CORSO LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE
DELLA PRODUZIONE ANIMALE
IMPIANTI E STRUTTURE PER
AZIENDE ZOOTECNICHE OPERANTI
NEI SETTORI DEL CONSUMO E
TURISMO SOSTENIBILI
(corso SOSaz)
Massimo Lazzari
Dipartimento di Scienze e tecnologie Veterinarie per la
Sicurezza Alimentare
Università degli Studi di Milano
CORSO LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE
DELLA PRODUZIONE ANIMALE
La sicurezza del lavoro nella
progettazione integrata
Massimo Lazzari
Dipartimento di Scienze e tecnologie Veterinarie per la
Sicurezza Alimentare
Università degli Studi di Milano
GENERALITA’
Sicurezza dei lavoratori
?
GENERALITA’
GENERALITA’
RIDURRE IL NUMERO DEGLI INFORTUNI
MIGLIORARE L’ERGONOMIA PER GARANTIRE
ANCHE IN PROSPETTIVA LA SALUTE DEGLI
OPRATORI
IN DEFINITIVA:
RAGIONI ETICHE
RAGIONI ECONOMICHE (DIMINUIRE I COSTI DEL
SISTEMA SANITARIO)
GENERALITA’
Decreto direzione sanità regione
Lombardia n.16258 – 29/9/2004
Testo unico sicurezza 81/2008
GENERALITA’
art. 41 della Costituzione: ”L’iniziativa privata è libera. Non
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale e in modo da
arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità
umana”.
art. 2087 del Codice Civile: “L’imprenditore è tenuto ad
adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale
dei prestatori di lavoro”.
art. 4 del DPR 547/55 e 303/56: “ I datori di lavoro ... devono
... attuare le misure ... e ... rendere edotti i lavoratori dei
rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i
modi per prevenire i danni derivanti dai rischi predetti”.
art. 9 della Legge 300/70: “I lavoratori, mediante le loro
rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione
delle Norme per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e di promuovere la ricerca,
l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a
tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”.
GENERALITA’
Sistema di gestione sicurezza sul
lavoro (rif. 81/09)
GENERALITA’
DEFINIZIONI
Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle
dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro
subordinato. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative
o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività per
conto della società e degli enti stessi.
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro
con il lavoratore o comunque, il soggetto che, secondo il tipo
e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità
dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto
titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda,
finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva.
GENERALITA’
DEFINIZIONI
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
persona designata dal datore di lavoro in possesso delle
capacità e dei requisiti professionali indicati dalla legge; a
certe condizioni, il compito può essere assunto direttamente
dal datore di lavoro.
Medico competente: medico in possesso di un titolo idoneo
ad occuparsi della sicurezza salute dei lavoratori sui luoghi
di lavoro.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona,
ovvero persone, eletta o designate per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e
sicurezza durante il lavoro
GENERALITA’
Decreto direzione sanità regione
Lombardia n.16258 – 29/9/2004
Linee guida per la prevenzione
degli infortuni in zootecnia
GENERALITA’
GENERALITA’
In sede di progettazione
fare riferimento al “principio di precauzione”
DEFINIZIONI
PRINCIPO: regola generale di condotta
PRECAUZIONE: forma di prudenza (agire in funzione: dei dati
acquisiti dalle esperienze precedenti; del buon senso; della
ragione)
ERRORE: essere imprudenti, non avere precauzioni
IMPRUDENZA E NEGLIGENZA: NON SOLO DI CHI NON
RISPETTA PROCEDURE DEFINITE, ma anche di chi, in caso di
incertezza o dubbio, non abbia adottato il principio di
precauzione. Questo porta a spostare l’onere della prova della
mancanza di rischio all’interno del processo di progettazione,
dove, se non si ha la certezza che certe soluzioni non siano
migliorative della situazioni di sicurezza ed ergonomia
esistenti, è più corretto trovare soluzioni alternative
migliorative.
GENERALITA’
Cause che possono comportare rischi
per la salute dei lavoratori
GENERALITA’
DEFINIZIONI
PERICOLO (altrimenti detto fattore di rischio) proprietà o
qualità intrinseca di un determinato fattore (struttura o
materiale di lavoro, materia prima o intermedia, metodo di
lavoro, macchina e strumento) in grado di causare danni alle
persone o all’ambiente.
RISCHIO indica la concreta probabilità che, nelle condizioni
di impiego o di esposizione, sia raggiunto il livello potenziale
di danno; indica anche la stima delle dimensioni possibili del
danno eventuale.
GENERALITA’: CONCETTO DI PERICOLO-RISCHIO
Concetto Pericolo-rischio
GENERALITA’
Agente di rischio
danni
tipo di misura
carico mentale
affaticamento, stress
battito cardiaco, consumo
ossigeno
carico energetico affezioni
cronico- modelli NIOSH,
degenerative
battito cardiaco
legislazione
OCRA, 626/94
fonometro, camera silente
carico
della ipoacusia
ambiente fisico:
vascolari, neurologici, accelerometri
- rumore
muscolo scheletrici
- vibrazioni
277/91
ISO
5349
carico ambiente colpo
di
calore, temperatura,
indici 626/94,
climatico
(WBGT, PMV), umidità
12894
svenimento,
affaticamento
carico chimico
- polveri
- gas
- fumi
allergie
intossicazioni,
avvelenamenti
polveri respirabili
analisi gas
analisi chimica
2631,
ISO
626/94, 277/91
Danno
Definizione
Causa o cause
Tipo di danni
Infortunio
deve essere dovuto ad una causa violenta
da agenti materiali classificati
INAIL
- morte;
- inabilità permanente:
- inabilità temporanea > 3
giorni
Infortunio in
itinere
sul percorso casa luogo di lavoro (il percorso
deve essere quello obbligato e/o con mezzi
concessi o autorizzati dal datore di lavoro)
incidente stradale
- morte;
- inabilità permanente:
- inabilità temporanea > 3
giorni
Malattia
professionale
tabellata
sono le malattie tutelate dall'INAIL e
riportate in tabella dal DPR 336/94 (27 casi
per l'agricoltura)
fattori chimici
intossicazione croniche da
elementi chimici (rame,
arsenico, zinco, selenio)
fattori fisici
- rumore
- vibrazioni
- energia raggiante
- posture incongrue
- sforzi
fattori biologici
- polveri
- funghi
-allergie
- ipoacusia
- malattie osteoarticolari
- cataratta
- lesioni muscolari
- danni al rachide
- silicosi, asbestosi,
antracnosi, bissinosi, ecc.
- intossicazioni croniche
- polmoniti di vario tipo
Malattia
professionale
non tabellata
per le quali il lavoratore deve dimostrare che
la causa consiste nella lavorazione a cui è
addetto (Corte Costituzionale 179/88)
fattori complessi
stanchezza, insonnia,
asma, stress
Danno
biologico
lesione alla saluta definita dalla Corte
costituzionale con sentenza 184 del 1986
varie
menomazione psico-fisica
Infortuni
Incidenti
Situazioni rischiose
Situazioni di pericolo
Manifestazione dell'evento e progressione del danno
GENERALITA’
GENERALITA’
Qualsiasi costruzione rurale
deve essere progettata
e realizzato in modo
da preservare la sicurezza
e la salute ELIMINANDO LE FONTI
DI PERICOLO.
Riferimenti normativi :
il DPR 547/55,
il DPR 303/56
il Dleg.81/08.
GENERALITA’
L’involucro” all’interno del quale l’operatore andrà
ad operare
struttura mobile,
tettoia,
stalla o
edificio dedicato
sia realizzato in modo da resistere alle
sollecitazioni esterne ed interne
Particolare attenzione deve essere posta
al riutilizzo di edifici esistenti,
magari precedentemente adibiti ad altri usi.
GENERALITA’
Gli edifici strumentali debbono soddisfare
requisiti inerenti:
1. l’identificazione di opportune vie di
circolazione ed evacuazione
2. di eventuali zone pericolose che
dovranno essere contrassegnate
3. l’organizzazione degli spazi
4. la dimensione dei locali
ACCESSO ALL’AZIENDA
• scarsa visibilità
• difficoltà di manovra per i mezzi in entrata/uscita
• traffico eccessivo di mezzi con conseguente
difficoltà di manovra e circolazione
• pedoni che ostacolano il flusso dei mezzi e
viceversa
• elementi strutturali che rendono pericoloso o
difficoltoso l’accesso
• velocità d’entrata dei mezzi troppo elevata con
conseguenza di rischio per l’incolumità dei
conducenti e degli operatori
• mancanza di indicazioni e di segnaletica
ACCESSO ALL’AZIENDA
Zone di entrata/uscita rispettino le seguenti indicazioni :
• segnalate in modo chiaro e visibile;
• abbiano una lunghezza pari ad almeno 5 m;
• siano individuate delle specifiche velocità di sicurezza in
entrata dei mezzi
• siano individuati ed segnalati ingressi specifici per pedoni
• sia garantito il passaggio contemporaneo degli autoveicoli
in entrambi i sensi di marcia;
• non vi siano angoli ciechi, strettoie, parti sporgenti che
possano creare situazioni di pericolo;
• sia garantita la massima visibilità di uscita, e se ciò non
fosse possibile, agevolarla il più possibile con l’utilizzo di
specchi ed altri apprestamenti. scarsa visibilità
ACCESSO ALL’AZIENDA
VIABILITA’ AZIENDALE
• interdire le zone di lavorazione ai non
addetti ai lavori ;
• suddividere le zone commerciali ricettive da quelle produttive;
• individuare e delimitare delle zone
specifiche per lo scarico-carico merci ;
• analizzare il flusso aziendale in modo da
non creare situazioni di pericolo (es. aree
di transito pedonale occupate da mezzi
operatori, clienti e pedoni che occupano
strade destinate alle lavorazioni)
VIABILITA’ AZIENDALE
VIABILITA’ AZIENDALE
VIE DI CIRCOLAZIONE E PASSAGGI
I pedoni o i veicoli debbono utilizzarle facilmente in piena
sicurezza e conformemente alla loro destinazione. I lavoratori
operanti nelle vicinanze di queste vie di circolazione non
devono correre alcun rischio. Per fare è necessario che :
• il dimensionamento delle vie di circolazione per persone e
merci, dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul
tipo di impresa;
• sulle vie di circolazione quando siano utilizzati mezzi di
trasporto, dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di
sicurezza sufficiente di almeno 0.70 m;
• le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad
una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni,
corridoi e scale;
• il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato
quando l’uso e l’attrezzatura dei locali lo esigano per garantire
la protezione dei lavoratori.
VIE DI CIRCOLAZIONE E PASSAGGI
Per quanto riguarda i luoghi di lavoro, qualora comportino
zone di pericolo in funzione della natura del lavoro, quali rischi
di cadute dei lavoratori rischi di cadute d’oggetti, tali luoghi
devono essere dotati di dispositivi atti ad impedire che i
lavoratori non autorizzati possano accedere a dette ad
esempio:
• nelle zone di pericolo deve essere segnalato che vi possono
accedere solo i lavoratori autorizzati e comunque devono
essere prese misure appropriate per la protezione;
• le zone di pericolo devono essere segnalate in modo
chiaramente visibile;
• i pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al
passaggio non devono presentare buche o sporgenze
pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere
sicuro il movimento, il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto;
• i pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da
materiale che ostacolano la normale circolazione.
FLUSSI DI PRODUZIONE
Al fine di evitare pericoli occorre:
• individuare in fase di progettazione i flussi di produzione e di
lavoro
• formare gli operatori sui flussi di produzione aziendali
indicando le procedure da seguire nell’ambito produttivo e del
lavoro
• analizzare in modo costante i flussi di lavoro.
• formare i dirigenti sul corretto modo di gestire le risorse
umane
• integrare la gestione dei flussi di produzione con la gestione
della sicurezza sul lavoro
FLUSSI DI PRODUZIONE
FLUSSI DI PRODUZIONE
Inoltre, nel caso di esercizi in
cui si preveda la produzione di
alimenti, dovrà essere previsto
un percorso di produzione che
tenga conto della
marcia in avanti
dall’arrivo delle materie prime
alla distribuzione e vendita,
evitando che vi siano
incroci che possono
determinare contaminazioni
crociate
FLUSSI DI PRODUZIONE
NO!
Zona allevamento
Conclusione analisi dei flussi
Centro Aziendale
Allevamento
• Efficienza: medio/buona
• Efficienza: buona anche se
migliorabile
(-> riprogettazione -> grande
semplificazione)
• Rischio per la presenza di
flussi di materie
“pericolose” anche se
distanti nel tempo e nello
spazio
• Rischio d’incrocio elevato
tra flussi del proprietario,
dei famigliari, dei
commercianti e dei clienti
• Rischio: basso, presenza
limitata quasi solo al
proprietario
• Incrocio dei flussi: praticamente
nullo (da pianificazione e da
flussi relativi solo al
proprietario)
Eventuali miglioramenti nella zona delle stalle
cartellonistica
DIMENSIONI LOCALI CHIUSI
i limiti per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi
destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali
che occupano piu’ di cinque lavoratori, ed in ogni caso in
quelle che eseguono lavorazioni che comportino
l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, sono i seguenti:
1. altezza netta non inferiore a 3 metri
2. cubatura non inferiore a 10 m3 per lavoratore
3. superficie pari ad almeno 2 m2 per lavoratore
PORTE, PORTONI E PASSAGGI
Le porte dei locali di lavoro devono, per numero,
dimensioni, posizione e materiali di realizzazione,
consentire una rapida uscita delle persone ed essere
agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro
Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali
comportino pericoli di esplosione o specifici rischi di
incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono nel
locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni
5 lavoratori deve essere apribile nel senso dell'esodo
ed avere larghezza minima di m. 1,20
Quando non esistano altre porte apribili verso l’esterno
non sono ammesse porte scorrevoli, saracinesche a
rullo, porte girevoli
PAVIMENTI E PARETI
Le caratteristiche che devono avere le pavimentazioni sono:
- resistere ai carichi (distribuiti o concentrati);
- resistenza meccanica (compressione, flessione, urti);
- resistere agli sbalzi termici;
- impermeabilità;
- resistere all'usura ed all'abrasione;
- resistere agli agenti aggressivi (chimici);
- lavabilità;
- antisdruccioli.
PAVIMENTI E PARETI
PAVIMENTI E PARETI
Nella progettazione dello schema di fognatura è buona
norma rispettare il requisito di
ispezionabilità : occorre quindi posizionare i pozzetti in
maniera razionale.
La loro superficie non si può discostare troppo da quella
della pavimentazione, per cui la
miglior soluzione è quella di avere una vera e propria
porzione di pavimento (sottofondo e
piastrelle) mobile e che impedisca la formazione di
interstizi inaccettabili sotto l'aspetto
igienico sanitario.
PAVIMENTI E PARETI
SCALE
• fisse a gradini; provviste sui lati aperti di parapetto normale
o di altra protezione equivalente;
• fisse a pioli: se di altezza superiore ai 5 m, fissate a parete
verticale o con inclinazione superiore ai 75° debbono essere
provviste di una solida gabbia metallica di protezione. La
parete della gabbia non deve distare dal piano dei pioli per
più di 60 cm. I pioli non devono distate più di 15 cm l’uno
dall’altro;
• semplici portatili: debbono essere costruite di materiale
adatto, resistente e realizzate con dimensioni adatte all’uso.
ILLUMINAZIONE NATURALE E ARTIFICIALE
a meno che non sia richiesto diversamente dalle necessita’
delle lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i
luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale ed i
passaggi devono essere illuminati con luce naturale o artificiale
in modo da assicurare, per gli stessi, una sufficiente visibilita’
i campi di lettura o di osservazione degli organi di controllo e di
misura, di indicatori in genere e ogni luogo o elemento che
presenti pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale
sorveglianza debbono essere illuminati in modo diretto con
mezzi particolari. (dpr 547/55 art 28/29; dpr 303/56 art 10,
modificati con il dleg 626/94 art.33).
MICROCLIMA
• essere ben difesi contro agenti atmosferici e provvisti di
isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di
impresa e dell’attività fisica dei lavoratori;
• avere aperture sufficienti per un rapido ricambio dell’aria
• essere ben asciutti e ben difesi contro l’umidità
• avere superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti
tali da poter essere pulite e deterse per ottenere
condizioni adeguate di igiene.
MICROCLIMA
• adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro,
tenuto conto dei materiali applicati, degli sforzi fisici imposti
ai lavoratori e della influenza che possono esercitare sopra di
essa il grado di umidità e il movimento dell’aria
concomitanti.
• quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto
l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori
contro le temperature troppo alte o troppo elevate mediante
misure tecniche localizzate o mezzi di protezione ( ex.
aerotermi o ventilatori per il condizionamento invernale ed
estivo in sala di mungitura)
MICROCLIMA
L’entità del rinnovo dell’aria deve essere adeguata:
• al numero di animali e persone che si trovano nel
locale;
• all’intensità del lavoro fisico da essi svolto;
• allo sviluppo di eventuali sostanze nocive e
fastidiose.
RUMORE
Rumore
Il D.L.277/91 che recepisce una Direttiva Comunitaria (Dir.86.188), prevede che tutte le entità produttive
in cui sono presenti dei lavoratori dipendenti - e quindi anche le aziende agricole - redigano e tengano
a disposizione dell'Organo di Controllo (USL) una relazione sulla rumorosità a cui i lavoratori sono
esposti. Le misure del Leq, eseguite in prossimità del lavoratore base giornaliera (Lep, d; livello di
esposizione personale giornaliera) o settimanale (Lep, w) debbono essere eseguite da tecnici
competenti sotto la supervisione del datore di lavoro stesso che se ne assume la responsabilità. Sono
stabiliti i seguenti limiti:
•
•
•
•
Lep < 80 dB(A), il datore di lavoro non deve adottare provvedimenti.
80 < Lep < 85 dB(A), il datore di lavoro deve fornire una serie di informazioni ai lavoratori circa i
rischi derivanti dall'esposizione al rumore; questi ultimi possono richiedere, se lo desiderano, un
controllo sanitario.
85 < Lep < 90 dB(A), il datore di lavoro fa impartire da personale competente istruzioni sull'uso di
otoprotettori e sul corretto impiego delle macchine più rumorose. Lo stesso fornisce protettori
auricolari ma il loro uso non è obbligatorio. Inoltre, in questo caso scatta l'obbligo del controllo
sanitario.
Lep > 90 dB(A), i lavoratori sono obbligati ad usare i protettori auricolari e debbono sottostare a un
controllo sanitario con cadenza annua. Il datore di lavoro deve comunicare entro 30 giorni dalla
valutazione all'organo di controllo un piano di bonifica dettagliato con il quale indica gli interventi che
intende adottare per abbassare il rumore presente nella sua azienda. Lo stesso deve provvedere ad
evidenziare i luoghi più rumorosi con una apposita segnaletica. Questi debbono essere perimetrati e
l'accesso ad essi deve essere limitato. Da ultimo, deve essere istituito un registro nel quale indicare
quali lavoratori sono esposti a un Lep troppo elevato.
PARAPETTI E RINGHIERE
Le aperture che permettono il passaggio di
una persona e che presentano pericolo di
caduta per dislivelli superiori a 1 m debbono
essere provviste di barriera o parapetto.
PARAPETTI E RINGHIERE
• Situate a non meno di 25
m da abitazioni e
dormitori e da depositi o
condutture di acqua
potabile
• Se interrate, difese da
recisione come in figura
oppure coperte
• Precauzioni particolari per
la loro manutenzione
(rischio esalazioni gas
tossici)
SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI
1. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori
quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute
o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e convenientemente arredati. Nelle
aziende che occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi
i sessi; in tal caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due sessi, secondo
opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito dell'orario di lavoro .
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere possibilmente
vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la
stagione fredda e muniti di sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a ciascun lavoratore di
chiudere a chiave i propri indumenti durante il tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori
contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano
sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli
indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter disporre delle attrezzature
di cui al comma 4 per poter riporre i propri indumenti.".
SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI
Docce
1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a
disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la
salubrità lo esigono.
2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini
e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e
gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra
loro.
3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per
permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci
e in condizioni appropriate di igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e
fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi .
SPOGLIATOI E SERVIZI IGIENICI
Gabinetti e lavabi
1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di
lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce,
di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se
necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.
2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti
separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli
urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano
lavoratori di sesso diverso in numero non superiore a dieci,
è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi .”.
IMPIANTI ELETTRICO, TERMICO E IDROSANITARIO
Certificato di conformità
37/08 (ex 46/90).
In particolare, negli impianti che prevedono strutture
metalliche fisse (tubi, armature del calcestruzzo,
carpenteria, griglie di pozzetti e cunette) si richiede la
realizzazione di un piano equipotenziale che preveda il
collegamento delle medesime e la loro messa a terra.
Ciò in modo da evitare i pericoli di correnti vaganti a
bassa tensione (conseguenti a insufficiente isolamento
elettrifico e alla elevata umidità ambientali, oltre che
eventuali pericoli di folgorazione
ATTREZZATURE E MACCHINE SPECIFICHE
Il marchio CE garantisce che sono state
costruite secondo le indicazioni della
direttive europee, tra cui di
importanza fondamentale la direttiva
macchine, e che rispondono a criteri di
progettazione tesi a garantire la
sicurezza del loro utilizzo.
Il manuale che deve essere fornito con le macchine e
attrezzature indica i pericoli residui e come fare a
gestire il rischio connesso al loro impiego
ATTREZZATURE E MACCHINE SPECIFICHE
Alcune delle categorie di prodotti per cui è obbligatorio il marchio CE sono:
•
gli apparecchi a gas
•
gli ascensori
•
gli strumenti di pesatura
•
i cancelli, le porte e le chiusure in genere
•
i dispositivi di protezione individuale (dpi)
•
i dispositivi medici
•
i giocattoli
•
i gruppi elettrogeni
•
i materiali da costruzione
•
le apparecchiature elettriche
•
le apparecchiature per atmosfere esplosive
•
le attrezzature in genere elettriche e non
•
le attrezzature in pressione (Direttiva PED - Direttiva 97/23/CE)
•
le batterie
•
le caldaie ad acqua
•
le imbarcazioni da diporto
•
le macchine ed i macchinari
•
le macchine per movimento terra
•
strutture di protezione da caduta oggetti
•
strutture di protezione da ribaltamento
•
le stufe
•
telefoni cellulari e terminali di telecomunicazione
GESTIONE DEL RISCHIO
Cosa si deve fare ex-post
rispetto alla progettazione
GESTIONE DEL RISCHIO
La prevenzione, la protezione, la
protezione individuale
1) Esecuzione misure di prevenzione (esempio, in caso di
rischio biologico dovuto all'impiego di liquami,
equipaggiando il posto di guida del trattore con una cabina);
2) Eseguito quanto sopra, messa in essere di misure tecniche di
protezione per i rischi residui (esempio, creare un'area
aziendale dedicata dove si eseguono le operazioni carico e
di pulizia della macchina) per preservare dal rischio gli
operai non direttamente addetti all'attività;
3) Eseguito quanto sopra, per eliminare il rischio residuo far
usare i Dispositivi di Protezione Individuale agli addetti
coinvolti nell'attività (esempio, fornire all'operatore guanti
appropriati per l'impiego di liquidi pericolosi).
GESTIONE DEL RISCHIO
I DPI
Per dispositivi di protezione individuale
(DPI) si intende qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata dal lavoratore
per proteggerlo contro i rischi che minacciano
la sua sicurezza e salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
GESTIONE DEL RISCHIO
I DPI
•
•
•
•
•
I DPI devono essere conformi alle norme del
D.lgs 475/92 e devono essere:
adeguati al rischio da pervenire;
adeguati all’ambiente di lavoro;
idonei per ergonomia e confort;
adatti al lavoratore;
compatibili tra loro se usati simultaneamente.
GESTIONE DEL RISCHIO
I DPI
Tali dispositivi devono essere certificati da appositi
organismi in funzione dei rischi da cui essi devono
proteggere:
• I° categoria (rischi minori), certificata direttamente
dalla ditta produttrice;
• II° categoria (rischi intermedi), certificata la
progettazione solo da organismi autorizzati;
• III° categoria (rischi di morte o lesioni gravi),
certificata da organismi autorizzati che controllano
sia la progettazione che la produzione.
Il marchio CE garantisce dell'avvenuta certificazione
GESTIONE DEL RISCHIO
I DPI
Il datore di lavoro deve valutare
attentamente le condizioni che
impongono l’uso dei DPI,
individuandone le caratteristiche
necessarie in funzione dell’entità del
rischio, della frequenza
dell’esposizione a questo, delle
prestazioni del DPI.
Mantiene gli stessi in perfetta
efficienza mediante una adeguata
manutenzione e istruisce i lavoratori
sul loro uso.
Scarica

sicurezza del lavoro e progettazione integrata