Il danno ambientale
Art. 299 e ss. Codice
dell’ambiente
La nuova disciplina del danno
ambientale



Titolo I (art. 299 – 303): ambito di applicazione
della disciplina (precisazioni sulla nozione di
danno ambientale; sul principio di precauzione);
Titolo II (art. 304 – 310): attività di prevenzione
del danno; attività di ripristino dei pregiudizi
eventualmente verificatisi;
Titolo III (art. 311 – 318): risarcimento del
danno ambientale e altri rimedi amministrativi e
giurisdizionali.
Nozione di danno ambientale

1)
2)
a)
b)
c)
d)
Art. 300 Codice dell’ambiente:
È danno ambientale qualsiasi deterioramento
significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una
risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima.
Richiamo alla normativa comunitaria: deterioramento
rispetto alle condizioni originarie provocato a:
flora; fauna selvatiche e aree naturali protette;
Acque interne;
Acque costiere;
Terreno (contaminazione da sostanze o preparati nocivi
per l’ambiente).
Alcune precisazioni


a)
b)
c)
Art. 302 (Definizioni)
Lo “stato di conservazione di una specie” è considerato
favorevole quando:
I dati relativi alla sua popolazione mostrano che essa si
sta mantenendo, a lungo termine, come componente
vitale dei suoi habitat naturali;
L’area naturale della specie non si sta riducendo né si
ridurrà verosimilmente in un futuro prevedibile;
Esiste e verosimilmente continuerà ad esistere un
habitat sufficientemente ampio per mantenere la
popolazione a lungo termine.

a)
b)
c)
Lo “stato di conservazione” di un habitat
naturale è considerato favorevole quando:
La sua area naturale e le zone in essa
racchiuse sono stabili o in aumento;
Le strutture e le funzioni specifiche necessarie
per il suo mantenimento a lungo termine
esistono e continueranno verosimilmente ad
esistere in un futuro prevedibile;
Lo stato di conservazione delle sue specie
tipiche è favorevole.

Art. 302 co. 12: Per condizioni originarie si
intendono le condizioni, al momento del
danno, delle risorse naturali e dei servizi
che sarebbero esistite se non si fosse
verificato il danno ambientale, stimate
sulla base delle migliori informazioni
disponibili.
Le competenze amministrative (art.
299 Codice dell’ambiente)


Riparto di competenze tra enti pubblici territoriali
potenzialmente interessati da fattispecie di
danno ambientale.
A livello statale: ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio (Direzione generale per il
danno ambientale) – funzioni e compiti spettanti
allo Stato in materia di tutela, prevenzione e
riparazione del danno ambientali
Forme di collaborazione


L’azione ministeriale si svolge
normalmente in collaborazione con le
regioni, con gli enti locali e con qualsiasi
soggetto di diritto pubblico ritenuto
idoneo.
L’azione deve rispettare i principi di
sussidiarietà e leale collaborazione.

In materia di quantificazione del danno
ambientale (rinvio): il Ministero si avvale
in regime convenzionale di soggetti
pubblici e privati di elevata e comprovata
qualificazione tecnico – scientifica operanti
sul territorio.



Gli enti territoriali interessati a norma dell’art.
309 del Codice possono presentare al Ministro
dell’ambiente denunce e osservazioni corredate
da documenti e informazioni concernenti
qualsiasi caso di danno ambientale e chiedere
l’intervento statale a tutela dell’ambiente.
La stessa legittimazione è delle associazioni di
protezione ambientale.
Se il Ministro provvede male, in ritardo o non
provvede ricorso al giudice amministrativo anche
per risarcimento del danno (310).
Principio di Precauzione


In caso di pericoli anche solo potenziali
per la salute umana e per l’ambiente deve
essere assicurato un alto livello di
protezione.
Siamo in un caso di rischio che può essere
individuato a seguito di una preliminare
valutazione scientifica obiettiva.
Come si attua il principio di
precauzione

Obbligo in capo all’operatore (qualsiasi
persona, fisica o giuridica, pubblica o
privata, che esercita o controlla un’attività
professionale avente rilevanza ambientale
oppure chi comunque eserciti potere
decisionale sugli aspetti tecnici e finanziari
di tale attività, compresi il titolare del
permesso o dell’autorizzazione a svolgere
detta attività).
Se emerge il rischio ambientale:
L’operatore deve informare senza indugio il
comune, la provincia, la regione e il
prefetto nel cui territorio si prospetta
l’evento lesivo.

Facoltà in capo al Ministero:
Adottare in qualsiasi momento misure di
prevenzione che siano:
1) proporzionate;
2) non discriminatorie;
3) basate su adeguate istruttorie;
4) aggiornate.

Promuove inoltre l’informazione del pubblico
sugli effetti negativi di un prodotto o di un
processo;
Può finanziarie programmi di ricerca –
disporre il ricorso a sistemi di
certificazione ambientale – prendere ogni
altra iniziativa per ridurre i rischi di danno
ambientale.
Esclusioni

1)
2)
3)
4)
5)
No per danno ambientale o minaccia imminente di
danno ambientale cagionati da:
Conflitti armati;
Fenomeni naturali a carattere eccezionale, inevitabili e
incontrollabili;
Limiti temporali;
Incapacità di individuare operatori responsabili;
Vengono fatti salvi eventuali regimi speciali già regolati
dal diritto internazionale pattizio e dal diritto
comunitario.
Azioni di prevenzione


Presupposto: un danno ambientale non si
è ancora verificato ma esiste una minaccia
imminente che si verifichi;
L’operatore adotta entro 24 ore e a proprie
spese le necessarie misure di prevenzione
e di messa in sicurezza.
Prima di qualsiasi iniziativa deve darne
comunicazione:
Al comune;
Alla provincia;
Alla regione o provincia autonoma;
Al prefetto
Nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo

Oggetto della comunicazione


Tutti gli aspetti pertinenti della situazione e in
particolare le generalità dell’operatore, le
caratteristiche del sito interessato, le matrici
ambientali presumibilmente coinvolte e la
descrizione degli interventi da eseguire.
In caso di mancata comunicazione e mancati
interventi si applica una sanzione
amministrativa.
Facoltà del Ministro
Chiedere all’operatore di fornire informazioni su
qualsiasi minaccia imminente di danno
ambientale o su casi sospetti;
 Ordinare all’operatore di adottare specifiche
misure precisando le metodologie;
 Adottare egli stesso le misure;
Eventuale azione di rivalsa.

Azioni di ripristino



a)
b)
Presupposto: quando si è verificato un danno
ambientale;
Obbligo di comunicazione;
Obbligo di adottare immediatamente:
Tutte le iniziative praticabili per controllare,
circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con
effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo
di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed
effetti nocivi per la salute umana;
Misure di ripristino.
Misure di ripristino (Art. 306)



Misure di riparazione primaria (ripristino dello status quo) che
riporta le risorse naturali alle condizioni originarie;
Misure di riparazione complementare: avvengono quando le risorse
naturali non tornano alle condizioni originarie. Lo scopo è quello di
ottenere, anche in un sito alternativo, un livello di risorse naturali
analogo a quello che si sarebbe ottenuto se il sito danneggiato fosse
tornato alle condizioni originarie.
Misure di riparazione compensativa che avviata per compensare la
perdita temporanea di risorse naturali in attesa del ripristino. La
compensazione consiste in ulteriori miglioramenti alle specie e agli
habitat protetti nel sito danneggiato o in un sito alternativo.



L’operatore le individua e le presenta al
ministero non oltre 30 giorni dall’evento dannoso
a meno che non siano urgenti;
Il Ministro decide quali misure di ripristino
attuare, in modo da garantire il completo
ripristino ambientale eventualmente
concludendo accordi con il privato.
Sono considerati prioritari i rischi per la salute
umana.
Facoltà de Ministro




Chiedere all’operatore di fornire informazioni su qualsiasi
danno verificatosi e sulle misure adottate;
Adottare o ordinare di adottare tutte le iniziative
opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o
gestire in altro modo con effetto immediato qualsiasi
fattore di danno allo scopo di prevenire o limitare
ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute
umana;
Ordinare all’operatore di prendere le misure di ripristino
(art. 307);
Adottare le misure.

Di regola: l’operatore sostiene i costi delle
iniziative statali di prevenzione e di
ripristino.
Danno e risarcimento
Di fronte al danno ambientale sorge un obbligo
di risarcimento verso lo Stato;

Tappe di questo riconoscimento:
1)
art. 18, Legge 349 del 1986:
“qualunque fatto doloso o colposo in violazione di
disposizioni di legge o di provvedimenti
adottati in base a legge che comprometta
l’ambiente, ad esso arrecando danno,
alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in
tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al
risarcimento verso lo Stato”.

Normativa del 1986

Assegnava agli enti territoriali una
titolarità di tipo subordinato rispetto a
quella statale per cui erano legittimati a
promuovere l’azione di risarcimento del
danno ambientale che si è prodotto
nell’ambito territoriale e funzionale di
rispettiva competenza.


Riservava alle associazioni di protezione
ambientale la facoltà di intervenire di intervenire
ad adiuvandum nei giudizi di danno ambientale
intrapresi dallo Stato o dagli altri enti e di
ricorrere al giudice amministrativo per
l’annullamento degli atti illegittimi.
Le associazioni di protezione ambientale
potevano sollecitare l’esercizio dell’azione da
parte dei soggetti legittimati.

La giurisdizione era assegnata al giudice
ordinario.
La quantificazione del danno

Il giudice dove non fosse possibile una
precisa quantificazione del danno, ne
determina l’ammontare in via equitativa,
tenendo comunque conto della gravità
della colpa individuale, del costo
necessario per il ripristino e del profitto
conseguito dal trasgressore in
conseguenza del suo comportamento
lesivo dei beni ambientali.
Legge n. 266/1999


Art. 4 comma 3 della Legge n. 266/1999 poi
riformulato nell’art. 9 comma 3 del D. Lgs.
267/2000 ha introdotto la azione popolare delle
associazioni di protezione ambientale;
Gli enti esponenziali possono esercitare davanti
al giudice le azioni conseguenti a danno
ambientale che spettino al comune o alla
provincia e che l’eventuale risarcimento è
liquidato in favore dell’ente sostituito mentre le
spese processuali sono liquidate a favore o a
carico della associazione.
Disciplina attuale: Codice
dell’ambiente
Nuova definizione della fattispecie risarcitoria:
Art. 311 comma 2:
“Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività
o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di
regolamento, o di provvedimento amministrativo, con
negligenza imprudenza o imperizia o violazione di norme
tecniche, arrechi danno all’ambiente, alterandolo o
deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è
obbligato al ripristino della precedente situazione e, in
mancanza, al risarcimento per equivalente patrimoniale
nei confronti dello Stato”.

Differenze con il Titolo II (prevenzione
e ripristino ambientale)


Ambito soggettivo: il titolo II si riferisce
all’operatore inteso quale persona fisica o
giuridica, sia essa pubblica o privata, che
esercita o controlla una attività professionale o
ha un potere decisivo sul funzionamento tecnico
di tale attività.
In questo senso l’operatore ha a suo carico le
azioni di prevenzione e riparazione.

A differenza della normativa precedente vi
è la attribuzione della titolarità della
azione per danno ambientale al solo
Ministero nell’ambito di una
centralizzazione della tutela risarcitoria.


La disciplina del titolo III ha ad oggetto il
riordino, coordinamento e integrazione
della previgente normativa nazionale;
Qui il soggetto responsabile è più ampio:
CHIUNQUE.
Di conseguenza


Gli enti territoriali vengono privati della
titolarità della azione di danno ambientale;
Le associazioni di protezione ambientale
non hanno più un potere generale
sostitutivo degli enti territoriali in caso di
inerzia di questi.


Rimane invece la possibilità per le associazioni di
intervenire nel giudizio per danno ambientale e
di ricorrere in sede giurisdizionale per
l’annullamento di atti amministrativi illegittimi.
Non è esclusa ma confermata (art. 313 Codice
dell’ambiente) la possibilità riconosciuta alle
associazioni, come a qualsiasi altro soggetto, di
agire in giudizio iure proprio allorchè abbiano
subito un danno patrimoniale o non.
Centralità della tutela
1)
2)
art. 311 comma 1: Il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio
agisce, anche esercitando l’azione civile
in sede penale, per il risarcimento del
danno ambientale in forma specifica e se
necessario per equivalente patrimoniale;
Emanazione di una ordinanza
amministrativa (artt. 312 – 314).
Disciplina del procedimento





1)
2)
Per espressa disposizione di legge il procedimento per la
emanazione dell’ordinanza segue i principi e le regole della Legge
241 del 1990;
Avvio d’ufficio;
Poteri istruttori di accertamento e ispettivi;
Termine perentorio di adozione dell’ordinanza (180 giorni dall’avvio
del procedimento; 2 anni dalla notizia del fatto);
Determinazione analitica del contenuto motivazionale
dell’ordinanza:
Indicazione specifica del fatto;
Elementi di fatto ritenuti rilevanti per l’individuazione e la
quantificazione del danno e delle fonti di prova per l’identificazione
dei trasgressori.

Quando a seguito dell’istruttoria il Ministro
accerta che un fatto commissivo o
omissivo ha causato un danno ambientale
emette una ordinanza immediatamente
esecutiva con la quale ingiunge ai
trasgressori il ripristino della situazione
ambientale antecedente a titolo di
risarcimento in forma specifica;
Le misure adottabili


Risarcimento in forma specifica;
Risarcimento per equivalente pecuniario
(in caso di inadempimento, impossibilità,
eccessiva onerosità del ripristino).

In base all’art. 315 del codice impone che
il potere di ordinanza è alternativo
all’azione giudiziale.
La quantificazione del danno
ambientale

Ambiente come bene immateriale: la
determinazione del danno ambientale può
rivelarsi operazione non facile e per questo, in
passato, il legislatore è ricorso spesso alla
liquidazione in via equitativa pur indicando alcuni
criteri quali la gravità della colpa individuale, il
costo necessario per il ripristino, il profitto
conseguito dal trasgressore in conseguenza del
suo comportamento lesivo ai beni ambientali.
Disciplina attuale



Vengono meno i criteri precedenti;
Valore economico del danno accertato o
residuato comprensivo del pregiudizio arrecato
alla situazione ambientale con particolare
riferimento al costo di ripristino (art. 313 co. 2
e art. 314 co. 3 del Codice);
In caso di impossibilità di esatta
quantificazione vi è la determinazione in via
presuntiva secondo schemi di calcolo
automatici (multiplo delle sanzioni).
criticità

La valutazione del danno prende
tendenzialmente in considerazione diverse
componenti, molte delle quali sfuggono al
mercato dal momento che non hanno un
prezzo.
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