Il danno ambientale Art. 299 e ss. Codice dell’ambiente La nuova disciplina del danno ambientale Titolo I (art. 299 – 303): ambito di applicazione della disciplina (precisazioni sulla nozione di danno ambientale; sul principio di precauzione); Titolo II (art. 304 – 310): attività di prevenzione del danno; attività di ripristino dei pregiudizi eventualmente verificatisi; Titolo III (art. 311 – 318): risarcimento del danno ambientale e altri rimedi amministrativi e giurisdizionali. Nozione di danno ambientale 1) 2) a) b) c) d) Art. 300 Codice dell’ambiente: È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima. Richiamo alla normativa comunitaria: deterioramento rispetto alle condizioni originarie provocato a: flora; fauna selvatiche e aree naturali protette; Acque interne; Acque costiere; Terreno (contaminazione da sostanze o preparati nocivi per l’ambiente). Alcune precisazioni a) b) c) Art. 302 (Definizioni) Lo “stato di conservazione di una specie” è considerato favorevole quando: I dati relativi alla sua popolazione mostrano che essa si sta mantenendo, a lungo termine, come componente vitale dei suoi habitat naturali; L’area naturale della specie non si sta riducendo né si ridurrà verosimilmente in un futuro prevedibile; Esiste e verosimilmente continuerà ad esistere un habitat sufficientemente ampio per mantenere la popolazione a lungo termine. a) b) c) Lo “stato di conservazione” di un habitat naturale è considerato favorevole quando: La sua area naturale e le zone in essa racchiuse sono stabili o in aumento; Le strutture e le funzioni specifiche necessarie per il suo mantenimento a lungo termine esistono e continueranno verosimilmente ad esistere in un futuro prevedibile; Lo stato di conservazione delle sue specie tipiche è favorevole. Art. 302 co. 12: Per condizioni originarie si intendono le condizioni, al momento del danno, delle risorse naturali e dei servizi che sarebbero esistite se non si fosse verificato il danno ambientale, stimate sulla base delle migliori informazioni disponibili. Le competenze amministrative (art. 299 Codice dell’ambiente) Riparto di competenze tra enti pubblici territoriali potenzialmente interessati da fattispecie di danno ambientale. A livello statale: ministero dell’ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale per il danno ambientale) – funzioni e compiti spettanti allo Stato in materia di tutela, prevenzione e riparazione del danno ambientali Forme di collaborazione L’azione ministeriale si svolge normalmente in collaborazione con le regioni, con gli enti locali e con qualsiasi soggetto di diritto pubblico ritenuto idoneo. L’azione deve rispettare i principi di sussidiarietà e leale collaborazione. In materia di quantificazione del danno ambientale (rinvio): il Ministero si avvale in regime convenzionale di soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione tecnico – scientifica operanti sul territorio. Gli enti territoriali interessati a norma dell’art. 309 del Codice possono presentare al Ministro dell’ambiente denunce e osservazioni corredate da documenti e informazioni concernenti qualsiasi caso di danno ambientale e chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente. La stessa legittimazione è delle associazioni di protezione ambientale. Se il Ministro provvede male, in ritardo o non provvede ricorso al giudice amministrativo anche per risarcimento del danno (310). Principio di Precauzione In caso di pericoli anche solo potenziali per la salute umana e per l’ambiente deve essere assicurato un alto livello di protezione. Siamo in un caso di rischio che può essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva. Come si attua il principio di precauzione Obbligo in capo all’operatore (qualsiasi persona, fisica o giuridica, pubblica o privata, che esercita o controlla un’attività professionale avente rilevanza ambientale oppure chi comunque eserciti potere decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari di tale attività, compresi il titolare del permesso o dell’autorizzazione a svolgere detta attività). Se emerge il rischio ambientale: L’operatore deve informare senza indugio il comune, la provincia, la regione e il prefetto nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo. Facoltà in capo al Ministero: Adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione che siano: 1) proporzionate; 2) non discriminatorie; 3) basate su adeguate istruttorie; 4) aggiornate. Promuove inoltre l’informazione del pubblico sugli effetti negativi di un prodotto o di un processo; Può finanziarie programmi di ricerca – disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale – prendere ogni altra iniziativa per ridurre i rischi di danno ambientale. Esclusioni 1) 2) 3) 4) 5) No per danno ambientale o minaccia imminente di danno ambientale cagionati da: Conflitti armati; Fenomeni naturali a carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili; Limiti temporali; Incapacità di individuare operatori responsabili; Vengono fatti salvi eventuali regimi speciali già regolati dal diritto internazionale pattizio e dal diritto comunitario. Azioni di prevenzione Presupposto: un danno ambientale non si è ancora verificato ma esiste una minaccia imminente che si verifichi; L’operatore adotta entro 24 ore e a proprie spese le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. Prima di qualsiasi iniziativa deve darne comunicazione: Al comune; Alla provincia; Alla regione o provincia autonoma; Al prefetto Nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo Oggetto della comunicazione Tutti gli aspetti pertinenti della situazione e in particolare le generalità dell’operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. In caso di mancata comunicazione e mancati interventi si applica una sanzione amministrativa. Facoltà del Ministro Chiedere all’operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti; Ordinare all’operatore di adottare specifiche misure precisando le metodologie; Adottare egli stesso le misure; Eventuale azione di rivalsa. Azioni di ripristino a) b) Presupposto: quando si è verificato un danno ambientale; Obbligo di comunicazione; Obbligo di adottare immediatamente: Tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana; Misure di ripristino. Misure di ripristino (Art. 306) Misure di riparazione primaria (ripristino dello status quo) che riporta le risorse naturali alle condizioni originarie; Misure di riparazione complementare: avvengono quando le risorse naturali non tornano alle condizioni originarie. Lo scopo è quello di ottenere, anche in un sito alternativo, un livello di risorse naturali analogo a quello che si sarebbe ottenuto se il sito danneggiato fosse tornato alle condizioni originarie. Misure di riparazione compensativa che avviata per compensare la perdita temporanea di risorse naturali in attesa del ripristino. La compensazione consiste in ulteriori miglioramenti alle specie e agli habitat protetti nel sito danneggiato o in un sito alternativo. L’operatore le individua e le presenta al ministero non oltre 30 giorni dall’evento dannoso a meno che non siano urgenti; Il Ministro decide quali misure di ripristino attuare, in modo da garantire il completo ripristino ambientale eventualmente concludendo accordi con il privato. Sono considerati prioritari i rischi per la salute umana. Facoltà de Ministro Chiedere all’operatore di fornire informazioni su qualsiasi danno verificatosi e sulle misure adottate; Adottare o ordinare di adottare tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo con effetto immediato qualsiasi fattore di danno allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana; Ordinare all’operatore di prendere le misure di ripristino (art. 307); Adottare le misure. Di regola: l’operatore sostiene i costi delle iniziative statali di prevenzione e di ripristino. Danno e risarcimento Di fronte al danno ambientale sorge un obbligo di risarcimento verso lo Stato; Tappe di questo riconoscimento: 1) art. 18, Legge 349 del 1986: “qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento verso lo Stato”. Normativa del 1986 Assegnava agli enti territoriali una titolarità di tipo subordinato rispetto a quella statale per cui erano legittimati a promuovere l’azione di risarcimento del danno ambientale che si è prodotto nell’ambito territoriale e funzionale di rispettiva competenza. Riservava alle associazioni di protezione ambientale la facoltà di intervenire di intervenire ad adiuvandum nei giudizi di danno ambientale intrapresi dallo Stato o dagli altri enti e di ricorrere al giudice amministrativo per l’annullamento degli atti illegittimi. Le associazioni di protezione ambientale potevano sollecitare l’esercizio dell’azione da parte dei soggetti legittimati. La giurisdizione era assegnata al giudice ordinario. La quantificazione del danno Il giudice dove non fosse possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l’ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali. Legge n. 266/1999 Art. 4 comma 3 della Legge n. 266/1999 poi riformulato nell’art. 9 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 ha introdotto la azione popolare delle associazioni di protezione ambientale; Gli enti esponenziali possono esercitare davanti al giudice le azioni conseguenti a danno ambientale che spettino al comune o alla provincia e che l’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’ente sostituito mentre le spese processuali sono liquidate a favore o a carico della associazione. Disciplina attuale: Codice dell’ambiente Nuova definizione della fattispecie risarcitoria: Art. 311 comma 2: “Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza imprudenza o imperizia o violazione di norme tecniche, arrechi danno all’ambiente, alterandolo o deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato”. Differenze con il Titolo II (prevenzione e ripristino ambientale) Ambito soggettivo: il titolo II si riferisce all’operatore inteso quale persona fisica o giuridica, sia essa pubblica o privata, che esercita o controlla una attività professionale o ha un potere decisivo sul funzionamento tecnico di tale attività. In questo senso l’operatore ha a suo carico le azioni di prevenzione e riparazione. A differenza della normativa precedente vi è la attribuzione della titolarità della azione per danno ambientale al solo Ministero nell’ambito di una centralizzazione della tutela risarcitoria. La disciplina del titolo III ha ad oggetto il riordino, coordinamento e integrazione della previgente normativa nazionale; Qui il soggetto responsabile è più ampio: CHIUNQUE. Di conseguenza Gli enti territoriali vengono privati della titolarità della azione di danno ambientale; Le associazioni di protezione ambientale non hanno più un potere generale sostitutivo degli enti territoriali in caso di inerzia di questi. Rimane invece la possibilità per le associazioni di intervenire nel giudizio per danno ambientale e di ricorrere in sede giurisdizionale per l’annullamento di atti amministrativi illegittimi. Non è esclusa ma confermata (art. 313 Codice dell’ambiente) la possibilità riconosciuta alle associazioni, come a qualsiasi altro soggetto, di agire in giudizio iure proprio allorchè abbiano subito un danno patrimoniale o non. Centralità della tutela 1) 2) art. 311 comma 1: Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio agisce, anche esercitando l’azione civile in sede penale, per il risarcimento del danno ambientale in forma specifica e se necessario per equivalente patrimoniale; Emanazione di una ordinanza amministrativa (artt. 312 – 314). Disciplina del procedimento 1) 2) Per espressa disposizione di legge il procedimento per la emanazione dell’ordinanza segue i principi e le regole della Legge 241 del 1990; Avvio d’ufficio; Poteri istruttori di accertamento e ispettivi; Termine perentorio di adozione dell’ordinanza (180 giorni dall’avvio del procedimento; 2 anni dalla notizia del fatto); Determinazione analitica del contenuto motivazionale dell’ordinanza: Indicazione specifica del fatto; Elementi di fatto ritenuti rilevanti per l’individuazione e la quantificazione del danno e delle fonti di prova per l’identificazione dei trasgressori. Quando a seguito dell’istruttoria il Ministro accerta che un fatto commissivo o omissivo ha causato un danno ambientale emette una ordinanza immediatamente esecutiva con la quale ingiunge ai trasgressori il ripristino della situazione ambientale antecedente a titolo di risarcimento in forma specifica; Le misure adottabili Risarcimento in forma specifica; Risarcimento per equivalente pecuniario (in caso di inadempimento, impossibilità, eccessiva onerosità del ripristino). In base all’art. 315 del codice impone che il potere di ordinanza è alternativo all’azione giudiziale. La quantificazione del danno ambientale Ambiente come bene immateriale: la determinazione del danno ambientale può rivelarsi operazione non facile e per questo, in passato, il legislatore è ricorso spesso alla liquidazione in via equitativa pur indicando alcuni criteri quali la gravità della colpa individuale, il costo necessario per il ripristino, il profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo ai beni ambientali. Disciplina attuale Vengono meno i criteri precedenti; Valore economico del danno accertato o residuato comprensivo del pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo di ripristino (art. 313 co. 2 e art. 314 co. 3 del Codice); In caso di impossibilità di esatta quantificazione vi è la determinazione in via presuntiva secondo schemi di calcolo automatici (multiplo delle sanzioni). criticità La valutazione del danno prende tendenzialmente in considerazione diverse componenti, molte delle quali sfuggono al mercato dal momento che non hanno un prezzo.