da depositi o
condutture di acqua
potabile
• Se interrate, difese da
recisione come in figura
oppure coperte
• Precauzioni particolari per
la loro manutenzione
(rischio esalzioni gas
tossici)
Aperture alla pareti
che permettono il
passaggio di una
persona e che
presentano pericolo di
caduta per dislivelli
superiori a 1 m
debbono essere
provviste di barriera o
parapetto.
Ambiente
• essere ben difesi contro agenti atmosferici e provvisti di
isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di
impresa e dell’attività fisica dei lavoratori;
• avere aperture sufficienti per un rapido ricambio dell’aria
• essere ben asciutti e ben difesi contro l’umidità
• avere superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti
tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene.
Temperatura
• adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro,
tenuto conto dei materiali applicati, degli sforzi fisici imposti
ai lavoratori e della influenza che possono esercitare sopra di
essa il grado di umidità e il movimento dell’aria
concomitanti.
• quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto
l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori
contro le temperature troppo alte o troppo elevate mediante
misure tecniche localizzate o mezzi di protezione ( ex.
aerotermi o ventilatori per il condizionamento invernale ed
estivo in sala di mungitura)
Ventilazione
L’entità del rinnovo dell’aria deve essere adeguata:
• al numero di animali e persone che si trovano nel
locale;
• all’intensità del lavoro fisico da essi svolto;
• allo sviluppo di eventuali sostanze nocive e
fastidiose.
Illuminazione
• I posti di lavoro e i passaggi debbono essere illuminati da luce
naturale od artificiale in modo da assicurare una sufficiente
visibilità e che nelle zone di azione delle macchine operatrici e
dei lavori manuali.
• I campi di lettura o di osservazione degli organi di controllo e di
misura, di indicatori in genere e ogni luogo o elemento che
presenti pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale
sorveglianza debbono essere illuminati in modo diretto con
mezzi particolari. (DPR 547/55 art 28/29; DPR 303/56 art 10,
modificati con il Dleg 626/94 art.33).
Rumore
Il D.L.277/91 che recepisce una Direttiva Comunitaria (Dir.86.188), prevede che tutte le entità produttive
in cui sono presenti dei lavoratori dipendenti - e quindi anche le aziende agricole - redigano e tengano
a disposizione dell'Organo di Controllo (USL) una relazione sulla rumorosità a cui i lavoratori sono
esposti. Le misure del Leq, eseguite in prossimità del lavoratore base giornaliera (Lep, d; livello di
esposizione personale giornaliera) o settimanale (Lep, w) debbono essere eseguite da tecnici
competenti sotto la supervisione del datore di lavoro stesso che se ne assume la responsabilità. Sono
stabiliti i seguenti limiti:
•
•
•
•
Lep < 80 dB(A), il datore di lavoro non deve adottare provvedimenti.
80 < Lep < 85 dB(A), il datore di lavoro deve fornire una serie di informazioni ai lavoratori circa i
rischi derivanti dall'esposizione al rumore; questi ultimi possono richiedere, se lo desiderano, un
controllo sanitario.
85 < Lep < 90 dB(A), il datore di lavoro fa impartire da personale competente istruzioni sull'uso di
otoprotettori e sul corretto impiego delle macchine più rumorose. Lo stesso fornisce protettori
auricolari ma il loro uso non è obbligatorio. Inoltre, in questo caso scatta l'obbligo del controllo
sanitario.
Lep > 90 dB(A), i lavoratori sono obbligati ad usare i protettori auricolari e debbono sottostare a un
controllo sanitario con cadenza annua. Il datore di lavoro deve comunicare entro 30 giorni dalla
valutazione all'organo di controllo un piano di bonifica dettagliato con il quale indica gli interventi che
intende adottare per abbassare il rumore presente nella sua azienda. Lo stesso deve provvedere ad
evidenziare i luoghi più rumorosi con una apposita segnaletica. Questi debbono essere perimetrati e
l'accesso ad essi deve essere limitato. Da ultimo, deve essere istituito un registro nel quale indicare
quali lavoratori sono esposti a un Lep troppo elevato.
Vibrazioni
L’entità delle vibrazioni deve essere contenuto secondo
le indicazioni della ISO 2631, 5349. Per quanto
riguarda l’impiego delle attrezzature per la zootecnia
solo le macchine agricole possono dare origine a
particolari problemi.
Impianto elettrico
Conformità con le norme CEI ai sensi
delle legge 46/90.
In particolare, negli impianti che prevedono strutture
metalliche fisse (tubi, armature del calcestruzzo,
carpenteria, griglie di pozzetti e cunette) si richiede la
realizzazione di un piano equipotenziale che preveda il
collegamento delle medesime e la loro messa a terra.
Ciò in modo da evitare i pericoli di correnti vaganti a
bassa tensione (conseguenti a insufficiente isolamento
elettrifico e alla elevata umidità ambientali, oltre che
eventuali pericoli di folgorazione
Spogliatoi e armadi per il vestiario
1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori
quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute
o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle
aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi
i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo
opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro .
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente
vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la
stagione fredda e muniti di sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di
chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori
contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano
sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli
indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature
di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.".
Docce
1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a
disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la
salubrità lo esigono.
2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini
e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e
gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra
loro.
3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per
permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci
e in condizioni appropriate di igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e
fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi .
Gabinetti e lavabi
1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di
lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce,
di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se
necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti
separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli
urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano
lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci,
è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi .”.
Cosa si deve fare ex-post
rispetto alla progettazione
esempio riguardante i pericoli corsi dal veterinario,
la quantificazione dei relativi rischi, la messa in
essere di misure di prevenzione
La prevenzione, la protezione, la
protezione individuale
1) Esecuzione misure di prevenzione (esempio, in caso di
rischio biologico dovuto all'impiego di liquami,
equipaggiando il posto di guida del trattore con una cabina);
2) Eseguito quanto sopra, messa in essere di misure tecniche di
protezione per i rischi residui (esempio, creare un'area
aziendale dedicata dove si eseguono le operazioni carico e
di pulizia della macchina) per preservare dal rischio gli
operai non direttamente addetti all'attività;
3) Eseguito quanto sopra, per eliminare il rischio residuo far
usare i Dispositivi di Protezione Individuale agli addetti
coinvolti nell'attività (esempio, fornire all'operatore guanti
appropriati per l'impiego di liquidi pericolosi).
I DPI
Per dispositivi di protezione individuale
(DPI) si intende qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata dal lavoratore
per proteggerlo contro i rischi che minacciano
la sua sicurezza e salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
I DPI
•
•
•
•
•
I DPI devono essere conformi alle norme del
D.lgs 475/92 e devono essere:
adeguati al rischio da pervenire;
adeguati all’ambiente di lavoro;
idonei per ergonomia e confort;
adatti al lavoratore;
compatibili tra loro se usati simultaneamente.
I DPI
I Tali dispositivi devono essere certificati da
appositi organismi in funzione dei rischi da cui essi
devono proteggere:
• I° categoria (rischi minori), certificata direttamente
dalla ditta produttrice;
• II° categoria (rischi intermedi), certificata la
progettazione solo da organismi autorizzati;
• III° categoria (rischi di morte o lesioni gravi),
certificata da organismi autorizzati che controllano
sia la progettazione che la produzione.
Il marchio CE garantisce dell'avvenuta certificazione
I DPI
Il datore di lavoro deve valutare
attentamente le condizioni che
impongono l’uso dei DPI,
individuandone le caratteristiche
necessarie in funzione dell’entità del
rischio, della frequenza
dell’esposizione a questo, delle
prestazioni del DPI.
Mantiene gli stessi in perfetta
efficienza mediante una adeguata
manutenzione e istruisce i lavoratori
sul loro uso.
Conclusioni
Fossa di mungitura in buone
condizioni di sicurezza ed
ergonomia: sala a pettine con
raccolta deiezioni e bordini di
protezione, fossa profondità
corretta, pavimento adeguato,
scarichi adeguati,
illuminazione corretta, DPI
adeguati
Conclusioni
evoluzione tecnologica porta a
problemi ergonomici e di sicurezza
nuovi e diversi da quelli tradizionali
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COSTRUZIONI RURALI