CORSO LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE IMPIANTI E STRUTTURE PER AZIENDE ZOOTECNICHE OPERANTI NEI SETTORI DEL CONSUMO E TURISMO SOSTENIBILI (corso SOSaz) Massimo Lazzari Dipartimento di Scienze e tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare Università degli Studi di Milano CORSO LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE DELLA PRODUZIONE ANIMALE La sicurezza del lavoro nella progettazione integrata Massimo Lazzari Dipartimento di Scienze e tecnologie Veterinarie per la Sicurezza Alimentare Università degli Studi di Milano GENERALITA’ Sicurezza dei lavoratori ? GENERALITA’ GENERALITA’ RIDURRE IL NUMERO DEGLI INFORTUNI MIGLIORARE L’ERGONOMIA PER GARANTIRE ANCHE IN PROSPETTIVA LA SALUTE DEGLI OPRATORI IN DEFINITIVA: RAGIONI ETICHE RAGIONI ECONOMICHE (DIMINUIRE I COSTI DEL SISTEMA SANITARIO) GENERALITA’ Decreto direzione sanità regione Lombardia n.16258 – 29/9/2004 Testo unico sicurezza 81/2008 GENERALITA’ art. 41 della Costituzione: ”L’iniziativa privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. art. 2087 del Codice Civile: “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. art. 4 del DPR 547/55 e 303/56: “ I datori di lavoro ... devono ... attuare le misure ... e ... rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi per prevenire i danni derivanti dai rischi predetti”. art. 9 della Legge 300/70: “I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle Norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”. GENERALITA’ Sistema di gestione sicurezza sul lavoro (rif. 81/09) GENERALITA’ DEFINIZIONI Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto della società e degli enti stessi. Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva. GENERALITA’ DEFINIZIONI Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal datore di lavoro in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati dalla legge; a certe condizioni, il compito può essere assunto direttamente dal datore di lavoro. Medico competente: medico in possesso di un titolo idoneo ad occuparsi della sicurezza salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone, eletta o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro GENERALITA’ Decreto direzione sanità regione Lombardia n.16258 – 29/9/2004 Linee guida per la prevenzione degli infortuni in zootecnia GENERALITA’ GENERALITA’ In sede di progettazione fare riferimento al “principio di precauzione” DEFINIZIONI PRINCIPO: regola generale di condotta PRECAUZIONE: forma di prudenza (agire in funzione: dei dati acquisiti dalle esperienze precedenti; del buon senso; della ragione) ERRORE: essere imprudenti, non avere precauzioni IMPRUDENZA E NEGLIGENZA: NON SOLO DI CHI NON RISPETTA PROCEDURE DEFINITE, ma anche di chi, in caso di incertezza o dubbio, non abbia adottato il principio di precauzione. Questo porta a spostare l’onere della prova della mancanza di rischio all’interno del processo di progettazione, dove, se non si ha la certezza che certe soluzioni non siano migliorative della situazioni di sicurezza ed ergonomia esistenti, è più corretto trovare soluzioni alternative migliorative. GENERALITA’ Cause che possono comportare rischi per la salute dei lavoratori GENERALITA’ DEFINIZIONI PERICOLO (altrimenti detto fattore di rischio) proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (struttura o materiale di lavoro, materia prima o intermedia, metodo di lavoro, macchina e strumento) in grado di causare danni alle persone o all’ambiente. RISCHIO indica la concreta probabilità che, nelle condizioni di impiego o di esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di danno; indica anche la stima delle dimensioni possibili del danno eventuale. GENERALITA’: CONCETTO DI PERICOLO-RISCHIO Concetto Pericolo-rischio GENERALITA’ Agente di rischio danni tipo di misura carico mentale affaticamento, stress battito cardiaco, consumo ossigeno carico energetico affezioni cronico- modelli NIOSH, degenerative battito cardiaco legislazione OCRA, 626/94 fonometro, camera silente carico della ipoacusia ambiente fisico: vascolari, neurologici, accelerometri - rumore muscolo scheletrici - vibrazioni 277/91 ISO 5349 carico ambiente colpo di calore, temperatura, indici 626/94, climatico (WBGT, PMV), umidità 12894 svenimento, affaticamento carico chimico - polveri - gas - fumi allergie intossicazioni, avvelenamenti polveri respirabili analisi gas analisi chimica 2631, ISO 626/94, 277/91 Danno Definizione Causa o cause Tipo di danni Infortunio deve essere dovuto ad una causa violenta da agenti materiali classificati INAIL - morte; - inabilità permanente: - inabilità temporanea > 3 giorni Infortunio in itinere sul percorso casa luogo di lavoro (il percorso deve essere quello obbligato e/o con mezzi concessi o autorizzati dal datore di lavoro) incidente stradale - morte; - inabilità permanente: - inabilità temporanea > 3 giorni Malattia professionale tabellata sono le malattie tutelate dall'INAIL e riportate in tabella dal DPR 336/94 (27 casi per l'agricoltura) fattori chimici intossicazione croniche da elementi chimici (rame, arsenico, zinco, selenio) fattori fisici - rumore - vibrazioni - energia raggiante - posture incongrue - sforzi fattori biologici - polveri - funghi -allergie - ipoacusia - malattie osteoarticolari - cataratta - lesioni muscolari - danni al rachide - silicosi, asbestosi, antracnosi, bissinosi, ecc. - intossicazioni croniche - polmoniti di vario tipo Malattia professionale non tabellata per le quali il lavoratore deve dimostrare che la causa consiste nella lavorazione a cui è addetto (Corte Costituzionale 179/88) fattori complessi stanchezza, insonnia, asma, stress Danno biologico lesione alla saluta definita dalla Corte costituzionale con sentenza 184 del 1986 varie menomazione psico-fisica Infortuni Incidenti Situazioni rischiose Situazioni di pericolo Manifestazione dell'evento e progressione del danno GENERALITA’ GENERALITA’ Qualsiasi costruzione rurale deve essere progettata e realizzato in modo da preservare la sicurezza e la salute ELIMINANDO LE FONTI DI PERICOLO. Riferimenti normativi : il DPR 547/55, il DPR 303/56 il Dleg.81/08. GENERALITA’ L’involucro” all’interno del quale l’operatore andrà ad operare struttura mobile, tettoia, stalla o edificio dedicato sia realizzato in modo da resistere alle sollecitazioni esterne ed interne Particolare attenzione deve essere posta al riutilizzo di edifici esistenti, magari precedentemente adibiti ad altri usi. GENERALITA’ Gli edifici strumentali debbono soddisfare requisiti inerenti: 1. l’identificazione di opportune vie di circolazione ed evacuazione 2. di eventuali zone pericolose che dovranno essere contrassegnate 3. l’organizzazione degli spazi 4. la dimensione dei locali ACCESSO ALL’AZIENDA • scarsa visibilità • difficoltà di manovra per i mezzi in entrata/uscita • traffico eccessivo di mezzi con conseguente difficoltà di manovra e circolazione • pedoni che ostacolano il flusso dei mezzi e viceversa • elementi strutturali che rendono pericoloso o difficoltoso l’accesso • velocità d’entrata dei mezzi troppo elevata con conseguenza di rischio per l’incolumità dei conducenti e degli operatori • mancanza di indicazioni e di segnaletica ACCESSO ALL’AZIENDA Zone di entrata/uscita rispettino le seguenti indicazioni : • segnalate in modo chiaro e visibile; • abbiano una lunghezza pari ad almeno 5 m; • siano individuate delle specifiche velocità di sicurezza in entrata dei mezzi • siano individuati ed segnalati ingressi specifici per pedoni • sia garantito il passaggio contemporaneo degli autoveicoli in entrambi i sensi di marcia; • non vi siano angoli ciechi, strettoie, parti sporgenti che possano creare situazioni di pericolo; • sia garantita la massima visibilità di uscita, e se ciò non fosse possibile, agevolarla il più possibile con l’utilizzo di specchi ed altri apprestamenti. scarsa visibilità ACCESSO ALL’AZIENDA VIABILITA’ AZIENDALE • interdire le zone di lavorazione ai non addetti ai lavori ; • suddividere le zone commerciali ricettive da quelle produttive; • individuare e delimitare delle zone specifiche per lo scarico-carico merci ; • analizzare il flusso aziendale in modo da non creare situazioni di pericolo (es. aree di transito pedonale occupate da mezzi operatori, clienti e pedoni che occupano strade destinate alle lavorazioni) VIABILITA’ AZIENDALE VIABILITA’ AZIENDALE VIE DI CIRCOLAZIONE E PASSAGGI I pedoni o i veicoli debbono utilizzarle facilmente in piena sicurezza e conformemente alla loro destinazione. I lavoratori operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non devono correre alcun rischio. Per fare è necessario che : • il dimensionamento delle vie di circolazione per persone e merci, dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo di impresa; • sulle vie di circolazione quando siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente di almeno 0.70 m; • le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale; • il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato quando l’uso e l’attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la protezione dei lavoratori. VIE DI CIRCOLAZIONE E PASSAGGI Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, qualora comportino zone di pericolo in funzione della natura del lavoro, quali rischi di cadute dei lavoratori rischi di cadute d’oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi atti ad impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette ad esempio: • nelle zone di pericolo deve essere segnalato che vi possono accedere solo i lavoratori autorizzati e comunque devono essere prese misure appropriate per la protezione; • le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente visibile; • i pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento, il transito delle persone e dei mezzi di trasporto; • i pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiale che ostacolano la normale circolazione. FLUSSI DI PRODUZIONE Al fine di evitare pericoli occorre: • individuare in fase di progettazione i flussi di produzione e di lavoro • formare gli operatori sui flussi di produzione aziendali indicando le procedure da seguire nell’ambito produttivo e del lavoro • analizzare in modo costante i flussi di lavoro. • formare i dirigenti sul corretto modo di gestire le risorse umane • integrare la gestione dei flussi di produzione con la gestione della sicurezza sul lavoro FLUSSI DI PRODUZIONE FLUSSI DI PRODUZIONE Inoltre, nel caso di esercizi in cui si preveda la produzione di alimenti, dovrà essere previsto un percorso di produzione che tenga conto della marcia in avanti dall’arrivo delle materie prime alla distribuzione e vendita, evitando che vi siano incroci che possono determinare contaminazioni crociate FLUSSI DI PRODUZIONE NO! Zona allevamento Conclusione analisi dei flussi Centro Aziendale Allevamento • Efficienza: medio/buona • Efficienza: buona anche se migliorabile (-> riprogettazione -> grande semplificazione) • Rischio per la presenza di flussi di materie “pericolose” anche se distanti nel tempo e nello spazio • Rischio d’incrocio elevato tra flussi del proprietario, dei famigliari, dei commercianti e dei clienti • Rischio: basso, presenza limitata quasi solo al proprietario • Incrocio dei flussi: praticamente nullo (da pianificazione e da flussi relativi solo al proprietario) Eventuali miglioramenti nella zona delle stalle cartellonistica DIMENSIONI LOCALI CHIUSI i limiti per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano piu’ di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni che comportino l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, sono i seguenti: 1. altezza netta non inferiore a 3 metri 2. cubatura non inferiore a 10 m3 per lavoratore 3. superficie pari ad almeno 2 m2 per lavoratore PORTE, PORTONI E PASSAGGI Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori deve essere apribile nel senso dell'esodo ed avere larghezza minima di m. 1,20 Quando non esistano altre porte apribili verso l’esterno non sono ammesse porte scorrevoli, saracinesche a rullo, porte girevoli PAVIMENTI E PARETI Le caratteristiche che devono avere le pavimentazioni sono: - resistere ai carichi (distribuiti o concentrati); - resistenza meccanica (compressione, flessione, urti); - resistere agli sbalzi termici; - impermeabilità; - resistere all'usura ed all'abrasione; - resistere agli agenti aggressivi (chimici); - lavabilità; - antisdruccioli. PAVIMENTI E PARETI PAVIMENTI E PARETI Nella progettazione dello schema di fognatura è buona norma rispettare il requisito di ispezionabilità : occorre quindi posizionare i pozzetti in maniera razionale. La loro superficie non si può discostare troppo da quella della pavimentazione, per cui la miglior soluzione è quella di avere una vera e propria porzione di pavimento (sottofondo e piastrelle) mobile e che impedisca la formazione di interstizi inaccettabili sotto l'aspetto igienico sanitario. PAVIMENTI E PARETI SCALE • fisse a gradini; provviste sui lati aperti di parapetto normale o di altra protezione equivalente; • fisse a pioli: se di altezza superiore ai 5 m, fissate a parete verticale o con inclinazione superiore ai 75° debbono essere provviste di una solida gabbia metallica di protezione. La parete della gabbia non deve distare dal piano dei pioli per più di 60 cm. I pioli non devono distate più di 15 cm l’uno dall’altro; • semplici portatili: debbono essere costruite di materiale adatto, resistente e realizzate con dimensioni adatte all’uso. ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE a meno che non sia richiesto diversamente dalle necessita’ delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale in modo da assicurare, per gli stessi, una sufficiente visibilita’ i campi di lettura o di osservazione degli organi di controllo e di misura, di indicatori in genere e ogni luogo o elemento che presenti pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale sorveglianza debbono essere illuminati in modo diretto con mezzi particolari. (dpr 547/55 art 28/29; dpr 303/56 art 10, modificati con il dleg 626/94 art.33). MICROCLIMA • essere ben difesi contro agenti atmosferici e provvisti di isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e dell’attività fisica dei lavoratori; • avere aperture sufficienti per un rapido ricambio dell’aria • essere ben asciutti e ben difesi contro l’umidità • avere superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti tali da poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene. MICROCLIMA • adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei materiali applicati, degli sforzi fisici imposti ai lavoratori e della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità e il movimento dell’aria concomitanti. • quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo elevate mediante misure tecniche localizzate o mezzi di protezione ( ex. aerotermi o ventilatori per il condizionamento invernale ed estivo in sala di mungitura) MICROCLIMA L’entità del rinnovo dell’aria deve essere adeguata: • al numero di animali e persone che si trovano nel locale; • all’intensità del lavoro fisico da essi svolto; • allo sviluppo di eventuali sostanze nocive e fastidiose. RUMORE Rumore Il D.L.277/91 che recepisce una Direttiva Comunitaria (Dir.86.188), prevede che tutte le entità produttive in cui sono presenti dei lavoratori dipendenti - e quindi anche le aziende agricole - redigano e tengano a disposizione dell'Organo di Controllo (USL) una relazione sulla rumorosità a cui i lavoratori sono esposti. Le misure del Leq, eseguite in prossimità del lavoratore base giornaliera (Lep, d; livello di esposizione personale giornaliera) o settimanale (Lep, w) debbono essere eseguite da tecnici competenti sotto la supervisione del datore di lavoro stesso che se ne assume la responsabilità. Sono stabiliti i seguenti limiti: • • • • Lep < 80 dB(A), il datore di lavoro non deve adottare provvedimenti. 80 < Lep < 85 dB(A), il datore di lavoro deve fornire una serie di informazioni ai lavoratori circa i rischi derivanti dall'esposizione al rumore; questi ultimi possono richiedere, se lo desiderano, un controllo sanitario. 85 < Lep < 90 dB(A), il datore di lavoro fa impartire da personale competente istruzioni sull'uso di otoprotettori e sul corretto impiego delle macchine più rumorose. Lo stesso fornisce protettori auricolari ma il loro uso non è obbligatorio. Inoltre, in questo caso scatta l'obbligo del controllo sanitario. Lep > 90 dB(A), i lavoratori sono obbligati ad usare i protettori auricolari e debbono sottostare a un controllo sanitario con cadenza annua. Il datore di lavoro deve comunicare entro 30 giorni dalla valutazione all'organo di controllo un piano di bonifica dettagliato con il quale indica gli interventi che intende adottare per abbassare il rumore presente nella sua azienda. Lo stesso deve provvedere ad evidenziare i luoghi più rumorosi con una apposita segnaletica. Questi debbono essere perimetrati e l'accesso ad essi deve essere limitato. Da ultimo, deve essere istituito un registro nel quale indicare quali lavoratori sono esposti a un Lep troppo elevato. PARAPETTI E RINGHIERE Le aperture che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori a 1 m debbono essere provviste di barriera o parapetto. PARAPETTI E RINGHIERE • Situate a non meno di 25 m da abitazioni e dormitori e da depositi o condutture di acqua potabile • Se interrate, difese da recisione come in figura oppure coperte • Precauzioni particolari per la loro manutenzione (rischio esalazioni gas tossici) SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI 1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali. 2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro . 3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili. 4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro. 5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati. 6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.". SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI Docce 1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. 2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. 3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. 4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi . SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI Gabinetti e lavabi 1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. 2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi .”. IMPIANTI ELETTRICO, TERMICO E IDROSANITARIO Certificato di conformità 37/08 (ex 46/90). In particolare, negli impianti che prevedono strutture metalliche fisse (tubi, armature del calcestruzzo, carpenteria, griglie di pozzetti e cunette) si richiede la realizzazione di un piano equipotenziale che preveda il collegamento delle medesime e la loro messa a terra. Ciò in modo da evitare i pericoli di correnti vaganti a bassa tensione (conseguenti a insufficiente isolamento elettrifico e alla elevata umidità ambientali, oltre che eventuali pericoli di folgorazione ATTREZZATURE E MACCHINE SPECIFICHE Il marchio CE garantisce che sono state costruite secondo le indicazioni della direttive europee, tra cui di importanza fondamentale la direttiva macchine, e che rispondono a criteri di progettazione tesi a garantire la sicurezza del loro utilizzo. Il manuale che deve essere fornito con le macchine e attrezzature indica i pericoli residui e come fare a gestire il rischio connesso al loro impiego ATTREZZATURE E MACCHINE SPECIFICHE Alcune delle categorie di prodotti per cui è obbligatorio il marchio CE sono: • gli apparecchi a gas • gli ascensori • gli strumenti di pesatura • i cancelli, le porte e le chiusure in genere • i dispositivi di protezione individuale (dpi) • i dispositivi medici • i giocattoli • i gruppi elettrogeni • i materiali da costruzione • le apparecchiature elettriche • le apparecchiature per atmosfere esplosive • le attrezzature in genere elettriche e non • le attrezzature in pressione (Direttiva PED - Direttiva 97/23/CE) • le batterie • le caldaie ad acqua • le imbarcazioni da diporto • le macchine ed i macchinari • le macchine per movimento terra • strutture di protezione da caduta oggetti • strutture di protezione da ribaltamento • le stufe • telefoni cellulari e terminali di telecomunicazione GESTIONE DEL RISCHIO Cosa si deve fare ex-post rispetto alla progettazione GESTIONE DEL RISCHIO La prevenzione, la protezione, la protezione individuale 1) Esecuzione misure di prevenzione (esempio, in caso di rischio biologico dovuto all'impiego di liquami, equipaggiando il posto di guida del trattore con una cabina); 2) Eseguito quanto sopra, messa in essere di misure tecniche di protezione per i rischi residui (esempio, creare un'area aziendale dedicata dove si eseguono le operazioni carico e di pulizia della macchina) per preservare dal rischio gli operai non direttamente addetti all'attività; 3) Eseguito quanto sopra, per eliminare il rischio residuo far usare i Dispositivi di Protezione Individuale agli addetti coinvolti nell'attività (esempio, fornire all'operatore guanti appropriati per l'impiego di liquidi pericolosi). GESTIONE DEL RISCHIO I DPI Per dispositivi di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata dal lavoratore per proteggerlo contro i rischi che minacciano la sua sicurezza e salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. GESTIONE DEL RISCHIO I DPI • • • • • I DPI devono essere conformi alle norme del D.lgs 475/92 e devono essere: adeguati al rischio da pervenire; adeguati all’ambiente di lavoro; idonei per ergonomia e confort; adatti al lavoratore; compatibili tra loro se usati simultaneamente. GESTIONE DEL RISCHIO I DPI Tali dispositivi devono essere certificati da appositi organismi in funzione dei rischi da cui essi devono proteggere: • I° categoria (rischi minori), certificata direttamente dalla ditta produttrice; • II° categoria (rischi intermedi), certificata la progettazione solo da organismi autorizzati; • III° categoria (rischi di morte o lesioni gravi), certificata da organismi autorizzati che controllano sia la progettazione che la produzione. Il marchio CE garantisce dell'avvenuta certificazione GESTIONE DEL RISCHIO I DPI Il datore di lavoro deve valutare attentamente le condizioni che impongono l’uso dei DPI, individuandone le caratteristiche necessarie in funzione dell’entità del rischio, della frequenza dell’esposizione a questo, delle prestazioni del DPI. Mantiene gli stessi in perfetta efficienza mediante una adeguata manutenzione e istruisce i lavoratori sul loro uso.